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Contratto: LAPIDEI - Piccola e media industria CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei 5 NOVEMBRE 1999 (*) (Decorrenza: 1° ottobre 1999 - Scadenza: 30 settembre 2003) La parte economica scadrà il 30 settembre 2001 rinnovato per la parte economica 27 NOVEMBRE 2001 (Decorrenza: 1° ottobre 2001 - Scadenza: 30 settembre 2003) rinnovato 26 MAGGIO 2004 (Decorrenza: 1° gennaio 2004 - Scadenza: 31 dicembre 2007) La parte economica scadrà il 31 dicembre 2005 rinnovato per la parte economica 12 MAGGIO 2006 (Decorrenza: 1° gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2007) Parti stipulanti Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (ANIEM) e Federazione nazionale lavoratori edili ed affini del legno (FENEAL-UIL) Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL) Federazione italiana lavoratori legno edilizia industria affini ed estrattive (FILLEA-CGIL) ------ (**) Si veda anche l'accordo 20 gennaio 1998 per la costituzione del Fondo pensione nazionale (FONDAPI), riportato in calce al c.c.n.l. (Il testo dell'accordo di rinnovo della parte economica è riportato in calce al testo del c.c.n.l.) Testo del c.c.n.l. Capitolo I Sfera di applicazione 1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.; escavazione delle ardesie; escavazione del travertino; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione della pomice; escavazione dell'argilla; escavazione delle altre pietre affini; 2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

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Contratto: LAPIDEI - Piccola e media industriaCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti dalle piccole e medie imprese di escavazione

e lavorazione dei materiali lapidei

5 NOVEMBRE 1999 (*)

(Decorrenza: 1° ottobre 1999 - Scadenza: 30 settembre 2003)La parte economica scadrà il 30 settembre 2001

rinnovato per la parte economica

27 NOVEMBRE 2001

(Decorrenza: 1° ottobre 2001 - Scadenza: 30 settembre 2003)

rinnovato

26 MAGGIO 2004

(Decorrenza: 1° gennaio 2004 - Scadenza: 31 dicembre 2007)

La parte economica scadrà il 31 dicembre 2005

rinnovato per la parte economica

12 MAGGIO 2006

(Decorrenza: 1° gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2007)

Parti stipulanti Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (ANIEM)eFederazione nazionale lavoratori edili ed affini del legno (FENEAL-UIL)Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL)Federazione italiana lavoratori legno edilizia industria affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)

------(**) Si veda anche l'accordo 20 gennaio 1998 per la costituzione del Fondo pensione nazionale (FONDAPI), riportato incalce al c.c.n.l.

(Il testo dell'accordo di rinnovo della parte economica è riportato in calce al testo del c.c.n.l.)

Testo del c.c.n.l.

Capitolo I

Sfera di applicazione

1) escavazione del marmo;escavazione dell'alabastro;escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, serizzi, porfidi, ecc.;escavazione delle ardesie;escavazione del travertino;escavazione delle pietre silicee;escavazione delle pietre calcaree;escavazione dei tufi;escavazione della pomice;escavazione dell'argilla;escavazione delle altre pietre affini;2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

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3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;4) produzione di pietrame e pietrisco;5) lavorazione delle selci;6) produzione di sabbia e ghiaia;7) lavorazione di marmi composti.

Relazioni industriali

(Vedi accordo di rinnovo in nota) La situazione dell'industria lapidea nazionale e alcune modifiche strutturali del mercato

internazionale del settore, richiedono precise ed indifferibili scelte di politica industriale quali lacrescita del valore aggiunto, la qualità e l'innovazione del prodotto, tecnologie più avanzate evalorizzazioni dei materiali, valorizzazione del nostro patrimonio tecnico e professionale (unico almondo), anche con iniziative diffuse di formazione e riqualificazione professionale.

Sono urgenti e indispensabili alcune scelte politiche legislative ed amministrative pubbliche,nazionali e regionali, per recuperare un quadro di certezza sul versante della programmazionedell'escavazione e per una ripresa del settore degli inerti, anche sul versante degli investimentipubblici, in particolare sull'infrastrutturazione del Paese.

Le parti, a fronte della evoluzione del settore, ribadiscono l'esigenza di ricercare soluzioniper assicurare la salvaguardia di valori prioritari che vengono individuati da un lato nell'ambientedinamicamente inteso con specifico riferimento al riequilibrio del territorio, dall'altro allacontinuità dell'impresa con il duplice aspetto dell'occupazione e della capacità delle stesse dioperare nel mercato delle costruzioni.

Queste esigenze richiedono che la complessità della situazione sia governata attraverso unquadro organico di comportamenti e di relazioni industriali necessariamente articolate macaratterizzati dalle coerenti volontà di tutti i soggetti chiamati a porli in essere, in quanto prepostiad un ruolo o ad una funzione in materia, per realizzare il raggiungimento dei valori richiamati.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Sistema di relazioni industrialiLe parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degliimprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industrialipartecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematichesuscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini dioccasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato paritetico nazionale permanente (CPN) con sede pressogli uffici dell'ANIEM nazionale - Roma, Via delle Sette Chiese, 146 - il quale potrà dotarsi di un proprio regolamentooperativo.Il CPN potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal nazionale, che procederanno alla raccolta delle informazioni alivello provinciale per poi trasmetterle al Comitato nazionale. Il CNP diventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata incui le parti individueranno percorsi condivisi in funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenzespecifiche delle aziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonchè di coordinamento dei piani formativi e diaggiornamento professionale.Il CNP raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere di commercio distrettuali, ICE, ISTAT,INAIL, INPS, dall'Osservatorio paritetico e dagli Enti bilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).Entro 6 mesi dalla firma del c.c.n.l., le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno lacomposizione nonchè il regolamento per lo svolgimento dell'attività. I temi oggetto dei lavori del Comitato, saranno, inparticolare:- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge sull'attivitàestrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;- le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indottisull'occupazione;- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 9;- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con leistituzioni, nonchè le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive dell'Unione europea inmateria.Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti daistituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potràesprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.Ai fini dell'espletamento delle attività in materia di sicurezza, formazione professionale nonchè di elaborazioniprogettuali finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali nel settore, il CPN potrà presentare specifici programmiallo scopo di acquisire risorse finanziarie stanziate dall'Unione europea.Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.1) I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in appositoincontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e diautonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione, nonchè sul costo del lavoroe dinamiche delle retribuzioni;

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- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le lorolocalizzazioni per grandi aree geografiche nonchè le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanilee a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di legge cheli riguardano;- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l'elaborazione dei programmi di formazione equalificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione ela formazione professionale;- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonchè i relativi investimenti complessivi;- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonchè delle assenzeper malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso disvolgere, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le partipotranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenzaistituzionale e potestà decisoria.2) In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delleparti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoverannoapposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sullespecifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionaliterritorialmente competenti.In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione ericonversione produttiva e di mobilità.Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma del presente punto 2, a richiestadelle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, peril livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impiantiesistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predettisull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali edecologiche.Livello territorialeCon riferimento alle indicazioni del CPN e al recepimento, da parte dello stesso delle informazioni atte allo svolgimentodel proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente per esaminare i dati relativi a:- numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione;- numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età;- programmi e prospettive di lavoro;- previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (pubbliche e private);- programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all'acquisizione strutturazione degli impianti;- previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (P.A.E., autorizzazioni, ecc.)Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle Organizzazioni contraentinell'ambito delle rispettive autonomie affinchè siano resi possibili interscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondoeconomico.Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l'orizzonte delle conoscenze per quanto attiene il tipo, i tempi ele modalità dei programmi di approntamento degli strumenti urbanistici che consentano una programmazione delleattività estrattive.Contrattazione di secondo livelloSistema relazioni sindacali e contrattuali - pag. 8 - comma 5)La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dalc.c.n.l. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale dilavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normalecontrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del c.c.n.l. 19novembre 1990.Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale, non potrà avere luogo quella aziendaleProcedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (pag. 9)Aggiungere al termine del capitolo:"Al fine di rendere effettivamente esigibile la contrattazione di secondo livello, le parti convengono che qualora nondovessero svolgersi le procedure della contrattazione stessa, si attiveranno, su richiesta di una delle parti, o entrambi,le Organizzazioni firmatarie il presente c.c.n.l. per una valutazione di merito.".

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali

Premessa1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito

del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politichedel lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, e il "Patto sociale per losviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza delcontratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione dellerelazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversistrumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica dellerelazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenutinon inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavorononchè di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

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2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territorialia loro collegati, nonchè delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistemadi relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e leprocedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazioneè condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presentecontratto, entro le regole fissate.

3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare efar rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale, le normeintegrative di settore o quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industrialisono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziendeassociate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed aintervenire perchè siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovarequanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4) Le parti, avendo assunto tale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettividi competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presentecontratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22dicembre 1998.

5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivirispetto a quelli regolati dal c.c.n.l. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specificheclausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alleprocedure ivi indicati.

Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, inluogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base allaprassi vigente in applicazione del c.c.n.l. 19 novembre 1990.

Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale non potrà avereluogo quella aziendale.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispettodelle regole di cui sopra.

Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verificadella situazione esistente.

Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale,interprovinciale, regionale o interregionale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazionespecifica per il settore degli inerti.

6) La contrattazione di secondo livello è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998, nello spirito dell'attuale prassi negozialecon particolare riguardo alle piccole imprese.

Nota a verbale

Nei territori in cui venga istituita per la prima volta la contrattazione provinciale o territoriale,

in presenza di aziende con contrattazione consolidata, le parti possono decidere di derogaredalla contrattazione territoriale e, in alternativa, proseguire con quella aziendale.

Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoroIl contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella

retributiva.La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in

tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni

decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e

comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazionedella piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno adazioni dirette.

Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenzadel contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovose successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un appositoelemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondole modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi edell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistemaproduttivo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presentearticolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione olo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza

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contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22dicembre 1998.

Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livelloLe parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per

le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale dilavoro.

Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 edal Patto sociale del 22 dicembre 1998, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nelrispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con itempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempoutile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrentidalla data di ricevimento della stessa.

Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivoalla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalladata di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nèprocederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data diapertura della trattativa.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o diinsuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascunadelle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali siincontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.

Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire a tutti ilivelli il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento perl'esercizio della contrattazione di secondo livello.

A tale scopo (per agevolare la contrattazione e i suoi contenuti) potranno essere concordatia livello territoriale degli indicatori utili in particolare per la definizione del premio di risultato per iquali uno schema indicativo è riportato in allegato al presente c.c.n.l.

Osservatorio

L'Osservatorio nazionale, costituito dall'ANIEM-CONFAPI e da FENEAL- UIL, FILCA-CISL

e FILLEA-CGIL in attuazione a quanto disposto dal c.c.n.l. del settore lapideo/estrattivo 19novembre 1990 e di quanto stabilito dall'accordo del 7 luglio 1993, si articolerà a livello nazionalee territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni paritetichereferenti.

L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraentie da enti pubblici specializzati.

L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in manieraparitetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di normaquadrimestralmente.

L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specificheproblematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e dimercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:

- tecnologie e innovazioni di prodotti;- qualità dei prodotti;- innovazioni organizzative;- mercato e dinamiche occupazionali;- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione

alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazioneprofessionale;

- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;- previsioni degli strumenti regolatori (PAE, autorizzazioni, ecc.);- attività estrattive e legislazioni relative.L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad

acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza suiluoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, al regime idrogeologico e all'inquinamento delleacque, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione, ai piani paesaggistici e al recuperodelle aree.

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Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall'ANIEM chefornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.

All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte allasensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente dilavoro.

L'ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL definiranno il regolamento diattuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del c.c.n.l., dell'Osservatorio nazionale che potràprevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo difinanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.

L'Osservatorio nazionale avrà sede in Via delle Sette Chiese, 146 - Roma - c/o l'ANIEM.La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali)

sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolareriferimento a:

- andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;- ambiente di lavoro, sicurezza, piani di risanamento di comparto;- impatti ambientali esterni, uso e salvaguardia del territorio, riuso materiali di risulta;- piani regionali attività estrattive (PRAE);- formazione professionale.La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e

sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industrialiavanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.

Le parti verificheranno in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorionazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine didefinire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo delsettore.

Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulletematiche attinenti l'area di riferimento.

Commissione pariteticaLe parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al c.c.n.l. una

funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nellaconsapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme letturae gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gliintendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenientidall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del c.c.n.l. nel corso della sua vigenza,di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degliOrganismi legislativi e amministrativi.

A tal fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente c.c.n.l., viene costituitauna Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:

1. elaborare un commento del c.c.n.l. anche sulla base delle risultanze di una ricognizionedella produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del c.c.n.l. di categoriaeventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasionedei successivi rinnovi;

2. procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle inteseraggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente lerispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzionecontrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggettotematiche di cui al presente c.c.n.l., alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestatoassistenza;

3. emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;4. seguire l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed

internazionale con i seguenti obiettivi:- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione

legislativa;- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli

aspetti di specifico interesse del settore.E' impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda,

tenuto conto anche di quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 esuccessivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzioneconciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualorarichiesto da una delle due parti.

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Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggettol'interpretazione di una delle norme di cui al presente c.c.n.l., le stesse potranno esseresottoposte alla Commissione paritetica.

Capitolo II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 1(Assunzioni)

L'assunzione dei lavoratori verrà effettuata in conformità alle norme di legge. All'atto

dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto:1) la data di assunzione;2) la categoria attribuita;3) il trattamento economico;4) la località dove potrà prestare servizio.All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:1) carta d'identità o documento equipollente;2) libretto di lavoro;3) documento delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;4) stato di famiglia, per il lavoratore capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari;5) eventuale titolo di studio, se richiesto;6) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge.Inoltre è facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore il certificato penale di data non

anteriore a tre mesi.Il lavoratore dovrà dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali

cambiamenti.L'azienda rilascerà al lavoratore ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno

essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.Inoltre il lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica del

medico di fiducia dell'azienda.

Art. 2(Periodo di prova)

OperaiL'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova fissato nelle seguenti misure:livello 8° - 10 giorni di effettiva prestazione lavorativalivello 7° - 15 giorni di effettiva prestazione lavorativalivello 6° - 20 giorni di effettiva prestazione lavorativalivello 5° - 25 giorni di effettiva prestazione lavorativalivello 4° - 30 giorni di effettiva prestazione lavorativaDurante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la

categoria per la quale l'operaio è stato assunto.Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza l'obbligo di

preavviso e di indennità.L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli,

lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.Terminato il periodo di prova, l'anzianità dell'operaio decorrerà dal primo giorno

dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato, presso

la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente. IntermediL'eventuale periodo di prova non può essere superiore a due mesi.Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente

regolamentazione.La risoluzione del rapporto può aver luogo ad iniziativa di ciascuna delle parti in qualunque

momento del periodo di prova senza preavviso nè indennità.Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno deve essere corrisposta al lavoratore

l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvengaprima del 45° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione perquanti sono i giorni di effettivo lavoro.

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Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapportodi lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Per il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un bienniopresso altre aziende che esercitano la stessa attività, i periodi di tempi di cui sopra vengonoridotti rispettivamente ad un mese ed a 15 giorni.

ImpiegatiL'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi; tuttavia tale

periodo potrà essere prorogato fino a sei mesi per i quadri e gli impiegati di categoria 1ª e 2ª.Il periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da

ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento

durante i primi due mesi di prova, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizioprestato.

Se il licenziamento avviene oltre il termine predetto, all'impiegato sarà corrisposta laretribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvengaentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengano dopo il primo mese del periodo diprova, saranno corrisposti i ratei della tredicesima mensilità, ovviamente commisurati, nel casodi dimissioni, all'effettivo periodo di servizio prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto,l'impiegato si intenderà confermato in servizio.

L'impiegato in prova avrà diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattualedella categoria alla quale viene assegnato.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presenteregolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto, e comunque ad eccezione dei dirittie obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodostesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno di assunzione.

Art. 3

(Apprendistato)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) a) Norme generaliLa disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal presente articolo. Per

quanto non espressamente contemplato nelle disposizioni di cui sopra all'apprendista siapplicano le norme previste dal presente contratto.

E' possibile l'assunzione di apprendista part-time; in tal caso tutti gli istituti contrattuali e dilegge saranno riparametrati in percentuale rispetto all'orario svolto.

b) Periodo di provaIl periodo di prova non potrà superare le 4 settimane di effettiva prestazione.Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza

obbligo di preavviso e di indennità sostitutiva, con il solo pagamento delle ore di lavoroeffettivamente prestate.

Il periodo di prova sarà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato sia aglieffetti dell'anzianità di servizio.

c) DurataIl periodo di apprendistato avrà la durata massima di 4 anni.Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica

professionale o laurea, non idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la duratadell'apprendistato non potrà superare i 36 mesi.

Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualificaprofessionale o laurea, idonei rispetto alle mansioni ed all'attività da svolgere, la duratadell'apprendistato non potrà superare i 24 mesi.

Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavorovengono cumulati a tutti gli effetti purchè essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzionisuperiori ad un anno e purchè i precedenti periodi siano stati prestati presso altra aziendalapidea in mansioni analoghe e debitamente certificati all'atto di assunzione.

La durata massima per il 7° livello è di 36 mesi.Non è ammesso la stipula di contratti per il livello 8°.

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d) RetribuzioneLa paga base e la contingenza dell'apprendista sono calcolate in percentuale ed in

relazione alla durata dell'apprendistato, come da allegata tabella, in riferimento ai livelli diinquadramento finali.

Il premio di risultato e/o gli altri premi aziendali o provinciali, comunque denominati,verranno erogati sulla base degli accordi stessi.

Nell'ambito della stessa azienda, l'imponibile fiscale dell'apprendista non potrà comunquesuperare l'imponibile fiscale di un lavoratore di pari livello.

24 mesi 36 mesi 48 mesi 1° semestre 80% 70% 60% 2° semestre 85% 75% 65% 3° semestre 90% 80% 70% 4° semestre 95% 85% 75% 5° semestre 90% 80% 6° semestre 95% 85% 7° semestre 90% 8° semestre 95%

e) Malattia ed infortunioAll'apprendista non in prova verrà corrisposto un trattamento economico pari all'onere che

le aziende sopportano in caso di malattia e infortunio, per gli operai e gli impiegati f) FormazioneGli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative formative predisposte dall'azienda

secondo le normative di legge.L'attività formativa complementare è pari a 120 ore annue, strutturata in forma modulare, i

cui contenuti saranno a carattere trasversale, professionalizzante ed operativo: 1° Modulo: entrata e verifica annualeAttività interna. Accoglienza, valutazione del livello di ingresso dell'apprendista, valutazione

delle competenze possedute dall'apprendista, valutazione dei processi di lavorazione riferiti allaprofessionalità da acquisire in termini di conoscenze tecnico-operative e di competenzerelazionali nell'ambiente di lavoro, individuazione dei fabbisogni formativi.

Definizione del patto formativo tra apprendista e struttura formativa con conseguentecostruzione del percorso formativo individuale.

Annualmente viene effettuata una verifica dell'andamento formativo in termini dicompetenze raggiunte e di obiettivi formativi conseguiti.

Allo scopo di verificare l'andamento del percorso formativo e di mettere in atto eventualimodifiche per una migliore taratura del corso, il percorso formativo sarà monitoratoperiodicamente dal coordinatore del corso con particolare riferimento ai contenuti svolti, allametodologia, agli aspetti organizzativi, al clima del corso.

2° Modulo: sviluppo competenze di baseAttività esterna. Il modulo ha carattere propedeutico ed ha la funzione di presentare le

logiche di funzionamento dell'azienda come organizzazione complessa e di informare sugliaspetti relativi alla legislazione sul lavoro ed alla sicurezza. In particolare, verranno trattatiargomenti su:

Competenze relazionali- Comunicazione interna ed esterna; la comunicazione nell'ambito del lavoro.- Analizzare e risolvere situazioni problematiche. Organizzazione ed economia- Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa.- Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa:a) le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza);b) il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, Euro, ecc.).

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- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione delcliente.

- Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata. Disciplina del rapporto di lavoro- Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti

contrattuali.- Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori.- Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro. Sicurezza sul lavoro- Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro.- Conoscere i principali fattori di rischio.- Conoscere e sapere individuare le misure di prevenzione e protezione.Particolare aspetto verrà inoltre dedicato al consolidamento e eventuale recupero di

conoscenze linguistico-matematiche. Le conoscenze matematiche verranno recuperate eapprofondite all'interno dei moduli inerenti le competenze tecnico-professionali e a carattereoperativo. Il recupero delle conoscenze linguistiche avverrà attraverso l'elaborazione di semplicidocumenti di memorizzazione degli argomenti trattati utilizzando i supporti informatici.

3° Modulo sviluppo competenze tecnico-professionaliAttività esterna. Le competenze di tipo tecnico devono tendere ai seguenti obiettivi:- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;- conoscere e saper utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. 4° Modulo contenuti a carattere operativoAttività interna. Obiettivo è stabilire un collegamento tra formazione teorico-pratica e

l'addestramento al lavoro per affiancamento. Le competenze da conseguire mediantel'esperienza di lavoro pratica tenderanno principalmente all'utilizzo degli strumenti e delletecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro), le tecniche e i metodi dilavoro.

Durata dei moduli in ore

Apprendisti

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale 1° modulo: ............. 1° modulo: ............. 1° modulo: ............. 1° modulo: .............

2° modulo: ............. 2° modulo: ............. 2° modulo: ............. 2° modulo: .............

3° modulo: ............. 3° modulo: ............. 3° modulo: ............. 3° modulo: .............

4° modulo: ............. 4° modulo: ............. 4° modulo: ............. 4° modulo: .............

Totale: 120 Totale: 120 Totale: 120 Totale: 120 480

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laureanon idonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno 3° anno Totale 1° modulo: ............. 1° modulo: ............. 1° modulo: ............. 2° modulo: ............. 2° modulo: ............. 2° modulo: ............. 3° modulo: ............. 3° modulo: ............. 3° modulo: .............

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4° modulo: ............. 4° modulo: ............. 4° modulo: ............. Totale: 100 Totale: 100 Totale: 100 300

Apprendisti con titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale o laureaidonei rispetto all'attività da svolgere.

1° anno 2° anno Totale 1° modulo: ............. 1° modulo: ............. 2° modulo: ............. 2° modulo: ............. 3° modulo: ............. 3° modulo: ............. 4° modulo: ............. 4° modulo: ............. Totale: 80 Totale: 80 160

Nota a verbale Considerato l'assoluta novità introdotta dalla legge sull'apprendistato, la specifica della

quantità delle ore nei singoli moduli verrà congiuntamente determinata sulla base delleesperienze che si andranno a costruire nelle singole realtà.

Crediti formativiAll'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato, anche in

mansioni non analoghe, sarà obbligato esclusivamente alla formazione tecnico-professionalementre sarà esonerato dall'attività formativa con contenuti a carattere trasversale qualora giàeffettuata presso altri datori di lavoro.

All'atto di assunzione l'azienda richiederà all'apprendista di documentare l'eventuale attivitàformativa precedentemente svolta presso altra azienda ai fini del riconoscimento del creditoformativo e comunque dell'esenzione della frequenza dei moduli formativi già completati.

TutoreIl tutore nelle iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'azienda, di livello

non inferiore all'apprendista ovvero consulenti esterni, aventi le esperienze professionali previstedalla normativa vigente.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e comunque nelle imprese artigiane la funzione ditutore può essere svolta dal titolare dell'impresa.

Il percorso formativo sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor della strutturaformativa esterna. Queste figure supporteranno l'apprendista nel percorso formativocollaborando tra loro allo scopo di favorire una migliore contestualizzazione dell'azioneformativa. E' prevista la figura di un coordinatore nel corso con compiti di responsabilità rispettoal progetto formativo e operativi rispetto agli adempimenti amministrativi.

Organismi pariteticiPotranno essere costituite delle Commissioni paritetiche territoriali per la gestione della

formazione professionale. Compiti di tali Commissioni sono:A) individuare i centri di formazione professionali;B) predisporre eventuali moduli formativi specifici per il territorio;C) monitorare le esperienze formative svolte nel territorio;D) validare la formazione effettuata. Norma transitoriaLa disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore con la data di stipula del rinnovo

contrattuale.----------N.d.R.: L'accordo 12 maggio 2006 prevede quanto segue:Apprendistato professionalizzantePremessaLa seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo ed intende garantire unauniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.Resta comunque inteso che nelle regioni in cui la regolamentazione regionale abbia recepito/disciplinato la materia diapprendistato professionalizzante si farà riferimento, per i profili formativi e per gli aspetti collegati a quanto previstodalle normative regionali.

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Diversamente, nelle regioni che non abbiano ottemperato a tale regolamentazione troveranno applicazione i profiliformativi allegati.L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di unaqualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i diciotto annie i ventinove anni.Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, ilcontratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solo nelle aziende che abbianomantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato neidodici mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato,per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine del periodo di prova.CaratteristicheIl contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:a) forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante la durata del periodo di apprendistato el'eventuale periodo di prova, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativoindividuale, nonchè dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degliesiti della formazione aziendale od extra-aziendale;b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi diquanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione conquelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistatoprofessionalizzante;e) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delladurata massima del periodo di apprendistato purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscanoalle stesse attività e mansioni nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante.L'apprendista, al fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altreaziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità dellaformazione effettuata. Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovràregistrare l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (libretto formativo del cittadino/Dichiarazione dipercorso formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;f) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di ungiustificato motivo.CondizioniL'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 7° operai, intermedi, impiegati e per i quadri.Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore apprendista sarà inferiore di due livelli rispetto a quello didestinazione, con l'eccezione degli apprendisti con la previsione di acquisizione delle qualifiche in livello 7°. Laretribuzione sarà corrispondente a quella prevista dal vigente c.c.n.l., esclusi gli scatti di anzianità, per il livello inizialedi inquadramento per metà del periodo di apprendistato. Nella seconda metà, l'inquadramento e la retribuzione, esclusisempre gli scatti di anzianità, saranno inferiori di un livello a quello di destinazione.Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dal c.c.n.l. per la categoria a cuil'apprendista è destinato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senzaobbligo di preavviso e di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, sia dell'anzianità presso l'azienda.La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto delle minori trattenute contributive, laretribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto dilavoro sia stato convertito da apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuando a godere per unperiodo successivo alla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà superare, pertutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.Nel caso di erogazione di un premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 50% di quanto previsto per illavoratore di analogo livello - fatti salvi accordi territoriali già in essere.Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità nelcorso dell'apprendistato.Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione, l'anzianità di serviziomaturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianitànella categoria conseguita.Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici di anzianità biennali maturati.La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione di quello successivo.Nel caso di malattia e di infortunio degli apprendisti le aziende saranno tenute a corrispondere all'apprendista non inprova un trattamento economico pari all'onere che le aziende sopportano in caso di malattia ed infortunio, per gli operaie gli impiegati.Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione.DurataLa durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva prestazione, è la seguente:- 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 7° livello;- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 6° livello;- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5° livello;- 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4° livello;- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3° livello;- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 2° livello;- 60 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 1° livello.Per gli apprendisti con inquadramento finale in 7° livello si prevede un inquadramento iniziale in 8° livello, per la duratadi 12 mesi, ed il passaggio successivo al livello superiore ai soli fini salariali, con acquisizione finale della qualificaprevista dopo il periodo di cui sopra (24 mesi).Per tutti gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie diinquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 12 mesi.

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Per tutti gli apprendisti in possesso di titolo di studio/diploma inerente alla professionalità da acquisire in tutte lefattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi.AmmissibilitàPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del vigente c.c.n.l., inquanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente parte.I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presentecontratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti.L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla data della stipula del presente accordo.FormazionePremesso che nell'ambito del Comitato paritetico nazionale, le parti potranno integrare i profili allegati (vedi Allegati A eB), le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2006 per esaminare l'applicazione pratica dell'istituto dell'apprendistatosoprattutto riferito agli aspetti formativi.L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazioneformale interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno salvo il caso in cui le normative regionali prevedanola riduzione di detto monte ore.E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor aziendale le cui competenze efunzioni sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000 nonchè quelle previste dalle regolamentazioni regionali.Il tutor dovrà avere competenze tecnico-professionali adeguate formalmente e concretamente acquisite, dovràcontribuire alla definizione del piano formativo individuale ed attestare il percorso formativo dell'apprendista.Il tutor potrà essere lo stesso imprenditore.Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo delcittadino/Dichiarazione di percorso formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interne all'azienda.La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolte all'interno dell'azienda qualoraesista una capacità formativa dell'azienda (vedi Allegato E) che deve possedere i seguenti requisiti:1) disponibilità, in azienda, o aziende collegate, di locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione;2) tutor aziendale con formazione e competenze tecnico-professionali;3) presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado ditrasferire competenze.Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattereprofessionalizzante.Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguentiquattro aree:- competenze relazionali;- organizzazione ed economia;- disciplina del rapporto di lavoro;- sicurezza sul lavoro.I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definitisulla base dei seguenti obiettivi formativi:- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro;- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.Il recupero di conoscenze linguistiche/matematiche, se necessarie alla qualificazione professionale, sarà effettuatoall'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide le eventuali offerte formative delle regioni e provinceoltrechè dei centri di formazione accreditati presso la regione.Piano formativo individualeIl piano formativo individuale (PFI) (vedi Allegato C) da allegare al contratto di apprendistato professionalizzante,definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione daconseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonchè il nome del tutor e lesue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno di formazione pratica; inoltre alpersonale interessato alla formazione verrà rilasciato un libretto formativo individuale secondo lo schema predispostodal Comitato paritetico nazionale.Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e deltutor.Informazione Enti pariteticiNell'ambito del Comitato paritetico nazionale previsto dal c.c.n.l. le parti attiveranno periodici incontri al fine dimonitorare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di:- coordinare l'attività delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite monitorandone le esperienze sulla basedella documentazione pervenuta;- ricercare nuovi schemi esemplificativi di profili formativi e da aggiungere a quelli già allegati al presente contratto;- elaborare, anche sulla base di esperienze già realizzate, moduli formativi, modalità e strumenti di erogazione, conl'obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativo dell'istituto;- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 28 febbraio 2000;- divulgare nei territori le esperienze più significative;- predisporre lo schema relativo al libretto formativo.Nell'ambito delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite, potranno essere:- individuati i centri di formazione professionale;- predisposti eventuali profili formativi specifici per il territorio;- monitorare le esperienze formative del territorio.Norma transitoriaEventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di contrattazione, verrannoautomaticamente recepite nella presente parte che si intenderà conformemente adeguata.

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AllegatiA) Titoli di studio attinenti all'apprendistato professionalizzanteB) Profili formativiC) Piano formativo individualeD) Scheda dati identificativi azienda/apprendistaE) Dichiarazione capacità formativa formale interna----------N.d.R.: Per i profili formativi si vedano gli allegati da A ad E all'accordo 12 maggio 2006, in calce al c.c.n.l.

Capitolo III

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 4 (Classificazione del personale)

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata in 5 Aree alle quali

corrispondono 8 livelli retributivi.L'inquadramento nelle singole Aree verrà effettuato sulla base dei profili indicati di seguito,

con esemplificazioni, e delle relative declaratorie.La declaratoria, definisce per ciascuna Area requisiti e caratteristiche di una determinata

figura professionale.I profili e le relative esemplificazioni esprimono il contenuto professionale delle funzioni

tipiche ricomprese in ogni singola Area; per mansioni non rappresentate nei profili o nonrilevabili nelle esemplificazioni l'inquadramento viene effettuato sulla base delle declaratorie outilizzando per analogia i profili esistenti.

I Area direzione Livello 1° (Quadri) Livello 2° II Area coordinamento Livello 3° Livello 4° III Area specialistica Livello 5° IV Area qualificata Livello 6° V Area esecutiva Livello 7° Livello 8°

Nota a verbale Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30 novembre 1999 - valuterà il

possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed

il fabbisogno professionale dei settori;b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali

modifiche nella organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi dinuove e diverse figure professionali;

c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di

inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolari in profili e livelliretributivi.

La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimorinnovo della parte normativa del c.c.n.l. - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovocontrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo dellaidoneità a soddisfare le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello dellacompatibilità dei costi.

Declaratorie e profili

I Area professionale

DeclaratorieAppartengono a questa Area i lavoratori del 1° e 2° livello che svolgono funzioni direttive.

1° Livello

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ProfiliLavoratori che dipendono unicamente dalla Direzione aziendale e potendo loro essere

affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali,partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategieaziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di autonomia decisionale.

Nota a verbale

Ai lavoratori appartenenti a tale livello può essere riconosciuta la qualifica di quadro (L. n.

190/1985).

2° Livello ProfiliLavoratori che, in attuazione delle disposizioni generali aziendali, svolgono funzioni che

implicano la responsabilità, il controllo di unità organizzativa di notevole importanza nonchèlavoratori con mansioni specialistiche di alto livello per ampiezza e natura:

- responsabile dell'amministrazione;- responsabile della produzione.

II Area professionale DeclaratorieAppartengono a questa Area i lavoratori, impiegati ed operai, del 3° e 4° livello in grado di

svolgere funzioni di concetto e di coordinamento.

3° Livello ProfiliLavoratori amministrativi e tecnici che autonomamente svolgono mansioni di concetto

nell'attività affidata:- responsabile ufficio acquisti;- responsabile ufficio contabile;- responsabile ufficio personale;- responsabile ufficio commerciale;- responsabile di laboratorio e sala prove.Lavoratori che esplichino mansioni di guida e controllo di un gruppo di operai con apporto di

competenza tecnico-pratica e con l'esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto allacondotta ed ai risultati della lavorazione:

- capo impianto;- capo reparto.

4° Livello ProfiliLavoratori che svolgono in piena autonomia e/o con specifica collaborazione mansioni per

le quali è richiesta una rilevante preparazione tecnico-amministrativa acquisita con prolungata ecomprovata esperienza:

- traduttore simultaneo.Lavoratori che esplichino mansioni di fiducia e responsabilità che non siano normalmente

attribuite agli operai o che siano preposti alla guida o al controllo di un gruppo di operai, conapporto di competenza tecnico-pratica ma con iniziativa per la condotta e i risultati dellalavorazione:

- responsabile di linea di produzione.Lavoratori che, in piena autonomia, svolgono mansioni per le quali siano richieste una

personale e rilevante competenza tecnico-pratica, una conoscenza specifica ed approfonditadel lavoro, della tecnologia e del funzionamento degli impianti lavorativi, nonchè una prolungatae comprovata esperienza:

- elettricista e/o meccanico "altamente" specializzato;- programmatore di macchine a guida computerizzata;- riproduttore modellista;- sorvegliante di cava (D.P.R. n. 128/1959);- operatore di mezzo semovente che sia provvisto di adeguata patente e provveda alla

manutenzione del mezzo (solo per il comparto delle pietre ornamentali).

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III Area professionale

DeclaratorieAppartengono a questa Area i lavoratori inquadrati nel 5° livello sia impiegati, che hanno

acquisito una propria autonomia nell'ambito delle mansioni affidate, che operai che peresperienza acquisita siano in grado di svolgere e completare, anche sulla base di disegni, ognioperazione inerente la produzione.

5° Livello

ProfiliLavoratori che svolgono mansioni per le quali è richiesta una particolare preparazione

tecnico-amministrativa specialmente rilevante rispetto a quelle previste per i livelli successivi.Lavoratori che oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nella IV Area compiono con

l'apporto di personale competente lavori che presuppongono la conoscenza della tecnologiaspecifica del lavoro e del funzionamento degli apparati produttivi:

- operaio caposquadra-sottocapo;- autista di autoarticolati e di cava di montagna;- fuochino minatore;- escavatorista e ruspista provetti di macchine di tipo idraulico e drag-line;- scalpellino per lavorazioni artistiche ed ornamentali;- miscelatore blocchi agglomerato;- meccanico e/o elettricista;- fresatore sagomatore per le lavorazioni ornamentali.

IV Area professionale DeclaratorieAppartengono a quest'Area i lavoratori inquadrati nel 6° livello sia impiegati esecutivi sia

operai in grado di svolgere funzioni qualificate.

6° Livello ProfiliLavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni esecutive:- disegnatore;- contabile;- impiegato con conoscenza lingue straniere.Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione

richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio:- minatore;- scalpellino;- conduttore di telaio granito;- fresatore;- lucidatore a mano regola d'arte;- conduttore di impianto di selezione e frantumazione;- addetto controllo qualità;- gruista;- autista (minimo patente C);- palista;- mulettista spedizioniere;- stuccatore, riparatore a regola d'arte.

V Area professionale DeclaratorieAppartengono a questa Area i lavoratori impiegati ed operai inquadrati nel 7° e 8° livello che

svolgono funzioni di supporto o di aiuto ad altre unità.

7° Livello Profili

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Lavoratori amministrativi che svolgono mansioni d'ordine per le quali siano richieste unagenerica conoscenza professionale e pratica d'ufficio:

- mansioni di segreteria;- controllo fatture;- inserimento dati in computer;- centralino.Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità

conseguite con adeguato tirocinio:- cavatore;- operaio di cantiere - piazzalista - addetto al carico e scarico telai sul piazzale;- addetto ai tagliablocchi;- addetto alla lucidatrice;- imballatore;- addetto alle linee di produzione;- addetto alla intestatrice;- bocciardore - stuccatore;- addetti al magazzino;- addetti alle casseformi degli impianti di miscelazione agglomerati;- addetto frantumazione sassi;- fattorino.

8° Livello ProfiliLavoratori che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico e che

non richiedono specifiche capacità:- addetto alle pulizie;- addetto carico-scarico materiali con mansioni di manovalanza.Lavoratori di prima assunzione nel settore che non abbiano ancora acquisito pratica di

mestiere; trascorsi 12 mesi di addestramento accederanno al livello corrispondente allemansioni svolte.

Dichiarazione a verbale

La nuova classificazione contrattuale può determinare dei passaggi di area o di livello; in tali

circostanze si precisa che la trasformazione può essere realizzata utilizzando eventuali quote disalario "ad personam" già riconosciute al dipendente dalle aziende per motivi strettamenteconnessi alla professionalità previo verifica tra le parti a livello aziendale.

Art. 5

(Regolamentazione per i quadri) Qualifica di quadroIn ottemperanza al disposto della L. n. 190 del 13 maggio 1985 la qualifica di quadro potrà

essere attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello 1S. Periodo di provaL'assunzione del quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di

effettiva prestazione.L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non

è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione.Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in

qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligodel preavviso nè relativa indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del quadrodiviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presenteregolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto onon seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestatoqualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per illicenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere laretribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che licenziamento o ledimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

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Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio nonsu lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro il quadro sarà ammesso acompletare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giornidall'inizio dell'assenza.

Passaggio alla qualifica di quadroIn caso di passaggio nella stessa azienda dell'operaio intermedio-impiegato al livello di

quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici dianzianità.

Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata come operaio saràcomputata per il 50%.

Preavviso di licenziamento e dimissioniIl rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due

parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità:

Anni di servizio Preavviso Fino a 5 anni 3 mesi Oltre i 5 e fino a 10 anni 4 mesi Oltre 10 anni 5 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve

corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo dimancato preavviso.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto. Obbligo assicurativoIn applicazione della legge n. 190 del 13 maggio 1985 le aziende stipuleranno, a favore dei

lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, una polizza assicurativa che preveda unacopertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nellosvolgimento delle proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.

Norma di coordinamentoSalvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per i lavoratori

appartenenti alla categoria dei quadri le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.

Art. 6(Passaggi di qualifica)

Il passaggio dalla qualifica operaia a quella intermedia o a quella impiegatizia non

costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.L'anzianità di servizio prestata come operaio o intermedio è utile agli effetti dei singoli istituti

della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.Ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ferme restando le situazioni già regolate sulla

base delle norme dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro, per i passaggi cheinterverranno successivamente al 19 luglio 1979, dalla qualifica operaia a quella intermedia illavoratore manterrà in cifra gli aumenti di anzianità già maturati. Il lavoratore avrà quindi diritto amaturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la categoria di acquisizione fino alraggiungimento della percentuale massima del 70% di cui all'art. 26, lettera B).

Dichiarazione a verbale

Il riconoscimento di cui sopra avrà luogo soltanto per i passaggi alla qualifica impiegatizia

che interverranno dopo il 1° gennaio 1973.Per i passaggi intervenuti precedentemente a tale data restano ferme le situazioni già

regolate in base all'art. 6 del c.c.n.l. 15 novembre 1969 che qui di seguito si riportano: in caso dipassaggio dell'operaio intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratoreavrà diritto all'indennità, che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e siconsidererà assunto "ex novo" con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti

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delle ferie, del preavviso e dell'indennità di anzianità, e semprechè abbia una anzianità comeoperaio od intermedio superiore ai 6 anni compiuti, di un'anzianità convenzionale nella nuovaqualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianità con la qualifica di operaio o di intermedio.

Art. 7

(Percorsi professionali formativi) I percorsi professionali formativi possono essere realizzati attraverso gli strumenti di legge

quali il contratto di formazione, l'apprendistato; su di essi avverrà un preventivo confronto fra leparti.

Art. 8

(Polifunzionalità) Nell'ottica delle piccole e medie aziende cui il contratto si riferisce, è ammessa la mobilità

interna per normali sostituzioni di assenti e per coprire le differenti esigenze di lavorazioni direparto.

Per polifunzionalità si intende l'utilizzo di lavoratori in mansioni tecnicamente diverse svoltesu più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda; in tale ipotesi l'inquadramentoverrà determinato sulla base delle mansioni prevalenti, tenendo conto delle maggioriresponsabilità.

Ai lavoratori che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni didiverse categorie, saranno attribuite la categoria e la retribuzione corrispondenti alla mansionesuperiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza ditempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terrà conto nellaretribuzione.

Art. 9

(Formazione professionale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e

produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo diqualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda lastrutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.

Data la natura estremamente composita della formazione professionale, si rendenecessario, per organicità, acquisire, in primo luogo, elementi riconoscitivi inerenti la prevalenterichiesta delle varie figure professionali.

Il filo conduttore principale per consentire la concreta svolta politico-organizzativa atta alconseguimento degli obiettivi prefissati, non può che partire da un sistema di raccolta dati,rilevazioni ed elementi conoscitivi inerenti le tradizionali attuali figure professionali; le figureprofessionali oggetto di richiesta proveniente dal settore; le valutazioni riguardanti le figureprofessionali occorrenti per soddisfare le esigenze dei sistemi costruttivi dei processi produttivi einnovativi dei sistemi tradizionali.

Le parti all'interno dell'Osservatorio costituiranno un apposito Comitato nazionale pariteticoper la formazione professionale, con lo scopo di coordinare e gestire il lavoro di conoscenza dicui sopra.

Spetterà inoltre al Comitato, che potrà avere articolazioni territoriali, organizzare quelleiniziative formative rivolte ai giovani e di specializzazione non rientranti specificatamente traquelle previste degli accordi interconfederali 16 novembre 1988 e 13 maggio 1993.

Le parti inoltre, opereranno affinchè l'Ente nazionale interconfederale per la formazioneprofessionale e l'ambiente realizzi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, progettidi interventi che tengano conto della specificità del settore anche ai fini della gestione politico-organizzativa delle iniziative.

Nota a verbale

Le parti, con riferimento anche a quanto previsto nel "Patto sociale del 22 dicembre 1998",

rilevano l'importanza della formazione e riqualificazione professionale, elemento centrale ai finidell'arricchimento delle risorse umane e produttive, nell'ottica di:

- innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del lavoro;- opportunità di inserimento di nuova forza lavoro nell'azienda;

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- riqualificazione di figure professionali in relazione all'introduzione di nuove tecnologie elavorazioni.

Le parti concordano di intraprendere, laddove possibile congiuntamente e comunque,ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le più opportune iniziative in merito aquanto sopra, anche utilizzando le strutture formative pubbliche e/o contrattuali esistenti nelsettore delle costruzioni.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 9(Formazione professionale)La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e produttive, deve costituire unimpegno di costante attenzione anche in riferimento al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttiviche per quanto riguarda la strutturazione/ ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle normedi legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata alperseguimento dei seguenti obiettivi:- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivantida innovazioni tecnologiche ed organizzative;- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta;- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori per addivenire ad una crescita professionale.Le parti, in riferimento al costituendo Comitato paritetico nazionale, (CPN) affidano allo stesso il compito, previoopportuni coordinamenti, di monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione professionale, sia a livellocomunitario che nazionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.Di instaurare e intrattenere rapporti con il Fondo FAPI con riguardo alla presentazione ed all'approvazione dei piani diformazione delle imprese a livello territoriale, alla certificazione dei crediti formativi acquisiti dai lavoratori, compresiquelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali.Le imprese comunicheranno al CPN i piani di formazione realizzati all'interno del FAPI.Al momento della istituzione del Comitato paritetico nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività dasvolgere in materia di formazione professionale.I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi,dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonchè quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 10

(Contratto a tempo determinato - Lavoro temporaneo) Le parti, in attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della legge n. 56/1987, hanno

individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n.230, dall'art. 8 bis, legge 25 marzo 1983, n. 79 e dall'art. 8 della legge n. 223/1991, dagli accordiinterconfederali CONFAPI 13 maggio 1993 e 31 marzo 1995, è consentita la stipula di contratti atermine nonchè, per i disposti della legge n. 196/1997, art. 1-11, è possibile la stipula deicontratti di lavoro temporaneo o interinale:

- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, indipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;

- esigenze di attività amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presentiprofessionalità specifiche nell'organigramma aziendale;

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evaderecon il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o dellelavorazioni richieste;

- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nellanormale produzione;

- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie, aspettativa, congedi, corsi diformazione, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;

- sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;- sperimentazione di nuovi moduli di orario di lavoro sia per esigenze tecnico-produttive sia

come gestione di eventuali riduzioni dell'orario stesso;- inserimento di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, di cui si voglia

sperimentare la necessità;- assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e

dell'ambiente;- esigenze per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per la pubblicizzazione di prodotti o

direct-marketing.Le parti convengono che il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente

in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine e con contratto di lavorotemporaneo, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, non possonoessere superiori al:

- 20% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non puòdeterminare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità e comunque non superiore ailavoratori a tempo indeterminato;

- 12% per lo scaglione oltre i 100 dipendenti.

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Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.I lavoratori assunti a tempo determinato hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora

l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica.Non possono essere stipulati contratti di lavoro temporaneo per le qualifiche inquadrate nel

livello 8°, di esiguo contenuto professionale.I contratti di lavoro temporaneo possono essere prorogati, con il consenso scritto del

lavoratore temporaneo, per un periodo non superiore alla durata del primo contratto.In relazione al rinvio disposto dall'art. 4, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, le

parti hanno concordato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, il premiodi risultato matura nella misura, con le modalità e criteri previsti dai contratti collettivi aziendalie/o provinciali, istitutivi o di rinnovo di tale premio.

Le parti convengono sulla opportunità che i contratti di lavoro temporaneo siano indirizzati arispondere a esigenze di breve durata. Convengono comunque di procedere ad una verificasulle modalità di utilizzo dei due strumenti dopo il primo biennio di applicazione della presentenormativa.

La Direzione aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U.dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto di lavoro temporaneo utilizzato nell'arcodel periodo considerato.

Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre leprocedure informative previste dall'art. 7, comma 4, della legge n. 196/1997.

Art. 11

(Rapporto di lavoro a tempo parziale) In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, comma 3 e 4, legge n. 863/1984 le parti

convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.A) L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso

dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto dilavoro da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.

B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le partiall'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.

C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno atempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni,l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno.

D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo sarannoapplicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico eretributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà ilperiodo feriale ed i permessi retribuiti relativi alle festività abolite per periodi di durata pari aquelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoroper lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di legge per iquali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo perla parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunqueconfermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile.

E) In applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, legge n. 863/1984, le aziende previoaccordo fra le parti potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delleprestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco diperiodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.

F) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contrattoindividuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro.

G) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero digiorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quelladei lavoratori a tempo pieno.

H) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma3 bis, art. 5, legge n. 863/1984 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per lemedesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempoparziale.

I) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenzeorganizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte deilavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto all'orario ridotto concordato in attuazionedell'art. 5, comma 3, lett. C) e comma 4, legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 12

(Azioni positive per le pari opportunità)

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Le parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in

tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azionipositive a favore del personale femminile.

In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetico a livellonazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azionipositive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego.

Art. 13

(Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25,comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223)

1) In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 25, legge 23 luglio 1991, n. 223, le

parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1, dell'art. 25, leggecitata, non si tiene conto dei lavoratori assunti nella I, II e III Area.

2) Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia,fiducia e sicurezza.

3) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma, dell'art. 25, leggen. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentementeindividuate.

4) Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro edella previdenza sociale affinchè provveda agli adempimenti conseguenti.

Capitolo IV

ORARIO DI LAVORO - RIPOSI - FESTIVITA'

Art. 14(Orario di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

A. Norma generale1. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini

legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.2. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo

norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolarisegnalatori.

3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dallaDirezione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanzesindacali unitarie.

4. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposocadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo conle R.S.U.

5. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alleore 13,00 del sabato.

6. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nellalettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenzadi particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'azienda e leR.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanalecon scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.

B. Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro1. Ferma restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, la riduzione dell'orario

di lavoro è pari a complessive 64 ore retribuite, su base annua, così determinate:- 40 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1983;- 16 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1987;- 4 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. a decorrere dal 1° giugno 1991 e ulteriori 4 ore

a decorrere dal 1° giugno 1992.2. Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro è stabilito dalla Direzione aziendale

che lo sceglie, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale scelta saràpreceduta da un esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.

I regimi di cui sopra sono:

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- riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, dinorma, all'inizio o alla fine del turno;

- riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, al termine della settimana;- gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.3. Ai fini della maturazione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro la frazione di mese

superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 16giorni non sarà tenuta in alcun conto.

4. Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 2 potranno essere applicateanche ai turnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che residuerannodall'applicazione dei primi due alinea del precedente comma 2 verranno fruite in formaindividuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente con le esigenzetecnico-produttive.

5. Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede aziendale,procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica dell'attuazionedelle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento delle 39 ore settimanali in base mediaannua anche mediante cicli plurisettimanali.

C. Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro A fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di

parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro dicui al 2° comma del presente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporaleannuo.

In questi casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà allaR.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso a regimi di orario flessibile,concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimanecon prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale nei limiti di 44 oresettimanali e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale dicorrispondente entità.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualesia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, unavolta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione, entro il predetto arco temporale annuo,di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato ildiritto.

Dichiarazione a verbale

Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi

aziendali o territoriali.

Dichiarazione a verbale Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti

stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavorocontrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina allecaratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivideterminati con il presente accordo.

Nota a verbale

In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle

segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclocontinuo di sette giorni settimanali a turni.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 14(Orario di lavoro)A) Norma generale1. La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003l'orario di lavoro medio prestato sarà riferito ad un periodo di 4 mesi.Qualora a livello aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche, organizzative e produttive legate anchea problemi stagionali, previo accordo tra le parti, il periodo di cui al comma precedente potrà essere modificato inriferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/20032. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavorosono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolari segnalatori.3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anchein modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.

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4. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposo cadente di norma di sabato, oin un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo con le R.S.U.5. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alle ore 13,00 del sabato.6. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nella lettera e nella portataeventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenza di particolari esigenze produttive connessealla utilizzazione maggiore di impianti, l'azienda e le R.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzionedell'orario di lavoro settimanale con scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.B) Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro1. Ferme restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, la riduzione dell'orario di lavoro è pari acomplessive 64 ore retribuite, su base annua, così determinate:- 40 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1983;- 16 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1987;- 4 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. a decorrere dal 1° giugno 1991 e ulteriori 4 ore a decorrere dal 1° giugno1992.2. Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro è stabilito dalla direzione aziendale che lo sceglie, anche inmodo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale scelta sarà preceduta da un esame con le Rappresentanzesindacali unitarie.I regimi di cui sopra sono:- riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di norma, all'inizio o alla fine delturno;- riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, i al termine della settimana;- gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.3. Ai fini della maturazione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro la frazione di mese superiore a 15 giorni saràconsiderata mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 16 giorni non sarà tenuta in alcun conto.4. Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 2 potranno essere applicate anche ai turnisti non a ciclocontinuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che residueranno dall'applicazione dei primi due alinea del precedentecomma 2 verranno fruite in forma individuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente con leesigenze tecnico-produttive.5. Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede aziendale, procederanno di norma nel mese disettembre di ciascun anno, ad una verifica dell'attuazione delle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento delle 39ore settimanali in base media annua anche mediante cicli plurisettimanali.C) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoroA fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa o percorrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro del presente articolo può essere realizzatocome media nell'arco temporale annuo.In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettiveche giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile, concordando in tempo utile le modalità di attuazione diregimi di orario comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale esettimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi disuperamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, una volta esaurito il periodo diferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo, di corrispondenti giornate di riposo retribuito aisingoli lavoratori che ne abbiano maturato il diritto.Dichiarazione a verbaleSono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi aziendali o territoriali.Dichiarazione a verbalePremesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti stipulanti concordano che, incaso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro contrattuale, si incontreranno per convenire glieventuali adattamenti ditale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibricomplessivi determinati con il presente accordo.Nota a verbaleIn relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle segherie di granito e attivitàcollegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclo continuo di sette giorni settimanali a turni.

Art. 15

(Banca ore)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore

dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B) dell'art. 14, del c.c.n.l. 10novembre 1994, si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1° gennaio2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:

a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e

Paolo).I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro

l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancoraaccantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.

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L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli entiprevidenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzionerelativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Nel mese di dicembre del 2001 le parti procederanno ad una verifica dei risultatidell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 15(Banca ore)Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per riduzionedell'orario di lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del c.c.n.l. 10 novembre 1994, si conviene la istituzione di una bancaore individuale operante dal 1° gennaio 2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:a) i permessi di ROL eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previopreavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate conla retribuzione in atto a quel momento.L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti dellalegittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loroeffettiva liquidazione.Nel mese di dicembre del 2005 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne ilprosieguo.

Art. 16

(Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere, salvo le

deroghe ed eccezioni previste dalla legge.E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle ore 48

settimanali.Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi

locali. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 6 del mattino.E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni

compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b), c) e d)dell'art. 18.

Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e dovràessere motivato da esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire uncorrelativo ampliamento degli organici.

Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare estraordinario saranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U.

L'azienda comunicherà periodicamente alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle oredi lavoro supplementare o straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e illavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.

Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzioneoraria di fatto maggiorata a secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base,eventualmente superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo dicottimo:

1) lavoro supplementare 30% 2) lavoro straordinario 30% 3) lavoro supplementare e straordinario effettuato nel 6° giorno 40% 4) lavoro festivo, lavoro supplementare e lavoro straordinario festivo 50% 5) lavoro notturno in turni avvicendati 20% 6) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50% 7) lavoro supplementare e lavoro straordinario notturno 50% 8) lavoro festivo con riposo compensativo 12%

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe laminore.

La retribuzione oraria si determina secondo il disposto dell'art. 25.Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni,

interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.

Nota a verbale

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I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore

giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione dellerelative maggiorazioni.

Il 7° comma dello stesso articolo 16 viene modificato come segue "L'azienda comunicheràperiodicamente e comunque non oltre il semestre alle R.S.U. ...".----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 16(Lavoro straordinario, festivo e notturno)Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. E' considerato lavoronotturno, ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali, quello effettuato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.In riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quello effettivamente prestato nel periodointercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni richiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicatedall'art. 11, 2° comma, del citato decreto (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padreconvivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di un figlio convivente di età inferiore ai dodicianni; la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esuccessive.E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale onelle ricorrenze festive previste dalle lett. b), c), e d), dell'art. 17.Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivato da esigenze indifferibili, didurata contemporanea e tali da non consentire un correlativo ampliamento degli organici.Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno concordatepreventivamente tra l'azienda e la R.S.U.L'azienda comunicherà periodicamente alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle ore di lavoro straordinarioeffettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata a secondo lepercentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventualmente superminimi, contingenza eventuale terzo elemento edeventuale minimo di cottimo:

1) lavoro straordinario 30%;

2) lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno 40%;

3) lavoro festivo, lavoro straordinario festivo 50%;

4) lavoro notturno in turni avvicendati 20%;

5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%;

6) lavoro straordinario notturno 50%;

7) lavoro festivo con riposo compensativo 12%. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minoreLa retribuzione oraria si determina secondo il disposto art. 23.Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenza, ecc.) si prenderàper base la parte fissa.Nota a verbaleI riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore giornaliere comestraordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione delle relative maggiorazioni.Il 7° comma dello stesso art. 15 viene modificato come segue "L'azienda comunicherà periodicamente e comunquenon oltre il semestre alle R.S.U.".

Art. 17

(Riposo settimanale) Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni derivanti

dall'applicazione dell'art. 14 in materia di orario di lavoro e delle vigenti norme di legge.Il giorno di riposo settimanale compensativo deve essere in ogni caso prefissato con un

congruo anticipo: dell'eventuale spostamento di esso deve essere data comunicazione allavoratore almeno 24 ore prima, in difetto di che, il lavoratore avrà diritto alla maggiorazionestabilita per il lavoro festivo.

Art. 18

(Giorni festivi)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Sono considerati giorni festivi:a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;b) le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio;c) le seguenti festività:- 1° giorno dell'anno (Capodanno);

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- Epifania;- il lunedì successivo alla Pasqua;- il giorno dell'Assunzione (15 agosto);- il giorno di Ognissanti (1° novembre);- il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);- il giorno di Natale (25 dicembre);- il giorno di S. Stefano (26 dicembre);d) il giorno del S. Patrono del luogo ove il lavoratore presta normalmente servizio.Qualora una delle festività indicate alle lettere b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di

riposo compensativo ai sensi dell'art. 30, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta allanormale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale difatto, pari ad 1/25 della retribuzione mensile.

Trattamento festività soppresse/aboliteIn sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977 (S. Giuseppe,

Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo) spettano a tutti i lavoratori 4 gruppi di 8 ore dipermesso individuale retribuito.

Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa e custodia con orario settimanale superiorea 40 ore, detti permessi individuali retribuiti si intendono riferiti all'orario giornaliero contrattualead essi assegnato.

I permessi in parola saranno goduti individualmente e mediante rotazione e che non implichiassenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunquecompatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.

Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U.,diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, allavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1° comma del presente puntoper ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata aquesto effetto come mese intero.

I permessi non ususfruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con laretribuzione in atto al momento della scadenza.

Per quanto riguarda le 2 festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività checoincidono con la domenica.

Il trattamento stabilito nel presente articolo non sarà corrisposto qualora il lavoratore risultiassente dal lavoro per chiamata e richiamo alle armi, puerperio e periodo di assenza facoltativaseguente al puerperio, aspettativa per motivi privati.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 18(Giorni festivi)Sono considerati giorni festivi:a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno;c) le seguenti festività:1) 1° giorno dell'anno (Capodanno);2) Epifania (6 gennaio);3) il lunedì successivo alla Pasqua;4) il giorno dell'Assunzione (15 agosto);5) il giorno di Ognissanti (1° novembre);6) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);7) il giorno di Natale (25 dicembre);8) il giorno di S. Stefano (26 dicembre);d) il giorno del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta normalmente servizio.Qualora una delle festività indicate alle lett. b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di riposo compensativo ai sensidell'art. 17, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quotagiornaliera della retribuzione globale di fatto, pari ad 1/25 della retribuzione mensile.

Art. 19

(Riduzione orario di lavoro turnisti)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla

riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure,computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B, dell'art. 14 del c.c.n.l.:

- lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:h 4 dal 1° gennaio 2001;

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h 4 dal 1° gennaio 2002;- lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni:h 4 dal 1° gennaio 2001;h 4 dal 1° gennaio 2002;h 4 dal 1° luglio 2003.Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato

art. 14, punto B, del contratto, confluiscono nella banca ore individuale alle condizioni previstedall'art. 15 (Banca ore).

Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordiaziendali in atto.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 19(Riduzione orario di lavoro turnisti)Per i lavoratori che prestano la propria opera in turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoroannuo, saranno riconosciute, in misura proporzionale al periodo lavorato nell'anno, le seguenti ulteriori misure,computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto B dell'art. 14 del c.c.n.l.:Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:- h 4 dal 1° gennaio 2001;- h 4 dal 1° gennaio 2002.Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni:- h 4 dal 1° gennaio 2001;- h 4 dal 1° gennaio 2002;- h 4 dal 1° luglio 2003.Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14, punto B), delcontratto, confluiscono nella banca ore individuale alle condizioni previste dall'art. 15 (Banca ore).Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali in atto.

Art. 20(Ferie)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

OperaiIl lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie nella misura di 4

settimane.Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per

inderogabili esigenze aziendali il lavoratore non potesse fruire in tutto o in parte del periodoferiale, dovrà percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione,e in tale ipotesi ogni settimana di ferie corrisponde a 40/174 della retribuzione mensile.

Il periodo feriale avrà normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potràessere effettuata in via anticipata.

IntermediIl lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della

retribuzione, non inferiore a:- quattro settimane per anzianità di servizio sino a 15 anni compiuti;- quattro settimane e 1 giorno per anzianità di servizio oltre 15 fino a 19 anni compiuti; - quattro settimane e 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 19 anni compiuti.L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla

categoria intermedia, è considerata utile agli effetti del presente articolo, per il 50% della suaentità, fermo restando che in ogni caso dovrà essere garantito al lavoratore un periodo di ferienon inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari anzianità della categoria di provenienza.

ImpiegatiIl lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della

retribuzione, non inferiore a:- quattro settimane per anzianità di servizio sino a 5 anni compiuti;- quattro settimane e 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 5 anni fino ai 15 anni compiuti; - quattro settimane e 4 giorni per anzianità di servizio oltre i 15 anni e fino ai 18 anni

compiuti;- cinque settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia a quella impiegatizia si applicheranno le

disposizioni seguenti:a) per il passaggio da intermedio ad impiegato l'anzianità maturata nella qualifica di

provenienza sarà considerata utile agli effetti di quanto stabilito nel presente articolo;

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b) per il passaggio da operaio ad impiegato l'anzianità di servizio afferente al periodoantecedente alla data di assegnazione alla categoria impiegatizia, è considerata utile, agli effettidel presente articolo, per il 50% della sua entità, fermo restando che in ogni caso dovrà esseregarantito al lavoratore un periodo di ferie non inferiore a quello previsto per i lavoratori di parianzianità della categoria di provenienza.

In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi goduti come ferie equivalgono ad unasettimana.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; nel fissare l'epoca sarà tenutoconto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventualidesideri del lavoratore.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.In caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse inproporzione dei mesi di servizio prestato.

L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Immigrati(da collocare in calce agli articoli sulle ferie)Dichiarazione comuneAl fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine dei lavoratori stranieri di Paesi non aderenti alla UE, leaziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, deisingoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessiretribuiti previsti dal vigente contratto.

Capitolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 21(Corresponsione della retribuzione)

La corresponsione della retribuzione sarà effettuata a periodo mensile. Al lavoratore verrà

rilasciata, all'atto del pagamento, una busta o prospetto contenente l'indicazione degli elementiche compongono la retribuzione e delle trattenute effettuate su di essa.

Eventuali reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta osul prospetto di cui al comma precedente saranno ammessi solo all'atto del pagamento. Nelcaso di errori contabili, essi dovranno essere contestati dal lavoratore all'azienda entro cinquegiorni da quello della paga, in modo che l'azienda possa ovviare immediatamente l'erroreregolando le eventuali differenze. Trascorso tale periodo le differenze segnalate in ritardosaranno regolate all'atto della corresponsione della retribuzione del mese successivo.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo per l'azienda, in caso di contestazione su alcuno deglielementi costitutivi della retribuzione, di corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gliinteressi nella misura del 5 per cento, a partire dalla scadenza dei 10 giorni di ritardo; inoltre, illavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsionedell'indennità di anzianità e di mancato preavviso.

Per l'eventuale corresponsione di acconti restano ferme le consuetudini in atto nelle singoleaziende.

Art. 22

(Minimi contrattuali)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 marzo 1999 sono incrementati, a partire dalle

date sotto riportate, dei seguenti importi lordi mensili: a) Aumenti contrattuali

Livelli Parametro 01/10/1999 01/10/2000 Totale aumenti 1 210 45.333 68.000 113.333 2 189 40.799 61.200 101.999 3 154 33.244 49.867 83.111 4 146 31.517 47.276 78.793

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5 134 28.927 43.390 72.317 6 126 27.200 40.800 68.000 7 116 25.041 37.562 62.603 8 100 21.587 32.381 53.968

Per il settore degli inerti le decorrenze sono 1° dicembre 1999 e 1° agosto 2000. b) Nuovi minimi contrattualiConseguentemente alle date sottoindicate, troveranno applicazione i nuovi minimi

contrattuali:

Livelli 01/10/1999 01/10/2000 1 1.636.990 1.682.323 1.750.323 2 1.489.050 1.529.849 1.591.049 3 1.213.590 1.246.834 1.296.701 4 1.118.585 1.150.102 1.197.378 5 1.069.970 1.098.897 1.142.287 6 1.006.000 1.033.200 1.074.000 7 925.780 950.821 988.383 8 798.000 819.587 851.968

----------N.d.R.: L'accordo 27 novembre 2001 prevede quanto segue:Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattualiGli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° ottobre 2001 e del 1° ottobre 2002 sono riportatenell’allegata tabella A).Nella tabella B) sono riportati i nuovi minimi tabellari decorrenti dalle stesse date di cui sopra.Tab. A)

Livelli Dal 1° ottobre 2001 Dal 1° ottobre 2002 Totale aumenti Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese

1 91.045 47,02 91.045 47,02 182.090 94,04 2 83.761 43,26 83.761 43,26 167.522 86,52 3 70.650 36,49 70.650 36,49 141.300 72,98 4 67.000 34,60 67.000 34,60 134.000 69,21 5 61.000 31,50 61.000 31,50 122.000 63,01 6 59.500 30,73 59.500 30,73 119.000 61,46 7 54.777 28,29 54.777 28,29 109.554 56,58 8 47.222 24,39 47.222 24,39 94.444 48,78

Nuovi minimi retributivi mensiliTab. B)

Livelli Dal 1° ottobre 2001 Dal 1° ottobre 2002 Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese 1 1.841.368 950,99 1.932.413 998,01 2 1.674.810 864,97 1.758.571 908,23 3 1.367.351 706,18 1.438.001 742,67 4 1.264.378 653,00 1.331.378 687,60 5 1.203.287 621,45 1.264.287 652,95 6 1.133.500 585,40 1.193.000 616,13

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7 1.043.160 538,75 1.097.937 567,04 8 899.190 464,39 946.412 488,78

Tabella ufficiale di conversione in euro dei valori espressi in lirenel c.c.n.l. 5 novembre 1999Le parti, in relazione all’introduzione dell’euro quale moneta unica dell’Unione Europea a partire dal 1° gennaio 2002,convengono di adottare l’allegata tabella ufficiale di conversione in euro dei valori espressi in lire nel c.c.n.l. 5novembre 1999, che costituisce parte integrante del presente accordo.Allegato 1Tabella ufficiale in euro dei valori espressi in lire nel c.c.n.l. 22 ottobre 1999Le parti in relazione all’introduzione dell’Euro quale moneta unica dell’Unione Europea a far data dal 1° gennaio 2002;visto in particolare il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,si conviene quanto segue:i valori indicati in lire contenuti:- nel contratto collettivo nazionale di lavoro 5 novembre 1999;- negli accordi territoriali integrativi del contratto collettivo nazionale;- in tutti gli accordi sindacali nazionali e territoriali;si intendano convertiti in Euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale èuguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.Per le singole voci esposte in busta paga si precisa che le imprese sono tenute ad applicare il disposto dell’art. 3, Icomma del Decreto Legislativo citato che disciplina i calcoli intermedi ossia la conversione di quelle somme che noncostituiscono autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare, il cui testo si allega.Secondo quanto sopra convenuto vengono di seguito indicati i valori di conversione in euro di tutti gli importi espressi inlire nel vigente c.c.n.l. 5 novembre 1999 ( per i minimi tabellari si fa riferimento alla tabella B) dell’accordo 00.00.2001).Art. 22 - Superminimo collettivo di categoria Cat. F - L. 15.000 - € 7,75----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Aumenti retributiviGli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° maggio 2004, del 1° gennaio 2005 e del 1° luglio2005 sono riportate nella Tabella allegata A.Tabella AAumenti retributivi

Livelli Dall'1/5/2004euro/mese Dall'1/1/2005euro/mese Dall'1/7/2005euro/mese Totale aumentieuro/mese 1° 46,27 38,81 37,31 122,39 2° 42,57 35,70 34,33 112,60 3° 36,00 30,00 26,00 92,00 4° 34,00 28,00 25,50 87,50 5° 31,00 26,00 25,00 82,00 6° 29,15 24,45 23,51 77,10 7° 26,84 22,51 21,64 70,99 8° 23,13 19,40 18,66 61,19

Agli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti ulteriori € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetticontrattuali conte paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.I parametri dei livelli 5°, 6°, 7° vengono incrementati di un punto dal 1° agosto 2005 e di un ulteriore punto dal 1° marzo2006.Nota a verbaleLe parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una Commissione paritetica perla riforma del sistema dell'inquadramento e della scala parametrale, entro il primo biennio della vigenza contrattuale.Tale riforma anche al fine della armonizzazione dell'attuale scala parametrale rispetto ai minimi contrattuali.----------N.d.R.: L'accordo 12 maggio 2006 prevede quanto segue:Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellariGli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° maggio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° ottobre 2007sono riportate nelle tabelle allegate.

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Livelli 01.05.2006 Euro/mese 01.01.2007 Euro/mese 01.10.2007 Euro/mese Totale aumentiEuro/mese 1° 41,48 36,00 41,48 118,96 2° 38,16 33,12 38,16 109,44 3° 31,11 27,00 31,11 89,22 4° 29,75 25,50 29,75 85,00 5° 28,00 24,00 28,00 80,00 6° 26,33 22,86 26,33 75,52 7° 24,27 21,06 24,27 69,60 8° 20,74 17,77 20,74 59,25

Tabella BNuovi minimi contrattuali

Livelli 01.05.2006 Euro/mese 01.01.2007 Euro/mese 01.10.2007 Euro/mese 1° 1.161,88 1.197,88 1.239,36 2° 1.058,99 1.092,11 1.130,27 3° 865,78 892,78 923,89 4° 804,85 830,35 860,10 5° 762,95 786,95 814,95 6° 719,56 742,42 768,75 7° 662,30 683,36 707,63 8° (*) 570,71 588,48 609,22

(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattualicome paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.Tabella CNuovi minimi contrattuali comprensivi dell'indennità di contingenza

Livelli Contingenza Minimi contrattuali Dall'1.05.2006 Nuovi minimi + contingenzaDall'1.01.2007 Nuovi minimi + contingenza Dall'1.10.2007 Nuovi minimi + contingenza 1° 531,45 1.120,40 1.693,33 1.729,33 1.770,81 2° 528,25 1.020,83 1.587,27 1.620,36 1.658,52 3° 521,53 834,67 1.387,31 1.414,31 1.445,42 4° 518,48 775,10 1.323,33 1.348,83 1.378,58 5° 518,39 747,96 1.281,34 1.305,34 1.333,34 6° 516,77 703,96 1.236,33 1.259,19 1.285,52 7° 514,82 648,96 1.177,12 1.198,18 1.222,45 8° (*) 512,39 557,72 1.083,10 1.100,87 1.121,61

(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattualicome paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.Nota a verbaleLe parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una Commissione paritetica perla riforma del sistema dell'inquadramento e della scala parametrale armonizzandola con gli attuali minimi contrattuali,entro la scadenza del vigente c.c.n.l.

Art. 23

("Una tantum")

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai lavoratori in forza alla data del 27 ottobre 1999 è corrisposto un importo forfettario di lire

150.000 lorde suddivisibili in quote giornaliere in relazione al rapporto di lavoro nel periodo 1°aprile-30 settembre 1999 (gg 183); per il part-time la cifra sarà riproporzionata in base all'orariosvolto.

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L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugliistituti di retribuzione, diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindicomprensivo degli stessi.

In attuazione a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" èesclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999.Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, maternità, infortunio e congedo matrimoniale

intervenute nel periodo 1° aprile-30 settembre 1999, che hanno dato luogo al pagamento diindennità a carico dell'Istituto competente e/o integrazioni a carico delle aziende, sarannoconsiderate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Nota a verbale

Nella quantificazione dell'importo dell'"una tantum" si è ricompresa l'indennità di vacanza

contrattuale non erogata nei mesi di maturazione. Pertanto, per le aziende che avessero erogatotale indennità, l'importo dell'"una tantum" è stabilito in lire 120.000.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:"Una tantum"Ai lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2004 è corrisposto un importo forfetario di € 190,00 lordi, suddivisibili inquote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004. La frazione dimese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta eindiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base dicalcolo del trattamento di fine rapporto.Il suddetto importo verrà erogato in due tranche, € 90,00 con la retribuzione del mese di maggio 2004, ed € 100,00 conla retribuzione del mese di giugno 2004, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazionedelle competenze.Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimonialecon pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nelperiodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.Ai lavoratori che nel periodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario dilavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" saràcorrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.----------N.d.R.: L'accordo 12 maggio 2006 prevede quanto segue:"Una tantum"Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo sarà corrisposto con la retribuzione del mese dimaggio 2006 un importo forfetario ("una tantum") di € 110,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla duratadel rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2006-30 aprile 2006; la frazione di mese superiore a quindici giorni saràconsiderata, a tutti gli effetti, come mese intero.L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta eindiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.Inoltre in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base dicalcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 24

(Indennità di contingenza)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) L'indennità di contingenza rimane congelata nelle seguenti misure:

Livelli Contingenza Protocollo d'intesa 31/7/1992 1 1.029.032 20.000 2 1.022.841 20.000 3 1.009.821 20.000 4 1.003.923 20.000 5 1.003.745 20.000 6 1.000.606 20.000 7 996.836 20.000 8 992.133 20.000

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Inoltre dal 1° gennaio 1993 deve essere corrisposto l'importo di lire 20.000 (E.d.r.) mensiliper ogni lavoratore a norma del Protocollo d'intesa tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratoried il Governo del 31 luglio 1992.----------N.d.R.: L'accordo 27 novembre 2001 prevede quanto segue:Art. 24 - E.d.r. - L. 20.000 - € 10,33Art. 24 - Indennità di contingenza

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 1.029.032 531,45 2 1.022.841 528,25 3 1.009.821 521,53 4 1.003.923 518,48 5 1.003.745 518,39 6 1.000.606 516,77 7 996.836 514,82 8 992.133 512,39

Art. 25(Retribuzione oraria)

Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono dividendo gli

elementi stessi per 174.Laddove sono in atto, per accordi provinciali o locali aziendali, orari di lavoro inferiori alle 40

ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la seguente formula:

Art. 26

(Aumenti periodici)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Tutti i lavoratori (operai-intermedi-impiegati) assunti a decorrere dal 1° gennaio 1980

usufruiranno di 5 scatti biennali di anzianità del valore del 5% da calcolarsi sui minimi tabellariconglobati, riparametrati e trasformati in cifra fissa al 1° gennaio 1980 come da tabellasottoindicata:

Categorie Importi AS 24.700 A 22.900 B 19.630 CS 18.580 C 17.400 D 16.100 E 14.650 F 13.090

Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo aquello in cui si compie il biennio di servizio.

Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti osuccessivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumentiperiodici maturati o da maturare.

A) Operai

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Ai fini del calcolo degli aumenti periodici si computa un massimo di 5 bienni e per i rapportidi lavoro in corso si considera utile, per la maturazione del diritto agli aumenti periodici, il servizioprestato successivamente al 1° gennaio 1963.

Ai fini della corresponsione agli operai in forza del primo dei cinque aumenti biennali,derivanti dall'introduzione del nuovo sistema, verrà calcolata l'anzianità in corso di maturazionesecondo quanto previsto dal c.c.n.l. 3 maggio 1976.

Per gli operai già in forza alla data del 1° gennaio 1980 e che abbiano già maturato scatti dianzianità, gli aumenti periodici maturati saranno calcolati in cifra fissa e costituiranno elementoretributivo "ad personam". Inoltre gli importi così ottenuti saranno maggiorati, per effettodell'introduzione del nuovo sistema, di lire 2.500 mensili per ogni scatto già maturato.

B) Impiegati - IntermediRestano in vigore gli scatti biennali di anzianità previsti dal c.c.n.l. 3 maggio 1976 fino alla

percentuale massima del 70% calcolata su paga base e contingenza maturata al 31 dicembre1979.

I successivi scatti maturati dal 1° gennaio 1980 dovranno calcolarsi sul minimo tabellareriferito a ciascun livello retributivo, nè saranno soggetti a ricalcoli per effetto della variazionedella contingenza.

L'importo degli aumenti periodici di anzianità maturati dopo il 1° gennaio 1980 verràaumentato di lire 4.000 per ogni scatto.

Per i passaggi dalla qualifica operaia o intermedia a quella impiegatizia che sono intervenutisuccessivamente al 1° gennaio 1973, ex art. 89, gli aumenti periodici maturati nelle categorie diprovenienza (operai o intermedi) verranno riportati in cifra fissa, fino al raggiungimento dellapercentuale massima del 70% di cui al 3° comma.

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti dellamaturazione del successivo aumento periodico.

Nota a verbale

Per gli aumenti periodici di anzianità degli intermedi-impiegati, maturati anteriormente al 31

maggio 1952, restano ferme le situazioni già regolate dagli articoli 77-92 del c.c.n.l. 3 maggio1976.----------N.d.R.: L'accordo 27 novembre 2001 prevede quanto segue:Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 24.700 12,76 2 22.900 11,83 3 19.630 10,14 4 18.580 9,60 5 17.400 8,99 6 16.100 8,31 7 14.650 7,57 8 13.090 6,76

----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 26(Amenti periodici di anzianità)Tutti i lavoratori (apprendisti - operai - intermedi - impiegati) assunti a decorrere dal ...

Art. 27

(Premio di risultato)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Nelle aziende e nei territori di cui ai punti 5 e 6 del sistema di relazioni sindacali la

contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di unpremio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazionedi programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, diredditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonchèai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

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Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi dellacontrattazione aziendale, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e delleAssociazioni imprenditoriali nonché le aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in unincontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditivitàdell'azienda.

Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazioneconnessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, incoerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri diriferimento uno o più di uno tra quelli indicati al 1° comma.

Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti ecomunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio (per il settore degli inerti di norma entro ilmese di settembre) dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto allacorresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.

L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a secondadell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al 1° comma, di variabilità in funzione deirisultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.

Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livelloterritoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primocapoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalitàdi cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni sindacali ele Associazioni imprenditoriali; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui alsecondo capoverso.

Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, inquanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione perindividuarne l'ammontare.

Dall'entrata in vigore del presente c.c.n.l. non trova più applicazione la disciplina perl'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art. 17 del c.c.n.l. 19 novembre 1990 e l'indennitàsostitutiva ivi citata resta definitivamente fissata negli importi in essere al 31 agosto 1994 ai finidella retribuzione dei lavoratori.

I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga naturacomunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non sarannopiù oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidatialla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui alpresente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da taleoperazione non dovranno derivare nè oneri per le aziende nè perdite per i lavoratori.

Nelle imprese che non abbiano in passato erogato premi di produzione contrattati, è infacoltà dell'azienda di sostituire il premio di risultato con il premio di cui alla tabella allegata alpresente contratto.

Nota a verbale

1. Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti

della contrattazione di II livello e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistemaproduttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, nesaranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un appositoprovvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica edella salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapidaemanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinchè le rispettive Confederazioniintervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.

Le parti altresì convengono che qualora detta normativa dovesse essere emanatasuccessivamente alla istituzione del premio le parti contraenti in sede aziendale o territoriale siincontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo garantendo l'invarianzadell'importo lordo del premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuovanormativa.

Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi a livelloterritoriale le parti si incontreranno per valutare le relative conseguenze anche al fine di unamodifica del sistema di contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi cheattenuino i pregiudizi per le imprese.

2. Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristicheinnovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.

In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della proceduradefinita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche

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disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente c.c.n.l., cheterranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.

Premio applicabile alle imprese di cui all'ultimo comma, dell'art. 17

del c.c.n.l. 19 novembre 1990(Rivalutazione del premio di produzione 6% congelato)

Cat. 1/1/1995 (*) 1/11/1995 (*) Totale 1/5/1996 Totale 1 5.600 2.800 8.400 5.600 14.000 2 5.040 2.520 7.560 5.040 12.600 3 4.105 2.060 6.165 4.015 10.270 4 3.895 1.945 5.840 3.895 9.735 5 3.575 1.790 5.365 3.575 8.940 6 3.360 1.680 5.040 3.360 8.400 7 3.095 1.550 4.645 3.095 7.740 8 2.670 1.335 4.005 2.670 6.675

(*) Per il settore degli inerti dal 1° marzo 1995 e dal 1° gennaio 1996.----------N.d.R.: L'accordo 27 novembre 2001 prevede quanto segue:Premio applicabile alle imprese di cui all’ultimo comma della nota a verbale dell’art. 27 del c.c.n.l. 5 novembre 1999

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 14.000 7,23 2 12.600 6,51 3 10.270 5,30 4 9.735 5,03 5 8.940 4,62 6 8.400 4,34 7 7.740 4,00 8 6.675 3,45

----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:In calce alla presente riportiamo i valori del premio applicabile, a far data dal giugno 2004, alle imprese di cui all'ultimocomma dell'art. 27 del c.c.n.l.

Categorie Euro 1ª 13,34 2ª 12,27 3ª 10,00 4ª 9,50 5ª 8,94 6ª 8,40 7ª 7,74 8ª 6,67

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Art. 28(13ª mensilità)

L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile percepita

dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilità avverrà alla vigilia di Natale. A tale effetto laretribuzione mensile sarà costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumentiperiodici di anzianità, altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzoelemento, indennità di contingenza.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o dellequattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato avràdiritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interidi servizio prestati presso l'azienda.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.Il periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cuisopra.

Art. 29

(Lavoro a cottimo) Allo scopo di consentire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia

collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possonointervenire con gli interessi e nell'osservanza delle seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalitàdegli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, neiperiodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore alminimo della paga tabellare della categoria di appartenenza del lavoratore.

Le tariffe di cottimo, con i relativi criteri adottati, debbono essere comunicate per iscritto allavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti il gruppo interessato, primadell'inizio delle lavorazioni a cottimo. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmenteconsegnata anche alle R.S.U.

Alle comunicazioni di cui sopra, potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra Direzioneaziendale e R.S.U.

Le tariffe di cottimo non divengono definitive se non dopo superato un periodo diassestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perchèle condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate.

Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto al2° comma, per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integratafino al raggiungimento di detto minimo.

Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente sarannoesaminate dalla Direzione aziendale e dalle R.S.U. Nel caso di variazione delle tariffe di cottimocomportanti modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, laDirezione osserverà la procedura sopra richiamata. Anche in questo caso la variazione dellatariffa diverrà definitiva, una volta superato il periodo di assestamento sopra richiamato.

Art. 30

(Lavoro a turni) Potranno essere organizzate lavorazioni in più turni giornalieri.Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti.In apposito incontro l'azienda prospetterà alle R.S.U. le cause che richiedono il ricorso al

lavoro a turno e verificheranno le motivazioni e si concorderanno le modalità di attuazione.In tale caso ai lavoratori addetti a turni avvicendati, tenuto conto delle particolari

caratteristiche delle prestazioni, è riconosciuta una pausa retribuita per la refezione di 30 minutiper 8 ore di lavoro. Sono fatte salve le condizioni di migliore favore.

La mezza ora di pausa, se non goduta, sarà retribuita in aggiunta alla retribuzionegiornaliera.

I lavoratori partecipanti ai turni dovranno essere alternati nei diversi turni allo scopo dievitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente nelle ore notturne.

Retribuzione lavoro a turno20% per le ore lavorate di notte;2% per le ore lavorate di giorno (sia su due che su tre turni);20% per le ore lavorate nei giorni festivi.

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Art. 31

(Lavori speciali e disagiati) Lavori specialiPer i lavori che presentano condizioni di particolare difficoltà quali lavori su scale aeree, con

funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, saranno corrisposti particolaricompensi la cui misura verrà determinata con accordi territoriali o in mancanza aziendali.

Lavori disagiatiAi lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro disagiato quali, ad es., i lavori sotto la pioggia o

la neve, in presenza di condizioni di disagio continuo o con i piedi nell'acqua anche per spurgo dicanali e pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto per tutto il tempo dellaprestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà determinata con accorditerritoriali o in mancanza aziendali.

Per quanto concerne altre particolari situazioni di disagio, dipendenti dall'ambiente di lavoro,le parti, ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza deilavoratori, confermano l'obiettivo di operare per un miglioramento delle condizioni generaliambientali, con la gradualità che potrà essere imposta dalla natura tecnica degli interventi chepotranno rendersi necessari.

Art. 32

(Indennità speciale cavatori) Agli operai addetti alle cave, in considerazione del fatto che gli stessi nel ciclo annuale sono

soggetti a perdite di giornate lavorative in conseguenza di condizioni meteorologiche, verràcorrisposta una speciale indennità pari al 3% della retribuzione globale di fatto, in aggiunta altrattamento ad essi eventualmente spettante a carico della Cassa integrazione guadagni.

In considerazione delle finalità dell'indennità speciale, della stessa non sarà tenuto contonel computo della tredicesima mensilità.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerata attività di escavazione lafrantumazione anche se svolta nell'ambito della cava.

Nota a verbale

Le parti precisano che "per operai addetti alle cave" ai quali deve essere corrisposta la

speciale indennità pari al 3% della retribuzione globale di fatto, si intendono i lavoratori -cavatori, filisti, filisti armatori, palisti, escavatoristi, ruspisti - che prestano la propria opera incava in modo continuativo.

Si precisa, inoltre che la suddetta indennità spetta limitatamente ai periodi di lavoroeffettivamente prestati nelle cave stesse.

Art. 33

(Indennità di cassa) Agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con responsabilità, verrà

corrisposta un'indennità del 10 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoriaalla quale sono assegnati aumentato della indennità di contingenza.

Art. 34

(Mensa) Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative a livello territoriale, con incontri

da tenersi tra le rispettive Associazioni, atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratoria livello aziendale, interaziendale o territoriale.

Nota a verbale

Fermo restando che con la realizzazione delle mense o delle forniture dei pasti caldi non

potrà aversi corresponsione di alcuna indennità sostitutiva, le parti si danno atto che larealizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino aconcorrenza delle somme comunque fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.

Art. 35

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(Trasferimenti) Fermo restando quanto previsto in materia di trasferimenti dall'art. 13 della legge 20 maggio

1970, n. 300, il lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro, posto in località diversa, dellastessa azienda, conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelleindennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazionieffettuate presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuovadestinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione il lavoratore acquisiscenaturalmente quelle indennità e competenze che siano in atto per la categoria di appartenenza osiano inerenti alle sue specifiche prestazioni.

Al lavoratore trasferito, e purchè il trasferimento porti come conseguenze l'effettivo cambiodi residenza e di stabile dimora, verrà rimborsato l'importo delle spese di viaggio per sè e per ifamiliari conviventi e per i quali percepisce gli assegni familiari, e delle spese di trasporto per glieffetti familiari, previ opportuni accordi da prendere con l'azienda.

Al lavoratore trasferito verrà inoltre corrisposto, se celibe, una diaria commisurata a mezzamensilità di retribuzione, se capo di famiglia una diaria commisurata ad una mensilità diretribuzione.

Qualora il lavoratore, a causa del trasferimento, debba corrispondere indennizzi peranticipata risoluzione del contratto di affitto - regolarmente registrato o denunciato al datore dilavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento - e dei singoli contratti di fornituradomestica (energia elettrica, gas, ecc.) questi restano a carico dell'azienda.

Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al lavoratore interessato, osservandosi, neicasi normali, un congruo preavviso.

Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, al normale trattamentoprevisto dal presente contratto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Al lavoratore che venga trasferito su sua domanda compete solo il rimborso delle spese diviaggio e di trasporto di cui al 2° comma del presente articolo.

Art. 36

(Missioni temporanee e trasferte) Il lavoratore può essere inviato in missione temporanea per esigenze di servizio.Al lavoratore in missione spetta:a) il rimborso delle spese di viaggio effettuate su mezzi normali di trasporto. Il rimborso

delle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio sarà ammesso nei casi in cui la missionesi svolga in zone sprovviste di comunicazioni normali o in giorni in cui i mezzi normali nonrisultino fare servizio, o altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda;

b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio e di tutte le altre spese sostenute dal lavoratoreper l'espletamento della missione. In sostituzione delle spese di vitto e alloggio potrà essereconcordata direttamente tra l'azienda e il lavoratore una diaria giornaliera.

Al lavoratore in missione, qualora questa superi le 24 ore, deve essere corrisposta unaindennità pari al 20% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della trasferta.

Tale indennità, che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro,serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti o anticipazioni di orario.

Tuttavia, se il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione espleta una attivitàcontrollabile dall'azienda e che comporti la effettuazione di lavoro supplementare e/ostraordinario, questo sarà compensato a parte con l'aggiunta delle maggiorazioni di cui all'art.16.

Le ore trascorse in viaggio saranno considerate alla stregua di ore di effettiva prestazionefino ad un massimo di otto ore giornaliere.

Nei casi di trasferte di lunga durata norme diverse e particolari potranno essere concordatedirettamente tra l'azienda e il lavoratore.

Art. 37

(Previdenza integrativa volontaria)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti, con specifico accordo del 29 luglio 1999, hanno individuato in FONDAPI il Fondo di

previdenza della categoria.Considerate la tempistica e le problematiche per l'adesione al FONDAPI, le parti si

impegnano ad incontrarsi non appena assolti gli obblighi di legge al fine di poter definire leulteriori modalità operative.

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L'ammontare del t.f.r. da destinare a FONDAPI verrà definito successivamente e comunquenon sarà inferiore al 35%.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 37(Previdenza complementare)Contribuzione a carico dell'aziendaA favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore delminimo tabellare, contingenza ed E.d.r. del:- 1,2% a decorrere dal 1° maggio 2004.Contribuzione a carico del lavoratoreI lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza edE.d.r. del:- 1,2% a decorrere dal 1° maggio 2004.Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superioreai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di legge.Quota t.f.r.A partire dalla data del 1° maggio 2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28 aprile 1993,la quota del t.f.r. maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'aziendaopererà un equivalente minor accantonamento nel Fondo aziendale.A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993 e privi di qualsiasi anzianitàcontributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di t.f.r. da versare al Fondo sarà pari al 100% ecioè l'intero importo maturato.Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia e/o agliaccordi interconfederali.Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal c.c.n.l. è previstoesclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.Norma transitoriaPer i lavoratori che aderiranno entro il 31 dicembre 2004 dalla data del presente accordo, l'azienda riconoscerà uncontributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile di 0,8% punti percentuale rispetto a quanto previsto nelpresente articolo (al capoverso: contribuzione a carico dell'azienda) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza edE.d.r.Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totale delle quote mensili chel'azienda avrebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2001 alla data di stipula del presente accordocon le seguenti modalità:a) dal 1° ottobre 2001 per gli assunti antecedentemente a tale data;b) dal mese successivo all'entrata in servizio per gli assunti successivamente al 1° ottobre 2001.Sono da considerare come valevoli le frazioni di mese superiori al 16° giorno dello stesso e con decorrenza dal mesesuccessivo a quello di adesione.Verbale di accordoRoma, 5 maggio 2004TraANIEM - Associazione nazionale imprese edilieFENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGILPreso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previdenza complementare tra l'ANIEM e laFENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL;Premesso che:- nel contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzionedi un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione elavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 10 novembre 1994;- l'art. 2 dell'accordo istitutivo del Fondo di previdenza complementare "EDILPRE" costituito dall'ANIEM e da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè all'art. 5, lett. e), dello Statuto, è previsto che al Fondo stesso possonoaderire:"previo accordo fra le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali costituenti, possono esseredestinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato,in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonchè i lavoratori assunti a tempodeterminato per un periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contratti collettivi nazionali dilavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni sindacali e imprenditoriali.";Si conviene quanto segue:1) ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono EDILPRE quale Fondo di previdenzacomplementare del settore materiali lapidei e affini, fatti salvi gli accordi in essere pattuiti tra le parti a livello territoriale;2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito inmateria di contributi e decorrenza dagli accordi intercorsi tra le parti;3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verràriconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a € 2,07 per lavoratore occupato, a caricodell'azienda, come previsto dal Protocollo istitutivo di EDILPRE.Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di giugno 2004;4) la quota di iscrizione è fissata in €. 4,13.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Art. 38

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(Lavori usuranti) In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di

costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con leConfederazioni e con i competenti Organi della pubblica amministrazione i contenuti dei compitiattribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposteper l'attuazione dei compiti stessi.

Art. 39(Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

e custodia, per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n.692 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non puòsuperare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.

E' considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 50 ore e sino alle 60 oresettimanali e straordinario quello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.

Per i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione mensile saràrapportata a 217,5/174 della paga tabellare e dell'indennità di contingenza previste per lecorrispondenti categorie degli operai di produzione.

Per discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5 verrà ridotto inmisura proporzionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli autisti, appartenenti al settore degli inerti, che,svolgendo mansioni discontinue, siano adibiti al trasporto per la consegna di tutti i prodotti, saràcorrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, per le ore comprese tra lequaranta e le cinquanta ore settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sulla paga globaledi fatto.

Tale maggiorazione assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori eventualmentecorrisposta.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e

custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, ai fini delladeterminazione del limite dell'orario normale settimanale di lavoro, qualora il cumulo dellemansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 39(Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia)L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia per la cuiindividuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n. 692 e successivi provvedimenti aggiuntivi omodifiche come richiamati dal D.Lgs. n. 66/2003 ed alle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti lamateria, non può superare le 50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.Ai soli fini retributivi è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 50 ore e sino alle 60 ore settimanaliquello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.Per i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione mensile sarà rapportata a 217,5/174 dellapaga tabellare e dell'indennità di contingenza previste per le corrispondenti categorie degli operai di produzione.Per i discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5 verrà ridotto in misura proporzionale.Per il personale discontinuo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoroeffettivamente prestato, ai fini del decreto legislativo citato, viene calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.La media in questione è calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate, escludendosi, ai soli fini del computomedio e non anche della retribuzione e di altri trattamenti, tutte le ore non effettivamente prestate a qualsiasi titolo(ferie, festività, permessi per ex festività e riduzione orario, che devono essere effettivamente goduti nell'anno diriferimento, ecc.).A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli autisti, appartenenti al settore degli inerti, che, svolgendo mansioni discontinue,siano adibiti al trasporto per la consegna di tutti i prodotti, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cuisopra, per le ore comprese tra le quaranta e le cinquanta ore settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sullapaga globale di fatto.Tale maggioranza assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori eventualmente corrisposta.Chiarimento a verbaleLe parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e custodia sono considerati allastregua degli operai addetti a mansioni continue, ai fini della determinazione del limite dell'orario normale settimanale dilavoro, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità dellavoro.

Art. 40

(Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari)

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Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono

quanto segue:- i lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di legge, lo stato di

tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso iservizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto dilavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui lasospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Il lavoratore che intende avvalersi dellafacoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorniprima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazionecirca il programma stesso e la sua presumibile durata.

I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda,in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto per concorrere al programmaterapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per letossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiestaalla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguatadocumentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questipartecipa, nonchè l'attestazione di cui sopra.

I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione dellaloro partecipazione al trattamento riabilitativo.

Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa, l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a

tempo determinato.

Art. 41(Categorie dello svantaggio sociale)

Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del

settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati ifabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziativefinalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (n.492/1968) e l'inserimento dei disabili (n. 104/1992).

Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quotaper i lavoratori invalidi.

Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi, in particolare di midollo osseo, deiperiodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.

Art. 42

(Lavoratori immigrati) Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti

procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, conparticolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoroe d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.

Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno in patriaperiodico e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione dipermessi non retribuiti.

Art. 43

(Lavoro delle donne e dei minori) L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle

disposizioni di legge vigenti.

Art. 44(Volontariato)

Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che

facciano parte di Organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.266 e svolgano documentata attività di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilitàdi orario e delle eventuali turnazioni concordate ed attuate nelle rispettive imprese.

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Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionaleall'estero sarà conservato il posto di lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza.

Art. 45

(Diritto allo studio)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione,

primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate olegalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto aturni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sonoobbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

In attuazione dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene: a) Lavoratori studenti universitariA tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati

a quattro.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a

richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo di 20 gg. l'anno. b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionaliA tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli

esami di diploma.Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di

15 gg. nel corso dell'anno.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno

essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei

diritti di cui al presente articolo.I lavoratori che al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività della

azienda, intendono frequentare, presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio,hanno diritto - con le precisazioni indicate ai commi successivi - di usufruire di permessi retribuitia carico di un monte ore triennale complessivo messo a disposizione di tutti i dipendenti. Le oredi permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno. All'iniziodi ogni triennio, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio deldiritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupatinell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvo i conguagli successivi in relazione allevariazioni del numero dei dipendenti.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dalla azienda o dalla unitàproduttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il numero di uno nelleaziende che occupano fino a 50 dipendenti, di due nelle aziende che occupano fino a 100dipendenti, di quattro nelle aziende che occupano oltre 100 dipendenti. Dovrà comunque esseregarantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con la R.S.U.

I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite pertriennio, utilizzabili anche in un solo anno, e comunque entro il limite dei 2/3 della durata previstaper il corso al quale il lavoratore deve partecipare.

A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei terminie con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini di norma non sarannoinferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti determini l'insorgere di situazioni contrastanti con lecondizioni di cui al comma 4, la Direzione e la R.S.U. stabiliranno, tenendo presenti le istanzeespresse dai lavoratori in ordine alla frequenza e fermo restando quanto previsto al 4° comma,criteri di precedenza, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc. Potrannoaltresì prevedere il cumulo su di un solo lavoratore del monte ore complessivo.

Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempreche ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. I lavoratori dovranno fornireall'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza conl'indicazione delle ore relative. Nella valutazione di essa si terrà conto oltrechè della necessariacoincidenza fra orario di svolgimento dei corsi ed orario di lavoro, anche del tempo necessarioper recarsi dalla azienda all'Istituto pubblico presso il quale si svolgono i corsi.

Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate nel presente articolosaranno oggetto di esame congiunto fra Direzione e R.S.U.

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Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabilicommisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamentodi dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolarefrequenza dell'intero corso. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore disospensione o riduzioni di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a normadi legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

c) Lavoratori studenti di scuole medie inferiori e di istituti professionali e/o di corsi di

qualificazione per il settore lapideoPer i lavoratori che intendono frequentare corsi per il conseguimento del diploma della

scuola dell'obbligo (terza media) ovvero intendono frequentare corsi di preparazioneprofessionale e di qualificazione al fine di migliorare le proprie capacità tecnico-produttiveinerenti all'attività del settore, il monte ore previsto al precedente punto b) sarà elevato a 250 neltriennio.

Per il godimento del predetto monte ore valgono le norme del richiamato punto b).----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 45(Diritto allo studio)I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria,universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate alrilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agliesami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.In attuazione dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene:a) Lavoratori studenti universitariA tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi nonretribuiti sino a un massimo di 20 gg l'anno.b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionaliA tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 gg nel corso dell'anno.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiestapermessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presentearticolo.Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e allecondizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi distudio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi,comunque, non cumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma.I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamentoeffettivo.Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un soloanno.Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'azienda nell'unitàproduttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruiredei permessi retribuiti almeno un lavoratore nelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti.Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restando tutte le altre disposizioni,anche i lavoratori che frequentino corsi di recupero della scuola d'obbligo ivi compresi i corsi di livello elementare,nonchè i lavoratori extracomunitari per i corsi di alfabetizzazione. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sonoelevate fino ad un massimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando iltipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenzamensile con l'indicazione delle ore relative.Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delledomande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4 del presente protocollo.Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva ildiritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Capitolo VII

INTERRUZIONI - SOSPENSIONI - RIDUZIONE DEL LAVORO

Art. 46(Interruzione e sospensione di lavoro)

In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza di

energia elettrica, frane, venuta d'acqua o simili), nel conteggio della paga non si terrà conto delleinterruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata,all'operaio che venga trattenuto verrà corrisposta la paga per tutte le ore di presenza, sia essorestato inoperoso, o sia adibito a lavori vari.

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Nel caso di sospensione o riduzione di orario dovuto a cause meteorologiche, le aziendeprovvederanno a presentare all'INPS le domande di ricorso alla Cassa integrazione guadagni,Sezione lapidei, di norma nella settimana successiva a quella in cui si è verificato l'evento cheha dato origine al ricorso stesso.

Qualora la Cassa integrazione guadagni non possa operare per mancato o ritardato inoltroo inesatta compilazione della domanda, il datore di lavoro è tenuto a sostituirsi alla Cassa nellacorresponsione della integrazione salariale.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale ocentrale dell'INPS, l'azienda procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo di acconto,sui trattamenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti all'operaio.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale accordo fra leOrganizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, l'operaio può richiedere illicenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.

Art. 47

(Permessi di entrata e di uscita) Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza

giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava. Salvo specialepermesso del proprio superiore, non è consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nellostabilimento o cava in ore fuori del suo turno. Il permesso di uscita deve essere richiestodall'operaio al proprio superiore diretto nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 48

(Permessi)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi

permessi con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenzadal lavoro.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. ...(Congedi)(Art. nuovo)A) Permessi per eventi e cause particolariAi sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1 e 3 del regolamentod'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giornicomplessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anchelegalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente lafamiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permessomedesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli nonlavorativi.Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro iltermine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista delServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera sceltao della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativacertificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza dellagrave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, inalternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti unariduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicatii giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione daparte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momentoin cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondole modalità ordinarie.Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nelcorso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giornidall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappatedall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.B) Congedi per gravi motivi familiariAi sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e degli artt. 2 e 3 delregolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo

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di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi allasituazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi,nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'interavita lavorativa.Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, dinorma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, illegame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento diattuazione.Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esitoal dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, laconcessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta delcongedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta deldipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta dei congedo può essere in ogni caso negata perincompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi giàconcessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonchè quando il rapporto è statoinstaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1, D.M.21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso annoai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodinon superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventualediniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunqueentro i successivi sette giorni.Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel postodi lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto allaretribuzione nè alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.C) Congedi per la formazioneAi sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di serviziopresso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per unperiodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completarela scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero perpartecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta edallegando la relativa documentazione.L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di diniego odifferimento del congedo informerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori chepotranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1% del totaledella forza occupata. I valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale pari o superiore a 0,50saranno arrotondati all'unità superiore.Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e le mansioni e non ha diritto alla retribuzione.Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altricongedi.Dichiarazioni comuni1) Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lett. A), B) e C) del presente articolonon si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale ferme restando, ove esistenti,condizioni di miglior favore.2) Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell'1% ivi definita per la contemporanea fruibilità deicongedi, le parti convengono di assumere le detta percentuale in via sperimentale riservandosi di verificarnel'adeguatezza in occasione degli incontri per il rinnovo del biennio economico del presente contratto.

Art. 49

(Assenze) Le assenze devono essere giustificate dall'operaio alla Direzione della cava o dello

stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi diimpedimento.

Art. 50

(Recuperi) E' ammesso il recupero, a regime normale, di ore perdute per la sospensione di lavoro,

purchè concordato tra l'azienda e la R.S.U. o tra le Organizzazioni sindacali competenti e purchèsia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro 15 giorniimmediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 51

(Infortuni sul lavoro e malattie professionali)

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Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, diassistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deveessere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perchè possanoessere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, ladenuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovrà attenersi alle disposizionidell'art. 48.

All'operaio sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepiscel'indennità di inabilità temporanea prevista dalla legge.

L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nellaquale abbandona il lavoro.

Inoltre, agli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziendecorrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizionilegislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della intera retribuzione globale netta di fattoche il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo diassenza dal lavoro di 12 mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo inparola.

Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti.Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali

o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino aconcorrenza.

L'integrazione di cui trattasi verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattiaprofessionale sarà stato riconosciuto dall'INAlL.

Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioniprecedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacitàlavorativa, compatibilmente con le necessità dell'azienda.

L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti dellaconservazione del posto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesimamensilità, ferie, indennità di anzianità, ecc.).

I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'istituto assicuratore saranno consideratiutili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo.Pertanto, dalla tredicesima mensilità, di cui all'art. 28, non saranno effettuate detrazioni per iperiodi di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale.

Art. 52

(Malattia) L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere

comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifical'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare all'aziendastessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla data di prosecuzione dell'assenza, il certificato medicoattestante l'effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico dellecompetenti strutture sanitarie su specifico modulo.

Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relativeconseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300 siconcorda quanto segue:

1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alleore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, perconsentire l'effettuazione di eventuali visite di controllo.

2) Nel caso in cui a livello territoriale, le visite di controllo siano effettuate, su decisionedell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra sarannoadeguate previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativilocali.

3) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio permotivi inerenti la malattia, di norma preventivamente comunicate all'azienda o in casi di forzamaggiore.

4) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenticostituisce inadempienza contrattuale a tutti gli effetti, decadendo inoltre il diritto a percepiretrattamenti economici di malattia a carico dell'azienda limitatamente al periodo di infermitàindicato nell'ultima certificazione medica. (Sono fatte salve disposizioni di legge cheintervengono successivamente).

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La presente regolamentazione si applica anche nei confronti del lavoratore che non sipresenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti.

Per il periodo di assenza per malattia, semprechè non sia causata da eventi gravementecolposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per unperiodo pari a 12 mesi.

In caso di più eventi morbosi, il periodo massimo di conservazione del posto viene fissato incomplessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a trenta mesi immediatamenteprecedenti l'evento morboso.

Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia un'integrazione di quantoil lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme fino a raggiungere iseguenti limiti:

a) Operai ed intermediAl lavoratore, non in prova, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, sarà corrisposta

una indennità del 100% della retribuzione globale di fatto percepita per i primi tre giorni diassenza; dal 4° al 180° giorno il 100% della retribuzione di fatto percepita, comprendenti nellaretribuzione anche la quota parte a carico dell'Istituto preposto; dal 181° giorno e fino al 365° dimalattia il trattamento economico di cui sopra sarà pari al 50% della retribuzione.

b) Impiegati100% della retribuzione per i primi 6 mesi di malattia;50% della retribuzione per i successivi 6 mesi di malattia.Si precisa che per retribuzione si intende quella globale netta di fatto che il lavoratore

avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.Il trattamento economico di cui al capoverso precedente non potrà, comunque, superare, in

caso di più eventi morbosi, 180 giorni di calendario con retribuzione globale e 180 giorni dicalendario e metà retribuzione globale, in un arco di 18 mesi.

Ai fini di cui sopra, la cumulabilità degli eventi morbosi è esclusa nel caso di malattiaintervenuta dopo un periodo di 5 mesi di effettivo lavoro, nel qual caso il trattamento economicosu indicato ricomincia "ex novo".

L'integrazione di cui trattasi verrà riconosciuta soltanto in quanto il lavoratore ammalatocertifichi la propria assenza nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni di legge vigenti esubordinatamente al riconoscimento della malattia da parte delle competenti strutture pubbliche.Il trattamento di cui sopra non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o,comunque, derivanti da norme generali in atto o future o da risarcimento danni derivanti da fattodi terzi.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavorocorrisponderà al lavoratore, oltre al trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva delpreavviso.

Uguale trattamento, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso, competerà al lavoratore cherisolva il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia, oltre i termini diconservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.

Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, nè ad iniziativadell'azienda nè ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso a tutti glieffetti. Nel caso di preavviso di licenziamento o di dimissioni, il lavoratore usufruirà deltrattamento economico a carico dell'azienda per i casi di malattia fino alla scadenza del periododi preavviso stesso.

Art. 53

(Maternità) Per quanto attiene alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 54(Congedo matrimoniale)

In caso di matrimonio il lavoratore non in prova fruirà di un periodo di congedo di 15 giorni

consecutivi con decorrenza del trattamento economico che avrebbe percepito se avessenormalmente lavorato.

Tale congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali; nè potrà essereconsiderato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dall'avente diritto con un preavviso dialmeno quindici giorni dal suo inizio salvo casi eccezionali.

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Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'aziendacon deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS ed èsubordinato al riconoscimento del diritto da parte dell'Istituto stesso.

Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali futurenorme interconfederali o legislative.

Art. 55

(Chiamata e richiamo alle armi - Cooperazione internazionale) Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva,

è disciplinato dal D.L. del Capo provvisorio dello Stato in data 13 settembre 1946, n. 303, per ilquale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e illavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effettidell'indennità di anzianità, per il lavoratore che abbia un'anzianità di oltre tre mesi e semprechèegli non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore è tenuto a

presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto diche può essere considerato dimissionario. Ai lavoratori cui, ai sensi della L. n. 38, del 9 febbraio1979, sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione delproprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative qualora beneficino del rinviodel servizio militare di leva, ai sensi dell'art 40 della citata L. n. 38 del 1979.

Capitolo VIII

AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Art. 56

(Ambiente di lavoro)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e di

sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previstodal vigente c.c.n.l., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per ilsettore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.

Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune cheservano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività diescavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzocomune saranno ricercate nei confronti degli enti locali (regioni, province, ecc.).

Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissioneincaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente ed alla salute e sicurezza.

La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamentoinfortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamentedalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca, ecc.).

Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in appositoincontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventualiproposte da proporre sul piano normativo.

Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolarerilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si dannoreciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate allaCommissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essereutilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle istituzioni.

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego dinuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alleacquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventivainformazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure diprevenzione che l'azienda intende adottare.

In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore,potranno essere istituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzionedegli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggerirannoeventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.

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Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacalicontraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti alla CONFAPI: lapartecipazione al Comitato è gratuita.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Ambiente di lavoro, igiene e sicurezzaArt. 56(Ambiente)Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro,esamineranno nell'ambito delle attività del Comitato paritetico nazionale (CPN) previsto dal vigente c.c.n.l., le propostedi legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia enell'ambito della CEE.Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gliOrganismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività di escavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei.Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (regioni, province, ecc.).Il Comitato paritetico nazionale seguirà le problematiche relative all'ambiente, alla salute e sicurezza. Leregolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno coinvolgere tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva.Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di inserimento dei lavoratori di prima assunzione e per quellidipendenti da ditte esterne, attraverso specifici interventi formativi preventivi.Il Comitato avrà il compito:- di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elementoutile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, Enti di ricerca, comitati pariteticiterritoriali)- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, le R.L.S., e leR.S.U. sull'adozione dei modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro;- monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento ai R.L.S. cheai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;- seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi della sicurezza dei settore rappresentati nelpresente c.c.n.l. prendendo a confronto i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;- esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all'attenzione delle partistipulanti;- esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in appalto;- implementazione delle procedure di pronto soccorso;- raccolta dati dagli Enti paritetici esistenti.In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni nuovo rapporto di lavoro, ladirezione aziendale procederà ad una informativa sui temi di ambiente e sicurezza con iniziative anche di tipoformativo.Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolare riferimento ai rischi chimici edelaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni, malattie professionali, erelative tipologie, nonchè su ogni altro elemento utile disponibile, provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi iComitati paritetici territoriali) o dalle varie fonti istituzionalmente preposte a tali compiti (INAIL, ASL, Enti di ricerca ostudio operanti a livello nazionale o nei territori)Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale o aziendale al fine di una lorodiffusione.Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livellonazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovesseroemergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che taliproblematiche vengano rappresentate al Comitato paritetico nazionale, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti chepossano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanza suscettibili diesporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti dando intal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure diprevenzione che l'azienda intende adottare.Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e legislativi, inerenti la gestione della sicurezza in aziendae sul ruolo del R.L.S., verranno realizzate delle azioni formative integrative alla formazione del singolo R.L.S. darealizzarsi nei tempi adeguati.In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituitiComitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro,la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e darappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; la partecipazione al Comitato è gratuita.Le parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine di analizzare e monitorare la presenza di R.L.S.nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione.

Art. 57

(Visite mediche) I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle

leggi, nonchè a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultatidelle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazioni di particolarenocività.

Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:1) ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle

visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro,

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2) il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro,verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 58(Rappresentante lavoratori alla sicurezza)

In applicazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto

previsto dall'Accordo interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra CONFAPI e leOrganizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:

1) Organismi paritetici provincialiLaddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano

stati costituiti e siano operanti gli Organismi paritetici provinciali, le parti concordano di fareriferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19 settembre1994, n. 626;

2) Coordinamento tra C.P. e O.P.P.Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i Comitati paritetici di cui al penultimo

comma dell'art. 53 del vigente c.c.n.l., i compiti propri dell'O.P.P. saranno svolti da taliOrganismi.

Al riguardo resta inteso che all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza dicomposizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà nelladefinizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestanorilevanza generale.

3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unità produttive fino a 15 dipendentiAi fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente

accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loroattività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.

Il Rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, al

Rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelleaziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttiveda 6 a 15 dipendenti.

L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 oredi anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzativedell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degliadempimenti previsti dall'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, punti b), c), d), g), i), l).

4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unità produttive con più di 15 dipendentiIl numero minimo dei Rappresentanti è quello previsto dal comma 6, dell'art. 18, del D.Lgs.

n. 626/1994;- n. 1 Rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;- n. 2 Rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1000 dipendenti.L'individuazione del Rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito

indicate:- nelle aziende in cui siano elette le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) il

Rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori inapposita assemblea da tenersi entro 15 giorni da tale designazione, per la ratifica; l'assembleasarà valida purchè voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;

- nelle aziende in cui le R.S.U non siano state ancora costituite, pur essendo prevista daic.c.n.l., il Rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e conle medesime modalità di elezione;

- nelle aziende in cui esistano Rappresentanze sindacali diverse dalle Rappresentanzesindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna Rappresentanza sindacale, ilRappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al lorointerno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma suiniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, adogni Rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore peranno.

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L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 oredi anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzativedell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degliadempimenti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, lettere b), c), d), g), i), l).

5) ElezioniElettorato attivo e passivoHanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività

nelle sedi aziendali.Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad

eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio. Modalità elettoraliL'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per

candidature concorrenti.Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione

aziendale.Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purchè

abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libromatricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori atempo parziale.

Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale,che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.

Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale ed inviataall'Organismo paritetico provinciale.

Durata dell'incaricoIl Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla

durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione dellaRappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante è rieleggibile.

Nel caso di dimissioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le propriefunzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

In tal caso al Rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzioneper la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.

Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza può essere revocato con unamaggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare allaDirezione aziendale.

In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalitàsopra descritte in quanto applicabili.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità alpunto 4, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994 le tutele previste dalla legge n. 300/1970.

Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incaricoIn applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazioneaziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il Rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, ilRappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispettodel segreto industriale.

Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali ladisciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 settembre1994, n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al Rappresentante di fornire ilproprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunementevalutata necessaria tra la Direzione aziendale e il Rappresentante.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dalRappresentante per la sicurezza.

Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone lapropria firma sul verbale della stessa.

Riunioni periodiche

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Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sarannoconvocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predispostodall'azienda.

Il Rappresentante potrà richiederne un'integrazione purchè riferita agli argomenti previstidallo stesso art. 11.

Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione haaltresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione alrischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessisulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei lavoratori per lasicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redattoapposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dalRappresentante della Direzione aziendale.

6) Rappresentante dei lavoratori: formazioneIl Rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista

dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 626, semprechè non l'abbia già ricevuta.Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e funzionanti.Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;- conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;- metodologie sulla valutazione del rischio;- metodologie minime di comunicazione. 7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendiI lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di prontosoccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione ed informazionespecifica in sintonia con le disposizioni di legge.

8) AbrogazioniL'introduzione del D.Lgs. n. 626/1994 ha determinato nuove modalità comportamentali e di

approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertantoconvengono di abrogare le disposizioni contenute nel c.c.n.l. laddove queste non siano piùattuali o comunque superati dalla legislazione.

Nota a verbale

Per le aziende strutturate con Organizzazione sindacale complessa o con più cantieri

produttivi fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità perl'effettivo esercizio della Rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela deilavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 59

(Formazione e informazione dei lavoratori) Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla

prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti enti pubblici oconcordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e leproprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, perciascun dipendente frequentante il corso.

Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistichepresenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.

L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli,eventualmente monografici e mirati.

Tipologia Lavoratori in forza da almeno un anno Lavoratori in forza da meno di un annoTrasf. reparto cambio mansione Introduzionenuove tecnologienuove sostanze

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Informazione per i lavoratori Oggetto (Norma transitoria; vale in fase di prima applicazione a regime)a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendaleda questo ricoperta. a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia.b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendaleda questo ricoperta. a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendaleda questo ricoperta: richiami.c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione. a)Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni.b) Contenuti art. 21 con riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale daquesto ricoperta: richiami.c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed alle nuovetecnologie. Formazione per i lavoratori Criteri di aggregazione dei lavoratori

Contenuti 1) Gruppi di rischio2) Mansioni omogenee3) Mansioni particolari

Richiami sui comportamenti da tenere:a) in relazione a rischi specifici e particolari;b) in caso di eventi anomali. 1) Gruppi di rischio2) Mansioni omogenee3) Mansioni particolari

Comportamenti da tenere:a) normalmente;b) in relazione ai rischi specifici e particolari;c) in caso di eventi anomali. 1) Gruppi di rischio2) Mansioni omogenee3) Mansioni particolari

Comportamenti da tenere con specifico riferimento alla fattispecie di interesse:a) normalmente;b) in relazione ai rischi specifici e particolari;c) in caso di eventi anomali. 1) Gruppi di rischio2) Mansioni omogenee3) Mansioni particolari

Comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse:a) normalmente;b) in relazione ai rischi specifici e particolari;c) in caso di eventi anomali. Durata complessiva Informazione-formazione 4 ore 4 ore 2 ore 4 ore

Art. 60(Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi)

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La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme

di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per i lavoratori.Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme di

legge. Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.:guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.

Il lavoratore dovrà utilizzare sulla base delle disposizioni aziendali, curandone altresì laconservazione, i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 61

(Indumenti di lavoro) A tutti i lavoratori, sarà annualmente consegnato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti di lavoro loro consegnati.Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di analoga concessione aziendale,

verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio dipantaloni da lavoro.

Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolgenormalmente lavori di ufficio.

Capitolo IX

NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI

Art. 62(Inizio e fine lavori)

L'inizio dei lavori potrà essere regolato come segue:a) il primo segnale è dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significherà

l'apertura dell'accesso allo stabilimento;b) il secondo segnale è dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;c) il terzo segnale è dato all'ora precisa dell'inizio del lavoro ed in tale momento il lavoratore

deve trovarsi al suo posto di lavoro.La cessazione del lavoro è annunciata da un unico segnale.Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15 minuti dopo

l'orario normale di ingresso nello stabilimento, semprechè il ritardo non superi il quarto d'orastessa. Aziendalmente potranno essere concordate tra Direzione e R.S.U. normative diverse.

Art. 63

(Rapporti in azienda)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) L'azienda impronterà i rapporti con i dipendenti ai sensi di educazione e di rispetto della

dignità personale del lavoratore.2) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l'esplicazione delle

mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che neiconfronti dei superiori e dei subordinati.

Devono fra l'altro essere evitati:a) qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera

personale, risultino pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro;b) comportamenti offensivi a connotazione sessuale che abbiano la conseguenza di

determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare,esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppoprofessionale.

Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori come previstodall'organizzazione interna che l'azienda avrà cura di illustrare al dipendente.

In particolare ogni lavoratore è tenuto al rispetto di quanto segue:1) osservare le disposizioni del presente contratto e delle regole aziendali nonchè quelle

impartite dai superiori;2) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il

controllo delle presenze;3) dedicare attività diligente al disbrigo delle mansioni assegnate;4) non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, anche al di fuori

dell'orario di lavoro;

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5) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzature, utensili,strumenti e quanto altro a lui affidato;

6) osservare le disposizioni aziendali e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni;7) comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio;

8) non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgereattività contraria agli interessi della produzione aziendale.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 63(Rapporti in azienda e tutela della persona)Punto 2, lett. C)Fermo restando il rispetto della persona come diritto individuale inalienabile già garantito dalle normative contrattuali edalle leggi vigenti, le parti riconoscono che eventuali situazioni di disagio personale (esempio: "mobbing"discriminazioni, molestie ecc.) possono creare condizioni di difficile gestione ed inserimento all'interno dei posti dilavoro e pertanto si danno reciproco impegno a ricercare, azioni positive che, nel totale rispetto della privacy,determinino l'individuazione di strumenti idonei alla soluzione del problema, partendo dal coinvolgimento delle struttureaziendali esistenti (medico aziendale) e rapportandosi con le realtà istituzionali preposte (ASL).

Art. 64

(Conservazione degli utensili) L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene

messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiestaed ottenuta l'autorizzazione dai diretti superiori.

Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta alsuo superiore diretto.

In caso di risoluzione di rapporto, l'operaio deve restituire al personale incaricato tutto quelloche ha ricevuto in consegna temporanea.

Art. 65

(Danni alla lavorazione) Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle

circostanze in cui si è verificato e saranno contestate agli operai prima che le trattenute stessevengano effettuate.

I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratorenon appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.

Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzionemensile non subisca riduzione superiore al 10% della retribuzione stessa.

Art. 66

(Visite di inventario e personali) Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore

venisse fatta agli oggetti affidategli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento, daeffettuarsi secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 67

(Provvedimenti disciplinari) Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo

la loro gravità e la loro recidività. Trascorsi due anni dalla comminazione di provvedimentidisciplinari, questi non saranno più considerabili agli effetti della recidiva. I provvedimentidisciplinari sono i seguenti:

- rimprovero verbale;- rimprovero scritto;- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale;- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;- licenziamento.Per le procedure in materia dei provvedimenti di cui sopra si applica a quanto

espressamente previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.L'azienda non può adottare i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale nei

confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito o senza averlosentito a sua difesa.

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cuiaderisce o conferisce mandato.

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Tali provvedimenti non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni lavoratividalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, nel corso dei quali il lavoratore puòpresentare le sue giustificazioni.

Il lavoratore deve presentare le proprie giustificazioni per iscritto, in mancanza si intendonoriconosciuti i fatti contestati.

Art. 68

(Multe e sospensioni) In via esemplificativa incorre nei provvedimenti di multa il lavoratore:1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del superiore o senza

giustificato motivo;2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo superiore diretto degli evidenti

guasti agli apparecchi o evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi o diirregolarità nell'andamento del lavoro;

4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi e bevandealcooliche, senza permesso dell'azienda;

5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;8) che si ponga, per propria volontà, in stato di pericolosità per sè, per gli altri, per gli

impianti o comunque per l'attività lavorativa;9) che non rispetti le norme antinfortunistiche e non utilizzi i mezzi di protezione messi a sua

disposizione dall'azienda e preventivamente portate a conoscenza;10) che si rifiuti di adempiere a disposizioni contrattuali previste o che commetta mancanze

che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.In caso di maggiore gravità o di recidività, l'operaio incorre nel provvedimento della

sospensione.

Art. 69(Licenziamento per mancanze)

Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa

e con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non del t.f.r. l'operaio che commetta graviinfrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro, che provochi all'azienda grave nocumentomorale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapportodi lavoro.

In via esemplificativa:1) assenza ingiustificata prolungata di 5 giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque

volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti ai festivi o alle ferie;2) insubordinazione ai superiori;3) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in

giudicato, per azione commessa in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro o chepregiudichi l'immagine aziendale;

4) gravi guasti provocati da negligenza al materiale aziendale;5) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 67 quando sia già intervenuta

la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi gravenocumento della disciplina, all'igiene, alla morale;

6) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della azienda;7) atti che pregiudicano la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella

mancanza non si riscontri il dolo;8) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perchè

suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;9) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;10) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;11) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od

alla sicurezza degli impianti;12) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento o che

rechi grave perturbamento alla vita aziendale;13) costruzione, entro l'azienda di oggetti per uso proprio o per conto terzi, con danno

dell'azienda stessa.Nel caso di contestazione delle mancanze di cui al presente articolo, l'azienda, nelle more

delle procedure di contestazione, può sospendere cautelativamente il lavoratore interessato.

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Nel caso in cui al termine della procedura di contestazione venga adottato il provvedimentodi licenziamento, l'azienda non dovrà corrispondere alcuna retribuzione per l'intero periodo disospensione cautelativa.

Art. 70(Divieti)

E' proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei casi di

sospensione del lavoro, semprechè a fronte della disposta sospensione l'azienda non abbiafatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Art. 71

(Regolamento aziendale) Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori dovranno

osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, semprechè non modifichino o non sianoin contrasto con quelle del presente contratto.

Capitolo X

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 72(Preavviso di licenziamento e di dimissioni)

a) OperaiLa comunicazione di licenziamento al lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 69 o la

comunicazione di dimissioni del lavoratore non in prova possono essere date in qualunquegiorno con l'obbligo di preavviso di una settimana (40 ore).

b) IntermediIl rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due

parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve esserecomunicata per iscritto.

Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:

Anni di anzianità Liv. 3 Liv. 4, 5, 6 Fino a 5 anni compiuti mesi 1 15 giorni Oltre i 5 anni compiuti e fino a 10 anni mesi 1 e 1/2 mesi 1 Oltre i 10 anni mesi 2 mesi 1 e 1/2

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione allaqualifica speciale è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.

Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridottial 50% di quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento.

c) ImpiegatiIl contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due

parti senza preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a secondadell'anzianità e dei livelli:

Anni di servizio Liv. 1, 2 Liv. 3 Liv. 4, 5, 6, 7 Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese Da oltre 5 a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese Oltre i 10 anni 4 mesi 3 mesi 2 mesi

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In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di disdetta decorronodalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso devecorrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancatopreavviso.

L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importocorrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

E' facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corsodel preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso noncompiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà al lavoratore deipermessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessistessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.Per i passaggi dalla qualifica operaia ed intermedia alla qualifica impiegatizia, l'anzianità di

servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia èconsiderata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità.

Art. 73(T.f.r.)

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore un

t.f.r. da calcolarsi sulla retribuzione annua.Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.La retribuzione annua da prendere in considerazione ai sensi del 2° comma dell'art. 1 della

suddetta legge è composta con carattere di tassatività, dalle somme erogate a specifico titolo di:- retribuzione minima tabellare;- indennità di contingenza, nelle misure indicate dalla legge n. 29;- aumenti periodici di anzianità;- eventuale superminimo individuale o collettivo;- premio di produzione e/o erogazioni analoghe riconducibili a tale istituto, eventualmente

corrisposte aziendalmente;- eventuale percentuale di maggiorazione per lavoro a turno non avente natura occasionale;- indennità speciale cavatori o indennità di cui all'art. 30;- indennità di cassa;- indennità per lavorazioni disagiate, non aventi natura occasionale: provvigioni,

interessenze, cottimi;- indennità sostitutiva di mensa o di trasporto eventualmente corrisposta aziendalmente;- maggiorazioni per mansioni discontinue.Gli elementi di cui sopra saranno computati agli effetti della determinazione della quota

annua anche nei casi di assenze dal lavoro previsti dal 3° comma dell'art. 2120 cod. civ.Il calcolo di anzianità di servizio è da computarsi come segue: a) Operaia) per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1980 verranno corrisposti 14/30;b) per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1981 verranno corrisposti 22/30;c) per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1986 verranno corrisposti 27/30;d) per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1987 verranno corrisposti 30/30.La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti

nell'anno al lavoratore, sarà computata al 1° gennaio 1987 sulla base di 30/30.La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti

nell'anno al lavoratore, sarà computata all'1 gennaio 1987 sulla base di 30/30.Per i periodi antecedenti il 1° gennaio 1987 e per il calcolo dell'indennità di anzianità per i

lavoratori in forza al 31 maggio 1982 si fa ricorso alla normativa precedentemente in vigorecome richiamata dall'art. 70 del c.c.n.l. 15 giugno 1983.

b) Intermedia) per ciascuno degli anni dal primo fino al quindicesimo compreso i 25/30;b) per ciascuno degli anni successivi al quindicesimo i 30/30;c) per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 1986 il computo di cui al precedente

comma a) sarà di 27/30;d) per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 1988 il computo di cui al precedente

comma a) sarà di 30/30.La quota annua sarà computata sulla base di 30/30.

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c) Impiegati- 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità.Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi

di produzione, le partecipazioni agli utili, gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventicarattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonchè l'indennità di contingenza.Nell'indennità di anzianità si terrà conto anche della tredicesima mensilità.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione opartecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato nonabbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima dellarisoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioniagli utili, a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre quanto l'impiegatopercepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa, pensioni,previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione invece, è ammessaper il trattamento di previdenza previsto dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente ilregolamento della previdenza stessa.

Per i passaggi dalla qualifica operaia od intermedia alla qualifica impiegatizia cheinterverranno successivamente al 1° gennaio 1973 si applicheranno le disposizioni seguenti:

a) per il passaggio da intermedio a impiegato l'anzianità maturata nella qualifica diprovenienza sarà considerata utile agli effetti di quanto stabilito al 1° comma del presentearticolo;

b) per il passaggio da operaio ad impiegato, l'anzianità maturata nella qualifica diprovenienza, verrà liquidata sulla base degli scaglioni di cui all'art. 66 commisurata allaretribuzione in atto alla data della risoluzione del rapporto.

Art. 74

(Certificato di lavoro) Fermo restando le annotazioni prescritte dalla legge sul libretto di lavoro, in caso di

licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere adisposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nonostante qualsiasicontestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazionedel tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, della qualificaprofessionale di assegnazione e delle mansioni della stessa disimpegnate.

Art. 75

(Indennità in caso di morte) In caso di morte del lavoratore, il t.f.r. e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno

corrisposte secondo le norme di legge.

Art. 76(Gestione delle crisi occupazionali)

Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di

legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23 luglio 1991, n. 223,specificamente artt. 1, 4 e 24 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19dicembre 1984, n. 863 e legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi, le parti, in viasperimentale e per la vigenza del presente contratto nazionale, convengono che a fronte di casidi crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale sia opportuno uncomportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minoreimpiego della forza lavoro.

A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare lesituazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzativedelle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo dicui all'art. 14 del c.c.n.l. nonchè i permessi per ex festività di cui all'art. 18 ed i residui dellegiornate di ferie.

In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione deirisultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno

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derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo contrattocollettivo di categoria.

Art. 77

(Cessione, trasformazione e fallimento dell'azienda) La cessione e il trasferimento di una azienda non determinano "ipso iure" la risoluzione del

rapporto di lavoro.Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'azienda si richiamano le disposizioni di legge.

Capitolo XIISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

Art. 78

(Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie) Tra ANIEM e FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA-CGIL è stato stipulato il presente

accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti aANIEM-CONFAPI, che disciplina la materia relativa alle Rappresentanze sindacali unitarie,contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.

A) Modalità di costituzione e di funzionamento 1. Ambito ed iniziativa per la costituzioneRappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle

quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA-CGIL.

Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delleliste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo 23 luglio 1993, a condizione cheabbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presentec.c.n.l.

L'iniziativa di cui al 1° comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, daparte delle Associazioni sindacali, come sopra individuate.

La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dallaRappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima dellascadenza del mandato.

2. ComposizioneAlla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria si procede, per due terzi dei

seggi, mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Ilrimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie delpresente contratto collettivo nazionale di lavoro; alla copertura del terzo di cui sopra si procedemediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazionisindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art.2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unitàproduttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.

Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici elavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

3. Numero dei componentiFermo restando quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze

sindacali unitarie, al punto B, il numero dei componenti le Rappresentanze sindacali unitariesarà pari a:

- 3 componenti per la Rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive cheoccupano da 16 a 75 dipendenti;

- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 76 a 140 dipendenti;- 5 componenti nelle unità produttive che occupano oltre i 141 dipendenti. 4. Compiti, funzioni e permessiLa R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 39 del c.c.n.l. 19 novembre 1990 e

i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti della R.S.A. di cui alla legge n. 300/1970per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione

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di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigentecontratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.

A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/1970 per i dirigentiR.S.A.

Il monte ore annuo di permessi già previsti dall'art. 39, punto 3 del c.c.n.l. sarà pari a n. 2ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva con un minimo di 72 ore annue. A talemonte ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incrementodi 120 ore per unità produttiva.

Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari aquelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23, legge n. 300/1970.

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuite aggiuntiverispetto a quanto previsto dal citato art. 39, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predettipermessi aggiuntivi pari al 70%.

Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessiretribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 39, pari al residuo 30%, che sarà dinorma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioniaziendali la regolamentazione da esse definita.

La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per lagestione amministrativa del monte ore come sopra definito.

I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore,dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire inmodo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.

Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti i seguenti diritti:- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, legge 20 maggio 1970, n. 300;- diritto di affissione di cui all'art. 25, legge 20 maggio 1970, n. 300. 5. Durata e sostituzione nell'incaricoI componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al

termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lostesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto dilavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente cosìdecaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.

Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delleAssociazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituitomediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacaliunitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenzadella Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo,secondo le modalità previste dal presente c.c.n.l.

6. Revoca della Rappresentanza sindacale unitariaLa Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di raccolta

tra i lavoratori aventi diritto al voto di un numero di firme per la revoca superiore al 50% delnumero dei lavoratori stessi.

Le firme, purchè abbiano valore ai fini della revoca, dovranno essere opportunamentecertificate.

7. Clausola di salvaguardiaLe Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, che siano firmatarie del presente c.c.n.l. o, comunque, aderiscano alla disciplina in essocontenuta, partecipando alla procedura di elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria,rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanza sindacale aziendale aisensi della norma sopra menzionata.

B) Disciplina delle elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria 1. Modalità per indire le elezioniAlmeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rappresentanza sindacale

unitaria le Associazioni sindacali di cui alla lettera A), "Modalità di costituzione e difunzionamento", congiuntamente o disgiuntamente, o la Rappresentanza sindacale unitariauscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi dicui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e da inviare altresì alla Direzione aziendale. Il

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termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio dicui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 24 del quindicesimo giorno lavorativo.

2. "Quorum" per la validità delle elezioniLe Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l. favoriranno la più

ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi

diritto al voto.Nei casi in cui detto "quorum" non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le

Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità dellaconsultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

3. Elettorato attivo e passivoHanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i quadri, non in prova, in

forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in forza all'unità

produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4; sono altresì eleggibili anche ilavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delleelezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

4. Presentazione delle listeAll'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali

presentate dalle:a) Associazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.;b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a

condizione che:1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonchè il

presente c.c.n.l.;2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva

pari al 5% degli aventi diritto al voto.Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della

Commissione elettorale.Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al

precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettoraledi cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima diprocedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato aoptare per una delle liste.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numerocomplessivo dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria.

5. Commissione elettoraleAl fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole

unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste

potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato. 6. Compiti della CommissioneLa Commissione elettorale ha il compito di:a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa

integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previstidalla presente regolamentazione;

b) verificare la valida presentazione delle liste;c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi

senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla presente

regolamentazione;f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi

comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste. 7. AffissioniLe liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della

Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 1, almenootto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

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8. ScrutatoriE' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio

elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che precedono l'inizio

delle votazioni. 9. Segretezza del votoNelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera nè per

interposta persona. 10. Schede elettoraliLa votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in

ordine di presentazione e con la stessa evidenza.In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro

preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolaritàdel voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione del Presidentedel seggio.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o

analoghi segni di individuazione. 11. PreferenzeL'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del

nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'appositospazio della scheda. L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente comevotazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più diuna lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, siconsidera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

12. Modalità della votazioneIl luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo

accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'eserciziodel voto nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e ilnumero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione,evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, lasegretezza del voto.

Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori,

mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende, almeno 8 giorni di calendarioprima del giorno fissato per le votazioni.

I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro outilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

13. Composizione del seggio elettoraleIl seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un

Presidente nominato dalla Commissione elettorale. 14. Attrezzatura del seggio elettoraleA cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea

ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'iniziodello scrutinio.

Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al votopresso di esso.

15. Riconoscimento degli elettoriGli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un

documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovrannoessere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve esseredato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

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16. Compiti del PresidenteIl Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14, "Attrezzature del seggio

elettorale", del punto B), "Disciplina della elezione della Rappresentanza unitaria", la firmaaccanto al suo nominativo.

17. Operazioni di scrutinioLe operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di

tutti i seggi dell'unità produttiva.Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui

dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente almateriale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso dipiù seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedenteprovvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; ilpiego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rappresentanza sindacale unitaria saràconservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo dagarantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza diun delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

18. Attribuzione dei seggiAi fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, il

numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguitidalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio dicomposizione della Rappresentanza sindacale unitaria previsto nel comma 1, punto 2"Composizione", lettera A), "Modalità di costituzione e di funzionamento".

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione aivoti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, inrelazione all'ordine nella lista.

19. Ricorsi alla Commissione elettoraleLa Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione

dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscrittoda tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che sianostati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione deiseggi di cui al 1° comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deveprovvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla qualeè pervenuta.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascunrappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 oredal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzoraccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale,alla Direzione aziendale ed alla Associazione piccole e medie industrie - A.P.I. - alla qualeaderisce l'azienda.

20. Comitati dei garantiContro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad

apposito Comitato dei garanti.Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna

delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentantedell'Associazione piccole e medie industrie territoriale alla quale aderisce l'azienda, ed èpresieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione o da un suodelegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni. 21. Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza sindacale unitariaLa nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della Rappresentanza

sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto allaDirezione aziendale ed alla locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delleOrganizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

22. Adempimenti della Direzione aziendale

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La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco deidipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire ilcorretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.

23. Norma generaleAi componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale

ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele giàpreviste dalla legge e dal c.c.n.l. a favore dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendalied ora trasferiti ai componenti le Rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loroincarico al di fuori dell'orario di lavoro.

Deroghe per aziende fino a 15 dipendentiIn considerazione di quanto previsto dal c.c.n.l. 19 novembre 1990, ad iniziativa congiunta

della CSL FENEAL - FILCA - FILLEA nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti potràessere designata, anche mediante elezione, una Rappresentanza sindacale per i compiti dirappresentanza e tutela dei lavoratori delle predette unità produttive.

Per l'espletamento dei propri compiti la Rappresentanza sindacale può disporre di permessiretribuiti per un monte annuo di:

- 30 ore per aziende che occupano fino a 10 dipendenti;- 45 ore per aziende da 11 a 15 dipendenti.I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore. Il

godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamentodell'attività produttiva.

Nella Rappresentanza sindacale si cumulano tutte le funzioni di rappresentanza e/o tuteladei lavoratori previste da norme di legge o di contratto presenti o future.

Dichiarazione a verbaleLe parti si danno atto che la disciplina delle Rappresentanze sindacali nelle unità produttive

con meno di 16 dipendenti è stata concordata in relazione alla specificità del sistema produttivodel settore ed in conseguenza della precedente normativa contrattuale.

Art. 79

(Assemblea sindacale) I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno

dell'unità produttiva, anche se con meno di 16 dipendenti, nel luogo all'uopo indicato ovvero, incaso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanzedell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.

Tali assemblee saranno tenute fuori dell'orario di lavoro, oppure durante l'orario stesso neilimiti di dieci ore annue, per le quali ultime verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti ilpresente contratto o dalle Rappresentanze aziendali sindacali, con apposito ordine del giorno.

Alle assemblee, potranno partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacalistipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonchèall'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendalecon un preavviso di almeno 48 ore.

Lo svolgimento delle assemblee dovrà aver luogo con modalità che tengano conto dellaesigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essereassicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.

Art. 80

(Permessi per cariche sindacali) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei

Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Comitati direttivi regionali eterritoriali delle predette Federazioni potranno essere concessi brevi permessi per il disimpegnodelle loro funzioni, quando i permessi vengano espressamente richiesti per iscritto dalleOrganizzazioni predette e semprechè non ostino effettive esigenze tecnico-produttive aziendali,anche in relazione alle dimensioni delle varie aziende. Tali permessi saranno retribuiti, fino adun massimo di otto ore mensili, cumulabili trimestralmente.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate periscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni cui il lavoratore appartiene.

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L'onere dei permessi retribuiti concessi dalle aziende dovrà comunque essere contenuto neiseguenti limiti massimi:

- 8 ore mensili per le aziende fino a 15 dipendenti, complessivamente per tutte leOrganizzazioni sindacali stipulanti dei lavoratori;

- 8 ore mensili per le aziende fino a 75 dipendenti, per ciascuna Organizzazione sindacalestipulante dei lavoratori;

- 16 ore mensili per le aziende fino a 150 dipendenti, per ciascuna Organizzazionesindacale stipulante dei lavoratori;

- 24 ore mensili per le aziende con oltre 150 dipendenti, per ciascuna Organizzazionesindacale stipulante dei lavoratori.

Anche tali limiti massimi si intendono cumulabili trimestralmente.

Art. 81(Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali)

Al lavoratore che dimostra di essere chiamato a funzioni pubbliche elettive che richiedono

un'attività effettiva a carattere continuativo, è concessa un'aspettativa per la durata della carica.Al lavoratore che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche sindacali

nazionali o provinciali che richiedono parimenti una attività effettiva a carattere continuativo, èconcessa una aspettativa per la durata della carica.

Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscrittodalle Organizzazioni dei lavoratori, tramite le Associazioni, all'azienda cui il lavoratoreappartiene.

L'aspettativa per le cariche sindacali sarà accordata su richiesta scritta dell'Organizzazionesindacale interessata.

E' fatto obbligo ai lavoratori, cui è accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entrosette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In casocontrario il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni del lavoratore.

Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianità ai solieffetti dell'indennità di anzianità, con il limite di due anni nel caso di cariche sindacali, semprechèil lavoratore rientri nell'azienda allo scadere della carica.

Art. 82

(Affissioni) I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè

quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto,vengono affissi su albi posti a disposizione delle aziende.

Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale. Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'imprenditore o

delle categorie imprenditoriali.

Art. 83(Patronati)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo

cui gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'internodell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione delle Organizzazionisindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronatopotranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante ipropri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenzadelle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalleDirezioni provinciali dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.

I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per losvolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendalee pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.

Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronatodovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamentodel mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestivacomunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessatoil permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostinomotivi di carattere tecnico ed organizzativo. I rappresentanti del Patronato potranno usufruire di

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appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinentialle proprie funzioni.

I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con laeventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presentearticolo.

Art. 84

(Versamento di contributi sindacali) L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano

richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fattapervenire all'azienda dal lavoratore stesso.

La delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare in cifra o in percentuale delcontributo mensile che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere e l'Organizzazione sindacalecui l'azienda dovrà versarlo. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta all'Organizzazione dispettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dalla stessaOrganizzazione.

Capitolo XII

CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO

Art. 85(Reclami e controversie)

Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro,

sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, lacontroversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame dellecompetenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo diconciliazione delle parti.

Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioniterritoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle Organizzazioninazionali stipulanti.

Art. 86

(Composizione delle controversie) Alle parti firmatarie del presente contratto è data facoltà istituire, nelle relative province, una

Commissione sindacale di conciliazione, cui è demandato il compito di pronunciarsi sullerichieste di conciliazione che le siano proposte ai sensi dell'art. 410, comma 1, codice proceduracivile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998.

La Commissione sindacale di conciliazione, che avrà sede presso le A.P.I. o i Collegi ediliprovinciali, è composta da due membri, uno designato dall'A.P.I. e l'altro dalla Organizzazionesindacale firmataria a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo diconciliazione tra le Organizzazioni cui aderisce o abbia conferito mandato.

La Commissione deciderà le formalità procedurali che ritiene più opportune, fermo restandoche il tentativo di conciliazione dovrà essere ultimato entro 60 giorni dall'avvio della procedura.Le parti comunque potranno decidere il differimento temporale della conciliazione.

Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura dellaCommissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio e a tal fine deve contenere:

- l'oggetto della controversia;- la sottoscrizione dei Rappresentanti sindacali;- la sottoscrizione delle parti o di chi le rappresenta;Copia dei verbali di conciliazione o di mancato accordo sarà rilasciata alle parti

contestualmente alla sottoscrizione.Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia, possono richiedere,

attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinatodisposto degli artt. 2113, comma 4, codice civile, artt. 410 e 411 codice di procedura civile.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativaall'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione delleprocedure.

Ove il tentativo di conciliazione non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per ilsuo espletamento (60 giorni), ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna

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delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo leseguenti modalità e norme.

Viene istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, unCollegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al capoverso precedente.

La parte che intende accedere al Collegio arbitrale (attore) presenta, alla segreteria delCollegio e contemporaneamente all'altra parte, l'istanza avente lo stesso contenuto delprecedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire il contenzioso,per il tramite delle Organizzazioni cui aderisce.

L'istanza dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla conclusione della conciliazione all'altraparte (convenuto) la quale dovrà manifestare la propria eventuale adesione entro il termine di 15giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare, contestualmente e fino alla primaudienza uno scritto difensivo e tutti i documenti che riterrà utili.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla proceduraarbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino a 5 giorni primadella prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno designato da ciascuna delle parti firmatarie, ilterzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i nominativi di una appositalista predeterminata. In caso di mancato accordo, nella nomina del Presidente, si provvederà alsorteggio.

Ogni biennio le Organizzazioni territoriali competenti provvederanno a stilare una lista dinomi, non inferiore a 4 e non superiore a 10, preventivamente concordata, di persone cheavranno la funzione di terzo membro con funzioni di Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data diconvocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondomodalità che potranno prevedere:

- interrogatorio libero delle parti ed escussione testi;- l'autorizzazione del deposito di documenti, di memorie, repliche;- eventuali ulteriori elementi istruttori;- nomina consulente tecnico d'ufficio ed autorizzare la nomina di un consulente tecnico di

parte.Il Collegio emetterà il lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone notizia

immediata alle parti, resta salva la facoltà del Presidente disporre una proroga in casi particolarinon superiore a 30 giorni.

I compensi agli arbitri saranno stabiliti in misura fissa alla prima udienza, e seguiranno ilprincipio della soccombenza ed in casi particolari in Collegio potrà deciderne la compensazionetotale o parziale tra le parti.

Il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11agosto 1973, n. 533 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412quater codice procedura civile.

Dichiarazione a verbale

Le procedure di cui al presente articolo sono sperimentali e pertanto si potrà procedere ad

eventuali riformulazioni su richiesta di ognuna delle parti.

Art. 87(Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore)

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e

inscindibili fra loro.Ferma tale inscindibilità, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto

non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore.

Art. 88(Estensioni di contratti stipulati con altre Organizzazioni)

Qualora le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto

dovessero, con altre Organizzazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni menoonerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nellaloro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni nazionali interessate, siintendono estese ai lavoratori iscritti alle Organizzazioni che hanno stipulato gli accordi menoonerosi e dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che sianoassociate presso le Organizzazioni aderenti alla CONFAPI, stipulanti il presente contratto.

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Parimenti, qualora da parte delle Organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti venganoconcluse con altre Organizzazioni di lavoratori pattuizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle delpresente contratto, tali più favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alleOrganizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbianole medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni più favorevoli,sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

Art. 89

(Appalti)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie

della azienda, nonchè quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelleche necessariamente devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.

Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle normecontrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti siassicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmenteiscritte agli enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.

Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere, a richiesta di una di esse, aduna verifica delle situazioni di cui sopra.

Fatto salvo quanto previsto dal 1° comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, forniràinformazioni preventive in merito alla R.S.U.

Nota a verbale

Resta comunque esclusa dalla presente disciplina la manutenzione degli impianti detenuti

in locazione finanziaria.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 89(Appalti)Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda, nonchè quelledi manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quelle specialistiche che devono essere svolte da personaleesterno all'organico aziendale.Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali in vigore nel settoremerceologico di appartenenza, le aziende appaltanti si assicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmentecostituite come tali e regolarmente iscritte agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere a richiesta di una di esse, ad una verifica delle situazioni dicui sopra.Fatto salvo quanto previsto dal 1° comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, fornirà tempestivamenteinformazioni alla R.S.U. e preventivamente in caso d'urgenza.

Art. 90

(Normalizzazione dei rapporti sindacali) Le Organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in

materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementieconomici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere conclusoesclusivamente tra le Organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvoquanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni locali.

Le Organizzazioni stipulanti si impegnano comunque a rispettare e a far rispettare ilpresente contratto per tutto il periodo della sua validità.

Art. 91

(Accordi interconfederali) Gli accordi stipulati tra le rispettive Confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati,

si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 92(Decorrenza e durata)

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il presente contratto decorre dal 1° ottobre 1999 ed avrà vigore fino al 30 settembre 2003;

per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001.

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Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tremesi prima la scadenza con lettera raccomandata A.R.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Art. 92(Decorrenza e durata)Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2004 ed avràvigore fino a tutto il 31 dicembre 2007; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre2005Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, conlettera raccomandata A.R.

Allegato A

Verbale di accordo

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Il giorno 29 luglio 1999 traANIEM - Associazione nazionale imprese edilieFENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL Premesso

che nel contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalleimprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera diapplicazione del c.c.n.l. 10 novembre 1994;

- preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e lesuddette Organizzazioni sindacali;

Si conviene quanto segue:1. ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale

Fondo di previdenza complementare del settore materiali lapidei ed affini;2. la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini

rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20marzo 1997;

3. con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativarelativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stessopari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocolloistitutivo di FONDAPI. Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con laretribuzione del mese di dicembre 1999;

4. la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000 da ripartire.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:Verbale di accordoRoma, 5 maggio 2004TraANIEM - Associazione nazionale imprese edilieFENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGILPreso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previdenza complementare tra l'ANIEM e laFENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL;Premesso che:- nel contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzionedi un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione elavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera di applicazione del c.c.n.l. 10 novembre 1994;- l'art. 2 dell'accordo istitutivo del Fondo di previdenza complementare "EDILPRE" costituito dall'ANIEM e da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè all'art. 5, lett. e), dello Statuto, è previsto che al Fondo stesso possonoaderire:"previo accordo fra le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali costituenti, possono esseredestinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato,in contratto di formazione e lavoro che abbiano superato il periodo di prova, nonchè i lavoratori assunti a tempodeterminato per un periodo uguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contratti collettivi nazionali dilavoro stipulati dalle suddette Organizzazioni sindacali e imprenditoriali.";Si conviene quanto segue:1) ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono EDILPRE quale Fondo di previdenzacomplementare del settore materiali lapidei e affini, fatti salvi gli accordi in essere pattuiti tra le parti a livello territoriale;

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2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affini rispetterà quanto stabilito inmateria di contributi e decorrenza dagli accordi intercorsi tra le parti;3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verràriconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a € 2,07 per lavoratore occupato, a caricodell'azienda, come previsto dal Protocollo istitutivo di EDILPRE.Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di giugno 2004;4) la quota di iscrizione è fissata in €. 4,13.

Allegato B

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

Sulla base di quanto previsto all'art. 27 del vigente c.c.n.l. "Premio di risultato" a supporto

della sua determinazione si utilizzerà, in particolare, la seguente griglia di indici e parametri di:- produttività;- redditività;- sicurezza;- qualità;- addetti e ore di lavoro prestate.Naturalmente questa griglia può essere adottata, attraverso una regola basata su dati

comunemente accettati, sia per il premio di risultato aziendale che territoriale, da definire in sededi contrattazione di secondo livello come segue:

1) produttività: tonnellate di prodotto (marmo, ecc.) esportate nel mondo; tonnellate diprodotto (marmo, ecc.) escavato e/o lavorato esportato nel mondo o venduto in loco;

2) redditività: valore delle esportazioni in lira-Euro/valuta; valore del venduto in loco;3) sicurezza: rapporto della media degli infortuni o sul loro numero e per la loro gravità;4) qualità: rapporto percentuale tra i vari tipi di prodotto venduti e la loro redditività;5) addetti e ore di lavoro prestate: rapporto tra gli addetti e le ore di lavoro prestate negli

anni in relazione alla produttività.----------N.d.R.: L'accordo 26 maggio 2004 prevede quanto segue:In calce alla presente riportiamo i valori del premio applicabile, a far data dal giugno 2004, alle imprese di cui all'ultimocomma dell'art. 27 del c.c.n.l.

Categorie Euro 1ª 13,34 2ª 12,27 3ª 10,00 4ª 9,50 5ª 8,94 6ª 8,40 7ª 7,74 8ª 6,67

I

Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementareper i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI

In Roma, il 20 gennaio 1998 traUnionmeccanica, Unionchimica, Uniontessile, Unionalimentari, Unigece

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FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FILS-UILSIC,

assistiti rispettivamente da CONFAPI e CGIL-CISL-UIL - vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare;- preso atto delle importanti modifiche apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di

forme pensionistiche complementari;

si concorda di istituire il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle

piccole e medie aziende - FONDAPI al fine di contribuire ad un più elevato livello di coperturaprevidenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio.

Le parti, inoltre, nel realizzare l'obiettivo indicato, assumono quali criteri-guida il principiodemocratico nello schema organizzativo del Fondo, la trasparenza e la governabilità nei rapporticon i lavoratori associati e nella gestione delle risorse.

1. Costituzione del Fondo pensioneFONDAPI è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. 2. DestinatariSono destinatari di FONDAPI tutti i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti collettivi

di lavoro i cui firmatari sono le categorie riportate in premessa.Nei confronti di tali lavoratori ed imprese si applicano ai soli effetti contributivi, quanto al

riguardo stabilito nei rispettivi c.c.n.l. 3. AssociatiSono associati a FONDAPI:a) i lavoratori dipendenti non in prova, se non già associati a FONDAPI, destinatari della

forma pensionistica complementare così come richiamati al punto 2, che hanno aderitovolontariamente a FONDAPI;

b) i lavoratori pensionati con prestazioni erogate da FONDAPI, secondo quanto previstodallo Statuto;

c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati FONDAPI.L'associazione a FONDAPI dei lavoratori dei settori come precedentemente definiti al punto

2, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata,per ciascun settore, tra le suddette Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettiveOrganizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

A FONDAPI possono essere inoltre associati i dipendenti delle associazioni sindacali deilavoratori e dei datori di lavoro firmatari del presente accordo. Nei confronti di tali associazionitroveranno applicazione solo le norme statutarie relative alla contribuzione.

Possono inoltre essere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che inseguito a trasferimento di azienda operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990 abbianoperso i requisiti di cui alla lettera a) del 1° comma del presente punto, sempre che nell'aziendanon operi analogo fondo pensione.

4. Organi del FondoSono organi di FONDAPI:- l'Assemblea dei delegati;- il Consiglio di amministrazione;- il Presidente ed il Vicepresidente;- il Collegio dei revisori contabili. 5. Assemblea dei delegatiL'Assemblea dei delegati è costituita inizialmente da 60 delegati dei quali il 50% eletto dalle

imprese aderenti e il 50% eletto dai lavoratori associati a FONDAPI e potrà essere aumentatofino ad un numero massimo di 80, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettoraledefinito dalle fonti istitutive ed allegato allo Statuto.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento del numero di almeno 5.000 adesionia FONDAPI.

6. Consiglio di amministrazione

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Il Consiglio di amministrazione è composto da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, inattuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti inrappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti dionorabilità e professionalità come prescritto dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 124/1993.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente edalternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti le imprese ed i componenti delConsiglio rappresentanti i lavoratori associati a FONDAPI.

7. Collegio dei revisoriIl Collegio dei revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, per metà eletti

dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza delle imprese e, per l'altra metà eletti inrappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, così come previsto dallo Statuto.

I componenti del Collegio dei revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilitàe professionalità come prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente il quale deve appartenere allarappresentanza sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

8. Comitato paritetico delle organizzazioni fondativeIl Comitato paritetico delle organizzazioni fondative è costituito dai rappresentanti delle parti

istitutive del Fondo.Fermo restando il principio della pariteticità il Comitato paritetico sarà composto dai

rappresentanti di tutte le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo.Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento di FONDAPI e di mantenere il

collegamento tra FONDAPI e le fonti istitutive, esprime il proprio parere non vincolante sulleseguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei c.c.n.l. (o accordi) istitutivi di FONDAPI,per le materie relative alla adesione al FONDAPI stesso;

- indirizzi generali di gestione del Fondo;- individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;- i criteri per la scelta dei gestori, della banca depositaria e dei gestori dei servizi;- modifiche statutarie.Il parere, quando richiesto dal Consiglio di amministrazione, deve essere fornito nei termini

di tempo indicati dal Consiglio di amministrazione stesso.I costi di funzionamento del Comitato sono a carico delle parti istitutive del Fondo. 9. Impiego delle risorseLe risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante

convenzione a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6,D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 lo Statutoindicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nellascelta degli investimenti.

Le convenzioni di gestione oltre alle linee di indirizzo dell'attività conterranno le modalità conle quali esse possono essere modificate, nonchè termini e modalità della facoltà di recesso dalleconvenzioni medesime.

Gli investimenti potranno riguardare almeno due tipologie di soggetti gestori e dovrannoessere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzodel t.f.r.

Nella fase di avvio, il Fondo opererà al fine di realizzare un rendimento comune per tutti ilavoratori aderenti.

10. ContribuzioneNei confronti di lavoratori e imprese si applicano le contribuzioni nelle misure definite nei

c.c.n.l. o negli accordi nazionali di categoria.Nei casi di inadempienza contrattuale sa in termini di totale, parziale o ritardata

contribuzione a FONDAPI, da parte delle imprese, queste saranno tenute:1) al versamento delle quote non corrisposte;2) al riconoscimento dei mancati rendimenti derivanti da tali inadempienze, come certificato

dal FONDAPI, sulla base dell'ultimo rendimento approvato dall'Assemblea dei delegati;3) al versamento degli interessi legali dovuti per legge che restano di competenza di

FONDAPI. 11. Adesione e permanenza nel Fondo

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I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previstedalla normativa vigente e dallo Statuto.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una schedainformativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende, assumono l'obbligo diversare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permanente la condizionedi associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato altrattamento retributivo spettante al lavoratore.

12. Cessazione dell'obbligo di contribuzioneLa contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizioneindividuale.

Si conviene di regolamentare l'eventuale cessazione dell'obbligo di versare i contributi,richiesta unilateralmente dal lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativocon il Fondo.

La cessazione della contribuzione dovrà essere preceduta da un periodo di preavviso ecomporterà la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti solo al raggiungimentodei requisiti temporali previsti dallo Statuto e dalle norme operative interne ed in conformità aquanto disposto dalla legge.

13. PrestazioniAl verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere

a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età

pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni diiscrizione a FONDAPI.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età dinon più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regimepensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di iscrizione a FONDAPI.

La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cuiposizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare,computando anche l'anzianità di iscrizione maturata nel Fondo di provenienza.

Il lavoratore associato, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale dellaprestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita medianteapposite convenzioni con imprese assicurative.

In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo può essere esercitato acondizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbiamaturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individualematurata presso FONDAPI.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonatoe dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importocosì definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta associato a FONDAPI alle condizioni econ le modalità previste dalle norme operative interne.

Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sullabase della documentazione prodotta la qualifica di vecchi associati agli effetti di legge, non siapplicano le norme di questo punto ma quelle conseguenti al D.Lgs. n. 124/1993 e suesuccessive modificazioni.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dallasussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione informa capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia,beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di leggevigenti.

L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote dit.f.r., può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventistraordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della primacasa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontaredella sua posizione pensionistica derivante dalle quote di t.f.r. versato a FONDAPI.

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Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delleanticipazioni annualmente consentite in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio tecnico-finanziario e la stabilità del Fondo, così come previsto dallo Statuto.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.FONDAPI non può concedere o assumere prestiti. 14. TrasferimentiL'associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a FONDAPI prima

del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:a) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'associato

acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;b) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.La richiesta di trasferimento di cui alla lettera a) può avvenire in concomitanza con gli eventi

previsti mentre la richiesta di trasferimento di cui alla lettera b) non può avvenire prima chesiano trascorsi 5 anni di permanenza nel Fondo.

Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individualepresso altro fondo, l'obbligo contributivo - in costanza di rapporto di lavoro - decade.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto enelle norme operative interne. Gli adempimenti relativi a carico di FONDAPI sono espletati entroil termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

15. Spese di avvio e quota di iscrizione al FondoLe spese di avvio e la quota di iscrizione al Fondo saranno definite dalle parti nei rispettivi

c.c.n.l. o accordi nazionali di categoria. 16. Quota associativaAnnualmente il Consiglio di amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea dei

delegati gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori ed imprese, da destinare alfunzionamento delle attività del Fondo.

Le parti istitutive determineranno con apposito accordo il limite massimo delle spese per lagestione del Fondo.

La determinazione del suddetto limite sarà espressa in percentuale a valere sulle quotestabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 10.

17. Fase transitoriaLe parti si impegnano a predisporre, contestualmente alla firma del presente accordo, lo

Statuto ed il Regolamento elettorale del Fondo.All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i

componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabiliprovvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea dei delegati, insediatanel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, non abbia proceduto allaelezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 14 componenti, di cui il 50% inrappresentanza delle imprese e il 50% in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 componenti di cui 1 inrappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari edespletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte delFondo.

Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei delegati.

Il Consiglio di amministrazione provvisorio, dopo aver acquisito informazioni da parte deicompetenti organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo.

I componenti il Comitato paritetico delle Organizzazioni fondative di cui al comma 1 dell'art.8 sono designati contestualmente alla firma del presente accordo.

18. Norma finaleIn caso di modifiche del quadro normativo o suggerite dall'autorità di controllo le parti si

rivedono per armonizzare il presente accordo.

Statuto

Sezione ICOSTITUZIONE DI FONDAPI

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Art. 1

(Costituzione, denominazione, durata e sede) 1. In attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 20 gennaio 1998 traUnionmeccanica, Unionchimica, Uniontessile, Unionalimentari, Unigec (CONFAPI)eFIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-

FILS-UILSIC, (CGIL-CISL-UIL) 2. E' costituito il "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle

piccole e medie imprese - FONDAPI", di seguito denominato "FONDAPI".3. FONDAPI è costituito quale Associazione ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile

e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.4. FONDAPI ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al

successivo art. 36.5. FONDAPI ha sede in Roma, via della Colonna Antonina, 52.

Art. 2(Scopo)

1. Scopo esclusivo di FONDAPI è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari

del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 30,più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 124/1993.

2. FONDAPI non ha fini di lucro.

Art. 3(Associati)

1. Sono associati a FONDAPI:a) i lavoratori dipendenti non in prova, se già non associati a FONDAPI, a cui si applicano i

contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono indicati al punto del precedente art. 1, i qualiabbiano aderito volontariamente a FONDAPI, secondo le modalità e per gli effetti di cui alsuccessivo art. 25;

b) i lavoratori pensionati, con prestazioni erogate da FONDAPI;c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a FONDAPI.2. Le imprese permangono nella condizione di associate fino allo scadere del mandato

assembleare, di cui al successivo art. 5, ancorchè rimaste prive di lavoratori associati.3. A FONDAPI possono inoltre essere associati:a) i dipendenti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui

al precedente art. 1;b) i dipendenti delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatarie degli accordi di cui

al precedente art. 1 e loro Organizzazioni a livello territoriale nazionale.Nei confronti di dette Associazioni trovano applicazione le norme del presente Statuto

esclusivamente e per quanto concerne la contribuzione.4. Possono altresì permanere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori

che in seguito a trasferimento d'azienda, operato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/1990,abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1, lett. a) e sempre che nell'azienda non operianalogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazionedella qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. L'adesione a FONDAPI comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atticorrelati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivicomprese quelle relative alla contribuzione.

Sezione II

ORGANI DI FONDAPI

Art. 4(Organi di FONDAPI)

Sono organi di FONDAPI:a) l'Assemblea dei delegati;

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b) il Consiglio di amministrazione;c) il Presidente e il Vicepresidente;d) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5(Assemblea dei delegati)

1. I lavoratori e le imprese aderenti a FONDAPI sono rappresentati da un numero

predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominataAssemblea.

2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle impreseassociate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamentoelettorale che forma parte integrante del presente Statuto.

3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero deidelegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori eeletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assembleaimmediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia edella conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agliassociati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volteconsecutive.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, inassenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.

6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale dellariunione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente edal Segretario e custodito a cura del Consiglio di amministrazione.

8. L'Assemblea si svolge presso la sede di FONDAPI ovvero in altro luogo indicato nellaconvocazione.

9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.

Art. 6(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.2. L'Assemblea in seduta ordinaria:a) elegge i consiglieri di amministrazione e i componenti il Collegio dei revisori contabili

secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 11 e 17 e, su proposta delConsiglio di amministrazione, ne determina i compensi;

b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori contabili e sulla loroeventuale revoca;

c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al successivoart. 19, su proposta del Consiglio di amministrazione;

d) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di FONDAPIpredisposto dal Consiglio di amministrazione;

e) approva il rendiconto annuale di FONDAPI e la relazione illustrativa, predisposti dalConsiglio di amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, di sottoporre a certificazionecontabile i rendiconti annuali di FONDAPI e sulla scelta della società di revisione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione,delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto e degli atti che ne formano parte integrante;b) scioglimento e procedure di liquidazione di FONDAPI, relative modalità e nomina dei

liquidatori.

Art. 7(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno,

entro i termini previsti dalla Commissione di Vigilanza, per l'adempimento di cui al precedenteart. 6, comma 2, lettere d) ed e).

2. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, contassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero un terzodei componenti il Consiglio di amministrazione.

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3. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno edell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso diricevimento, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegrammacontenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

Art. 8

(Deliberazioni dell'Assemblea) 1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o

per delega, di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 6/10 dei delegatipresenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di personao per delega, di almeno 8/10 dei delegati e:

a) delibera solitamente con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentatiai sensi del successivo art. 9;

b) delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti o rappresentati aisensi del successivo art. 9 quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;

c) delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati presenti o rappresentati aisensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di FONDAPI.

Art. 9

(Rappresentanza nell'Assemblea) 1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi

devono essere custoditi a cura del Consiglio di amministrazione.3. La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di

convocazione.4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea,

con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventualiaggiornamenti.

5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante inbianco e non può essere conferita agli Amministratori o ai Revisori.

6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

Art. 10(Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati)

1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato, la perdita dei requisiti di

eleggibilità indicati dal regolamento elettorale.2. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza,

morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dalregolamento elettorale.

3. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell'Assemblea.4. I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare ai sensi del

precedente art. 9, a due adunanze assembleari successive, decadono dalla carica e per la lorosostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.

Art. 11

(Il Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, in

attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti inrappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi.

2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati dalle imprese ed i delegati dai lavoratoriin seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà deiconsiglieri, sulla base di rispettive liste elettorali.

3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero deiconsiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati.In caso di subentro di un supplente, la prima Assemblea utile provvederà all'elezione delcorrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio diamministrazione.

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4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte,consegue la totalità dei consiglieri, in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non vieneottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra due liste che hanno riportatoil maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentantidegli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.

6. I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilitàpreviste dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altradelle posizioni incompatibili, in caso di opzione negativa, subentra il supplente corrispondente,tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque primadell'insediamento del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti dionorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decretiministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'art.2382 del codice civile.

8. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per nonpiù di due volte consecutive.

9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza odimpedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, dimaggiore età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di delegato.

Art. 12(Attribuzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria di FONDAPI e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune perl'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservateall'Assemblea, può inoltre deliberare in ordine all'apertura di uffici operativi.

2. Il Consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprieattribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente, al Vicepresidente o a uno o più deglialtri suoi componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione in particolare:a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il

Vicepresidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 16;b) provvede alla gestione amministrativa di FONDAPI ed alla sua organizzazione, in

conformità alle istruzioni della Commissione di vigilanza, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2,lett. g) del D.Lgs. n. 124/1993;

c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale, conl'allegata relazione illustrativa e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa diFONDAPI;

d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di FONDAPI;e) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione

del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e aquanto stabilito nel successivo art. 21;

f) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, le politiche di investimento inconformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;

g) sceglie con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i soggetti gestori ed individua labanca depositaria delle risorse di FONDAPI, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplinalegislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 24 e definisce icontenuti delle convenzioni;

h) decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all'organizzazionedell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con leindicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) delD.Lgs. n. 124/1993;

i) propone all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche alloStatuto, il Consiglio di amministrazione ha, in particolare, l'obbligo di promuovere, condeliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti delpresente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza dicontrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito dellecompetenze ad esse attribuite dal D.Lgs. n. 124/1993, nonchè l'obbligo di invio delle delibererelative agli adeguamenti di cui è caso alla Commissione di vigilanza ai fini dell'approvazione aisensi del D.Lgs. n. 124/1993, art. 17, comma 2, lett. b);

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j) propone all'Assemblea di deliberare di sottoporre a certificazione contabile i rendicontid'esercizio e di deliberare sulla scelta della società di revisione;

k) predispone ed invia alle parti istitutive di FONDAPI, al Comitato paritetico di cui al punto 8dell'accordo istitutivo del 20 gennaio 1998 e al Collegio dei revisori, la relazione e il rendicontodella gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonchè, conil preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti cheil Consiglio di amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;

l) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;m) propone all'Assemblea di deliberare sull'entità della quota di iscrizione, in conformità a

quanto disposto dalle parti istitutive, e della quota associativa, sulla base del bilancio diprevisione, nel limite massimo determinato dalle fonti istitutive;

n) riferisce alla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione, in presenza di vicende ingrado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per lasalvaguardia delle condizioni di equilibrio;

o) determina, con deliberazione adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti,l'ammontare delle anticipazioni complessivamente erogabili da FONDAPI, di cui al successivoart. 35;

p) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di FONDAPIconferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere.

Art. 13

(Convocazione del Consiglio di amministrazione) 1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale

documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dainviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei revisori almeno dieci giorniprima della data della riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegrammacontenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenganecessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14

(Deliberazioni del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più

uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ovelo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consigliodevono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza dialmeno due componenti del Consiglio di amministrazione dotati dei requisiti di professionalità dicui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale n. 211/1997, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e uno dai delegati deilavoratori.

Art. 15

(Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori) 1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere la perdita dei requisiti legali e

statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al decretodel Ministro del tesoro n. 703/1996.

2. Qualora durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare, per decadenza oper morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente;qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioniincompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni; gliamministratori subentranti decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente aquelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenzal'Assemblea dal Collegio dei revisori contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti diordinaria amministrazione.

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5. Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioniconsecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede allaloro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 16

(Presidente e Vicepresidente) 1. Il Presidente ed il Vicepresidente di FONDAPI sono eletti dal Consiglio di

amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratoriassociati e le imprese associate.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di FONDAPI e sta per esso ingiudizio. Il Presidente, inoltre:

a) sovrintende al funzionamento di FONDAPI;b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto

previsto dal Regolamento elettorale;c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 7;d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza,

in particolare riferisce alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in presenza di vicendein grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per lasalvaguardia delle condizioni di equilibrio, trasmette alla Commissione di vigilanza ogniinnovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;

g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dalConsiglio o dalla legge.

4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sonoesercitati dal Vicepresidente.

Art. 17

(Collegio dei revisori contabili) 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e da 2 supplenti, è eletto

dalla Assemblea dei rappresentanti per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e perl'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parteistitutiva; ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente;risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero divoti.

3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e diprofessionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a loro carico non devono sussisterecause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile nè situazioni di incompatibilità di cuiall'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996.

4. La carica di revisore e di delegato sono incompatibili.5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla

rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di FONDAPI.6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera a.r. o fax o telegramma, con

periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno trecomponenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.

7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codicecivile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.124/1993.

9. Spetta in particolare al Collegio:a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub

a), b) e c) di cui al punto 2 del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestioned'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di FONDAPI;

b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di FONDAPI con il suo scopoprevidenziale e le relative disposizioni di legge;

c) segnalare alla Commissione di vigilanza eventuali vicende in grado di incideresull'equilibrio di FONDAPI, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993;

d) comunicare alla Commissione di vigilanza eventuali irregolarità capaci di inciderenegativamente sulla corretta amministrazione e gestione di FONDAPI, allegando i relativiverbali, ancorchè sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistanodissensi in seno al Collegio.

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10. Il Collegio dei revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio diamministrazione di FONDAPI ogni irregolarità riscontrata.

11. I componenti del Collegio dei revisori contabili durano in carica 3 anni e possono esserericonfermati.

12. Il revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuodal supplente designato, la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altrosupplente.

Sezione III

FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DI FONDAPI

Art. 18(Sistema di gestione e contribuzione)

1. Il finanziamento di FONDAPI avviene mediante contribuzione definita, ai sensi del

successivo art. 19.2. La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione

individuale.

Art. 19(Quota di iscrizione e quota associativa - Conto associativo)

1. La quota di iscrizione capitaria una tantum e la quota associativa annuale di cui alla lett.

m) del precedente art. 12, concorrono a sostenere le spese di funzionamento FONDAPI.2. I relativi importi sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di

amministrazione, come previsto dalla lett. m) del precedente art. 12.3. La quota di iscrizione e la quota associativa costituiscono le entrate del conto associativo,

su cui gravano spese di funzionamento del seguente tenore:a) locali attrezzati a uffici di sede, struttura organizzativa, beni strumentali;b) attività degli organi statutari;c) gestione amministrativa di FONDAPI e delle posizioni individuali;d) supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di FONDAPI in materia di gestione

amministrativa e delle risorse;e) servizi della banca depositaria;f) attività promozionale;g) spese legali e notarili;h) altre spese varie necessarie al funzionamento associativo.4. Il conto associativo è distinto dal patrimonio di FONDAPI di cui al successivo art. 20 ed è

assoggettato a contabilità separata.5. Gli oneri relativi alle gestioni delle risorse finanziarie sono addebitati direttamente sul

patrimonio.

Art. 20(Entrate e patrimonio)

1. Le entrate di FONDAPI sono costituite da:a) i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai contratti collettivi nazionali di

lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedenteart. 19;

b) i contributi a carico delle imprese, come determinati dai contratti collettivi nazionali dilavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedenteart. 19;

c) le quote di t.f.r., come previsto dalla legge o determinato dai contratti collettivi nazionali dilavoro o da accordi nazionali di categoria;

d) gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni trasferire da altri fondi pensione;e) i rendimenti delle risorse investite;f) eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento a qualsiasi titolo maturato o

acquisito.2. L'insieme delle attività immesse nella titolarità di FONDAPI ne costituisce il patrimonio.3. Sul patrimonio di FONDAPI gravano le uscite destinate alla erogazione delle prestazioni,

ai trasferimenti delle posizioni individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.

Art. 21(Impiego delle risorse)

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1. Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante

convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dell'art. 6, delD.Lgs. n. 124/1993.

2. Per la scelta di ogni soggetto gestore il Consiglio di amministrazione è tenutoall'osservanza del disposto del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993 e richiede offertecontrattuali fra loro comparabili ad almeno tre soggetti abilitati ai sensi del comma 1 dell'art. 6del D.Lgs. n. 124/1993, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidatidallo stato di conoscenza del mercato finanziario e assicurativo e con esclusione di soggettiappartenenti a identici gruppi societari comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo.

A tal fine, il Consiglio di amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione divigilanza.

3. Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delledisposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/1993,devono:

a) prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali il soggetto gestore deveorientare la propria attività e contengono i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;

b) definire i termini di durata della convenzione;c) prevedere termini e modalità per l'esercizio della facoltà di anticipato recesso per il caso

di inadempimento e per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplandole conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie inerenti l'investimento;

d) indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare laqualità dei risultati ottenuti, adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione deivalori costitutivi del patrimonio;

e) disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari diproprietà di FONDAPI, definendo le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui alla lett. p) delprecedente art. 12.

4. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di amministrazionepersegue l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione delportafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione efunzionamento di FONDAPI e massimizzando i rendimenti netti.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce un opportuno bilanciamento degli investimenti inmodo da soddisfare le esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante dalt.f.r. e delle relative anticipazioni di cui al successivo art. 35.

6. Nella identificazione degli investimenti il Consiglio di amministrazione, avvalendosi deigestori ed in collaborazione con la banca depositaria di cui al successivo art. 24 rispetta i limitiagli investimenti indicati dall'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

7. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione dellerisorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto),ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze deilavoratori associati (gestione pluricomparto), per i primi tre esercizi verrà adottata solamente lagestione monocomparto.

8. E' fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto al termine del primo triennio, dopoacquisizione del parere del Comitato paritetico di cui al punto 8 dell'accordo istitutivo del 20gennaio 1998, previa variazione del presente Statuto.

9. Sulla adozione della delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengonoadeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definitedal Consiglio di amministrazione.

Art. 22

(Conflitti d'interesse) 1. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di

conflitto di interessi.2. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei

revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflittod'interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione lefattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensidella normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo oquando comunque ne sia venuto a conoscenza.

4. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevantile fattispecie di cui al decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996, nonchè ogni altra situazioneindividuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.

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5. Il Presidente informa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione dell'esistenza dellefattispecie di conflitto, di cui al presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni chepossano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possanodeterminare una gestione delle risorse non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

Art. 23

(Esercizio sociale - Rendiconto annuale) 1. L'esercizio di FONDAPI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.2. Per ogni esercizio ed entro i termini di cui alle disposizioni della Commissione di

vigilanza, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea:a) il rendiconto annuale consuntivo;b) il bilancio annuale preventivo;c) la relazione annuale di rendiconto redatta dal Consiglio stesso;d) la relazione annuale redatta dal Collegio dei revisori contabili.3. Il rendiconto e la relazione allegata saranno messi a disposizione del Collegio dei revisori

30 giorni prima della data dell'Assemblea.4. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno inviati ai delegati contestualmente alla

convocazione dell'Assemblea.5. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno messi a disposizione di tutti gli

associati che ne facciano richiesta.

Art. 24(Banca depositaria)

1. FONDAPI deposita le risorse affidate in gestione presso una banca depositaria,

sottoscrivendo apposita convenzione di custodia.2. Il Consiglio di amministrazione può convenire con la banca depositaria l'assegnazione dei

servizi di tesoreria del conto associativo di cui al precedente art. 19 e per la raccolta deicontributi e per la erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di separatezza verso isoggetti gestori e di cui al punto 4 del precitato art. 19.

3. La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di FONDAPI e degli associati perogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui allaconvenzione sopra richiamata.

4. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata e devecomunque disciplinare il recesso straordinario di FONDAPI per serie ragioni oggettive esoggettive.

5. La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le procedure contemplate per lascelta dei soggetti gestori, di cui al precedente art. 21, attuando gli opportuni adattamenti.

Sezione IV

RELAZIONI ASSOCIATIVE

Art. 25(Adesione e permanenza in FONDAPI)

1. I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste

dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne.2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda

informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.3. L'adesione del lavoratore viene manifestata tramite il datore di lavoro con atto scritto che

contiene, oltre all'impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successivemodifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute corrispondenti sulle propriespettanze.

4. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione diassociato dell'azienda da cui il lavoratore dipende ove questa non sia già associata a FONDAPIai sensi del precedente art. 3.

5. A seguito dell'adesione il lavoratore e l'impresa dalla quale esso dipende assumonol'obbligo di versare i contributi nella misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.

6. L'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni inFONDAPI, salva la perdita dei requisiti di appartenenza a FONDAPI, con gli effetti di cui all'art.10, comma 1, del D.Lgs. n. 124/1993.

7. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a FONDAPI, il lavoratore che non abbiariscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle

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condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 31, rimane associato aFONDAPI.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il lavoratore permanenella condizione di associato; l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore èrapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

Art. 26

(Contribuzione) 1. I soggetti tenuti alla contribuzione, sono gli associati di cui al precedente art. 3, ciascuno

secondo le misure, le modalità e i termini di cui alla Fonte istitutiva del 20 gennaio 1998, dagliaccordi ivi richiamati e dalle modifiche successivamente intervenute.

2. In caso di tardivo o mancato versamento dei contributi, l'azienda, ai fini della regolazionedell'obbligo contributivo è tenuta a corrispondere a FONDAPI, con gli oneri relativi alla gestionedell'arretrato:

a) il versamento delle quote non corrisposte;b) il versamento dei conseguenti mancati rendimenti, sulla base dell'ultimo rendiconto

approvato in Assemblea;c) il versamento degli interessi di mora al tasso legale d'interesse, che confluiscono nel

conto associativo di cui al precedente art. 19.

Art. 27(Rapporti con gli associati)

1. Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra FONDAPI e i propri associati

sono improntati ad un costante livello di informazioni sempre aggiornate sull'andamentoamministrativo e finanziario di FONDAPI stesso.

2. Agli associati, FONDAPI provvederà a consegnare copia dello Statuto, delle normeoperative interne e degli atti correlati.

3. Gli associati sono tenuti a fornire a FONDAPI nel rispetto della legge n. 675/1996, tutti idati richiesti per una corretta gestione.

4. Almeno una volta all'anno, FONDAPI, insieme con il prospetto della posizione individuale,fornisce comunicazione a ogni associato lavoratore dei versamenti effettuati dall'impresa,conforme alle istruzioni della Commissione di vigilanza, di cui all'art. 17, comma 2, lett. h), delD.Lgs. n. 124/1993.

Art. 28

(Cessazione della contribuzione a FONDAPI) 1. La contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizioneindividuale.

2. Nel caso in cui il lavoratore associato, che non abbia perduto i requisiti di iscrizione aFONDAPI, faccia richiesta di trasferimento della propria posizione presso altro fondo, secondoquanto previsto in tema di mobilità del lavoratore, l'obbligo contributivo decadrà non prima di 5anni a far data dall'iscrizione a FONDAPI.

Art. 29

(Deroghe all'obbligo di versamento dei contributi) 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 e fatta salva la permanenza del

rapporto associativo con FONDAPI, il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente lasospensione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante comunicazione scrittaall'impresa da effettuarsi entro il 30 novembre e che l'impresa trasmetterà sollecitamente aFONDAPI, la sospensione ha effetto con il 1° gennaio successivo.

2. In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione dell'obbligazionecontributiva a carico dell'azienda.

3. La sospensione dall'obbligo di versare i contributi può essere disposta una sola volta incostanza del rapporto associativo e, comunque, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla datadi adesione.

4. Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.5. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta durante il periodo di

sospensione, il lavoratore permane nella condizione di associato e mantiene la propria posizioneindividuale.

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6. Il riscatto è possibile solo nei modi e alle condizioni previste nel successivo art. 34.7. Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale dell'obbligo di versare i

contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a caricodell'azienda.

Sezione V

BENEFICIARI E PRESTAZIONI

Art. 30(Beneficiari)

1. Beneficiari delle prestazioni di FONDAPI sono i lavoratori associati.2. In caso di decesso del lavoratore in servizio prima del pensionamento, la posizione

maturata è riscattata dai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 31(Prestazioni)

1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a

richiedere a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età

pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci annidi iscrizione a FONDAPI.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'etàdi non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regimepensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione a FONDAPI.

4. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cuiposizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare,computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

5. Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in capitale della prestazionepensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita medianteapposite convenzioni con imprese assicurative.

7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizioneche i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si trova nelle condizioni di poterrichiedere le prestazioni previste dal presente Statuto può rimanere iscritto a FONDAPI.

Art. 32

(Deroghe al regime delle prestazioni) 1. Agli iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari costituite

prima del 15 novembre 1992 che facciano richiesta di trasferimento della loro posizionepensionistica a FONDAPI, qualora, sulla base della documentazione prodotta, FONDAPIriconosca tale anzianità di iscrizione agli effetti di legge:

a) non si applicano le norme di cui al precedente art. 31, commi 2 e 3;b) viene riconosciuto il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica

indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizionistatutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturatosulla loro posizione pensionistica;

c) è consentito optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sullapropria posizione pensionistica.

Art. 33

(Trasferimenti ad altro fondo) Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale

maturata presso FONDAPI:1. ad altro fondo pensione complementare negoziale, cui il lavoratore, persa la qualifica di

associato di cui all'art. 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di impresa o dicategoria giuridica;

in tal caso:a) la richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei

requisiti;

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b) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla richiesta al trasferimento del montante maturatoalla fine del mese precedente il trasferimento stesso;

2. un fondo pensione complementare istituito attraverso accordo collettivo nella aziendanella quale il lavoratore associato presta la propria attività;

in tal caso:a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e,

successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza inFONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cuisi completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo delmontante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso;

3. a un fondo pensione complementare non negoziale o - se negoziale - a cui abbia diritto diaccesso in relazione alla propria attività lavorativa a tempo parziale;

in tal caso:a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e,

successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza inFONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cuisi completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montantematurato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.

Art. 34

(Riscatto) 1. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia

maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 31, può riscattare lapropria posizione individuale maturata presso FONDAPI.

2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizioneindividuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; inmancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita a FONDAPI.

3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione del montante maturato allafine del mese precedente la liquidazione del riscatto stesso; la liquidazione avverrà entro seimesi dalla richiesta di riscatto.

Art. 35

(Anticipazioni) 1. Il lavoratore associato per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi

consistenti in quote di t.f.r., può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie perterapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero perl'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, neilimiti dell'intero ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di t.f.r.versato a FONDAPI.

2. Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 deicomponenti, determina l'ammontare della anticipazione complessivamente erogabile nel corsodell'esercizio, secondo quanto stabilito dalle norme operative interne, in relazione all'esigenza dipreservare l'equilibrio e la stabilità di FONDAPI.

3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili nell'esercizio, non potrà essereinferiore al 5% del patrimonio contabilizzato alla chiusura del precedente esercizio.

4. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua primariunione successiva all'adozione della delibera medesima.

5. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.6. FONDAPI non può concedere e assumere prestiti.

Art. 36(Scioglimento di FONDAPI)

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, FONDAPI si scioglie

per deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di sopravvenienza di situazioni o dieventi che rendano impossibili il raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento diFONDAPI.

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2. L'Assemblea può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento di FONDAPI a seguitodi conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di FONDAPI èvalidamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.

4. La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4.5. In caso di liquidazione di FONDAPI, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di

uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e intese che al riguardosiano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento alledisposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 124/1993.

Art. 37

(Clausola di rinvio) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla

normativa vigente in materia di fondi pensione.

Sezione VIDISPOSIZIONI FINALI

Regolamento elettorale

Parte I

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORIPER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizione delle elezioniAlmeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei

delegati, il Presidente del Fondo stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovodell'Assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo pensione complementare FONDAPI.

Contestualmente il Presidente del Fondo provvede ad informare i lavoratori associatimediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni dinatura sindacale.

Ove il Presidente del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare laprocedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti provvedono in sostituzione ed intempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2. Elettorato attivo e passivoHanno diritto di votare tutti i lavoratori associati a FONDAPI la cui domanda di adesione sia

pervenuta nei 60 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso di insediamento dellaprima assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data diindizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea.

Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di amministrazione trasmettealla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. della Parte comune gli elenchi deilavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per province e regioni.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra. 3. Liste elettoraliAll'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:1) liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle

Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo pensionecomplementare FONDAPI;

2) liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti innon meno di 50 imprese presenti in almeno 6 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali promotrici ed inominativi dei candidati proposti.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresapresso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. della Parte comune

non sono candidabili.Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da

eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere presentato il supplente per la sostituzione incaso di cessazione o decadenza.

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Le liste sono presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1. dellaParte comune almeno due mesi prima della data fissata per le elezioni.

Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni dinatura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le impreseassociate a FONDAPI almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.

4. Collegio elettoraleLe elezioni si volgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale. 5. Schede elettoraliLa votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale

di cui al punto 1. della successiva Parte comune.La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a

ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali promotrici.Le schede, già firmate da almeno un componente la Commissione elettorale, devono

essere controfirmate da almeno un componente il seggio elettorale. 6. Modalità di votazioneOgni impresa associata a FONDAPI consegnerà ai lavoratori aventi diritto la scheda

elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate.Contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta.

L'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria, laddove presente, copia dell'elenco deilavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l'avvenuto ritiro delleschede.

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro 3 giorni lavorativi successivi alla data delleelezioni.

La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante bustachiusa e anonima da riconsegnare ai seggi aziendali, ai seggi territoriali o inviata per posta aFONDAPI, secondo le indicazioni della Commissione elettorale di cui al punto 1) dellasuccessiva Parte comune.

Nel caso di riconsegna della scheda presso i seggi elettorali, il lavoratore apporrà la propriafirma sull'apposito elenco, che certificherà l'avvenuta votazione.

In caso di smarrimento della scheda elettorale, il duplicato potrà essere consegnatoesclusivamente dall'azienda di appartenenza e la votazione potrà avvenire solo presso il seggioaziendale o, in mancanza, per posta.

7. Seggi elettorali aziendaliI seggi elettorali sono costituiti in ciascuna impresa od unità lavorativa presso la quale

risultino associati a FONDAPI almeno 30 lavoratori.Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa

Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa confunzioni di segretario del seggio. Il Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delleOrganizzazioni sindacali. Il seggio è validamente costituito quando vi sia almeno unrappresentante delle liste dei candidati.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio dellevotazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti ed alle esigenze di lavorodell'impresa o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turniorari di apertura del seggio.

In tal caso provvedono ad informare immediatamente i lavoratori mediante avvisocontenente le modalità di svolgimento delle elezioni da affiggere negli spazi solitamente utilizzatiper le comunicazioni di natura sindacale.

8. Modalità di votazione per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive con meno

di 15 iscritti a FONDAPIPer i lavoratori dipendenti da imprese o da unità produttive con meno di 30 iscritti a

FONDAPI sono costituiti seggi presso le sedi delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo del 20gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI, ovvero è ammessa la votazione per posta.

Seggi elettorali territorialiLa Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva Parte comune, in relazione

alla particolare densità associativa, valuterà l'istituzione del seggio elettorale territoriale.

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Ciascun seggio è costituito da due rappresentanti designati dalle relative Organizzazionisindacali e dai presentatori delle liste e da un rappresentante, con funzione di segretario delseggio, proposto dalle API territoriali.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio dellevotazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei potenziali votanti che insistono nelterritorio ed alle esigenze in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari diapertura del seggio.

Voto per postaAllo scopo ciascuna impresa, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, fornirà ai

lavoratori interessati la scheda elettorale, una per ogni elettore, corredata di relativa bustaappositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione allaCommissione medesima.

Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare personalmentel'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti deilavoratori tutte le schede pervenute entro il 15° giorno successivo alla chiusura delle operazionidi voto.

Lo scrutinio dei voti pervenuti per posta sarà eseguito dalla Commissione elettorale. 9. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultatiUltimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale procedono allo scrutinio delle

schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando ilmodello predisposto dalla Commissione elettorale.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:1) il numero degli associati aventi diritto al voto;2) il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;3) il numero delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dalla Commissione

elettorale;4) il numero di voti attribuito a ciascuna lista;5) il numero delle schede nulle;6) il numero delle schede bianche;7) il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della

contestazione;8) il numero delle schede rimaste inutilizzate.Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto

da tutti i componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede ad inviare allaCommissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alleoperazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente leschede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimasteinutilizzate.

10. Validità delle elezioniLe elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono

comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alvoto.

11. Validità dei votiL'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo

all'intestazione della lista.Non è ammesso il voto di preferenza.Il voto è da considerarsi nullo:1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste

concorrenti;2) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una

lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;3) quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di

alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'internodi liste concorrenti;

4) quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).Il voto è da considerarsi valido:1) quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una

lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno

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della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione delsolo voto di lista;

2) quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione dialcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presentiall'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.

12. Attribuzione dei seggi ed individuazione degli elettiLa Commissione elettorale, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio

aziendale o territoriale e dei voti giunti per posta, procede alla attribuzione dei seggi spettanti aciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.A tal fine si applicano le seguenti regole:1) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi

ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su basenazionale;

2) si divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenutovoti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;

3) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano statiattribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il piùelevato "resto".

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione deiseggi fra le diverse liste concorrenti la Commissione elettorale, assunte le informazioni del casoe richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati,procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede allaindividuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultatiinformando gli organi di FONDAPI e le Organizzazioni sindacali interessate.

13. Controllo generale e conservazione della documentazioneLa Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione

relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.Il Consiglio di amministrazione del Fondo, nei 60 giorni successivi, esamina il contenuto dei

verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga lasussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.

Il Consiglio di amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un annodecorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio diamministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

14. Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla caricaQualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per

qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzionecon il rispettivo supplente come indicato nella lista.

Parte II

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESEPER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA

1. Indizione delle elezionia) Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono

l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura perl'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione deidelegati in rappresentanza delle imprese, informando le imprese associate a FONDAPI e leOrganizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i c.c.n.l., aderenti a FONDAPI.

b) Ove il Consiglio di amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le suddetteOrganizzazioni imprenditoriali procedono direttamente a indire le elezioni in tempo utile e airelativi adempimenti.

2. Formazione delle liste elettoralia) Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l'elezione delle

imprese-associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivomassimo imprese-associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente,aumentata di 10.

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b) Se il numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopradeterminato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un numero di righe inbianco, complementare al predetto totale, che in sede di votazione le imprese potrannocompletare con l'indicazione di imprese-associate di loro preferenza.

c) La lista riporterà accanto alle imprese-associate candidate alle elezioni, di cui al punto a),il nome della persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza. In caso dielezione di imprese-associate indicate nelle righe in bianco della scheda elettorale, di cui alpunto b), l'impresa designerà la persona fisica cui è conferita procura speciale dirappresentanza.

3. Votazionea) Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione in uno dei

giorni di cui all'intervallo indicato sub b) 1, del precedente punto 1.b) Ciascuna impresa può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda o tra

quelli aggiunti dall'impresa se nella scheda vi siano righe in bianco.c) La scheda votata dovrà essere restituita alla Commissione elettorale mediante l'apposita

busta ricevuta unitamente alla scheda.d) La Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro

il 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni di cui all'intervallo sub b) 1 del precedente punto 1. 4. Scrutinio e proclamazionea) Acquisite le schede, la Commissione elettorale procede allo scrutinio.b) Verranno presi in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista,

compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente dalle imprese.c) Esaurito lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate, il

Comitato dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente previsto, che hanno riportato ilmaggior numero di voti e, in base al numero di voti riportati da ciascun candidato, stabilisce lagraduatoria dei candidati non eletti.

d) Terminate le operazioni elettorali, la Commissione elettorale redige apposito verbale ecomunica i risultati al Consiglio di amministrazione di FONDAPI e alle Organizzazioniimprenditoriali.

Parte comune

1. Commissione elettoraleAll'atto dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale composta da

un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di FONDAPI ed un rappresentante per ogniOrganizzazione presentatrice di lista, non ricompresa tra le parti istitutive.

La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.Il Presidente di FONDAPI trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori

aventi diritto al voto suddivisi per imprese.La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei

rappresentanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed inparticolare:

1) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;2) predispone la scheda elettorale;3) invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI da essa

dipendenti aventi diritto al voto;4) invia alle imprese associate la scheda per l'elezione e le relative istruzioni per le votazioni

dei propri rappresentanti;5) invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di

FONDAPI gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI suddivisi per impresa, per province eper regioni;

6) dispone in relazione alle diverse esigenze l'istituzione di eventuali seggi a livelloterritoriale;

7) invia a ciascun seggio elettorale un numero congruo di schede da utilizzare per leoperazioni di voto avuto riguardo al numero dei lavoratori aventi diritto;

8) annota il numero delle schede inviate a ciascun seggio;9) predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale;10) impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle

operazioni di scrutinio;11) riceve da ciascun seggio elettorale i verbali di votazione, le schede utilizzate e quelle

non utilizzate;

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12) procede allo scrutinio generale delle schede;13) proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati

mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale ecomunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FONDAPI;

14) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia inpossesso al Consiglio di amministrazione di FONDAPI, che la conserva per tutta la durata delmandato dell'Assemblea dei delegati.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agliorgani di FONDAPI, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998istitutivo di FONDAPI ed ai gruppi sottoscrittori delle liste.

2. Norma transitoriaPer la elezione della prima Assemblea di FONDAPI la procedura elettorale è attivata dal

Consiglio di amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a FONDAPI.Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.

IIAccordo 27 novembre 2001

per il rinnovo della parte economicadel c.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie aziende

di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Con riferimento al punto 2, comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993, e al “Sistema dei

relazioni sindacali e contrattuali” del c.c.n.l. 5 novembre 1999 è stato raggiunto l’accordo per ilrinnovo della parte economica (II Biennio) del c.c.n.l. 5 novembre 1999 per i dipendenti daAziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali

Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° ottobre 2001 e del 1°

ottobre 2002 sono riportate nell’allegata tabella A).Nella tabella B) sono riportati i nuovi minimi tabellari decorrenti dalle stesse date di cui

sopra. Tab. A)

Livelli Dal 1° ottobre 2001 Dal 1° ottobre 2002 Totale aumenti Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese

1 91.045 47,02 91.045 47,02 182.090 94,04 2 83.761 43,26 83.761 43,26 167.522 86,52 3 70.650 36,49 70.650 36,49 141.300 72,98 4 67.000 34,60 67.000 34,60 134.000 69,21 5 61.000 31,50 61.000 31,50 122.000 63,01 6 59.500 30,73 59.500 30,73 119.000 61,46 7 54.777 28,29 54.777 28,29 109.554 56,58 8 47.222 24,39 47.222 24,39 94.444 48,78

Nuovi minimi retributivi mensili Tab. B)

Livelli Dal 1° ottobre 2001 Dal 1° ottobre 2002 Lire/mese Euro/mese Lire/mese Euro/mese

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1 1.841.368 950,99 1.932.413 998,01 2 1.674.810 864,97 1.758.571 908,23 3 1.367.351 706,18 1.438.001 742,67 4 1.264.378 653,00 1.331.378 687,60 5 1.203.287 621,45 1.264.287 652,95 6 1.133.500 585,40 1.193.000 616,13 7 1.043.160 538,75 1.097.937 567,04 8 899.190 464,39 946.412 488,78

Tabella ufficiale di conversione in euro dei valori espressi in lirenel c.c.n.l. 5 novembre 1999

Le parti, in relazione all’introduzione dell’euro quale moneta unica dell’Unione Europea a

partire dal 1° gennaio 2002, convengono di adottare l’allegata tabella ufficiale di conversione ineuro dei valori espressi in lire nel c.c.n.l. 5 novembre 1999, che costituisce parte integrante delpresente accordo.

Allegato 1

Tabella ufficiale in euro dei valori espressi in lire nel c.c.n.l. 22 ottobre 1999

Le parti in relazione all’introduzione dell’Euro quale moneta unica dell’Unione Europea a far

data dal 1° gennaio 2002;visto in particolare il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, si conviene quanto segue: i valori indicati in lire contenuti:- nel contratto collettivo nazionale di lavoro 5 novembre 1999;- negli accordi territoriali integrativi del contratto collettivo nazionale;- in tutti gli accordi sindacali nazionali e territoriali;si intendano convertiti in Euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso

se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.Per le singole voci esposte in busta paga si precisa che le imprese sono tenute ad applicare

il disposto dell’art. 3, I comma del Decreto Legislativo citato che disciplina i calcoli intermediossia la conversione di quelle somme che non costituiscono autonomo importo monetario dacontabilizzare o da pagare, il cui testo si allega.

Secondo quanto sopra convenuto vengono di seguito indicati i valori di conversione in eurodi tutti gli importi espressi in lire nel vigente c.c.n.l. 5 novembre 1999 ( per i minimi tabellari si fariferimento alla tabella B) dell’accordo 00.00.2001)

Art. 22 - Superminimo collettivo di categoria Cat. F - L. 15.000 - € 7,75

Art. 24 - E.d.r. - L. 20.000 - € 10,33

Art. 24 - Indennità di contingenza

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 1.029.032 531,45 2 1.022.841 528,25 3 1.009.821 521,53 4 1.003.923 518,48 5 1.003.745 518,39 6 1.000.606 516,77 7 996.836 514,82

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8 992.133 512,39

Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 24.700 12,76 2 22.900 11,83 3 19.630 10,14 4 18.580 9,60 5 17.400 8,99 6 16.100 8,31 7 14.650 7,57 8 13.090 6,76

Premio applicabile alle imprese di cui all’ultimo comma della nota a verbaledell’art. 27 del c.c.n.l. 5 novembre 1999

Livelli Lire/mese Euro/mese 1 14.000 7,23 2 12.600 6,51 3 10.270 5,30 4 9.735 5,03 5 8.940 4,62 6 8.400 4,34 7 7.740 4,00 8 6.675 3,45

III

Accordo 26 maggio 2004per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie imprese

di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Sistema di relazioni industriali Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte

responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nellaconsapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunitàdi confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incideresulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini dioccasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.

A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato paritetico nazionalepermanente (CPN) con sede presso gli uffici dell'ANIEM nazionale - Roma, Via delle SetteChiese, 146 - il quale potrà dotarsi di un proprio regolamento operativo.

Il CPN potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal nazionale, che procederanno allaraccolta delle informazioni a livello provinciale per poi trasmetterle al Comitato nazionale. Il CNPdiventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata in cui le parti individueranno percorsi condivisiin funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenze specifiche delleaziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonchè di coordinamento dei piani formativi e diaggiornamento professionale.

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Il CNP raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere dicommercio distrettuali, ICE, ISTAT, INAIL, INPS, dall'Osservatorio paritetico e dagli Entibilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).

Entro 6 mesi dalla firma del c.c.n.l., le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, nedefiniranno la composizione nonchè il regolamento per lo svolgimento dell'attività. I temi oggettodei lavori del Comitato, saranno, in particolare:

- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alleesportazioni dei prodotti;

- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento allenorme di legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;

- le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima

degli effetti indotti sull'occupazione;- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 9;- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con

riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonchè le problematiche eventualmente poste dalrecepimento in legge delle direttive dell'Unione europea in materia.

Il Comitato paritetico nazionale, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle partistipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da Organismi specializzati sullespecifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sullematerie oggetto di esame.

Ai fini dell'espletamento delle attività in materia di sicurezza, formazione professionalenonchè di elaborazioni progettuali finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali nel settore, ilCPN potrà presentare specifici programmi allo scopo di acquisire risorse finanziarie stanziatedall'Unione europea.

Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere partetecnici esterni.

1) I risultati dei lavori del Comitato paritetico nazionale saranno oggetto di esame delle partistipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, ecostituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazionicomplessive riguardanti:

- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione,nonchè sul costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;

- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalitàperseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonchè le eventuali ricaduteoccupazionali prevedibili;

- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specificoriferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratoriextracomunitari in applicazione delle norme di legge che li riguardano;

- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l'elaborazione deiprogrammi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un piùstretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;

- i dati ISTAT sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonchè i relativi

investimenti complessivi;- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario

ordinario, nonchè delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagnie altre causali.

A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni,potrà essere deciso di svolgere, approfondimenti su singoli temi oggetto di reciprocainformazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurreapprofondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale epotestà decisoria.

2) In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livelloregionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e leOrganizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, dasvolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sullespecifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.

Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nellesedi istituzionali territorialmente competenti.

In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi diristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.

Di norma, annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1° comma delpresente punto 2, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno

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fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degliinvestimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazione degli impianti esistenti e/onuovi insediamenti industriali e illustrate le eventuali implicazioni degli investimenti predettisull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioniambientali ed ecologiche.

Livello territoriale

Con riferimento alle indicazioni del CPN e al recepimento, da parte dello stesso delle

informazioni atte allo svolgimento del proprio compito, le parti si riuniranno semestralmente peresaminare i dati relativi a:

- numero e entità delle imprese nel territorio e loro dislocazione;- numero e qualifica degli addetti, suddiviso per sesso ed età;- programmi e prospettive di lavoro;- previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (pubbliche e private);- programmi di investimento tanto produttivi quanto relativi all'acquisizione strutturazione

degli impianti;- previsioni sugli strumenti regolatori pubblici (P.A.E., autorizzazioni, ecc.)Nel suddetto quadro di riferimento occorre inserire una serie di iniziative a cura delle

Organizzazioni contraenti nell'ambito delle rispettive autonomie affinchè siano resi possibiliinterscambi fra le istituzioni territoriali ed il mondo economico.

Tali interscambio avranno anche la finalità di ampliare l'orizzonte delle conoscenze perquanto attiene il tipo, i tempi e le modalità dei programmi di approntamento degli strumentiurbanistici che consentano una programmazione delle attività estrattive.

Contrattazione di secondo livello

Sistema relazioni sindacali e contrattuali - pag. 8 - comma 5)La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi

rispetto a quelli regolati dal c.c.n.l. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specificheclausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alleprocedure ivi indicati.

Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, inluogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali, in base allaprassi vigente in applicazione del c.c.n.l. 19 novembre 1990.

Nelle aree territoriali nelle quali si svolgerà la contrattazione territoriale, non potrà avereluogo quella aziendale

Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (pag. 9)Aggiungere al termine del capitolo:"Al fine di rendere effettivamente esigibile la contrattazione di secondo livello, le parti

convengono che qualora non dovessero svolgersi le procedure della contrattazione stessa, siattiveranno, su richiesta di una delle parti, o entrambi, le Organizzazioni firmatarie il presentec.c.n.l. per una valutazione di merito.".

Art. 9

(Formazione professionale) La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane e

produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento al processo diqualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle aziende in questo settore.

Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità adesse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che laformazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di megliorispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;

- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitarel'incontro tra domanda e offerta;

- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori per addivenire ad una crescitaprofessionale.

Le parti, in riferimento al costituendo Comitato paritetico nazionale, (CPN) affidano allostesso il compito, previo opportuni coordinamenti, di monitoraggio della normativa vigente in

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materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di informare ipropri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili.

Di instaurare e intrattenere rapporti con il Fondo FAPI con riguardo alla presentazione edall'approvazione dei piani di formazione delle imprese a livello territoriale, alla certificazione deicrediti formativi acquisiti dai lavoratori, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro,concordati tra le parti sociali.

Le imprese comunicheranno al CPN i piani di formazione realizzati all'interno del FAPI.Al momento della istituzione del Comitato paritetico nazionale le parti stipulanti definiranno

le modalità per l'attività da svolgere in materia di formazione professionale.I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie

didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento dellaformazione nonchè quelle di partecipazione alla stessa.

Art. 15

(Banca ore) Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore

dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui al punto B dell'art. 14 del c.c.n.l. 10novembre 1994, si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1° gennaio2000 in cui confluiscono, al 1° gennaio di ogni anno:

a) i permessi di ROL eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e

Paolo).I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro

l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.

Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancoraaccantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.

L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Entiprevidenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzionerelativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.

Nel mese di dicembre del 2005 le parti procederanno ad una verifica dei risultatidell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.

Art. 16

(Lavoro straordinario, festivo e notturno) Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni contrattuali è considerato lavoro

straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previstedalla legge.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordilocali. E' considerato lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni contrattuali, quello effettuatotra le ore 22,00 e le ore 6,00 del mattino.

In riferimento al D.Lgs. n. 66/2003 si considera lavoro notturno ai fini legali quelloeffettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizionirichiamate dal decreto stesso, ferme restando le esclusioni indicate dall'art. 11, 2° comma, delcitato decreto (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un annodi età del bambino), la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, illavoratore padre convivente di età stessa, la lavoratrice o il lavoratore che sia affidataria di unfiglio convivente di età inferiore ai dodici anni; la lavoratrice che abbia a proprio carico unsoggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive.

E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giornicompensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalle lett. b), c), e d),dell'art. 17.

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e dovrà essere motivatoda esigenze indifferibili, di durata contemporanea e tali da non consentire un correlativoampliamento degli organici.

Al di là dei casi previsti dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinariosaranno concordate preventivamente tra l'azienda e la R.S.U.

L'azienda comunicherà periodicamente alla R.S.U. i dati consuntivi del complesso delle oredi lavoro straordinario effettuate. Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo sieffettuano nei limiti previsti dalla legge.

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Il lavoro straordinario, notturno e festivo, è compensato con la retribuzione oraria di fattomaggiorata a secondo le percentuali seguenti da calcolarsi su paga base, eventualmentesuperminimi, contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:

1) lavoro straordinario 30%; 2) lavoro straordinario effettuato nel 6° giorno 40%; 3) lavoro festivo, lavoro straordinario festivo 50%; 4) lavoro notturno in turni avvicendati 20%; 5) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%; 6) lavoro straordinario notturno 50%; 7) lavoro festivo con riposo compensativo 12%.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe laminore

La retribuzione oraria si determina secondo il disposto art. 23.Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni,

interessenza, ecc.) si prenderà per base la parte fissa.

Nota a verbale I riferimenti nei diversi articoli contrattuali alla qualificazione della prestazione oltre le 8 ore

giornaliere come straordinario sono mantenuti in contratto solo ai fini della corresponsione dellerelative maggiorazioni.

Il 7° comma dello stesso art. 15 viene modificato come segue "L'azienda comunicheràperiodicamente e comunque non oltre il semestre alle R.S.U.".

Art. ...

(Congedi)(Art. nuovo)

A) Permessi per eventi e cause particolariAi sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1° comma, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e degli artt. 1

e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278, lalavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno incaso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o diun parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente lafamiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'eventoche dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permessonon sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratoredeve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa,idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con essoconvenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della strutturasanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare dettoevento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso odall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere aconseguenti specifici interventi terapeutici.

Nel caso di documentata grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore ed il datore dilavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità diespletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavorocomplessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o dellavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalitàconcordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idoneacertificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cuivenga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attivitàlavorativa secondo le modalità ordinarie.

Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi chedovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.

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La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avereinizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessitàdi provvedere agli interventi terapeutici.

I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza dellepersone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successivemodificazioni.

B) Congedi per gravi motivi familiariAi sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2° comma, della legge n. 53/2000 e

degli artt. 2 e 3 del regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n.278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamenteindicati dalle richiamate disposizioni di legge, relativi alla situazione personale, della propriafamiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonchè deiportatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.

Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore adue anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo dicongedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraversodichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famigliaanagrafica con i soggetti sopra indicati.

Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 delmedesimo regolamento di attuazione.

Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sullastessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvioad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono esseremotivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioniorganizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta deldipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta dei congedo può essere inogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo dicongedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corsodel rapporto di lavoro a termine nonchè quando il rapporto è stato instaurato in ragione dellasostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.

Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno deisoggetti di cui all'art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia lapossibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni.Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tregiorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivarel'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che ilcongedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.

Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, hadiritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previopreavviso non inferiore a sette giorni.

Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo, il lavoratore conserva il posto dilavoro, non ha diritto alla retribuzione nè alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e nonpuò svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

C) Congedi per la formazioneAi sensi e per gli effetti dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni

di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione delrapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi,continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuoladell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laureaovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate daldatore di lavoro.

Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima peri congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.

L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative ein caso di diniego o differimento del congedo informerà l'interessato dei motivi che hannodeterminato la decisione.

Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attivitàproduttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva aquesto titolo non dovranno superare l'1% del totale della forza occupata. I valori frazionari

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risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale pari o superiore a 0,50 saranno arrotondatiall'unità superiore.

Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e le mansioni e non hadiritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non ècumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Dichiarazioni comuni

1) Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contrattuali di cui alle lett. A), B)

e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo alivello aziendale ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.

2) Con riferimento alla lett. C) del presente articolo e alla misura dell'1% ivi definita per lacontemporanea fruibilità dei congedi, le parti convengono di assumere le detta percentuale in viasperimentale riservandosi di verificarne l'adeguatezza in occasione degli incontri per il rinnovodel biennio economico del presente contratto.

Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza

Art. 56

(Ambiente) Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di legge in materia di ambiente e

sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività del Comitato paritetico nazionale(CPN) previsto dal vigente c.c.n.l., le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo diinteresse per il settore lapideo che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.

Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune cheservano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, sia per l'attività diescavazione sia per quella di lavorazione dei materiali lapidei. Analoghe linee di indirizzocomune saranno ricercate nei confronti degli Enti locali (regioni, province, ecc.).

Il Comitato paritetico nazionale seguirà le problematiche relative all'ambiente, alla salute esicurezza. Le regolamentazioni e le procedure di sicurezza dovranno coinvolgere tutti i lavoratorioperanti nell'unità produttiva. Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di inserimentodei lavoratori di prima assunzione e per quelli dipendenti da ditte esterne, attraverso specificiinterventi formativi preventivi.

Il Comitato avrà il compito:- di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi

ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL,ASL, Enti di ricerca, comitati paritetici territoriali)

- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoroorientando le imprese, le R.L.S., e le R.S.U. sull'adozione dei modelli di gestione della sicurezzae relative procedure di lavoro sicuro;

- monitorare le iniziative di formazione in materia di sicurezza realizzate dalle imprese siacon riferimento ai R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca datisettoriale sulla cui base poter esprimere eventuali indirizzi;

- seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sui temi della sicurezza deisettore rappresentati nel presente c.c.n.l. prendendo a confronto i reciproci orientamentisull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

- esaminare eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portateall'attenzione delle parti stipulanti;

- esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attivitàaffidate in appalto;

- implementazione delle procedure di pronto soccorso;- raccolta dati dagli Enti paritetici esistenti.In presenza di modifiche dell'assetto produttivo ed entro 15 giorni dall'inizio di ogni nuovo

rapporto di lavoro, la direzione aziendale procederà ad una informativa sui temi di ambiente esicurezza con iniziative anche di tipo formativo.

Il CPN studierà opportune indicazioni in materia di nuove nocività, con particolareriferimento ai rischi chimici ed elaborerà progetti formativi e informativi sulla sicurezza.

Il CPN avrà anche il compito di raccogliere ed esaminare dati sull'andamento degli infortuni,malattie professionali, e relative tipologie, nonchè su ogni altro elemento utile disponibile,provenienti direttamente dalle parti (ivi compresi i Comitati paritetici territoriali) o dalle varie fontiistituzionalmente preposte a tali compiti (INAIL, ASL, Enti di ricerca o studio operanti a livellonazionale o nei territori)

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Il CPN potrà inoltre valutare sistemi di soccorso studiati o adottati a livello territoriale oaziendale al fine di una loro diffusione.

Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in appositoincontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventualiproposte da proporre sul piano normativo.

Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolarerilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si dannoreciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate al Comitatoparitetico nazionale, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzatinelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle Istituzioni.

In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego dinuove sostanza suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alleacquisizioni scientifiche (tecnico mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventivainformazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure diprevenzione che l'azienda intende adottare.

Per i casi sopra citati, così come per i cambiamenti normativi e legislativi, inerenti lagestione della sicurezza in azienda e sul ruolo del R.L.S., verranno realizzate delle azioniformative integrative alla formazione del singolo R.L.S. da realizzarsi nei tempi adeguati.

In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore,potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzionedegli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggerirannoeventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.

Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacalicontraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; lapartecipazione al Comitato è gratuita.

Le parti, a livello territoriale, effettueranno confronti periodici al fine di analizzare emonitorare la presenza di R.L.S. nelle singole unità produttive con l'obiettivo della loro diffusione.

Art. 63

(Rapporti in azienda e tutela della persona) Punto 2, lett. C)Fermo restando il rispetto della persona come diritto individuale inalienabile già garantito

dalle normative contrattuali e dalle leggi vigenti, le parti riconoscono che eventuali situazioni didisagio personale (esempio: "mobbing" discriminazioni, molestie ecc.) possono crearecondizioni di difficile gestione ed inserimento all'interno dei posti di lavoro e pertanto si dannoreciproco impegno a ricercare, azioni positive che, nel totale rispetto della privacy, determininol'individuazione di strumenti idonei alla soluzione del problema, partendo dal coinvolgimentodelle strutture aziendali esistenti (medico aziendale) e rapportandosi con le realtà istituzionalipreposte (ASL).

Art. 89

(Appalti) Sono escluse dagli appalti le lavorazioni direttamente pertinenti le attività produttive proprie

dell'azienda, nonchè quelle di manutenzione ordinaria e continuativa, ad eccezione di quellespecialistiche che devono essere svolte da personale esterno all'organico aziendale.

Allo scopo di garantire ai dipendenti delle aziende appaltatrici il rispetto delle normecontrattuali in vigore nel settore merceologico di appartenenza, le aziende appaltanti siassicureranno che le aziende appaltatrici siano regolarmente costituite come tali e regolarmenteiscritte agli Enti previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.

Qualora si rendesse necessario le parti potranno procedere a richiesta di una di esse, aduna verifica delle situazioni di cui sopra.

Fatto salvo quanto previsto dal 1° comma, qualora l'azienda procedesse ad appalti, forniràtempestivamente informazioni alla R.S.U. e preventivamente in caso d'urgenza.

Art. 19

(Riduzione orario di lavoro turnisti) Per i lavoratori che prestano la propria opera in turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione

in atto dell'orario di lavoro annuo, saranno riconosciute, in misura proporzionale al periodolavorato nell'anno, le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui alpunto B dell'art. 14 del c.c.n.l.:

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Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 5 o 6 giorni settimanali:- h 4 dal 1° gennaio 2001;- h 4 dal 1° gennaio 2002. Lavoratori che operano su tre turni avvicendati per 7 giorni:- h 4 dal 1° gennaio 2001;- h 4 dal 1° gennaio 2002;- h 4 dal 1° luglio 2003. Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato

art. 14, punto B), del contratto, confluiscono nella banca ore individuale alle condizioni previstedall'art. 15 (Banca ore).

Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordiaziendali in atto.

Art. 14

(Orario di lavoro) A) Norma generale1. La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissato in 40 ore. Ai sensi dell'art. 4,

comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003 l'orario di lavoro medio prestato sarà riferito ad un periodo di 4mesi.

Qualora a livello aziendale e/o territoriale si manifestassero esigenze tecniche,organizzative e produttive legate anche a problemi stagionali, previo accordo tra le parti, ilperiodo di cui al comma precedente potrà essere modificato in riferimento a quanto previstoall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003

2. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondonorme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto o regolarisegnalatori.

3. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalladirezione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanzesindacali unitarie.

4. L'orario settimanale di lavoro è normalmente distribuito su cinque giornate, con riposocadente di norma di sabato, o in un giorno diverso della settimana, da individuare in accordo conle R.S.U.

5. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massimo alleore 13,00 del sabato.

6. Le parti non hanno inteso, con il presente articolo, modificare o comunque alterare nellalettera e nella portata eventuali consuetudini o accordi regionali, provinciali o locali. In presenzadi particolari esigenze produttive connesse alla utilizzazione maggiore di impianti, l'azienda e leR.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanalecon scorrimento dei giorni di riposo, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi.

B) Applicazione della riduzione dell'orario di lavoro1. Ferme restando la durata dell'orario normale di 40 ore settimanali, la riduzione dell'orario

di lavoro è pari a complessive 64 ore retribuite, su base annua, così determinate:- 40 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1983;- 16 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. 1987;- 4 ore di riduzione concordate con il c.c.n.l. a decorrere dal 1° giugno 1991 e ulteriori 4 ore

a decorrere dal 1° giugno 1992.2. Il regime di utilizzo della riduzione dell'orario di lavoro è stabilito dalla direzione aziendale

che lo sceglie, anche in modo non uniforme, tra quelli di seguito previsti. Tale scelta saràpreceduta da un esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.

I regimi di cui sopra sono:- riduzione giornaliera pari a 10 minuti, che potrà essere elevata a 15, da collocarsi, di

norma, all'inizio o alla fine del turno;- riduzione settimanale pari a 60 minuti, collocata, di norma, i al termine della settimana;- gruppi di ore individuali e/o collettivi per un totale di 64 ore annue.3. Ai fini della maturazione delle ore di riduzione dell'orario di lavoro la frazione di mese

superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero, mentre la frazione di mese inferiore a 16giorni non sarà tenuta in alcun conto.

4. Le modalità di cui ai due primi alinea del precedente comma 2 potranno essere applicateanche ai turnisti non a ciclo continuo. Le ore di riduzione di orario di lavoro che residuerannodall'applicazione dei primi due alinea del precedente comma 2 verranno fruite in forma

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individuale o collettiva, secondo le disposizioni aziendali, compatibilmente con le esigenzetecnico-produttive.

5. Fermo restando quanto definito nei punti precedenti le parti, in sede aziendale,procederanno di norma nel mese di settembre di ciascun anno, ad una verifica dell'attuazionedelle suddette fruizioni finalizzate al raggiungimento delle 39 ore settimanali in base mediaannua anche mediante cicli plurisettimanali.

C) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoroA fronte di esigenze aziendali comportanti variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda o di

parti di essa o per corrispondere a specifiche esigenze produttive, l'orario normale di lavoro delpresente articolo può essere realizzato come media nell'arco temporale annuo.

In questi casi la direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà allaR.S.U. le necessità obiettive che giustificano l'eventuale ricorso ai regimi di orario flessibile,concordando in tempo utile le modalità di attuazione di regimi di orario comprendenti settimanecon prestazioni lavorative superiore all'orario settimanale contrattuale e settimane conprestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale di corrispondente entità.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattualesia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.

Le prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale potranno dar luogo, unavolta esaurito il periodo di ferie spettante, all'attribuzione entro il predetto arco temporale annuo,di corrispondenti giornate di riposo retribuito ai singoli lavoratori che ne abbiano maturato ildiritto.

Dichiarazione a verbale

Sono comunque fatti salvi i diversi regimi flessibili di orario di lavoro previsti da accordi

aziendali o territoriali.

Dichiarazione a verbale Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti

stipulanti concordano che, in caso di approvazione di legge sulla riduzione dell'orario di lavorocontrattuale, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti ditale disciplina allecaratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivideterminati con il presente accordo.

Nota a verbale

In relazione alle caratteristiche tecniche dell'attività lavorativa e del materiale lavorato nelle

segherie di granito e attività collegate potranno essere effettuate prestazioni lavorative a ciclocontinuo di sette giorni settimanali a turni.

Immigrati(da collocare in calce agli articoli sulle ferie)

Dichiarazione comune Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi d'origine dei lavoratori stranieri di

Paesi non aderenti alla UE, le aziende accoglieranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodicontinuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previstidal vigente contratto.

Art. 45

(Diritto allo studio) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione

primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate olegalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto aturni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sonoobbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

In attuazione dell'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene: a) Lavoratori studenti universitari

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A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati

a quattro.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a

richiesta permessi non retribuiti sino a un massimo di 20 gg l'anno. b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionaliA tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli

esami di diploma.Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di

15 gg nel corso dell'anno.Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno

essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei

diritti di cui al presente articolo.Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende

concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai comma successivi, permessi retribuiti ailavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamentoscolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi, comunque, noncumulabili con quelli non retribuiti di cui ai precedenti comma.

I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a300 ore di insegnamento effettivo.

Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio,usufruibili anche in un solo anno.

Nell'arco di ogni anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupatidall'azienda nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimentodell'attività produttiva. Potrà, comunque, usufruire dei permessi retribuiti almeno un lavoratorenelle unità produttive che occupano fino a 25 dipendenti.

Potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al precedente comma, ferme restandotutte le altre disposizioni, anche i lavoratori che frequentino corsi di recupero della scuolad'obbligo ivi compresi i corsi di livello elementare, nonchè i lavoratori extracomunitari per i corsidi alfabetizzazione. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuite sono elevate fino ad unmassimo di 200 in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'azienda almeno un mese prima dell'iniziodel corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.

Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente icertificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato, sarà seguitol'ordine di precedenza delle domande ferma restando la valutazione delle esigenze di cui alcomma 4 del presente protocollo.

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione diorario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trovaapplicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 18

(Giorni festivi) Sono considerati giorni festivi:a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e 2 giugno;c) le seguenti festività:1) 1° giorno dell'anno (Capodanno);2) Epifania (6 gennaio);3) il lunedì successivo alla Pasqua;4) il giorno dell'Assunzione (15 agosto);5) il giorno di Ognissanti (1° novembre);6) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);7) il giorno di Natale (25 dicembre);8) il giorno di S. Stefano (26 dicembre);d) il giorno del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta normalmente servizio.Qualora una delle festività indicate alle lett. b), c) e d) cada di domenica o nel giorno di

riposo compensativo ai sensi dell'art. 17, al lavoratore deve essere corrisposto, in aggiunta allanormale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione globale difatto, pari ad 1/25 della retribuzione mensile.

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Art. 39

(Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia) L'orario normale contrattuale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

e custodia per la cui individuazione si fa riferimento ai criteri fissati dal R.D. 15 marzo 1923, n.692 e successivi provvedimenti aggiuntivi o modifiche come richiamati dal D.Lgs. n. 66/2003 edalle vigenti disposizioni degli accordi interconfederali disciplinanti la materia, non può superare le50 ore settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere.

Ai soli fini retributivi è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 50 ore e sinoalle 60 ore settimanali quello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.

Per i discontinui assunti per un orario settimanale di 50 ore, la retribuzione mensile saràrapportata a 217,5/174 della paga tabellare e dell'indennità di contingenza previste per lecorrispondenti categorie degli operai di produzione.

Per i discontinui assunti invece per orari inferiori alle 50 ore il valore 217,5 verrà ridotto inmisura proporzionale.

Per il personale discontinuo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la duratamedia dell'orario di lavoro effettivamente prestato, ai fini del decreto legislativo citato, vienecalcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

La media in questione è calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate,escludendosi, ai soli fini del computo medio e non anche della retribuzione e di altri trattamenti,tutte le ore non effettivamente prestate a qualsiasi titolo (ferie, festività, permessi per ex festivitàe riduzione orario, che devono essere effettivamente goduti nell'anno di riferimento, ecc.).

A decorrere dal 1° gennaio 1984, agli autisti, appartenenti al settore degli inerti, che,svolgendo mansioni discontinue, siano adibiti al trasporto per la consegna di tutti i prodotti, saràcorrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, per le ore comprese tra lequaranta e le cinquanta ore settimanali, una maggiorazione del 4%, calcolata sulla paga globaledi fatto.

Tale maggioranza assorbirà, sino a concorrenza, l'indennità cavatori eventualmentecorrisposta.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa e

custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, ai fini delladeterminazione del limite dell'orario normale settimanale di lavoro, qualora il cumulo dellemansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.

Art. 37

(Previdenza complementare) Contribuzione a carico dell'aziendaA favore dei lavoratori iscritti al Fondo EDILPRE le aziende contribuiranno con un'aliquota

ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. del:- 1,2% a decorrere dal 1° maggio 2004. Contribuzione a carico del lavoratoreI lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo

tabellare, contingenza ed E.d.r. del:- 1,2% a decorrere dal 1° maggio 2004.Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio

carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti daiparametri di legge.

Quota t.f.r.A partire dalla data del 1° maggio 2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente

alla data del 28 aprile 1993, la quota del t.f.r. maturando da versare al Fondo viene concordatain misura pari al 40% dello stesso e l'azienda opererà un equivalente minor accantonamento nelFondo aziendale.

A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993 e prividi qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di t.f.r.da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato.

Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratoriiscritti al Fondo.

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Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni dilegge in materia e/o agli accordi interconfederali.

Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dalc.c.n.l. è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenzacomplementare.

Norma transitoriaPer i lavoratori che aderiranno entro il 31 dicembre 2004 dalla data del presente accordo,

l'azienda riconoscerà un contributo aggiuntivo al Fondo, con una aliquota mensile di 0,8% puntipercentuale rispetto a quanto previsto nel presente articolo (al capoverso: contribuzione a caricodell'azienda) da calcolarsi sul minimo tabellare, contingenza ed E.d.r.

Tali contributi aggiuntivi saranno versati al Fondo per un numero di mensilità pari al totaledelle quote mensili che l'azienda avrebbe dovuto versare nel periodo intercorrente dal 1° ottobre2001 alla data di stipula del presente accordo con le seguenti modalità:

a) dal 1° ottobre 2001 per gli assunti antecedentemente a tale data;b) dal mese successivo all'entrata in servizio per gli assunti successivamente al 1° ottobre

2001.Sono da considerare come valevoli le frazioni di mese superiori al 16° giorno dello stesso e

con decorrenza dal mese successivo a quello di adesione.

Aumenti retributivi Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° maggio 2004, del 1°

gennaio 2005 e del 1° luglio 2005 sono riportate nella Tabella allegata A.

Tabella AAumenti retributivi

Livelli Dall'1/5/2004euro/mese Dall'1/1/2005euro/mese Dall'1/7/2005euro/mese Totale aumentieuro/mese 1° 46,27 38,81 37,31 122,39 2° 42,57 35,70 34,33 112,60 3° 36,00 30,00 26,00 92,00 4° 34,00 28,00 25,50 87,50 5° 31,00 26,00 25,00 82,00 6° 29,15 24,45 23,51 77,10 7° 26,84 22,51 21,64 70,99 8° 23,13 19,40 18,66 61,19

Agli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti ulteriori € 7,75 mensili lordi davalere a tutti gli effetti contrattuali conte paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.

I parametri dei livelli 5°, 6°, 7° vengono incrementati di un punto dal 1° agosto 2005 e di unulteriore punto dal 1° marzo 2006.

Nota a verbale

Le parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una

Commissione paritetica per la riforma del sistema dell'inquadramento e della scala parametrale,

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entro il primo biennio della vigenza contrattuale. Tale riforma anche al fine della armonizzazionedell'attuale scala parametrale rispetto ai minimi contrattuali.

"Una tantum"Ai lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2004 è corrisposto un importo forfetario di €

190,00 lordi, suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nelperiodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni saràconsiderata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugliistituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivodegli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum"è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due tranche, € 90,00 con la retribuzione del mese dimaggio 2004, ed € 100,00 con la retribuzione del mese di giugno 2004, ovvero, nel caso dirisoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia,infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competentee di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004,saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° ottobre 2003-30 aprile 2004 abbiano fruito di trattamenti diC.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazionieconomiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizionivigenti in materia.

Art. 92

(Decorrenza e durata) Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1°

gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007; per la parte economica il primobiennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005

Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tremesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.

Verbale di accordo

Roma, 5 maggio 2004 TraANIEM - Associazione nazionale imprese edilieFENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL Preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia di previdenza

complementare tra l'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL;Premesso che:- nel contratto nazionale di lavoro 10 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo

1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalleimprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei di cui alla sfera diapplicazione del c.c.n.l. 10 novembre 1994;

- l'art. 2 dell'accordo istitutivo del Fondo di previdenza complementare "EDILPRE" costituitodall'ANIEM e da FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nonchè all'art. 5, lett. e), delloStatuto, è previsto che al Fondo stesso possono aderire:

"previo accordo fra le Organizzazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali costituenti,possono essere destinatari del Fondo i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempoindeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro che abbianosuperato il periodo di prova, nonchè i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodouguale o superiore a tre mesi ai quali si applicano gli altri contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dalle suddette Organizzazioni sindacali e imprenditoriali.";

Si conviene quanto segue:

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1) ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono EDILPRE quale Fondodi previdenza complementare del settore materiali lapidei e affini, fatti salvi gli accordi in esserepattuiti tra le parti a livello territoriale;

2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore materiali lapidei e affinirispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dagli accordi intercorsi tra le parti;

3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativarelativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stessopari a € 2,07 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal Protocolloistitutivo di EDILPRE.

Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese digiugno 2004;

4) la quota di iscrizione è fissata in €. 4,13. Art. 3 - Art. 10 - Art. 11

Dichiarazione comune Fermo restando quanto in essere, con riferimento agli art. 3, art. 10, art. 11 del c.c.n.l. 5

novembre 1999, le parti, preso atto dell'emanazione del D.L.gs. 10 settembre 2003, n. 276,convengono di incontrarsi ad esito degli incontri in corso tra CONFAI e CGIL, CISL e UIL per ladefinizione di accordi interconfederali sulla materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,per definire quanto rinviato dal succitato decreto legislativo alla contrattazione collettiva.

In occasione del predetto incontro le parti con riferimento all'accordo interconfederale 11febbraio 2004 sui contratti di inserimento valuteranno se e come adeguare la predetta disciplinaalle esigenze dei settori cui si applica il presente c.c.n.l.

Art. 26

(Amenti periodici di anzianità) Tutti i lavoratori (apprendisti - operai - intermedi - impiegati) assunti a decorrere dal ... In calce alla presente riportiamo i valori del premio applicabile, a far data dal giugno 2004,

alle imprese di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del c.c.n.l.

Categorie Euro 1ª 13,34 2ª 12,27 3ª 10,00 4ª 9,50 5ª 8,94 6ª 8,40 7ª 7,74 8ª 6,67

IV

Accordo 12 maggio 2006per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.per i dipendenti dalle piccole e medie imprese

di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei

Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari

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Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato alla data del 1° maggio 2006, 1°

gennaio 2007 e 1° ottobre 2007 sono riportate nelle tabelle allegate.

Livelli 01.05.2006 Euro/mese 01.01.2007 Euro/mese 01.10.2007 Euro/mese Totale aumentiEuro/mese 1° 41,48 36,00 41,48 118,96 2° 38,16 33,12 38,16 109,44 3° 31,11 27,00 31,11 89,22 4° 29,75 25,50 29,75 85,00 5° 28,00 24,00 28,00 80,00 6° 26,33 22,86 26,33 75,52 7° 24,27 21,06 24,27 69,60 8° 20,74 17,77 20,74 59,25

Tabella BNuovi minimi contrattuali

Livelli 01.05.2006 Euro/mese 01.01.2007 Euro/mese 01.10.2007 Euro/mese 1° 1.161,88 1.197,88 1.239,36 2° 1.058,99 1.092,11 1.130,27 3° 865,78 892,78 923,89 4° 804,85 830,35 860,10 5° 762,95 786,95 814,95 6° 719,56 742,42 768,75 7° 662,30 683,36 707,63 8° (*) 570,71 588,48 609,22

(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattualicome paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.

Tabella C

Nuovi minimi contrattuali comprensivi dell'indennità di contingenza

Livelli Contingenza Minimi contrattuali Dall'1.05.2006 Nuovi minimi + contingenzaDall'1.01.2007 Nuovi minimi + contingenza Dall'1.10.2007 Nuovi minimi + contingenza 1° 531,45 1.120,40 1.693,33 1.729,33 1.770,81 2° 528,25 1.020,83 1.587,27 1.620,36 1.658,52 3° 521,53 834,67 1.387,31 1.414,31 1.445,42 4° 518,48 775,10 1.323,33 1.348,83 1.378,58 5° 518,39 747,96 1.281,34 1.305,34 1.333,34 6° 516,77 703,96 1.236,33 1.259,19 1.285,52 7° 514,82 648,96 1.177,12 1.198,18 1.222,45 8° (*) 512,39 557,72 1.083,10 1.100,87 1.121,61

(*) Per gli appartenenti al livello 8° dovranno essere corrisposti € 7,75 mensili lordi da valere a tutti gli effetti contrattualicome paga base, a titolo di superminimo collettivo di categoria.

Nota a verbale

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Le parti, in relazione agli aumenti contrattuali sopra riportati, convengono di costituire una

Commissione paritetica per la riforma del sistema dell'inquadramento e della scala parametralearmonizzandola con gli attuali minimi contrattuali, entro la scadenza del vigente c.c.n.l.

"Una tantum"Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo sarà corrisposto con

la retribuzione del mese di maggio 2006 un importo forfetario ("una tantum") di € 110,00 lordi,suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio2006-30 aprile 2006; la frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata, a tutti glieffetti, come mese intero.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugliistituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivodegli stessi.

Inoltre in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" èesclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Apprendistato professionalizzante

PremessaLa seguente normativa ha carattere sperimentale e rimarrà in vigore fino a nuovo accordo

ed intende garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sullaformazione nell'apprendistato professionalizzante.

Resta comunque inteso che nelle regioni in cui la regolamentazione regionale abbiarecepito/disciplinato la materia di apprendistato professionalizzante si farà riferimento, per iprofili formativi e per gli aspetti collegati a quanto previsto dalle normative regionali.

Diversamente, nelle regioni che non abbiano ottemperato a tale regolamentazionetroveranno applicazione i profili formativi allegati.

L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista,finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro el'acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico-professionali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di etàcompresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partiredal diciassettesimo anno di età.

L'assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzante sarà possibile solonelle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il cinquantuno per cento dei lavoratori ilcui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tale fine non sicomputano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato, per dimissioni,per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine del periododi prova.

CaratteristicheIl contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:a) forma scritta del contratto stipulato tra le parti contraenti, indicante la durata del periodo

di apprendistato e l'eventuale periodo di prova, contenente l'indicazione della prestazioneoggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonchè dell'eventuale qualifica che potràessere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazioneaziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo

di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di

istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limitemassimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante;

e) i periodi di apprendistato professionalizzante prestati presso più datori di lavoro sicumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purchè nonseparati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività e mansioni nelrispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante.L'apprendista, al fine del riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistatoprecedentemente prestati presso altre aziende, dovrà documentare, all'atto dell'assunzione, iperiodi di apprendistato già compiuti e le ore e le modalità della formazione effettuata. Nel casodi risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro dovrà registrare

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l'esperienza di apprendistato su idonea documentazione (libretto formativo delcittadino/Dichiarazione di percorso formativo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di unagiusta causa o di un giustificato motivo.

CondizioniL'apprendistato è ammesso per i livelli finali pari o superiori al livello 7° operai, intermedi,

impiegati e per i quadri.Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore apprendista sarà inferiore di due livelli

rispetto a quello di destinazione, con l'eccezione degli apprendisti con la previsione diacquisizione delle qualifiche in livello 7°. La retribuzione sarà corrispondente a quella previstadal vigente c.c.n.l., esclusi gli scatti di anzianità, per il livello iniziale di inquadramento per metàdel periodo di apprendistato. Nella seconda metà, l'inquadramento e la retribuzione, esclusisempre gli scatti di anzianità, saranno inferiori di un livello a quello di destinazione.

Il periodo di prova degli apprendisti sarà al massimo di durata uguale a quella prevista dalc.c.n.l. per la categoria a cui l'apprendista è destinato. Durante il periodo di prova ciascuna delleparti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di indennità, con il solopagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.

Il periodo di prova sarà computato agli effetti sia del periodo di apprendistato, siadell'anzianità presso l'azienda.

La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare, per effetto delle minoritrattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.Anche la retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendistatoin rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuando a godere per un periodo successivoalla data di conversione di un diverso e più favorevole regime contributivo, non potrà superare,per tutto il periodo agevolato, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogolivello.

Nel caso di erogazione di un premio di risultato, per gli apprendisti sarà riconosciuto il 50%di quanto previsto per il lavoratore di analogo livello - fatti salvi accordi territoriali già in essere.

Il periodo trascorso quale apprendista non è valido ai fini della maturazione degli aumentiperiodici di anzianità nel corso dell'apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, al lavoratore che abbia conseguito la qualificazione,l'anzianità di servizio maturata durante il periodo stesso sarà considerata utile ai fini dellamaturazione degli aumenti periodici di anzianità nella categoria conseguita.

Pertanto, dal conseguimento di tale categoria il lavoratore percepirà gli aumenti periodici dianzianità biennali maturati. La frazione di biennio sarà considerata utile per la maturazione diquello successivo.

Nel caso di malattia e di infortunio degli apprendisti le aziende saranno tenute acorrispondere all'apprendista non in prova un trattamento economico pari all'onere che leaziende sopportano in caso di malattia ed infortunio, per gli operai e gli impiegati.

Il preavviso di dimissioni o licenziamento è quello previsto per la categoria di destinazione. DurataLa durata massima del periodo di apprendistato, espressa in mesi di calendario di effettiva

prestazione, è la seguente:- 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 7° livello;- 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 6° livello;- 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5° livello;- 42 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4° livello;- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3° livello;- 48 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 2° livello;- 60 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 1° livello.Per gli apprendisti con inquadramento finale in 7° livello si prevede un inquadramento

iniziale in 8° livello, per la durata di 12 mesi, ed il passaggio successivo al livello superiore ai solifini salariali, con acquisizione finale della qualifica prevista dopo il periodo di cui sopra (24 mesi).

Per tutti gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire intutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 12 mesi.

Per tutti gli apprendisti in possesso di titolo di studio/diploma inerente alla professionalità daacquisire in tutte le fattispecie di inquadramento la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6mesi.

AmmissibilitàPer la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle

norme del vigente c.c.n.l., in quanto compatibili, per ciò che non è previsto nella presente parte.

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I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numericiprevisti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normativeed istituti.

L'istituto dell'apprendistato trova applicazione ed è pertanto agibile dalla data della stipuladel presente accordo.

FormazionePremesso che nell'ambito del Comitato paritetico nazionale, le parti potranno integrare i

profili allegati (vedi Allegati A e B), le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2006 peresaminare l'applicazione pratica dell'istituto dell'apprendistato soprattutto riferito agli aspettiformativi.

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzantein un monte di formazione formale interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per annosalvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore.

E' in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per glianni successivi.

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor aziendalele cui competenze e funzioni sono quelle di cui al D.M. 28 febbraio 2000 nonchè quelle previstedalle regolamentazioni regionali.

Il tutor dovrà avere competenze tecnico-professionali adeguate formalmente econcretamente acquisite, dovrà contribuire alla definizione del piano formativo individuale edattestare il percorso formativo dell'apprendista.

Il tutor potrà essere lo stesso imprenditore.Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto

formativo del cittadino/Dichiarazione di percorso formativo secondo quanto previsto dallanormativa vigente.

L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente le iniziative formative esterne ed interneall'azienda.

La formazione formale professionalizzante e quella trasversale potranno essere svolteall'interno dell'azienda qualora esista una capacità formativa dell'azienda (vedi Allegato E) chedeve possedere i seguenti requisiti:

1) disponibilità, in azienda, o aziende collegate, di locali idonei ai fini del correttosvolgimento della formazione;

2) tutor aziendale con formazione e competenze tecnico-professionali;3) presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienza o titolo di studio

adeguati, in grado di trasferire competenze.Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a

carattere professionalizzante.Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi

formativi articolati nelle seguenti quattro aree:- competenze relazionali;- organizzazione ed economia;- disciplina del rapporto di lavoro;- sicurezza sul lavoro.I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di

lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro;- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.Il recupero di conoscenze linguistiche/matematiche, se necessarie alla qualificazione

professionale, sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. considerano altresì valide le eventuali offerte

formative delle regioni e province oltrechè dei centri di formazione accreditati presso la regione. Piano formativo individualeIl piano formativo individuale (PFI) (vedi Allegato C) da allegare al contratto di apprendistato

professionalizzante, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profiloformativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedutedallo stesso.

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Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazionenonchè il nome del tutor e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistatoprofessionalizzante.

Il percorso formativo dovrà prevedere un periodo congruo di formazione teorica e uno diformazione pratica; inoltre al personale interessato alla formazione verrà rilasciato un librettoformativo individuale secondo lo schema predisposto dal Comitato paritetico nazionale.

Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazionedell'apprendista, dell'impresa e del tutor.

Informazione Enti pariteticiNell'ambito del Comitato paritetico nazionale previsto dal c.c.n.l. le parti attiveranno periodici

incontri al fine di monitorare l'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di:- coordinare l'attività delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite

monitorandone le esperienze sulla base della documentazione pervenuta;- ricercare nuovi schemi esemplificativi di profili formativi e da aggiungere a quelli già

allegati al presente contratto;- elaborare, anche sulla base di esperienze già realizzate, moduli formativi, modalità e

strumenti di erogazione, con l'obiettivo principale di rendere omogeneo il livello qualitativodell'istituto;

- elaborare proposte formative per il tutor aziendale in coerenza con quanto stabilito dalD.M. 28 febbraio 2000;

- divulgare nei territori le esperienze più significative;- predisporre lo schema relativo al libretto formativo.Nell'ambito delle Commissioni paritetiche territoriali, laddove costituite, potranno essere:- individuati i centri di formazione professionale;- predisposti eventuali profili formativi specifici per il territorio;- monitorare le esperienze formative del territorio. Norma transitoriaEventuali modifiche della legislazione vigente, che non prevedano una fase di

contrattazione, verranno automaticamente recepite nella presente parte che si intenderàconformemente adeguata.

Allegati

A) Titoli di studio attinenti all'apprendistato professionalizzanteB) Profili formativiC) Piano formativo individualeD) Scheda dati identificativi azienda/apprendistaE) Dichiarazione capacità formativa formale interna

Allegato A

Titoli di studio ritenuti idonei rispetto alle attività comuni ai gruppi di figure professionali individuati per il settore lapideo

Raggruppamenti Qualifica triennale (rilasciate dagli istituti professionali) Diplomi quinquennali o laurea(rilasciati o dagli istituti professionali o dagli istituti tecnici) Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali Operatore della gestione aziendaleTecnico della gestione aziendale, ragioniere (varie specializzazioni), perito commerciale. Perito aziendale "Addetto ai servizi logistici" Nessuno Nessuno Addetto alla lavorazione del marmo livello base CFP qualifica Nessuno Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato CFP specializzazione Nessuno Addetto alle lavorazioni dei manufatti lapidei CFP specializzazione Nessuno

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Nota: Per ciascun profilo le qualifiche e i diplomi corrispondenti sono stati individuati con ilcriterio dell'individuazione delle competenze in uscita corrispondenti in tutto, ma più spessoalmeno in parte, a quelle previste dalla formazione in apprendistato.

Allegato B

C.c.n.l. lapideo apprendistato professionalizzante

Figure professionali: Addetto alla lavorazione del marmo livello avanzato"Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti" Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:- avendo acquisito una completa ed elevata conoscenza dei materiali, in base alle

caratteristiche e al loro comportamento, utilizzare in modo autonomo i principali strumenti etecnologie per la lavorazione del marmo e dei materiali lapidei;

- operare in modo autonomo con macchine utensili manuali e a guida computerizzata edintervenire nella finitura manuale degli elaborati complessi;

- organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro;- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento dei

rifiuti.

La formazione trasversale Accoglienza e definizione del progetto formativoL'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroEconomia e organizzazione aziendaleCompetenze relazionali

La formazione professionalizzante Conoscenze e competenze tecniche per la lavorazione del marmo: livello avanzato

"Operatore addetto alle macchine utensili per la lavorazione di marmi e graniti" Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della

lavorazione dei materiali lapidei.Saper utilizzare gli strumenti informatici.Leggere e interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzare disegni

tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.Conoscere le basi tecniche e scientifiche del processo di lavoro nell'industria della

lavorazione del marmo.Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.Saper effettuare la programmazione delle macchine e guida computerizzata necessarie alla

realizzazione del prodotto.Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza,

qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambito

delle mansioni per la lavorazione del marmo.Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

nell'industria della lavorazione del marmo.Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i

colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici.Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzione

dei manufatti.Saper eseguire interventi di finitura.Conoscenza delle norme tecniche UNI.

C.c.n.l. lapideo apprendistato professionalizzante Figure professionali: Addetto alla lavorazione del marmo livello base

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"Operatore marmista" Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:- svolgere mansioni di base, per le quali sono richieste una generica capacità ed una

generica preparazione pratica, utilizzando i principali strumenti e tecnologie per la lavorazionedel marmo e dei materiali lapidei;

- svolgere le attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione del marmo e identificare ilproprio ruolo all'interno dell'azienda;

- eseguire manufatti per l'edilizia e l'arredo urbano (soglie, pavimentazioni, cordoli, masselli,piani cucina, ecc.);

- applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento deirifiuti.

La formazione trasversale

Accoglienza e definizione del progetto formativoL'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroEconomia e organizzazione aziendaleCompetenze relazionali

La formazione professionalizzante Conoscenze e competenze tecniche per la lavorazione del marmo: livello base "Operatore marmista" Conoscere le principali caratteristiche ed il comportamento dei materiali lapidei.Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche ed al

comportamento dei materiali lapidei.Saper leggere ed interpretare in autonomia il disegno tecnico.Saper usare in sicurezza ed in modo autonomo i principali attrezzi, utensili a mano e

macchine per le lavorazioni in cui è impegnato.Saper individuare le principali innovazioni nel settore della lavorazione del marmo.Saper utilizzare gli strumenti informatici.Conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

nell'industria della lavorazione del marmo.Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i

colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.Impiegare in modo autonomo i principali strumenti e tecnologie per la lavorazione del

marmo.Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto alla lavorazione dei

materiali lapidei.Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.Conoscenza dei processi di lavoro in ottica di qualità e sicurezza.Applicare i principi della sicurezza e la normativa in materia di selezione e smaltimento

rifiuti.Conoscenza delle norme tecniche UNI.

C.c.n.l. lapideo 2006 apprendistato professionalizzante Figure professionali: Addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendaliAddetto ................... Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:- raccogliere, selezionare ed elaborare semplici informazioni e dati, lavorare su procedure

ordinarie predeterminate e applicativi specifici, anche automatizzati, al fine di predisporre ecompilare la documentazione e la modulistica relativa; è in grado di produrre corrispondenzacommerciale, comunicazioni telefoniche, comunicazioni interne con strumenti adeguati compresiquelli informatici e telematici, smistare documenti cartacei ed informatici, organizzare, accedereed utilizzare archivi.

La formazione trasversale

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Accoglienza e definizione del progetto formativoL'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroEconomia e organizzazione aziendaleCompetenze relazionali

La formazione professionalizzante

Conoscenze e competenze professionali dell'addetto all'amministrazione e ai servizi generali aziendali

Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e

metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.Conoscere ed utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche, al fine di gestire flussi e

processi documentali (fatturazioni, pratiche, ordinativi, ecc.).Conoscere i principali applicativi informatici per la gestione dei flussi e processi

documentali: windows, word, excel, data base relazionali, uso di Internet e posta elettronica,back office e front office.

Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con icolleghi di lavoro.

Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.Operare in modo autonomo nelle attività fondamentali dell'addetto all'amministrazione e ai

servizi generali aziendali.Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di

selezione e smaltimento dei rifiuti.Conoscenza delle norme tecniche UNI.

C.c.n.l. lapideo 2006 apprendistato professionalizzante Figure professionali: Operatore addetto alle lavorazioni di finitura di manufatti lapidei Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:- eseguire manufatti lapidei dalla fase di disegno e progettazione, alla fase di realizzazione,

finitura e posa in opera a regola d'arte;- controllare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e in materia di selezione e

smaltimento dei rifiuti;- utilizzare il disegno tecnico come mezzo per comunicare informazioni per la costruzione di

elementi in marmo o in altri materiali lapidei.

La formazione trasversale Accoglienza e definizione del progetto formativoL'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroEconomia e organizzazione aziendaleCompetenze relazionali

La formazione professionalizzante

Conoscenze e competenze tecniche per le lavorazioni di finitura di manufatti lapidei Conoscere ed applicare soluzioni tecniche per la realizzazione e posa in opera a regola

d'arte di materiali lapidei (opere di finitura in genere e di componenti edilizi in marmo).Saper ricavare dalla documentazione tecnica e da rilievi sul posto le informazioni

necessarie per l'esecuzione del lavoro.Saper utilizzare gli strumenti informatici.Conoscere le modalità per la posa in opera di manufatti in materiale lapideo monitorandone

le eventuali anomalie.Saper realizzare disegni a mano libera di elementi architettonici di arredo.Conoscere l'applicazione delle tecniche e dei metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della

lavorazione dei materiali lapidei.Saper ricavare e sviluppare casellari e sagome da progetti architettonici.

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Saper individuare i materiali più appropriati alle lavorazioni in base alle caratteristiche e alcomportamento dei materiali lapidei.

Leggere ed interpretare autonomamente il disegno tecnico del particolare, realizzaredisegni tecnici di progetti e di manufatti lapidei utilizzando applicativi dedicati.

Saper individuare le principali innovazioni di prodotto, di processo e di contesto nell'ambitodelle mansioni per la lavorazione del marmo.

Saper scegliere, preparare ed utilizzare gli attrezzi e gli strumenti necessari all'esecuzionedei manufatti.

Saper eseguire interventi di finitura.Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i

colleghi di lavoro per eseguire in modo corretto le lavorazioni.Saper adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza,

qualità e salvaguardia della salute e dell'ambiente.Conoscenza delle norme tecniche UNI.

C.c.n.l. lapideo 2006 apprendistato professionalizzante Figure professionali: Addetto ai servizi logisticiAddetto .............. Obiettivi: al termine del percorso formativo l'apprendista sarà in grado di:- collaborare nella gestione del flusso delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto

finito, anche attraverso sistemi informatici interni;- provvedere alla gestione delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito, ed alla

loro movimentazione, attraverso sistemi automatizzati o con automezzi di diversa natura per lospostamento ed il trasporto del materiale;

- eseguire la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati;- conoscere ed applicare le principali misure di sicurezza individuale e tutela ambientale

nell'industria della lavorazione del marmo.

La formazione trasversale Accoglienza e definizione del progetto formativoL'apprendista e la disciplina del rapporto di lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroEconomia e organizzazione aziendaleCompetenze relazionali

La formazione professionalizzante

Conoscenze e competenze professionali dell'addetto ai servizi logistici Saper definire i magazzini: accettazione, semilavorati, finiti, materiali ausiliari alla

produzione.Saper scegliere i mezzi da utilizzare per movimentare ed immagazzinare i prodotti.Saper curare lo spostamento dei materiali anche attraverso l'uso delle macchine.Saper effettuare la manutenzione ordinaria dei mezzi utilizzati.Conoscere le caratteristiche del settore di appartenenza e dei principali processi, tecniche e

metodi di lavoro tipici dell'estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei.Saper utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.Utilizzare la terminologia specifica del settore per comunicare e sapersi coordinare con i

colleghi di lavoro.Identificare il proprio ruolo all'interno dell'azienda.Organizzare i propri spazi e strumenti di lavoro.Conoscere ed applicare la normativa antinfortunistica riferita al ruolo e in materia di

selezione e smaltimento dei rifiuti.Conoscenza delle norme tecniche UNI.

Allegato C

Piano formativo individuale PFI relativo all'assunzione del/la sig./ra: .......... .......... .......... .......... .............

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1. AziendaRagione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........Sede (indirizzo) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........CAP (comune) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Partita IVA ........... .................. Codice fiscale ................. ............... ..............Telefono ........... .............. Fax ................. .............E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Legale rappresentante (nome e cognome) ......... .................... ........................ 2. Apprendista Dati anagraficiCognome ............... ................ ............ Nome ........................ ..........................C.F. ................. ................. .................Cittadinanza ................ Scadenza permesso soggiorno (nel caso di stranieri) ....... .........Nato a .............. ............... il ............... Residenza/Domicilio .......... ..................Prov. ................ ........... Via ......................... ................................... ...................Telefono ............. ............ Fax ................ ..............E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Dati relativi alle esperienze formative e di lavoroTitoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ........... ............... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Esperienze lavorative .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........periodi di apprendistato svolti dal ................ al ................Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato:a) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........b) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........c) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Aspetti normativiData di assunzione ......................... ...............Qualifica da conseguire ................... ............. .....................Durata .................. ........................... ....................Livello di inquadramento iniziale ................. ............................ ....................Livello di inquadramento finale .................. ................................ .................. 3. TutorTutor aziendale sig./ra .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........C.F. .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Livello di inquadramento .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Anni di esperienza .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 4. Contenuti formativi Aree tematiche trasversaliCompetenze relazionali: ore ...... ............- valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo

professionale;- comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);- analizzare e risolvere situazioni problematiche;- definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa. Organizzazione ed economia: ore ........ ..........- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;- conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa: le condizioni ed i

fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza); il contesto di riferimento diun'impresa (forniture, reti, mercato, ecc.);

- saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità ed alla soddisfazione delcliente.

Disciplina del rapporto di lavoro: ore ........ ..........- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti

contrattuali;

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- conoscere i diritti ed i doveri dei lavoratori;- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro. Sicurezza sul lavoro: ore ....... ...........- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;- conoscere i principali fattori di rischio;- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. Area tematiche aziendali/professionaliGli obiettivi formativi professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo sono

differenziati in funzione delle singole figure professionali e coerenti con il relativo profiloformativo.

In questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi diprotezione individuali, propri della figura professionale nonchè i temi dell'innovazione di prodotto,processo e contesto.

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........5) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........6) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........7) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 5. Articolazione e modalità di erogazione della formazione (è possibile barrare più opzioni)

Interna Esterna( ) Aula .................. ..................( ) "On the job" ................... .................( ) Affiancamento ................... .................( ) "E-learning" ................... .................( ) Seminari ................... .................( ) Esercitazioni di gruppo ................... .................( ) Testimonianze ................... .................( ) "Action learning" ................... .................( ) Visite aziendali ................... .................

Allegato D

Dati apprendista/impresa ApprendistaNome e cognome .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Codice fiscale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Luogo e data di nascita .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Residente in .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Via .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Titolo di studio .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Assunto in apprendistato professionalizzanteDal ........ ........... al ........ ...........Qualifica conseguita al termine del contratto di apprendistato .................. .......... ImpresaRagione sociale .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Indirizzo .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Telefono ............... ................ fax ..................... .....................E-mail .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Nominativo del tutor .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........Ruolo del tutor in impresa .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Allegato E

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Dichiarazione capacità formativa dell'impresaApprendistato professionalizzante

Art. 49, L. n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003 Con riferimento all'assunzione di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........in qualità di apprendista, presso l'impresa .......... .......... .......... .......... .......... .......... il sottoscritto .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........in qualità di .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........dichiara sotto la propria responsabilità che:- l'impresa ha disponibilità di locali idonei e strumenti adeguati alla realizzazione di interventi

di formazione teorica;- è stato predisposto un percorso formativo, così come dettagliato nel piano formativo

individuale;- in azienda o in aziende collegate (barrare la/le casella/e di interesse):( ) sono presenti lavoratori in grado di trasferire competenze;( ) il trasferimento di competenze sarà curato da docenza esterna; .......... .......... ..........(inserire nominativo tutor) in qualità di tutor aziendale.

Data, ........ .......... Timbro e firma impresa ............... .............. .........