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Classificazione del documento: Consip Public Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato– ID 1655 CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO [CIG 6345443935] TRA Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2015, la quale interviene al presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”); E Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale in Verona Via Lungadige Cangrande n.16, capitale sociale Euro 522.881.778,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00320160237 , P. IVA 00320160237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Via Lungadige Cangrande n.16 , in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Aldo Iaquinta, in virtù di Procura Speciale dell’ 11.11.2014, autenticata dal notaio dott. Francesco Amabile, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, Rep. n.807, Racc. N. 558 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Assicuratore”); PREMESSE a) che l’art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 s.m.i. legittima Consip S.p.A. ad aggiudicare appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, quale centrale di committenza; b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate: MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI - II REPARTO 3^DIVISIONE - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –Ufficio III- RAGIONERIA - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA - DIVISIONE I - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI –DIREZIONALE GENERALE RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI – UFFICIO DOTAZIONI STRUMENTALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI

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Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato– ID 1655

CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO [CIG 6345443935]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in

Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA

05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico

Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di

aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2015, la quale interviene al

presente in nome e per conto delle Amministrazioni indicate nella lettera b) delle Premesse (nel

seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);

E

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, sede legale in Verona Via Lungadige

Cangrande n.16, capitale sociale Euro 522.881.778,00=, iscritta al Registro delle Imprese di

Verona al n. 00320160237 , P. IVA 00320160237, domiciliata ai fini del presente atto in Verona,

Via Lungadige Cangrande n.16 , in persona del Procuratore speciale e legale rappresentante Dott.

Aldo Iaquinta, in virtù di Procura Speciale dell’ 11.11.2014, autenticata dal notaio dott. Francesco

Amabile, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, Rep. n.807, Racc. N. 558 (nel

seguito per brevità anche “Fornitore” o “Assicuratore”);

PREMESSE

a) che l’art. 3, comma 34, del D.Lgs.163/2006 s.m.i. legittima Consip S.p.A. ad aggiudicare

appalti pubblici di forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti

aggiudicatori, quale centrale di committenza;

b) che, pertanto, le Amministrazioni di seguito indicate:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI

GENERALI - II REPARTO 3^DIVISIONE - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –Ufficio III-

RAGIONERIA - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO

APPROVVIGIONAMENTI - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE

GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA - DIVISIONE I - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - DIREZIONE GENERALE DELLE

RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI –DIREZIONALE GENERALE

RISORSE MATERIALI BENI E SERVIZI – UFFICIO DOTAZIONI STRUMENTALI - MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AFFARI DI GIUSTIZIA - AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI

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NOTARILI - UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI – SCUOLA SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL

MARE - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIVISIONE I –

LOGISTICA E APPROVVIGIONAMETI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI -

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - REPARTO V - Ufficio I -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA

NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO - AREA RISORSE UMANE -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE

IDRICHE ED ELETTRICHE - DIVISIONE I - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI

- DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE - DIVISIONE 5 –

GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI

TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE- DIVISIONE 1- SERVIZIO DI

POLIZIA STRADALE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO

INFRASTRUTTURE AFFARI GENERALI E PERSONALE - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E

DEGLI AFFARI GENERALI - DIVISIONE III – Trattamento Economico - MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - CORPO FORESTALE DELLO STATO -

ISPETTORATO GENERALE - SERVIZIO III - DIVISIONE 10^ - MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA

QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI

GENERALI, RISORSE UMANE E RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI – AGRET I

- Ufficio Automezzi - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI -

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E

REPRESSIONE FRODI - Vico III - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -

DIREZIONE DEL PERSONALE - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -

DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - MINISTERO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI

SERVIZI - DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE DEL PERSONALE - DIPARTIMENTO FINANZE -

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - Direzione dei servizi del Tesoro - Ufficio IV -

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE

CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - Ufficio

Motorizzazione - MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI– Area V - MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI – DIVISIONE

II AFFARI GENERALI E GIURIDICI (EX DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - DIREZIONE GENERALE

PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO) - PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI – UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO -

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SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - SERVIZIO INTENDENZA

(nel seguito per brevità anche “Amministrazione/i Delegante/ii” o “Amministrazione/i

Contraente/i”), ha/hanno conferito mandato alla Consip S.p.A. di svolgere per loro conto

una gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi

connessi alla circolazione di veicoli e natanti;

c) che Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 163/2006 e dell’art. 287 del D.P:R. 207/2010, ha

istituito, con Bando Istitutivo inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea in data 24/12/2014 n. GU/S S248 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

foglio inserzioni n.148, del 29/12/2014, il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) della

Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi. Detto Sistema è suddiviso

in n. 5 categorie merceologiche di ammissione: Responsabilità Civile autoveicoli terrestri;

Responsabilità Civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali; Corpi veicoli terrestri; Corpi veicoli

marittimi, lacustri e fluviali; Infortuni;

d) che la Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. ha dunque

esercitato le attività di centrale di committenza indicendo, attraverso il Sistema Dinamico di

Acquisizione, la gara a procedura aperta per la prestazione dei servizi di copertura

assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli e natanti per la/e sopra citata/e

Amministrazione/i Delegante/i, svolta in ambito comunitario di cui al Bando Semplificato

inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-145 in data

30/07/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n.88, del

29/07/2015;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra Lotto1 a tal fine indetta

dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a

prestare i servizi oggetto del presente Contratto Generale e ad eseguire i Contratti di

Assicurazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto Generale e dai suoi

Allegati, nonché dal Bando di gara, dal Capitolato d’Oneri e dal Capitolato Tecnico PARTE II e

relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire

e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

g) che i singoli Contratti di Assicurazione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordini secondo le

modalità ed i termini indicati nel presente Contratto Generale; nei predetti Ordini saranno

indicati l’esatto quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;

h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente

Contratto Generale che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma

parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Banca Popolare

di Vicenza ed avente n 77960 per un importo di Euro 5.309.150,08=

(cinquemilionitrecentonovemilacentocinquanta/08) a garanzia dell’adempimento delle

obbligazioni contrattuali;

i) che il presente Contratto Generale non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei

confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il

medesimo Contratto Generale le condizioni generali dei Contratti di Assicurazione che

verranno conclusi dalla/e singola/e Amministrazione/i Delegante/i;

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j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto

e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le

relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni

riportate in calce al presente Contratto Generale;

k) che il presente Contratto Generale, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti

con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara ed il Capitolato d’Oneri, ancorché

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

Generale.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto Generale: l’Allegato “A”

(Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati), l’Allegato “B” (Offerta Economica del

Fornitore), l’Allegato “C” (Modelli di Ordine), l’Allegato “D” (Elenco uffici liquidazione sinistri);

l’Allegato “E”(Listino premi).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell’ambito del Contratto Generale, i seguenti termini (salvo ove risulti diversamente dal

contesto) avranno il significato di seguito indicato:

a) Amministrazione/i o Amministrazione/i Delegante/i: la/le Amministrazione/i indicata/e

nella lettera b) delle Premesse;

b) Amministrazione/i Contraente/i: la/le Amministrazione/i che utilizza/no il Contratto

Generale nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l’emissione di Ordini;

c) Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di

Assicurazione;

d) Assicuratore o Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria della gara (ovvero il

raggruppamento temporaneo d’imprese, le imprese in coassicurazione o il consorzio) e

che conseguentemente sottoscrive il Contratto Generale, obbligandosi a quanto nello

stesso previsto e, comunque, ad eseguire i Contratti di Assicurazione;

e) Parte: Consip S.p.A. o il Fornitore o l’Amministrazione Delegante/Contraente

(congiuntamente definiti anche le “Parti”);

f) Contratto Generale: il presente atto, nonché, ove non diversamente disposto, tutti i suoi

allegati e i documenti ivi richiamati;

g) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A” al Contratto Generale, compresi

– quali parte integrante - tutti i suoi allegati; i riferimenti a specifici paragrafi del

Capitolato Tecnico PARTE II dovranno intendersi effettuati ai paragrafi della parte

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generale di tale documento, salvo che non sia espressamente specificato che si tratta di

paragrafi contenuti negli allegati al Capitolato Tecnico medesimo;

h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;

i) Data di Stipula: la data a partire dalla quale è possibile utilizzare il presente Contratto

Generale;

j) Ordine: il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “C”, con il quale la/e

Amministrazione/i, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di

acquistare i servizi oggetto del Contratto Generale, impegnando il Fornitore alla

prestazione richiesta;

k) Data Ordine: la data in cui l’Ordine effettuato dalle Amministrazione/i

Delegante/i/Contraente/i perviene al Fornitore;

l) Unità Ordinanti: gli uffici e le persone fisiche della/e Amministrazione/i autorizzati ad

impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi

indicati;

m) Contratto di Assicurazione: l’accordo, stipulato dalla/e Amministrazione/i Contraente/i

con il Fornitore tramite l’emissione di Ordini, che recepisce le prescrizioni e le condizioni

fissate nel Contratto Generale;

n) Polizze: i documenti contrattuali che provano i singoli rapporti assicurativi che derivano

da ciascun Contratto di Assicurazione;

o) Premio/i: il/i corrispettivo/i dovuto/i dall’Amministrazione Contraente all’Assicuratore;

p) Servizi Assicurativi: i servizi di copertura assicurativa descritti nel Capitolato Tecnico

PARTE II e suoi Allegati;

q) Servizi Connessi: il servizio di call center, il servizio di reportistica dei sinistri, la

disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici liquidazione sinistri descritti nella

Sezione C - Servizi inclusi nella Fornitura del Capitolato Tecnico PARTE II, e – per il

servizio di reportistica dei sinistri - ulteriormente specificato negli Allegati al Capitolato

Tecnico PARTE II;

r) Uffici liquidazione sinistri: gli uffici di cui all’Allegato “D”.

2. Le espressioni e le definizioni riportate negli Allegati e nei documenti richiamati nel presente

atto hanno il significato, per ognuna di esse specificato nei medesimi Allegati e documenti,

tranne qualora il contesto delle singole clausole del presente Contratto Generale disponga

diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Generale e dei Contratti di

Assicurazione è regolata:

a) dal presente Contratto Generale e dai suoi Allegati (ivi inclusi il Capitolato Tecnico PARTE

II ed i suoi allegati), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

intervenuti con l’Assicuratore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali in essi

dedotti;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;

d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985, nonché dalle altre disposizioni

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anche regolamentari in vigore per la/e Amministrazione/i Contraente/i, di cui l’Assicuratore

dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate,

formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato applicabili;

f) dal D.Lgs. 209/2005 s.m.i. “Codice delle Assicurazioni Private”;

g) D.P.R. 18.07.2006 n. 254 e s.m.i.;

h) Regolamenti IVASS;

i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di

diritto privato;

j) dal codice etico della Consip S.p.A.

2. Nel caso di incompatibilità o contrasto tra disposizioni del presente Contratto Generale e

disposizioni di alcuno degli Allegati o dei documenti che formano parte integrante del

Contratto Generale, le prime saranno ritenute prevalenti.

3. Le clausole del presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione sono sostituite,

modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente

contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando

che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative

per l’Assicuratore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte

a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero

sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di

inserimento di diritto nel Contratto Generale e nei Contratti di Assicurazione e che fossero

parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto Generale e/o i Contratti di

Assicurazione, Consip e/o la/e Amministrazione/i Contraente/i da un lato e l’Assicuratore

dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul

presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di

aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO GENERALE

1. Il Contratto Generale definisce, unitamente a tutti i suoi Allegati, la disciplina normativa e

contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei Contratti di

Assicurazione, per:

a) la prestazione dei Servizi Assicurativi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti;

b) la prestazione dei Servizi Connessi di call center, di esecuzione della reportistica, ivi inclusa

la reportistica dei sinistri, la disponibilità del responsabile del servizio e degli uffici

liquidazione sinistri;

2. Con la stipula del Contratto Generale, l’Assicuratore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

della/e Amministrazione/i Deleganti, nonché di Consip S.p.A., per quanto di ragione, a

prestare i Servizi Assicurativi, secondo anche quanto stabilito nel Capitolato Tecnico PARTE II,

nonché a prestare i Servizi Connessi, il tutto nella misura richiesta dalla/e Amministrazione/i

Contraente/i e, per esse, dalle Unità Ordinanti con gli Ordini. La copertura assicurativa di

tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei

natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive, di cui all’Allegato II.1 al

Capitolato Tecnico Parte II, potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a

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concorrenza del numero complessivo di coperture pari a n. 99.961 (di cui n. 55.817

appartenenti al Ministero della Difesa e n. 44.144 appartenenti alle altre Amministrazioni

Deleganti) e la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e

militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti

di servizio, di cui al paragrafo B1 lettera a) dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II,

potrà essere richiesta dalle Amministrazioni Deleganti fino a concorrenza del numero

complessivo di coperture pari a n. 99.704 (di cui n. 55.817 appartenenti al Ministero della

Difesa, e n. 43.887 appartenenti alle altre Amministrazioni Deleganti).

La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’Assicuratore, nel periodo di efficacia del

presente Contratto Generale, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per

la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e

nei suoi Allegati; in particolare, all’Assicuratore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi

e condizioni, di incrementare i quantitativi sopraindicati fino a concorrenza di due quinti ai

sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, senza che a fronte delle suddette richieste

l’Assicuratore possa avanzare alcuna pretesa per compensi superiori a quelli previsti nel

presente Contratto Generale, indennizzi e/o risarcimenti. Il Fornitore si impegna, a tal fine,

ad informare Consip S.p.A. dell’eventuale esaurimento dei predetti quantitativi massimi

prima del decorso del termine di durata del presente Contratto Generale.

3. Ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del

numero dei veicoli indicati al precedente comma. Resta inteso che le variazioni disposte

dalla/e Amministrazione/i non potranno comportare un aumento delle coperture superiore

ai due quinti dei quantitativi complessivi, indicati al comma 2 del presente articolo.

4. La percorrenza complessiva in termini di chilometraggio di Km 23.733.509 per la – Copertura

“Kasko dipendenti” di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II e la percorrenza

complessiva in termini di chilometraggio pari a Km 23.733.509 per la Copertura rischi da

infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo o di quello di un

famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente di cui al paragrafo B1 lettera b)

dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, rappresentano invece solo un dato necessario

ai fini della determinazione in via provvisoria del premio, fermo restando che il

chilometraggio effettivo sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel

periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo

B2.13 – Regolazione del premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico Parte II.

5. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella

presente Contratto Generale e suoi Allegati.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il Contratto Generale spiega i suoi effetti dalla data della stipula, a partire dalla quale le

Amministrazioni Deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze, e fino alla scadenza

dell’ultimo Contratto di Assicurazione.

2. Il singolo Contratto di Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a partire dalle ore 24.00

del 31/12/2015 e fino alle ore 24.00 del 31/12/2016.

3. Qualora la/e Amministrazione/i ne dessero espresso mandato, Consip S.p.A. si riserva, al fine

di garantire la continuità delle coperture assicurative, di avvalersi della proroga tecnica del

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Contratto Generale e dei contratti assicurativi, alle condizioni inizialmente pattuite per il

tempo strettamente necessario al conseguimento delle nuove coperture. A tal fine si precisa

che l’eventuale proroga tecnica:

• non avrà in ogni caso durata superiore a 6 (sei) mesi;

• potrà essere esercitata solo ove, per fatto non imputabile alla Consip S.p.A. e/o alla/e

Amministrazione/i Delegante/i, non si addivenga alla stipula delle nuove coperture alla

scadenza dei contratti assicurativi oggetto della presente procedura.

4. Per le inclusioni richieste successivamente alla data di inizio della relativa copertura

assicurativa la durata sarà determinata in base a quanto previsto nel Capitolato Tecnico

PARTE II e relativi Allegati, mentre il termine finale sarà le ore 24:00 del 31/12/2016. Sono in

ogni caso fatte salve le diverse specifiche previsioni contenute nel Capitolato Tecnico PARTE

II.

ARTICOLO 6

UTILIZZAZIONE DEL CONTRATTO GENERALE

1. Sono legittimate ad utilizzare il presente Contratto Generale, ai sensi della normativa

vigente, le Amministrazioni Deleganti come definite nel precedente articolo 2, comma 1,

lettera a).

2. Il Contratto Generale è efficace dalla data della sua stipula indicata dall’articolo 5, comma 1

che precede. A partire dalla predetta data il Contratto Generale può essere utilizzato dalle

Amministrazioni Deleganti nelle modalità di cui ai successivi commi e nel rispetto dei termini

fissati dal successivo articolo 7, mediante Ordini sottoscritti dalle rispettive Unità Ordinanti.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle

prestazioni contrattuali, la Consip S.p.A. si riserva di sospendere le stesse, indicando le

ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni

previste dagli art. 308, 159 e 160 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Le coperture assicurative dovranno essere richieste mediante Ordini sottoscritti in ogni

pagina dalle Unità Ordinanti della/e Amministrazione/i Delegante/i ed inviati in originale

all’Assicuratore. Ciascun Ordine recherà indicazione, in particolare, dell’Unità Ordinante,

della rispettiva Amministrazione, del numero di coperture assicurative richieste

dettagliando:

- per i servizi di cui all’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II il numero dei veicoli,

natanti ed altri mezzi per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (quali ad

esempio cavalli fiscali, numero di posti, quintali, cilindrata, stazza, ecc.);

- per i servizi di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II la percorrenza complessiva

in termini di chilometraggio;

- per i servizi di cui all’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II:

a) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari

che guidino i veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per l’esecuzione di

adempimenti di servizio, il numero complessivo di veicoli da assicurare. Si prende atto che

nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da più persone e

non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che

compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo conducente/guidatore. In

funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato

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sul numero di tutti i componenti l’equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;

b) in merito alla copertura assicurativa degli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari

quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di

persona convivente dello stesso dipendente per l’esecuzione di adempimenti di servizio, la

percorrenza complessiva in termini di chilometraggio.

Sarà cura dell’Assicuratore verificare, attraverso l’elenco messo a disposizione dello stesso,

tramite Consip S.p.A., da ciascuna Amministrazione Delegante all’atto della stipula del

presente Contratto Generale, che l’Ordine provenga da un’Unità Ordinante appartenente ad

una delle Amministrazioni Deleganti legittimate all’utilizzo del presente Contratto Generale.

Le Amministrazioni, in funzione delle loro esigenze organizzative, avranno la facoltà di

emettere uno o più Ordini per ciascuna copertura; ad ogni Ordine il Fornitore attribuirà un

distinto numero di polizza.

5. Ove l’Assicuratore ritenga di non poter dare esecuzione ad un Ordine proveniente da una

Amministrazione non legittimata ad utilizzare il Contratto Generale dovrà, tempestivamente,

e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare

l’Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.

6. Qualora l’Ordine non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordine medesimo non avrà

validità e l’Assicuratore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne

tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal

ricevimento dell’Ordine stesso. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo

Ordine, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. Il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla

conclusione del singolo Contratto di Assicurazione, alle Amministrazioni Contraenti le

generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i.

8. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di

conformità (ovvero documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni

contrattuali) relativamente ai singoli Ordini di cui all’art. 322, d.P.R. n. 207/2010, ai fini dello

svincolo della cauzione ex art. 306, d.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A.

di effettuare controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni, fatto salvo quanto previsto

dall’art. 17, comma 4 che segue.

9. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo

Ordine: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10

del D.Lgs. n. 163/06; ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, che dovrà essere soggetto

diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 300,

comma 2, del d.P.R. n. 207/2010; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto

2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché

della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del

18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine del CIG (“derivato” rispetto a

quello della Contratto Generale (Codice Identificativo Gara) e da esse richiesto nonché del

CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio

2003 n. 3.

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ARTICOLO 7

MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. I Contratti di Assicurazione si concludono tra le Amministrazioni Contraenti e l’Assicuratore

con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordini inviati e/o trasmessi in originale

dalle Unità Ordinanti delle Amministrazioni stesse.

2. Il termine di ricezione degli Ordini da parte dell’Assicuratore è fissato entro i 15 giorni

successivi alla data di sottoscrizione del Contratto Generale e comunque entro e non oltre il

31/12/2015, fatta salva la facoltà per le Amministrazioni Contraente di richiedere successive

inclusioni o esclusioni nei casi e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico PARTE II.

3. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno

effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità

dei servizi resi disponibili.

4. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Contraente

emetterà il certificato di esecuzione prestazione dei servizi (CES), coerentemente al modello

predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici): Il certificato verrà emesso dall’Amministrazione contraente solo a seguito della

verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della

normativa vigente.

ARTICOLO 8

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell’Assicuratore, intendendosi remunerati con i premi indicati nel presente

Contratto Generale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi

oggetto del Contratto Generale medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria

per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e

completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali

spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione

contrattuale.

2. L’Assicuratore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

nel presente Contratto Generale e nei relativi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche

tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto Generale e nei relativi Allegati; in ogni caso,

l’Assicuratore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le

norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere

successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto Generale,

resteranno ad esclusivo carico dell’Assicuratore, intendendosi in ogni caso remunerati con i

premi indicati nel Contratto Generale e nei relativi Allegati, e l’Assicuratore non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della/e Amministrazione/i

Contraente/i e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per

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l’esecuzione dei Contratti di Assicurazione secondo quanto specificato nel presente

Contratto Generale, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del

presente Contratto Generale;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la

gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,

atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e

riservatezza;

d) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e

comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di

rispettiva ragione;

e) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A.,

per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell’esecuzione del presente Contratto Generale e dei

Contratti di Assicurazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i

nominativi dei nuovi responsabili;

f) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia

eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi oggetto del

presente Contratto Generale, ivi compresi i Servizi Connessi e Opzionali, ove presenti;

g) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le

conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto

del presente Contratto Generale, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle

Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro

degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni

stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni

contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal

personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le

esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di

compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da

terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse

prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni

Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà

cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per

quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,

alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di

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Assicurazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di

tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla

Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.

11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni

Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni

circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto

Generale e ai singoli Contratti di Assicurazione; (b) prestare i servizi oggetto del presente

Contratto Generale nei luoghi che verranno indicati negli Ordini emessi da ciascuna

Amministrazione Contraente.

12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari,

nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione

dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Generale

dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della

consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti;

nonché di accettare l’eventuale modifica dell’ambito soggettivo delle Amministrazioni

deleganti che utilizzano il presente Contratto Generale conseguente all’entrata in vigore di

normative successive, anche regolamentari.

14. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti

stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di

comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-

contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi

affidati.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti

da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in

tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio

carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione

delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto Generale e dai Contratti di Assicurazione

le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente

Contratto Generale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto

previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il

dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro

scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti

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vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o

receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto Generale.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 118, comma 6,

D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

ARTICOLO 10

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto Generale

a:

a) prestare i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi ai premi derivanti dagli sconti indicati

nell’Offerta Economica e dettagliati nell’Allegato “E” – Listino premi al presente Contratto

Generale, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario, secondo quanto

stabilito nel presente Contratto Generale, negli Allegati e negli altri atti di gara;

b) garantire che i Servizi Assicurativi e i Servizi Connessi forniti siano conformi ai requisiti

imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel

Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati;

c) consegnare all’Amministrazione Contraente la/e Polizza/e, nonché il/i relativo/i

certificato/i di assicurazione e contrassegno/i entro il termine di 15 giorni dalla data in cui

l’Ordine è pervenuto al Fornitore, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;

d) qualora per motivi non ascrivibili al Fornitore non fosse possibile il rispetto del termine di

cui al precedente punto c), il Fornitore si obbliga a garantire l’efficacia delle coperture

assicurative secondo i tempi previsti al precedente articolo 5 ed indipendentemente

dall’emissione dei certificati e dei contrassegni;

e) comunicare alle Amministrazioni Deleganti e alla Consip S.p.A. la eventuale variazione del

nominativo del Responsabile del Servizio di cui al Capitolato Tecnico PARTE II e al

successivo art. 23;

f) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni

operative che fossero comunicate dalle Amministrazioni Deleganti e/o dalla Consip S.p.A.,

per quanto di rispettiva ragione;

g) non opporre alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip qualsivoglia eccezione,

contestazione o pretesa relative alla prestazione e/o caratteristiche e/o qualità dei Servizi

Assicurativi e dei Servizi Connessi;

h) garantire la continuità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 11

SERVIZIO DI CALL CENTER E UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI

1. Il Fornitore ha istituito e renderà operativo dalla stipula del presente Contratto Generale e

per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti un servizio di “call center”,

che dovrà essere prestato con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II,

garantendo il rispetto dei livelli di servizio, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Il “call

center” è operativo con i seguenti numeri di telefono 800504850 e di fax +39 0630194052

gratuiti.

2. Il Fornitore rende disponibili dalla stipula del presente Contratto Generale e per tutta la

durata dello stesso gli uffici di liquidazione sinistri, fornendone l’elenco con dettaglio di

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denominazione, indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia), recapiti telefonici,

di fax ed e-mail (se disponibile) di cui all’Allegato “D” - Elenco uffici liquidazione sinistri.

Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a

Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione

indicati nel Capitolato Tecnico PARTE II.

ARTICOLO 12

SERVIZI DI REPORTISTICA

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dall’Assicuratore per tutta la durata del

presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, con le modalità e termini

indicati nel paragrafo C3 – Reportistica dei sinistri del Capitolato Tecnico PARTE II ed

ulteriormente specificati nei relativi Allegati, pena l’applicazione delle penali di cui al

paragrafo B 2.8 – Penali del Capitolato Tecnico PARTE II e del successivo art. 16.

2. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti si riservano il diritto di verificare in ogni

momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e di richiedere al Fornitore,

oltre a quanto indicato nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico PARTE II,

l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

ARTICOLO 13

SUPERVISIONE E CONTROLLO

1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto

Generale e dei Contratti di Assicurazione sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. e

dalle Amministrazioni Contraenti; a queste è demandata altresì l’applicazione delle penali di

rispettiva competenza.

2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a

comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli

Contratti di Assicurazione.

ARTICOLO 14

CORRISPETTIVI

1. I premi dovuti all’Assicuratore dalle singole Amministrazioni Contraenti per i Servizi

Assicurativi, oggetto di ciascun Ordine, sono indicati nell’Allegato “E” – Listino Premi e

derivano dall’applicazione degli sconti offerti rispetto alle basi d’asta di gara indicati

nell’Allegato “B” Offerta Economica; i predetti premi sono comprensivi della prestazione dei

Servizi Connessi.

2. I premi, indicati nel presente Contratto Generale, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta

regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Assicuratore dall’esecuzione del presente Contratto

Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, dall’osservanza di leggi e regolamenti,

nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono

remunerati con i suddetti premi.

4. I premi sono stati determinati a proprio rischio dall’Assicuratore in base ai propri calcoli, alle

proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente

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da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo

rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi diversi da quelli

previsti dal presente Contratto Generale - ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei

premi medesimi - salvo quanto stabilito al comma successivo.

5. I premi convenuti, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, sono soggetti a

regolazione con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del

contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi

come base per il conteggio del premio, come indicato nel paragrafo B 2.13- Regolazione del

premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.

ARTICOLO 15

PAGAMENTO DEI PREMI

1. In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace

anche se il pagamento dei premi assicurativi non è anticipata ma avverrà secondo le

modalità e le tempistiche previste al paragrafo B 2.12- Pagamento del premio del Capitolato

Tecnico PARTE II.

2. Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.P.R.

n.633/1972, dall’imposta sul valore aggiunto, per ciascun pagamento effettuato a favore

dell’Assicuratore, quest’ultimo emetterà nei confronti dell’Amministrazione Contraente

apposita ricevuta, nella quale dovranno essere indicati il riferimento al presente Contratto

Generale, all’Ordine e alla/e Polizza/e cui si riferisce; la ricevuta dovrà essere intestata e

spedita all’Amministrazione Contraente. Resta salva la facoltà del Fornitore di concordare

con le singole Amministrazioni Contraenti ulteriori indicazioni da inserire nella ricevuta.

3. Il pagamento del premio avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte

dell’Amministrazione, della ricevuta di cui al precedente punto;

4. L’eventuale conguaglio a debito o a credito verrà regolato fra le parti al termine di ciascun

periodo assicurativo (ovvero al termine della minor durata del Contratto di Assicurazione),

entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Amministrazione, di apposita appendice

di conguaglio, sulla base dei dati comunicati dall’Amministrazione Contraente con le

modalità e nei termini previsti, più dettagliatamente, al paragrafo B 2.13 - Regolazione del

premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.

5. Ciascuna ricevuta potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione

Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine ovvero tramite posta elettronica

anche certificata (PEC). I predetti corrispettivi dovranno essere accreditati, a spese

dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o

regolamentari, sul conto corrente n. 000000034609, intestato AIM Underwriting Agency s.r.l.

Agente Generale Soc. Cattolica di Assicurazione presso Banca Popolare di Novara, Codice

IBAN IT41O0503403221000000034609. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel

rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare

sul/i predetto/i conto/i alla/e Amministrazione/i Contraente/i secondo le modalità indicate

nel presente Contratto Generale.

6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi

dovuti oltre i termini precedentemente indicati, spettano al Fornitore gli interessi legali e

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moratori, questi ultimi nella misura prevista dal successivo comma 12.

7. Si evidenzia, altresì, che il CIG “derivato” rispetto a quello del presente Contratto Generale

(Codice Identificativo Gara) comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a

cura del Fornitore, nelle ricevute ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e

dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini

dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi

finanziari.

8. Nel caso in cui l’Assicuratore sia un R.T.I, ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi

esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui

sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle ricevute emesse dalla mandataria,

sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione

“pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito disciplinate dal presente

articolo.

9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00,

l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.

48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

10. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del

corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) -

attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e

dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti.

11. Le Amministrazioni contraenti potranno operare sull’importo netto progressivo delle

prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del

singolo contratto assicurativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità

contributiva ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR n.207/2010.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso

BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e

delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle

Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le

variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto

Generale; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei

modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto Generale un R.T.I., fermo

restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle

Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo,

con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della

società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento,

salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del

Contraente, potranno provvedere ciascuna alla emissione della ricevuta “pro quota” delle

attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno

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emettere la ricevuta solo per le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività

dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di

Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto

dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento

medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito

prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le ricevute relative

all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola ricevuta dovrà contenere,

oltre a quanto indicato nei commi che precedono del presente articolo, la descrizione di

ciascuno dei servizi cui si riferisce.

15. Nel caso di Coassicurazione, il pagamento del premio e degli altri importi dovuti in virtù del

presente Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione verranno effettuati a favore

della Delegataria che provvederà a retrocedere alle Coassicuratrici parte del premio

corrispondente alla quota di rischio ceduta, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale

delle società in coassicurazione nei confronti del Contraente.

16. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la

prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Generale e

nei singoli Contratti di Assicurazioni salvo quanto diversamente previsto nel Contratto

medesimo.

17. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di

Assicurazione e/o il presente Contratto Generale si potranno risolvere di diritto mediante

semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R,

rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto

di propria competenza.

18. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione

Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del

Contratto Generale di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso,

è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al

cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad

Ordini diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si

applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 16

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di seguito richiamati, non imputabile

all’Amministrazione Contraente, a forza maggiore o a caso fortuito e anche se imputabile a

terzi, saranno applicabili le seguenti penali :

(i) nei paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B2.7 – Contabilità del Capitolato Tecnico

PARTE II, paragrafi E3 – Reportistica dei sinistri e B11- Reportistica sulle “Polizze RCA”

dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – Reportistica dei sinistri e B7

- Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti” di cui all’Allegato II.2 al Capitolato

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Tecnico Parte II e dal paragrafo C6 – Reportistica dei sinistri e B12 - Reportistica sulle

“Coperture Infortuni” dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’

Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰

(uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo

il risarcimento del maggior danno;

(ii) in ordine al pagamento di cui al paragrafo C3 – Perizia e liquidazione del danno

dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico Parte II, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente

potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare

netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior

danno;

(iii) in merito all’attivazione ed al corretto funzionamento del call center di cui al

precedente art. 11, la Consip potrà applicare all’Assicuratore una penale pari all'1‰

(uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo

il risarcimento del maggior danno;

(iv) in merito alla consegna all’Amministrazione Contraente della/e Polizza/e, nonché

del/i relativo/i certificato/i di assicurazione e contrassegno/i di cui al comma 1, lett. c)

dell’art. 10, e fatta eccezione per la fattispecie di cui al comma 1, lett. d) dello stesso art.

10, ciascuna/l’ Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore una penale

pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

(v) in merito alla disponibilità degli uffici liquidazione sinistri e, in particolare, in caso di

modifiche in corso di validità del Contratto Generale, che incidano sulle condizioni

relative al numero minimo e alla localizzazione degli uffici liquidazione sinistri,

l’Assicuratore dovrà garantire entro 30 giorni solari il ripristino di tali condizioni, pena

l’applicazione, per ogni giorno solare di ritardo da parte di Consip di una penale pari

all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del presente Contratto Generale, fatto

salvo il risarcimento del maggior danno;

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni indicate in

modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto

Generale, al Capitolato Tecnico PARTE II e agli Ordini. In tal caso le Amministrazioni

applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere

eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto Generale, al Capitolato

Tecnico PARTE II e agli Ordini, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, non saranno considerati dovuti a caso fortuito o forza maggiore i ritardi e le

inadempienze conseguenti ad impedimenti in cui si vengano a trovare, anche per cause

naturali (esemplificativamente: malattie, infortuni, morte) i dipendenti dell’Assicuratore o di

terzi di cui esso si avvalga.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali

stabilite nel presente articolo, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla

Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva

competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati

per conoscenza alla Consip S.p.A..

5. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione

Contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

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supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine

indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della

medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al

Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto Generale a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.

6. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà

comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed

esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque)

giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non

pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare

l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente

Contratto Generale a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

7. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione

delle penali di cui al presente Contratto Generale con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di

cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

8. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a

concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio

Contratto di Assicurazione, stipulato a seguito dell’emissione dell’Ordine; il Fornitore prende

atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non

preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni.

9. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a

concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo

complessivo del presente Contratto Generale, tenuto conto delle penali applicate dalle

Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto Generale non

esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del

presente Contratto Generale potrà trovare applicazione l’articolo 19, comma 2, lett. e).

ARTICOLO 17

CONDIZIONI E MODALITA’ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Assicuratore con la stipula del

presente Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione, l’Assicuratore

medesimo ha prestato una cauzione definitiva rilasciata in data 02.12.2015 dalla Banca

Popolare di Vicenza avente n. 77960 di importo pari ad Euro 5.309.150,08=

(cinquemilionitrecentonovemilacentocinquanta/08).

2. La cauzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A.,

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prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle

Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del

debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni,

anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto

Generale e dai singoli Contratti di Assicurazione.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore,

anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo

restando quanto previsto nel precedente articolo 16, hanno diritto di rivalersi direttamente

sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Consip

S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto Generale e, per quanto

concerne tutti gli obblighi dell’Assicuratore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di

cui ai Contratti di Assicurazione, a far data dalla ricezione degli Ordini.

4. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto Generale e dei Contratti di

Assicurazione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dai predetti Contratti di Assicurazione e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle

condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni

Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta

esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito

all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell’art. 306, D.P.R. n.

207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A.,

da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità (ovvero

documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali) di cui all’articolo

322 del D.P.R. 207/2010, relativamente ai singoli Contratti di Assicurazione.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di

conformità relativi a ciascun ordine, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti,

siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in

forma scritta dalla Consip S.p.A..

6. Qualora, in costanza di rapporto, l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per

effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al

reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta

effettuata dalla Consip S.p.A. o dall’Amministrazione Contraente competente.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha

facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Generale e, del pari, le singole

Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Assicurazione,

fermo restando il risarcimento del danno.

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ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. L’Assicuratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle

che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all’esecuzione del presente Contratto Generale e comunque per i cinque anni successivi alla

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale

originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto Generale e dei Contratti di

Assicurazione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti

e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la

Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo

Contratto di Assicurazione ovvero il presente Contratto Generale, fermo restando che il

Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni

Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Contratto Generale, previo

consenso scritto della Consip S.p.A., nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la

partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, il Fornitore si impegna, altresì, a

rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula

del presente Contratto Generale che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a

15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione

Contraente e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, per porre fine

all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la

facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo

Contratto di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale e di ritenere definitivamente la

cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n.

163/2006 nonché nel presente Contratto Generale e nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi

Allegati, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A.,

senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno

risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R rispettivamente i

singoli Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto Generale nei seguenti casi:

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a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti

minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula

del presente Contratto Generale e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10

(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip

S.p.A. o dall’Amministrazione Contraente competente;

d) nei casi di cui agli articoli 15 (Pagamento dei premi), 18 (Riservatezza), 21 (Divieto di

Subappalto/Prescrizioni relative al subappalto), 22 (Divieto di cessione del contratto), 27

(Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001) e 28

(Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) 29 (Trasparenza)

del presente atto;

e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 16, commi 8 e 9, del

presente Contratto Generale;

f) nel caso di ritardo nella liquidazione del danno che si protragga per oltre 30 (trenta)

giorni rispetto ai termini di cui al paragrafo C3 - Perizia e liquidazione del danno - del

Capitolato Tecnico PARTE II.2;

nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nell’adempimento di quanto previsto nei

paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B 2.7 – Contabilità del Capitolato Tecnico PARTE

II, paragrafi E3 – Reportistica dei sinistri e B 11 Reportistica sulle “Polizze RCA”

dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico Parte II, paragrafi C4 – Reportistica dei sinistri e

B7 Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti” dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico

Parte II e dal paragrafo C6 – Reportistica dei sinistri e B 12 Reportistica sulle “Coperture

Infortuni” dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico Parte II.

3. La risoluzione del presente Contratto Generale legittima la risoluzione dei singoli Contratti di

Assicurazione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del presente Contratto

Generale. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto Generale e/o del/i Contratto/i di

Assicurazione, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo dello stesso o per la parte

percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i di Assicurazione risolto/i. Ove

non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che

sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il

diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento

dell’ulteriore danno.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del

presente Contratto Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione saranno oggetto, da

parte della Consip s.p.a. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità

Nazionale anticorruzione (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno

essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al

Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

6. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.

140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che

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hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni

contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

7. La Consip S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del Contratto Generale ai sensi del

presente articolo laddove le singole Amministrazioni Contraenti in ossequio a quanto

previsto dall’art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010 abbiano provveduto a risolvere il

singolo Contratto di Assicurazione nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità

contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti

negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni contraenti si impegnano a

comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla

Consip S.p.A.

ARTICOLO 20

RECESSO

1. Oltre ai casi di recesso previsti e disciplinati nel Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati, le

Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno

diritto nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti dell’Assicuratore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Assicurazione e/o dal presente

Contratto Generale, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l’Assicuratore un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui

venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

dell’Assicuratore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente

Contratto Generale e/o ogni singolo Contratto di Assicuratore, a giudizio delle

Amministrazioni Deleganti e/o della Consip S.p.A..

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione Contraente che

abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in

tutto o in parte, in qualunque momento, unilateralmente dal Contratto di Assicurazione, con

un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Assicuratore con lettera

raccomandata A/R.

4. In tali casi, l’Assicuratore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione Contraente dei

servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nel presente Contratto Generale, rinunciando espressamente, ora per

allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore

compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671

cod. civ.. L’Assicuratore è tenuto, inoltre, a rimborsare la parte di premio assicurativo al

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netto dell’imposta relativa al periodo di copertura non corso.

5. L’Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto

di Assicurazione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671

c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Assicuratore con

lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Assicuratore delle spese

sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. In ogni caso di recesso l’Assicuratore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. Qualora la Consip S.p.A. receda dal presente Contratto Generale ai sensi del comma 1 del

presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordini da parte della/e

Amministrazione/i e l’/le singole Amministrazione/i Contraente/i potranno a loro volta

recedere dai singoli Contratti di Assicurazione già emessi, con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo

quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 21

SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le

prestazioni oggetto del presente Contratto Generale.

ARTICOLO 22

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto

Generale o i singoli Contratti di Assicurazione, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le

Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del

danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, i singoli Contratti di

Assicurazione e il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 23

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dall’Assicuratore per l’esecuzione del presente

Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione, è il referente responsabile nei confronti

delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e

quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Assicuratore. Allo stesso

competeranno, in particolare, i compiti e le attribuzioni indicati nel Capitolato Tecnico PARTE

II.

2. Il Responsabile del Servizio potrà essere contattato nei seguenti orari di servizio Dott. Aldo

Iaquinta, ai recapiti di seguito indicati: numero telefonico +39 3458037976, numero di fax

06/89280925, indirizzo di posta elettronica [email protected].

3. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Responsabile del Servizio causate da motivi di forza

maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente a Consip S.p.A..

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ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Assicuratore e la Consip S.p.A. (ivi inclusi i casi

in cui sia parte del giudizio anche l’Assicurato), ovvero tra la Consip S.p.A. e l’Assicurato sarà

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. Salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - Perizia e Liquidazione del danno dell’Allegato II.2 al

Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Assicuratore e le

Amministrazioni Contraenti, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede

l’Amministrazione Contraente.

3. Salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale dell’Allegato II.3 al

Capitolato Tecnico PARTE II, per tutte le questioni relative all’assicurazione infortuni la

competenza è determinata in base al domicilio della persona infortunata.

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della

sottoscrizione del presente Contratto Generale e dell’esecuzione dei singoli Contratti di

Assicurazione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in

materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la

sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione e di

essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi al presente Contratto Generale ed all’esecuzione dello stesso

nonché dei singoli Contratti di Assicurazione, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini

di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al

controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale,

nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti aderendo al presente Contratto Generale con l’emissione

degli Ordini, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da

parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione,

rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente

Contratto Generale e dei singoli Contratti di Assicurazione, in particolare per quanto riguarda

il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori

risparmi di spesa ottenibili. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma

anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi

tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti e, per esse, a Consip

S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in

materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto

prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della

legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi -

oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali,

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autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione

dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla

normativa citata.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono

al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli

archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 26

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al

presente atto e suoi allegati. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi

alle singole assicurazioni, si applicano le disposizione legislative in materia. Rimangono in

capo a Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i Contraente/i gli oneri su di esse gravanti ex

lege.

2. Al presente Contratto Generale dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai

sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 27

CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Consip S.p.A. consultabile sul

sito internet di quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi

applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A..

2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto Generale, si impegna: (i)

ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad

uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo

adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del

Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all’atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la

Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare

risolto di diritto il presente Contratto Generale.

ARTICOLO 28

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il

Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione

in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Generale o

nei Contratti di Assicurazione, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136

e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,

risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ.,

previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di

Assicurazione nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico

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bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12

novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui

Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Contratto Generale, ai

sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli

obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni

dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.

136 e s.m.i..

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13

agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione

appaltante.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione

di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario

o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del

contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di

subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui

all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR

445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità

assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip,

si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo

attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare,

all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di

contratto.

8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.)

n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a

comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli

stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto

ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore

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mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore

medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

9. Il Contratto Generale è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni

interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva

all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,

comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il presente Contratto Generale si intende risolto anche

relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà

diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il

diritto della Consip S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ARTICOLO 29

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del

presente Contratto Generale;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o

altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione

del presente Contratto Generale stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

presente Contratto Generale o dei Contratti di Assicurazione rispetto agli obblighi con

essi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato

intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e

seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto

della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del presente

Contratto Generale e dei relativi Contratti di Assicurazione gli impegni e gli obblighi di cui alla

lettera c) del precedente comma, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. avranno

il diritto di risolvere di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e

colpa del Fornitore, rispettivamente i Contratti di Assicurazione e/o il presente Contratto

Generale, a norma del precedente art. 19 comma 4 e di adottare gli ulteriori provvedimenti

ivi previsti.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto Generale ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della

volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare

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specificamente, singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al

presente Contratto Generale ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere

provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle

clausole del presente Contratto Generale e/o dei singoli Contratti di Assicurazione non

comportano l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto

Generale o dei singoli Contratti di Assicurazione (o di parte di essi) da parte della Consip

S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti

loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della

prescrizione.

3. Con il presente Contratto Generale si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto

tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a

regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa

delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 9 dicembre 2015

CONSIP S.p.A. Società Cattolica di Assicurazione Società

Cooperativa

Ing. Luigi Marroni Il Procuratore Speciale Aldo Iaquinta

C.F.: MRRLGU57M11C227Y

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 18/06/2015 al 18/06/2018

Firma digitale: n. 3599590

C.F.: QNTLDA63P06H919H

Certificatore: Infocert S.P.A.

Validità: dal 19/03/2009 al 26/02/2018

Firma digitale: n. 20091115502317

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed

atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); Articolo 4 (Oggetto del Contratto

Generale); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Utilizzazione del Contratto Generale); Articolo 7

(Modalità di conclusione); Articolo 8 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 9

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore);

Articoli 11 (Servizio di call center e Uffici liquidazione sinistri); Articolo 12 (Servizi di

reportistica); Articolo 14 (Corrispettivi); Articolo 15 (Pagamento dei premi); Articolo 16

(Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo

17 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19

(Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Divieto di cessione

del contratto); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali);

Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 27 (Codice Etico – Modello di

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organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari

- Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 29 (Trasparenza); Articolo 30 (Clausola

finale).

Roma, lì 9 dicembre 2015

Società Cattolica di Assicurazione Società

Cooperativa

Il Procuratore Speciale Aldo Iaquinta

C.F.: QNTLDA63P06H919H

Certificatore: Infocert S.P.A.

Validità: dal 19/03/2009 al, 26/02/2018

Firma digitale: n. 20091115502317

ALLEGATI

Allegato A: Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati

Allegato B: Offerta Economica del Fornitore

Allegato C: Modelli di Ordine

Allegato D: Elenco uffici liquidazione sinistri

Allegato E: Listino premi

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Classificazione Consip Public

Contratto per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato– ID 1655 Allegato A - Capitolato Tecnico PARTE II E RELATIVI ALLEGATI

ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO PARTE II E RELATIVI ALLEGATI

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Classificazione Consip Public

Capitolato Tecnico PARTE II

CAPITOLATO TECNICO PARTE II

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Classificazione Consip Public

Capitolato Tecnico PARTE II

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IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

SEZIONE A - PREMESSA

SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI

DI POLIZZA

SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico PARTE II disciplina gli aspetti tecnico-giuridici della prestazione dei

servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle

Amministrazioni dello Stato di seguito indicate alternativamente come “Amministrazioni” o

“Amministrazioni Contraenti” o “Amministrazioni Deleganti”.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico PARTE II gli Allegati

II.1, II.2, II.3 che descrivono e regolamentano, unitamente al presente documento, i singoli servizi

di copertura assicurativa, e in particolare:

Allegato II.1

Descrive e regolamenta la “Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile

derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e

condizioni aggiuntive e addizionali”

Allegato II.2

Descrive e regolamenta la “Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di

danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare dell’Amministrazione

autorizzato a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo, di

quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente”

Allegato II.3

Descrive e regolamenta la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà

dell’Amministrazione per adempimenti di servizio;

b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di

adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente.

Ciascuna Amministrazione stipulerà con l’Assicuratore il proprio Contratto di Assicurazione, in

conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico PARTE II e relativi Allegati come

sopra descritti, e ne assumerà l’intero onere economico.

Si precisa che nel presente Capitolato tutte le norme che disciplinano le coperture di cui

all’Allegato II.2. del capitolato medesimo e a quelle relative all’Allegato II.3, limitatamente agli

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Capitolato Tecnico PARTE II

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infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di

adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente, non si applicano alle coperture del Ministero della Difesa.

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Capitolato Tecnico PARTE II

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SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI

POLIZZA

B 1 - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna copertura assicurativa è regolata:

- dalle Condizioni Generali di Polizza, di seguito descritte e valide per tutte le coperture

assicurative;

- dalle altre condizioni e garanzie inerenti il singolo ramo di rischio descritte negli Allegati II.1,

II.2, II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II.

B 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

B 2.1 – Definizioni

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico PARTE II e di tutti i suoi Allegati viene

convenzionalmente attribuito ai seguenti termini il significato di seguito precisato:

Per Amministrazione/i

Contraente/i o Delegante/i o

anche solo Amministrazione/i

La/le Amministrazione/i indicata/e nell’elenco di cui al

paragrafo 3 del Capitolato d’Oneri che, attraverso

l’Ordine, abbia/no stipulato un Contratto di

Assicurazione regolato dal Contratto Generale

Per Unità Ordinanti Gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni

autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad

emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati

Per Ordine Il documento con il quale le Amministrazioni

Contraenti, attraverso le proprie Unità Ordinanti,

manifestano la volontà di approvvigionarsi del servizio

oggetto del presente Capitolato Tecnico PARTE II

Per Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto

dal Contratto di Assicurazione

Per Assicuratore L’aggiudicatario, ovvero l’Impresa assicuratrice o il

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le Imprese

in Coassicurazione o il Consorzio

Per Assicurazione Il contratto di assicurazione stipulato dalle

Amministrazioni tramite gli Ordini

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Capitolato Tecnico PARTE II

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Per Contratto Generale L’atto giuridico con il quale l’Assicuratore si impegna

ad accettare gli Ordini delle Amministrazioni che

utilizzeranno tale Contratto Generale fino alla

concorrenza della quantità massima di veicoli

complessivi stabiliti negli atti di gara, come

eventualmente incrementati

Per Polizza Il documento contrattuale che prova il Contratto di

Assicurazione

Per Premio Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione

Contraente all’Assicuratore

Per Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro

Per Sinistro Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata

la garanzia assicurativa

Per Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro

Per Franchigia L’importo dell’indennizzo o del risarcimento che

rimane a carico dell’Assicurato

Per Conducente La persona fisica che guida il veicolo

B 2.2 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono valide ed efficaci solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dall’Amministrazione Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo

quale presa d’atto del premio.

B 2.3 - Interpretazione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali, prevarrà l'interpretazione estensiva

e/o più favorevole all’Amministrazione Contraente/Assicurato.

B 2.4 - Forma delle comunicazioni tra l’Amministrazione Contraente e l’Assicuratore

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax

e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della

comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata, indirizzate all’Assicuratore nel

domicilio legale indicato nel Contratto Generale.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all’indirizzo del

destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo corriere) o alla data

risultante dalla ricevuta di trasmissione dell’apparecchio (se effettuate tramite telefax) o alla data

di trasmissione in caso di posta certificata.

Analoga procedura adotterà l’Assicuratore nei confronti dell’Amministrazione Contraente e

dell’Assicurato.

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B 2.5 - Durata e decorrenza del Contratto di Assicurazione

L’Assicurazione avrà durata annuale (12 mesi) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla

data di stipula del Contratto Generale ovvero dall’eventuale minor termine necessario a garantire

la continuità delle polizze in essere, in scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2015, ed efficacia dalle

ore 24 del medesimo giorno. Qualora per esigenze procedurali, non fosse possibile rispettare i

termini indicati per la decorrenza ed efficacia dei singoli contratti di assicurazione, gli stessi

verranno conseguentemente riformulati, ferma restando la loro durata annuale (12 mesi).

Le coperture assicurative avranno comunque efficacia a partire dalla data come sopra indicato

indipendentemente dall’emissione dei relativi certificati e contrassegni da parte

dell’Assicuratore.

L’Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo e senza

obbligo di preavviso.

B 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'omissione da parte dell’Amministrazione Contraente o dell'Assicurato di una circostanza

eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni

dell’Amministrazione Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell’Assicurazione o

durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni

né riduzione dello stesso, sempre ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza

dolo, fermo restando il diritto dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze

aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni

in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano

venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera

annualità in corso); l’Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e

1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

B 2.7 – Contabilità

L’Assicuratore terrà contabilità separata della gestione del Contratto Generale e trasmetterà a

Consip S.p.A. e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro 210 giorni dalla scadenza di

ciascuna annualità assicurativa l’Assicuratore invierà il rendiconto economico corredato dalla

relazione di un apposito comitato di riscontro composto da due funzionari dell’Assicuratore, due

funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. e da un rappresentante

dell’ Ente di controllo delle Assicurazioni private.

La trasmissione del rendiconto dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto

ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità

di sola lettura).

Tale rendiconto dovrà contenere l’indicazione di tutti i dati inerenti le entrate (premi) e le uscite

(sinistri liquidati, liquidati-parzialmente, riservati, in numero ed importo); in particolare,

dovranno essere dettagliati: i sinistri di generazione dell’anno a cui si riferisce il rendiconto, ed

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indicato l’ammontare del contributo per il fondo di garanzia per le vittime della strada, relativi al

Contratto Generale nel suo complesso.

Il Fornitore si obbliga inoltre fin da ora a fornire, a semplice richiesta e con preavviso di 30 giorni,

la situazione aggiornata dei sinistri occorsi nell’anno assicurativo di vigenza della copertura fino al

permanere di sinistri riservati di generazione di tale anno.

Inoltre, tali rendiconti dovranno contenere le informazioni di seguito richieste:

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Per i premi RCA le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi RCA anno 200x dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO

POLIZZA AMMINISTRAZIONE

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, organo

Costituzionale,

etc.)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N.

MEZZI

PREMIO

NETTO

IMPOSTA S.S.N TOTALE

LORDO

PREMIO IMPOSTA S.S.N. TOTALE

LORDO

Per i premi KASKO le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi KASKO anno 200x dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO

POLIZZA AMMINISTRAZIONE

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, organo

Costituzionale, etc.)

AMMINISTRAZION

E CONTRAENTE

N Km PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE

LORDO

PREMIO IMPOSTA TOTALE

LORDO

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Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera a) dell’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI a) anno 200X dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO

POLIZZA AMMINISTRAZIONE

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, organo

Costituzionale,

etc.)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N.MEZZI PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE

LORDO

PREMIO IMPOSTA TOTALE

LORDO

Per i premi relativi agli infortuni di cui al paragrafo B1 lettera b) dell’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI b) anno 200X dal-----al-------- PREMIO PROVVISORIO REGOLAMENTO PREMIO

POLIZZA AMMINISTRAZIONE

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, organo

Costituzionale, etc.)

AMMINISTRAZIO

NE CONTRAENTE

N. Km

PREMIO NETTO IMPOSTA TOTALE

LORDO

PREMIO IMPOSTA TOTALE

LORDO

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Per la parte relativa ai sinistri, i rendiconti in parola dovranno contenere almeno tutte le informazioni di cui ai punti E3 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato II.1 al presente

Capitolato Tecnico PARTE II, punto C4 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II e dal punto C6 – Reportistica dei sinistri dell’Allegato

II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II; nonché tabelle compilate secondo il formato sottostante:

Per i sinistri RCA

1. Sinistri in Convenzione CARD: (rientranti nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni

conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio

2006, n. 254)

1.1 SINISTRI GESTIONARI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro)di

generazione dell’anno stesso:

SINISTRI CARD GESTIONARI- Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZ.

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N. Polizza

attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag. parziale

(N)

Pag. parziale

(€)

Riservati

(N)

Riservati

(€)

S/seguito

(N)

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1.2 SINISTRI DEBITORI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite da altre Imprese per conto dell’Impresa assicuratrice per i danni provocati dai propri

assicurati) di generazione dell’anno stesso:

SINISTRI CARD DEBITORI – Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZ.

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N. Polizza

attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag. parziale

(N)

Pag. parziale

(€)

Riservati

(N)

Riservati

(€)

S/seguito

(N)

1.3 SINISTRI CONCORSUALI (sinistri che rientrano nell’ambito dell’applicazione della CARD con responsabilità condivisa tra Compagnia Gestionaria e Compagnia

Debitrice) di generazione dell’anno stesso:

SINISTRI CARD CONCORSUALI Generazione - anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZ.

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N. Polizza

attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag. parziale

(N)

Pag. parziale

(€)

Riservati

(N)

Riservati

(€)

S/seguito

(N)

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2. Sinistri NON in Convenzione CARD di generazione dell’anno stesso:

SINISTRI NO CARD - Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZ.

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N. Polizza

attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag. parziale

(N)

Pag. parziale

(€)

Riservati

(N)

Riservati

(€)

S/seguito

(N)

3. Sinistri MISTI ( sinistri con alcune partite di danno risarcite nell’ambito dell’applicazione della CARD ed alcune partite di danno regolate dal regime

ordinario poiché al di fuori dell’ambito Card di generazione dell’anno stesso:

SINISTRI MISTI - Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZ.

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

AMMINISTRAZIONE

CONTRAENTE

N. Polizza

attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag. parziale

(N)

Pag. parziale

(€)

Riservati

(N)

Riservati

(€)

S/seguito

(N)

Rimane inteso che in nessun caso lo stesso sinistro può essere attribuito a più tabelle di quelle precedentemente descritte.

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Capitolato Tecnico PARTE II

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Per i sinistri KASKO i sinistri di generazione dell’anno stesso

AMMINISTRAZIONI

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

SINITRI KASKO Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

N. Polizza attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag.

parziale

(N)

Pag.

parziale

(€)

Riservati

(N.)

Riservati

(€)

S/seguito

(N.)

Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti di servizio di generazione

dell’anno stesso

AMMINISTRAZIONI

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc..)

SINISTRI INFORTUNI punto a) Allegato II.3 Capitolato Tecnico PARTE II

Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

N. Polizza attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag.

parziale

(N)

Pag.

parziale

(€)

Riservati

(N.)

Riservati

(€)

S/seguito

(N.)

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Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo per l’esecuzione di adempimenti di servizio di generazione

dell’anno stesso

AMMINISTRAZIONI

CENTRALE DI

RIFERIMENTO

(Ministero, Organo

costituzionale etc.)

SINISTRI INFORTUNI punto b) Allegato II.3 Capitolato Tecnico PARTE II

Generazione anno 200X dal-----al--------

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

N. Polizza attualmente in

vigore

Liquidati

(N.)

Pagati

(€)

Pag.

parziale

(N)

Pag.

parziale

(€)

Riservati

(N.)

Riservati

(€)

S/seguito

(N.)

Ciascuna Amministrazione Delegante, così come Consip per conto di una o tutte le Amministrazioni Deleganti, si riserva di poter chiedere, almeno una volta l’anno,

indipendentemente dalla scadenza di trasmissione del rendiconto di contabilità separata, l’aggiornamento della situazione dei sinistri e dei premi.

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B 2.8 – Penali

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al punto C 3 – Perizia e Liquidazione

del danno dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II, resta convenuto che ciascuna

Amministrazione Contraente potrà applicare all’Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo

una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di

Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto dai paragrafi C3 – Reportistica dei sinistri e B2.7 –

Contabilità del presente Capitolato Tecnico PARTE II, paragrafo E3 – Reportistica sui sinistri e B11

Reportistica sulle “Polizze RCA” dell’Allegato II.1 al presente Capitolato Tecnico PARTE II,

paragrafo C4 – Reportistica sui sinistri e paragrafo B7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko

dipendenti” dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II e dal paragrafo C6 –

Reportistica sinistri e B12 Reportistica sulle “Coperture Infortuni” dell’Allegato II.3 al presente

Capitolato Tecnico PARTE II, resta convenuto che ciascuna Amministrazione Contraente potrà

applicare all’Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per

mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

B 2.9 – Risoluzione del Contratto di Assicurazione

Nel caso in cui l’Assicuratore si renda inadempiente agli obblighi, e specificamente qualora:

- il ritardo nella liquidazione del danno si protragga per oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai

termini di cui al paragrafo C3 – Perizia e Liquidazione del danno dell’Allegato II.2 al presente

Capitolato Tecnico PARTE II,

- il ritardo nell’adempimento di quanto previsto dai paragrafi

o C3 – Reportistica dei sinistri

o B2.7 – Contabilità

del presente Capitolato Tecnico PARTE II,

o E3 – Reportistica dei sinistri e B11 - Reportistica sulle “Polizze RCA” dell’Allegato II.1 al

presente Capitolato Tecnico PARTE II,

C4 – Reportistica dei sinistri e B7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti”

dell’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II,

o C6 – Reportistica dei sinistri e B12 - Reportistica sulle “Coperture Infortuni” dell’Allegato

II.3 al presente Capitolato Tecnico PARTE II

si protragga per oltre 30 giorni;

- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo B2.8 - Penali superino il 10% (dieci per

cento) del valore del Contratto Generale,

il Contratto di assicurazione si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. La

risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite

lettera raccomandata A/R dell’Amministrazione che intende avvalersi della presente clausola

risolutiva all’Assicuratore e fatto salvo comunque il diritto dell’Amministrazione al risarcimento

del danno.

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Capitolato Tecnico PARTE II

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B 2.10 - Coassicurazione e delega

Fermo restando la responsabilità solidale di tutte le Imprese in Coassicurazione nei confronti

dell’Assicurato, qualora l’Assicuratore intenda avvalersi dell’istituto della coassicurazione diretta,

la gestione del Contratto Generale sarà affidata all’impresa delegataria indicata nel Contratto

Generale medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto Generale ed i singoli

Contratti di Assicurazione intercorreranno con l’impresa delegataria. Tutti gli atti di gestione

compiuti dall’impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti

delle altre imprese coassicuratrici.

Viene inoltre specificatamente conferito mandato da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici

alla Impresa Delegataria di potere ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le

comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di

interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato. Pertanto la firma

apposta dall’impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche

per le quote delle coassicuratrici.

B 2.11 - Elementi per la determinazione del premio

Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dal presente

Capitolato Tecnico e suoi Allegati, l’Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi

della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà

dell’Amministrazione di cui all’Allegato II.1 al presente Capitolato Tecnico PARTE II;

- la percorrenza complessiva in termini di chilometraggio per la Copertura assicurativa “Kasko

dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo del dipendente civile e militare

dell’Amministrazione autorizzato a servirsi per l’esecuzione di adempimenti di servizio del

proprio autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso

dipendente, di cui all’Allegato II.2 al presente Capitolato Tecnico PARTE II;

- per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi:

a) ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e i natanti di proprietà

dell’Amministrazione per l’esecuzione di adempimenti di servizio, di cui all’Allegato II.3

al presente Capitolato Tecnico PARTE II, del numero dei veicoli assicurati. Si precisa che

nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da più persone

e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone

che compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo

conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo

veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l’equipaggio

dei singoli natanti e non sul singolo natante;

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Capitolato Tecnico PARTE II

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b) ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di

adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente, di cui all’Allegato II.3 al presente Capitolato Tecnico

PARTE II della percorrenza complessiva in termini di chilometraggio;

che verranno comunicati dalle Amministrazioni secondo quanto previsto ai paragrafi:

- B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.1 al

presente Capitolato Tecnico PARTE II;

- B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.2 al

presente Capitolato Tecnico PARTE II;

- B 4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio di cui all’Allegato II.3 al

presente Capitolato Tecnico PARTE II.

B 2.12 - Pagamento del premio

In deroga al disposto dell’articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace, anche

se il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dall’Amministrazione Contraente, anziché

anticipatamente, secondo le seguenti tempistiche:

1.L’Amministrazione comunicherà i dati di cui ai paragrafi B6 - Determinazione, regolazione e

pagamento del premio dell’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II, B6 –Determinazione,

regolazione e pagamento del premio dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II e B4 –

Determinazione, regolazione e pagamento del premio dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico

PARTE; nei termini indicati nei medesimi paragrafi.

2. l’Assicuratore, una volta ricevuti i dati di cui al punto 1 trasmetterà, entro 60 giorni dall’inizio

del periodo assicurativo, a ciascuna Amministrazione Contraente i dettagli (ad es. tabulati con i

dati inerenti i veicoli e natanti per i quali è dovuto il pagamento) di quanto dovuto per il

pagamento del premio e comprensivi del relativo importo, con le relative appendici di

pagamento/ricevute;

3. L’Amministrazione provvederà al pagamento del relativo premio entro 60 giorni dal

ricevimento delle appendici di pagamento/ ricevuta contenenti/e i predetti dettagli/tabulati.

Per l’eventuale conguaglio di quanto dovuto in funzione delle eventuali regolazioni del premio

inerenti elementi variabili e/o sostituzioni e variazioni del parco auto, si osserva quanto previsto

al successivo paragrafo B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.

B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.

Poiché il premio è convenuto anche in base a elementi di rischio variabili, esso viene:

a) in parte anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto nei vari

Allegati al presente Capitolato Tecnico PARTE II (descritti al punto B2.11 - Elementi per la

determinazione del premio);

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Capitolato Tecnico PARTE II

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b) in parte regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata

del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi

come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in

polizza.

A tale scopo, in funzione delle particolarità delle coperture assicurative, si procederà come segue:

1) per le coperture di cui all’Allegato II.1 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari,

aggiuntive, addizionali di assicurazione della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti”, le Amministrazioni Contraenti comunicheranno entro 120 giorni dalla

conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni intervenute durante il periodo

assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle Amministrazioni stesse.

L’Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l’anno assicurativo

dalle Amministrazioni ed emetterà l’appendice per la regolazione del premio;

2) per le coperture di cui all’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari di

assicurazione Kasko dipendenti”, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla

conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dagli autoveicoli di proprietà

dei dipendenti civili e militari e l’assicuratore emetterà l’appendice per la regolazione del premio;

3) per le coperture di cui all’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II “Condizioni particolari di

assicurazione rischi infortuni dei dipendenti”

- per il punto B1 a) - dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà

dell’Amministrazione per adempimenti di servizio, le Amministrazioni Contraenti

comunicheranno entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni

intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dalle

Amministrazioni stesse. L’Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte

durante l’anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l’appendice per la regolazione del

premio;

- per il punto B1 b) - dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di

adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente, le Amministrazioni comunicheranno entro 120 giorni dalla

conclusione del periodo assicurativo i Km effettivamente percorsi dai dipendenti civili e militari

che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio

autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente e

l’Assicuratore emetterà l’appendice per la regolazione del premio.

Viene inoltre stabilito che:

a) le appendici di regolazione del premio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere

inviate dall’Assicuratore alle Amministrazioni in una unica spedizione o comunicazione;

b) in caso di mancata comunicazione da parte dell’Amministrazione dei dati occorrenti per la

regolazione, l’Assicuratore deve mettere in mora l’Amministrazione Contraente concedendo 30

(trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione con cui si richiedono i dati

necessari per la regolazione del premio, per effettuare detta comunicazione.

Le differenze attive a favore dell’Assicuratore dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni

dal ricevimento da parte delle Amministrazioni delle appendici di conguaglio; così pure le

differenze attive a favore dell’Amministrazione Contraente dovranno essere saldate

dall’Assicuratore attraverso il rimborso dei premi tassabili, a seguito di diminuzione dei dati

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variabili assicurati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte delle Amministrazioni,

delle appendici di conguaglio.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, con esclusione del dolo, l’Assicuratore riconoscerà comunque

la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

B 2.14 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello del luogo ove ha sede

l’Amministrazione Contraente, salvo quanto previsto nel paragrafo C3 - Perizia e Liquidazione del

danno dell’Allegato II.2 al Capitolato Tecnico PARTE II; per i sinistri infortuni, ove ha il domicilio la

persona infortunata, salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale

dell’Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II.

B 2.15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell’Assicuratore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al

presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole

assicurazioni, si applicano le disposizione legislative in materia.

B 2.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme

legislative e regolamentari vigenti.

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SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA

I servizi descritti nella presente sezione sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture

assicurative e quindi sono prestati dall’Assicuratore unitamente all’Assicurazione medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

C 1 - Call Center

L’Assicuratore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni dalla stipula del Contratto

Generale e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti, un apposito “Call

Center” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordini e/o alla

richiesta di informazioni relativamente agli stessi.

L’orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e

festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax gratuiti dedicati a tale servizio.

C 2 - Responsabile del Servizio

Dalla data di stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, l’Assicuratore dovrà

mettere a disposizione delle Amministrazioni e di Consip S.p.A. un Responsabile del Servizio,

precedentemente identificato e del quale l’Assicuratore dovrà rendere noti, secondo quanto

previsto negli atti di gara, le generalità unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all’indirizzo

di posta elettronica nonché agli orari di servizio; tale soggetto avrà il compito di essere la persona

responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto Generale stesso.

In particolare, il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le

attività a partire dal momento di ricezione degli Ordini fino alla gestione degli eventuali reclami

da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni.

Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l’andamento del livello di servizio nell’arco del

periodo di validità del Contratto Generale e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni

necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

C.3 - Reportistica dei sinistri

Al termine dell’anno assicurativo, entro i 210 giorni successivi, l’Assicuratore si impegna a fornire

a ciascuna Amministrazione:

- l’evidenza dei sinistri da quest’ultima denunciati a partire dalla data di decorrenza della

polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i dati richiesti – per le singole coperture assicurative

- nei relativi Allegati al presente Capitolato Tecnico PARTE II;

- il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che

disaggregata;

- i dati di competenza inseriti nel rendiconto economico di cui al paragrafo B 2.7- Contabilità

del presente Capitolato Tecnico PARTE II.

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Capitolato Tecnico PARTE II

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L’Assicuratore si impegna inoltre a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri respinti,

corredato da relativa motivazione e data di chiusura.

All’esito della procedura come sopra descritta, sarà cura di ciascuna Amministrazione comunicare

a Consip S.p.A., tutti i dati inviati dall’Assicuratore. Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri,

richiesti nel presente Capitolato Tecnico PARTE II e nei singoli Allegati, dovranno essere forniti,

oltre che in formato cartaceo, anche in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi

non nella modalità di sola lettura).

Il fornitore si obbliga a fornire su semplice richiesta di Consip S.p.A. e/o di ciascuna

Amministrazione la situazione dei sinistri riservati di generazione nel periodo di efficacia della

copertura assicurativa, fino alla definitiva definizione degli stessi.

C.4 – Uffici liquidazione sinistri

L’Assicuratore dovrà rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale

e per tutta la durata dello stesso, almeno 20 uffici liquidazione sinistri sul territorio nazionale

(comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali uffici dovranno

coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno uno degli uffici dovrà essere su Roma.

L’Assicuratore dovrà rendere noti l’elenco degli uffici liquidazione sinistri disponibili con dettaglio

per ciascun ufficio, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell’indirizzo

(comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se

disponibile).

Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a

Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti.

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

ALLEGATO II.1 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II

CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E NATANTI

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

Pag. 2 di 24

IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 5 SEZIONI E PRECISAMENTE:

SEZIONE A - PREMESSA

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE

DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI

SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER

L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

SEZIONE D – SERVIZI OPZIONALI

SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di

tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti di proprietà dell’Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente

Allegato II.1 - Condizioni aggiuntive e coperture addizionali valide per l’assicurazione di rischi non

comprese in quelle obbligatorie.

Il presente Allegato II.1 regolamenta anche i Servizi Opzionali di cui alla sezione D, qualora offerti

dall’aggiudicatario.

I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni

di seguito indicate.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Legge - il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni

private, sue modifiche e/o integrazioni;

- D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del

risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale,

sue modifiche e/o integrazioni;

- Regolamenti IVASS e altre norme previste dalla legge.

Per Proprietario l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la

titolarità del diritto di proprietà.

A 1 – Formule tariffarie

A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive e le coperture addizionali)

– veicoli e natanti

Fatto salvo quanto previsto al punto A1.2 Mezzi del Ministero della Difesa, il premio

dell’assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive e delle coperture addizionali)

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali di seguito

indicati.

A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle

sotto riportate. Per ogni sinistro di ciascun veicolo o natante, l’Amministrazione sarà garantita

fino a concorrenza del massimale indicato nelle tabelle; l’importo del premio corrispondente sarà

quello risultante dall’applicazione dello sconto di cui all’Offerta Economica presentata

dall’Assicuratore.

VEICOLI A MOTORE

PREMIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE

E CONTRIBUTO SSN

AUTOVETTURE

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 8 cv

Da 9 a 10 cv

Da 11 a 12 cv

Da 13 a 14 cv

Da 15 a 16 cv

Da 17 a 18 cv

Da 19 a 20 cv

oltre 20 cv

AUTOBUS

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 10 posti

11 posti

12 posti

13 posti

14 posti

15 posti

da 16 a 17 posti

da 18 a 19 posti

20 posti

da 21 a 24 posti

da 25 a 29 posti

da 30 a 40 posti

da 41 a 47 posti

48 posti

da 49 a 50 posti

da 51 a 60 posti

oltre 60 posti

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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AUTOCARRI peso complessivo a pieno

carico Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 15 q.li

da 16 a 25 q.li

da 26 a 35 q.li

da 36 a 70 q.li

da 71 a 360 q.li

oltre 360 q.li

AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

Fino ai 60 q.li

Oltre i 60 q.li

ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

Fino ai 60 q.li

Oltre i 60 q.li

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI

SPECIALI

(Esclusi trasporti ad uso provvisorio per

emergenze ordine pubblico e similari)

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai

60 q.li

Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60

q.li

Trasporto sostanze radioattive fino ai 60

q.li

Trasporto sostanze radioattive oltre i 60

q.li

Trasporto sostanze tossiche fino ai 60

q.li

Trasporto sostanze tossiche oltre i 60

q.li

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

Pag. 5 di 24

MOTOVEICOLI TRASP.COSE Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 50 cc

da 51 a 150 cc

da 151 a 250 cc

da 251 a 750 cc

oltre 750 cc

CICLOMOTORI E MOTOCICLI Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 50 cc

da 51 a 150 cc

da 151 a 400 cc

oltre 400 cc

Quadricicli elettrici C.B.c.

Melex 743

Motoslitte

VEICOLI SPECIALI – MACCHINE

OPERATRICI - CARRELLI Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

Gommati fino a 25 q.li

Gommati da 26 a 50 q.li

Gommati da 51 a 150 q.li

Gommati oltre 150 q.li

Cingolati fino a 25 q.li

Cingolati da 26 a 50 q.li

Cingolati da 51 a 150 q.li

Cingolati oltre 150 q.li

RULLI COMPRESSORI

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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MACCHINE AGRICOLE

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

RIMORCHI

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

RIMORCHI PER AUTOCARRI

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

TARGHE PROVA AUTOVEICOLI

Massimale:

€ 5.200.000,00

TARGHE PROVA MOTO

-Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

NATANTI

PREMIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE

NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda) –

MOTO D’ACQUA E HOWERCRAFT

Massimale:

per danni alle

persone

€ 5.000.000,00

per danni alle cose

€ 1.000.000,00

fino a 5 cv

da 6 a 19 cv

da 20 a 50 cv

da 51 a 90 cv

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

Pag. 7 di 24

NATANTI

PREMIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE

da 91 a 150 cv

da 151 a 200 cv

da 201 a 300 cv

da 301 a 500 cv

oltre 500 cv

Barche a vela non dotate di motore

Natanti (con stazza lorda superiore a

50t e inferiore o uguale a 170t.)*

Massimale Unico:

€ 5.000.000,00

Natanti (con stazza lorda superiore a

170t e inferiore o uguale a 600t.)*

Massimale Unico:

€ 5.000.000,00

Natanti (con stazza lorda superiore a

600t.)*

Massimale Unico:

€ 6.500.000,00

* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista

l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, la garanzia dovrà prevedere

l’estensione della copertura:

anche nell’ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;

dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

A 1.2 – Mezzi bellici del Ministero della Difesa

Per i mezzi bellici del Ministero della Difesa il premio globale forfettario annuo sarà quello dovuto

in funzione dall’applicazione dello sconto di cui all’Offerta Economica presentata

dall’Assicuratore; si precisa che il massimale per ogni mezzo bellico sarà € 5.000.000,00 per danni

alle persone e € 1.000.000,00 per danni alle cose.

A 1.3 Veicoli e natanti non di proprietà

Si prende atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti affidati alle

Amministrazioni in giudiziale custodia con facoltà d’uso in base a disposizioni di legge.

Si prende inoltre atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti che,

appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell’Amministrazione

Delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.

A 1.4 – Veicoli modificati

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati

rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria, senza che

ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

A 2 – Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto

di copertura assicurativa. Fatta eccezione per i mezzi bellici appartenenti al Ministero della

Difesa, le Amministrazioni devono comunicare mensilmente all’Assicuratore le variazioni (con

indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.

In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all’Assicuratore i relativi certificati e

contrassegni.

A 3 – Validità della copertura

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato

dall’Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa,

indipendentemente dall’emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati e

contrassegni, anche se la comunicazione delle Amministrazioni è fatta con cadenza mensile.

Nel caso fosse necessaria la validità della copertura prima delle ore 24:00, l’Amministrazione

dovrà inviare una comunicazione tramite telefax al numero indicato dall’Assicuratore o posta

certificata indicando i dati identificativi del veicolo o natante nonché l’orario di validità della

copertura. La garanzia sarà efficace trascorsi 30 minuti dalla comunicazione.

A 4 - Certificato e contrassegno

Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei

corpi armati e assimilati, entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della copertura dell’

annualità assicurativa le Amministrazioni comunicheranno alla sede indicata dall’Assicuratore le

caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere

la relativa copertura valida ai sensi della Legge.

L’Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante

assicurato, il certificato ed il contrassegno anche in formato elettronico se e come previsti dalla

Legge.

Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per

i natanti dei corpi armati e assimilati, per i quali è prevista per legge la non divulgazione dei

relativi dati identificativi, l’Assicuratore consegnerà, in formato unicamente cartaceo, i relativi

certificati e contrassegni solo se richiesti entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza della

copertura e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di

riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore

(per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati e sui contrassegni a cura

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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dell’Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle

destinazioni dei predetti documenti, con impegno di comunicazione all’Assicuratore, nel

momento in cui quest’ultimo ne faccia espressa e motivata richiesta, dei dati necessari ai fini del

rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti.

Per questi veicoli, nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato

o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l’Assicuratore rilascerà un duplicato su

semplice richiesta dell'Assicurato.

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L’assicurazione copre i rischi della Responsabilità Civile in conformità alle norme della Legge,

garantendo, entro i massimali previsti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei

veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.

L’assicurazione copre anche la responsabilità per:

danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del

natante in acque private;

i danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o

natante o ne sia trainato;

i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene

effettuato il trasporto;

la responsabilità dell’istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono

inoltre compresi i danni subiti dall’esaminatore, anche quando è alla guida l’allievo, tranne

che durante l’esame;

i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto

accidentale della circolazione, esclusi quelli dovuti ai mezzi bellici cingolati;

i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, esclusi i mezzi

bellici.

L’assicurazione copre inoltre i rischi così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive e dalle

coperture addizionali. In tale ipotesi i massimali previsti sono vincolati al risarcimento dei danni

coperti dall’assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni

Aggiuntive e dalle coperture addizionali saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove

residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti

dall’assicurazione obbligatoria.

B 2 - Esclusioni e rivalsa

Nel caso di:

conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco

non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;

natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 29 luglio 2008, n. 146

s.m.i.)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne

disciplinino l'autorizzazione;

veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni

dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;

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assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è

effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione

o della licenza di navigazione;

veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.

285 s.m.i.;

natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

in violazione delle disposizioni vigenti;

l’Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo

danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla vigente normativa.

B 3 - Rinuncia alla rivalsa

L’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Contraente e del

conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle

disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di

navigazione;

nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico

e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;

nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia

involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa;

nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto

l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi

degli artt. 186 e 187, loro modifiche e/o integrazioni, del Codice della strada.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo

stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa

grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

B 4 – Gare sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli

e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste

nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

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B 5 - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella

sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice

di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non

prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di

danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;

- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del

paragrafo A 1 - Formule tariffarie del presente documento.

Entro 45 giorni dall’inizio dell’anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare

all’Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati. Per il pagamento del premio vale

quanto previsto nel Capitolato Tecnico PARTE II ai paragrafi B 2.12 - Pagamento del premio e B

2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili tenendo conto che:

- nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del

veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia;

- nel caso di esclusioni, l’Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in

ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia

residua;

- nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del

veicolo assicurato l’Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione

di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del

certificato e del contrassegno.

Per il Ministero della Difesa le inclusioni e le esclusioni non saranno regolarizzate in funzione dei

giorni effettivi di copertura ma a regolamento premio sul numero effettivo dei mezzi in copertura

al termine del periodo assicurativo.

B 7 - Sospensione in corso di contratto

Qualora l’Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne

comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi

del successivo paragrafo B19 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante.

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del

contrassegno.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l’Assicurato abbia richiesto la riattivazione

della garanzia - l’assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.

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Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere

una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il

premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con

rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di

frazionamento.

La riattivazione della copertura - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando

la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione

abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla

riattivazione alla nuova scadenza della copertura come sopra prorogata si imputa, a favore

dell’Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale

integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla

proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della

sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione delle coperture di durata inferiore all'anno per ciclomotori,

motocicli e motocarrozzette.

All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che

deve essere sottoscritta dall’Amministrazione Contraente.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato

calcolato il premio forfettario.

B 8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

o natante assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva

del veicolo o del natante, l’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all’Assicuratore

fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.

L’Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del

Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita in ragione di

1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del

certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla

sospensione dell’Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di

1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della

cessazione di rischio.

L'Assicuratore non procede alla restituzione dell’eventuale integrazione richiesta al momento

della sospensione.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato

calcolato il premio forfettario. Per gli altri mezzi del Ministero della Difesa il premio sarà invece

regolato esclusivamente sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine per periodo

assicurativo.

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B 9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante

In caso di furto del veicolo o del natante, L’Amministrazione deve dare notizia del furto

all’Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L’Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del

Servizio Sanitario Nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita, in ragione di

1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo alla

denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

B 10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale

1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del

Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su

tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;

2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli

stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e le coste orientali

dell’Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;

3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque

territoriali.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte

dell’Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.

L’Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad

ogni emissione/richiesta dei certificati e dei contrassegni.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali

concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste

dal Capitolato Tecnico PARTE II.

La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o

la rata di premio ai sensi dei punti B2.12 Pagamento del premio e B2.13 Regolazione del premio

su elementi variabili del Capitolato Tecnico PARTE II.

Qualora la garanzia in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia

sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla

Carta Verde, l’Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all’Assicuratore.

L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso

l’Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto

di tale obbligo.

B 11 - Reportistica sulle “Polizze RCA”

L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’anno

assicurativo:

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- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni:

Amministrazione;

n° progressivo Ordine;

data Ordine;

numero di polizza/contratto assegnato;

numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico

(Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, …etc.); nonché il loro numero

complessivo;

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su

supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella

modalità di sola lettura).

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SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI

C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati

L'Assicuratore assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante

assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione

(compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in

consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio

L’Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente

alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o

natante anche se non seguito da incendio.

L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti

disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi.

C 1.3 - Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato

dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di

costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il

rimorchio.

C 2 - COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER TUTTI I MEZZI TRANNE I MEZZI BELLICI

C 2.1 - Carico e Scarico

L’Assicuratore assicura la responsabilità dell’Amministrazione e, se persona diversa, del

committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di

carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici,

esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o

natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.2 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri

costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio dei mezzi meccanici.

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C 2.3 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

L’Assicuratore assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente

per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra

sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente

installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti per la

Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni

conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento

di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile

di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle

suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.4 - Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo a motore o natante,

l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente

cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita

accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

C 2.5 - Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

L’Assicuratore risponde, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, delle

spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di

incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti

giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia non deve ritenersi valida per mezzi che istituzionalmente vengono adibiti a tale uso,

quali, ad esempio, ambulanze.

C 2.6 - Perdita chiavi

L’Assicuratore indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro le spese

documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre

dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato

in polizza. La garanzia é estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi

antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà.

C 2.7 - Garanzia contrassegno

In caso di incendio totale, furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata,

l'Assicuratore risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in

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misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo

compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

C 2.8 - Rottura cristalli

L’Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell’autobus

assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro

indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (duemila/00)

per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;

- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurata dalla rottura dei

cristalli.

C 2.9 - Rimborso spese di rimpatrio

Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di

incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che

rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le

garanzie sono estese, l’Assicuratore rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille/00)

per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo

dell'autovettura.

C 2.10 - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente

cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale

che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro,

preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni

derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la

responsabilità del conducente per i predetti danni.

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SEZIONE D – SERVIZI OPZIONALI

La presente sezione regolamenta i servizi opzionali “Scatola Nera” e “Risarcimento del danno in forma specifica” qualora l’assicuratore decida di offrire o meno ciascuno di tali servizi.

D 1 - SERVIZIO OPZIONALE “SCATOLA NERA” VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER LE AUTOVETTURE

[TALE SERVIZIO NON E’ OPZIONABILE POICHE’ NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]

Premesso che:

per “scatola nera” devono intendersi meccanismi elettronici che registrano l’attività del

veicolo, denominati scatola nera o equivalenti o ulteriori dispositivi, individuati con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero

dello Sviluppo Economico;

i predetti dispositivi elettronici potranno essere installati sui veicolo previo recepimento

da entrambe le parti del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali

n. 370 del 4 ottobre 2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto

di lavoro”;

tale servizio è previsto per le sole autovetture (la cui consistenza è indicata nel paragrafo

12.1 “Elementi di determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri);

ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto

dell’emissione dell’Ordine,

l’Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell’ art. 32 del D.l. n. 1 del 2012 così come

modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, si obbliga:

a sostenere i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e

portabilità della “scatola nera”; nonché a garantire, sui dispositivi offerti, il servizio di

installazione ed assistenza su tutto il territorio nazionale;

ad applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio

opzionale, l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.

D 2 - SERVIZIO OPZIONALE “CARROZZERIE CONVENZIONATE” VALIDO PER TUTTI I MEZZI

TRANNE I NATANTI ED MEZZI BELLICI [TALE SERVIZIO NON E’ OPZIONABILE POICHE’ NON OFFERTO IN SEDE DI GARA]

Premesso che:

per “Carrozzerie Convenzionate” si intendono le Carrozzerie e/o le autofficine

convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione dei danni ai veicoli e all’uopo

attrezzate;

nell’offrire il servizio “carrozzerie convenzionate” l’Assicuratore si impegna a rendere

disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata

dello stesso, almeno 1.000 (mille) carrozzerie/officine convenzionate sul territorio

nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano).

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Tali carrozzerie/officine dovranno coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno

20 (venti) dovranno essere nel comune di Roma. L’Assicuratore dovrà rendere noti

l’elenco delle carrozzerie/officine convenzionate con dettaglio per ciascuna

carrozzeria/officine, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione,

dell’indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di

fax ed e-mail (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l’eventuale link al sito della

Compagnia dove consultare l’elenco aggiornato delle carrozzerie/officine. Eventuali

modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip

S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti; fermo restando il numero e la localizzazione

sopra indicati;

tale servizio è previsto per tutti i veicoli indicati nel paragrafo 12.1 “Elementi di

determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri, ad esclusione dei natanti e dei mezzi

bellici;

ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto

dell’emissione dell’Ordine di fornitura,

l’Assicuratore che offra tale servizio, ai sensi dell’art. 29 del D.l. n. 1 del 2012, si obbliga ad

applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio opzionale,

l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.

Il servizio è regolato dalle norme di seguito dettagliate:

D. 2.1 - Ambito di applicazione

Il servizio si applica ai sinistri che coinvolgono i veicoli indicati nel paragrafo 12.1 “Elementi di

determinazione dei premi” del Capitolato D’Oneri, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici,

con danni per l'Amministrazione per i quali non sia stata accertata alcuna responsabilità

dell'Amministrazione stessa o sia stata accertata una responsabilità solo parziale

dell'Amministrazione, per le ipotesi previste dalla legge.

D. 2.2 – Danni risarcibili

Le procedure di liquidazione attengono unicamente ai soli danni al veicolo, senza limite di valore

e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso.

D. 2.3 – Obbligo di denuncia

In caso di sinistro l’Amministrazione presenta la denuncia al Centro Liquidazione Danni della

Compagnia (di seguito per brevità C.L.D.) competente per territorio utilizzando il modulo C.A.I.

che, se non disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto

successivamente.

La denuncia potrà essere inoltrata, a scelta dell’Amministrazione mediante:

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telegramma/fax;

raccomandata A.R.;

consegnata a mano.

Qualora possibile, la denuncia può essere fatta anche utilizzando il servizio telefonico del Call

Center della Compagnia, componendo il numero verde che sarà fornito dalla stessa.

D. 2.4 – Modalità di denuncia

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall’Amministrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi

da quello in cui l’evento si è verificato, corredata dalla richiesta di risarcimento del danno.

La denuncia e la richiesta di risarcimento devono contenere, se possibile, i seguenti elementi:

nomi degli assicurati;

targhe dei veicoli coinvolti;

denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;

descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;

codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;

generalità di eventuali testimoni;

indicazione di eventuali organi di polizia intervenuti.

Dovrà essere indicato, altresì, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili

per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno (carrozzeria convenzionata e/o scelta ed

accettata tra le parti).

D. 2.5 – Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo

dell’Amministrazione

Il C.L.D. provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo alla

carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti dalla legge.

La Carrozzeria rilascia all’Amministrazione una dichiarazione nella quale:

assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo,

afferma di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. per

conto della Società e di non aver nulla a pretendere dall’Amministrazione,

assicura di aver consegnato l'autovettura in questione in perfetto stato di efficienza,

entro i termini fissati.

D. 2.6 – Sinistri in concorso per i quali è accettata la ripartizione di responsabilità

In caso di concorso di responsabilità, entro i termini previsti dalla legge, il C.L.D. formula la

proposta di risarcimento per la quota di responsabilità con invio della quietanza; qualora

l’Amministrazione accetti l'offerta, il C.L.D. liquida per la sua parte la Carrozzeria e

l’Amministrazione rilascia al C.L.D. dichiarazione liberatoria, liquidando la Carrozzeria per la parte

di competenza.

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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La carrozzeria rilascia la medesima dichiarazione di cui al paragrafo D. 2.5 Liquidazione diretta del

danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell’Amministrazione - con espresso

riferimento anche alla parte di spese corrisposta dal C.L.D.

D. 2.7 – Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l’Assicurazione ne darà

avviso all’assicurato ponendo a disposizione dello stesso l’equivalente in denaro del bene

danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo

al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un

veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

L’assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro – con il limite del valore

commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.

D. 2.8 –Inosservanza della disciplina del servizio da parte dell’Amministrazione

Qualora i veicoli non siano consegnati per la riparazione ad una delle Carrozzerie entro 30 giorni

dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in

forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l’Assicuratore

avrà diritto ad esigere il pagamento di un importo pari allo sconto del premio come previsto.

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI

E1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta:

1. sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP (oggi “IVASS”) “Modulo di

constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) ai sensi dell’art. 143 del

Codice delle assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo

stesso;

2. tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite telefax o raccomandata, che

l’Assicuratore dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto

d’ufficio o comunque di impedimento da parte delle Amministrazioni non venga compilato il

citato “Modulo di constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) o

venga compilato parzialmente.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) all’Assicuratore, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia,

sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la

procedura di indennizzo diretto.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto,

l’Assicuratore provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento

ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di

controparte coinvolto nel sinistro (così come previsto dalla Legge). In questo caso la richiesta del

risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di

assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di

risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dalla Legge.

L'Assicurato, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c., deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore

entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne abbia avuto

conoscenza.

E 2 - Gestione dei sinistri

L’Assicuratore può, previa comunicazione all’Assicurato, provvedere direttamente alla definizione

entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si

discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell’opera di legali o tecnici. Esso ha

altresì l’obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in

questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della citazione del

danneggiato.

Restano a carico dell’Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati,

per resistere nel comune interesse all’azione del terzo danneggiato.

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Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II

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Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da

parte dell’Avvocatura dello Stato o per l’intervento di tecnici che non siano designati

dall’Assicuratore, che neppure risponde di multe ed ammende.

L’Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l’intervento volontario in tutti i giudizi

civili nei quali non venga esperita l’azione diretta di cui all’Art. 144. - Azione diretta del

danneggiato del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i..

L’Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisionali – poste a carico dell’imputato – previa

esplicita richiesta dell’Amministrazione interessata.

E 3 - Reportistica dei sinistri

Dell’avvenuta definizione di ciascun sinistro l’Assicuratore darà, in ogni caso, tempestiva

comunicazione all’Amministrazione interessata.

L’Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e

del presente Allegato II.1, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell’Amministrazione________________________________________________

Numero di contratto ___________________

Dati del veicolo o natante interessato:

Veicolo Marca e tipo _______________ Targa _____________

Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc…)____________

Data di accadimento dell’evento__________________Data di denuncia____________________

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ____________________________

Tipologia del sinistro Danni a cose Danni a persone Danni a cose e persone

Applicazione della convenzione CARD: si no

Stato del sinistro:

sinistro agli atti, senza seguito

sinistro liquidato in data_______________ con importo pari a € ____________________

* sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a

€______________

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Allegato II.2 al Capitolato tecnico PARTE II

ALLEGATO II.2 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “KASKO DIPENDENTI”

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

SEZIONE A - PREMESSA

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI

DIPENDENTI

SEZIONE C – NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa del

danneggiamento all’autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare delle

Amministrazioni, di un famigliare dello stesso o di persona convivente.

Tale garanzia è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate

nel presente documento.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Dipendenti Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le

Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i

lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere le

persone comandate in missione.

Per Circolazione Quella avvenuta sia su area pubblica che su area privata, compresa la

sosta del veicolo.

Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del

proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell’art. 15 del D.P.R.

5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in

materia.

L’assicurazione prevede come massimale/somma assicurata €15.000,00 (quindicimila/00);

l’importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall’applicazione dello sconto offerto

dall’Assicuratore nella propria Offerta Economica.

A 1 - Esonero preventiva denuncia generalità

L’Assicurato è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati

nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze

di registri od altri documenti equipollenti sui quali l’Assicurato si impegna a registrare in modo

analitico:

- data e luogo di trasferta;

- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;

- tipo e targa del veicolo;

- numero dei chilometri percorsi.

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall’Assicurato costantemente

aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall’Assicuratore

di effettuare accertamenti e controlli.

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI

B 1 - Oggetto della garanzia

L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei

limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti

dagli autoveicoli:

di proprietà dei dipendenti civili e militari dell’Amministrazione,

di proprietà di un famigliare degli stessi o di persona convivente,

utilizzati, previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per

adempimenti di servizio, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l’esecuzione degli

stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone od animali, urto con ostacoli di

qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, anche se

derivanti da colpa grave dell’Assicurato e/o del conducente.

La garanzia si intende estesa agli autoveicoli dei soggetti che svolgono alcune funzioni/mansioni

atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio autoveicolo per

servizio, oltre l’orario di lavoro, senza la necessaria autorizzazione.

La garanzia è operante a condizione che:

il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;

le missioni e/o gli adempimenti di servizio siano riportate su apposito Registro Ufficiale

dell’Amministrazione tenuto costantemente aggiornato e che riporti per singola missione i

seguenti dati:

generalità del dipendente;

tipo e targa del veicolo;

data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e destinazione;

percorrenza chilometrica dell’intera missione.

B 2 - Diritto di surrogazione

L’Assicuratore conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei

confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il

caso di dolo.

B 3 – Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:

causati da cose o animali trasportati sul mezzo;

subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;

originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,

insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d’aria,

inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di

radioattività, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;

conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo

che quest’ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di

strada;

alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni,

giradischi, mangianastri, televisori, registratori o ad altri componenti del genere;

alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente con altro

danno indennizzabile;

avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica

determinata da uso di sostanze stupefacenti.

B 4 - Somme assicurate – forma della garanzia

Tutte le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" entro il limite della somma

assicurata.

Pertanto alla presente assicurazione non si applicano i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.

B 5 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della

Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è

rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta Verde).

B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in euro per ogni Km percorso dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti

civili e militari dell’Amministrazione utilizzati, previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa,

in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e viene anticipato in via provvisoria

nell’importo relativo ai km indicati nell’ordine.

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’ annualità assicurativa le Amministrazioni

dovranno comunicare all’Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l’anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico

PARTE II ai punti B2.12 - Pagamento del premio e B2.13 - Regolazione del premio su elementi

variabili.

B 7 - Reportistica sulle “Coperture Kasko dipendenti”

L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’ anno

assicurativo:

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da

intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

Amministrazione o Ente ordinante;

n° progressivo ordine;

data ordine;

N. di polizza/copertura assegnato;

N. di Km richiesti.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su

supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella

modalità di sola lettura).

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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SEZIONE C – NORME SUI SINISTRI

C 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall’Amministrazione entro 15 giorni da

quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo

corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad

esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla

polizza/copertura ed al sinistro.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti

giudiziari relativi al sinistro.

C 2 - Determinazione dell’ammontare dei danni

L’ammontare del danno al veicolo è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti

al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta, del mezzo stesso o delle sue parti

danneggiate, dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato

godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Il valore al momento del sinistro viene determinato sulla base del valore commerciale desumibile

dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO ed AZZURRO (Sanguinetti Editore)

con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al

valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte

presso rivenditori autorizzati.

In caso di danno parziale, intendendosi per tale quello risultante di importo inferiore al valore

commerciale sopra descritto, si calcolerà la spesa necessaria per il ripristino del veicolo in base al

costo delle riparazioni al momento del sinistro senza alcuna applicazione di degrado per i pezzi di

ricambio e fino ad un massimo indennizzo pari allo stesso valore commerciale.

In caso di danno totale l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato il prezzo di fattura del mezzo

qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla sua immatricolazione e/o acquisto; trascorsi sei

mesi, il valore del danno sarà pari al valore commerciale sopra riportato.

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove risulti

essere un costo indetraibile.

Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti

apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente istallati sulle

autovetture.

C 3 -– Perizia e Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste

lo richieda – mediante periti, ognuno nominato rispettivamente dall’Assicuratore e

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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dall’Amministrazione Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le

decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede – nonostante invito dell’altra – alla nomina del proprio perito o

se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più

diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono di comune accordo (ovvero, qualora

siano tre, a maggioranza di voti) inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro

decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico

dell’Assicuratore e dell’Amministrazione Contraente in parti uguali. L’Assicuratore avrà la facoltà

di liquidare anche la quota a carico dell’Amministrazione Contraente sottraendola dall’indennizzo

alla stessa spettante.

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’Amministrazione con contestuale

sottoscrizione della quietanza da parte dell’Amministrazione stessa.

Per i danni verificatisi all’estero la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

Trascorsi otto giorni lavorativi dal momento in cui la denuncia è stata spedita all’Assicuratore,

l’Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo, tenendo a disposizione dell’Assicuratore

la relativa documentazione.

L’Assicuratore si obbliga a liquidare i danni entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla denuncia

del sinistro qualora le parti non abbiano richiesto la perizia contrattuale come sopra descritta.

Nel caso fosse attivata invece questa ultima procedura, l’Assicuratore si impegna a liquidare il

danno entro 30 (trenta) giorni dal deposito della perizia così come definita dai periti nominati.

C 4 - Reportistica dei sinistri

L’Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e

del presente Allegato II.2, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell’Amministrazione__________________________

Data di accadimento dell’evento____________ Data di denuncia____________________

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ________________________

Numero di polizza/copertura ___________________

Tipo e Targa del veicolo _____________________

Proprietario _____________________________

Possibilità dell’azione di rivalsa nei confronti di Terzi: SI NO

Stato del sinistro:

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Allegato II.2 - al Capitolato tecnico PARTE II

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sinistro agli atti, senza seguito.

sinistro liquidato in data_______________ liquidazione pari a € ____________________

* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €______________

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

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ALLEGATO II.3 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI

DEI DIPENDENTI

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

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IL PRESENTE ALLEGATO E’ FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

SEZIONE A – PREMESSA

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI

DIPENDENTI

SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa dei

rischi da infortuni per i dipendenti civili e militari come descritti nel punto B 1 - Oggetto

dell’assicurazione che segue.

Tale copertura è regolata dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito dettagliate

nel presente documento.

L’assicurazione è attivabile con formula tariffaria nei limiti delle somme assicurate come di

seguito indicate. L’importo del premio sarà quello risultante dall’applicazione dello sconto offerto

dall’Assicuratore nella propria Offerta Economica.

Per la copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni:

a) occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà

dell’Amministrazione per adempimenti di servizio

SOMME ASSICURATE

Morte Somma assicurata:

€ 250.000,00

Invalidità permanente

Somma assicurata:

€ 250.000,00

b) occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per l’esecuzione di

prestazioni di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente.

SOMME ASSICURATE

Morte Somma assicurata:

€ 250.000,00

Invalidità permanente

Somma assicurata:

€ 250.000,00

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

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A 1 - ESONERO PREVENTIVA DENUNCIA GENERALITA'

L’Amministrazione Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei

veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze

di registri od altri documenti equipollenti sui quali l’Amministrazione Contraente si impegna a

registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;

- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;

- tipo e targa del veicolo;

- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall’Amministrazione

costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate

dall’Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

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SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RISCHI INFORTUNI DEI DIPENDENTI

Definizioni

Nel presente documento deve intendersi:

per Infortunio L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni

corporali obiettivamente constatabili.

per Beneficiario L’assicurato e/o suoi eredi legittimi o testamentari.

Per Dipendente/i Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le

Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i

lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere tutte le

persone comandate in missione.

B 1 - Oggetto dell’assicurazione

L’Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza e nei

limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare gli infortuni subiti dai dipendenti

dell’Amministrazione Contraente secondo quanto di seguito previsto, limitatamente al tempo ed

al percorso necessari per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio di cui in premessa ed

aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente.

La garanzia deve intendersi valida per:

a) i dipendenti civili e militari che guidino veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione per

adempimenti di servizio;

b) i dipendenti civili e militari autorizzati a servirsi per l’esecuzione di prestazioni di servizio, del

proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso

dipendente.

Le coperture di cui ai punti a) e b) potranno essere attivate autonomamente una dall’altra; sarà

facoltà delle Amministrazioni scegliere entrambe le coperture o anche solo una di esse indicando

la scelta effettuata nell’Ordine che invieranno all’Assicuratore.

Ambedue le coperture sono regolate dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni dettagliate

nel presente documento.

La garanzia è operante ancorché:

a) i veicoli di proprietà dell’Amministrazione civile siano guidati da personale militare o

appartenente alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo

Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Capitanerie di Porto;

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

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b) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti affidati all’Amministrazione in giudiziale custodia con

facoltà d’uso in base a disposizioni di legge.

c) i dipendenti guidino i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non

sono di diretta proprietà dell’Amministrazione delegante ma sono in dotazione alla stessa o

da essa immatricolati.

L’Assicuratore è obbligato soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle

disposizioni di legge in vigore (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, sue successive

modifiche ed integrazioni) e debitamente autorizzato all’uso del veicolo.

Resta comunque inteso che la garanzia deve intendersi operante anche se il mezzo è guidato da

persona con patente scaduta, a condizione che la stessa sia rinnovata dalla competente Autorità

entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo.

La garanzia comprende inoltre:

- l'asfissia non di origine morbosa;

- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;

- contatto con corrosivi;

- l'annegamento;

- l'assideramento o congelamento;

- la folgorazione;

- i colpi di sole o di calore;

- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;

- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;

- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;

- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto,

eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi ed altri eventi catastrofali

provocati da forze della natura;

- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a

condizione che l'Assicurato non sia stato comandato in servizio per reprimere tali eventi e

non vi abbia preso parte attiva;

- gli infortuni occorsi in occasione delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia a causa

di incidente o di guasto verificatisi durante la circolazione per servizio e per gli infortuni

occorsi durante la salita o la discesa dagli automezzi od operazioni intorno ad essi;

- gli infortuni occorsi durante la prestazione di assistenza ai trasportati in fase di salita o

discesa dal veicolo.

L’Assicuratore corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 6 di 13

Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili

soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito

una persona fisicamente integra e sana.

B 2 – Esclusioni

La presente garanzia non è rivolta alla copertura dei seguenti rischi:

rischi compresi nell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di terzi cui siano

imputabili lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato

autorizzato il trasporto.

La garanzia inoltre non opera:

per il caso di inabilità temporanea;

per gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;

per le persone affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali, “delirium

tremens”, alcolismo o da qualsiasi infermità o menomazione grave e permanente;

per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni

militari, invasioni e sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività,

ancorché detti infortuni siano occorsi in occasione della circolazione;

per gli infortuni originati direttamente ed esclusivamente da insurrezioni, tumulti popolari,

scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, salvo quanto previsto al

paragrafo B 1 – Oggetto dell’assicurazione.

B 3 – Somme assicurate

La garanzia è prestata per ciascun Assicurato nei limiti delle somme assicurate indicate in

premessa.

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico

dell’Assicuratore non potrà superare la somma complessiva di € 5.200.000,00 (euro

cinquemilioniduecentomila/00).

Qualora le indennità liquidabili ai sensi del contratto di assicurazione eccedessero nel loro

complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

B 4 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in:

- € per ogni veicolo per le garanzie di cui al paragrafo B 1- Oggetto dell’assicurazione lettera

a).

Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l’equipaggio sia formato da

più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le

persone che compongono l’equipaggio e non esclusivamente per il singolo

conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 7 di 13

dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l’equipaggio dei singoli natanti e

non sul singolo natante.

Il numero dei veicoli verrà comunicato in sede di stipula della relativa polizza detraendo i

rimorchi dal numero complessivo dei mezzi segnalati all’Assicuratore e sottoposti alla

copertura assicurativa RCA. Per le sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti si

farà riferimento e viene considerato valido, anche per questa garanzia, quanto previsto al

paragrafo A2- Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti dell’Allegato II.1 al

Capitolato Tecnico PARTE II.

Si precisa che:

- entro 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’ annualità assicurativa le Amministrazioni

comunicheranno alla sede indicata dall’Assicuratore le caratteristiche e i dati di

identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati;

- entro 45 giorni dall’inizio dell’anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare

all’Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati, con le eventuali variazioni

(inclusioni ed esclusioni) dei veicoli e dei natanti assicurati avvenute entro l ‘ultimo mese

dell’anno assicurativo precedente.

- € per ogni Km percorso dai veicoli assicurati per le garanzie di cui al paragrafo B 1 - Oggetto

dell’assicurazione lettera b).

Entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza dell’annualità assicurativa le Amministrazioni

dovranno comunicare all’Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l’anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto ai punti B2.12 -

Pagamento del premio e B2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili del Capitolato

Tecnico PARTE II.

B 5 - Estensione dell’assicurazione ai conducenti dei veicoli in noleggio

L’assicurazione del personale autista, di cui al paragrafo B1 - Oggetto dell’assicurazione del

presente documento, viene estesa ai dipendenti delle Amministrazioni addetti alla guida degli

autoveicoli acquisiti dalle Amministrazioni stesse con il sistema del “noleggio senza autista” (Art.

2, comma 119, della legge n. 662/1996, sue modifiche, integrazioni ed interpretazioni), alle stesse

condizioni e tariffe previste per i conducenti dei veicoli dello Stato.

Le Amministrazioni che stipuleranno polizze per tale copertura assicurativa dovranno

preventivamente comunicare all’Assicuratore la quantità e i dati di identificazione degli

autoveicoli noleggiati, desunti dal documento contrattuale stipulato con l’impresa di

autonoleggio, nonché quelli dei veicoli che, di volta in volta, vengono sostituiti temporaneamente

o definitivamente.

B 6 – Morte

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 8 di 13

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro due anni dal

giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche se successivamente alla scadenza

dell’Assicurazione, l’Assicuratore liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso alle

competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi di legge.

B 7 - Invalidità permanente

L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità

permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto,

anche se successivamente alla scadenza dell’Assicurazione.

L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità

permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le

percentuali seguenti:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

ARTO SUPERIORE 70%

UNA MANO O UN AVAMBRACCIO 60%

UN POLLICE 18%

UN INDICE 14%

UN MEDIO 8%

UN ANULARE 8%

UN MIGNOLO 12%

UNA FALANGE DEL POLLICE 9%

UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO 1/3 del dito

UN PIEDE 40%

AMBEDUE I PIEDI 100%

UN ALLUCE 5%

UN ALTRO DITO DEL PIEDE 3%

UNA FALANGE DELL’ALLUCE 2,5%

UNA FALANGE DI ALTRO DITO DEL PIEDE 1%

UN ARTO INFERIORE AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO 60%

UN ARTO INFERIORE ALL’ALTEZZA O AL DI SOTTO DEL

GINOCCHIO

50%

UN OCCHIO 25%

AMBEDUE GLI OCCHI 100%

UN RENE 20%

LA MILZA 10%

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 9 di 13

SORDITA’ COMPLETA AD UN ORECCHIO 10%

SORDITA’ COMPLETA AD AMBEDUE GLI ORECCHI 40%

PERDITA TOTALE DELLA VOCE 30%

STENOSI NASALE BILATERALE 15%

Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento

DI VERTEBRE CERVICALI 10%

VERTEBRE DORSALI 7%

DODICESIMA DORSALE 12%

CINQUE LOMBARI 12%

Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente 5%

Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l’Assicurato già mancante dell’altro occhio,

l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente

totale.

Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l’Assicurato già affetto da sordità

completa all’altro orecchio, l’Assicuratore liquida un indennizzo pari al 30% della somma

assicurata per invalidità permanente totale.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate

vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata

come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte

in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi

o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni

singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le

percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Nel caso di ernia non operabile che, in quanto determinata da infortunio (ernia traumatica),

risulti compresa in garanzia, l'indennità è stabilita nel 10% della somma assicurata per il caso di

invalidità permanente.

Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al

Collegio Arbitrale di cui al successivo paragrafo C4 - Controversie e collegio arbitrale.

Si prende atto che qualora le percentuali sopra indicate fossero inferiori alle tabelle previste dalla

legge sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si applicheranno

queste ultime, con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 10 di 13

prevista dalla legge. Analogamente dette tabelle saranno utilizzate per gli infortuni comportanti

lesioni non previste dalle percentuali sopra esposte.

Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto della

diminuita capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di Invalidità Permanente previste per

l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

B 8 - Cumulo di indennità

L'indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Tuttavia se dopo il

pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno

dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponderà ai

beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra

l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è

trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio

dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Assicuratore

paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione

testamentaria o legittima.

B 9 - Limiti territoriali e di risarcimento

L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà

effettuato in Italia in euro.

B 10 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le

persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi

organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

L’Amministrazione è esonerata dal notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti

fisici da cui fossero affetti gli Assicurati.

B 11 - Assicurazione complementare rispetto a quelle previste dalla legge per gli infortuni sul

lavoro

La garanzia deve intendersi prestata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo

assicurativo stabilito dalla legge inerenti normative sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 11 di 13

sul lavoro e non esime quindi l’Amministrazione dagli adempimenti previsti dalla legge a tale

riguardo.

B 12 - Reportistica sulle “Coperture Infortuni”

L’Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro 90 giorni dall’inizio dell’anno

assicurativo:

- l’elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da

intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

Amministrazione o Ente ordinante;

n° progressivo ordine;

data ordine;

provincia;

n. di polizza/copertura assegnato;

numero di veicoli assicurati; o numero di Km richiesti;

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su

supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella

modalità di sola lettura).

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Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 12 di 13

SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

C 1 - Modalità per la denuncia dell’infortunio

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall’Amministrazione entro 15 giorni da

quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo

corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad

esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla

polizza/copertura ed al sinistro. Quando l'infortunio abbia causato la morte dell'Assicurato o

quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data tempestiva

comunicazione all’Assicuratore tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo

corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

C 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici

dell’Assicuratore e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal

segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano

espressamente comprese nell'assicurazione.

C 3 - Liquidazione del danno

Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’Assicurato o dei Beneficiari.

In caso di premorienza o commorienza dei Beneficiari, detta somma sarà liquidata agli eredi

testamentari o legittimi dei Beneficiari.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la

somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del

citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due

commi del presente articolo.

C 4 - Controversie e collegio arbitrale

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze

attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita, con scrittura privata, ad un Collegio Arbitrale

che risiede presso la città in cui ha sede legale l’Assicuratore cui è assegnato il contratto di

assicurazione. Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, una per

ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dall'Ordine dei Medici avente

giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale.

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Classificazione Consip Public

Allegato II.3 al Capitolato Tecnico PARTE II

Pag. 13 di 13

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza

inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro

decisioni impegnano le parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte.

Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

C 5 - Rinuncia rivalsa

L’Assicuratore che abbia pagato l'indennità, qualora non sia previsto diversamente da specifiche

norme di legge e/o da CCNL, rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto ad

esso spettante di surrogarsi, ai sensi dell’art. 1916 C.C., nei diritti dell'Assicurato, che potrà così

esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.

C 6 – Reportistica dei sinistri

Dati sui sinistri che l’Assicuratore si impegna a fornire ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato

Tecnico PARTE II e del presente Allegato II.3:

Dati dell’Amministrazione________________________________________

Data di accadimento dell’evento_______________ Data di denuncia____________________

Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione ________________________

Nominativo dell’infortunato _____________________________________________

Garanzia interessata: Morte Invalidità permanente

Possibilità dell’azione di rivalsa nei confronti di Terzi: SI NO

Stato del sinistro:

sinistro agli atti, senza seguito.

sinistro liquidato in data_______________ liquidazione pari a € ____________________

* sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a €______________

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Allegato B- Offerta Economica del fornitore

ALLEGATO B

OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE

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@#@2|2022226#@#OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Bando Semplificato 903835Nome Bando Semplificato PROCEDURA APERTA PER

L’AGGIUDICAZIONEDELL’APPALTO SPECIFICO

INDETTO DA CONSIP S.p.A. AISENSI DEL D. LGS. N. 163/2006E S.M.I. PER LA PRESTAZIONE

DEI SERVIZI INERENTI LECOPERTURE ASSICURATIVE DEI

RISCHI CONNESSI ALLACIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E

DEI NATANTI DELLEAMMINISTRAZIONI DELLO

STATOCriterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

Lotto 1 (Lotto 1)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTOAmministrazione CONSIP SPA

Partita IVA 05359681003Nome Ufficio DIREZIONE PROGRAMMA

RAZIONALIZZAZIONE SPESAPUBBLICA

Indirizzo VIA ISONZO 19/E - ROMA (RM)Responsabile del Procedimento MONTEFORTE SALVATORE

CONCORRENTERagioneSociale

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀCOOPERATIVA Società Cooperativa

Partita IVA 00320160237CodiceFiscaleImpresa

003201460237

Provinciasede

VR

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registroimpreseNumero

iscrizioneregistroimprese

00320160237

CodiceDitta INAIL

3363053n. P.A.T. 43079204/95 - 43079203/41 - 43017314/91Matricolaaziendale

INPS9003206275 - 9000227587

CCNLapplicato

CONTRATTO ANIA TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONE E ILPERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Settore ASSICURATIVOIndirizzo

sede legaleLUNGADIGE CANGRANDE, 16 - VERONA (VR)

Telefono 064817260Fax 064814905

E-mail diContatto

[email protected]

sottoscrittada

IAQUINTA ALDO

CodiceFiscaleUtente

QNTLDA63P06H919H

Oggetto (1 di 1) dell'OffertaDescrizione Rc auto tutte le amministrazioni

delegantiMetaprodotto Servizi assicurativi

Quantità Richiesta 1

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiestoParametro Richiesto Offerta TecnicaServizio scatola nera NO

Carrozzerie convenzionate NO

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiestoParametro Richiesto Valore OffertoMD Peso autovetture 0,65022

MD Peso autobus 0,09226MD Peso autocarri 0,12858

MD Peso autocarri ad uso speciale 0,02342MD Peso altri autocarri ad uso 0,00342

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specialeMD Peso autocarri adibiti a

trasporti speciali0,00024

MD Peso motoveicoli trasportocose

0,00082MD Peso ciclomotori e motocicli 0,02342

MD Peso natanti con stazza lordafino a 50t/moto d'acqua/howercraft

0,00062MD Peso natanti con stazza lorda

tra 50t e 170t0,0003

MD Peso natanti con stazza lordatra 170t e 600t

0,0002MD Peso natanti con stazza lorda

superiore a 600t0,00001

MD Peso veicoli speciali/macchineoperatrici/carrelli

0,01589MD Peso rulli compressori 0,00003

MD Peso macchine agricole 0,00008MD Peso rimorchi 0,00022

MD Peso rimorchi per autocarri 0,00024MD Peso targhe prova autoveicoli 0,00034

MD Peso targhe prova moto 0,00002MD Peso mezzi bellici 0,03554

MD Peso inf a veicoli proprietàAmministrazione

0,02413AA Peso autovetture 0,82196

AA Peso autobus 0,02918AA Peso autocarri 0,01229

AA Peso autocarri ad uso speciale 0,00562AA Peso altri autocarri ad uso

speciale0,00505

AA Peso autocarri adibiti a trasportispeciali

0,00001AA Peso motoveicoli trasporto

cose0,00011

AA Peso ciclomotori e motocicli 0,02482AA Peso natanti con stazza lordafino a 50t/moto d'acqua/howercraft

0,00034AA Peso natanti con stazza lorda

tra 50t e 170t0,00209

AA Peso natanti con stazza lordatra 170t e 600t

0,00042AA Peso natanti con stazza lorda

superiore a 600t0,00012

AA Peso veicoli speciali/macchineoperatrici/carrelli

0,00089AA Peso rulli compressori 0,00001

AA Peso macchine agricole 0,00009

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AA Peso rimorchi 0,00005AA Peso rimorchi per autocarri 0,00001

AA Peso targhe prova autoveicoli 0,00034AA Peso targhe prova moto 0,00001AA Peso Kasko dipendenti 0,06332

AA Peso Inf a veicoli proprietàamministrazione

0,02907AA Peso Inf veicoli proprietà

dipendente0,0042

MD Sconto autovetture 0,1574MD Sconto autobus 0,1557MD Sconto autocarri 0,1557

MD Sconto autocarri ad usospeciale

0,1557MD Sconto altri autocarri ad uso

speciale0,1557

MD Sconto autocarri adibiti atrasporti speciali

0,1557MD Sconto motoveicoli trasporto

cose0,1558

MD Sconto ciclomotori e motocicli 0,1558MD Sconto natanti con stazza

lorda fino a 50t/motod'acqua/howercraft

0,15

MD Sconto natanti con stazzalorda tra 50t e 170t

0,1495MD Sconto natanti con stazza

lorda tra 170t e 600t0,1495

MD Sconto natanti con stazzalorda superiore a 600t

0,1495MD Sconto veicoli

speciali/macchine operatrici/carrelli0,1558

MD Sconto rulli compressori 0,1564MD Sconto macchine agricole 0,1563

MD Sconto rimorchi 0,16MD Sconto rimorchi per autocarri 0,16

MD Sconto targhe provaautoveicoli

0,1558MD Sconto targhe prova moto 0,1558

MD Sconto mezzi bellici 0,0152MD Sconto Inf veicoli proprietà

Amministrazione0,2892

AA Sconto autovetture 0,1574AA Sconto autobus 0,1557AA Sconto autocarri 0,1557

AA Sconto autocarri ad usospeciale

0,1557AA Sconto altri autocarri ad uso 0,1558

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specialeAA Sconto autocarri adibiti a

trasporto speciale0,1558

AA Sconto motoveicoli trasportocose

0,1557AA Sconto ciclomotori e motocicli 0,1557

AA Sconto natanti con stazzalorda fino a 50t/motod'acqua/howercraft

0,15

AA Sconto natanti con stazzalorda tra 50t e 170 t

0,1495AA Sconto natanti con stazza

lorda tra 170t e 600t0,1495

AA Sconto natanti con stazzalorda superiore a 600t

0,1495AA Sconto veicoli

speciali/macchine operatrici/carrelli0,1558

AA Sconto rulli compressori 0,1495AA Sconto macchine agricole 0,1563

AA Sconto rimorchi 0,16AA Sconto rimorchi per autocarri 0,16

AA Sconto targhe prova autoveicoli 0,1557AA Sconto targhe prova moto 0,1495AA Sconto Kasko dipendenti 0,3317

AA Sconto Inf veicoli proprietàAmministrazione

0,3077AA Sconto Inf veicoli proprietà

dipendente0,3

Sconto servizio scatola neraautovetture (ssnj)

0Sconto per servizio di carrozzerie

convenzionate (sccj)0

Sconto medio ponderato MD(S2MD)

0,0682Sconto medio ponderato AA

(S1AA)0,0896

Sconto complessivo offerto (S1) 15,78

OFFERTA ECONOMICA: 15,7800 %

5/6

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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazionedel procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine diconclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatorené Consip S.p.A.;di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioniriportate nel Bando Istitutivo, nel Bando Semplificato e nel resto delladocumentazione della procedura;di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possonointeressare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di talicircostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,ritenuti remunerativi;di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, lamancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati onon considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forzamaggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/odalla documentazione che disciplina la procedura;che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nelladocumentazione della procedura;che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono daconsiderarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo1457 cod. civ.;Per SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA: diimpegnarsi a fornire alla Consip S.p.A. e alla/e Amministrazione/i la reportistica e idati relativi alla contabilità di cui al Capitolato Tecnico PARTE II e suoi Allegati eallo Schema di Contrattoche tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente allemodalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale delcontratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLASOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 1 di 16

ALLEGATO C

MODELLI DI ORDINATIVI DI FORNITURA

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

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(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)

ORDINATIVO DI FORNITURA RC CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI

Protocollo

Data

Spett.le

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.

cooperativa

Piazza Sallustio, n.9

00187 Roma

Tel. 800.504.850

Fax 06/30194052

p.c.

Consip S.p.A

Via Isonzo 19/E

00198 Roma

Fax 06/85449284

Il sottoscritto

Cod. Fiscale

in qualità di

per (la Pubblica Amministrazione)

Direzione/Dipartimento/Altro

Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)

con sede in

Via n.

telefono fax

e-mail

- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture

assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle

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Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 3 di 16

Amministrazioni dello Stato” stipulato il____________, dalla Consip S.p.A. con Soc.

Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa.

- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;

DICHIARA

di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

ORDINA

ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:

Per la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione

dei veicoli e natanti di proprietà dell’Amministrazione n. __________ coperture come di seguito

indicato.

TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

AUTOVETTURE

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a CV 8

da 9 a 10 CV

da11a 12 CV

da13a 14 CV

da15a 16 CV

da17 a18 CV

da19 a 20 CV

oltre 20 CV

TOTALE AUTOVETTURE

AUTOBUS Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 10 posti

11 posti

12 posti

13 posti

14 posti

15 posti

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 4 di 16

TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

da 16 a 17

da 18 a 19

20 posti

da 21 a 24 posti

da 25 a 29 posti

da 30 a 40 posti

da 41 a 47 posti

48 posti

da 49 a 50 posti

da 51 a 60 posti

oltre 60 posti

TOTALE AUTOBUS

AUTOCARRI Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 15 q.li

da 16 a 25

da 26 a 35

da 36 a 70

da 71 a 360

oltre 360

TOTALE AUTOCARRI

AUTOCARRI AD USO SPECIALE

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

fino ai 60 q.li

oltre i 60 q.li

TOTALE AUTOCARRI AD USO SPECIALE

ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

fino ai 60 q.li

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

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TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

oltre i 60 q.li

TOTALE ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI (Esclusi trasporti ad uso provvisorio per

emergenze ordine pubblico e similari)

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 per danni alle cose € 1.000.000,00

Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li

Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li

Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li

Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li

Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li

Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li

TOTALE AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI

MOTOVEICOLI TRASP.COSE

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 50 cc

da 51 a 150

da 151 a 250

da 251 a 750

oltre 750

TOTALE MOTOVEICOLI TRASP.COSE

CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 50 cc

da 51 a 150

da 151 a 400

oltre 400

Quadricicli elettrici C.B.C.

Melex 743

Motoslitte

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 6 di 16

TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

TOTALE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 5 cv

da 6 a 19

da 20 a 50

da 51 a 90

da 91 a 150

da 151 a 200

da 201 a 300

da 301 a 500

oltre 500

Barche a vela non dotate di motore

TOTALE NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT

NATANTI (OLTRE 50 t)

da 50 a 170 t Massimale: €5.000.000,00

da 171 a 600

Massimale: €5.000.000,00

oltre 600 Massimale: €6.500.000,00

TOTALE NATANTI (oltre 50 t)

VEICOLI SPECIALI- MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

Gommati fino a 25 q.li

Gommati da 26 a 50

Gommati da 51 a 150

Gommati oltre 150

Cingolati fino a 25 q.li

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 7 di 16

TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

Cingolati da 26 a 50

Cingolati da 51 a 150

Cingolati oltre 150

TOTALE VEICOLI SPECIALI - MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI

RULLI COMPRESSORI

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

MACCHINE AGRICOLE

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

RIMORCHI

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

RIMORCHI PER AUTOCARRI

Massimale: per danni alle persone € 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

TARGHE PROVA AUTO

Massimale: unico € 5.200.000,00

TARGHE PROVA MOTO

Massimale: per danni alle persone

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 8 di 16

TIPOLOGIA VEICOLI N. VEICOLI MASSIMALI

€ 5.000.000,00 Per danni alle cose € 1.000.000,00

TOTALI

Di seguito il dettaglio, per luogo di consegna, dei dati relativi a ciascun veicolo/natante da assicurare:

Luogo di consegna 1

Direzione / Dipartiment

o

Sede di consegna

Indirizzo N° C.A.P. Località/Cit

tà Provincia

I tagliandi dovranno essere recapitati alla persona di seguito indicata quale persona incaricata ad effettuare il ritiro

Sig./Sig.ra

Telefono Fax

Dati relativi a ciascun veicolo/natante da assicurare (per luogo di consegna)

TIPOLOGIA VEICOLO TARGA/TELAIO CV/ Q.LI/ POSTI/ C.C.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

1 Nel caso di più indirizzi di consegna o comunque di indirizzi diversi da quello di intestazione dell’ordinativo, l’Amministrazione dovrà produrre una tabella di dettaglio per ogni luogo di consegna.

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 9 di 16

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Codice Fiscale o P.IVA

ed inviate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il

consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che

per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

(Luogo) , (Data)

per l’Amministrazione Contraente

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 10 di 16

(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)

ORDINATIVO DI FORNITURA “KASKO DIPENDENTI”

Protocollo

Data

Spett.le

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.

cooperativa

Piazza Sallustio, n.9

00187 Roma

Tel. 800.504.850

Fax 06/30194052

p.c.

Consip S.p.A

Via Isonzo 19/E

00198 Roma

Fax 06/85449284

Il sottoscritto

Cod. Fiscale

in qualità di

per (la Pubblica Amministrazione)

Direzione/Dipartimento/Altro

Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)

con sede in

Via n.

telefono fax

e-mail

- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture

assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 11 di 16

Amministrazioni dello Stato” stipulato il________________, dalla Consip S.p.A. con

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;

- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;

DICHIARA

di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

ORDINA

ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:

Per la Copertura assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo di

proprietà del dipendente civile e militare dell’Amministrazione autorizzato a servirsi del proprio

autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente per

l’esecuzione di prestazioni di servizio; una copertura in termini di chilometraggio pari a Km.

___________, fatto salvo l’eventuale conguaglio.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Codice Fiscale o P.IVA

ed inviate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il

consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che

per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

(Luogo) , (Data)

per l’Amministrazione Contraente

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 12 di 16

(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)

ORDINATIVO DI FORNITURA

INFORTUNI DIPENDENTI CHE GIUDINO VEICOLI E NATANTI

DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE

Protocollo

Data

Spett.le

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.

cooperativa

Piazza Sallustio, n.9

00187 Roma

Tel. 800.504.850

Fax 06/30194052

p.c.

Consip S.p.A

Via Isonzo 19/E

00198 Roma

Fax 06/85449284

Il sottoscritto

Cod. Fiscale

in qualità di

per (la Pubblica Amministrazione)

Direzione/Dipartimento/Altro

Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)

con sede in

Via n.

telefono fax

e-mail

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 13 di 16

- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture

assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle

Amministrazioni dello Stato” stipulato il___________________, dalla Consip S.p.A. con

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;

- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;

DICHIARA

di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

ORDINA

ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:

Per la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che

guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per prestazioni di servizio; una

copertura per n.____________ veicoli.

Nel caso in cui siano presenti dei natanti il numero dei soggetti coperti da infortuni potrebbe non

coincidere con il numero dei natanti stessi ma potrebbe essere superiore, si indica quindi il

numero complessivo dei conducenti da assicurare sia per i natanti che per gli altri veicoli

n.______________ conducenti.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Codice Fiscale o P.IVA

ed inviate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 14 di 16

Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il

consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che

per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

(Luogo) , (Data)

per l’Amministrazione Contraente

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 15 di 16

(da inviare al fornitore su carta intestata dell’Amministrazione o Ente)

ORDINATIVO DI FORNITURA

INFORTUNI DIPENDENTI AUTORIZZATI A SERVIRSI

DEL PROPRIO VEICOLO, DI QUELLO DI UN FAMILIARE O

DI PERSONA CONVIVENTE DELLO STESSO, PER MOTIVI DI SERVIZIO

Protocollo

Data

Spett.le

Soc.Cattolica di Assicurazione Soc.

cooperativa

Piazza Sallustio, n.9

00187 Roma

Tel. 800.504.850

Fax 06/30194052

p.c.

Consip S.p.A

Via Isonzo 19/E

00198 Roma

Fax 06/85449284

Il sottoscritto

Cod. Fiscale

in qualità di

per (la Pubblica Amministrazione)

Direzione/Dipartimento/Altro

Codice fiscale o P.IVA (dell’Amm.ne)

con sede in

Via n.

telefono fax

e-mail

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Classificazione Consip Public

Allegato C - Modelli di Ordinativi di Fornitura

Pag. 16 di 16

- visto il “Contratto Generale per la prestazione dei servizi inerenti le coperture

assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle

Amministrazioni dello Stato” stipulato il_______________________, dalla Consip S.p.A.

con Soc.Cattolica di Assicurazione Soc. cooperativa;

- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nel Contratto Generale;

DICHIARA

di aderire al Contratto Generale ed a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;

ORDINA

ai sensi delle disposizioni tutte di cui al predetto Contratto Generale:

Per la Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari

quando autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona

convivente dello stesso dipendente per l’esecuzione di prestazioni di servizio; una copertura in

termini di chilometraggio pari a Km. ____________, fatto salvo l’eventuale conguaglio.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Codice Fiscale o P.IVA

ed inviate a:

(Pubblica Amministrazione)

Via n.

CAP Città Prov

Si fa presente che, in esecuzione del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone

e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione fornisce il

consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche alla Consip, oltre che

per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa

comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

(Luogo) , (Data)

per l’Amministrazione Contraente

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Allegato D- Elenco Uffici liquidazione sinistri Classificazione Consip Public

Pagina 1 di 1

ALLEGATO D

ELENCO UFFICI LIQUIDAZIONE SINISTRI1

Per la denuncia di sinistro potranno essere utilizzati in via alternativa:

1 l’indirizzo mail: [email protected]

2 il numero di fax al +39 06 30194052

Per informazioni successive all’apertura del sinistro sarà attivo - dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30

- il numero verde 800.504.850 comunicando il numero di sinistro, se disponibile, o le targhe dei veicoli

coinvolti e la data dell’evento.

1 L’elenco allegato è aggiornato alla data di stipula del contratto; l’elenco costantemente aggiornato sarà

reperibile al link http://www.cattolica.it/pages.php?page=cdl

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ALLEGATO E

LISTINO PREMI AMMINISTRAZIONI

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Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 2 di 6

Classificazione Consip Public

TIPOLOGIA VEICOLO

PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

PREMI MINISTERO DELLA DIFESA

PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

AUTOVETTURE

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose € 1.000.000,00

Per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 8 cv € 161,77 € 161,77

da 9 a 10 cv € 224,97 € 224,97

da 11 a 12 cv € 270,47 € 270,47

da13 a 14 cv € 294,91 € 294,91

da 15 a 16 cv € 363,16 € 363,16

da 17 a 18 cv € 435,62 € 435,62

da 19 a 20 cv € 481,12 € 481,12

oltre 20 cv € 596,56 € 602,45

AUTOBUS Massimale Unico €

5.000.000,00 Massimale Unico €

5.000.000,00

fino a 10 posti € 385,00 € 276,93

11 posti € 393,44 € 281,99

12 posti € 401,04 € 287,90

13 posti € 409,48 € 294,66

14 posti € 418,77 € 300,57

15 posti € 426,37 € 306,48

da 16 a 17 posti € 444,10 € 318,30

da 18 a 19 posti € 459,29 € 330,12

20 posti posti € 467,74 € 336,03

da 21 a 24 posti € 500,66 € 358,82

da 25 a 29 posti € 542,04 € 389,22

da 30 a 40 posti € 550,48 € 394,28

da 41 a 47 posti € 592,69 € 437,34

48 posti € 607,89 € 426,37

da 49 a 50 posti € 633,22 € 453,38

da 51 a 60 posti € 715,96 € 513,33

oltre 60 posti € 755,64 € 542,88

AUTOCARRI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

fino a 15 q.li € 137,62 € 142,68

da 16 a 25 q.li € 178,99 € 185,74

da 26 a 35 q.li € 207,69 € 204,32

da 36 a 70 q.li € 210,23 € 211,91

Page 126: CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI ......relativi allegati, definise in modo adeguato e ompleto l’oggetto delle prestazioni da forn ire e, in ogni caso, ha potuto acquisire

Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 3 di 6

Classificazione Consip Public

TIPOLOGIA VEICOLO

PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

PREMI MINISTERO DELLA DIFESA

PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

da 71 a 360 q.li € 281,15 € 291,28

oltre 360 q.li € 526,84 € 544,57

AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

fino ai 60 q.li € 124,95 € 58,25

oltre i 60 q.li € 183,21 € 85,27

ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

fino ai 60 q.li € 76,82 € 81,89

oltre i 60 q.li € 112,27 € 119,04

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose € 1.000.000,00

Per danni alle cose € 1.000.000,00

Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li

€ 266,76 € 307,32

Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li

€ 368,91 € 422,99

Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li

€ 266,76 € 307,32

Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li

€ 368,91 € 422,99

Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li

€ 266,76 € 307,32

Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li

€ 368,91 € 422,99

MOTOVEICOLI TRASP.COSE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

fino a 50 cc € 48,12 € 59,93

da 51 a 150 cc € 65,85 € 82,73

da 151 a 250 cc € 76,83 € 96,23

da 251 a 750 cc € 87,80 € 109,74

oltre 750 cc € 95,40 € 119,03

CICLOMOTORI E MOTOCICLI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

fino a 50 cc € 115,66 € 97,92

da 51 a 150 cc € 117,35 € 98,77

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Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 4 di 6

Classificazione Consip Public

TIPOLOGIA VEICOLO

PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

PREMI MINISTERO DELLA DIFESA

PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

da 151 a 400 cc € 119,04 € 100,45

oltre 400 cc € 158,72 € 134,22

Quadricicli elettrici C.B.C. € 108,91 € 92,01

Melex 743 € 108,91 € 92,01

Motoslitte € 156,19 € 130,85

NATANTI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

(FINO A 50 t di stazza lorda)- MOTO D'ACQUA e HOWERCRAFT

Per danni alle cose € 1.000.000,00

Per danni alle cose € 1.000.000,00

fino a 5 cv € 1,70 € 1,70

da 6 a 19 cv € 2,55 € 3,40

da 20 a 50 cv € 2,55 € 4,25

da 51 a 90 cv € 3,40 € 5,10

da 91 a 150 cv € 4,25 € 5,95

da 151 a 200 cv € 5,10 € 9,35

da 201 a 300 cv € 6,80 € 11,90

da 301 a 500 cv € 9,35 € 13,60

oltre 500 cv € 9,35 € 15,30

Barche a vela non dotate di motore € 2,55 € 3,40

NATANTI Massimale € 5.000.000,00 Massimale € 5.000.000,00

(con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t)

€ 352,10 € 341,90

NATANTI (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t)

Massimale € 5.000.000,00 Massimale € 5.000.000,00

€ 459,27 € 443,96

NATANTI Massimale € 6.500.000,00 Massimale € 6.500.000,00

(con stazza lorda superiore a 600t) € 534,11 € 534,11

VEICOLI SPECIALI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

MACCHINE OPERATRICI- CARRELLI Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

Gommati fino a 25 q.li € 16,88 € 51,49

Gommati da 26 a 50 q.li € 21,94 € 67,53

Gommati da 51 a 150 q.li € 34,61 € 103,83

Gommati oltre 150 q.li € 49,80 € 154,48

Cingolati fino a 25 q.li € 19,41 € 59,93

Cingolati da 26 a 50 q.li € 25,32 € 77,66

Cingolati da 51 a 150 q.li € 37,98 € 116,49

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Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 5 di 6

Classificazione Consip Public

TIPOLOGIA VEICOLO

PREMI ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

PREMI MINISTERO DELLA DIFESA

PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

Cingolati oltre 150 q.li € 54,87 € 170,52

RULLI COMPRESSORI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

€ 8,50 € 9,27

MACCHINE AGRICOLE Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

€ 6,74 € 6,74

RIMORCHI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

€ 1,68 € 1,68

RIMORCHI PER AUTOCARRI Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

€ 0,84 € 1,68

TARGHE PROVA AUTOVEICOLI Massimale Unico € 5.200.000,00 Massimale Unico €

5.200.000,00

€ 63,32 € 66,69

TARGHE PROVA MOTO Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Massimale per danni alle persone € 5.000.000,00

Per danni alle cose €

1.000.000,00 Per danni alle cose €

1.000.000,00

€ 47,62 € 49,80

MEZZI BELLICI (PREMIO FORFETTARIO) N.A. € 649.968,00

PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)

KASKO € 0,038

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Allegato E –Listino Premi Amministrazioni Pagina 6 di 6

Classificazione Consip Public

PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)

PREMIO MINISTERO DELLA DIFESA

PREMIO UNITARIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E S.S.N.

(valido per l'anno 2016)

INFORTUNI PA € 9,96 € 5,70

PREMIO ALTRE AMMINISTRAZIONI

DELEGANTI PREMIO UNITARIO ANNUO AL

NETTO DI IMPOSTE (valido per l'anno 2016)

INFORTUNI VEICOLI DIPENDENTI € 0,0027