CONTRATTO DI RICERCA - Dipartimento di...

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CONTRATTO DI RICERCA TRA Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” Prof. Maurizio Masi autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto Rettorale n.510/AG del 19/02/2014 E La Società (l'Impresa / la Ditta / l’Ente) .... ……........ (cod. fisc. ..……......., P.IVA …………............), con sede in ............ …….......(in seguito indicata come Società ............) rappresentata da ............…………....in qualità di…. di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti” PREMESSO CHE

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CONTRATTO DI RICERCA

TRA

Il Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria

Chimica “Giulio Natta” (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con

sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito

indicato come Politecnico), rappresentato dal Direttore del Dipartimento

di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” Prof. Maurizio

Masi autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del

Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi emanato con Decreto

Rettorale n.510/AG del 19/02/2014

E

La Società (l'Impresa / la Ditta / l’Ente) ....……........ (cod. fisc. ..

……......., P.IVA …………............), con sede in ............…….......(in

seguito indicata come Società ............) rappresentata da ............

…………....in qualità di….

di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

a) La Società ................ intende affidare al Politecnico una ricerca nel

campo di ...................................;

b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 N. 382 consente

all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza stabilite

mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per

conto di terzi del Politecnico di Milano emanato con Decreto Rettorale n.

510/AG del 19/02/2014.

SENTITI

il Responsabile della ricerca Prof. ........... che controfirma per accettazione

il presente atto;

il Responsabile Gestionale Sig. Samuele Paolo Bordogna che controfirma

il presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - La Società ........ affida al Politecnico l'esecuzione del seguente

programma di ricerca: "..........................".

Tale programma di ricerca consiste .............................................. .

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al

Prof. ........., che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni

professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle

prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Le parti concordano che al termine dell’esecuzione del programma di

ricerca il responsabile della ricerca consegnerà alla Società…….una

relazione/rapporto finale.

(In alternativa: Al termine dell’esecuzione del programma di ricerca le

Parti concordano di sottoscrivere un “Verbale di fine lavori” a conferma

dell’esecuzione del programma di ricerca da parte del responsabile della

ricerca).

Art.2 - Il presente contratto avrà la durata di .............. con inizio dalla

stipula del contratto stesso e si intenderà tacitamente risolto alla sua

naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta

scritta e motivata che deve pervenire all’altra parte con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento almeno ........... (mesi) prima della

scadenza e l’altra parte accetti per iscritto la proposta di proroga

entro ................(mesi/giorni) dalla data di ricevimento della stessa.

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso ..................

Art.3 - Per l'esecuzione del programma di ricerca di cui all'Art. 1 la

Società............ si impegna a versare al Politecnico Dipartimento di

Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “Giulio Natta” la somma di

€ .............. oltre IVA con aliquota di legge (di cui € …..00,00 destinati

all’attivazione di un assegno di ricerca). (frase da inserire solo nel caso

in cui sia previsto un assegno di ricerca)

Art.4 - La somma di cui al precedente Art. 3, sarà erogata dalla

Società ..................... con le seguenti modalità: (da specificare, ma

prevedendo sempre un acconto di almeno il 30% del corrispettivo e

comunque non inferiore all’importo dell’eventuale assegno di ricerca

espressamente citato in contratto. Inoltre, l’importo dell’eventuale

assegno di ricerca non potrà superare il 50% del corrispettivo concordato

con la Società)

(solo a titolo d’esempio:)

€ ....000,00 oltre IVA di legge alla stipula del contratto;

€ …..000,00 oltre IVA di legge alla scadenza del …….. mese;

€ …..000,00 oltre IVA di legge alla chiusura del contratto.

La somma suddetta verrà versata dalla Società ................. al Politecnico

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”

sul Conto Corrente n.000001710X82 cod. ABI 05696, cod. CAB 01620,

cod. CIN T, cod. SWIFT POSOIT22, cod. IBAN

IT16T0569601620000001710X82. presso la Banca Popolare di Sondrio,

Ag. 21, c/o Politecnico di Milano, Via E. Bonardi n. 4, 20133 Milano,

intestato al Politecnico Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria

Chimica “Giulio Natta”, specificando la causale, dietro presentazione di

fattura/e.

Art.5(scegliere CASO 1 o CASO 2)

CASO 1

Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, che per loro natura NON sono proteggibili mediante privativa industriale

Possibile formulazione dell’Articolo 5 Motivazione alla base dell’articolo

5.1 - “Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto, l'attività oggetto del contratto non può comportare invenzioni tali da essere titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali*.

Alcuni contratti per loro natura non daranno esito a risultati brevettabili o per la natura del contratto stesso (i.e. contratti per l’esecuzione di prove o misurazioni, etc…) oppure per la natura dei risultati attesi

CASO 2

Linee guida per la disciplina dei risultati di attività di ricerca commissionata e/o finanziata, proteggibili mediante privativa industriale

Possibile formulazione dell’ Articolo 5 Motivazione alla base dell’articolo

5.1 - “Nel caso in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, l’Azienda/Ente sarà immediatamente informata da parte del Politecnico di Milano e dovrà esprimere, tramite comunicazione scritta, il proprio interesse nei confronti di ciascuna eventuale invenzione.”

5.2 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente sia interessata al deposito di una domanda di Brevetto*, l’Azienda/Ente avrà il diritto di decidere in merito alla modalità di deposito della domanda e alla scrittura del relativo documento tramite il supporto degli inventori del Politecnico di Milano.”

Obbiettivo: si lascia all’Azienda/Ente la gestione della procedura che porta al deposito di una domanda di brevetto, così da garantirle una protezione brevettuale che soddisfi al meglio le proprie esigenze, essendo l’Azienda/Ente la parte che sfrutterà commercialmente l’invenzione.

5.3 - “Sia il Politecnico di Milano, sia l’Azienda/Ente saranno indicati come cotitolari del Brevetto e indicheranno i nomi dei propri inventori nelle domande di Brevetto.”

Obbiettivo: per il Politecnico è fondamentale apparire come contitolare nella domanda di brevetto al fine di ottenere una visibilità che permetta all’Ateneo di mostrare le sue potenzialità nella ricerca applicata, risultando quindi evidente la sua attività di supporto al mondo industriale.

5.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano concederà una licenza esclusiva per la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente.”

In alternativa:

5.4 - “Contestualmente al deposito della domanda di Brevetto, il Politecnico di Milano cederà la propria quota di titolarità all’Azienda/Ente che acquisirà quindi la piena titolarità della domanda di Brevetto. L’Azienda/Ente si impegna a richiedere all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o ad analogo Ente in caso di brevetto internazionale, la trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del Brevetto depositato congiuntamente solo dopo la prima pubblicazione dello stesso.”

Obbiettivo: una volta depositata congiuntamente la domanda di brevetto si prospettano due scenari:

a) il Politecnico concederà all’ Azienda/Ente la licenza esclusiva della propria quota di titolarità. In questo modo ne rimane formalmente titolare ma garantisce all’ Azienda/Ente l’utilizzo e lo sfruttamento esclusivo dell’invenzione.

b) il Politecnico cederà all’ Azienda/Ente la propria quota di titolarità che diventerà titolare unico della domanda. Il Politecnico richiede solamente che la trascrizione del passaggio di titolarità presso gli uffici brevetti competenti avvenga dopo la prima pubblicazione della domanda cosicché vi sia un documento della vita del brevetto in cui appaia il Politecnico (vedi punto 5.3).

5.5 - “l’Azienda/Ente sosterrà tutti i costi di deposito della domanda di Brevetto nonché tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del Brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale. (DA INSERIRE SOLO IN CASO DI CESSIONE DI TITOLARITA’) Le relative spese connesse alla trascrizione dell’atto di acquisizione della piena titolarità del brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti, o analogo Ente in caso di brevetto internazionale, e le eventuali spese notarili connesse alla cessione della titolarità, saranno sostenute dall’ Azienda/Ente.

Obbiettivo: gli oneri della gestione del brevetto sono tutti a carico dell’Azienda/Ente che trarrà i benefici dall’utilizzo del brevetto.

5.6 - “Nel caso di deposito di domanda di Brevetto nazionale l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00; nel caso di deposito di domanda internazionale o di domanda di estensione internazionale di una domanda già depositata in sede nazionale, l’Azienda/Ente riconoscerà al Politecnico di Milano un ulteriore premio complessivo pari (ad esempio) a € 10.000,00. Oltre detti premi nulla sarà dovuto al Politecnico di Milano e agli inventori indicati dal Politecnico di Milano da parte dell’Azienda/Ente per quanto riguarda il Brevetto depositato.”

Obbiettivo: a fronte della concessione della licenza esclusiva o della cessione della quota di titolarità, l’Azienda/Ente riconosce al Politecnico, e principalmente ai suoi inventori, un premio che sarà versato al primo deposito della domanda di brevetto e alla sua eventuale estensione internazionale.

5.7 - “Il Politecnico di Milano godrà del diritto d’uso del brevetto, gratuito e perpetuo, per fini scientifici e didattici.”

Obbiettivo: per statuto il Politecnico non può effettuare attività con fini di lucro. L’utilizzo del brevetto e dei suoi proventi e' finalizzato al continuo miglioramento della ricerca e della didattica.

5.8 - “Laddove l’Azienda/Ente decida di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare il Politecnico, che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto in quei Paesi non più di interesse dell’Azienda/Ente.”

Obbiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia più interessata a valorizzare e sfruttare parte o tutti i diritti di proprietà industriale, viene data al Politecnico la possibilità di ottenerne l’intera titolarità di quest’ultimi, al fine di mantenerli in vita e di eventualmente valorizzarli in altro modo.

5.9 - Nel caso che da attività di ricerca in continuità con l’oggetto del contratto condotte dal medesimo gruppo di ricerca del Politecnico entro i primi 12 mesi dalla scadenza del presente contratto, scaturiscano ulteriori invenzioni suscettibili di tutela brevettuale, si applicheranno le condizioni previste dal presente articolo.

Obbiettivo: viene semplicemente ribadito quanto previsto dal codice della proprietà industriale, art.64 comma 6. E’ una garanzia per l’Azienda/Ente di poter accedere a risultati brevettabili diretta conseguenza del contratto appena concluso.

5.10 - “Nel caso in cui l’Azienda/Ente esprima il suo disinteresse all’invenzione, il Politecnico di Milano avrà il diritto di decidere autonomamente se procedere alla brevettazione dell’invenzione a sua esclusiva titolarità senza nulla dovere all’Azienda/Ente.”

Obbiettivo: nel caso in cui l’Azienda/Ente non sia interessata a valorizzare e i risultati della ricerca svolti con/dal Politecnico proteggibili mediante privativa industriale, il Politecnico sarà libero di valorizzare e sfruttarli in altro modo senza alcun vincolo con l’Aziende/Ente.

5.11 - “I versamenti di cui all’art.5.6 dovranno essere effettuati, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del Politecnico, sul conto corrente n. 1600X69 presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n. 21 – 20133 Milano - ABI 05696 CAB 01620 CIN T, a favore del Politecnico di Milano – Servizio Valorizzazione della Ricerca TTO, specificando nella causale del mandato la finalità del pagamento.”

* “Brevetto”: indica genericamente e non esaustivamente i brevetti per invenzione, per modelli di utilità, per disegno e modello industriale, i brevetti per novità vegetali le registrazioni dei programmi per elaboratore.

Art.6 - Il Politecnico potrà utilizzare i risultati della ricerca, diversi da

quelli disciplinati al precedente art.5, allo scopo di ricavarne pubblicazioni

di carattere scientifico previa autorizzazione scritta della

Società ...................... (In alternativa: Il Politecnico potrà liberamente

utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al

precedente art.5, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere

scientifico.)

Documenti forniti dalla Società ……….., studi ed esiti riservati della

ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art.5, possono essere

utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea solo previa

autorizzazione specifica e scritta da parte della stessa Società. (In

alternativa: Documenti forniti dalla Società ……….., studi ed esiti

riservati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente art.5,

possono essere utilizzati liberamente quali materiali per sviluppare tesi di

laurea).

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati della

ricerca che non siano, ai sensi del precedente art.5, sottoposti a

riservatezza/segretezza, la Società .............................. si impegna a citare

espressamente il Politecnico.

Il Politecnico non potrà' essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-

scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art.7 (Da inserire in ipotesi di ricerche che vedano coinvolti in un lavoro

comune il personale di entrambe le parti o che prevedano lo svolgimento

di attività di tipo intellettuale oppure operativo)

Caso 1 – Articolo da inserire:

nel caso in cui l‘attività coinvolga in un lavoro comune il personale di

entrambe le parti presso le corrispettive sedi e in cui si prevedano solo attività

di tipo intellettuale;

oppure

nel caso in cui l‘attività coinvolga il personale di una sola parte presso la

propria sede e in cui si prevedano solo attività di tipo intellettuale.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio

personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi

di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti

al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei

lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli

obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del

responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli

stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza

delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni

riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando

all’uopo apposita dichiarazione.

Per ogni altra specificità o in seguito a cambio di condizioni contrattuali le parti

debbono fare riferimento al D.M. 5 Agosto 1998 n° 363.

(Da inserire nel caso di stipula di incarichi con enti esteri) Gli obblighi di

informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione e

protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

(Da inserire nel caso di personale del Politecnico che svolge la propria attività in

una struttura immobiliare gestita da ente esterno al Politecnico stesso - sedi

staccate di Como, Lecco ecc.) Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 sono

a carico del soggetto di vertice dell’ente gestore”.

Caso 2 - Articolo da inserire:

nel caso in cui l’attività coinvolga in un lavoro comune il personale di

entrambe le parti presso le corrispettive sedi e in cui si preveda un’attività di tipo

operativo;

oppure

nel caso in cui l’attività coinvolga il personale di una sola parte, presso la

propria sede e in cui si preveda un’attività di tipo operativo;

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio

personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi

di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad

uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di

esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui

all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai

fini della sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell’ente di

provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi

rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il responsabile della

sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è

tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di

espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di

sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà

rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

In particolare, il personale di entrambe le parti chiamato a svolgere la propria

attività presso le corrispettive sedi, prima di dare inizio all’attività debbono con

presa d’atto prendere visione del DVR (documento di valutazione dei rischi)

generale della struttura e specifico dei locali oggetto dell’attività, e

congiuntamente collaborare con l’Addetto Locale alla Sicurezza per

l’aggiornamento dello stesso alla luce di eventuali cambiamenti intervenuti.

Nel caso che, per esigenze legate alla specifica attività, vengano introdotte nei

locali Dipartimentali macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti,

prototipi o altri mezzi tecnici (cosa che richiede la stipula di apposite convenzioni

e/o comodati d’uso), i RADRL dovranno verificare l’esistenza di requisiti di

sicurezza adeguati e conformi alle normative, ai regolamenti e alle norme vigenti;

nel caso di introduzione di agenti chimici, fisici o biologici, i RADRL dovranno

verificarne la compatibilità con la struttura, gli impianti e/o i dispositivi di

protezione collettiva esistenti al fine di un uso in completa sicurezza secondo la

normativa vigente.

In ogni caso i RADRL dovranno provvedere all’aggiornamento del DVR.

Il RADRL competente del Politecnico di Milano e il soggetto di vertice della

Società o suo delegato, dovranno verificare eventuali presenze di rischi da

interferenze fra i lavori di entrambe le parti nell’esecuzione delle attività e, in caso

di sussistenza dei predetti rischi, le attività che prevedono dette interferenze

potranno avere inizio solo successivamente all’elaborazione di un unico

documento di valutazione degli stessi che indichi le misure adottate per eliminare

o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o

integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di

dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti

nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura

ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria

attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di

provenienza.

(Da inserire nel caso di stipula di incarichi con enti esteri)

Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di

prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della

struttura ospitante.

(Da inserire nel caso di personale del Politecnico che svolge la propria attività in

una struttura immobiliare gestita da ente esterno al Politecnico stesso -sedi

staccate di Como, Lecco ecc.)

Tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 sono a carico del soggetto di

vertice dell’ente gestore”.

Art. 8 – ( ATTENZIONE: da inserire solo nel caso in cui l’attività coinvolga

in un lavoro comune il personale di entrambe le parti presso le corrispettive sedi

o che coinvolga il personale di una sola parte, presso la propria sede, e in cui si

preveda un’attività di tipo operativo, dunque solo nel caso in cui si opti per il

precedente art. 7 – caso 2)

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli

stessi comunque designati, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti

sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla

gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali della Società o del

Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non

pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti

presso le sedi di svolgimento delle attività;

- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere

disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a

quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti

del progetto;

- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto

previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle

attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i

contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed

attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle

attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in

materia.

Infine, nel caso in cui la Società sia certificata ISO 14001 o in possesso di

registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente

documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale,

procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali

significativi generati dalle attività svolte nell’ambito del contratto di ricerca, sia in

condizioni normali che di emergenza.

Art.9 - La Società.........................esonera il Politecnico da ogni

responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose e

all’ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

causati dal proprio personale. Inoltre la Società………….. dovrà adottare

durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale prassi e

procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Art. 10 - (Eventuale) La Società ......................... è tenuta ad osservare il

segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Politecnico,

per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti,

indicati/e come riservati/e, di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dal Politecnico in virtu’ del presente contratto. Il

Politecnico, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi

persona non autorizzata dalla Società ................... per quanto riguarda

fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati/e come

riservati/e, di cui fosse venuto a conoscenza o che gli fossero stati

comunicati dalla Società .................... in virtu’ del presente contratto. Tale

riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od

oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo

tre/cinque anni dalla scadenza del contratto.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero

derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora

provino che detta trasgressione si è verificata nonostante i fatti, le

informazioni, le cognizioni, i documenti od oggetti, indicati/e come

riservati/e siano stati trattati/e con la stessa cura che ogni parte usa nei

confronti di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti,

indicati/e come riservati/e di sua proprietà.

Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni

derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non

potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore

al corrispettivo previsto dal contratto.

Art. 11 - (Eventuale) Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione

ed ogni altra informazione che la Società ................... possa aver fornito al

Politecnico con riferimento all’oggetto del presente contratto è e rimane di

proprietà della Società .............. Il Politecnico si impegna a restituire alla

Società quei documenti, specifiche, disegni e campioni per i quali sia stata

fatta richiesta di restituzione da parte della Società anche prima della

scadenza del contratto, salvo che l’utilizzo del predetto materiale sia

ritenuto necessario dal Responsabile del contratto al proseguimento della

ricerca: in tal caso, esaudendo la richiesta di restituzione, il contratto si

risolve di diritto ed al Politecnico saranno rimborsate tutte le spese

sostenute ed impegnate fino al momento dell’effettivo ritiro del materiale

suddetto e un ulteriore importo pari al 10% del corrispettivo a totale

tacitazione di ogni ulteriore spettanza.

La documentazione, i disegni, le specifiche e i campioni non reclamati

dalla Società al termine della sperimentazione potranno essere smaltiti dal

Politecnico dopo sei mesi ed entro un anno dalla conclusione del contratto.

I costi di smaltimento rimangono in carico alla stessa Società.

Art. 12 - Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, la Società ……… si

impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del

D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente

contratto.

Il codice è disponibile sul sito del Politecnico di Milano all’indirizzo

http://www.normativa.polimi.it

Art.13 - (Da inserire se il contratto è stipulato anche in lingua straniera)

Il presente contratto è stipulato in doppio originale, di cui uno in lingua

italiana e l’altro in lingua ....................; in caso di contrasto fra le due

versioni e/o di dubbi nell’interpretazione delle clausole contrattuali,

prevale la versione redatta e sottoscritta in lingua italiana. Il presente

rapporto giuridico è disciplinato dalle clausole dedotte in contratto e dalla

normativa italiana vigente.

Art. 14 - (L’intero articolo resta fermo anche e soprattutto se il contratto

è redatto in lingua straniera)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione

all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il

Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 15 – Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R.

26/4/1986 N. 131.

L’imposta di bollo, dovuta sin dall’origine per il presente contratto, è

assolta in modo virtuale dalla Società……

(In alternativa: L’imposta di bollo, dovuta sin dall’origine per il presente

contratto, è assolta in modo virtuale dal Politecnico, titolare

dell’autorizzazione Ministeriale n. 392144/92 del 20/04/1993, con diritto

di rivalsa nei confronti della Società……………)

Art. 16 – Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in

formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi

del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii..

(In alternativa: Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata

in formato cartaceo con apposizione della firma olografa da parte della

Società……e in formato elettronico con apposizione di firma digitale da

parte del Politecnico ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.e ii.)

Art. 17 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per

quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”

forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque

raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto,

vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante

consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o

ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati,

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali

dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la

mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolare per quanto concerne il presente articolo è la Società ……..come

sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare

del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7

del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 18 – Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del

presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il

database delle ricerche svolte dall’Ateneo, che potrà/non potrà essere

pubblicato con/senza riferimento alla Società…………., nel sito Web del

Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome della

Società………….. senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei

committenti dell’Ateneo, che potrà /non potrà essere pubblicato nel sito

Web dell’Ateneo.

(Luogo, data) (Luogo e data)

POLITECNICO DI MILANO SOCIETA'…….……..

Dipartimento di Chimica, Materiali e

Ingegneria Chimica “Giulio Natta”

Il Direttore

(Prof. Maurizio Masi)(firma digitale ai sensi della normativa vigente)

Il Responsabile della Ricerca

(Prof. .....…………….........)(firma digitale ai sensi della normativa vigente)

Il Responsabile Gestionale

(Sig. Samuele Paolo Bordogna) (firma digitale ai sensi della normativa vigente)