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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER I COLLABORATORI TELEFONICI DEI CALL CENTER Con la validazione giuridica della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti dei Lavoro ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONTACT CENTER OUTSOURCING ROMA, 22 LUGLIO 2013 TESTO INTEGRATO E REVISIONATO

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CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI RIFERIMENTO

PER I COLLABORATORITELEFONICI DEI CALL CENTER

Con la validazione giuridica della Fondazione Studidel Consiglio Nazionale dei Consulenti dei Lavoro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEICONTACT CENTER OUTSOURCING

ROMA, 22 LUGLIO 2013

TESTO INTEGRATOE REVISIONATO

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INDICE Pag.

PREMESSA 03

OBIETTIVI ED IMPEGNI COMUNI 03

AMBITO DI APPLICAZIONE 03

ART. 1 - DEFINIZIONI 04

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO E FORMA DEL CONTRATTO 04

ART. 3 - REQUISITI ESSENZIALI PER L'AUTONOMIA DELLA PRESTAZIONEE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE COLLABORAZIONI

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ART. 5 - CORRISPETTIVO 06

ART. 7 - INVENZIONI DEL COLLABORATORE 07

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI CONCORRENZA 08

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA 10

STATUTO TIPO ENTE BILATERALE 11

Proprietà riservataLe Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà deltesto contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, imprese eprivati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

AVVERTENZALe Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli rispondeunicamente all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale.I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell'indicazione dei contenuti dei singoli articoli e,quindi, in quanto tali non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 08

ART. 14 - ENTE BILATERALE 08

ART. 9 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 07

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 07

ART. 11 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀDEL COLLABORATORE

08

ART. 8 - GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO 07

ART. 6 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE E STRUMENTI ADISPOSIZIONE DEL COLLABORATORE

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ART. 4 - FORME CONSENTITE DI COORDINAMENTO 06

ACCORDO INTERCONFEDERALEPER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI

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ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DICOLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

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Spett.le MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale della Tutela, delle Condizioni di Lavoro, Divisione IV

ROMA

Spett.le I.N.P.S.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ROMA

Spett.le I.N.A.I.L.

Istituto Nazionale Assistenza Infortuni sul Lavoro

ROMA

Spett.le C.N.E.L.

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro

ROMA

Le parti nel sottoscrivere il Contratto Collettivo Nazionale in oggetto si impegnano,

per nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare

il presente Contrato Collettivo Nazionale che è accettato per totale e incondizionata

adesione e firmato in tutte le sue pagine in originale. Le parti convengono che il

presente Contratto Collettivo Nazionale è aperto alla firma per adesione da parte di

tutte le organizzazioni, confederazioni autonome datoriali e dei collaboratori del

settore che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare la massima diffusione

del Contratto Collettivo in oggetto presso le proprie basi associative e iscritti. Le parti

si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Contratto Collettivo Nazionale

a tutti i livelli territoriali e per tutto il periodo della sua validità. Con riferimento a

quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente Contratto Collettivo

Nazionale di Riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call Center da valere in tutto

il territorio nazionale.

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• Premessa• Obiettivi ed impegni comuni• Ambito di applicazione e professionalità coinvolte• N. 15 articoli

L'anno 2013, il giorno 22 del mese di luglio in Romatra

l'Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing, in breve ASSOCALL, rappresentatadal Presidente Leonardo Papagni, assistita dall'avv. Antonio di Lollo Capurso e dal dott.Aldo Bindo consulente del lavoro,

e

UGL TERZIARIO NAZIONALE rappresentata dal Segretario Generale, Giancarlo Bergamoassistito dai componenti della Segreteria Nazionale sigg.ri De Mitri Pugno Luigi Giulio,Doddi Enrico, Di Perna Vincenzo, Fiorino Vita Letizia, Persico Gianluca, Silvani Francoe da una Delegazione composta dai sigg.ri Artale Giuseppina, Barbieri Maurizio, BelliniMarco, Bini Paolo, Borzacchiello Concetta, Buonfino Maurizio, Caprio Antonio, ChianconeGina, D'Alessandro Massimiliano, De Luca Giuseppe, Di Branco Franco, Di GiacopoLuca, Festa Giovan Giuseppe, Fiaschetti Davide, Gismondi Amedeo, Granata Fabio,Licciardi Salvatore, Menichini Luigi, Miraglia Maurizio, Montalbano Giovanni, PaggiossiAndrea, Pavia Vincenzo, Romeo Giovanni, Uberti Riccardo, Vianello Stefano, VirgilioMichele, Vitale Giovanni Vozzo Pasquale, Vruna Silvana, Vincenzo Abbrescia, conl'assistenza del Vice Segretario Generale UGL Serafino Cabras

si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i Collaboratori telefonicidei call center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esseconnesse ed accessorie, in modalità outbound ai sensi dell'art. 61, D.Lgs. n. 276/2003,modificato dall'art. 1, c. 23, L. n. 92/2012 e dall'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (convertitonella L. n. 134/2012) composto da:

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTOPER I COLLABORATORI TELEFONICI DEI CALL CENTERCHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VENDITA DIRETTA DIBENI E DI SERVIZI E ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSE EDACCESSORIE, IN MODALITÀ OUTBOUND AI SENSIDELL'ART. 61, D.LGS. N. 276/2003, MODIFICATODALL'ART. 1, C. 23, L. N. 92/2012, E DALL'ART. 24-BIS,D.L. N. 83/2012 (CONVERTITO NELLA L. N. 134/2012).

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PREMESSO CHE:- la L. n. 92 del 2012 di riforma del lavoro (c.d. Riforma Fornero) è intervenuta a modificare,tra l'altro, la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agliartt. 61 ss. del D.Lgs. n. 276/2003;- il comma 7 dell'art. 24-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo, convertito nella L.n. 134/2012), ha stabilito che il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto per le attivitàdi vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center “outbound” è consentitosulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Tanto premesso,

LE PARTI IN EPIGRAFEai sensi delle norme sopra richiamate, al fine di disporre di una disciplina contrattuale specificaper i Collaboratori che operano nelle Aziende del settore call center in outsourcing, ovveronei riguardi delle aziende, o gruppi di aziende che utilizzano sistemi di call center interni,riconoscendo il ruolo importante svolto dai predetti, considerati Collaboratori indispensabilidelle Aziende, call center, che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attivitàad esse connesse ed accessorie in modalità outbound, per le loro caratteristiche funzionalie professionali,

hanno sottoscrittoil Contratto Collettivo Nazionale di riferimento che disciplina i rapporti di lavoro regolati concontratti di lavoro a progetto, ai sensi della normativa che regola detta tipologia contrattuale,nel settore delle attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse eaccessorie, realizzate attraverso call center “outbound”, ed in maniera specifica, definire ilcompenso da riconoscere ai Collaboratori “operatori telefonici” chiamati a svolgere le predetteattività.

OBIETTIVI ED IMPEGNI COMUNILe Parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente Contratto CollettivoNazionale in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogeneecondizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore. In questa ottica le Parti ribadisconoche, nel settore dei call center “outbound”, caratterizzato da una diffusa presenza di impreseanche di piccole dimensioni, il Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto, rappresenta unafunzione di regolatore principale dei rapporti ed uno strumento unitario capace di fornirealle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie per la corretta gestione dei rapporticontrattuali. In questo quadro, le Parti si impegnano a proseguire la loro azione congiuntapresso il Governo e le istituzioni per salvaguardare il settore specifico dei call center, al finedi favorire processi di sviluppo economico del settore e, conseguentemente, creazione dilavoro. A tali fini, le Organizzazioni firmatarie esprimono l'intenzione di favorire corretti eproficui rapporti, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settoree la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali collaborativo, nel rispetto deireciproci ruoli, e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispettodelle intese e, quindi, prevenire l'eventuale conflittualità tra le Parti.

AMBITO DI APPLICAZIONE E PROFESSIONALITÀ COINVOLTEIl Contratto Collettivo Nazionale si applica nei confronti delle Aziende aderenti all'Associazione“AssoCall” che offrono i servizi di cui all'art. 24-bis del D.L. 22/6/2012, n.83, conv. in L.7/8/2012, n.134, a prescindere dal requisito dimensionale dell'Azienda e che applicano neiconfronti del personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Terziario,Distribuzione e Servizi Confcommercio/Confesercenti.La figura professionale del Collaboratore al quale si applica il presente Contratto Collettivo

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Nazionale è quella del “Collaboratore telefonico”, il cui rapporto di lavoro è regolato concontratto di lavoro a progetto ai sensi dell'art.61 e segg. del D.Lgs. 276/2003 e succ. mod.ed int., che è chiamato a svolgere l'attività di vendita diretta di beni e servizi e le attività adessa connesse e/o accessorie, nel rispetto dei requisiti essenziali per la qualificazione autonomadella prestazione.

ART. 1 - DEFINIZIONIAi fini del presente Contratto Collettivo Nazionale si intende per:Committente: il soggetto che riceve l'incarico di svolgere l'attività, per conto terzi, di venditadiretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie.Collaboratore: i l soggetto che svolge l'attività di contatto telefonico.Cliente: il soggetto che conferisce al Committente l'incarico di svolgere attività di venditadiretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie dei propri prodotti.Liste marketing: elenchi dei nominativi degli utenti in relazione al tipo di prodotto o servizioper il quale deve essere svolta l'attività di vendita diretta di beni e servizi e le attività ad essaconnesse e/o accessorie.Utente: nominativo contenuto nella lista marketing.Campagna: tipologia di servizio e periodo entro il quale necessita di essere svolto il servizioaffidato.Contatto Positivo: contatto telefonico che conduce alla conclusione di un contratto,successivamente confermato dal Cliente, di vendita diretta di beni e servizi e le attività adessa connesse e/o accessorie.Contatto Negativo: contatto telefonico che non conduce alla conclusione di un contratto,con risultato di lavorazione definitivo di “rifiuto” della proposta da parte dell'utente.Contatti “in lavorazione”: richiamo, ricontatto, appuntamento, trattativa, fax, nonrisponde e segreteria telefonica: contatto telefonico, non definitivo, al quale può seguireun ulteriore contatto da parte del Collaboratore al fine di ottenere un contatto positivo onegativo.Contatto Non Utile: contatto telefonico verso utente “non raggiungibile”, o con “numeroerrato”, o “inesistente”.Contatto Utile: contatto telefonico di durata superiore a 60 secondi con un risultato dilavorazione definitivo con esito: a) contatto positivo oppure b) contatto negativo.Script: (messaggio promozionale tipo) utilizzato dal Collaboratore nella presentazione perla vendita diretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie.Verbal ordering: registrazione della conferma all'acquisto di beni e/o servizi, da partedell'Utente.

ART. 2 - NATURA DELL'INCARICO E FORMA DEL CONTRATTOGli incarichi hanno natura di contratto di collaborazione a progetto, conferiti ai sensi e pergli effetti degli artt. 61 e segg. del D.Lgs. 276/2003 e sue successive modificazioni nel settorecall center, per le attività “outbound”, regolamentate nel presente Contratto CollettivoNazionale, “nell'ambito delle quali il compito assegnato al Collaboratore è quello di rendersiattivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizioriconducibile ad un singolo Committente” (v. Circ. 14/2013 - 1) per raggiungere un risultatofinale determinato nei suoi contenuti qualificanti, che il Collaboratore stesso “assume l'obbligodi eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo dilavoro.” (v. Circ. Min.Lav. 17/2006)Il progetto dovrà “essere individuato con riferimento ad una specifica e singola "campagna"la cui durata costituisce il necessario termine esterno massimo di riferimento per la duratastessa del contratto di lavoro a progetto.” (v. circ. Min.Lav. 17/2006)Il contratto di lavoro a progetto, dovrà essere stipulato in forma scritta.

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Il contratto di lavoro a progetto individuale stipulato tra le Parti dovrà contenere, oltre alleulteriori clausole, quella di “rinvio specifico” alle norme stabilite dal presente ContrattoCollettivo Nazionale.Inoltre, “ai fini della corretta e compiuta determinazione del risultato richiesto al Collaboratoresarà necessario che il progetto sia qualificato tramite la specificazione:a) del singolo Committente finale cui è riconducibile la campagna con riferimento ai callcenter che offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quellacommissionata da terzi all'impresa stessa;b) della durata della campagna, rispetto alla quale il contratto di lavoro a progetto non puòmai avere una durata massima superiore fatta salva la possibilità di anticipare l'inizio delcontratto, rispetto all'inizio della campagna, per il tempo strettamente necessario per erogareformazione al Collaboratore;c) del singolo tipo di attività richiesta al Collaboratore nell'ambito di tale campagna;d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al Collaboratore;e) della tipologia di clientela/utenza da contattare individuata con riferimento a requisitioggettivi e/o soggettivi; (V. circ. Min.Lav. 17/2006)f) del corrispettivo dovuto al Collaboratore ed i criteri per la sua determinazione, nonché itempi e le modalità di pagamento e l'eventuale disciplina dei rimborsi spese; (v. art.62 lett.c) D.lgs. 276/2006)g) delle forme consentite di coordinamento del Collaboratore con l'organizzazione produttivadell'Azienda, che devono contemperare il fondamentale requisito dell'autonomia dellaprestazione; (v. circ. Min.Lav. 17/2006)h)delle misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore. (v. art.62 lett. e) D.lgs.276/2006)In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti le Parti riconoscono che è senz'altroconfigurabile un genuino progetto, con riferimento alle campagne outbound nell'ambitodelle quali il compito assegnato al Collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare,per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile adun singolo Committente. (v. circ. Min.Lav. 17/2006)

ART. 3 - REQUISITI ESSENZIALI PER L'AUTONOMIA DELLA PRESTAZIONEE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE COLLABORAZIONI

Gli artt. 61 e segg. del d.lgs. n. 276 del 2003 e sue successive modificazioni dispongonoche il progetto deve essere gestito autonomamente dal Collaboratore in funzione del risultatoed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ciò,come noto, al fine di garantire al Collaboratore una sostanziale ed effettiva autonomianell'esecuzione della prestazione.Ne deriva che il Collaboratore, cui è assegnato l'incarico di compiere le operazioni telefonicheinnanzi descritte, può essere considerato autonomo alla condizione essenziale che lo stessopossa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventivaautorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e lacollocazione temporale della stessa.Ciò implica che il Collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anchese all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispettodelle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificatae la presenza non può mai essere imposta (v. circ. Min.Lav. 17/2006 - e circ. Min.Lav.14/2013) né potrà comportare contestazioni di qualsiasi natura nei confronti del Collaboratore.

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Sia il Committente sia il Collaboratore potranno chiedere di verificare congiuntamente, ineventuali riunioni presso la sede del Committente, i progressivi risultati registrati nell'attivitàsvolta, di analizzare la documentazione raccolta e di elaborare i dati.

ART. 4 - FORME CONSENTITE DI COORDINAMENTOQuanto alle forme consentite di coordinamento, ai sensi degli artt. 61 e segg. del d.lgs. n.276 del 2003 il fondamentale requisito dell'autonomia può essere contemperato con leesigenze di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva dell'azienda.

A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei call center, possono rientrare tra le formedi coordinamento:a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il Collaboratore deve poter agire conl'autonomia sopra specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto nel contratto nonpossono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare ilCollaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazionefinalizzate all'aggiornamento professionale del Collaboratore. La collocazione di tali giornatedi informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e nonunilateralmente imposta dall'azienda;c) la previsione concordata della presenza di un assistente di sala la cui attività può consisterenel fornire assistenza tecnica al Collaboratore;d) la previsione concordata di un determinato sistema operativo utile per l'esecuzione dellaprestazione.È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variareunilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.( v. circ. Min.Lav.14/2013 e circ. Min.Lav. 17/2006)

ART. 5 - CORRISPETTIVOIl corrispettivo del Collaboratore è composto dalla somma tra:1. indennità economiche obbligatorie:a) “Indennità Mensile di Garanzia” parametrata al raggiungimento di un numero di“contatti utili”;b) “Indennità Variabile di Progetto” matura sui “contatti positivi” effettivamenterealizzati nel periodo della campagna, ed il cui valore economico è parametrato alla tipologiadi beni e servizi da vendere ed alle attività ad esse connesse ed accessorie;2. Indennità Economiche Suppletive:- Bonus eventualmente concordati a l ivello individuale e/o collettivo.Nello specifico:1. le indennità economiche obbligatorie sono così determinate:a) “Indennità Mensile di Garanzia”: è stabilita nella misura minima mensile di 450,00al Collaboratore che realizzi, nel medesimo periodo di tempo, un numero di contatti utilinon inferiore a 900 (novecento). Nel caso in cui il numero di contatti utili sia inferiore alnumero minimo predetto, il corrispettivo dell'indennità mensile di garanzia sarà determinatoapplicando la seguente formula:

(indennità mensile di garanzia) x (numero contatti utili(contatti utili minimi mensili) realizzati nel periodo)

L'indennità mensile di garanzia dovrà essere tassativamente indicata nel contratto individuale.La stessa sarà erogata entro il termine massimo del ventesimo giorno del mese successivoa quello dell'avvenuta maturazione;b) “Indennità Variabile di Progetto”: è riconosciuta su tutti i “contatti positivi”

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realizzati dal Collaboratore, nel periodo di vigenza del contratto stipulato tra leparti. La quantificazione economica della presente parte variabile dovrà essereobbligatoriamente determinata nel contratto individuale;2. indennità economiche suppletive: sono le indennità integrative (quali a titoloesemplificativo e non esaustivo: l'indennità di frequenza, indennità di impegno minimo,bonus volume, ecc.) di quelle obbligatorie, di cui alle lettere sub a) e b) che precedono, chele parti potranno stabilire all'atto della sottoscrizione del contratto individuale, parametratea criteri oggettivi condivisi.Tutti gli importi indicati nel presente Contratto Collettivo Nazionale, si intendono al lordodelle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente, esclusequelle a carico del Committente.

ART. 6 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE E STRUMENTI ADISPOSIZIONE DEL COLLABORATORE

Il Committente dovrà indicare nel contratto individuale la sede dei propri uffici nella qualeil Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, senza alcun vincolo di orario, scegliendoliberamente le fasce in cui la prestazione potrà essere resa, mettendo a disposizione unapostazione informatica, il telefono ed eventuali appositi software.La sede di lavoro potrà anche essere il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizionedello stesso (modalità outsourcing), in base ad accordi da definirsi tra le parti sottoscrittricidel presente Contratto Collettivo Nazionale.

ART. 7 - INVENZIONI DEL COLLABORATOREIl Collaboratore ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimentodel rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compresoquanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.(v. art.65 D.Lgs 276/2003)

ART. 8 - GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIOLa gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale,che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensionedel rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue allascadenza.Il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per unperiodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata,ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottantagiorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. (v. co.1,2 e 3, art. 66,D.Lgs. 276/2003)

ART. 9 - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIAIl Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscalee ad assicurare il Collaboratore, presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONELa durata del contratto di collaborazione è correlata al progetto e pertanto il rapporto siestinguerà al momento della realizzazione dello stesso, senza alcuna formalità.Sono fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire su accordo specifico tra leparti, o per i casi stabiliti dalla legge, o qualora dovesse rendersi strettamente necessariodare continuità alle prestazioni per sopravvenute esigenze connesse al raggiungimento del

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risultato per il quale il contratto è stato stipulato.In tali ipotesi, la proroga dovrà avvenire sempre in forma scritta.

ART. 11 - CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO ERESPONSABILITÀ DEL COLLABORATORE

Le Parti concordano che il contratto individuale del singolo Collaboratore potrà essereunilateralmente cessato dal Committente prima della scadenza del termine pattuito o, seantecedente, della realizzazione del progetto conferito, solo nei seguenti casi:- per giusta causa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustacausa di recesso anche le seguenti ipotesi: oggettiva interruzione del servizio fornito dalCommittente nel cui ambito è stato affidato al Collaboratore il progetto; gravi inadempienzecontrattuali; commissione di reati per comportamenti inerenti l'esecuzione della prestazionedi lavoro; danneggiamento o furti dei beni, uso improprio o personale di beni aziendali;eventuali attivazioni o vendite forzate di prodotti/servizi non richiesti dal Cliente; eventualiatteggiamenti non consoni al codice deontologico del Collaboratore, qualora istituito eportato a conoscenza del Collaboratore;- oggettiva inidoneità professionale del Collaboratore tale da rendere impossibile la realizzazionedel progetto.In caso di recesso del Committente rimane fermo il diritto del Collaboratore alla riscossionedei compensi maturati fino al momento dell'interruzione. Il Committente fornirà comunicazionedel verificarsi di una delle suddette cause al Collaboratore mediante raccomandata A/R oposta elettronica certificata.Il Collaboratore potrà cessare il contratto per giusta causa quando si verifichino:- ritardi nella corresponsione del compenso;- mancato rispetto da parte della Committente di quanto previsto nel Contrattoindividuale o stabilito dalla legge.In caso di inadempienza di cui sopra, il Collaboratore può cessare il contratto, salvo il dirittoalla riscossione dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione.Il Collaboratore che intenda far valere il recesso dovrà darne comunicazione all'Aziendamediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.Nel contratto individuale potrà essere stabilito il termine di preavviso da parte del Collaboratorenell'ipotesi di anticipata risoluzione, da parte dello stesso, rispetto al termine dedotto nelcontratto individuale.Il Collaboratore nell'esecuzione del contratto deve tutelare gli interessi del Committente edagire con lealtà e buona fede fornendo ogni informazione utile per valutare l'andamentodella convenienza dell'attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesseed accessorie. E' vietato porre a carico del Collaboratore ogni tipo di responsabilità, anchesolo di tipo parziale, per l'inadempimento del terzo.

ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI CONCORRENZAPer tutta la durata del rapporto il Collaboratore si impegna al più scrupoloso riserbo e segretoprofessionale su qualsiasi dato o informazione di cui verrà a conoscenza ed, in particolare,nei riguardi di Società concorrenti.

ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIAIl presente Contratto Collettivo Nazionale non annulla, né assorbe eventuali condizioni dimiglior favore concordate a livello individuale.

ART. 14 - ENTE BILATERALELe Parti stipulanti per migliorare la gestione partecipativa del presente Contratto CollettivoNazionale di Lavoro concordano di aderire all'Ente Nazionale Bilaterale appositamente

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costituito per il settore Call Center e rinviano ad una Commissione Paritetica di quattrocomponenti, nominati in numero di due per ASSOCALL e due per UGL TERZIARIO che, entro3 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, formuleràalle Parti stesse un apposito regolamento applicativo di convergenza in detto ente, che avràle seguenti finalità:• incrementare l'occupazione;• realizzare corsi di formazione professionali;• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali,curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L.come previsto dalla legge;• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavororelativamente a specifiche figure professionali;• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempodeterminato e/o contratto a tempo parziale;• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri diservizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari deitrattamenti di pensioni pubbliche, sotto forma di rendita e di formazione di capitaleche potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie,infortuni, maternità, ecc.;• realizzare iniziative di carattere sociale;• istituire comitato di vigilanza nazionale;• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee,internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista dellapiena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nelmercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sullavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettivae/o dalle norme di legge.L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione pariteticanazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tral'ASSOCALL e U.G.L. TERZIARIO.L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli entibilaterali regionali e territoriali.L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenzedi ottimizzare le risorse interne.L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dallevigenti disposizioni di legge quali l'articolo 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 equelle di cui all'art. 76 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, legge n. 183/2010, legge 92/2012e ss.mm.ii..Compito dell'Ente è quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazionedel reddito per i periodi di non lavoro, l'attività di formazione, di aggiornamento e lariqualificazione professionale nonché l'integrazione di particolari prestazioni sociali quali lamalattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrazione per prestazioni sanitarieattraverso l'istituzione di una copertura sanitaria di carattere mutualistico.

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L'Ente, inoltre, provvederà al coordinamento della contrattazione aziendale di ogni Regionedi competenza, nonché delle procedure di certificazione.L'Ente Bilaterale, inoltre, provvederà alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, destinatiaquelle aziende attualmente non coperte dalla normativa in materia d'integrazione salariale,siano queste ordinarie che straordinarie.Le prestazioni erogate dall'Ente saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibilispecificamente dedicate ad ogni singola prestazione.Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie inmateria, le parti avranno l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione innanzi all'EnteBilaterale nella sua funzione di certificatore del contratto stesso.L'Ente provvede alla redazione di tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campodi applicazione nonché l'azione di certificazione del contratto stesso.In merito all'apprendistato - in caso di formazione esclusivamente aziendale- i profili formativisaranno rimessi all'Ente che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, diconcerto con l'istituenda “Banca nazionale dei profili” per ciascun profilo formativo, la duratae la modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimentodella qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.Per assicurare l'operosità dell'Ente Bilaterale e degli eventuali Enti regionali, la quotacontrattuale di finanziamento e servizio è fissata nella misura globale dello 0,50% delcompenso lordo corrisposto al collaboratore, di cui lo 0,35% a carico della Committente elo 0,15% a carico del Collaboratore. La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del presentecontratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'Azienda/Committente cheometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al Collaboratore unElemento Distinto del Compenso (EDC) d'importo pari al 1% del compenso lordo delCollaboratore, oltre ad assicurare direttamente le prestazioni previste nei confronti deiCollaboratori da parte dell’Ente BIlaterale.Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la seguente dicitura:“mancata adesione all'Ente Bilaterale del contratto”.Nell'Allegato 1 al presente Contratto Collettivo Nazionale è riportato lo Statuto dell'EnteBilaterale Nazionale del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratoritelefonici dei Call Center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attivitàad esse connesse ed accessorie, in modalità outbound, in breve “EbNCall”.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATAIl presente Contratto Collettivo Nazionale decorre dalla data di stipulazione e resterà in vigorefino al 31 dicembre 2016.Le Parti, 6 (sei) mesi prima della scadenza si scambieranno dati e informazioni sull'applicazionedel presente Contratto Collettivo Nazionale e procederanno, in sede di rinnovo, alle modificheche si renderanno necessarie dopo l'applicazione della presente disciplina per effetto diqualsivoglia modifica legislativa.Il Contratto Collettivo Nazionale resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dalsuccessivo.

Letto, approvato e sottoscritto

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ALLEGATO 1

STATUTO TIPO

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL CONTRATTO COLLETTIVONAZIONALE DI LAVORO PER I COLLABORATORI TELEFONICI DEI CALLCENTER CHE SVOLGONO ATTIVITÀ, IN MODALITÀ OUTBOUND, DICOLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, SOTTOSCRITTODALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONTACT CENTER OUTSOURCING(ASSOCALL) E DALL’UGL TERZIARIO NAZIONALE IN BREVE “EBINCALL”

PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DIRIFERIMENTO PER I COLLABORATORI TELEFONICI DEI CALL CENTER

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Visto l'articolo 36 e seguenti del Codice Civile

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Riferimento per iCollaboratori telefonici dei Call Center

che prevedono la costituzione degli Enti Bilaterali

è approvato il seguente

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONEIn conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Collaboratoritelefonici dei Call Center che svolgono attività, in modalità outbound, è costituito l'Ente BilateraleNazionale dei Call Center, per i Collaboratori telefonici che svolgono attività in modalitàoutbound, di collaborazione coordinata e continuativa, in breve “EBINCALL”.

ARTICOLO 2 - SEDEL'Ente ha sede in Roma.Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici.

ARTICOLO 3 - SCOPIL'Ente, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione nonriconosciuta, non persegue finalità di lucro ed ha i seguenti scopi:1. istituire l'Osservatorio Nazionale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad essodemandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato dellavoro, formazione e qualificazione professionale;2. promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazioneprofessionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;3. svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsidi studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionaledei collaboratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriatialle caratteristiche delle attività del comparto;4. svolgere i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tuteladella salute e della sicurezza dei collaboratori nei luoghi di lavoro;5. promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia diformazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione conle istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimiscopi;6. attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitariispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeoe gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;7. ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalla corrispondente OrganizzazioneSindacale gli accordi applicativi in materia di contrattazione a livello nazionale, territorialeovvero a livello aziendale;8. favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista dellapiena attuazione della legge 125/91;9. ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determino, per specifiche figure professionali,periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL e TU;10. Compito dell'Ente è quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre, l'integrazione

Ente Bilaterale Nazionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Collaboratoritelefonici dei Call Center che svolgono attività, in modalità outbound, di collaborazionecoordinata e continuativa, sottoscritto dall'Associazione Nazionale dei Contact CenterOutsourcing (ASSOCALL) e dall’UGL TERZIARIO NAZIONALE in breve “EBINCALL”

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del reddito per i periodi di non lavoro, nonché l'integrazione di particolari prestazioni socialiquali la malattia, l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrazione per prestazionisanitarie attraverso l'eventuale istituzione di una copertura sanitaria di carattere mutualistico;11. costituire una banca dati relativa alle professionalità nei call center, con il supporto,eventualmente, degli enti bilaterali territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione inmerito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alleevoluzioni intervenute nel settore dei call center;12. svolgere la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di cui al D.lgs276/2003 e succ. mod. ed int.;13. promuovere le convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18,Legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998 e loro succ. mod. ed int.;14. svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato;15. attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, deciderannocongiuntamente di attribuire ad EBINCALL.

ARTICOLO 4 - DURATA1. La durata dell'Ente è illimitata.

ARTICOLO 5 - SOCI1. Sono soci dell'Ente: L'Associazione datoriale “Associazione Nazionale dei Contact CenterOutsourcing” - denominata “ASSOCALL” e la UGL Terziario Nazionale.

ARTICOLO 6 - ORGANI1. Gli Organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere riconosciuta omogenea e pariteticarappresentatività di tutti gli interessi dei Soci, sono:

1) L'Assemblea;2) Il Presidente;3) Il Vice Presidente;4) Il Consiglio di Presidenza;5) Il Collegio dei Revisori.

2. Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di cinque esercizi finanziari e si intendonoriconfermate di quinquennio in quinquennio qualora dai rispettivi Soci non siano state fattenomine diverse almeno un mese prima della scadenza.3. Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo hadesignato provvederà alla sua sostituzione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei Soci del presente Statuto o lorodelegati.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente, almeno una volta l'anno, per l'approvazionedello stato di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione di eventuali modifiche delloStatuto e per l'esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, e ogni qualvolta, agiudizio del Consiglio di Presidenza, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell'ipotesi in cuila convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da un Socioavente diritto di voto.3. La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata edeve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica e/o via email e/o viafax con un preavviso minimo di 48 ore.5. L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.6. Il Presidente dell'Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potràavvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.7. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in caso di impedimento o assenzadi questi, dal Vice Presidente.8. Le deliberazioni sono validamente assunte quando sono prese all'unanimità.9. Per modificare lo statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell'Ente, per deliberare

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l'eventuale richiesta di riconoscimento dell'Ente, è necessario la presenza di tutti i Soci e lerelative delibere sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di entrambi iSoci. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un notaiodesignato dal Presidente e dal Vice Presidente.10. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dalPresidente e dal segretario stesso.11. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei Soci i quali, mediante richiesta scritta,potranno prenderne visione presso la sede.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA1. Il Consiglio di Presidenza, eletto dall'Assemblea, è composto da 6 membri, dei quali 3rappresentativi della Associazione Datoriale “Associazione Nazionale dei Contact CenterOutsourcing” - denominata “ASSOCALL” e 3 rappresentativi della UGL Terziario Nazionalela UGL Terziario Nazionale.2. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente.3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, fra i legali rappresentantidei Soci i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Ente, nonchédell'Assemblea.4. Al consiglio di Presidenza è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinariaamministrazione per la attuazione degli scopi e la gestione dell'Ente, sulla base degli indirizziricevuti dall'assemblea dei soci.5. Ad esso è affidata la gestione del patrimonio sociale.6. Il Consiglio di Presidenza, tra l'altro:

a) sovraintende a tutte le attività dell'ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzoe coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi;b) individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell'Ente e gliobiettivi ritenuti di volta in volta prioritari; disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede agli accantonamentidelle risorse e mezzi dell'Ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati; provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in relazione agliscopi indicati all'art.3;c) predispone il Regolamento delle attività dell'Ente sottoponendolo all'approvazionedell'Assemblea;d) provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;e) regola lo svolgimento dell'attività sociale, il funzionamento e l'uso dei beni dell'Ente;f) il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, cosìcome l'esecuzione di determinati atti, al Presidente e al Vice Presidente.

7. Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questilo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazionedovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta al Consigliere almeno 5 giorni primadella riunione e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione; incaso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente con un preavvisodi 48 ore.8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri che comunquegarantiscano la rappresentanza di tutti i soci.9. Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare,potranno essere inviati ad assistere e riferire i componenti dell'Osservatorio Nazionale, ovecostituito. Potranno essere invitate persone che non fanno parte del consiglio di presidenza,secondo modalità da esso stesso stabilite.10. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole dellamaggioranza dei consiglieri presenti che rappresentino entrambi i soci.11. Il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è tenuto a cura delPresidente.12. Il Consiglio di Presidenza delibera annualmente i compensi e le modalità di rimborso dellespese sostenute dai membri dello stesso.

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ARTICOLO 9 - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA1. Il Presidente ha a tutti gli effetti, la Rappresentanza Legale dell'Ente.2. Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio diPresidenza e dell'assemblea e ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché laconvocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.7.3. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i membri di designazione della AssociazioneDatoriale e della Organizzazione Sindacale.4. Il Presidente nomina e revoca il Direttore Nazionale.5. Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressioneil Presidente.6. Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di assenza oimpedimento di questi, o su specifica delega.

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI1. Il Collegio dei Revisori nominato dall'assemblea, in sede di costituzione o successivamente,sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale,1 dal socio di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti chesvolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e tre membri supplenti nominati con glistessi criteri.2. Competerà all'Assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così comela sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive delCollegio.3. Il collegio dei Revisori interviene alle riunioni del Consiglio di Presidenza e avrà il compitodi seguire attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'Ente con ogni potere di accertamentoe di ispezione riferendo all'Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sullerisultanze di bilancio.4. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consigliodi Presidenza e, ove lo ritengano necessario, all'assemblea, affinché assuma i provvedimentidi competenza.5. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ognitre mesi.6. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste a propositodella convocazione del Consiglio di Presidenza.7. Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, e, ovedeliberato dall'assemblea e nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenzaper ogni riunione del Collegio o del Consiglio di Presidenza cui il Revisore partecipi.

ARTICOLO 11 - DIRETTORE1. Il Direttore Nazionale dell' “Ente Bilaterale Nazionale dei Call Center”, in breve “EBINCALL”è nominato e revocato dal Presidente.2. Il Direttore Nazionale:

a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziareai lavori dell'Osservatorio Nazionale e di Commissioni e Comitati eventualmente costituiti;c) è il capo del personale e sovrintende gli uffici di “EBINCALL” assicurando il loro buon funzionamento;d) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamentogiuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;e) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;f) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal consiglio di Presidenza su propostadel Vice Presidente con delega all'amministrazione.

Nelle more della nomina del Direttore Generale, le attività possono essere affidate al Presidenteo al Vice Presidente, anche congiuntamente.

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ARTICOLO 12 - PATRIMONIO SOCIALE1. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entratache a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobileo immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i benirealizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allospirito e alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Collaboratori telefonicidei Call Center che svolgono attività, in modalità outbound, e suoi rinnovi successivi, i contributieventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasititolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimentodelle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimentodelle medesime finalità in futuro.2. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del“fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presenteStatuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema dicomunione di beni.3. I soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Enteche in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 13 - ESERCIZIO E BILANCIO1. L'esercizio dell'Ente Bilaterale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.2. Entro il 15 Aprile il Consiglio di Presidenza depositerà presso la sede dell'Ente il contoconsuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla Relazione del Consigliodi Presidenza e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell'Ente. Entro il 30 aprile,l'Assemblea approva il conto consuntivo dell'anno precedente e lo stato di previsione, predispostidal Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO1. Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l'intero patrimonio dell'Ente una voltaproceduto all'integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di appositoaccordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente.2. In caso di scioglimento il Consiglio di Presidenza nominerà due commissari liquidatoriespressione dei Soci; uno per ogni parte.

ARTICOLO 15 - REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE BILATERALE1. Le attività dell'Ente ed ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sonodisciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consigliodi Presidenza ed approvato dall'assemblea.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgonole disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni ditendenza sena scopo di lucro.2. In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l'interpretazione el'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge, dovrà tenere in preminenteconsiderazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro per i Collaboratori telefonici dei Call Center che svolgono attività,in modalità outbound.

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ACCORDO INTERCONFEDERALEPER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI

Il giorno 10 aprile 2015, tra l’Associazione Nazionale dei Contact Center Outsorcing“AssoCall”, in persona del Presidente Leonardo Papagni, assistita dall’Avv. Antonio di LolloCapurso e del Dott. Aldo Bindo consulente del Lavoro, e la UGL - Unione Generale delLavoro rappresentata dal Segretario Generale Paolo Capone, si stipula l’intesa applicativa perlo sviluppo delle relazioni industriali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali.

Premesso che le parti con il presente Accordo Interconfederale intendono:

dare impulso alle positive relazioni sindacali in coerenza con gli assetti contrattualicosì come definiti all’atto della stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Riferimentoper i Collaboratori Telefonici dei Call Center in data 22 luglio 2013;

-

promuovere ed incentivare nel rispetto delle reciproche prerogative sindacali ilraggiungimento della rappresentatività nel comparto di riferimento;

-

incentivare la corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale per i Collaboratoriche operano nelle Aziende del settore call center in outsorcing, ovvero nei riguardi delleaziende, ogruppi di aziende che utilizzano sistemi di call center interni, che svolgonoattività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse ed accessoriein modalità outbound;

-

perseguire l’obiettivo di tutelare, nel rispetto delle reciproche prerogative, le Aziendeassociate adAssoCall ed i lavoratori con contratto di collaborazione, in tutte le sediistituzionali competenti al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza pertutte le Imprese del settore;

-

rivedere, anche a fronte delle recenti novità legislative, ruoli e compiti, al fine di renderemaggiormrnte efficace e funzionale l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionalenei confronti delle Aziende aderenti all’Associazione AssoCall che offrono i servizi dicui all’art. 24-bis del D.L. 22/6/2012, n.83, conv. in L. 7/8/2012, n.134

-

dare concreta applicazione agli strumenti della bilateralità come definiti nel ContrattoCollettivo Nazionale del 23 luglio 2013, ritenendo che il sistema della bilateralitàrappresenta, anche nellospecifico settore dei Contact Center, una importante e qualificanterisposta alle esigenze di una gestione condivisa dei servizi per le Imprese ed i Collaboratori;

-

sostenere la corretta applicazione del Contratto Colelttivo, ai fini dell’efficacia dellenorme ivicontenute, esclusivamente, nei confronti dei Datori di Lavoro associati adAssoCall e dei Collaboratori occupati ai fini della rappresentatività del settore.

-

Richiamato e considerato:

il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call centerche svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esse connesse edaccessorie, in modalità outbond ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dall’art.1, c. 23, L. n. 92/2012, e dall’art. 24-bis. D.L. n. 83/2012 (convertito nella L. n. 134/2012),stipulato il 22 luglio 2013 in Roma tra ASSOCALL e UGL TERZIARIO NAZIONALE;

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la Legge 28/6/2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoroin una prospettiva di crescita”.

Tutto ciò permesso e considerato fra le Parti si conviene quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale;1.

L’assetto della contattazione collettiva si sviluppa su due livelli: il contratto collettivo nazionaledi lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello (alternativamente aziendale,territoriale, o di altra natura);

2.

Le norme del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici deiCall Center che svolgono attività di vendita diretta di beni e di servizi e attività ad esseconnesse ed accessorie, in modalità outbound ai sensi dell’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003,modoficato dall’art. 1, c. 23, L. n. 92/2012, e dall’art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (convertitonella L. n. 134/2012), stipulato il 22 luglio 2013 in Roma tra ASSOCALL e UGL TERZIARIONAZIONALE, sono operanti e dispiegano la loro efficacia solo ed esclusivamente nei confrontidei Datori di Lavoro associati ad AssoCall, dei Collaboratori occupati e sono impegnativeper le Parti stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al precitatoContratto Collettivo, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti,può avvenire solo con il preventivo consenso espresso congiuntamente dalle Parti stipulanti;

3.

L’esperienza maturata nel settore Terziario verrà presa quale riferimento per estenderla aglialtri settori tutelati dalle parti stipulanti, al fine di meglio disciplinare i rapporti contrattualitra le aziende aderenti ed i lavoratori con contratto di collaborazione;

4.

È parere condiviso che dopo l’approvazione dell’articolo 24-bis del decreto legge n. 83/2012,è necessario tutelare i lavoratori con contratto di collaborazione nel settore della venditadi beni e servizi ed attività connesse ed accessorie disciplinate dalla citata legge. A tal finele parti congiuntamente riconoscono che solo la completa e corretta applicazione delContratto Collettivo Nazionale di riferimento del 22/7/2013, riguardo le collaborazioniautonome richiamate nel citato accordo collettivo, valorizza la specificità del settore outboundche, definendo un corrispettivo di riferimento, quantificato secondo regole certe, condivisecollettivamente, evita abusi, pur nell’ambito della autonomia della prestazione ed assicura,altresì, la tutela del collaboratore;

5.

AssoCall si impegna a fornire alla O.S., entro tre mesi dalla firma del presente accordo esuccessivamente ogni anno entro il mese di aprile, una situazione aggiornata dei propriaderenti. A tal fine, per tutte le Aziende aderenti ad AssoCall alla data di stipila del presenteaccordo, e, ogniqualvolta una nuova impresa aderirà ad AssoCall, viene certificata l’iscrizione;

6.

Le parti si incontreranno qualora intervenissero modifiche legislative in ateria di collaborazionicoordinate e continuative.

7.

AssoCallIl Presidente

Leonardo Papagni

U.G.L.Il Segretario Generale

Paolo Capone

18

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per i Collaboratori telefonici che operano nelle Aziende del settore dei Call Centers inoutsourcing, il cui trattamento economico e normativo è disciplinato dal Contratto Collettivo

stipulato il 22/7/2013 da ASSOCALL e UGL TERZIARIO NAZIONALE.

L’anno 2015, il giorno 6 del mese di luglio 2015 in Roma, si sono incontrate:

l'Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing (ASSOCALL) rappresentata dalPresidente Leonardo Papagni, assistita dall'avv. Antonio di Lollo Capurso e dal dott. Aldo

Bindo consulente del lavoro,

E

UGL TERZIARIO NAZIONALE rappresentata dal Segretario Generale, Luca Malcotti assistitodal Vice Segretario Nazionale Luigi De Mitri Pugno

al fine di analizzare gli effetti derivanti dal D.Lgs 81/15 in materia di “Disciplina organicadei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art.

1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183.”

Premesso che

tra le Parti innanzi costituite, è stato sottoscritto in data 22.7.2013, in virtù della specificitàdel settore dei Call Center in outosurcing, il Contratto Collettivo Nazionale di riferimentoper i Collaboratori telefonici che svolgono, in modalità “outbound”, attività di vendita direttadi beni e servizi e attività ad esse connesse ed accessorie;il predetto Contratto Collettivo Nazionale regolamenta il trattamento normativo ed economicodei rapporti di lavoro regolati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nellamodalità a progetto, tra le Aziende del settore call center in outsourcing ed i Collaboratoriivi occupati, ai sensi della normativa legale vigente all'epoca della sottoscrizione del predettoContratto Collettivo Nazionale, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2016;che con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2015, sono stati abrogati gli artt. dal 61 al 69 delD.Lgs 276/03, che hanno regolamentato la disciplina delle collaborazioni coordinate econtinuative nella modalità a progetto;

1.

2.

3.

tutto quanto innanzi premesso

ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a, comma due, art. 2 del D.lgs 81/2015si è convenuto quanto segue.

ARMONIZZAZIONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e che pertantola disciplina normativa ed economica stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013,deve intendersi riferita, in virtù del D.Lgs. 81/2015, ai contratti di collaborazione coordinatae continuativa per lo svolgimento delle stesse attività, così come regolate dal predettoContratto Collettivo Nazionale.

a)

ACCORDO QUADRO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DICOLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

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TRANSIZIONE

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti si obbligano, in ogni caso, ad incontrarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015 perdefinire le modalità ed i tempi per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013.

3.

l'identità delle Parti;la dichiarazione, da parte della Società, di aderire ed essere iscritta a ASSOCALL;le definizioni utilizzate dall'art.1 del Contratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013;la descrizione analitica dell'attività del Collaboratore “outbound”;la durata del contratto e le ipotesi di recesso/risoluzione;il diritto del Collaboratore di regolamentare autonomamente: i tempi, gli orari ele modalità di esecuzione della prestazione, avuto riguardo, anche al luogo di lavoro;gli obblighi tra le parti contrattuali;il corrispettivo della prestazione, tenuto conto dei compensi minimi stabiliti dalContratto Collettivo Nazionale del 22.7.2013, ed eventuali condizioni di migliorfavore, nei confronti del Collaboratore, che saranno richiamate nel testo contrattuale;il rispetto e le modalità di applicazione del D.Lgs 196/2003, e succ. mod. ed int.,in materia di privacy;il richiamo ed il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, nell'ipotesi in cui la prestazione venga svolta nei luoghidi lavoro della Società committente;i termini di riconoscimento sociale e di diritto nei casi in cui si verifichino eventiquali malattia, infortunio e maternità, nel rispetto delle disposizioni vigenti;l'eventuale obbligo di riservatezza.

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-

-

-

-

Le Parti, stipulanti il presente accordo, ritengono di considerare applicabile (sino al 31.12.2016(data di scadenza del Contratto Collettivo Nazionale del 23.7.2013), con decorrenza dal25/6/2015, le norme riguardanti il trattamento economico e normativo di cui al CollettivoNazionale del 22.7.2013, adeguate alla nuova disciplina, ove necessario, i cui termini emodalità di regolazione, dovranno contenere, le seguenti informazioni:Il contratto sarà redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle Parti.

2.

Le Parti, nel prendere atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 81/2015, i rapporti dicollaborazione in essere, nella modalità a progetto, nati sotto la vigenza delle disposizionidi cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. n.276 del 2003, continuano ad applicarsiesclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore delD.lgs. 81/2015 (dal 25/6/2015), concordano di darsi un periodo di transizione verso ilpassaggio dei predetti contratti (nella modalità a progetto) sino alla nuova regolamentazionedei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in base alla novella di cui al D.Lgs81/2015, mantenendo in tale periodo (di transizione) la natura di rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa e le condizioni normative ed economiche così come regolamentatedal Contratto Collettivo Nazionale del 22/7/2013.

1.

Ogni qual volta nel Contratto Collettivo Nazionale citato, si fa riferimento ai contratti dicollaborazione nella modalità a progetto, detta tipologia dovrà intendersi sostituita dalcontratto di collaborazione coordinata e continuativa.Ogni e qualsiasi riferimento nel predetto Contratto Collettivo Nazionale alla normativaabrogata, dovrà intendersi non più vigente per effetto del D.lgs. 81/2015.

b)

c)

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www.assocall.it

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEICONTACT CENTER OUTSOURCING