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Associazione Imprenditori Forestali della Svizzera Italiana (ASIF) casella postale 2508 6710 Biasca tel 0800 18 0100 [email protected] [email protected] www.forestasif.ch OCST - Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese Contrada Cav. Pellanda 2 6710 Biasca tel 091 873 01 20 [email protected] www.ocst.com SIT - Sindacati Indipendenti Ticinesi Via della Pace 3 6601 Locarno tel 091 751 39 48 [email protected] www.sit-locarno.ch Commissione paritetica del settore forestale CPF via Cantonale 19 6814 Lamone tel 091 966 60 86 fax 091 966 60 85 [email protected] www.cpcdiverse-ti.ch Le parti contraenti del presente contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti: Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino 2013 - 2015

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Associazione Imprenditori Forestalidella Svizzera Italiana (ASIF)casella postale 25086710 Biascatel 0800 18 [email protected]@ticino.comwww.forestasif.ch

OCST - Organizzazione Cristiano Sociale TicineseContrada Cav. Pellanda 26710 Biascatel 091 873 01 [email protected]

SIT - Sindacati Indipendenti TicinesiVia della Pace 36601 Locarnotel 091 751 39 [email protected]

Commissione pariteticadel settore forestale CPF

via Cantonale 196814 Lamonetel 091 966 60 86fax 091 966 60 [email protected]

www.cpcdiverse-ti.ch

Le parti contraenti del presente contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti:

Contratto collettivo di lavoroper i dipendenti

delle imprese forestalidel Cantone Ticino

2013 - 2015

Art. 1. Scopo

Art. 2. Campo d'applicazione

Art. 3. Assunzione e periodo di provaDurata del rapporto di lavoro

Art. 4. Diligenza e fedeltàDivieto di concorrenza

Art. 5. Protezione del lavoratore

Art. 6. Libertà di associazione

Art. 7. Durata ed orario di lavoro

Art. 8. Lavoro straordinario

Art. 9. Giorni festivi infrasettimanali

Art. 10. Classificazione del personaleSalari

Art. 11. Adeguamento del salarioal rincaro

Art. 12. Tredicesima mensilità

Art. 13. Indennità per retribuzione oraria

Art. 14. Indennità di rischio speciale

Art. 15. Tempo di trasferimentogiornalieroRimborso speseEquipaggiamento personaledi sicurezza

Art. 16. Vacanze annuali

Art. 17. Assegni per figli

Art. 18. Indennità per servizio militare,civile e di protezione civile

Art. 19. Intemperie

Art. 20. Indennità per impedimentoal lavoro per malattia

Art. 21. Indennità per impedimentoal lavoro per infortunio

Art. 22. Invalidità parziale

Art. 23. Certificato di malattiae d'infortunioAnnuncio dell'assenzaFacoltà di controllo della ditta

Art. 24. Previdenza professionale

Art. 25. Congedi pagati

Art. 26. Diritto al salario dopoil decesso del lavoratore

Art. 27. Termini di disdetta

Art. 28. Motivazione della disdetta

Art. 29. Disdetta abusiva,disdetta in tempo inopportuno,disdetta per motivi gravi,abbandono del posto di lavoro

Art. 30. Sanzioni disciplinariConseguenzeContestazione della sanzione

Art. 31. Apprendisti

Art. 32. Commissione paritetica

Art. 33. Contributi professionalidipendenti e datori di lavoro

Art. 34. Diritti acquisiti

Art. 35. Durata del contratto collettivo

1

CONTRATTO COLLETTIVODI LAVORO

pagina 5 - 17 pagina 17 - 27

stampatosu carta riciclata

3

Art. 1. Retribuzione

Art. 2. Impiego di mezzi dell'impresa

Art. 3. Sicurezza sul lavoro

Art. 4. Deduzioni

Art. 5. Acconti e conteggio finale

Art. 6. Deroga al CCL

REGOLAMENTOPER IL LAVORO A COTTIMO

pagina 35 - 38

DECRETODEL CONSIGLIO DI STATO

DEL 19 GIUGNO 2013

pagina 28 - 29

REGOLAMENTOPER IL RECUPERO

DEI COSTI DI FORMAZIONE

pagina 31 - 34

Art. 1. Nomina, composizione e compiti

Art. 2. Presidenza, segretario e cassiere

Art. 3. Sottocommissioni

Art. 4. Sedute

Art. 5. Quorum e decisioni

Art. 6. Durata del mandato

Art. 7. Verbale delle decisioniIntimazione

Art. 8. Firma

Art. 9. Obblighi delle ditte

Art. 10. Segreto

Art. 11. Compiti del segretario

Art. 12. Compiti del cassiere

Art. 13. Copertura dei costicommissionali

Art. 14. Indennità

Art. 15. SanzioniIncasso

Art. 16. Sottoscrizione del CCLda parte di terzi

Art. 17. Entrata in vigore

REGOLAMENTODELLA COMMISSIONE

PARITETICA DEL SETTOREFORESTALE «CPF»

pagina 39 - 45

2

CONTRATTO COLLETTIVODI LAVORO

PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE

FORESTALI DEL CANTONE TICINO

54

76

Art. 1.Scopo

Art. 2.Campod'applicazione

Art. 3.Assunzione eperiodo di prova

Durata delrapportodi lavoro

a)

b)

c)

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Il presente contratto vuole:promuovere la collaborazione tra datore di la-voro e lavoratori per la difesa e lo sviluppodegli interessi comuni;creare condizioni di lavoro che considerino leesigenze personali e familiari dei lavoratori;garantire la pace sociale a’ sensi dell'articolo357a capoverso 2 CO.

Le disposizioni del contratto collettivo sono ap-plicabili ai dipendenti e agli apprendisti, deimembri dell'ASIF, Associazione ImprenditoriForestali della Svizzera italiana e delle ditte chehanno sottoscritto individualmente il CCL.

Il personale dirigente e amministrativo non èsottoposto al CCL.

I primi tre mesi di assunzione del lavoratoresono considerati periodo di prova.

Trascorso il periodo di prova, se non è pattuitoaltrimenti per iscritto, il contratto di lavoro èconsiderato concluso per tempo indetermi-nato.

Al lavoratore viene confermata per iscritto lamansione ed il relativo salario e le altre condi-zioni di servizio.

Se il datore di lavoro si assume i costi soste-nuti, diretti ed indiretti, della formazione profes-sionale e/o di quella continua concordata conil datore di lavoro, può pretendere dal dipen-dente che rimanga alle sue dipendenze per unperiodo massimo di tre anni successivi allaconclusione di detta formazione.

In caso di scioglimento anticipato del con-tratto, il datore di lavoro può chiedere che il di-pendente gli rimborsi i costi sostenuti nellamisura seguente:il 100% nel primo anno successivo,il 65% nel secondo anno,il 35% nel terzo anno.

Un regolamento apposito, concordato tra leparti firmatarie del presente contratto, disci-plina i dettagli.

Il lavoratore deve eseguire con diligenza il la-voro assegnatogli e salvaguardare con fedeltàgli interessi del datore di lavoro.

Egli è tenuto a operare secondo le regole, con-tribuendo a creare un clima di lavoro positivo,sereno e di aperta collaborazione e trattarecon cura il macchinario, l'attrezzatura, i veicolie il materiale messi a sua disposizione perl'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore è responsabile, a' sensi dell'arti-colo 321e CO, del danno che cagiona inten-zionalmente o per negligenza al datore dilavoro.

In particolare, il lavoratore deve presentarsi allavoro in condizioni tali da non causare per sestesso e per gli altri un pericolo; in specialmodo, non può sorbire bevande alcoliche6 ore prima dell’inizio del lavoro ed è assoluta-mente vietato il consumo di droghe così comequello di medicamenti che possono influiresull’esercizio dell’attività e sulla guida.

Su richiesta del datore di lavoro e in presenzadi indizi concreti, il dipendente deve fornire unadichiarazione che attesta ch’egli non è sotto

a)b)c)

4.1.

4.2.

4.3.

Art. 4.Diligenzae fedeltà

Divieto diconcorrenza

l’influsso di sostanze che possono pregiudi-care il lavoro, la sicurezza e/o la guida di unveicolo.

Se il lavoratore usa macchinario, attrezzatura,veicoli o materiale proprio per l'esecuzione diun lavoro gli viene corrisposta un'adeguataindennità.

Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore nonpuò eseguire lavoro rimunerato o gratuito perconto di terzi nella misura in cui leda il doveredi fedeltà verso il datore di lavoro, segnata-mente facendogli concorrenza, né commer-ciare legname.

Nel rapporto di lavoro il datore di lavoro è te-nuto a prendersi cura dell'integrità fisica e dellasalute dei lavoratori, a rispettare e a proteg-gere la loro personalità. A questo scopo, eglideve adottare le adeguate misure che le circo-stanze richiedono, avuto riguardo dell'espe-rienza acquisita. Per l'adozione dei provvedimentidi natura tecnica fanno stato le direttive dellaCommissione federale sulla sicurezza sul la-voro, segnatamente quelle relative all'esecu-zione dei lavori forestali e alla prevenzione degliinfortuni.

Il lavoratore si obbliga a lavorare rispettando lemisure di sicurezza e di prevenzione impostedalla SUVA, dal datore di lavoro e dalla Com-missione federale sulla sicurezza sul lavoro.

Nel limite del possibile e dove la durata e l'im-portanza del lavoro lo giustifichino, sarà messoa disposizione dei lavoratori un vano, locale obaracca, pulito e riscaldabile, per pranzi epause.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Art. 5.Protezione dellavoratore

98

Qualora le ore supplementari non possano es-sere compensate, vengono concessi i seguentisupplementi sullo stipendio di base:25% per ore supplementari diurne;50% per ore supplementari notturne, nelledomeniche e nei giorni festivi riconosciuti.

È considerato lavoro diurno quello eseguito trale ore 06.00 e le ore 22.00.

Se viene eseguito lavoro festivo, domenicale,notturno in situazioni eccezionali, e si sono giàeffettuate 50 ore settimanali, le ore prestateoltre le 50 ore devono essere compensate intempo libero entro 6 settimane mediante con-gedo della stessa durata e il relativo supple-mento pagato in denaro, riservata la necessitàdi un permesso a’ sensi dell’art. 49 LL.

È considerato lavoro festivo quello eseguito indomenica o nei giorni festivi riconosciuti (dalleore 22.00 del sabato, rispettivamente della vi-gilia del giorno festivo riconosciuto, alleore 06.00 del lunedì, rispettivamente del giornosuccessivo al giorno festivo riconosciuto).

Sono riconosciuti, e quindi non comportano al-cuna riduzione di salario, 9 giorni festivi infra-settimanali previsti dal decreto legislativoconcernente i giorni festivi nel Cantone del10 luglio 1934 (Capodanno, Epifania, Lunedìdi Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale, As-sunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).

Le altre festività infrasettimanali non parificatealle domeniche e che non cadano in sabato odomenica sono recuperabili.

Ai lavoratori a salario orario vengono retribuitele ore normali di lavoro perdute nei giorni festiviinfrasettimanali riconosciuti.

8.3.

a)b)

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

Art. 9.Giorni festiviinfrasettimanali

Ai lavoratori è riconosciuta e garantita la li-bertà di associazione, segnatamente di quellasindacale.

La durata totale del lavoro del personale fore-stale è di 2'262 ore annue (43 ore e 30’ per52 settimane / decimali: ore 8,7 il giorno). Esi-ste la possibilità di superare le 45 ore settima-nali fino a un massimo di 54 ore, per16 settimane durante un anno, limitatamenteai cantieri di alta montagna, sovente nemmenoraggiungibili con una strada carrozzabile e lecui attività lavorative sono possibili solo nellastagione estiva.

Il periodo di conteggio delle ore eseguite è diun anno. Le ore eccedenti sono compensate,di regola, con altrettante ore di congedo.

Ogni ditta determina il proprio orario giorna-liero di lavoro.

Negli orari sono compresi 15 minuti per lapausa mattutina e 15 per quella pomeridiana.

È lavoro straordinario tutto quanto eccedel’orario settimanale di 43,5 ore. Ciò si verificaquando le circostanze esigono un tempo di la-voro maggiore di quello ordinario, il lavoratoreè tenuto a prestare ore supplementari nella mi-sura in cui sia in grado di farlo e lo si possa ra-gionevolmente pretendere da lui.

Le ore supplementari sono compensate, di re-gola, con altrettante ore di congedo, da effet-tuare, in accordo tra datore di lavoro elavoratore, di regola entro la fine del semestresuccessivo.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

Art. 6.Libertà diassociazione

Art. 7.Durata edorario di lavoro

Art. 8.Lavorostraordinario

1110

Al salario orario di cui all'art. 10.1. vanno ag-giunte le indennità di cui all'art. 13 del presentecontratto collettivo.

Le parti firmatarie del CCL si impegnano a trat-tare annualmente l'adeguamento del salario alrincaro.

Il rincaro sarà concesso in tutto o in parte sol-tanto se le condizioni aziendali e di mercato lopermettono.

I lavoratori sottoposti al contratto collettivo ri-cevono una tredicesima mensilità.

Se il rapporto di lavoro non dura un interoanno, la tredicesima mensilità è versata pro-porzionalmente alla durata del rapporto di la-voro nell'anno considerato.

Al salario orario si aggiunge un'indennità pervacanze dell'8,3% per il lavoratore che ha di-ritto a quattro settimane; del 9,4% per chi hadiritto a quattro settimane e mezzo; del 10,6%per quello che ha diritto a cinque settimane.

Al salario orario maggiorato dell'indennità pervacanze si aggiunge l'8,33% quale tredice-sima mensilità e il 3% per festivi infrasettima-nali.

Il taglio di piante su pareti rocciose, se effet-tuato con misure di sicurezza particolari, com-porta il riconoscimento da parte del datore dilavoro di un'indennità di rischio del 30% delsalario lordo base e ciò per la durata effettivadell'esposizione al rischio particolare.

10.7.

Art. 11.Adeguamentodel salarioal rincaro

Art. 12.Tredicesimamensilità

Art. 13.Indennità perretribuzioneoraria

Art. 14.Indennitàdi rischiospeciale

Il lavoratore può essere retribuito mediantesalario mensile o paga oraria, ritenuti i minimiseguenti:

Nei primi due anni d'impiego dopo l'apprendi-stato, il salario minimo può essere:nel primo anno d'impiego l'80%nel secondo anno d'impiego il 90% del salariominimo di cui all'art. 10.1.

Il datore di lavoro decide la responsabilità el'avanzamento in funzione dei meriti e delle ca-pacità, riconoscendo la relativa remunerazione.

Per la retribuzione degli apprendisti fanno statole direttive in materia emanate dalla Divisionedella formazione professionale del Diparti-mento dell'istruzione e della cultura.

Il salario è pagato al lavoratore alla fine di ognimese.

Previo accordo scritto con il dipendente, èpossibile alla ditta di derogare al sistema di re-tribuzione di cui all'art. 10.1. e concordare unaretribuzione a cottimo, secondo il regolamentoapposito, concordato tra le parti firmatarie delpresente contratto.

10.1.

10.2.

a)b)

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Art. 10.Classificazionedel personale

Salari

13

Funzione personale Salario Salarionon dirigente minimo minimo

mensile all'ora/base

Ingegnere forestale SUP fr. 5'545.-- fr. 29.50Forestale ST fr. 5'070.-- fr. 27.00Capo squadra fr. 4'634.-- fr. 24.65

Selvicoltore qualificato fr. 4'408.-- fr. 23.45Operaio forestale fr. 4'182.-- fr. 22.25Ausiliario forestale fr. 3'966.-- fr. 21.10Operaio qualificato fr. 4'209.-- fr. 22.40

12

L'equipaggiamento rimane di proprietà dell'im-presa e ad essa va riconsegnato al termine delrapporto di lavoro nello stato d’usura in cui sitrova.

Quando il rapporto di lavoro viene disdetto, ildipendente deve rimborsare in proporzione ilvalore dell’equipaggiamento fornitogli.

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanzeannuali:5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al20° anno di età compreso e dopo il compi-mento del 50° anno di età;4 settimane e mezzo (22,5 giorni lavorativi) dal35° al 49° anno di età;4 settimane (20 giorni lavorativi) negli altri casi.

Di regola, le vacanze arretrate vanno esauriteentro il 31 marzo dell'anno successivo.

Per un anno incompleto di lavoro, le vacanzesono concesse proporzionalmente alla duratadel rapporto di lavoro nell'anno considerato.

Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratoreè impedito, per propria colpa, di lavorare com-plessivamente per più di un mese, il datore dilavoro può ridurgli la durata delle vacanze di undodicesimo per ogni mese completo di as-senza dal lavoro.

Se l'impedimento non dura complessivamentepiù di un mese nel corso di un anno di lavoroed è causato da motivi inerenti alla persona dellavoratore, come malattia, infortunio, adempi-mento di un obbligo legale, esercizio di unafunzione pubblica o congedo giovanile, senzache vi sia colpa da parte sua, le vacanze nonvengono ridotte.

15.6.

15.7.

16.1.

a)

b)

c)

16.2.

16.3.

16.4.

Art. 16.Vacanzeannuali

Il tempo impiegato per il viaggio di andata e ri-torno dalla sede di servizio della ditta al can-tiere non è computato all’orario di lavoroannuale giusta l’art. 7 del CCL. Se supera i30 minuti al giorno, deve essere indennizzatocon il salario base.

Il datore di lavoro organizza l'alloggio del lavo-ratore quando il cantiere dura un certo tempoe si trova in luogo distante dalla sede della ditta.Se il cantiere è fuori Cantone (Mesolcina e Ca-lanca incluse) e il datore di lavoro non orga-nizza l'alloggio del personale, al dipendentespettano un'indennità massima di fr. 18.-- perpasto principale e di fr. 60.-- massima per ognipernottamento.

Per l'uso del mezzo di trasporto privato per bi-sogni aziendali, al lavoratore vengono corrispo-ste le seguenti indennità:- autovettura: fr. 0.60 al km;- motocicletta: fr. 0.30 al km;- ciclomotore: fr. 0.20 al km.

Il lavoratore è obbligato ad utilizzare l'equipag-giamento personale previsto dalle normeSUVA (direttiva sull'Equipaggiamento perso-nale di protezione per il personale forestale,No. 88076i), che l'impresa gli mette a disposi-zione. Quest'ultima gli dà anche un paio discarpe da lavoro. L'equipaggiamento è pagatodall'impresa ed è sostituito secondo la direttivaSUVA.

Se l’equipaggiamento è usurato in misura mag-giore del normale per poca cura del dipen-dente, quest’ultimo deve partecipare allaspesa per l’acquisto del nuovo materiale conuna percentuale fino al 50% dei prezzi indicatinella direttiva.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Art. 15.Tempo ditrasferimentogiornaliero

Rimborso spese

Equipaggiamentopersonaledi sicurezza

1514

Art. 17.Assegniper figli

Art. 18.Indennitàper serviziomilitare,civile e diprotezione civile

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

18.1.

a)

Il datore di lavoro non può ridurre le vacanzedi una lavoratrice che, causa gravidanza opuerperio, è impedita di lavorare per due mesi.

Se l'assenza di cui ai due ultimi precedenti ca-poversi dura complessivamente più di unmese, rispettivamente più di due mesi, il datoredi lavoro può ridurre la durata delle vacanze dellavoratore, rispettivamente della lavoratrice diun dodicesimo per ogni ulteriore mese com-pleto di assenza dal lavoro.

Il datore di lavoro ha la facoltà di fissare i pe-riodi di vacanza obbligatori comunicandoli aicollaboratori all'inizio dell'anno.

L'assegno per figli è quello fissato dal Consi-glio di Stato in applicazione della Legge can-tonale sugli assegni familiari ai salariatidell'11.06.96.

In caso di malattia o di infortunio, cessato il di-ritto al salario, l'assegno è corrisposto per ul-teriori dodici mesi consecutivi di incapacità allavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta laquota parte corrisposta allo stesso titolo dal-l'ente assicuratore. Il diritto all'assegno si estin-gue con l'inizio del diritto alle prestazionidell'assicurazione invalidità.

Al lavoratore, per servizio militare, civile e diprotezione civile obbligatori in tempo di pace,vengono corrisposte le seguenti indennità cal-colate rispetto al salario corrisposto:Durante l'intera scuola reclute:- celibi o nubili 50%- coniugati o celibi/nubilicon persone a carico 80%

Durante altri servizi militari o di protezione civileobbligatori annuali:- durante quattro settimaneper tutti i militi 100%dalla quinta settimana:- celibi o nubili 50%- coniugati o celibi/nubilicon persone a carico 80%

L'indennità è riconosciuta per ogni singolo ser-vizio prestato nel corso di un anno.

L'indennità prevista dall'ordinamento delle in-dennità di perdita di guadagno spetta al datoredi lavoro; spetta al lavoratore l'eventuale parteeccedente la prestazione del datore di lavoro.

Con queste prestazioni è tacitato l'obbligo de-rivante al datore di lavoro dagli articoli 324a e324b CO di indennizzare il milite per la suaperdita di guadagno.

Se la durata della scuola reclute supera il mi-nimo ininterrottamente, il lavoratore deve di re-gola sottoscrivere un contratto di garanzia oveegli si impegna a rimanere alle dipendenze deldatore di lavoro per almeno 2 anni a far tempodal termine della scuola reclute.

Se il contratto di garanzia dovesse esseresciolto anticipatamente, il datore di lavoro puòpretendere il rimborso del salario lordo versatooltre i 4 mesi e fino al termine della scuola re-clute, dedotta l’IPG pagata dalla cassa di com-pensazione.

Il lavoratore ha diritto al 80% del salario perle ore perse a causa di intemperie, indipen-dentemente dal fatto che tali perdite siano ri-conosciute dall'assicurazione contro ladisoccupazione.

b)

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.Art. 19.Intemperie

1716

19

Art. 21.Indennitàper impedimentoal lavoroper infortunio

Art. 22.Invaliditàparziale

Art. 23.Certificatodi malattia ed'infortunio

Annunciodell'assenza

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

23.1.

Il lavoratore percepisce un'indennità pari al80% del salario a far tempo dal 1° giorno perinfortuni sia professionali sia non professionali.

L'indennità percepita non può comunque es-sere superiore all'importo del salario base de-dotti gli oneri sociali.

Il datore di lavoro può assicurare collettivamenteil personale per la complementare LAINF.

Se la SUVA, giusta gli art. 37 seg. LAINF,esclude o riduce le sue prestazioni per colpadell'assicurato, per pericoli straordinari cui si èesposto o per atti temerari, l'indennità si riducenella stessa proporzione.

Le prestazioni assicurative valgono quale pa-gamento del salario a' sensi dell'art. 324a seg.CO, per cui l'obbligo del datore di lavoro èconsiderato adempito.

I premi per l'assicurazione infortuni professio-nali sono a carico del datore di lavoro. I premiper la copertura degli infortuni non professio-nali sono a carico del dipendente.

In caso di invalidità parziale dovuta a malattiao infortunio, il salario sarà determinato a nuovoin base al grado dell'effettiva capacità lavora-tiva residua del lavoratore.

Il dipendente deve presentare il primo giornodi assenza un certificato medico attestantel'inabilità al lavoro. Tutti gli eventuali attestatiper prolunghi di malattia devono pervenire aldatore di lavoro prima della scadenza di quelloprecedente.

Art. 20.Indennitàper impedimentoal lavoroper malattia

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Le ore perse a causa di intemperie e che nonsono riconosciute dall’assicurazione contro ladisoccupazione possono essere recuperatenella misura di al massimo 114 ore l'anno.

L'eventuale indennità corrisposta dall'assicu-razione disoccupazione viene considerata nelconteggio ore.

In caso di malattia, il lavoratore percepisceun'indennità pari al 80% del salario dal1° giorno per 720 giorni complessivamentesull'arco di 900 giorni.

Il datore di lavoro si impegna ad assicurare col-lettivamente il personale per un'indennità gior-naliera di malattia in caso di inabilità lavorativasecondo i criteri LAMal.

Il datore di lavoro assume il premio per questaassicurazione fino al 2,5% del salario AVS; laparte di premio eccedente è a carico del lavo-ratore. Se il premio complessivo supera il 5%,la differenza è ripartita al 50%.

Le prestazioni dell'assicurazione malattia val-gono come pagamento del salario ai sensi del-l'art. 324a e seg. CO, per cui l'obbligo deldatore di lavoro è considerato adempito.

Il dipendente provvede direttamente ad assi-curarsi per le spese di cura. I relativi premisono a suo carico. Al momento dell'assunzioneil datore di lavoro deve verificare se il dipen-dente è assicurato contro le malattie per lespese di cura medica, farmaceutica e ospeda-liera secondo la LAMal.

18

21

Art. 26.Diritto al salariodopo il decessodel lavoratore

b)

c)

d)e)

f)

g)h)i)l)

m)

n)

o)

26.1.

26.2.

26.3.

per lo svolgimento di affari pubblici o sindacaliautorizzati dal datore di lavoro: al massimo5 giorni;per lo svolgimento di un compito di volonta-riato sociale autorizzato dal datore di lavoro: almassimo 5 giorni;per il proprio matrimonio: 5 giorni consecutivi;per il decesso del coniuge, convivente o deifigli: 3 giorni consecutivi;per il decesso dei genitori, dei fratelli o deisuoceri: 2 giorni consecutivi;per il decesso di altri familiari: 1 giornoper la nascita dei figli: 1 giorno;per il matrimonio dei figli o dei fratelli: 1 giorno;per il trasloco: 1 giorno se non è connesso conil termine del rapporto di lavoro e al massimouna volta l'anno;per la visita di reclutamento: 1 giorno o in basealla convocazione della divisione militare;per l'ispezione delle armi e dell'equipaggia-mento: mezza giornata. Se la località ove haluogo l'ispezione è così lontana dal luogo di la-voro o di domicilio che il lavoratore non può piùpresentarsi al lavoro il medesimo giorno:1 giorno;per la riconsegna dell'equipaggiamento mili-tare: 1 giorno.

Altre assenze inevitabili devono essere inden-nizzate conformemente all'articolo 324a CO.

In caso di decesso del lavoratore, il datore di la-voro è tenuto a pagare, dopo il giorno del de-cesso, un mese di salario a' sensi dell'art. 338 CO.

Se il rapporto di lavoro durava da più di cinqueanni, sono dovuti due mesi di salario dopo ilgiorno del decesso.

Le mensilità di cui sopra sono dovute soltantose il lavoratore lascia il coniuge, figli o altre per-sone a carico.

Facoltà dicontrollodella ditta

Art. 24.Previdenzaprofessionale

Art. 25.Congedipagati

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

24.1.

24.2.

a)

La ditta ha la facoltà di esigere, in qualsiasi mo-mento, una visita presso il suo medico di fidu-cia in ogni caso di assenza per malattia oinfortunio al fine di accertare la capacità lavo-rativa rispettivamente il periodo presumibile diincapacità.

La ditta ha la facoltà di far controllare dal suomedico di fiducia se l’autocertificazione del di-pendente, stesa secondo l’art. 4.3., corri-sponda al suo stato effettivo, esclusivamentenell’ottica di accertarne l’abilità lavorativa e aifini di garantire in ogni occasione la sicurezzadel lavoro.

Una discrepanza fra l’autocertificazione e leconstatazioni mediche costituisce motivograve per lo scioglimento immediato del rap-porto di lavoro.

Ogni assenza, non soltanto per infortunio(compreso quello non professionale) o per ma-lattia ma anche per altri motivi dev'essere an-nunciata al datore di lavoro entro le 24 oreseguenti ma comunque prima della ripresa dellavoro normalmente prevista.

Il lavoratore deve essere assicurato in confor-mità della legge federale sulla previdenza pro-fessionale per la vecchiaia, i superstiti el'invalidità del 25 giugno 1982.

Il premio è assunto, in ragione di metà cia-scuno, tra datore di lavoro e lavoratore.

Il lavoratore ha diritto ai seguenti congedi peranno civile senza deduzione di salario:per la formazione professionale concordatacon il datore di lavoro: al massimo 5 giorni;

20

23

Art. 30.Sanzionidisciplinari

Conseguenze

Contestazionedella sanzione

Art. 31.Apprendisti

30.1.

a)b)

c)

d)

30.2.

30.3.

30.4.

Le trasgressioni ai doveri di servizio sono pu-nite nel seguente modo:con l'ammonimento scritto;con la multa fino a fr. 500.--. I proventi dellemulte sono versati su un fondo da destinare ascopi di interesse comune per il personale;con la sospensione dal lavoro e la relativa trat-tenuta dal salario per un massimo di tre mesi;con il licenziamento immediato per cause gravi.

Le punizioni di cui sopra non possono essereprese senza che l'atto punibile sia prima statointimato per iscritto all'interessato il quale puòfornire le sue giustificazioni.

Le sanzioni possono essere accompagnatedalla comminatoria che in caso di recidiva siprocederà al licenziamento immediato.

La contestazione della sanzione dev'essereproposta, entro 30 giorni dal ricevimento, allaCommissione paritetica la quale, sentite leparti, decide inappellabilmente e definitiva-mente.

Agli apprendisti si applica in via principale ilcontratto di tirocinio. Il presente contratto siapplica in via accessoria: più precisamente,sono applicabili anche agli apprendisti gli art.4.1. fino a 4.5., art. 23.1. fino a 23.5. e l’art. 25.Gli apprendisti iniziano il lavoro assieme aglialtri dipendenti della ditta e rispettano l’orarioaziendale, fatto salvo quanto previsto dagli art.31. cpv. 1., 2. e 4. LL; art. 16. cpv. 1. e 2.OLL5, art. 17. OLL5.

Art. 27.Terminidi disdetta

Art. 28.Motivazionedella disdetta

Art. 29.Disdetta abusiva,disdetta in tempoinopportuno,disdetta permotivi gravi,abbandono delposto di lavoro

26.4.

27.1.

27.2.

a)

b)

c)

27.3.

L'indennità può essere versata anche da unente di previdenza, nel qual caso si estinguel'obbligo del datore di lavoro a' sensi dell'art.338 CO.

Il rapporto di lavoro stipulato per durata deter-minata cessa alla scadenza senza disdetta.

Il rapporto di lavoro di durata indeterminatapuò essere disdetto rispettando i seguenti ter-mini:durante il periodo di prova per la fine di unasettimana con il preavviso di 7 giorni;dal 1° anno di assunzione fino al 6° anno conil preavviso di 1 mese;dal 7° anno in poi con il preavviso di 2 mesi.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve es-sere notificato per iscritto e deve pervenireentro la fine del mese. Quando la notifica delloscioglimento perviene tardivamente al suo de-stinatario, il termine è automaticamente proro-gato alla scadenza successiva.

La parte che dà la disdetta deve, a richiestadell'altra, motivarla per iscritto.

Fanno stato le norme del Codice delle obbli-gazioni.

22

24

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

a)

b)

- Tutti i datori di lavoro versano un contributoprofessionale per l’applicazione del CCL delseguente ammontare:a) per le ditte affiliate all’ASIF, firmataria delpresente contratto, lo 0,1% dei salari AVSversati;

b) per le ditte non affiliate all’ASIF, lo 0,3% deisalari AVS versati.

Per il calcolo del contributo relativo alle ditteASIF si è tenuto conto del versamento dellaquota sociale che queste ultime versano già al-l’Associazione mantello.

I contributi professionali vengono versati allasegreteria della CPF secondo le sue indica-zioni.

I dipendenti membri delle organizzazioni sinda-cali firmataria del CCL riceveranno dalla stessail rimborso totale dei contributi dedotti a normadel presente articolo.

Le organizzazioni sindacali contraenti a lorovolta richiederanno alla segretaria della CPF ilristorno dei contributi riservati ai loro affiliati.

La CPF fissa le modalità in un apposito rego-lamento per la trattenuta e per l’incasso deicontributi professionali.

L’introito totale della CPF, dedotto il ristorno ailavoratori organizzati, verrà utilizzato:per sopperire agli oneri derivanti dal suo fun-zionamento;per le spese di formazione e perfezionamentoprofessionale.

Art. 32.Commissioneparitetica

Art. 33.Contributiprofessionalidipendenti edatori di lavoro

32.1.

a)b)c)

d)

32.2.

33.1.

Per promuovere la collaborazione tra le partifirmatarie del CCL è costituita una commis-sione paritetica con i seguenti compiti:vigilare e controllare l’applicazione del CCL;interpretare le disposizioni contrattuali;mediare eventuali divergenze sorte per l’inter-pretazione e l’applicazione del contratto col-lettivo;decidere inappellabilmente e definitivamente,dopo aver sentito le parti ed aver assunto glielementi probanti che reputa necessari, sullacontestazione della sanzione (art. 30 CCL).

La composizione e il funzionamento della com-missione paritetica sono definiti in un appositoregolamento.

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendistiesclusi) sono sottoposti al pagamento di uncontributo per coprire i costi derivanti dal con-tratto collettivo di lavoro e come appoggio allaformazione professionale continua, nonchéall’aiuto sociale.

- Tutti i lavoratori versano un contributo profes-sionale per l’applicazione del CCL pari allo0,7% del salario AVS percepito. La deduzioneavviene mensilmente, direttamente dal salariodel lavoratore e deve figurare chiaramente nelconteggio del salario.

- E’ fatto divieto alle ditte di assumere a pro-prio carico il contributo professionale dovutodai lavoratori.

- Il datore di lavoro è responsabile del paga-mento nel caso di mancata trattenuta sul sa-lario.

25

27

ALLEGATO

Esempio di autocertificazione

Il sottoscritto

con domicilio in

attesta e dichiara con la presente di non essere sottol’influsso di

- alcool,- stupefacenti,- medicamenti che, per constatazioni proprie e/o per indicazioniespresse nel foglietto illustrativo, potrebbero pregiudicarel’attenzione e/o la reazione e/o la guida,

e di essere perciò in grado di svolgere il lavoro assegnatoglisenza pregiudizio.

Prende atto del fatto che tenor art. 23.3. CCL DELLE IMPRESE ADERENTIALL'ASIF, la ditta può far controllare in ogni momento, dal suo medico difiducia, il suo stato psicofisico ma soltanto per accertarne l’abilità lavorativae nell’ottica di garantire in ogni momento la sicurezza del lavoro sia per ildipendente stesso sia per i colleghi che per i terzi.

L’autocertificazione che non dovesse corrispondere alle constatazioni delmedico configura reato penale a’ sensi dell’art. 251/252 CP e costituisce mo-tivo grave giustificante un licenziamento immediato secondo l’art. 23.4. CCL.

In fede

Le disposizioni relative al salario vigenti al mo-mento dell’entrata in vigore del contratto col-lettivo che fossero migliori di quelle previste daquest’ultimo non possono essere peggiorate.

Il contratto collettivo entra in vigore il 1° gen-naio 2013 ed è valido fino al 31 dicem-bre 2015.

Se non è disdetto con almeno sei mesi di an-ticipo, esso si ritiene rinnovato per un altroanno e così di seguito.

In caso di disdetta, le parti firmatarie si impe-gnano ad iniziare le trattative per il rinnovo.

Biasca, 29 aprile 2013

Le parti contraenti:

35.1.

35.2.

35.3.

Art. 34.Dirittiacquisiti

Art. 35.Durata delcontrattocollettivo

26

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47/2013 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 3 settembre

374

l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell’art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell’8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all’esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale del settore forestale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.

7. Il presente decreto, ottenuta l’approvazione del Dipartimento federale dell’eco-nomia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2016.

8. Comunicazione: – alla Divisione dell’economia; – all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 19 giugno 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: P. Beltraminelli Il Cancelliere: G. Gianella Approvato dal Dipartimento federale dell’economia pubblica il 22 agosto 2013, sotto la riserva dell’articolo 17 sugli assegni per i figli, che non può essere esteso.

2928

30

REGOLAMENTOPER IL RECUPERO DEICOSTI DI FORMAZIONE

PER I DIPENDENTI DELLE DITTE

ADERENTI ALL'ASIF,

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI

FORESTALI DELLA SVIZZERA ITALIANA

31

3332

In relazione all'art. 3.4. del CCL, quando il da-tore di lavoro si assume i costi della formazioneprofessionale, di corsi di perfezionamento ospecialistici, può chiedere preventivamente aldipendente la continuazione del rapporto di la-voro per un periodo massimo di tre anni suc-cessivi al compimento di detta formazione.

Per costi di formazione si intendono in partico-lare:i costi vivi della formazione (iscrizione, tasseecc.);le spese di trasferta del dipendente fino alluogo del corso e di vitto ed alloggio, nella mi-sura in cui sono rimborsati dal datore di lavoro(art. 15.2. e 15.3. CCL);l'importo derivante dalle ore di lavoro non pre-state moltiplicate per il salario lordo del dipen-dente;i costi generali non coperti per le ore di lavoronon prestate ed eventuali altri costi sostenutidal datore di lavoro (salario e spese della even-tuale persona di rimpiazzo, oneri sociali ecc.).

I costi complessivi, che sono determinati daldatore di lavoro, devono essere resi noti al di-pendente di regola al termine della formazionerispettivamente del corso frequentato ma al piùtardi al momento della rescissione anticipatadel contratto. Questi ne è debitore in virtù delpresente regolamento.

Lo scioglimento anticipato del contratto di la-voro, cioè prima che termini il periodo concor-dato dalle parti secondo l'art. 1. qui sopra,obbliga il dipendente a restituire al datore di la-voro il 100% dei costi suddetti nel primo annosuccessivo al termine della formazione, il 65%nel secondo e il 35% nel terzo.

1.

2.

a)

b)

c)

d)

2.1.

3.

REGOLAMENTOPER IL LAVORO A COTTIMO

(ART. 10.6 CCL)

PER I DIPENDENTI DELLE DITTE

ADERENTI ALL'ASIF,

ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI

FORESTALI DELLA SVIZZERA ITALIANA

3534

4.

5.

6.

7.

Le ditte si impegnano a non sottrarsi vicende-volmente il personale formato.

L'obbligo di rimborso del dipendente non pre-suppone un impegno scritto particolare né ilraggiungimento da parte sua di un diploma odi un certificato.

Il datore di lavoro deve rendere noto questo re-golamento al dipendente.

L'obbligo di rimborso del dipendente decadese il datore di lavoro decide di rescindere, ri-spettando il termine di disdetta (disdetta nor-male) il contratto di lavoro prima del termineconcordato al punto 1.

In caso di divergenze nell'applicazione e/o nel-l'interpretazione del presente regolamento, lacontroversia è decisa in via inappellabile e de-finitiva dalla Commissione paritetica, dopo aversentito le parti ed aver accertato i fatti.

Le parti contraenti:

3736

Art. 1.Retribuzione

Art. 2.Impiego di mezzidell'impresa

Art. 3.Sicurezza sullavoro

Art. 4.Deduzioni

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

La retribuzione del lavoro a cottimo deve es-sere concordata per iscritto tra le parti primadell'inizio del lavoro.

La retribuzione concordata copre, oltre al la-voro effettivo, le trasferte, i pasti, il pernotta-mento e le vacanze.

Essa comprende anche l'indennizzo per la for-nitura e la manutenzione degli utensili e del-l'equipaggiamento.

La retribuzione minima non può essere infe-riore al salario minimo previsto dal CCL all'art.10.1. per un ausiliario forestale.

Se per l'esecuzione del lavoro il lavoratore uti-lizza utensili, mezzi e apparecchi dell'impresa,le parti ne concordano il rispettivo costo.

Il cottimista deve usarlo con riguardo e se-condo le indicazioni specifiche. Egli è respon-sabile di eventuali danni cagionati siaintenzionalmente che per negligenza.

Il cottimista si obbliga ad eseguire il lavoro ri-spettando le norme di prevenzione degli infor-tuni e di sicurezza vigenti. Egli assume ogniresponsabilità al riguardo.

Le deduzioni per prestazioni sociali sono cal-colate sull'importo del salario lordo effettivodopo deduzione di quanto previsto al punto1.2. e 2., e meglio secondo le direttive dellaSUVA.

REGOLAMENTO

DELLACOMMISSIONE PARITETICA DEL

SETTORE FORESTALE«CPF»

3938

Art. 5.Acconti econteggio finale

Art. 6.Deroga al CCL

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Le parti concordano prima dell'inizio del la-voro, per iscritto, gli acconti cui il cottimista hadiritto.

Gli acconti possono essere versati al massimouna volta il mese e il loro ammontare non puòsuperare il 70% del valore del lavoro eseguito.

Il conteggio finale deve essere eseguito al piùtardi entro la fine del mese in cui l'opera è por-tata a termine.

L'opera è terminata quando è avvenuta la mi-surazione ufficiale.

Le norme del presente regolamento deroganoa quelle del CCL. Rimangono riservati gli art.326 e 326a CO.

Le parti contraenti:

4140

Art. 1.Nomina,composizionee compiti

1.1.

1.2.

1.3.a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

In applicazione all'art. 32. del Contratto Collet-tivo di Lavoro per i dipendenti delle ditte ade-renti all'ASIF, Associazione imprenditoriforestali della Svizzera italiana, è nominata unaCommissione paritetica cantonale, denominataCommissione paritetica del settore forestale(«CPF»).

Essa si compone di un presidente, di 2 rappre-sentanti designati dall'ASIF e di 2 rappresen-tanti dei sindacati.

Oltre ai compiti di cui all'art. 32. CCL, la CPF:si occupa e preoccupa dell'incasso e dell'am-ministrazione dei contributi di solidarietà e del-l'incasso delle multe;notifica alle parti firmatarie del CCL e, se delcaso, alle autorità le violazioni constatate;decide le domande di sottoscrizione del CCLda parte di chi non è aderente ASIF;determina l'importo che deve pagare ogni annochi non è aderente all'ASIF per diventare firma-tario del CCL, somma che corrisponde ad al-meno il doppio della tassa sociale annua per imembri ASIF;decide chi può beneficiare di contributi percorsi di formazione e di perfezionamento pro-fessionale e in quale misura;risolve le vertenze sorte a dipendenza dell'ap-plicazione e/o dell'interpretazione del Regola-mento per il recupero dei costi di formazione;può assumere altri incarichi nella misura in cuile parti firmatarie del CCL, di comune accordo,glieli conferiscono esplicitamente.

Art. 2.Presidenza,segretarioe cassiere

Art. 3.Sotto-commissioni

Art. 4.Sedute

Art. 5.Quorume decisioni

Art. 6.Durata delmandato

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

5.1.

5.2.

Le parti contraenti nominano un presidenteche deve essere indipendente e di formazionegiurista.

Il segretario è nominato dalla CPF.

Il cassiere è nominato dalla CPF.

La Commissione può delegare a sottocommis-sioni l'incarico di eseguire controlli presso leditte onde ottenere l'applicazione rigorosa delCCL, decidendone il numero di membri e lecompetenze.

I membri delle sottocommissioni, non già fa-centi parte della CPF, sono designati dallaCommissione previa consultazioni dalle partifirmatarie del CCL.

La Commissione si raduna quando il presi-dente lo ritiene opportuno oppure su richiestadi una delle parti contraenti; in ogni caso al-meno una volta l'anno.

La CPF può deliberare se sono presenti al-meno il presidente e un membro in rappresen-tanza della parte patronale e uno della partesindacale, ritenuto che le parti devono sempreessere rappresentate in numero uguale.

Le decisioni sono prese a maggioranza deipresenti.

Il mandato del presidente, dei membri, deglieventuali membri delle sottocommissioni, delsegretario e del cassiere è di durata pari aquella del CCL ed è rinnovabile.

Art. 7.Verbale delledecisioni

Intimazione

Art. 8.Firma

Art. 9.Obblighidelle ditte

Art. 10.Segreto

Art. 11.Compitidel segretario

8.1.

8.2.

a)

b)

c)d)e)

Ogni decisione della CPF è verbalizzata dalsegretario; ogni membro ne riceve una copia.Anche le decisioni delle sottocommissioni de-vono essere verbalizzate e comunicate.

La CPF è vincolata dalla firma collettiva a duedel presidente col segretario o col cassiere.

Nelle procedure d'incasso dei contributi di so-lidarietà e delle multe, la CPF può delegare ilsegretario o il cassiere che potranno quindi fir-mare individualmente.

Le imprese assoggettate al CCL sono tenute amettere a disposizione della CPF e delle sotto-commissioni i contratti di lavoro, le liste o regi-strazioni paga e contabili così come i conteggiSUVA e, in generale, ogni documento atto apermettere il controllo sull'applicazione delCCL e delle norme che disciplinano l'attività.

Il presidente, i membri, gli eventuali membridelle sottocommissioni, il segretario e il cas-siere sono tenuti a mantenere il segreto sututto ciò di cui vengono a conoscenza durantel'esecuzione del loro mandato. L'obbligo dimantenere il segreto perdura anche dopo lacessazione del mandato.

I compiti del segretario sono:la redazione dei verbali delle riunioni della CPFe l'invio degli stessi ai membri;la redazione della corrispondenza relativa atutte le decisioni della CPF;la convocazione della CPF;la tenuta della contabilità;gli altri compiti che saranno designati dalla CPF.

4342

Art. 12.Compitidel cassiere

Art. 13.Coperturadei costicommissionali

Art. 14.Indennità

Art. 15.Sanzioni

Incasso

a)

b)

c)

13.1.

13.2.

15.1.

15.2.

I compiti del cassiere sono:l'incasso dei contributi di solidarietà previstidall'art. 33. del CCL e la loro gestione;il rilascio della dichiarazione degli avvenuti pa-gamenti e del rispetto del CCL;gli altri compiti che saranno designati dalla CPF.

Le spese del segretario, del cassiere e dellaCPF e le indennità sono pagate con i contributidi solidarietà e con il provento delle multe pre-viste all'art. 15. del presente Regolamento edal patrimonio proprio della CPF.

Rimane riservato l'art. 16 lit. c).

Se queste entrate non fossero sufficienti, loscoperto è ripartito in parti uguali fra l'ASIF ele Organizzazione sindacali firmatarie del CCL.

Per le loro prestazioni, il presidente, i membridella CPF, i membri delle sottocommissioni, ilsegretario e il cassiere ricevono, oltre al rim-borso delle spese giustificate, un'adeguata in-dennità conformemente a un regolamentoadottato dalla CPF stessa e che essa si impe-gna a rendere noto alle parti firmatarie del CCL.

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL puòessere sanzionata, a giudizio della CPF, dopoaver sentito l'interessato, con una multa da fr.100.-- a fr. 2'000.--, a seconda della gravitàdell'infrazione.

In caso di mancato pagamento, questi importisono riscossi per via esecutiva e se del casogiudiziaria, poiché servono a sopperire allespese d'esecuzione del contratto.

Art. 16.Sottoscrizionedel CCL da partedi terzi

Art. 17.Entrata in vigore

a)

b)

c)

d)

e)

Nell'esame delle domande, la CPF tiene contosegnatamente dei seguenti principi:la domanda dovrà essere corredata dalle ne-cessarie informazioni (ad es.: scopo della so-cietà, n° e qualifiche dei dipendenti, attivitàsvolta, scopo della domanda e motivazioni ad-dotte, estratto UEF, ecc.);ogni domanda dev'essere evasa, di regola,entro 60 giorni dalla presentazione, dopo l'ese-cuzione comunque dei necessari accerta-menti;la CPF chiede al richiedente il versamento diun importo che copra i costi d'esame della ri-chiesta nonché il pagamento dell'importoannuo d'adesione;l'attestazione di sottoscrizione può essere rila-sciata esclusivamente dopo evasione della do-manda e dopo aver incassato quanto previstoal punto c);la CPF può compendiare le norme anzi espo-ste rendendole note alle parti.

Il presente Regolamento, elaborato dalle particontraenti, entra in vigore unitamente al CCL dicui è parte integrante e ha la sua stessa durata.

Le parti contraenti:

4544

Note

46