CONTRATTI di APPALTO: le ultime novità
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CONTRATTI di APPALTO:le ultime novità
art. 13-ter, Decreto Legge 83 del 22/06/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo”)
conv. in legge 134 del 07/08/2012+
Circolare Agenzia delle Entrate n. 40/E dell’8 ottobre 2012
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1Dott.ssa Laura Torella / [email protected] Corbella Dottori Commercialisti Associati
il DL 223/2006• Sono stati sostituiti e integrati i commi 28 e 28-bis
e 28-ter, dell’articolo 35, DL 223/2006;• Sono stati abrogati i commi 29, 30, 31, 32, 33 e 34
dello stesso articolo;• Con la citata circolare 40/E sono state poi dettate
alcune importanti precisazioni in ordine alla decorrenza delle novità normative e alla documentazione da produrre per superare il vincolo di responsabilità solidale del committente / appaltatore.
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ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa
Contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del TUIR.
art. 73 lettera c), DPR 917/86 (TUIR): «GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, DIVERSI DALLE SOCIETA’, NONCHE’ I TRUST,
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, CHE NON HANNO PER OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI»
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decorrenza delle novità normative- Contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del DL83/2012 => 12 agosto 2012
- Trattasi di adempimenti di natura tributaria => in base allo Statuto del contribuente (art. 3, c. 2, legge 212/2000) sono esigibili decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della norma => in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sempre per contratti stipulati dopo il 12 agosto).
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le novità introdotte - 1
Viene prevista la responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente per quanto concerne il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
Detta responsabilità viene esclusa se si acquisisce documentazione attestante il buon esito degli adempimenti sopraccitati.
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le novità introdotte - 2Sia l’appaltatore che il committente
possono sospendere il pagamento
del corrispettivo dovuto (in relazione al contratto in argomento) al subappaltatore/appaltatore, sino all’esibizione della predetta documentazione.
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documentazione necessaria
Quale documentazione è necessario acquisire?
Un’asseverazione rilasciata da un CAF (centro di assistenza discale) o da professionisti abilitati (ai sensi del D. Lgs. 241/97 e del 322/98);
ovvero Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000 con cui l’appaltatore / subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
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contenuto della dichiarazione sostitutiva
o il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture emesse con riferimento al contratto è stata liquidata;
o l’importo dell’IVA a debito scaturente da tale liquidazione, ovvero se è stato applicato il regime dell’IVA per cassa, oppure la disciplina del reverse charge;
o il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate;
o gli estremi del modello F24 con cui sono state versate l’IVA e le ritenute anzidette;
o l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto in relazione al quale la dichiarazione viene resa.
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