Contabilizzazione del calore: obblighi e scadenze, le normative di riferimento e la ripartizione...

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CONVEGNO – EDIFICI CONDOMINIALI:“REGOLE PER L’USO” ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI Impianti termici centralizzati: i nuovi obblighi di contabilizzazione, le tecnologie possibili e i modelli di calcolo per la ripartizione individuale dei consumi termici BOLOGNA – 19 NOVEMBRE 2014 Sede Provinciale CNA Bologna, Viale A.Moro 22 Sala Conferenze dott. Mattia Merlini Area Coordinamento Normazione – Comitato Termotecnico Italiano (CTI) Segretario Tecnico CT 803 “Contabilizzazione del calore”

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CONVEGNO – EDIFICI CONDOMINIALI:“REGOLE PER L’USO” ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

Impianti termici centralizzati: i nuovi obblighi di contabilizzazione, le tecnologie possibili e i modelli di calcolo per la ripartizione individuale dei consumi termici

BOLOGNA – 19 NOVEMBRE 2014 Sede Provinciale CNA Bologna, Viale A.Moro 22

Sala Conferenze

dott. Mattia Merlini Area Coordinamento Normazione – Comitato Termotecnico Italiano (CTI) Segretario Tecnico CT 803 “Contabilizzazione del calore”

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1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 2. IL QUADRO LEGISLATIVO IN EMILIA-ROMAGNA 3. LA DIRETTIVA 2012/27/UE 4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 5. IL CTI 6. LA NORMA TECNICA UNI 10200 7. CONCLUSIONI

CONTENUTI

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Direttive europee 2012/27/UE 2010/31/UE

Leggi, Delibere e Regolamenti regionali

Norme tecniche nazionali. europee ed

internazionali

Decreti legislativi, D.P.R. e Leggi L. 10/91 D.P.R. n. 412/1993 (integrato dal D.P.R. n. 551/1999) D.Lgs n. 192/2005 (modificato dal D.Lgs n. 311/2006) D.P.R. 59/2009 D.Lgs n.102/2014

1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 1/3

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4 1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 2/3

REGIONE DISPOSIZIONE SCADENZA

LOMBARDIA

D.G.R. n.IX-2601/2011 D.G.R. n. IX-3522/2013 D.G.R. X-1118/2013 Legge regionale 31 luglio 2013 – n. 5

31 dicembre 2016*

PIEMONTE

D.G.R. n.46-11968/2009 D.G.R. n.85-3795/2012 D.G.R. n.46-11968/2009 D.G.R. n. 41-231/2014

31 dicembre 2016

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Delibera n.573/2013 1 gennaio 2015

VALLE D’AOSTA D.G.R. n.488 del 22 marzo 2013 Per gli effetti della Direttiva

2012/27/UE scadenza 31

dicembre 2016

LIGURIA Regolamento Regionale 13 Novembre 2012 n.6

EMILIA ROMAGNA D.G.R. n.1366/2011

* La sanzione amministrativa L.R. 24/2006 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017

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5 1. IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE 3/3

REGIONE DISPOSIZIONE SCADENZA

LAZIO Piano per il risanamento della qualità dell’aria – NORME DI ATTUAZIONE L.R. 24 Dicembre 2010, n. 9

31 dicembre 2015 (Roma e Frosinone) 31 dicembre 2014

(tutti gli altri comuni)

TUTTE LE ALTRE REGIONI

D.Lgs n.102/2014 D.P.R. 59/2009 31 dicembre 2016

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6 2. IL QUADRO LEGISLATIVO IN EMILIA-ROMAGNA

EMILIA ROMAGNA – D.G.R. n.1366 del 26 settembre 2011 – Allegato 2, comma 10 «In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile nel rispetto della normativa tecnica di settore, la contabilizzazione/ripartizione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare» Per gli effetti della Direttiva 2012/27/UE la scadenza è fissata al 31 dicembre 2016

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Direttiva del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica

Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica

Articolo 9 – Misurazione

3. LA DIRETTIVA 2012/27/UE 7

Contatori individuali riscaldamento, raffreddamento e acqua calda

Accessibilità dei dati Fatturazione sul consumo effettivo Obiettivi

di efficienza energetica Ripartizione dei costi Teleriscaldamento

Consulenza e informazioni adeguate 31 dicembre 2016 Misurare

consumo di calore Trasparenza e precisione del conteggio

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Decreto legislativo del 4 luglio 2014 in attuazione alla Direttiva 2012/27/UE

Stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico che consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

TITOLO II

Art. 9 – Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Comma 5

….

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 1/8 8

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Comma 5 lettera a)

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 2/8 9

CHI? COSA DEVE FARE? QUANDO? ENTRO?

Impresa di fornitura del servizio

Obbligo di installazione di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura

Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura dell’ACS siano effettuati da una rete di TLR o da un impianto centralizzato per più edifici

31 dicembre 2016

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:»

Contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata dal fornitore del servizio

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Comma 5 lettera b)

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 3/8 10

CHI? COSA DEVE FARE? DOVE? ENTRO?

Impresa di fornitura del servizio

Obbligo d’installazione di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di ACS per ciascuna unità immobiliare

Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzato o da TLR per più edifici

31 dicembre 2016

Condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni Edifici polifunzionali: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata

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Comma 5 lettera c)

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 4/8 11

CHI? COSA DEVE FARE? QUANDO? ENTRO?

Impresa di fornitura del servizio

Obbligo d’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno di ciascuna unità immobiliare secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834 dalle norme tecniche vigenti*

Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi

31 dicembre 2016

Se l’installazione di tali sistemi non risulta efficiente in termini di costi…

CHI? COSA DEVE FARE? ENTRO?

Altro operatore diverso dall’impresa di fornitura (incaricato dal cliente finale)

Obbligo d’installazione di metodi alternativi per la misurazione del consumo di calore

31 dicembre 2016

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*Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014,n. 164

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4. NORMATVE TECNICHE VIGENTI 12

UNI EN 834:2013 Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica

UNI 9019:2013 Sistemi di contabilizzazione indiretta basati sul totalizzatore di zona termica e/o unità immobiliare per il calcolo dell’energia termica utile tramite i tempi di inserzione del corpo scaldante compensati dai gradi-giorno dell’unità immobiliare

prUNI 11388 Sistemi di contabilizzazione indiretta del calore basati sui tempi di inserzione dei corpi scaldanti compensati dalla temperatura media del fluido termovettore

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Comma 5 lettera d)

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 5/8 13

Quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti

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Misurazione

I clienti finali di energia devono poter disporre di contatori individuali che riflettano il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia (entro 12 mesi per il settore elettrico e gas, 24 mesi per il settore del teleriscaldamento)

Fatturazione

Garantire che entro il 31 dicembre 2014 le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia

Possibilità del cliente finale di accedere ad informazioni sui consumi storici e di mettere a disposizione i dati di consumo ad un fornitore di servizi energetici

Sanzioni

Sanzioni per l’esercente l’attività di misura, l’impresa di fornitura, il condominio e i clienti finali sia sull’installazione che sulla ripartizione delle spese

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 6/8 14

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Sanzioni

Art. 16

Comma 5: da 500 a 2500 € per l’impresa di fornitura del servizio (rif. Art.9 comma 5 lettera a))

Comma 6: da 500 a 2500 € per l’impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale (rif. Art.9 comma 5 lettera b))

Comma 7: da 500 a 2500 € per il condominio e i clienti finali (sanzione per ciascuno di questi) che non provvedono ad installare la termoregolazione e la contabilizzazione in corrispondenza di ciascun radiatore (rif. Art.9 comma 5 lettera c))

Comma 8: da 500 a 2500 € per il condominio che non ripartisce le spese secondo quanto definito dall’art.9 comma 5 lettera d)

4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 7/8 15

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4. IL DECRETO LEGISLATIVO n.102/2014 8/8 16

Considerazioni

- Definire l’impresa di fornitura

- Chiarire la terminologia e di conseguenza i ruoli e i compiti di ‘chi fa cosa’

- In tale ottica l’articolo 9 comma 5 e l’articolo 16 relativo alle sanzioni sono in connessione

- Scadenza fissata entro il 31 dicembre 2016: arduo compito!

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Il Comitato Termotecnico Italiano è un’associazione senza scopo di lucro e federata all’UNI

• Energia e risparmio energetico a 360 gradi • Attività normativa nazionale ed internazionale: progetti di norma, linee guida, revisione

norme UNI/CTI, lavori normativi internazionali CEN e ISO del settore termotecnico • Supporto ai Ministeri e Amministrazioni Pubbliche • Verifica dei software commerciali per il rilascio della certificazione ai sensi del D.P.R. 2

aprile 2009 n. 59 (determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici) • Organizzazione di eventi culturali e divulgativi • Formazione

oltre 500 associati - circa 1000 esperti

www.cti2000.it

5. IL CTI 17

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Attività Nazionale

Commissioni Tecniche CTI

Attività CEN e ISO

Mercato e Stakeholder: Associazioni, Aziende, Enti di ricerca, Ministeri, Autorità locali

Progetti di norma

Norme Tecniche

5. L’ATTIVITÀ NORMATIVA 18

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CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Coordinatore: ing. Terenzio Poeta Segretario Tecnico: dott. Merlini Mattia

Aziende coinvolte (più di 20 aziende/oltre 30 esperti)

• produzione componentistica per impianti di climatizzazione invernale; • gestione della rete di distribuzione del calore da TLR; • progettazione e costruzione e commercializzazione di dispositivi atti alla

contabilizzazione del calore diretta ed indiretta; • automazione, regolazione e controllo di impianti di climatizzazione invernale; • gestione del servizio di contabilizzazione; • università.

5. LA COMMISSIONE TECNICA 803 19

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6. LA NORMA TECNICA UNI 10200 20

Cosa comporta l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? - DISPOSITIVI ATTI A MISURARE E REGOLARE IL CALORE - PROGETTAZIONE: obbligatoria seconda la legge n.10/1991 - INSTALLAZIONE: da parte di professionisti abilitati - COLLAUDO - RIPARTIRE LE SPESE IN BASE AI CONSUMI EFFETTIVI: obbligatorio secondo il

D.Lgs n.102/2014 che richiama la UNI 10200 - GESTIONE NEL TEMPO: corretta e costante informazione dell’utente finale

(letture dispositivi e relativi consumi)

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6. I CRITERI DI RIPARTIZIONE 21

IMPIANTO DOTATO DI SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

CONSUMO VOLONTARIO

Ripartizione in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture)

CONSUMO INVOLONTARIO

Ripartizione in base ai millesimi di riscaldamento

CONSUMI ELETTRICI

SPESE GESTIONALI

millesimi di fabbisogno di energia termica utile calcolati secondo la UNI/TS 11300-1

Qge

n

Q1

Q2

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6. LA PROCEDURA DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA TOTALE 1/2 22

1. SPESA TOTALE

Determinare la spesa totale per l’acquisto di combustibile ed energia elettrica (sommando le fatture).

St

2. ENERGIA UTILE PRODOTTA

Determinare l’energia termica prodotta dal generatore.

Qgen

3. COSTO UNITARIO DELL’ENERGIA UTILE

Calcolare il costo unitario dell’energia termica (c) all’uscita dal generatore.

c = St / Qgen

4. CONSUMO INVOLONTARIO

Nel caso di contabilizzazione diretta il consumo involontario, ovvero le perdite, è dato dalla differenza tra l’energia utile prodotta dal generatore (Qgen) e quella delle unità immobiliari. Nel caso di contabilizzazione indiretta le perdite si calcolano mediante la UNI/TS 11300-2 o il metodo semplificato suggerito dalla UNI 10200.

Qinv

5. SPESA PER IL CONSUMO INVOLONTARIO

Determinare la spesa per il consumo involontario.

Sinv

6. RIPARTIRE LA SPESA PER CONSUMO INVOLONTARIO

Ripartire la spesa per consumo involontario per i millesimi di riscaldamento (m).

sinv

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6. LA PROCEDURA DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA TOTALE 2/2 23

7. CONSUMO VOLONTARIO Nel caso di contabilizzazione diretta il consumo volontario viene determinato sulla base delle letture del contatore di calore. Nel caso di contabilizzazione indiretta il consumo volontario viene invece determinato sottraendo all’energia utile prodotta il consumo involontario e moltiplicando per le unità di ripartizione della singola unità immobiliare (ur) rapportate alle unità dell’intero edificio

Qvol

8. SPESA PER IL CONSUMO VOLONTARIO

Determinare la spesa per il consumo volontario. Svol

9. RIPARTIRE LA SPESA PER IL CONSUMO VOLONTARIO

Ripartire la spesa per consumo volontario in base alle letture degli apparecchi

svol

Le spese di manutenzione e gestione vanno ripartite a millesimi di riscaldamento

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8. CONCLUSIONI 24

- Interfacciamento con attività ministeriali sul tema della ripartizione dei costi di riscaldamento, raffrescamento e ACS

- REVISIONE dell’attuale UNI 10200 a supporto del D.Lgs n.102/2014

- Impianti di termoregolazione e contabilizzazione del calore: progettazione, installazione, messa in servizio, conduzione e manutenzione dell’impianto. Predisposizione di adeguate linee guida ad ausilio di progettisti, tecnici del condominio, amministratori condominiali e utenti finali.

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