CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI 7 AVVERTENZA Si precisa che le citazioni e i commenti presenti nel...

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Francesco De Falco Enzo De Falco CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI MANUALE PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2ª edizione Completamente riveduta e aggiornata

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  • Francesco De Falco Enzo De Falco

    CONTABILITÀ DEI LAVORI PUBBLICI

    MANUALE PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    2ª edizioneCompletamente riveduta e aggiornata

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    AVVERTENZA ..............................................................................................

    INTRODUZIONE ..........................................................................................

    CAPITOLO 1 - La stima di progetto ......................................................... 1.1 Gli elaborati tecnici da predisporre in fase progettuale ................... 1.2 Stima di progetto per i lavori ........................................................... 1.2.1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica ......................... 1.2.2 Progetto definitivo ............................................................ 1.2.2.1 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico ............................ 1.2.3 Progetto esecutivo ............................................................ 1.2.3.1 Elenco dei prezzi unitari ........................................ 1.2.3.2 Computo metrico estimativo e quadro economico 1.2.3.3 Quadro economico ................................................ 1.2.3.4 Piani di sicurezza e quadro di incidenza della manodopera ................................................. 1.2.3.4.1 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ................... 1.2.3.4.2 Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DVRI) ........................ 1.2.3.4.3 Norme comuni di sicurezza per il PSC e il DVRI ............................. 1.2.3.4.4 Approfondimenti .................................. 1.2.3.4.5 Quadro di incidenza della manodopera ................................ 1.2.3.5 Schema di contratto .............................................. 1.3 Stima di progetto per i servizi e le forniture ..................................... 1.3.1 Progettazione........................................................................ 1.3.2 Elaborati estimativi di progetto ............................................

    CAPITOLO 2 - I soggetti della stazione appaltante nella fase di esecuzione del contratto ............................................. 2.1 Il responsabile unico del procedimento ...........................................

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    INDICE

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    2.2 Il direttore dei lavori.......................................................................... 2.3 I direttori operativi dei lavori ............................................................ 2.4 Gli ispettori di cantiere dei lavori ..................................................... 2.5 Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ....... 2.6 Il direttore dell’esecuzione di servizi e forniture e i direttori operativi

    CAPITOLO 3 - Controllo amministrativo-contabile di lavori, servizi e forniture .............................................. 3.1 Il controllo tecnico, contabile e amministrativo di lavori, servizi e forniture ................................... 3.2 La contabilità dei lavori pubblici ...................................................... 3.2.1 Controllo amministrativo-contabile ...................................... 3.2.2 Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata ..................................................... 3.2.3 Accettazione dei materiali ................................................... 3.2.4 Difetti di costruzione ............................................................ 3.2.5 Verifiche in corso di esecuzione dei lavori .......................... 3.2.6 Provvista dei materiali ......................................................... 3.2.7 Proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione 3.2.8 Verifica del rispetto degli obblighi contrattuali ..................... 3.2.9 I documenti contabili ........................................................... 3.2.9.1 Il giornale dei lavori ............................................... 3.2.9.2 Il libretto delle misure ............................................ 3.2.9.2.1 Lavori a corpo ...................................... 3.2.9.2.2 Lavori su fattura ................................... 3.2.9.2.3 Lavori in economia .............................. 3.2.9.3 Il registro di contabilità .......................................... 3.2.9.3.1 Contestazioni e riserve ........................ 3.2.9.4 Il sommario del registro di contabilità .................... 3.2.9.5 Lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento degli acconti ............. 3.2.9.6 Il conto finale dei lavori e il certificato di pagamento del saldo ......................................... 3.2.9.6.1 Avviso ai creditori ................................ 3.2.10 Contabilizzazione separata dei lavori ................................. 3.2.11 Lavori annuali estesi a più esercizi ..................................... 3.2.12 La contabilità dei lavori in amministrazione diretta................ 3.3 La contabilità dei servizi e delle forniture ........................................ 3.3.1 Controllo amministrativo-contabile ...................................... 3.3.2 Verifica del rispetto degli obblighi contrattuali ..................... 3.3.3 Contestazioni e riserve ....................................................... 3.4 Rettifiche contabili in caso di modifiche e varianti contrattuali ........ 3.5 Determinazione e approvazione dei nuovi prezzi non contemplati in contratto............................................................

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    CAPITOLO 4 - Liquidazione ratei ............................................................ 4.1 Anticipazione sul prezzo dell’appalto .............................................. 4.2 Pagamenti in acconto e a saldo ...................................................... 4.2.1 Pagamenti in acconto per lavori .......................................... 4.2.2 Pagamenti in acconto per servizi e forniture ....................... 4.2.3 Pagamento a saldo per lavori, servizi e forniture ................ 4.2.4 Penale per ritardata esecuzione ......................................... 4.2.5 Garanzie per il pagamento della rata di saldo .................... 4.2.6 Verifica di regolarità contributiva e fiscale per i pagamenti in acconto e a saldo .................................. 4.2.6.1 Regolarità fiscale ................................................... 4.2.6.2 Regolarità contributiva e retributiva ....................... 4.3 Ritardato pagamento degli acconti e del saldo ............................... 4.3.1 Esempi di calcolo degli interessi per ritardato pagamento ...................................................... 4.4 Cessione dei crediti......................................................................... 4.5 Revisione dei prezzi ................ ........................................................ 4.5.1 Revisione dei prezzi per i contratti di lavori ......................... 4.5.2 Revisione dei prezzi per i contratti di servizi e forniture ...... 4.5.3 L’effetto sulla revisione prezzi di modifiche e varianti contrattuali e dell’anticipazione di prezzo ........................... 4.5.4 La revisione dei prezzi associata al cronoprogramma dei lavori.................... ..........................................................

    APPENDICE .................................... ........................................................... Norme per la misurazione e valutazione dei lavori ................................. A - Opere edili .................................................................................. B - Opere stradali ........................................................................... C - Impianti ...................................................................................... D - Opere in economia ...................................................................

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    MODULI DI CONTABILITÀI seguenti moduli di contabilità sono forniti – in formato foglio elettronico aperto non proprietario .ODS (Open Document Sheet) – nell’Area down-load collegata al volume (istruzioni sulla seconda pagina di copertina).

    – Giornale dei lavori – Brogliaccio delle misure – Libretto di misura delle lavorazioni e delle provviste – Lista settimanale degli operai, dei mezzi d’opera e delle provviste per

    lavori e somministrazioni in economia – Registro di contabilità

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    – Sommario del registro di contabilità – Stato di avanzamento dei lavori – Stato finale dei lavori – Certificato di pagamento per lavori – Certificato di pagamento per servizi o forniture – Quadro comparativo dei lavori di variante – Conto dei fornitori per lavori – Conto dei fornitori per servizi o forniture – Rendiconto finale delle spese – Liquidazione delle fatture

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    AVVERTENZA

    Si precisa che le citazioni e i commenti presenti nel testo relativi alle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163” (in prosieguo denominato Regolamento), sono da considerarsi transitori in quanto relativi agli articoli al momento ancora vi-genti nelle more dell’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi del Codi-ce, ai sensi e per gli effetti: a) dell’art. 23 (“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni

    di lavori nonché per i servizi”) del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Co-dice dei contratti pubblici”, che al comma 3 stabilisce che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle atti-vità culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 4”. Inoltre, il citato art. 23 al comma 3-bis prevede che “Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fi-no a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti”;

    b) dell’art. 216 (“Disposizioni transitorie e di coordinamento”) del D. Leg.vo 50/2016, che al comma 4 recita che “fino alla data di entrata in vi-gore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad appli-carsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I”, ovvero gli articoli da 14 a 43 afferenti alla progettazione, “nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Re-pubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sul-la base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,

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    dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coor-dinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avve-nuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione [ordinaria e straordinaria], ad esclusio-ne degli interventi di manutenzione [straordinaria] che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’in-dividuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso”.

    Altresì, le citazioni e i commenti presenti nel testo relativi alle norme del ca-pitolato generale di appalto dei lavori pubblici – approvato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, com-ma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” –, in prosieguo denominato Capitolato, sono da considerarsi ancora efficaci per gli articoli al momento vigenti, ai sensi dell’art. 43 “Schema di contratto e capito-lato speciale d’appalto” del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore) che al comma 1 rinvia alla disciplina del capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito di gara, in attesa della pubblicazione dei capitolati-tipo che l’ANAC deve predisporre a norma dell’art. 213, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016.

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    INTRODUZIONE

    Il presente testo analizza la disciplina del controllo amministrativo-contabile dei contratti pubblici – intesa come regolamentazione della fase estimativa progettuale e della fase di contabilizzazione esecutiva degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – alla luce della riforma dei contratti pubblici che ha recepito le direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE con la promulgazione del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in prosieguo denominato Codice), approvato con D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il quadro normativo pertinente al controllo amministrativo-contabile di cui trattasi si è completato con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regola-mento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”” (in pro-sieguo denominato D.M.).Il volume, essendo rivolto essenzialmente ai tecnici che operano nel settore degli appalti pubblici, analizza e interpreta la normativa legislativa e rego-lamentare principalmente sotto il profilo tecnico-amministrativo, con lo sco-po di rappresentare un agevole protocollo di orientamento procedurale per la gestione economica degli appalti pubblici, attraverso l’illustrazione della pratica amministrativa spiegata in modo esemplificativo e non nozionistico. Per ottimizzare l’esegesi della normativa, l’opera è strutturata in tre capitoli principali: il primo relativo a “La stima di progetto”, in cui si commentano le pertinenti procedure tecniche per la predisposizione degli elaborati proget-tuali di carattere estimativo, il capitolo 2 relativo a “I soggetti della stazio-ne appaltante nella fase di esecuzione del contratto”, in cui si illustrano le funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione correlate alla direzione contabile degli appalti, il capitolo 3 relativo al “Controllo ammini-strativo-contabile di lavori, servizi e forniture”, nel quale si analizza in mo-do puntuale la disciplina contabile degli appalti pubblici in ordine alle nor-me di Codice e alle pertinenti direttive del D.M., nonché secondo la prassi amministrativa consolidatasi nella pubblica amministrazione per la parte compatibile con la nuova normativa e perciò non caducata dalla riforma codicistica.Si precisa che i servizi di natura intellettuale non sono trattati in questo testo in quanto per essi il Codice riserva specifiche norme di settore che disciplinano le attività professionali e che non sono oggetto della presente esegesi normativa.Il testo è stato concepito nella forma di un manuale di facile consultazione

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    che illustra in modo semplice e pratico i criteri di gestione contabile dei la-vori, dei servizi e delle forniture di un appalto pubblico. Con l’occasione si evidenzia che il Codice e il D.M., per la parte attinente alla contabilizzazio-ne delle prestazioni contrattuali, hanno disciplinato la materia di cui trattasi in modo sintetico e flessibile, nel rispetto del principio della “soft law” posto a base della riforma degli appalti pubblici, lasciando ampio spazio all’au-toregolamentazione delle stazioni appaltanti secondo i propri ordinamenti istituzionali, ma comunque nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti dalla norma medesima: quindi è venuta meno la rigorosità normativa che caratte-rizzava la precedente legislazione a partire dagli albori della seconda metà dell’800, ovvero dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F) “Legge fondamentale sulle opere pubbliche”, e successivo Regio Decreto 25 mag-gio 1895, n. 350 “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collau-dazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici”, fino ai giorni d’oggi, ovvero all’ultimo Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successivo D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. A tal proposito, l’art. 213 del Codice sancisce al comma 2 che

    L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, ga-rantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. [...] Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di ve-rifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

    In proposito, il Consiglio di Stato, Commissione speciale, ha puntualizzato con il Parere Consultivo 2 agosto 2016, n. 1767 “Linee guida relative a Re-sponsabile Unico del Procedimento - Offerta Economicamente Più Vantag-giosa - Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria”, quantunque riferito nello specifico ad alcune linee guida dell’ANAC, i principi fondamentali circa la natura e l’efficacia degli strumenti di regolamentazione flessibili previsti per l’applicazione del Codice:

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    A. Considerazioni generali Il Legislatore della riforma ha optato per un sistema diversificato e più flessibile basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora innanzi solo ANAC o Au-torità), previo parere delle competenti commissioni parlamentari;b) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare le linee guida;c) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante.[...]3. I decreti ministerialiI decreti ministeriali devono qualificarsi quali atti sostanzialmente normativi, dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività, soggetti allo sta-tuto proprio dei regolamenti ministeriali. [...]Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono obbligati a osservare il pre-cetto normativo, senza che alle stesse sia attribuito il potere di disattenderne il contenuto. La violazione dei decreti comporta l’illegittimità del provvedi-mento attuativo.[...]4. Le linee guida vincolanti dell’ANACLe linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, come questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire con il parere sopra citato, non hanno valenza normati-va ma sono atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare. [...] Questa Commissione speciale, pur condividendo tale impostazione, che risulta coerente con la natura non normativa degli atti in esa-me, segnala in via generale (e salve le osservazioni specifiche che seguiranno) la necessità che:- laddove si tratti di linee guida vincolanti, l’Autorità delinei in modo chiaro e preciso il “precetto” vincolante da osservare da parte dei destinatari, pubblici e privati, dello stesso;- l’indicazione “discorsiva” sia in ogni caso chiara e univoca (e tale indicazione vale anche in caso delle linee guida non vincolanti di cui al successivo punto 5).[...]4.4. La natura vincolante delle linee guida non lascia poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione. È bene puntualizzare che la “vinco-latività” dei provvedimenti in esame non esaurisce sempre la “discrezionalità” esecutiva delle amministrazioni. Occorre, infatti, valutare di volta in volta la na-tura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgi-mento da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attività valutative e decisionali. La particolare natura delle linee guida in esame comporta che, in mancanza di un intervento caducatorio (da parte della stessa Autorità, in via di autotutela, o in sede giurisdizionale), le stesse devono essere osservate, a pena di illegittimità degli atti consequenziali.[...]5. Le linee guida non vincolanti dell’ANACLe linee guida non vincolanti sono anch’esse atti amministrativi generali, con consequenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo.

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    Esse perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.[...]5.3. In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appal-tanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Ferma la imprescin-dibile valutazione del caso concreto, l’amministrazione potrà non osservare le linee guida – anche se esse dovessero apparire “prescrittive”, magari perché riproducono una disposizione del precedente regolamento attuativo – se, come in molti casi previsto da queste ultime, la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase at-tuativa.Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può essere con-siderata come elemento sintomatico dell’eccesso di potere, sulla falsariga dell’elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari.[...]B. Analisi dei singoli schemi di linee guidaQuesta Commissione ritiene che la direzione intrapresa dall’Autorità si collochi armonicamente nella cornice delineata dal Legislatore, con la riserva della disciplina di dettaglio della materia dei contratti pubblici non più allo strumen-to tradizionale del regolamento generale di attuazione del codice, ma ad atti di “regolamentazione flessibile”, anche non dotati di efficacia vincolante (art. 213, comma 2, D. Lgs. 50 del 2016).A questo specifico riguardo, la mancanza di forza cogente delle linee guida deve essere recuperata sul piano della capacità di fornire adeguate spiegazioni circa le ragioni (derivanti dalla normativa primaria o di buona amministrazione) delle regole introdotte negli ambiti lasciati dalla legislazione primaria all’attività regolatoria di attuazione.In questa attività devono tuttavia essere evitati eccessi di raccomandazione o chiarificazione che possano compromettere l’agevole individuazione del pre-cetto, pur non vincolante, formulato nelle linee guida. Ulteriore e più rilevante rischio insito nel nuovo strumento è quello di trascendere rispetto alla funzione tipica di soft law, attraverso l’irrigidimento delle regole, inter-venendo così in modo tendenzialmente onnicomprensivo nei margini di apprezzamento discrezionale riconosciuti dal codice alle stazioni appal-tanti e di appesantimento dell’azione amministrativa, in una materia in cui le implicazioni a livello economico e di efficace gestione delle risorse pubbliche pongono con forza l’esigenza di adeguati livelli di certezza e chiarezza sostan-ziale del quadro regolatorio (come sottolineato da questo Consiglio di Stato nel citato parere sul codice dei contratti; §§ II.e).2-5 e II.g).5).Il rischio descritto alligna nella formulazione di precetti in modo tale da non consentire alle stazioni appaltanti scelte diverse da quelle operate nelle linee guida, se adeguatamente motivate, laddove l’essenza della non vincolativi-tà dell’atto regolatorio risiede proprio nella possibilità dell’amministrazio-ne di discostarsi rispetto alla regola generale fissata in quest’ultimo, al

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    ricorrere di situazioni specifiche (ad es. il singolo incarico di progettazione) che rendano opportune soluzioni alternative.Quindi, dal punto di vista ora evidenziato, nello svolgere la funzione di orienta-mento e supporto della discrezionalità delle stazioni appaltanti, le linee guida non vincolanti devono coniugare la loro ontologica mancanza di forza cogente – che non ne consente la riconduzione nella categoria dell’atto ammi-nistrativo generale (qualificazione invece attribuibile alle linee guida vincolanti: cfr. parere 1° aprile 2016, n. 855, più volte citato; § II.g).5) – con l’enuncia-zione chiara ed intellegibile delle ragioni alla base delle regole da esse dettate, in conformità all’obbligo generale di motivazione enunciato dall’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241. Ciò al fine di un efficace svolgimento dell’azione di in-dirizzo nei confronti delle stazioni appaltanti, in virtù della quale l’adeguamento di queste ultime alle linee guida risieda nell’intrinseca capacità regolatoria di queste ultime e la scelta conformativa dell’amministrazione possa legittima-mente essere espressa anche in assenza di specifica motivazione, poiché essa è ricavabile nell’atto presupposto emanato dall’Autorità.

    Quindi, alla luce di quanto sinora premesso, il presente manuale può essere di ausilio alle stazioni appaltanti nella fase di regolamentazione della disci-plina contabile dei lavori, servizi e forniture degli appalti pubblici, secondo i principi fondamentali statuiti dal Codice e dal D.M.A corollario del libro cartaceo, nell’Area download collegata al volume si for-nisce un’esauriente raccolta di moduli di contabilità in formato foglio elettro-nico aperto non proprietario .ODS (Open Document Sheet) basati sui pro-cessi contabili illustrati nel testo, sicché i tecnici del settore pubblico e privato possano disporre di un efficace strumento applicativo, semplice e pratico, di supporto alla propria attività professionale.L’Area download relativa al volume cartaceo è accessibile collegandosi all’in-dirizzo www.legislazionetecnica.it/download ed inserendo il codice riportato nella seconda pagina di copertina dopo aver effettuato il login con le proprie credenziali (chi non fosse in possesso delle credenziali dovrà preventivamen-te effettuare la registrazione gratuita al sito).

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    Capitolo 1 - La stima di progetto

    a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicu-rezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui co-mincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle at-trezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a dispo-sizione per l’ufficio di direzione lavori;m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’e-missione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 97 comma 5 del Codice;p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

    A titolo di esempio si riporta la seguente analisi di un prezzo d’opera:

    AP 1) Massetto di malta cementizia dosata a 5 q.li per m3 d’impasto, in opera per lo spessore di 5 cm

    Materialicemento tipo 325 per m3 di impasto q.li 5 × € 10,00 × ml 0,05 = € 2,50sabbia di fiume lavata m3 1 × € 20,00 × ml 0,05 = € 1,00

    Noli e trasportiautocarro per trasporto sabbia dalla cava in cantiere km 30 × q.li/m3 18 × € 0,11 × ml 0,05 = € 2,97molazza per impasto della malta h 0,20 × m3 1 × € 40 × ml 0,05 = € 0,40

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    Capitolo 1 - La stima di progetto

    Manodoperaoperaio specializzato h 0,15 × € 27 = € 4,05operaio comune n. 2 × h 0,15 × € 23 = € 6,90 Sommano i costi vivi € 17,82Spese generali 13% × € 17,82 = € 2,32Oneri di sicurezza D. Leg.vo 81/2008 compresi nelle spese generali 2% × € 17,82 = € 0,36 Sommano i costi più le spese generali € 20,50

    Utile dell’impresa 10% × € 20,50 = € 2,05 TOTALE €/m2 22,55

    La necessità di separare, nell’analisi dei costi, gli oneri di sicurezza dalle restanti spese generali è imposta dal fatto che tali oneri devono essere noti in quanto essi confluiscono nella “stima dei costi della sicurezza compresi nei prezzi” (c.d. costi interni o costi aziendali), questa necessaria al fine di consentire al responsabi-le unico del procedimento di procedere, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 5 del Codice, alla verifica delle offerte anormalmente basse in sede di gara, come chiarito in precedenza. Si ricorda, altresì, che la per-centuale degli oneri di sicurezza sommata a quella delle spese generali non deve superare il tetto percentuale stabilito per norma al 17% (nell’esempio 2% + 13% = 15%). Con l’occasione si puntualizza che l’analisi di un prezzo che appartiene alla “stima dei costi per l’attuazione dei piani di sicurezza” (c.d. costi esterni o costi suppletivi) non deve comprendere l’utile d’impresa in quanto detti costi di sicu-rezza rappresentano un mero rimborso spese da non assoggettare al ribasso d’a-sta; in proposito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito, con Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536, che “Pertanto, appare di tutta evidenza che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un’opera non assoggettabile a ribasso d’asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti – per legge – a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato”.Il quinto comma dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 afferma che “L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso program-mi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante”. A tal riguardo, si ricorda che l’art. 44 del Codice, rubricato “Digitalizzazione delle procedure”, rinvia a un emanando decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione per la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni; tale decreto, altresì,

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    Capitolo 1 - La stima di progetto

    dovrà definire le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di la-voro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’indivi-duazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.Il comma 6 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che i risultati del computo metrico estimativo dei lavori e della stima delle espropriazioni confluiscono nel quadro economico di progetto, di cui si tratterà in seguito. Per la stima delle spese di espropriazione si fa capo al piano particellare di esproprio, il quale reca le in-dennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere alle ditte proprietarie dei beni interessati dall’intervento.Il comma 7 dell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 precisa che le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo devono essere aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di determinarne i rispettivi importi in relazione ai quali individuare: a) la categoria prevalente dell’appalto, che può essere anche una c.d. catego-

    ria d’opera super-specialistica di cui al D.M. 10 novembre 2016, n. 248; b) le categorie scorporabili (per la costituzione dei concorrenti plurisogget-

    tivi in sede di gara) e subappaltabili (a scelta del concorrente) di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro. Sono escluse le categorie d’opera super-specialistiche di cui al D.M. 248/2016;

    c) le categorie scorporabili (per la costituzione dei concorrenti plurisogget-tivi in sede di gara) appartenenti alla fattispecie delle categorie d’opera c.d. super-specialistiche di cui al D.M. 248/2016, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori (e perciò prescindendo dalla soglia di 150.000 euro di cui al precedente punto b), che non vale per dette categorie super-specialistiche), per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. Tali categorie sono subappaltabili nei limiti dell’art. 105, comma 5 del Codice.

    Il responsabile del procedimento, previa verifica, trasmette all’ufficio della sta-zione appaltante, competente per la redazione del bando di gara, il quadro delle categorie di appalto determinato secondo gli esiti delle aggregazioni delle voci di computo.

    1.2.3 Progetto esecutivo

    Il terzo livello di progettazione è il progetto esecutivo di cui al comma 8 dell’art. 23 del Codice. Gli elaborati progettuali estimativi del progetto esecutivo sono contemplati dall’art. 33, comma 1, lettere f), g) e i) del D.P.R. 207/2010 – ovvero l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, il computo metrico estimativo, la

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    Capitolo 3 - Controllo amministrativo-contabile di lavori, servizi e forniture

    Benché la norma non si esprima sulla forma del registro di contabilità, ci si rap-porta agli artt. 2215, 2219, 2220 del Cod. civ. e all’art. 2215-bis del Cod. civ. per la “documentazione informatica” (commentati in precedenza), nonché all’art. 15, comma 1 del D.M., il quale prevede che, nel caso di mancato utilizzo di pro-grammi di contabilità computerizzata, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite siano trascritte dai libretti delle misure nell’apposito registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate (in bianco) dal RUP e dall’esecutore: tanto al fine di evitare manomissioni del registro durante la sua compilazione (che compete al DL); ciò attribuisce al registro medesimo un valore probatorio, anche in conseguenza del fatto che esso è nuovamente sottoscritto dal DL e dall’appaltatore a chiusura delle registrazio-ni fatte per ogni stato di avanzamento lavori. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni inserite nei libretti delle misure sono trascritte dal DL nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il numero del libretto e della pagina in cui la stessa è inventariata, il corrispondente articolo dell’elenco prezzi di contratto a cui essa appartiene, la rispettiva quantità, il prezzo unitario al quale è remunerata e l’importo che deriva dal loro prodotto.

    3.2.9.3.1 Contestazioni e riserve

    L’art. 9 del D.M. tratta delle contestazioni e delle riserve formulate dall’appalta-tore in corso d’opera. Esso non fissa alcuna regolamentazione della materia, ma si limita a sancire come principio generale che “Il direttore dei lavori, per la ge-stione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appal-to”. Pertanto, si rende necessario prevedere nel capitolato speciale d’appalto la disciplina delle riserve dell’appaltatore. A tal proposito, si propone di seguito uno schema di procedura indicativa.

    ContestazioniLa contestazione è un’obiezione, un’opposizione, un dissenso dell’appaltatore su questioni correlate all’esecuzione dell’appalto, ed è finalizzata a mettere in discussione la validità, la legittimità o la regolarità di previsioni progettuali o decisioni esecutive o a proporre domande risarcitorie per danni presunti. In caso di contestazioni formalizzate dall’esecutore su aspet-ti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori (cioè questioni di carattere tecnico influenti sul regolare svolgimento dell’appalto) o su fatti ritenuti pregiudizievoli (cioè eventi reali verificatisi in corso d’opera che determinano il sorgere, il modificarsi o l’estinguersi di un’obbligazione o di un diritto o di una pretesa o che abbiano comunque un rilievo giuridico), il direttore dei lavori deve darne tempestiva comunicazione al RUP. L’informativa del DL non deve essere acritica, ma anzi egli deve riferire al RUP anche le proprie valutazioni del caso allo scopo di dare contezza delle posizioni contrapposte per le determinazioni di merito che il RUP dovrà assumere. A tal uopo, per l’accertamento dei fatti in termini di causalità, conse-guenze, consistenza, responsabilità e quant’altro rilevante ai fini della regolare esecuzione

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    Capitolo 3 - Controllo amministrativo-contabile di lavori, servizi e forniture

    dei lavori, il DL redige in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso, copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore o il suo rappresentante, oppure i testimoni, e il DL firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Il RUP, entro 15 giorni dalla predetta comunica-zione del DL, convoca le parti (ovvero il DL e l’appaltatore) e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito del contraddittorio, il RUP comunica la propria decisione monocratica all’esecutore (e chiaramente anche al DL), il quale ha l’obbligo di uniformarvisi (anche in caso di dissenso), salvo il diritto di iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi prescritti dal capitolato speciale d’appalto.È utile soffermarsi sulla specificità delle contestazioni trattate dalla norma di capitolato di cui trattasi. Le contestazioni possono afferire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti tipologie di controversie: a) controversie che concernono problematiche esecutive, gestionali, organizzative o

    progettuali – come per esempio le modalità operative da adottare per l’esecuzione dei lavori, o l’interpretazione di una norma di capitolato, di un disegno di progetto, di una specifica tecnica, ecc. – per cui esse sono preliminari ad attività non ancora avvenute;

    b) controversie che riguardano fatti, cioè eventi e accadimenti specifici che si sono veri-ficati in corso d’opera o azioni concretamente avvenute, che hanno peso sullo svolgi-mento dell’appalto o ne determinano modifiche effettive, come per esempio l’impos-sibilità di eseguire i lavori per impraticabilità dei luoghi dovuta a cause e interferenze esterne o a cause naturali o a condizioni meteorologiche, o per circostanze imprevi-ste, o per rinvenimenti inattesi e accidentali (tipo sorpresa geologica o archeologica), o una pretesa risarcitoria per danni prodotti da un evento particolare, ecc.

    RiserveLa riserva dell’appaltatore presuppone un’accettazione condizionata (e perciò non definitiva in termini contrattuali) dei fatti registrati dal committente ed è finalizzata a rivendicare pretese economiche per presunti danni subiti. L’esecutore, qualora lo ritenesse necessario a tutela dei propri interessi, ha diritto di formulare, nei tempi e nei modi prescritti dal capitolato speciale d’appalto, apposita riserva per fatti pregiudizievoli verificatisi in corso d’opera, ovvero: a) la riserva deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel primo atto dell’appalto idoneo

    a riceverla, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore e in ogni caso, sempre a pena di decadenza, deve essere iscritta anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole;

    b) l’esecutore firma con riserva il registro di contabilità in occasione della relativa sotto-scrizione e, qualora l’esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formalizzazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni le sue pretese.

    Resta fermo quanto previsto dall’art. 205 del Codice in merito all’accordo bonario e dall’art. 208 del Codice in merito alla transazione.Per una completa informazione, si evidenzia quanto segue: - “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economi-

    ca di matrice contrattuale, presuppone l’esistenza di un contratto valido di cui si chie-de l’esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento della stazione appaltante non vanno valu-tate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.” (Ord. C. Cass. civ. 25 ottobre 2017, n. 25326);

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    Capitolo 4 - Liquidazione dei ratei

    1) il valore della penale comminata è inferiore al saldo liquidato all’appalta-tore; quindi, il conguaglio finale a credito dell’esecutore risulta per diffe-renza del saldo al netto della penale;

    2) il valore della penale comminata è superiore al saldo liquidato all’appalta-tore:

    a) se l’eccedenza di penale è comunque contenuta nell’avanzo di cauzio-ne definitiva (questo corrispondente alla giacenza cauzionale ancora disponibile a fine contratto come residuo del progressivo svincolo di garanzia a misura dell’avanzamento dell’esecuzione a norma dell’art. 103, comma 5 del Codice), il conguaglio finale a debito dell’esecu-tore risulta per differenza della penale al netto della rata di saldo ed è recuperato dalla stazione appaltante a valere sulla cauzione definitiva, secondo il procedimento di cui all’art. 103, comma 4 del Codice, che prevede l’esazione del debito entro 15 gg. a semplice richiesta scritta;

    b) se l’esubero di penale soverchia anche l’avanzo di cauzione definitiva, il conguaglio finale a debito dell’esecutore è recuperato dalla stazio-ne appaltante a valere sull’intero saldo delle prestazioni e sull’intera cauzione residua, entrambi completamente assorbiti dal debito, e per la parte eccedente rivalendosi contro il patrimonio dell’appaltatore nei modi previsti dal diritto civile.

    In ultimo, può verificarsi la circostanza in cui la rata di acconto delle prestazioni eseguite maturi in periodo di penale, e perciò oltre la scadenza contrattuale per l’ultimazione dell’appalto: in tale eventualità, si ritiene opportuno detrarre dalla rata di acconto la penale già maturata (comunque non oltre il limite del decimo dell’importo contrattuale), in ragione del fatto che al momento del pagamento in acconto l’ammenda da elevare all’appaltatore per ritardata esecuzione è già con-cretamente esigibile; pertanto, si reputa non ammissibile corrispondere all’esecu-tore una somma superiore a quella a cui ha effettivamente titolo, diversamente si arrecherebbe un danno erariale per la stazione appaltante. È il caso di segnalare che la decurtazione della penale dall’acconto deve essere effettuata necessaria-mente nel certificato di pagamento in quanto atto contabile emesso dal RUP, a cui compete irrogare la penale (come già detto prima); per i servizi e le forniture, privi del certificato di pagamento in acconto, l’addebito della penale deve risultare dal-la fattura del creditore che deve essere saldata dal RUP.

    4.2.5 Garanzie per il pagamento della rata di saldo

    L’art. 103 del Codice ai commi 6 e 8 dispone che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposite garanzie.Relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo, il comma 6 dell’art. 103 prevede che “Il pagamento della rata di saldo è subordi-

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    Capitolo 4 - Liquidazione dei ratei

    nato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi”.Tuttavia, se la stazione appaltante se ne volesse avvalere e qualora ne ricorrano i presupposti di legge, resta salva la deroga all’obbligo di garanzia di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, che recita:

    È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) [cioè affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, come confermato dal punto 4.3.3 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016], nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere ac-quistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della ga-ranzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un migliora-mento del prezzo di aggiudicazione.

    La norma non definisce la misura del “miglioramento del prezzo di aggiudicazio-ne” cui è subordinato l’esonero dalla garanzia, lasciando perciò alla discrezionali-tà della stazione appaltante la relativa determinazione; è evidente che l’entità del-la miglioria debba essere proporzionata alla specificità della prestazione, anche in termini di difficoltà realizzativa e di costi d’opera, senza perciò compromettere il giusto equilibrio economico dell’appalto ma anzi assicurando comunque un equo valore del contratto (commisurato ai migliori prezzi di mercato praticati nello stesso settore merceologico) al fine di garantire il buon risultato della prestazione e il giusto rapporto qualità/prezzo. È il caso di chiarire che il ricorso all’esonero dalla garanzia non è generalizzato, ma è opportuno che esso sia espressamente indicato negli atti di gara come una possibilità di cui la stazione appaltante può motivatamente avvalersi a condizione che l’aggiudicatario accetti il miglioramen-to del prezzo offerto nella misura determinata dalla stessa stazione appaltante: per cui l’appaltatore può anche non accettare l’esonero dalla garanzia, obbligandosi perciò alla sua presentazione senza subire la riduzione del prezzo offerto (che pertanto resta invariato).La garanzia per il pagamento della rata di saldo tutela la stazione appaltante, per i lavori, dai difetti di costruzione delle opere eseguite fino a che il certificato di col-laudo provvisorio assuma carattere definitivo, nonché, per i servizi e le forniture, dagli effetti pregiudizievoli per errori e deficienze di prestazioni o dai difetti di costruzione e di funzionalità dei prodotti forniti fino a che il certificato di verifica di conformità provvisorio assuma carattere definitivo. Il comma 6 del citato art.

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    Capitolo 4 - Liquidazione dei ratei

    103 dispone che la garanzia debba essere costituita per un valore pari all’importo del saldo maggiorato degli interessi al tasso legale applicato per il periodo inter-corrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori o di verifica di conformità dei servizi e delle forniture e la data in cui tale certificato assume carattere definitivo. La data di definitività del predetto certificato è stabilita in ordine all’art. 102, comma 3 del Codice, il quale prevede che “Il certificato di col-laudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione”. Si riporta di seguito lo schema di calcolo dell’importo da garantire per la rata di saldo.Considerato che: - IRS è l’importo della rata di saldo liquidata con il certificato di pagamento; - r è il tasso degli interessi legali vigente al momento della liquidazione della

    rata di saldo; - t è il periodo di tempo, espresso in anni, intercorrente tra il collaudo o la

    verifica di conformità provvisori e il collaudo o la verifica di conformità definitivi, corrispondente a 2 anni (ex art. 102, comma 3 del Codice);

    si ha che:

    G = IRS + (IRS × r × t)

    da cui

    G = IRS × (1 + 2r)

    dove G è l’importo della garanzia per il pagamento della rata di saldo; per esem-pio G = € 50.000 × (1 + 2 × 1%) = € 51.000.È il caso di chiarire che l’obbligo di costituzione della garanzia per il pagamento della rata di saldo permane anche in presenza di certificato di regolare esecuzione, sostitutivo nei casi di legge del certificato di collaudo dei lavori o di verifica di conformità dei servizi e delle forniture. Difatti, l’art. 102, comma 2 del Codice novella:

    Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferio-re alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamen-te individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appal-tante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

    Quindi, il certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo o

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    Capitolo 4 - Liquidazione dei ratei

    ditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l’applicazione di inte-ressi di mora. Non è ammessa prova contraria.Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all’articolo 6.Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d’ufficio dal giudice.

    Si ricorda che il citato art. 1339 del Cod. civ. prevede che “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”, mentre l’art. 1419, comma 2, del Cod. civ. prevede che “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.Chiaramente in caso di subappalti da remunerare con pagamento diretto del corri-spettivo ai subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, gli interessi per ritardato pagamento sono corrisposti all’appaltatore e ai subappaltatori in pro-porzione al valore dei loro crediti.

    4.3.1 Esempi di calcolo degli interessi per ritardato pagamento

    A) Interessi moratori per tardiva emissione dello stato d’avanzamento dei lavori

    Ipotizziamo che il 2 marzo 2018 maturi la rata di acconto per l’importo di € 50.000 e il relativo stato d’avanzamento dei lavori sia emesso il 2 settembre 2018, quindi oltre il termine utile di 30 gg. previsto in contratto per l’emissione dei SAL. Pertanto, si determina la data di scadenza entro cui si sarebbe dovuto emet-tere il SAL, sommando alla data del 2 marzo 2018 il termine contrattuale di 30 gg. e pervenendo al 1° aprile 2018. Per effetto della tardiva adozione del SAL, anche la data di pagamento dell’acconto slitta nel tempo; per cui, supponiamo che il relativo certificato di pagamento dell’importo di € 50.000 sia emesso il 30 settembre 2018 e quindi, rispetto alla data del 1° aprile 2018 (termine di scadenza per l’adozione del SAL), oltre il termine legale di 30 gg. previsto dall’art. 113-bis, comma 1 del Codice (o un termine contrattuale diverso) per l’emissione dei certificati di pagamento. Dunque, gli interessi di ritardato pagamento maturati sull’importo del certificato di pagamento di € 50.000 dal 1° maggio 2018 (data entro cui doveva essere emesso il certificato di pagamento, pari a 1° aprile 2018 + 30 gg.) al 30 settembre 2018 (data in cui è emesso il certificato di pagamento), e cioè per un ritardo di 152 gg., ascendono a € 1.747,95 così computati al tasso moratorio di legge:

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    APPENDICE

    NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

    Ai fini della contabilizzazione dei lavori pubblici, le quantità dei lavori eseguiti da liquidare all’appaltatore sono determinate sempre con misure geometriche, salvo che per casi parti-colari in cui occorre adottare, per motivi di praticità, metodi di misurazione diversi (come per esempio per la determinazione del peso dei lavorati in ferro ove si ricorre alla pesatura, su pesa pubblica, dei mezzi di trasporto compreso carico merce a cui detrarre la tara del mezzo di trasporto scarico). Le norme per la misurazione e la valutazione dei lavori sono sancite dai capitolati speciali di appalto, che si uniformano ormai a criteri omogenei stabiliti dai vigenti prezzari regionali ufficiali da applicare agli appalti pubblici, e dalla bibliografia specializzata di settore. Pertanto, si riportano di seguito le norme di misurazione e valu-tazione dei lavori più comuni utilizzate per la redazione dei capitolati speciali di appalto.

    A - Opere edili

    1. Scavi in genere - Se non diversamente indicato nei prezzi di elenco, con i prezzi per gli scavi in genere l’appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che egli deve sostenere: a) per il taglio di piante, l’estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; b) per il taglio e lo scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte sia bagnate,

    di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; c) per la rimozione di pietre e trovanti di volume fino a 0,10 m3; d) per la presenza di acqua stabilizzatasi nel cavo per qualsiasi altezza; e) per il paleggio, l’innalzamento e il trasporto del materiale di risulta al sito di ca-

    rico sui mezzi di trasporto, compresi il carico sui mezzi e il trasporto e lo scarico a rinterro o a riempimento o a rilevato o a rifiuto entro i limiti di distanza previsti nei prezzi di elenco, compresa la sistemazione delle materie di risulta, oppure il deposito provvisorio del materiale scavato nei luoghi indicati dalla direzione dei lavori e successiva ripresa;

    f) per la profilatura di scarpate, pareti e cigli, per lo spianamento del fondo e la con-figurazione del cavo, per la formazione di gradoni e quanto altro necessario per la sagomatura delle sezioni di scavo secondo i profili definitivi di progetto;

    g) per puntellature, sbadacchiature ed armature del cavo di qualsiasi importanza e genere compresi la composizione e la scomposizione, lo sfrido, il deterioramento e le perdite parziali o totali del legname o dei ferri, se non diversamente specificato nei prezzi di elenco;

    h) per impalcature, ponti e anditi di servizio e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per passaggi, attraversamenti, ecc.;

    i) per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di accesso agli scavi di splateamento, delle vie di fuga e nicchie di rifugio, delle staccionate di protezione degli scavi profondi oltre 2 ml;

    j) per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.

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    Appendice - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

    La misurazione degli scavi è effettuata nei seguenti modi: a) Scavi di sbancamento e splateamento - Per scavo di sbancamento si intende quello

    praticato al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno ed aperto almeno da un lato. Ancora, per scavo di sbancamento si inten-de quello occorrente per lo spianamento o la sistemazione del terreno, eseguito a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento. Per scavo di splateamento si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o per il punto più depresso dello sbancamento precedentemente eseguito, sempre che il fondo del cavo sia accessibile ai mezzi di trasporto e comunque il sollevamento del materiale scavato non sia effettuato mediante tiro in alto ma at-traverso la formazione di rampe provvisorie. Il volume degli scavi di sbancamento o splateamento è determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della consegna dei lavori per la redazione del piano quotato di campagna e all’atto della misurazione nel corso dei lavori di scavo.

    b) Scavi di fondazione o a sezione obbligata - Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno, o dello sbancamento o dello splateamento pre-cedentemente eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi l’allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto. Tali scavi sono computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base del cavo per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o splateamento, ovvero dal piano di campa-gna quando detto scavo di sbancamento o splateamento non venga effettuato. Al volume così calcolato si applicano i prezzi fissati nell’elenco per tali scavi. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente – scomponendo, ove occorra, i volumi stes-si in parti elementari più semplici – ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali. Per gli scavi di fondazione con pareti armate per il so-stegno del terreno da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, è incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture di armatura. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani consecutivi stabiliti per diverse profondità negli stessi prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulta definita, per ciascuna zona, dall’applicazione del relativo prezzo di elenco, indi-viduato secondo la profondità di scavo, per il volume da scavare ricadente nella zona stessa.

    c) Scavi subacquei - I sovrapprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione sono pagati a m3 con le norme e modalità prescritte al pre-cedente punto b), ed interessano esclusivamente il volume bagnato sottostante il piano orizzontale a quota – 0,20 ml sotto il pelo libero dell’acqua presente negli scavi, procedendo verso il basso. I prezzi di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in cia-scuna zona compresa tra il piano superiore e il piano immediatamente inferiore