Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

6
Coordinato da Cristiano Iurilli Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma In questo numero: periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente noi consumatori Test noi consumatori Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008 Stampato in proprio in novembre 2008 Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e compagnie di telecomunicazioni (Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 24334 del 30.09.2008) Commenti - Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e compagnie di telecomunicazioni Appuntamenti - Diritto dei Consumatori: più garanzia per il consumatore, più preparazione per l’impresa

description

In questo numero: Consumi & diritti – Speciale a cura del Centro Giuridico Adiconsum Commenti: - Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e compagnie di telecomunicazioni Appuntamenti: - Diritto dei Consumatori: più garanzia per il consumatore, più preparazione per l’impresa

Transcript of Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Page 1: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Coordinato da Cristiano Iurilli

Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

In questo numero:

periodico settimanaledi informazione e studisu consumi, servizi, ambientenoi consumatoriTestnoi consumatori

Agenzia Adiconsum - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Stampato in proprio in novembre 2008

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e

compagnie di telecomunicazioni(Nota a sentenza Corte di Cassazione,

Sez. III Civile, n. 24334 del 30.09.2008)

Commenti - Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e compagnie di telecomunicazioni

Appuntamenti - Diritto dei Consumatori: più garanzia per il consumatore, più preparazione per l’impresa

Page 2: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Test noi consumatori 2

Massima“In tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e

soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla legge n. 249 del ‘97 e dal regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti approvato da detta autorità, anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno del predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell’ari. 1 della legge e negli art. 3 e 4 del regolamento; e quindi l’attore, prima di agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di con-ciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio”.

Riferimenti normativiInnanzitutto la legge 14 novembre 1995, n. 485, recante “Norme per

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, la quale, al-l’art. 2, comma 20, lett. e) dispone che “ciascuna Autorità può adottare, nell’ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente l’esercizio”.

Altresì, la legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede l’istituzione del-l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Ai fini del caso in esame, oltre alla legge 249/2007, risulta di gran rilevanza la delibera n. 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, recante il regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti.

Infine la Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

La fattispecie di causaCon atto di citazione notificato in data 30.10.2003 la Sig.ra X conveniva

innanzi il Giudice di Pace di Reggio Calabria la Compagnia telefonica Wind per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 256,61, da ella versata ad un legale al fine di resistere ad alcune arbitrarie richieste di pagamento della Compagnia telefonica.

La Sig.ra X, lamentando l’arrivo di una bolletta nonostante non avesse mai siglato un contratto per un’utenza telefonica, era riuscita ad ottenere l’annullamento della richiesta della predetta compagnia grazie all’opera del professionista; di conseguenza pretendeva di essere risarcita per le spese legali sostenute.

COMMeNTI

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di controversie tra utenti e

compagnie di telecomunicazioni

Nota a sentenza Corte di Cassazione, Sez. III Civile, n. 24334 del 30.09.2008

di Vito Caponigro Cosenz(consulente Studio legale Iurilli)

Page 3: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Test noi consumatori 3

Con sentenza del 27.05.2005 il Giudice di Pace di Reggio Calabria di-chiarava improcedibile la domanda, riconoscendo sostanzialmente valida la tesi difensiva e supponendo provata la sussistenza del rapporto tra utente e gestore del servizio telefonico, e quindi dichiarando improponibile la domanda poiché l’utente (o presunto tale) aveva omesso di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge 249/1997, prima di adire l’autorità giudiziaria.

La Sig.ra X pertanto proponeva ricorso per Cassazione avverso la deci-sione del Giudice di Pace di Reggio Calabria, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 11 della legge 249/19997 e dell’art.3, commi 4 e 12 della delibera n. 187/2007.

Il ricorso si basa sulla tesi che, considerato che la normativa in mate-ria di controversie con organismi di telecomunicazioni parla di “utenti”, supponendo quindi l’esistenza di un rapporto contrattuale definito, detta normativa non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame poiché non esiste alcun contratto tra la Sig.ra X e la Wind.

Di conseguenza risulta errata l’applicazione della normativa relativa all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Motivi della decisioneLa Suprema Corte ha respinto il ricorso, partendo proprio dalla tesi in

diritto citata dalla ricorrente.Nell’interpretazione della normativa in materia di controversie con

organismi di telecomunicazioni, la Corte afferma che non si può prescin-dere da una considerazione di carattere generale, e cioè che il legislatore ha voluto attribuire alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una competenza così vasta da considerarsi omnicomprensiva, richiamando l’elenco delle competenze attribuite a detta Autorità, nonché il contenuto della legge e del regolamento.

Su tale base, la Corte di cassazione afferma essere palese che “il le-gislatore ha voluto comprendere nella competenza in questione pure le controversie aventi ad oggetto la sussistenza o meno di un contratto in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o desti-natario di licenze”.

Una diversa tesi interpretativa comporterebbe che l’Autorità giudiziaria dovrebbe pronunciarsi prima sulla sussistenza o meno del contratto, che consisterebbe in una mera pronuncia di accertamento, e poi, nel caso di pronuncia positiva, l’attore potrebbe promuovere prima il preventivo tentativo di conciliazione innanzi al Corecom competente per territorio e successivamente l’azione ordinaria innanzi all’Autorità giudiziaria.

Con ciò ponendosi in palese contrasto sia con la ratio della normativa speciale sopra citata che con le esigenze tutelate dall’art.111 della Co-stituzione, in merito al giusto processo ed alla ragionevole durata dello stesso.

La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto in base al quale i cittadini in lite con le compagnie telefoniche per una bolletta o per l’esistenza stessa del contratto, sono tenuti a conciliare davanti al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) e, solo in caso di insuccesso, possono adire l’Autorità giudiziaria ordinaria.

Note di commentoPreliminarmente è importante ricordare, in sintesi, che il tentativo di

conciliazione è una procedura per risolvere le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Con delibera n. 173/07/Cons, l’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni ha approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione

Page 4: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Test noi consumatori 4

delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, con il quale l’impianto generale a difesa degli utenti è rimasto pressocchè identico a quello contemplato nella delibera dell’AGCOM n. 182/02/Cons, sostituita con quella in argomento, salvo alcune novità introdotte con l’obiettivo di semplificare e rendere comprensibilmente più veloce la procedura.

Una modifica ragguardevole riguarda i termini per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione: i trenta giorni (decorrenti dalla proposizione dell’istanza), già previsti nel regolamento precedente, di-ventano termine essenziale, il mancato rispetto del quale comporta, cioè, che le parti interessate possano ricorrere all’Autorità giudiziaria ordinaria per far valere i loro diritti e le loro ragioni, indipendentemente dal fatto che la procedura di conciliazione si sia o meno conclusa (così art. 3 della Del. 173/07/Cons).

I tempi diventano parte interessante della procedura a garanzia di snellezza e di economicità della stessa laddove, anche l’Autorità devolve agli organismi di conciliazione il potere di non dar corso alla procedura qualora la parte, che non ha proposto l’istanza, non manifesti nei cinque giorni dalla data dell’udienza di volervi partecipare, ovvero, nello stesso termine, dichiari esplicitamente il diniego alla richiesta conciliazione.

In tali casi il responsabile del procedimento redigerà un verbale con il quale darà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, tra-smettendolo tempestivamente alla parte istante (in tal senso art. 8 della Del. 173/07).

Tale breve excursus circa la regolamentazione del tentativo obbligatorio di conciliazione risulta essere utile per una maggiore comprensione della sentenza in esame, poiché il legislatore, e conseguentemente l’AGCOM, ha effettivamente perseguito, da un lato, il fine di decongestionare l’at-tività della giustizia ordinaria, devolvendo all’Autorità un primo tentativo di definizione di controversie sempre più numerose e frequenti; dall’altro, anche sulla base delle previsioni comunitarie in materia, ha cercato di tutelare gli interessi dei consumatori-utenti quantomeno in merito alla rapida risoluzione di problematiche inerenti servizi oramai diventati es-senziali.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione nella sentenza in esame appare argomentare la propria decisione con fondate ragioni logico-giuridiche, attraverso norme di rango costituzionale fino alle statuizioni del rego-lamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

Anche in virtù del previsto e sopra richiamato termine essenziale di trenta giorni, decorso il quale le parti sono libere di devolvere la contro-versia alla giustizia ordinaria anche se la procedura di conciliazione non si è conclusa, la sentenza della Suprema Corte appare affermare un principio di diritto coerente con l’impianto normativo e difficilmente suscettibile di discordanti interpretazioni.

Page 5: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Test noi consumatori 5

AppuNTAMeNTI

Diritto dei Consumatori:più garanzia per il consumatore, più

preparazione per l’impresa

Per il terzo anno accademico consecutivo, Adiconsum contribuisce all’organiz-zazione di un Master di II livello dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per l’anno accademico 2008/2009, diretto dal Prof. Papanti Pelletier, coordinato dal Dott. Cristiano Iurilli ed erogato in modalità teledidattica (www.scuolaiad.it).

Il Master si pone l’intento di approfondire specificatamente le materie giuridiche nel settore del consumo, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, al fine di offrire una specifica ed elevata preparazione agli operatori del diritto.

Le iscrizioni – che possono avvenire in qualsiasi momento dell’anno accade-mico – sono già aperte.

Per informazioni ed iscrizioni:

Scuola IadVia Orazio Raimondo, 18, 00173 Romatel 06/72594887 o 06/72594881fax 72679582e-mail [email protected] www.scuolaiad.it

Page 6: Consumi&Diritti - anno XX - n. 57 - 17 novembre 2008

Test noi consumatori 6

www.adiconsum.it

un click e sei in adiconsum

online per te tutte le notizie ed i servizi dell’associazione

• news e attualità dei consumi• comunicati stampa• eventi (forum, seminari, convegni, corsi)• dossier e studi specifici• facsimile di reclami, ricorsi, richieste di risarcimento• tutte le pubblicazioni (Test noi consumatori, Guide del

consumatore, Adibank, CD Rom ecc.)• iscrizione e consulenza online

partecipa anche tu alla nostra attivitàdi difesa del consumatore: sei il benvenuto tra noi

ADICONSuM,DALLA pARTe DeL CONSuMATORe.

Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Guzzardi • Comitato di redazione: Angelo Motta, Fabio Picciolini • Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • Reg. Trib. Roma n. 350 del 9.06.88 • Iscriz. ROC n. 1887 • Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma

ADeSIONI e ABBONAMeNTI• Adesione individuale: euro 31,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)• Abbonamento al settimanale ”Adiconsum News” + mensili “Adifinanza”, a cura del settore credito e ri-

sparmio, “Consumi & diritti”, a cura del Centro giuridico Adiconsum e “Attorno al piatto”, a cura del settore sicurezza degli alimenti e nutrizione: euro 25,00 (15,00 per gli iscritti Cisl)

• Abbonamento al bimestrale ”La guida del consumatore”: euro 25,00 (12,00 per gli iscritti Cisl)• Adesione + Abbonamento a ”La guida del consumatore”: euro 43,00 (27,00 per gli iscritti Cisl)

I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum