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Consiglio Nazionale Forense - via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *** RASSEGNA STAMPA 20 dicembre 2007 Titoli dei quotidiani Il Sole 24 Ore A Mastella la riforma del processo penale Italia Oggi Rush di fine anno per la giustizia Ecco gli avvocati pieni di Energia Astensione sì, ma con bon ton Il codice è una vittoria unitaria degli avvocati Il diritto penale fa l'europeo Per le Camere penali c'è un gap di democrazia Querelle stato-regioni sui gdp GIURISPRUDENZA Il Sole 24 Ore Il concordato preventivo trascina l’accordo fiscale Sulle email dei dipendenti riservatezza senza deroghe Italia Oggi Segnalazioni con i vecchi indici Antiriciclaggio, verifiche dal 29/12 Il testo della circolare E-mail senza segreti FLASH

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSEPRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

***RASSEGNA STAMPA

20 dicembre 2007

Titoli dei quotidiani

Il Sole 24 Ore

A Mastella la riforma del processo penale

Italia Oggi

Rush di fine anno per la giustizia

Ecco gli avvocati pieni di Energia

Astensione sì, ma con bon ton

Il codice è una vittoria unitaria degli avvocati

Il diritto penale fa l'europeo

Per le Camere penali c'è un gap di democrazia

Querelle stato-regioni sui gdp

GIURISPRUDENZA

Il Sole 24 Ore

Il concordato preventivo trascina l’accordo fiscale

Sulle email dei dipendenti riservatezza senza deroghe

Italia Oggi

Segnalazioni con i vecchi indici

Antiriciclaggio, verifiche dal 29/12

Il testo della circolare

E-mail senza segreti

FLASH

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***Riforma processo penale

A Mastella la riforma del processo penale

La bozza di legge delega per la riforma del codice di procedura penale è stata completata. Il ministro Mastella ha ricevuto ieri il testo stilato dalla commissione che aveva insediato il 3 agosto 2006. Il presidente della commissione, il professor Giuseppe Riccio spiega che la bozza propone “l’accorpamento delle funzioni esecutive e di sorveglianza” in un unico giudice (quello della pena), e la riforma del rito abbreviato: sui casi più gravi come l’omicidio, dovrà decidere il collegio e non il giudice monocratico. Tra le altre novità c’è la “prescrizione più breve legata ai tempi processuali”: non sarebbe più basata “su esigenze fattuali ma su quelle del processo”. Lo scopo è velocizzare: ogni fase avrà un suo tempo,se non verrà rispettato il reato si estinguerà. “la prescrizione scatta se c’è l’inerzia del processo” sintetizza Riccio. Il nuovo codice dovrebbe prevedere anche la condanna su richiesta dell’imputato che si dovrà rivolgere al Guci (giudice dell’udienza della conclusione delle indagini)”, la sigla che sostituisce il Gup. Più spazio alla mediazione: Riccio spiega infatti che “si vogliono allargare le ipotesi di soluzioni extraprocessuali, come ad esempio nei reati colposi”. Infine sottolinea “l’importanza del metodo condiviso, come si legge nella nota del ministero: “Il Testo tiene conto dell’apporto di tutti gli operatori del mondo della giustizia e dei contributi dell’ufficio legislativo del ministero di via Arenula.

An. Man., Il Sole 24 Ore pag. 35

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Rush di fine anno per la giustizia

In arrivo le nuove regole per l'elezione dei consigli giudiziari e per la nuova magistratura onoraria, con uno statuto complessivo che sostituirà le regole differenziate per giudici di pace, got e vpo. Il consiglio dei ministri di venerdì dovrebbe esaminare due testi messi a punto dal ministero della giustizia, piuttosto attesi rispettivamente dai magistrati ordinari e da quelli onorari. Il primo è uno schema di decreto legislativo che reca le norme dicoordinamento dell'ordinamento giudiziario. Si tratta di un primo intervento, recita la relazione di accompagnamento, che riguarda gli aspetti maggiormente urgenti quali per esempio lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, chiamati dalla riforma ad approfondite valutazione di professionalità dei magistrati, intervento indispensabile per consentire lo svolgimento delle elezioni la prima domenica di aprile 2008. In particolare, il dlgs prevede che le elezioni per il rinnovo dei componenti appartenenti alla magistratura ordinaria o ai giudici di pace si svolgano ogni quattro anni nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile. Presso la Corte di cassazione e presso ciascuna Corte di appello saranno costituiti gli uffici elettorali. Il presidente della Corte di appello procederà alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati onorari e giudici di pace, con la indicazione normativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. All'esterno di ciascun seggio elettorale saranno affissi dei manifesti riportanti la indicazione delle liste ammesse e i nominativi dei candidati per ciascuna lista al fine di consentire ai votanti di verificare i candidati che si presentano per l'elezione. Chi vota esprime il suo voto indicando sulla scheda la lista prescelta. È stato previsto che ciascun elettore possa esprimere una sola preferenza per ciascuna categoria di eleggibili (ordinari e giudici di pace) indicando il nome e cognome del magistrato prescelto. Magistratura onoraria: Quanto alla magistratura onoraria, dopo mesi di discussione e una settimana di astensione da parte delle associazioni dei giudici di pace Angdp e Unagipa, approda in consiglio dei ministri il provvedimento che rivoluziona il sistema. Il testo disciplina un nuovo statuto per tutti i magistrati onorari che faranno parte dei tribunali, che diventano gli unici uffici giudiziari di primo grado seppur con diramazioni locali (più diffuse di quelle attuali ma non totalmente assorbenti anche gli avamposti dei giudici di pace). Non ci sarà più una competenza specifica dei giudici di pace, ma questi insieme ai magistrati onorari di tribunale e ai magistrati ordinari concorreranno allo smaltimento di cause vecchie e nuove. Ovviamente con alcuni limiti imposti tabellarmente. Le nuove figure di magistrati onorari avranno mandati quadriennali che potranno rinnovarsi per un massimo di due volte, ma alla fine di ogni quadriennio saranno sottoposti a una verifica di professionalità sull'attività svolta. Non ci saranno più indennità fisse, ma i magistrati onorari saranno pagati sulla base dell'attività svolta, udienze tenute e sentenze adottate. Negli ultimi due giorni sono state superate tutte le osservazioni avanzate anche di carattere finanziario: il nuovo esercito di magistrati onorari sarà formato da 7.200 unità, poche meno di quelle originariamente previste da via Arenula. Sicurezza: Intanto la maggioranza sta studiando anche i provvedimenti sulla sicurezza che saranno esaminati al cdm del 28 dicembre

Claudia Morelli, Italia Oggi pag. 17

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Studi legali

Ecco gli avvocati pieni di Energia

Le liberalizzazioni volute dal ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani, i recenti accordi siglati dall'Eni con i colossi russi per la distribuzione e l'approvvigionamento dei gas, la grande campagna di espansione condotta dall'Enel nell'ultimo anno. Tutti fattori che hanno inciso positivamente sull'attività dei grandi studi legali, che non hanno perso tempo e si sono organizzati per seguire tutte le operazioni del settore Energy & Power. Non solo. La crescente attenzione per le problematiche ambientali ha spostato anche l'attenzione verso le forme di energia rinnovabili. Insomma il panorama complesso che si è delineato negli ultimi anni, non ha colto impreparate le law firm che possono mettere a disposizione dei loro clienti team di esperti del diritto dell'energia, da affiancare nelle operazioni più complesse e strutturate, ai team di M&A o di Corporate finance. Tra i più coinvolti in questa practice c'è sicuramente lo studio inglese Clifford Chance, che può contare in Italia, su un team di oltre 25 avvocati, tra cui Giuseppe De Palma, Aristide Police, Tiziana Del Prete e Matteo Falcione a Roma, mentre a Milano lavorano Cristina Martorana, Massimo Novo e Charles Adams. Nel libro clienti della law firm londinese, si possono trovare nomi come Erg, International Power, Edf, Fri-El (la società che Clifford sta accompagnando in borsa in queste settimane), Ivpc, Trafigura, Bg Italia e Ies e moltissime banche che svolgono attività di finanziamento per i nuovi progetti energetici. Tra le principali operazioni degli ultimi dodici mesi, lo studio può vantare, per esempio, l'assistenza come Joint lead managers nell'emissione del climate bond della Bei, la Banca europea degli investimenti, offerto contemporaneamente in 27 paesi. Oppure l'assistenza a International power nell'acquisizione del portafoglio di alcuni parchi eolici di Trinergy in Italia, e la consulenza per la vendita della raffineria del gruppo Ies di Mantova. In questo momento tra i dossier più importanti, lo sviluppo e il finanziamento di parchi eolici nel Sud dell'Italia. Tra i più attivi nel settore anche lo studio Chiomenti. Gianluca Rabitti negli ultimi mesi ha seguito l'acquisizione da parte di BG Italia spa di Sirene, mentre Giulia Battaglia e Giovanni Diotallevi hanno lavorato a diverse operazioni di project finance per la costruzione di parchi eolici in Puglia e in Sicilia, assistendo in particolare le banche finanziatrici, mentre i clienti, nella maggioranza dei casi, sono stati curati da Carola Antonini. Il dipartimento Energy & Power di Chiomenti è guidato da Umberto Borzi, Carlo Croff, Gianluca Rabitti e Paolo Tommaso per le operazioni di M&A, mentre Carola Antonini, Giulia Battaglia, Luca Bonetti e Giovanni Diotallevi si occupano delle operazioni di sviluppo e finanziamento dei progetti. A Luca Perfetti e Francesco Scanzano resta il compito di curare tutti gli aspetti regolamentari. Croff e Perfetti, per esempio, hanno seguito la fusione tra Aem Milano e Asm di Brescia. In questo momento invece nelle sedi dello studio Chiomenti si sta lavorando con il gruppo Renova-Avelar Energy per la messa a punto di diverse operazioni sia nel settore elettrico che in quello del gas. Non solo. Fra i clienti c'è anche la Galsi, che sta realizzando un gasdotto tra l'Algeria e la Sardegna, oltre a Wind Power Sud per il finanziamento di un parco eolico in Sicilia. Infine non si più scordare la joint venture siglata dal gruppo Api, della famiglia Brachetti Peretti con il colosso spagnolo Iberdrola per la realizzazione di parchi eolici nel sud del paese. Non è da meno Agnoli Bernardi che può vantare molti clienti interessati ai parchi eolici e al fotovoltaico. Il dipartimento, guidato da Maurizio Bernadi, conta circa sei avvocati, che possono essere impegnati su tutti gli aspetti delle operazioni, dalla stesura dei patti parasociali, all'ottenimento delle procedure per l'installazione degli impianti, fino al project financing. In queste ultime settimane gli avvocati di Agnoli Bernardi stanno seguendo con un grande istituto bancario internazionale per un'operazione di finanziamento di un parco

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eolico da 100 Mw in Albania. Tra le più importanti operazioni dello studio Bonelli Erede Pappalardo, considerato da Chambers partners la prima law firm in Italia in M&A e Banking & finance, ci sono la fusione Enel Endesa e qualla tra le due municipalizzate lombarde, Aem e Asm. Negli anni passati, invece, la struttura guidata da Sergio Erede ha lavorato, fra l'altro, anche alla vendita delle GenCo, e all'aggregazione di molte ex municipalizzate. Il team energy di Bonelli Erede è retto da Roberto Pistorelli, Mario Roli, Paolo Daino e da Andrea Carta Mantiglia. Da Dewey e LeBouef, invece, il team energy è composto da una decina di professionisti, guidati dai soci Bruno Gattai, Luca Minoli, e Nicola Brunetti. Le operazioni nel settore energy sembrano essere il pane quotidiano anche per lo studio Tonucci. La struttura composta da oltre 200 avvocati divisi nella sedi di Roma, Milano, Firenze, Padova, Tirana e Bucarest, guidata da Mario Tonucci, vanta un ventaglio di deal amplissimo. Lo studio, infatti, ha assistito il Grtn nel processo di realizzazione di elettrodotto sottomarino tra la Sardegna e la Corsica (progetto Sarco), il fondo di private equity Clessidra negli aspetti fiscali per l'acquisizione del comparto gas (Edison gas e Sgm) della Edison, ed anche Hydro Quebec nella fase di due diligence per l'acquisizione di una società di produzione di energia elettrica. Ancora il gruppo Waste Italia nell'acquisto di alcune centrali elettriche alimentare da parchi eolici, Maire Engineering nelle fase di negoziazione per la vendita di energia elettrica prodotta da Essegei a favore di Kesh Sh.A e nei rapporti tra Essegei e le autorità albanesi. Infine, anche Terna, nella ristrutturazione tecnica e gestionale di alcuni parchi eolici in Albania e Sorgenia, nella costruzione di un vasto campo eolico in Romania. Sul panorama italiano, poi, lavora, anche se un po' sotto traccia lo studio Calmetta Avvocati Attorneys. La law firm fondata da Paolo Calmetta ha recentemente seguito l'operazione Eon-Ruhrgas, curando gli aspetti di diritto amministrativo per la fornitura di gas a clienti italiani. Per Comocalor, una controllata di Acsm di Como, lo studio ha seguito l'attività di termoriscaldamento della città, mentre per il gruppo Pezzoli Petroli (società attiva nel trading e nella distribuzione di idrocarburi), si stanno curando le trattative per l'acquisizione di alcuni impianti tra le province di Como e di Milano. Il team di Calmetta che segue queste operazioni è composto, oltre che da Paolo Calmetta, anche da Ornella Di Benedetto e Gianluca Zerbini. Tra i più attivi studi nel comparto Energy & Power, non si può poi dimenticare LexJus, che negli ultimi mesi ha curato diverse operazioni per conto dell'Aimag, di Aquamet e Gea del gruppo Iride, Asm Rovigo, Cetma (centro di ricerca applicata, con socio di maggioranza l'Enea), Efibanca e la municipalizzata bolognese Hera, solo per nominare qualche cliente. Il team è guidato da Gianluca Santilli, partner responsabile della struttura, insieme con Gianluca Serafini, Giuseppe Tucci, Caterina Calia, Luca Casagni Lippi, Germana del Grande, Anna Sofia Mauro, Andrea Belletti, Paola Pierro, Pietro Daidone e Gianluca Mariani. Lo studio Gianni Origoni Grippo & Partners, ha invece vinto nel 2006 il «Power Deal of the year», nell'ambito dei Pfi Awards Power, per aver seguito l'operazione Siciliaenergia waste to energy. Il dipartimento della law firm è guidato da Eugenio Grippo, che coordina circa dodici avvocati di cui tre partner. Le competenze dello studio di Francesco Gianni spaziano a 360 gradi dall'energia elettrica al gas, fino alle rinnovabili. Tra i clienti la Erg della famiglia Garrone, Bnl e Intesa Sanpaolo che hanno finanziato dei termovalorizzatori in Calabria, il gruppo Moncada Costruzioni, Veolia, Shell Ansaldo, Endesa, Sarlux, Merloni, Eni, Enel, British Gas, Acegas e BP Italia. Il dipartimento di Energy & Power di Simmos & Simmons, invece, a livello internazionale è guidato da David Shasha, mentre in Italia, composto da circa 20 professionisti, è capitanato da Daniela Sabelli, per le operazioni di M&A, e da Rodolfo Errore, per la parte di project financing. Lo studio ha seguito Energia & Servizi, società italiana che produce energia, nella cessione del 48% del proprio capitale ad Atmos, holding di partecipazioni specializzata in investimenti in energie rinnovabili. Nell'accordo fra Enel, Edison e Dolomiti Energia per la costituzione di due newco per la produzione di energia idroelettrica, gli avvocati di Simmos

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& Simmons hanno assistito Dolomiti Enegia, cosi come sono stati dalla parte di Set Holding nell'operazione di acquisizione della rete distributiva di energia elettrica di Enel distribuzione, nella provincia di Trento. Infine Simmons ha prestato i suoi servizi anche alla Shell International nelle operazioni di acquisto di 86 punti vendita da Agip in Italia e la contestuale vendita in Germania e Francia sempre ad Agip rispettivamente di 56 e 35 punti vendita. Competenze a 360 gradi anche nel dipartimento di Nctm, che vanta un team composto da circa dieci professionisti e da tre soci: Vittorio Noseda, Federico Manili e Roberto Caldarone.

Roberto Nido, Italia Oggi pag. 18Time management

Lo scenario verso cui si sta avviando il sistema economico del contesto impresa e servizi è profondamente diverso da quello di un recente passato. Anche nel campo dei servizi sta emergendo con enfasi un ulteriore aspetto legato alla client care (cura del cliente), che attiene alla «qualità del servizio», e al perseguimento della cosiddetta overall satisfaction (soddisfazione superiore); concetto innovativo che esprime, nell'insieme, la qualità del servizio, come percepita da parte del cliente stesso (in termini di valore). Come insegnano gli esperti, la variabile della flessibilità di un'organizzazione può essere espressa efficacemente attraverso un indicatore strategico di successo (il cosiddetto indice di flessibilità aziendale) che esprime la capacità della struttura di adeguare i propri tempi di consegna ai lead time (tempi di consegna) richiesti dal mercato; ossia la capacità di confermare ai propri clienti i lead time da loro richiesti. Sì che un'organizzazione può essere definita flessibile quando è in grado di confermare al cliente target, i termini di consegna richiesti dal mercato; adeguando la propria capacità produttiva alle richieste del mercato stesso. Sotto questo profilo, uno degli aspetti fondamentali sui quali anche l'organizzazione di stampo legale dovrebbe iniziare a riflettere, per tendere a realizzare l'overall satisfaction, è il time management (gestione del tempo). Processo che richiede di gestire in modo consapevole e programmato lo sviluppo delle attività, secondo uno specifico ordine di priorità (le attività non sono infatti tutte importanti e tutte ugualmente urgenti), pianificandole nel loro sviluppo organizzativo e temporale. Che cosa fare per ottimizzare il tempo a disposizione, nella logica di rispettare gli impegni con il cliente target? Il primo consiglio utile è quello di fare una lista delle cose da fare prima di iniziare il lavoro; attribuendo codici di importanza/ di urgenza alle varie attività da espletare, avendo al contempo previamente «soppesato» la durata necessaria al loro espletamento. Occorre poi spalmare le attività sul tempo a disposizione; realizzando tale processo in forma tangibile (per esempio ricorrendo a un'agenda articolata in senso orizzontale, che consente di visualizzare in un'unica pagina un lasso temporale di un'intera settimana). È poi utile gestire le carte e i documenti in modo ordinato e individuare i momenti migliori della giornata per assolvere agli adempimenti più impegnativi; ritagliandosi momenti di solitudine produttiva, dandosi un proprio codice di comportamento e di azione (no rimandare il compimento delle attività; no lavorare in condizioni di protratto stress/urgenza; no trattare più cose in contemporanea ovvero lasciare lavori a metà; no perdere tempo in attività futili), che consenta di evadere gli adempimenti uno per volta; avendo eliminato anche possibili interruzioni, interferenze, elementi perturbatori (no sms; no e-mail/internet; no interruzioni telefoniche, di collaboratori, di clienti che si presentano senza appuntamenti ecc.), ovvero sfruttando ove del caso alcuni tempi morti Nel caso poi in cui si sia consapevoli di non poter gestire tutto in prima persona, occorre saper chiedere aiuto. Organizzando in modo consapevole e programmato il «processo di delega funzionale»

Giovanna Stumpo, Italia Oggi pag. 21

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Astensione sì, ma con bon ton

Nessuno sgambetto al collega avvocato che sciopera. La toga che non aderisce alla astensione delle udienze non può approfittare dell'assenza del difensore di controparte. Il richiamo deontologico è contenuto nel Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati), che ha avuto l'avallo della commissione di garanzia. L'articolato del codice non si preoccupa solo dei rapporti con l'utenza, ma anche dei rapporti tra colleghi. Disposizione chiave è quella contenuta all'articolo 3, comma 3, in base alla quale nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa. Nessuno è obbligato, ovviamente, ad aderire alla proclamata astensione e deve avere il diritto che il procedimento giudiziario prosegua. Contemporaneamente la parte che è assistita dal legale che aderisce allo sciopero non deve subire un detrimento a causa della diversa scelta degli avvocati relativamente all'astensione dalle udienze. A fronte di una diversa scelta sull'adesione allo sciopero scatta un obbligo di comunicazione reciproca tra gli avvocati. Anche l'avvocato che non aderisce all'astensione deve rispettare le norme della deontologia e avvisare i colleghi di decisioni di carattere processuale che potrebbero nuocere i clienti. In sostanza la decisione di astensione o di non astensione dovrebbe essere neutra per i clienti. Peraltro a fronte di posizioni non stralciabili la considerazione di legittimo impedimento del legale che aderisce allo sciopero implica il rinvio dell'udienza. Di rilievo anche le disposizioni sulle prestazioni garantite. In ambito penale devono essere garantiti l'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, e quelle afferenti misure cautelari, li interrogatori ex articolo 294 del codice di procedura penale, l'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, il giudizio direttissimo e il compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, i procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni. Sempre nel penale non è ammessa l'astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, o se l'imputato chieda espressamente che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale. In materia civile l'astensione non è consentita nei procedimenti cautelari, sommari di cognizione al sensi dell'articolo 19 dlgs n. 5/2003, procedimenti relativi allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori. Niente astensione anche nei procedimenti relativi alla repressione della condotta antisindacale, ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti e controversie per le quali è stata dichiarata 1'urgenza ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del rd n. 12/1941, dichiarazione o alla revoca dei fallimenti, convalida di sfratto, sospensione dell'esecuzione, sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali, alla materia elettorale. L'astensione non è neppure consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria nei procedimenti cautelari e urgenti e nei procedimenti relativi alla materia elettorale. Sul rispetto delle norme di autoregolamentazione vigileranno i consigli dell'ordine ai fini della contestazione di eventuali illeciti disciplinari.

Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 19

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L’interventoIl codice è una vittoria unitaria degli avvocati

Alla fine, la sinergica attività tenacemente posta in essere dalle varie componenti dell'Avvocatura ha dato i suoi frutti! Un primo e un secondo Codice di autoregolamentazione non avevano invero sortito l'effetto di ottenere il giudizio d'idoneità da parte della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai sensi della legge n. 146/1990. Inoltre, nel 1996 la Corte costituzionale, con sentenza n. 171/1996, aveva fra l'altro affermato l'esigenza che le «astensioni collettive degli avvocati dalle attività giudiziarie e d'udienza» dovessero rispettare congrui termini di preavviso e ragionevoli limiti temporali, previa individuazione di strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali durante lo sciopero. Nel 2002 la Commissione, avendo reputato, fra i molti silenzi e le poche proteste del mondo forense, che vi fossero tutti i presupposti per un intervento autoritativo nel delicatissimo settore dell'attività libero professionale, aveva emanato una Delibera di provvisoria regolamentazione (la n. 137 del 4/7/2002), valida e vincolante fino al raggiungimento di un codice di autoregolamentazione valutato idoneo. L'art. 2-bis della novellata legge n. 146/1990 aveva del resto previsto come doveroso il rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili, promuovendo tramite la commissione l'adozione, da parte dei rappresentanti del lavoro autonomo professionale, di autoregolamentazioni che possano contemperare il diritto d'astensione collettiva e gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati. Con Delibera n. 26 dell'1/2/2007 la commissione di garanzia ha quindi dato corso a una complessiva quanto unilaterale revisione della stessa regolamentazione provvisoria dell'astensione, rendendo nota la sua bozza di nuovo Regolamento delle astensioni. Ma l'Avvocatura ha denunciato a più riprese il rischio concreto che il legittimo diritto di protesta collettiva e denunzia degli avvocati, ove fosse stata approvata la proposta di modifica della Commissione, venisse irrimediabilmente reso privo d'efficacia e di qualsivoglia concreta valenza operativa. Nel contempo, l'Avvocatura ha sollecitato l'adozione di un proprio Codice di autoregolamentazione per venire incontro con spirito costruttivo alle esigenze palesate proprio dalla commissione di garanzia. Il nuovo testo verrà ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Codice di autoregolamentazione che ha superato il rigoroso vaglio della commissione contiene molti importanti principi, tra i quali: l'indicazione di un preavviso di almeno dieci giorni e la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni, in udienza o anteriormente ai colleghi che difendono le altre parti (art. 2, comma 1), la facoltà d'astensione spettante anche ai difensori della persona offesa ancorché non costituita parte civile e l'applicabilità dell'astensione anche agli atti d'indagine preliminare (art. 3); la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 2, comma 2), la determinazione della durata massima e la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 4), nonché l'individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l'astensione (artt. 4, 5, 6). Come osservato dal Presidente Aiga Valter Militi, «il dato imprescindibile è aver costituito un fronte comune e formulato proposte condivise, strumento vincente tanto per il raggiungimento di specifici obiettivi quanto per l'elaborazione di una strategia politica nuova, non impulsiva e maggiormente incisiva»

Salvatore Fratallone (Aiga) pag. 19

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EuropaIl diritto penale fa l'europeo

Norme minime per civile e penale, Procura europea e diversa collocazione degli articoli sulla cooperazione giudiziaria presenti nel nuovo Trattato di Lisbona. Queste le principali novità del testo adottato in settimana dai 27 paesi membri dell'Unione europea. Anzitutto cambia titolo tutta la normativa relativa alla cooperazione giudiziaria, e passa dal Titolo VI (articoli 29 e 30) ai Capi 1, 4 e 5 del Titolo IV del testo appena adottato, quello riguardante il funzionamento dell'Unione europea. In materia di cooperazione giudiziaria nel settore civile (articolo 65), l'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri. Saranno dunque il Parlamento e il Consiglio (deliberando secondo la procedura ordinaria) a prevedere misure volte a garantire il reciproco riconoscimento tra gli stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali, la compatibilità delle regole applicabili negli stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione, la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova, un accesso effettivo alla giustizia, l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, lo sviluppo dei metodi alternativi per la risoluzione delle controversie e un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. In deroga al paragrafo 2, inoltre, le misure relative al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere saranno stabilite dal Consiglio, secondo una procedura legislativa speciale. Su proposta della Commissione, infatti, il Consiglio potrà adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. E se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non sarà adottata. Per quel che riguarda invece la cooperazione giudiziaria nel settore penale, questa è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli stati membri (articolo 69). Parlamento e Consiglio, in quest'ambito, adottano misure intese a definire le norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria, a prevenire e risolvere conflitti di giurisdizione tra stati membri, a sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari, e infine a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Nel momento in cui ci sia necessità, il Parlamento e il Consiglio potranno comunque stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Tali norme minime riguarderanno l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli stati membri, i diritti della persona nella procedura penale, i diritti delle vittime della criminalità e altri elementi specifici della procedura penale (individuati dal Consiglio mediante decisione e adottati dal Consiglio stesso all'unanimità previa approvazione del Parlamento). L'adozione di queste norme minime è una delle novità più rilevanti del nuovo Trattato diLisbona, e non impedisce agli stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento penale, infatti, può chiedere in merito un'investitura diretta del Consiglio europeo, e in tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Entro quattro mesi, poi, il Consiglio europeo rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine a tale sospensione. Entro lo stesso termine, in caso di disaccordo e se almeno nove stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e si applicano le disposizioni della cooperazione

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rafforzata. Anche nel settore penale è stata introdotta la prassi dello stabilimento di norme minime. In questo contesto, Parlamento e Consiglio, attraverso la procedura legislativa ordinaria, possono definire reati e sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi, che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Queste sfere di criminalità sono state individuate in: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione dei mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. Il Consiglio ha facoltà, secondo le nuove norme, di individuare eventualmente altre sfere di criminalità, approvandole all'unanimità previa approvazione del Parlamento di Strasburgo. Anche attraverso lo strumento della direttiva. Anche nel penale, qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione, e in tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Entro quattro mesi, poi, il Consiglio europeo rinvia la questione al Consiglio, ponendo fine a tale sospensione. Ed entro lo stesso termine, e se almeno nove stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, questi ne informano il Parlamento, il Consiglio e la Commissione e si applicano le disposizioni in materia. Secondo il nuovo testo (articolo 69 D), Eurojust avrà il compito di sostenere e potenziare la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più stati membri, o che richiede un'azione penale su basi comuni. Su questo il Parlamento e il Consiglio delibereranno a mezzo di regolamenti (procedura legislativa ordinaria), determinando la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Questi compiti potranno comprendere: avvio di indagini penali e proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, il coordinamento delle indagini e azioni penali, il potenziamento della cooperazione giudiziaria anche tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. Proprio per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio (attraverso regolamenti e secondo una procedura speciale) potrà istituire una Procura europea, proprio a partire da Eurojust, competente a individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti da regolamento. L'organismo esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli stati membri.

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi pag. 20

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L’intervistaPer le Camere penali c'è un gap di democrazia

Forte preoccupazione. Questa la reazione dei penalisti dell'Ucpi (Unione camere penali), dopo l'approvazione del nuovo Trattato di Lisbona. Il presidente Oreste Dominioni ha infatti sottoscritto un documento ufficiale in cui si sottolineano le conseguenze potenzialmente negative per l'ordinamento penale e processuale italiano, derivanti dall'eventuale sottoscrizione del progetto di trattato da parte dello stato italiano. Al centro dei timori, la mancanza dei criteri di tipizzazione delle cosiddette norme minime, relative sia alla definizione dei reati e delle sanzioni in ambito transnazionale sia alle garanzie processuali riferibili ai diritti della persona e all'ammissibilità della prova. Secondo Dominioni, «i penalisti avevano sollecitato il parlamento, le forze politiche, le associazioni forensi e ogni operatore del diritto a intervenire con la massima energia, affinché i rappresentanti del governo italiano delegati procedessero alla sottoscrizione del trattato solo previa opposizione di riserve o introduzione di integrazioni o modifiche idonee a impedire ogni eventualità di regressione nel nostro ordinamento penale e processuale degli attuali livelli di tutela dei diritti fondamentali e delle garanzie processuali». Così non è stato, e dunque l'Unione camere penali, «nonostante l'Europa rappresenti un valore universalmente riconosciuto, sollecita una riflessione più attenta della classe politica, non soltanto sui benefici, ma anche sui pericoli in materia di libertà fondamentali che potrebbe provocare un'adesione acritica a trattati sopranazionali». Per questo Dominioni ha annunciato che in settimana «ci sarà la trasmissione a tutte le forze parlamentari, di una proposta di revisione dell'articolo 76 della carta fondamentale, in modo da vedere sancita in Costituzione l'inapplicabilità delle procedure di delega legislativa, in materia penale e di diritto processuale penale, delle norme che recepiscono decisioni assunte in ambito comunitario». L'intenzione manifesta dell'Ucpi sarebbe quella di «superare la pericolosa prassi di recepire nel nostro ordinamento giuridico direttive o altre decisioni comunitarie con delega legislativa del governo, rendendo necessario il recepimento attraverso l'intervento e il voto esclusivo del parlamento» L'intervento del parlamento nella fase di recepimento delle direttive Ue rappresenterebbe, secondo Dominioni, «una forma di verifica democratica tale da limitari i rischi di incrinatura dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali che potrebbero provenire da disposizioni europee in materia penale. In modo da mantenere inalterati gli standard dei valori di civiltà giuridica, segnalando il concreto pericolo che gli stessi siano resi inoperanti».

Italia Oggi pag. 20

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Giudici di pace

Querelle stato-regioni sui gdp

Ieri si è riunito presso la presidenza del consiglio dei ministri il comitato di coordinamento per valutare gli aspetti giuridici del disegno di legge Mastella sulla riforma del giudice di pace. Al momento di licenziare in tipografia l'articolo non ci è dato sapere se approderà al pre-consiglio e poi al consiglio entro fine anno. Amiamo sperare che continui la pausa di riflessione e possa riaprirsi un confronto serio che porti all'accoglimento delle legittime aspirazioni dei magistrati di pace, riprendendo la discussione laddove era iniziata. Uno status esclusivo per il giudice di pace che contenga punti essenziali: continuità nel rapporto sino al raggiungimento dell'età prevista per i magistrati di carriera; previdenza e assicurazione malattia e infortuni; fine del cottimo, o almeno una sua limitazione a vantaggio di pagamenti fissi certi e idonei a una programmazione di vita; riorganizzazione degli uffici per migliorare il servizio e mettere fine a sperequazioni tra gli stessi gdp. Da questi punti, da acquisire contemporaneamente, si può ripartire. Il grandissimo successo dello sciopero che ha interessato l'85-90% dei giudici in servizio, con punte sino al 100%,deve significare qualcosa. La compattezza, dimostrata dalla categoria chiamata a far sentire la propria voce dall'Angdp e dall'Unione, non può essere ignorata ulteriormente in uno stato democratico. Non è valso a niente accreditare presso il ministero di giustizia qualche signore della Campania, rappresentante di se stesso, né registrare nell'Angdp una mini-scissione, cui duole dirlo si è prestata la Clacs-Cisl (tanto nomine!): che cosa c'entra con i giudici di pace il sindacato Coordinamento lavoratori autonomi del commercio e dei servizi lo sanno solo i due colleghi campani che hanno promosso l'iniziativa e che, a mo' di sindacatino giallo, udite-udite, hanno invano cercato di boicottare lo sciopero ritenendo «inopportuna ogni forma di protesta», dal momento che i due, alfieri di una ritenuta appartenenza al settore commercio, sono stati ricevuti al ministero della giustizia (da chi?). I colleghi mi scuseranno se ho sottratto spazio a una vicenda minima, che non ha influito sulla vastissima partecipazione allo sciopero, registrata anche in Campania. Colgo l'occasione per ringraziare tutti anche per aver resistito, in ogni parte d'Italia, alle sirene sotto mentite spoglie. Segnalo peraltro un'iniziativa efficace che i colleghi di Napoli e Barra hanno intrapreso con successo e che potrebbe essere rideterminata in un giorno prefissato in tutt'Italia: chiedere di essere ricevuti dal prefetto del luogo e rassegnare le nostre istanze affinché siano inoltrate direttamente al presidente del consiglio. Non vi può essere un braccio di ferro tra il potere governativo e chi oggi fa parte del potere giudiziario in modo autonomo e indipendente. Non si è mai visto che si proceda in una riforma che di fatto cancella l'istituto e con essa una magistratura. C'è materia per la Corte costituzionale? E il Consiglio superiore della magistratura perché non è stato investito ufficialmente del problema? Perché non è stato richiesto il parere? Ma veramente si può essere tanto inavvertiti dal ritenere che una riforma è tale, se è migliorativa, non se è abrogativa ed è posta contro coloro che dovrebbero essere gli interlocutori per farla marciare. Non si può chiedere a nessuno di suicidarsi. Si dice, in ambito ministeriale, per carità non il ministro che ignora la richiesta di audizione, avanzata prima dell'effettuazione dello sciopero, senza riscontro: dovete dare una mano per occuparvi degli arretrati del tribunale, comporre i collegi e quant'altro. E per fare questo è necessario eliminare il primo grado di giudizio presso il gdp? Suvvia, basterebbe a bocce ferme aumentare la competenza dei gdp e trasferire ai gdp contestualmente tutto quanto è pendente. Semplice.Vi è in discussione la riforma del codice di procedura civile. I tempi sarebbero brevi. Questa lapalissiana osservazione è stata da me formulata negli incontri del 12 ottobre e del 21 novembre u.s. Non ho ricevuto risposta.

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Evidentemente i motivi sono altri. Il primo, da cui discendono tutti: si vuole mettere fine all'esperienza del gdp, un po' scomoda per la verità, con le sue sentenze innovative (molte confermate dalla Cassazione), alle sue eccezioni di costituzionalità delle leggi (ricordate quando il legislatore pretendeva di richiedere il pagamento anticipato nella metà del massimo della sanzione per ostacolare il cittadino nella sua ricerca di giustizia e tutela dei diritti?). Tutto questo per ridurlo alla stregua dei got e alla sua sostanziale scomparsa. Ovviamente gli altri motivi possono essere ipotizzati, ma ne parleremo se e quando vedremo il testo del disegno di legge, a noi sempre negato. Se questa è la situazione o, come si suole dire lo stato dell'arte, ecco la necessità nostra di segnalare a tutte le massime istituzioni della repubblica quanto sta accadendo e la richiesta di essere sentiti. Non escludendo i rappresentanti delle regioni, interessati quanto noi all'organizzazione della nostra attività, per come previsto con norma concorrente dall'articolo 116 della Costituzione. Abbiamo sentore che anche su quel fronte qualcosa si muove e la regione Lombardia, e per essa il suo presidente del consiglio, on. Roberto Formigoni, nel rispondere all'invito al convegno del 1° dicembre u.s. a Milano, promosso dalla nostra associazione e per essa da Grazia Rao, ha testualmente scritto: «Il governo regionale è ben consapevole di quanto sia prezioso il vostro lavoro per giungere a una più equa e rapida amministrazione della giustizia, riducendo i tempi del contenzioso a tutto vantaggio dei cittadini e delle imprese. Per questo motivo abbiamo chiesto su questa materia maggiore autonomia e competenze, inserendola nel percorso di negoziazione tra governo e regione Lombardia, avviato ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della nostra Costituzione. Riteniamo di poter intervenire proficuamente sulle competenze di profilo regolativo e organizzativo, soprattutto nei percorsi di selezioni e formazione, allo scopo di valorizzare e rendere ancora più efficace il ruolo già tanto importante dei giudici di pace». Questo è quanto sosteniamo da mesi e che abbiamo cercato di far recepire al ministero. Il trasportare i gdp tabellarmente presso i tribunali e sotto la direzione di questo inevitabilmente genererà un conflitto costituzionale con le regioni, che sulla materia hanno una potestà concorrente. Dal che anche l'appello a che facciano sentire la loro voce tutte le regioni, l'Anm, l'Oua, i sindacati e le associazioni di cittadini affinché non venga meno il «lavoro prezioso», autonomo e indipendente dei giudici di pace.

Francesco Cersosimo, presidente Associazione nazionale gdp, Italia Oggi pag. 23

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GIURISPRUDENZA

Fallimenti

Il concordato preventivo trascina l’accordo fiscale

Transazione fiscale a tutto campo. Anche quando l’amministrazione non è d’accordo e anche per i debiti Iva. I crediti del Fisco, poi, sia pure privilegiati, possono essere pagati solo parzialmente e la differenza retrocede al chirografo, senza diversità di trattamento rispetto alle altre posizioni. Sono queste le precisazioni sella Sezione fallimentare del Tribunale di Milano con decreto del 13 dicembre 2007, il primo a interpretare ampliamente il nuovo istituto introdotto dalla riforma del diritto fallimentare. Il decreto provvede all’omologazione della proposta di concordato preventivo avanzato da una Srl sulla quale è stata innescata per i debiti tributari una proposta di transazione, sulla base dell’articolo 182 ter della nuova legge fallimentare. Il decreto precisa innanzitutto che la transazione fiscale, come concepita dalla riforma, è parte integrante e determinante della proposta di concordato preventivo e dal 1 gennaio potrà essere inserita anche negli accordi di ristrutturazione. Ne segue quindi le sorti, non rappresentando un autonomo accordo, quanto piuttosto una fase che si chiude con l’adesione o il diniego alla proposta di concordato attraverso il voto espresso dall’adunanza dei creditori. Quanto alla possibilità di pagare solo parzialmente i crediti fiscali la transazione può prevedere un pagamento solo percentuale che, oltretutto, tra pochi giorni, con l’entrata in vigore dal 2008 del decreto correttivo alla riforma, riguarderà l’intero concordato preventivo e non più solo la sua eventuale componente tributaria. Venendo al nodo dell’Iva i giudici ritengono che la transazione fiscale può comprendere tutti i tributi erariali e non erariali. Per quanto riguarda il concordato, tocca all’autorità giudiziaria valutare la convenienza delle possibilità alternative, il cosiddetto cram down,potendo omologare il concordato solo quando ritiene che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 35

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Antiriciclaggio

Segnalazioni con i vecchi indici

La riforma dell'antiriciclaggio non tocca gli indicatori di anomalia delle operazioni. Per la segnalazione delle operazioni sospette, infatti, continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell'Uic per i professionisti e gli operatori non finanziari. Indicatori soggettivi e oggettivi peraltro non esaustivi: va privilegiata, infatti, un'analisi basata sul rischio in concreto del cliente e del suo collegamento con attività illecite. Lo prevede la circolare del dipartimento antiriciclaggio del ministero dell'economia prot. n. 125367/2007 che si propone di illustrare il coordinamento tra disposizioni del decreto legislativo 231/2007 (che ha recepito la III direttiva comunitaria) e il complesso delle disposizioni previgenti. Tra molte novità anche una significativa conferma, relativa all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Valgono le indicazioni, misure e prescrizioni elaborate in relazione alla normativa previgente. Per quanto riguarda professionisti e intermediari non finanziari gli indicatori per l'individuazione delle operazioni sospette sono elencati nei provvedimenti dell'Uic e possono concernere la persona che compie l'operazione o le caratteristiche dell'operazione in se stessa o le caratteristiche dell'operazione in relazione all'operatività normale dell'interessato. L'avere richiesto un'operazione non compatibile con lo stato patrimoniale noto o con il profilo di rischio del cliente o l'intenzione di non dettagliare o la reticenza rispetto alcuni dei contenuti dell'operazione può essere, per esempio, valutato ai fini del giudizio di anomalia. Per quanto possano esservi indicatori va tenuto conto del fatto che gli indicatori non sono mai esaustivi e che la migliore garanzia di corretta rilevazione delle operazioni sospetta è data dalla conoscenza del cliente. Potrebbero esservi operazioni che rientrano astrattamente nei parametri dettati dall'Uic, ma che hanno una loro giustificazione economico-giuridica e che quindi non sono degni di segnalazione alcuna. Viceversa, potrebbero esservi operazioni che non presentano alcun parametro di anomalia e che però sono significative dell'origine delittuosa e che quindi meritano la segnalazione. A fronte di tali circostanze il soggetto segnalante continua ad avere una grossa responsabilità. Peraltro il segnalante non dovrà dare giudizi avventati di anomalia dell'operazione richiesta e il rispetto dei criteri astratti dei provvedimenti Uic depongono nella direzione della mancanza di colpevolezza. La diligenza della segnalazione corrobora l'assenza di responsabilità del professionista o dell'operatore non finanziario per la segnalazione effettuata. Peraltro va anche sottolineato che l'intermediario o il professionista non hanno compito peculiario della propria attività l'investigazione antiriciclaggio. Il soggetto obbligato alle disposizioni antiriciclaggio ha la conoscenza del cliente e può rendersi conto quando una operazione non è tra quelle che il cliente compie con regolarità e continuità. L'anomalia non deve, tuttavia, essere intesa quale criterio meramente statistico, ma deve essere un criterio sintomatico del quadro illecito in cui si inscrive. Può essere che l'operazione atipica rispetto alla normale operatività abbia una sua giustificazione legittima e in relazione a questa ipotesi non scatta, ovviamente, alcun obbligo di segnalazione. A salvaguardia della propria responsabilità il soggetto tenuto alla segnalazione farà bene a lasciare traccia della valutazione dell'operazione atipica, anche quando non è oggetto di segnalazione. In materia la circolare precisa che con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi (Uic) deve intendersi effettuato alla Unità di Informazione Finanziaria (Uif). Se nulla varia rispetto agli indicatori di anomalia, per l'individuazione dei destinatari degli obblighi occorre, invece, fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie

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categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto 231/2007, senza considerare la normativa previgente. Per gli obblighi di identificazione e registrazione non vale più l'importo di 12.500 euro, che è superato dalla nuova soglia di 15 mila euro introdotta dal Decreto: Anche le «definizioni» e, in particolare, il concetto di operazioni frazionate e collegate e quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono state sostituite dal decreto 231/2007. Di immediata applicazione sono da intendersi tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi (articolo 18 del decreto): quindi gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti. Altrettanto di immediata applicazione sono le norme del decreto 231/2007 relative all'«approccio basato sul rischio» e i criteri individuati dall'articolo 20 del Decreto 231/2007 per la valutazione del rischio. La determinazione del profilo di rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi, spiega la circolare, appare finalizzata a consentire l'individuazione di eventuali incongruenze nell'operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell'attività da questo posta in essere. Nell'approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato ad un'applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente. In materia di verifica della clientela la circolare precisa che con il decreto 231 è stata superata la distinzione formale tra le tre forme di identificazione - diretta, indiretta e a distanza – prevista dai precedenti decreti ministeriali: peraltro risultano confermate le misure di identificazione della clientela già previste. È superata pure la figura di «intermediario abilitato», per cui si deve fare riferimento alle sole banche, a Poste italiane spa e agli Istituti di moneta elettronica. Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, i destinatari di tale obbligo sono individuati dall'articolo 40 del decreto 231/2007.

Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 36

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Antiriciclaggio, verifiche dal 29/12

Risulteranno applicabili fin dal prossimo 29 dicembre tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del decreto 231/07 relativo al recepimento della direttiva 2005/60/CE sull'antiriciclaggio; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 dovranno essere integrati con quelli prescritti dalle nuove norme. Immediata vigenza, dunque, anche per il cosiddetto «approccio basato sul rischio» e i criteri individuati dall'articolo 20 del decreto per la valutazione del rischio stesso. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla nota esplicativa n. 125367 emanata ieri dal Mef, con la quale vengono risolti alcuni dubbi in merito al fatto che siano da considerarsi vigenti o abrogate le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto. Le precisazioni in merito alla portata dell'art. 66 del decreto 231/07 sono peraltro il frutto di un previo concerto della Banca d'Italia dell'Uic e della guardia di finanza. Da segnalare poi che viene meno in relazione alle nuove norme la formale distinzione tra le tre forme di identificazione - diretta, indiretta e a distanza- prevista dai decreti ministeriali n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 ma, di fatto, non cambiano nella sostanza le concrete misure di identificazione della clientela ivi contemplate. Riguardo agli obblighi di identificazione si rileva poi l'innalzamento della soglia rilevante da 12.500 a 15 mila euro e la necessità di far riferimento ai nuovi concetti di operazioni frazionate e collegate. Confermate anche le modifiche in tema di prestazioni professionali rilevanti, con l'esclusione dagli obblighi di alcuni adempimenti professionali e soprattutto degli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza, che di fatto agevoleranno non poco gli adempimenti operativi dei consulenti del lavoro e degli altri operatori del settore. Da ultimo, in merito alle operazioni sospette, dovranno continuare ad applicarsi gli attuali indicatori di anomalia. Ciò, evidentemente fino a che non verranno emanati i nuovi indicatori previsti dall'art. 41 del dlgs 231/07. Viene poi ricordato, per quanto pacifico, che dal 1° gennaio 2008 ogni qualvolta le norme si riferiscono all'Uic dovrà intendersi chiamato in causa l'Uif.

Luciano De Angelis, Italia Oggi pag. 37

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Il testo della circolare

Circolare del ministero dell'economia prot. 125367 avente a oggetto «Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario, n. 268 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» Considerazioni generali: Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario, n. 268, ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata. Il Decreto entrerà in vigore al termine della normale vacatio legis, quindi il 29 dicembre 2007. Riteniamo opportuno fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva di cui agli artt. 10, commi 2, 11, 12, 13 e 14, alcune precisazioni, concordate con la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la guardia di finanza, sulla portata dell'art. 66, comma 1, che mantiene in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del Decreto. Si tratta: - dei decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006#, che hanno disciplinato gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, degli intermediari finanziari e degli operatori non finanziari in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004; - dei tre provvedimenti dell'Uic del 24 febbraio 2006, contenenti le istruzioni tecniche per la corretta applicazione degli adempimenti di identificazione della clientela, di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonchè di segnalazione delle operazioni sospette; - delle Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette (cd. Decalogo), emanate dalla Banca d'Italia il 12 gennaio 2001, riportanti una casistica di indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari per l'effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette; - della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi del 22 agosto 1997, come modificata dalla circolare del 27 febbraio 2006, recante «Istruzioni per la produzione delle segnalazioni di operazioni da parte degli intermediari finanziari e creditizi». Per i suddetti provvedimenti, si evidenzia che: - per l'individuazione dei destinatari degli obblighi occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto; -per gli obblighi di identificazione e registrazione l'importo di 12.500 euro è superato dalla nuova soglia di 15.000 euro introdotta dal Decreto; - le «definizioni» e, in particolare, il concetto di operazioni frazionate e collegate nonchè quelle di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, contenute negli artt. 1 e 2 del Decreto, sostituiscono tutte quelle esistenti; - tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell'art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d'identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto; - viene meno la distinzione formale tra le tre forme di identificazione - diretta, indiretta e a distanza - prevista dai decreti ministeriali nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 pur essendo confermate, sul piano contenutistico, le concrete misure di identificazione della clientela ivi previste.

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- la figura di «intermediario abilitato» delineato dal previgente sistema di prevenzione è superata, per cui ogni riferimento a tale categoria, contenuto nei provvedimenti regolamentari o nelle istruzioni dell'Uic, va ora riferito alle sole banche, a Poste italiane spa e agli Istituti di moneta elettronica. Con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati aggregati, i destinatari di tale obbligo sono individuati dall'art. 40 del Decreto; - sono immediatamente vigenti il cd. «approccio basato sul rischio» e i criteri individuati dall'articolo 20 del Decreto per la valutazione del rischio; -le disposizioni in tema di profilo di rischio della clientela contenute nei provvedimenti non si pongono in conflitto con l'approccio in base al rischio di cui all'art. 20 del Decreto. La determinazione del profilo di rischio del cliente sulla base di elementi oggettivi e soggettivi appare finalizzata a consentire l'individuazione di eventuali incongruenze nell'operatività del cliente attraverso una valutazione continua dell'attività da questo posta in essere. Nell'approccio in base al rischio, la classificazione della clientela in diverse categorie di rischio va inquadrata in un contesto più ampio, orientato a un'applicazione degli obblighi di adeguata verifica con intensità diversa a seconda del profilo di rischio assegnato al cliente; - per la segnalazione delle operazioni sospette continuano ad applicarsi gli indicatori di anomalia attualmente vigenti ed elencati nel Decalogo della Banca d'Italia per gli intermediari finanziari e nelle istruzioni tecniche dell'Uic per i professionisti e gli operatori non finanziari. Con riguardo alle disposizioni che regolano la procedura di segnalazione delle operazioni sospette ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi (Uic) deve intendersi effettuato alla Unità di informazione finanziaria (Uif). Decreto ministeriale n. 141 del 3 febbraio 2006: Sono incompatibili con il Decreto: -le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2; - le disposizioni che definiscono l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui all'art. 9; - parte delle disposizioni sulle modalità di segnalazione di cui all'art. 12, commi 1 e 5. - la definizione di libero professionista prevista dal dm n. 60 del 10 aprile 2007. Continuano ad applicarsi: - la disposizione recante «Obblighi di identificazione» di cui all'art. 3, fermo restando: - la nuova soglia di 15.000 euro; - le nuove definizioni di operazione collegata e di operazione frazionata; - la disposizione recante «Modalità d'identificazione» di cui all'art. 4, con la precisazione che: -- il riferimento normativo alla firma digitale contenuto al punto b) del comma 2 è corretto all'articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale». Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di professionisti: Sono incompatibili con il Decreto: Parte I - le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2, primo paragrafo. Parte II - la definizione di operazione frazionata, di cui all'art. 1; - il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 5, corretto all'articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; - la disposizione in materia di «Identificazione a distanza»di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall'art. 29 all'art. 35 del Decreto. Parte III la disciplina in tema di prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilit, paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza di cui all'art. 1, penultimo paragrafo, in quanto risulta superata gi per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 10 aprile 2007, n. 60. Parte IV la definizione di operazione sospetta, di cui all'art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall'art. 41 del Decreto; il potere dell'Uif di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto.

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Decreto ministeriale n. 142 del 3 febbraio 2006: Sono incompatibili con il Decreto:le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari di cui agli articoli 1 e 2. Continuano ad applicarsi: gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni di cui all'art. 5 restano fermi, ferme restando: la nuova soglia di 15.000 euro; la nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata; il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 7 corretto all'articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale. Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di intermediari finanziari Sono incompatibili con il Decreto: Titolo I le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2; la disposizione in tema di moneta elettronica di cui all'art. 6, comma 12, lettera c), in quanto risulta superata dalle nuove disposizioni in tema di moneta elettronica contenute nell'art. 25, comma 6, lettera d), del Decreto. Titolo II il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 4, lettera c), corretto all'articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; la disposizione in materia di Identificazione a distanza di cui all'art. 5, comma 6, in quanto superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall'art. 29 all'art. 35 del Decreto. Titolo IV la disposizione in tema di societ fiduciarie di cui all'art. 1, comma 8, in quanto superata dalla circostanza che nel nuovo assetto le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1 e comma 2, lettere b) e c), con le fiduciarie devono essere registrate. Titolo VI la disposizione in materia di Archivio unico informatico di cui all'art. 1, comma 2, in quanto superata dall'art. 11 del Decreto. Decreto ministeriale n. 143 del 3 febbraio 2006; Sono incompatibili con il Decreto:le disposizioni generali sulle definizioni e sui destinatari, di cui agli artt. 1 e 2; gli obblighi di identificazione, istituzione dell'Aui e registrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e 4, comma 4, in quanto il Decreto prevede, a carico degli operatori non finanziari di cui all'art. 10, comma 2, il solo obbligo di segnalazione delle operazioni sospette; la categoria di operatori non finanziari di cui all'art. 2 del decreto ministeriale, rivista e disciplinata diversamente dall'art. 14 del Decreto; le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attivit di Commercio di coseantiche ed esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, Commercio di oro e di oggetti preziosi e di Gestione di case da gioco di cui, rispettivamente, agli artt. 13, 14 e 15, in quanto superate dal Decreto che ha previsto per gli operatori di cui all'art. 10, comma 2, unicamente l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta; il regime di registrazione e di conservazione dei dati e delle informazioni di cui agli artt. 16 e 17, rispettivamente, a carico dei mediatori creditizi e degli agenti in attivit finanziaria, in quanto superato dal nuovo regime previsto dall'art. 36, comma 4, del Decreto che impone l'obbligo di inoltrare, entro 30 giorni, all'intermediario di riferimento i dati da registrare. Continuano ad applicarsi: gli obblighi di identificazione, istituzione dell'Aui e registrazione di cui all'articolo 3, a eccezione del comma 1, ferma restando l'introduzione della nuova soglia di 15.000 euro e della nuova definizione di operazione collegata che va ad affiancarsi a quella di frazionata; le disposizioni in tema di Modalit di registrazione, Protezione dei dati e delle informazioni e di Archivio unico di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 9, limitatamente a quei soggetti che optano per l'utilizzo dell'Archivio unico informatico.

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Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006 in tema di operatori non finanziari Sono incompatibili con il Decreto: Parte I le disposizioni a carattere generale di cui agli artt. 1 e 2. Parte II la disposizione in tema di identificazione di cui all'art. 2, l'ultimo paragrafo in quanto da intendersi superata dalla specifica disciplina dettata in tema di identificazione semplificata dall'art. 25, comma 1, del Decreto. il riferimento normativo alla firma digitale contenuto all'art. 4, lettera c), corretto all'articolo 28, comma 3, lettera c), del Decreto, tramite il richiamo all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale; la disposizione in materia di Identificazione a distanza di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto viene superata dalla specifica disciplina in tema di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi prevista dall'art. 29 all'art. 35 del Decreto. Parte IV le specifiche disposizioni dettate in tema di identificazione e registrazione per coloro che esercitino attivit di Commercio di cose antiche ed esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, Commercio di oro e di oggetti preziosi, Gestione di case da gioco, Mediazione creditizia e Agenzia in attivit finanziaria di cui, rispettivamente, agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto superate dalle disposizioni di cui agli artt. 10 ss. del Decreto. In particolare, l'art. 7 viene sostituito dall'art. 24 del Decreto e gli artt. 8 e 9 sono incompatibili con la disposizione di cui all'art. 11, comma 5, del Decreto medesimo. Parte V la nozione di operazione sospetta di cui all'art. 4, primo paragrafo, in quanto superata dall'art. 41 del Decreto. il potere dell'Uif di sospendere temporaneamente le operazioni segnalate come sospette di cui all'art. 6, primo paragrafo, in quanto attualmente disciplinato dall'art. 6, comma 7, lettera c), del Decreto. Continuano ad applicarsi: Parte III le disposizioni di questa sezione solo per gli operatori che si avvalgono dell'Archivio unico informatico.

Italia Oggi pag. 37

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Cassazione

Sulle email dei dipendenti riservatezza senza deroghe

L’email dell’ufficio è una lettera “aperta”. Se la procedura aziendale prevede che al datore di lavoro sia comunicata la password di tutti i computer e le caselle di posta, il lavoratore non può pensare che i suoi scambi telematici siano protetti. Perciò non commette il reato di violazione della corrispondenza il dirigente che –forte di un regolamento interno – li legge durante l’assenza del dipendente. E’ quanto affermato dalla Cassazione, in sintonia con le recenti indicazioni del Garante della privacy sulla “policy” aziendale in tema di email, che respinge categoricamente al possibilità di incriminare per violazione dell’articolo 616 del Codice penale il manager che “prende cognizione della corrispondenza informatica”, con al sentenza n. 47096/07. L’articolo 616 Cp, spiega la Cassazione, punisce chiunque legge corrispondenza “chiusa” a lui non diretta. E’ vero e indiscutibile che la tutela si estende anche ai messaggi elettronici, ma a patto che possano essere qualificati come veramente riservati. Perché, se è indubbio che una lettera con tanto di destinatario in calce sia indirizzato a una sola persona; altrettanto non può dirsi nel caso in cui più utenti possano entrare in un sistema informatico comune. La legittimazione all’uso della rete aziendale, spiega la Corte, “abilita alla conoscenza delle informazioni in essa custodite”. E il permesso per accedere, inoltre, non deriva solo dalla proprietà del mezzo, ma “soprattutto dalle norme che regolano l’uso degli impianti”.

Beatrice Dalia, Il Sole 24 Ore pag. 35

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E-mail senza segreti

Il datore di lavoro può leggere le e-mail aziendali dei dipendenti, senza rischiare una condanna penale, a una sola condizione: che l'impresa abbia imposto la comunicazione della password del Pc e della posta al superiore gerarchico. È quanto ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 47096, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l'assoluzione pronunciata dal Tribunale piemontese nei confronti di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di una dipendente, poi licenziata per via dei contenuti. Le motivazioni: Nel ricorso alla Suprema corte la pubblica accusa ha lamentato il presupposto sul quale si è fondata l'assoluzione e cioè la rilevanza della proprietà aziendale del mezzo di comunicazione violato. La Suprema corte non ha condiviso questa tesi perché in azienda era prescritta ai dipendenti «la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico», della password. Infatti, si legge nelle motivazioni, l'articolo 616 del Codice penale punisce «la condotta di chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta». Sicché, spiega ancora il Collegio, «quando non vi sia sottrazione o distrazione la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda corrispondenza chiusa. Detto ciò, chiariscono ancora i giudici della V Sezione penale, «è indiscussa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica, deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come chiusa solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici». Insomma, ciò che fa cadere la responsabilità penale è la legittimazione all'uso del sistema informatico o telematico che può dipendere «non solo dalla proprietà, ma dalle norme che regolano l'uso degli impianti. E quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica dell'accesso». Ed è proprio questo il caso: le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente, «dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza del dipendente».

Debora Alberici, Italia Oggi pag. 38

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FLASHItalia Oggi pag. 19-21-38-43

Secolo di cause sugli enti locali Cent'anni ma non li dimostra. Anzi, la quinta sezione del Consiglio di stato sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel dirimere il contenzioso amministrativo che riguarda gli enti locali. Il Consiglio di stato ha tenuto, lo scorso venerdì, un convegno dedicato al centenario della sezione che ormai si occupa di enti locali, sanità, servizi pubblici locali. L'iniziativa, coordinata dal presidente della stessa sezione, Raffaele Iannotta, ha messo in evidenza le problematiche che la V sezione affronta quotidianamente nella sua attività giurisdizionale: il contenzioso relativo agli enti locali, alle elezioni comunali e provinciali, alla sanità e all'organizzazione dei servizi pubblici locali. «L'istituzione della V sezione», ha raccontato il neopresidente del Consiglio di stato Paolo Salvatore, «fu dettata anzitutto da esigenze pratiche, nel dichiarata scopo di contenere se non eliminare l'arretrato che si era formato la IV sezione». Ma poi la storia ha avuto un corso diverso, rendendo la V sezione sempre più autonoma e «indaffarata». «La sua giurisprudenza in tema di pubblico impiego fondò i criteri ai quali il potere pubblico doveva attenersi perché la sua azione fosse conforme al diritto. E si intravede quella che poi diverrà una costante nella giurisprudenza del Consiglio di stato, la funzione cioè di indirizzo discreto dei criteri di scelta dell'amministrazione». Il presidente Iannotta ha rilevato come la legge 62/1907 istitutiva avesse in mente la soluzione di alcune specifiche controversie prevalentemente riguardanti l'amministrazione locale (comuni, province, consorzi locali, istituti ospitalieri ecc.), peraltro innovando anche nella procedura del processo amministrativo tramite la introduzione dell'istituto della perenzione, che consiste nell'estensione del giudizio per inattività della parte, la previsione di obblighi tributari per il concorso alle spese di giudizio e la possibilità di ricorrere in cassazione solo dopo la pronuncia del giudice amministrativo.

A Palermo parte il progetto Ticket A Palermo il monitoraggio sull'autenticità dei biglietti del bus sarà affidato per un anno a un gruppo di minori con processi in corso. Nasce così il progetto Ticket. Sarà siglato oggi, infatti, il protocollo d'intesa tra Michele Di Martino, direttore del centro per la giustizia minorile della Sicilia, e Sergio Rodi, presidente di Amat Palermo, l'ex municipalizzata del comune di Palermo che eroga il servizio di trasporto urbano. Intesa che prevede l'utilizzo di tre minori (o giovani adulti, da 14 a 21 anni), con procedimenti penali in corso, che saranno individuati dall'ufficio di servizio sociale per minorenni del capoluogo siciliano, i quali realizzeranno un laboratorio informatico che, attraverso l'utilizzo di uno specifico software, monitoreranno l'autenticità dei biglietti dell'azienda trasporti che vengono immessi sul mercato. Con questo progetto, si legge tra le righe dell'intesa, si intende porre in essere un atto concreto che va nella direzione di quella giustizia riparativa, vale a dire l'attuazione di iniziative di mediazione penale nell'ottica della riparazione simbolica del danno. Il progetto, cui collaborerà con un grosso impegno l'Anfe, l'associazione nazionale famiglie emigrati, mediante un tutor che sarà utilizzato nell'ambito dell'attività socialmente utile legata al protocollo firmato oggi, prevede ulteriori spazi. L'intesa, infatti, formerà i minori individuati attraverso delle sessioni informative sulle attività aziendali in generale poste in essere dall'Amat.

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Una courtroom a Bologna Un laboratorio di tecnologie applicate alla giustizia, l'unico in Europa sull'esempio della Courtroom 21 statunitense, si trova nell'ufficio del gdp di Bologna. Due cose in una: sala di udienza con postazioni per accusa e difesa, audizioni di testimoni a distanza, acquisizione di prove elettroniche attraverso la gestione di materiali audio e video, verbalizzazioni, archiviazione e gestione elettronica degli atti del procedimento. Ma anche un laboratorio di formazione per il personale destinato alla teledidattica e ai seminari a distanza. Il CTLab è frutto del progetto Astrea di tecnologie di informazione e comunicazione per la giustizia, nato con l'obiettivo di studiare e sperimentare soluzioni tecnologiche, organizzative e di metodo finanziato dal ministero della ricerca e dell'università e coordinato dall'Irsig del Cnr. La nascita del laboratorio coincide con quella della convezione del 28 febbraio 2007 stipulata tra Irsig-Cnr, il Centro studi e ricerca sull'ordinamento giuridico dell'università di Bologna, la Dgsia del ministero della giustizia e l'ufficio del giudice di pace di Bologna. L'iniziativa è stata presentata il 23 marzo scorso nell'ambito del convegno «Tecnologie dell'informatica e della comunicazione per la giustizia», la realizzazione è stata curata dal Cineca, consorzio interuniversitario di supporto tecnologico. Spiega la dottoressa Favari, funzionario dell'ufficio distrettuale della formazione del personale presso la Corte d'appello di Bologna: «Destinato alla realizzazione di conferenze e seminari, alla simulazione di procedimenti giudiziari, videoconferenze, attività di formazione, ricerca e sperimentazione di tecnologie esistenti o nuove, il laboratorio è insieme aula di udienza e aula di formazione secondo un'apposita struttura modulare che consente di adattarlo ora all'una e ora all'altra funzione. Ed è infatti proprio l'aula di udienza multimediale il punto focale del progetto», prosegue. «L'esperienza americana della courtroom ha costituito il nostro punto di riferimento: presentazione elettronica delle prove, multivideoconferenze e telecamere multiple ne fanno un punto di avanguardia tecnologica che a breve entrerà in piena sperimentazione». La location scelta è quella dell'ufficio del gdp: 50 metri quadrati e 16 postazioni con punti di ripresa video presso ogni postazione e una possibilità di implementazione eccezionale che consentirà di metterci tutto ciò che è possibile metterci dentro, come conferma la stessa dottoressa Favari. Ampie infatti le prospettive nell'area giudiziaria come in quella formativa: dalla sperimentazione e valutazione alla formazione e alla divulgazione. Nel primo caso la strumentazione servirà alla gestione dei procedimenti, al document management, alla verbalizzazione e multivideoconferenza, alla simulazione di scenari probatori e alla didattica. Nel secondo sarà possibile attivare programmi per il personale amministrativo e le professioni legali alla simulazione di processi e dibattimenti gestiti con strumenti multimediali per la gestione delle prove e acquisizione e lavorazione e presentazione di materiali multimediali a uso didattico. E infine per la divulgazione, notizie su realizzazioni, progetti, idee per gli organi di informazione generica e specializzata, dimostrazioni su realizzazioni, progetti, idee per ospiti italiani e internazionali, scambi di esperienze e incontri, seminari e conferenze.

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Divorzio breve, il senato accelera La commissione giustizia del senato accelera sul cosiddetto divorzio-breve. È stato infatti approvato ieri, senza voti contrari, il testo base presentato dal relatore Massimo Brutti (Pd) in materia di nuove norme di scioglimento del matrimonio e di separazione tra i coniugi. Il provvedimento è composto da dieci articoli, il primo dei quali fissa in un anno il tempo necessario per ottenere il divorzio. L'anno potrebbe anche ridursi a sei mesi se la coppia non ha figli e in presenza del consenso di entrambi. Il termine per gli emendamenti è stato fissato per il 22 gennaio 2008 e Brutti non nasconde il proprio ottimismo sulla possibilità che, a differenza che nella scorsa legislatura, stavolta il provvedimento possa avere il via libera finale. «Il clima in commissione è assolutamente positivo e ci sono le condizioni per procedere speditamente», afferma l'esponente del Partito democratico. Il relatore Brutti aggiunge che per il divorzio breve non è escluso, nel caso in cui la coppia sia senza figli e la separazione consensuale, il termine di un anno possa anche scendere ulteriormente, a sei mesi. Un emendamento in tal senso potrebbe essere presentato. Il testo base, sintesi di 8 diversi disegni di legge presentati da tutte le parti politiche, è stato accolto positivamente e Brutti non nasconde il proprio ottimismo, circa la rapida approvazione delle nuove norme, «vista anche la disponibilità trasversale da parte di interlocutori che invece sono assai riluttanti per quel che riguarda i Cus, i contratti di unione solidale».

Riconoscimento Depositate le domande Parte la corsa al riconoscimento delle libere associazioni. Oggi, infatti, il Colap, che rappresenta più di 160 sigle, consegnerà le prime domande di ammissione per la partecipazione alle conferenze dei servizi per la definizione delle piattaforme formative europee, come previsto dal dlgs di recepimento della direttiva qualifiche. Prevista una partecipazione di circa 40 presidenti, che si recheranno, guidati da Giuseppe Lupoi, presso i ministeri e gli organismi competenti: quello della giustizia, quello delle politiche comunitarie e il Cnel. Per quanto riguarda le associazioni che presenteranno oggi tutta la documentazione necessaria per il bollino blu, sicuramente ci sono i tributaristi dell'Ancit, dell'Ancot e dell'Int. Ma anche amministratori di condominio, visuristi, informatici, e alcune sigle del settore socio sanitario.

Il Messaggero pag. 14

Il capo può spiare le email dei dipendentiLa posta elettronica dei dipendenti non è più segreta per i datori dei lavoro; almeno in tutti i casi in cui il computer aziendale non è ”blindato” da password in uso esclusivo al lavoratore. A fissare nuovi criteri sulla riservatezza della corrispondenza telematica dei lavoratori è stata la Corte di Cassazione. Dicono i giudici supremi che «quando il sistema telematico è protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongono della chiave informatica di accesso». Significa che se il datore di lavoro richiede ed ottiene dai dipendenti la password di accesso, può serenamente leggere le email senza incorrere in sanzioni penali. Più nel dettaglio la sentenza dice che «la condotta di chi si limita a prendere cognizione è punibile solo se riguarda ”corrispondenza chiusa”. Chi legge corrispondenza aperta è punito solo se la sottrae al destinatario. Con queste motivazioni è stato assolto un datore di lavoro che aveva letto le email di una dipendente utilizzando una password di cui disponeva legittimamente, «come noto alla stessa impiegata».

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La Repubblica pag. 10

Divorzio breve, primo passo. Basterà un anno per ottenerloDopo tentativi falliti, proposte rinviate, imboscate e bocciature, torna in aula a sorpresa il divorzio breve. La commissione Giustizia del Senato ha approvato il testo base che fissa ad un anno e non più a tre il tempo necessario per chiedere il divorzio. Il testo è stato presentato da Massimo Brutti del Partito Democratico e approvato senza voti contrari. Il provvedimento è composto da dieci articoli. Il primo è quello che cambia la norma più discussa riducendo il tempo necessario tra separazione e divorzio: l´anno potrebbe anche ridursi a sei mesi se la coppia non ha figli e se c´è il consenso di entrambi. Il testo messo a punto unifica otto disegni di legge, nella commissione l´approvazione è stata unanime ma al momento del voto ci sono state diplomatiche assenze: mancava il capogruppo dell´Udc Francesco D´Onofrio che, se presente, avrebbe espresso un parere negativo. Mancavano anche altri esponenti dell´Udc e, soprattutto, non c´erano gli esponenti del Partito democratico che sono su posizioni cattoliche ortodosse.«Non è stato faticoso ottenere il parere unanime, mi pare che ci sia un interesse trasversale», ha spiegato tranquillo dopo il voto Massimo Brutti. «C´erano otto proposte di legge di cui due incentrate sui tempi, una di questa era di una parlamentare di Alleanza Nazionale, le altre invece ruotavano su le questioni patrimoniali. Sono ottimista perché c´è una pressione reale su questo problema, le resistenze poi si stanno concentrando su altri terreni, ci sono duemila emendamenti sulle unioni civili, non ci si può impuntare su tutto». Nel testo approvato ci sono anche articoli che riguardano le questioni patrimoniali, le più conflittuali. Il quarto articolo modifica un comma dell´articolo 177 del Codice civile e stabilisce che costituiscono oggetto della comunione dei beni, anche «i proventi dell´attività separata di ciascuno dei due coniugi e l´indennità di fine rapporto di lavoro, relativa agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale». Il quinto articolo stabilisce, in caso di separazione dei beni, per il coniuge a cui sia stato riconosciuto dalla sentenza, un assegno di mantenimento, anche il godimento di «una percentuale del tfr riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro dell´altro coniuge è coinciso con la convivenza matrimoniale». Il termine per gli emendamenti è stato fissato per il 22 gennaio. La riduzione dei tempi del divorzio è una questione di cui si parla da molto tempo, sempre senza esito. Il primo "sconto" da cinque a tre anni ci fu nel 1987 in un clima di sostanziale consenso, nel 2003 invece il tentativo di ridurre ad un anno naufragò nella palude del voto segreto. Il testo di legge presentato da Elena Montecchi, oggi sottosegretario ai Beni Culturali, quando andò in aula fu clamorosamente bocciato. «Ora se non ci saranno voltafaccia», dice Brutti, «il testo potrebbe essere approvato in aula a febbraio».

Corriere della Sera pag. 29

Primo sì al “divorzio veloce”Ieri la commissione Giustizia del Senato ha detto sì al divorzio breve o meglio al testo base che fissa ad un anno il periodo per ottenerlo dopo la separazione. C’è tempo fino al 22 gennaio del prossimo anno per presentare gli emendamenti al testo prima della discussione in commissione ed è plausibile che il testo possa approdare in aula a Palazzo Madama già a febbraio. Dieci articoli: il primo che fissa in un anno il tempo per ottenere il divorzio, il terso fissa i termini temporali riferiti al patrimonio: “gli effetti dello scioglimento della comunione dei beni cassano al momento in cui viene presentata la domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Tutti gli altri articoli della legge intervengono nel codificare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano i due coniugi che stanno divorziando, compresi l’assegno di mantenimento, l’assegnazione della casa, il sostentamento dei figli.

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Il Sole 24 Ore pag. 34

Entro un anno il divorzioLa Commissione Giustizia del Senato ha votato e approvato il testo base – proposto dal relatore Massimo Brutti (Pd) – sulle “Nuove norme in materia di scioglimento del matrimonio e di separazione tra i coniugi”. E ha fissato al 22 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti. Si tratta di dieci articoli in cui il primo fissa a un anno il periodo di tempo per ottenere il divorzio. L’articolo 2 del testo prevede che il giudice possa “stabilire in favore di uno dei due coniugi il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri”. Mentre l’articolo 3 fissa gli effetti dello “scioglimento della comunione” al “momento in cui viene depositata la domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Gli articolo 4 e 5 disciplinano proventi e Tfr. In caso di separazione dei beni, oltre all’assegno di mantenimento riconosciuto dalla sentenza, al coniuge “debole” va il 40% del Tfr “riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è conciso con la convivenza matrimoniale”. L’articolo 7 si occupa dell’assegnazione della casa. Il giudice “dovrà tenere conto, in primo luogo, dell’interesse dei figli, minori o maggiorenni, non economicamente indipendenti, della coppia”. Può decidere di “attribuire il godimento al genitore con essi convivente o con il quale trascorrono più tempo”. Il provvedimento cessa quando i figli diventano maggiorenni e indipendenti economicamente. Nel caso di assenza dei figli, il giudice può “attribuire la casa al coniuge economicamente più debole (anche se comproprietari del bene). In casi diversi il giudice decide in base ai titoli esibiti. Infine la norma transitoria (articolo 9) stabilisce che l’articolo 1 si applica alle separazioni contenziose già concluse, anche con sentenza non definitiva e a quelle consensuali i cui procedimenti saranno in corso all’entrata in vigore della nuova legge.

Avvocati contro la deregulation di SarkosyNon piace agli avvocati francesi l’ipotesi che per un divorzio basti la firma davanti a un notaio. Tanto che ieri hanno scioperato per protestare contro l’annunciata proposta di riforma del divorzio, che vuole consentire ai coniugi che si separano per mutuo consenso di limitarsi a registrare l’annullamento in uno studio notarile. Per il Ccbe la riforma introdurrebbe una “privatizzazione della giustizia” e sarebbe solo una prima tappa seguita dal “licenziamento dinanzi al notaio,poi dalla tutela dinanzi al notaio”. Il Ccbe ha organizzato manifestazioni per sensibilizzare sulle possibili conseguenze di una serie di riforme della giustizia “con leggi straordinarie, con febbrilità e senza concertazione”.

( a cura di Daniele Memola )