La motivazione della sentenza - 20 aprile 2017 · - Protocollo CNF-Cassazione del 17/12/15 sulle...

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L’EVOLUZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI NATURA DECISORIA NEL GIUDIZIO CIVILE Roma, 20 aprile 2017 Prof. Avv. Carlo Rasia Dipartimento scienze giuridiche Università di Bologna

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L’EVOLUZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTIDI NATURA DECISORIA NEL GIUDIZIO CIVILE

Roma, 20 aprile 2017

Prof. Avv. Carlo RasiaDipartimento scienze giuridiche

Università di Bologna

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• Tradizionalmente la motivazione ha due funzioni (ma in dottrina di

ravvisano tesi contrarie, v. Chiarloni, Fazzalari): endoprocessuale: permette alle parti e al giudice dell’impugnazione di conoscere appieno il

significato della decisione (motivazione come strumento tecnico-processuale).

extraprocessuale: si rende possibile il controllo dell’opinione pubblica e del cittadino circa ilmodo con cui il giudice esercita il potere cui è affidato (garanzia politico-costituzionale).

• Si può aggiungere una terza (ed eventuale) funzione: c.d.“extraprocessuale di ricaduta”:- permette alle Corti supreme di svolgere la loro funzione nomofilattica garantendoun’applicazione certa e uniforme del diritto (art. 65 ord. giud.) e permette di creare dei precedenti;

- non tutte le sentenze tendono ad obiettivi teleologici

(Cass. 395/17 ha stabilito che davanti alla Corte ci deve essere “una più generale suddivisione del contenzioso inbase alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando a quelle prive si siffatto connotato (ossia ilcontenzioso più nutrito) il procedimento camerale … “non partecipato” e da definirsi tramite ordinanza, in luogodella celebrazione dell’udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste essenzialmente per le causedalla articolare rilevanza della questione di diritto”).

Funzioni della motivazione

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• Nei testi normativi, non si disciplina come deve esserecostruita la motivazione né si stabiliscono regole di stile.I costrutti motivazionali possono essere potenzialmente diversi.

• Dunque non esiste un concetto “statico” di motivazione.Può essere modulata secondo le tipologie di decisioni che devonoessere rese, in particolare secondo la funzione che queste decisionivanno a svolgere (saranno dunque più ampi quelli indirizzati allanomofilachia).

Funzioni della motivazione

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• L’obbligo motivazionale è una conquista recente.

• Oggi è stabilito nella costituzione (art. 111, co.6), conapplicazione generale a tutti i provvedimenti (salvo per idecreti che abbiano un contenuto ordinatorio-amministrativo).

• Sotto il profilo comparatistico, per es., negli U.s.a. mancaun obbligo espresso di motivazione:- la motivazione è frequente presso le corti superiori;

- assente in primo grado quando c’è la giuria.

La necessità della motivazione

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Quadro storico

• Prammatica del regno di Napoli elaborata da Berardo Tanucci(1774), abrogata con legge del 1791:

- viene imposto a tutti i giudici della città di Napoli di motivare le sentenze non sulla

base delle opinioni dottrinali, ma con riferimento alle sole leggi;

- obbligatorietà della pubblicazione a stampa.

• Codice di procedura civile napoleonico del 1806: stabilisce lanecessità di motivare le sentenze (art. 141 c.p.c.)

• Eccezione per il regno Lombardo-Veneto, dove non vi è un doveregenerale:«[...] la sentenza o sia decisione stessa dovrà essere concepita chiaramente ed intelligentemente come le partil'avranno chiesta, ma non vi farà menzione de' motivi che avranno determinato il giudice a giudicare così e nonaltrimenti» (§ 315). Ma comunque prevedendo che: «sopra le sentenze, contro le quali sarà permesso d'interporregravame, si dovranno comunicare alle parti, qualora vengano richiesti in voce o in iscritto, ed al più tardi tre giornidopo intimata la sentenza, i motivi del giudicato colla citazione degli atti relativi, senza però far menzione delleopinioni particolari […]» (§ 318) V. il Regolamento generale del 1815.

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Quadro storico

• Nel 1838 c’è patente regia di Carlo Alberto nel regno diPiemonte-Sardegna, stabilisce:

-l’obbligo di motivare tutte le decisioni, ma solo delle Supreme magistrature;

-per i giudici inferiori, si sceglie la strada della motivazione “a richiesta”

(ricomparsa di recente nel d.d.l 17/12/2013, diventato d.d.l. 1/2/2014, n. 2092, disegno di legge delega al governo

recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, collegato alla legge di stabilità del 2014).

• Nel c.p.c. del 1865 si dava per scontato l’obbligo motivazionale:- Art. 436 c.p.c.: «la sentenza deve contenere l’indicazione del nome e cognome, del domicilioo della residenza delle parti, le domande e le eccezioni, i motivi, il dispositivo», pena la nullitàdella decisione stessa.

- Art. 265 reg. gen giudiz. (1865) «nella compilazione dei motivi delle sentenze devonosepararsi le questioni di fatto da quelle di diritto: si enunciano gli articoli di legge, sui quali lasentenza si è fondata e si fa un cenno conciso de principi generali di diritto che avrannoinfluito sulla decisione, senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario daipatrocinatori delle parti e senza invocare l’autorità degli scrittori legali».

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La motivazione nel c.p.c. (dopo il 2009)

• Art. 132, n. 4, c.p.c.:

La sentenza deve contenere: […] 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione…

•Art. 118 disp. att. c.p.c. (“Motivazione della sentenza”):

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nellasuccinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento aprecedenti conformi.

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le normedi legge e i principi di diritto applicati

•Art. 281-sexies c.p.c.

Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare ladiscussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciaresentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione.

•Art. 134 c.p.c.

“L'ordinanza e' succintamente motivata”.

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La motivazione nel c.p.c. (dopo il 2009)

• Evoluzione della motivazione nei provv. decisori da“concisa” a “succinta” ?

• C’è differenza tra questi due termini?

• E’ ancora attuale la divisione tradizionale tra sentenzaed ordinanza?

• Si assiste alla crisi della teoria “sentenzo-centrica”(=sentenza come modello decisionale ideale)?

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Le principali ordinanze con natura decisorianell’ultimo ventennio

• Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.

• Ordinanza sulla questione di competenza ex art. 38 c.p.c.

(ma non nel caso in relazione ad una convenzione d’arbitrato ex art. 819-ter c.p.c.: rimane la

sentenza);

• Ordinanza del rito sommario ex art. 702-quater c.p.c.

• Ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c.

(è un modello decisorio a cognizione piena ma dai tratti semplificati ed anticipati, teso a

sfoltire il lavoro nei casi di manifesta infondatezza)

• Ordinanza come provvedimento decisorio ordinario in cassazione(adottata in esito all’adunanza camerale)

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Evoluzione dei modelli decisoriche si concludono con la sentenza

• Vi è un reticolo di possibilità di modelli decisori per arrivare aduna sentenza: sentenza a seguito di trattazione scritta;

sentenza a seguito di trattazione mista;

sentenza a seguito di trattazione orale (c.d. sentenza a verbale);

sentenza con motivazione contestuale nel rito del lavoro e locatizio (art. 429 c.p.c.- art.447-bis c.p.c.), seppure sopravvive la sentenza a struttura bifasica nei casi di“particolare complessità” e in appello.

sentenza semplificata: ex Decreto dott. Canzio del 14/9/16, che prevede la motivazione“semplificata” quando non è necessario alcun esercizio nomofilattico: “l’esposizione deifatti di causa deve essere concisa e funzionale solo a rendere comprensibili le ragionidella decisione”.

• Centralità oggi della “sentenza a verbale” (art. 281-sexies c.p.c.),utilizzabile davanti al tribunale monocratico, alla Corte d’appello,al tribunale collegiale.

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I requisiti della motivazione

• LogicitàLa motivazione è logica e razionale quando deve essere coerente nelle varie articolazioniargomentative che non devono risultare sostanzialmente contrastanti o contraddittorie.

• CompletezzaLa motivazione deve esistere ed essere completa, cioè deve essere capace di giustificaretutti gli aspetti rilevanti della decisione (i fatti decisivi del giudizio)

• SufficienzaLa motivazione deve spiegare in maniera idonea (plausibile e persuasiva) le ragioni (logiche)che hanno condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento.

- Ricavabili “a contrario” dall’abrogato 360, n.5, c.p.c.

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I requisiti della motivazione

• Sono ancora attuali a seguito della modifica del n.5 nel 2012?

Le sentenze gemelle (Cass. ss.uu. 8053-8054/14) stabiliscono che illegislatore del 2012 ha voluto:

- ridurre al “minimo costituzionale” il sindacato motivazionale, possibile solo se integra violazione di legge (losi sposta nel n. 4 del 360);

- far scomparire il controllo sulla sufficienza;

- mantenere quello sull’esistenza (intesa come assoluta omissione o mera apparenza) o della coerenza(intesa come irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta): dunque solo censura dei vizi più gravi emanifesti.

• Ben presto però il concetto della motivazione apparente si confonde conquello della grave insufficienza motivazionale (la motivazione che “nonspiega” dipende spesso da una “significativa carenza esplicativa” cherende la motivazione, appunto, insufficiente).Cass. 8412/15: definisce prima “insufficiente” la motivazione per poi dire che è “apparente”.

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I requisiti della motivazione

• Si tratta di una disputa nominalistica della Corte

• Oggi i requisiti della motivazione non cambiano, mamuta semmai la censura in sede di legittimità, limitataai casi di violazione grave e manifesta (parametroaffidato alla Corte).

• Si è aggiunto di recente però un nuovo requisito dellamotivazione:

Chiarezza e sinteticità.

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

• La motivazione deve essere chiara e sintetica, così come gli attidevono essere chiari e sintetici.

•C’è una stretta concatenazione tra gli atti di parte e i provvedimentidel giudice.

• Evoluzione giurisprudenziale sulla chiarezza/sinteticità degli atti

-Cass. 17698/14; Cass. 20589/14“il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l’adempimento di un preciso dovereprocessuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoriad’inammissibilità dell’impugnazione”

-Cass. 21297/16:dichiara inammissibile un ricorso lungo 251 pagine con vari stralci di atti e documenti, e contenente 18 motivi diimpugnazione sussiste una prescrizione di sinteticità per gli atti giudiziari negli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c..L’inammissibilità non viene dichiara per violazione del principio di sinteticità ma perché l’atto pregiudical’intelligibilità dei motivi sollevati (violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4).

- Consiglio di Stato n. 3296/14; n. 3210/13

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

•Evoluzione dei protocolli:- Protocollo CNF-Cassazione del 17/12/15 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materiacivile, tributaria e penale in materia di autosufficienza del ricorso- con la sanzionedell’improcedibilità in mancanza del fascicoletto

-Protocolli dei Tribunale di Milano, Torino, Reggio Emilia, Corte d’appello di Ancona, Corted’appello di Bologna.

• Dati normativi anche per i provvedimenti del giudice:• Art. 132, 118 disp. att. c.p.c.: per gli atti giudiziari.

• Art. 16 bis., co. 9-octies, nella l. 221/12 (introdotto nel 2015): “gli atti di parte e i provvedimentidepositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”.

• Art.3 del c.p.a. “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica” e la suaviolazione è valutata anche ai fini delle spese del giudizio (art. 26, co.1).

• Art. 120, comma 10. c.p.a. prevede, in materia di appalti, che tutti gli atti di parte e iprovvedimenti del giudice devono essere sintetici

• Decreto del presidente del Consiglio di Stato 22/12/2016: stabilisce criteri dimensionali degliatti di parte, con una sanzione: il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulle questioni a luisottoposte in quelle parti dell’atto eccedenti i limiti.

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

• Il principio di chiarezza/sinteticità è dunque un principio assodato nelprocesso civile.

• Problematiche:

1) quali sono i confini della chiarezza/sinteticità?

2) come si realizza all’interno dello sviluppo del processo?

3) quali sono le sanzioni?

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

1) quali sono i confini della chiarezza/sinteticità?

Sinteticità/ chiarezza degli atti sembra un’endiadi, ma non lo è.

- La chiarezza espositiva non si può prescrivere.

- La sinteticità si può limitare in maniera quantitativa.

(Vedi anche le istruzioni pratiche alla Corte U.E.; Decreto del Pres. C.d. Stato 22/12/16)

Ma è corretto ragionare sempre con termini rigidi e nonflessibili? Le cause non sono tutte uguali.

Si può intervenire con dei “format”?

Ma sorgerebbero problemi con “l’ordine delle questioni”

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

2) come si realizza all’interno dello sviluppo del processo?Gli atti introduttivi hanno esigenze diverse da quelli endoprocedimentali.

Al pari, l’avvocato ha il problema di capire quale linea logica sposerà il giudice edunque sovrabbonda.

3) quali sono le sanzioni?

Ventaglio di ipotesi: condanna alle spese anche ex art. 96, co.3, c.p.c.

mancato esame delle questioni trattate oltre i limiti;

sanzione disciplinare per l’avvocato (doveri di diligenza, correttezza, lealtà);

inammissibilità dell’atto (es. ricorso per cassazione)

Il Gruppo di lavoro ministeriale sulla sinteticità degli atti processuali (lavoriconclusi il 1/12/16) non ha previsto sanzioni specifiche ma, al più, un aumentodiscrezionale del 20% sulle spese nel procedimento in cassazione.

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Il requisito della chiarezza e sinteticità

• E’ auspicabile una cultura della “sobrietà”:

più l’atto è sobrio, più è efficace.

«i difetti degli avvocati reagiscono sui giudici e viceversa.

L’avvocato oscuro prolisso e cavilloso induce il giudice alla disattenzione e all’isolamento mentale…

Ma a sua volta il giudice disattento e pigro induce l’avvocato alla superficialità e talvolta al malcostumeprocessuale»

(P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato).

• Puntare a che la capacità di sintesi del magistrato diventiun indice di valutazione della professionalità

(Circolare n 20891 dell’8/10/07 che stabilisce il parametro nella capacità [da ricavarsi anchenel possesso delle “tecniche di argomentazione”], laboriosità, diligenza, impegno).

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Il contenuto della motivazione

• Recenti evoluzione sul contenuto dell’elemento motivatorio, che può anche nonessere autosufficiente.

• Motivazione «per relationem»

– Sia nella parte di fatto: rinvio agli elementi contenuti in atti del processo(CTU, atti amministrativi, atti di parte). Oggi v. anche art. 348-ter c.p.c.

– Sia nella parte di diritto: rinvio a precedenti conformi (art. 118 disp. att.)

• Motivazione «c.d. collage» (copiatura della argomentazioni degli atti di parte)(Cass. sez. un. 642/2015).

• Importanza di esporre in sentenza l’iter logico-giuridico seguitoper spiegare la propria decisione – è la soglia minima.

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Il concetto “variabile” di motivazione alla luce delprincipio di ragionevole durata

• Dovere di motivazione - principio di ragionevole durata (art. 111cost.)

– C’è un principio che prevale?

– E’ meglio una giustizia “veloce” o una giustizia “giusta”?

– Come facciamo a dare una giustizia «giusta» con poche risorse?

• Il principio di ragionevole durata come principio di «ragionevolee proporzionale impiego delle risorse giurisdizionali» rispetto adun dato processo

(v. Art. 1.1. Eng. Civil Procedure Rules “the court has to deal with cases justly and at

proportionate cost).

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Il concetto “variabile” di motivazione alla luce delprincipio di ragionevole durata

• La giurisdizione è una risorsa limitata (Cass. sez. un. 26242/14) .

•Dunque l’offerta di giustizia deve essere “misurata”, in modoproporzionale alle risorse.

•Puntare al “case management”: il giudice deve, da un lato, dirigereil processo ma, dall’altro, guidarlo con uno scarso impiego dellerisorse disponibili

• Equilibrio ragionevole tra «quel» processo e il complessodell’attività giurisdizionale di un dato organo, con beneficio perl’intero servizio pubblico giustizia.

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Conclusioni

•Crisi del concetto di motivazione o nuova nozione dimotivazione?

-Crisi del concetto classico di motivazione autosufficiente, a schema statico,rigido.

-Non si può più pensare che le motivazioni delle decisioni siano sempreuguali nella struttura e nel contenuto.

-Verso una nuova nozione di motivazione da intendersi in senso “dinamico”,più flessibile e semplificata, in modo da trattare la lite nelle modalità piùconvenienti in rapporto alle energie giudiziarie disponibili.

-Nuovo modo di conciliare i bisogni di effettività della tutela delle parti con leesigenze di efficienza del sistema.

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Prof. Avv. Carlo RasiaDipartimento Scienze Giuridiche

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