Consiglio Nazionale dei Geologi · 2018-01-26 · Legambiente nel suo ultiumo rapporto Pendolaria...

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Consiglio Nazionale dei Geologi 26 gennaio 2018

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ABRUZZO Data 26-01-2018 Pagina 48 Foglio 1 / 2

Due milioni per la scuola «Solo sperpero di soldi» ..,. Il comitato dei genitori: «I finanziamenti del Miur non sono sufficienti ai lavori»

.,.«Gli interventi hanno più scopo elettorale che raggiungere l'obiettivo della sicurezza»

IL I finanziamenti del Miur per l'adeguamento sismico delle scuole teramane sono «soldi sprecati, insufficienti». «Gli ol-tre due milioni di euro andava-no bene per i piccoli migliora-menti» afferma Leda Ragas, pre-sidente del Comitato scuole sicu-re Teramo e di Assai. «Solo sper-pero di denaro pubblico per ope-razioni che nulla aggiungono al-la sicurezza delle scuole» le fa eco l'ex consigliera comunale Paola Cardelli. Inoltre sono fi-nanziamenti non più adeguati alla situazione attuale: «Pare più una posizione tipicamente elet-toralistica: sarebbe stato bello -prosegue Ragas - che il governa-tore D'Alfonso avesse bloccato lo stanziamento per meglio di-rottarlo in fondi laddove occor-ra veramente». Per la presidente Assai difatti i 600 mila euro per la scuola Savini non hanno ra-gione d'esistere visto che è chiu-sa. Anche per lei sono soldi "sprecati" perché non tengono conto della situazione attuale dal momento che si parla anche di poli, come quello nel vecchio stadio comunale: «Anche qui le lentezze burocratiche fanno vit-time, io penso che tutto dovreb-

be passare per l'ufficio della ri-costruzione». Regas aggiunge anche che, su questa problematica, sulle scuo-le e su tutto ciò che attiene la lo-ro sicurezza, sta sfiorando com-portamenti da stalker nel cerca-re di contattare il commissario Pizzi: «Gli telefono ogni giorno ma lui non risponde mai». Car-delli fa intendere che in tutto ciò manchi un raziocinio: «Ad esempio la somma di 1,3 milioni di euro ( degli oltre 2 totali del fi-nanziamento) che interessano prevalentemente la Savini e San Giuseppe, poteva essere storna-ta in un serio adeguamento si-smico per una scuola soltanto e non destinata a lavori che poi non sono poi sufficienti ad una migliore sicurezza, ad opere che a farla breve parrebbero solo di stuccamento e non quindi incisi-ve». Difatti Cardelli replica che i soldi del Miur non sono abba-stanza e fa dunque la lista della spesa: «Il piano edilizia scolasti-ca sisma del Centro Abruzzo 2016/2017, allegato al Dup di re-cente approvato dal Commissa-rio Pizzi, individua per ogni scuola comunale la somma ne-cessaria per l'adeguamento si-smico ed in particolare per la Sa-vini € 3.972.000, per la S. Giu-seppe€ 3.702.000 (con il relati-

-- I I!. PRESIDENTE DEt GRUPPO

DI FAMILIARI LEDA RAGAS: «NON RIESCO A PARLARE CON I l COMMISSARIO NONOSTANTE LO CHIAMITUTTI I GIORNI»

vo progetto per un nuovo polo scolastico), per la Scuola ele-mentare di Piano della Lenta € 1.286.400 e per la scuola infan-zia-media di Villa Vomano € 2.052.000". Finanziamenti, quelli del Miur, che oltremodo non tengono con-to dei progetti di polo scolastico in atto: solo ieri l'ex sindaco Brucchi, dagli schermi di Tele-ponte, ha ribadito l'importanza del Polo nel vecchio stadio che è già stata soggetto a variante da parte della presidenza del consi-glio dei ministri. «Insomma alla fine - riprende Regas- ci troviamo a migliorare scuole e a perdere centinaia di migliaia di euro senza adeguarle o ricostruirle, come fatto negliultimi anni, dove a Teramo sonopassati 16 milioni di euro e guar-date in che condizioni sono». Ra-gas vuole ripartire dagli indici di vulnerabilità e dalla mappaturadelle scuole: «Ripartiamo dun-que con un polo che faccia pureda scuola jolly». Anche se per lei ce ne servirebbero tre unita aduna migliore trasparenza su chieffettua i lavori: «Basta spenderei soldi in tempi di elezioni per farvedere che si sta facendo qualco-sa».

Maurizio Di Biagio © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Bonifica amianto, dalle p.a. domande dal 30 gennaio A partire dal 30 gennaio 2018 le pubbliche amministrazioni potranno presentare do-manda di aeeesso al fondo per la progetta-zio11e preliminare e definitiva degli inter-venti di bonitka dì immobili eoutaminati da amianto. Questo al fine di promuovere la rea.lizzazione di interventi a tutela della salute e dell'ambiente, attraverso l'elimi-nazione dell'amianto presente negli edifici puhhlid. n fondo, istituito dall'articolo 5(i dt>lla legge n. 221 del 28 dfrembre 2015, mette in campo risorse pari a 5,5:Hi milioni di euro per l'anno 20Hi e a ti,lH8 milìoni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto ehe, le do-mande per l'amrnalità 2017, potranno esse-re presentate, a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 30 aprile 2018, utilizzando l'appli-cativo disponibile sul sito www.amiantopa. minambiente.andtel.it. Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o par-zialmente, i costì di progettazione preli-minare e definitiva degli interventi, anche mediante eopertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi, fino ad un massimo, complessi-vamente inteso, di 15 mila euro per singola pubblica amministrazione. È possibile fare riferimento a più interventi, siuo a un mas-simo di einque interventi per ogni singola amministrazione richiedente e relativi a unità locali comprese nel territorio dì com-petenza. Oggetto dell'intervento potranno essere esclusivamente edifici e strutture di proprietà degli enti e destinate allo svolgi-mento delle attività dell'ente o di attività di intcressP pubhlko.

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26/1/2018 Sicurezza ferroviaria. La "cura del ferro" di Delrio vale 50 miliardi di euro, ma gli effetti ancora non si vedono

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26 Gen 2018

Sicurezza ferroviaria. La "cura del ferro" diDelrio vale 50 miliardi di euro, ma gli effettiancora non si vedonoAlessandro Arona

I numeri messi in campo in questi anni da ministro Graziano Delrio per la "cura del ferro" sonoimpressionanti, 50 miliardi di euro tra ferrovie nazionali (33), sicurezza delle reti regionali exconcesse (0,6), treni (6,5 miliardi), metropolitane (10 mld), e l'ha riconosciuto ancheLegambiente nel suo ultiumo rapporto Pendolaria 2017. Ma la stragrande maggioranza deiprogrammi e dei fondi sono stati messi in campo tra i 2016 e il 2017 e devono dunque ancoraprodurre i loro effetti, soprattutto per gli utenti finali. Rfi ha aumentato la spesa effettiva per investimenti passati dal 2012 al 2017 da 2,9 a 4,2 miliardiall'anno, con la quota destinata alla manutenzione straordinaria cresciuta da 1 miliardo nel 2012a 1,7 miliardi nel 2017. «Rilevante - fa sapere Rfi - anche l'impegno in Lombardia, equivalentenel 2017 per manutenzione straordinaria, interventi per la sicurezza e upgrading a circa 270milioni». Ma questo aumento di investimenti nel 2016 e 2017 è per ora un dato interessante soprattuttoper il settore delle costruzioni. Sono stati poi ordinati i nuovi treni e autobus del Tpl, ma le prime consegne arriverannoquest'anno. Rispetto ai numeri messi in campo, dunque, la gran parte degli effetti concreti sugli utenti siavrà nell'arco dei prossimi 5-10 anni.

SICUREZZA FERROVIARIA Sul tema specifico della sicurezza ferroviaria l'attenzione di Rfi è molto aumentata, ma con pianiche stimano un fabbisogno di 10,7 miliardi di euro, coperto per ora solo con 2,2 miliardi Per quanto riguarda la sicurezza dell'armamento ferroviario (binari, scambi, traversine) - siveda il servizio sull'incidente di ieri- oltre ai fondi ordinari per la manutenzione, Rfi ha lanciatocon il Contratto 2016 (Addendum, operativo dal gennaio 2017) uno specifico Piano confabbisogno stimato di 1.742 milioni di euro, facendoselo finanziare per 317 milioni, a cui sistanno per aggiungere 858 milioni nel Contratto 2017-2021 in fase di approvazione definitiva (èpassato al Cipe il 7 agosto scorso). Per la sicurezza da dissesto idrogeologico, che negli anni scorsi aveva creato parecchi problemia Rfi, si pensi all'incidente in Liguria, c'è un Piano sicurezza specifico da due miliardi di euroconcepito nel 2015 e inserito nell'Addendum 2015 sbloccato nel novembre 2016, con i primi 392milioni, a cui si sono aggiunti altri 57 milioni nell'Addendum 2016 e altri 157 nel Contratto 2017-2021 in arrivo. Per la sicurezza sismica il Piano da 267 milioni dell'Addendum 2015 è diventato da un miliardonell'ultimo Contratto (2017-2021), con risorse per 150 milioni. C'è poi un piano per la sicurezza in galleria da sei miliardi di euro, finanziato per soli 392

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26/1/2018 Sicurezza ferroviaria. La "cura del ferro" di Delrio vale 50 miliardi di euro, ma gli effetti ancora non si vedono

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milioni. Insomma, l'esigenza di più sicurezza è stata stimata da Rfi in 10,7 miliardi di euro, i primiinterventi sono partiti, ma la copertura finanziaria è per ora limitata a 2,22 miliardi di euro. Dal Fondo Investimenti 2018, rifinanziato dalla legge di bilancio per 36 miliardi in 16 anni(anticipabili con mutui), dovrebbero arrivare a Rfi circa 11 miliardi di euro, con Addendumcontrattuale da definire nel corso del 2018. L'Ad Mazzoncini, insieme al governo che uscirà dalleurne, potrebbe decidere di investire più della media degli ultimi contratti sulla sicurezza, adesempio.

CURA DEL FERRO DI DELRIO, I NUMERI COMPLESSIVI 1) nuovi finanziamenti per gli investimenti Rfi per 33 miliardi di euro (compreso il Contratto2017-2021 e il Piano operativo Fsc, entrambi in fase di formalizzazione), di cui circa il 18% persicurezza e ammodernamenti tecnologici e circa il 19% per reti regionali e metropolitane (le retidei pendolari);2) 2,4 miliardi per l'acquisto di treni regionali (a cui si aggiungono i 4,5 miliardi del Pianoinvestimenti di Trenitalia, sempre per treni regionali, i "Rock, Pop e Jazz", per intendersi; e nelcampo del trasporto locale su gomma i 4,5 miliardi per l'acquisto di autobus locali, chediventano 7,4 miliardi con il co-finanziamento regionale) ;3) 592 milioni per la sicurezza delle ferrovie regionali ex concesse;4) 10 miliardi di euro per metropolitane, tranvie e altri sistemi di trasporto rapido di massa aguida vincolata.

Cifre che non si vedevano da anni e anni, e a cui si aggiunge la stabilizzazione del fondo Tpl alleRegioni, sganciandolo dalla "variabile accisa" e fissandolo a 4,9 miliardi di euro all'anno,certezza sulla base della quale Trenitalia sta firmando contratti di servizio con le Regioni didurata lunga, 10+5 anni, con i quali programmare altri investimenti.

Programmi e fondi condivisi fra l'altro con le Regioni, con un minuzioso lavoro di costruzione diliste di opere condivise. Programmi e fondi, però, come si diceva all'inizio, che produrronoeffetti dal 2018 in poi, e per i prossimi dieci anni.

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26/1/2018 Costruttori all'attacco sullo split payment: l'Ance denuncia l'Italia alla Commissione Ue

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26 Gen 2018

Costruttori all'attacco sullo split payment:l'Ance denuncia l'Italia alla Commissione UeMassimo Frontera e Giuseppe Latour

Le contestazioni delle imprese di costruzioni sullo split payment arrivano a Bruxelles. Le sigledatoriali del settore (Ance come capofila, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia,Confapi Aniem e Federcostruzioni) hanno firmato una denuncia inviata alla Commissioneeuropea per «presunta violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro». LoStato in questione è, ovviamente, l'Italia che sta sottoponendo, secondo le tredici pagine dicontestazioni, i suoi operatori economici a un drenaggio di liquidità causato dalla perennecondizione di credito Iva. Dopo gli inutili tentativi di modifica della norma con l'ultima legge diBilancio, si cerca allora di percorrere un'altra strada. Il documento, oltre ad affrontare i profilinormativi, contiene anche stime economiche molto pesanti. Legate a un meccanismo – quellodello split payment – per il quale le Pa, o altri soggetti obbligati, versano direttamente all'erariol'Iva dovuta per i lavori effettuati, senza transitare dai fornitori. La perdita di liquidità alla qualeè sottoposto il settore viene misurata dall'Ance in circa 2,4 miliardi all'anno.

E questa situazione viene resa ancora più insopportabile dalla lentezza dei pagamenti della Pa:secondo gli stessi costruttori, infatti, attualmente nei loro bilanci ci sono fatture incagliate perun valore di circa 8 miliardi di euro. Lo split payment, in sostanza, «mette seriamente a rischiol'equilibrio finanziario delle imprese». Passando ai profili normativi, sono due le motivazionicon le quali le imprese hanno denunciato le presunte violazioni alle eccezioni al regime fiscalesull'Iva che la Commissione ha concesso all'Italia: inosservanza del diritto della "neutralità"fiscale e inosservanza del principio di proporzionalità delle deroghe alle norme comunitarie inmateria di Iva. Secondo i costruttori edili, la deroga alle norme sul regime dell'Iva - fissate dalladirettiva 2006/112/CE - che l'Italia ha ottenuto per il periodo 2015-2020 ha prodotto un effettotutt'altro che neutro. E questo perché la liquidità incassata a titolo di Iva (temporaneamente adisposizione delle imprese fino al versamento) si è trasformata bruscamente in un credito.Credito che è andato crescendo in misura proporzionale al progressivo allargamento delperimetro di applicazione dello split payment ai centri di spesa pubblici o a partecipazionepubblica. E sono proprio le imprese che realizzano lavori pubblici a pagare il prezzo più altodelle regole sulla scissione dei pagamenti, in termini di fluissi finanziari. A tutto questo siaggiunge, come detto, l'effetto "diabolico" costituito dal notevole ritardo con cui il credito vienerimborsato alle imprese.

Non solo. Nessun effetto di rilievo, aggiungono i costruttori, hanno prodotto le misurenormative introdotte di recente: per rendere prioritari i rimborsi Iva per le operazioniassoggettate a split payment; e per ridurre da 95 a 60 giorni i tempi per l'accredito del rimborso.L'altro argomento che i costruttori sottopongono a Bruxelles è l'inosservanza del principio diproporzionalità. Di fatto, lamentano le imprese, le deroghe di cui l'Italia si è avvalsa perregolamentare il sistema non hanno una portata limitata, perché si applicano sine die e su tutte

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26/1/2018 Costruttori all'attacco sullo split payment: l'Ance denuncia l'Italia alla Commissione Ue

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le operazioni. Inoltre, non si può definire necessaria perché la fatturazione elettronica«permette già di monitorare il processo di fatturazione e pagamento dei medesimi contratti».

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26/1/2018 Legge di Bilancio 2018, la pagella dell'Ance: bene infrastrutture e bonus, male Iva e in house autostradale

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26 Gen 2018

Legge di Bilancio 2018, la pagella dell'Ance:bene infrastrutture e bonus, male Iva e inhouse autostradaleAlessandro Arona

È una legge di Bilancio a due facce quella dal punto di vista dei costruttori. Con molti aspettipositivi, come i molti nuovi fondi per le infrastrutture, la proroga e il rafforzamento dei bonus(ristrutturazioni, efficienza energetica, sismica), gli incentivi fiscali per l'industria e per leassunzioni di giovani, più alcune misure specifiche come le sempificazioni ambientali, ilripristino dei contributi per gli immobili privati vincolati, il fondo per indennizzare i creditiinesigibili in Venezuela e Libia. Ma anche con molte misure che preoccupano il settore, come il mancato superamento (e anzi ilrafforzamento) dello Split Payment e il mantenimento al 60% del tetto dei bandi delleconcessionarie autostradali, anziché alzarlo all'80% dal 18 aprile prossimo, com'era previsto nelCodice appalti 2016.

A fare il punto sull'impatto della legge di Bilancio sulle costruzioni è l'Ance, con due documentimolto interessanti: il primo è una guida alla legge, con spiegazione e valutazione(positiva/negativa), norma per norma, di tutte le misure per l'edilizia, i lavori pubblici, leimprese; il secondo è invece una lista delle "misure mancate", novità non introdotte o richiestedi cancellazione non accolte, con stima dell'entità dell'impatto negativo.

In questo secondo documento l'Ance stima che complessivamente le occasioni mancate (splitpayment che resta, appalti autostradali che non salgono all'80%, mancato accoglimentodellanorma sui crediti bancari Npl) abbiano un impatto negativo pari a 1,9 miliardi diinvestimenti mancati nelle costruzioni solo nel 2018, con ricadute sull'intero sistema economicoper 6,5 miliardi e mancato effetto propulsivo sull'occupazione stimabile in 18.400 unità di lavoroin edilizia e altri 10.400 in altri settori.

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26/1/2018 Parte domani la rivoluzione Bim, riguarderà tutti i progetti avviati dopo il 27 gennaio

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26 Gen 2018

Parte domani la rivoluzione Bim, riguarderàtutti i progetti avviati dopo il 27 gennaioMau.S.

Coincide con domani la prima data spartiacque nel processo di introduzione della gestionedigitale di progetti e cantieri pubblici. Tutti i progetti di opere pubbliche che non sono statiancora avviati ma che prenderanno le mosse da domani rientrano infatti nel campo diapplicazione del decreto che gradualmente imporrà l'obbligo di progettazione in Bim (Biminformation modeling) di tutte le grandi (prima) e piccole (dopo) opere pubbliche italiane.

Il percorso è tracciato nel Dm Infrastrutture n.560/2017pubblicato da Mit lo scorso 12 gennaio. Ilprovvedimento stabilisce che le novità sulla gestione digitale dei progetti riguarderanno tutte leopere «la cui progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua entrata invigore», cioè a partire da domani 27 gennaio. Il Bim è la nuova tecnologia che consente diprogettare le opere in maniera tridimensionale, aumentando di molto rispetto al tradizionaleprogetto le informazioni disponibili, ad esempio sulle quantità di materiali e i relativi costi.Anticipando, così, già in sede di progetto gli effetti del cantiere. Insomma, un grande strumentodi trasparenza e contenimento delle spese, tra i pezzi più innovativi del Codice appalti.

La prima tappa concreta scatterà tra poco più di un anno e riguarderà tutti i «lavori complessi»di importo superiore a cento milioni. Si passerà poi, dal primo gennaio 2020, alle opere diimporto superiore ai 50 milioni. Dal 2021 l'obbligo riguarderà le opere oltre i 15 milioni. E cosìvia, fino al 2025, quando saranno coinvolte dall'obbligo anche le opere sotto il milione

Nel frattempo nulla vieta alle stazioni appaltanti di darsi da fare con la sperimentazione. È lostesso decreto, anzi, che in qualche modo invia le Pa a muoversi in questa direzione.

La possibilità di ricorrere al Bim prima delle scadenze obbligatorie indicate dal decreto vienemenzionata in due punti del provvedimento. Il primo (articolo 56) stabilisce che le stazioniappaltanti in regola con gli obiettivi di formazione del personale e dotate di adeguateattrezzature informatiche, da domani potranno richiedere a imprese e progettisti di gestiretramite Bim nuove opere, interventi di recupero, riqualificazioni e varianti. In più, come siprecisa nell'articolo 9 sull'entrata in vigore, le stazioni appaltanti hanno anche la facoltà dirichiedere la gestione in Bim delle varianti riguardanti interventi banditi anche primadell'entrata in vigore del decreto.

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Ricostruzione post terremoto: in Gazzetta l'Ordinanza n. 47/2018 26/01/2018

Definite le regole e le modalità con le quali il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 finanzierà parzialmente con le proprie risorse gli interventi di ricostruzione e riparazione di edifici pubblici distrutti o danneggiati dai predetti eventi sismici, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi pubblici che sono svolti all'interno di essi, qualora gli stessi siano interessati da proposte di contratti di partenariato pubblico-privato (c.d. PPP) ai sensi degli articoli 180 e 183, commi 15 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

È stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2018 l'Ordinanza 10 gennaio 2018, n. 47 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 recante "Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici".

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L'Ordinanza si compone dei seguenti 6 articoli:

• Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione• Articolo 2 - Proposte degli operatori economici• Articolo 3 - Verifica di congruità e determinazione del contributo• Articolo 4 - Vigilanza e controlli dell’Autorità nazionale anticorruzione• Articolo 5 - Norma finanziaria• Articolo 6 - Entrata in vigore ed efficacia

Le procedure di cui alla presente ordinanza sono applicabili esclusivamente alle seguenti tipologie di edifici:

• immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la primainfanzia e delle strutture edilizie universitarie;

• edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa;• immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,

formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beniculturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esuccessive modificazioni.

Le proposte formulate dagli operatori economici, ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), in relazione agli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici di cui al comma 2 del precedente art. 1 distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono presentate direttamente agli enti proprietari dei detti edifici, che provvedono alla valutazione di fattibilità entro un mese dalla presentazione della proposta. In caso di valutazione favorevole, i predetti enti ne informano gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti. 2. Nel piano economico-finanziario, che correda le proposte presentate ai sensi del comma 1, è in ogni caso contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge. Tale indicazione rispetta in ogni caso i limiti quantitativi di cui all’art. 180, comma 6, quinto periodo, del Codice dei contratti pubblici

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Ordinanza

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Codice dei contratti: Lunedì entra in vigore il decreto sul BIM? 26/01/2018

Entra in vigore lunedì prossimo il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 cosiddetto "Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 pubblicato sul sito del ministero dei Trasporti il 12 gennaio scorso ma si tratta di una entrata in vigore soltanto di facciata perché sarà utilizzato soltanto dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro. Il decreto prevede, infatti, una progressiva introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; in particolare, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, in via obbligatoria, l’uso BIM secondo la seguente tempistica:

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a50 milioni di a decorrere dal 1° gennaio 2020;

• per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cuiall’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (soglie comunitarie) , adecorrere dal 1° gennaio 2022;

• per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, adecorrere dal 1° gennaio 2023;

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• per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, adecorrere dal 1° gennaio 2025.

Qualcuno potrebbe dire che, in verità, nell’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti è precisato che “Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). ……………………… L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. …………………”; ma quante sono le stazioni appaltanti che hanno i requisiti previsti e che potranno, quindi, anticipare l’entrata in vigore del cosiddetto "Decreto BIM"? Crediamo veramente poche.

Se, poi, si dà una lettura puntuale all’articolo 3 (rubricato “adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti”) del decreto stesso dove è precisato che “L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi; b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati; c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”, è facile comprendere come difficilmente il decreto, in queste condizioni, potrà entrare a regime specialmente per quelle piccole amministrazioni che hanno carenza di uomini e mezzi.

Tra l’altro vale la pena segnalare come:

• il termine non oneroso, riportato all’alinea del comma 1 dell’articolo 3 non èconsono alla pubblica amministrazione che non può richiedere prestazioni a titologratuito e, quindi, non può chiedere formazione gratuita;

• non esiste un sistema sanzionatorio nel caso che non venga applicato il decreto e,quindi, anche dopo le scadenze previste all’articolo 6, le stazioni appaltanti potrannofare quel che vogliono.

Nasce spontaneo, a questo punto, chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora,

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non serve a nulla. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti.

Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si naviga a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che, come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice, avrebbe dovuto (udite, udite): “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.

A cura di Paolo Oreto

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Documenti Allegati

Decreto 1 dicembre 2017, n. 560

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Speciale Codice Appalti

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Bandi di progettazione e corrispettivi: come garantire l'equo compenso? 26/01/2018

L'anno appena trascorso ha portato in dote diverse novità e non pochi grattacapi alle stazioni appaltanti, che riguardano in particolare la redazione dei bandi di progettazione.

La prima versione del D.Lgs. n 50/2016 (c.d. Codice Appalti o Codice dei contratti) ha, infatti, generato quello che è stato definito "Caso Catanzaro" con la pubblicazione di un bando per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) che prevede un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.

Un bando che ha dato vita ad un vero e proprio dibattito tra chi ha definito vergognosa questa pratica e chi, invece, ne ha emulato le gesta. C'è da premettere, intanto, che la prima versione del Codice dei contratti non prevedeva alcun obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il decreto parametri per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta. Questo almeno fino alla pubblicazione del D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) grazie al quale è stato modificato l'art. 24 del Codice rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”. La modifica, voluta con forza dai Consigli Nazionali dell'Area tecnica guidati dalla Rete delle Professioni Tecniche (leggi news), ha sanato l'errore del Governo che non prevedendo l'obbligatorietà

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del Decreto Parametri nella prima stesura del Codice avrebbe generato disomogeneità nella determinazione dell'importo da porre a base di gara tra gare di tipologia e importo simile, anche di due amministrazioni della stessa Regione.

Il Decreto correttivo ha, quindi, risolto una grossa problematica anche perché la non obbligatorietà dell'utilizzazione del decreto parametri avrebbe potuto essere strumentale all'amministrazione di turno per far rientrare un servizio all’interno di una soglia (ad esempio dei 40.000 Euro con affidamento diretto) piuttosto che un'altra (da 40.000 a 100.000 Euro).

Fin qui tutto OK, dal 20 ottobre 2017 (data di entrata in vigore del correttivo) le stazioni appaltanti hanno:

• l'obbligo di utilizzare il decreto Parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara;

• il divieto di subordinare la corresponsione dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata;

• il divieto di prevedere come corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso.

Il 5 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 la legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 con la quale è stata prevista una norma che è stata accolta dal favore di tutti i professionisti. Sto parlando dell'art. 19-quaterdecies (Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati), comma 3 con il quale è stato previsto che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Una norma che letta molto velocemente potrebbe sembrare cosa buona e giusta perché introduce, al posto delle vecchie tariffe professionali, il concetto di equo compenso. Senza però dei decreti attuativi che possano definire il concetto di equo compenso, le stazioni appaltanti si troveranno nel dilemma "come garantire l'equo compenso?". Oltre a questo, gare di progettazione aggiudicate con i ribassi a cui siamo abituati (nel 2017 il ribasso medio è stato del 43,5% - Rilevazione Oice) potranno arrivare in tribunale sull'altare dell'equo compenso?Questo non è ancora dato saperlo, ma personalmente, fossi il dirigente di una stazione appaltante, qualche domanda me la porrei cosciente però che la risposta potrà arrivare solo in corso d'opera.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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Ricostruzione opere pubbliche, ok al partenariato pubblico-privato diAlessandraMarra

Pubblicate in Gazzetta anche le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni al 45500

26/01/2018 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 47/2018 con le regole per l'applicazione del partenariato pubblico privato (Ppp) nella ricostruzione pubblica post sisma 2016.

Le norme, in vigore dallo scorso 12 gennaio, si applicano alle opere pubbliche (come scuole università, edifici comunali, caserme, immobili demaniali ecc) il cui intervento sia incluso in uno dei piani da approvare con ordinanze del commissario.

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Ricostruzione: quale procedura seguire per i l Ppp Le proposte d’intervento potranno essere formulate direttamente dagli operatori economici privati (ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 183 del Codice Appalti) e presentate agli enti proprietari degli edifici che dovranno provvedere alla valutazione di fattibilità entro un mese dalla presentazione della proposta. L’Ordinanza precisa che nel piano economico-finanziario, che correda le proposte, deve essere contenuta la separata indicazione degli importi che dovranno essere coperti dal contributo erogato dal commissario straordinario. Dopo la valutazione di fattibilità, “il progetto di fattibilità o il progetto definitivo da porre a base di gara sarà trasmesso al Commissariostraordinario per l'approvazione e la quantificazione del contributo a carico della struttura commissariale”. Le procedure di affidamento degli appalti sono affidate alle stazioni appaltanti regionali secondo le modalità previste dall'articolo 181 del codice appalti. Nel bando di gara, la centrale di committenza stabilisce modalità e tempi di pagamento che siano in ogni caso idonei ad assicurare che la successiva verifica di congruità sul progetto esecutivo, prima dell'erogazione integrale del contributo pubblico. Infine, il progetto esecutivo predisposto dall’impresa sarà trasmesso alla struttura commissariale per la verifica del permanere della congruità del contributo. Interventi di ricostruzione mediante numero solidale 45500 Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso è stata anche pubblicata l’Ordinanza 48/2018 che contiene le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente della Protezione civile. Per avviare velocemente gli interventi approvati dal Comitato dei garanti, le Regioni coinvolte (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), anche attraverso gli

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Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono all'elaborazione e all'approvazione dei progetti, anche mediante il conferimento di appositi incarichi a progettisti esterni.

In seguito, trasmetteranno i progetti esecutivi al Commissario straordinario del Governo che, previa verifica della congruità economica del progetto esecutivo, determinerà il contributo.

A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario dovrà inoltrare i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione delle imprese che realizzeranno gli interventi secondo le modalità e nei termini previsti.

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Norme correlateOrdinanza10/01/2018n.47Presidenza del Consiglio dei Ministri - Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché' volti ad assicurare la funzionalità' di servizi pubblici

Ordinanza10/01/2018n.48Presidenza del Consiglio dei Ministri - Disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della Protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie

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Ance: la riqualificazione è bloccata da incertezze su distanze e altezze diPaolaMammarella

Gli interventi di demolizione e ricostruzione fanno i conti con la difficoltà di derogare agli standard edilizi e urbanistici

26/01/2018 – “Arrivare con urgenza ad una riforma organica a livello nazionale del governo del territorio”. È la conclusione tratta dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) nel rapporto sulle leggi regionali che hanno colto l’opportunità, introdotta dal decreto “del fare” del 2013, di derogare agli standard urbanistici ed edilizi.

A causa della poca chiarezza della norma nazionale, lamenta l’Ance, sono sorti conflitti di competenze tra lo Stato e le Regioni. Il risultato è che gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che spesso consistono nella demolizione e

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ricostruzione degli edifici, risultano bloccati. Riqualificazione edilizia, le difficoltà Secondo il rapporto dell’Ance, i principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante demolizione e ricostruzione è rappresentato dal rispetto delle disposizioni relative agli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o per attività di interesse generale) ed edilizi (limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici) contenute nel DM 1444/1968. Le norme del Codice civile e quelle del DM 1444/1968 hanno una posizione primaria rispetto ai regolamenti comunali o ai piani regolatori, che possono prevedere solo distanze pari o maggiori. Allo stesso tempo, però, per incentivare la riqualificazione è consentitala ricostruzione con un aumento della volumetria. Normalmente, gli interventi di demolizione e ricostruzione si inseriscono in un contesto urbano consolidato che rende difficile il rispetto di limiti di distanza o di altezza, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria. Riqualificazione e modifiche al Testo Unico dell’edilizia Per cercare di superare questo collo di bottiglia, il decreto “del fare” (DL 69/2013) ha aggiunto l’articolo 2-bis al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Con questa modifica viene prevista la possibilità per le Regioni di introdurre “deroghe in materia di limiti di distanza tra i fabbricati nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. Si tratta di una norma che presenta rilevanti problematiche interpretative. In attuazione dell’art. 2-bis, le Regioni hanno inizialmente emanato norme ampie che consentivano sia la deroga alle distanze, sia agli altri standard edilizi, nell’ambito di interventi ricompresi in piani attuativi, ovvero puntuali e cioè in diretta attuazione del piano urbanistico generale.

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Ance: serve una riforma organica a l ivello nazionale La Corte Costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali (Marche, Veneto, Liguria) sostenendo che la disciplina delle distanze minime tra le costruzioni rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Alle Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di governo del territorio, è consentito fissare deroghe alle distanze minime stabilite dalla normativa statale solo se giustificate dall’esigenza di soddisfare interessi urbanistici che si concretizzino in “strumenti funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio”. Secondo l’Ance, il tenore delle pronunce della Consulta conferma l’urgenza di arrivare ad una riforma organica a livello nazionale del governo del territorio. © Riproduzione riservata Norme correlateComunicato22/01/2018Associazione Nazionale Costruttori Edili - Deroghe agli standard urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 2-bis del Dpr 380/2001: quadro attuativo regionale DecretoLegge21/06/2013n.69Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto Fare) DecretoPres.Repubblica06/06/2001n.380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia DecretoMinisteriale02/04/1968n.1444Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

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Split payment, i costruttori: ‘perdiamo 2,4 miliardi di euro all’anno’ diPaolaMammarella

La sigle datoriali presentano una denuncia alla Commissione europea per violazione del principio di neutralità dell’Iva

26/01/2018 – Violazione delle norme comunitarie in materia che provoca alle imprese edili una perdita economica pari a 2,4 miliardi di euro all’anno. Lo split payment rappresenta questo per gli esponenti della filiera delle costruzioni.

Sulla base di questi motivi tutte le sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cna costruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) hanno presentato una denuncia alla Commissione Europea.

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Split payment e danni per le imprese Il meccanismo dello split payment, si legge nella nota congiunta diramata dagli edili, prevede che le pubbliche amministrazioni, o altri soggetti obbligati, versino direttamente all’Erario l’Iva dovuta per i lavori effettuati, mentre l’impresa continua a pagare l’imposta per l’acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in una perenne situazione di credito Iva per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato, contro la quale a poco sono servite le misure per accelerare il rimborso Iva predisposte dal Governo. Il risultato, continua la nota, è che, tra Iva versata e quella soggetta a split payment, le imprese di costruzione si trovano a subire una pesante perdita di l iquidità che l’Ance ha stimato in circa 2,4 miliardi di euro l’anno. Il meccanismo mette seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle imprese costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità alle imprese. Split payment, per gli edili è una misura superflua Secondo la filiera delle costruzioni, l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni, è già una misura più che sufficiente per il contrasto dell’evasione dell’Iva. E lo sarà anche di più a partire dal 2019 quando l’obbligatorietà sarà estesa anche tra privati. Di qui la decisione della filiera delle costruzioni di ricorrere a Bruxelles, in quanto il meccanismo dello split payment viola il principio di neutralità dell’Iva, cardine delle norme Ue in materia fiscale, a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga i rimborsi. Inoltre, la misura introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionata perché troppo svantaggiosa per le imprese e con una portata troppo ampia sia a livello temporale che per numero di soggetti coinvolti. © Riproduzione riservata

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Nuove NTC: tutte le novità per il miglioramento sismico degli edifici esistenti Matteo Peppucci INGENIO 25/01/2018

Un primo approfondimento dell'ANCE sulle importanti novità delle NTC 2018 rivela che nel nuovo documento vengono fornite maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, in un'ottica di aumento della sicurezza degli edifici esistenti

Nelle nuove NTC 2018, che attendono solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entro fine febbraio, poi arriverà anche l'attesa circolare esplicativa che fornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC) dopo la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo della protezione civile, per gli edifici esistenti sono previsti dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d'uso IV.

E' una delle prime considerazioni di ANCE (Associazione Costruttori) alle nuove norme tecniche per le costruzioni: l'ottica di rivisitazione - scrive l'Associazione - è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti.

Miglioramento sismico edifici esistenti Le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti prevedendo - come già accennato - dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d'uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d'uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10%di quello previsto per le nuove costruzioni.

Materiali e prodotti Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).

Acciaio e calcestruzzo Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all'acciaio, si è tenuto conto della

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norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.

Riferimenti normativi L'aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.

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26/1/2018 Dal 27 gennaio vigente il decreto BIM, ma la prima tappa dell'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2019

Venerdì 26 Gennaio 2018

Dal 27 gennaio vigente il decreto BIM, ma la prima tappadell'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2019www.casaeclima.com/ar_33832__dal‑ventisette‑gennaio‑vigente‑decreto‑bim‑ma‑prima‑tappa‑obbligo‑scattera‑

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Dal 27 gennaio vigente il decreto BIM, ma la prima tappa dell'obbligo scatterà dal 1°gennaio 2019L’obbligo all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1°gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via viaper importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere sotto 1 milionedi euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025Entra in vigore domani 27 gennaio 2018 il decreto firmato dal Ministro Graziano Delrio il 1dicembre 2017 che ‑ in attuazione dell’articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ‑ definisce le modalità e i tempi diintroduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazioneper l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività diprogettazione e le relative verifiche.

Pubblicato il 12 gennaio scorso sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ildecreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Mit.

L’obbligo all’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione decorre dal 1°gennaio 2019 per le opere di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, e poi via viaper importi minori a decorrere dagli anni successivi al 2019 fino alle opere di importoinferiore a 1 milione di euro, per le quali il termine decorre dal 1° gennaio 2025.

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26/1/2018 Dal 27 gennaio vigente il decreto BIM, ma la prima tappa dell'obbligo scatterà dal 1° gennaio 2019

Il provvedimento disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, chedovranno adottare un piano di formazione del proprio personale, un piano di acquisizioneo di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali einformativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestoridei dati e la gestione dei conflitti.

E’ previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietarida parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioniprodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestionedell'intervento.

Il decreto prevede, già dall’entrata in vigore, l’utilizzo facoltativo dei metodi e deglistrumenti elettronici specifici per le nuove opere e per interventi di recupero,riqualificazione o varianti, da parte delle stazioni appaltanti che abbiano ottemperato agliadempimenti preliminari.

Una Commissione, che sarà istituita ad hoc con decreto del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, avrà il compito dimonitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e diindividuare eventuali misure correttive, per aggiornare i dati e le procedure previsti neldecreto.

Consulta il Decreto Ministeriale n.560 del 01/12/2017

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26/1/2018 importanti novità nelle nuove NTC

Giovedì 25 Gennaio 2018

importanti novità nelle nuove NTCwww.casaeclima.com/ar_33825__miglioramento‑sismico‑edifici‑esistenti‑importanti‑novita‑nelle‑nuove‑ntc.html

Miglioramento sismico degli edifici esistenti: importanti novità nelle nuove NTCPer gli edifici esistenti previsti dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuoviedifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza checompete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classed’uso IVCon la firma del Ministro delle infrastrutture, del Ministro degli interni e del Capo dellaprotezione civile, si è concluso l’iter di approvazione del decreto che va ad aggiornare leNorme Tecniche delle Costruzioni. Le nuove NTC si pongono in continuità con le NTC del2008, confermandone l’impostazione concettuale e metodologica e la struttura, ovvero lasuddivisione in capitoli che rimane invariata.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrebbe avvenire entro il mese difebbraio, bisognerà invece attendere ancora per la prevista Circolare esplicativa chefornirà ulteriori utili informazioni agli operatori per una corretta applicazione delle NTC.

L’ottica di rivisitazione – evidenzia l'Ance (Associazione dei costruttori edili) ‑ è stataimprontata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle piùrecenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativacomunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per laprogettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verificheprogettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare adaumentare la sicurezza degli edifici esistenti.

IMPORTANTE NOVITÀ SUL TEMA DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICIESISTENTI. Proprio su tale aspetto le nuove NTC introdurranno una importante novitàsoprattutto sul tema del “miglioramento sismico” degli edifici esistenti prevedendo perquesti edifici dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando

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26/1/2018 importanti novità nelle nuove NTC

un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad unnuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d’uso IV(Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d’uso II e III (adesclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunqueconseguire un valore diu sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuovecostruzioni.

MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE. Anche il Capitolo 11 (Materiali eprodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti deiriferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al RegolamentoUE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle denominazioni dellecertificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato leprocedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione incantiere dei materiali).

CALCESTRUZZO E ACCIAIO. Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta laparte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali.Relativamente all’acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito lamarcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzionedella previgente procedura di qualificazione.

RIFERIMENTI ALLE NORME UNI, EN ED ISO. L’aggiornamento dei riferimenti alle normeUNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, medianteuna procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecnichevolontarie richiamate dalle norme stesse. (fonte: Ance)

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26/1/2018 Split payment, la filiera delle costruzioni presenta denuncia alla Ue

Giovedì 25 Gennaio 2018

Split payment, la filiera delle costruzioni presenta denunciaalla Uewww.casaeclima.com/ar_33824__split‑payment‑filiera‑delle‑costruzioni‑presenta‑denuncia‑alla‑ue.html

Split payment, la filiera delle costruzioni presenta denuncia alla UeViolato il principio della neutralità dell’Iva: 2,4 miliardi l’anno la perdita di liquidità per leimprese di costruzioneUna denuncia alla Commissione europea per violazione delle norme comunitarie in materiadi Iva è stata presentata da alcune sigle datoriali delle costruzioni (Ance, Legacoop, Cnacostruzioni, Confartigianato edilizia, Confapi Aniem e Federcostruzioni) sull’applicazionedello split payment, dopo gli inutili tentativi di modifica della norma presentati inParlamento, nel corso dell’esame dell’ultima Legge di bilancio.

Il meccanismo dello split payment prevede che le pubbliche amministrazioni, o altrisoggetti obbligati, versino direttamente all’Erario l’Iva dovuta per i lavori effettuati, mentrel’impresa continua a pagare l’imposta per l’acquisto di beni e servizi. Ciò si traduce in unaperenne situazione di credito Iva per le imprese di costruzione nei confronti dello Stato,contro la quale a poco sono servite le misure per accelerare il rimborso Iva predispostedal Governo.

Il risultato è che, tra Iva versata e quella soggetta a split payment, le imprese dicostruzione si trovano a subire una pesante perdita di liquidità che l’Ance ha stimato incirca 2,4 miliardi di euro l’anno. Il meccanismo, dunque, mette seriamente a rischiol’equilibrio finanziario delle imprese costrette anche a subire i ritardati pagamenti dellapubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità alle imprese.

Tra l’altro, l’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei rapporti con tutte lepubbliche amministrazioni, è già una misura più che sufficiente per il contrastodell’evasione dell’Iva. E lo sarà anche di più a partire dal 2019 quando l’obbligatorietà sarà

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26/1/2018 Split payment, la filiera delle costruzioni presenta denuncia alla Ue

estesa anche tra privati.

Di qui la decisione della filiera delle costruzioni di ricorrere a Bruxelles, in quanto ilmeccanismo dello split payment viola il principio di neutralità dell’Iva, cardine delle normeUe in materia fiscale, a causa dell’insostenibile ritardo con cui lo Stato italiano eroga irimborsi. Inoltre, la misura introduce una deroga alla Direttiva Iva non proporzionataperché troppo svantaggiosa per le imprese e con una portata troppo ampia sia a livellotemporale che per numero di soggetti coinvolti.

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26/1/2018 Il 90,9% dell'economia mondiale non è circolare - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/909-delleconomia-mondiale-non-circolare/ 1/1

Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Il 90,9% dell’economia mondiale non è circolareDelle 92,8 gigatonnellate delle risorse che divoriamo ogni anno, appena 8,4 derivano da recupero[25 gennaio 2018]

di Luca Aterini

L’estrazione di risorse naturali che alimenta economia e societàumane è cresciuta a dismisura negli ultimi decenni, e minaccia digonfiarsi ancor di più in quelli che ci attendono. Dalle 26,7 miliardi ditonnellate di risorse naturali estratte nel 1970 siamo rapidamentepassati alle 84,4 del 2015, e – se non cambieremo con decisione lastrada finora imboccata – nel 2050 potremmo arrivareall’insostenibile quota di 184 miliardi di tonnellate. Un’alternativaesiste, e ne parliamo oggi come di una economia circolare: ovveroun’economia che sappia preservare il più a lungo possibile neltempo il valore delle risorse estratte dalla natura per soddisfare inostri bisogni, reinserendole all’interno dei cicli produttivi.

Il problema è che quest’orizzonte è ancora tremendamente lontanodal dirsi conquistato. Secondo il documento The circularity gapreport presentato al World economi forum a Davos, delle 92,8gigatonnellate delle risorse che alimentano oggi l’economia mondiale, appena 8,4 derivano da processi di riciclo, mentre le restanti84,4 sono risorse vergini. Che in larghissima maggioranza non sapremo – ad oggi – recuperare: come mostrano i dati appenariportati, appena il 9,1% della nostra economia può dirsi “circolare”, mentre rimanente 90,9% dei nostri processi di estrazione­produzione­consumo­smaltimento rimane al di fuori dall’invocata circolarità.

«Il valore di una metrica globale della circolarità risiede nel poter tracciare i cambiamenti nel tempo e misurare i progressi, nelmettere le principali tendenze nel contesto, impegnarsi – argomenta Marc de Wit, primo autore dello studio – in un obiettivo comunee guidare l’azione futura nel modo più efficace. Per capire come passare a un’economia circolare a livello globale, dobbiamo capirecosa non è circolare nella nostra economia di oggi». Ovvero, quasi tutto: uno spreco sotto ogni punto di vista.

Il rapporto presentato a Davos conferma infatti le stime finora fornite dall’Onu, che vedono nell’economia circolare non solo unmezzo per ridurre del 28% l’uso globale delle risorse, ma anche per tagliare al contempo le emissioni di gas serra del 72% edi promuovere un utilizzo più equo dei materiali che madre Natura ha offerto (anche) al genere umano. «Chiudere il gap di circolarità– confermano gli autori del rapporto – ridurrà le disuguaglianze di reddito, migliorando l’accesso a beni di base e opportunità. In altreparole, perseguire l’economia circolare è la via per creare un’economia che funzioni per tutti».

A Davos sono quattro i punti cardinali suggeriti per raggiungere l’obiettivo: costruire una coalizione mondiale per l’azione, compostada imprese, governi, Ong e accademici, che produca un rapporto annuale sullo stato dell’economia globale e ne misuri i progressi inmerito alla circolarità; sviluppare un obiettivo globale e un’agenda di azione collaborando con le parti interessate, in linea con gliobiettivi Onu per lo sviluppo sostenibile al 2030 (Sdgs) e quelli di riduzione delle emissioni climalternati; tradurre gli obiettivi globali inpercorsi locali per il cambiamento circolare, lavorando a livello di stati nazionali, di singoli settori e catene di approvvigionamento, diregioni e città, integrando i vari livelli; migliorare la nostra comprensione di come differenti leve per il cambiamento circolareinfluenzino aspetti come il risparmio di materiale, la conservazione del valore e la mitigazione del clima, considerando appieno ledinamiche del commercio internazionale e dell’occupazione, oltre ai legami con l’istruzione e la formazione, sia per i giovani di oggisia per le prossime generazioni.

Difficile, come si vede, tradurre tutto quanto in un concreto programma di governo, anche se è indispensabile – soprattutto in Paesicon scadenze elettorali alle porte, come il nostro – provarci. A partire dall’umiltà di capire quanto ancora – nonostante tutto – nonconosciamo sul metabolismo economico italiano, dalla volontà di superare in primis un modello di consumo basato sullo spreco, edalla razionalità necessaria per comprendere come sia impossibile (culturalmente quanto tecnicamente) un salto subitaneodall’attuale 90,9% di “economia lineare” al 100% di “economia circolare”. Anche dallo stesso riciclo, come ormai dovrebbe esserenoto, derivano altri (tanti) rifiuti che è necessario saper gestire. E con i quali avremo la responsabilità di avere a che fare per molto,molto tempo ancora: non saranno i convegni sull’economia circolare a bloccare l’entropia che governa l’universo.