CONSIGLIO DI STATO - Sito Istituzionale della Giustizia ... · Dove siamo e come raggiungere la...

78
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

Transcript of CONSIGLIO DI STATO - Sito Istituzionale della Giustizia ... · Dove siamo e come raggiungere la...

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

Consiglio di Stato Sezione Quarta

2

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

INDICE

Introduzione del Dirigente della Sezione …..………………….…... pag. 4

Dove siamo e come raggiungere la Sezione..……………..…….…. pag. 5 Apertura degli uffici di Segreteria al pubblico …………………..... pag. 6 Attività giurisdizionale e materie assegnate anno 2016…………… pag. 7 Magistrati assegnati alle Sezione Quarta anno 2016…………..….. pag. 8 Calendario udienze e composizione collegi giudicanti anno 2016.... pag. 9 C alendario udienze estive e composizione collegi giudicanti 2016... pag.12 Inform azioni utili per le udienze ………………..………………… pag.13 Calendario udienze anno 2017………………..……………………. pag.14 Struttura amministrativa – contatti ..……………………………….. pag.15 Guida Semplificata - Deposito degli atti (termini, modalità)……….…........................... pag.16 Altre informazioni di Segreteria: - richiesta di copie e copie conformi di atti e/o provvedimenti……. pag.32 - Rilascio formula esecutiva, attestazioni e/o certificati…………… pag.33

- Tabelle diritti di copia……………………………………………. pag.34 - Richiesta di visione e/o ritiro fascicolo…………………………... pag.35 - Spese di giustizia: Contributo unificato……………………….… pag.36 - Contributo unificato: tabelle degli importi……………………….. pag.37 - Contributo unificato: tabelle degli importi - sanzioni…..……….. pag.44 - Contributo unificato: modalità di pagamento e rimborso………… pag.48

Consiglio di Stato Sezione Quarta

3

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

- Contributo unificato: giudizi esenti….…………………………… pag.49 - Altri contatti utili..……………………………………………..…. pag.51 - Gestione reclami..………………………………………………… pag.52

Modulistica …………………………………...……………………….. pag.53 G uida Sem plificata - Termini (notificazione, fissazione, pubblicazione) ………………….. pag.62

Consiglio di Stato Sezione Quarta

4

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

INTRODUZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

La presente Carta dei servizi è il documento con cui la Sezione Quarta, in conformità alla

normativa di riferimento (D.P.C.M. del 27/01/1994, L. 328/2000), si presenta ai propri Utenti,

essendo stata elaborata allo scopo di soddisfare il diritto dell’utenza ad avere chiare e certe

informazioni sui Servizi offerti. La stessa costituisce la dichiarazione di impegno al

miglioramento della qualità del servizio e del rapporto con l’utenza fruitrice dei Servizi, in

termini di accoglienza, tutela e consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.

Lo scopo della presente Carta dei Servizi è, pertanto, quello di individuare gli standard della

propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al

cittadino-utente-consumatore.

Attraverso la Carta dei Servi la Giustizia Amministrativa si impegna, dunque, a rispettare

determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare le

modalità di fornitura e somministrazione dei servizi.

La carta si compone:

- di una parte dedicata alla struttura organizzativa della sezione;

- di una seconda parte contenente l’indicazione dei tratti essenziali degli istituti processuali e

delle norme che regolano l’esercizio della funzione giurisdizionale;

- di una terza parte contenente la modulistica maggiormente utilizzata presso gli uffici della

sezione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Consiglio di Stato Sezione Quarta

5

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI

SEDE: Consiglio di Stato – Sezione Quarta

Palazzo Spada - Piazza Capo di Ferro, 13 – Piano 3° 00186 ROMA

Percorso in autobus da Stazione Termini: - prendere linea 64 scendere fermata C.so Vittorio Emanuele - S. A. Della Valle, a piedi per 300 metri. - prendere linea 40 scendere fermata Argentina, a piedi per 200 metri.

Percorso da aeroporto Fiumicino:

- Recarsi fermata Parco dei Medici prendere la linea 771, scendere fermata

Candoni/Magliana, prendere la linea 719, scendere a Stazione Magliana prendere linea FR1 (Fara Sabina-Montelibretti) e scendere stazione di Trastevere. Prendere la linea 8 e scendere alla fermata via Arenula/Min. Giustizia. A piedi per 400 metri.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

6

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

dal Lunedì al Sabato* MATTINA 8,30 – 12,00

Martedì e Giovedì POMERIGGIO 15,00 – 17,00

ANNOTAZIONI:

* Nella giornata di sabato è aperto al pubblico l’Ufficio Ricezione Ricorsi e Ufficio Unico di ricezione degli atti.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

7

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE MATERIE ASSEGNATE

ALLA SEZIONE ANNO 2016

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 18 gennaio 2016, n. 5, sono stati ripartiti gli affari tra le sezioni consultive e giurisdizionali per l’anno 2016. Alla Sezione Quarta vengono assegnati i ricorsi in appello avverso i provvedimenti emanati da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con esclusione del personale di Magistratura amministrativa e contabile e degli avvocati dello Stato MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con esclusione del personale di Magistratura MINISTERO DELLA DIFESA MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e relativi enti vigilati, ivi comprese le Agenzie fiscali; CONTENZIOSO del personale di Prefettura, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE; AUTORITA’ DEI TRASPORTI; REGIONI, PROVINCIE AUTONOME, ENTI LOCALI ED OGNI ALTRA AMMINISTRAZIONE RELATIVAMENTE ALLA MATERIA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (EDILIZIA ED URBANISTICA , LOCALIZZAZIONE IMPIANTI EOLICI, AD ECCEZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI SANZIONI, ABUSI E CONDONI).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

8

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

MAGISTRATI ASSEGNATI ALLA SEZIONE QUARTA

ANNO 2016

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 18 gennaio 2016 n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2016 è stata determinata la composizione delle Sezioni consultive e giurisdizionali. La Sezione Quarta è composta dai magistrati:

PATRONI GRIFFI dott. Filippo Presidente di Sezione – Presidente titolare ANASTASI dott. Antonino Presidente di Sezione – Presidente POLI dott. Vito Presidente di Sezione – Presidente RUSSO dott. Nicola Consigliere di Stato GRECO dott. Raffaele Consigliere di Stato TAORMINA dott. Fabio Consigliere di Stato MIGLIOZZI dott. Andrea Consigliere di Stato RUSSO dott. Silvestro Consigliere di Stato FORLENZA dott. Oberdan Consigliere di Stato SCHILARDI dott. Carlo* Consigliere di Stato SPAGNOLETTI dott. Leonardo Consigliere di Stato CASTIGLIA dott. Giuseppe Consigliere di Stato

* Magistrato chiamato ad esercitare le funzioni presso la Sezione in misura ridotta perché investito di altri incarichi istituzionali.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

9

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

CALENDARIO UDIENZE E COMPOSIZIONE COLLEGI GIUDICANTI

ANNO 2016

14 GENNAIO 2016 19 GENNAIO 2016 21 GENNAIO 2016 28 GENNAIO 2016

Pres. Saltelli Pres. Santoro Pres. Santoro Pres. Anastasi Taormina N. Russo Aureli N. Russo S. Russo Greco Taormina Migliozzi

Spagnoletti Migliozzi Spagnoletti S. Russo Maggio Castiglia Maggio Castiglia

4 FEBBRAIO 2016 18 FEBBRAIO 2016 25 FEBBRAIO 2016 10 MARZO 2016

Pres. Poli Pres. Patroni Griffi Pres. Anastasi Pres. Patroni Griffi Taormina N. Russo Taormina N. Russo Forlenza Greco Migliozzi Greco Schilardi Forlenza S. Russo Taormina

Spagnoletti Spagnoletti Castiglia Spagnoletti Castiglia

17 MARZO 2016 31 MARZO 2016 7 APRILE 2016 21 APRILE 2016

Pres. Anastasi Pres. Poli Pres. Patroni Griffi Pres. Anastasi N. Russo Taormina N. Russo N. Russo

Greco Migliozzi Greco Taormina S. Russo S. Russo Migliozzi Migliozzi Schilardi Forlenza Forlenza Schilardi

Spagnoletti Castiglia Spagnoletti Spagnoletti

Consiglio di Stato Sezione Quarta

10

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

28 APRILE 2016 5 MAGGIO 2016 12 MAGGIO 2016 26 MAGGIO 2016

Pres. Poli Pres. Patroni Griffi Pres. Anastasi Pres. Poli Greco N. Russo Greco N. Russo

S. Russo Taormina Migliozzi Greco Forlenza Migliozzi S. Russo Taormina Castiglia Schilardi Forlenza Spagnoletti

Spagnoletti Castiglia Castiglia

9 GIUGNO 2016 16 GIUGNO 2016 23 GIUGNO 2016 7 LUGLIO 2016

Pres. Anastasi Pres. Poli Pres. Patroni Griffi Pres. Anastasi Taormina Greco N. Russo N. Russo Migliozzi Migliozzi Greco Greco S. Russo Schilardi Taormina Taormina Forlenza Castiglia S. Russo S. Russo

Spagnoletti Castiglia Spagnoletti 14 LUGLIO 2016 21 LUGLIO 2016 22 SETTEMBRE

2016 29 SETTEMBRE

2016 Pres. Patroni Griffi Pres. ff Russo Pres. Patroni Griffi Pres. Poli

Migliozzi Greco N. Russo Taormina S. Russo Taormina Greco Migliozzi Forlenza Schilardi Spagnoletti S. Russo Castiglia Spagnoletti Castiglia Forlenza

6 OTTOBRE 2016 13 OTTOBRE 2016 20 OTTOBRE 2016 27 OTTOBRE 2016

Pres. Anastasi Pres. Patroni Griffi Pres. ff Russo Pres. Poli Greco Taormina Greco Migliozzi

Migliozzi S. Russo Taormina S. Russo Schilardi Forlenza Migliozzi Forlenza Castiglia Spagnoletti Castiglia Spagnoletti

Consiglio di Stato Sezione Quarta

11

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

3 NOVEMBRE 2016 10 NOVEMBRE 2016 17 NOVEMBRE 2016 24 NOVEMBRE 2016

Pres. Patroni Griffi Pres. Anastasi Pres. ff Russo Pres. Poli N. Russo Migliozzi Greco Migliozzi

Greco S. Russo Taormina S. Russo Taormina Forlenza Schilardi Forlenza Castiglia Spagnoletti Castiglia Spagnoletti

1 DICEMBRE 2016 15 DICEMBRE 2016 20 DICEMBRE 2016

Pres. Anastasi Pres. Patroni Griffi Pres. Poli N. Russo N. Russo Taormina Taormina Greco S. Russo Schilardi Migliozzi Forlenza Castiglia Spagnoletti Castiglia

Consiglio di Stato Sezione Quarta

12

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

CALENDARIO UDIENZE ESTIVE E COMPOSIZIONE COLLEGI GIUDICANTI

ANNO 2016

28 LUGLIO 2016 30 AGOSTO 2016 15 SETTEMBRE 2016

Pres. Anastasi Pres. Poli Pres. Patroni Griffi Migliozzi Taormina N. Russo S. Russo Migliozzi Greco Forlenza Spagnoletti S. Russo Castiglia Castiglia Schilardi

Consiglio di Stato Sezione Quarta

13

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

INFORMAZIONI UTILI

PER LE UDIENZE

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONA LE

- Le udienze hanno inizio alle ore 9,00. - Alle ore 9,30 è prevista una fase preliminare per i soli affari da inviare in decisione con il

consenso di tutte le parti presenti. - Particolari disposizioni relative allo svolgimento delle udienze verranno stabilite da

specifico decreto del presidente del Collegio e previamente pubblicate sul sito internet della G.A.

- I difensori delle parti sono tenuti in udienza pubblica ad indossare la toga. - Alla camera di consiglio è ammessa la presenza dei soli difensori delle parti costituite.

- I praticanti, per il rilascio da parte del Segretario d’udienza dell’attestazione di assistenza

alla discussione possono compilare il modulo previsto (cfr. modulistica) muniti di tesserino di iscrizione, o in mancanza di esso, della delibera di iscrizione al Registro dei Praticanti.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

14

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

CALENDARIO UDIENZE ANNO 2017

GENNAIO 2017 FEBBRAIO 2017 MARZO 2017

12 Giovedì 2 Giovedì 9 Giovedì 19 Giovedì 9 Giovedì 16 Giovedì 26 Giovedì 16 Giovedì 23 Giovedì 23 Giovedì 30 Giovedì

APRILE 2017 MAGGIO 2017 GIUGNO 2017

6 Giovedì 4 Giovedì 8 Giovedì 11 Martedì 11 Giovedì 15 Giovedì 20 Giovedì 18 Giovedì 22 Giovedì 27 Giovedì 25 Giovedì 27 Martedì

LUGLIO 2017 AGOSTO 2017 SETTEMBRE 2017

6 Giovedì 31* Giovedì 14* Giovedì 13 Giovedì 21 Giovedì 20 Giovedì 28 Giovedì 27* Giovedì

OTTOBRE 2017 NOVEMBRE 2017 DICEMBRE 2017

5 Giovedì 9 Giovedì 5 Martedì 12 Giovedì 16 Giovedì 12 Martedì 19 Giovedì 23 Giovedì 14 Giovedì 26 Giovedì 30 Giovedì 21 Giovedì

* camere di consiglio estive.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

15

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

CONTATTI

Dirigente Dr. Antonio Serrao

[email protected]

Tel.06.68272307

PERSONALE AMMINISTRATIVO E-MAIL TELEFONO

Dott.ssa Barbara CIARLONE [email protected] 06. 68272235 Dott. Giuseppe RAINONE [email protected] 06.68272461 Sig. ra Enza CACCIAPUOTI [email protected] 06. 68272247 Sig. Gerardo CAPPELLI [email protected] 06. 68272589 Sig. ra Silvia FERRAIOLI [email protected] 06. 68272370 Sig. Riccardo FERRETTI [email protected] Sig. Aurelio FIUMARA [email protected] 06. 68272343 Sig. ra Giovanna GALLETTA [email protected] 06. 68272306 Sig. Maurizio GETTATELLI [email protected] 06.68272398 Sig.ra M.Paola LO MONACO [email protected] 06.68272362 Sig. ra Maria Laura MACALI [email protected] 06.68272507 Sig. ra Carla PERRONE [email protected] 06. 68272438 Sig. Pasquale PIACENTE [email protected] 06.68272572 Sig. Giuseppe ROMANO [email protected] 06.68272566 Sig. ra Antonella SAITO [email protected] 06. 68272463 Sig. Vito TANZI [email protected] 06. 68272558

Consiglio di Stato Sezione Quarta

16

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

- TERMINI - MODALITA’-

Consiglio di Stato Sezione Quarta

17

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

COMUNICAZIONI DI SEGRETERIA AI DIFENSORI COSTITUITI

- MODALITA’ EX ART. 136 COMMA 1 C.P.A.- (Circolare del Segretariato Generale del 23 aprile 2014)

A decorrere dal 16 giugno 2014, con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo (16 settembre 2010): la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario ai sensi

dell’art. 25 c.p.a., come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore (diverso dal

domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al

proprio indirizzo PEC;

in assenza del difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo

PEC e precisamente all’indirizzo PEC del primo difensore indicato nel ricorso, come risultante

dai pubblici elenchi;

Consiglio di Stato Sezione Quarta

18

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta Con riferimento ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo:

la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario risultante dai

pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto depositato successivamente in segreteria

di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;

in assenza di domiciliazione, la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC del difensore

indicato nel ricorso;

in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio

difensivo, la comunicazione a mezzo andrà effettuata all’indirizzo PEC del primo difensore

indicato nel ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari di

voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC corrispondente ad uno dei

difensori, risultante dai pubblici elenchi;

in caso di contrasto tra l’indirizzo PEC indicato nel ricorso e quello risultante dai pubblici

elenchi, si darà prevalenza a quest’ultimo;

In definitiva, dal 16 giugno 2014, dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC

e sarà, pertanto, cura dei difensori indicare nel ricorso un unico indirizzo PEC ove ricevere le

comunicazioni della segreteria.

Le segreterie sono, comunque, onerate di verificare il perfezionamento della comunicazione a

mezzo PEC e, in caso di impossibilità, a procedere secondo le tradizionali modalità solo in via

residuale.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

19

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

RICORSO INCIDENTALE Deposito appello incidentale, dall’ultima notifica dell’atto stesso:

• 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) .

Il ricorso incidentale tardivo, ex art. 334 c.p.c., va depositato (art. 96 co.5):

• entro il termine di 10 giorni dalla sua notificazione nel rito ordinario; • entro il termine di 5 giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti (artt. 119 e 120).

All’atto del deposito del ricorso incidentale, la parte avrà cura di depositare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo unificato.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

20

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

COSTITUZIONE DELLE ALTRE PARTI La costituzione delle parti può avvenire mediante il deposito di “atto di costituzione”o “memoria di costituzione” nei termini previsti dal perfezionamento della notifica del ricorso principale:

• 60 giorni rito ordinario (art. 46);

• 30 giorni rito abbreviato e appalti (artt. 119 e 120).

MOTIVI AGGIUNTI

Il deposito di “motivi aggiunti” deve essere effettuato a cura della parte dalla data della sua ultima notificazione entro il termine di :

• 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (art. 119 e 120, co. 2).

Al momento del deposito dei motivi aggiunti dovrà verificato se gli stessi impugnino nuovi atti. In tal caso la parte deve integrare il pagamento del contributo unificato. (art. 3, co. 11, All. 4 c.p.a.)

Consiglio di Stato Sezione Quarta

21

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

INTERVENTO VOLONTARIO (art. 50 c.p.a.) Il deposito di “intervento volontario” deve essere effettuato a cura della parte dalla data della sua ultima notificazione entro il termine di:

• 30 giorni rito ordinario e fino a 30 giorni prima dell’udienza (art. 50, co.2) • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120, co. 2) e fino a 15 giorni prima dell’udienza (art. 50, co.2).

INTERVENTO PER ORDINE DEL GIUDICE (art. 51 c.p.a.)

L’interventore si costituisce nei termini di cui all’art. 46 c.p.a., dimezzati nel rito abbreviato e nel rito appalti (cfr. costituzione delle parti).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

22

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (art. 53 c.p.a.) L’istanza di abbreviazione dei termini relativa a ricorso da notificare e da depositare deve essere rivolta al Presidente del Consiglio di Stato. L’istanza di abbreviazione dei termini di atto relativo a ricorso pendente presso la Sezione è rivolta al Presidente della Sezione.

In entrambi i casi, i termini per la fissazione dell’udienza pubblica o della camera di consiglio possono essere ridotti fino alla metà con decreto in calce al ricorso o all’istanza.

Il decreto è notificato a cura della parte che lo ha richiesto all’Amministrazione e ai contro interessati.

Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese della relativa fase (cioè costituzione, depositi documenti, ricorso incidentale).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

23

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

MONOCRATICHE (art. 56 c.p.a.)

Le richieste di misure cautelari provvisorie, richieste con distinto atto notificato sono depositate presso il Servizio Unico Ricezione Atti.

Per la loro delibazione è necessario il deposito dell’istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio.

Per consentire una urgente delibazione dell’istanza è necessario che la parte depositi la ricevuta dell’avvenuta notifica anche a mezzo fax.

GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE CON ISTANZA SEPARATA

Le domande cautelari collegiali, richieste con distinto atto notificato sono depositate presso il Servizio Unico Ricezione Atti.

Per la loro delibazione è necessario il deposito dell’istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio. Le domande cautelari collegiali, con la prova dell’avvenuta notifica, sono depositate entro termine di: • 30 giorni dall’ultima notificazione nel rito ordinario;

• 15 giorni dall’ultima notificazione nel rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

24

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE

DEPOSITO MEMORIE E DOCUMENTI Le memorie e i documenti sui giudizi cautelari collegiali sono depositati presso il Servizio Unico Ricezione Atti, entro il termine di: • 2 giorni liberi prima della camera di consiglio (rito ordinario, art. 55, co. 5)

• 1 giorno libero prima della camera di consiglio (rito abbreviato e rito appalti ) (artt. 119 e 120).

COSTITUZIONE DELLE PARTI La costituzione delle parti può avvenire anche in camera di consiglio o udienza pubblica, ma espletando solo difese orali. Non è dunque possibile il deposito di documenti o scritti difensivi, tranne previa autorizzazione del Presidente e su accordo della controparte.

REVOCA O MODIFICA DELLE MISURE CAUTELARI (art. 58)

ESECUZIONE ORDINANZA (art. 59) La parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere la revoca, la modifica o l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

25

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

UDIENZA PUBBLICA

Il deposito di “documenti”, “memorie” e “memorie di replica” deve essere effettuato a cura delle parti nei sottoindicati termini processuali: DEPOSITO DOCUMENTI

• 40 giorni liberi prima della data di udienza nel rito ordinario; • 20 giorni liberi prima della data di udienza nel rito abbreviato - rito appalti (artt. 119 e 120) e rito elettorale (artt. 131 e 132).

DEPOSITO MEMORIE • 30 giorni liberi prima della data di udienza nel rito ordinario; • 15 giorni liberi prima della data di udienza rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) e rito elettorale (artt. 131 e 132).

DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA • 20 giorni liberi prima della data di udienza nel rito ordinario. • 10 giorni liberi prima della data di udienza nel rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) e rito elettorale (artt. 131 e 132).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

26

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

ALTRI RITI CAMERALI: Il deposito di “documenti”, “memorie” e “memorie di replica” relativo ai riti di cui all’art. 87 c.p.a. deve essere effettuato a cura delle parti nei sottoindicati termini processuali: DEPOSITO DOCUMENTI: - SILENZIO - ACCESSO • 20 giorni liberi prima della data della - OTTEMPERANZE camera di consiglio. - OPPOSIZIONE A DECRETI DEPOSITO MEMORIE: - SILENZIO - ACCESSO • 15 giorni liberi prima della data della - OTTEMPERANZE camera di consiglio. - OPPOSIZIONE A DECRETI

Consiglio di Stato Sezione Quarta

27

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

RITO ELETTORALE ex art. 129 c.p.a. PROCEDIMENTO PREPARATORIO PER LE ELEZIONI

COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI

RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICA (esclusivamente mediante consegna

diretta, p.e.c. o fax) e DEPOSITO • Entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado il ricorso in appello va notificato e depositato presso l’ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato, che provvederà, sia a pubblicarlo sul sito internet della Giustizia amministrativa, sia ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. Copia dello stesso dovrà essere depositata presso la segreteria del T.A.R. che ha emesso la sentenza impugnata, che a sua volta l’affiggerà in appositi spazi accessibili al pubblico. • Le parti indicano nel ricorso, o negli atti di costituzione, l’indirizzo pec e fax da valere per ogni eventuale comunicazione notificazione.

RICORSO INCIDENTALE DEPOSITO

Stesse modalità e termini previsti per il ricorso principale.

I depositi devono essere effettuati entro gli ordinari orari di apertura della Segreteria.

Se i termini di scadenza cadono di sabato, non si prorogano al lunedì successivo.

Non opera la sospensione feriale dal 1° agosto 31 agosto (art. 129, co. 1).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

28

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

MODALITA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

LIQUIDAZIONE Onorari e diritti

nel patrocinio a Spese dello Stato

La richiesta va depositata presso il Servizio Unico Ricezione Atti. La liquidazione viene effettuata con decreto collegiale e può essere chiesta al termine di ciascuna fase del processo dal difensore della parte ammessa al patrocinio, sulla base di apposita nota spese, ai sensi degli art. 82 e 130 del D.P.R. n. 115/2002. Il decreto collegiale verrà comunicato dalla Segreteria al difensore interessato, nonché trasmesso all’Ufficio Bilancio e Trattamento Economico del Consiglio di Stato, che provvederà ad emettere il decreto di pagamento, a seguito di presentazione della fattura da parte del difensore interessato.

LIQUIDAZIONE ONORARI C.T.U. – Verificatore

La richiesta va depositata presso il Servizio Unico Ricezione Atti. Il compenso spettante al consulente è liquidato al termine delle operazioni, ai sensi dell’art. 66, co. 4 primo e terzo periodo, c.p.a.

ISTANZA DI RIUNIONE o TRATTAZIONE CONGIUNTA

L’istanza di riunione o trattazione congiunta di ricorsi assegnati a Sezioni diverse dovrà essere depositata presso la Segreteria del Presidente del Consiglio di Stato, che provvederà con separato decreto presidenziale all’assegnazione dei ricorsi alla Sezione ritenuta competente.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

29

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

MODALITA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Tutti gli atti relativi a ricorsi assegnati alla Sezione Quarta vanno depositati in forma cartacea presso il Servizio Unico Ricezione Atti nelle seguenti modalità:

ATTI NOTIFICATI

A decorrere dal 12 maggio 2014, per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare , è sufficiente il deposito di 2 copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all’originale. Le ulteriori copie dovranno essere depositate dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione della causa – contenente apposita richiesta di integrazione del deposito - e comunque non oltre l’ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a. Resta fermo l’obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. (cfr circolare S.G.G.A. n. 9468 del 28 aprile 2014).

Se l’originale dell’atto notificato non è ancora nella disponibilità della parte è possibile depositare la cd. “velina” con l’autocertificazione del difensore che attesti che la notifica è in corso (notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario), ovvero depositare l’originale dell’atto con le prove dell’avvenuto inoltro delle raccomandate (notifiche effettuate a mezzo servizio postale). L’ufficio fornirà alla parte al momento del deposito il numero di protocollo assegnato. Ai sensi dell’art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

30

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

ATTI NON NOTIFICATI

Gli atti e i documenti devono essere depositati in originale.

La parte dovrà depositare anche ulteriori copie per consentire lo scambio con le altre parti del giudizio non ancora costituitesi. L’ufficio fornirà alla parte al momento del deposito il numero di protocollo assegnato. La parte, limitatamente ai “documenti”, produrrà oltre all’originale n. 3 copie degli stessi.

A decorrere dal 12 maggio 2014, per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare , è sufficiente il deposito di 2 copie di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all’originale. Le ulteriori copie dovranno essere depositate dopo la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione della causa – contenente apposita richiesta di integrazione del deposito - e comunque non oltre l’ultimo dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a. Resta fermo l’obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all’originale cartaceo, ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. (cfr circolare S.G.G.A. n. 9468 del 28 aprile 2014).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

31

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

MODALITA’ DI DEPOSITO DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Con Circolare prot. 16021 del 3 agosto 2015, a far data dal 29 agosto 2015, il deposito degli atti giudiziari avverrà presso il Servizio Unico Ricezione Atti ubicato a piano terra di Palazzo Spada. Presso la sezione verranno protocollate esclusivamente le istanze ex art. 369 c.p.c., comunicazioni giunte via fax, PEC o posta ordinaria.

Ai sensi dell’art. 4, co. 4, all. 2, i depositi nel giorno di scadenza devono

essere effettuati entro le ore 12.00.

TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI DEPOSITATI

in forma cartacea devono essere tempestivamente inoltrati in formato elettronico, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., alla p.e.c. di Sezione abilitata al deposito atti:

[email protected]

Al momento del deposito dell’atto cartaceo, verrà rilasciato alla parte il numero di registro assegnato al protocollo. La parte, munita di tale numero e del numero di ricorso provvederà all’inoltro del formato elettronico, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.giustizia-amministrativa.it nella Sezione”Trasmissione Atti processuali tramite PEC”.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

32

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

ALTRE INFORMAZIONI DI SEGRETERIA

RICHIESTE DI COPIE - COPIE CONFORMI DI ATTI E/O PROVVEDIMENTI

1) La richiesta copie deve essere effettuata, compilando l’apposito modulo,

presso l’U.R.P sito a piano terra. Le copie, ivi comprese le richieste urgenti (cfr. modulistica), vanno ritirate nel medesimo ufficio.

2) Nella richiesta di copia di ORDINANZE, SENTENZE ed altri PROVVEDIMENTI, oltre al numero di ricorso è necessario indicare: - il numero del provvedimento; - il tipo di provvedimento (decreto cautelare, ordinanza cautelare, ordinanza collegiale, ordinanza presidenziale, decreto decisorio, sentenza, sentenza breve);

3) Nella richiesta di copia di DOCUMENTI, oltre al numero del ricorso è necessario indicare: - la data di deposito ed il numero di protocollo dei documenti richiesti; - la data (eventuale) della udienza di discussione.

TEMPISTICA DELLA CONSEGNA Le copie richieste saranno disponibili presso l’U.R.P. dopo 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data della richiesta entro 3 giorni lavorativi per le richieste urgenti, previo pagamento dei diritti di copia secondo gli importi indicati nella tabella allegata. Per gli atti ubicati nell’archivio esterno il termine di 7 giorni è prorogato a giorni 14 (salvo il rispetto dei 3 giorni lavorativi per le richieste urgenti).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

33

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRE INFORMAZIONI DI SEGRETERIA

RILASCIO DI FORMULA ESECUTIVA

La richiesta di rilascio della formula esecutiva, compilando l’apposito modulo, e il suo ritiro, previo pagamento dei diritti di copia di cui alla tabella sottoindicata, deve essere effettuato presso la Segreteria della Sezione:

- personalmente dal difensore costituito; - su delega del difensore costituito e il delegato deve essere munito, al momento del ritiro del documento di riconoscimento proprio e del delegante.

• Non è possibile rilasciare ulteriori copie in forma esecutiva alla stessa parte senza giusto motivo e specifica autorizzazione del Presidente della sezione (art. 465, co. 1 c.p.c.); • E’ possibile richiedere il rilascio di formula esecutiva solo su sentenze e/o ordinanze che condannano la parte soccombente alle spese legali o che prevedono la condanna al risarcimento del danno (ovvero alla refusione di somme).

RILASCIO DI ATTESTAZIONI E/O CERTIFICATI

La richiesta di attestazioni e/o certificati deve essere depositata presso l’U.R.P. che la trasmetterà alla sezione, che provvederà a redigere la certificazione. Il suo ritiro deve essere effettuato presso lo stesso URP In virtù dell’art. 18, comma l, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), è stabilita la non applicabilità dell'imposta di bollo nei processi - fra i quali quello amministrativo - in cui è dovuto il contributo unificato (Cfr. Circolare del Segretariato Generale n. 6/2014). Il legislatore ha così inteso limitare l'esenzione dall'imposta di bollo per i soli atti attinenti ad un procedimento giurisdizionale, in considerazione del fatto che solo per quest'ultimo il contributo unificato sostituisce ed assorbe l'imposta di bollo. Restano, pertanto, fuori dall'applicazione della norma di favore le istanze presentate da "terzi" (rispetto al procedimento giurisdizionale), in quanto il versamento del contributo unificato effettuato da una delle parti in giudizio non copre la richiesta di un soggetto del tutto estraneo al giudizio stesso (cfr. modulistica).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

34

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

TABELLA DIRITTI DI COPIA

- Allegato 6 art. 267 e allegato 7 art. 268 del D.P.R. n. 115/2002 - (Importi aggiornati dal decreto 7 maggio 2015, maggiorati del 50%, ai sensi del d.l. n.

193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

DIRITTI DI COPIE SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’

N. PAGINE DIRITTI COPIE

FORFETTIZZATO NON URGENTI

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO

URGENTI 01 - 04 € 1,44 € 4,32 05 - 10 € 2,88 € 8,64 11 - 20 € 5,76 € 17,28 21 - 50 € 11,54 € 34,62

51 - 100 € 23,07 € 69,21

Più di 100 € 23,07

+ € 9,62 ogni ulteriori 100 o frazioni di 100 pagine

€ 69,21 +€ 28,86 ogni ulteriori 100

o frazioni di 100 pagine

DIRITTI DI COPIA AUTENTICA

N. PAGINE DIRITTI COPIE

FORFETTIZZATO NON URGENTI

DIRITTI COPIE FORFETTIZZATO

URGENTI 01 - 04 € 11,54 € 34,62 05 - 10 € 13,48 € 40,44 11 - 20 € 15,38 € 46,14 21 - 50 € 19,24 € 57,72

51 - 100 € 28,85 € 86,55

Più di 100 € 28,85

+ € 11,54 ogni ulteriori 100 o frazioni di 100 pagine

€ 86,55 +€ 34,62 ogni ulteriori 100

o frazioni di 100 pagine

Consiglio di Stato Sezione Quarta

35

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRE INFORMAZIONI DI SEGRETERIA

RICHIESTA VISIONE E/O RITIRO FASCICOLO

La richiesta deve essere effettuata, compilando l’apposito modulo a disposizione presso la Segreteria della Sezione (cfr. modulistica). La visione è autorizzata alle parti costituite e/o ai loro difensori muniti di procura, ovvero a persone munite di apposita delega del difensore costituito o della parte sempre costituita e il delegato deve essere munito, al momento della visione o del ritiro, di documento di riconoscimento proprio e del delegante. La documentazione sarà visionata e/o ritirata entro il 14° giorno decorrente dalla richiesta. I fascicoli di parte possono essere ritirati successivamente alla definizione del giudizio decorsi 6 mesi o 3 mesi (riti abbreviati) dalla pubblicazione della sentenza, ovvero successivamente ai 60 giorni dalla notificazione della stessa (art. 6, co. 1, All. 2 c.p.a.). Il Presidente della Sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti ed atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata (art. 6, co. 4, All. 2 c.p.a.).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

36

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO

A seguito dell’entrata in vigore del “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” - D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., il contributo unificato ha sostituito, con decorrenza 1° marzo 2002 le imposte di bollo, la tassa di iscrizione al ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. Per i processi amministrativi già iscritti a ruolo alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, del D.P.R. n. 115/2002 sul contributo unificato, versando l’importo del contributo dovuto in base alla tipologia del ricorso proposto in ragione del cinquanta per cento. Se nessuna delle parti del processo si avvale di tale facoltà, valgono le disposizioni vigenti relative all’imposta di bollo. In tal caso va effettuata la prenotazione a debito dell’imposta di bollo per gli atti prodotti dall’Avvocatura dello Stato presentati in carta libera. Il versamento del contributo dovrà essere effettuato prima del deposito del ricorso. Al momento del deposito del ricorso si dovrà allegare la ricevuta di versamento. Per i successivi atti per i quali è dovuta l’integrazione del contributo unificato, la ricevuta di versamento dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

37

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RITI CAMERALI

TIPOLOGIA DI RITO

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI APPELLI AL

CONSIGLIO DI STATO (l’importo originario è aumentato della metà ai sensi della L. 228/12

art. 1 comma 27)

RICORSI AVVERSO SILENZIO 450

RICORSI AVVERSO ACCESSO 450

RICORSI PER L’OTTEMPERANZA (il C.U.

rimane invariato poiché non si tratta di impugnazione)

300

RICORSI PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 450

Consiglio di Stato Sezione Quarta

38

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RICO RSI IN CO N RITO O RDINARIO

TIPOLOGIA DI RITO

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI APPELLI AL

CONSIGLIO DI STATO (l’importo originario è aumentato della metà ai sensi della L. 228/12

art. 1 comma 27)

RICORSI CON RITO ORDINARIO 975

Consiglio di Stato Sezione Quarta

39

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RICO RSI IN M ATERIA DI AP P ALTI

E

AUTO RITA’ INDIP ENDENTI (con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti)

SCAGLIONI DEL VALORE DELLA CAUSA

(l’importo a base d’asta risultante dal bando di gara dovrà essere riportato nel ricorso)

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI

APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO

(l’importo originario è aumentato della metà ai sensi della L. 228/12 art. 1 comma

27)

DA € A € --/--

0 200.000 3.000 200.001 1.000.000 6.000

1.000.000 ∞ 9.000 NB: SE MANCA, NEL RICORSO,

LA DICHIARAZIONE DI VALORE 9.000

Consiglio di Stato Sezione Quarta

40

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RICO RSI RITO ABBREVIATO

ART. 119 C.P.A. (ad esclusione delle lettere a e b)

TIPOLOGIA DI RITO

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI APPELLI

AL CONSIGLIO DI STATO (l’importo originario è aumentato della metà

ai sensi della L. 228/12 art. 1 comma 27) RICORSI di cui all’art. 119 c.p.a.

(ad esclusione delle lettere a e b)

2.700,00

Consiglio di Stato Sezione Quarta

41

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RICO RSI IN M ATERIA DI P UBBL ICO IM P IEGO

TIPOLOGIA DI RITO

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI APPELLI AL CONSIGLIO

DI STATO (l’importo originario è aumentato della

metà ai sensi della L. 228/12 art. 1 comma 27)

RICORSI RITO ORDINARIO 487,5 RICORSI AVVERSO SILENZIO 225 RICORSI AVVERSO ACCESSO 225

RICORSI PER L’OTTEMPERANZA

(il C.U. rimane invariato poiché non si tratta di impugnazione)

150

RICORSI PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 225

Consiglio di Stato Sezione Quarta

42

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

RICO RSI IN M ATE RIA DI P REVIDENZA ED ASSISTENZA

O BBLIGATO RIE

TIPOLOGIA DI RITO

IMPORTO DOVUTO QUALE C.U. PER GLI APPELLI AL CONSIGLIO

DI STATO (l’importo originario è aumentato della

metà ai sensi della L. 228/12 art. 1 comma 27)

RICORSI RITO ORDINARIO 64,50 RICORSI AVVERSO SILENZIO 64,50 RICORSI AVVERSO ACCESSO 64,50 RICORSI AVVERSO RICORSI AVVERSO ESECUZIONE DEL

GIUDICATO 64,50

Consiglio di Stato Sezione Quarta

43

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

SANZIONI E’ fatto obbligo al difensore indicare, nell’atto che genera l’imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:

il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; il proprio recapito fax; il codice fiscale della parte.

La sanzione per tali omissioni è:

RITI CAMERALI

TIPOLOGIA DI RITO SANZIONE PREVISTA IN CASO DI MANCANZA DELLA PEC O N. FAX

O C.F. DELLA PARTE

RICORSI AVVERSO SILENZIO 225 RICORSI AVVERSO ACCESSO 225

RICORSI PER L’OTTEMPERANZA

(il C.U. rimane invariato poiché non si tratta di impugnazione)

150

RICORSI PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 225

Consiglio di Stato Sezione Quarta

44

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

SANZIONI

RITO ORDINARIO

TIPOLOGIA DI RITO

SANZIONE PREVISTA IN CASO DI MANCANZA DELLA PEC O

NUMERO DI FAX O CODICE FISCALE DELLA PARTE

RICORSI CON RITO ORDINARIO 487,5

Consiglio di Stato Sezione Quarta

45

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

SANZIONI

RICO RSI IN M ATERIA DI AP P ALTI

E

AUTO RITA’ INDIP ENDENTI (con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti)

SCAGLIONI DEL VALORE DELLA CAUSA

SANZIONE PREVISTA IN CASO DI MANCANZA DELLA

PEC O NUMERO DI FAX O CODICE FISCALE DELLA

PARTE DA € A €

0 200.000 1.500 200.001 1.000.000 3.000

1.000.000 ∞ 4.500 NB: SE MANCA, NEL RICORSO, LA

DICHIARAZIONE DI VALORE 4.500

Consiglio di Stato Sezione Quarta

46

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

SANZIONI

RICO RSI RITO ABBREVIATO

ART. 119 C.P.A. (ad esclusione delle lettere a e b)

TIPOLOGIA DI RITO

SANZIONE PREVISTA IN CASO DI MANCANZA DELLA PEC O NUMERO

DI FAX O CODICE FISCALE DELLA PARTE

RICORSI di cui all’art. 119 c.p.a. (ad esclusione delle lettere a e b)

1.350,00

Consiglio di Stato Sezione Quarta

47

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO TABELLE DEGLI IMPORTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

SANZIONI

RICO RSI IN M ATERIA DI P UBBL ICO IM P IEGO

TIPOLOGIA DI RITO

SANZIONE PREVISTA IN CASO DI MANCANZA DELLA PEC O NUMERO

DI FAX O CODICE FISCALE DELLA PARTE

RICORSI CON RITO ORDINARIO 243,75

RICORSI AVVERSO SILENZIO 112,5

RICORSI AVVERSO ACCESSO 112.5

RICORSI PER L’OTTEMPERANZA (il C.U. rimane invariato poiché non si

tratta di impugnazione) 75

RICORSI PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA 112.5

Consiglio di Stato Sezione Quarta

48

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO MODALITA’ DI PAGAMENTO

E RIMBORSO (Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato

dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

MODALITÀ DI PAGAMENTO Il contributo unificato può essere assolto con le seguenti modalità Versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (Lottomatica); Pagamento tramite Mod. F23 presso gli istituti bancari, avendo cura di inserire

all’interno del predetto modello i seguenti codici:

Codice Ufficio: 9S9;

Codice Tributo: 941T.

Pagamento tramite bollettino postale avendo cura di inserire all’interno i seguenti dati:

Conto Corrente Postale: 57152043; Intestato a: TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO; Causale: CONTRIBUTO UNIFICATO.

MODALITÀ DI RIMBORSO La richiesta di rimborso del contributo unificato pagato in eccesso può essere effettuata a mezzo presentazione di un apposito modulo disponibile presso la Sezione del Consiglio di Stato nella quale è incardinato il ricorso (cf.r. modulistica allegata).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

49

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSI ESENTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

T IPO LOG IE D I R IC ORS I ESEN T I DAL CO NTR IBU TO UN IF ICA TO

1) appello in materia di riparazione ex lege 89/01 (legge Pinto); 2) appello avverso ordinanza cautelare (art. 62 del Codice), richiesta di misure cautelari

monocratiche (art. 56 del Codice), istanza per esecuzione dell’ordinanza cautelare e revoca dell’ordinanza cautelare;

3) istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado (art. 98 del Codice);

4) istanza per regolamento di competenza; 5) appello in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso

all’impiego (concorsi), limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (euro 31.884,48). Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito il ricorrente può allegare al ricorso: autocertificazione ex L. 488/2000; copia del C.U.D.

6) appello, in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di

accesso all’impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per l’esecuzione del giudicato ovvero per l’accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a

tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (euro 31.884,48). Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito il ricorrente può allegare al ricorso:

Consiglio di Stato Sezione Quarta

50

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSI ESENTI

(Art. 13, comma 6 bis, DPR 30.05.2002, n. 115, così come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, D.M. della Giustizia 10 marzo 2014 e D.L. 24

giugno 2014 n. 90)

autocertificazione ex L. 488/2000; copia del C.U.D.

7) appello proposto per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali

ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ivi compresi gli appelli proposti per l’esecuzione del giudicato, per l’accesso agli atti della P.A. ovvero avverso il silenzio;

8) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (ad euro 31.884,48);

9) appello proposto in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per l’esecuzione del giudicato ovvero per l’accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del T.U. n. 115/2002 (ad euro 31.884,48);

10) appello in materia elettorale; 11) appello ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alle informazioni

ambientali (Decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195); 12) appello in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; 13) ricorsi delle vittime della criminalità organizzata e delle vittime del dovere; 14) istanza di correzione di errore materiale; 15) riassunzione; 16) appello in materia di leva militare; 17) accesso in corso di causa;

Consiglio di Stato Sezione Quarta

51

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRI CONTATTI UTILI

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E RILASCIO COPIE

E-mail: [email protected] Pec: [email protected] (Non abilitata alla ricezione di atti processuali) Recapiti URP per gli utenti esterni: 06/68212743- 68131065 - 68131079 - 06/68212736 Per richiedere informazioni: digitare il codice 1 Per richiedere copie: digitare il codice 2 Fax 06/68272282

COMMISSIONE PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

SEGRETARI COMMISSIONE E-MAIL TELEFONO

COLICA Maurizio [email protected] 06.68272578 ALLEGA Marisa [email protected] 06.68272236 FAX - Commissione 06. 68272282

Consiglio di Stato Sezione Quarta

52

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

GESTIONE RECLAMI

Al fine di garantire una efficace e trasparente gestione dei reclami e delle proposte inerenti il miglioramento dei servizi della Sezione, gli utenti potranno inoltrare alla dott.ssa Barbara Ciarlone, persona incaricata alla gestione dei reclami, il modulo previsto per la formalizzazione dello stesso (cfr. modulistica).

INCARICATA GESTIONE RECLAMI E-MAIL FAX

Dott.ssa Barbara CIARLONE

[email protected]

Tel.06.6864758

La tempistica prevista per le risposte agli utenti che hanno presentato reclamo è di giorni 30 (trenta) dalla sua ricezione.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

53

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

MODULISTICA ● DELEGHE PER UDIENZA ● ATTESTAZIONE PRATICANTI ● RICHIESTA VISIONE FASCICOLO E RICHIESTA COPIE ● RICHIESTA CERTIFICAZIONI ● RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ● MODULO DI RECLAMO

Consiglio di Stato Sezione Quarta

54

Al Presidente della Sezione Quarta

del Consiglio di Stato

Il sottoscritto avv._____________________________________________ difensore sul ricorso N.R.G. _____________________ ;

DELEGA

all’udienza del ____________________________in sua sostituzione per la

discussione del giudizio promosso con il ricorso NRG. N. ______________

l’avv. _______________________________________________________

Roma ______________

Avvocato: _____________

Consiglio di Stato Sezione Quarta

55

Consiglio di Stato

Sezione Quarta Il sottoscritto Segretario d’udienza:

ATTESTA

che il Dott. _______________________________________________________

iscritto al Registro Praticanti _________________________________________

di_______________________________________________________________

dal _____________________________________________________________

con tessera n. _______________ rilasciata il ____________________________

ha assistito all’udienza del ____________________ ove si svolgeva la discussione

del giudizio promosso con il ricorso NRG._______________________________

proposto da _______________________________________________________

Roma ______________

Segretario d’Udienza

_____________

Consiglio di Stato Sezione Quarta

56

Alla Segreteria della Sezione Quarta del Consiglio di Stato

RICHIESTA DI FASCICOLO

Il sottoscritto avv._____________________________________________

difensore sul ricorso N.R.G. _____________________;

proposto da __________________________________________________

richiede il fascicolo:

RICORSO NRG.

SENTENZA N.

PERENZIONE N.

DOMANDA DI FISSAZIONE N.

MOTIVAZIONE

La documentazione sarà visionata e/o ritirata entro il 14° giorno dalla presente.

richiesta.

Roma, ___________ IL RICHIEDENTE

- RISERVATO ALLA SEGRETERIA -

All’ARCHIVIO GENERALE S E D E Si richiede a codesto ufficio il fascicolo suindicato. Roma,_____________ IL DIRIGENTE

Consiglio di Stato Sezione Quarta

57

Consiglio di Stato Servizio rilascio copie IL SOTTOSCRITTO DOCUMENTO IDENTITA’ TIPO N. DATA E LUOGO RILASCIO IN QUALITA’ DI DIFENSORE DELEGATO PARTE C.F. AVVOCATO/PARTE NEL GIUDIZIO N. DEL PEC/E-MAIL chiede il rilascio di : n. copia/e semplice

n. copia/e autentica n. estratto con formula esecutiva n. integrale con formula esecutiva

DECISIONE (SENTENZA) ORDINANZA n. _________________ anno________ n.__________________anno________ n.__________________anno________ n.__________________anno________

cautelare n._________ anno________ cautelare n._________ anno________ collegiale n.________ anno________ collegiale n._________anno________

DISPOSITIVO DECRETI n. _________________ anno________ n.__________________anno________

cautelare n. _________anno________ decisorio n. _________anno________

DOCUMENTI N.RG________________________________prot. n. ________________________________________ N.RG________________________________prot. n. ________________________________________ N.RG________________________________prot. n. ________________________________________ VERBALI su ricorso giurisdizionale n.__________________________ data udienza ______________________ su ricorso straordinario n. __________________________ data adunanza_____________________

PARERE n.________________________________anno___________data adunaza________________________ n.________________________________anno___________data adunanza_______________________ ____________

SEZIONI Prima Sesta Seconda Atti normativi Terza consultiva/giurisdizionale Adunanza Generale Quarta Adunanza Plenaria Quinta Commissione speciale P.I. LE COPIE RICHIES TE SONO ES ENTI RIGUARDANDO CONTROVERS IE IN MATERIA DI: PUBBLICO IMPIEGO ELETTORALE ALTRO:

Motivo della richiesta (*) (*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti.

Non rientrano nell’esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto) O PRENOTAZIONE A DEBITO firma__________________________ Roma________________

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE

Consiglio di Stato Sezione Quarta

58

Modello per richiesta di: l) certificato di pendenza; 2) certificato di definizione del giudizio; 3) altra tipologia di certificato

(Consiglio di Stato/TT.AA.RR.)

Il sottoscritto......................................................................., in qualità di PARTE AVVOCATO ALTRO

CHIEDE

il rilascio di: certificato di pendenza ................................................ certificato ai sensi dell'art. 124 disp.att.c.p.c. ..................................................................................... . con riferimento a:

-sentenza del .............. in data............... n. ..........., pubblicata il.. ......... ..

-decreto del ............... ..in data ............. n. ............, pubblicato il.. ...........

-ordinanza del.. ........... in data ............ . n. ..........., pubblicata il ..........

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la richiesta viene formulata:

per le seguenti esigenze processuali: ..................................................... (da specificare)

per esigenze non processuali.

Roma, ..........

Il richiedente

Ritirato il .............

Consiglio di Stato Sezione Quarta

59

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO

Al Consiglio di Stato Piazza Capo di Ferro, 13 00186 R O M A Il sottoscritto COGNOME NOME DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA PROV. CODICE FISCALE

RESIDENTE in via COMUNE PROV. CAP

DOMICILIATO1 in via COMUNE PROV. CAP

Recapito telefonico Indirizzo di posta elettronica

avendo versato a titolo di contributo unificato l’importo di euro in cifre in lettere data versamento

€ CHIEDE

Il rimborso della somma indebitamente versata di euro in cifre in lettere

€ □ IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N._________________ PARTI _____________________________________ / ___________________________________

PER I SEGUENTI MOTIVI2 ________________________________________________________________________________

□ IN RELAZIONE ALLA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO

PER I SEGUENTI MOTIVI3 _____________________________________________________________________

1Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza. 2Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso. 3Esporre le rag ioni della mancata iscrizione a ruolo.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

60

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità: □ CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA) Cod paese Check digit CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE

□ CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL’INDIRIZZO DEL DOMICILIO/ RESIDENZA4 DEL BENEFICIARIO.

DICHIARA di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA □ ORIGINALE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO □ ORIGINALE DELL’ATTO GIUDIZIARIO IN FORZA DEL QUALE E’ STATO FATTO IL VERSAMENTO5 □ COPIA DI DOCUMENTO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA’. □ ____________________________________________________________ □ ____________________________________________________________ Luogo e data ______________________ In fede Firma 6 __________________________ ______________________________ 4Cancellare la voce che non interessa. 5Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa. 6Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presente l’istanza. In caso di presentazione di soggetto d iverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale l’istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia d i un documento personale di riconoscimento in corso di validità.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

61

Al Responsabile dei Reclami della Sezione Quarta del Consiglio di Stato

RECLAMO

presentato da:

COGNOME NOME

NATO A IL

RESIDENTE A PROV.

VIA

CAP TEL

FAX E-MAIL

MOTIVO DEL RECLAMO:

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI:

Roma, ___________ IL RICHIEDENTE Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, i dati personali saranno utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

62

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

GUIDA SEMPLIFICATA DEI TERMINI PROCESSUALI

Consiglio di Stato Sezione Quarta

63

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

TERMINI PROCESSUALI - NOTIFICA - FISSAZIONE – PUBBLICAZIONE -

MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

MONOCRATICHE (art. 56 c.p.a.)

Possono essere richieste:

• unitamente al ricorso introduttivo;

• con distinto atto notificato;

Per la loro delibazione è necessario:

• il deposito dell’istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio.

• ove ritenuto necessario il giudice può sentire le parti.

• il giudice provvede con decreto monocratico non impugnabile che fissa la camera di consiglio.

• la pubblicazione del decreto monocratico è comunicata a cura della Segreteria alle parti costituite a mezzo pec o in alternativa a mezzo fax. Al fine di consentire una celere delibazione sull’adozione del provvedimento di misure cautelari provvisorie da parte del giudice, la notifica deve risultare perfezionata, anche a mezzo fax (art. 56, co. 2)

La parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere la revoca o la modifica del decreto cautelare finché esso conserva efficacia (art. 56, co. 4).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

64

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE (RICORSO O ISTANZA SEPARATA)

NOTIFICA L’appello avverso l’ordinanza collegiale può essere richiesto: • unitamente al ricorso introduttivo; • con distinto atto notificato;

• 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza (in tutti i riti)

• 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza se non è stata notificata (in tutti i riti)

DEPOSITO

• 30 giorni dall’ultima notificazione rito ordinario • 15 giorni dall’ultima notificazione rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120)

FISSAZIONE Alla prima camera di consiglio utile non prima che siano decorsi: • 20 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell’ultima notificazione per il suo destinatario e 10 giorni dal deposito dell’appello (rito ordinario). • 10 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell’ultima notificazione per il suo destinatario • 5 giorni dal deposito del ricorso rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120);

Per procedere alla fissazione della camera di consiglio è necessario che sia stata depositata l’istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

65

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

REVOCA O MODIFICA DELLE MISURE CAUTELARI (art. 58 c.p.a.)

La parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere la revoca o la modifica dell’ordinanza cautelare.

Per la fissazione della camera di consiglio e i termini di deposito si segue il procedimento previsto nel giudizio cautelare.

ESECUZIONE ORDINANZA (art. 59 c.p.a.) La parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Per la fissazione della camera di consiglio e i termini di deposito si segue il procedimento previsto nel giudizio cautelare.

Il collegio esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza e provvede sulle spese.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

66

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

REGOLAMENTO DI COMPETENZA (art. 16 c.p.a.) Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle parti nel termine perentorio e non soggetto a dimezzamento di 30 giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza.

Il deposito presso il Consiglio di Stato deve essere effettuato entro il termine di cui all’art. 45 c.p.a., ridotto alla metà.

Nel caso in cui il regolamento è richiesto d’ufficio, l’ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della Segreteria del giudice di prime cure che a sua volta dovrà curare la comunicazione alle parti.

Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno 10 giorni prima ai difensori che siano costituiti.. L’ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d’ufficio. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 55, commi da 5 a 8 del c.p.a.

La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato vincola i Tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto presso il T.A.R. ritenuto competente nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

67

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

UDIENZA PUBBLICA

COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE

• 60 giorni prima della data di udienza nel rito ordinario (art. 71, co. 5).

• 30 giorni prima della data di udienza nel rito abbreviato (artt. 119). • 45 giorni prima della data di udienza a seguito di rinuncia alla domanda cautelare su

accordo delle parti nel rito ordinario (art. 71, co. 5) e

• 23 giorni nel rito abbreviato (artt. 119). ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA AI RELATORI

Almeno 30 giorni prima della data di udienza (art. 71, co. 6). 15 giorni nel rito abbreviato (art. 119).

PUBBLICAZIONE DISPOSITIVO DI SENTENZA O DI ORDINANZA COLLEGIALE Rito abbreviato:

• Entro 7 giorni dalla data di udienza se richiesto da una delle parti espressamente nell’udienza di discussione e verbalizzato (rito abbreviato art. 119, co. 5).

PUBBLICAZIONE SENTENZA E’ resa pubblica mediante il deposito in Segreteria (art. 89 co.2).

COMUNICAZIONE SENTENZA • Entro 5 giorni dalla pubblicazione (rito ordinario).

• Entro 3 giorni dalla pubblicazione rito abbreviato (artt. 119).

Le sentenze di cui all’art. 121, comma 2 sono trasmesse, ai sensi dell’art. 121, comma 3, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche comunitarie.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

68

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

RITO APPALTI (Art. 40 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114 -

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari)

Ai giudizi ex art. 120 c.p.a., introdotti con ricorso depositato a decorrere dal 25 giugno 2014, si applicano le seguenti disposizioni.

FISSAZIONE L’udienza è fissata d’ufficio e è da tenersi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti (ossia 30 gg. + 45 gg.) diverse dal ricorrente.

COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE Immediato avviso alle parti della data di udienza , a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie, integrazione del contraddittorio o dover assicurare i termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata con ordinanza ad una udienza da tenersi non oltre 30 (trenta) giorni.

DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene definito con sentenza in forma semplificata. La sentenza con la quale si definisce il giudizio è depositata entro 30 giorni dall’udienza di discussione, ferma la possibilità che almeno una delle parti – tramite verbalizzazione - chieda l’immediata pubblicazione del dispositivo entro 2 giorni. Qualora espressamente richiesto da almeno una delle parti Il giudice quando provvede sulle spese di giudizio, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, il cui importo può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite. Quando il Collegio dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell’art. 119 c.p.a., ne può subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, di un importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure

Consiglio di Stato Sezione Quarta

69

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

sono disposte per una durata non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.

SINTETICITA’ DEGLI SCRITTI

Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, in coerenza con il principio di sinteticità, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40 del 25 maggio 2015 è stata disciplinata la dimensione dei ricorsi e degli atti difensivi nei giudizi di cui all’art. 120 c.p.a.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

70

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

ALTRI RITI CAMERALI

OTTEMPERANZA (art. 112 c.p.a.) L’appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall’ultima notificazione. Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 87, co.3).

La discussione del giudizio è fissata d’ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. (art. 87, co. 3). Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il suo destinatario.

Il giudice decide con sentenza semplificata.

Può essere proposta azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (co. 3).

ACCESSO (art. 116 c.p.a.) L’appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall’ultima notificazione da effettuarsi all’Amministrazione e almeno ad uno dei controinteressati.

Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, compresi quelli del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti (art. 116, co.1).

In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa l’istanza di accesso può essere depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio (art. 116, co. 2).

La discussione del giudizio è fissata d’ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. (art. 87, co. 3). Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il suo destinatario. L’amministrazione può essere rappresentata da un proprio dipendente a ciò autorizzato (art. 116, co. 3 c.p.a.).

Consiglio di Stato Sezione Quarta

71

Il giudice decide con sentenza semplificata.

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

SILENZIO (art. 117 c.p.a.) L’appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall’ultima notificazione da effettuarsi all’Amministrazione e almeno ad uno dei controinteressati. Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. (art. 87, co.3).

La discussione del giudizio è fissata d’ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. (art. 87, co.3).

Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il suo destinatario. Se nel corso del giudizio viene adottato il provvedimento espresso o un atto connesso, esso può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento e l’intero giudizio segue tale rito.

Se vi è azione di risarcimento del danno congiunta al silenzio il giudice può definire il solo silenzio e trattare con rito ordinario la domanda risarcitoria.

Il giudice decide con sentenza semplificata.

Ai sensi del d.l. 9.2.2012, n. 5 tutte le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento, devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

72

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

RITO ELETTORALE ex art. 129 c.p.a. PROCEDIMENTO PREPARATORIO PER LE ELEZIONI

COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI

RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICA

(esclusivamente mediante consegna diretta, p.e.c. o fax) •

Entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza il ricorso in appello va notificato e depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato e copia dello stesso va consegnata alla segreteria del T.A.R. che ha emesso la sentenza impugnata.

La segreteria provvederà a pubblicarlo sul sito internet della Giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Le parti indicano nel ricorso, o negli atti di costituzione, l’indirizzo di p.e.c. o fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

RICORSO INCIDENTALE NOTIFICA e DEPOSITO Stesse modalità e termini previsti per il ricorso principale.

UDIENZA DI DISCUSSIONE FISSAZIONE Entro 3 giorni dal deposito del ricorso senza avvisi. DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO Sentenza in forma semplificata da pubblicarsi nello stesso giorno dell’udienza. COMUNICAZIONE SENTENZA La sentenza va comunicata lo stesso giorno dell’udienza anche all’indirizzo di p.e.c. o fax.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

73

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

RITO ELETTORALE ex artt. 131 (in appello), 132 c.p.a.

(norme speciali per elezioni al Parlamento Europeo)

ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL’ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO

RICORSO IN APPELLO

NOTIFICA ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO Entro 20 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica della stessa, decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza nell’albo pretorio per gli altri candidati o elettori. DEPOSITO ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI

RICORSO IN APPELLO Entro 15 giorni dal’ultima notificazione.

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO

Entro 5 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o dispositivo le parti depositano presso la segreteria del T.A.R. del Lazio apposita dichiarazione di appello. Tale dichiarazione serve a fini notiziali e non necessita di notifica. Entro 30 giorni, dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

74

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

RITO ELETTORALE ex artt. 131 (in appello), 132 c.p.a.

(norme speciali per elezioni al Parlamento Europeo) FISSAZIONE UDIENZA In via d’urgenza almeno 30 giorni prima della data d’udienza. PUBBLICAZIONE SENTENZA Entro 23 giorni dalla data d’udienza. Non si pubblica il dispositivo, in quanto non è richiamato il rito elettorale di primo grado, ma il rito di appello ordinario. COMUNICAZIONE SENTENZA La sentenza è immediatamente comunicata all’ente che ha indetto le elezioni (sindaco, giunta provinciale, giunta regionale o Presidente ufficio elettorale nazionale per le elezioni europee). Per le sole elezioni comunali, provinciali e regionali la copia va inviata anche al Prefetto.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

75

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRI TERMINI PROCESSUALI

ISTANZA DI FISSAZIONE D’UDIENZA (art. 71 c.p.a.)

Entro 1 anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione dal ruolo. In mancanza di tale istanza il Presidente non procede alla fissazione della camera di consiglio o dell’udienza pubblica, salvo per le ipotesi di fissazioni d’ufficio, per le quali opera eventualmente la procedura di cui all’art. 82 c.p.a. PERENZIONE ANNUALE (art. 81 c.p.a.) In mancanza dell’istanza di fissazione, il ricorso si considera perento nel caso in cui non sia compiuto nessun atto di procedura decorso 1 anno, oltre al periodo di sospensione feriale.

Il giudice provvede con decreto. PERENZIONE SU RICORSI ULTRAQUINQUENNALI (art. 82 c.p.a.) Dopo 5 anni dalla data di deposito del ricorso la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso. Onere del ricorrente è presentare nuova istanza di fissazione sottoscritta anche dal suo difensore nel termine di 180 giorni dalla ricezione dell’apposito avviso. In mancanza, giudice provvede con decreto.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

76

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRI TERMINI PROCESSUALI

OPPOSIZIONE A PERENZIONE (artt. 81 e 82 c.p.a.) (annuale e ultraquinquennale) Entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione ciascuna della parti costituite può proporre opposizione con atto notificato a tutte le altre parti.

Il collegio provvede in camera di consiglio e i relativi termini processuali sono dimezzati rispetto al rito ordinario (art. 87, co. 3).

Il collegio provvede con ordinanza. Su detta ordinanza emessa in primo grado può essere proposto appello. PERENZIONE IN REGIME TRANSITORIO (art. 1, all. 3 c.p.a.) (ricorsi depositati entro il 15.09.2005) Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice la parte ricorrente deve presentare nuova domanda di fissazione. In mancanza, il giudice provvede con decreto. OPPOSIZIONE A PERENZIONE IN REGIME TRANSITORIO (art. 1, all. 3 c.p.a.) Nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione il ricorrente può depositare atto di dichiarazione di interesse, da lui sottoscritto e dal suo difensore e notificato alle altre parti. Il Presidente può revocare il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

77

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE Sezione Quarta

ALTRI TERMINI PROCESSUALI SOSPENSIONE E INTERRUZIONE (art. 79 c.p.a.) Il termine perentorio, pena l’estinzione del giudizio, per la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto, con le modalità di cui all’art 80, commi 2 e 3 c.p.a., è di 90 giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo.

ESTINZIONE E IMPROCEDIBILITA’ (art. 85 c.p.a.)

L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’art. 35 c.p.a. possono essere pronunciate con decreto del presidente o del magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite.

Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le parti. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’art. 87 co. 3 c.p.a., ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano o vengono accertate all’udienza di discussione. Il giudizio di appello avverso l’ordinanza di primo grado che decide sull’opposizione si svolge in camera di consiglio e segue i termini processuali di cui all’art. 87, co. 3 del c.p.a.

Consiglio di Stato Sezione Quarta

78

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione Quarta

La Carta dei Servizi è stata redatta a cura

del Dirigente della Sezione:

Dr. Antonio Serrao