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BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia PUBBLICAZIONE QUINDICINALE Anno CXXXV - Numero 18 Roma, 30 settembre 2014 Pubblicato il 30 settembre 2014

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B O L L E T T I N O

U F F I C I A L Edel Min is tero del la Giust iz ia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

Anno CXXXV - Numero 18

Roma, 30 settembre 2014

Pubblicato il 30 settembre 2014

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PARTE PRIMADOSPOSIZIONI GENERALI

CONCORSI E COMMISSIONIDIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIA-

RIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Or-ganizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Concorso, per esami, a 10 posti di ma-gistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladi-na, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014 (Pubblicato nella G.U. n. 71 del 12 settem-bre 2014 - 4° serie speciale – Concorsi ed Esami). Pag. 1

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento sul ti-rocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

PARTE SECONDAATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIA-RIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 13

Nomina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti . . . » 14

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti . . . » 15

Conferimento di funzioni giudicanti . . . . . . . . . . . . . . » 16

Conferimento di funzioni requirenti . . . . . . . . . . . . . . » 16

Trasferimenti, destinazione, riassegnazioni alle sedi di provenienza nonché rettifica e revoca decreto di trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruo-lo e conferme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17

Applicazioni extradistrettuali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

Rettifica dei dati anagrafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

Positivo superamento della settima valutazione di pro-fessionalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

Positivo superamento della quinta valutazione di pro-fessionalità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19

Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferi-mento delle funzioni giurisdizionali , destinazioni e rettifica decreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20

DEFUNTI

Magistrati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

S O M M A R I O

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30-431100140831 € 4,00

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30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

PARTE PRIMADISPOSIZIONI GENERALI

1

CONCORSI E COMMISSIONI

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Concorso, per esa-mi, a 10 posti di magistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina, indetto con decreto mi-nisteriale 4 settembre 2014 ( Pubblicato nella G.U. n. 71 del 12 settembre 2014 - 4° serie speciale – Concorsi ed Esami).

Il MInIstro della GIustIzIa

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, appro-vato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive mo-difiche;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presi-dente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modi-fiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Con-siglio Superiore della Magistratura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi costi-tuzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, concernente le norme di at-tuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di propor-zionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e suc-cessive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante modifiche al decreto del Presidente della Re-pubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’as-sistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le am-ministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le mo-dalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concer-nente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernen-te disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concer-nente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Tren-tino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernen-te il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospen-sione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Go-verno per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive mo-difiche;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridi-segnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;

PARTE PRIMADISPOSIZIONI GENERALI

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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante nor-me di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con

legge 11 agosto 2014, n. 114;Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in

data 17 luglio 2013

Decreta:

Art. 1 Posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a 10 posti di magistrato or-dinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladina.

Art. 2 Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso é necessario che l’aspirante: a. sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno

dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino;b. sia in possesso dell’attestato di conoscenza – o titolo

equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 lu-glio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 mag-gio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”;

c. abbia l’esercizio dei diritti civili; d. sia di condotta incensurabile; e. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira; f. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva

al quale sia stato eventualmente chiamato;g. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel con-

corso per esami alla data di scadenza del termine per la presenta-zione della domanda;

h. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di ser-vizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:

1) magistrati amministrativi e contabili;2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni

disciplinari;

3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurispru-denza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno co-stituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comun-que, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;

7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice pro-curatore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurispru-denza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termi-ne di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;

9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurispruden-za, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

10) laureati che hanno conseguito la laurea in giuri-sprudenza a seguito di un corso universitario di durata non in-feriore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una di-sciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurispru-denza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadrien-nale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

i. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto ver-samento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00, a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Il versa-mento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 31V 01000 03245 348 0 11 2413 13, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale “concorso magistratura ordinaria – capo XI,

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capitolo 2413, articolo 13”, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provincia-le dello Stato di Roma, indicando la causale “concorso magistratura ordinaria – capo XI, capitolo 2413, articolo 13”. Il candidato deve inoltre indicare gli estremi identificativi del versamento;

j. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vi-genti.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, con-corsi ed esami.

Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalità per l’invio

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indi-cate, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblica-zione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-ca - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni, per registrarsi.

Per effettuare la registrazione, occorre inserireCodice fiscalePosta elettronica nominativaCodice di sicurezza (Password)La domanda di partecipazione deve essere redatta compilan-

do l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblica-zione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collega-mento al file in formato pdf “domanda di partecipazione”.

Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e unitamente a fotocopia di un documento di identità scansio-narla in formato pdf.

Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la seguente modalità:

il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della doman-da scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda, con invio di una e.mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf “co-dice identificativo”. Il codice identificativo, comprensivo del codi-ce a barre, deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

La procedura di invio della domanda nella modalità suindica-ta deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda è irricevibile.

In caso di più invii, l’Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permette-rà più l’accesso al FORM né l’invio della domanda.

Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diver-se da quella suindicata.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:1. il proprio cognome e nome; 2. la data e il luogo di nascita; 3. il codice fiscale;4. di essere cittadini italiani;

5. di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bol-zano ai sensi dell’art. 20 ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L’Ufficio Concorsi si riser-va di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo al candidato del requisito di cui trattasi;

6. di essere in possesso dell’attestato di conoscenza – o ti-tolo equipollente - delle lingue italiano e tedesco, di cui agli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”;

7. di avere l’esercizio dei diritti civili;8. di essere di condotta incensurabile;9. di non avere riportato condanne penali e di non avere in

corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;

10. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

11. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad inda-gini preliminari;

12. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pub-blica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

13. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;

14. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;

15. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certifica-zione rilasciata dalla competente struttura pubblica in relazione all’handicap;

16. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.); ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

17. i numeri telefonici di reperibilità, ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

18. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunica-zioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza ((indicando, altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo articolo 15;

19. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

20. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;

21. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera h, nn. 1 – 11;

22. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di pro-va orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo;

23.di essere in regola con il pagamento del diritto di segre-teria, indicando gli estremi dell’avvenuto pagamento, come speci-ficato nel precedente articolo 2.

Ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i candidati, devono, altresì, dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le prove di esame.

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4 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candi-dato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-tabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Art. 4 Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art.

2 del presente decreto;b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state

inviate nei termini e/o con le modalità suindicate; c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presen-

tazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;

d) coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.

Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento della procedura concorsuale.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessa-to, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che co-munque abbiano turbato le operazioni del concorso.

L’ammissione al concorso per ciascun candidato è delibe-rata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magi-stratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 5 Prove concorsuali

L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati te-

orici vertenti su:a. diritto civile; b. diritto penale; c. diritto amministrativo.

Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.

La prova orale verte su:a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; b. procedura civile; c. diritto penale; d. procedura penale; e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; f. diritto commerciale e fallimentare;g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; h. diritto comunitario; i. diritto internazionale pubblico e privato;l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario; m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:

inglese, francese e spagnolo.

Ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repub-blica 26 luglio 1976, n. 752, le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 6 Commissione esaminatrice

La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro del-la Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio Superiore della Magistratura d’intesa con la provincia di Bolzano.

Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che non hanno fatto parte della com-missione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed un docente universitario.

Presiede la commissione, senza voto determinante, il magi-strato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissio-ne esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candi-dati ammessi alla prova orale.

Le attività di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Mi-nistero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.

Art. 7 Diario delle prove scritte

Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami – del 31 ottobre 2014 nonché sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizio-ni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,

senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

Art. 8 Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.

Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.

Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comun-que una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

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530-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza

I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.

I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza, all’Ufficio III Concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il candidato può scegliere, per la trasmissione o il depo-sito dei documenti, una delle modalità indicate nel successivo artico-lo 15, fermo restando il rispetto del termine di decadenza suindicato

Art. 10 Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:

1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e

privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e

privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat-

tenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore

pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati

e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualun-que titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della Giustizia;

18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19. gli invalidi e i mutilati civili; 20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza

demerito al termine della ferma o rafferma. A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazio-ni pubbliche, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;

c. dalla minore età. L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto legge

21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di prefe-renza a parità di merito.

Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il nu-mero totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’am-missione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.

La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immedia-tamente trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giu-stizia.

Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la gra-duatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dal-la ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli even-tuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 12 Nomina a magistrato ordinario

I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tem-pi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legit-timità da parte dell’organo di controllo.

I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito

I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accerta-mento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad assumere servizio dall’ufficio competente.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-tazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con-corso.

I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle am-ministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato.

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6 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Mini-stero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudizia-ria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.

I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministe-ro della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.

Art. 15 Comunicazioni con i candidati

Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati, possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura con-corsuale, con una delle seguenti modalità:

dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indi-rizzo [email protected];

dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indi-rizzo [email protected];

per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del per-sonale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma;

via fax (06/68897783).I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o

qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procede-re al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Ufficio III concorsi.

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candi-dato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu-tabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Roma, 4 settembre 2014.

Il Ministro: on. andrea orlando

Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 settembre 2014.

alleGato

MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.

Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).

Si consiglia di abilitare Javascript per ottenere migliori risultati.Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 8

o superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere va-

lorizzati affinché la domanda possa essere registrata.Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere

premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.

I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di residenza.

Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo interessa, inserire la sola informazione richiesta.

Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante ‘Registra’.

Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il sistema notificherà una pagina di risposta nella quale è presente il collegamento al file “pdf” contenente la domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio e la stampa.

La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansio-nata in formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di ri-conoscimento ed inviata.

AVVERTENZE TECNICHE: il file deve essere unico: do-manda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento; la scansione in formato pdf deve essere in modalità bianco e nero; la dimensione massima del file non può superare 25 MB.

Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso l’upload sul sito, nell’apposita sezione dell’applicativo, seguendo le istruzioni indicate dal sistema.

N.B. La procedura si intende completata con l’invio della do-manda; in caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.

Completato l’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico nella quale sarà presente il codice identificativo, compren-sivo del codice a barre, che dovrà essere salvato, stampato e con-servato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industria-li Laureati - Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Approvato il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18)

tItolo I

Capo I

prInCIpI GeneralI ed aMbIto dI applICazIone

Art. 1 Nozioni e finalità

1. Il tirocinio professionale è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.

2. Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.

3. A norma dell’art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l’accesso all’esa-me di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.

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730-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

4. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in conven-zione con l’università, è compreso nei percorsi formativi accademi-ci. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionaliz-zante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.

5. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.

6. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presen-tazione della domanda.

Art. 2 Durata

1. Il tirocinio professionale può avere la durata massima di diciotto mesi.

2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’albo dell’ordine, abbiano conseguito il di-ploma di maturità tecnica di perito industriale o titolo equipollente, valido ai fini dell’accesso alla professione, rilasciato da un istituto secondario superiore statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263 e Allegato B del decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.

3. L’iscritto nell’albo professionale il quale, dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo di-ploma di maturità tecnica industriale, se intende ottenere l’iscrizione nell’Albo professionale, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedu-ra del tirocinio ovvero a una delle altre forme di attività equivalenti.

Art. 3 Titolo di studio

1. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;

b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell’Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell’accesso alla professione;

2. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti finalizzata alla partecipazione all’esame di Stato, senza lo svolgimento del tiroci-nio della durata di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

a) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conse-guita nelle classi, L4, L7, L8, L9, L10, L16, L20, L21, L23, L25, L26, L42, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pub-blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, come previsto dall’articolo 55, comma 2, lett. d), D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

b) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi L3, L4, L7, L8, L9, L17, L21, L23, L26, L27, L30, L31, L34, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2000, di cui alla lettera d);

c) diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 no-vembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubbli-ca 5 giugno 2001, n. 328;

d) diploma, di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), con successiva frequenza, con esito positivo di:

- corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 3, d.P.R. 328 del 2001, DPCM 26 gennaio 2008 e decreto ministeriale 7 settembre 2011 e s.m.i..

- corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di ti-rocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.

Capo IIobblIGhI

Art. 4 Obblighi del praticante

1. Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.

2. Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve es-sere effettivo e continuativo. Esso esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, mentre è compatibile con rap-porti di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità.

Art. 5 Obblighi del Professionista affidatario

1. Il professionista affidatario, sia in forma singola, associata o societaria, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscri-zione all’albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

2. Non può assumere la funzione per più di tre praticanti con-temporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal com-petente consiglio territoriale dell’ordine, purché il professionista affi-datario risponda almeno a uno dei seguenti criteri: fatturato di natura professionale dell’ultimo anno superiore a 300.000 euro, dipendenti e collaboratori a tempo pieno dello studio pari o superiori a tre unità.

3. Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del tirocinan-te ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.

Capo IIIreGIstro deI pratICantI

Art. 6 Registro dei praticanti

1. Presso il consiglio territoriale dell’ordine è tenuto il Regi-stro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgi-mento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.

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8 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

2. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto: - Il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome

e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posse-duto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializza-zione/sezione, codice fiscale, l’attestazione dell’Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;

- data di decorrenza dell’iscrizione; - dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni

di iscrizione nell’Albo Professionale, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio;

- ovvero, in alternativa, tutti i dati comprovanti l’avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, ai sensi dell’art. 2, commi 3.a - 3.b - 3.c della Legge 17/1990, dell’art. 6 del DPR 137/12 e dell’articolo 55, comma 3, del decreto del Pre-sidente della Repubblica n. 328 del 2001, ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell’azienda o società presso cui si svolge l’attività di tirocinio equivalente;

- data di presentazione delle relazioni semestrali, - eventuali provvedimenti di sospensione della pratica; - data di rilascio del certificato di compiuta pratica o il compiuto

svolgimento del tirocinio, di cui all’art. 6, d.P.R. 5 giugno 2001, n.328;- ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo

svolgimento del tirocinio; - data della cancellazione con relativa motivazione.

3. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Consiglio terri-toriale dell’ordine, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio, anche elettronico, dal Presidente del Consiglio.

4. Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Indu-striale, Ingegnere, Ente, o altro professionista, di cui all’articolo 2, comma 4, delle legge 17/1990 o Società tra professionisti, iscrit-ti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l’attività nelle aree di specializzazione relativa al diplo-ma del tirocinante

5. Inoltre, sono considerati altri professionisti in settori affi-ni, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione al diploma del praticante:

a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;

b) per la specializzazione Chimica Industriale, Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;

c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo;f) per le specializzazioni Arti Grafiche, Arti Fotografiche e

Disegno di Tessuti: Dottore in Disegno Industriale;6. Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2 c.1,

possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione in-tegrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici, come previsto al successivo Titolo II.

7. Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Con-siglio territoriale dell’ordine ed avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con l’attività professionale del perito industriale;- durata non inferiore a 200 ore, da svolgersi nell’arco mas-

simo di mesi sei, valutando il periodo formativo in proporzione;

Art. 7 Iscrizione nel Registro dei Praticanti

1. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio territoriale dell’ordine di residenza o di domicilio del richiedente.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 c.2, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver ac-quisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.

3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché il possesso dei requisiti per l’iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 e succ. mod. ed integr.

4. Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea, può chiede-re l’iscrizione al Registro dei praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell’Istruzione.

Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Eu-ropea, che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve docu-mentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscri-zione al Registro dei praticanti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall’art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Disposizioni in materia di istruzio-ne”, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

5. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo;

6. Alla domanda devono essere allegati:a) dichiarazione del professionista/ente/società, di cui

all’art. 2, comma 3. d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svol-gimento del tirocinio. Il professionista/ente /società deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio;

b) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio territoriale ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;

c) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.d) codice fiscale.

7. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio territoriale dell’ordine deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.

8. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento, l’impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravve-nute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.

9. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazio-ne se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio territo-riale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione del-la raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

10. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio territoriale dell’ordine con la data di ricevimento.

11. Coloro che intendono essere ammessi agli esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmen-te iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del Consiglio territoriale dell’Ordine del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l’intero periodo di svolgimento del medesimo.

12. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà es-sere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio territoriale dell’ordine per gli iscritti all’Albo professionale.

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930-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

13. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista / ente / società sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

Art. 8 Delibera di iscrizione

1. Il Consiglio territoriale dell’ordine provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salva la non compiuta istruzione della stessa per motivi non im-putabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.

2. La Segreteria del Consiglio territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne co-municazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali sog-getti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del presente regolamento, a mezzo di raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite.

3. Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista/ente /società residente in altra provincia, la delibera-zione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio territo-riale dell’ordine di detta provincia.

Art. 9 Trasferimento del tirocinante

1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in al-tra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscri-zione nel Registro dei Praticanti al Consiglio dell’ordine territorial-mente competente unendo il certificato di residenza, e deve notifi-care il trasferimento al Consiglio territoriale di provenienza.

2. Il Consiglio territoriale di provenienza deve trasferire al Consiglio territoriale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il tirocinante.

3. Al Consiglio territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all’art. 7, comma 6b) del presente regolamento, in misura proporzionale al tempo di tirocinio ancora da espletare.

4. Il tirocinante viene iscritto con l’anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento.

5. Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/enti/società deve darne comunicazione scritta al Consiglio territoriale, allegando le attestazioni di cessa-zione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.

6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documenta-zione probante da esibire a cura del tirocinante.

Art. 10 Convalida del periodo di tirocinio

1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di tiroci-nio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di tirocinio, deve presentare al Consiglio territoriale dell’ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al po-sitivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.

2. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di tirocinio trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.

3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’art. 11 del presente Regolamento, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio del-la prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di tirocinio.

Art. 11 Sospensione del tirocinio - Cancellazione – Ricongiunzione

1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al Consiglio territoriale entro quindici gior-ni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indica-zione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.

2. Il Consiglio territoriale deve deliberare l’interruzione del tirocinio:

a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del tirocinante o del professionista/ente/società o del datore di lavoro;

b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 del presente regolamento;

c) quando vengono a mancare l’attestazione semestrale di frequenza e di profitto del tirocinante;

d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professio-nista/ente/società o il datore di lavoro cessino anche temporanea-mente la loro attività.

3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/ente/società (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata / pec con avviso di ricevimento nel-le forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.

4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tiroci-nio antecedente alla sospensione si cumula con quello successiva-mente compiuto .

5. Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia comple-tare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio territoriale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.

6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia deter-minata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è fa-coltà del Consiglio territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.

7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’inter-ruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la ces-sazione temporanea dell’attività da parte del professionista / ente/ società (o del datore di lavoro).

8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissio-ne agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.

tItolo IItIroCInIo professIonale

Capo I

Art. 12 Tirocinio professionale e corsi di formazione

1. Il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/società, nelle forme stabilite dal presente regolamento.

2. Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale, di cui all’ar-ticolo 2.

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10 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

3. I corsi, di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti in-dustriali laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discre-zionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.

4. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Con-siglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laurea-ti, come definiti dall’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante rilasciato dal Ministro vigilante.

Art. 13 Tirocinio in convenzione

1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell’istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all’articolo 55, com-mi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr.

2. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Con-siglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di studi.

Art. 14 Tirocinio e pubblico impiego

1. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pub-blico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale di-sposizione vigila il consiglio territoriale dell’ordine.

Art. 15 Divieto di rapporto di lavoro subordinato

1. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto di-sposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Capo II

dIsCIplIna del tIroCInIo svolto per Il traMIte dI CorsI dI forMazIone professIonale, aI sensI dell’artIColo 6,

CoMMa 10, del deCreto del presIdente della repubblICa 7 aGosto 2012 n. 137

Art. 16 Corsi di formazione professionale

1. Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Art. 17 Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione

1. I consigli territoriali dell’ordine, nonché le associazioni di iscritti all’albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali Lau-reati previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, predispon-gono i corsi formativi sulle materie oggetto della prima prova scritta o scritto – grafica, comune a tutti gli indirizzi, indicate nell’Allegato

A del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., oltre che su altre materie, di cui al successivo articolo 20, per le quali siano stati preventivamente determinate le modalità ed il luogo di svolgimento e sia stato attribuito il relativo numero di ore.

2. Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, l’ente or-ganizzatore, sia esso il consiglio territoriale dell’ordine sia altro ente formatore, autorizzato ai sensi del comma 1, comunica il programma formativo al consiglio territoriale dell’ordine che viene pubblicato sul sito istituzionale, assicurandone la massima evidenza e diffusione.

3. La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.

Art. 18 Contenuti formativi essenziali

1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, de-vono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati:

a. Regolamento per la libera professione del perito indu-striale e del perito industriale laureato e leggi collegate;

b. Aspetti deontologici della libera professione;c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’eserci-

zio della libera professione;d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale atti-

nenti all’esercizio della libera professione;e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure

tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici;f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudizia-

rio: impostazione della perizia tecnica;g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali,

partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;

h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici;

i. Cenni sulla prevenzione incendi;j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavo-

ro secondo la normativa vigente;k. L’informatica nella progettazione e nella produzione in-

dustriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari set-tori della professione.

2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quel-le soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.

Art. 19 E-learning

1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità̀ e- learning, nel quale operi una piattaforma in-formatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor ovvero anche tra loro.

2. Per tali finalità il Consiglio territoriale dell’ordine, in quali-tà di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.

Nel caso il Collegio dell’Ordine per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning intenda avvalersi di associazioni di iscritti all’albo e degli altri soggetti formatori, deve far riferi-mento a quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.

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1130-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

3. Le associazioni di iscritti all’albo e gli altri soggetti for-matori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati e ricono-sciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti In-dustriali Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia

4. L’attività di formazione a distanza non consiste nella sem-plice fruizione di materiali didattici via internet, ma è uno strumen-to di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico, che consenta al discente di partecipare in modo interattivo alle didatti-che formative.

Il corso telematico dovrà pertanto essere in grado di garantire la raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli uten-ti, attraverso un sistema di interazione, onde garantire un continuo confronto tra discenti e docenti.

5. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svol-gimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.

6. La durata del tempo di studio previsto deve essere indicata preliminarmente e ripartito su unità didattiche omogenee.

7. Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.

8. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning.

9. Il linguaggio utilizzato, nonché quello impiegato per il ma-teriale didattico, deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

10. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valu-tazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

11. Al fine di evitare abusi, l’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.

Art. 20 Luogo di svolgimento dei corsi

1. I corsi saranno tenuti:a) presso la sede istituzionale del Collegio dell’ordine lad-

dove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore:b) Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al

c.4 dell’art. 12;c) Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione

a distanza;2. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è

fissato in 40 discenti.Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in

modalità e-learning è definito dal soggetto formatore3. Il programma e il materiale didattico devono essere distri-

buiti al momento dell’iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.

Art. 21 Docenti e Tutor

1. Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa;a Il responsabile del progetto formativo;b Il coordinatore/tutor del corso;c gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in ma-

teria afferente l’oggetto del corso formativo;

2. Il “Responsabile del Progetto Formativo:a. espleta i compiti di preparazione del corso,b. individua il coordinatore/tutor,c. effettua le opportune valutazioni circa l’idoneità di do-

centi specialisti nelle materie dei moduli formativi, attenendosi ai decreti emanati in relazione alla qualifica dei formatori per le varie materie oggetto del corso di formazione;

d. ottiene l’approvazione del Soggetto Formatore stesso che in tal modo ne autorizza l’attuazione.

3. Il “Coordinatore/Tutora. deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito

affidato,b. gestisce l’intero percorso formativo e assicura la tenuta

del Registro delle presenze.

Art. 22 Valutazione

1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lun-go il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendi-mento del tirocinante.

2. Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previ-ste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.

3. Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 10% del numero di ore complessive previste.

4. In ogni caso, sia le verifiche intermedie sia quelle di ap-prendimento finale devono essere effettuate con la presenza del ti-rocinante, da una commissione composta da professionisti, presidi di istituti tecnici e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

5. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

tItolo III

ConClusIone del tIroCInIo

Capo ICertIfICazIone e attestatI

Art. 23 Certificato di compiuto tirocinio

1. Il consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato.

2. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Il certificato ri-lasciato prima dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del citato Decreto presidenziale.

3. Quando il certificato perde efficacia, il competente consi-glio territoriale dell’ordine provvede alla cancellazione del sog-getto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all’inte-ressato.

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12 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Art. 24 Attribuzione di fondi regionali

1. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribu-zione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

tItolo IvvIGIlanza

Capo IvIGIlanza ed esaMI

Art. 25 Vigilanza e compiuta pratica – Certificato

1. Il Consiglio territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.

2. Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall’ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale lau-reato.

3. Il Consiglio territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando la cancellazio-ne del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ri-cevimento o PEC.

4. Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, il Consiglio ter-ritoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento del tirocinio.

5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.

Art. 26 Corsi preparatori all’esame di Stato

1. I Consigli territoriali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera profes-sione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.

2. Il Presidente del Consiglio territoriale dell’ordine, su con-forme parere di apposita Commissione istituita dal Consiglio, ri-lascerà al termine degli stessi un attestato di regolare frequenza. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del tirocinio.

tItolo vIMpuGnazIonI

Capo I

Art. 27 Ricorsi

1. Contro le deliberazioni del Consiglio territoriale riguardan-ti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l’interessato può ricorrere al Giudice ordinario od am-ministrativo a seconda dei casi.

Capo II

dIsposIzIonI CoMunI

Art. 28 Disposizioni comuni

1. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontolo-giche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

tItolo vI

dIsposIzIonI transItorIe e fInalI

Capo Ientrata In vIGore del reGolaMento

Art. 29 Disposizione finale

1. Il Ministro della giustizia, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del presente re-golamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all’articolo 6, comma 9 d.P.R. n. 137/2012, è applicabile.

Art. 30 Norma transitoria

1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compi-mento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.

2. Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli esami di stato per l’abilitazione dall’esercizio della libe-ra professione di perito industriale e di perito industriale laureato, secon-do la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.

3. A cura dei Consigli territoriali degli ordini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicato ai tirocinanti iscritti nel Registro.

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30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18 13

PARTE SECONDAATTI UFFICIALI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA

Conferme negli incarichi

DD.MM. 29-7-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la conferma del dott. Antonio Carlo Maria DE MAR-CHI, nato a Torino il 6 marzo 1950, nell’incarico di Presidente di sezione presso il Tribunale di Torino con decorrenza dall’11 dicem-bre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Angela DE MEO, nata a L’Aquila l’8 maggio 1952, nell’incarico di presidente di sezione presso il Tribunale di Bologna con decorrenza dal 12 gennaio 2014.

Decreta la conferma del dott. Antonio Luigi DEMURO, nato a Lanusei il 21 aprile 1945, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Nuoro con decorrenza dal 3 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Franco DE RISI, nato a Cimitile il 12 settembre 1950, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tri-bunale di Napoli con decorrenza dal 20 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giustino GATTI, nato a Napoli il 14 aprile 1946, nell’incarico di presidente di sezione GIP presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 4 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giancarlo GIROLAMI, nato a Pontremoli il 10 ottobre 1953, nell’incarico di presidente di sezione lavoro presso la Corte di Appello di Torino con decorrenza dal 18 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Alberto Roberto HAUPT, nato a Genova il 18 febbraio 1950, nell’incarico di presidente di sezio-ne presso il Tribunale di Genova con decorrenza dal 20 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo LENTO, nato a Co-senza il 18 gennaio 1965, nell’incarico di presidente di sezione presso il Tribunale di Cosenza con decorrenza dal 16 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Massimo Sergio PALUMBO, nato ad Oliveto Citra il 13 luglio 1957, nell’incarico di presidente di sezione presso il Tribunale di Salerno con decorrenza dal 30 no-vembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giovanni PENTAGALLO, nato a Salerno il 13 marzo 1949, nell’incarico di presidente di sezio-ne presso il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 23 novembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Guido PIFFER, nato ad Ala il 20 novembre 1953, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 5 ottobre 2013.

Decreta la conferma del dott. Giangiacomo PISOTTI, nato a Sassari il 18 gennaio 1943, nell’incarico di presidente di sezione presso la Corte di Appello di Cagliari con decorrenza dal 15 di-cembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Cristina TEDESCHINI, nata a Roma il 23 novembre 1958, nell’incarico di procuratore ag-giunto della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con decor-renza dal 14 gennaio 2014.

DD.MM. 30-7-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la conferma del dott. Michele LEONI, nato a Forlì il 20 aprile 1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Bologna con decorrenza dal 15 marzo 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Angelica DI SILVESTRE, nata a Palmanova il 29 gennaio 1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Udine con decorrenza dal 14 dicembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna Carla DOMINI-CI, nata a Genova il 19 giugno 1944, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dall’11 dicembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Giuseppa D’UVA, nata a Messina il 17 novembre 1953, nell’incarico di Presidente della se-zione lavoro del Tribunale di Messina con decorrenza dal 29 gen-naio 2014.

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14 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Decreta la conferma del dott. Pietro Maria Antonio FALCONE, nato a Licodia Eubea il 10 agosto 1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Palermo con decorrenza dall’1 febbraio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Fabrizia Ida FRANCA-BANDERA, nata a Manduria il 18 dicembre 1956, nell’incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Appello di L’Aquila con decorrenza dal 19 novembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Giovanna GENTILE, nata a Pescara l’8 gennaio 1949, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 19 gennaio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Francesca LA MALFA, nata a Bari il 2 settembre 1955, nell’incarico di Presidente di se-zione del Tribunale di Bari con decorrenza dal 12 gennaio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Bianca LA MONICA, nata a Pisa il 24 settembre 1946, nell’incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Appello di Milano con decorrenza dal 22 dicembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Maria Pina LAZZARA, nata a Longi il 26 ottobre 1957, nell’incarico di Presidente di se-zione del Tribunale di Patti con decorrenza dal 22 gennaio 2014.

Decreta la conferma del dott. Francesco MADDALO, nato a Pa-lermo il 22 febbraio 1949, nell’incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Appello di Bologna con decorrenza dall’1 marzo 2014.

Decreta la conferma del dott. Fabio MARINO, nato a Palermo il 27 dicembre 1952, nell’incarico di Presidente di sezione del Tri-bunale di Palermo con decorrenza dal 1 febbraio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Donica Maria MANDA-LA’, nata a Palermo il 10 marzo 1949, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Termini Imerese con decorrenza dall’1 febbraio 2014.

Decreta la conferma della dott.ssa Elisabetta MASSA, nata a Roma il 6 maggio 1954, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribunale di Torino con decorrenza dal 14 dicembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Alida PALUCHOWSKI, nata a Forli’ il 18 novembre 1954, nell’incarico di Presidente di se-zione del Tribunale di Monza con decorrenza dal 20 ottobre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Iside Germana RUSSO, nata a Lamezia Terme il 21 agosto 1953, nell’incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con decor-renza dal 10 dicembre 2013.

Decreta la conferma della dott.ssa Gloria SERVETTI, nata a Bologna il 27 maggio 1953, nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Milano con decorrenza dal 16 settembre 2013.

Decreta la conferma del dott. Vincenzo SIANI, nato a Potenza il 21 giugno 1956, nell’incarico di Presidente di sezione del Tribu-nale di Salerno, con decorrenza dal 7 gennaio 2014.

Decreta la conferma del dott. Roberto Giuseppe TANISI, nato a Taviano il 27 novembre 1953, nell’incarico di Presidente di se-zione del Tribunale di Lecce con decorrenza dall’1 febbraio 2014.

DD.MM. 31-7-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la conferma del dott. Attilio FARANDA, nato a Mes-sina il 2 ottobre 1948, nell’incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Appello di Messina con decorrenza dal 26 febbraio 2014.

Decreta la conferma del dott. Pasquale LICCARDO, nato a Na-poli il 27 agosto 1957, nell’incarico di Presidente di sezione presso il Tribunale di Bologna con decorrenza dal 03 dicembre 2013.

D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta la conferma del dott. Carmelo ZUCCARO, nato a Catania il 15 agosto 1956, nell’incarico di procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Catania con decorrenza dal 18 novembre 2013.

D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la conferma del dott. Lucio DI NOSSE, nato a Frat-tamaggiore il 16 maggio 1952, nell’incarico di Presidente della se-zione il Tribunale di Napoli con decorrenza dal 11 dicembre 2013.

Nomina

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la nomina a Presidente di sezione del Tribunale di To-rino del dottor Modestino VILLANI, nato a Nocera Inferiore il 3 gennaio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di profes-sionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Oristano.

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti

DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Donatella Rosa Maria ASCHERO, nata a Mondovì il 6 settembre 1959, magistrato ordinario di sesta valuta-zione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Savona, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Imperia – settore penale - con funzioni di presidente di sezione.

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1530-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di secondo grado al dott. Giovanni CANNELLA, nato a Catania il 29 settembre 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente consigliere della sezione lavoro presso la Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudi-canti di secondo grado alla dott.ssa Ornella GOZZO, nata a Bari il 12 maggio 1963, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bari, e la de-stinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di consigliere.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Alberto Ettore Corrado LEONE, nato a Sira-cusa il 12 novembre 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente del Tribunale di Gela, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Caltanissetta - settore penale - con funzioni di Presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di primo grado al dott. Michele MAGLIULO, nato a Pozzuo-li il 2 aprile 1961, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di secondo grado al dott. Elio MORGIA, nato a Catania l’8 luglio 1948, magistrato ordinario di settima valutazione di professionali-tà, attualmente giudice del Tribunale di Catania, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di primo grado al dott. Raffaele MORVAY, nato a Trieste il 4 agosto 1947, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-sionalità, attualmente giudice del Tribunale di Trieste, e la desti-nazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di presidente di sezione - settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di secondo grado al dott. Antonio NOVARA, nato a Palermo il 19 luglio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-fessionalità, attualmente presidente di sezione del Tribunale di Pa-lermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello della stessa città con funzioni di presidente di sezione.

DD.MM. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di primo grado al dott. Enrico CARIA, nato a Napoli il 25 gennaio 1962, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Napoli Nord, settore civile, con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado alla dott.ssa Giovanna Maria ROSSI, nata a Napoli il 28 maggio 1953, magistrato ordinario di settima valutazione di professiona-lità, attualmente Consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Corte di Appello di Napoli con funzioni di presidente della Sezione lavoro.

DD.MM. 7-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado al dott. Giovanni BRONZINI, nato a Firenze il 4 aprile 1952, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Sezione lavoro della Corte di Appello di Firenze, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Firenze con funzioni di presidente della Sezione lavoro.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di secondo grado al dott. Amedeo SANTOSUOSSO, nato a Bene-vento il 17 marzo 1950, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Milano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Corte di Appello di Milano con funzioni di presidente di sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudican-ti di primo grado al dott. Angelo Gin TIBALDI, nato a Fara Gera d’Adda il 5 marzo 1958, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Bergamo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Modena con funzioni di presidente di sezione.

Conferimento di funzioni semidirettive requirenti

DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-ti di primo grado al dott. Salvatore DE LUCA, nato a Palermo il 16 agosto 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-sionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribu-nale di Barcellona Pozzo di Gotto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-ti di primo grado al dott. Calogero Gaetano PACI, nato in Svizzera il 14 novembre 1964, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria con funzioni di procuratore aggiunto.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-ti di primo grado al dott. Bruno RAPETTI, nato ad Alessandria l’1 marzo 1946, magistrato ordinario di settima valutazione di profes-sionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla stessa Procura della Repubblica con funzioni di pro-curatore aggiunto.

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16 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-ti di primo grado alla dott.ssa Gabriella VIGLIONE, nata a Tori-no il 30 marzo 1960, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, e la destinazione della medesima, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo con funzioni di procuratore aggiunto.

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requiren-ti di primo grado alla dott.ssa Francesca Romana PIRRELLI, nata a Monopoli l’11 maggio 1960, magistrato ordinario di sesta valuta-zione di professionalità, attualmente sostituto procuratore presso il Tribunale di Bari, e la destinazione della medesima, a sua doman-da, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia con funzioni di procuratore aggiunto.

Conferimento di funzioni giudicanti

D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni giudicanti di primo grado alla dott.ssa Maria Rita MANCINI, nata a Carpino il 5 ago-sto 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professio-nalità, attualmente consigliere presso la Corte di Appello di Bari, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Foggia sezione promiscua - con funzioni di Presidente di sezione.

Conferimento di funzioni requirenti

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il conferimento delle funzioni requirenti di coordina-mento nazionale al dottor Antonio LAUDATI, nato a Forino il 17 aprile 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professio-nalità, attualmente sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, e la destinazione del medesimo, alla Direzione Nazionale Antimafia istituita nell’ambito della Procu-ra Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto.

Trasferimenti, destinazione, riassegnazioni alle sedi di prove-nienza nonché rettifica e revoca decreto di trasferimento

D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 6-8-2014

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria Teresa CONSI-GLIO, nata a Saronno il 21 marzo 1976, magistrato ordinario in attesa della I° valutazione di professionalità, attualmente giudice della sezione lavoro del Tribunale di Foggia, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

DD.MM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il trasferimento del dott. Arturo AVOLIO, nato ad Avellino il 12 aprile 1977, magistrato ordinario di prima valutazione di professio-nalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli Nord, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro

Decreta la destinazione del dott. Alfonso BARBARANO, nato a Napoli il 21 dicembre 1953, attualmente presidente di sezio-ne del Tribunale di Torre Annunziata, a sua domanda, al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Maria CAROPPOLI, nata a Pomigliano d’Arco il 1 marzo 1974, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tri-bunale di Napoli Nord, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Alessandra CERRETI, nata a Messina il 29 aprile 1968, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, a sua domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Stefania COPPO, nata a Caserta il 28 aprile 1982, magistrato ordinario di prima valutazio-ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Napoli Nord, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di giudice della sezione lavoro

Decreta la riassegnazione del dott. Salvatore DOLCE, nato a Catanzaro il 15 luglio 1966, magistrato ordinario di quinta valu-tazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, alla sede di provenienza della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore generale, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 133/98, a far data dal 21 luglio 2014.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Marisa MOSETTI, nata a Roma il 22 ottobre 1968, magistrato ordinario di terza valutazio-ne di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Velletri, a sua domanda, al Tribunale di Roma con le stesse funzioni.

Decreta la riassegnazione del dott. Ottavio MOSTI, nato a Roma il 19 gennaio 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Agrigento, alla sede di provenienza del Tribunale di Livorno con funzioni di giudice, a far data dal 28 settembre 2014.

Decreta il trasferimento della dott.ssa Corinna PAPETTI, nata a Roma il 27 luglio 1982, magistrato ordinario di prima valuta-zione di professionalità, attualmente giudice del la sezione lavoro del Tribunale di Latina, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

Decreta la riassegnazione del dott. Giuseppe Costanzo SAL-VO, nato a Marsala il 25 febbraio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procu-ratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, alla sede di provenienza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso con funzioni di sostituto, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 133/98, a far data dal 21 settembre 2014 .

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1730-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014

Il D.M. 15 maggio 2014 citato nelle premesse relativo al dott. Gaetano Alfredo CAU, nato a Nuoro il 28 febbraio 1951, è retti-ficato nel senso che laddove risulta scritto “magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità“ deve leggersi “magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità”.

D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Il D.M. 24 gennaio 2014 citato nelle premesse, è revocato e per l’effetto il dott. Paolo Marcello MAINARDI, nato a Catania l’8 settembre 1964, continuerà a svolgere le funzioni di giudice del Tribunale di Brescia.

Richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruolo e conferme

D.M. 4-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il richiamo nel ruolo giudiziario della dott.ssa Gio-vanna GIANI’, nata a Roma il 23 marzo 1969, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrati-ve, e la destinazione della medesima, a sua domanda, al Tribunale di Rieti con funzioni di giudice.

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Dichiara il richiamo nel ruolo giudiziario del dott. Ettore FA-VARA, nato a Napoli il 22 maggio 1966, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori dal ruolo organico della magistratura presso la Corte Costituzionale con l’in-carico di assistente di studio, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Roma con funzioni di giudice.

D.M. 21-3-2014 - V° U.C.B. 7-4-2014

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-stratura del dott. Paolo BRUNO, nato a Nuoro il 4 maggio 1972, magistrato ordinario di seconda valutazione di professionalità, at-tualmente giudice del Tribunale di Sassari, per essere destinato, con il suo consenso, quale esperto alla Rappresentanza Permanente d’I-talia presso l’Unione Europea.

D.M. 17-7-2014 - V° U.C.B. 4-8-2014

Decreta Il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-stratura del dott. Raffaele PICCIRILLO, nato a Portici il 17 maggio 1967, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità con funzioni di magistrato di tribunale presso l’Ufficio del Mas-simario e del Ruolo della Corte di Cassazione, e la destinazione, con il suo consenso, al Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia per assumere l’incarico di Direttore Ge-nerale della Giustizia Penale.

D.M. 4-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Ma-gistratura del dott. Gianfranco DONADIO, nato a Napoli l’11 febbraio 1955, magistrato ordinario di settima valutazione di pro-fessionalità con funzioni di sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia, per essere destinato, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di collaboratore presso la Commis-sione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, per sei mesi a decorrere dalla presa di possesso.

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta il collocamento fuori dal ruolo organico della Magi-stratura della dott.ssa Rosanna DE ROSA, nata a Napoli il 5 giugno 1965, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità attualmente giudice del Tribunale di Napoli per essere destinata, con il suo consenso, a ricoprire l’incarico di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale prof. Sergio Mattarella.

D.M. 1-8-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Rosita D’ANGIOLELLA, nata a Parete il 30 aprile 1965, magistrato or-dinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente fuori ruolo quale consigliere giuridico dell’Ufficio Nazionale Antidiscri-minazioni Razziali (UNAR) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinata al Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-versità e della Ricerca in qualità di Capo dell’Ufficio Legislativo.

DD.MM. 4-8-2014 - V° U.C.B. 18-8-2014

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott. Alfonso LAU-RO, nato a Nola il 12 dicembre 1946, magistrato ordinario di setti-ma valutazione di professionalità, attualmente presso l’Ufficio del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo economico con funzioni di consigliere giuridico, per essere destinato, all’Ufficio del Gabinet-to del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali quale Consigliere Giuridico.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Raffaella PEZZUTO, nata a Lecce il 28 dicembre 1971, magistrato ordinario di terza valutazione di professionalità, attualmente in servizio pres-so la Commissione Europea a Bruxelles in qualità di END, per es-sere destinata, con il suo consenso, al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia con funzioni amministrative.

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Elisabet-ta ROSI, nata a Senigallia il 28 marzo 1957, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, per continuare a ricoprire l’incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fino al 30 settembre 2015, termine massimo di permanenza previsto ai sensi dell’art. 1, com-ma 68, l. n. 190/2012.

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18 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

D.M. 7-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta la conferma, con il suo consenso, del collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura della dott.ssa Fiammetta PAL-MIERI, nata a Roma il 2 febbraio 1969, magistrato ordinario di secon-da valutazione di professionalità, per continuare a svolgere l’incarico di esperto nell’ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legisla-tivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 15 ottobre 2017.

Applicazioni extradistrettuali

DDMM. 29-7-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-pubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del dott. Stefano AM-MENDOLA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribuna-le di Milano, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 16 giugno 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-pubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria del dott. Giovanni CA-LAMITA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 16 giugno 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso del dott. Francesco SANTOSUOSSO, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per un periodo di mesi tre a decorrere dal 16 giugno 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bari del dott. Pietro SILVESTRI, Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario Penale della Corte di Cassazione, per la definizione del processo n. 2758/2010 RG Trib. alle udienze del 3 giugno ( a ratifica), 7 e 14 luglio 2014.

D.M. 31-7-2014 - V° U.C.B. 7-8-2014

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Asti della dott.ssa Alessia CECCARDI, giudice del Tribunale di Im-peria, per tutte le udienze necessarie alla definizione del processo indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 2 luglio 2014.

DDMM. 6-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-.2014

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Larino del dott. Roberto CAPPITELLI, giudice del Tribunale di Bari, fino alla data di presa possesso dei nuovi MOT, così come indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 16 luglio 2014.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Bre-scia della dott.ssa Anna Maria Rosaria POLEMIO, consigliere del-la Corte di Appello di Bari, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 16 settembre 2014.

DM. 7-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

Decreta l’applicazione extradistrettuale alla Procura della Re-pubblica presso il Tribunale di Forlì del dott. Fabio DI VIZIO, so-stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, per la trattazione in dibattimento del procedimento n. 1670/2008 RGNR, per l’udienza del 15 ottobre 2014, e per tutte le udienze che si riterranno necessarie sino alla sua definizione, come indicato nel-la deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 luglio 2014.

Rettifica dei dati anagrafici

D.M. 6-8-2014 - V° U.C.B. 2-9-2014

In tutti gli atti di carriera della dott.ssa Maria Ida ERCOLI, nata a Civitanova Marche il 25 marzo 1958, il nome di battesimo è “Ma-ria Ida” e non “Maria” in modo che risulti “Maria Ida ERCOLI”.

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità

DD.MM. 22-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

Al dott. Johann PICHLER, nato a Bressanone il 16 gennaio 1953, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di presidente di sezione della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24 settembre 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24 settembre 2009, il trat-tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-spondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 24 settembre 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 settembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria Gabriella PINNA, nata a Sassari il 16 otto-bre 1957, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale per i mino-renni di Sassari, è riconosciuto il positivo superamento della setti-ma valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamen-to economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

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1930-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Cuno Jakob TARFUSSER, nato a Merano l’11 agosto 1954, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di giudice internazionale della Corte Penale Internazio-nale di L’Aja, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 24 settembre 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 24 settembre 2009, il trat-tamento economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corri-spondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 24 settembre 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 settembre 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Francesco VIGORITO, nato a Salerno il 28 giugno 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratu-ra per assumere l’incarico di componente del Consiglio Superiore della Magistatura, è riconosciuto il positivo superamento della set-tima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento eco-nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 28-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

Al dott. Walter Mauro Giuseppe MAPELLI, nato a Limbiate il 9 febbraio 1958, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento eco-nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

Al dott. Giovanni Pio Luciano MELILLO, nato a Foggia il 16 dicembre 1959, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, collocato fuori del ruolo organico della magistratura con funzioni di Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 29 maggio 2013.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 29 maggio 2009, il trattamento eco-nomico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5 agosto 1998, n. 303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di € 126.040,73 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di anni 29.

La variazione biennale successiva è maturata il 29 maggio 2010 (HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69 del D.L. 112/2008, dall’1 maggio 2011.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità

D.M. 22-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

Alla dott.ssa Lucia RUSSO, nata a Napoli il 6 giugno 1961, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Re-pubblica presso il Tribunale di Parma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

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20 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

DD.MM. 28-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

Al dott. Carlo CAZZELLA, nato a Gallipoli il 5 settembre 1962, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valuta-zione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valuta-zione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Maria DELLE DONNE, nata a Roma il 28 ago-sto 1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valu-tazione di professionalità, con funzioni di consigliere della sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Ada LUCCA, nata a Napoli il 21 maggio 1967, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23 giugno 2013.

Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23 giugno 2013 lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3° sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 23 aprile 2015 (liv. HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1 aprile 2015.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’in-dennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferimento delle funzioni giurisdizionali , destinazioni e rettifica decreto

D.M. 7-7-2014 - V° U.C.B. 22-7-2014

La dott.ssa Alessia SMEDILE, nata a Messina il 25 settembre 1980, nominata con D.M. 8 giugno 2012 magistrato ordinario in ti-rocinio presso il Tribunale di Messina, è nominata magistrato ordi-nario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e de-stinata, d’ufficio, al Tribunale di Messina con funzioni di giudice.

Alla stessa è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 7-7-2014 - V° U.C.B. 23-7-2014

La dott.ssa Tiziana DI NINO, nata a Pescina il 26 marzo 1974, nominata con D.M. 8 giugno 2012 magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di L’Aquila, è nominata magistrato ordinario a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinata, d’ufficio, al Tribunale di Larino con funzioni di giudice.

Alla stessa è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.

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2130-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 15-7-2014 - V° U.C.B. 17-7-2014

I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede indicata a fianco di ciascun nominativo.

Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

1. SILIPIGNI dott.ssa Letteria magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di MESSINA, d’ufficio, al Tribunale di MESSINA con funzioni di giudice;

2. CALEVI dott.ssa Eleonora magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di TRIESTE, d’ufficio, al Tribunale di VERCELLI con funzioni di giudice;

3. BENNICI dott.ssa Vincenza magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, d’ufficio, al Tribunale di AGRIGENTO con funzioni di giudice;

4. CAFAGNA dott.ssa Antonella magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di BARI, d’ufficio, al Tribunale di BARI con funzioni di giudice;

5. TRIZZINO dott.ssa Luisa magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di PALERMO, d’ufficio, al Tribunale di PALERMO con funzioni di giudice della sezione lavoro

D.M. 29-7-2014 - V° U.C.B. 31-7-2014

I sottoindicati magistrati ordinari in tirocinio, nominati con D.M. 8 giugno 2012, sono nominati magistrati ordinari a seguito del conferimento delle funzioni giurisdizionali e destinati alla sede indicata a fianco di ciascun nominativo.

Agli stessi è attribuito a decorrere dal 17 febbraio 2014 lo stipendio annuo lordo di € 38.280,14 (HH03 cl. 0).

La variazione biennale successiva maturerà il 17 febbraio 2016 (HH03 cl. 1) e sarà attribuita dal 1 febbraio 2016.

Essendo tale nomina a magistrato ordinario coincidente con il conferimento delle funzioni giurisdizionali ai suddetti magistrati, compete la speciale indennità di cui all’art. 3 della legge 19 feb-braio 1981, n. 27, a decorrere dalla data di immissione in possesso delle funzioni giurisdizionali, nella misura intera prevista per i ma-gistrati ordinari come da prontuario.

La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato di pre-visione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1. “funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

1. WEGHER dott.ssa Anna magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, d’ufficio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona con funzioni di sostituto procuratore;

2. MARTONE dott.ssa Angela magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Milano, d’ufficio, al Tribunale di Lagonegro con funzioni di giudice;

3. FERRARA dott.ssa Loredana magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, d’ufficio, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con funzioni di giudice;

4. SANDINI dott.ssa Chiara Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale Padova, d’ufficio, al Tribunale di Belluno con funzioni di giudice.

D.M. 24-7-2014 - V° U.C.B. 25-7-2014

Il D.M. 15 luglio 2014 è rettificato nella parte relativa alla sede di tirocinio della dott.ssa Vincenza BENNICI, nata a Licata il 3 luglio 1978, nel senso che ove è stato indicato il Tribunale di Palermo deve intendersi il Tribunale di Agrigento.

DEFUNTI

Magistrati

Il dott. Filippo PAONE, nato ad Asmara il 28 agosto 1940, già presidente di sezione della Corte di Appello di Roma è deceduto in data 25 luglio 2014.

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Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Redazione del Bollettino UfficialeDirettore Generale: Lucio Bedetta - Funzionario addetto alle attività redazionali: Rita Faitanini - Indirizzo posta elettronica: [email protected] - fax: 0668897420

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