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CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE ANALISI DIVERSITÀ Estratto dall’”INDAGINE CONOSCITIVA SUI PRIMI ANNI DI APPLICAZIONE DELL’ISEE - L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (1998-2013)Rapporto annuale dell’Associazione per La Legalità e l’Equità Fiscale (LEF) www.fiscoequo.it Presentato presso la sede del CNEL il 24 gennaio 2014 Roma, febbraio 2014

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ANALISI DIVERSITÀ

Estratto dall’”INDAGINE CONOSCITIVA SUI PRIMI ANNI DI APPLICAZIONE DELL’ISEE - L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (1998-2013)”

Rapporto annuale dell’Associazione per La Legalità e l’Equità Fiscale (LEF) – www.fiscoequo.it Presentato presso la sede del CNEL il 24 gennaio 2014

DIPARTIMENTO WELFARE

AUTORI Roma, febbraio 2014

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INDICE

PREMESSA .......................................................................................................... 4

ISEE: VECCHIO E NUOVO DPCM .......................................................................... 7

L’ISEE CALCOLATO CON LE REGOLE DEL VECCHIO DPCM (N. 221/1999) ............................ 7

L’ ISEE CALCOLATO CON LE REGOLE DEL NUOVO DPCM (N. 159/2013) .............................. 9

ISEE CORRENTE ....................................................................................................... 14

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA ....................................................... 14

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI .............................................................. 15

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ................................................. 15

CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO ...................................................... 16

L’AUTO DICHIARAZIONE E I CONTROLLI ......................................................... 18

ANALISI QUANTITATIVA .................................................................................. 21

CONFRONTO ISEE VECCHIO DPCM, ISEE NUOVO DPCM E FATTORE FAMIGLIA ...................... 21

IL PESO DELL’EVASIONE .......................................................................................... 29

ALCUNI CASI CONCRETI .......................................................................................... 34

LA CONDIZIONE DEL SINGOLO E DELLA COPPIA ................................................................. 34

IL PESO DELL’ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE .......................................................... 35

IL PESO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ............................................................................ 35

L’EVASIONE ............................................................................................................ 36

L’ELUSIONE ............................................................................................................ 36

A CHI VANNO I VANTAGGI ECONOMICI DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE CON L’ISEE ............... 37

ALLEGATO A - CRITERI ADOTTATI PER L’ANALISI QUANTITATIVA .................. 39

ALLEGATO B – STIMA TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO ISEE INATTENDIBILE ................................................................................................ 46

CORRETTEZZA AUTO-DICHIARAZIONE ........................................................................ 46

OCCULTAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE ............................................................. 46

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EVASIONE ............................................................................................................ 46

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PREMESSA

L’esigenza di misurare con criteri oggettivi la ricchezza delle famiglie (la prova dei mezzi) nasce negli anni ottanta/novanta del secolo scorso in conseguenza della necessità di

ridurre la spesa sociale destinata ai servizi e alle prestazioni (meno risorse) e di indirizzare il supporto economico pubblico, selezionando chi ne ha bisogno con un metodo imparziale.

La misura della ricchezza delle famiglie, a garanzia dell’equità sociale, viene

conseguentemente introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109. Lo strumento di misura prende il nome d’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ed è determinato come rapporto tra la somma dei redditi e

d’una percentuale del valore del patrimonio di tutti i componenti la famiglia (ISE) e un parametro legato alla numerosità della famiglia stessa (Scala di Equivalenza).

In questo modo l’ISEE valuta la situazione economica del nucleo familiare di coloro che richiedono “prestazioni o servizi sociali o assistenziali”. Per sua natura, almeno così come

fu definito dalla legge originaria e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999 n. 221 che stabiliva le modalità attuative, l’ISEE prescinde sia dal tipo di

prestazione sociale richiesta che da particolari situazioni di disagio esistenti all’interno del nucleo familiare.

L’ISEE con la valutazione del reddito e del patrimonio tiene conto di tutti gli elementi che concorrono a formare la ricchezza d’un nucleo familiare e quindi, dal punto di vista teorico

e metodologico, è uno strumento fondamentale per garantire l’equità.

Tuttavia, in oltre un decennio di utilizzo dell’ISEE, numerose situazioni interne ed esterne allo strumento hanno concorso a diminuirne la sua efficacia.

Il principale elemento che ha contribuito ad indebolirlo è dovuto al fatto che nel nostro Paese l’evasione dell’imposizione sui redditi delle persone fisiche è molto elevata. Conseguentemente la struttura del prelievo fiscale è fortemente squilibrata a svantaggio di chi non evade o ha meno possibilità di evadere (lavoratori dipendenti e pensionati). Chi ha occultato reddito e patrimonio si è trovato, pertanto, nella condizione, in particolari

situazioni, anche di godere di prestazioni sociali, aggravando la “piaga” dell’evasione fiscale con il trasferimento di ulteriori risorse economiche aggiuntive ai “furbi” a danno dei cittadini “onesti”.

La mancata revisione delle tariffe d’estimo catastali relative agli immobili ha originato

anche elusione in quanto il valore dei fabbricati e dei terreni influenza il calcolo della componente patrimoniale.

Altro rilevante limite attuativo dello strumento sono state le modalità di controllo della

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veridicità di quanto auto-dichiarato dai cittadini per accedere ai servizi e alle prestazioni. Una complessa procedura informatica d’interscambio dati fra INPS ed Anagrafe Tributaria

doveva consentire almeno una verifica di corrispondenza fra quanto dichiarato dai contribuenti e quanto presente negli archivi fiscali. Questo collegamento non è stato mai

attivato. Così come sono stati assai pochi, rispetto alle auto-dichiarazioni presentate, gli accertamenti sostanziali e le verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza.

Altre insufficienze hanno riguardato fattori interni allo strumento come: la non adeguata definizione in alcune particolari situazioni del nucleo familiare;

il fatto che non tutti i redditi effettivamente percepiti concorrevano a determinare la

relativa componente; la mancata detrazione degli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge;

la necessità di collegare la determinazione dell’indicatore ad alcune specifiche

prestazioni. Con l’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “salva Italia”), così

come modificato della Legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 201, il governo ha posto le premesse per avviare a superamento tutte le principali criticità che caratterizzano

l’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aprendo la strada per una sua trasformazione in un effettivo strumento di equità.

Nello stesso articolo 5 era anche prevista l’emanazione d’un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che regoli l’introduzione delle innovazioni stabilite nella Legge. Tale DPCM è in corso di approvazione ed apporta consistenti modifiche alle regole di calcolo

dello strumento. In allegato si riporta il testo che si spera venga approvato in questa legislatura.

Nello stesso articolo 5 era anche prevista l’emanazione d’un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per regolamentare l’introduzione delle innovazioni stabilite dalla

Legge e d’un decreto interministeriale per rafforzare i controlli ed il sistema informativo dell’Isee.

In attesa della pubblicazione del Dpcm, l’8 marzo del 2013 il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato un decreto interministeriale per la “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli”.

Di particolare importanza, in tale decreto, è l’istituzione della “Banca Dati delle prestazioni

agevolate” (articolo 2) che dà attuazione pratica all’obbligo degli enti erogatori di trasmettere all’INPS i dati dei soggetti che ne hanno beneficiato (articolo 38 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

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Il Dpcm [“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i

campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”], infine, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014 con il n. 159 del 5

dicembre 2013. Il nuovo regolamento apporta consistenti modifiche alle regole di calcolo dello strumento.

In questo Dpcm sono state inserite anche le disposizioni per rafforzare i controlli ed il sistema informativo dell’Isee, la cui emanazione era prevista in un apposito decreto

interministeriale, ed è stabilito che nel momento in cui il nuovo Regolamento diventerà effettivamente operativo sostituirà per intero la preesistente normativa sull’Isee.

Al fine di valutare l’efficacia e la maggiore equità dei cambiamenti introdotti dal nuovo DPCM, nonché la loro aderenza alle esigenze degli enti utilizzatori, sono stati analizzati e

messi a confronto i criteri alla base del vecchio e nuovo ordinamento.

L’analisi valuta, inoltre, sia in termini qualitativi che quantitativi, gli effetti che il metodo di determinazione dell’indicatore ha sull’accesso alle prestazioni sociali e come tale accesso è pesantemente influenzato dall’evasione e dall’elusione.

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ISEE: VECCHIO E NUOVO DPCM

Al fine di valutare l’efficacia e l’equità dei cambiamenti introdotti dal nuovo Dpcm, nonché la loro aderenza alle esigenze degli enti utilizzatori, sono stati analizzati e poi messi a

confronto i criteri alla base del vecchio e nuovo ordinamento.

L’ISEE CALCOLATO CON LE REGOLE DEL VECCHIO DPCM (N. 221/1999)

Ai fini del calcolo dell’Indicatore il nucleo familiare da prendere a base è quello relativo alla

famiglia anagrafica, tenendo presente che un soggetto può far parte d’un solo nucleo familiare.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è ottenuto come rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica e il parametro della Scala di Equivalenza che

dipende dal numero dei componenti del nucleo. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'Indicatore della Situazione

Reddituale (Isr) e del venti per cento dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (Isp).

Quindi:

Ai fini del calcolo dell’Indicatore il nucleo familiare da prendere a base è quello relativo alla famiglia anagrafica, per la quale valgono le seguenti regole:

un soggetto può far parte d’un solo nucleo familiare;

i soggetti a carico d’un componente del nucleo rientrano nella famiglia anagrafica, anche se non conviventi;

i coniugi conviventi nella stessa residenza fanno parte dello stesso nucleo anche se a carico di altri soggetti;

i coniugi con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo anche se a carico di

soggetti diversi; costituiscono, tuttavia, nuclei a sé stanti in caso di separazione giudiziale o consensuale omologata o ordinata con sentenza o provvedimento temporaneo o urgente o di provvedimento di allontanamento, di esclusione della

potestà dei figli, di abbandono del coniuge, ecc.; il figlio minore di anni 18, anche se a carico di altri soggetti, fa parte del nucleo

familiare del genitore con il quale convive; il minore in affidamento pre-adottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario;

il minore in affidamento temporaneo è nucleo familiare a sé stante ad esclusione

del caso in cui l’affidatario lo consideri come componente del suo nucleo;

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il minore in affidamento che si trova in una comunità è considerato nucleo a sé stante;

il soggetto che si trova in una convivenza anagrafica (carcere, convento, caserma, istituto di cura, ecc.) è considerato nucleo a sé stante, salvo che non sia coniugato;

il minorenne in convivenza fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva; sono

considerati nucleo familiare il genitore e il figlio minorenne che vivono entrambi in una convivenza anagrafica.

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente si calcola con riferimento alla

composizione del nucleo familiare all’atto della richiesta di determinazione del suo valore ed è pari al rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica e “il parametro

corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998”.

Concorrono al calcolo dell’ISR il reddito complessivo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e il reddito figurativo delle attività finanziarie “determinato applicando il tasso di

rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare”.

Ai nuclei che abitano in una casa in affitto con contratto registrato si applica una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 5.165 euro.

L’Isp si ottiene come somma del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo

familiare. Il valore di fabbricati e terreni è quello catastale e quindi il valore delle abitazioni è pari alla rendita rivalutata del 5%. Il valore dell’immobile va considerato al netto del

debito del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione. I nuclei che risiedono in una abitazione di proprietà hanno diritto ad una franchigia fino a

concorrenza e per un massimo di 51.646 euro. Tale franchigia è concessa in alternativa alla sottrazione del debito residuo del mutuo, qualora più favorevole. Al patrimonio

mobiliare è concessa una franchigia fino a concorrenza e per un massimo di 15.494 euro. Il parametro relativo alla composizione del nucleo familiare (scala di equivalenza) assume i

seguenti valori: 1 componente = 1;

2 componenti = 1,57;

3 componenti = 2,04; 4 componenti = 2,46;

5 componenti = 2,85.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;

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0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o di invalidità superiore al 66%;

0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L’ ISEE CALCOLATO CON LE REGOLE DEL NUOVO DPCM (N. 159/2013)

Il nuovo Dpcm apporta modifiche alla determinazione del “Nucleo Familiare” in quanto:

supera il principio che “ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare” e si limita a stabilire che “Il nucleo familiare del richiedente è costituito

dai soggetti componenti la famiglia anagrafica ...” alla data di determinazione del valore dell’indicatore; questa formulazione apre la possibilità di definire, solo per

alcune prestazioni, l’appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare; abbandona qualsiasi riferimento alla famiglia fiscale (soggetto a carico o meno) ad

esclusione del figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF che “… nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo

familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.”;

fanno parte dello stesso nucleo i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica;

anche in questo caso il nuovo Dpcm elimina ogni riferimento alla loro posizione fiscale (se a carico o meno di qualcun altro).

Non sono state apportate modifiche significative alla casistica dei coniugi che non hanno la

stessa residenza e costituiscono nuclei a sé stanti; a quella dei figli minori di anni di 18 e a quella relativa ai soggetti che si trovano in una convivenza anagrafica.

Nel nuovo Dpcm la determinazione dell’”Indicatore della situazione reddituale” è stata

ampiamente modificata. Infatti fanno parte del reddito di ciascun componente:

il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (compresi il reddito dell’abitazione

principale, anche se il contribuente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, e i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che si deducono in dichiarazione al contrario dei dipendenti che li deducono in busta paga);

i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta (compresi i redditi: derivanti da nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; dei

contribuenti cosiddetti minimi; fondiari da cedolare secca; da lavori socialmente utili per la parte eccedente 3.098,74 euro; da rendita maturata in un fondo

pensione a partire dal 2007; da premi di produttività, ecc.); ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta (comprese le

pensioni di guerra e le pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, le pensioni sociali, alcune borse di studio, ecc.);

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i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;

gli assegni di mantenimento dei figli effettivamente percepiti; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito e buoni

spendibili per l’acquisto di servizi se denominati in euro, a qualunque titolo

percepiti da amministrazioni pubbliche (comprese le indennità per invalidità o per morte erogate dall’INAIL e le indennità di accompagnamento e quelle ai ciechi, ai sordi e agli invalidi civili e compresi i sussidi a favore degli handicappati);

i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo; a tal fine i redditi dei fabbricati si assumono

rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per

cento e del 70 per cento (compreso il reddito delle seconde abitazioni a disposizione il cui reddito non è più imponibile ai fini IRPEF da quando è stata

introdotta l’Imposta Municipale sugli Immobili); il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio

mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro

ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

il reddito lordo, convertito in euro, dei coniugi cittadini italiani iscritti nell’anagrafe

dei residenti all’estero (AIRE) attratti al nucleo familiare del coniuge residente in

Italia.

Dall’ammontare della somma dei redditi di ciascun componente si sottraggono, inoltre, fino

a concorrenza: l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se

residente all’estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio

come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria; nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né

legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne stabilisce l’importo;

fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali

spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali

spetta la deduzione dal reddito complessivo; l’importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice

civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

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fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei

redditi medesimi; fino ad un massimo di 1.000 euro, e in alternativa alla quota concessa al lavoro

dipendente, una quota dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari pari al 20% dei redditi o dei trattamenti.

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo si sottraggono, infine, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite all’intero nucleo familiare:

nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone

annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000 maggiorato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo;

nel caso del nucleo facciano parte:

o persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro maggiorata a 5.500 euro se minorenni;

o persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a

5.500 euro maggiorata a 7.500 euro se minorenni; o persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000

euro maggiorata a 9.500 euro se minorenni. nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse,

la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione

presentata all’INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell’ammontare dei trattamenti di legge, al netto della riduzione del 20% fino a

1.000 euro, fatti salvi i casi in cui tale deduzione non si applica; le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata

ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

in alternativa a quanto riportato nel precedente alinea nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso

strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera, fatto

salvo che per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo non si applica la riduzione del 20% fino a 1.000 euro.

Nel caso il richiedente sia beneficiario di trattamenti economici erogati da amministrazioni pubbliche ed ai soli fini dell’accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento

stesso, al valore dell’Isee è sottratto dall’ente erogatore l’ammontare del trattamento percepito dal richiedente nell’anno precedente la presentazione della Dsu rapportato al

corrispondente parametro della scala di equivalenza.

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L’”Indicatore della situazione patrimoniale” è “determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (compreso quello posseduto all’estero) … nonché del patrimonio mobiliare.”

Il patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) intestato ai componenti il nucleo non

esercenti attività d’impresa è pari al valore determinato ai fini dell’Imposta Municipale propria (IMU) che prevede per i fabbricati residenziali un moltiplicatore di 160 della rendita catastale rivalutata del 5%.

Anche nel nuovo Dpcm dal valore dell’immobile così ottenuto si detrae, fino a concorrenza,

l'ammontare del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione.

Per le case di abitazione di proprietà del nucleo familiare che vi risiede è concessa una franchigia pari a 52.500 euro maggiorata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Tale franchigia non è più in alternativa alla possibilità di detrarre dal

valore dell’immobile l’importo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione. L’importo, al netto del mutuo e della franchigia, si considera in proporzione pari a due terzi.

Nella determinazione del patrimonio immobiliare va considerato anche quello relativo a

fabbricati e terreni posseduti all’estero come definito dalla nostra legislazione. Anche in questo caso si può detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato.

Il patrimonio mobiliare è costituito dai seguenti strumenti finanziari, anche posseduti

all’estero: depositi e conti correnti bancari e postali con il valore del saldo attivo alla data del

31 dicembre dell’anno precedente; tuttavia se il valore della consistenza media annua è superiore si fa riferimento a questo;

titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati con il valore nominale delle consistenze alla data del 31

dicembre dell’anno precedente; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani

o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre

dell’anno precedente; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e

partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo

bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell’Isee; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa,

affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo

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rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;

altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla del 31 dicembre dell’anno precedente, nonché contratti di assicurazione a

capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli

eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono

esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria,

ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le

imprese individuali in contabilità semplificata, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della richiesta di determinazione dell’Isee.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, si assume il valore della quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a

6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente della famiglia aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Anche l’”Indicatore della situazione economica” (Ise) è definito nel nuovo Dpcm come

somma dell’indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale.

La scala di equivalenza del nuovo Dpcm presenta poche differenze rispetto a quella del precedente Isee; prevede, tuttavia, una riformulazione delle maggiorazioni che sono

applicate solo ai nuclei familiari con figli minorenni, ciò al fine di tener conto della conseguente maggiore spesa dovuta alla loro presenza.

In particolare sono applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso

di almeno cinque figli minorenni;

0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui:

o entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;

o in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni.

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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Non sono più presenti le maggiorazioni per ogni componente con handicap psicofisico permanente in quanto di tali situazioni si tiene conto in modo più specifico ed articolato nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddituale.

Ai fini della scala di equivalenza il componente del nucleo familiare per il quale siano

erogate prestazioni in ambiente residenziale o in un istituto specializzato vale 1. Nel nuovo Dpcm la modalità di determinazione dell’Isee differisce da quella

precedentemente descritta per l’”Isee corrente” e per le seguenti prestazioni: agevolate di natura sociosanitaria;

agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

per il diritto allo studio universitario.

ISEE CORRENTE

Il Dpcm stabilisce che si calcola l’Isee corrente se nei 18 mesi precedenti la richiesta della

prestazione si è verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa di uno dei componenti il nucleo familiare:

lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della

stessa; lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie

contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della richiesta di determinazione dell’Isee e che possano dimostrare di essere stati

occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;

lavoratori autonomi, non occupati alla data della richiesta di determinazione dell’Isee, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività

medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Si procede al calcolo dell’Isee corrente solo in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all’indicatore della situazione reddituale calcolato con le modalità ordinarie. Nel calcolo dell’Isee corrente si procede ad aggiornare solo la componente reddituale del componente il nucleo che ha modificato la propria situazione per licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell’attività economica, ecc.

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIOSANITARIA

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età

erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il Dpcm stabilisce che: non sono deducibili le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza

personale o, in alternativa, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 15 di 47

alberghiera;

in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare l’Isee integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della

situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo specifiche descritte in modo dettagliato in un allegato al Dpcm; tale componente non viene calcolata quando il figlio non è

autosufficiente o disabile ovvero è estraneo alla famiglia in termini di rapporti affettivi ed economici;

le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta della prestazione continuano ad essere

valorizzate nel patrimonio del donante così come sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, se in favore

di persone tenute agli alimenti.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone minori di anni 18,

l’Isee è calcolato con le modalità specifiche previste per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI

Per le sole prestazioni sociali agevolate, rivolte a minorenni, nel calcolo dell’Isee il genitore

non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che:

il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;

con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di

assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333

del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in

materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi dei primi due alinea del punto precedente l’Isee è

integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al Dpcm.

PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, ai fini del calcolo

dell’Isee, nel nuovo Dpcm trovano applicazione le seguenti modalità:

in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non

ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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o residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

o presenza di una adeguata capacità di reddito definita come l’importo standard della borsa di studio universitaria;

i genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad esclusione dei casi in cui costituiscono, se coniugati, nuclei

separati e, se non coniugati, dei casi in cui non costituiscono un solo nucleo previsti per le prestazioni agevolate rivolte ai figli minorenni; in questa ultima situazione

l’Isee è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo specifiche modalità descritte in un allegato al Dpcm;

il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è

formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole di carattere generale;

la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Isee all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti

all’estero e del 20% dei patrimoni posseduti all’estero.

CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO

Il nuovo Dpcm concentra l’attenzione esclusivamente sulla risoluzione per via normativa ed operativa dei problemi emersi nei primi quindici anni di applicazione dell’Isee. Questo mantiene, pertanto, la sua natura di misuratore oggettivo e neutrale della ricchezza del

nucleo familiare.

In particolare il nuovo Isee contiene: una definizione di nucleo familiare più corretta e più rispondente alla realtà;

un’articolata e dettagliata enunciazione delle componenti reddituale e patrimoniale in cui rientrano tutti gli elementi che contribuiscono alla loro determinazione;

una rimodulazione delle franchigie con importi più aderenti ai fattori che rendono

necessaria la loro introduzione; una maggiore considerazione nella Scala di Equivalenza della spesa sostenuta per il

mantenimento del nucleo per la presenza di tre o più figli minorenni; l’introduzione dell’Isee corrente in caso di perdita di lavoro o chiusura dell’attività

con la relativa componente reddituale attualizzata all’anno in cui si è determinata la nuova situazione;

un collegamento, per alcune specifiche prestazioni, delle modalità di calcolo dell’indicatore alla natura stessa della prestazione.

Sono, tuttavia, da esprimere alcune notazioni critiche sulla rimodulazione delle franchigie.

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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La franchigia concessa al valore del patrimonio del nucleo di chi risiede nell’abitazione di proprietà non appare in equilibrio con quella concessa sul reddito al nucleo che risiede in una casa in affitto. La condizione delle famiglie che vivono in una casa non di proprietà è

sicuramente di maggiore disagio e la determinazione dell’indicatore non sembra tener conto di ciò in quanto concede al valore dell’abitazione occupata direttamente dal nucleo

proprietario una franchigia sulla componente patrimoniale di 52.500 euro (corrispondente ad una riduzione della parte reddituale di 7.000 euro come risultato di 52.500*0,2*2/3) oltre all’abbattimento del mutuo residuo e di un terzo della parte eccedente.

Per quanto riguarda la premialità, con aumento delle franchigie in base al numero di

componenti, concessa sia in riferimento all’abitazione (di proprietà o meno), sia per abbattere il valore del patrimonio mobiliare, si osserva che ciò è in contraddizione con la

funzione della Scala di Equivalenza quale unico elemento di parametrizzazione della ricchezza della famiglia rispetto alla sua numerosità.

Si rileva, infine, che la percentuale con cui la componente patrimoniale concorre al calcolo è rimasta invariata (20%). La componente patrimoniale fu introdotta perché nel nostro

paese l’evasione è elevata e, in genere, gran parte della ricchezza sottratta al fisco si trasforma in patrimonio. L’elevato tasso di evasione avrebbe fatto ipotizzare un incremento

della percentuale del 20% anche in considerazione del fatto che i lavoratori autonomi e i titolari d’impresa, con partita IVA e al disotto d’una determinata soglia di ricavi, godono del vantaggio degli studi di settore attraverso cui il contribuente può limitarsi a dichiarare

l’ammontare dei ricavi (e conseguentemente del relativo reddito) congruente, omettendo di denunciare gli importi che vanno oltre tale ammontare.

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 18 di 47

L’AUTO DICHIARAZIONE E I CONTROLLI

I dati necessari al calcolo dell’indicatore sono, sino ad oggi, dichiarati ed auto-certificati dal soggetto richiedente la prestazione; tutto ciò nonostante molte informazioni contenute

nella dichiarazione siano già a conoscenza dell’amministrazione pubblica. I dati delle Dsu confluiscono nel Sistema informativo dell’Isee che è una banca dati gestita dall’INPS.

Tra le problematiche più importanti che hanno pertanto caratterizzato l’uso dell’indicatore

c’è, quindi, quella dei controlli sulla veridicità dei dati, tutti auto-dichiarati, che non sono mai stati tempestivi e sistematici.

Nel nuovo Dpcm, pertanto, sono state apportate rilevanti modifiche alle modalità di dichiarazione. Infatti tra i dati da autocertificare nella Dsu per la determinazione dell’Isee,

così come elencati nel nuovo Dpcm, non compaiono più le informazioni reddituali gestite dall’Agenzia delle entrate e quelle gestite dall’INPS; conseguentemente questi dati verranno automaticamente rilevati dalle banche-dati dei sistemi informativi dei due enti.

Si tratta d’un importante passo avanti verso la semplificazione degli adempimenti del

cittadino/dichiarante e d’un significativo miglioramento dei controlli di base (non si potranno più auto-dichiarare dati reddituali diversi da quelli già in possesso dell’Agenzia

delle Entrate e dell’INPS). In particolare il richiedente non deve più autocertificare i seguenti dati:

reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef;

la gran parte dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta in quanto rilevabili dalla dichiarazione dei redditi;

le prestazioni erogate dall’INPS come trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari.

Deve comunque auto-dichiarare una serie di dati che risultano già in possesso della

Amministrazioni Pubbliche ed in particolare dell’Anagrafe Tributaria. Tra quelli di maggiore impatto si segnalano il canone di locazione, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una

abitazione in affitto, e i dati sugli immobili. Per quanto riguarda il primo aspetto (valore del canone di locazione) la richiesta suscita

perplessità in quanto l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di tale valore che, essendo trasmesso telematicamente all’atto della registrazione del contratto di affitto, dovrebbe

essere corretto ed affidabile. Comprensibile risulta, invece, la scelta operata sui secondi in quanto la qualità dei dati

degli archivi di competenza dell’Agenzia del Territorio (oggi confluita in quella delle Entrate), nonostante i consistenti investimenti effettuati in quest’ultimo decennio, non

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 19 di 47

consente ancora operazioni di tale tipo. È comunque un ulteriore elemento che dovrebbe stimolare l’Agenzia a “pulire” in modo efficace i propri archivi per identificare correttamente l’immobile, chi vanta diritti su questo e in che proporzione (codice

identificativo dell’immobile, codici fiscali, codici diritti con percentuale e periodo). Per quanto riguarda gli immobili, poi, la qualità dei dati sui terreni risulta di gran lunga meno

buona di quella dei fabbricati. Altro fatto considerevole e particolarmente significativo ai fini del “rafforzamento dei

controlli” è che il Dpcm prevede, per l’auto-dichiarato sul patrimonio mobiliare, che l’Agenzia delle entrate da subito verifichi la sua corrispondenza con quanto presente

nell’”apposita sezione dell’anagrafe tributaria” che contiene questo tipo d’informazioni (la cosiddetta ”Anagrafe dei conti”).

È, inoltre, previsto che al fine di ridurre ulteriormente le informazioni auto-dichiarate entro un anno vengano emanati uno o più decreti in cui “sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico”.

Progressivamente, quindi, il richiedente la prestazione non dovrà più auto-dichiarare

nessun dato già conosciuto dall’amministrazione pubblica; il disegno è ambizioso e dovrà essere verificato alla prova dei fatti. Il suo successo dipenderà principalmente dalla

maturità dei sistemi informativi in gioco, in particolare dalla qualità dei dati in questi contenuti, e dalla loro capacità di colloquiare e di scambiare informazioni in maniera massiva ed in tempi prestabiliti.

In merito al fatto che non si dovranno più dichiarare dati già presenti negli archivi della

Amministrazione Pubblica si osserva che il controllo incrociato e automatico dei dati auto-dichiarati con quelli presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria era già previsto nelle precedenti versioni della legge e non era stato, a quello che si sa, mai realizzato. Ora viene

riproposto con maggior dettaglio, nei tempi e nei modi, dal nuovo Dpcm. A tal proposito c’è da osservare che la creazione d’un collegamento telematico, che consenta la

realizzazione anche dei controlli automatici d’incrocio, non è solo un banale scambio di dati, ma richiede l’attivazione d’un servizio d’interoperabilità e di cooperazione applicativa

tra sistemi informativi (quello dell’INPS e quello dell’Agenzia delle Entrate). Il primo sistema informativo (l’INPS) richiede (domanda) il servizio, il secondo sistema

informativo (l’Agenzia delle entrate) lo realizza (offerta) con la verifica e il controllo dei dati e la trasmissione dei risultati. Per semplificare questo processo, che prevede un’andata e

un ritorno d’un flusso di dati, riducendo costi e tempi, sarebbe stato probabilmente più opportuno che l’auto-dichiarazione venisse presentata direttamente all’Agenzia delle

entrate, così come già aveva previsto la legge 244 del 2007 (successivamente abrogata). Il controllo dei dati auto-dichiarati richiede, pertanto, che l’Agenzia delle entrate effettui

tutta una serie di verifiche sulle informazioni contenute nelle proprie banche-dati e necessita, quindi, dello sviluppo di apposite e complesse applicazioni. Tutto ciò è anche

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 20 di 47

molto costoso e ha bisogno di tempo. Si segnala che nel Dpcm è previsto anche che questi controlli riguardino anche le informazioni sintetiche sul patrimonio mobiliare in possesso dell’Agenzia delle entrate archiviate solo di recente in una ’”apposita sezione dell’anagrafe

tributaria”.

Riconosciute le buone e lodevoli intenzioni del Dpcm, per passare concretamente dal libro dei sogni alla effettiva attuazione del collegamento (con il relativo servizio di interoperabilità), sarebbe stato necessario che il Dpcm prevedesse le risorse economiche

per realizzare il tutto. Di certo non fa ben sperare quanto riportato nel nuovo Dpcm in proposito laddove si stabilisce che: “Ai maggiori compiti previsti … per l’INPS e per

l’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Una tardiva messa in atto di quanto previsto nel Dpcm ricadrebbe ancora una volta sui cittadini che si troverebbero a compilare, per determinare l’Isee, una auto-dichiarazione

ancora più complessa della precedente. Infatti l’applicazione delle muove modalità per la determinazione dell’Isee comporterà un adeguamento strutturale della Dsu, con ulteriori

dati e moduli aggiuntivi relativi ai soggetti non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario nel caso di specifiche prestazioni.

Infatti la nuova Dsu (da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm) dovrà essere aggiornata prevedendo nuove sezioni per l’indicazione dei nuovi cespiti e delle

nuove spese e dei dati utili a determinare le franchigie.

Sicuramente la criticità più rilevante dell’Isee è quella legata ai controlli formali ovvero alla verifica di correttezza di quanto auto dichiarato dal richiedente.

In merito alle verifiche sostanziali la legge originaria prevedeva che “Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività

d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei

soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa." Tale disposizione è rimasta invariata ed è stata recepita anche dal nuovo Dpcm. Non si

capisce perché questa attività debba essere pianificata solo dalla Guardia di Finanza e non anche dalla programmazione dei controlli dell’Agenzia delle entrate, anche in

considerazione del fatto che sono stati assai pochi, rispetto alle auto-dichiarazioni presentate, gli accertamenti sostanziali e le verifiche effettuati dalla Guardia di Finanza.

Per il controllo del valore del patrimonio mobiliare il nuovo Dpcm prevede che l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui si riscontrino difformità o che la dichiarazione non risulti

completa e veritiera, può chiedere, sulla base di criteri selettivi, ulteriori informazioni agli intermediari finanziari, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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ANALISI QUANTITATIVA

L’analisi quantitativa si basa su una casistica specifica che mette in relazione la variabile composizione del nucleo con le variabili reddito complessivo, condizione abitativa (in affitto

o in abitazione di proprietà) e patrimonio mobiliare collegato alla condizione lavorativa (dipendente o autonomo). Il dettaglio della “casistica” è descritto nell’Allegato A - Criteri adottati per l’analisi quantitativa.

CONFRONTO ISEE VECCHIO DPCM, ISEE NUOVO DPCM E FATTORE FAMIGLIA

Di seguito si riporta il confronto tra i valori assunti dall’indicatore per un nucleo familiare di dipendente o autonomo con un reddito complessivo IRPEF pari a 31.600,18 euro, nucleo

familiare con coniuge e due figli ed abitazione di proprietà.

La tabella di confronto evidenzia quanto segue: il valore dell’Isee, a parità di condizioni economiche, del nuovo Dpcm è più elevato

di quello relativo al vecchio Dpcm; nel nuovo Dpcm la componente patrimoniale pesa in maniera più significativa; ciò è

dovuto principalmente al peso del valore dell’abitazione occupata direttamente la cui rendita catastale rivalutata (105%) va moltiplicata per 160 e, al netto della franchigia,

va abbattuta d’un terzo; mentre nel vecchio Dpcm la componente patrimoniale godeva di franchigie piuttosto elevate.

Di seguito si riportano tre tabelle e tre grafici che dettagliano i valori assunti dall’Isee calcolato con il vecchio e nuovo Dpcm per lo stesso importo di reddito complessivo (31.600,18 euro) al variare della condizione abitativa e patrimoniale del nucleo familiare.

CONFRONTO

TIPO SOGGETTO

VECCHIO DPCM NUOVO DPCM

VALORE INDICATORE

% REDDITO

% PATRIMONIO

VALORE INDICATORE

% REDDITO

% PATRIMONIO

DIPENDENTE € 14.629,16 89,06% 10,94% € 15.079,62 77,85% 22,15%

AUTONOMO € 17.356,50 79,30% 20,70% € 19.193,44 69,89% 30,11%

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 22 di 47

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

15.129,85 € 17.528,49 € 21.137,30 € 27.465,02 € 43.120,09 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

17.483,98 € 20.255,83 € 24.426,15 € 31.738,44 € 49.829,35 €

38.761,44 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

12.627,28 € 14.629,16 € 17.641,05 € 22.922,13 € 35.987,74 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

14.981,40 € 17.356,50 € 20.929,90 € 27.195,54 € 42.697,00 €€ 3

1.6

00,1

8

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 8.000,00 €9.434,25 € 10.929,93 € 13.180,21 € 17.125,87 € 26.887,62 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €11.788,38 € 13.657,27 € 16.469,06 € 21.399,29 € 33.596,88 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

11.246,38 € 13.029,34 € 15.711,85 € 20.415,40 € 32.052,18 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

13.600,51 € 15.756,68 € 19.000,71 € 24.688,82 €

REDDITO

COMPLESSIVO

AI FINI IRPEF

ALTRE COMPONENTI:

AFFFITTO/OCC.

DIRETTAMENTE PATR.

MOB.

NUCLEO FAMILIARE

COPPIA CON

3 FIGLI

MINORI

COPPIA CON

2 FIGLI

MINORI

COPPIA CON

FIGLIO

MINORE

COPPIA SINGOLO

VALORE ISEE VECCHIO DPCM

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 23 di 47

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

17.800,12 € 22.286,05 € 26.874,36 € 35.174,33 € 55.623,69 €

18.172,23 € 21.913,58 € 28.473,69 € 45.103,69 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

14.547,66 €

19.193,44 € 23.145,03 € 30.328,57 € 48.015,86 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

15.305,74 €

15.079,62 € 18.184,24 € 23.627,93 € 37.495,86 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

12.053,29 €

19.415,70 € 25.482,81 € 40.408,02 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

12.811,37 € 16.100,82 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 8.000,00 €7.009,90 € 8.894,38 € 10.725,58 € 13.936,42 € 22.280,18 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €10.262,35 € 13.008,20 € 15.686,36 € 20.637,06 € 32.800,18 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

9.558,91 € 11.987,00 € 14.454,91 € 18.782,18 € 29.888,02 €

€ 3

1.6

00,1

8

VALORE ISEE NUOVO DPCM

REDDITO

COMPLESSIVO

AI FINI IRPEF

ALTRE COMPONENTI:

AFFFITTO/OCC.

DIRETTAMENTE PATR.

MOB.

NUCLEO FAMILIARE

COPPIA CON

3 FIGLI

MINORI

COPPIA CON

2 FIGLI

MINORI

COPPIA CON

FIGLIO

MINORE

COPPIA SINGOLO

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 24 di 47

0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

Reddito complessivo ai fini IRPEF di 31600,18 € - Valore dell'ISEE calcolato con il vecchio DPCM

SINGOLO COPPIA COPPIA CON FIGLIO MINORE COPPIA CON 2 FIGLI MINORI COPPIA CON 3 FIGLI MINORI

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 25 di 47

0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 60.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

Reddito complessivo ai fini IRPEF di 31600,18 € - Valore dell'ISEE calcolato con il nuovo DPCM

SINGOLO COPPIA COPPIA CON FIGLIO MINORE COPPIA CON 2 FIGLI MINORI COPPIA CON 3 FIGLI MINORI

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 26 di 47

Dai valori dell’Isee riportati nelle due tabelle e nei due grafici emerge quanto segue: il valore dell’Isee con il nuovo Dpcm, a parità di condizioni economiche della

famiglia, è più favorevole per i nuclei numerosi; la percentuale di riduzione del valore dell’indicatore per la coppia con tre figli minori, rispetto al singolo, sale dal 65% (vecchio Dpcm) a valori compresi fra il 67-68% (nuovo Dpcm);

il valore dell’Isee con il nuovo Dpcm, a parità di condizioni economiche, è sempre

più favorevole, rispetto a quello ottenuto con il vecchio Dpcm, per i nuclei che si trovano in affitto; l’inverso accade per i nuclei che risiedono in abitazioni di proprietà ad esclusione dei casi in cui il valore del patrimonio mobiliare/immobiliare

è basso; il valore dell’Isee con il nuovo Dpcm del nucleo che occupa l’abitazione direttamente

risulta, a parità di condizioni patrimoniali, superiore a quello del nucleo in affitto;

Di seguito si riportano due grafici che evidenziano come varia l’indicatore dell’Isee calcolato con il vecchio e il nuovo Dpcm per una coppia con tre figli minori al variare del

reddito e dello stato patrimoniale.1

1 Per i valori assunti dallo stato patrimoniale nell’asse delle ascisse confronta le tabelle relative contenuta nell’Allegato - Criteri adottati

per l’analisi quantitativa.

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 27 di 47

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

A B C D E F G H

Val

ore

ind

ica

tore

in €

REDDITO COMPLESSIVO

Coppia con tre figli minori - Variazione dell'ISEE VECCHIO DPCM al variare del reddito complessivo e dello stato patrimoniale

(confronta tabella di lettura nell'ALLEGATO)

€ 2.065,59 € 7.602,61 € 12.548,09 € 17.621,69

€ 22.738,37 € 31.600,18 € 52.380,35 € 77.420,85

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 28 di 47

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

A B C D E F G H

Val

ore

del

l'ISE

E in

REDDITO COMPLESSIVO

Coppia con tre figli minori - Variazione dell'ISEE NUOVO DPCM al variare del reddito complessivo e dello stato patrimoniale

(confronta tabella di letttura nell'ALLEGATO)

€ 2.065,59 € 7.602,61 € 12.548,09 € 17.621,69

€ 22.738,37 € 31.600,18 € 52.380,35 € 77.420,85

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 29 di 47

I due grafici precedenti evidenziano che i valori assunti dall’Isee calcolato con il nuovo Dpcm presentano un buon livello di differenziazione tale da garantire una sufficiente

disaggregazione, con relativa classificazione, degli importi anche per valori bassi di reddito e patrimonio.

Anche il grafico precedente evidenzia come il valore dell’Isee, calcolato con il nuovo Dpcm, cresce al crescere del patrimonio in modo tale da consentire una migliore classificazione

(graduatoria) tra i soggetti richiedenti il servizio o la prestazione.

IL PESO DELL’EVASIONE

Di seguito si riporta l’effetto quantitativo dell’evasione per i due tipi d’indicatore a parità di reddito e di nucleo familiare.

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6

Val

ore

Ind

ica

tore

in €

Variazione stato patrimoniale (confronta tabella di lettura)

Confronto calcolo valori indicatore per una coppia con due figli minori e un reddito di 31.600,18 €

(confronta tabella di lettura nell'ALLEGATO A)

VALORE ISEE VECCHIO DPCM VALORE ISEE NUOVO DPCM

Lineare (VALORE ISEE VECCHIO DPCM) Lineare (VALORE ISEE NUOVO DPCM)

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 30 di 47

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO

COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €

ALTRE COMPONENTI: AFFFITTO/OCC.

DIRETTAMENTE PATR. MOB.

INTERO REDDDITO EVASO DI

10.000,00 €

% VANTAGGIO

ILLEGALE

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

10.929,93 € 6.864,89 € 37,19%

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

13.657,27 € 9.592,23 € 29,76%

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

13.029,34 € 8.964,30 € 31,20%

VAL. AB. OCC. DIR. = 35.661,74 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €

15.756,68 € 11.691,64 € 25,80%

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

14.629,16 € 10.564,12 € 27,79%

VAL. AB. OCC. DIR. = 71.323,48 € PATR.

MOB. = 40.000,00 € 17.356,50 € 13.291,46 € 23,42%

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

17.528,49 € 13.463,45 € 23,19%

VAL. AB. OCC. DIR. = 106.985,22 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

20.255,83 € 16.190,79 € 20,07%

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 31 di 47

VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO

COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €

ALTRE COMPONENTI: AFFFITTO/OCC.

DIRETTAMENTE PATR. MOB.

INTERO REDDDITO EVASO DI

10.000,00 €

% VANTAGGIO

ILLEGALE

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

8.894,38 € 4.829,34 € 45,70%

AFF. = 9.000,00 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

13.008,20 € 8.943,16 € 31,25%

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

11.987,00 € 7.921,96 € 33,91%

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR.

MOB. = 40.000,00 € 16.100,82 € 12.035,78 € 25,25%

VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

15.079,62 € 11.014,58 € 26,96%

VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

19.193,44 € 15.128,40 € 21,18%

VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 8.000,00 €

18.172,23 € 14.107,19 € 22,37%

VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 40.000,00 €

22.286,05 € 18.221,01 € 18,24%

Le due tabelle evidenziano che l’ammontare del reddito evaso incide proporzionalmente

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 32 di 47

sul valore delle due tipologie di indicatore e che il vantaggio competitivo illegale diminuisce all’aumentare della componente patrimoniale.

Il grafico evidenzia che l’evasione condiziona pesantemente il valore dell’indicatore sbilanciando il risultato a vantaggio dei nuclei all’interno dei quali ci sono soggetti che non

dichiarano tutto ciò che guadagnano e che in questo modo acquistano un illegale vantaggio competitivo piuttosto consistente.

Anche il mancato aggiornamento delle rendite degli immobili pesa in modo significativo sul valore assunto dall’indicatore avvantaggiando, in questo caso legalmente, chi possiede e

vive in abitazioni con rendita non aggiornata e più bassa di quella di mercato.

Le due tabelle che seguono evidenziano gli effetti sull’indicatore causati dal mancato adeguamento delle rendite catastali ai valori effettivi di mercato così come previsto da tempo.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

AFF = 9.000 € PATR MOB =

8.000 €

AFF = 9.000 € PATR MOB =

40.000€

VAL AB OCC DIR = 57.058,78 (NDPCM) o 35.661,74 €

(VDPCM E FF) PATR MOB =

8.000 €

VAL AB OCC DIR = 57.058,78 (NDPCM) o 35.661,74 €

(VDPCM E FF) PATR MOB =

40.000 €

VAL AB OCC DIR = 114.117,57 (NDPCM) o 71.323,48 €

(VDPCM E FF) PATR MOB =

8.000 €

VAL AB OCC DIR = 114.117,57 (NDPCM) o 71.323,48 €

(VDPCM E FF) PATR MOB =

40.000 €

VAL AB OCC DIR = 171.176,35 (VDPCM) o

106.985,22 € (VDPCM E FF) PATR MOB =

8.000 €

VAL AB OCC DIR = 171.176,35 (VDPCM) o

106.985,22 € (VDPCM E FF) PATR MOB =

40.000 €

NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 €

PERCENTUALE VANTAGGIO ILLEGALE PER EVASIONE DI 10.000 €

NUOVO DPCM VECCHIO DPCM

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 33 di 47

I nuclei familiari che risiedono in una casa di proprietà con rendita catastale non aggiornata hanno, a parità di reddito e di valore commerciale dell’abitazione, un vantaggio

competitivo legale nel caso d’indicatore calcolato con il vecchio Dpcm pari ad un 3,0% ogni cento euro di minore importo della rendita base da quella corrispondente al valore di

mercato.

Tale percentuale si raddoppia nel caso in cui l’indicatore è calcolato con il nuovo Dpcm in cui il valore dell’abitazione pesa di più a causa della rendita rivalutata moltiplicata per 1,6 e per la franchigia che non è più fissa, ma proporzionale.

PATRIMONIO

MOBILIARE =

8.000,00 €

PATRIMONIO

MOBILIARE =

40.000,00 €

14.629,16 € 13.029,34 € 30,75%

17.356,50 € 15.756,68 € 25,92%

VALORE INDICATORE ISEE VECCHIO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO

COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÁ DI PARI VALORE COMMERCIALE

ALTRE COMPONENTI

DI PATRIMONIO

MOBILIARE

CON RENDITA PIÙ

ATTUALIZZATA DI

679,27 € E VALORE =

71.323,48 €

CON RENDITA NON

AGGIORNATA DI

339,64 € E VALORE

= 35.661,74 €

%

VANTAGGIO

LEGALE

TOTALE

CON RENDITA PARI AI

VALORI DI MERCATO DI

1.018,91 € E VALORE =

106.985,22 €

17.528,49 €

20.255,83 €

%

VANTAGGIO

LEGALE

PARZIALE

10,94%

9,22%

PATRIMONIO

MOBILIARE =

8.000,00 €

15.079,62 € 11.987,00 € 41,02%

PATRIMONIO

MOBILIARE =

40.000,00 €

19.193,44 € 16.100,82 € 32,23%

VALORE INDICATORE ISEE NUOVO DPCM PER NUCLEO FAMILIARE: COPPIA CON 2 FIGLI MINORI CON REDDDITO

COMPLESSIVO IRPEF DI 31.600,18 € E ABITAZIONE DI PROPRIETÁ DI PARI VALORE COMMERCIALE

ALTRE COMPONENTI

DI PATRIMONIO

MOBILIARE

CON RENDITA PIÙ

ATTUALIZZATA DI

679,27 € E VALORE =

114.117,57 €

CON RENDITA NON

AGGIORNATA DI

339,64 € E VALORE

= 57.058,78 €

%

VANTAGGIO

LEGALE

TOTALE

CON RENDITA PARI AI

VALORI DI MERCATO DI

1.018,91 € E VALORE =

171.176,35 €

18.172,23 €

22.286,05 €

%

VANTAGGIO

LEGALE

PARZIALE

20,51%

16,11%

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 34 di 47

ALCUNI CASI CONCRETI

Di seguito vengono riportati casi concreti esemplificativi di ciò che si verifica in alcune situazioni con i valori che assume l’indicatore con le regole di calcolo del nuovo Dpcm.

LA CONDIZIONE DEL SINGOLO E DELLA COPPIA

PRESTAZIONE: TRASFERIMENTI MONETARI ASSISTENZIALI

CONDIZIONE REDDITO ALTRE COMPONENTI VALORE ISEE

SINGOLO € 7.602,61 AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 € 6.099,59 €

COPPIA CON 3 FIGLI MINORI

€ 22.738,37 AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 € 4.550,28 €

Le due tabelle evidenziano che, in particolare, tra i redditi più bassi i singoli e le coppie risultano particolarmente svantaggiati.

PRESTAZIONE: TRASFERIMENTI MONETARI ASSISTENZIALI

CONDIZIONE REDDITO ALTRE COMPONENTI VALORE ISEE

COPPIA € 7.602,61 AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 € 3.885,09 €

COPPIA CON 3 FIGLI MINORI

€ 17.621,69 AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 € 3.636,62 €

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 35 di 47

IL PESO DELL’ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE

PRESTAZIONE: AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

CONDIZIONE REDDITO ALTRE

COMPONENTI VALORE ISEE

COPPIA € 17.621,69

AFF. = 3.600,00 € PATR. MOB. =

2.000,00 € 7.064,77 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 2.000,00 €

9.744,92 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 114.117,57 € PATR. MOB. = 2.000,00 €

14.590,68 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 171.176,35 € PATR. MOB. = 2.000,00 €

19.436,43 €

La Tabella evidenzia come il valore dell’abitazione occupata direttamente incide sull’indicatore.

IL PESO DEL PATRIMONIO MOBILIARE

PRESTAZIONI SCOLASTICHE (LIBRI SCOLASTICI, BORSE DI STUDIO, ECC.)

CONDIZIONE REDDITO ALTRE

COMPONENTI VALORE ISEE

COPPIA CON 2 FIGLI MINORI

€ 22.738,37

AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. =

4.000,00 € 5.641,61 €

AFF. =6.000,00 € PATR. MOB. =

30.000,00 €

8.857,06 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. = 4.000,00 €

8.327,73 €

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR.

MOB. = 30.000,00 € 11.543,17 €

La tabella evidenzia che il valore del patrimonio mobiliare, qualora correttamente

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 36 di 47

dichiarato, incide significativamente sul calcolo dell’indicatore contribuendo in modo determinante a differenziare il risultato.

L’EVASIONE

PRESTAZIONE: ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

CONDIZIONE

ALTRE COMPONENTI: AFFFITTO/OCC.

DIRETTAMENTE PATR. MOB.

VALORE ISEE

% VANTAGGIO

ILLEGALE CON REDDITO DI

22.738,37 €

CON REDDDITO DI 12.738,37 €

(EVASIONE DI 10.000,00 €)

COPPIA CON 3 FIGLI MINORI

AFF. = 6.000,00 € PATR. MOB. = 4.000,00 €

4.550,28 € 1.271,60 € 72,05%

AFF. =6.000,00 € PATR. MOB. = 30.000,00 €

7.143,73 € 3.865,04 € 45,90%

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. =

4.000,00 €

6.607,50 € 3.328,81 € 49,62%

VAL. AB. OCC. DIR. = 57.058,78 € PATR. MOB. =

30.000,00 €

9.135,37 € 5.856,68 € 35,89%

La tabella evidenzia che sono sufficienti 10.000 euro di evasione per stravolgere il risultato dell’indicatore; l’effetto è particolarmente intenso per i redditi più bassi, determinando

gravi condizioni di iniquità nella concessione di agevolazioni.

L’ELUSIONE

PRESTAZIONE: TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI (NETTEZZA URBANA, IMU, ECC.)

CONDIZIONE REDDITO E PATRIMONIO

MOBILIARE

VALORE ISEE CON ABITAZIONE OCCUPATA DIRETTAMENTE

% VANTAGGIO

LEGALE

CON RENDITA PIÙ

ATTUALIZZATA DI 679,27 € E VALORE =

114.117,57 €

CON RENDITA NON AGGIORNATA DI

339,64 € E VALORE = 57.058,78 €

COPPIA CON UN FIGLIO MINORE

REDDITO 17.621,69 € PATR. MOB. = 2.000,00 €

11.229,10 € 7.499,77 € 66,79%

REDDITO 17.621,69 € PATR. MOB. = 20.000,00 €

13.988,90 € 10.259,57 € 73,34%

La tabella illustra come anche il mancato aggiornamento dei valori catastali incide in modo

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 37 di 47

rilevante sui valori assunti dall’indicatore. L’esempio, inoltre, evidenzia un fatto curioso in quanto in caso di riduzione dei tributi sugli immobili in base all’Isee il mancato aggiornamento delle rendite catastali determina un doppio vantaggio. Oltre alla minore

imposta pagata a causa della mancata rivalutazione si beneficia di una ulteriore riduzione, fino all’eventuale esenzione, determinata dall’applicazione dell’Isee su un valore di

partenza più basso.

A CHI VANNO I VANTAGGI ECONOMICI DELLE AGEVOLAZIONI EROGATE CON L’ISEE

Come evidenziato dalle Tabelle, dai Grafici e dagli esempi, precedentemente illustrati, il

valore che assume l’Isee è fortemente influenzato dall’auto-dichiarazione di redditi e patrimonio e dall’evasione.

Bastano poche migliaia di euro di evasione o di reddito/valore del patrimonio non auto-

dichiarato per ridurre significativamente il valore assunto dall’indicatore e posizionarsi al di sotto della soglia per cui una qualsiasi agevolazione è erogata gratuitamente o per appropriarsi del diritto di altre famiglie scavalcandole illegittimamente nella graduatoria di

assegnazione della prestazione o per godere di sconti tariffari nelle tasse scolastiche e così via.

Tenendo conto di questa situazione sembra utile, anche per comprendere l’importanza

dell’azione di controllo, stimare in prima approssimazione l’importo che ogni anno, attraverso l’Isee, viene trasferito a famiglie che non ne avrebbero, in tutto o in parte, diritto.

La stima è stata effettuata determinando le percentuali di auto-dichiarazioni irregolari

conseguenti a: non corrispondenza fra Dsu auto-dichiarata e dichiarazione dei redditi dei singoli componenti del nucleo, occultamento del capitale mobiliare e evasione dall’imposta sui redditi. Per maggiori dettagli sulle percentuali di seguito indicate e utilizzate per la

stima si rimanda all’Allegato B - Stima trasferimenti alle famiglie attraverso Isee inaffidabile. Si può con buona attendibilità stimare che la percentuale dei nuclei familiari in cui non vi è

corrispondenza fra dichiarazione dei redditi di almeno uno dei singoli componenti e auto-dichiarazione ai fini Isee è intorno al 10-15%.

L’assenza di documenti dichiarativi e la conseguente maggiore difficoltà di riscontrare la veridicità del dato porta a stimare una percentuale più alta, tra il 20-25%, per i nuclei che

non indicano in tutto o in parte il patrimonio mobiliare dei componenti la famiglia. Si rileva che la dichiarazione infedele del patrimonio non influenza solo il 20% della componente

relativa, ma anche quella reddituale con il reddito figurativo. Per l’evasione, infine, si può stimare per difetto che questa incide su un 10-15% delle

autodichiarazioni in considerazione del fatto che seppur l’importo del reddito complessivo

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 38 di 47

evaso nel nostro paese è piuttosto elevato è tuttavia riferibile principalmente solo ad alcune tipologie di reddito i cui possessori sono il 17,2% del totale dei contribuenti.

Tenendo conto delle sovrapposizioni si può stimare per difetto che oltre il 20% degli Isee non trovano corrispondenza nelle condizioni reali di ricchezza del nucleo familiare. Si può

conseguentemente stimare che circa 2 miliardi di euro, trasferiti in denaro o prestazioni alle famiglie attraverso l’indicatore, vanno a nuclei che probabilmente non ne avrebbero diritto.

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 39 di 47

ALLEGATO A - CRITERI ADOTTATI PER L’ANALISI QUANTITATIVA

L’analisi è stata condotta costruendo una casistica esemplare basata sui seguenti criteri: presenza nella famiglia, come componente principale, di reddito da lavoro

dipendente o, in alternativa, da lavoro autonomo;

nucleo familiare crescente: singolo, coppia, coppia con uno, due e tre figli; reddito complessivo del nucleo crescente: 2.065,59 euro, 7.602,61 euro, 12.548,09

euro, 17.621,69 euro, 22.738,37 euro, 31.600,18 euro, 52.380,35 euro, 77.420,85 euro;

condizione abitativa in affitto collegata al reddito:

o reddito 2.065,59 euro - affitto 600 euro; o reddito 7.602,61 euro - affitto 1.200 euro; o reddito 12.548,09 euro - affitto 3.000 euro;

o reddito 17.621,69 euro - affitto 3.600,00 euro; o reddito 22.738,37 euro - affitto 6.000,00 euro;

o reddito 31.600,18 euro - affitto 9.000,00 euro; o reddito 52.380,35 euro - affitto 12.000,00 euro;

o reddito 77.420,85 euro - affitto 15.000,00 euro; condizione abitativa in residenza di proprietà in tre tipologie di differente valore:

o vecchio Dpcm 35.661,74 euro - nuovo Dpcm 57.058,78 euro; o vecchio Dpcm 71.323,48 euro - nuovo Dpcm 114.117,57 euro; o vecchio Dpcm 106.985,22 euro - nuovo Dpcm 171.176,35 euro;

patrimonio mobiliare collegato alla condizione lavorativa e al reddito:

o lavoratore dipendente: reddito 2.065,59 euro - patrimonio mobiliare 0,00 euro; reddito 7.602,61 euro - patrimonio mobiliare 500,00 euro;

reddito 12.548,09 euro - patrimonio mobiliare 1.000,00 euro; reddito 17.621,69 euro - patrimonio mobiliare 2.000,00 euro;

reddito 22.738,37 euro - patrimonio mobiliare 4.000,00 euro; reddito 31.600,18 euro - patrimonio mobiliare 8.000,00 euro;

reddito 52.380,35 euro - patrimonio mobiliare 20.000,00 euro; reddito 77.420,85 euro - patrimonio mobiliare 30.000,00 euro;

o lavoratore autonomo:

reddito 2.065,59 euro - patrimonio mobiliare 1.000,00 euro; reddito 7.602,61 euro - patrimonio mobiliare 5.000,00 euro;

reddito 12.548,09 euro - patrimonio mobiliare 10.000,00 euro; reddito 17.621,69 euro - patrimonio mobiliare 20.000,00 euro;

reddito 22.738,37 euro - patrimonio mobiliare 30.000,00 euro; reddito 31.600,18 euro - patrimonio mobiliare 40.000,00 euro; reddito 52.380,35 euro - patrimonio mobiliare 50.000,00 euro;

reddito 77.420,85 euro - patrimonio mobiliare 100.000,00 euro.

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 40 di 47

La variazione del valore del patrimonio (residenza di proprietà e mobiliare) è sinteticamente riassunta nelle due tabelle che seguono che forniscono anche i riferimenti (riga/colonna) per la lettura di alcuni grafici.

8AFF. = 15.000,00 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

AFF. = 15.000,00 € PATR.

MOB. = 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 100.000,00 €

7AFF. = 12.000,00 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

AFF. = 12.000,00 € PATR.

MOB. = 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 50.000,00 €

6AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 8.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €

5AFF. = 6.000,00 € PATR.

MOB. = 4.000,00 €

AFF. =6.000,00 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

4AFF. = 3.600,00 € PATR.

MOB. = 2.000,00 €

AFF. = 3.600,00 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 2.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 2.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 2.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

3AFF. = 3.000,00 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

AFF. = 3.000,00 € PATR.

MOB. = 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 10.000,00 €

2AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 €

AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 5.000,00 €

1AFF. = 600,00 € PATR.

MOB. = 0,00 €

AFF. = 600,00 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 0,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 0,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

71.323,48 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 0,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

106.985,22 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE VECCHIO DPCM

RIFERIMENTO

RIGA/COLONNA A B C D E F G H

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 41 di 47

Di seguito si riportano (a titolo esemplificativo) alcune delle Tabelle ottenute con la casistica analizzata.

In particolare si riportano esempi di calcolo dell’indicatore (Isee vecchio Dpcm e nuovo

Dpcm), relativi alla casistica descritta in precedenza, per un nucleo familiare di dipendente o autonomo con un reddito complessivo IRPEF pari a 31.600,18 euro, nucleo familiare con

coniuge e due figli ed abitazione di proprietà.

F G HA B C D E

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 2.000,00 €

AFF. = 6.000,00 € PATR.

MOB. = 4.000,00 €

AFF. =6.000,00 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 8.000,00 €

AFF. = 3.600,00 € PATR.

MOB. = 2.000,00 €

AFF. = 3.600,00 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 2.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 2.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 100.000,00 €

AFF. = 15.000,00 € PATR.

MOB. = 30.000,00 €

AFF. = 15.000,00 € PATR.

MOB. = 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

AFF. = 12.000,00 € PATR.

MOB. = 50.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

35.661,74 € PATR. MOB.

= 100.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 20.000,00 €

AFF. = 12.000,00 € PATR.

MOB. = 20.000,00 €

AFF. = 9.000,00 € PATR.

MOB. = 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 30.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 4.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 40.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 8.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

AFF. = 3.000,00 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

AFF. = 3.000,00 € PATR.

MOB. = 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 500,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 10.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 10.000,00 €

AFF. = 600,00 € PATR.

MOB. = 0,00 €

AFF. = 600,00 € PATR.

MOB. = 1.000,00 €

AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 500,00 €

AFF. = 1.200,00 € PATR.

MOB. = 5.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

171.176,35 € PATR. MOB.

= 0,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

114.117,57 € PATR. MOB.

= 0,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 1.000,00 €

VAL. AB. OCC. DIR. =

57.058,78 € PATR. MOB.

= 0,00 €

VARIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (NUOVO DPCM)

RIFERIMENTO

RIGA/COLONNA

1

2

3

4

5

6

7

8

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 42 di 47

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE COGNOME NOME SESSO DATA E LUOGO DU NASCITA CODICE FISCALE

D ROSSI MARIO M 04/02/1972 ROMA (RM) RSSMRA72B04H501C

C BIANCHI ELENA F 25/11/1976 ROMA (RM) BNCLNE76S65H501X

F ROSSI GIUSEPPE M 01/05/1998 ROMA (RM) RSSGPP98E01H501Q

F ROSSI FEDERICA F 15/12/2000 ROMA (RM) RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDDITUALE

POSIZIONE TIPO REDDITO IMPORTO

D REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF € 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE TIPO PATRIMONIO IMPORTO

D QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 35.661,74

D CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO € 8.000,00

C QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 35.661,74

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF € 31.600,18

REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE € 452,00

TOTALE € 32.052,18

COMPONENTE PATRIMONIALE

ABITAZIONE PRINCIPALE € 71.323,48

FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE € 51.645,69

PATRIMONIO MOBILIARE € 8.000,00

FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE € 15.493,70

20% DEL TOTALE € 3.935,56

VALORE ISEE VECCHIO DPCM

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO € 35.987,74

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI € 14.629,16

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE COGNOME NOME SESSO DATA E LUOGO DU NASCITA CODICE FISCALE

D ROSSI MARIO M 04/02/1972 ROMA (RM) RSSMRA72B04H501C

C BIANCHI ELENA F 25/11/1976 ROMA (RM) BNCLNE76S65H501X

F ROSSI GIUSEPPE M 01/05/1998 ROMA (RM) RSSGPP98E01H501Q

F ROSSI FEDERICA F 15/12/2000 ROMA (RM) RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDDITUALE

POSIZIONE TIPO REDDITO IMPORTO

D REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF € 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE TIPO PATRIMONIO IMPORTO

D QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 35.661,74

D CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO € 40.000,00

C QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 35.661,74

CALCOLO ISEE VECCHIO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF € 31.600,18

REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE € 2.260,00

TOTALE € 33.860,18

COMPONENTE PATRIMONIALE

ABITAZIONE PRINCIPALE € 71.323,48

FRANCHIGIA ABITAZIONE PRINCIPALE € 51.645,69

PATRIMONIO MOBILIARE € 40.000,00

FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE € 15.493,70

20% DEL TOTALE € 8.836,82

VALORE ISEE VECCHIO DPCM

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO € 42.697,00

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI € 17.356,50

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 44 di 47

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE DIPENDENTE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE COGNOME NOME SESSO DATA E LUOGO DU NASCITA CODICE FISCALE

D ROSSI MARIO M 04/02/1972 ROMA (RM) RSSMRA72B04H501C

C BIANCHI ELENA F 25/11/1976 ROMA (RM) BNCLNE76S65H501X

F ROSSI GIUSEPPE M 01/05/1998 ROMA (RM) RSSGPP98E01H501Q

F ROSSI FEDERICA F 15/12/2000 ROMA (RM) RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDDITUALE

POSIZIONE TIPO REDDITO IMPORTO

D REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE € 31.600,18

D FRANCHIGIA REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE € 3.000,00

D TOTALE REDDITO € 28.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE TIPO PATRIMONIO IMPORTO

D QUOTA DEL 100% ABITAZIONE PRINCIPALE € 114.117,57

D CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO € 8.000,00

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM € 28.600,18

REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE € 280,00

TOTALE € 28.880,18

COMPONENTE PATRIMONIALE

ABITAZIONE PRINCIPALE € 114.117,57

VALORE ABITAZIONE PRINCIPALE AL NETTO FRANCHIGIA € 41.078,38

PATRIMONIO MOBILIARE € 8.000,00

FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE € 10.000,00

20% DEL TOTALE € 8.215,68

VALORE ISEE NUOVO DPCM

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO € 37.095,86

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI € 15.079,62

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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CALCOLO ISEE NUOVO DPCM NUCLEO FAMILIARE LAVORATORE AUTONOMO O IMPRENDITORE CON CONIUGE E CON DUE FIGLI E ABITAZIONE DI PROPRIETÀ

NUCLEO FAMILIARE

POSIZIONE COGNOME NOME SESSO DATA E LUOGO DU NASCITA CODICE FISCALE

D ROSSI MARIO M 04/02/1972 ROMA (RM) RSSMRA72B04H501C

C BIANCHI ELENA F 25/11/1976 ROMA (RM) BNCLNE76S65H501X

F ROSSI GIUSEPPE M 01/05/1998 ROMA (RM) RSSGPP98E01H501Q

F ROSSI FEDERICA F 15/12/2000 ROMA (RM) RSSFRC00T55H501C

POSIZIONE REDDDITUALE

POSIZIONE TIPO REDDITO IMPORTO

D REDDITO COMPLESSIVO AI FINI IRPEF € 31.600,18

POSIZIONE PATRIMONIALE

POSIZIONE TIPO PATRIMONIO IMPORTO

D QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 57.058,78

D CONTO CORRENTE E TITOLI DI STATO € 40.000,00

C QUOTA DEL 50% ABITAZIONE PRINCIPALE € 57.058,78

CALCOLO ISEE NUOVO DPCM

COMPONENTE REDDITUALE

REDDITO COMPLESSIVO AI FINI ISEE NUOVO DPCM € 31.600,18

REDDITO FIGURATIVO PATRIMONIO MOBILIARE € 1.400,00

TOTALE € 33.000,18

COMPONENTE PATRIMONIALE

ABITAZIONE PRINCIPALE € 114.117,57

VALORE ABITAZIONE PRINCIPALE AL NETTO FRANCHIGIA € 41.078,38

PATRIMONIO MOBILIARE € 40.000,00

FRANCHIGIA PATRIMONIO MOBILIARE € 10.000,00

20% DEL TOTALE € 14.215,68

VALORE ISEE NUOVO DPCM

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO € 47.215,86

TOTALE REDDITO E PATRIMONIO/COMPONENTI € 19.193,44

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ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

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ALLEGATO B – STIMA TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE ATTRAVERSO ISEE INATTENDIBILE

L’attendibilità del valore assunto dall’indicatore è negativamente condizionata dai seguenti

fattori: correttezza dell’auto-dichiarazione i cui dati non corrispondono a quanto dichiarato

dai componenti della famiglia ai fini IRPEF; occultamento del patrimonio mobiliare;

evasione IRPEF dei soggetti appartenenti al nucleo familiare.

CORRETTEZZA AUTO-DICHIARAZIONE

La percentuale del 15-20% di mancata corrispondenza tra auto-dichiarato e dichiarazione

dei redditi è stata determinata, tenendo conto che: il “Rapporto Isee 2012” stima, sulla base dei dati della Social Card, che in più di un

quinto dei casi – il dato reddituale dichiarato al fisco non è fedelmente riprodotto nella dichiarazione a fini Isee;

il Comune di Bologna su una verifica effettuata su 689 auto-dichiarazioni Isee presentate del 2011 ha individuato che il 15,8% non erano regolari.

OCCULTAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE

L’’80% dei soggetti che presentano auto-dichiarazione non indica patrimonio mobiliare

(neanche un conto corrente); tale percentuale sale al 96% nel mezzogiorno2.

EVASIONE

La Corte dei Conti ha evidenziato che con le stime sull’evasione Iva ed Irap, effettuate dall’Agenzia delle entrate, si stanno ponendo le basi per una quantificazione del fenomeno. Da queste stime risulta che nel 2011 la somma dell’evasione dei due tributi supera i 50

miliardi di euro su un totale di meno di 150 miliardi riscossi3.

L’evasione che ha impatto sull’Isee è quella Irpef; ma se è così considerevole l’ammontare dell’evasione dell’imposta sui consumi e di quella sulla produzione c’è da presumere con

buona approssimazione che altrettanto elevato sia l’ammontare del reddito non dichiarato e che questa omissione riguardi un discreto numero di contribuenti, prevalentemente

2 Confronta “Rapporto annuale ISEE” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 Confronta “Elementi per l’audizione del presidente della corte dei conti presso le commissioni Bilancio V e Finanze VI della Camera dei

Deputati” “Considerazioni in merito alle strategie e agli strumenti per il contrasto dell’evasione fiscale” 19 giugno 2013

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DIPARIMENTO WELFARE

ANALISI DIVERSITÀ

CONFRONTO FRA VECCHIO E NUOVO ISEE

Pagina 47 di 47

soggetti che esercitano un’attività economica. Dalle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2011, pubblicate

sul sito del Dipartimento delle finanze, risulta che i contribuenti con reddito prevalente da attività non dipendente sono il 17,2% (7.123.700) del totale contribuenti (41.320.548).

Tuttavia anche tra i 34.196.848 (82,8%) contribuenti con reddito prevalente da lavoro dipendente o da pensione ci sono soggetti che non dichiarano correttamente tutto quanto

hanno percepito.

Da questi dati, tenendo conto che le famiglie sono poco più della metà dei contribuenti, si può pertanto stimare per difetto che la percentuale di nuclei con componenti che evadono

sia intorno al 10-15%. Questa percentuale è anche indirettamente supportata dai risultati di alcuni controlli

sostanziali eseguiti di recente in due contesti territoriali diversi dalla Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo si segnala che:

nel 2012 tra gli Isee presentati alle Università romane su 848 controllati 521 sono risultati irregolari; nel 2013 la percentuale degli Isee verificati e risultati irregolari è

stata del 63%; nel 2012 nelle Università emiliane di Bologna, Parma, Modena-Reggio Emilia e

Ferrara in seguito ai controlli è stata rideterminata la fascia di reddito nel 17% dei casi mentre è stata revocata la borsa di studio nell’1,7%.