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Confindustria-Ceramica Sassuolo, 2 febbraio 2010 1 Detassazione degli investimenti Tremonti-ter Silvia Mezzetti Agenzia delle Entrate – Dir. Regionale E.R. Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria

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Confindustria-Ceramica

Sassuolo, 2 febbraio 2010

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Detassazione degli investimenti Tremonti-ter

Silvia Mezzetti

Agenzia delle Entrate – Dir. Regionale E.R.

Ufficio Fiscalità delle Imprese e Finanziaria

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Riferimenti legislativi e di prassi

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Art. 5, commi da 1 a 3-bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102

Entrata in vigore del D.L.: 1° luglio 2009

Entrata in vigore della L. di conversione: 5 agosto 2009

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27/10/2009

Si ritengono applicabili, ove compatibili, i chiarimenti già forniti

dall’Amministrazione Finanziaria in occasione delle precedenti edizioni

(la relazione illustrativa precisa che la norma è stata predisposta

riprendendo la struttura delle agevolazioni precedenti).

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Il meccanismo agevolativo

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• Il provvedimento prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in “nuovi macchinari e nuove apparecchiature” di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO del 2007, “effettuati” dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.

• L’agevolazione può essere goduta solo in sede di versamento del saldo delle imposte.

• E’ previsto un periodo minimo di detenzione dei beni agevolati. L’eventuale estromissione in tale periodo comporta la revoca dell’agevolazione.

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Il meccanismo agevolativo

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• L’agevolazione non richiede alcun tipo di comunicazione all’amministrazione finanziaria, né è soggetta a risorse limitate (c.d. agevolazione automatica).

• L’agevolazione spetta anche nel caso in cui la società che ha acquisito il bene “tremontizzabile” abbia aderito al regime di consolidato fiscale (riducendo la base imponibile IRES del soggetto che ha effettuato l’investimento).

• In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’agevolazione è goduta a livello dei soci “pro quota”.

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Le precedenti edizioni dell’agevolazione: analogie e differenze

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Analogamente alle precedenti agevolazioni denominate “Tremonti” (L. n. 489/1994) e “Tremonti-bis” (L. n. 383/2001):

•l’agevolazione non rileva ai fini dell’Irap;

•se per effetto dell’agevolazione è realizzata o incrementata una perdita la stessa è riportabile secondo le regole ordinarie;

•l’agevolazione non comporta effetti negativi ai fini del calcolo della deducibilità delle perdite fiscali, delle spese generali e degli interessi passivi e del reddito minimo imponibile per le società c.d. di comodo.

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Le precedenti edizioni dell’agevolazione: analogie e differenze

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A differenza delle precedenti agevolazioni :

• non rilevano ai fini della determinazione dell’agevolazione né la media degli investimenti dei periodi precedenti, né i disinvestimenti fatti nel periodo di imposta agevolato;

• la tipologia di beni agevolabili (divisione 28 Ateco 2007) è tuttavia molto “ristretta” (non sono agevolabili ad es.:i beni immobili, gli autoveicoli e i computer);

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Le precedenti edizioni dell’agevolazione: analogie e differenze

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A differenza delle precedenti agevolazioni : - continua –

• l’agevolazione è applicabile ai soli titolari di redditi di impresa con esclusione, quindi, ad esempio, degli esercenti arti e professioni;

• l’agevolazione opera anche per le società costituite dopo l’entrata in vigore del decreto.

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Ambito soggettivo

• L’agevolazione si applica ai titolari di reddito di impresa, indipendentemente dal regime d’imposta o contabile adottato.

-- Sono esclusi di conseguenza gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali non titolari di reddito di impresa, le persone fisiche e le società semplici che svolgono attività agricola entro i limiti dell’art. 32 del TUIR.

• I titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro possono fruire dell’agevolazione solo se è documentato l’adempimento degli obblighi posti a loro carico dal D.Lgs. n. 334/1999 (i.e. redazione di un documento che definisca la politica di prevenzione di incidenti, di un rapporto di sicurezza, di un piano di emergenza interno etc.).

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Ambito soggettivo

• L’agevolazione riguarda anche i soggetti del “comparto energetico” o c.d. “Robin Tax” (e dovrebbe consentire una variazione in diminuzione anche ai fini della relativa addizionale).

• L’agevolazione può essere usufruita anche dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

• Non rileva la data di inizio dell’attività di impresa (anche soggetti costituiti tra l’1/07/2009 e il 30/06/2010)

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Ambito oggettivo: beni agevolabili

L’investimento deve riguardare “macchinari e apparecchiature”:

- di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 (provv. Dir. Ag. Entrate 16 novembre 2007 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2007);

- nuovi;

- comunque impiegati all’interno del processo produttivo, ancorché contabilizzati “a magazzino” (quali ad esempio parti di ricambio, beni di consumo), con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Pertanto dovrebbero rientrare nell’agevolazione anche beni noleggiati (ris. N. 332 del 24/10/2002).

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Ambito oggettivo: beni agevolabili

• non rilevano le modalità di acquisto (i.e. compravendita, leasing finanziario, produzione in economia o realizzazione mediante contratto di appalto);

• non rileva il codice di attività del venditore;

• anche se acquistati da fornitori esteri (se “black list”, obbligo di segnalazione in dichiarazione);

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Ambito oggettivo: beni agevolabili

• da utilizzare in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (“SEE”, ovvero UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein); quindi, rilevano gli investimenti in beni di cui alla Divisione 28 effettuati da società o branches italiane destinati a strutture in territori “SEE”;

• anche se di costo inferiore a € 516,45 (e se direttamente spesati a conto economico);

• non rileva la data della loro entrata in funzione.

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Ambito oggettivo. Divisione 28 - Tabella ATECO

DDivisione 28 – Tabella ATECO 2007

•LLa Divisione 28 riguarda la “fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici (“sottocategorie” a sei cifre), di cui:

46 individuano specifiche tipologie di macchine e attrezzature (dalla 28.11.11 alla 28.99.93);

1, residuale, (la 28.99.99) riguarda “altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

• Da un punto di vista operativo è comunque opportuno effettuare un controllo mediante ricerca a contrariis dei beni agevolabili (i.e. verificare quindi che il bene non sia ricompreso in una Divisione ATECO diversa dalla 28).

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Ambito oggettivo. Divisione 28 - Tabella ATECO

DDivisione 28 – Tabella ATECO 2007 : - continua –

• Materiale di supporto alla ricerca e identificazione dei beni può essere rinvenuto sul sito dell’Istat (es. “Note esplicative della classificazione”, “ Elenco alfabetico delle voci (…)” etc.).

• Non occorre compiere alcuna verifica con riferimento al codice attività utilizzato dal fornitore che vende o produce il bene oggetto di acquisizione.

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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici

• Gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi di cui alla Divisione 28 sono agevolabili ancorché acquistati per essere inseriti in impianti e strutture più complessi (nuovi o già esistenti) non appartenenti alla Divisione 28 (per la parte di costo “oggettivamente individuabile”, riferibile a macchinari e apparecchiature di cui alla Divisione 28 di impiego generale; ad es. è agevolato l’acquisto di una caldaia facente parte di un impianto di riscaldamento, ma non quest’ultimo; idem per pompe, valvole e rubinetti utilizzati per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburante).

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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici

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Bene nuovo divisione 28

Bene nuovo divisione 28

Bene nuovo divisione 30

Bene nuovo complesso

= Parte agevolabile dell’investimento

Bene usato Divisione 30

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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici

• Oggetto dell’agevolazione possono essere anche parti o componenti (non appartenenti alla Divisione 28), “indispensabili, secondo un concetto di accessorietà specifica, per il funzionamento” di un macchinario o di un apparecchio nuovo incluso nella Divisione 28 (ad es.: computer e componenti elettriche che servono per il funzionamento di un macchinario, ovvero batterie o motori montati all’interno di un impianto, ovvero basamento di cemento per la fabbricazione di un forno).

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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici

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Dotazioni indispensabili

(no Div 28)Bene nuovo divisione 28

Bene nuovo divisione 28 + dotazioni

= Parte agevolabile dell’investimento

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Ambito oggettivo. Alcuni casi specifici

L’agevolazione non dovrebbe spettare con riferimento ai costi sostenuti per la riattivazione, l’ammodernamento (e, più in generale per il sostenimento di spese di manutenzione straordinaria) di beni usati facenti parte della Divisione 28, eccetto che per l’acquisto di nuovi beni della Divisione 28 da montare/installare su tali beni usati.

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Ambito oggettivo. Novità

Requisito della novità dei beni (introdotto nel corpo normativo dalla legge di conversione con valenza ricognitiva); pertanto, non sono agevolabili i beni già utilizzati a qualunque titolo.

Il requisito della novità sussiste anche in caso di:

• beni acquisiti da soggetto diverso dal produttore o rivenditore, a condizione che il cedente attesti che il bene non sia mai entrato in funzione (salvo ad es. per fini dimostrativi in show room);

• beni complessi (acquistati da terzi o prodotti in economia) alla cui realizzazione abbiano concorso beni usati, purché il valore di questi non sia prevalente rispetto all’opera completa. In tal caso il beneficio spetta sull’intero costo sostenuto (quindi anche sulla porzione riferibile al bene usato).

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Ambito oggettivo. Territorialità

• L’art. 5 non reca vincoli:

o rispetto alla provenienza del bene (sia fornitore italiano che estero);

o nei riguardi della forma giuridica propria del fornitore del bene (il quale, in teoria, potrebbe anche non essere titolare di reddito di impresa);

o circa la destinazione geografica dell’investimento (la norma cioè non richiede espressamente che l’investimento sia realizzato nel territorio dello Stato).

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Ambito oggettivo. Territorialità

• Tuttavia, nella Circ. n. 44/E l’Agenzia ha interpretato il comma 3-bis del Decreto che, “prevede la revoca dell’agevolazione se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”, in modo ampio (e non letterale!) ritenendo “che il legislatore abbia inteso escludere dall’agevolazione gli investimenti allocati in strutture situate al di fuori dello Spazio economico europeo. Ai fini dell’agevolazione, pertanto, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento (…) devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli stati membri della Comunità europea o degli stati aderenti allo Spazio economico europeo (…)”.

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© 2010 Studio Tributario e Societario

Determinazione dell’agevolazione

• Per fruire del beneficio occorrerà eseguire in dichiarazione una variazione in diminuzione del reddito, in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati (beneficio, pari generalmente al 13,75% del valore del bene per i soggetti IRES, che si somma quindi alla deducibilità ordinaria relativa alle quote di ammortamento del bene imputate nell’esercizio di acquisizione e nei successivi => agevolazione complessiva 45,15%).

• Bozze modello Unico SC 2010 rigo RF50 (anche colonna 2) nel quale occorre riportare l’importo di cui al rigo RS146, colonna 2, corrispondente all’importo escluso dalla base imponibile. Inoltre rigo RF 82 (esclusione dal calcolo reddito imponibile minimo società di comodo).

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Momento di rilevanza dell’agevolazione

• Ai sensi del comma 1 dell’art. 5:

l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione alla base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili. Quindi:

A) Investimenti effettuati tra l’1/07 e il 31/12/2009 comporteranno una variazione in diminuzione in Unico 2010;

B) Investimenti effettuati tra l’1/01 e il 30/06/2010 comporteranno una variazione in diminuzione in Unico 2011.

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Momento di rilevanza dell’agevolazione

• Ai sensi del comma 1 dell’art. 5:

l’agevolazione può essere goduta solo in sede di versamento di saldo delle imposte dovute per il periodo in cui l’investimento è effettuato (si tratta di una specifica disposizione introdotta in sede di conversione);

da ciò discende che gli acconti dovuti per il primo periodo e per il secondo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione non possono tenere conto della stessa (sia che si tratti di acconti determinati col metodo storico che col metodo previsionale). La base imponibile IRES ai fini del calcolo dell’acconto deve essere quindi sterilizzata (i.e. incrementata) di un importo pari alla ripresa in diminuzione spettante in virtù degli investimenti agevolabili ex Tremonti –Ter.

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Valore dell’investimento

• Per il “valore” da attribuire ai beni oggetto di agevolazione valgono per “tutti i soggetti” (in contabilità ordinaria; imprese minori; soggetti IAS) le regole ordinarie di cui all’art. 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR in base alle quali al costo di acquisto vanno:

• SOMMATI

gli oneri di diretta imputazione (es. spese di trasporto e montaggio, dazi all’importazione, collaudo etc.);

gli interessi passivi capitalizzati sui beni (obbligo di legge));

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Valore dell’investimento

l’IVA totalmente indetraibile:oggettivamente ex art. 19-bis1 DPR 633/1972 o per opzione ex art. 36-bis DPR cit. o per pro-rata di indetraibilità pari al 100% ex art. 19-bis DPR cit., non dovrebbe rilevare l’IVA da pro-rata parzialmente indetraibile (Circ. n. 154/E del 30/5/1995; Assonime n. 30 del 5/4/2002, par. 14.3);

SOTTRATTI

i contributi in conto impianti “tassabili” (qualora l’erogazione dei contributi sia soggetta a condizione sospensiva il contribuente è tenuto ad operare una variazione in aumento del reddito nell’esercizio di avveramento della condizione.

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Valore dell’investimento

• Per i beni condotti in leasing finanziario, il valore è determinato con riferimento al costo sostenuto dal concedente (no prezzo di riscatto) e l’agevolazione è fruita a livello del conduttore.

• Per i beni condotti a mezzo di un contratto di leasing operativo, l’agevolazione non spetta in capo al conduttore.

• Per i beni realizzati in economia rilevano i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione (cfr. Circ. n. 40 del 26/11/1981 e 90/E del 17/10/2001; ad es.: i costi di progettazione, i costi della mano d’opera diretta, le materie prime sussidiarie e i semilavorati entrati a far parte del bene, le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per la realizzazione del bene, gli altri costi industriali (energia elettrica degli impianti, forza motrice, combustibile ed olii minerali etc.) e gli interessi passivi se imputati a incremento del costo del bene in bilancio.

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Ambito temporale

• Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti “FATTI” dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.

• Con riguardo al momento di effettuazione dell’investimento si deve fare riferimento ai criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR :

cessioni di beni mobili: spedizione/consegna (o momento di passaggio della proprietà, se successivo; ad esempio vendita a prova ovvero in conto visione);

prestazioni di servizi: ultimazione.

con la precisazione che non è richiesta l’entrata in funzione dei beni nel periodo di riferimento.

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Ambito temporale

• Inoltre:

per i beni in leasing: rileva generalmente la consegna (cfr. Circ. n. 90/E del 2001 e n. 44/E del 2009), tranne che per i leasing appalto (corrispettivi che la società di leasing concedente liquida, nel periodo di vigenza dell’agevolazione, all’appaltatore in base agli stati di avanzamento dei lavori):

per le vendite con patto di riservato dominio: rileva la data di spedizione/consegna (cfr. Circ. 41/E del 13/5/2002 e n. 44/E del 2009).

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Ambito temporale

• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto:

quale regola generale, trattandosi di un servizio, i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione. In caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in tale ultima ipotesi sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l’agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (SAL) indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

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Ambito temporale

• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: -continua-

stante tale regola del “o tutto o niente”:

sono agevolabili anche le porzioni di opera compiute prima del periodo agevolabile, se l’accettazione dell’intera opera ha avuto luogo nel periodo oggetto di agevolazione (1.7.2009/30.6.2010);

viceversa, non spetta alcuna agevolazione se l’accettazione non avviene durante il periodo di efficacia dell’agevolazione.

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Ambito temporale

• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: - continua -

Quindi, per esemplificare:

A) Appalto iniziato dicembre 2008 e terminato, con accettazione, marzo 2010 (totale corrispettivo appalto € 100): agevolato l’intero importo di € 100 indipendentemente dalla ripartizione temporale dell’esecuzione lavori

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30 giugno 2010 termine

agevolazione

Dicembre 2008 inizio appalto

1 luglio 09 inizio periodo

agevolazione

1 marzo 2010 accettazione

opera

opera eseguita per valore pari

ad € 60

opera eseguita per valore pari

ad € 40

Durata appalto

Periodo di validità’ agevolazione

= Appalto agevolato

= Appalto NON agevolato

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Ambito temporale

• In caso di realizzazione dell’investimento in appalto: - continua -

Quindi, per esemplificare:

B) Appalto iniziato settembre 2009 e terminato, con accettazione, agosto 2010 (totale corrispettivo appalto € 100): nessun importo beneficia dell’agevolazione (indipendentemente dalla ripartizione temporale dell’esecuzione lavori )

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30 giugno 2010 termine

agevolazione

Settembre 2009 inizio appalto

1 luglio 09 inizio periodo

agevolazione

20 agosto 2010 accettazione

opera

opera eseguita per valore pari

ad € 85

opera eseguita per valore pari

ad € 15

Durata appalto

Periodo di validità’ agevolazione

= Appalto agevolato

= Appalto NON agevolato

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Ambito temporale

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30 giugno 2010 termine

agevolazione

Marzo 2009 inizio appalto

1 luglio 09 inizio periodo

agevolazione

20 agosto 2010 : secondo SAL ed

accettazione seconda partita dell’appalto

Seconda partita

Periodo di validità’ agevolazione

Prima partita appalto

20 gennaio 2010 : primo SAL ed accettazione

della prima partita dell’appalto

= Appalto agevolato

= Appalto NON agevolato

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Ambito temporale

• In caso di realizzazione del bene in economia l’agevolazione spetta:

in relazione (e limitatamente) ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell’agevolazione (ai sensi dell’art. 109 del TUIR);

anche per le opere iniziate in esercizi precedenti e sospese;

indipendentemente dall’entrata in funzione, o meno, dell’opera nel periodo agevolato (cfr. Circ. n. 90/E del 2001)

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30.6.10 termine agevolazione1.7.09 inizio periodo agevolazione

Opera in economia (2)

Periodo di validità’ agevolazione

Opera in economia (1)

Opera in economia (3)

= Investimento in econ. agevolato= Inv. in econ. NON agevolato

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Revoca dell’agevolazione. Casi

• E’ prevista la revoca dell’agevolazione nel caso in cui i beni siano:

• ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;

• ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE);

• secondo l’Agenzia delle Entrate, anche semplicemente allocati in stabili organizzazioni (anche se dello stesso contribuente che ha beneficiato dell’agevolazione) situate in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo.

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Revoca dell’agevolazione. Ambito temporale

A): Ceduti a terzi ovvero destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto:

come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 44/2009 il termine del c.d. lock-up period spira al termine dell’esercizio successivo a quello di effettuazione dell’investimento.

Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, la revoca dell’agevolazione in relazione agli investimenti agevolati effettuati nel periodo:

o 1.7.2009 - 31.12.2009 terminerà il 31.12.2010;

o 1.1.2010 – 30.06.2010 terminerà il 31.12.2011;

la revoca avviene tramite una variazione in aumento del reddito pari al minore tra il prezzo di cessione (o il valore normale di assegnazione, a seconda della fattispecie) e l’ammontare dell’agevolazione fruita con riferimento al bene ceduto (come per le precedenti agevolazioni Tremonti).

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Revoca dell’agevolazione. Ambito temporale

B e C): Ceduti a soggetti aventi (o destinati a) stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE): -continua-

la Circ. n. 44/E ha opportunamente considerato applicabile alla suddetta previsione di revoca un termine di operatività pari al termine per l’accertamento ovvero quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 43 DPR 600/1973;

sorgono dubbi circa il meccanismo di operatività della revoca ad esempio nei casi di “triangolazione” con primo cessionario (non italiano) utilizzatore del bene in ambito “SEE” e destinazione finale del bene verso uno stato “extra SEE” (es. Italiano che cede il cespite ad un soggetto Francese il quale, nonostante l’impegno assunto nei confronti dell’Italiano, vende poi il bene ad un soggetto Americano).

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Revoca dell’agevolazione. Casi

• La revoca NON opera nel caso di:

furto o smarrimento;

operazioni straordinarie fiscalmente neutre (es. fusione, scissione, trasformazione), purché il bene non esca “dal regime d’impresa”: in tal caso il soggetto al quale sono trasferiti i beni subentra nell’obbligo di conservare i medesimi per tutto il periodo di operatività della revoca;

cessione/conferimento di azienda o di ramo di azienda. In tal caso, al fine di evitare possibili abusi, la Circ. n. 44/E richiede la dichiarazione espressa del cedente/conferente che l’azienda contiene beni agevolati e l’impegno del cessionario/conferitario a mantenere per il periodo richiesto tali beni nel compendio aziendale (quindi attenzione alle clausole contrattuali).

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Revoca dell’agevolazione. Casi

• In aggiunta, per i leasing la revoca:

opera

in caso di mancato esercizio del diritto di opzione all’acquisto (ovviamente in relazione ad un bene agevolato);

e in caso di cessione del contratto, se tali fatti si verificano nel periodo coperto dalla norma anti-elusiva;

non opera

per le operazioni di sale and lease back (in quanto, nella sostanza, operazioni di finanziamento per l’imprenditore);

e in caso di riscatto anticipato del bene.

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Cumulabilità

• L’agevolazione Tremonti-ter è cumulabile con altre agevolazioni, non essendo qualificabile quale “aiuto di Stato”; ovviamente

purché non sussista un divieto specifico rinvenibile nella normativa di settore disciplinante le altre agevolazioni fruite sugli stessi beni;

in ogni caso la somma dei benefici ottenuti tramite le agevolazioni non può comunque superare il costo dell’investimento.

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Cumulabilità

• Esempi:

cumulabile con l’attribuzione di crediti d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (Art. 1, commi da 271 a 278, L. 27.12.06, n. 296 c.d. “Visco Sud”);

cumulabile con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 280 a 284, L. n. 286/2006);

cumulabile con la nuova detassazione del reddito per aumenti di capitale (di cui al comma 3-ter del medesimo art.5 del Decreto in commento);

cumulabile, con possibili limiti (20%), con la tariffa incentivante prevista per investimenti fotovoltaici;

non cumulabile con la detrazione per spese di riqualificazione energetica (55%).

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