CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO … n... · per la gestione dell'impianto sportivo, in...

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1 OGGETTO N. 72 CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "SKATE PARK" - AFFIDAMENTO. La Giunta sottopone al Consiglio Comunale il partito di deliberazione di seguito riportato: IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l’obiettivo 7.6 del Piano Generale di Sviluppo “IL DIRITTO ALLO SPORT: La promozione dello sport deve essere finalizzata a favorire la diffusione della pratica sportiva fin dai primi anni di età, in quanto permette l'acquisizione di stili di vita sani (in termini di prevenzione primaria socio- sanitaria), la socializzazione e l'integrazione culturale, nonché il corretto approccio alla competizione”, ed in particolare l’azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica attraverso anche il coinvolgimento delle realtà associative sportive; Richiamato l’art. 112 (Servizi pubblici locali), comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale recita: “Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”; Premesso che: - il Comune di Forlì è proprietario dell’impianto sportivo comunale denominato “Skate Park” sito in Forlì, Via Dragoni n. 52/54, - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2009, cui ha fatto seguito il

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1OGGETTO N. 72

CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

"SKATE PARK" - AFFIDAMENTO.

La Giunta sottopone al Consiglio Comunale il partito di deliberazione di

seguito riportato:

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Richiamato l’obiettivo 7.6 del Piano Generale di Sviluppo “IL DIRITTO

ALLO SPORT: La promozione dello sport deve essere finalizzata a favorire la

diffusione della pratica sportiva fin dai primi anni di età, in quanto permette

l'acquisizione di stili di vita sani (in termini di prevenzione primaria socio-

sanitaria), la socializzazione e l'integrazione culturale, nonché il corretto

approccio alla competizione”, ed in particolare l’azione dedicata al

potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica attraverso anche il

coinvolgimento delle realtà associative sportive;

Richiamato l’art. 112 (Servizi pubblici locali), comma 1, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali), il quale recita: “Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive

competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

Premesso che:

- il Comune di Forlì è proprietario dell’impianto sportivo comunale denominato

“Skate Park” sito in Forlì, Via Dragoni n. 52/54,

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2009, cui ha fatto seguito il

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contratto Rep. gen. 29722/2010 si affidava la gestione dell’impianto in parola

all’ASD Forlì Skate, dal 30/6/2009 al 30/6/2014;

- con nota del 11/9/2012 P.G. 69103/12, l’ASD Forlì Skate recedeva dal

contratto di concessione dall’1/1/2013, in quanto l’Associazione non

disponeva più delle risorse umane per assicurare la gestione;

Considerato che dall’1/12/2013 l’impianto non è più stato utilizzato proprio

per mancanza del gestore, nonostante il Comune abbia sondato varie opzioni

gestionali (gestione diretta, collaborazione con Circoscrizione e Comitato di

Quartiere), ma, tutte, per vari motivi, sono risultate non percorribili;

Precisato che l’impianto necessita di alcuni interventi di adeguamento

funzionale, che il competente Servizio Gestione Edifici Pubblici ha quantificato

in circa € 12.500,00;

Dato atto che occorre definire la modalità di gestione del servizio in oggetto

per non precludere alla cittadinanza, specialmente quella giovanile, l’utilizzo

dell’unico impianto in cui è praticabile la disciplina dello skateboarding, nonchè

di un punto aggregativo strategico, stante anche la sua ubicazione all’interno di

un parco pubblico;

Ritenuto che la gestione degli impianti sportivi rivesta il carattere del

servizio pubblico locale, essendo attività rivolta a realizzare fini sociali e a

promuovere lo sviluppo sociale e civico della comunità locale, ai sensi dell’art.

112 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Ritenuto, altresì, che l’impianto sportivo in oggetto abbia le caratteristiche

di servizio senza rilevanza economica, poiché ha caratteristiche strutturali tali da:

- essere destinato allo svolgimento di pratiche sportive prettamente amatoriali e

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non professionistiche;

- non poter ospitare altre attività sportive apportatrici di significative entrate;

- avere un bacino di utenza specifico per la pratica di attività sportive riferite

alla peculiarità dell’impianto;

- non poter ospitare servizi accessori e con valenza imprenditoriale e quindi la

gestione non è suscettibile di effettiva redditività;

Considerato, pertanto, applicabile alla fattispecie l’art. 113-bis del D.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, e, di conseguenza, la Legge Regionale 6 luglio 2007 n. 11,

la quale disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà

degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90,

comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con esclusione degli impianti

per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall’art. 113 del D.lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che la gestione di tale servizio debba avvenire mediante

affidamento a terzi, come già avvenuto in passato, dato che la carenza di

personale comunale e le difficoltà ad assumere ulteriori unità da impiegare in tali

attività non permettono la gestione diretta dell'impianto in oggetto;

Visto che l’art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289, stabilisce,

che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della medesima

legge (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali), nei casi in cui l'ente

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la

gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i

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criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per

l'individuazione dei soggetti affidatari;

Preso atto che l’affidamento della gestione dell’impianto in oggetto può

avvenire tramite affidamento diretto sulla base della norme di seguito richiamate:

- art. 4 comma 7 della L. 135/2012 (spending review) che prevede la possibilità,

per le pubbliche amministrazioni, di affidamento diretto di beni e servizi

tramite convenzioni realizzate ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002;

- art. 90, comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289, il quale stabilisce, che, ai

fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della medesima

legge (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali), nei casi in cui l'ente

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la

gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e

Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i

criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per

l'individuazione dei soggetti affidatari;

- art. 2, comma 3, della L.R. n. 11/2007, in base al quale gli enti locali che non

gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la gestione in via

preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di

promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni

sportive nazionali;

- art. 3, comma 2, della L.R. n. 11/2007 che stabilisce che il servizio può essere

affidato direttamente quando sul territorio di riferimento dell'ente proprietario

dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva

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praticabile presso l'impianto;

Richiamato l’art. 5 della L.R. 11/2007, il quale dispone che gli enti locali

proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione

per la gestione dell'impianto sportivo, in cui sono stabiliti i criteri d'uso

dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, le modalità

ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici, aspetti che sono indicati

nel Disciplinare di concessione redatto dal Responsabile dell’Unità Sport in

qualità di Progettista, ai sensi dell’art.279 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che, secondo gli indirizzi espressi nella citata norma regionale,

è stato redatto il disciplinare di concessione, con allegata la dichiarazione di

esenzione dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione di Rischi

Interferenziali (DUVRI), e con i seguenti elaborati che integrano il contenuto del

disciplinare:

- Elaborato A: Relazione descrittiva e stato di consistenza degli immobili;

- Elaborato B: Schema di programma delle manutenzioni ordinarie;

Dato atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinodromo Forlì

(ASD) è l’unico soggetto presente sul territorio che raggruppa tutte le società

sportive rotellistiche, come si evince dalle note del CONI delegazione

provinciale di Forlì-Cesena, P.G. 1070/14 del 8/1/2014 e della Federazione

Hockey e Pattinaggio, Comitato Regionale E-R, P.G. 20651 del 12/3/2014,

prefigurandosi, perciò la condizione necessaria per procedere all’affidamento con

procedura negoziata diretta, prevista dalla citata normativa;

Considerato che:

- la suddetta ASD è già concessionaria di due impianti sportivi comunali, la

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Pista di pattinaggio coperta e il pattinodromo scoperto “B. Patrignani”, e che

ha dimostrato, negli anni, di essere gestore attento, capace e affidabile;

- si è messa in atto la procedura negoziata diretta, mediante invito rivolto

dall’Unità Sport di questo Comune all’ASD di formalizzare l’adesione al

disciplinare d’oneri e la richiesta a trasmettere, come previsto dall’art. 5 della

L.R. 11/2007, il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica, che

dovranno costituire allegato al contratto di concessione;

- in data 24/3/2014, con nota P.G. 23463/2014, l’ASD ha accettato le

prescrizioni indicate nel disciplinar d’oneri e ha presentato il progetto di

gestione, comprendente il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica,

che è stato valutato dall’Unità Sport e ritenuto completo e soddisfacente;

Ritenuto pertanto di affidare in concessione la gestione dell’impianto Skate

Park all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinodromo Forlì, con sede a

Forlì, via Ribolle n. 74;

Atteso che si è considerato congruo fissare la durata della convenzione dalla

data del verbale di consegna anticipata, volendo riattivare il prima possibile

l’attività sportiva (dopo l’accertamento del DURC) fino al 31/12/2022;

Atteso, inoltre, che, al fine di consentire al concessionario il perseguimento

dell’equilibrio economico–finanziario della gestione, in € 2.500,00 il contributo

annuo di gestione per i seguenti motivi;

- si è tenuto conto del costo dell’utenza connessa all’uso dell’impianto e relativa

all’energia elettrica, in capo al concessionario e quantificata, attualmente, in

circa € 250,00, IVA inclusa, annui;

- come meglio precisato all’art. 2 del Disciplinare d’oneri (allegato A) il

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concessionario dovrà farsi carico di promuovere e potenziare l’utilizzo

dell’impianto, in particolare verso le fasce giovanili;

- per le caratteristiche intrinseche dell’impianto, la manutenzione dello stesso

deve essere eseguita in maniera continuativa e scrupolosa;

- nell’ottica della funzione sociale ed aggregativa dello sport, non sono previste

tariffe per l’uso dell’impianto, fatta salva una tessera associativa,

comprendente l’assicurazione sportiva per l’utente, che sarà predisposta dal

gestore e il cui importo sarà comunicato dal Concessionario al Comune prima

dell’inizio di ogni stagione sportiva;

Precisato, peraltro che, dal secondo anno della vigenza contrattuale, il

contributo annuo di gestione sarà erogato tenuto conto delle effettive

disponibilità di bilancio e dei risultati della gestione;

Dato atto che si intende porre a carico del concessionario gli interventi di

adeguamento funzionale, i cui costi, preventivati dal competente Servizio

Gestione Edifici Pubblici, ammontano a circa € 12.500,00 oltre IVA;

Considerato che, per consentire al concessionario di effettuare gli interventi

richiesti si intende erogare, ai sensi dell’art. 6.6 del Regolamento per l’uso e

gestione degli impianti sportivi (approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 456/1993 e smi) un contributo straordinario una tantum di €

10.000,00;

Atteso, inoltre, di confermare, in quanto ritenuto congruo, il precedente

importo del canone annuo di concessione in € 110,00, oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, di affidare in concessione la gestione dell’impianto

Skate park all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pattinodromo Forlì, con sede

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a Forlì, via Ribolle 74 e di approvare il Disciplinare d’oneri, contenente tutte le

prescrizioni per la concessione in gestione dell'impianto sportivo in oggetto,

approvando altresì la documentazione tecnica sopra richiamata, allegata al

presente atto sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che la proposta di affidamento in gestione, ai sensi dell’art. 1.5 del

citato Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, è stata

sottoposta al parere della Consulta dello Sport in data 3/3/2014 e che la stessa ha

espresso parere favorevole;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta cartacea dal Dirigente del

Servizio Politiche Culturali, Giovanili e Sportive, in data 27/03/2014;

– di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, espresso

sulla proposta cartacea dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio

e Investimenti in data 31/03/2014;

Visto, altresì, il parere favorevole, rilasciato sulla proposta cartacea dal

Dirigente del Servizio Contratti, Gare e Logistica in data 27/03/2014;

Visto, infine, il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di

cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario

Generale in data _______________;

Con voti ….;

D E L I B E R A

1. di affidare in concessione la gestione dell’impianto sportivo comunale Skate

Park , sito in via Dragoni 52/54, all’ASD Pattinodromo Forlì, con sede in via

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Ribolle, 74, C.F. e P.IVA 03416900409, con il sistema della procedura negoziata

diretta per le motivazioni ed in base alle norme richiamate in premessa;

2. di approvare il Disciplinare d’oneri e gli elaborati tecnici citati in premessa,

che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

sotto la lettera “A”, contenente tutte le prescrizioni per la concessione in gestione

dell'impianto sportivo in oggetto, ed in particolare:

- la convenzione ha la durata dalla del verbale di consegna anticipata fino al

31/12/2022;

- il Concessionario corrisponde al Comune un canone annuo fisso di € 110,00,

oltre ad IVA che sarà introitato al Cap. 29000, art. 5750, cdr 418;

3. di riconoscere un contributo annuo di gestione di € 2.500,00, precisando

peraltro che, dal secondo anno della vigenza contrattuale, il contributo sarà

eventualmente erogato tenuto conto delle effettive disponibilità di bilancio e dei

risultati della gestione, che il Concessionario dovrà documentare, presentando al

Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio di gestione, redatto

avvalendosi della modulistica fornita dal Comune, datato e sottoscritto dal legale

rappresentante, a conferma della veridicità dei dati contenuti;

4. di erogare, per i motivi di cui in premessa, un contributo straordinario una

tantum per un massimo di € 10.000,00, a parziale copertura delle spese sostenute

dal concessionario per gli interventi di adeguamento funzionale dell’impianto,

contributo che sarà riconosciuto previa presentazione di idonea rendicontazione;

5. di impegnare con successivi e separati atti la spesa relativa alla concessione del

contributo di gestione e del contributo straordinario per un totale di € 12.500,00 e

al Cap. 42100, art. 845, cdr 418 del Bilancio 2014;

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6. di dare atto, pertanto, che il valore economico del contratto, per il primo anno

di vigenza contrattuale, è di € 12.500,00, precisando che, al finanziamento della

spesa relativa al contributo di gestione di € 2.500,00, per gli anni successivi, nei

limiti della disponibilità di bilancio, provvederà annualmente il Dirigente

competente con apposito provvedimento e che lo stesso Dirigente, incaricato

dell’esecuzione del contratto, provvederà all’erogazione dell’eventuale

contributo, con l’invio di apposita lettera-contratto, in forma di atto concluso per

corrispondenza;

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla

sottoscrizione della convenzione in forma di scrittura privata provvederà il

Dirigente del Servizio competente in materia di Sport, o chi per lui, che

interverrà nella sottoscrizione con i poteri di cui all’art. 18, co. 4 del Codice III;

8. di imputare la spesa di € 2.500,00 al Cap. 42100 – Art. 845 – Titolo I –

Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 5 del Bilancio 2014: "Contributi per

concorso spese" il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il

presente provvedimento;

9. di dare atto che la spesa di € 10.000,00 relativa al contributo straordinario è

finanziata con residui disponibili (2009 I 5066/14).

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti …;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI FORLÌSERVIZIO POLITICHE CULTURALI GIOVANILI E SPORTIVE

________________________________________________________________________

DISCIPLINARE D’ONERI PER LA

CONCESSIONE IN GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

“SKATE-PARK”

RESPONSABILE UNITÀ SPORT IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO E RUPProgettista ai sensi d.ssa Cristina Ambrosini

dell’art. 279 del D.P.R. 207/2007 geom Alessandro Fossi

Marzo 2014

Indice Pagina

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 FINALITA’

Art. 3 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Art. 4 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO

Art. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 6 MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 8 PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 9 USI DA RISERVARE AL COMUNE

Art. 10 MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Art. 11 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA E MIGLIORIE

Art. 12 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE AREE A VERDE

Art. 13 UTENZE

Art. 14 ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Art. 15 PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Art. 16 CUSTODIA E VIGILANZA

Art. 17 CONTROLLI E VERIFICHE

Art. 18 CANONE DI CONCESSIONE

Art. 19 TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI

Art. 20 PUBBLICITA’

Art. 21 CONTRIBUTO EVENTUALE PER LA GESTIONE

Art. 22 RESPONSABILITA’

Art. 23 COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 PENALITA’

Art. 25 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Art. 26 DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE – FACOLTA’ DI RECESSO

Art. 27 CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 28 CARTA DEI SERVIZI - TRASPARENZA

Art. 29 RICONSEGNA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Art. 30 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

Art. 32 RINVIO

Art. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 34 SPESE CONTRATTUALI

Elenco allegati:- Elaborato A: “Relazione descrittiva e stato di consistenza degli immobili” e “Planimetria

catastale”;

- Elaborato B: “Schema di programma delle manutenzioni ordinarie”.

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. E’ oggetto di concessione la gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Skate

Park”, sito in Forlì, Via Dragoni, 52/54, intesa come svolgimento da parte del

Concessionario di tutte le attività di servizio necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento

dell’impianto sportivo e per la pratica delle discipline sportive compatibili con l’impianto

medesimo, oltre ad interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell’impianto.

2. L’affidamento della gestione avviene ai sensi delle leggi vigenti in materia, nonchè nel

rispetto del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato

dal Consiglio Comunale di Forlì con deliberazione n. 456 del 20.12.1993 e successive

modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – FINALITA’

1. La concessione del servizio ha la finalità di garantire la conservazione e funzionalità

ottimale dell’impianto sportivo, per favorire al massimo la pratica e la diffusione dello sport

sul territorio comunale.

2. La gestione dell’impianto sportivo non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per

cui la concessione è disposta.

3. La concessione ha l’obiettivo, in particolare:

a) di organizzare la gestione dell’impianto sportivo secondo criteri di efficienza,

funzionalità, economicità;

b) di consentire e promuovere lo svolgimento di tutte le discipline sportive praticabili nel

impianto sportivo, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva stabiliti dal Comune;

c) di promuovere e potenziare la pratica delle attività sociali ed aggregative consentite

dall’impianto sportivo;

d) di assegnare funzioni e responsabilità in merito alle condizioni di fruibilità dell’impianto.

4. Il Concessionario dovrà attuare la propria attività favorendone l'accesso da parte di tutti i

cittadini, garantendo pari opportunità a tutti.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1. L’impianto oggetto di concessione viene affidato al concessionario nello stato di fatto e di

diritto, così come individuato nell’Elaborato A “Relazione descrittiva e stato di consistenza

degli immobili” e “Planimetria catastale”.

2. Allo stato attuale, l'impianto non ha in dotazione beni mobili. Qualora si procedesse ad

acquisti, questi saranno inseriti in un apposito inventario e assoggettati a tutte le condizioni

contrattuali previste a carico del Concessionario per l’uso, la gestione e manutenzione. La

manutenzione, la sostituzione e l’acquisto delle attrezzature sportive e di servizio

all’impianto sono a carico del Concessionario.

3. All'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto, in contraddittorio, verbale di

constatazione e ricognizione generale.

Art. 4 – PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO

1. Tutte le strutture immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio, sono e

rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Forlì.

2. Ogni attrezzatura meccanica, strumentale o impiantistica, così come ogni manufatto edile o

di qualsiasi altra natura di cui il Concessionario riterrà di doversi dotare per la conduzione

dell’impianto, così come ogni opera o modifica che verrà realizzata dal Concessionario

medesimo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Forlì. Ad ogni nuova

acquisizione od intervento, il Concessionario dovrà redarre l’inventario dei beni mobili e/o

adeguare le carte di consistenza.

3. Le concessioni e/o autorizzazioni edilizie, per le nuove opere e/o modifiche citate al

precedente comma 2, ovvero per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,

saranno rilasciate al concessionario dal Comune di Forlì, previa richiesta a mezzo di istanza

documentata nei modi previsti da leggi e regolamenti. A tal fine il presente atto costituisce,

per il concessionario, delega a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad

assolvere agli obblighi derivanti dalla convenzione.

4. Per ogni intervento manutentivo, dovrà essere depositata presso il Comune copia dei disegni

esecutivi. Tale obbligo non è considerato assolto con il rinvio alla documentazione tecnica

presentata per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni comunali.

5. L’esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata

all’osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha decorrenza dalla data del verbale di consegna anticipata fino al

31/12/2022.

2. Alla scadenza del contratto di concessione, il Concessionario si impegna, in via eventuale, a

garantire il corretto e pieno funzionamento dell'impianto fino all'individuazione del nuovo

gestore, quindi fino al completamento delle procedure per la sua selezione ed al suo

subentro.

Art. 6 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è regolata da quanto disposto dal presente disciplinare e da quanto

proposto nel progetto di gestione presentato dal Concessionario in sede di procedura

negoziata.

2. Tutti gli obblighi ed oneri per l’espletamento delle attività relative alla gestione

dell’impianto sportivo debbono intendersi a carico del Concessionario, anche se non

specificamente indicati, ad esclusione di quelli espressamente stabiliti a carico del Comune

nel presente disciplinare e nel contratto di concessione.

3. Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie per

l’utilizzo ed il funzionamento dell’impianto sportivo, per la pratica delle discipline sportive

agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, e alle attività correlate al benessere

psicofisico della persona, compatibili con l’impianto medesimo.

4. Competono al Comune le scelte di politica sportiva. Pertanto, il Concessionario presta al

Comune la propria collaborazione tecnico-organizzativa per lo sviluppo di tali scelte, ed in

particolare per iniziative rivolte ai giovani, atte a sviluppare la pratica sportiva e motoria,

privilegiando le attività sportive di valore educativo e sociale, nell’ambito di una gestione

dell’impianto aperta a tutte le realtà sportive del territorio.

5. La gestione deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole

attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela della salute pubblica,

dell’ordine pubblico, e della sicurezza di utenti, di pubblico, di operatori o volontari.

6. Il Concessionario ha l’obbligo di controllare il corretto uso dell’impianto in relazione agli

aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità o quanto necessario per

l’utilizzo dell’impianto sportivo, in relazione alla sua destinazione d’uso.

7. Il Concessionario deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi,

comunque denominati, richiesti dal presente disciplinare, nonché dalla normativa vigente

per lo svolgimento del servizio e per ogni singola attività sportiva praticata nell’impianto

sportivo.

8. Salvo comprovate cause di forza maggiore, è vietato al Concessionario di interrompere il

servizio per alcun motivo senza il preventivo benestare del Comune, che deve essere chiesto

tempestivamente, indicandone le ragioni.

9. L’uso dell’impianto dovrà essere aperto ad ogni tipo di utenza, la quale non dovrà essere

sottoposta a nessuna discriminazione. Il concessionario dovrà regolarizzare ogni

adempimento definito dalle normative fiscali e di ogni altra natura vigenti.

10. La manutenzione, la sostituzione e l’acquisto delle attrezzature sportive e di servizio

all’impianto sono a carico del concessionario.

11. In caso di sostituzione di attrezzature o di arredi o, comunque, in caso di acquisto di beni

mobili che possono essere riconosciuti come necessari per il corretto uso delle strutture

sportive (purché approvati dal Comune), i beni stessi diverranno dal momento dell'acquisto

di proprietà comunale, e il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione e

trasmettere copie delle relative fatture al Comune, che provvederà a redigere l'inventario dei

beni mobili.

12. Entro il 31 marzo di ogni anno, il concessionario dovrà presentare al Servizio comunale

competente, una relazione relativa alla gestione dell’anno solare precedente relativa a:

a) attività realizzate, suddivise fra utenza organizzata e utenza libera;

b) manutenzione ordinaria effettuata nell’ambito del programma di cui al successivo art. 7.

La relazione dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- intervento manutentivo realizzato;

- tempistica;

- soggetto attuatore;

- modalità;

- vizi riscontrati;

- bilancio di gestione. Il bilancio è pubblico.

13. In caso di sostituzione del personale, il livello professionale dei nuovi soggetti non dovrà

mai, in nessun caso, essere inferiore a quello proposto nel progetto-offerta.

Art. 7 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

1. Il Concessionario ha l’obbligo di realizzare gli interventi di adeguamento

funzionale dell’impianto, relativi alla riparazione delle pedane in legno e del tornello di

entrata, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione o dalla data del

verbale di consegna anticipata.

2. A fronte di tali realizzazioni, il Comune concederà un contributo straordinario una

tantum annuo di € 10.000,00, previa verifica dell’effettiva realizzazione degli interventi di cui

al precedente punto 1. che dovranno essere eseguiti ad arte e secondo le normative vigenti in

materia e produzione di rendicontazione economica.

Art. 8- PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E ASSEGNAZIONE SPAZI

1. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere

improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza nei

confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, l’impianto sportivo.

2. Nell’attività di esercizio dell’impianto, il Concessionario dovrà promuovere lo svolgimento

di tutte le attività sportive compatibili con la destinazione degli spazi.

3. La programmazione annuale delle attività sportive previste nell’impianto deve rispettare i

criteri proposti dal Concessionario nel progetto di gestione presentato in sede di procedura

negoziata, che tiene conto di quanto disposto nel presente disciplinare. Sulla base di tale

progetto, il Concessionario provvede ad assegnare gli spazi per le diverse attività, prima

dell’inizio di ciascun anno sportivo.

4. Il Concessionario deve riservare una quota pari almeno al 30% del monte-ore di

utilizzazione delle strutture sportive all’utenza libera, intesa come attività occasionale non

continuativa; tale quota deve essere distribuita in più fasce orarie, in maniera da non relegare

questo tipo di utenza in spazi residuali o da non ostacolarne l’uso all’utenza giovanile e

infantile.

5. Il Concessionario deve consentire l’utilizzo gratuito dell’impianto per i centri estivi, o per

altri gruppi finalizzati all’organizzazione di attività ricreative e socializzanti rivolte a

categorie protette (giovani, anziani, diversamente abili, ecc.) autorizzati dal Comune, con

modalità da concordare di volta in volta in modo da non interferire con l’attività sportiva

programmata. Per tali utilizzi il Concessionario potrà richiedere agli utilizzatori il rimborso

delle spese vive effettivamente sostenute.

6. E’ vietato l’utilizzo dell’impianto sportivo per manifestazioni extra-sportive, salvo casi

preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 9 - USI DA RISERVARE AL COMUNE

1. Il Concessionario riserva al Comune il diritto di utilizzare o far utilizzare gratuitamente il

complesso sportivo, per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o di rilevanza

sociale, purché compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto, per un massimo di 10

(dieci) giornate all’anno. Per tali giornate, sono quindi a carico del Concessionario gli oneri

per l'utilizzo dell'impianto sportivo, comprese le spese giornaliere di pulizia, rimanendo

escluse solo le spese dirette per l'organizzazione della manifestazione. Il Comune si impegna

a concordare preventivamente con il Concessionario le date per gli utilizzi, comunicandole

al Concessionario con congruo anticipo (indicativamente 7 giorni prima) e avendo cura di

contenere quanto più possibile il disagio per il Concessionario stesso in relazione alle

attività eventualmente già programmate.

Art. 10 – MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto

sportivo, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature sportive ed in genere di tutti i beni

strumentali all’esercizio delle attività ammesse nell’impianto sportivo, sia esistenti sia di

futura realizzazione, nulla escluso od eccettuato, conformemente al “Schema di programma

delle manutenzioni ordinarie”, che integra il presente disciplinare contrassegnato come

Elaborato B.

2. In particolare, il Concessionario è obbligato ad effettuare:

a) la manutenzione ordinaria programmata, preventiva e/o periodica, necessaria a

mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e

apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado

di tali beni; gli interventi devono essere effettuati sulla base del progetto di gestione

presentato in sede di gara;

b) la manutenzione ordinaria non programmata, necessaria alla riparazione e al

ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate; il Concessionario deve eseguire

immediatamente tali interventi manutentivi, non appena rilevato il deterioramento e/o

danneggiamento.

3. La manutenzione straordinaria è effettuata dal Comune, fatta eccezione per:

− gli interventi di manutenzione straordinaria che si siano resi necessari per carenze di

manutenzione ordinaria, anche riferiti al mancato rispetto dello schema di programma

delle manutenzioni ordinarie per qualsiasi causa imputabile al Concessionario. Tali

interventi rimangono a carico del Concessionario;

− le nuove realizzazioni, sia strutturali che impiantistiche, effettuate dal

Concessionario.

4. Si intendono per “interventi di manutenzione ordinaria” gli interventi che riguardano opere

di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali, atti a conservare

l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto

tecnico. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono riguardare, a titolo esemplificativo

e non esaustivo:

a) manufatti edili;

b) impianti; elettrici;

c) attrezzature elettriche;

d) carpenterie in legno e/o metalliche;

e) accessori e/o attrezzature di arredo e sportive;

f) qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza

dell’impianto.

5. Si intende per “manutenzione straordinaria” ogni opera e modifica necessaria per rinnovare

e sostituire parti anche strutturali dell’impianto, nonché per realizzare servizi igienico-

sanitari e tecnologici. E’, altresì, così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e alle

norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

6. Sono inoltre a carico del Concessionario:

a) la pulizia giornaliera di tutte le strutture, degli spazi esterni, degli arredi:

dovranno essere garantite tutte le misure di carattere igienico-sanitario per svolgere in

condizioni ottimali e di decoro le attività sportive e di servizio, in ogni spazio;

b) la pulizia straordinaria, quando necessaria, e comunque almeno una volta

all’anno;

c) le operazioni di sgombero della neve, quando necessario;

d) la manutenzione ordinaria, la sostituzione e l’acquisto delle attrezzature sportive

e di servizio all’impianto;

e) il mantenimento e la cura in genere di tutte le componenti dell’impianto

sportivo.

Art. 11 – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, nel corso della gestione il Concessionario

può proporre di realizzare, con oneri totalmente o parzialmente a proprio carico, interventi di

miglioria o di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo.

2. Il Comune potrà accogliere la proposta, secondo quanto indicato dal Regolamento

comunale vigente, alle cui prescrizioni si fa completamente rinvio.

3. L’approvazione è espressa dall’organo comunale competente; in caso di interventi

aventi rilevanza edilizia, l’approvazione avviene anche agli effetti dell’accertamento di

conformità alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

e smi, e della Legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 e smi.

Art. 12 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLE AREE A VERDE

1. La manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi che fanno parte del complesso compete al

Comune, eccetto la fascia perimetrale di mt. 3 all’interno dell’dell’impianto.

2. Il Concessionario provvede a segnalare eventuali problematiche del verde o di eventuali

strutture di proprietà comunale, nonché alla cura dello spazio antistante l’impianto.

Art. 13 - UTENZE

1. Il concessionario è tenuto a rimborsare al Comune il costo per l’utenza elettrica,

forfetariamente stabilito, per l’anno 2014, in € 250,00, IVA inclusa annui. Tale rimborso

avverrà dietro emissione della relativa fattura da parte dell’ufficio comunale competente.

2. Nel corso di validità del contratto di concessione, il rimborso per l’utenza elettrica potrà

essere aggiornato in relazione alla variazione delle tariffe dell’utenza in vigore nell’anno di

riferimento.

Art. 14 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, del

personale comunque impiegato nella gestione, dell’utenza e del pubblico che accede

all’impianto, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute

della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n.81 del 9.4.2008 e norme connesse), a quanto

previsto dal D.M. 18/3/1996, dal D.M. 10/3/1998, ed in genere dalla normativa vigente in

materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

2. Il Concessionario si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalle citate

normative, ed in particolare a predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi

della struttura, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e norme connesse, trasmettendone copia al

Comune.

3. Il Concessionario deve predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della

sicurezza e gli addetti alla sicurezza, ai sensi del ai sensi del D.M. 18/3/1996 e del D.M.

10/3/1998 e norme connesse. Il Concessionario provvede a tali adempimenti, e trasmette la

relativa documentazione al Comune, entro trenta giorni dalla consegna dell’impianto

sportivo.

Art. 15 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1. Il Concessionario provvede alla gestione del servizio con i propri mezzi tecnici e mediante

la propria organizzazione, avvalendosi di personale qualificato, dipendente e non

dipendente. Il Concessionario può coinvolgere nella gestione anche associati e volontari, nel

rispetto della normativa vigente.

2. Il Concessionario è tenuto ad applicare i vigenti specifici contratti collettivi di lavoro

applicabili nel territorio forlivese, relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale,

assicurativo, nel caso abbia lavoratori dipendenti, provvedendo al loro corretto

inquadramento.

3. Il Concessionario dovrà impartire a tutti gli operatori le opportune istruzioni, affinché sia

garantita la necessaria correttezza nei rapporti con gli utenti e con il Comune.

4. La conduzione degli impianti tecnologici (elettrici, di illuminazione, ecc.) dovrà essere

affidata a personale qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Il Concessionario è riconosciuto come il solo responsabile della conduzione del servizio e,

quindi, risponde in proprio dell’opera sia del personale dipendente, sia del personale non

dipendente ed in genere dei terzi che, a qualunque titolo, esercitano un ruolo nella gestione

e/o accedono all’impianto.

6. Il Comune acquisisce, almeno semestralmente, il Documento Unico di Regolarità

Contributiva aggiornato, da cui dovrà risultare la regolarità contributiva del Concessionario.

La mancata regolarità contributiva, reiterata dopo sollecitazioni ad adempiere, potrà essere

causa di dichiarazione, da parte del Comune, della risoluzione della concessione.

Art. 16 – CUSTODIA E VIGILANZA

1. Sono a carico del Concessionario gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di

guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti,

nonché delle strutture mobili e delle attrezzature.

2. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e

dell’impianto sono affidate al Concessionario.

3. Il Comune non intende costituirsi in alcun modo depositario di cose mobili, oggetti,

attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili

dell’impianto sportivo, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico del

Concessionario, senza responsabilità del Comune né per mancanze e sottrazioni, né per

danni provenienti per qualsiasi altra causa.

4. Il Concessionario dovrà dare comunicazione al Comune, con nota scritta, di qualsiasi

danneggiamento causato da terzi.

5. Il Concessionario si impegna a trattenere le cose dimenticate dagli utenti per almeno 30

giorni, con eccezione di quanto non sia conservabile per ragioni di igiene o decoro, che

dovrà essere eliminato tempestivamente. Decorso tale termine, il Concessionario:

a) assegna le cose non ritirate dal proprietario ad Associazioni senza fini di lucro o Enti o

Associazioni che siano attive nel campo della solidarietà, a sua scelta, che possano

utilmente usarle o destinarle;

b) consegna i beni considerabili di valore al Servizio comunale competente, che cura la

procedura inerente gli oggetti ritrovati.

Art. 17 – CONTROLLI E VERIFICHE DELLA GESTIONE

1. È riconosciuto al Comune il potere di tutela dell’intero impianto, legittimamente esercitato.

2. Il Comune esercita, attraverso propri incaricati, il controllo sul rispetto delle condizioni della

gestione, e a tale scopo ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all’impianto sportivo,

in qualsiasi sua parte, e svolgere ispezioni, senza obbligo di preavviso.

3. Eventuali contestazioni degli incaricati saranno inoltrate al Concessionario unitamente alla

diffida a sanare le inadempienze entro il termine fissato dalla diffida stessa, fermo restando

il diritto del Comune all’applicazione delle penalità stabilite.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Concessionario dovrà presentare al Comune la

seguente documentazione:

a) relazione indicante le attività sportive praticate, l’assegnazione e l’utilizzo degli

spazi, con la rendicontazione delle presenze suddivise fra utenza organizzata e utenza

libera;

b) relazione tecnica sullo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto sportivo.

La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e

i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, gli interventi di manutenzione

effettuati, sia programmati sia di riparazione e ripristino, oppure la causa della mancata

effettuazione degli interventi. La relazione dovrà contenere almeno i seguenti dati: (i)

intervento manutentivo realizzato; (ii) tempistica; (iii) soggetto attuatore; (iv) modalità;

(v) vizi riscontrati;

c) i manuali d’uso di ogni attrezzatura impiantistica eventualmente installata o

modificata corredati da tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle

norme o leggi vigenti all’atto della consegna dell’impianto;

d) i manuali d’uso di ogni attrezzatura sportiva eventualmente installata o modificata.

5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, o comunque appena redatto, il Concessionario deve

presentare al Comune il bilancio di gestione, redatto avvalendosi della modulistica fornita dal

Comune, datato e sottoscritto dal legale rappresentante, a conferma della veridicità dei dati

contenuti. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione descrittiva ed esplicativa ed è

pubblico. Tale documentazione deve evidenziare l’ammontare degli introiti, le sponsorizzazioni

autonomamente acquisite; i contributi e le liberalità acquisite da altri soggetti, indicate nella loro

consistenza e provenienza, con distinzione tra contributi per attività o sull'impianto, ogni altro

eventuale introito.

Art. 18 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario riconoscerà al Comune il canone annuo di concessione di € 110,00, oltre

IVA. Tale canone dovrà essere versato entro la data indicata nella relativa fattura. La

fatturazione sarà emessa annualmente dall’ufficio comunale competente.

Art. 19 – TARIFFE E RISCOSSIONE DEGLI INTROITI

1. Per l’uso dell’impianto non sono previste tariffe per l’anno sportivo 2013/2014. Il

Comune potrà, successivamente, stabilire un tariffario che dovrà prevedere dei minimi e dei

massimi entro i quali il Concessionario individuerà le tariffe da applicare, che dovranno

essere comunicate al Comune ad inizio stagione sportiva, e comunque non oltre il 30

settembre di ogni anno.

2. Il tariffario in vigore, il calendario e l’orario delle attività devono essere esposti in

luogo visibile al pubblico.

3. Il Concessionario può, inoltre, introitare risorse derivanti da quote associative,

sponsorizzazioni, contributi e liberalità corrisposti da soggetti pubblici e privati.

4. Il Concessionario potrà richiedere all’utenza libera la sottoscrizione di una tessera

associativa che comprenderà l’assicurazione sportiva per l’utente stesso.

5. Il Concessionario provvede ad ogni adempimento definito dalle normative fiscali e

di ogni altra natura vigenti.

Art. 20 – PUBBLICITA’

1. Nei limiti della disciplina specifica vigente, il Concessionario è autorizzato ad individuare a

propria discrezione gli spazi pubblicitari nell’ambito dell’impianto e nelle aree di

pertinenza. Il 10% di detti spazi è destinato al Comune a titolo gratuito.

2. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e alle

disposizioni comunali sulla pubblicità. Sono a carico del richiedente l’installazione,

l’imposta di pubblicità, nonché l’eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita

dal Comune per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente

Regolamento comunale.

3. Il Concessionario introiterà tutte le entrate derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari e

regolerà in proprio il rapporto con i terzi, esonerando e sollevando il Comune da ogni

responsabilità.

Art. 21 – CONTRIBUTO EVENTUALE PER LA GESTIONE.

1. A fronte della gestione dell’impianto sportivo, il Comune, in dipendenza delle effettive

disponibilità di bilancio e del buon andamento della gestione, può erogare un contributo

annuo di € 2.500,00.

2. L’erogazione del contributo, di cui al comma 1., è decisa dal Comune, dietro richiesta

scritta del Concessionario e presentazione dei documenti di cui all’art. 16, in funzione delle

disponibilità annuali del Bilancio. Qualora accordato, il contributo sarà erogato in un’unica

soluzione annua, con riferimento alla gestione dell’anno precedente e con la modalità

prevista dall’art. 44, co. 2..

Art. 22 – RESPONSABILITA’

1. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’impianto sportivo, ogni

responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune, inerente l’attività

di gestione dell’impianto sportivo, sarà a completo carico del Concessionario. Il Comune

resterà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi che il concessionario

abbia posto in essere a qualunque titolo, anche di fatto.

2. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose a causa

di interventi di manutenzione e dall’esercizio della propria attività in generale, sollevando il

Comune e obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il

Comune stesso.

3. Il Concessionario risponde direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano

coinvolti nella gestione dell’impianto sportivo e tiene, comunque, indenne il Comune da

ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni provocati dai suddetti soggetti.

Art. 23 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario, preliminarmente alla stipulazione del contratto di concessione,

deve contrarre con primaria compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione di

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con effetto

dalla data di decorrenza della concessione, per danni arrecati a terzi, all’interno

dell’impianto oggetto della presente concessione, in conseguenza di un fatto verificatosi in

relazione all’attività di gestione svolta. Sono comprese, oltre all’organizzazione di

manifestazioni sportive, ricreative o di altro genere, anche tutte le altre operazioni e attività

inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Il Concessionario si

obbliga a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto di

concessione.

2. Tale polizza ha massimali, separati per le due garanzie (RCT e RCO), non inferiori

ai seguenti importi:

3. € 2.500.000,00 “unico” per la garanzia RCT;

4. € 2.500.000,00 per sinistro, con sottolimite di € 1.000.000,00 per persona, per la

garanzia RCO.

5. Tale polizza, inoltre, prevede, tra le altre condizioni, la Responsabilità Civile

derivante da fatto, anche doloso, di persone delle quali il Concessionario si avvalga

(dipendenti e non), avvenuto all’interno dell’impianto oggetto della presente concessione.

6. L’inoperatività totale o parziale della suddetta copertura assicurativa non esonera il

Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.

7. Il Concessionario, inoltre, deve prevedere un'estensione della Responsabilità Civile

derivante dalla conduzione dei locali, dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni

di cose di terzi da incendio di beni del Concessionario o da lui detenuti.

8. Nella polizza, il Concessionario dovrà prevedere l'estensione nel novero dei terzi

delle persone che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento dell'attività del

Concessionario nei locali e negli spazi facenti parte della concessione.

9. L’impianto e gli altri beni di proprietà del Comune sono assicurati a cura del

Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi

accessori.

10. E’ fatto obbligo al Concessionario di comunicare immediatamente al Comune gli

eventuali sinistri, sia RCT o RCO, o i danni a fabbricati o beni del Comune, che si

verificassero nel corso della gestione.

11. Il Comune non si fa carico dei danni causati da atti vandalici, furti, ecc. Il

Concessionario, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 27, può scegliere di tutelarsi con

un'assicurazione in tal senso.

Art. 24 – PENALITA’

1. Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da

parte del Concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

a) interruzione del servizio per fatti dipendenti dal Concessionario, non preventivamente

autorizzata dal Comune: € 500,00 per ogni singola infrazione;

b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti: da € 100,00 a €

300,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave

inadempimento;

c) mancata presentazione, nei termini stabiliti, delle relazioni e/o dei documenti previsti dal

disciplinare: da € 250,00 a € 500,00;

d) inosservanza degli obblighi di pulizia degli immobili e delle attrezzature da € 100,00 a €

500,00;

e) inosservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e programmata, secondo il

programma presentato in sede di gara e approvato dal Comune: da € 100,00 a € 500,00

secondo la gravità, per ogni singola infrazione;

f) inosservanza degli obblighi di realizzazione delle opere di adeguamento funzionale, di cui

al successivo art. 34 del presente disciplinare: penale di importo pari a 0,5% giornaliero del

valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza massima del 10% del

valore dell'intervento;

g) mancato rispetto di ogni singola prescrizione del presente disciplinare o del progetto di

gestione del servizio, diversa da quelle previste alle lettere precedenti: da € 50, 00 fino ad

un massimo di € 250,00 per ogni singola infrazione, a seconda della gravità.

2. L’importo delle penali, ove non sia predeterminato, sarà in relazione all’importanza

dell’irregolarità, al ripetersi degli episodi ed al danno arrecato. Le penalità di cui al comma

precedente sono aumentate del 50% in caso di recidiva. L’applicazione delle penali viene

effettuata dal Dirigente competente, con propria determinazione, previa contestazione

dell’irregolarità per iscritto al Concessionario.

3. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni

dalla notifica della contestazione stessa..

4. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica della

determinazione dirigenziale di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei

termini stabiliti, il Dirigente competente potrà avvalersi della cauzione.

5. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligo di risarcire gli

eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità

contestata. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto

per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità.

6. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le

prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per

inadempienza dello stesso.

Art. 25 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi o condizioni previsti

dalla convenzione, obblighi e condizioni che si convengono tutti ugualmente importanti, il

Comune, a proprio insindacabile giudizio, potrà inoltrare al Concessionario espressa diffida

ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, fissando un termine per

l’adempimento, commisurato alla gravità e pericolosità dell’inadempimento. Decorso

inutilmente il termine prefissato, la concessione si intenderà risolta di diritto, fermo restando

il diritto del Comune all’applicazione delle penalità di cui all’art. 24.

2. Nei seguenti ulteriori casi, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola

risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile:

a) dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate;

b) dopo tre contestazioni di violazioni dell’obbligo di mantenere in pieno

funzionamento e/o in piena efficienza la struttura concessa, e/o di provvedere alle

manutenzioni;

c) danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi

da parte del personale del Concessionario;

d) gravi danni a impianti ed attrezzature di proprietà del Comune dovuti a

comportamento doloso o colposo del Concessionario;

e) inosservanza del divieto di sub-concessione;

3. Nel caso di risoluzione della concessione, ai sensi del presente articolo, il Comune

procederà alla escussione della cauzione definitiva.

Art. 26 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE – FACOLTA’ DI RECESSO

1. E’ fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto o di sub-concedere la gestione

dell’impianto.

2. E’ data facoltà al Concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione unicamente

dopo il secondo anno, previa comunicazione da inviarsi al Comune a mezzo di lettera

raccomandata con almeno 8 (otto) mesi di preavviso. Rimangono, comunque, confermati

tutti gli impegni di cui al presente disciplinare, fino a che il recesso non ha effetto. Anche

successivamente all’efficacia del recesso, il Concessionario è tenuto a rispondere delle

obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione.

3. E’ data facoltà al Comune di recedere anticipatamente dalla concessione in qualsiasi

momento, previa comunicazione da inviarsi al Concessionario a mezzo di lettera

raccomandata con almeno 6 (sei) mesi di preavviso. In caso di recesso del Comune, il

Concessionario non ha diritto al riconoscimento di indennità ad alcun titolo.

4. In caso di cessazione anticipata, tutte le nuove realizzazioni ed acquisti di attrezzature o

altro rimarranno di proprietà del Comune.

Art. 27 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a proprio carico, il

Concessionario deve costituire, preliminarmente alla stipulazione del contratto,

fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00 euro), a

titolo di cauzione definitiva, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi

derivanti dal presente disciplinare, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del

rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione,

a causa di inadempimenti contrattuali o di cattiva esecuzione del servizio da parte del

Concessionario.

2. La garanzia deve essere costituita in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.

Lgs. 1/9/1993 n. 385, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,

comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia dovrà essere operante per almeno sei mesi successivi alla scadenza del

contratto e potrà essere svincolata dopo l’accertamento delle condizioni previste per la

riconsegna dell’impianto sportivo ed attestazione, da parte del Dirigente competente, della

regolarità della gestione.

4. Il Comune può rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo:

a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d’ufficio o di terzi,

necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario o per il

completamento delle opere poste a carico del Concessionario;

b) nei casi di inesatto adempimento degli obblighi di concessione;

c) a risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento del Concessionario;

d) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali

dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione

della concessione;

e) a copertura di danni comunque emergenti in corso di gestione.

5. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere

reintegrato, pena la risoluzione della concessione nei modi e nelle forme previste dall’art.

25.

Art. 28 – CARTA DEI SERVIZI - TRASPARENZA

1. Il Concessionario è obbligato ad adottare, entro anni 1 (uno) dalla stipulazione del

contratto, la Carta della qualità dei servizi, nella quale devono essere stabiliti, in particolare,

i principi generali a cui la gestione del servizio si ispira, standard di servizio misurabili e

verificabili, modalità di segnalazione dei disservizi da parte degli utenti.

2. Prima dell’adozione, la proposta di Carta della qualità dei servizi deve essere

trasmessa al Comune, che può modificare e indicare contenuti che devono essere recepiti

nella Carta stessa.

3. Il Concessionario è tenuto a rispettare le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n.

241, e smi, in materia di diritto di accesso, ai sensi dell’art. 120 del Testo Unificato dei

regolamenti in materia di partecipazione popolare, esercizio dei diritti di accesso ed

informazione, tutela della riservatezza (Codice II) del Comune di Forlì.

Art. 29 – RICONSEGNA DELL’IMPIANTO

1. Alla scadenza naturale della concessione, o comunque al venir meno della stessa

per qualunque motivo, il Concessionario restituirà l’intero impianto in perfette condizioni

di manutenzione, senza nulla pretendere.

2. Prima della riconsegna, il Concessionario deve presentare al Comune una relazione

che illustri:

a) le condizioni dell’impianto sportivo ed il complesso degli interventi sulla

struttura realizzati durante la concessione;

b) i risultati dell’andamento economico complessivo della gestione.

3. La riconsegna risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio fra le parti,

nel quale saranno evidenziati e stimati gli eventuali danni all’impianto sportivo. Il Comune

tratterrà dalla cauzione definitiva l’importo stimato, salvo restando l’obbligo a carico del

Concessionario di risarcire l’ulteriore danno.

4. All’atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e con oneri del

Concessionario, tutti i contratti in essere con terzi, salvo che il Comune non dichiari di

volervi subentrare.

Art. 30 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice III del Comune di Forlì, qualsiasi controversia di natura

tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione,

esecuzione o risoluzione della convezione, dovrà essere preliminarmente trattata dalle parti.

Se non risolta, dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Comunale.

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria, potrà essere devoluta dalla parte

che si ritiene lesa all’Autorità Giudiziaria competente.

3. Foro territoriale competente in via esclusiva è quello di Forlì. E’ esclusa la competenza

arbitrale.

Art. 31 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

1. Costituiscono allegati alla concessione e ne fanno parte integrante:

a) il disciplinare;

b) il progetto di gestione predisposto dal Concessionario;

2. Fanno parte della concessione e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, anche

se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti, i seguenti

documenti:

a) Elaborato A: “Relazione descrittiva e stato di consistenza degli immobili;

b) Elaborato B: “Schema di programma delle manutenzioni ordinarie.

3. I documenti di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 1346 del codice civile, pur se non

formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, concorrono a determinare il contenuto

della concessione e le parti, all’atto della stipulazione, riconoscono che essi formano parte

integrante della stessa e, quindi, che la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti

firmatarie.

Art. 32 – RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle norme

di legge, amministrative e civili, alle norme del “Regolamento dei Contratti”, del

“Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi” e del “Regolamento per la

concessione di contributi e altri vantaggi economici nell’ambito delle attività sportive” del

Comune di Forlì.

Art. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in

materia di trattamento dei dati personali, che saranno raccolti e trattati dal Concessionario

esclusivamente per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio di cui al

presente disciplinare.

Art. 34 – SPESE CONTRATTUALI

1. La presente concessione-contratto è soggetta all’imposta di bollo, salvo che la natura del

Concessionario ne consenta l’esclusione.

2. Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata. Tutte le spese relative

alla stipulazione del contratto, sono a carico del Concessionario.

3. Considerato che:

• l’importo di cui all’art. 13, ha natura di rimborso di spese effettivamente sostenute dal

Comune;

• il contributo di cui all’art. 21, è certo solo per l’anno 2014, mentre per gli

anni successivi, trattandosi di eventualità da valutarsi annualmente, sarà regolata, se del

caso, con successivi e separati atti;

• il canone di cui all’art. 18, non raggiunge l’importo minimo a partire dal

quale è obbligatoria la registrazione in termine fisso;

il contratto è da registrare in solo con applicazione dell’imposta pari al 3% del contributo

per il primo anno di cui all’art. 21.

COMUNE DI FORLI'SERVIZIO POLITICHE CULTURALI GIOVANILI E SPORTIVE

________________________________________________________________________

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

“SKATE PARK” via Dragoni, 52

RELAZIONE DESCRITTIVA E STATO DI CONSISTENZA

ELABORATO A

VIA DRAGONI, 52

CATASTO: foglio 184 par. 1278

a cura dell'UNITA' SPORT

data 12/3/13

L' impianto, situato all'interno di un'ampia zona verde (Parco di via Dragoni), e' delimitato da una

recinzione in pali metallici e rete plastificata di altezza 1,65 mt.

L'accesso all'impianto avviene attraverso due aperture di larghezza pari a mt.1,50, di cui una

delimitata da un cancello e l'altra da un tornello.

L'impianto e' costituito da un rettangolo in asfalto di colore rosso di misure circa mt. 14x36,

delimitato perimetralmente da una fascia erbosa di mt. 3.

Su tale rettangolo insistono n.4 pedane di legno, di cui 2 poste lateralmente, di lancio.

La zona e' provvista di illuminazione notturna con due pali di acciaio e n. 4 fari da 0,5 KW cad..

L'impianto necessita di manutenzione, in particolare: la sistemazione delle pedane, che in alcuni

punti risultano ammalorate e la riparazione del tornello di entrata che e' privo di un elemento.

RENZI FABRIZIO

COMUNE DI FORLI'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI______________________________________________________________________

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

“SKATE PARK” via Dragoni, 52

SCHEMA DI PROGRAMMA

DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE

ELABORATO B

24 marzo 2014

DIRIGENTE RESPONSABILEIng. Pier Sandro Nanni

Il Concessionario deve effettuare tutte le manutenzioni ordinarie atte a mantenere gli impianti in piena efficienza per il loro miglior uso e rendimento; in pratica tutte le opere di riparazione, rinnovamento, e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici atte a conservare l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto tecnico.Nel dettaglio:1. Manutenzioni legate all’attività sportiva;2. Manutenzioni area pavimentata;3. Manutenzioni impianti;4. Manutenzioni area verde perimetrale;5. Manutenzione cancelli e recinzione;

1. MANUTENZIONI LEGATE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA

STRUTTURE SKATE PARK• Controllo a vista e pulizia dell'area di gioco (giornaliero);• Verniciatura delle tamponature laterali delle strutture in compensato fenolico

con impregnante sintetico (annuale);• Verniciatura dei telai in legno con impregnante (annuale);• Registrazione delle viti dei telai in legno e controllo di eventuali rotture o

storture. Rafforzamento se necessario delle giunture con viti autofilettanti per legno (mensile o alla bisogna)

• Controllo della copertura delle strutture in pannelli di resina fenolica. Verifica dell'assenza di viti sporgenti o mancanti e loro sostituzione (giornaliero)

• Controllo delle superfici in metallo dei raccordi in lamiera per verificare che non creino dislivelli superiori ai 2/3 mm. Controllo delle lamiere per verificare che non siano sganciate dalle strutture o dal terreno ed eventuale sostituzione di viti mancanti (giornaliero)

• Eventule sostituzione di elementi ammalorati

2. MANUTENZIONI AREA PAVIMENTATA

PAVIMENTAZIONE SKATE PARK• Controllo a vista quotidiano dello stato della superficie di gioco ed interventi

di manutenzione necessari alla bisogna per il ripristino.

2

3. MANUTENZIONI IMPIANTI

IMPIANTI ELETTRICI• Verifica del corretto funzionamento delle centraline di gestione ed eventuale

ritaratura se necessario (mensile);• verifica ed eventuale sostituzione dei fusibili (quando necessario);• Verifica dell’efficienza dei dispositivi di chiusura delle carpenterie di

protezione e di contenimento delle apparecchiature dei quadri secondari ed eventuale ripristino (semestrale);

• Verifica stato di conservazione dei conduttori a vista (annuale);• Verifica a vista dello stato di efficienza degli interruttori sezionatori ed

automatici, dei teleruttori, contattori e degli altri dispositivi presenti (bimestrale);

• Controllo dello stato di conservazione del sistema di dispersione (messa a terra) con apertura di eventuali pozzetti e verifica dell’assenza di corrosione o alterazioni meccaniche (annuale);

ILLUMINAZIONE ESTERNA• Verifica dello stato di efficienza dell’impianto di illuminazione esterna

mediante l’accensione di tutti i corpi illuminanti (mensile);• Verifica dell’efficienza del sistema di accensione e spegnimento automatico

ed eventuale ritaratura (mensile);• Sostituzione nei corpi illuminanti di lampade esaurite o in via di esaurimento

(quando necessario);• Sostituzione di reattor, starter, condensatori ed altri accessori guasti o

avariati (quando necessario);• Pulizia dei corpi illuminanti mediante straccio umido e detergente (mensile).

4. MANUTENZIONE AREA VERDE PERIMETRALE

• Rasatura del prato eseguita con mezzi meccanici a lama rotante con trituratori, rastrellatura e smaltimento dei materiali di risulta (almeno 6 sfalci all’anno);

3

5.MANUTENZIONE CANCELLI E RECINZIONE

• Controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione, perdita elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, distacco delle vernici) (trimestrale);

• Controllo del grado di efficienza delle cerniere e delle guide di scorrimento e relativo ingrassaggio (semestrale);

• Ripresa delle verniciature e della protezione anticorrosione dei cancelli (annuale);

• Controllo della stabilita dei tralicci delle recinzioni (trimestrale);• Controllo tesatura fili e reti (semestrale).

Tutti gli interventi di manutenzione e mantenimento sopra elencati saranno eseguiti a regola d’arte e nell’osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale e dalle leggi vigenti.Il concessionario redigerà un registro delle manutenzioni dove saranno segnalati data, descrizione e operatore per tutti gli interventi fatti all’interno del polisportivo, tale registro sarà a disposizione dell’Amministrazione Comunale per eventuali controlli.

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