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Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del nuovo regime dei titoli abilitativi edilizi Massimo Ghiloni, Rosario Manzo Nel CD Rom allegato un ampio repertorio normativo e documentale per la pratica operativa di tecnici e professionisti

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Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA

e permesso di costruireGuida operativa giuridico-tecnica del nuovo regime

dei titoli abilitativi edilizi

Massimo Ghiloni, Rosario Manzo

Nel CD Rom allegato un ampio repertorio normativo e documentale per la pratica operativa di tecnici e professionisti

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 3

INDICE GENERALE

Premessa .........................................................................................9

1 INTRODUZIONE 111.1 Il percorso di ridefinizione del regime dei titoli

abilitativi edilizi ...........................................................................111.2 La struttura del Testo Unico in materia edilizia ......................151.3 Il quadro tecnico-amministrativo generale della nuova

disciplina dei titoli abilitativi edilizi ........................................191.4 Le interpretazioni governative,

quelle delle Regioni e degli EE.LL. ..........................................291.5 L’ulteriore intervento annunciato dal legislatore

nel 2011 ..........................................................................................361.6 I riferimenti legislativi del Testo Unico

in materia edilizia ........................................................................37

2 L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 412.1 L’attività edilizia libera nel Testo Unico ..................................412.2 Le integrazioni dell’attività edilizia libera

nel decreto legge n. 40/2010 ......................................................452.3 Gli interventi completamente liberalizzati ..............................452.3.1 La manutenzione ordinaria ............................................................452.3.1.1 Legislazione regionale .....................................................................462.3.1.2 Giurisprudenza .............................................................................492.3.2 Le barriere architettoniche ..............................................................522.3.2.1 Giurisprudenza ..............................................................................532.3.3 Le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo ................................532.3.4 I movimenti terra ............................................................................532.3.4.1 Giurisprudenza ..............................................................................532.3.5 Le serre stagionali ...........................................................................54

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Indice generale

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2.3.5.1 Giurisprudenza ..............................................................................542.4 La procedura ................................................................................55

3 LA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 593.1 Gli interventi parzialmente liberalizzati soggetti

a comunicazione inizio lavori (CIL) ..........................................593.1.1 Le opere precarie ............................................................................603.1.1.1 Giurisprudenza .............................................................................603.1.2 Le opere di pavimentazione e finitura ............................................623.1.3 I pannelli solari ...............................................................................633.1.4 Le aree ludiche ed elementi arredo ..................................................643.1.4.1 Giurisprudenza ..............................................................................643.2 La procedura della CIL ..............................................................653.3 La comunicazione inizio lavori con relazione .........................663.3.1 Legislazione Regionale ...................................................................673.3.1.1 Giurisprudenza ..............................................................................713.4 La procedura della CIL con relazione .....................................73

Modulistica esemplificativa - Regione Emilia Romagna .......79 Modello A .......................................................................................80 Modello B .......................................................................................82 Modello C .......................................................................................85

La Comunicazione Inizio Lavori - Schede riassuntive ...........87

4 LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 934.1 Il profilo giuridico-amministrativo e tecnico ..........................934.2 Le categorie di opere edilizie interessate ................................994.2.1 Giurisprudenza ............................................................................1054.3 La procedura .............................................................................1104.4 I presupposti urbanistici ...........................................................1134.5 Le sanzioni .................................................................................1164.6 L’azione di vigilanza, sanzione e repressione

delle opere abusive realizzate da privati ...............................117

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  5

Modulistica esemplificativa - Comune di Napoli .................123

Modello Scia.a: Segnalazione certificata di inizio attività ...........124

Modello Scia.b: Asseverazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività ...........................................................130

Modello Scia.1: Note esplicative per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) in materia edilizia .........................................................................136

Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Schede riassuntive ..................................................................149

5 LA SUPERDIA 157

5.1 La SuperDIA alternativa al permesso di costruire ...............157

5.2 Le categorie di opere edilizie interessate ...............................158

5.3 La SuperDIA nelle leggi regionali ...........................................163

5.4 La procedura ..............................................................................173

5.5 Scheda sintetica della procedura della denuncia di inizio attività .........................................................................177

6 IL PERMESSO DI COSTRUIRE 181

6.1 Il profilo giuridico-amministrativo e tecnico .......................181

6.2 Le categorie di opere edilizie interessate ..............................182

6.2.1 Giurisprudenza ...........................................................................187

6.3 Gli elementi caratteristici del permesso di costruire .................................................................................188

6.4 La procedura .............................................................................198

6.4.1 L’intervento sostitutivo regionale ................................................202

6.4.2 Il risarcimento del danno da parte della P.A. ..............................203

Modulistica esemplificativa - Comune di Napoli .................207

Allegato PC.a - Istanza di permesso di costruire .........................208

Allegato PC.b - Asseverazione allegata all’istanza di permesso di costruire ................................................................213

Allegato PC.1 - Note illustrative per la presentazione dell’istanza di permesso di costruire ............................................219

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Allegato PC.2 - Prospetto di sintesi per gli atti di assenso necessari ai fini della realizzazione degli interventi edilizi ..........232

7 LE INNOVAZIONI DEGLI SPORTELLI UNICI 2397.1 L’evoluzione del rapporto tra Amministrazione,

impresa, cittadino attraverso gli sportelli unici ....................2397.2 La riforma dello sportello unico per le attività

produttive ...................................................................................2447.3 Il nuovo regolamento dello sportello unico

per le attività produttive ..........................................................2487.3.1 L’ambito di applicazione e competenze .........................................2497.3.2 Le modalità di funzionamento, organizzazione

e responsabile del procedimento....................................................2507.3.3 I modelli procedimentali ...............................................................2527.3.3.1 Il procedimento automatizzato .....................................................2537.3.3.2 Il procedimento ordinario .............................................................2537.3.4 Il coordinamento con gli strumenti urbanistici ...........................2547.3.4.1 I chiarimenti tecnici ......................................................................2557.3.5 La chiusura lavori e il collaudo ...................................................2567.3.6 Il monitoraggio dell’attuazione .....................................................2577.3.7 Il regime transitorio e l’abrogazione del d.P.R. 447/1998 ...........2577.3.8 Le specifiche tecniche per il regolamento

di cui all’art. 38 del D.L. 112/2008 .............................................2587.3.9 Considerazioni ..............................................................................2597.4 Il regolamento relativo alle “Agenzie

per le imprese” ..........................................................................2607.4.1 La natura giuridica e funzioni delle Agenzie delle imprese ........2617.4.2 I requisiti per l’accreditamento e informativa al SUAP ..............2627.4.3 La vigilanza, il controllo e l’informativa sulle Agenzie ...............2637.4.4 Le modalità di presentazione della domanda

di accreditamento .........................................................................2637.4.5 Lo sportello unico per l’edilizia ....................................................266

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  7

Modulistica esemplificativa ....................................................271 Provincia di Grosseto

Coordinamento Sportelli Unici Attività Produttive Modello - Domanda unica ............................................................272 Modello - Edilizia, denuncia di inizio attività .............................275 Modello - Edilizia, ultimazione dei lavori, certificato

di conformità, eventuale variante in corso d’opera .......................288 Modello - Edilizia, attestazione di abitabilità – agibilità ..............291 Modello - Istanza di permesso di costruire ...................................296 Comune di Genova

Sportello Unico per le imprese Allegato - Elaborati da allegare alla istanza per l’avvio

del procedimento mediante autocertificazione e silenzio-assenso .........................................................................300

Allegato - Documentazione ed elaborati da produrre per l’avvio del procedimento mediante Conferenza dei servizi ......................................................................................302

Modello - Autocertificazione in materia territoriale ed urbanistico - edilizia ................................................................304

Modello - Rapporto dell’intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ....................................308

8 I REGIMI AUTORIZZATIVI DI SCOPO 3118.1 I regimi autorizzativi nelle misure attuative

dell’accordo Stato-Regioni per il rilancio dell’attività edilizia del 2009 (Piano Casa 2): schema comparativo delle leggi regionali ...................................................................311

8.2 I regimi autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ............................316

8.3 L’autorizzazione paesaggistica semplificata ..........................3228.3.1 L’ambito di applicazione ...............................................................3228.3.2 La procedura .................................................................................3268.4 Le innovazioni sulla Conferenza di servizi ...........................328

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L’autorizzazione paesaggistica semplificata - Schede riassuntive ...................................................................331

POSTFAZIONE 339

APPENDICE NORMATIVA 343

Legge 7 agosto 1990, n. 241Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .....................344

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) ........................................................378

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica .........................................................475

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.............................................................481

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ..................................................490

D.M. 10 settembre 2010Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili .......................................................................515

L’UTILIZZO E I CONTENUTI DEL CD ROM 555

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Premessa

Nel commento (1) al d.P.R. n. 380/2001, scritto nel 2003, si auspicava che, a seguito della stabilizzazione delle norme relative all’attività edilizia, fos-se stato possibile per gli operatori del settore avere una certa tranquillità dopo un lungo periodo di incertezze. Si auspicava anche che fosse prossima l’entrata in vigore di una legge di principi generali in materia di governo del territorio, nella quale fossero presenti anche le normative di riferimento della materia edilizia per un esercizio organico, coerente con la potestà le-gislativa concorrente da parte delle Regioni.

Per qualche anno il Testo Unico in materia edilizia ha “retto” all’assalto “innovativo” ed “episodico” che aveva contraddistinto il modus operandi del legislatore negli anni ‘90. Negli ultimi tempi, tuttavia, la ripresa di una azio-ne di “semplificazione” e di “liberalizzazione” dei procedimenti autorizza-tivi ha coinvolto anche quelli applicabili alla trasformazione edilizia, con la necessità da parte dei tecnici delle Amministrazioni e dei professionisti di dover riprendere una opera di interpretazione di queste normative che han-no avuto un impatto, anche consistente, nel campo disciplinare specifico.

Sarebbe necessario, tuttavia, che si chiarisse in via definitiva il significato di “semplificazione” adottando un atteggiamento di effettiva valutazione della proporzionalità degli adempimenti richiesti rispetto alle varie situa-zioni da affrontare, la diversità delle discipline sottese alla regolamenta-zione delle distinte materie e la concreta capacità della “macchina” am-ministrativa di adeguarsi, in tempi brevi, alle innovazioni normative. In particolare, nel campo dell’edilizia, il legislatore dovrebbe prendere final-mente atto della esistenza di una “filiera” urbanistica, edilizia, costruttiva e immobiliare che costituisce una parte essenziale dell’economia e della società del nostro Paese e che non può subire gli effetti di una continua “incertezza” procedimentale, a pena di effetti negativi immediati – che si

1. M. Ghiloni, R. Manzo, Il nuovo regime dei titoli abilitativi edilizi, EPC libri S.r.L., Roma, luglio 2003.

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Premessa

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sommano a quelli della crisi strutturale in corso - su questo importante settore del sistema produttivo nazionale.

Le recenti riforme di “semplificazione” dei titoli abilitativi edilizi, con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’ampliamento delle tipologie di opere eseguibili come attività libera, hanno quindi generato la necessità di predisporre questo commento, cercando di ricomprendere, sia pure in modo sintetico, ogni aspetto delle recenti modifiche normative, come la riforma dello sportello unico per l’impresa (SUAP), le nuove pro-cedure della Conferenza dei servizi e la semplificazione dell’autorizzazio-ne paesaggistica. Questo libro è stato redatto, quindi, per rispondere alle esigenze informative di varie categorie di utenti delle normative edilizie, dai professionisti ai tecnici delle Amministrazioni locali, nonché per gli imprenditori ed i proprietari di immobili.

Il manuale ripercorre tutti gli argomenti contenuti nella parte relativa ai titoli abilitativi edilizi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la ricostruzione della evoluzione di tale disciplina fino alle più recenti osservazioni critiche per l’applicazione della SCIA in campo edilizio. Viene poi esposto un com-mento tecnico-giuridico alla “comunicazione di inizio lavori” (CIL), alla “segnalazione certificata di inizio attività”, alla denuncia di inizio attività, alla SuperDia e al Permesso di costruire alla luce della sostanziale riduzio-ne del campo applicativo di questi ultimi titoli abilitativi edilizi.

L’attuale instabilità del sistema non consente di dare certezze assolute e sarà, probabilmente, di grande rilevanza il pronunciamento della Corte Costituzionale in merito al conflitto di competenza sollevato sull’applica-zione del nuovo articolo 19 della legge n. 241/1990 al campo dell’edilizia. Ripercorrere, tuttavia, in modo sistematico l’insieme del sistema autoriz-zativo che governa i processi edilizi, ripartendo dall’attività libera per arri-vare fino agli interventi sottoposti a permesso di costruire può consentire di avere una “guida” completa per la gestione dei processi edilizi affida-ti alla capacità, alla conoscenza e alla responsabilità dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ma anche all’etica, alla preparazione e alla co-scienza dei professionisti incaricati di espletare una pratica edilizia.

Ancora una volta – purtroppo – si presenta l’esigenza di applicare con “sensibilità” normative che devono essere utilizzate con attenzione e con la necessaria flessibilità di adattamento alle varie situazioni e alle specifi-che realtà locali, dovendo considerare la complessità che deriva dal coor-dinamento con una pluralità di procedimenti connessi e con regole spesso stratificate, per evitare che la confusione possa essere utilizzata come un alibi per legittimare il mancato rispetto delle regole.

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 11

1 Introduzione

1.1 Il percorso di ridefinizione del regime dei titoli abilitativi edilizi

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 è iniziato un processo di ri-configurazione del sistema normativo riguardante la disciplina dell’attivi-tà edilizia, che era rimasto sostanzialmente inalterato da circa 25 anni. Si tralascia, in questa sede, una ricostruzione analitica delle vicende storiche di questo processo che, sebbene in modo non lineare e consequenziale, ha condotto alla riduzione a due sole tipologie di titoli abilitativi edilizi: la de-nuncia di inizio attività e il permesso di costruzione (1), mentre appare op-portuno tratteggiare gli elementi essenziali di questo processo di revisione del quadro relativo ai titoli abilitativi edilizi per poter meglio descrivere la situazione attuale.

In sintesi, è bene ricordare – tralasciando normative parziali (2), ma co-munque significative risalenti agli anni ’30 – che con l’art. 31 della legge 1150/1942, modificato dalla “legge ponte” (L. 765/1967) viene esteso l’ob-bligo di dotarsi di licenza edilizia, in tutto il territorio comunale, qualora si intendessero realizzare “nuove costruzioni, ampliare, modificare o demo-lire quelle esistenti ovvero procedere alla esecuzione di opere di urbaniz-zazione del territorio”.

Nel 1977, con la legge n. 10 il titolo autorizzativo antecedente basato sulla licenza edilizia viene modificato in un regime concessorio, soggetto alla corresponsione di oneri derivanti dalla “partecipazione” dell’attività

1. Una più ampia esposizione di questo processo è contenuta nel capitolo “La riduzione delle tipologie di titoli abilitativi edilizi” in M. Ghiloni, R. Manzo, Il nuovo regime dei titoli abilitativi edilizi, EPC Libri S.r.L., Roma, luglio 2003. 2. R.D.L. 25 marzo 1935, n. 640 “Nuovo testo delle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti”.

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Introduzione

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prevista alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio – con poche esclusioni rubricate nell’art. 9 della legge n. 10/1977 - nel presup-posto che il diritto di edificazione fosse un bene collettivo e che, quindi, l’amministrazione lo potesse “concedere” al privato proprietario del suo-lo. La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 svuoterà, sostanzialmente, questo concetto riportando la “concessione” edilizia in un ambito sostanzialmente autorizzativo, riconfigurandola, quindi, come una licenza.

In realtà, anche in quegli anni si avvertiva la sproporzione tra la tipolo-gia di atto amministrativo da acquisire per realizzare le opere e la natu-ra, spesso non rilevante, delle opere stesse. Per questo motivo, un primo intervento di semplificazione fu operato con la legge n. 457/1978 con la quale venivano, per la prima volta, rubricate sistematicamente le “catego-rie di intervento” edilizie (dalla manutenzione ordinaria alla ristruttura-zione urbanistica), mentre per le opere di manutenzione straordinaria la concessione edilizia veniva sostituita da una “autorizzazione” sottoposta a “silenzio-assenso” in caso di mancata risposta da parte del Sindaco nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

Il processo di semplificazione viene ulteriormente implementato dalla legge n. 94/1982 con l’ampliamento di una serie di categorie edilizie per le quali poteva essere applicato il “silenzio-assenso”, in base all’esistenza dei presupposti di legge. Sotto questo aspetto, anche se la successiva rei-terazione dei decreti-legge prima di una stabilizzazione della norma han-no portato a non poche contraddizioni, è bene ricordare che, per la prima volta, si introduceva l’istituto del silenzio-assenso anche per interventi di nuova costruzione o di recupero di immobili residenziali esistenti.

Il processo di semplificazione procede con l’approvazione della leg-ge n. 47/1985, relativa al primo condono edilizio, all’interno della quale, all’art. 26, fu introdotta la comunicazione contestuale all’inizio dei lavori per le opere realizzate all’interno di un edificio, nel rispetto di alcune condizioni vincolanti, quali la conformità alle normative urbanistico-edi-lizie, igienico-sanitare e antincendio, la compatibilità delle opere stesse con la statica dell’edificio, l’assenza di vincoli di tutela sull’immobile nel quale venivano eseguite le opere interne. Queste condizioni venivano at-testate con una relazione “asseverata” da un tecnico abilitato, il quale si assumeva la responsabilità della veridicità delle condizioni di esercizio della comunicazione. Va ricordato che la portata delle cosiddette “opere

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Introduzione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  13

interne” era particolarmente ampia (3) e comportava la possibilità di ef-fettuare opere appartenenti, sostanzialmente, a tutte le categorie edilizie

3. Circolare Ministero dei lavori pubblici n. 3357/25 del 1985. […] L’art. 26 prevede una partico-lare disciplina per una categoria di opere definite - “interne” - che non trova riscontro nella precedente legislazione. […] È da rilevare preliminarmente che le opere in questione possono interessare sia le sin-gole unità immobiliari (gli alloggi, in caso di edilizia residenziale, i manufatti costituenti catastalmente una unità immobiliare negli altri casi) sia l’intera costruzione.[…] Il rispetto degli strumenti urbanistico-edilizi adottati e approvati è una ovvia necessità. Poiché si tratta di operare su edifici esistenti, il mancato rispetto degli strumenti - soprattutto di disciplina edilizia - potrebbe derivare, ad esempio da modifiche, anche lievi, della distribuzione dello spazio interno all’unità immobiliare tali da comportare la realizzazione di vani di dimensioni insufficienti ad assicurare condizioni ottimali di areazione o illuminazione.[…] In realtà la categoria delle “opere interne”, attraversa tutte le definizioni della disposizione ora menzionata, pur senza esaurirle; con l’esclusione, soltanto della “ristrutturazione urbanistica” che, come tale, comporta trasformazione, appunto, urbanistica del territorio.Sono pertanto, da esaminare i rapporti tra le opere in questione, da una parte e gli interventi di ma-nutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, dall’altra. E ciò è necessario in quanto la legge n. 47 del 1985, disciplinando agli artt. 9 e 10 tali inter-venti, ne considera il carattere concorrente con le “opere interne” tanto che i due citati articoli iniziano con l’espressione «fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26».Va chiarito anzitutto che gli interventi di manutenzione ordinaria che coincidono, quando sono interni, con le opere in parola, sono sottratti ad ogni controllo comunale, sia pure nella forma della notizia; essi infatti godevano già di questo regime di totale libertà e non è pensabile che il nuovo intervento legislativo abbia voluto assoggettarli al controllo pubblico.Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece - sottoposti ad autorizzazione comunale - possono considerarsi “opere interne” sempreché non riguardino l’esterno dell’edificio, se è vero che - come prima si è detto - anche il rinnovo di parti strutturali può essere realizzato con il procedimento di cui all’art. 26. Quanto agli interventi di restauro e risanamento conservativo, la parte di essi che non comporta modifiche di destinazione d’uso - anche nel senso di nuove destinazioni “compatibili” con l’organismo edilizio - e che non comporti l’eliminazione di elementi estranei a tale organismo, almeno quando si tratti di elementi che modifichino la sagoma, è assoggettabile alla disciplina dell’art. 26. È ovvio che tale disciplina non trova applicazione nel caso di restauro di immobili vincolati.Infine, la ristrutturazione edilizia soggetta a concessione di edificare. È da ritenere che nell’insieme sistematico di opere che costituiscono tale intervento, alcune - quando non riguardino né sagoma né prospetti - possono rientrare nella categoria delineata dall’art. 26. Così, il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio o la modifica o l’inserimento di impianti. Tuttavia tali opere non possono essere considerate “interne” quando hanno la finalità tipica della ristrutturazione edilizia, che è quella di giungere ad un organismo edilizio in tutta o in parte diverso dal precedente. Altrimenti si arriverebbe alla conclusione che, attraverso le opere interne non si può modificare la destinazione d’uso, ma è consentito trasformare completamente l’edificio.[…] Come si è detto, la legge prevede che il proprietario, al momento dell’inizio dei lavori presenti una relazione firmata da un professionista abilitato alla progettazione «che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti».Il documento da presentare consiste, pertanto, in una semplice relazione, che potrebbe non essere ac-compagnata da planimetrie, con la quale il professionista “assevera” - cioè, afferma in base ad un neces-sario accertamento - quali sono le opere da compiersi. Con la sottoscrizione della relazione egli dichiara responsabilmente, inoltre, che le opere da realizzare hanno le caratteristiche indicate all’art. 26 ed in particolare che esse sono state progettate in modo da rispettare le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie vigenti.

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indicate nell’art. 31 della legge n. 457/1978.

A partire dal 1993 prima con la legge n. 493 e in seguito in base ad una se-rie di decreti-legge (4) più volte reiterati, di cui si dispose la sanatoria degli atti adottati nella loro vigenza con l’art. 2, comma 61 della legge n. 662/1996, si estendeva la possibilità di utilizzare la “denuncia di inizio attività” di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990 ad alcune categorie di intervento edilizio. In esito a questa serie di provvedimenti normativi, propedeutici all’attività di redazione (5) del “testo unico” dell’edilizia e alla legge n. 662/1996 si era configurato un regime autorizzativo particolarmente complesso, rimasto in vigore fino al 12 aprile 2002, basato su: la concessione edilizia, ai sensi della legge n. 10/1977; l’autorizzazione edilizia, riguardante alcune categorie di opere indicate nell’art. 48 della legge n. 457/1978 e all’art. 7 della legge n. 94/1982, nonché per le medesime opere soggette a denuncia di inizio attività ma eseguite in immobili soggetti a tutela; la denuncia di inizio atti-vità, per le categorie di opere indicate nel comma 7 dell’art. 4 della legge n. 493/1993 e all’art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996; la comunicazione, relativa alle opere interne, in quanto l’art. 26 della legge n. 47/1985 non era stato espressamente abrogato. Inoltre, da una parte era presente un regime di esecuzione in libertà per categorie di opere come, ad esempio, la manu-tenzione ordinaria e, dall’altra, erano previste alcune deroghe al principio di inapplicabilità della denuncia di inizio attività agli immobili vincolati (6), nonché, nel caso dei medesimi immobili era considerata applicabile la stes-sa DIA, qualora la categoria di intervento fosse stata quella del restauro come definito dalla normativa di tutela vigente allora, il D.Lgs. n. 490/1999.

Con la legge n. 50/1999 viene conferita la delega al Governo affinché emanasse un Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

4. Si tratta: del D.L. 26 luglio 1994, n. 468, del D.L. 27 settembre 1994, n. 551, del D.L. 25 no-vembre 1994, n. 649, del D.L. 26 gennaio 1995, n. 24, del D.L. 27 marzo 1995, n. 88, del D.L. 26 maggio 1995, n. 193, del D.L. 26 luglio 1995, n. 310, del D.L. 20 settembre 1995, n. 400, del D.L. 25 novembre 1995, n. 498, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 30, del D.L. 25 marzo 1996, n. 154, del D.L. 25 maggio 1996, n. 285, del D.L. 22 luglio 1996, n. 388, e del D.L. 24 settembre 1996, n. 495.5. Nel 1999 fu data al Governo una delega ampia per l’emanazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e) della legge 24 novembre 2000, n. 340 - punto 2, allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50). 6. Con la nota prot. n. 1117 del 5 maggio 1998 del Gabinetto del Ministro per i beni e le attivi-tà culturali fu precisato che la denuncia d’inizio attività o comunque un regime “semplificato” poteva essere applicata anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento statico e al restauro conservativo che non avessero alterato lo stato dei luoghi, nei casi previsti dall’art. 82 del D.P.R. 616/77, come modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, non-ché per le “opere interne”.

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Introduzione

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materia edilizia, entrato in vigore a partire dal 30 giugno 2003, dopo suc-cessivi differimenti e l’adeguamento del testo già approvato alle disposi-zioni contenute nel D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, in attuazione della delega della cosiddetta “legge obiettivo” (7). In questo modo, con l’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pubblicato nel-la G.U.R.I. del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o., a partire dal giugno 2003 si è configurato un quadro stabile relativo alla materia edilizia e, in particola-re, riguardante il sistema dei titoli abilitativi edilizi. Per questo motivo è utile descrivere la struttura, rimasta a “regime” fino al marzo di quest’an-no, del Testo Unico.

1.2 La struttura del Testo Unico in materia edilizia

Il Testo Unico contiene i principi fondamentali e generali per la discipli-na dell’attività edilizia, coordinata, laddove necessario, con le normative in materia di beni culturali e ambientali e con le altre discipline di settore che incidono nella materia edilizia. Il Testo Unico, nella sua versione definitiva (8)

7. Legge 21 dicembre 2001, n. 443, pubblicata nel S.O. n. 279/L alla G.U.R.I. n. 299 del 27 dicembre 2001. Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. 8. La cosiddetta “Legge-obiettivo”, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategi-ci (legge delega 21 dicembre 2001, n. 443) è intervenuta anche sul tema del regime autorizzativo in materia edilizia. In sintesi, su tale aspetto, la legge si caratterizzava per i seguenti elementi:1. la facoltà, a scelta dell’interessato, in alternativa alla concessione o all’autorizzazione edilizia di realizzare i lavori edili in base alla denuncia d’inizio attività, nei seguenti casi:a) interventi edilizi minori, come individuati nel comma 7 dell’art. 4 della legge 493/93;b) le ristrutturazioni edilizie, compresa la demolizione e la ricostruzione con la stessa volume-tria e sagoma, senza tenere conto dell’incremento volumetrico necessario per l’adeguamento antisismico;c) gli interventi attualmente soggetti a concessione edilizia, con una serie di condizioni limitative:- l’esistenza di una disciplina contenuta in strumenti attuativi riguardo alla disposizione planivolumetrica,alla tipologia, alle caratteristiche formali e tipologiche; - la dichiarazione di sussistenza delle suddette condizioni da parte del Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano attuativo o di ricognizione di quelli attualmente in vigore. Tale atto di ricognizione deve essere compiuto entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, e in mancanza, se ne può prescindere, accompagnando il progetto con una relazione tecnica che asseveri l’esistenza di un piano attuativo dotato della disciplina di “dettaglio”.d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in esecuzione di previsioni di dettaglio individuate in strumenti urbanistici diversi da quelli indicati al punto c).2. Il mantenimento, ove dovuto, dell’obbligo di corrispondere gli oneri concessori;3. La possibilità di utilizzare la denuncia d’inizio attività anche nei casi in cui l’immobile og-getto d’intervento è sottoposto a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, previa ac-quisizione del parere favorevole da parte dell’amministrazione competente. Viene disciplinata

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Introduzione

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anche l’acquisizione del nulla-osta o del parere nel caso in cui la tutela sia esercitata (per delega o in base a normative proprie) dal Comune o da altre Amministrazioni. Nel primo caso, acqui-sito l’atto di assenso, decorrono i venti giorni per l’inizio dei lavori (nel testo della legge: ...per la presentazione della denuncia d’inizio attività). Nel secondo caso, qualora l’atto di assenso non sia allegato alla denuncia, il comune ha l’obbligo di convocare una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Di conseguenza è abrogato il comma 8 dell’art. 4 della legge n. 493/1993 che disponeva la preclusione all’uso della DIA per gli immobili soggetti a tutela;4. Le norme si applicavano, per le regioni a statuto ordinario, dal 90° giorno di entrata in vigore della legge. Nelle modifiche operate dalla legge 166/2002 alla legge 443/2001 questa previsione viene resa coerente con le legislazioni regionali già vigenti già conformi a quanto previsto dalla Legge-obiettivo. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o restringere il campo di applicazione della facoltà di utilizzare la DIA, come descritta al punto 1. Si richiama, come è d’obbligo, la potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale; 5. Il Governo, quindi, era delegato a emanare, entro il 31 dicembre 2002, un decreto legislativo per modificare il Testo Unico in materia edilizia, per renderlo conforme alle previsioni della “Legge-obiettivo”. Con il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003, sono state approvate le modifiche e le integrazioni per l’adeguamento del T.U. in materia edilizia alle disposizioni di cui alla Legge-obiettivo, riguardante la disciplina dei titoli abilitativi edilizi.All’aprile del 2003, la situazione si presentava ancora in corso di stabilizzazione: di fatto, le norme della legge n. 443/2001, sono entrate a regime dal 90° giorno dalla entrata in vigore della legge stessa. Dal 12 aprile del 2002 era, quindi possibile, per l’intero territorio nazionale, utilizzare quanto previsto dalla legge n. 443/2001. In almeno tre Regioni (Lombardia, Toscana e Campania) tali normative erano già in vigore e per le leggi delle prime due Regioni si deve considerare che la modifica al comma 12 dell’ar-ticolo 1 della legge n. 443/2001, operato dalla legge 166/02, ha realizzato il necessario coor-dinamento legislativo, facendo comunque salve dall’obbligo di adeguamento alla normativa nazionale le leggi regionali già conformi alla previsione di applicabilità della DIA in luogo della concessione edilizia, per categorie di intervento predeterminate e considerando, comun-que, tali leggi già adeguate alla Legge-obiettivo, con riferimento alla disponibilità regionale di ampliare o ridurre il campo di applicazione delle disposizioni del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 443/2001. La Legge-obiettivo, fissava, quindi, nella materia dei titoli abilitativi, alcuni principi fonda-mentali, in base ai quali dovrebbero essere emanate le relative disposizioni legislative regio-nali. In particolare, tale legge, interviene a normativa nazionale previgente a quella del T.U. e, pertanto, prende in considerazione, oltre alla concessione, anche l’autorizzazione edilizia. Nel-la successiva modifica della Legge-obiettivo, operata con la legge n. 166/02 e con il D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, è stato risolto il problema di coordinamento con l’abrogazione dell’auto-rizzazione edilizia, fatta salva la facoltà delle regioni di ripristinare tale atto autorizzativo nella predisposizione delle loro discipline generali sui titoli abilitativi.L’altro principio che si desume dalla la legge n. 443/2001 è la facoltà riconosciuta all’interes-sato di ricorrere alla denuncia di inizio attività, in alternativa alla richiesta di una concessione edilizia, effettuando una propria valutazione tra le alternative e in base a riferimenti prede-terminati dalla legge e dalle normative urbanistiche ed edilizie. Tale principio di “flessibilità” legislativa consente al legislatore regionale di prevedere per alcune tipologie di opere edilizie l’obbligo del ricorso alla denuncia di inizio attività, in particolare, laddove si ritiene di dover sopprimere l’autorizzazione edilizia. Infine, richiamando, in parte, le normative vigenti, la leg-ge 443/2001 elencava gli interventi suscettibili di essere oggetto di denuncia di inizio attività.Da una lettura logico-sistematica della norma, sul presupposto della “facoltà di avvalersi della

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Introduzione

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entrata in vigore (9) il 30 giugno 2003, si compone di 138 articoli ed è diviso in tre parti: attività edilizia, norme tecniche per l’attività edilizia e disposizioni finali.

DIA, nonché dalla sostanziale “libertà” del legislatore regionale, il quale in base ai nuovi prin-cipi costituzionali sull’attribuzione delle competenze legislative sul governo del territorio, ai sensi della legge Cost. n. 3/901 si evince che l’elenco non può essere tassativo, ma costituisce un primo riferimento disponibile ad una successiva implementazione e specificazione da parte delle Regioni . Emerge, quindi, dalla normativa nazionale una innovazione sostanziale attra-verso l’affermazione del principio fondamentale per cui le opere non aventi un rilievo urbani-stico, ovvero quelle che possono essere eseguite in base ad una dettagliata disciplina urbani-stica possono realizzate attraverso un procedimento di autocertificazione dei presupposti con la denuncia di inizio attività in alternativa alla richiesta di concessione edilizia o al permesso di costruire, lasciando alle Regioni la possibilità di ampliare o meno l’elencazione delle opere. Per concludere la trattazione degli elementi costitutivi della Legge-obiettivo in materia di disciplina edilizia, nella logica di considerare la legge n. 443/2001 in questo settore una nor-mativa interinale, è il caso di descrivere, brevemente, una parte non riprodotta nelle modifiche apportate dal D.lgs. 301/2002 al Testo Unico ma che ha avuto una efficacia temporanea. Si tratta della specifica previsione di realizzazione tramite denuncia d’inizio attività di sopralzi, addizioni, gli ampliamenti […] in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati nella lettera c) (piani attuativi) ma recanti analoghe previsioni di dettaglio. È evidente che nella versione definitiva del Testo Unico, che prevede la facoltà di utilizzare la DIA nei casi di nuova costruzione […] in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposi-zioni plano-volumetriche si è voluto eliminare il pleonasmo dell’elenco di una serie di opere che rientrano comunque nella fattispecie della nuova costruzione o della ristrutturazione edilizia e, quindi, assorbite nella potenzialità generale di utilizzare la denuncia di inizio attività in tali casi. Per eventuali necessità interpretative, si riporta, di seguito una breve descrizione dei significati dei termini utilizzati dalla Legge-obiettivo: - il sopralzo (o sopraelevazione) consiste in interventi edilizi finalizzati ad incrementare il vo-lume edilizio, sovrapponendo una costruzione ad un edificio esistente, che può determinare o meno una nuova unità immobiliare autonoma; - l’addizione riguarda gli interventi edilizi che realizzano una costruzione edilizia che si aggiun-ge ad una già esistente come, ad esempio, la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in aderenza ad un fabbricato; - l’ampliamento, termine che, in realtà, può essere considerato assorbente dei primi due, si rife-risce alla modifica delle costruzioni esistenti attuato tramite l’incremento della volumetria e/o superficie esistente. 9. A norma dell’articolo 138 del d.P.R. n. 380/2001, le disposizioni del Testo Unico entravano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002. Successivamente la data di entrata in vigore è stata differita al 30 giugno 2002 con l’articolo 5-bis della legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conver-sione in legge del D.L. n. 411/2002. La legge di conversione del D.L. 411/2002 è stata pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002, talché si sono aperte le interpretazioni circa l’avvenuta abrogazione di normative previgenti, tra le quali anche l’articolo 20 della legge 47/85 in mate-ria di sanzione penale degli abusi edilizi. Alcune sentenze (Tribunale di Ivrea, 3 luglio 2002, n. 447, Tribunale di Brescia, 20 dicembre 2002, n. 4015) hanno pronunciato l’assoluzione per il reato previsto dalla legge 47/85 con la formulazione perché “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”. L’entrata in vigore del T.U. in materia edilizia è stata ulteriormente differita prima al 1 gennaio 2003 con il D.L. 122 del 20 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003 per effetto dell’articolo 2 della legge 1 agosto 2002, n. 185, di conversione del suddetto decreto-legge, pubblicata nella G.U. 19 agosto 2002.

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Introduzione

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In particolare:

 - la parte prima (attività edilizia), composta di quattro titoli, riguarda le disposizioni generali (tra le quali, le definizioni degli interventi edilizi e l’introduzione dello “sportello unico” per l’edilizia), la regolamentazione dei titoli abilitativi; l’agibilità degli edifici; la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, con le responsabilità degli attori del processo edilizio e le relative sanzioni.

 - la parte seconda (normativa tecnica per l’edilizia), composta da sei “capi” contiene, oltre alle disposizioni generali, la disciplina per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metal-lica, le norme relative al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, le norme e le prescrizioni relative alle costruzioni in zona sismica e, infine, le norme per il contenimento del con-sumo di energia negli edifici.

 - la parte terza (disposizioni finali) contiene le abrogazioni e l’indicazione delle norme che rimangono in vigore, nonché la data di entrata in vigore del T.U.

Tra gli elementi innovativi che furono proposti dal Testo Unico, ve ne sono almeno tre di grande rilevanza:

 - la riduzione a due soli titoli abilitativi (10), il “permesso di costruire” e la “denuncia d’inizio attività” per l’esecuzione delle opere edilizie, che semplificava notevolmente il complesso regime che si era venuto a crea-re grazie alla stratificazione delle norme;

 - la tipizzazione delle ipotesi di trasformazione urbanistica ed edilizia del terri-torio per le quali è previsto il rilascio del “permesso di costruire”, con la (apparente) residualità degli interventi edilizi realizzabili tramite “de-nuncia di inizio attività” e l’introduzione di una DIA alternativa al per-

10. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato Adunanza Generale del 29 marzo 2001 Sez. Atti normativi: [...] L’aspetto più innovativo sottolineato dall’Amministrazione riguarda la riduzione dei titoli abilitativi a due soltanto: la concessione edilizia e la denuncia di inizio attività, con conseguente superamento dell’autorizzazione, tenuto conto dell’evoluzione legislativa che ha portato a una summa divisio tra gli interventi rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, per i quali è neces-sario un controllo preventivo da parte dell’Amministrazione comunale, e gli interventi edilizi minori per i quali un tale controllo preventivo non risulta necessario.Una particolare attenzione, secondo l’Amministrazione, è stata riservata anche al problema della gratu-ità o meno della denuncia di inizio attività, tenuto conto che la disciplina vigente non affronta espres-samente la questione. Con il testo unico si è preferito risolvere l’ambiguità demandando all’autonomia comunale la scelta tra le due possibili soluzioni, della gratuità o dell’onerosità, prevedendo comunque che, in assenza di specifica deliberazione del Comune, l’intervento edilizio deve intendersi non assog-gettato ad oneri. [...]

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Introduzione

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messo di costruire, nelle ipotesi di esistenza di condizioni “predefinite” per la trasformazione stessa;

 - l’istituzione dello sportello unico dell’edilizia, modellato su quello per le atti-vità produttive previsto dal d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come strumen-to di semplificazione e di unificazione dei procedimenti edilizi all’inter-no delle Amministrazioni.

Con il Testo Unico si riunificava, in via definitiva dopo un lungo percor-so di normative interinali, la corrispondenza tra opere edilizie da realiz-zare e relativo titolo edilizio necessario. Ciò in base a due scelte di fondo:

 - l’ammissibilità degli interventi realizzabili con denuncia d’inizio attività anche per gli immobili soggetti a tutela, opzione che fa venire meno la necessità di conservare l’autorizzazione edilizia;

 - l’avere abbandonato l’elencazione degli interventi sottoposti a denuncia d’inizio attività, identificando le sole categorie, numericamente più ri-dotte e sicuramente meno disomogenee, che comportano trasformazio-ne urbanistica ed edilizia del territorio e soggette, di norma, a “permes-so di costruire”.

1.3 Il quadro tecnico-amministrativo generale della nuova disciplina dei titoli abilitativi edilizi

L’intervento del legislatore in merito alla semplificazione del regime dei titoli abilitativi edilizi, dopo una stabilizzazione durata circa sette anni che si era venuta a creare in seguito alla definizione del d.P.R. n. 380/2001 ha avuto, in questi ultimi mesi, una ripresa significativa. Con l’articolo 5 del decreto legge (11) 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modifica-zioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73 è stato sostitu-ito l’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, relativo all’attività edilizia libera, con l’ampliamento della casistica degli interventi “liberi”; inoltre, è stato ripri-stinato (in parte) un regime “comunicativo”, con l’introduzione della Co-municazione di inizio lavori (CIL). Più di recente, con l’approvazione del

11. Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali in-ternazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2010, n. 71.

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decreto legge (12) 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modifica-zioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, la denuncia di inizio attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In primo luogo, vale la pena di rimarcare la metodologia, ormai consolidata, da parte del legislatore di regolare il settore edilizio e, in particolare, quello dei titoli abilitativi edilizi in provvedimenti del tutto ultronei alla materia (13). In seconda istanza, anche per le incertezze appli-cative e per gli elementi di contraddizione che verranno esposti di seguito, è il caso di evidenziare come, a partire dal primo trimestre di quest’anno, un quadro nazionale e regionale che era ormai stabilizzato viene ad essere nuovamente oggetto di variazioni e di modifiche, con il risultato oggetti-vo di provocare difficoltà nello svolgimento dell’attività professionale e di quella dei tecnici dell’Amministrazione.

Questo commento, quindi, avendo come riferimento la parte prima del Testo Unico edilizia, anche in relazione alla normativa “parallela” definita con la SCIA, analizza in modo dettagliato per ciascuna delle tipologie di titoli abilitativi edilizi il loro profilo tecnico-giuridico, le relative categorie di opere che si possono realizzare, gli aspetti procedurali e, infine, la plu-ralità delle discipline regionali.

Tuttavia, appare opportuno configurare sin dalla premessa un quadro generale, valido a livello nazionale, del rapporto tra i titoli abilitativi e i relativi interventi edilizi realizzabili, rappresentato in un quadro sinottico. Se da una parte, infatti, alcuni titoli abilitativi di nuova introduzione pos-sono immediatamente essere riferiti alla normativa vigente e contenuta nel d.P.R. 380/2001, in altri casi è necessaria una formulazione interpretativa in quanto, in mancanza di una revisione organica e – si ribadisce – legata strettamente alla materia edilizia, al momento alcune disposizioni legisla-tive presenti nel Testo Unico della materia edilizia devono essere coordi-nate e applicate, quasi in “analogia” con le altre normative “esterne”, in particolare per quanto riguarda la sostituzione della DIA con la SCIA.

12. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.13. Questa involuzione era stata “annunciata” già nel 2003 con l’approvazione del “Codice della comunicazione” (D.Lgs. 1 agosto 2003, n, 259) con la regolamentazione (artt. 87 e 87-bis) dei titoli abilitativi in modo non conforme al TU edilizia ed è proseguita nel 2006 con l’aggiun-ta “esterna” all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 della installazione di serbatoi di GPL esterni, di volume inferiore a 13 mc, operata dal D.Lgs. 128/2006, relativo al “Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 74.

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Introduzione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  21

Tab. 1.1 - Quadro sinottico del rapporto tra titoli abilitativi e interventi realizzabili A

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umer

o de

lle u

nità

im-

mob

iliar

i e n

on im

plich

ino

incr

emen

to d

ei pa

ram

etri

urba

nist

ici;

Art

. 22,

com

ma

1 de

l d.

P.R.

n. 3

80/2

001:

[…

] int

erve

nti n

on ri

con-

duci

bili

all’e

lenco

di c

ui

all’a

rtic

olo

10 e

all’a

rtic

olo

6 [d

el d

.P.R

. 380

/200

1]

che s

iano

conf

orm

i alle

pr

evisi

oni d

egli

stru

men

ti ur

bani

stic

i, de

i reg

ola-

men

ti ed

ilizi

e de

lla d

isci-

plin

a ur

bani

stic

o-ed

ilizi

a vi

gent

e. A

rt. 2

2, c

omm

a 2

del

d.P.

R. n

. 380

/200

1:

[…] v

aria

nti a

per

mes

si di

co

stru

ire ch

e non

inci

dono

su

i par

amet

ri ur

bani

stic

i e

sulle

vol

umet

rie, c

he n

on

mod

ifica

no la

des

tinaz

io-

ne d

’uso

e la

cate

goria

ed

ilizi

a, n

on a

ltera

no

la sa

gom

a de

ll’ed

ifici

o e

non

viol

ano

le ev

entu

ali

pres

criz

ioni

cont

enut

e nel

perm

esso

di c

ostr

uire

.

(Seg

ue)

In v

ia in

terp

reta

tiva,

no

nché

in b

ase

a qu

anto

de

sum

ibile

da

test

o de

l d.

P.R.

380

/200

1:

[…] I

n al

tern

ativ

a al

pe

rmes

so d

i cos

trui

re,

poss

ono

esse

re re

aliz

zati

med

iant

e den

unci

a di

in

izio

atti

vità

: a)

gli

inte

rven

ti di

rist

rut-

tura

zion

e di c

ui a

ll’ar

ticol

o 10

, com

ma

1, le

ttera

c)

[del

d.P

.R. n

. 380

/200

1]

ovve

ro c

he p

osso

no

com

port

are

incr

emen

to

del n

umer

o de

lle u

nità

im

mob

iliar

i, de

l vol

ume

e de

lle su

perf

ici,

mod

i-fic

he a

i pro

spet

ti e

alla

sa

gom

a e

poss

ono

com

-po

rtar

e il

mut

amen

to

della

des

tinaz

ioni

d’u

so

anch

e ne

lle z

one

A d

i cu

i al D

.M. 1

444/

1968

;

(Seg

ue)

a) g

li in

terv

enti

di n

uova

co

stru

zion

e; Pe

r int

erve

nti d

i nuo

va

cost

ruzi

one

(art

. 3, c

om-

ma

1, le

ttera

e) d

.P.R

. 38

0/20

01) s

i int

ende

: e)

«in

terv

enti

di n

uova

co

stru

zion

e», q

uelli

di

tras

form

azio

ne ed

ilizi

a e

urba

nist

ica

del t

errit

o-rio

non

rien

tran

ti ne

lle

cate

gorie

defi

nite

alle

let

tere

pre

cede

nti.

Sono

co

mun

que d

a co

nsid

erar

si ta

li:

e.1)

la c

ostr

uzio

ne d

i m

anuf

atti

edili

zi fu

ori

terr

a o

inte

rrat

i, ov

vero

l’a

mpl

iam

ento

di q

uelli

es

iste

nti a

ll’es

tern

o de

lla s

agom

a es

iste

nte,

fe

rmo

rest

ando

, per

gli

inte

rven

ti pe

rtin

enzi

ali,

quan

to p

revi

sto

alla

le

ttera

e.6

);

(Seg

ue)

Page 21: Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire · 2011-04-15 · Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del

Introduzione

2222 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Tab. 1.1 - (Segue)A

TT

IVIT

À L

IBER

A

CO

MU

NIC

AZ

ION

E IN

IZIO

LA

VO

RI

SEG

NA

LAZI

ON

E C

ERT

IFIC

ATA

IN

IZIO

AT

TIV

ITÀ

DEN

UN

CIA

DI I

NIZ

IO

AT

TIV

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PER

MES

SO

DI C

OST

RU

IRE

In v

ia in

terp

reta

tiva,

no

nché

in b

ase

a qu

anto

de

sum

ibile

dal

test

o de

l d.

P.R.

380

/200

1:

inte

rven

ti di

man

uten

-zi

one

stra

ordi

nari

a di

cu

i all’

art.

3 de

l d.P

.R.

380/

2001

, qua

lora

ri

guar

dino

par

ti st

rut-

tura

li de

ll’ed

ifici

o o

aum

ento

del

num

ero

di

unità

imm

obili

ari o

im-

plic

hino

incr

emen

to d

ei

para

met

ri u

rban

istic

i;in

terv

enti

rico

mpr

esi

nelle

cas

istic

he d

i cui

al

l’art

. 22,

com

ma

2 de

l d.

P.R.

380

/200

1.O

pere

già

sot

topo

ste

a D

IA e

ogg

i rea

lizza

bili

in re

gim

e di

“se

gnal

a-zi

one”

com

e de

scri

tte

all’a

rt. 3

, com

ma

1 de

l d.

P.R.

n. 3

80/2

001:

(Seg

ue)

b) g

li in

terv

enti

di n

uova

co

stru

zion

e o d

i rist

rut-

tura

zion

e urb

anist

ica

qual

ora

siano

disc

ipli-

nati

da p

iani

attu

ativ

i co

mun

que d

enom

inat

i, iv

i co

mpr

esi g

li ac

cord

i neg

o-zi

ali a

vent

i val

ore d

i pia

no

attu

ativ

o, ch

e con

teng

ano

prec

ise d

ispos

izio

ni p

lano

-vo

lum

etric

he, t

ipol

ogich

e, fo

rmal

i e co

stru

ttive

, la

cui s

ussis

tenz

a sia

stat

a es

plici

tam

ente

dich

iara

ta

dal c

ompe

tent

e org

ano

com

unal

e in

sede

di a

ppro

-va

zion

e deg

li st

essi

pian

i o

di ri

cogn

izio

ne d

i que

lli

vige

nti;

qual

ora

i pia

ni a

ttuat

i-vi

risu

ltino

app

rova

ti an

terio

rmen

te a

ll’en

trat

a in

vig

ore d

ella

legge

21

dice

mbr

e 200

1, n

. 443

, il

rela

tivo

atto

di r

icogn

i-zi

one d

eve a

vven

ire en

tro

tren

ta g

iorn

i dal

la ri

chie-

sta

degl

i int

eres

sati;

(Seg

ue)

e.2)

gli

inte

rven

ti di

ur-

bani

zzaz

ione

prim

aria

e

seco

ndar

ia re

aliz

zati

da so

gget

ti di

vers

i dal

co

mun

e;

e.3)

la re

aliz

zazi

one

di in

fras

trut

ture

e d

i im

pian

ti, a

nche

per

pu

bblic

i ser

vizi

, che

co

mpo

rti l

a tr

asfo

rma-

zion

e in

via

per

man

ente

di

suol

o in

edifi

cato

; e.

4) l’

inst

alla

zion

e di

torr

i e tr

alic

ci p

er

impi

anti

radi

o-ric

etra

-sm

itten

ti e

di ri

petit

ori

per i

serv

izi d

i tel

eco-

mun

icaz

ione

; e.

5) l’

inst

alla

zion

e di

man

ufat

ti le

gger

i, an

che

pref

abbr

icat

i, e

di st

ruttu

re d

i qua

lsia

si

gene

re, q

uali

roul

otte

s, ca

mpe

rs, c

ase

mob

ili,

imba

rcaz

ioni

, che

sian

o ut

ilizz

ati c

ome

abita

zio-

ni, a

mbi

enti

di la

voro

, op

pure

com

e de

posi

ti,

mag

azzi

ni e

sim

ili, e

che

non

sian

o di

retti

a so

ddi-

sfar

e es

igen

ze m

eram

en-

te te

mpo

rane

e;(S

egue

)

Page 22: Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire · 2011-04-15 · Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del

23

Introduzione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  23

Tab. 1.1 - (Segue)A

TT

IVIT

À L

IBER

A

CO

MU

NIC

AZ

ION

E IN

IZIO

LA

VO

RI

SEG

NA

LAZI

ON

E C

ERT

IFIC

ATA

IN

IZIO

AT

TIV

ITÀ

DEN

UN

CIA

DI I

NIZ

IO

AT

TIV

ITÀ

PER

MES

SO

DI C

OST

RU

IRE

[…] c

) “in

terv

enti

di

rest

auro

e di

risa

nam

en-

to co

nser

vativ

o”, g

li in

terv

enti

edili

zi ri

volti

a

cons

erva

re l’

orga

nism

o ed

ilizi

o e a

d as

sicur

arne

la

funz

iona

lità

med

iant

e un

insie

me s

istem

atic

o di

op

ere c

he,

nel

rispe

tto d

egli

elem

enti

tipol

ogic

i, fo

rmal

i e

stru

ttura

li de

ll’or

gani

smo

stes

so, n

e con

sent

ano

dest

inaz

ioni

d’u

so co

n es

si co

mpa

tibili

. Tal

i in

terv

enti

com

pren

dono

il

cons

olid

amen

to, i

l rip

ristin

o e i

l rin

novo

de

gli e

lemen

ti co

stitu

tivi

dell’

edifi

cio,

l’in

serim

ento

de

gli e

lemen

ti ac

cess

ori

e deg

li im

pian

ti ric

hies

ti da

lle es

igen

ze d

ell’u

so,

l’elim

inaz

ione

deg

li ele

-m

enti

estr

anei

all’o

rgan

i-sm

o ed

ilizi

o;

(Seg

ue)

in m

anca

nza

si pr

esci

nde

dall’

atto

di r

icog

nizi

o-ne

, pur

ché i

l pro

getto

di

cost

ruzi

one v

enga

ac

com

pagn

ato

da a

ppos

ita

rela

zion

e tec

nica

nell

a qu

ale v

enga

ass

ever

ata

l’esis

tenz

a di

pia

ni a

ttua-

tivi c

on le

cara

tteris

tiche

so

pra

men

zion

ate;

c) g

li in

terv

enti

di

nuov

a co

stru

zion

e qu

alor

a si

ano

in d

iret

ta

esec

uzio

ne d

i str

umen

ti ur

bani

stic

i gen

eral

i re-

cant

i pre

cise

dis

posi

zio-

ni p

lano

-vol

umet

rich

e.

e.6)

gli

inte

rven

ti pe

r-tin

enzi

ali c

he le

nor

me

tecn

iche

deg

li st

rum

enti

urba

nist

ici,

in re

lazi

o-ne

alla

zon

izza

zion

e e

al p

regi

o am

bien

tale

e

paes

aggi

stic

o de

lle

aree

, qua

lific

hino

com

e in

terv

enti

di n

uova

co

stru

zion

e, o

vver

o ch

e co

mpo

rtin

o la

real

iz-

zazi

one

di u

n vo

lum

e su

peri

ore

al 2

0% d

el

volu

me

dell’

edifi

cio

prin

cipa

le;

e.7)

la re

aliz

zazi

one

di d

epos

iti d

i mer

ci o

di

mat

eria

li, la

real

iz-

zazi

one

di im

pian

ti pe

r atti

vità

pro

dutti

ve

all’a

pert

o ov

e co

mpo

rti-

no l’

esec

uzio

ne d

i lav

ori

cui c

onse

gua

la tr

asfo

r-m

azio

ne p

erm

anen

te

del s

uolo

ined

ifica

to;

(Seg

ue)

Page 23: Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire · 2011-04-15 · Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del

Introduzione

2424 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Tab. 1.1 - (Segue)A

TT

IVIT

À L

IBER

A

CO

MU

NIC

AZ

ION

E IN

IZIO

LA

VO

RI

SEG

NA

LAZI

ON

E C

ERT

IFIC

ATA

IN

IZIO

AT

TIV

ITÀ

DEN

UN

CIA

DI I

NIZ

IO

AT

TIV

ITÀ

PER

MES

SO

DI C

OST

RU

IRE

[…] d

) “in

terv

enti

di

ristr

uttu

razi

one e

diliz

ia”,

gl

i int

erve

nti r

ivol

ti a

tras

form

are g

li or

gani

smi

edili

zi m

edia

nte u

n in

siem

e sis

tem

atico

di o

pere

che

poss

ono p

orta

re ad

un

orga

nism

o edi

lizio

in

tutto

o in

par

te d

iver

so d

al

prec

eden

te.

Tali

inte

rven

ti co

mpr

en-

dono

il ri

prist

ino

o la

so

stitu

zion

e di a

lcun

i ele

men

ti co

stitu

tivi

dell’

edifi

cio,

l’eli

min

azio

-ne

, la

mod

ifica

e l’i

nser

i-m

ento

di n

uovi

elem

enti

ed im

pian

ti.N

ell’am

bito

deg

li in

terv

en-

ti di

rist

ruttu

razi

one e

dili-

zia

sono

rico

mpr

esi a

nche

qu

elli c

onsis

tent

i nell

a de

mol

izio

ne e

ricos

truz

io-

ne co

n la

stes

sa v

olum

e-tr

ia e

sago

ma

di q

uello

pr

eesis

tent

e, fa

tte sa

lve l

e so

le in

nova

zion

i nec

essa

rie

per l

’adeg

uam

ento

alla

no

rmat

iva

antis

ismica

.

(Seg

ue)

f) g

li «i

nter

vent

i di

rist

ruttu

razi

one

urba

-ni

stic

a», q

uelli

rivo

lti

a so

stitu

ire

l’esi

sten

te

tess

uto

urba

nist

ico-

edili

zio

con

altr

o di

vers

o, m

edia

nte

un

insi

eme

sist

emat

ico

di

inte

rven

ti ed

ilizi

, anc

he

con

la m

odifi

cazi

one

del d

iseg

no d

ei lo

tti,

degl

i iso

lati

e de

lla re

te

stra

dale

.

Page 24: Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire · 2011-04-15 · Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del

25

Introduzione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  25

Tab. 1.1 - (Segue)A

TT

IVIT

À L

IBER

A

CO

MU

NIC

AZ

ION

E IN

IZIO

LA

VO

RI

SEG

NA

LAZI

ON

E C

ERT

IFIC

ATA

IN

IZIO

AT

TIV

ITÀ

DEN

UN

CIA

DI I

NIZ

IO

AT

TIV

ITÀ

PER

MES

SO

DI C

OST

RU

IRE

Tali

inte

rven

ti, tu

ttavi

a,

non

devo

no c

ompo

rtar

e m

odifi

che:

del

le u

nità

im

mob

iliar

i; de

l vol

u-m

e; d

ella

sag

oma;

dei

pr

ospe

tti; d

elle

sup

erfi-

ci. I

noltr

e, g

li in

terv

enti

non

devo

no c

ompo

rtar

e m

utam

ento

del

le d

esti-

nazi

oni d

’uso

, qua

lora

si

ano

real

izza

ti ne

lle

zone

A d

i cui

al D

.M.

1444

/196

8.

b) g

li in

terv

enti

volti

al

l’elim

inaz

ione

di

barr

iere

arc

hite

ttoni

che

che

non

com

port

ino

la

real

izza

zion

e di

ram

pe

o di

asc

enso

ri e

ster

ni,

ovve

ro d

i man

ufat

ti ch

e al

teri

no la

sag

oma

dell’

edifi

cio;

b) le

ope

re d

iret

te a

so

ddis

fare

obi

ettiv

e es

igen

ze c

ontin

gent

i e

tem

pora

nee

e ad

es

sere

imm

edia

tam

ente

ri

mos

se a

l ces

sare

del

la

nece

ssità

e, c

omun

que,

en

tro

un te

rmin

e no

n su

peri

ore

a no

vant

a gi

orni

;

In b

ase

al c

omm

a 3,

de

ll’ar

t. 87

del

D.L

gs.

1 ag

osto

200

3, n

. 259

“C

odic

e de

lla c

omun

i-ca

zion

e”:

[…] i

nsta

llazi

one d

i im

pian

ti, co

n te

cnol

ogia

U

MTS

od

altr

e, co

n po

-te

nza

in si

ngol

a an

tenn

a ug

uale

od in

ferio

re a

i 20

Wat

t. In

bas

e al

l’art

. 87-

bis d

el

D.L

gs. 1

ago

sto

2003

, n.

259

“C

odic

e de

lla

com

unic

azio

ne”:

(Seg

ue)

c) g

li in

terv

enti

di

rist

ruttu

razi

one

edili

zia

che

port

ino

ad u

n or

gani

smo

edili

zio

in

tutto

o in

par

te d

iver

so

dal p

rece

dent

e e

che

com

port

ino

aum

ento

di

unità

imm

obili

ari,

mo-

dific

he d

el v

olum

e, d

el-

la s

agom

a, d

ei p

rosp

etti

o de

lle s

uper

fici,

ovve

ro

che,

lim

itata

men

te a

gli

imm

obili

com

pres

i ne

lle z

one

omog

enee

A,

com

port

ino

mut

amen

-ti

della

des

tinaz

ione

d’

uso.

(Seg

ue)

Page 25: Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire · 2011-04-15 · Comunicazione inizio lavori, SCIA, DIA e permesso di costruire Guida operativa giuridico-tecnica del

Introduzione

2626 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

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Introduzione

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  27

Tab. 1.1 - (Segue)A

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Introduzione

2828 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

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Tab. 1.1 - (Segue)

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 555

L’utilizzo e i contenuti del CD Rom

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all’unità CD/DVD (esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la cor-retta visualizzazione su Explorer o su gli altri browser occorre “consentire i contenuti bloccati”.

Dal menu presente sulla sinistra della schermata, l’utente può accedere ai seguenti contenuti:

Riferimenti normativi nazionali

▪ Estratto dalla Costituzione (articoli: 9, 41, 42, 117, 118, 119)

Norme relative all’attività edilizia

▪ D.M. Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444

▪ Estratto d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

▪ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

▪ Estratto D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

▪ Estratto D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387

▪ D.M. Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

▪ D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010 (in attuazione del D.Lgs n. 387 29 dicembre 2003)

▪ Accordo 1 aprile 2009 Conferenza Stato/Regioni

▪ Estratto Legge 30 Luglio 2010, n. 122

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556 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

APPENDICE NORMATIVA

Norme relative allo Sportello unico per le attività produttive

▪ D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447

▪ Direttiva 12 dicembre 2006, n. 123/2006/CE

▪ Estratto Legge 6 agosto 2008, n. 133

▪ Estratto Legge 7 luglio 2009, n. 88

▪ Estratto D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

▪ D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159

▪ D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Norme essenziali sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio ▪ L. 6 dicembre 1991, n. 394

▪ Estratto D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

▪ Estratto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

▪ Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

Legislazione dei procedimenti amministrativi e ordinamento dello Stato e degli enti locali

▪ L. 7 agosto 1990, n. 241

▪ Estratto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

▪ Estratto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Riferimenti legislativi regionali relativi a:

Norme in materia di edilizia e di governo del territorio

REGIONE ABRUZZO ▪ Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18

REGIONE BASILICATA ▪ Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23

Tutela, governo ed uso del territorio

▪ Legge Regionale 4 gennaio 2002, n. 8

REGIONE CALABRIA ▪ Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 ▪ Legge urbanistica della Calabria. L.R. 19 ottobre

2009, n. 35

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COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE 557

D.M. 10 se embre 2010

REGIONE CAMPANIA ▪ Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15 ▪ Legge Regionale 28 novembre 2001, n. 19 ▪ Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

▪ Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 ▪ Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 ▪ Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31 ▪ Legge Regionale 26 novembre 2010, n. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

▪ Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 23 ▪ Estratto Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 ▪ Estratto Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 ▪ Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19

REGIONE LAZIO ▪ Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 ▪ Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 ▪ Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 ▪ Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15

REGIONE LIGURIA ▪ Legge Regionale 6 agosto 2001, n. 24 ▪ Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16

REGIONE LOMBARDIA ▪ Legge Regionale 12 marzo 2005, n. 12

REGIONE MARCHE ▪ Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34

REGIONE MOLISE ▪ Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 24 ▪ Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25

REGIONE PIEMONTE ▪ Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ▪ Legge Regionale 6 agosto 1998, n. 21 ▪ Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19

REGIONE PUGLIA

▪ Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56 ▪ Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 ▪ Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 16 ▪ Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 33 ▪ Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 ▪ Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 ▪ Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 3 ▪ Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14

REGIONE SARDEGNA ▪ Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23 ▪ Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45

REGIONE SICILIA ▪ Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ▪ Estratto Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4

REGIONE TOSCANA ▪ Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ▪ Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5

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L’utilizzo e i contenuti del CD Rom

558558 COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano ▪ Legge Provinciale 11 agosto 1997, n. 13

Provincia di Trento

▪ Legge Provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ▪ Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 ▪ Estratto Legge Provinciale 28 marzo 2009, n. 2 ▪ Decreto Presidente della Provincia 13 luglio 2010,

n. 18-50/Leg. ▪ Estratto Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

REGIONE UMBRIA

▪ Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 27 ▪ Legge Regionale 18 febbraio 2004, n. 1 ▪ Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 11 ▪ Legge Regionale 18 novembre 2008, n. 17 ▪ Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13

REGIONE VALLE D’AOSTA ▪ Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11

REGIONE VENETO ▪ Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11

Norme in materia di sportello unico per l’attività produttiva

REGIONE ABRUZZO ▪ Estratto Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 5

REGIONE CALABRIA ▪ Estratto Legge Regionale 28 agosto 2000, n. 14 ▪ Estratto Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 ▪ Estratto Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 15

REGIONE CAMPANIA ▪ Estratto Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

▪ Estratto Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 ▪ Estratto Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 ▪ Estratto Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

▪ Estratto Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

REGIONE SARDEGNA ▪ Estratto Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 ▪ Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3

REGIONE VALLE D’AOSTA ▪ Legge Regionale 9 aprile 2003, n. 11

Norme relative all’accordo 1 aprile 2009 Conferenza Stato/Regioni (Piano casa 2)

REGIONE ABRUZZO ▪ Legge Regionale 19 agosto 2009, n. 16

REGIONE BASILICATA ▪ Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 25

REGIONE CALABRIA ▪ Legge Regionale 11 aagosto 2010, n. 21

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L’utilizzo e i contenuti del CD Rom

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI, SCIA, DIA E PERMESSO DI COSTRUIRE  559

REGIONE CAMPANIA ▪ Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 ▪ Estratto Legge Regionale 5 gennaio 2011, n. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

▪ Estratto Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

▪ Estratto Legge Regionale 11 novembre 2009, n. 19

REGIONE LAZIO ▪ Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21

REGIONE LIGURIA ▪ Legge Regionale 3 novembre 2009, n. 49

REGIONE LOMBARDIA ▪ Legge Regionale 16 luglio 2009, n. 13

REGIONE MARCHE ▪ Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22

REGIONE MOLISE ▪ Legge Regionale 11 dicembre 2009, n. 30

REGIONE PIEMONTE ▪ Legge Regionale 14 luglio 2009, n. 20

REGIONE PUGLIA ▪ Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14

REGIONE SARDEGNA ▪ Legge Regionale 23 ottobre 2009, n. 4

REGIONE SICILIA ▪ Legge Regionale 23 marzo 2010, n.6

REGIONE TOSCANA ▪ Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 24

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGEProvincia di Bolzano

▪ Delibera Giunta Provinciale 15 giugno 2009, n. 1609

REGIONE UMBRIA ▪ Estratto Legge Regionale 26 giugno 2009, n. 13 ▪ Deliberazione della giunta regionale 27 luglio

2009, n. 1063

REGIONE VALLE D’AOSTA ▪ Legge Regionale 4 agosto 2009, n. 24

REGIONE VENETO ▪ Legge Regionale 8 luglio 2009, n. 14

Circolari e decreti ministeriali

▪ Circolare Ministero dei lavori pubblici 24 febbraio 1998 n. 57/E Art. 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della L. 449/97

▪ Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1999, n. 4364

▪ Circolare dei Vigili del Fuoco - Ministero dell’Interno, 7 luglio 2000

▪ Circolare Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 agosto 2003 4174/316/26 d. P.R. 380/01

▪ Circolare Agenzia del Territorio 9 luglio 2010, n. 2

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L’utilizzo e i contenuti del CD Rom

Riferimenti giurisprudenziali - Sentenze corte costituzionale

Urbanistica e edilizia ▪ Sentenza 25 settembre - 1 ottobre 2003 n. 303 ▪ Sentenza 10 - 19 dicembre 2003 n. 362 ▪ Sentenza 24 - 28 giugno 2004 n. 196

Risarcibilità vincoli urbanistici

▪ Sentenza 9 maggio 1968 n. 55 ▪ Sentenza 25 gennaio 1980 n. 5 ▪ Sentenza 12-20 maggio 1999 n. 179

Modulistica I modelli pubblicati in questa sezione sono distinti in due parti: la pri-

ma riporta i modelli già allegati al testo di stampa, che sono apparsi signi-ficativi per rappresentare gli elementi che compongono le diverse tipolo-gie possibili; la seconda riporta, in modo sostanzialmente integrale come pubblicati nei siti internet di riferimento, i modelli per la presentazione del-la CIL, SCIA, DIA e del PDC dei SUAP dei comuni di Venezia e di Ancona e della regione Emilia Romagna, il cui elenco appare particolarmente completo. Stante la situazione attuale, per avere un’indicazione precisa circa i conte-nuti, gli allegati e le modalità di presentazione di una SCIA, DIA o di altro titolo abilitativo edilizio è necessario rivolgersi al comune di riferimento.Infine, è pubblicato il testo coordinato della d.d.g. 18 marzo 2011 n. 2481 della DG semplificazione e digitalizzazione della Regione Lombardia, con la quale sono stati aggiornati al 22 marzo 2011, gli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati alla disciplina della SCIA in tale Regione, nonché la Circolare n. 3 del 21 marzo 2011 della Regione Lombardia, riguardante le prime indicazioni applica-tive dell’art. 19 della legge n. 241/1990.

Finito di stamparenel mese di aprile 2011

presso la --per conto della EPC s.r.l.

Via dell’Acqua Traversa 187 / 189 - Roma 00135