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Castegnero Documento del Sindaco
Ottobre 2016 Variante al Piano degli Interventi, Comune di Castegnero
COMUNE DI CASTEGNERO
Variante al piano degli Interventi – attuazione accordo pubblico/privato approvato con DGC 55/2016
Ditta Edilvilla
DOCUMENTO DEL SINDACO Documento programmatico preliminare (LR n.11/2004, artt. 17 e 18)
Sindaco
Luca Cavinato
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Castegnero Documento del Sindaco
Ottobre 2016 Variante al Piano degli Interventi art. 6 LR 11/2004, Comune di Castegnero
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DOCUMENTO del SINDACO
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE (LR n.11/2004, artt. 17 e 18)
1. PREMESSA .............................................................................................................................. 3
1.1 IL PAT (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) E IL PI (PIANO DEGLI INTERVENTI) ................ 3
1.2 COS'È IL DOCUMENTO DEL SINDACO E COME SI COLLOCA NELLA NUOVA LEGGE
REGIONALE ......................................................................................................................................... 3
1.3 I CONTENUTI DEL P.I. ........................................................................................................... 4
1.4 I REQUISITI DEL P.I. .............................................................................................................. 4
2. IL RUOLO DEI PRIVATI ...................................................................................................... 6
3. I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI
CASTEGNERO ................................................................................................................................... 7
3.1 I CONTENUTI SPECIFICI DEL P.I. ........................................................................................... 7
a. PRG vigente/PI .................................................................................................................... 7
c. Accordi di rilevante interesse pubblico ................................................................................ 7
d. Criteri per applicazione della perequazione urbanistica, della compensazione urbanistica e
del credito edilizio .......................................................................................................................... 8
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1. PREMESSA
La Legge Regionale n.11/2004 stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di
pianificazione per il governo del territorioi. Le finalità, sintetizzabili in una spinta propositiva tesa al
miglioramento complessivo della qualità della vita, trovano attuazione nel rispetto dei principi di
sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e concertazione.
1.1 IL PAT (PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO) E IL PI (PIANO DEGLI INTERVENTI)
La Legge articola il Piano Regolatore Comunale in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di
Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI)ii.
Come precisato all’articolo 12, mentre il PAT delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo
per il governo del territorio, il Piano degli interventi “è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in
attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi,
il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”iii.
L’Amministrazione Comunale di Castegnero è già dotata di PAT approvato in sede di Conferenza
di Servizi in data 28.07.2011, ratificato quindi con DGRV n. 1403 del 06.09.2011 (BUR n. 71 del
20.09.2011) ed efficace dal 07.10.2011.
Successivamente con delibere di Consiglio Comunale Con deliberazioni n. 28 del 19.12.2012 e
successiva delibera n. 15 del 20.06.2013 il Consiglio Comunale ha adottato e successivamente
approvato il primo Piano degli Interventi (P.I.). Lo stesso è stato oggetto di varianti ed integrazioni
tra cui l’ultima con DCC n.39 del 27.11.2013 e n. 4 del 03.02.2014 per l’adeguamento del PI al
Piano d’Area Monti Berici (PAMOB)
A seguito di una proposta di interesse pubblico da parte dei privati già recepita dalla Giunta con
DGC n° 55 del 13 luglio 2016, l’Amministrazione Comunale intende ora procedere all’adeguamento
della strumentazione urbanistica in vigore (Piano degli Interventi) per dare attuazione alla proposta di
cui all’art 6 della LR 11/2004.
1.2 COS'È IL DOCUMENTO DEL SINDACO E COME SI COLLOCA NELLA NUOVA LEGGE REGIONALE
La legge regionale introduce l’obbligo da parte dell’Ente Locale, nel momento in cui intraprende la
redazione di un nuovo strumento urbanistico operativo (definito Piano degli Interventi - PI), di
produrre un Documento Programmatico Preliminareiv (noto come “Documento del Sindaco”) che fissi
gli obiettivi della nuova pianificazione.
Il Documento del Sindaco, presentato ed illustrato al Consiglio Comunale, è il punto di partenza
per la redazione del Piano degli Interventi per consentire la partecipazione ai cittadini, agli enti
pubblici ed associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse in genere, affinché le scelte di
piano siano definite secondo principi di trasparenza.
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1.3 I CONTENUTI DEL P.I.
I contenuti del Piano degli Interventi sono stabiliti all’articolo 17v della LR n.11/2004, mentre
alcune prime indicazioni operative sono contenute anche in diversi atti di indirizzo regionalivi. Per
quanto riguarda invece l’iter di approvazione, questo è fissato dall’articolo 18vii della LR n.11/2004 e
prevede, come primo atto, la presentazione da parte del Sindaco di un documento preliminare al
Consiglio Comunale. Il Piano degli Interventi sarà successivamente adottato in Consiglio Comunale
e, dopo la pubblicazione (30 gg per il deposito e 30 gg per le osservazioni), il Consiglio Comunale
provvederà a controdedurre alle osservazioni pervenute e ad approvare definitivamente il PI.
1.4 I REQUISITI DEL P.I.
Il Piano degli Interventi del Comune di Castegnero, e conseguentemente ogni sua variante, dovrà
rispondere ad essenziali requisiti di natura generale, quali:
La coerenza
Il Piano degli interventi è lo strumento operativo del Piano di Assetto Territoriale (PAT); lo stesso
deve essere pertanto coerente con le previsioni del piano strutturale.
La chiarezza
Il Piano degli interventi è lo strumento di governo delle trasformazioni urbanistiche, da attuare con
il concorso di diversi soggetti operanti nel territorio, e come tale deve presentare una struttura
ordinata ed un linguaggio non ambiguo, comprensibile nelle priorità di intervento, negli elaborati
grafici e nelle norme tecniche di attuazione.
La capacità di interagire con gli altri strumenti di governo comunali
Il Piano degli Interventi dovrà essere in grado di recepirne le indicazioni per fornire un quadro di
governo del territorio di breve periodo (5 anni). La presente variante dovrà essere attuata tramite il
perfezionamento dell’accordo pubblico/privato promosso..
La coerenza con le scelte di governo sovracomunali
Ci sono tematiche che, per loro natura e dimensione territoriale, il Comune non può risolvere da
solo. In tal senso i confini comunali, se da un lato saranno i confini amministrativi entro i quali il PI
eserciterà la sua disciplina urbanistica, dall’altro non saranno i confini entro i quali verranno
concepite le scelte di governo del territorio.
I temi riguardanti la viabilità e le aree produttive, sono alcuni degli argomenti sui quali le analisi
sono già state condotte oltre confine, nella fase di concertazione e di pianificazione del PAT, di
concerto con gli enti territoriali interessati.
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In particolare si segnalano il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed il Piano di Area dei Monti Berici (PAMOB).
La flessibilità e i tempi certi
Il Piano degli Interventi deve essere pensato come uno strumento flessibile e attuabile nel breve
periodo (5 anni), nell’ambito degli indirizzi pianificatori generali dettati dal PAT.
Il Piano degli Interventi definirà le proprie scelte operative in sintonia con il quadro di regole e di
obiettivi strategici e di tutela definiti dal PAT.
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2. IL RUOLO DEI PRIVATI
L’impostazione innovativa del Piano è intesa dall’Amministrazione Comunale nel riconoscere un
ruolo significativo per le forme di partecipazione dei privati all'attuazione del Piano stesso. In tale
contesto, nei limiti delle competenze di cui alla LR n.11/2004, il Piano degli Interventi potrà recepire,
rispetto agli ambiti di intervento e agli obiettivi successivamente elencati, le proposte di progetti ed
iniziative di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati, quali elementi di attuazione
delle previsioni urbanistiche a livello comunale.
Nel caso specifico la proposta del privato sarà oggetto di accordo finalizzato alla determinazione di
previsioni degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della
pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
L’iter normativo prevede che, a seguito di valutazione favorevole della proposta,
l'Amministrazione e il privato sottoscrivano l'accordo. L'accordo, recepito dal Consiglio Comunale in
sede di adozione del Piano degli Interventi, costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione (pubblicazione,
deposito, controdeduzione alle osservazioni). L'accordo recepito con il provvedimento di adozione
dello strumento di pianificazione è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano
approvato.
La proposta di iniziativa privata dovrà necessariamente coniugarsi e coordinarsi con gli strumenti
di programmazione comunali e, contestualmente, garantire il rispetto dei tempi necessari
all’attuazione delle previsioni di Piano. Nel periodo di validità del Piano degli Interventi potranno
essere introdotte modifiche, a seguito di ulteriori azioni promosse dal Comune oppure su iniziativa
dei soggetti privati, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico.
Con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 13 luglio 2016 è già stata approvata la bozza di accordo
art. 6 LR 11/04 in cui viene proposta la trasformazione in una zona F in zona mista
commerciale/direzionale e a servizio per il turismo e la promozione del territorio.
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3. I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI CASTEGNERO
La Variante al Piano degli Interventi (PI) del Comune di Castegnero:
− detta le disposizioni operative del Piano Regolatore Comunale, rapportandosi con il bilancio
pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti
comunali settoriali previsti dalla legislazione vigente;
− come previsto al titolo IV delle Norme Tecniche del PAT “prescrizioni e direttive per la
formazione del PI”, svilupperà e precisa le scelte delineate dal PAT, indicando le azioni da
svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti
o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.
Nello specifico la variante P.I. del Comune di Castegnero disciplinerà e recepirà la proposta di un
accordo pubblico privato per la realizzazione di alcune strutture commerciali privare (farmacia) e la
realizzazione di alcuni spazi a servizio della collettività (centro medico) in un area già ricompresa tra
l’edificazione consolidata del PAT e dotata di urbanizzazione di massima, salvo quanto di più
specifico ricompreso nell’accordo ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004.
3.1 I CONTENUTI SPECIFICI DEL P.I.
In attuazione e in coerenza con il PAT vengono fissati i contenuti e le azioni principali che
caratterizzeranno il PI:
a. PI
La Variante al Piano degli Interventi è stata innescata a seguito della richiesta dei privati e si
attuerà nel modo seguente:
− restituzione cartografica delle tavole di Piano interessate alle scale 5.000 (intero territorio
comunale) e 2.000 (zone significative);
− aggiornamento del prontuario qualità architettonica e mitigazione ambientale;
− aggiornamento delle norme tecniche operative;
b. Accordi di rilevante interesse pubblico
Il PAT approvato prevede la possibilità di promuovere accordi pubblici e privati per l’attuazione
del PI, dei PUA, di programmi complessi, dei comparti urbanistici e degli interventi edilizi diretti e
convenzionati. Con il PI si intende dare definizione
e attuazione a specifici accordi di particolare
interesse pubblico (ai sensi dell’articolo 6 LR
n.11/04) finalizzati ad assumere nella
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pianificazione proposte di progetti e iniziative in tal senso, oltre che di sicuro valore strategico per il
territorio. Gli stessi, costituiti in linea di massima da un Testo scritto e da una Scheda tecnica che ne
individua l’ambito, verranno organicamente ricompresi nelle Norme dello strumento a cui accedono,
facendone pertanto parte integrante.
Di seguito si descrivono, in forma semplificata, gli obiettivi dell’accordo pubblico / privato
attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale.
Accordo tra il Comune di Castegnero ed il privato finalizzato alla realizzazione da parte del
privato di un fabbricato da destinare a farmacia (spostando l’attività esistente) e la realizzazione di un
edificio da destinare ad ambulatori per i medici di base in corrispondenza della rotatoria sulla SP 247
e di accesso a via del Progresso.
L’intervento consentirà inoltre di definire e strutturare lo spazio per la realizzazione della
tipicoteca comunale (a carico del comune) per la promozione dei prodotti tipici.
L’accordo definirà e completerà gli spazi a parcheggio della limitrofa area di via del Progresso e le
aeree scoperte da destinare a spazi pubblici.
L’Amministrazione Comunale è stata coinvolta direttamente dal privato in quanto soggetto che
detiene in parte la disponibilità delle aree sulle quali realizzare dette iniziative e disponibile a
realizzare e cedere le opere a fronte delle trasformazioni urbanistiche.
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n° 55 del 13 luglio 2016, si
è già espressa favorevolmente su tale iniziativa.
c. Criteri per applicazione della perequazione urbanistica, della compensazione
urbanistica e del credito edilizio
Secondo principi perequativi, i beneficiari dell’incremento di valore dei propri beni sono chiamati
a condividerne i vantaggi con la collettività che ha reso possibili le scelte urbanistiche, partecipando
in misura efficace alla costruzione della città pubblica attraverso l’utilizzo di parte del plusvalore, per
la realizzazione delle dotazioni territoriali o per l’attuazione di interventi d’interesse generale.
L’applicazione dei principi perequativi, del credito edilizio e della compensazione pongono
molteplici implicazioni procedurali. Al fine di proseguire nell’utilizzo dei suddetti principi appare
fondamentale determinare prioritariamente le linee guida per l’applicazione di detti strumenti.
Tale determinazione è passaggio importante per garantire equità e trasparenza nelle azioni di
governo del territorio, attraverso l’attivazione della manovra attuativa, ad ampio ventaglio, che il
Piano di Assetto del Territorio ha delineato e condiviso.
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Il Comune di Castegnero, con delibera Consiliare n. 27 del 13.12.2012, ha approvato gli indirizzi e
criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, nel caso specifico, come previsto dal
documento approvato (art. 5.10): “Per le azioni inserite all’interno di programmi complessi, di
iniziativa pubblica e/o privata, dovranno essere definiti in modo chiaro e trasparente, per ogni
singolo caso, i criteri perequativi da adottarsi; tali criteri dovranno fare riferimento, in ogni caso, a
quelli definiti con il presente documento, per le specifiche azioni interessate dal programma stesso”
Castegnero, lì 31.10.2016 Il sindaco
Luca Cavinato
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i LR n.11/2004, articolo 2 – Contenuti e finalità.
(omissis)
La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento
delle seguenti finalità: a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le
necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel
rispetto delle risorse naturali; b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed
extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare
riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di
importanza naturalistica; d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla
riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai
rischi sismici e di dissesto idrogeologico;
f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.
(omissis)
ii LR n.11/2004, articolo 3 - Livelli di pianificazione.
(omissis)
4. La pianificazione si articola in:
a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano
regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);
b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
(omissis)
iii LR n.11/2004, articolo 12 – Il Piano Regolatore Comunale.
1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni
strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli
interventi (PI).
2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di
sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica,
geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli
obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.
3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina
gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
(omissis)
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iv LR n.11/2004, articolo 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.
1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un
apposito consiglio comunale.
(omissis)
v LR n.11/2004, articolo 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI).
(omissis)
2. “Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato
provvede a:
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b);
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare
criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, c. 14;
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di
comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché
quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di
cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'articolo 37;
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli
articoli 40, 41 e 43;
k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle
attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al
piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.”
vi LR n.11/2004, articolo 50 lettera b) ZTO e lettera g) Grafie ed elaborati.
vii LR n.11/2004, articolo 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.
1. “Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un
apposito consiglio comunale.
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2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme di
consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali
eventualmente interessati.
3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la
sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto
deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione
locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale
decide sulle stesse ed approva il piano.
5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera
consultazione.
6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune. 7. Decorsi cinque
anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a
strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i
relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova
disciplina urbanistica, si applica l’articolo 33.
8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.
9. L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti
limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di
convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace."