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COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK Aspetti specialistici DATA - DATUM Novembre 2018 motivo - razlog data - datum rev. - pr. POKRAJINA TRST AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA Progettazione Collaboratori PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE N.19 controll. - pregledal redatto - pripravila archivio - arhiv riferimenti - reference arch. Massimo Fadel FLC Elab. - Mapa Titolo - Naslov SPLOâNEMU OBý,NSKEMU REGULACIJSKEMU NAý578 9$5,$17$ â7 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI TRIESTE Scala - Merilo: QDþUWRYDQMH - sodelovanje - strokovne opombe November 2018 dott. nat. Marco Vecchiato ordine degli architetti e conservatori della pianificatori paesaggisti 1067 albo sez. architetto - numero A/a provincia di udine fadel massimo appc udine SAL SAM BRI 01 GAB BOR DEV CAM BRI 02 SAG RUP COL SGONICO NORD CENTRO SUD RELAZIONE PAESAGGISTICA RPP 1715C_R0-RelPaesagg.doc VCC

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COMUNE DI SGONICO - OBČINA ZGONIK

Aspetti specialistici

DATA - DATUM

Novembre 2018

motivo - razlogdata - datumrev. - pr.

POKRAJINA TRST

AVTONOMNA DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

Progettazione Collaboratori

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALEVARIANTE N.19

controll. - pregledal

redatto - pripravila

archivio - arhiv

riferimenti - reference

arch. Massimo Fadel

FLC

Elab. - Mapa Titolo - Naslov

SPLOŠNEMU OBČINSKEMU REGULACIJSKEMU NAČRTU - VARIANTA ŠT. 19

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI TRIESTE

Scala - Merilo:

- načrtovanje - sodelovanje - strokovne opombe

November 2018

dott. nat. Marco Vecchiato

ordine degli architetti

e conservatori della

pianificatori paesaggisti

1067albo sez.

architetto

- numeroA/a

provincia di udine

fadel massimo

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BRI 01

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SGONICO

NORD

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RELAZIONE PAESAGGISTICARPP

1715C_R0-RelPaesagg.doc

VCC

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Comune di SGONICO VAR. n.19 al PRGC

Relazione PAESAGGISTICA 1 1715/ gen 2018 Rev.0/

PREMESSA 2

A.IL QUADRO CONOSCITIVO 3

A.1 Inquadramento territoriale, paesaggistico e storico 3

A.2 Stato dei luoghi - uso del suolo 8

Allegati 9

A.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela – regime vincolistico 11

A.3.1 Strumentazione urbanistica vigente 11

A.3.2 Regime Vincolistico 13

A.4 Considerazioni sui Vincoli Paesaggistici interessati il territorio 20

Elenco mappali - Allegati grafici 28

A.5 Rappresentazione Fotografica 29

B.IL QUADRO PROGETTUALE: LA VARIANTE N.19 AL PRGC 3 3

B.1 Le Azioni della Variante n.19 al PRGC 34

B.1.1 Modifiche alla Zonizzazione 36

B.1.2 Modifiche Normative 41

Allegati 44

C.ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAES AGGISTICA 45

C.1 La percezione visiva 45

C.2 La valutazione della percezione e dell’impatto 50

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Relazione PAESAGGISTICA 2 1715/ gen 2018 Rev.0/

PREMESSA

La presente Relazione paesaggistica relativa alla Variante n.19 del Piano Regolatore Generale

Comunale di Sgonico (di seguito Variante n.19) è redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005

Codice dei beni culturali e del paesaggio – Relazione Paesaggistica e dell’Avviso recante

disposizioni per la redazione di elaborati costituenti Piani regolatori particolareggiati comunali

(PRPC) e varianti ai Piani regolatori generali comunali (PRGC) che interessano vincoli

paesaggistici-ambientali di cui al BUR della Regione FVG n.8 del 21/2/2001.

I contenuti della Relazione paesaggistica (necessaria ai fini autorizzativi) e degli elaborati grafici

riferiti agli aspetti paesaggistici della Variante n.19 al PRGC sono di seguito sinteticamente

riportati.

- La relazione illustrativa che deve contenere:

Fase conoscitiva:

Fase propositiva:

- Gli elaborati grafici illustranti lo stato di fatto dei luoghi coinvolti e le proposte progettuali in

relazione al vincolo esistente.

Sia relativi alla Fase conoscitiva, sia alla Fase propositiva:

- Documentazione tecnico-fotografica

Fase conoscitiva illustrante lo stato dei luoghi.

Fase propositiva al fine di simulare gli interventi nel contesto dai punti di vista più significativi,

in modo da verificare il nuovo assetto paesaggistico dell’area e di quella circostante.

- Rifermenti alle Norme di attuazione in modo complementare la mitigazione degli interventi

previsti.

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Relazione PAESAGGISTICA 3 1715/ gen 2018 Rev.0/

A. IL QUADRO CONOSCITIVO

A.1 Inquadramento territoriale, paesaggistico e storico

Il comune occupa una porzione centrale del Carso triestino e tipicamente carsiche sono sia la

flora sia la fauna. Di forma pressoché rettangolare, è chiuso ad Est da una fila di non elevati

rilievi che segnano il confine con la Slovenia. La massima altitudine è rappresentata dal Monte

Lanaro (544 m). La parte occidentale del territorio è pianeggiante, ma costellata da numerose

doline, alcune anche di ampie dimensioni. Gli unici esempi di bacini d'acqua di superficie sono

alcuni modesti stagni.

Il territorio è organizzato in Centri e Nuclei abitati: Sgonico (centro capoluogo sede municipale)

Borgo Grotta Gigante, Bristie, Campo Sacro, Colludrozza, Devincina, Gabrovizza,

Rupinpiccolo, Sales, Samatorza, Stazione Prosecco.

Entro tali abitati si rileva la presenza di edifici e costruzioni risalenti al IX° secolo, un tempo

legati alle attività rurali.

Sono particolarmente evidenti le soluzioni a “incastro” ottenute dall’aggregazione di più

abitazioni, con un risultato particolarmente irregolare e spontaneo del disegno urbano storico;

con il proliferare delle nuove edificazioni invece si nota il carattere completamente diverso del

disegno complessivo, ottenendo una spiccata dispersione dell’edificato a favore del reciproco

isolamento e della separazione tra funzione privata e collettiva degli spazi.

Le caratteristiche ambientali, insediative e culturali del territorio (terrazzamenti, piccoli

appezzamenti, orti, prati, stagni, vasche e cisterne per la raccolta dell’acqua, muretti a secco…)

sono alquanto particolari, e spesso in stato di progressivo abbandono. Inoltre le nuove attività

produttive, commerciali, tecnologiche hanno influito fortemente nell’organizzazione degli spazi

e nelle loro funzioni originarie, con un’interpretazione architettonica e urbanistica spesso slegata

dal contesto territoriale in cui sono calate.

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Le aree in oggetto, come tutto il territorio comunale, ricade nell’Ambito di Paesaggio: Carso e

Costiera Orientale (AP11)

Le componenti strutturali rinvenibili:

• Particolarità geologiche di aree segnate dall’assenza di acque superficiali

• Fenomeni di carsismo epigeo da cui derivano le morfologie ondulate dell’altipiano

caratterizzate dalla dissoluzione delle forme calcaree e la conseguente presenza di doline, campi

carsici solcati, ecc.

• Fenomeni di carsismo ipogeo che denotano la presenza di numerose grotte

• Resti di landa carsica e di prati chiusi tra boschetti e muretti a secco

• Boschi di conifere con pino nero prevalente (d'impianto artificiale)

• Aree agricole, limitrofe ai villaggi, strutturate per la coltivazione intensiva

• Piccoli borghi ben conservati nel nucleo originario e nelle tipologie edilizie

• Coperture arboree sempreverdi e piante arbustacee con particolari effetti cromatici stagionali

che contribuiscono al valore del paesaggio

• Attività agricola limitata dal substrato roccioso e calcareo

• Presenze di beni culturali e insediamenti preistorici

La morfologia è caratterizzata dall’associazione tra una estesa zona di altopiano

semipianeggiante (compresa tra Aurisina e Basovizza), ed un paesaggio carsico collinare che

delimita la fascia di confine (M. Ermada, M. dei Pini, M. Cocusso).

L’area semipianeggiante é costituita da una grande varietà di paesaggi legati alla specificità

geologica dei luoghi, segnati da affioramenti delle strutture rocciose più resistenti (es. strada fra

Borgo Grotta Gigante e Monrupino), che possono manifestarsi riccamente elaborati da processi

dissolutivi (“doline”, “campi solcati”, “vaschette di corrosione”, es. Monrupino) o presentarsi

sottoforma di accumuli detritici. La zona dei Colli boschivi del Carso triestino lungo la fascia

carsica di confine, è costituita da carbonati (calcari e calcari dolomitici) del Cretacico superiore

ed è caratterizzata da un allineamento di rilievi in genere rotondeggianti, di quota media

superiore ai 300 metri.

Reticolo idrografico

Caratteristica tipica di questo tipo di paesaggio è la composizione prevalentemente calcarea delle

rocce, con totale assenza di reticolo idrografico superficiale. I fenomeni di carsismo, inoltre,

rendono impossibile, o del tutto incerta, l’attribuzione di un’area carsica ad un determinato

bacino idrografico. Le uniche manifestazioni idrologiche epigee sono limitate a ruscellamenti

superficiali in occasione di forti precipitazioni.

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Sui versanti della catena dei monti Vena e nella zona di risorgenza (Coludrozza), i ruscellamenti

concentrati ed occasionali, risultano particolarmente evidenti grazie alla litologia del substrato

dolomitico con ridotta permeabilità, che permette l’esistenza di corpi idrici sospesi, utilizzati un

tempo dalla popolazione locale per l’abbeveramento del bestiame.

Copertura vegetale

Il Carso propriamente detto individua tre formazioni botaniche più evidenti: la Boscaglia carsica,

la Landa carsica ed il Prato carsico.

La copertura boscata è caratterizzata da elementi altoarbustivi composti da associazioni di

numerose specie di latifoglie in cui domina il Carpino nero, l’Orniello e la Roverella che

costituiscono le piante più rappresentative della formazione forestale carsica. Queste piante,

assieme alle Querce e gli Aceri, hanno connotato cromaticamente il territorio con svariate

gamme di verde che vanno dalla tonalità delicata delle foglie appena formate a quella scura del

fogliame più maturo. Le formazioni boscate naturali si alternano a delle ampie superfici di

impianto artificiale, che hanno introdotto pinete di pino nero e boschetti di Robinia.

E’ importante ricordare che il Pino nero fu impiantato tra il 1882 ed il 1926 a milioni di

esemplari, con lo scopo di consentire una rapida ripresa del bosco naturale e mitigare gli effetti

provocati dalla forte pressione della pastorizia sul territorio carsico, aggravati dall’azione erosiva

del vento sui settori più alti maggiormente esposti.

La Robinia, pianta originaria del Nord-America, fu invece introdotta per ottenere i tutori delle

viti e per ricavarne legna da ardere. Le strutture boscate di origine antropica che si rivelarono

resistenti alla siccità, alla violenza della bora ed alle brusche variazioni di temperatura, si

svilupparono successivamente senza nessun controllo e mitigazione rispetto alle naturali forme

vegetali del Carso, sino a giungere alla situazione attuale in cui il pino nero, ormai inserito, é

capace di creare le condizioni per la crescita spontanea di nuovi alberi impedendo lo sviluppo del

sottobosco.

Un’altra componente singolare e caratteristica della vegetazione carsica è la landa,

un’associazione tipicamente zoogena, formatasi a seguito del pascolo di ovini (in tempi più

antichi) e di bovini (in tempi più recenti) su superfici disboscate di grande estensione, dove al

posto degli antichi querceti e della stessa boscaglia si è venuta ad organizzare un’associazione di

piante basse e di erbe che potevano disporre di un terreno povero e poco profondo, atto a

sopportare il calpestio e la brucatura degli animali domestici. Attualmente le superfici di landa

carsica presentano dimensioni piuttosto ridotte, in seguito all’abbandono della pastorizia, alla

diffusione del pino nero con ripresa spontanea del bosco ed all’invasione di piante basse e

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cespugliose che costituiscono visivamente l’aspetto più caratterizzante della zona.

Le specie vegetali più tipiche ed esclusive delle lande sono caratterizzate da fioriture a vasta

gamma cromatica che vanno dal giallo della fioritura primaverile delle ginestre al rosso, viola e

blu delle piante con fioritura autunnale.

Insediamenti prevalenti

Nel territorio dell’altopiano carsico privo di acqua, si insediarono originariamente delle

popolazioni dedite ad un’agricoltura intensiva ed al pascolo su terreni magri, che connotarono il

paesaggio agrario con caratteristici villaggi nucleati circondati da campi delimitati da muri a

secco ed ampie zone di landa carsica segnata da alberature sparse.

In seguito alla crisi e l’abbandono dell’allevamento seguito dalla diminuzione del numero degli

addetti nell’agricoltura, l’intera area passò ad un’azione generale di naturalizzazione spontanea.

Delle particolarità antropiche storicizzate, attualmente rimangono i manufatti di pietra derivanti

dallo spietramento finalizzato all’attività agropastorale, le murature a secco segnaconfine e nella

parte prossima al confine, si evidenziano numerosi piccoli centri concentrati ed abbastanza ben

conservati nel nucleo originario, caratterizzati dalla tipica architettura in calcare articolata su

corti interne e ridotte finestrature verso la pubblica via (es. Prepotto, Zolla).

L’Ambito paesaggistico risulta inoltre valorizzato da numerose emergenze storiche, che

costituiscono delle importanti testimonianze preistoriche e protostoriche con numerosi resti di

castellieri sulla sommità dei colli. Lungo la fascia di altopiano carsico più vicina a Trieste, si

registrano forti pressioni insediative favorite soprattutto dai numerosi collegamenti con il centro

cittadino. Più in particolare la fascia da Opicina a Basovizza presenta insediamenti diffusi,

caratterizzati da numerose ville unifamiliari sparse ed alcune istituzioni a carattere scientifico di

notevole estensione territoriale quali l’Area Ricerca ed il Sincrotrone

Il toponimo storico, attestato in questa forma dal 1309, deriva da Zvonìk e significa campanile.

La prima menzione di Sgonico avviene in un documento del 1275, usando il toponimo Suonich.

Altre fonti tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento nominano altre località del comune.

Nel 1494 Sgonico è sede di un comunale andando a comprendeva anche Sales e

successivamente, Rupinpiccolo, pur rimanendo soggetta alla giurisdizione dei Signori di Duino.

Nel 1811 Sgonico diventa sede comunale vera e propria e ha potere su un territorio più ampio

dell'attuale. Infatti esso ha giurisdizione anche su alcune località attualmente facenti parte dei

Comuni di Duino-Aurisina e Monrupino. Solo con la creazione dei Comuni di Aurisina e

Rupingrande alla metà dell'Ottocento Sgonico vedrà ridursi i confini comunali. Nel 1863

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Sgonico divenne parrocchia a sé stante, facente parte dell'arcidiocesi di Gorizia. Dopo la prima

guerra mondiale il territorio passerà all'Italia e, nel 1923, verrà inserito nella provincia di Trieste.

Seguirà le sorti del capoluogo fino ai giorni nostri.

I processi edificatori degli ultimi decenni hanno portato ad una reinterpretazione degli spazi, con

una definizione netta tra spazi privati e spazi pubblici (spesso interpretati semplicemente come

funzionali allo spostamento: viabilità e niente altro), con la realizzazione di edifici residenziali

singoli e autonomi, separati dagli altri attraverso giardini e recinzioni. Si è gradualmente

abbandonata quindi l’edilizia tradizionale e la tipologia edificatoria da essa avviata, arrivando

rapidamente all’abbandono dell’edilizia storica e dei nuclei abitati tradizionali. La cultura del

recupero dell’esistente a Sgonico, come in altri comuni carsici, stenta a svilupparsi, con il

progressivo impoverimento estetico di diversi borghi. Si percepisce inoltre un’elevata

dispersione dell’edificato residenziale, oltre ad un consistente numero di piccoli borghi dalle

dimensioni ridotte e spesso dotati di servizi insufficienti o poco organizzati.

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A.2 Stato dei luoghi - uso del suolo

Le aree oggetto della Variante n.19 interessano parti differenziate del territorio comunale che

permettono di avere un compendio generale dello stesso; considerando l’ampiezza e la

frammentazione degli ambiti in oggetto, e il fatto che territorio carsico sia caratterizzato da

frequenti e notevoli dislivelli, risulta difficile una descrizione unitaria dei luoghi. È comunque

possibile individuare alcuni ambiti:

- le aree agricole esterne boscate;

- le aree prossime agli insediamenti;

- le aree ex militari (caserma Dardi e Polveriera).

Il territorio delle aree agricole esterne boscate è interessato dalla copertura di bosco e boscaglia

carsici, si rilevano aree prative, spesso oramai incolte e in via di rimboschimento spontaneo.

Sono ancora presenti, anche in aree esterne ai centri abitati, siepi e murature a secco realizzati in

vecchia data per delimitare le proprietà. L’attività agricola presente è caratterizzata da limitate

superfici coltivate prevalentemente a viticoltura specializzata, orticoltura, frutticoltura e

florovivaismo. Sul fondo delle doline meno depresse e più vicine ai centri abitati sono presenti

inoltre piccoli appezzamenti di colture sarchiate.

Il territorio è interessato anche da numerose cavità naturali: doline, grotte, caverne e abissi,

fenomeni tipici del territorio carsico e da vasti affioramenti rocciosi, anche fortemente elaborati

da processi erosivi, tanto da presentarsi sotto forma di campi solcati, vaschette di corrosione o

accumuli detritici. Queste ultime non risultano direttamente interessate dalla Variante.

Le aree prossime agli insediamenti abitati si trovano prevalentemente piccoli appezzamenti

coltivati a vite o a orto e, poco oltre, boscaglie e aree prative, allo stato naturale o seminaturale,

molto spesso risultato dell’incespugliamento succeduto all’abbandono delle pratiche agricole

originarie (agricoltura, viticoltura e pascolo).

Le aree ex militari presentano caratteri molto differenti tra loro. La ex caserma Dardi è in stato di

abbandono conseguentemente la mancata manutenzione ha favorito nel tempo un progressivo

degrado delle strutture come edifici, pavimentazioni, e delle aree verdi che un tempo definivano

aiuole, alberature, ecc.. Si è determinata nel tempo una crescita naturale della vegetazione

impiantata (specie da giardino e non) e si sono introdotte naturalmente specie tipiche delle aree

limitrofe del carso che specie tipiche sinatropiche definendo diversi gradi di ruderalità. Nel

primo caso le specie hanno assunto un portamento a volte irregolare (es. siepi di lauro) che

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Relazione PAESAGGISTICA 9 1715/ gen 2018 Rev.0/

necessitavano infatti delle appropriate potature, mentre molti alberi hanno assunto consistenti

dimensioni superando spesso la sommità degli edifici. Il degrado delle pavimentazioni delle

strade, vialetti, e marciapiedi ha favorito l’insediarsi di specie erbacee che arbustive, che nel

tempo hanno ulteriormente favorito la “disgregazione” dei manufatti stessi. Tra gli arbusti si

tratta per lo più di rovi e in minor misura di sanguinella (Cornus sanguinea) e robinia (Robinia

pseudacacia) mentre la componente erbacea proviene da varie tipologie fitosociologiche a vario

grado legate a questi ambienti (Artemisietea, Chenopodietea, ecc.).

Anche la ex Polveriera è in stato di abbandono che ha favorito nel tempo un progressivo degrado

determinata nel tempo una crescita naturale della vegetazione impiantata e si sono introdotte

naturalmente specie tipiche delle aree limitrofe del carso che specie tipiche sinatropiche

definendo diversi gradi di ruderalità. Non mancano tuttavia anche specie erbacee legate ad

ambiti più naturali, come pascoli e prati o nemorali, essendo tali formazioni presenti nelle zone

esterne alla caserma (largamente diffusa è Sesleria autumnalis).

Allegati

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Ambiti di Paesaggio

AP 11

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A.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela – regime vincolistico

A.3.1 Strumentazione urbanistica vigente

La strumentazione urbanistica vigente del comune di Sgonico, allo stato attuale, fa riferimento

alla Variante Generale n.12 al PRGC pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n.12 del

25/03/2009, alla quale sono succedute altre 6 varianti non sostanziali di carattere parziale e

puntuale.

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Relazione PAESAGGISTICA 12 1715/ gen 2018 Rev.0/

Estratto zonizzazione Variante n°12 al PRGC

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Relazione PAESAGGISTICA 13 1715/ gen 2018 Rev.0/

A.3.2 Regime Vincolistico

Vincoli paesaggistici

Beni paesaggistici (D.Lgs. 42/04 Parte III°)

Come evidenziato negli allegati di seguito riportati, sono presenti i beni paesaggistici definiti dal

disposto del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137”, ai seguenti articoli:

- articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità

geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del

presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore

estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

- articolo 142 Aree tutelate per legge

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna

dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2,

commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Gran parte del Carso (e quindi anche del territorio di Sgonico) è stato riconosciuto con DGR n.

2500 dd. 10 giugno 1994 come Zona vincolata ai sensi della L 29/06/1939 n. 1497: Comune di

Sgonico (villaggi di Samatorza, Rupinpiccolo e Borgo Grotta Gigante). Interventi entro tali

ambiti sono soggetti ad autorizzazione, come esposto all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

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Piano Paesaggistico Regionale

Il PPR, strumento di pianificazione finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua

globalità, ha lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di

trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell’economia

regionale.

Con Delibera n. 1774 del 22 settembre 2017 è stata approvata la delibera inerente l'adozione del

nuovo Piano Paesaggistico Regionale.

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del

paesaggio, la Regione FVG ha adottato in via preliminare il Piano Paesaggistico Regionale

(PPR-FVG). Il PPR-FVG è un fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla

gestione del territorio nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo

scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione

territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell’economia regionale.

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla

gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di

approfondimento fondamentali:

- a scala generale omogenea riferita agli “ambiti di paesaggio” (ai sensi dell’articolo 135 del

Codice);

- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi degli articoli

134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal piano.

E’ improntato a visione strategica riferita all’intero territorio regionale che considera il paesaggio

come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.

L’area è inserita nell’AP11: Ambito Paesaggistico denominato Carso e Costiera Orientale

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Relazione PAESAGGISTICA 15 1715/ gen 2018 Rev.0/

Stralcio Tavola di PPR_FVG – Parte Statutaria

Stralcio Tavola di PPR_FVG – Parte Strategica

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Comune di SGONICO VAR. n.19 al PRGC

Relazione PAESAGGISTICA 16 1715/ gen 2018 Rev.0/

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Comune di SGONICO VAR. n.19 al PRGC

Relazione PAESAGGISTICA 17 1715/ gen 2018 Rev.0/

Vincoli storico - artistici - Vincoli archeologici

Nel territorio del comune di Sgonico (frazione di Sgonico) è presente un immobile vincolato ai

sensi del D.Lgs. n° 42 del 2004 parte IIa (ex L. 1089/1939).

Nel territorio del Comune di Sgonico sono presenti, inoltre, vincoli archeologici tutelati dal

D.Lgs. n° 42 del 2004 parte IIa, come da comunicazione Prot. n° 801 effettuata da parte del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Per I Beni Archeologici Del Friuli

Venezia Giulia.

Tali beni si dividono in siti e in grotte, qui di seguito elencati:

n° 5 siti di interesse archeologico

- abitato di Bristie,

- castelliere di Sales,

- castelliere di M. Coste,

- castelliere di Rupinpiccolo,

- M. S. Leonardo.

N° 10 grotte nelle quali sono stati rinvenuti reperti archeologici:

- Abisso Cesca,

- Grotta del Pettine,

- Grotta dell’Orso,

- Grotta Romana,

- Grotta Cotariova,

- Grotta Gigante,

- Grotta della Tartaruga,

- Grotta degli Zingari,

- Grotta del M. S. Leonardo,

- Grotta dell’Alce.

Altre grotte di interesse storico sono quelle nelle quali sono stati ritrovati residuati bellici o nelle

quali sia certo si siano svolte attività relative al primo conflitto mondiale (L. 78/2001: Tutela del

patrimonio storico della Prima guerra mondiale):

- Grotta Gigante,

- Grotta dell’Orso,

- Grotta Cotariova,

- Pozzo 1 presso Gabrovizza,

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Relazione PAESAGGISTICA 18 1715/ gen 2018 Rev.0/

- Caverna 1a presso Bozje Polje,

- Caverna a ovest nord ovest di Colludrozza,

- Caverna del Monte San Leonardo,

- Grotta presso il Colle Pauliano,

- Antro presso Prosecco,

- Caverna a nord nord ovest di Bristie.

Queste ultime non sono state riportate nella succitata tavola in quanto non sono soggette a

vincolo.

Le grotte di interesse paesaggistico.

Il vincolo paesaggistico per le grotte citate di seguito è stato istituito con delibera della Giunta

Regionale del 13 Settembre 1996 n° 4046, come da schede fornite dal Catasto Regionale delle

Grotte.

- Grotta Ercole,

- Grotta Costantino Doria,

- Abisso dei Cristalli,

- Grotta delle Margherite,

- Grotta del Maestro.

Aree naturali protette

L’ambito della Variante ricade entro aree naturali protette da normative comunitarie (SIC o

ZPS), nazionali o regionali (L.R. 42/96), è interessata dalla presenza di:

- SIC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano;

- ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia, lungo il lato occidentale dell’ambito.

Vincoli idraulici e idrogeologici

Relativamente alle pericolosità naturali derivanti da Vincoli idraulici sono state analizzate

indicazioni desunte dagli studi geologici allegati al PRGC relativamente alle zone esondabili e

quelle allagabili.

In particolare nelle aree oggetto della Variante e comunque in tutto il comune di Sgonico non si

segnalano casi diretti o indiretti di esondazione o altri pericoli idraulici, in quanto in queste aree

carsiche non esistono corsi d’acqua superficiali.

Relativamente alle pericolosità naturali derivanti da Vincoli idrogeologici l’ambito oggetto di

Variante, come gran parte del Carso, è classificato a rischio idrogeologico

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Relazione PAESAGGISTICA 19 1715/ gen 2018 Rev.0/

Vincoli geologici

Non sono state individuate ulteriori zone Z6 o “aree instabili” inedificabili così come definite

dagli elaborati geologici allegati al PRGC vigente.

Vincoli relativi alla presenza di infrastrutture

Le aree oggetto di Variante sono interessate da fasce di rispetto stradale e da altri vincoli

infrastrutturali.

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Relazione PAESAGGISTICA 20 1715/ gen 2018 Rev.0/

A.4 Considerazioni sui Vincoli Paesaggistici interessati il territorio

I vincoli paesaggistici derivanti dal PPR_FVG nel territorio di Sgonico fanno riferimento a tre fattispecie prevalenti cartografate: - Cavità Naturali (non interessate dalla Variante) - Aree interessate da boschi e foreste; - Aree ex L1497/1939

La prima tipologia non interessa le aree oggetto di variante La seconda tipologia risulta vincolare in maniera significativa il territorio comunale e le aree oggetto di Variante n.18 (superficie interessata ettari 182,0, circa il 95% dei 189,9 ettari di aree oggetto di modifica) per cui si è provveduto ad un supplemento di analisi al fine di definire natura e caratteri delle aree così definite dal PPR_FVG, evidenziandone i limiti definitori con riferimento al quadro normativo vigente. La terza tipologia, altresì, risulta vincolare in maniera significativa il territorio comunale ma in parte minore le aree oggetto di Variante n.18 (superficie interessata ha 37,7 su ha 189,9 di trasformazioni complessive) per le quali si sono verificate le trasformazioni a previste con le Destinazioni d’uso previste dalle Schede dei Beni dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione di ulteriori contesti. L’area boscata in esame è interessa prevalentemente dall’associazione Ostryo-Quercetum pubescentis nella sua subassociazione più mesofila su substrato calcareo Ostryo-Quercetum pubescentis subass. cornetosum maris. Essa si sviluppa nella porzione superiore del versante delle doline o fino in fondo a quelle di minori dimensioni.

Nelle porzioni sommitali dei rilievi spesso questo bosco presenta un sottobosco in cui domina Cotinus coggygria, specie che svolge un ruolo di competizione rispetto ad altre specie come Sesleria autumnalis, frequente invece in condizioni di maggiore mesofilia. La fisionomia di questi boschi è quella di un bosco rado in cui gli alberi crescono stentati, in luoghi rupestri con molti massi affioranti e su suoli molto poveri in sostanza organica. Cotinus coggygria è una specie molto diffusa su tutto il territorio e può essere soggetta a forte incendiosità soprattutto durante la stagione estiva quando il rischio di incendi è elevatissimo.

Una tra le componenti fondamentali dei boschi cedui carsici è Ostrya carpinifolia, che da anni manifesta evidenti sintomi di sofferenza con disseccamento precoce delle foglie e con una eccessiva produzione di frutti (iperfruttificazione). Ciò dipende da svariate cause: una serie di annate ad estati secche e calde, per le quali detta specie, a differenza delle querce e del frassino minore, non è sufficientemente attrezzata, ma anche dall’abbandono improvviso dell’utilizzo dei boschi e soprattutto della pratica di eliminazione dei polloni soprannumerari.

Ciò ha avuto come conseguenza il progressivo decadimento biologico dei cedui con produzione di un numero eccessivo di polloni, che in pochi anni si disseccano dando luogo ad una necromassa abbondante che a sua volta diventa esca per incendi. Sugli individui fisiologicamente indeboliti si accaniscono con maggiore intensità gli attacchi parassitari, soprattutto a carico di insetti defogliatori ma anche di parassiti fungini. Come accennato in passato la boscaglia presente in quest’area veniva sfruttata a ceduo. L’attuale estensione del bosco è diretta conseguenza dell’abbandono della pastorizia che favorisce la formazione da prima di nuclei di rimboschimento ed il successivo sviluppo della boscaglia carsica che oggi ci appare. Boschi di maggiore pregio si sviluppano nel Comune di Sgonico lungo il confine italo-sloveno su suoli più profondi, e che sono stati inseriti all’interno di zone Natura2000.

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Relazione PAESAGGISTICA 21 1715/ gen 2018 Rev.0/

Dal punto di vista normativo con riferimento alle NTA del PPR_FVG

Art. 28 (Territori coperti da foreste e da boschi) 1. Il PPR riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare. 2. Ai fini della ricognizione e delimitazione dei territori coperti da foreste e da boschi, si applica la definizione di bosco di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). 3. Ai sensi della legge regionale 9/2007 non sono considerati bosco le seguenti fattispecie: a) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati; b) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni; c) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli; d) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell’articolo 14, la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli; e) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni; f) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri; g) i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate; h) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti; i) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale, vigente alla data di adozione del PPR oppure adeguato o conformato al PPR ai sensi dell’articolo 14, come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono anche ai territori coperti da foreste e da boschi presenti all’interno dei beni di cui all’articolo 19 e delle aree afferenti alla rete ecologica di cui all’articolo 43. 5. Sono altresì considerate bosco i territori percorsi dal fuoco che risultano negli elenchi di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi). 6. Il PPR riconosce le seguenti categorie forestali: a) Formazioni costiere b) Querco-carpineti e carpineti c) Rovereti e castagneti d) Orno-ostrieti e ostrio-querceti e) Aceri-frassineti e aceri-tiglieti f) Faggete g) Betuleti h) Pinete di pino nero e pino silvestre i) Piceo-faggeti j) Abieteti k) Peccete l) Lariceti

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Relazione PAESAGGISTICA 22 1715/ gen 2018 Rev.0/

m) Alnete n) Saliceti e formazioni particolari o) Formazioni antropogene 7. La zone di cui al comma 1 sono delimitate e rappresentate nella cartografia 1:50.000 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti”, consultabili e scaricabili in formato vettoriale con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2 e per tali aree le disposizioni del PPR hanno efficacia prescrittiva. 8. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, in applicazione degli articoli 7, comma 3, e 12, comma 2, lettera d), possono precisare la delimitazione dei boschi rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate ovvero tenuto conto dello stato dei luoghi e della recente espansione di essenze forestali su prati e pascoli, in esito a sopralluogo, motivando tale precisazione. 9. In caso di incoerenza tra la definizione di cui ai commi 2 e 3 e la cartografia sono prevalenti le prime. 10. Il rilascio della autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di interventi che comportano trasformazione dei territori coperti da foreste e dai boschi non determina la riduzione del bene paesaggistico in corrispondenza del sedime dell’opera autorizzata con eccezione degli interventi di recupero ai fini agro-silvo-pastorali dei terreni incolti e abbandonati di cui all’articolo 48. 11. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti indirizzi: a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili; b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate; c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale; 12. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti direttive: a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione forestale: 1) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da: I. valorizzare i popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale nella composizione e nella struttura; II. conservare le specie indigene sporadiche e rare; III. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive; IV. conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare nella aree a maggiore percezione visiva; 2) individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione d’uso; 3) programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la gestione della proprietà con l’obiettivo di raggiungere o mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco. b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui al punto 2) della lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei boschi stessi 13. I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale approvati e dei piani di gestione dei siti Natura 2000,

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Relazione PAESAGGISTICA 23 1715/ gen 2018 Rev.0/

nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette, laddove vigenti, si conformano alle seguenti prescrizioni d’uso: a) Non sono ammissibili interventi che comportino: 1) nei querco-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che causino un aumento dell’effetto margine riscontrabile anche dall’ingresso di piante infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del rapporto naturale fra radura e copertura arborea; 2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo; 3) nell’Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale del sottobosco; 4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo; b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva; c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, in applicazione all’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017: 1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 48, comma 5; 2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e l’estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non intensive; 3) nell’Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie arboree spontanee già presenti; 4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, con tecniche costruttive proprie della tradizione che non comportino l’impiego di leganti o alterazioni della morfologia del suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali non intensive; 5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti elettrificate a difesa della selvaggina.

Dall’analisi delle visure catastali confrontate con le aree indicate come aree interessate da boschi

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Relazione PAESAGGISTICA 24 1715/ gen 2018 Rev.0/

e foreste dal PPR si evince una notevole diversità, in termini quantitativi infatti solo ettari 29,1

su ettari 133,68 di trasformazioni da E3 ad altra zona agricola (pari al 21,8%) risulta

effettivamente classificato e riconducibile a tale tipologia.

Dall’analisi della dalle Schede dei Beni dichiarati di notevole interesse pubblico con

l’individuazione di ulteriori contesti, (Allegato y: comune di Sgonico) si deriva qaunto segue:

Art.8 paesaggio delle alture carsiche (1. Appartengono a questo paesaggio le alture carsiche del monte S. Leonardo, Coste e la catena del monte Lanaro, ed il loro intorno. Si tratta di rilievi calcarei dalla morfologia collinare generata dalla particolare struttura tettonica e dalle caratteristiche geologiche, litologiche e pedologiche in corrispondenza all’asse anticlinalico del Carso triestino. Tale paesaggio conserva caratteri di naturalità e di sostanziale integrità, tra cui l’appartenenza ai siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale assoggettate a pianificazione ambientale (Piano di gestione) contenente misure di conservazione per i vari tipi di habitat individuati e alle aree Natura 2000. La salvaguardia è volta a mantenere l’integrità del contesto e in particolare le caratteristiche geomorfologiche, le componenti morfologiche e vegetazionali, la gestione delle aree contermini ai castellieri di Rupinpiccolo e dei monti San Leonardo e Coste. La salvaguardia è volta inoltre a mantenere le visuali dai belvederi naturali accessibili costituiti dalle vette dei monti San Leonardo, Coste e Lanaro e le loro interrelazioni visive al fine di consentire anche la vista dell’altipiano carsico con funzione di osservatorio di un intero ambito paesaggistico 2. Nel paesaggio delle alture carsiche nella tavola allegato B) sono identificati gli ambiti dei castellieri di Rupinpiccolo, monte S. Leonardo e monte Coste, le aree interessate da cave dismesse, e la riserva regionale del monte Lanaro) PRESCRIZIONI a) E’ vietata ogni modifica allo stato dei luoghi che comporti nuovo consumo di suolo Sono ammessi, sino all’adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto dalla tabella B), esclusivamente: 1. la realizzazione di opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, coerenti con il contesto e le caratteristiche tipiche dell’edilizia carsica; 2. interventi di nuova costruzione, purché previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, coerenti con le caratteristiche proprie del contesto, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, alle linee compositive ed architettoniche, all’assetto planimetrico e ingombro volumetrico e in coerenza con tutti i contenuti del PPR b) Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari si applicano le seguenti prescrizioni: § segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del Codice della Strada; § cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal Codice della Strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto; § mezzi pubblicitari: è vietata l’apposizione permanente di mezzi pubblicitari; l’apposizione temporanea è ammessa limitatamente ad iniziative di interesse pubblico. c) La manutenzione della viabilità vicinale, agraria e forestale deve prevedere l'ombreggiamento mediante l'allevamento di quinte o cortine arboree atte ad ombreggiare, com'era nell'antico uso della viabilità carsica, ed è realizzata mediante ghiaietto stabilizzato . E’ vietato l’impiego di conglomerato bituminoso. Negli interventi di manutenzione di parcheggi esistenti trova applicazione la presente prescrizione. d) E’ vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), di antenne per le telecomunicazioni e dei relativi sostegni che attraversino o insistano sull’area. Per le opere di cui all’articolo 4, comma 3 la previsione è subordinata alla salvaguardia dell’integrità della

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Relazione PAESAGGISTICA 25 1715/ gen 2018 Rev.0/

continuità visiva dei coni ottici di maggiore profondità, delle visuali percepibili dai belvederi naturali accessibili della vetta dei monti San Leonardo, Coste e Lanaro al fine di consentire la vista dell’altopiano carsico, del golfo di Trieste e della cerchia alpina, con funzione di osservatorio di un intero ambito paesaggistico, che connotano l’identità e la rilevanza di questi luoghi. e) Non è ammessa la realizzazione di ogni impianto di produzione di energia che comporti alterazione lo stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di impianti per la produzione di energia da biomassa, fatta eccezione la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici, i quali, nel caso di copertura a falde, devono essere integrati o complanari al manto di copertura e non visibili da pubblica via, o, nel caso di coperture piane o a terra, devono essere non visibili da pubblica via. f) E’ vietata ogni modifica degli elementi più significativi del paesaggio carsico ( campi solcati, scannellature, vaschette di corrosione, pozze di abbeveraggio, grize, carso a testate e imbocchi di cavità). g) Non è ammesso effettuare modifiche che comportano alterazione della naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli, eccetto il recupero ad uso agricolo (agro-silvo-pastorale) dei terreni incolti o abbandonati, anche tramite la realizzazione o l’ampliamento dei terrazzamenti; h) Gli ambiti dei castellieri di Rupinpiccolo, monte San Leonardo, monte Coste individuati nella tavola allegato B) sono sottoposti a tutela integrale ed è vietata qualsiasi modifica allo stato dei luoghi. Sono consentiti gli interventi di restauro conservativo ai fini della permanenza e leggibilità degli elementi formali di cui si compongono (cinte difensive fortificate, porte di accesso, ripiani, percorsi di penetrazione) e gli interventi di conservazione e manutenzione forestale. i) I muri a secco esistenti devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e i nuovi eventuali manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco e con i rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva art. 9 paesaggio dei dossi (Appartengono a questo paesaggio le aree debolmente collinari interposte tra le alture carsiche e il tavolato calcareo. La salvaguardia include fenomeni carsici ipogei ed epigei caratterizzati da forme di dissoluzione di diversa scala e grandezza. L’azione di tutela è finalizzata anche alla permanenza e leggibilità del castelliere di Sales. 2. Per il paesaggio dei dossi nella tavola allegato B) è identificato l’ambito del castelliere di Sales e ambito di una cava dismessa) PRESCRIZIONI a) Sono ammessi, sino all’adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto dalla tabella B), esclusivamente: 1. la realizzazione di opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, coerenti con il contesto e le caratteristiche tipiche dell’edilizia carsica; 2. interventi di nuova costruzione, purché previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, coerenti con le caratteristiche proprie del contesto, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, alle linee compositive ed architettoniche, all’assetto planimetrico e ingombro volumetrico in coerenza con tutti i contenuti del PPR; b) Sono vietate nuove attività estrattive, e sono vietati sbancamenti, riporti ed in genere movimenti di terra che comportano alterazione il profilo morfologico del terreno e l’assetto idrogeologico dei suoli, fatti salvi gli interventi di ampliamento e nuova realizzazione delle cave di pietre ornamentali in AP 11 e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 7/2008 nonché il recupero ad uso agricolo (agro-silvo-pastorale) dei terreni incolti o abbandonati, anche tramite la realizzazione o l’ampliamento dei terrazzamenti. Per i ripristini ambientali connessi alla concessione alla coltivazione e per le cave attive si rinvia agli obiettivi di qualità paesaggistica e agli indirizzi di cui alla scheda d’ambito 11, punto 4.3, lettera h. c) All’interno del paesaggio dei dossi è vietata la localizzazione di linee aeree per trasporto di energia elettrica e la posa di tralicci e antenne per servizi radiotelevisivi e per la telefonia cellulare.

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Relazione PAESAGGISTICA 26 1715/ gen 2018 Rev.0/

d) Non è ammessa la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto di produzione di energia che comporta alterazione lo stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di impianti per la produzione di energia da biomassa, fatta eccezione la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici, i quali, nel caso di copertura a falde, devono essere integrati o complanari al manto di copertura e non visibili da pubblica via, o, nel caso di coperture piane o a terra, devono essere non visibili da pubblica via. e) E’ vietata ogni modifica degli elementi più significativi del paesaggio carsico (campi solcati, scannellature, vaschette di corrosione, pozze di abbeveraggio, grize, carso a testate e imbocchi di cavità). f) I muri a secco, o di contenimento esistenti devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e dovranno essere eventualmente ricostruiti in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco e con i rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva. art. 10 paesaggio carsico delle doline e cavità (Appartengono a questo paesaggio le aree pianeggianti o in dolce declivio, poste ai piedi delle alture carsiche ed ai dossi, ed il loro intorno. Si tratta di contesti caratterizzati da elevata concentrazione di fenomeni carsici ipogei ed epigei rappresentati da forme di dissoluzione di diversa scala e grandezza, con grotte archeologiche. L’azione di tutela è finalizzata alla conservazione di questi elementi caratterizzanti del paesaggio. 2.Per il paesaggio carsico delle doline e cavità nella tavola allegato B) sono identificati gli ambiti delle cave dismesse e loro depositi). PRESCRIZIONI Sono ammessi, sino all’adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del PPR in conformità a quanto previsto dalla tabella B), esclusivamente: 1. la realizzazione di opere e manufatti necessari alle attività agro-silvo-pastorali, coerenti con il contesto e le caratteristiche tipiche dell’edilizia carsica; 2. interventi di nuova costruzione, purché previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR, coerenti con le caratteristiche proprie del contesto, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, alle linee compositive ed architettoniche, all’assetto planimetrico e ingombro volumetrico e in coerenza con tutti i contenuti del PPR. Per la zona individuata dallo strumento urbanistico comunale a " Zona delle aree strategiche di riqualificazione territoriale" della frazione di Prosecco gli interventi di nuova costruzione non devono avere un’altezza superiore a 4,5 metri, misurata tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e la quota dell'intradosso del solaio più alto o della copertura calcolata nel punto di intersezione con la facciata, devono essere realizzate secondo una plani-volumetria consona all’orografia dei luoghi, garantendo l’omogeneità dei caratteri di finitura e la salvaguardia dell’integrità e della continuità visiva dei coni ottici di maggiore profondità e prevedere una fascia di vegetazione di sviluppo, consistenza e composizione tate da assicurare una adeguata continuità con il territorio coperto da bosco circostante. b) Per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari si applicano le seguenti prescrizioni: § segnaletica stradale: è sempre ammissibile la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada; § cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturali e cartelli indicanti servizi di interesse pubblico: è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada; per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto; § mezzi pubblicitari: è vietata l’apposizione permanente di mezzi pubblicitari; l’apposizione temporanea è ammessa limitatamente ad iniziative di interesse pubblico.

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Relazione PAESAGGISTICA 27 1715/ gen 2018 Rev.0/

c) La manutenzione della viabilità vicinale, agraria e forestale deve prevedere l'ombreggiamento mediante l'allevamento di quinte o cortine arboree atte ad ombreggiare, com'era nell'antico uso della viabilità carsica, ed è realizzata mediante ghiaietto stabilizzato . E’ vietato l’impiego di conglomerato bituminoso. Negli interventi di manutenzione di parcheggi esistenti trova applicazione la presente prescrizione. d) E’ vietata la realizzazione di nuove infrastrutture lineari di lunga percorrenza (stradali ed energetiche), di antenne per le telecomunicazioni e dei relativi sostegni che attraversino o insistano sull’area. e) Non è ammessa la realizzazione di ogni impianto di produzione di energia che comporta alterazione dello stato dei luoghi tra cui impianti solari termici, fotovoltaici, eolici e di impianti per la produzione di energia da biomassa, fatta eccezione la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici a servizio di singoli edifici, i quali, nel caso di copertura a falde, devono essere integrati o complanari al manto di copertura e non visibili da pubblica via, o, nel caso di coperture piane o a terra, devono essere non visibili da pubblica via; f) E’ vietata ogni modifica degli elementi più significativi del paesaggio carsico ( campi solcati, scannellature, vaschette di corrosione, pozze di abbeveraggio, grize, carso a testate e imbocchi di cavità). g) Non è ammesso effettuare modifiche che comportano alterazione alla naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli, eccetto il recupero ad uso agricolo (agro-silvo pastorale) dei terreni incolti o abbandonati, anche tramite la realizzazione o l’ampliamento dei terrazzamenti; h) I muri a secco esistenti devono essere recuperati secondo le tecniche tradizionali e i nuovi eventuali manufatti utilizzati per il contenimento delle terre dovranno essere realizzati in pietrame reperito in loco, o coerente con lo stesso, ed eseguiti preferibilmente a secco e con i rapporti geometrico-dimensionali propri della tradizione costruttiva. art. 11 paesaggio dei borghi rurali carsici e delle “terre rosse” (omissis) art. 12 paesaggio di transizione (omissis) art. 13 paesaggio delle aree a forte deconnotazione antropica (Appartengono a questo paesaggio le aree delle infrastrutture militari dismesse della caserma “Ferruccio Dardi”, della “Polveriera” dell’aeroporto di Prosecco e delle infrastrutture sportive prossime all’abitato di Borgo Grotta Gigante) PRESCRIZIONI a) Per la salvaguardia delle visuali è vietato: § interferire con intrusioni od ostruzioni dei coni visivi privilegiati verso la alture carsiche e gli altri beni paesaggistico-ambientali mediante l’inserimento in primo piano di volumi, od elementi ostativi ; § introdurre profonde alterazione dei rapporti di scala, attenuando le dimensioni volumetriche di grande dimensione rapportandosi alle proporzioni del paesaggio circostante b) Per la salvaguardia delle visuali devono essere rispettati i seguenti criteri: mitigazione e schermatura scelte d’impianti con essenze arboree/arbustive autoctone ampliamenti rispettosi dell’allineamento delle altezze preesistenti volumi limitati ad uno sviluppo contenuto e funzionale secondo un ordine planimetrico organico e unitario aree asfaltate destinate a piazzole di sosta e parcheggi con l’inserimento di superfici verdi con progetti specifici per ciascun intervento scelte cromatiche rispettose delle scale e tonalità coloristiche dei luoghi favorendo il mimetismo controllo delle recinzioni da inserire nei luoghi aperti. illuminazioni adeguate alle norme sull'inquinamento luminoso, oltre alla funzionalità

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Relazione PAESAGGISTICA 28 1715/ gen 2018 Rev.0/

all’inserimento paesaggistico fasce erborate come cinture di protezione visiva (es lungo la strada SP 1) considerandone i tempi lunghi di esecuzione e la successiva complessa manutenzione, considerata l'obiettiva difficoltà ecologica del territorio (forte ventosità, secchezza estiva, povertà dei suoli, ecc.). c) Devono essere previste forme di compensazione – con specifici progetti - con adeguati interventi di miglioramento ambientale che potranno interessare anche ambiti degradati in aree limitrofe, ricadenti nell’area di vincolo paesaggistico.

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