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Comune di San Cipriano Picentino Provincia di Salerno DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA Seduta in data: 29/07/2015 N. 15 del 29/07/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015. L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29, del mese di Luglio, alle ore 10:15, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: Nomi nati vo Carica P A Nomi nati vo Carica P A Gennaro Aievoli Sindaco X Attilio Naddeo Consigliere X Sonia Alfano Consigliere X Massimo Zoccola Consigliere X Roberto Di Giacomo Consigliere X Domenico Zoccola Consigliere X Vincenzo Amato Consigliere X Luigi Sica Consigliere X Giuseppe Zoccola Consigliere X Federica Di Muro Consigliere X Iolanda Tedesco Consigliere X Nazzareno Citro Consigliere X Pierpaolo De Rosa Consigliere X Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 - Presenti 12 Assenti 1 Risulta assente il signor Consigliere Comunale: Luigi Sica. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. Partecipa il Segretario Generale dott. Massimo Capaccio La seduta è pubblica. Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

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Comune di San Cipriano Picentino

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COPIA

Seduta in data: 29/07/2015 N. 15 del 29/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29, del mese di Luglio, alle ore 10:15, nella sala delle adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A

Gennaro Aievoli Sindaco X Attilio Naddeo Consigliere X Sonia Alfano Consigliere X Massimo Zoccola Consigliere X

Roberto Di Giacomo Consigliere X Domenico Zoccola Consigliere X Vincenzo Amato Consigliere X Luigi Sica Consigliere X Giuseppe Zoccola Consigliere X

Federica Di Muro Consigliere X Iolanda Tedesco Consigliere X

Nazzareno Citro Consigliere X Pierpaolo De Rosa Consigliere X

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 - Presenti 12 Assenti 1

Risulta assente il signor Consigliere Comunale: Luigi Sica. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. Partecipa il Segretario Generale dott. Massimo Capaccio La seduta è pubblica. Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

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Prop. n. 7

Comune di San Cipriano Picentino

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale

Atto n. __________ del _____________________

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 29/07/2015

L’Istruttore rag. Massimo Procida

Visto: Lì 29/07/2015

Il Sindaco Il Dirigente

Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida

NOTE

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Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2015. Si presenta la determinazione e la fissazione delle aliquote IMU per l’Anno 2015, come da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 119 dell’8 luglio 2015.

S.Cipriano Picentino, 29 luglio 2015

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli

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Comune di San Cipriano Picentino

Provincia di Salerno

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa a:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015. Area Finanziaria

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE San Cipriano Picentino, 29/07/2015 F.to Il Responsabile dell'Area

rag. Massimo Procida

Serv. Tributi

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta

parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE San Cipriano Picentino, 29/07/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

dott. Gennaro Naddeo

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(Prima della trattazione del presente argomento risulta intervenuto il Consigliere Luigi Sica. Totale presenti n. 13)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanimemente si decide di accorpare in un’unica discussione i punti relativi agli argomenti del bilancio previsionale 2015 e previsti dal n. 4 al n. 9 del presente o.d.g., provvedendo comunque successivamente a singole votazioni sugli argomenti.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha

istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositiv i, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di serv izi comunali. La IUC si compone de ll' imposta munic ipale propria (IMU), di natura patrimoniale , dovuta dal possessore di immobili, e sc luse le abitazioni princ ipali, e di una componente rife rita ai serv izi, che si articola ne l tributo per i serv izi indiv isibili (TASI), a carico sia de l possessore che de ll'utilizzatore de ll' immobile, e ne lla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi de l serv izio di raccolta e smaltimento de i rifiuti, a carico de ll'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni).

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell' imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli” .

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento […].

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

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10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquo ta massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.».

Vista la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale“ che testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; ))

b. ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati ne i comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella

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previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI

rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 dell’08/07/2015, con cui propone di confermare per l’anno 2015 la determinazione e la fissazione delle aliquote IMU stabilite per il precedente anno 2014.

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” *del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente

dispone: «15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell' imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 09/07/2014;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 22/03/1999;

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Uditi i seguenti interventi: Sindaco GENNARO AIEVOLI – Relaziona ulteriormente in merito all’argomento ed a quelli correlati sottolineando come si siano lasciate inalterate, rispetto all’anno precedente, tutte le tariffazioni dei tributi – Per quanto concerne il Piano triennale delle oo.pp. evidenzia come l’Amministrazione abbia inserito solo le opere strettamente necessarie e afferma, infine, che il documento contabile è stato esaminato favorevolmente dal Revisore dei Conti. Consigliere ATTILIO NADDEO – Concorda sul fatto che le tariffe siano identiche a quelle dell’anno precedente ma, come sostenuto in precedenza, si tratta di tariffe particolarmente alte che i cittadini non riescono a pagare e specificatamente per quanto riguarda la Tari – Alla fine ritiene che vi sia un bilancio virtuale ed uno reale con uno squilibrio di fatto tra la competenza e la cassa, confermato dalla circostanza che anche quest’anno l’ente prevede un’anticipazione di tesoreria – Sostiene quindi che l’Amministrazione comunale stia facendo veramente poco e che l’anno scorso si fece una sola commissione per tentare di individuare le voci da ridurre senza giungere a risultati concreti – Informa della presentazione di una propria interrogazione in ordine al funzionamento dell’impianto di lombricoltura per il quale, sebbene sia un impianto agricolo, occorre valutarne l’impatto sui costi del servizio – Evidenzia che anche la spesa per la pulizia delle strade appare elevata anche in ordine alla qualità del servizio reso in quanto il paese in molti punti non risulta pulito – Sottolinea anche che nel piano triennale delle oo.pp. risultano previsti altri n. 4 mutui che finiranno con il gravare sulle spese dei cittadini contribuenti – Nel merito delle opere sottolinea per il parcheggio di Pezzano, di recente inaugurato, che lui era per una diversa location dell’opera – Nel complesso continua a ritenere che si tratti di un bilancio che creerà problemi ai cittadini e non conseguirà un miglioramento della qualità di vita degli stessi – Ritiene che fra un anno il bilancio da virtuale diventerà reale e pertanto preannuncia il proprio voto contrario. Consigliere DOMENICO ZOCCOLA – In ordine all’affermazione del Sindaco sulla permanenza delle aliquote dell’anno precedente evidenzia come si preveda un’aliquota del 6 per mille per le unità destinate ad abitazione principale mentre si continua a prevedere un’aliquota del 5,50 per mille per le unità abitative concesse in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta e ritiene ciò una circostanza anacronistica – Per la Tari ritiene invece che la previsione di una spesa di oltre un milione di euro sia un’aberrazione per i cittadini e per le attività commerciali perché sostiene che, sebbene occorre per legge coprire il 100% del costo del servizio, si deve necessariamente intervenire per ridurre la spesa – Sottolinea come i cittadini di S.Cipriano, sin da quando è iniziata la raccolta differenziata, paghino da sempre più di tutti per un servizio che finisce con il gravare anche fino a 20.000 euro l’anno per alcune attività commerciali, mentre in altre realtà regionali come la Toscana si paga anche la metà e ciò costituisce senza altro un aspetto indecoroso – Sostiene che si tratti di una responsabilità politica da molti anni quando fu detto che il costo veniva abbattuto e invece fu potenziato – Per l’aliquota del 9,80 per mille ritiene che è un segno anche per il Puc che prevede una marea di terreni edificabili anche se non ha mai avallato tale programmazione urbanistica – Considera che le previsioni riportate nel documento contabile non sono numeri reali ma inseriti per chiudere il bilancio comunale che quindi è in sofferenza – Sostiene che occorre leggere con attenzione i numeri indicati e che le opposizioni, anche se non compete a loro, vogliono dare una mano per creare le possibili soluzioni a questo bilancio creativo e renderlo più snello e ridurre gli sprechi – Evidenzia che nel costo dello spazzamento non tutto si riferisce a questo e che qualcosa si può escludere dalla Tari – Chiede di prevedere alcuni giochi per bambini nell’ex parcheggio a Filetta (risponde il Sindaco che sono già previsti) come pure nella villa comunale di S.Cipriano, mentre per il campo sportivo di Pezzano ritiene che qualcosa si debba fare ma che, la previsione appostata di circa 100 mila euro, difficilmente potrà essere sostenuta da un’associazione e che un eventuale bando in tal senso andrebbe deserto, mentre ribadisce che non è possibile che le strutture sportive del territorio restino inutilizzate – Da ultimo sottolinea come, nei bar, si continui ad assistere ancora a figure scomparse dalla scena politica comunale che proseguono a criticare le azioni delle opposizioni. Sindaco GENNARO AIEVOLI – Preliminarmente precisa che l’aliquota citata dal Consigliere Zoccola del 6 per mille riguarda l’Imu sulle unità immobiliari di cui alle Cat. A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze che di fatto sono assenti sul nostro territorio, mentre le abitazioni principali pagano la sola Tasi – Per quanto si riferisce ai lavori della Commissione dichiara che gli atti sono disponibili ma che non ricorda particolari soluzioni offerte dalle opposizioni in ordine alla riduzione dei costi della raccolta differenziata – Afferma che tutti sono corresponsabili in ordine alla tassa sui rifiuti sin da prima del 1999 e che l’unico metodo per ridurre la tassazione è ridurre la spesa – Ribadisce che il primo e principale aspetto di spesa è il costo del personale

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impiegato nel servizio e che l’Amministrazione aveva già in passato tentato di affidare all’esterno il servizio, conseguendo l’impugnativa al Tar da parte del Consorzio SA2 per gli atti di affidamento – La volontà del Comune di assumere la gestione diretta del servizio attraverso una mobilità del personale impiegato, con applicazione del contratto enti locali, è stata da ultimo anche oggetto di uno specifico parere di contabilità richiesto alla Corte dei Conti – La richiesta è stata valutata in maniera negativa sul presupposto che non si tratta di una mobilità neutra del personale tra il consorzio e il Comune, ma di una vera e propria assunzione non possibile per l’Ente per il rispetto dei vincoli assunzionali prevista dalla normativa vigente – Il parere ricevuto risulta aver creato anche problemi applicativi ad alcune amministrazioni comunali vicine, come Pontecagnano Faiano o Montecorvino Pugliano, che hanno provveduto alla mobilità di due dipendenti senza aver richiesto parere alla Corte dei conti – Nel merito informa in ordine a recenti notizie circa un mutato atteggiamento della Regione Campania che sembra intenzionata ad eliminare gli Ato ed a consentire nuovamente ai comuni una gestione diretta del servizio, soluzione questa che potrebbe veramente determinare una riduzione dei costi – Per correttezza ritiene che il Consorzio nel passato ha già dato un suo contributo impegnando n. 11 unità sul cantiere di S.Cipriano e non n.14 dipendenti all’epoca cantierizzati, ma che senza una soluzione normativa non si possono conseguire risultati effettivi nella riduzione dei costi – Ricorda come il contratto federambiente sia più oneroso rispetto a quello degli enti locali e come l’amministrazione comunale sia comunque intervenuta sulla riduzione dei costi generali come la postalizzazione, la corrispondenza quasi prevalentemente a mezzo pec, e la riduzione delle linee telefoniche – Per converso si assiste sempre più ad una riduzione dei trasferimenti dello Stato e se anche si riuscisse a ridurre il costo del servizio rifiuti ad una percentuale dell’80 per cento, il residuo 20 pe r cento resterebbe comunque a carico del bilancio comunale per l’assenza di trasferimenti – Dichiara di non essere riuscito fin qui a trovare soluzioni risolutive ma che il problema non è solo di S.Cipriano ma di tutti i comuni ed afferma di sapere che il consorzio è sempre più in difficoltà in quanto, essendo in liquidazione, non consegue dagli istituti di credito più anticipazioni di tesoreria e non riesce a pagare gli stipendi del personale che pertanto causa continue agitazioni e ritardi nella raccolta – Ringrazia comunque il personale di S.Cipriano Picentino che, anche in tale situazione, continua ad assicurare un servizio accettabile. Consigliere ATTILIO NADDEO – Ricorda come nella vicenda giudiziaria sia stata esclusa la sua responsabilità come Sindaco, unitamente a quelli di San Mango ed Albanella in quanto non partecipante alla gestione - Evidenzia come fu con il decreto del Governo Prodi che nel 2007 si rese obbligatoria l’affidamento della gestione del servizio di raccolta Rsu ai consorzi dei rifiuti e come la Regione Campania sia fortemente in ritardo sulla realizzazione degli impianti previsti dal decreto Ronchi – Ribadisce che qualche soluzione sul costo dello spazzamento sia possibile e invita a verificare il costo del servizio sostenuto dagli altri comuni. Consigliere DOMENICO ZOCCOLA – Preannuncia il voto contrario anche perché si applica per la Tasi l’aliquota massima del 2,50.

Visto che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7

dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Gennaro Naddeo, ha espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Visto che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso sulla presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo, Massimo Zoccola, Domenico Zoccola e

Luigi Sica) su n. 13 presenti, espressi mediante alzata di mano:

DELIBERA

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1) Di confermare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,80

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di cui alle Cat. A/1 – A/8 – A/9 (per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze di abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Cat. C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate)

6,00

3

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

4

Unità immobiliari concesse in comodato ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterali fino al 1° grado nel quale il conduttore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, di cui lo stesso sia intestatario di contratto idrico e ruolo TA.RI

5,50

5 Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art.30 del Regolamento Comunale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,50

6 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

5,00

7 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 7,60

8 Immobili locati 9,80

9 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00

10 Aree fabbricabili …………………………………………………………………… 9,80

11 Altre pertinenze oltre il numero legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,80

12 Terreni agricoli parzialmente montani posseduti da non coltivatori diretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,60

13 Unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari

7,60

14

Unità immobiliare condotta da soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,50

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2) Di determinare per l’anno 2015 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione d’imposta -

(Euro in ragione

annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Cat. A/1 – A/8 –A/9

200,00

5

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,00

3) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 5) Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dott. Naddeo Gennaro.

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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro

San Cipriano Picentino,

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Tisi Luigia

IL RESPONSABILE DELL’AREA F.to dott. Mario De Rosa

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale

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