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Comune Rivignano Teor - Determinazione n. 175 del 27/02/2019 COMUNE DI RIVIGNANO TEOR Provincia di Udine _________________ DETERMINAZIONE Servizio Personale Numero Data 175 27/02/2019 ******************************************************************* OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018. ANNO 2019. ******************************************************************* IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il Decreto n. 198 del 30.07.2018 del Sindaco del Comune di Rivignano Teor, con il quale è stata confermata la titolarità della Posizione Organizzativa inerente l’Area Affari Generali, nelle cui competenze è ricompreso il Servizio Personale, alla dott.ssa Venier Romina sino al 31.07.2019, con attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che legittima l’adozione del presente atto; Visto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 che si applica al personale non dirigenziale dei Comuni della Regione FVG, sottoscritto in data 15.10.2018, che prevede all’art. 33 comma 1 che gli enti determinino annualmente e separatamente l’ammontare delle risorse destinate ad incentivare la produttività, ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie e a finanziare le altre voci stipendiali (turnazioni, reperibilità, trattamento attività giorno festivo infrasettimanale, indennità condizioni lavoro – ex rischio, disagio e maneggio valori -, indennità protezione civile, indennità servizio esterno polizia locale) entro il mese di febbraio; Richiamato l’art. 32 del citato contratto collettivo di lavoro rubricato “Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto” il quale introduce nuove regole per la costituzione del fondo e in particolare stabilisce che: a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (il trattamento accessorio del personale deve essere contenuto nel corrispondente importo determinato per il 2016), viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art.12, co. 6 e seguenti della L.R. 37/2017 (economie abolizione Province); in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie; l’ammontare annuale delle risorse è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016; le risorse sono quantificate sulla base della tabella riportata all’interno del comma 1, del menzionato art. 32, e si distinguono in risorse stabili e risorse variabili;

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Comune Rivignano Teor - Determinazione n. 175 del 27/02/2019

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine _________________

DETERMINAZIONE

Servizio Personale

Numero

Data

175 27/02/2019

******************************************************************* OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018. ANNO 2019. *******************************************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 198 del 30.07.2018 del Sindaco del Comune di Rivignano Teor, con il quale è stata confermata la titolarità della Posizione Organizzativa inerente l’Area Affari Generali, nelle cui competenze è ricompreso il Servizio Personale, alla dott.ssa Venier Romina sino al 31.07.2019, con attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che legittima l’adozione del presente atto; Visto il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016-2018 che si applica al personale non dirigenziale dei Comuni della Regione FVG, sottoscritto in data 15.10.2018, che prevede all’art. 33 comma 1 che gli enti determinino annualmente e separatamente l’ammontare delle risorse destinate ad incentivare la produttività, ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie e a finanziare le altre voci stipendiali (turnazioni, reperibilità, trattamento attività giorno festivo infrasettimanale, indennità condizioni lavoro – ex rischio, disagio e maneggio valori -, indennità protezione civile, indennità servizio esterno polizia locale) entro il mese di febbraio; Richiamato l’art. 32 del citato contratto collettivo di lavoro rubricato “Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto” il quale introduce nuove regole per la costituzione del fondo e in particolare stabilisce che:

• a decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (il trattamento accessorio del personale deve essere contenuto nel corrispondente importo determinato per il 2016), viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art.12, co. 6 e seguenti della L.R. 37/2017 (economie abolizione Province);

• in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie;

• l’ammontare annuale delle risorse è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016;

• le risorse sono quantificate sulla base della tabella riportata all’interno del comma 1, del menzionato art. 32, e si distinguono in risorse stabili e risorse variabili;

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• l’ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche mentre quello delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;

Dato atto: � che il 3° comma, dell’art. 32 CCRL 2016-2018 fissa gli incrementi annuali del fondo

discendenti da: a) specifiche disposizioni normative; b) economie sul fondo dell’anno precedente al netto delle risorse non distribuite a seguito

del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance; c) unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno

sei mesi limitatamente alle risorse variabili sulla base degli importi previsti dalla tabella indicata al comma 1 dell’art.32;

d) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio a far data dal 01.01.2017 (decorrenza contenuta nelle linee guida della Regione prot. fps/2018/0008933);

� che l’8° comma, dell’art. 32, stabilisce che gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui alla tabella contenuta nel comma 1;

Rilevato che per l’esercizio 2019 il Fondo, calcolato in base ai criteri di cui alla tabella del comma 1 dell’art. 32, vada incrementato per la parte stabile: di € 2.461,20 corrispondenti all’ammontare della RIA annuale in godimento ai dipendenti cessati nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2018; Considerato che

• ai sensi dei nuovi disposti contrattuali ed in particolare del 6° comma, dell’art. 32, gli oneri delle voci stipendiali inerenti la remunerazione delle seguenti indennità: turno, reperibilità, maggiorazione per attività prestata in giorno festivo o non lavorativo, condizioni di lavoro (disagio, rischio e maneggio valori), peculiari funzioni di protezione civile, servizio esterno polizia locale e ogni altra indennità e/o compenso non rientrante in quelli elencati nel 1° comma del medesimo articolo, a decorrere dall’esercizio 2018, sono imputati a carico dei bilanci degli enti;

• l’importo annuo destinato a bilancio al finanziamento delle sopracitate voci stipendiali non può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016 (comma 7 dell’art. 32);

Rilevati i seguenti valori a verifica del comma 7 dell’art. 32 del CCRL 2018:

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Voce retributiva Importi Stanziati nel 2016

Importi Stanziati nell'anno 2019

Indennità di turnazione (art. 3 ) - (precedente art. 54 CCRL 2002) 6.100,00 5.700,00Indennità di reperibi l i tà (art. 4) - (precedente art. 55 CCRL 2002) 0,00 0,00

Indennità di attivi tà prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5) - (precedente art. 56 CCRL 2002) 0,00 500,00Indennità di condizione di lavoro (ex disagio, rischio, maneggio valori) (art. 6) 2.182,10

precedente indennità attivi tà particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002 0,00 precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004) 1.740,00 precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002) 562,10

Proventi del le violazioni del codice del la s trada art. 208 c.5 bis D.Lgs . 285/1992 (art. 25) 0,00 0,00Indennità per servizio esterno per i l personale del la Pol i zia Loca le (art. 26) 0,00 0,00

Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996) indennità di qualifica387,36 484,20

Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002) 2.000,00 2.000,00Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.c) CCRL 2002 0,00 0,00Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall’art. 30del CCRL 2004 600,00 300,00Indennità degl i archivis ti informatici - addetti s tampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i ) CCRL 2002 come introdotto dal l ’art. 30 del CCRL2004 0,00 0,00Indennità del l ’Ufficia le giudiziario per mess i noti fi catori (art. 21 c.2 lett. i ) CCRL 2002 come introdotto dal l ’art. 30 del CCRL 2004 ediscipl inato da l l ’art. 86 CCRL 2002 0,00 0,00Indennità di Responsabi le Servizio Protezione Civi le (art. 21 c.2 lett. i ) CCRL 2002 come introdotto da l l ’art. 30 del CCRL 2004 0,00 0,00Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006 0,00 0,00

11.389,46 11.166,30

Contrattazione decentrata/FONDO 2019/Cos tituzione Fondo Rivignano Teor CCRL 15.10.2018_ANNO 2019.xls (foglio: accessori max 2016) Viste inoltre le comunicazioni del Servizio Regionale Funzione Pubblica:

1. n. fps/2018/0008933 del 13.11.2018 – Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa de personale del Comparto;

2. n. fps/2018/0009798 del 21.11.2018 – Contrattazione collettiva decentrata integrativa de personale del Comparto unico regionale – art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 – di chiarimenti alla precedente in elenco con la quale è stato ricordato che nel calcolo del limite del salario accessorio, oltre che il fondo costituito ai sensi dell’art. 32 CCRL 15.10.2018, devono essere ricomprese anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo che ora sono imputate a carico del bilancio degli Enti e sono stati impartiti i seguenti indirizzi: A. Costituzione tempestiva del fondo B. Osservanza del limite di importo determinato per il 2016 (ai sensi dell’art. 23,

comma 2, D.Lgs. 75/2017) C. Riduzione della parte variabile del fondo qualora l’importo dello stesso, calcolato

come sopra detto, risultasse più alto di quello determinato per l’anno 2016; 3. n. fps/2018/0010383 del 29.11.2018 di rafforzo all’indicazione di prudenza già indicata

con la nota del 21.11.2018, sulla decurtazione del fondo già indicata; 4. n. fps/2019/0005534 del 15.02.2019 con la quale la Direzione Centrale Funzione

Pubblica della Regione ha richiamato nuovamente quanto previsto dall’art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 ove si legge che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza, le clausole sono nulle”;

Vista la comunicazione del Servizio Funzione Pubblica della Regione del 10.12.2018, con la quale, in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti dalle Amministrazioni del Comparto unico in merito all’applicazione del CCRL 15.10.2018, ha pubblicato alcune FAQ di chiarimento all’indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/comparto-unico-contrattazione/FOGLIA46/

Vista in particolare la FAQ con la quale viene data risposta alla questione del Salario Aggiuntivo Enti Locali (ex indennità di comparto) precisando che lo stesso non deve essere valorizzato limitatamente al maggiore valore riconosciuto dal contratto sottoscritto il 15.10.2018;

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Dedotto, pertanto, che il Salario Aggiuntivo per gli Enti Locali (ex indennità di comparto) vada a sommarsi nel calcolo del salario accessorio ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; Ritenuto che il calcolo del tetto di spesa del salario accessorio debba quantif icarsi sulla base dei valori di costituzione indipendentemente dall’effettivo pagamento, in condivisione della relazione sul limite del trattamento accessorio del prof. Gianluca Bretagna, specialista in materia (da “Formazione per gli enti locali” del 17.06.2017); Richiamata la deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 della Corte dei conti dell’Emilia Romagna che, consolidando l’interpretazione prevalente dell’art. 1 comma 236 della L. 208/2015 promossa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014, sancisce che il vincolo al tetto della spesa del trattamento accessorio in parola debba riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti; Vista l’allegata relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per l’anno 2019, che rappresenta documento integrante e sostanziale della presente determinazione; Dato atto che, a norma del comma 12 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018, il presente documento sarà sottoposto alla certificazione dell’organo di revisione dell’ente; Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del D,Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; Visti: i vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro per l’Area non dirigenziale; il D.Lgs. 267/2000; il D.Lgs. 165/2001; il D.L. 78/2010; la Legge 147/2013; la Legge 190/2014;

DETERMINA

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di procedere alla costituzione, per l’anno 2019, del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente del Comune di Rivignano Teor, a norma dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018, come dall’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto, in ossequio all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, che il tetto di spesa

da porre a limite del salario accessorio, rappresentato dalla consistenza del Fondo 2016, è pari ad € 76.158,17;

3. Di dare atto che il servizio finanziario ha già provveduto, in sede di predisposizione del

bilancio di previsione 2019/2021 ad assicurare lo stanziamento per le voci proprie del Fondo di contrattazione e per le altre voci accessorie, già precedentemente imputate a fondo;

4. Di informare del presente provvedimento la RSU interna e le Organizzazioni Sindacali

firmatarie del vigente contratto collettivo regionale di lavoro;

5. Di inviare copia del presente atto al Revisore del Conto ai fini della prevista certificazione di cui all’art. 32, comma 12, del CCRL 2018;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo

pretorio online e nella sezione del sito web del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

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7. Di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Rivignano Teor, 27/02/2019 Il Responsabile del servizio

F.to Romina Venier

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COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine _________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

N.ro determina

Proposta da Data

175 Servizio Personale 27/02/2019

******************************************************************* OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018. ANNO 2019. *******************************************************************

Data esecutività: 27/02/2019 Riferimento pratica finanziaria: / Impegno/i n°: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Rivignano Teor, 27/02/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Doris Pontisso

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Comune Rivignano Teor - Determinazione n. 175 del 27/02/2019

COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Provincia di Udine _________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.ro determina

Data

Proposta da Data

esecutività 175 27/02/2019 Servizio Personale 27/02/2019

******************************************************************* OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018. ANNO 2019. *******************************************************************

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 04/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/03/2019. Rivignano Teor, 04/03/2019 Il Responsabile della pubblicazione

F.to Barbara Migliore ******************************************************************** Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. Rivignano Teor, 04/03/2019 Il Responsabile del procedimento

Barbara Migliore

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COMUNE DI RIVIGNANO TEOR

Costituzione Fondo 2019

Allegato A

voce FONDO

Risorse a finanziamento delle progressioni 35.475,00

Incremento fondo per RIA 2.461,20

TOTALE RISORSE STABILI 37.936,20

Risorse a finanziamento Produttività 25.000,00

Incremento fondo per SPONSORIZZAZIONE -

TOTALE RISORSE VARIABILI 25.000,00

TOTALE FONDO CONTRATTAZIONE 2019 62.936,20

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Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sulla costituzione del fondo per la

contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui all’art. 32 del Contratto

Collettivo di Comparto del personale non dirigente per il triennio 2016-2018

sottoscritto in data 15.10.2018 – anno 2019.

La presente relazione integra e rappresenta parte sostanziale dell’atto di costituzione del

fondo in oggetto indicato.

Di seguito vengono illustrati i diversi passaggi e ragionamenti effettuati, alcuni supportati

dal Servizio Regionale, per la costituzione del fondo in parola:

Calcolo delle risorse stabili e variabili in ragione del numero dei dipendenti, con

contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2016.

Al 31.12.2016 i dipendenti a tempo indeterminato erano complessivamente n. 25,

suddivisi nella consistenza di categoria esposta nel seguente prospetto che calcola,

secondo i criteri dettati dal comma 1 dell’art. 32 la parte stabile del fondo.

CALCOLO PARTE STABILE:

CATEGORIA

IMPORTO ANNUO PER DIPENDENTE RISORSE STABILI

dipendenti al 31/12/2016

TOTALE RISORSE STABILI

B € 1.016,00 6 € 6.096,00

C € 1.177,00 11 € 12.947,00

D € 2.271,00 5 € 11.355,00

PLA € 1.124,00 2 € 2.248,00

PLB € 1.944,00 1 € 1.944,00

25 € 34.590,00

A rettifica del calcolo della parte stabile, relativamente all’anno 2019, si è proceduto alla

verifica della dotazione organica (da intendersi come organico effettivo) del personale in

servizio al 1° gennaio 2019 che è superiore al numero dei dipendenti al 31.12.2016 e

che, pertanto, a norma dell’art. 32 comma 8, determina un aumento delle risorse stabili

del fondo in misura corrispondente all’ulteriore numero di unità;

Con riferimento al comma 8 dell’art. 32, si fa proprio il ragionamento indicato dal Servizio

Regionale Funzione Pubblica, ossia:

1. che il valore di riferimento dei dipendenti in servizio al 31.12.2016, sulla base di

quali viene calcolato l’ammontare delle risorse stabili, rappresenta un valore

minimo non ulteriormente riducibile, ancorché il numero dei dipendenti in servizio

diminuisca al di sotto delle unità di personale presenti a tale data;

2. che annualmente vada verificato il personale (a tempo indeterminato) in servizio

al 1° gennaio e che, qualora, il numero dei dipendenti sia superiore al numero di

riferimento del 31.12.2016 le sole risorse stabili vadano aumentate del

corrispondente ulteriore numero di unità (rilevabile dalla differenza fra dipendenti

in servizio al 1° gennaio dell’anno in esame e i dipendenti in servizio al

31.12.2016);

Esaminata la consistenza dell’organico al 01.01.2019 e rilevate alcune variazioni rispetto

al 31.12.2016 con movimenti in diverse categorie, che comportano complessivamente

l’aumento di due unità di personale;

Ritenuto di ricalcolare quindi le risorse stabili in considerazione delle variazioni, in

aumento, di personale che risultano come segue:

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CATEGORIA

IMPORTO ANNUO PER DIPEDENTE RISORSE STABILI

dipendenti al 01/01/2019

TOTALE RISORSE STABILI RICALCOLATE EX COMMA 8 ART. 32

B € 1.016,00 8 € 8.128,00

C € 1.177,00 11 € 12.947,00

D € 2.271,00 4 € 9.084,00

PLA € 1.124,00 3 € 3.372,00

PLB € 1.944,00 1 € 1.944,00

27 € 35.475,00

In merito agli incrementi del fondo previsti nel comma 3 dell’art. 32, è applicabile

l’aumento contenuto nella lettera d) per gli importi annui della Retribuzione Individuale di

Anzianità dei cessati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018.

Relativamente all’anno 2017 sono cessate due dipendenti che beneficiavano di RIA il cui

importo annuo somma € 1.917,96; nell’anno 2018 è cessato un altro dipendente che

beneficiava di RIA il cui importo annuo era di € 543,24. Totalmente il fondo, nella sua

parte stabile, può essere incrementato di € 2.461,20;

Pertanto il totale della parte stabile del fondo per l’anno 2019 ammonta ad € 37.936,20.

Si dà atto che l’importo di parte stabile è sufficiente a garantire il pagamento delle

progressioni economiche già riconosciute al personale in servizio al 28.02.2019 e al

personale il cui trasferimento per mobilità si perfezionerà in corso d’anno per l’importo di

€ 31.046,08, salva riserva di ricalcolo per eventuali e future variazioni in entrata/uscita di

personale che interverranno in corso d’anno.

CALCOLO PARTE VARIABILE:

CATEGORIA

IMPORTO ANNUO PER DIPENDENTE

RISORSE VARIABILI dipendenti al 31/12/2016

TOTALE RISORSE VARIABILI

B € 1.000,00 6 € 6.000,00

C € 1.000,00 11 € 11.000,00

D € 1.000,00 5 € 5.000,00

PLA € 1.000,00 2 € 2.000,00

PLB € 1.000,00 1 € 1.000,00

25 € 25.000,00

IL TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO 2019 E’ DI € 62.936,20

Ai fini del rispetto del limite della spesa di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

deve essere considerato anche l’importo delle voci accessorie che oggi, a norma del

comma 6, dell’art. 32 del CCRL 2018, vanno imputate a bilancio.

Si dà atto, preliminarmente, del rispetto del dettato contrattuale contenuto al comma 7

dell’art. 32 (l’importo annuo destinato al finanziamento, a bilancio, delle voci

complessivamente richiamate al comma 6: turno, reperibilità, trattamento attività giorno

festivo infrasettimanale, indennità condizioni lavoro (rischio, disagio, maneggio valori),

indennità protezione civile, indennità servizio esterno polizia locale; ad eccezione del

salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello stanziato

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nell’anno 2016), precisando che per stanziato si intende l’importo determinato nel fondo

2016.

Le voci delle retribuzioni accessorie, precedentemente poste a carico del fondo, che con il

nuovo contratto vanno imputate a carico del bilancio degli Enti, sono quelle che seguono:

voce Retribuzioni accessorie al personale connesse

dalle modalità organizzative cap. 122

straordinari 5.108,10

indennità stato civile 300,00

spec.resp.uff.elettorale 1.000,00

spec.resp.coordinatore operai 1.000,00

indennità turno 5.700,00

indennità di rischio 1.620,00

maneggio valori 562,10

lavoro giorno festivo 500,00

15.790,20

Gli importi delle retribuzioni accessorie sopra esposte sono determinate da specifiche

norme contrattuali (indennità di stato civile) e qualora queste prevedano un minimo ed

un massimo sono state riservate nella misura già approvata dal precedente tavolo di

contrattazione decentrata integrativa (voci: specifica responsabilità per la nomina di

responsabile dell’ufficio elettorale comunale, specifica responsabilità per la nomina di

coordinatore della squadra operai, maneggio valori).

Gli importi riservati all’indennità di turno, all’indennità di rischio e all’indennità per

l’attività prestata in giorno festivo sono stati calcolati in ragione del presunto onere

finanziario necessario a compensare le prestazioni effettivamente rese.

La determinazione dell’importo riservato al pagamento del lavoro straordinario è stato

calcolato nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 2 della deliberazione della Giunta

Regionale n. 1710 del 14.09.2018, il quale dispone che gli straordinari rimangono

vincolati all’attuale limite dettato dall’art. 17 del CCRL 01.08.2002, ossia in misura non

superiore a quella destinata nel 1998 al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del

CCNL 06.07.1995. Per il calcolo dell’importo destinato al pagamento degli straordinari si

è quindi visto l’importo già indicato dai Comuni di Rivignano e di Teor, dai quali questo

ente deriva a seguito di fusione (L.R. 1/2013), ricavabile dai fondi produttività dell’anno

2007 che ha consolidato tale voce a norma dell’art. 73, comma 1 del CCRL 2006.

La somma degli importi riservati per tale voce dai due enti, pari ad € 5.676,00, è stata

decurtata della quota POA sui seguenti ragionamenti:

Premesso che il CCRL 2018 si applica anche alla Pianta Organica Aggiuntiva presso le

Aziende per i Servizi Sanitari (art. 1 comma 2 del CCRL 2018);

Ricordato che il contratto previgente imponeva la decurtazione del fondo decentrato dei

comuni limitatamente ad una quota delle risorse stabili (art. 56 comma 2 CCRL 2006) a

finanziamento degli straordinari e delle progressioni del personale trasferito in POA.

Considerato che le progressioni dal 2018 trovano un autonomo ed indipendente

finanziamento in quanto legate al calcolo del personale POA in servizio al 31.12.2016 che

fanno decadere l’utilità della corrispondente quota decurtata dal fondo degli enti;

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Evidenziato, diversamente, che lo straordinario, essendo ancorato all’importo erogato nel

1998, non trova riferimento per la POA che è stata costituita a far data dal 01.01.2008.

Si ritiene quindi ancora operate il trasferimento alla POA limitatamente alla quota degli

straordinari che, pertanto, dovranno essere decurtati della corrispondente quota POA. La

quota degli straordinari da trasferire alla POA a carico di questo ente ammonta ad €

567,90 determinando, di conseguenza, un importo per gli straordinari da destinare al

personale dipendente di € 5.108,10.

Ragionando, infine, sulle voci, precedentemente imputate a fondo produttività, del

“Salario Aggiuntivo Enti Locali” (c.d. Indennità di comparto) e l’“Indennità Specifica” (c.d.

indennità di qualifica), oggi a carico del bilancio, pur ritenendo che esse siano voci fisse

dello stipendio disancorate dalle modalità organizzative e quindi non di natura accessoria

che devono trovare imputazione contabile a carico dei medesimi capitoli di bilancio che

finanziano lo stipendio base per ciascun settore di competenza; si soggiace agli indirizzi

impartiti dal Servizio Regionale Funzione Pubblica in merito al rispetto del limite del

salario accessorio che ciascun ente deve contenere nei limiti dell’anno 2016, accogliendo

quanto dalla Regione determinato con nota pfs/20158/0009798: ossia che il calcolo del

limite del salario accessorio deve comprendere, oltre alle voci del fondo costituito ai sensi

dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018, anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6

del medesimo articolo che ora sono imputate a carico del bilancio degli Enti e dall’importo

del salario aggiuntivo e dell’indennità di qualifica (nella misura degli importi riconosciuti

precedentemente al contratto 2018) in ragione del principio di omogeneità nel confronto

fra le voci;

Rilevato che il valore del salario accessorio determinato nel 2016 ammonta ad €

76.158,17 che rappresenta il limite del salario accessorio per il 2019, ai sensi dell’art. 23

comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Raffrontati i valori esposti nella tabella che segue dalla quale emerge uno sforamento:

Salario accessorio anno 2016 anno 2019 sforamento

Fondo 76.158,17 62.936,20

Voci accessorie a bilancio

15.790,20 Salario Aggiuntivo EELL (comparto) + qualifica

(nel 2016 finanziati dal fondo) 20.317,09

76.158,17 99.043,49 -22.885,32

Ritenuto pertanto, in aderenza a quanto prescritto dalla Regione e nel rispetto del limite

sopra esposto, doveroso assicurare gli importi del salario accessorio nel limite del

corrispondente importo destinato nell’anno 2016, pari ad € 76.158,17, riducendo la parte

variabile destinata alla produttività per l’importo dell’evidenziato sforamento del limite,

pari ad € 22.885,32; come segue:

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DECURTAZIONE PER RISPETTO ART. 23, COMMA 2 D.LGS. 75/2017

FONDO ART. 32 CCRL 2018

voci parte stabile importo

Progressioni 35.475,00

Incremento fondo per RIA 2.461,20

PARTE STABILE 37.936,20

voci parte variabile importo

Risorse a finanziamento Produttività 25.000,00

decurtazione a salvaguardia art. 23 D.Lgs. 75/2017 -22.885,32

Incremento fondo per SPONSORIZZAZIONE -

PARTE VARIABILE 2.114,68

TOTALE FONDO (calcolato a salvaguardia D.Lgs. 75/2017) 40.050,88

IL TOTALE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018 CONTENUTO NEI

LIMITI DEL 2016 E’ PERTANTO DI € 40.050,88

Ipotizzato, tuttavia, che la Regione possa comunicare il rispetto dell’art. 23 comma 2 del

D.Lgs. 75/2017 successivamente alla positiva verifica a livello di comparto autorizzando il

pieno pagamento delle risorse destinate alla produttività; si conserva l’importo di €

22.885,32 che sarà destinato al pagamento della produttività collettiva, previo

scioglimento della riserva vincolata all’ipotesi sopra detta, negli stanziamenti di bilancio

già provvisti della necessaria disponibilità.