Comune di P.I. II variante - zimella.com · 4 Bertinato Lino 09.08.2017 ... 10 Nicoli Gino e Luigi...

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- 1 - Comune di ZIMELLA Provincia di Verona P.I. II variante 2^ fase Elaborato Scala Valutazione tecnica urbanistica delle osservazioni al PI GRUPPO DI LAVORO Ufficio Tecnico Comunale Geom. Claudio Lovato Progettista incaricato PI Arch. Emanuela Volta COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE Quadro Conoscitivo Geom. Fabiano Zanini ------------------------------------------------------- PRIMA FASE PIANO DEGLI INTERVENTI Approvazione DCC n. 22 del 27.06.2012 Progettista: Arch. Roberto Sbrogiò SECONDA FASE PIANO DEGLI INTERVENTI Approvazione DCC n° 39 del 25.11.2013 Progettista: Arch. Emanuela Volta Comune di Zimella Sindaco dott.ssa Alessia Segantini Progettista incaricato Arch. Emanuela Volta Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR) Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: [email protected] Settembre 2017 Comune di Zimella - prot. n. 7585 del 22-09-2017 - arrivo

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Comune di

ZIMELLA

Provincia di

Verona

P.I. II variante

2^ fase

Elaborato

Scala

Valutazione tecnica – urbanistica delle

osservazioni al PI

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Claudio Lovato

Progettista incaricato PI

Arch. Emanuela Volta

COLLABORAZIONI

SPECIALISTICHE

Quadro Conoscitivo

Geom. Fabiano Zanini

------------------------------------------------------- PRIMA FASE PIANO DEGLI INTERVENTI

Approvazione DCC n. 22 del 27.06.2012

Progettista: Arch. Roberto Sbrogiò

SECONDA FASE PIANO DEGLI INTERVENTI

Approvazione DCC n° 39 del 25.11.2013

Progettista: Arch. Emanuela Volta

Comune di Zimella

Sindaco

dott.ssa Alessia Segantini

Progettista incaricato

Arch. Emanuela Volta

Arch. Emanuela Volta - Via Belvedere 4/d - 37064 Povegliano V.se (VR) Tel/Fax 045/6350196 - e-mail: [email protected] Settembre 2017

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ADOZIONE DELLA SECONDA VARIANTE ALLA 2° FASE DEL P.I. – DELIBERA DI

C.C.19/2017

OSSERVAZIONI PERVENUTE

N° NOMINATIVO DATA PROT.

1 Annamaria Valdo – per conto sig.ra Di Marzi Michela 27.07.2017 6052

2 Porcarola Ermanno – Guerriero Giuseppina 01.08.2017 6167

3 Garzon Diego – Garzon Michele 09.08.2017 6355

4 Bertinato Lino 09.08.2017 6375

5 Lazzarin Dina-Maria-Giliola 16.08.2017 6469

6 Castellani Maurizio 17.08.2017 6511

7 Cauci Nicola 21.08.2017 6570

8 Az.agricola Ceretta Felice e Mario 21.08.2017 6571

9 Lista uniti e solidali 21.08.2017 6601

10 Nicoli Gino e Luigi 21.08.2017 6605

11 Nicoli Gino e Luigi 21.08.2017 6606

12 Marangoni Giancleto 22.08.2017 6620

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OSSERVAZIONE n. 1

1 Annamaria Valdo – per conto sig.ra Di Marzi Michela 27.07.2017 6052

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti):

Viene chiesto di inserire una nuova schedatura di Edificio non più funzionale al fondo all’interno di un

ambito di edificazione diffusa, finalizzato alla riconversione di un fabbricato attualmente ad uso magazzini e uffici della superficie di mq. 1005,70.

Viene proposto di demolire parte del fabbricato ad uso magazzino, e di mantenerne una parte in essere staccata dal fabbricato principale. Viene richiesto il cambio d’uso da uffici a residenziale per mq. 207,30

Parere tecnico

Si faccia riferimento ai seguenti articoli:

5.7. ZONE EDIFICABILI CON BASSO INDICE: AMBITI DELL’EDIFICAZIONE DIFFUSA RESIDENZIALE

1. Si faccia all’Art.15.8 Ambiti dell’edificazione diffusa” del PATI, che prevede il contenimento

dell’edificazione presente in tali ambiti oltre alla riqualificazione degli stessi.

2. Gli ambiti di “edificazione diffusa” comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi

a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati.

3. Vanno esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in

rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate. Tali categorie

restano assoggettate alla disciplina della vigente legislazione regionale in materia di zone agricole.

4. In ogni caso l’eventuale inclusione di abitazioni degli imprenditori agricoli all'interno delle aree di

urbanizzazione diffusa non comporta la decadenza del vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza di cui all'art. 45, comma 2, della LR 11/2OO4.

5. In coerenza con quanto previsto dal PATI il Piano degli Interventi individua e precisa i perimetri

degli ambiti di edificazione diffusa nei quali promuovere il recupero e/o il consolidamento dell’edificato esistente, con finalità non speculative legate alle reali esigenze familiari, disciplinando:

a) miglioramento qualità dell’aggregato insediativo

b) destinazioni d’uso compatibili e attività produttive/commerciali in zona impropria

c) interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente

d) interventi ad uso residenziale ad uso familiare e/o non speculativo

e) azioni di promozione della visitabilità e ospitalità nel territorio aperto

6. Ai sensi della DGR 856 /2012 – allegato A – comma 9 bis, in attesa di eventuali altre indicazioni regionali, la previsione di nuovi insediamenti o trasformazioni, nuove aree di edificazione diffusa

che possono essere collocate parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto di allevamenti esistenti sono subordinate alla volontà di un trasferimento, dismissione o riduzione della classe dimensionale dell'allevamento attraverso il ricorso della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

7. Ai sensi della DGR 856 /2012 – allegato A – comma 9, in attesa di eventuali altre indicazioni

regionali, gli interventi ammessi in edifici esistenti in presenza di una fascia di rispetto generata da allevamenti zootecnici sono:

- ampliamento di edifici esistenti,

- interventi su lotti posti all'interno di un insediamento esistente

- nuovi insediamenti programmati dallo strumento urbanistico (PAT o PI) purché tra il nuovo insediamento programmato e l'allevamento sia interposto anche parzialmente un

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insediamento residenziale esistente.

Per insediamenti esistenti si intendono:

- i centri e i nuclei storici;

- le zone di completamento;

- la cosiddetta “edificazione diffusa “individuata dal PAT e confermata in sede di PI” quale zona edificata diversa da quelle agricola.

5.7.7 INDICI STEREOMETRICI

Conclusioni: si ritiene la richiesta coerente con la pianificazione vigente e migliorativa dell’assetto urbanistico dell’ambito oggetto di intervento. Può essere realizzato un volume massimo di 800 mc, ai sensi dell’art. 5.7.7 delle NTO. Si faccia riferimento alle tabelle perequative già approvate dall’Amministrazione, ipotizzando di calcolare l’importo perequativo/mc sulla base del punto T.6. della DGC n° 84/2013 – recupero di edifici non funzionali NON in zona agricola, che corrisponde all’importo di 11€/mc. Si quantifica la perequazione in € 8.800, calcolato sulla massima volumetria realizzabile. A fronte di verifica della volumetria esistente da riconvertire, verrà ricalcolato il contributo perequativo. Si ritiene la proposta ammissibile, attraverso accordo pubblico/privato da perfezionare entro l’efficacia della Variante.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 2

2 Porcarola Ermanno – Guerriero Giuseppina 01.08.2017 6167

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti):

Viene chiesta la trasformazione da ZTO E a ZTO C/1 in cui mantenere il volume esistente.

Parere tecnico Conclusioni: Si ritiene la richiesta non coerente con la pianificazione vigente in quanto viene chiesto di inserire un lotto edificabile (senza volume aggiuntivo) in ampliamento non di un ambito edificato, ma di un’area a standard destinata a verde pubblico e parcheggio.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 3

3 Garzon Diego – Garzon Michele 09.08.2017 6355

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene evidenziata una discrasia nella base cartografica sovrapposta alle zone urbanistiche, con la

conseguenza che il fabbricato di proprietà dei richiedenti non è inserito all’interno della ZTO C1 residenziale,

ma risulta di fatto in zona a verde privato vincolato. Si chiede di correggere l’errore.

Parere tecnico

Si prende atto che i fabbricati di proprietà dei richiedenti, localizzati lungo Via Sambuco a Bonaldo di Zimella,

non corrispondono nell’individuazione sulla Carta Tecnica Regionale né alla reale situazione catastale, né

all’individuazione dei fabbricati su ortofoto. L’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale è però un’azione

che va concordata con la Regione Veneto attraverso una complessa procedura codificata e che nel caso del

Comune di Zimella è stata verificata in sede di redazione di Piano di Assetto Territoriale, nella revisione del

quadro conoscitivo.

Pertanto, pur rilevando le difformità della CTR rispetto alla reale situazione dello stato di fatto dei fabbricati, le

disposizioni tecniche regionali ammettono esclusivamente l’uso di CTR collaudate, fornite dalla stessa

Regione. Tale CTR è stata utilizzata al momento della redazione del PAT.

Si rimanda pertanto a una successiva revisione degli strumenti urbanistici l’aggiornamento della Carta

Tecnica Regionale, che mostra discrepanze e imprecisioni in tutto il territorio comunale.

Il caso in esame però non può essere ricondotto a errore cartografico, in quanto il PI già dalla prima fase ha

ridisegnato le ZTO sulla base delle ZTO approvate dal PRG.

Ogni modifica pertanto deve passare da una variante urbanistica ai sensi dell’art. 18 della LRV n° 11/2004, in

quanto non vengono modificate esclusivamente le grafie, ma lo stesso regime dei suoli e le possibilità

edificatorie all’interno dei lotti risagomati.

Conclusioni:

Si rimanda quindi a una successiva variante specifica al PI la riperimetrazione dell’ambito di ZTO C1 a

comprendere i fabbricati esistenti, previa verifica delle possibilità edificatorie, dei volumi esistenti e della reale

dimensione del lotto oggetto di richiesta.

La riperimetrazione dell’ambito dovrà aggiornare le cartografie sulle indicazioni delle pratiche edilizie riferite ai

fabbricati, ed eventuali ampliamenti delle zone residenziali, se verificati, saranno soggette a contributi

perequativi.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 4

4 Bertinato Lino 09.08.2017 6375

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene chiesto:

1) di risagomare il perimetro tra gli accordi n° 16 e 22 sui reali confini di proprietà dell’area

2) Viene richiesto di poter realizzare all’interno del perimetro dell’accordo n° 16, una costruzione di circa 100

mq per un volume di 300 mc ad attività di servizio

Parere tecnico

Si ritiene accoglibile la risagomatura dell’ambito di accordo, mentre si rimanda a specifica variante al

Piano degli Interventi l’inserimento di nuovo volume all’interno dell’ambito, in quanto risulta non definita

puntualmente nell’osservazione la destinazione d’uso richiesta e la verifica degli standard corrispondenti.

Si ritiene pertanto valutabile la richiesta di realizzare nuovi volumi all’interno dell’ambito produttivo,

eventualmente attraverso la predisposizione di apposita variante al PI ai sensi della LRV n° 55/2012,

Sportello Unico Attività Produttive.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione parzialmente

accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 5

5 Lazzarin Dina-Maria-Giliola 16.08.2017 6469

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene chiesto di riattivare la proposta di accordo già presentata con manifestazione di interesse prot. 9289

del 30/12/2016, per la quale non risultava completata la documentazione integrativa richiesta.

Si chiede di allargare l’ambito del centro storico con la possibilità di inserire sul terreno identificato al mapp.

570 il volume risultante dalla demolizione dell’abitazione censita al mapp. 181-574, per un volume di mc 715.

Parere tecnico

Si ritiene la proposta accoglibile, in quanto la demolizione e la ricostruzione del fabbricato risultano di fatto

azioni migliorative del contesto del tessuto storico in cui si inserisce l’edificato. Il completamento dell’ambito

con la sistemazione deli spazi aperti necessita di un accurato studio del contesto di interesse storico, che

viene ampliato per permettere un migliore inserimento dei fabbricati.

Può essere realizzato un volume massimo corrispondente al volume demolito. Si faccia riferimento alle tabelle perequative già approvate dall’Amministrazione, ipotizzando di calcolare l’importo perequativo/mc sulla base del punto T.5. della DGC n° 84/2013, si ritiene congrua la diminuzione del 20% tenuto conto della necessità di demolire il volume da riconvertire. Si conteggia pertanto un importo di 9€/mc, per un totale di € 6.435. Si ritiene la proposta ammissibile, attraverso accordo pubblico/privato da perfezionare entro l’efficacia della Variante.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 6

6 Castellani Maurizio 17.08.2017 6511

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti):

Viene chiesto di inserire una nuova volumetria di 300 mc all’interno del lotto in ZTO C1 identificato

catastalmente al F. 22, mapp. 1000-1132, per una superficie di 1343 mq.

Parere tecnico

Si ritiene la proposta ammissibile, attraverso accordo pubblico/privato da perfezionare entro l’efficacia della Variante. Si faccia riferimento alle tabelle perequative già approvate dall’Amministrazione, ipotizzando di calcolare l’importo perequativo/mc sulla base del punto T.2. della DGC n° 84/2013, che corrisponde all’importo di 18€/mc, per un totale di € 5.400.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 7

7 Cauci Nicola 21.08.2017 6570

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti):

Viene chiesto:

Di risagomare il perimetro tra gli accordi n° 16 e 22 sui reali confini di proprietà dell’area (F. 19, mapp. 370-

362-367)

Parere tecnico

Si ritiene accoglibile la risagomatura dell’ambito di accordo, coerentemente con quanto previsto per

l’osservazione n° 4.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 8

8 Az.agricola Ceretta Felice e Mario 21.08.2017 6571

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene chiesto il cambio d’uso ad artigianato di servizio per un fabbricato realizzato ai sensi della Legge Piano

Casa n° 13/2009.

Parere tecnico

Le norme tecniche del PI prevedono la possibilità di cambio d’uso per fabbricati esistenti in zona agricola,

puntualmente schedati e che a seguito di perizia agronomica risultino non più funzionali al fondo,

presupponendo che la destinazione originaria del fabbricato fosse legata all’attività agricola. Tale condizione

non risulta per il fabbricato oggetto di richiesta, che di fatto è stato realizzato come ampliamento autorizzato

ai sensi del Piano Casa a fini residenziali, pertanto la richiesta di cambio d’uso non può rientrare nelle

potenzialità operative del PI.

Si faccia riferimento all’Art. 12.1 Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti, punto b) Edifici, non

più funzionali alle esigenze del fondo del PATI e all’art. ART. 4.2.17. EDIFICI NON FUNZIONALI AL

FONDO – PIANO DEGLI INTERVENTI.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 9

9 Lista uniti e solidali 21.08.2017 6601

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

1) Modifica n° 2 – Riclassificazione area da agricola ad ambito con volume dato - Accordo n° 41

(richiesta/accordo n° 8 – Zampicinini). Non si ritiene possibile modificare il perimetro degli ATO.

2) Modifica n° 3 – zona da agricola ad area di atterraggio crediti senza volume (Zorzi). Si ritiene che

l’inserimento dell’area dovrebbe recedere l’inserimento dell’accorso n° 8.

3) Modifica n° 5 – rischedatura attività produttiva esistente n° 8 di PRG – Ditta Molinaro accordo 43

4) modifica n° 6 – riclassificazione da area agricola ad ambito con volume dato – accordo n° 44 (richiesta

accordo 4 D60)

5) modifica n° 7 – riclassificazione area agricola ad ambito con volume dato – accordo 45 (richiesta accordo

n° 6 DG 60)

Parere tecnico

Punti 1) e 2) Si ritiene corretta l’individuazione nel PI di un ambito a volume zero, che si configurerà, in

coerenza con le indicazioni normative relative al risparmio del consumo di suolo, anche come area di

atterraggio di crediti edilizi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunale relativamente

all’utilizzo dei volumi formalizzati all’interno del registro dei crediti edilizi.

Risulta infatti necessario che il Piano preveda la presenza di ambiti di atterraggio di crediti, aree nelle quali

“spendere” i volumi demoliti o da riconvertire, che possono derivare ad esempio da opere incongrue o da

volumetrie non attuabili negli ambiti in cui sono previste, per motivi paesaggistici, ambientali, di coerenza di

tessuto insediativo.

Sarà possibile inserire la volumetria ammissibile attraverso la predisposizione di accordo pubblico/privato, da

prevedere in apposita variante al PI, previa definizione dell’importo perequativo e la formalizzazione di

accordo nominale pubblico/privato.

Relativamente alla modifica degli ATO, si evidenzia che le perimetrazioni non corrispondono a limiti fisici,

bensì a perimetrazioni di ambiti dalle caratteristiche omogenee, con la conseguenza che la risagomatura di

un lotto risulta assolutamente non sostanziale in termini di dimensionamento.

Il dimensionamento di ciascun ATO infatti può assorbile i limitati inspessimenti previsti dal PI, in quanto si

tratta di volumetrie modeste rispetto al dimensionamento ammissibile dal Piano.

Si riporta l’art. del PAT che dà mandato al PI di risagomare gli ambiti conslidati:

15.2 Aree di urbanizzazione consolidata Per quanto riguarda l’indicazione delle aree di urbanizzazione consolidata si precisa che le stesse debbano intendersi tutte le zone territoriali omogenee del PRG ove possono essere attuati interventi diretti (escluse le zone agricole), nuove costruzione, ampliamento e recupero: - ZTO A, B, C1, D (di completamento), E4 (configurabili in veri e propri contesti urbani strutturati); - ZTO F di non rilevanza territoriale (attuate o in fase di attuazione); - Zone di espansione con SUA approvato e convenzionato nel rispetto delle norme tecniche del PAT. Qualora il PATI ricomprenda all’interno dell’urbanizzazione consolidata aree che rientrino nelle fattispecie sopra riportate, per tali aree il PATI non ha valore conformativo. Il P.A.T.I. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata. Il P.I.: 1. precisa il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata e definiscono ambiti insediativi a specifica disciplina;

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2. disciplina gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo; 3. individua le possibilità di trasformazione (riqualificazione/riordino e/o completamento) del sistema insediativo all’interno o in adiacenza alle aree residenziali consolidate esistenti, anche con il contemporaneo inserimento di adeguati servizi e luoghi centrali; 4. indica, per le parti di territorio da trasformare di cui al punto precedente, gli strumenti attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici stereometrici e in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti; 5. in sede di PI le eventuali ridefinizioni di zona potranno essere effettuate fatta salva la verifica del dimensionamento complessivo di Piano e del limite quantitativo di superficie agricola trasformabile.

Punto 3) La Variante inserisce l’Art. 5.8.1.5. ZONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI/COMMERCIALI INDIVIDUATI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 11/87. Si ricorda che le attività di cui al presente articolo sono già state oggetto di schedatura nel corso delle passate Varianti al PRG ai sensi della LRV n° 61/85, e che pertanto la norma inserita non comporta la schedatura di alcuna nuova attività, ma si limita a definire i criteri operativi per la eventuale revisione delle schede in atto, da operare ai sensi della normativa vigente e in coerenza con quanto previsto dal PATI ( e dalla LRV n° 11/2004). Si riporta per esteso l’articolo del PAT che prevede i compiti del PI:

15.12 Attività produttive/commerciali in zona impropria Il P.A.T.I. demanda al P.I. la definizione delle seguenti disposizioni, inerenti le attività produttive/commerciali in zona impropria: a) il P.I. individua, tanto all’interno quanto all’esterno delle aree di urbanizzazione consolidata, le attività produttive/commerciali esistenti in zona impropria e ne valuta la compatibilità rispetto: 1. alla tipologia specifica di attività, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti; 2. agli eventuali impatti esercitati sul contesto naturalistico-ambientale; 3. alle condizioni di accessibilità e agli effetti sul traffico; 4. alla dotazione di opere di urbanizzazione; b) rispetto a tale valutazione il P.I. stabilisce le attività da eliminare/trasferire in quanto incompatibili con il contesto; c) per le attività da eliminare/trasferire il P.I. disciplina i criteri e le modalità dell’eliminazione/trasferimento, anche utilizzando gli strumenti di cui all’art. 17, lettera “i” della L.R. 11/2004. L’eventuale modifica delle utilizzazioni in atto dovrà risultare compatibile con le funzioni indicate dal P.A.T.I, eliminando o riducendo gli impatti sull’ambiente circostante, e in particolare sugli insediamenti residenziali; d) per le attività esistenti da confermare, il P.I. ne definisce la disciplina, con la possibilità di individuare specifiche zone insediative a prescindere e senza incidere sul dimensionamento dei singoli ATO. Il P.I. inoltre stabilisce le possibilità di adeguamenti tecnologici o di ampliamento, subordinate, dove necessario, alla sistemazione e messa in sicurezza degli accessi, all’integrazione delle opere di urbanizzazione e ai servizi interni previsti per legge, se carenti, alla riqualificazione dell’ambito di pertinenza, alle opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante. Il PI si è limitato a prendere atto dello stato di fatto, in quanto le fasi precedenti del PI non avevano previsto il riferimento al tema in realtà già presente negli strumenti di pianificazione in atto. La modifica delle attività produttive schedate, che sicuramente in trent’anni hanno subito dei cambiamenti e risultano avere diverse esigenze produttive, normative e logistiche, sarà ammessa previa specifica schedatura dell’attività in essere, o previo inserimento di eventuali nuove attività a seguito di verifiche tecnico/urbanistiche. Gli interventi e le schedature potranno anche comportare modifiche come previsto dalla normativa inserita, come di seguito definito: “Nel caso gli interventi non siano stati realizzati o necessitino di aggiornamento della schedatura, è ammessa la riorganizzazione della volumetria complessiva esistente, nell’ambito del lotto di proprietà e/o di più lotti anche con trasposizione dei volumi, previa redazione di un progetto unitario nel rispetto degli indici volumetrici, della dotazione degli standard e delle distanze prescritte previsti dalle schede”. Gli strumenti per la gestione della tematica delle attività produttive fuori zona seguirà le possibilità ammesse

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dalla normativa, quindi o lo Sportello Attività Produttive ai sensi della LRV n° 55/2012 o la Variante al PI con specifica schedatura ed accordo dove possibile. Il caso in esame modifica, con specifico accordo, le indicazioni progettuali sulla base delle mutate esigenze della ditta una schedatura già prevista dal PRG, sulla base della definizione del beneficio pubblico. Punti 4) – 5) Si ritiene che le scelte urbanistiche siano state condotte nei margini di flessibilità ammessi

dal PATI, e si richiamano la sentenza del Consiglio di Stato n° 3365/2012, n° 5088/2012 e 3497/2011, che si

riassumono:

“Il Collegio ritiene qui di richiamare, in primo luogo, i condivisibili orientamenti interpretativi più volte affermati

in subjecta materia da questa stessa Sezione, così riassumibili:

a) le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio sono rimesse al potere di tipo squisitamente

discrezionale dell’Amministrazione comunale ( Cons. Stato Sez. IV 07.06.2012 n. 3365);

b) la verifica e la scelta della destinazione edificatoria, pure riservate al potere discrezionale, devono

raccordarsi con la più generale disciplina urbanistica e rivelarsi altresì satisfattive dell’interesse pubblico al

corretto ed armonico utilizzo del territorio, nel contemperamento delle varie esigenze della popolazione che

su tale ambito insiste ed opera (Cons. Stato Sez. IV 25.09.2012 n. 5088) .

E’ poi opinione consolidata del giudice amministrativo che le scelte espresse nello strumento urbanistico

generale, siccome caratterizzate da ampia discrezionalità, non necessitano di altra motivazione, al di là del

richiamo ai criteri tecnico-urbanistici seguiti nell’impostazione del piano e rinvenibili nella relazione

d’accompagnamento al PRG ( Cons. Stato Sez. IV 09.10.2010 n. 8628; idem 18.01.2011 n. 352; 08.06.2011

n. 3497 ).

Quest’ultima regola è pur sempre temperata dal principio per cui la discrezionalità delle scelte urbanistiche

relative alla classificazione delle aree deve essere supportata da una motivazione sufficiente, logica e

ragionevole, proprio per evitare che la discrezionalità possa trasmodare nell’arbitrio (Cons. Stato Sez. IV

06.07.2009) (tratto da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.01.2013 n. 431 - link a

www.giustizia-amministrativa.it).

Si faccia riferimento alle NT del PATI, art. 15.8 Ambiti dell’edificazione diffusa “Gli ambiti di “edificazione diffusa” comprendono gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati. Il P.A.T.I. prevede il contenimento dell’edificazione presente in tali ambiti oltre alla riqualificazione degli stessi. (…) Il P.I.: - precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.I. e definisce specifiche zone di intervento; - disciplina gli interventi ammissibili; - indica, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche le possibilità di applicazione degli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti. La variante al Piano degli Interventi adottata ha pertanto precisato i perimetri di alcuni ambiti diffusi e definito in altri casi specifiche zone di intervento, da assoggettare alla normativa che ammette, su predisposizione di accordo pubblico/privato, interventi a carattere familiare e non speculativo.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 10

10 Nicoli Gino e Luigi 21.08.2017 6605

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene chiesto di stralciare la volumetria assegnata di 600 mc al lotto individuato catastalmente al F. 8, mapp.

711

Parere tecnico

Si ritiene ammissibile la richiesta finalizzata all’eliminazione della volumetria prevista in corrispondenza del

lotto individuato catastalmente al F. 8, mapp. 711, ZTO ZTO C1, inserendo un ambito a volume zero, che si

configurerà comunque come area di atterraggio di crediti edilizi, in coerenza con quanto previsto dalla

normativa comunale relativamente all’utilizzo dei volumi formalizzati all’interno del registro dei crediti edilizi.

Sarà possibile ripristinare la volumetria ammissibile attraverso la predisposizione di accordo pubblico/privato,

da inserire in apposita variante al PI, previa definizione dell’importo perequativo.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione accoglibile

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OSSERVAZIONE n. 11

11 Nicoli Gino e Luigi 21.08.2017 6606

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Viene chiesto di stralciare l’area a destinazione parcheggio F4 individuato catastalmente al F. 8, mapp. 711-

712.

Parere tecnico

Si ritiene non accoglibile la richiesta in questa fase del Piano degli Interventi, in quanto la revisione del

sistema dei parcheggi standard necessita di una rilettura dell’intero dimensionamento della frazione, non

inserito in questa fase di PI.

Si evidenzia comunque che a partire dall’efficacia della II variante alla Seconda Fase del Piano degli

Interventi si fa riferimento all’Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli

interventi.

(…)

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad

aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli

preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova

disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le

procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai

sensi dell’articolo 30.

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile in

questa fase

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OSSERVAZIONE n. 12

12 Marangoni Giancleto 22.08.2017 6620

Sintesi osservazione (e sua eventuale articolazione in punti)

Si chiede di modificare la localizzazione dell’area a parcheggio individuato catastamente al F. 18 mapp.

194, inserendolo in sostituzione di una porzione di mappale individuato al F.18, mapp. 166, attualmente in

ZTO D1.

Parere tecnico

Si ritiene non accoglibile la richiesta in questa fase del Piano degli Interventi, in quanto la revisione del

sistema dei parcheggi a standard necessita di una rilettura dell’intero dimensionamento di Piano.

Ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale al comma 1 prevede che, “per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare annualmente il c.d. “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, a seguito di verifiche urbanistiche.

I Comuni che approvino un piano di dismissione immobiliare, hanno l’onere di attivare un separato

procedimento di variante del proprio strumento urbanistico. Per effetto della sentenza 340/2009 della Corte

Cost. è venuto, infatti, meno l’effetto di variante automatica originariamente associato dall'art.58

D.L.112/2008 alla delibera di approvazione del piano delle alienazioni.

Si ritiene pertanto l’osservazione valutabile in una seconda fase del PI che verifichi standard

Parere tecnico Si ritiene l’osservazione non accoglibile in

questa fase

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