COMUNE di RIPARBELLA · Partecipano altresì gli Assessori esterni: Fiorella Signorini. ... Art. 6,...
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COMUNE di RIPARBELLA
Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA
Seduta del 22 Marzo 2016 Verbale n. 6
COPIA OGGETTO: Modifiche allo Statuto dell’Unione Colli Marittimi Pisani - Approvazione.
L'anno Duemilasedici, il giorno Vendidue del mese di Marzo alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME NOME CARICA Presente Assente Fantini Renzo Sindaco x Fusi Moreno Consigliere maggioranza x Conforti Mirco Consigliere maggioranza x Papini Valeria Consigliere maggioranza x Erbanni Mario Consigliere maggioranza x Mancini Emilio Consigliere minoranza x Lucibello Piani Alessandro Vittorio
Consigliere minoranza x
Assegnati n. 7 Presenti n. 7 In carica n. 7 Assenti n. 0
Partecipano altresì gli Assessori esterni: Fiorella Signorini.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano che provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Renzo Fantini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Il Sindaco introduce l’argomento spiegando le motivazioni che hanno richiesto l’intervento
modificativo dello Statuto dell’Unione sulla base delle direttive della Giunta dell’Unione.
Interviene il Consigliere Mancini che dice che non ha ritenuto opportuno portare la proposta in
Commissione in quanto già approvata dalla Giunta dell’Unione e da alcuni Consigli Comunali.
Il Consigliere Lucibello Piani ritiene che la proposta di modifica sia fatta male come tutto lo Statuto
dell’Unione, in ogni caso non è stata discussa in Commissione consiliare dell’Unione. Ritiene
inoltre che anche questa “fretta” di cambiare lo Statuto per esigenze attuali quali la fuoriuscita di
due Comuni sia la ulteriore dimostrazione del fallimento dell’Unione. Dal punto di vista più tecnico
ritine scritta in modo assurdo la modifica all’art 5, poi nell’art. 6 sul recesso non si capisce chi
approva la Convenzione e chi deve fare il piano da allegare e cosa succede se questo non è fatto nei
termini come è previsto per la Convenzione. Conclude anticipando la sua astensione al voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO lo Statuto dell’Unione Colli Marittimi Pisani, e il relativo Atto costitutivo;
Visto l’art. 24, c. 3, LR 68/2011, in materia di modifiche statutarie dell’Unione;
Visto l’art. 52 dello Statuto dell’Unione ad oggetto:- Proposte di modifica dello Statuto ed in
particolare il comma 2 “Le proposte di modificazioni al presente Statuto possono essere presentate
dalla Giunta dell’Unione, che le trasmette ai competenti Consigli comunali, perché provvedano ad
adottare i conseguenti atti di approvazione”;
Visto che con delibera di Giunta Unione n. 1/2016 è stata preso atto della volontà espressa dai
Sindaci dei Comuni di Guardistallo e di Casale Marittimo di recedere integralmente dall’Unione,
dando mandato agli Uffici di mettere in atto gli opportuni atti;
- che, stante la espressa volontà di recedere di due Sindaci, è volontà di tutti i Sindaci rendere il
procedimento di recesso celere, compatibilmente coi tempi necessari per gestire la conseguente
attività amministrativa;
Ritenuto necessario pertanto, alla luce di tali volontà, provvedere alla modifica dello Statuto
dell’Unione qui sintetizzate ed analiticamente indicate nel documento allegato (A):
Art. 6, cc. 2 e 3: si ritiene non necessario il procedimento di dialogo tra Consiglio del Comune
recedente e Consiglio dell’Unione, essendo il diritto di recedere nella piena titolarità dei Comuni; al
contrario si ritiene utile che i motivi del recesso siano posti all’attenzione del Consiglio
dell’Unione, dopo la delibera del Consiglio Comunale;
Art. 6, c. 4: si ritiene che gli attuali termini di recesso limitino eccessivamente l’autonomia dei
Comuni, considerando che il recesso ha effetto solo a inizio anno; per questo si ritiene opportuno
prevedere due scadenza, dando un preavviso di tre mesi;
Art. 6, cc. 8, 9 e 10: il procedimento di favore per il recesso in caso di partecipazione ad altra
Unione viene ridefinito in quattro scadenza, tenendo conto dell’obbligo di legge di non superare i
sei mesi;
Art. 6: si ritiene necessario che il recesso sia accompagnato sempre da un atto che definisca le
modalità e regoli i rapporti in essere; per questo si conferma la necessità della Convenzione e, al
contempo, si prevede che, in sua assenza, una Commissione di esperti decida in luogo dei Consigli,
contemperando in tal modo l’esigenza di avere tempi di recesso certi e per quanto possibile celeri;
Art. 13, c. 2: nel predisporre il Piano, atto a contenuto anche tecnico, il Presidente dell’Unione deve
avere la collaborazione degli uffici; i membri della Commissione di esperti devono essere indicati
dai Comuni recedenti e dall’Unione; nel caso di recesso contemporaneo di più Comuni si ritiene
utile contenere il numero dei membri della suddetta Commissione, a tre, onde evitare di creare un
ufficio eccessivamente ampio; il Piano deve essere allegato alla Convenzione;
Art. 13: si ritiene necessario precisare che i finanziamenti di soggetti terzi sono ripartiti anche coi
Comuni recedenti se riferiti, per assegnazione o riferimento temporale, al periodo in cui i Comuni
erano membri;
Art. 13: si dispongono le modalità di trasferimento del personale;
art. 13: le modifiche meramente formali derivanti dal recesso sono adottate dalla Giunta, come
previsto dall’art. 24, LR 68/2011;
Art. 12, c. 1: essendo la revoca di una funzione procedimento più semplice rispetto al recesso, si
ritiene necessario non aggravare il procedimento parificandolo a quello di recesso, che garantisce
tempi congrui;
Art. 5, c. 2: il numero minimo dei Comuni deve essere individuato in quello minimo di legge,
considerando la possibilità che due Comuni si fondano e che la Regione autorizzi l’Unione con due
Comuni;
VISTE dunque le proposte di modifiche statutarie elaborate dai Segretari Comunali dei Comuni
membri, approvate dalla Giunta dell’Unione con delibera n. 20 del 25 Febbraio 2016, riportate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
RICHIAMATO il comma 4. dell’art. 6 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “Gli Statuti sono deliberati
dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.”
RICHIAMATO altresì l’ art. 52 dello Statuto dell’Unione che stabilisce al comma 1: Le
modificazioni al presente Statuto possono essere presentate e deliberate da ogni Consiglio
Comunale dei Comuni aderenti. In tal caso, il Comune che propone la modifica, trasmette, entro 30
giorni dall’esecutività della deliberazione, il relativo provvedimento di modifica ai Consigli degli
enti aderenti, affinché adottino gli atti consequenziali. al comma 4: Il Consiglio dell'Unione delibera
dopo che tutti i Consigli dei Comuni partecipanti abbiano provveduto all’approvazione delle
modifiche proposte”
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata e pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere favorevole di
regolarità contabile;
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
Visto l’esito della votazione ed accertato il seguente risultato:
- Consiglieri comunali presenti: n. 7
- Voti favorevoli: n. 5 - Voti contrari: n. 0 - Astenuti: n 2 (Lucibello Piani/ Mancini)
DELIBERA
1) Di approvare le modifiche allo Statuto dell’Unione riportate nell’allegato “A” quale parte
integrante e sostanziale.
2) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti successivi al presente atto.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 5. del D. Lgs. 267/2000, lo Statuto così come
modificato entrerà in vigore dopo la sua approvazione nei rispettivi Consigli Comunali
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
I N D I
Con separata, successiva medesima votazione dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali.
COMUNE DI RIPARBELLA
Provincia di Pisa
Pareri di cui all’articolo 49 comma 1. e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000 Proposta deliberazione consiliare ad oggetto: Modifiche allo Statuto dell’Unione Colli Marittimi Pisani - Approvazione. PARERE REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Riparbella, lì 17 Marzo 2016 IL RESPONSABILE SERVIZIO
f.to (Dott.sa Ilaria Luciano)
Delibera C.C. n. 6 del 22.03.2016
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Renzo Fantini f.to Dott.ssa Ilaria Luciano
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale.
Riparbella, lì 31 Marzo 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ilaria Luciano
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è pubblicata in data 31 Marzo 2016 all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (articolo 32, comma 1. Legge 18 Settembre 2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall’articolo 124 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Riparbella, lì 31 Marzo 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Ilaria Luciano ______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4. del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il___________ decorsi 10 giorni dall’inizio della sua pubblicazione.
Riparbella, lì 31 Marzo 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dott.ssa Ilaria Luciano