COMUNE DI PARABIAGO...al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014,...

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COMUNE DI PARABIAGO - Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa. - Pagina 1 di 22 - COMUNE DI PARABIAGO Città metropolitana di Milano CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI PARABIAGO - PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. L’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il giorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . del mese di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avanti a me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sono personalmente comparsi i signori: per il COMUNE DI PARABIAGO (C.F.: 01059460152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREMESSO che: il Comune di Parabiago è sottoposto alla disciplina di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. ed è pertanto soggetto al regime di “Tesoreria Unica Mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, così come modificato dall’art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008; ai sensi dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata prevista la sospensione del succitato regime di “Tesoreria Unica Mista” sino al 31/12/2014; detta sospensione è stata ulteriormente prorogata sino al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; il Comune di Parabiago ha disposto di affidare la concessione del servizio di Tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio;

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COMUNE DI PARABIAGO - Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa.

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COMUNE DI PARABIAGO Città metropolitana di Milano

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEL COMUNE DI PARABIAGO - PERIODO 01/01/2016 – 31/12/2020. L’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il giorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . del mese di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avanti a me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sono personalmente comparsi i signori: per il COMUNE DI PARABIAGO (C.F.: 01059460152). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREMESSO che: il Comune di Parabiago è sottoposto alla disciplina di cui alla Legge 29

ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. ed è pertanto soggetto al regime di “Tesoreria Unica Mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, così come modificato dall’art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008;

ai sensi dell’art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, è stata prevista la sospensione del succitato regime di “Tesoreria Unica Mista” sino al 31/12/2014; detta sospensione è stata ulteriormente prorogata sino al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;

il Comune di Parabiago ha disposto di affidare la concessione del servizio

di Tesoreria e cassa per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio;

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con determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Affari Generali n. . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . si è disposto l’affidamento del servizio di cui all’oggetto a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., che risulta aggiudicataria del servizio stesso;

i riferimenti normativi al D.Lgs. n. 267/2000, nonché alle norme attuative

riportate nella presente convenzione, si intendono automaticamente aggiornati a seguito di modifiche normative che dovessero intervenire, con particolare riguardo all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, relativi decreti attuativi e successive modifiche ed integrazioni;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Comune di Parabiago affida in concessione a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . la gestione del servizio di Tesoreria e cassa dal 01/01/2016 al 31/12/2020.

2. Il suddetto soggetto si impegna fin d’ora a gestire, a richiesta dell’Ente, alle medesime condizioni della presente convenzione, il servizio di Tesoreria e cassa delle Istituzioni, aziende, enti, consorzi, società, emanazioni del Comune di Parabiago o dei quali lo stesso sia Ente di maggioranza o di riferimento o che verranno eventualmente costituite.

3. Il servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la propria . . . . . . . . . . . . . . . . . di Parabiago, nei locali del soggetto affidatario, che dovranno essere funzionali dall’inizio della presente convenzione (con orario identico a quello osservato per gli sportelli bancari).

4. I locali dovranno essere facilmente accessibili al pubblico. L’orario di apertura dovrà essere costantemente tenuto esposto e reso noto al pubblico.

5. Il servizio di Tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione, oltre che alle vigenti e future disposizioni di legge previste in materia di tesoreria comunale.

6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso ed eventuali

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modificazioni conseguenti a successive disposizioni legislative, fermo restando gli obblighi a carico del Tesoriere previsti dai successivi articoli. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere o comunicazioni in formato elettronico digitalmente firmate.

7. Il Tesoriere è tenuto, all’atto della cessazione del servizio, al fine di assicurare al nuovo Tesoriere la continuità della gestione, a trasferire, su richiesta dell’Ente (senza oneri a carico del Comune), le banche dati del servizio in un formato comunemente compatibile con i più diffusi software gestionali presenti sul mercato e ogni altra informazione e/o documento utile in forma cartacea o informatizzata.

ART. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE 1. Il servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il

complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali.

2. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o, comunque, ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.

3. Restano incluse nel servizio di Tesoreria le riscossioni relative alle entrate patrimoniali. Qualora la riscossione di dette entrate dovesse essere demandata a soggetto di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Tesoriere ha l’obbligo di incassare le somme da questo riscosse sulla base di reversali emesse dall’Ente.

4. Non rientra fra i compiti del Tesoriere la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi di spettanza dell’Ente, affidata tramite apposita convenzione al concessionario della riscossione.

5. Il Tesoriere si impegna a garantire la disponibilità di tutti gli strumenti, anche informatici, necessari per consentire all’Ente di dare attuazione agli adempimenti normativamente previsti. Nell’eventualità che il Tesoriere richieda dati del sistema informatico comunale, il tracciato dei dati stessi verrà concordato con il Servzio Sistemi Informativi dell’Ente e le eventuali spese necessarie per adeguare allo scopo i programmi informatici dell’Ente saranno a carico del Tesoriere.

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6. Il Tesoriere comunicherà in via preventiva all’Ente il nominativo dei propri dipendenti preposti al servizio e quelli dei loro sostituti, salvo i casi di assegnazione temporanee ed occasionali.

ART. 3 – ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L’esercizio finanziario del Comune ha durata annuale, con inizio il 1°

gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.

ART. 4 – RISCOSSIONI 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso

(reversali) emessi dal Comune, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo. I predetti nominativi verranno comunicati con apposita nota e, a tal fine, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Tutte le entrate riscosse dal Tesoriere devono essere versate all’ente per l’intero importo, essendo a costo zero per l’ente stesso.

2. Gli ordinativi di incasso devono, ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. n. 267/2000, almeno contenere quanto segue: la denominazione dell’Ente; l’indicazione del debitore; la somma da riscuotere, in cifre ed in lettere; la causale del versamento; gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge,

da trasferimenti o da prestiti; l’indicazione del titolo e della tipologia, distintamente per residui o

competenza; la codifica di bilancio; il numero progressivo; l’esercizio finanziario e la data di emissione; la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge 31 dicembre 2009, n.

196; i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del

D.Lgs. n. 118/2011; l’indicazione per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di

quietanza;

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l’annotazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera”.

3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

4. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati, con il massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore, all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione tempestivamente e, comunque, entro l’ultimo giorno del mese successivo.

5. Per le riscossioni del mese di dicembre la regolarizzazione dovrà avvenire entro e non oltre il 15 gennaio dell’esercizio successivo.

6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso del flusso telematico fornitogli dalla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a rilasciare quietanza. In relazione a ciò, l’Ente trasmette, nei termini di cui ai precedenti commi 7 e 8, i corrispondenti ordinativi a copertura.

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo di riscossione. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale, tramite postagiro o utilizzando i canali telematici messi a disposizione da Poste S.p.A. e accredita all’Ente l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

8. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione e trattenute su un apposito conto.

9. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o al Comune.

10. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche ai debitori morosi.

11. Il Tesoriere si impegna ad agevolare l’attività di riscossione dell’ente mettendo a disposizione dei debitori dell’Ente stesso tutti i nuovi canali di pagamento previsti dal sistema bancario.

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12. Le riscossioni di entrate incassate dal Tesoriere verranno accreditate al conto di Tesoreria secondo le modalità tecniche più favorevoli per l’Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni, con valuta nello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma sul proprio conto.

ART. 5 – RISCOSSIONI TELEMATICHE

1. Il Tesoriere deve incassare le somme con tutti i metodi normalmente previsti dagli usi bancari e di tesoreria e dalle tecniche informatiche e automatizzate presenti e future.

2. Le riscossioni dell’Ente possono avvenire, oltre che mediante contanti, con le seguenti procedure automatizzate/informatizzate:

- SDD (Sepa Direct Debit): il Tesoriere riscuote con addebito “salvo buon fine” sul conto corrente del debitore gli ordinativi di incasso e le partite inserite in elenchi/ruoli di servizi comunali, previa autorizzazione del debitore stesso su apposito modello fornito dal Tesoriere. Il servizio viene svolto in via del tutto gratuita, senza costi per l’Ente e per l’utente;

- M.A.V.: il Tesoriere offre la possibilità di avvalersi del bollettino M.A.V. per gli ordinativi di incasso e le partite inserite in elenchi/ruoli di servizi comunali in via del tutto gratuita, senza costi per l’Ente e per l’utente; - Servizio P.O.S.: il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente e senza pretesa di alcun compenso, a realizzare e a provvedere alla manutenzione di n. . . . . punti per pagamenti automatici (P.O.S.) presso uffici indicati dall’Amministrazione Comunale. Sono a carico del Tesoriere i costi per il canone di ciascuna apparecchiatura installata;

- bonifico; - pagamenti on-line sul sito del Comune di Parabiago: il Tesoriere offre con canone gratuito il servizio di pagamento “P.O.S. Virtuale” per la gestione dei pagamenti on-line sul sito del Comune. Per l’utilizzo delle carte di credito o Pago Bancomat si prevede per l’utente l’addebito di una commissione nella misura del ____ sugli importi transati.

3. Il Tesoriere procederà direttamente, senza alcuna richiesta da parte dell’Ente, al trasferimento delle somme sul conto di tesoreria, trasmettendo in forma telematica i dati necessari all’incasso attraverso il servizio di home banking. Il flusso telematico dovrà contenere obbligatoriamente la causale di versamento, così come definita dall’Ente, nonché i dati identificativi del versante.

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4. Il Tesoriere si rende inoltre disponibile a sviluppare eventuali nuovi sistemi di riscossione e di pagamento telematici tramite rete Internet secondo modalità e condizioni che verranno concordate con l’Ente.

ART. 6 – PAGAMENTI 1. I pagamenti sono effettuati in base a ordini di pagamento (mandati),

individuali o collettivi, emessi dall’Ente, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o, nel caso di assenza o impedimento, dalle persone abilitate a sostituirlo. I predetti nominativi verranno comunicati con apposita nota e, a tal fine, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

2. L’Ente appone la firma digitale dei documenti in conformità alla normativa vigente in termini di gestione e sicurezza.

3. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. I mandati di pagamento devono contenere, ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000, almeno quanto segue: la denominazione dell’Ente; il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; la data di emissione; l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio

cui è riferita la spesa e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;

la codifica di bilancio; l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del

soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o partita IVA;

l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

l’ammontare della somma lorda – in cifre e in lettere – ed eventualmente netta da pagare; la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione

della spesa; l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento, se

richieste dal creditore, con i relativi estremi;

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il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;

la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il codice CIG/CUP, ove previsto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;

i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del D.Lgs. n. 118/2011;

l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, in caso di esercizio provvisorio;

la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera il Tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;

le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza.

5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti a carattere di urgenza, su richiesta scritta dell’Ente, nonché quelli derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, e con scadenze improrogabili come canoni di utenze, rate assicurative e altro. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.

6. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.

7. Ad eccezione di quanto avviene nei periodi di vigenza di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.

8. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio di competenza ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.

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9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero, utilizzando l’anticipazione di Tesoreria, con le modalità di cui al successivo articolo 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.

10. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

11. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’Ente, che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva. Qualora l’Ente indichi sull’ordinativo la data di scadenza del pagamento, il Tesoriere è tenuto ad estinguere il mandato non prima del secondo giorno bancabile precedente detta data. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare la documentazione necessaria entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell’Ente di quanto previsto dal presente articolo, risponde, qualora vengano effettuati tardivi versamenti di imposte e contributi, delle sanzioni ed interessi comminati dagli Enti impositori a seguito delle predette violazioni.

13. Per il pagamento degli emolumenti stipendiali del personale dipendente dell’Ente, il Tesoriere applica la valuta fissa il giorno 27 del mese di riferimento; nel caso in cui il giorno 27 cada in giorno festivo o sabato, gli emolumenti verranno accreditati il primo giorno lavorativo precedente. Per il pagamento dello stipendio di dicembre, comprensivo della tredicesima mensilità, la valuta da applicare è il giorno 17 dicembre, ovvero il primo giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui cada in giorno festivo o sabato.

14. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danni conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.

15. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre,

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commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, il cui uso viene preventivamente concordato con l’Ente.

16. L’Ente si impegna a non consegnare i mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre, e di quelli ritenuti dall’Ente aventi carattere d’urgenza

17. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari, nella misura di €…. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l’ammontare delle spese in questione e deve dare formale indicazione della mancata corrispondenza fra le somme pagate e quelle dei mandati medesimi – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati. Restano, comunque, esclusi dall’applicazione di commissioni e spese i titoli di spesa relativi a: pagamenti diretti presso il Tesoriere; pagamenti su conti correnti bancari presso il Tesoriere; pagamenti di importi inferiori a €….; emolumenti o spettanze al personale; pagamento di imposte o contributi e oneri previdenziali; somme a favore di altri Enti Pubblici; pagamenti afferenti ad utenze, rate mutui, leasing, premi assicurativi.

18. Qualora vengano emessi nello stesso giorno mandati di pagamento a favore del medesimo beneficiario il Tesoriere dovrà applicare una unica commissione.

19. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Il Tesoriere assicura la trasmissione degli estremi delle quietanze mediante flusso telematico.

20. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

21. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si obbliga, nel rispetto dell’art. 22 del D.L. n. 359/187, convertito in Legge n. 440/1987, a produrre, contestualmente ai documenti di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei

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contributi suddetti, corredandoli dei supporti cartacei o moduli compilati on-line previsti per legge. Il Tesoriere, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre non oltre il 31/12), ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.

22. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l’obbligo di effettuare gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.

23. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere alla anticipazione di Tesoreria in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.

24. Il Tesoriere, purché debitamente preavvisato dall’Ente degli importi da pagare e delle relative scadenze, sarà ritenuto responsabile dei ritardi nei pagamenti effettuati e dovrà rispondere degli eventuali interessi di mora addebitati all’Ente stesso, nonché ogni ulteriore danno derivante.

ART. 7 – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi

dall’Ente al Tesoriere tramite le procedure informatiche a firma digitale previste al successivo articolo. Il Tesoriere deve rilasciare tempestivamente apposite ricevute firmate digitalmente per ogni singolo ordinativo di incasso e pagamento. In caso di impossibilità di utilizzare le procedure informatiche è consentito, in via eccezionale, l’invio in forma cartacea degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, accompagnati da distinta in doppia copia debitamente sottoscritta di cui una, vistata dal tesoriere, funge da ricevuta. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi.

2. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere, anche esclusivamente in via informatica, i seguenti documenti:

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il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;

l’elenco dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

3. Nel corso dell’esercizio finanziario, anche esclusivamente in via informatica, l’Ente trasmette al Tesoriere: le deliberazioni esecutive, relative ai prelevamenti dal fondo di riserva

ed alle variazioni di bilancio; le variazioni dei residui, a seguito del loro riaccertamento; le variazioni del fondo pluriennale vincolato.

4. L’Ente è tenuto a comunicare al Tesoriere i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico di revisione economico-finanziaria.

ART. 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DI MANDATI E REVERSALI. 1. Il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici

con collegamento diretto tra l’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere.

2. Tutto quanto afferente ai sopra indicati interventi deve risultare senza oneri per l’Ente. L’eventuale necessità di creare collegamenti informatici, o qualsiasi altra innovazione tecnologica che risulti efficiente e funzionale al servizio, deve essere concordata tra le parti e subordinata all’autorizzazione del Dirigente del Servizio Sistemi Informativi.

3. Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione personale qualificato e nominare un referente della gestione informatizzata al quale l’Ente potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

4. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home-banking con possibilità di inquiry on line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione in tempo reale dei documenti e dati sopracitati.

5. Il Tesoriere deve attivare tutte le procedure necessarie alla prosecuzione della gestione del “mandato e reversale elettronica” senza interruzione del servizio nel sistema informativo dell’Ente e mettere a disposizione proprio personale specializzato ai fini dell’integrazione delle relative procedure informatiche attualmente utilizzate dal comune di Parabiago.

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6. Il Tesoriere deve garantire quanto sopra senza costi per l’Ente e, in particolare, deve garantire la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispettto a quanto stabilito: - dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e

s.m.i.); - dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei

documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (ed eventuali successivi aggiornamenti);

- dal Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.

7. Qualsiasi modifica di tipo informatico e/o operativo non deve comportare in alcun modo una diminuzione dello standard del servizio previsto con la presente convenzione. In ogni caso, devono essere salvaguardate le procedure informatiche utilizzate dall’Ente, nonché i rapporti con i terzi fornitori collegate alle suddette procedure.

8. I flussi informatici bidirezionali tra Ente e Tesoriere dovranno essere effettuati in base al protocollo vigente nell’Ente, ovvero secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale, in modo da gestire il seguente iter procedurale: - i dipendenti abilitati dovranno apporre la firma digitale sui documenti virtuali tramite smart card o dispositivo equivalente rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato, quindi inviare il flusso informatico risultante al Tesoriere;

- il Tesoriere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione firma e di risultato controllo dati; - in caso di errori, l’ente dovrà provvedere al rinvio dei documenti, con le stesse modalità sopra indicate; - il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare un flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti le quietanza di pagamento ai singoli creditori. Il Tesoriere, una volta effettuate le transazioni, provvede automaticamente a restituire all’Ente i documenti allegati a supporto delle operazioni.

9. Il servizio relativo alla gestione dell’ordinativo informatico con firma digitale dovrà risultare compatibile con gli strumenti hardware e software in dotazione all’Ente.

10. Il Tesoriere deve garantire l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale, prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati firmati digitalmente, eventuali altri documenti firmati digitalmente, etc…..), senza alcun costo per l’Ente. La conservazione

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avviene presso un soggetto accreditato presso l’Agenzia per l’Italia digitale. Il Comune avrà libero accesso ai documenti digitali conservati presso il soggetto certificatore che dovrà fornire, alla fine di ogni esercizio l’archivio completo degli ordinativi informatici su supporto digitale, senza alcun costo per l’Ente.

11. Il Tesoriere deve, inoltre, garantire la migrazione dati e qualsiasi altra attività dovesse rendersi necessaria per gestire la situazione finanziaria dell’Ente, permettendo il passaggio dall’attuale Tesoriere al Tesoriere subentrante senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell’Ente.

ART. 9 – OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE 1. Il Tesoriere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di

cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. Il Tesoriere è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, invia all’Ente il rendiconto delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente. Inoltre, è tenuto a rendere disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.

3. Gli incassi in conto sospesi devono essere codificati (anche ed eventualmente secondo indicazioni prestabilite dall’Ente) dal Tesoriere in rapporto alla natura delle corrispondenti entrate.

4. Il Tesoriere dovrà dimostrare la concordanza del rendiconto di cui sopra con la situazione di cassa trasmessa dalla Banca d’Italia e con la contabilità comunale, evidenziando analiticamente: a) elenco e importo reversali trasmesse; b) elenco e importo mandati trasmessi; c) elenco e importo pagamenti da regolarizzare con mandati; d) elenco e importo riscossioni da regolarizzare con reversali; e) elenco mandati non pagati; f) elenco reversali non riscosse.

5. Dovrà altresì essere evidenziata la distinzione tra contabilità fruttifera ed infruttifera e tra fondi vincolati e non, e vi dovrà essere espressa concordanza con la situazione della contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia.

6. Il Tesoriere è tenuto ad utilizzare, ai fini degli adempimenti di cui sopra, procedure di interfaccia tali da garantire i flussi informatici da far confluire nel sistema dell’Ente, senza oneri per l’Ente.

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7. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione sia alle Autorità competenti che all’Ente dei dati periodici della gestione di cassa.

ART. 10 – VERIFICHE ED ISPEZIONI 1. L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di

procedere a verifiche di casse ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e, comunque, ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 11 – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio

dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’Organo Esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di Tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Il Tesoriere, prima di procedere a tali operazioni, deve tempestivamente informare l’Ente sulla necessità del ricorso all’anticipazione.

2. Gli interessi sulle anticipazioni decorreranno dall’effettivo utilizzo delle somme richieste.

3. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi,

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nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

4. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti articoli, provvede all’emissione dei relativi ordinativi d’incasso e mandati di pagamento.

5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di Tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.

6. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA 1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente,

può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore di terzi creditori, nei casi previsti dalle vigenti norme, senza addebito di alcuna spesa a carico dell’Ente. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente all’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 11. Il Tesoriere si impegna inoltre ad emettere immediatamente nuove garanzie fideiussorie in sostituzione di analoghi documenti rilasciati dal precedente tesoriere a copertura del periodo residuo successivo alla decorrenza della presente convenzione.

ART. 13 – UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE 1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’Organo Esecutivo da adottarsi

ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al

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Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo, per il pagamento delle spese correnti, delle entrate vincolate, comprese quelle rivenienti da mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. .Il ricorso dell’utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 14 – GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO 1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni,

non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli Enti Locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.

2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.

3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno.

4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto di gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali oneri accessori conseguenti.

ART. 15 – TASSO DEBITORE E CREDITORE 1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 11, viene

applicato un tasso di interesse annuo nella seguente misura:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere

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procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 6, comma 7.

2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

3. Per i conti correnti che si dovessero accendere presso il Tesoriere, verrà applicato un tasso di interesse annuo a favore del Comune rilevato in sede di gara e pari a . . . . . . . . . . . , la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a credito per l’Ente, trasmettendo all’ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei tempi previsti dalla presente convenzione.

4. La valuta di accredito o addebito degli interessi è quella dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento.

ART. 16 – RESA DEL CONTO FINANZIARIO 1. Il Tesoriere rende all’Ente il “conto del tesoriere” nei termini e con la

documentazione di cui alla normativa vigente. 2. L’Ente trasmette il conto del Tesoriere alla competente Sezione

giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini e con le modalità di cui all’art. 226 del D.Lgs n. 267/2000.

3. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizi di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all’art. 2 della Legge n. 20/1994.

ART. 17 – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

1. Il Tesoriere assume gratuitamente in custodia e gestione i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli ed inviando all’Ente, allo scadere di ogni annualità, la situazione contabile delle suddette operazioni.

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2. Il Tesoriere custodisce e amministra gratuitamente altresì i titoli, le polizze fideiussorie ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell’Ente nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 18 – CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE 1. Il servizio di cui alla presente convenzione, nonché la tenuta del conto,

sarà svolto dal Tesoriere con un compenso pari a……... 2. Il Tesoriere ha diritto al rimborso, da effettuarsi trimestralmente, delle

spese postali e degli oneri fiscali. Il Tesoriere richiede il rimborso delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota.

3. Il Tesoriere dovrà garantire la riscossione di tutte le entrate comunali presso lo sportello a titolo gratuito fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 21 (riferite esclusivamente ai servizi a domanda individuale) per le quali potrà richiedere una commissione pari ad € …..

4. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti dalla presente convenzione, il Tesoriere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela.

ART. 19 – GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il Tesoriere, a norma degli artt. 211 e 217 del D.Lgs. n. 267/2000,

risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.

ART. 20 – IMPOSTA DI BOLLO 1. L’Ente indica, su tutti i documenti di cassa, e con l’osservanza delle leggi

sul bollo, se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti articoli, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 21 – ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL TESORIERE

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1. Il Tesoriere dovrà farsi carico di tutte le riscossioni delle entrate

dell’Ente eccettuate quelle che per norma contrattuale o per legge sono a carico dell’Esattore. A titolo di esempio dovrà provvedere alla riscossione dei seguenti proventi:

affitti; rette asilo nido; rette ricovero anziani in istituti diversi; rette scuola materna; rette scuole elementari; pre-scuola; trasporto alunni; rette ricoverati c/o Casa di riposo; noleggio sala Biblioteca ed altre; La gestione delle riscossioni di cui sopra, verrà effettuata tramite invio al Tesoriere di elenchi di debitori con precise scadenze in coincidenza delle quali l’Ente provvederà all’emissione delle relative reversali a copertura delle somme introitate, oppure attraverso altre procedure da concordarsi quando la formazione degli elenchi non è consentita. 2. Il Tesoriere si dichiara disponibile a fornire riepiloghi, tabulati, liste di

controllo ecc., anziché su carta mediante supporto magnetico, nei tempi indicati dall’Amministrazione e senza pretesa di alcun compenso. Qualora fosse necessario trattare in modo strutturato questi dati, gli stessi verranno prodotti su tracciati concordati con il Servizio Sistemi Informativi comunale. Nell’eventualità che il Tesoriere richieda dati del sistema informatico comunale, il tracciato dei dati stessi verrà concordato con il Servizio Sistemi Informativi comunale e le eventuali spese necessarie per adeguare allo scopo i programmi informatici dell’Ente saranno a carico del Tesoriere.

3. Il Tesoriere si impegna inoltre a studiare e a realizzare a titolo gratuito, in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi ed il Settore Finanziario dell’Ente, appositi progetti per migliorare il collegamento e lo scambio di dati in tempo reale. I tempi di realizzazione verranno comunque concordati con l’amministrazione comunale.

4. Il Tesoriere si impegna a mettere gratuitamente a disposizione del Comune di Parabiago una cassetta di sicurezza.

5. Il Tesoriere si impegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART. 22 – DURATA DELLA CONVENZIONE

Page 21: COMUNE DI PARABIAGO...al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; il Comune di Parabiago ha disposto di affidare la concessione del servizio

COMUNE DI PARABIAGO - Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa.

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1. La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

2. In ogni caso, intervenuta la scadenza del contratto e nelle more dell’inizio del servizio con il nuovo contraente, il Tesoriere si impegna a continuare, alle stesse condizioni, lo svolgimento del servizio oggi convenuto fino ad un massimo di mesi sei.

ART. 23 – SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere

ART. 24 – REVOCA

1. In caso d’inadempimento grave di quanto previsto nella presente convenzione il Comune, previa contestazione dell’inadempimento ed assegnazione di un termine per controdedurre, potrà deliberare la revoca della concessione, il tutto senza pregiudizio per il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 25 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 26 – DOMICILIO DELLE PARTI 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla

stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Page 22: COMUNE DI PARABIAGO...al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; il Comune di Parabiago ha disposto di affidare la concessione del servizio

COMUNE DI PARABIAGO - Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa.

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ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI 1. L’Ente, quale Titolare del trattamento dei dati personali, con la

sottoscrizione della presente convenzione conferisce al Tesoriere l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione.

2. Il Responsabile dovrà: a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le

istruzioni necessarie; b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal

D.Lgs. n. 196/2003; c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami

degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;

d) evadere tempestivamente le richieste di informazione al garante per la Privacy.

3. Il Tesoriere, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, deve adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare dei dati, rispettando il segreto d’ufficio e dovrà comunicargli i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

4. Il Tesoriere si impegna inoltre a verificare la costante adeguatezza delle misure minime di sicurezza di cui agli art. 33 – 35 del D.Lgs n. 196/2003 per la protezione dei dati gestiti sia con strumenti cartacei che con strumenti elettronici.

ART. 28 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONVENZIONE

1. Il Tesoriere si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto. IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL......................................... ECONOMICO – FINANZIARIO E AFFARI GENERALI (Dott. Claudio Croce)