COMUNE DI MOTTA VISCONTI · del servizio tutela minori. ... della soddisfazione dell’utenza ed a...

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PREMESSA La legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all’art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti. Al fine di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore dei cittadini, favorire il raggiungimento di economie gestionali, perseguire l’obiettivo dell’omogeneità sul territorio nell’erogazione dei servizi nonché promuovere la messa in rete dei servizi sul territorio, i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, hanno disposto di procedere alla gestione in forma associata del servizio tutela minori. In esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati, è stata individuata nella “Convenzione” la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi afferenti alla “Tutela Minori”, e si è convenuto pertanto di istituire un Ufficio Unico per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori. La titolarità della funzione Tutela Minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante. La sede dell’Ufficio Unico è ubicata nel Comune di Mot ta Visconti, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila. Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati la direzione dell’Ufficio Tutela Minori associato. E’ demandato a tale Responsabile l’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione del soggetto del terzo settore a cui verrà affidata la gestione del Servizio. Il servizio Tutela Minori dovrà lavorare a stretto contatto con i Servizi Sociali e Famiglia e Minori dei comuni convenzionati al fine di sostenere la genitorialità, prevenire il rischio evolutivo dei minori e provvedere alla loro tutela qualora si rendesse necessario. Si inserirà a pieno titolo nella rete dei Servizi territoriali dei comuni convenzionati e dovrà essere strettamente integrato con tutti i Servizi Sociali e Sanitari presenti nell’Ambito distrettuale. Dovrà relazionarsi con tutti i soggetti formali e informali che si occupano del sostegno alle famiglie, sia in termini di prevenzione primaria che secondaria. Collaborerà con l’Ufficio di Piano al fine di sviluppare nuove progettualità e ipotesi d’intervento nel più ampio rispetto del principio della territorialità. Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l’intero ambito territoriale. IL TERRITORIO e L’UTENZA La gestione in forma associata del Servizio tutela Minori riguarda n. 14 Comuni. COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi Tel. 02 90008123 Fax 02 90009071

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PREMESSA

La legislazione in materia di Enti Locali (TUEL n. 267/2000), il D.Lgs 112/98 relativo al conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL, anche in materia di servizi sociali, nonché la L. 328/2000, all’art. 6, prevedono che i Comuni determinino gli assetti più funzionali alla gestione dei Servizi sociali e degli interventi ad essi attribuiti. Al fine di sviluppare interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore dei cittadini, favorire il raggiungimento di economie gestionali, perseguire l’obiettivo dell’omogeneità sul territorio nell’erogazione dei servizi nonché promuovere la messa in rete dei servizi sul territorio, i Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, hanno disposto di procedere alla gestione in forma associata del servizio tutela minori.

In esecuzione delle decisioni assunte dagli organi dei Comuni Associati, è stata individuata nella “Convenzione” la forma giuridica per la gestione associata degli interventi e dei servizi afferenti alla “Tutela Minori”, e si è convenuto pertanto di istituire un Ufficio Unico per la gestione associata e coordinata delle attività correlate alla Tutela Minori. La titolarità della funzione Tutela Minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane in capo al Sindaco di ogni singolo Comune in qualità di legale rappresentante. La sede dell’Ufficio Unico è ubicata nel Comune di Motta Visconti, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di Comune capo fila. Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuisce al Responsabile incaricato dal Sindaco del Comune Capofila in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati la direzione dell’Ufficio Tutela Minori associato. E’ demandato a tale Responsabile l’espletamento delle procedure necessarie all’individuazione del soggetto del terzo settore a cui verrà affidata la gestione del Servizio. Il servizio Tutela Minori dovrà lavorare a stretto contatto con i Servizi Sociali e Famiglia e Minori dei comuni convenzionati al fine di sostenere la genitorialità, prevenire il rischio evolutivo dei minori e provvedere alla loro tutela qualora si rendesse necessario. Si inserirà a pieno titolo nella rete dei Servizi territoriali dei comuni convenzionati e dovrà essere strettamente integrato con tutti i Servizi Sociali e Sanitari presenti nell’Ambito distrettuale. Dovrà relazionarsi con tutti i soggetti formali e informali che si occupano del sostegno alle famiglie, sia in termini di prevenzione primaria che secondaria. Collaborerà con l’Ufficio di Piano al fine di sviluppare nuove progettualità e ipotesi d’intervento nel più ampio rispetto del principio della territorialità. Dovranno inoltre essere elaborate forme di coordinamento e collegamento con il Servizio Tutela Minori del Comune di Abbiategrasso, capofila distrettuale per garantire uniformità di servizio per l’intero ambito territoriale. IL TERRITORIO e L’UTENZA La gestione in forma associata del Servizio tutela Minori riguarda n. 14 Comuni.

COMUNE DI MOTTA VISCONTI Provincia di Milano

Settore Affari Sociali, Educativi Ricreativi

Tel. 02 90008123 Fax 02 90009071

La popolazione complessiva è pari a 49.502 abitanti distribuiti nei 14 comuni ; la struttura della popolazione risulta la seguente :

Popolazione al 31 dicembre 2014

Comune Fascia 0-19 Fascia 20-64 Fascia 65 - oltre

Albairate 20,12% 60,68% 19,20%

Besate 19,42% 59,77% 20,81%

Bubbiano 23,62% 61,87% 14,51%

Calvignasco 21,04% 63,79% 15,17%

Cassinetta 20,69% 61,38% 17,93%

Cisliano 20,01% 62,66% 17,33%

Gaggiano 18,43% 60,37% 21,20%

Gudo Visconti 22,25% 60,50% 17,25%

Morimondo 19,59% 60,39% 20,02%

Motta Visconti 19,17% 60,73% 20,10%

Ozzero 19,62% 59,97% 20,41%

Rosate 19,66% 61,97% 18,37%

Unione Navigli 22,15% 63,00% 14,85%

I casi attualmente in carico al Servizio tutela Minori sono 94, come sotto dettagliati :

Comune n. abitanti

n. casi

Albairate 4.702 8

Besate 2.085 3.5

Bubbiano 2.405 11

Calvignasco 1.193 5

Cassinetta di L. 1.919 0

Cisliano 4.731 11

Gaggiano 9.705 6

GudoVvisconti 1.681 1

Morimondo 1.174 1

Motta Visconti 7.762 18

Ozzero 1.520 4

Rosate 5.606 8

Vermezzo 3.938 13.5

Zelo Surrigone 1.711 4

TOTALI 49.502 94

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DEI COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, GUDO VISCONTI, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE, (PERIODO 01 GENNAIO 2016/31 DICEMBRE 2017) CIG: 6475038A62 Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO a) Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di “Tutela Minori” (il Servizio), comprensivo di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la protezione e la tutela dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e il sostegno/recupero delle responsabilità genitoriali delle loro famiglie di appartenenza residenti nei Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone, in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle linee guida regionali vigenti. b) Gli interventi di tutela oggetto di questo appalto si sostanziano in attività psico-sociali dirette e in collaborazione con altri servizi del territorio, in particolare con il servizio sociale professionale dei Comuni aderenti alla tutela minori associata, che rimangono titolari delle funzioni e dei casi. Art. 2 – ENTE APPALTANTE a) I Comuni di Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone (di seguito per brevità “i Comuni”), al fine di perseguire economia di atti amministrativi e omogeneità di gestione contrattuale dell’appalto, hanno affidato al Comune di Motta Visconti, in qualità di Comune capo-convenzione per la gestione del servizio tutela minori in forma associata, le funzioni di Ente Appaltante. b) Il Comune di Motta Visconti, con sede in P.zza San Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti (MI), ha il compito di:

espletare la procedura per la scelta del contraente,

stipulare il contratto

coordinare il servizio

controllare le presenze degli operatori

verificare l’attività del servizio. Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO a) Il contratto di appalto avrà durata biennale a partire dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2017. Alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato per un ulteriore anno (dal 01/01/2018 al 31/12/2018), alle stesse condizioni contrattuali, previa verifica della qualità del servizio, della soddisfazione dell’utenza ed a condizione che la normativa vigente lo consenta. b) L’ente appaltante ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.lgs. 163/06, si riserva sin d’ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del contratto d’appalto, in caso di urgenza derivante dall’esigenza di garantire il servizio di tutela minori. Art. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA a) L’importo contrattuale, tenuto altresì conto dell’ opzione di proroga per un anno, è stimato in complessivi € 286.500,00 =, IVA di legge, ove dovuta, esclusa, ed è determinato con riferimento all’impiego degli operatori e del coordinamento necessari per

l’espletamento del servizio, nonché a tutte le spese di formazione, consulenza,amministrative e gestionali. c) I Costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione dell’appalto non sono stati calcolati, essendo trascurabili. d) Non si avrà luogo a variazioni del prezzo offerto dal concorrente in sede di gara per effetto di variazioni del numero degli utenti rispetto a quello indicato. e) Trascorso un anno dalla data di aggiudicazione, ad istanza della parte interessata, i prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici e succ. mod. e int.. La richiesta di revisione dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Settore responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5) del Codice dei contratti pubblici. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.

Entro il 30° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l’Ente appaltante comunicherà alla controparte l’esito di tale esame e l’adeguamento sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di arrivo dell’istanza al protocollo Generale del Comune. In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data di inizio del secondo anno di affidamento. Art. 5 – UTENTI DEL SERVIZIO a) I destinatari diretti e principali degli interventi del Servizio sono i minori e le famiglie residenti nel territorio dei comuni convenzionati, per i quali: - diviene necessario prevenire il disagio e sostenere la genitorialità con o senza mandato dell’Autorità Giudiziaria. - la magistratura ha dato mandato di approfondimento e valutazione sia sul rischio evolutivo che sugli elementi di pregiudizio o ha richiesto la realizzazione di progetti di recuperabilità delle capacità genitoriali o l’attivazione di interventi di trattamento e riparazione del danno sui minori . b) Sono da considerarsi destinatari indiretti principali i componenti della rete familiare che in diversa forma influiscono sulla vita del minore e del nucleo. c) Sono da considerarsi destinatari indiretti secondari tutti gli operatori che, a diverso titolo, intervengono o attivano risorse in favore del minore e del nucleo. d) Attualmente i casi in carico al Servizio sono 94, da gestire in regime di contemporaneità. Art. 6 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE SERVIZIO TUTELA MINORI a) Finalità del servizio oggetto di appalto è la realizzazione di progetti individualizzati e finalizzati al superamento del disagio, rivolti a famiglie con minori su richiesta dell’Autorità Giudiziaria da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità stessa e fino alla eventuale sentenza/ordinanza di chiusura o di “non doversi procedere” definita dalla stessa autorità, entro la durata del contratto di appalto. b) Gli interventi devono utilizzare i seguenti strumenti e modalità di lavoro: 1. Comunicazione con il minore, i responsabili dell’accudimento, i titolari della potestà ai fini di ottenerne la collaborazione e nella cornice dei diritti al consenso informato e ad esprimere una opinione su tutto ciò che li riguarda, relativamente a: a. motivazioni della presa in carico, b. competenze e responsabilità dei diversi attori/servizi, con particolare riferimento al

servizio titolare e al servizio gestore, c. opportunità offerte dal sistema dei servizi, d. ipotesi e proposte progettuali, e. criteri di valutazione del progetto, f. compiti, responsabilità, diritti e doveri che comunque restano in capo a chi esercita la potestà. La comunicazione deve utilizzare forme, linguaggi, luoghi e tempi adeguati alle capacità di ascolto e alle esigenze dei soggetti, aspetti da declinare nell’offerta tecnica. 2. Sistematico ascolto, anche ai fini della stesura del Progetto Quadro (d’ora in avanti PQ), e informazione del minore e di tutti gli altri attori coinvolti (famiglia di origine, famiglia affidataria, scuola, operatori delle comunità, operatori dei servizi, ecc.), secondo modalità strutturate, da descrivere nell’offerta tecnica e nell’ottica di valorizzare le risorse del minore, della sua famiglia di origine e dell’ambito di vita del minore. 3. Indagini sociali mirate e specialistiche sul nucleo familiare, comprendenti: a) la valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari, b) la valutazione del disagio psicosociale familiare in relazione soprattutto al rischio per il minore, c) la valutazione delle competenze e della recuperabilità genitoriale. 4. Documentata verifica delle risorse comunitarie che possono essere messe in campo ai fini di una risoluzione positiva del caso. 5. Lavoro di rete e cura della rete, oltre a colloqui con le istituzioni interessate al percorso del minore e della sua famiglia, secondo un modello da descrivere e valorizzare nell’offerta tecnica. 6. Stesura, monitoraggio e aggiornamento del PQ personalizzato e multidimensionale del minore, che riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari, sociosanitari ed educativi finalizzati a promuovere il suo benessere e a rimuovere la situazione di pregiudizio in cui si trova e che consente una circolarità delle informazioni sul caso. Tale progetto deve essere steso in collaborazione con tutti coloro che sono coinvolti sul caso (il minore, la sua famiglia di origine, la ASL, il servizio sociale professionale, l’eventuale famiglia affidataria, ecc.). Tale strumento non si deve limitare ad una enunciazione dei bisogni del minore, ma consentire agli operatori della tutela di realizzare azioni concrete ed integrate a favore del minore e della sua famiglia di origine. In tale documento devono essere individuati compiti e responsabilità di ciascuno e deve essere uno strumento di lavoro dinamico e aggiornato, contenente almeno: a) la prognosi delle competenze genitoriali; b) una breve storia della famiglia di origine e della relazione tra i suoi membri; c) una valutazione dei bisogni e delle risorse familiari e del minore; d) gli obiettivi del progetto e relativi impegni/divisione dei compiti; e) le modalità di relazione tra minore e famiglia di origine; f) la gestione degli aspetti sanitari; g) le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati; h) le tempistiche di tutte le fasi. Nell’offerta tecnica deve essere inclusa una proposta di format di PQ. 7. Supporto alla stesura di un Progetto Educativo Individualizzato, che diventa parte integrante del PQ, in caso di collocamento in affido familiare o in comunità residenziale, a cura del servizio residenziale ove il minore è collocato (o, nel caso di affido, a cura dell’aggiudicatario in collaborazione con la famiglia affidataria) e da stendere dopo un periodo di osservazione di circa tre mesi, previa condivisione con il minore e con la famiglia di origine.

Anche questo strumento deve essere redatto in forma scritta e aggiornato periodicamente e archiviato dall’aggiudicatario insieme al resto della documentazione specifica su ciascun caso. Questo Progetto definisce: a) chi fa cosa, con particolare riferimento alla persona responsabile all’interno della comunità o della famiglia affidataria, b) le attività educative specifiche in connessione con il PQ di competenza dell’aggiudicatario, in particolare i percorsi e le metodologie educative e gli impegni assunti dalle parti, ivi comprese le attività specifiche volte a rinsaldare il legame con la famiglia di origine e il lavoro di rete con le altre agenzie e istituzioni del territorio, c) la periodicità degli incontri e delle attività, d) i tempi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, e) le attività di monitoraggio e di verifica del progetto. La società aggiudicataria dovrà dotarsi di idonei strumenti di progettazione sui casi e di archiviazione delle informazioni, che consentano la creazione della memoria su ciascun caso e consentano un agile passaggio informativo e di consegne, inclusi il PQ e il Progetto Educativo Individuale, da monitorare e aggiornare ogni tre mesi, in vista dei passaggi informativi con i Comuni titolari dei casi. Tutta la documentazione cartacea relativa a ciascun caso, andrà scansionata e resa disponibile in formato elettronico e archiviata seguendo la stessa logica. Tale documentazione dovrà sempre essere aggiornata ed accessibile su richiesta dei referenti dei Comuni titolari del caso. 8. Colloqui con le famiglie dei minori, di origine e affidatarie e con i referenti delle comunità residenziali; 9. Monitoraggio di tutti gli interventi e attivazione di eventuali protocolli esterni. c) I servizi richiesti all’aggiudicatario sono i seguenti: 1. Presa in carico, da parte di un’équipe specialistica composta da assistenti sociali e psicologi, con documentata esperienza pluriennale nell’ambito della tutela minori, dei minori sottoposti a decreto dell’Autorità giudiziaria garantendo un progetto d’intervento volto al recupero, ove possibile, delle relazioni con la famiglia naturale al fine di un rientro, o, in alternativa, del collocamento presso un’altra famiglia o, in seconda istanza, presso una comunità residenziale, o, infine, dell’accompagnamento del soggetto verso l’autonomia personale e socioeconomica, una volta raggiunta una età adeguata, il tutto collocato in un asse temporale. La presa in carico deve avvenire entro un mese dal ricevimento del mandato dell’Autorità Giudiziaria il che si sostanzia nella costituzione della mini équipe, della sua introduzione al nucleo familiare del minore, nella stesura di un PQ e di un eventuale Progetto Educativo Individualizzato, in cui menzionare obiettivi del percorso di presa in carico, strumenti di lavoro, tempi previsti. Compito della mini équipe riguarda l’anamnesi e la diagnosi familiare e sociale (da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di ricezione del mandato dell’AG), l’elaborazione e l’attivazione di strategie di recupero, relazioni funzionali con l’autorità giudiziaria, i servizi comunali e i servizi specialistici, scolastici ed educativi presenti sul territorio. A questo proposito, vanno rispettate le scadenze delle relazioni indicate dal Giudice e, in caso non siano indicate, devono avere in tutti i casi cadenza almeno semestrale. Gli operatori si avvarranno quindi di strumenti quali incontri di rete, colloqui (sociali, psicosociali, clinici), visite domiciliari, somministrazione eventuale di test, compilazioni di relazioni sociali, composizione e tenuta della documentazione del caso, incontri d’équipe e supervisione. 2. Progettazione e attivazione di Assistenza domiciliare attraverso personale educativo volto a garantire il sostegno e l’osservazione del minore e del suo nucleo familiare nei suoi ambiti consueti di vita, anche presso il domicilio non di residenza del minore (ad esempio

presso altri parenti) e sul territorio (ad esempio presso altre agenzie educative frequentate dal minore). Si sottolinea che l’individuazione del personale educativo ed i relativi costi saranno comunque a carico dei singoli comuni di residenza dei minori, e non rientrano nel presente appalto. 3. Progettazione e attivazione di affidi familiari (da privilegiare, in caso di allontanamento, rispetto agli inserimenti in comunità e nella considerazione delle risorse della famiglia di origine, anche allargata) con relativo affiancamento durante il periodo di inserimento e monitoraggio in itinere, in caso di necessità di allontanamento del minore dal suo nucleo di origine. A tal fine, il servizio deve coordinarsi con il Servizio Affidi Distrettuale e comunque deve dimostrare di attrezzarsi per conoscere le associazioni di famiglie affidatarie e/o che formano e reclutano le famiglie affidatarie. 4. Progettazione e attivazione di collocamenti in comunità educative o comunità familiari, con relativo affiancamento durante il periodo di inserimento e monitoraggio in itinere, qualora l’affido familiare non sia stato possibile o, per l’età e la storia del minore, il collocamento in comunità residenziale sia una scelta migliore nel suo superiore interesse. A tal fine, il servizio deve dimostrare di attrezzarsi per conoscere le comunità autorizzate del territorio. 5. Accompagnamento giudiziario. 6. Servizio spazio neutro attraverso personale qualificato volto a favorire e sostenere la continuità della relazione tra il minore e la sua famiglia d’origine o la sua rete parentale allargata. A tal fine, il servizio deve dimostrare di attrezzarsi per conoscere le comunità autorizzate del territorio. d) Nell’offerta dovranno essere indicate le modalità di effettuazione del servizio oggetto del presente capitolato ed una descrizione delle collaborazioni e della progettualità che si vorranno implementare, oltre ad un Piano di monitoraggio delle attività realizzate e di valutazione periodica della qualità dei servizi erogati. La stazione appaltante procederà a controlli a campione per verificare la veridicità dei dati dichiarati. Dovrà altresì essere incluso nell’offerta tecnica un Piano dettagliato per la gestione delle emergenze sociali relative a caratteristiche di pregiudizio legate ai minori e alle loro famiglie. ART. 7 – FIGURE PROFESSIONALI a) Le figure professionali richieste (assistenti sociali, psicologi) dovranno avere titolo idoneo allo svolgimento del Servizio con esperienza almeno biennale nell’ambito della Tutela minori. All’interno dell’équipe deve essere disponibile almeno una figura con esperienza in ambito penale. b) L’organizzazione del servizio si deve sviluppare tenendo presente le seguenti azioni: 1. Coordinamento. La figura di coordinamento deve avere esperienza almeno triennale nel coordinamento di equipe multidisciplinari, essere unica e sempre reperibile telefonicamente. Avrà il compito di coordinare l’attività dell’équipe, di integrare le diverse azioni di uno specifico progetto, di mantenere i rapporti con l’ente appaltante e di i Comuni, redigendo anche una relazione semestrale sull’andamento generale del servizio. Avrà altresì il compito di valutare, in previsione delle riunioni periodiche con i Comuni, l’andamento dei singoli progetti e relazionare su di essi. Il Servizio sarà coordinato, oltre che dalla figura specifica richiesta per tale mansione all’aggiudicataria, dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune capofila. 2. Supervisione. La figura di supervisione deve avere esperienza almeno triennale di supervisione di equipe. Ha come obiettivo quello di definire le strategie d’intervento più flessibili e adeguate per affrontare i casi che vedono coinvolti i minori e le loro famiglie. c) Dovranno essere identificati nell’offerta tecnica il numero di operatori che si intende impiegare, con particolare riferimento al numero di ore, articolazione della turnazione, modalità di sostituzione in caso di ferie e/o malattia, CCNL applicato, qualifiche, mansioni

e tipologia di rapporto di lavoro. L’ aggiudicatario provvederà altresì al tempestivo aggiornamento dell’elenco in caso di sostituzioni provvisorie e/o definitive. Per il dettaglio degli operatori attualmente in servizio presso altro appaltatore, si rimanda all’allegato unico del presente Capitolato. Tale assetto organizzativo costituisce lo standard minimo richiesto. d) L’aggiudicatario deve strutturare il servizio tenendo conto dei due seguenti livelli organizzativi: 1. Equipe integrata: composta dal servizio sociale professionale comunale e dal personale del servizio Tutela Minori oggetto di appalto. I temi di cui si dovrà occupare sono: prese in carico, analisi dei casi, organizzazione del lavoro, divisione dei compiti, logistica, modalità operative, monitoraggio dei casi. 2. Mini - Equipe sul caso: composta da assistenti sociali, psicologi, eventuali educatori coinvolti nel progetto. I temi di cui si dovrà occupare sono: definizione del PQ e suo monitoraggio; supporto alla stesura (o stesura in caso di affido) e monitoraggio del Progetto Educativo Individuale, erogazione di prestazioni, nell’ottica di cercare di concludere positivamente il caso entro due anni dall’inizio dell’intervento. e) Sarà cura dell’aggiudicatario prevedere un’organizzazione flessibile e utile al raggiungimento delle finalità descritte. f) Il personale dovrà raggiungere con propri mezzi la sede connessa all’espletamento del servizio e/o qualsiasi altro luogo utile per la gestione del caso. Sarà a carico dell’aggiudicatario l’eventuale assicurazione e/o rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti. g) Il Servizio dovrà essere svolto in modo continuativo dalla data di aggiudicazione sino alla scadenza del termine contrattuale; eventuali periodi di sospensione dovranno essere concordati dall’Aggiudicataria con l’ente appaltante. Deve essere garantita la reperibilità di un Operatore del Servizio dal lunedì al sabato. Il servizio di segreteria telefonica non è considerato valido quale reperibilità. ART. 8 – NORME A TUTELA DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO a) Per l’intera durata del Contratto, l’aggiudicatario si obbliga ad applicare, integralmente, a tutti gli operatori del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del Servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il Servizio. b) L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare il CCNL e gli Accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché, per le cooperative sociali, nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’ aggiudicatario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell’ aggiudicatario medesimo, e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concesse al Personale. c) L’aggiudicatario solleva l’ente appaltante ed i Comuni da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. d) La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del Personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto. e) L’aggiudicatario deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei

regolamenti, nazionali, regionali e comunali sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori. Art. 9 – SEDE OPERATIVA e GIORNI DI SERVIZIO a) La sede del Servizio viene individuata presso il Comune di Motta Visconti. La sede è dotata di spazi, arredi ed attrezzature necessari allo svolgimento del servizio ed è facilmente fruibile dagli utenti del Servizio. La sede è dotata di computer, di telefono e di collegamento ad internet. Le spese relative alle utenze ed al materiale di consumo sono a carico dell’ ente appaltante. b) Il Servizio si dovrà svolgere, di norma, dal lunedì al sabato con un orario il più possibile funzionale alle esigenze dell’utenza. Art. 10 - RAPPORTO CON GLI ENTI APPALTANTI a) I Comuni conservano la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione e rimangono titolari dei casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria. b) Nell’ottica di un continuo dialogo e confronto tra i Comuni, titolari da un punto di vista giuridico del caso, e l’aggiudicatario, al fine di una condivisione sui progetti del servizio stesso, si definiscono le seguenti modalità operative minime che potranno eventualmente essere migliorate o integrate nell’ambito dell’offerta tecnica: - Riunione periodica tra il coordinatore dell’équipe e i referenti comunali per la tutela minori, modalità operativa necessaria ai fini della programmazione progettazione, confronto-condivisione, valutazione-verifica, degli interventi e dell’attività inerenti la gestione dei casi; Le riunioni di cui sopra saranno convocate dal coordinatore dell’équipe in concerto con i referenti comunali, a tali riunioni potranno partecipare, se necessario, operatori del servizio associato e/o comunale. - Invio via email di brevi relazioni di aggiornamento su ciascun caso a ciascun referente comunale; - A seguito di ricezione di decreto, sarà cura del referente comunale inviarne copia al coordinatore al fine di predisporre, nel più breve tempo possibile, la presa in carico; c) Le comunicazioni e le relazioni dell’équipe integrata e/o dei singoli professionisti, da inviare a soggetti istituzionali e all’Autorità Giudiziaria passeranno per il tramite dei referenti dei Comuni secondo la titolarità del caso. d) Sarà cura dell’aggiudicatario redigere bozza di un protocollo operativo che definisca le procedure e le modalità operative per il confronto sulla gestione dei casi e che ricomprenda e specifichi il presente articolo per l’adozione da parte dei comuni appaltanti. Tale protocollo dovrà essere approvato dai Comuni. ART. 11 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO a) Nel rispetto di quanto sopra stabilito in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali relative, l’aggiudicataria attua gli interventi necessari per l’attività che i Comuni delegano con il presente appalto, secondo le modalità di seguito dettagliate. L’aggiudicataria, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a: 1. svolgere il Servizio oggetto dell’appalto a favore dei cittadini residenti nei Comuni afferenti alla Convenzione di gestione del Servizio Tutela Minori; 2. assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale verifica e cura la formazione e l’aggiornamento; 3. esercitare l’opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;

4. ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente capitolato, che richiedono copertura finanziaria da parte del Comune medesimo; 5. conservare tutta la documentazione inerente i casi in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti e all’attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici; 6. trasmettere periodicamente ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti; 7. L’aggiudicataria, nell’ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato d’appalto, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari ai fini della “tutela minori”, siano essi predisposti dall’Autorità Giudiziaria (con le prescrizioni del caso), siano essi frutto di un’offerta di sostegno alla famiglia senza che, a quello stadio, sia già intervenuta una pronuncia di un organo giurisdizionale, fermo restando, l’obbligo della tempestiva, e quanto possibile previa, informazione dettagliata al Comune di riferimento territorialmente competente. b) Riguardo al personale del Servizio, l’appaltatore si obbliga: 1. A conformare l’attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali vigenti, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal Comune. 2. A dotare tutto il personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste (in particolare cellulari di servizio) nonché di cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati. 3. Farsi carico delle spese telefoniche (riferite ai cellulari di servizio), nonché delle spese relative agli spostamenti che il personale dovrà compiere al fine dell’espletamento dei servizio (spese di viaggio per le visite domiciliari, i tribunali e le strutture di accoglienza degli utenti del servizio, ecc. ). Art. 12 - FORMAZIONE DEL PERSONALE a) L’aggiudicatario deve predisporre l’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative. b) Il personale dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione, ove richiesto, organizzati e/o promossi dall’Ente Appaltante o dall’Ufficio di Piano. In particolare è richiesta la partecipazione ai tavoli tematici distrettuali e sovra distrettuali per l’Area delle Politiche Giovanili e la partecipazione attiva ai Gruppi di Lavoro e ai Tavoli Distrettuali per la programmazione condivisa ed il monitoraggio dei servizi e delle risorse del territorio. In ogni caso l’ aggiudicataria è tenuta ad assicurare la partecipazione del personale ai corsi di formazione in orario extra-servizio senza ulteriori oneri per l’ente appaltante . c) Il piano formativo deve essere incluso nell’offerta tecnica. Art 13 – NORME SULLA RISERVATEZZA a) L’aggiudicatario è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti gli utenti dei Comuni titolari del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa ad ogni effetto di legge l’aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

c) L’aggiudicatario sarà conseguentemente obbligato ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. d) L’aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dai Comuni ed in particolare: 1. dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato; 2. non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare); 3. non potrà comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto e dovrà restituirli ai Comuni titolari del trattamento entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dei Comuni titolari; 4. dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso; 5. sarà tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l’ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati; 6. l’aggiudicatario avrà cura di trasmettere ai comuni titolari secondo la titolarità del caso una copia di tale elenco, unitamente a tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno. e) L’elenco degli incaricati dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale. f) Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’aggiudicatario è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate. Art. 14 - DUVRI a) L’aggiudicataria è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al d.lgs. d.lgs. 81/2008 che preveda le prestazioni oggetto dell’appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L’aggiudicataria è altresì tenuta a trasmettere tale documento all’ente appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti. b) All’aggiudicataria è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l’aggiornamento del documento e per l’attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell’aggiudicataria e retribuito con l’importo contrattuale.

Art. 15 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIA E GARANZIE

La gestione delle attività del presente appalto è effettuata dall’ente appaltante in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. L’ aggiudicataria si assume, senza riserve od eccezioni alcuna, ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge, per infortunio o danni che, in relazione

all’espletamento dei servizi affidati o a cause ad esso connesse, derivassero all’ ente appaltante o a terzi, a cose o a persone. L’ aggiudicataria è responsabile inoltre dei danni alla struttura e alle cose di proprietà dell’ ente appaltante e/o di terzi, dati in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio e furto. L’aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate, anche se di proprietà dell’ente appaltante nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possono derivare. L’aggiudicataria si assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto del servizio) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L’aggiudicataria dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’ente appaltante dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, costituirà causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicataria si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne l’ ente appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. L’aggiudicataria, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’ente appaltante per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. L’ aggiudicataria risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’ ente appaltante da ogni molestia e responsabilità relativa. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’ ente appaltante in contradditorio con i rappresentanti dell’ aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’ ente appaltante stesso, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. L’ aggiudicataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all’integrale osservanza ed applicazione di tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od integrazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la loro scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto. Art. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE E’ obbligo dell’aggiudicataria stipulare presso una primaria Compagnia, specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) nella quale venga esplicitamente precisato che l’ente appaltante (Comune di Motta Visconti) debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti, per l’intera durata del contratto e a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, anche prodotti per colpa grave., con un massimale per sinistro per persona non inferiore ad €. 750.000,00 e per cosa non inferiore ad €. 250.000,00.

In alternativa alla stipula della polizza di cui al comma precedente, l’aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ente appaltante precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonchè limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ ente appaltante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio, a pena di revoca dell’aggiudicazione. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata dell’appalto. Il servizio non può iniziare se l’aggiudicataria non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l’esecuzione del servizio e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall’ente appaltante, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione del servizio come previsto dal presente Capitolato, l’aggiudicataria incorrerà nell’automatica decadenza dall’aggiudicazione.

Art.17- GARANZIE INERENTI LA CORRETTA ESECUZIONE DELCONTRATTO- CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicataria, quale esecutore del contratto, è obbligata a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Codice dei Contratti pubblici da parte dell’ente appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella contrattuale. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazioni di penali o per risarcire il danno che l’ente appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto. Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’ aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio.

Art. 18 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto,

pena la risoluzione anticipata del contratto. È vietata all’ Aggiudicataria la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 19 – PENALITA’ L' aggiudicataria , nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e del presente capitolato. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una penale, che verrà determinata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e detratta dalla cauzione, in base ai seguenti livelli: a) € 500,00.= per inadempienze ritenute lievi (ad esempio: attivazione di interventi ammissibili in linea con gli obiettivi del progetto educativo individuale, ma non preventivamente concordati/comunicati al referente responsabile del Comune); b) € 1.000,00.= per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro i termini previsti, mancata presentazione o invio all’autorità giudiziaria delle relazioni nei termini previsti senza un giustificato motivo); c) € 2.000,00.= per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo, utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell’ambito del progetto sociale). Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato potrà comportare l’applicazione di una penalità in funzione della gravità dell’infrazione. In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza con raccomandata con avviso di ritorno, alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dall’aggiudicataria siano ritenute insufficienti, l'ente appaltante assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato con raccomandata con avviso di ritorno. L’importo della penale verrà trattenuto sui pagamenti delle prestazioni effettuate o sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio dell'ente appaltante. Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui al successivo Art. 25 - “Risoluzione del contratto” l’applicazione della penalità non esclude l’attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile. Se l' aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto .

Art. 20 - VICENDE SOGGETTIVE INERENTI L’APPALTATORE INCIDENTI SUL RAPPORTO CONTRATTUALE – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ Ente Appaltante fino a che l’aggiudicatario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

Nei 60 (sessanta) giorni successivi l’ Ente Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui anzi detto, senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo comma producono, nei confronti dell’ Ente Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 31/1/1992, n. 59, e succ. modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’art. 6 della Legge 23/7/1991 n. 223. Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto . del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ Ente Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, l’ Ente Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, l’Impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

Art. 21 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Ente Appaltante procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito dell’appalto oggetto del presente capitolato attraverso il Direttore dell’esecuzione in base a quanto previsto all’art.119 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal contratto d’appalto. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. L’ Ente appaltante provvederà a nominare il Direttore dell’esecuzione secondo le disposizioni in materia. Il D.E:

- procede alla redazione di un verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contradditorio con la ditta;

- procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione (corrispondenza fra prestazioni rese e condizioni/termini contrattuali);

- procede alla verifica di conformità, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 22 - CORRISPETTIVI PRESTAZIONI Il corrispettivo di aggiudicazione è impegnativo e vincolante e omnicomprensivo, e dovrà tenere pertanto conto di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato, degli oneri relativi alla sicurezza, degli oneri derivanti dalla corretta applicazione del contratto di lavoro, nonché delle proposte formulate nell’offerta tecnica. Nel corrispettivo di aggiudicazione si intendono interamente compensate dall’Ente Appaltante e dall’ Aggiudicataria tutte le voci di spesa relative ai servizi prestati nell’esecuzione del presente capitolato, nonché ogni voce d i s p e s a riguardante l’attività, oneri o incombenze che il capitolato o la legge non pongano esplicitamente a carico dell’ Ente Appaltante. Per esigenze straordinarie e motivate l’Ente Appaltante potrà richiedere un’estensione del contratto fino ad un massimo del 20% dell’importo di aggiudicazione. Per analoghi motivi, potrà altresì, richiedere una riduzione delle prestazioni e proporzionalmente dei relativi compensi.

Art. 23 - PAGAMENTI - FATTURE

In relazione all’importo annuo di aggiudicazione, l’aggiudicatario emetterà mensilmente, e per dodici mensilità annue, fatture per un importo pari ad 1/12 del valore annuo del contratto.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico, conformemente a quanto stabilito dall’art.25 del DL 66/2014.

Ad ogni singola fattura dovranno essere allegati i prospetti orari del personale e delle prestazioni effettuate.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Motta Visconti P.zza S. Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti (MI). Il pagamento delle fatture sarà disposto, con atto del Responsabile del Se t to re compe te n te , entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di regolari fatture, ed è subordinato alla regolarità del DURC (Documento Unico di regolarità contributiva). In caso di irregolarità del DURC, le liquidazioni saranno sospese fino a regolarizzazione dello stesso, pertanto il termine sopra previsto per il relativo pagamento, decorrerà dall’acquisizione del DURC regolare. In caso di presentazione di fatture irregolari da parte dell’Aggiudicataria, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Ente Appaltante. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopra detti, l’aggiudicataria non potrà opporre eccezione all’ Ente Appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L’ Aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l’ Aggiudicataria è tenuta, in particolare:

a) a comunicare all’ Ente Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto; b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art.

3 della legge n. 136/2010; c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di gara. L’ Ente Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’aggiudicataria e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 25 - REVISIONE DEI PREZZI I prezzi offerti in sede di gara sono da intendersi bloccati per l’intera durata del contratto, fatto salvo quanto sotto descritto. Trascorso un anno dalla data di aggiudicazione, nel caso di proroga dello stesso, e ad istanza della parte interessata, i prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione su base annuale, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici e succ. mod. e int. La richiesta di revisione dei prezzi è sottoposta a specifica istruttoria, condotta dal Responsabile di Settore responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5) del Codice dei contratti pubblici. Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.

Entro il 30° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l’ Ente Appaltante comunicherà alla controparte l’esito di tale esame e l’adeguamento sarà riconosciuto con decorrenza dalla data di arrivo dell’istanza al protocollo Generale del Comune. In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data di inizio del secondo anno di servizio.

Art. 26 - DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE L’ Aggiudicataria incorre nella decadenza dall’aggiudicazione e dal contratto nel caso in cui, pur dando corso all’esecuzione del servizio, risulti evidente che la stessa non è nelle condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. Costituisce altresì causa automatica di decadenza dall’aggiudicazione la mancata stipula della polizza assicurativa come meglio precisato nel presente capitolato. Determina la revoca dell’aggiudicazione:

- la mancata consegna della polizza e relativa quietanza di cui al comma precedente; - la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente capitolato; - l’utilizzo di modalità di pagamento difformi da quelle previste dal presente capitolato.

Art. 27 - RINUNCIA DELL’AGGIUDICAZIONE Qualora l’ Aggiudicataria non intenda accettare l'aggiudicazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall’ Ente Appaltante. Art. 28 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Ai sensi dell'art. 1456 del codice Civile, costituiscono inoltre cause di risoluzione contrattuale: le seguenti ipotesi: - fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale a carico dell' Aggiudicataria;

- abbandono dell’appalto; - impiego di personale non dipendente dall' Aggiudicataria; - grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari nonché delle norme del presente capitolato, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; - mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato; - mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (previa contestazione dell’addebito e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni); - immotivata o ingiustificata interruzione del servizio; - cessione anche parziale del contratto, o subappalto totale o parziale del servizio non autorizzato; - inosservanza, da parte dell’ Aggiudicataria degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impiegati nell’appalto; - difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e accettato dall’Ente Appaltante; - mancata prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate causa di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;

- perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso al servizio; - accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - sentenza passata in giudicato per frodi verso la stazione appaltante o per violazioni degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro; - mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito; - mancato reintegro della cauzione definitiva qualora la stessa, in fase di esecuzione del contratto sia escussa parzialmente e totalmente; - reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all’ Aggiudicataria dal Capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile. L’ Ente Appaltante potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile e dal nuovo Codice del Contratti D.Lgs. n. 163/2006 sebbene qui non menzionati. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi sopra elencati l’ Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall’ Ente Appaltante salvo il diritto dello stesso al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Art. 29 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R.

n. 252/1998, l’ Ente Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi precedenti, l’ Ente Appaltante può procedere d i re t tamente all’affidamento del complemento delle prestazioni oggetto del presento contratto. Art. 30 - RECESSO UNILATERALE DELL’ENTE APPALTANTE L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse o per giusta causa. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l’insolvenza o il grave dissesto economico e finanziario dell’ aggiudicataria risultante dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, - la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’ Aggiudicataria.

- in caso in cui l’ Aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la fornitura, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento/fax o PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Qualora l’ Ente appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all’aggiudicataria un’indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazione già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ Ente Appaltante , purchè la fornitura sia stata eseguita correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali;

- spese sostenute dall’aggiudicataria; - un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra

l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L’ Aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 Cod. civ. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, l’ Ente Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto , previa formale comunicazione all’ Aggiudicataria con preavviso non inferiore a 15 gg e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui , tenuto

conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’I.A. non consenta alla modifica , proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999. Art. 31 - CAUSE OSTATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO E SOSPENSIONE DELLO STESSO PER VOLONTA’ DELL’ ENTE APPALTANTE – RECESSO DELL’APPALTATORE Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Ente Appaltante, lo stesso può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. L’Ente Appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. L’ Ente Appaltante provvede a comunicare per iscritto all’ Appaltatore la sospensione dell’esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza. Art. 32 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall’ Ente Appaltante e dall’ Aggiudicataria, avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 239 del Codice dei Contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata:

- dall’appaltatore, per essere presentata all’esame del dirigente competente dell’ Ente Appaltante;

- dal Responsabile di settore competente dell’ Ente Appaltante, per essere rivolta all’ Aggiudicataria, previa audizione della medesima. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità. Art. 33 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA La risoluzione delle controversi inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo, e deferita al Foro competente. E’ comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall’art. 244 del Codice dei contratti pubblici. Art. 34 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO Il contratto relativo al presente appalto deve essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’ Ente Appaltante di concordare con l’ Aggiudicataria diverso termine in differimento. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può mediante atto notificato all’ Ente Appaltante sciogliersi da ogni

vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate se versate. Nel caso si sia dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. Il contratto relativo al presente appalto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti. L’esecuzione d’urgenza durante il termine dilatorio, di cui al punto precedente, è consentita se la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico. In tal caso l’esecuzione del contratto può avere inizio anche nelle more della stipula del contratto, qualora l’ Ente Appaltante lo richieda, nei modi e condizioni previste nel Regolamento di attuazione del Codice dei contratti. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’ Ente Appaltante. Art. 35 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’’ Aggiudicataria, con riferimento particolare: a) all’assolvimento dell’imposta di bollo; b) all’assolvimento dell’imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma; c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 36 - CLAUSOLA DI RINVIO Per tutto quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Ente Appaltante e l’aggiudicataria fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a bando i contratti pubblici. Art. 37 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.L. N° 196 del 30/06/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’ aggiudicataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.

L’ Ente Appaltante dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. L’ Aggiudicataria e l’ente Appaltante prestano il proprio r e c i p roco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per

tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Art. 38 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI Ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile l’ Ente Appaltante approva tutte le clausole contenute nel presente capitolato. Responsabile del Procedimento: Donà Maddalena Telefono 02/90008131 - Fax 02/90009071 - e_mail: affari [email protected]

ALLEGATO UNICO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI DEI COMUNI DI ALBAIRATE, BESATE, BUBBIANO, CALVIGNASCO, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CISLIANO, GAGGIANO, GUDO VISCONTI, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, OZZERO, ROSATE, VERMEZZO, ZELO SURRIGONE, (PERIODO 01 GENNAIO 2016/31 DICEMBRE 2017) CIG: 6475038A62 ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA 30.10.2015

COGNOME E NOME

DATA NASCITA

DATA ASSUNZIONE/INCARICO

LIVELLO INQ. E CCNL APPLICATO

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO

PROX SCATTO ANZIANITA’

L. A.L. 04/08/1984 01/01/2014 D2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI

20 ORE Ha già maturato n.2 scatti anzianità Prossimo scatto Febbraio 2017

A.E.M.V. 16/12/1982 01/01/2014 PSICOLOGA CONTRATTO LIBERO/PROFESSIONALE

18 ORE

S.S. 27/12/1964 01/01/2014 PSICOLOGA CONTRATTO LIBERO/PROFESSIONALE

17 ORE