COMUNE DI MONTE ARGENTARIO · l’evoluzione della società e dell’economia verso forme...

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COMUNE DI MONTE ARGENTARIO Provincia di Grosseto Regolamento Urbanistico Maggio 2009 Progetto Preliminare seconda stesura (Art.55 L.R. 03.01.2005 n°1) Sindaco: Geom. Enzo Turbanti Ing. Arturo Cerulli Assessore all'Urbanistica: Dirigente di settore: Ing. Luca Vecchieschi Progetto e coordinamento: Collaboratore primario: Arch. Luciano Piazza Arch. Stefano Casali Consulenti: Aspetti naturalistici: Aspetti geologici Aspetti agronomici: NEMO s.r.l Prof. Sergio Signanini "Norme Tecniche di Attuazione" Elaborato F Adozione: Approvazione: Geol. Franco Duranti, Ing. Luca Moretti e idraulici:

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COMUNE DI MONTE ARGENTARIOProvincia di Grosseto

Regolamento Urbanistico

Maggio 2009

Progetto Preliminareseconda stesura

(Art.55 L.R. 03.01.2005 n°1)

Sindaco:

Geom. Enzo Turbanti

Ing. Arturo Cerulli

Assessore all'Urbanistica:

Dirigente di settore:Ing. Luca Vecchieschi

Progetto e coordinamento:

Collaboratore primario:

Arch. Luciano Piazza

Arch. Stefano Casali

Consulenti:

Aspetti naturalistici:

Aspetti geologici

Aspetti agronomici: NEMO s.r.lProf. Sergio Signanini

"Norme Tecniche di Attuazione"Elaborato F

Adozione: Approvazione:

Geol. Franco Duranti, Ing. Luca Morettie idraulici:

  

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Maggio 2009

INDICE

PARTE PRIMA “Disposizioni generali” Articolo 1: “Definizione, finalità, contenuti” pag. 1 Articolo 2: “Validità” pag. 3 Articolo 3: “Elaborati costitutivi” pag. 4 Articolo 4: “Coerenze con il Piano Strutturale” pag. 7 Articolo 5: “Relazioni con i Piani e i programmi di settore” pag. 8 Articolo 6: “Relazioni con il Regolamento Edilizio” pag. 10 Articolo 7: “Modalità di attuazione” pag. 11 Articolo 8: “Gerarchia delle disposizioni normative” pag. 15 Articolo 9: “Opere di urbanizzazione” pag. 16 Articolo 10: “Valutazione integrata” pag. 18 Articolo 11: “Poteri di deroga” pag. 19 Articolo 12: “Misure di salvaguardia” pag. 20 PARTE SECONDA “Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica del territorio” Articolo 12: Disposizioni generali pag. 23 Articolo 13: Vulnerabilità degli acquiferi pag. 23 Articolo 14: Permeabilità dei terreni pag. 23 Articolo 15 Rischio sismico e rischio di instabilità dei versanti pag. 23 Articolo 16: Rischio idraulico e pericolosità idraulica pag. 23 Articolo 17: Pericolosità geologica pag. 23 Articolo 18: Fattibilità pag. 23 PARTE TERZA “Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio” Titolo I: “Risorse naturali” Articolo 19: “Boschi” pag. 25 Articolo 20: “Ambienti aperti naturali” pag. 28 Articolo 21: “Vegetazione lineare” pag. 31 Articolo 22: “Sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico” pag. 32 Articolo 23: “Reticolo idrografico superficiale” pag. 35 Articolo 24: “Bacini di raccolta delle acque superficiali” pag. 37 Articolo 25: “Isolotti satellite” pag. 38 Articolo 26: “Affioramenti rocciosi interni” pag. 39 Articolo 27: “Scogliere” pag. 40 Articolo 28: “Grotte” pag. 41 Articolo 29: “Spiagge” pag. 42 Titolo II: “Risorse storico-culturali” Articolo 30: “Edifici matrice” pag. 45 Articolo 31: “Edifici di valore architettonico-paesistico” pag. 48 Articolo 32: “Cappelle, tabernacoli, croci votive” pag. 50 Articolo 33: “Viabilità storica minore” pag. 51

  

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Articolo 34: “Verde ornamentale di impianto storico e scenografico” pag. 52 Articolo 35: “Terrazzamenti e altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali” pag. 53

Titolo III: “Aree a disciplina speciale” Articolo 36: “Aree pertinenziali dei corsi d’acqua” pag. 55 Articolo 37: “Aree di protezione paesistica e storico-monumentale” pag. 57 Articolo 38: “Siti di importanza regionale (S.I.R.)” pag. 59 Articolo 39: “Aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) e aree di reperimento” pag. 60 Articolo 40: “Ambito per lo sviluppo durevole dell’interno (ASDI)” pag. 62 Articolo 41: “Aree di protezione e compensazione” pag. 63 PARTE QUARTA “Disposizioni per le trasformazioni del territorio” Titolo I: “Disposizioni per il territorio rurale” Capo I: “Disposizioni generali” Articolo 42: “Finalità e articolazione” pag. 65 Articolo 43: “Attività consentite” pag. 67 Articolo 44: “Operatori agricoli” pag. 68 Articolo 45: “Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale” pag. 69 Articolo 46: “Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola” pag. 71 Articolo 47: “Locali interrati o seminterrati” pag. 73 Articolo 48: “Interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola” pag. 74 Articolo 49: “Recinzioni” pag. 75 Articolo 50: “Piscine e vasche antincendio” pag. 76 Articolo 51: “Patrimonio edilizio esistente” pag. 77 Articolo 52: “Nuove costruzioni” pag. 81 Capo II: “Zone territoriali omogenee” Sezione A. Zone a prevalente carattere naturale (En) Articolo 53: “Zona a prevalente carattere naturale” (En1) pag. 85 Sezione B. Zone a prevalente carattere agricolo (Ea) Articolo 54: “Ripartizione delle “Zone a prevalente carattere agricolo” pag. 87 Articolo 55: “Zona agricola di interesse primario” (Ea.1) pag. 88 Articolo 56: “Zona con prevalente funzione agricola” (Ea.2.) pag. 90 Sezione C. Altre zone territoriali omogenee del territorio rurale Articolo 57: “Zona a prevalente carattere residenziale (R)” pag. 92 Articolo 58: “Zona a prevalente carattere turistico-residenziale” (Rt) pag. 94 Articolo 59: “Zona per strutture turistiche e ricettive” (T) pag. 96 Articolo 60: “Zona per attrezzature sportive” (Asp - Aspp) pag. 99 Articolo 61: “Zona per attrezzature tecnologiche” (At) pag. 104 Titolo II: “Disposizioni per gli ambiti urbani” Capo I: “Disposizioni generali” Articolo 62: “Definizione e finalità” pag. 108 Articolo 63: “Prestazioni qualitative e funzionali” pag. 110 Articolo 64: “Prestazioni qualitative e interventi di trasformazione” pag. 111 Articolo 65: “Parametri di qualificazione ambientale” pag. 112 Articolo 66: “Prestazioni funzionali e destinazioni d’uso” pag. 113 Capo II: “Prestazioni qualitative degli ambiti urbani” Articolo 67: “Varchi (VA)” pag. 116

  

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Articolo 68: “Aree verdi di corredo stradale (VS)” pag. 118 Articolo 69: “Aree di rigenerazione ambientale dei tessuti edificati (Vr)” pag. 119 Articolo 70: “Aree verdi per lo sport (Vsp) pag. 120 Articolo 71: “Parcheggi (P) pag. 121 Articolo 72: “Tessuti urbani di vecchio impianto (Tv)” pag. 122 Articolo 73: “Tessuti urbani consolidati (Tc)” pag. 124 Articolo 74: “Tessuti urbani di formazione recente (Tr)” pag. 125 Articolo 75: “Tessuti urbani recenti a prevalente carattere artigianale e industriale (TI)” pag. 127 Articolo 76: “Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale (…..)” pag. 129 Articolo 77: “Aree di nuovo impianto a prevalente carattere residenziale (…..)” pag. 131 Capo III: “Prestazioni funzionali degli ambiti urbani” Articolo 78: “Disposizioni generali” pag. 133 Articolo 79: “Zona residenziale (R)” pag. 134 Articolo 80: “Zona per attività artigianali e/o industriali (I)” pag. 139 Titolo III: “Disposizioni per le infrastrutture di trasporto Articolo 81: “Parcheggi territoriali” pag. 145 Articolo 82: “Corridoio plurimodale” pag. 149 Articolo 83: “Rete viaria” pag. 150 Articolo 84: “Percorsi pedonali e ciclabili” pag. 152 PARTE QUINTA “Disposizioni transitorie e finali”

  

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PARTE PRIMA

“Disposizioni generali” Articolo 1. Definizione, finalità e contenuti 1. Definizione

1.1. Il Regolamento Urbanistico (R.U.), predisposto ai sensi della L.R. 01/20051, è il principale atto di governo del territorio della Amministrazione Comunale2. Esso è predisposto in conformità al Piano Strutturale (P.S.), cui conferisce efficacia operativa, ed opera sull’intero territorio comunale.

2. Finalità

2.1. Il R.U. persegue le seguenti finalità principali: a. prefigura i nuovi assetti territoriali in funzione della qualità paesaggistica e ambientale, della

qualità della vita e del benessere socio-economico della comunità locale, favorendo l’evoluzione della società e dell’economia verso forme imprenditoriali qualificate, legate al territorio e capaci di valorizzarne le specificità peculiari;

b. disciplina le trasformazioni territoriali sulla base dei seguenti criteri: - compatibilità con l’integrità fisica del territorio; - tutela attiva dell’ambiente, del paesaggio e delle sue risorse naturali e storico-culturali; - valorizzazione dei caratteri identitari del territorio comunale in funzione di una identità

evolutiva coerente; - efficienza, qualificazione e completamento dei tessuti urbani; - evoluzione degli assetti territoriali, ambientali e paesaggistici secondo criteri di

funzionalità ecologica, equità sociale, qualità formale ed efficienza funzionale. c. disciplina l’attività edilizia e urbanistica prescrivendo, in particolare, le modalità di

attuazione degli interventi e i parametri che regolano le attività edificatorie; d. individua gli standards urbanistici e ambientali che contribuiscono ad elevare la qualità

ecologica, funzionale e formale del sistema insediativo.

2.2. Il R.U. persegue in particolare: a. la tutela dell’integrità fisica del territorio, attraverso disposizioni per:

- il contenimento del rischio geologico e idraulico; - la protezione degli acquiferi; - la tutela della costa e del reticolo idrografico superficiale; - la conservazione attiva delle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali; - il mantenimento della copertura boschiva.

1 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio” 2 Altri atti comunali di governo del territorio sono i Piani Complessi di Intervento e i Piani Attuativi. Qualora

producano varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, costituiscono atti di governo del territorio anche i Piani e i programmi di settore, gli Accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.

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b. la qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale, attraverso disposizioni per:

- la salvaguardia e la valorizzazione delle sue componenti strutturali (fisiche, naturali e storico-culturali);

- la valorizzazione e lo sviluppo delle attività agricole tradizionali; - il contenimento degli usi residenziali; - il controllo e lo sviluppo compatibile degli usi produttivi, ricreativi e sociali.

c. la qualificazione ecologica, morfologica e funzionale dei centri abitati, attraverso la previsione di:

- un sistema articolato degli spazi aperti, capace di concorrere alla qualificazione ecologica e formale dei tessuti urbani;

- un sistema gerarchizzato della viabilità e della sosta, capace di migliorare gli accessi e gli spostamenti interni;

- un sistema integrato degli spazi pubblici, incentrato su vecchie e nuove centralità urbane;

- limitazioni al traffico di ingresso e di attraversamento nelle aree urbane centrali, sviluppando, al contempo, le condizioni per una loro progressiva pedonalizzazione;

- completamenti morfologici e adeguamenti funzionali nelle aree di frangia.

d. il contenimento della pressione antropica concentrata sulle aree costiere, attraverso: - il divieto di nuove costruzioni sulla costa, esterne ai centri abitati e al sistema dei porti; - il sostegno alle attività che valorizzino le risorse naturali, storico-culturali ed economico-

produttive delle aree interne; - il sostegno alle attività che favoriscano la diluizione temporale delle presenze turistiche; - il sostegno alle attività che si propongano come integrative di quelle balneari e capaci di

creare con queste sinergie di lunga durata.

3. Contenuti

3.1. Sulla base delle vigenti norme regionali3, il Regolamento Urbanistico si compone di due parti: a. la disciplina per la gestione degli assetti edilizi, insediativi, infrastrutturali e territoriali

esistenti, che definisce, tra l’altro, le disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio4, nonché il perimetro aggiornato dei centri abitati, individuando, al loro interno, le aree nelle quali è consentita l’edificazione di completamento;

b. la disciplina per la trasformazione degli assetti edilizi, insediativi e infrastrutturali del

territorio, che individua e definisce, tra l’altro, le “aree di riorganizzazione urbana” e le “aree di nuovo impianto”.

3 Articolo 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, già citata 4 Parti Seconda e Terza delle presenti norme

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Articolo 2. Validità 1. La disciplina degli assetti territoriali esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera “a” delle

presenti norme, ha validità a tempo indeterminato ed è suscettibile di modifiche e/o integrazioni previa approvazione di apposite varianti al R.U., predisposte in conformità ai contenuti statutari e strategici del P.S.5.

2. Alla scadenza di ogni quinquennio dalla approvazione del R.U., l’Amministrazione Comunale

redige un rapporto che ne accerta lo stato di attuazione e ne valuta gli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana.

3. La disciplina per la trasformazione degli assetti territoriali esistenti, di cui all’articolo 1, punto

3, lettera “b” delle presenti norme, perde efficacia qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione del R.U., non risultino approvati i relativi progetti esecutivi, i relativi P.A., ovvero, in presenza di P.A. di iniziativa privata, non risulti stipulata la relativa convenzione o prodotto, in sostituzione di questa, un valido atto unilaterale d’obbligo a favore della Amministrazione Comunale6.

Le previsioni urbanistiche riconducibili a tale disciplina, una volta decadute, potranno: a. costituire oggetto di una apposita variante al R.U. di validità quinquennale, che

provvederà a confermarle nella precedente ubicazione ovvero, nel rispetto delle disposizioni del P.S., a collocarle in luogo diverso;

b. tornare nella disponibilità del P.S. in attesa che l’Amministrazione Comunale provveda, attraverso apposita variante al R.U. con validità quinquennale, a disporne nuovamente la realizzazione.

4. I P.A. di iniziativa privata, vigenti all’entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la loro

efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo del presente articolo, tali piani possono essere adeguati, su richiesta dei privati interessati, alle disposizioni del presente R.U.

5. Mantengono “comunque” la loro validità gli impegni derivanti da rapporti convenzionali,

ovvero da P.A. o titoli abilitativi che prevedano la cessione di aree per scopi pubblici o di pubblica utilità, la realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni assunti al momento della loro approvazione.

5 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”, articolo 55 6 Idem, in particolare comma 5 e comma 6

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Articolo 3. Elaborati costitutivi 1. Il R.U. si compone dei seguenti elaborati, che, con l’eccezione del Quadro conoscitivo di

riferimento (Q.C.R.), rivestono carattere prescrittivo:

Quadro Conoscitivo di Riferimento: - Altimetria (scala 1:10:000); - Esposizione dei versanti (scala 1:10.000); - Esposizione dei versanti – elaborazione per l’individuazione delle Unità di paesaggio

(scala 1:10:000); - Acclività (scala 1:10.000); - Acclività – elaborazione per l’individuazione dell Unità di paesaggio (cartografia scala

1:10.000); - Litotecnica (scala 1:10.000); - Litotecnica – elaborazione per l’individuazione delle Unità di paesaggio (scala

1:10.000); - Vegetazione (scala 1:10:000); - Vegetazione – elaborazione per l’individuazione delle Unità di paesaggio (scala

1:10:000); - Uso del suolo (scala 1:10.000); - Aree agricole e sistemazioni agrarie al 1954 (scala 1:10.000); - Estensione delle aree agricole al 1954 e al 1998 (scala 1:10.000); - Uso del suolo urbano (scala 1:2.000):

Tavola 1A “Porto Santo Stefano” Tavola 1B “Spaccabellezze” Tavola 1C “Campone” Tavola 1D “Punta Nera” Tavola 1E “Poggio del Vallone Tavola 1F “Fonte Betta” Tavola 1G “Santa Liberata” Tavola 1H “Pianone” Tavola 1I “Il Mascherino” Tavola 1L “Terrarossa” Tavola 1M “Podere Terrarossa” Tavola 1N “Podere Feniglia” Tavola 1O “Poggio Pertuso” Tavola 1P “Porto Ercole” Tavola 1Q ”La Rocca” Tavola 1R “Fattoria Pimpinnacolo”

- Consistenza degli edifici: numero massimo dei piani fuori terra (scala 1:2.000) Tavola 2A “Porto Santo Stefano” Tavola 2B “Spaccabellezze” Tavola 2C “Campone” Tavola 2D “Punta Nera” Tavola 2E “Poggio del Vallone Tavola 2F “Fonte Betta” Tavola 2G “Santa Liberata” Tavola 2H “Pianone”

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Tavola 2I “Il Mascherino” Tavola 2L “Terrarossa” Tavola 2N “Podere Feniglia” Tavola 2O “Poggio Pertuso” Tavola 2P “Porto Ercole” Tavola 2Q ”La Rocca” Tavola 2R “Fattoria Pimpinnacolo”

- Standard residenziali (scala 1:2.000) Tavola 3A “Porto santo Stefano” Tavola 3B “Spaccabellezze” Tavola 3C “Campone” Tavola 3D “Punta Nera” Tavola 3E “Poggio del Vallone Tavola 3F “Fonte Betta” Tavola 3H “Pianone” Tavola 3I “Il Mascherino” Tavola 3L “Terrarossa” Tavola 3M “Podere Terrarossa” Tavola 3N “Podere Feniglia” Tavola 3O “Poggio Pertuso” Tavola 3P “Porto Ercole” Tavola 3Q ”La Rocca” Tavola 3R “Fattoria Pimpinnacolo”

- Periodizzazione (scala 1:10.000) - Schedatura patrimonio edilizio di impianto storico - Pericolosità idraulica (scala 1:10.000) - Pericolosità geologica (scala 1:10.000) - Valore naturalistico (scala 1:10.000) - Emergenze naturali e storico-culturali (scala 1:10.000) - Fisiotopi (scala 1:10.000) - Ecotopi (scala 1:10.000) - Unità di paesaggio (scala 1:10.000) - Analisi applicate degli effetti naturalistici del territorio comunale7 - Supporto geologico e idraulico ….

Progetto:

- Elaborato A1: Risorse naturali (scala 1:10.000) - Elaborato A2: Risorse storico culturali (scala 1:10.000) - Elaborato B: Aree a disciplina speciale (scala 1:10.000) - Elaborato C: Territorio rurale: azzonamento (scala 1:10.000) - Elaborato D1: Ambiti urbani: prestazioni qualitative – Porto Santo Stefano (scala

1:2.000) - Elaborato D2: Ambiti urbani: prestazioni qualitative – Pozzarello (scala 1:2.000) - Elaborato D3: Ambiti urbani: prestazioni qualitative – Porto Ercole (scala 1:2.000)

7 Elaborazioni predisposte da Nemo srl e costituite da Relazione tecnica ed elaborati cartografici (Carta dell’uso del suolo, scala 1:10.000; Carta della vegetazione, scala 1:10.000; Carta del valore naturalistico, scala 1:10.000.

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- Elaborato E1: Ambiti urbani: prestazioni funzionali – Porto Santo Stefano (scala 1:2.000)

- Elaborato E2: Ambiti urbani: prestazioni funzionali – Pozzarello (scala 1:2.000) - Elaborato E3: Ambiti urbani: prestazioni funzionali – Porto Ercole (scala 1:2.000) - Valutazione integrata - Norme tecniche di attuazione - Relazione illustrativa generale

Fattibilità geologico-idraulica: ..........................

2. In presenza di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le tavole di progetto in scala

1:10.000 e in scala 1:2000, prevalgono i contenuti delle tavole in scala 1:2000. 3. I perimetri delle aree individuate dagli elaborati grafici del R.U. e sottoposte a Piano Attuativo

(P.A.) dalle presenti norme potranno essere adeguati, nella fase attuativa, con leggeri spostamenti se ciò risulterà opportuno per far coincidere i suddetti perimetri con i segni riconoscibili sul territorio (strade, fossi, muri, ecc.). Tali adeguamenti non costituiranno variante al R.U. e non potranno in nessun caso dare luogo a maggiori capacità edificatorie.

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Articolo 4. Coerenze con il Piano Strutturale 1. Il R.U. costituisce il principale strumento operativo del P.S.

Esso definisce l’uso delle risorse e specifica gli interventi di trasformazione territoriale in coerenza con lo statuto del territorio e con gli indirizzi strategici del P.S., avvalendosi di un proprio Quadro Conoscitivo di Riferimento (Q.C.R.), che integra quello che accompagna il P.S.

2. Rispondendo ai disposti della legislazione nazionale vigente, il R.U. definisce un apposito

azzonamento del territorio comunale, che riprende i contenuti programmatici del P.S. e precisa i confini delle aree da questo individuate, anche riferendole a segni fisicamente rintracciabili sul territorio.

3. Conferenza tecnica integrativa

Così come specificatamente previsto dal Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico viene approvato a seguito della Conferenza Tecnica Integrativa8 tra Comune di Monte Argentario, Provincia di Grosseto e Regione Toscana in merito agli ambiti di intervento di seguito elencati: - razionalizzazione delle attività nautiche esistenti a Santa Liberata e dei relativi servizi; - assetti fisici e funzionali del comprensorio di Cala Galera, compreso tra la SP n. 2, le

pendici di Poggio Pertuso, il molo sovraflutto del porto omonimo, il fosso Boccadoro fino alla sua confluenza sulla SP n. 2;

- poli alberghieri integrati (PAI) che ricadono nelle UTOE 3. 6 e 7 del Piano Strutturale; - piani di recupero degli insediamenti abusivi; - completamento ai fini della sicurezza della strada panoramica; - riqualificazione ambientale degli insediamenti turistici esistenti nella UTOE 4 del Piano

Strutturale; - piano di riqualificazione dell’area mineraria dismessa di Terra Rossa; - grande parco dell’Argentario; - area ex Cirio; - parcheggi urbani ex cava Porto S.Stefano, ex Varoli, ex giardino Iacovacci. Le indicazioni tecniche scaturite dalla suddette conferenza costituiscono parte integrante del Regolamento Urbanistico e delle sue norme regolamentari.

8 Ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 05/1995 secondo il Piano Strutturale. i sensi dell’articolo 27 della L.R. n.

01/2005 oggi.

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Articolo 5. Relazioni con i Piani e i programmi di settore 1. Tutti i Piani e i programmi di settore di competenza comunale, che producano effetti sugli assetti

territoriali, concorrono al governo del territorio e sono approvati dal Consiglio Comunale. Essi devono pertanto:

a. essere coerenti con il Piano Strutturale; b. coordinarsi con il Regolamento Urbanistico e conformarsi alle sue previsioni, articolando

e, se del caso, integrando le disposizioni in esso contenute limitatamente al settore di competenza.

1. In caso di contrasto, le disposizioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico

prevalgono sulle disposizioni dei Piani e dei programmi di settore. 3. Tra i suddetti Piani e programmi assumono particolare rilevanza:

a. “Piano di utilizzo delle aree demaniali” b. “Piano urbano del traffico”9 c. “Piano comunale per la rete degli impianti per la distribuzione carburanti per uso autotrazione”10 d. “Piano comunale di classificazione acustica”11 e. “Piano regolatore portuale” del Porto di Porto Santo Stefano12 f. “Piano regolatore portuale” del Porto di Porto Ercole13 g. “Piano per le stazioni radio base della telefonia mobile”

4. I Piani e i programmi di settore approvati, nelle parti eventualmente in contrasto, sono adeguati

alle disposizioni del Regolamento Urbanistico entro un anno dalla sua approvazione. I Piani e i programmi di settore non ancora approvati sono predisposti entro un anno dalla approvazione del Regolamento Urbanistico.

5. Le disposizioni del Regolamento Urbanistico sono concepite per favorire la gestione dei tempi di

vita e di lavoro nel territorio comunale. In loro aggiunta potrà essere predisposto il Piano regolatore comunale dei tempi, che dovrà comunque considerare prioritariamente le indicazioni contenute nel Regolamento Urbanistico, al fine di regolare in maniera ordinata le attività previste nel territorio comunale e contribuire al miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini.

6. Ai sensi della L.R. n. 01/200514, l’Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di una apposita “Disciplina per la distribuzione e la localizzazione delle funzioni”, che provvederà ad articolare e specificare le disposizioni delle presenti norme, relative alle destinazioni d’uso e alle attività consentite, sulla base dei caratteri ambientali, urbanistici ed edilizi dei singoli contesti locali. Provvederà, in particolare, alla suddivisione del territorio comunale in appositi ambiti di programmazione funzionale e in aree strategiche di riassetto funzionale, costituenti unità minime di intervento, definendo per ciascuna di esse quanto previsto dalla L.R. n. 01/2005. La suddetta

9 Approvato con Del. C.C. n.78 del 28/11/2006 10 Approvato con Del. C.C. n.26 del 23/04/2001 11 Approvato con Del. C.C. n.56 del 26/09/2005 12 Approvato dal Ministero dei LL.PP: in data 22/05/1981. Con atto del 24/08/2006 l’Autorità Marittima ha adottato

un nuovo piano che è attualmente all’esame della Commissione Ministeriale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

13 Approvato dal Ministero dei LL.PP. il 22/06/1960 14 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”, articoli 58 e 59

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Disciplina avrà validità quinquennale. Fino alla sua approvazione, ovvero a seguito della sua decadenza, le destinazioni d’uso e le attività consentite saranno regolate dalle presenti norme.

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Articolo 6. Relazioni con il Regolamento Edilizio 1. Il Regolamento Edilizio e le disposizioni regolamentari in questo contenute concorrono alla

disciplina del territorio comunale in coerenza con le disposizioni di cui alle presenti norme. 2. Il Regolamento Edilizio e le disposizioni regolamentari contengono disposizioni inerenti le

procedure abilitative, la documentazione da allegare alle richieste di intervento edilizio/urbanistico, le caratteristiche architettoniche e formali delle nuove costruzioni, le specie vegetali utilizzabili nei nuovi impianti, l’ornato pubblico, l’estetica, l’igiene, la sicurezza, la vigilanza e, in generale, le modalità attuative degli interventi non specificatamente disciplinate dalle presenti norme.

3. In caso di contrasto, le disposizioni del Regolamento Urbanistico prevalgono comunque su

quelle del Regolamento Edilizio.

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Articolo 7. Modalità di attuazione 1. Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante:

1.1. Intervento diretto 1.1.1. Si attuano con intervento diretto le previsioni del Regolamento Urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo e, in particolare, le previsioni ordinarie, relative a singole opere, a singoli lotti edificati o edificabili, nonché a porzioni limitate di territorio per le quali il Regolamento Urbanistico prevede esplicitamente e compiutamente le modalità di trasformazione. 1.1.2. L’intervento diretto avviene sulla base di un apposito titolo abilitativo, permesso a costruire o denuncia di inizio dell’attività, la cui efficacia può essere subordinata alla sottoscrizione di una convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) tra soggetto attuatore ed Amm./ne Comunale, qualora l’intervento implichi un aumento di carico urbanistico tale da richiedere un adeguamento degli standards urbanistici e/o ambientali, ovvero la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 1.1.3. L’Amm./ne Comunale, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di subordinare gli interventi ordinari alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo, ove ciò sia necessario per garantire una adeguata dotazione delle opere di urbanizzazione e/o il coordinamento di più iniziative, ovvero per verificare la sostenibilità ambientale in ordine alle risorse essenziali del territorio e/o per favorire la qualità ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia degli interventi. 1.1.4. Gli elaborati che accompagnano la richiesta del titolo abilitativo sono definiti dal Regolamento Edilizio. Tali elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e//o delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme (“Integrità fisica del territorio”) e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del progetto, le “Risorse naturali e storico-culturali” e/o le “Aree a disciplina speciale” di cui alla Parte Terza delle presenti norme (“Caratteri qualitativi del territorio”).

1.2. Piano Attuativo (P.A.)

1.2.1. La preventiva approvazione di un P.A. è obbligatoria per realizzare gli interventi previsti negli ambiti urbani o territoriali individuati dalle tavole grafiche del R.U. con apposita perimetrazione accompagnata da eventuale codice identificativo. In tali ambiti sono previsti interventi organici, che presuppongono il coordinamento delle iniziative e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e che investono porzioni di territorio comunale significative per dimensione o per rilevanza strategica delle trasformazioni.

1.2.2. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio che danno attuazione alle previsioni del Regolamento Urbanistico o dei Piani Complessi di Intervento. Essi hanno i contenuti e l’efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi:

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a. Piano particolareggiato (Legge 1150/194215); b. Piano di lottizzazione (Legge 1150/194216); c. Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (Legge 167/196217); d. Piano per gli insediamenti produttivi (Legge 865/197118); e. Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 457/197819); f. Programmi complessi di riqualificazione insediativa, comprendenti in particolare:

- Programmi integrati di intervento (Legge 179/199220); - Programmi di Recupero Urbano (Legge 493/199321).

1.2.3. Ciascun Piano Attuativo individua le disposizioni legislative di riferimento, che verranno recepite nel relativo atto di approvazione. Esso deve sempre uniformarsi alle specifiche disposizioni dettate dal Regolamento Urbanistico per le aree interessate. 1.2.4. Gli elaborati che compongono il Piano Attuativo sono definiti dal Regolamento Edilizio. Essi comprendono comunque il Quadro Conoscitivo di Riferimento, le Norme tecniche di attuazione, la Relazione di fattibilità, la Valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, ai sensi della L.R. n. 01/200522. 1.2.5. Tali elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e//o delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme (“Integrità fisica del territorio”) e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del Piano Attuativo, le “Risorse naturali e storico-culturali” e/o le “Aree a disciplina speciale” di cui alla Parte Terza delle presenti norme (“Caratteri qualitativi del territorio”).

1.2.6. Il Piano Attuativo di iniziativa privata presuppone sempre la stipula di una convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) tra soggetto attuatore e Amministrazione Comunale, registrata e trascritta a cura e spese del soggetto attuatore. Essa contiene congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi convenzionali e prevede in particolare:

a. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree;

b. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e delle relative aree;

15 Legge 17 agosto 1942, n. 1150, “Legge urbanistica nazionale” 16 Idem 17 Legge 18 aprile 1962, n. 167, “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare” 18 Legge 22 ottobre 1971, n. 865, “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità” 19 Legge 5 agosto 1978, n. 457, “Norme per l’edilizia residenziale” 20 Legge 17 febbraio 1992, n. 179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” 21 Legge 4 dicembre 1993, n. 493, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” 22 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”

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c. se e in quanto definita dalle tavole grafiche del R.U. e/o dalle presenti norme, la cessione gratuita alla Amm./ne Comunale delle ulteriori aree per il soddisfacimento degli standards urbanistici (D.I. 1444/1968) o per la realizzazione di opere pubbliche.

1.2.7. Gli interventi di nuova edificazione previsti dal P.A. sono sempre subordinati alla preventiva verifica favorevole delle seguenti condizioni, la cui dimostrazione deve essere oggetto di appositi elaborati e/o di specifiche dichiarazioni di compatibilità con la disponibilità della risorsa da parte degli appositi organi di gestione, ove esistenti:

a. la quantità di acqua disponibile per usi potabili deve essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno, stimato, in coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale, in 150 litri/persona/giorno, delle utenze esistenti e di quelle previste dai nuovi insediamenti. Il risultato di tale verifica deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dall’AATO competente per territorio, che costituirà parte integrante del P.A.;

b. le necessità idriche per l’irrigazione di aree verdi, anche ad uso sportivo e/o ricreativo, e per le esigenze industriali e/o artigianali (acque antincendio, di processo, di lavaggio, ecc.) devono essere assolte prioritariamente, anche con la realizzazione di reti duali, attraverso il recupero delle acque reflue nel rispetto delle disposizioni del D.M 02.05.2006 e s.m.i., evitando comunque modalità di riutilizzo che comportino contatti con alimenti, prodotti farmaceutici o cosmetici;

c. le capacità di smaltimento degli impianti di depurazione esistenti deve essere sufficiente a soddisfare anche i fabbisogni dei nuovi insediamenti; in caso contrario il P.A. dovrà farsi carico di assicurare autonomamente lo smaltimento dei reflui rispettando le disposizioni di legge;

d. ove non esistente, deve essere preventivamente attivata e regolamentata, nel territorio comunale comunale, una discarica per inerti;

e. deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata di quelli speciali;

f. le necessità energetiche, salvo limitazioni legate ad esigenze di salvaguardia paesaggistica e imposte dagli enti preposti alla gestione delle aree vincolate, devono essere soddisfatte attraverso il ricorso a fonti energetiche rinnovabili (FER), così come disciplinate dall’articolo …. delle presenti norme, per almeno le seguenti quote di fabbisogno annuo:

- produzione di acqua calda: 60%; - riscaldamento: 30%; - energia elettrica: 1/3, da elevare a ½ in presenza di pompe

di calore e/o di condizionatori d’aria

1.3. Comparto edificatorio 1.3.1. Si attuano previa formazione di un Comparto edificatorio, concepito secondo i disposti della Legge 1150/1949 e s.m.i., gli interventi appositamente individuati dal Regolamento Urbanistico, che, investendo porzioni di territorio, ancorché discontinue, significative per rilevanza strategica delle trasformazioni, devono garantire l’organicità degli interventi, la realizzazione e la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle opere di urbanizzazione, la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle aree per le opere di infrastrutturazione generale definite in proporzione alla entità e alle caratteristiche del comparto.

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1.3.2. L’attuazione del .Comparto edificatorio è sempre subordinata alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo unitario.

1.4. Programma aziendale

1.4.1. L’approvazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (Programma aziendale), avente o meno valore di Piano Attuativo, costituisce, per gli imprenditori agricoli professionali, condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi relativi a nuove costruzioni nelle zone agricole o per la deruralizzazione di edifici agricoli, sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme. 1.4.2. Gli elaborati che compongono il Programma aziendale sono definiti dal Regolamento Edilizio. Essi esplicitano sempre le condizioni degli edifici e//o delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme (“Integrità fisica del territorio”) e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di propria competenza, le “Risorse naturali e storico-culturali” e/o le “Aree a disciplina speciale” di cui alla Parte Terza delle presenti norme (“Caratteri qualitativi del territorio”). 1.4.3. Qualora il Programma aziendale assuma il valore di Piano Attuativo, i relativi elaborati comprenderanno il Quadro Conoscitivo di Riferimento, le Norme tecniche di attuazione, la Relazione di fattibilità, la Valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, ai sensi della L.R. n. 01/200523.

2. Piani complessi di intervento Gli interventi di trasformazione territoriale che richiedano l’esecuzione programmata e

contestuale di opere pubbliche e private attraverso i Piani complessi di intervento, di cui alla L.R. n. 01/200524, dovranno, nel rispetto delle disposizioni statutarie e strategiche del Piano Strutturale, coordinarsi con il Regolamento Urbanistico, integrandosi con le relative disposizioni senza contraddirne lo spirito e le finalità.

3. Competenze fatte salve

Gli interventi contemplati dalle presenti norme sono consentiti fatte comunque salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli.

4. Categorie di intervento edilizio 4.1. Le categorie di intervento edilizio previste dalle presenti norme, a meno di particolari

limitazioni espressamente individuate o di più dettagliate specificazioni contenute nel regolamento Edilizio, fanno riferimento alle definizioni contenute nella LR n. 01/200525 e agli interventi da questa contemplati.

4.2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica presuppongono sempre la preventiva

approvazione di un apposito Piano Attuativo.

23 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio” 24 Idem, articoli 56 e 57 25 Idem

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Articolo 8. Gerarchia delle disposizioni normative 1. Le disposizioni per la tutela dell’integrità fisica del territorio (Parte Seconda delle presenti norme), perseguono il mantenimento e il ripristino delle condizioni di base per qualsiasi forma di utilizzazione antropica del territorio. Esse, pertanto, prevalgono sulle disposizioni che regolano la tutela dei caratteri qualitativi del territorio (Parte Terza delle presenti norme) e le trasformazioni territoriali (Parte Quarta delle presenti norme). 2. Le disposizioni inerenti le “Risorse naturali” e le “Risorse storico-naturali” (Parte Terza, Titolo I e II, delle presenti norme) perseguono la tutela attiva dei principali sistemi di risorse che assicurano, in proprio e/o attraverso reciproche relazioni, la permanenza dei caratteri identificativi del territorio e del paesaggio locale. Esse, pertanto, prevalgono sulle disposizioni che regolano le “Aree a disciplina speciale” (Parte Terza, Titolo III, delle presenti norme) e le trasformazioni territoriali (Parte Quarta delle presenti norme). 3. Le disposizioni inerenti le “Aree a disciplina speciale” (Parte Terza, Titolo III, delle presenti norme) sono finalizzate alla disciplina di ambiti territoriali che: - per la particolare combinazione di componenti naturali e storico-culturali si configurano come

parti strutturanti dell’identità territoriale e/o strategiche per la qualità del territorio e della vita dei suoi abitanti;

- necessitano di azioni integrate e, se del caso, di gestione unitaria per lo sviluppo di attività compatibili con la valorizzazione del territorio e del paesaggio;

- necessitano di interventi mirati di recupero e/o di valorizzazione ambientale. Esse pertanto prevalgono sulle disposizioni che regolano le trasformazioni territoriali (Parte Quarta delle presenti norme).

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Articolo 9. Opere di urbanizzazione 1. Ai sensi dell’articolo 37 della L.R. n. 01/200526 le opere di urbanizzazione sono costituite da::

1.1. Opere di urbanizzazione primaria. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le piazze, le strade carrabili, i percorsi pedonali, le piste ciclabili, i parcheggi, la rete dei pubblici servizi27, la pubblica illuminazione, le aree di verde elementare e di vicinato, le sistemazioni per la riqualificazione del suolo pubblico e degli insediamenti. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avviene, di norma, ad opera dei soggetti attuatori e a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, previa approvazione di progetti esecutivi redatti sulla base di appositi capitolati prestazionali predisposti dalla Amm./ne Comunale. La certificazione di agibilità di dette opere deve essere sottoposta ad idonea verifica di funzionalità e a collaudo finale, effettuato da un tecnico scelto dalla Amm./ne Comunale con oneri a carico del soggetto attuatore.

1.2. Opere di urbanizzazione secondaria.

Costituiscono opere di urbanizzazione secondaria le strutture scolastiche (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo), le attrezzature collettive di interesse locale28, gli impianti sportivi e le aree verdi di quartiere, le strutture con funzioni di servizi avanzati alle imprese in aree a destinazione produttiva29 . Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria sono cedute gratuitamente alla Amm./ne Comunale; la realizzazione di dette opere potrà avvenire ad opera dei soggetti attuatori secondo le modalità di cui al punto precedente. Qualora gli ambiti di intervento non risultino idonei per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o qualora l’Amm./ne Comunale ritenga più utile, ai fini degli interessi collettivi, prevederne la realizzazione in altro luogo, gli atti di convenzione dovranno prevedere la cessione di aree esterne all’ambito interessato ovvero il versamento di oneri sostitutivi commisurati al reale valore delle aree suscettibili di accogliere dette opere.

2. Convenzione e garanzie.

2.1. In tutti i casi in cui i soggetti abilitati siano tenuti alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, il rilascio dell’atto da parte della Amm./ne Comunale è subordinato a:

- preventiva sottoscrizione di apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo), registrata e trascritta, contenente la data entro la quale dovranno essere ultimati i lavori e l’impegno alla cessione gratuita delle opere e delle relative aree;

- presentazione di una garanzia fidejussoria, pari all’importo delle opere, svincolabile solo all’avvenuto esito positivo del collaudo.

2.2. L’Amm./ne Comunale, previa stipula di apposite convenzioni e sulla base di appositi

capitolati prestazionali, potrà accordare ai soggetti attuatori la manutenzione delle aree e/o delle opere pubbliche che questi dovrebbero cederle e in particolare di quelle che si

26Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio” 27 Rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas e simili. 28 Centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; uffici comunali; mercati di quartiere; chiese ed altri edifici

per servizi religiosi; impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 29Per l’innovazione, per la società dell’informazione, per incubatori di imprese e laboratori di ricerca.

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configurano come spazi di vicinato a servizio della residenza (verde, parcheggi, percorsi pedonali, strade carrabili, ecc.).

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Articolo 10. Valutazione integrata 1. La valutazione integrata è una procedura che consente di valutare, preventivamente alla loro

approvazione, gli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana degli atti di governo del territorio. Essa è predisposta secondo le modalità previste dalla L.R. n. 01/200530 e dal relativo regolamento di attuazione31.

2. Sono sottoposti a valutazione integrata i Piani complessi di intervento, i Piani Attuativi, i Programmi aziendali con valore di Piano Attuativo, i Piani e i programmi di settore, comprese le relative varianti qualora incidano significativamente sulle risorse essenziali del territorio. Sono altresì sottoposte a valutazione integrata le varianti al Regolamento Urbanistico che incidano significativamente sulle risorse essenziali del territorio.

3. L’Amministrazione Comunale potrà comunque sottoporre a valutazione integrata quegli interventi che, pure diversi da quelli sopra indicati, presuppongano effetti rilevanti sul territorio, sull’ambiente, sul paesaggio, sulla società, sull’economia e sulla salute umana.

4. Non sono sottoposti a valutazione integrata le varianti agli atti di governo del territorio che

riguardino aspetti meramente normativi e/o privi di incidenza sulle risorse essenziali del territorio, ovvero che comportino restrizioni alle trasformazioni territoriali, con conseguente riduzione degli effetti complessivi.

5. L’approvazione degli atti di governo del territorio e delle relative varianti dà espressamente atto

delle verifiche effettuate ai fini della valutazione integrata e dei relativi esiti, ovvero della non essenzialità della stessa, anche ai sensi del quarto punto del presente articolo.

30 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”, Titolo II, Capo I 31 D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R

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Articolo 11. Poteri di deroga 1. Il permesso di costruire in deroga al Regolamento Urbanistico può essere rilasciato nei casi

previsti dalla L.R. 01/200532, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/200433 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, potrà riguardare

esclusivamente i limiti di densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dalla strumentazione urbanistica comunale, fermo restando in ogni caso il rispetto del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 144434.

32 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 54 33 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 34 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.765”

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Articolo 11. Misure di salvaguardia 1. Dalla data di adozione delle presenti norme si applicano le misure di salvaguardia, di cui alla L.R. n.01/200535. 2. Da tale data è sospesa, pertanto, ogni determinazione sui procedimenti edilizi in itinere che risultino in contrasto, in tutto o in parte, con il Regolamento Urbanistico adottato ed è sospesa, altresì, l’efficacia delle denunce di inizio di attività, che risultino in contrasto, in tutto o in parte, con il Regolamento Urbanistico adottato. Tali sospensioni operano fino alla sopraggiunta efficacia dell’atto adottato e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

35 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 61

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PARTE SECONDA

“Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica del territorio”

omissis Articolo 12. Disposizioni generali …………………. ………………… Articolo 13. Vulnerabilità degli acquiferi …………………. ………………… Articolo 14. Permeabilità dei terreni …………………. ………………… Articolo 15. Rischio sismico e rischio di instabilità dei versanti …………………. ………………… Articolo 16. Rischio idraulico e pericolosità idraulica …………………. ………………… Articolo 17. Pericolosità geologica …………………. ………………… Articolo 18. Fattibilità …………………. …………………

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PARTE TERZA

“Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

Titolo I: “Risorse naturali”

Articolo 19. Boschi 1. Definizione Ai sensi della L.R. n° 39/200036 “costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata dal piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento”. I boschi presenti nel territorio comunale sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. Le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le aree costituenti bosco ai sensi della norma regionale sopra citata (e sue eventuali modifiche ed integrazioni). 2. Usi I boschi sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesistica. Qualora, per documentate esigenze di rilevanza pubblica e previo parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere all’eliminazione di una parte di bosco, si dovrà provvedere, sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone, al reimpianto di una superficie boscata di superficie quanto meno pari a quella interessata dall’espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l’attecchimento. Al loro interno è vietata la realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché precarie, fatta eccezione per quelle che si rendano necessarie ai fini della tutela ambientale e delle attività selvicolturali. La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e potrà essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza naturalistica e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate Negli interventi di riforestazione si dovranno utilizzare le specie vegetali di cui all’Allegato 1; sono vietati interventi di riforestazione con conifere e/o con latifoglie appartenenti a specie non autoctone nel territorio comunale (vedi elenco allegato). Gli interventi di riforestazione che interessino aree con superficie inferiore a 1 ettaro non sono sottoposti a valutazione d’incidenza, ai sensi della LR n°56/2000 Negli impianti di conifere esistenti sono promossi gli interventi selvicolturali finalizzati a favorire l’insediamento delle latifoglie autoctone (diradamenti, sfolli) e a ridurre il rischio d’incendio, in particolar modo in corrispondenza della viabilità. 36 Legge Regionale 21 marzo 2000, n.39, “Legge forestale della Toscana”

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Salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche zone territoriali omogenee e previa valutazione di incidenza, se e in quanto richiesta, al loro interno sono consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono: - interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale; - opere di difesa idrogeologica, idraulica, di servizio forestale e di prevenzione incendi; - attività selvicolturali e raccolta dei prodotti del sottobosco; - attività escursionistiche e del tempo libero, compresa la realizzazione di percorsi per la mobilità

pedonale e relative strutture di supporto; - interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento

idrico; - attività faunistiche e faunistico-venatorie (con possibilità, per le aziende faunistico-venatorie, di

recingere porzioni di bosco); - realizzazione di linee elettriche e telefoniche, che potranno, se non altrimenti ubicabili, essere

realizzate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

- realizzazione di impianti di teletrasmissione e di stazioni radio base per la telefonia mobile, previa approvazione di uno specifico piano che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali.

Nelle aree boscate degradate a seguito di incendi o cause di origine antropica, gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati alla riconversione verso cenosi stabili e mature, compatibili con la natura del suolo e le potenzialità di evoluzione dell’impianto vegetazionale37.

3. Edifici esistenti Sugli edifici esistenti all’interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali edifici potranno essere utilizzati ai seguenti fini: servizi di prevenzione incendi, attività agricolo-forestali, residenza, attività faunistico-venatorie, lavorazioni tipiche legate alla conduzione del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali; potranno essere altresì utilizzati per attività turistico-ricreative e/o di ristoro se e in quanto ubicati lungo itinerari escursionistici. 4. Aggiornamento del quadro conoscitivo del R.U.. Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuate dalle tavole grafiche del R.U., si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi. Le tavole grafiche del Quadro Conoscitivo di Riferimento e del R.U. saranno periodicamente aggiornate in modo da recepire le nuove perimetrazioni. 5. Boschi di particolare valore naturalistico a. Boschi mesofili maturi a dominanza di leccio e altre latifoglie (b1)

Sono formazioni forestali ad alto valore ecologico, in quanto prevalentemente costituite da esemplari di grandi dimensioni, che rappresentano un habitat ideale per numerose specie di flora

37 Articolo 11, comma f, punto f.6, delle norme di attuazione del Piano Strutturale

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e fauna. Per la loro rarità in loco, tali ambienti sono meritevoli di conservazione e di essere lasciati alla loro evoluzione naturale. Al loro interno sono pertanto vietate le tradizionali forme di utilizzazione forestale (ceduazione, taglio a raso anche su piccole superfici, ecc.). Sono invece ammessi, previa specifica valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n°56/2000 s.m.i., interventi finalizzati al recupero delle formazioni vegetali in presenza di fitopatologie o stati generali di deperimento, soprattutto con riferimento agli esemplari di sughera eventualmente presenti.

b. Boschi a dominanza di leccio e sughera (b2) Sono formazioni arboree, assai rare in loco, costituite da esemplari di leccio associati ad esemplari di sughera, talvolta dominanti e costituenti habitat di interesse comunitario38. Al loro interno sono vietate le tradizionali forme di utilizzazione forestale (ceduazione, taglio a raso anche su piccole superifici, ecc.). Sono invece ammessi, previa specifica valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n°56/2000 s.m.i., interventi finalizzati al recupero delle formazioni vegetali in presenza di fitopatologie o stati generali di deperimento, soprattutto con riferimento agli esemplari di sughera eventualmente presenti.

c. Formazioni forestali degli impluvi a dominanza di leccete con alloro (b3) Sono formazioni forestali degli ambienti umidi a dominanza di specie tipiche del clima atlantico: leccio (Quercus ilex) e alloro (Laurus nobilis). Al loro interno sono tassativamente vietate le attività selvicolturali ed è prescritta la libera evoluzione naturale delle specie vegetali presenti. E’ inoltre tassativamente vietato il taglio di vegetazione a meno di 75 ml dal fondo dell’impluvio, in modo da preservare una fascia con larghezza complessiva pari a 150 ml.

38 Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della

fauna selvatiche", comunemente denominata Direttiva "Habitat"

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Articolo 20. Ambienti aperti naturali 1. Definizione Sono ambienti naturali e seminaturali (gariga, prateria e ambienti rupestri) che derivano dalla degradazione dei boschi preesistenti39 e che non sono classificabili come “boschi” ai sensi della normativa regionale vigente. Comprendono gli ambienti rupestri propriamente detti. Sono caratterizzati da una vegetazione erbacea o basso arbustiva discontinua, intervallata da frequenti affioramenti rocciosi. Presentano una notevole ricchezza floristica di insieme, con numerose emergenze floristiche e faunistiche (specie rare e minacciate). A differenza dei boschi, possono richiedere una gestione attiva, atta a garantirne la conservazione e a evitarne l’evoluzione verso gli arbusteti, soprattutto là dove abbiano cessato di operare i fattori che hanno concorso alla loro creazione40. 2. Usi Sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale. Al loro interno. ove non specificatamente vietato dalle presenti norme e dagli elaborati grafici del R.U., è consentito:

a. il recupero ai fini agricoli dei terrazzamenti esistenti, che, se esteso a superfici superiori ai 2 ettari, dovrà essere sottoposto a valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n° 56/2000;

b. il pascolo brado, o semibrado, nonché, previa valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n° 56/2000 e secondo i disposti dell’articolo 29 delle presenti norme, la realizzazione di recinzioni, punti di abbeverata e ricoveri necessari allo svolgimento di tali attività;

c. la realizzazione di nuove costruzioni ad uso agricole nelle zone classificate agricole ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Quarta, Titolo I, delle presenti norme;

d. interventi di riforestazione, purché sottoposti preventivamente a valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n° 56/2000 s.m.i., e realizzati entro una fascia di 50 ml dalle strade e dagli insediamenti urbani.

Sono invece espressamente vietati:

a.1 gli interventi di riforestazione con conifere e/o con latifoglie appartenenti a specie non autoctone nel territorio comunale (vedi Allegato 1);

b.1 la realizzazione di nuove strade, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie ai fini della prevenzione incendi e della protezione civile;

c.1 la realizzazione di nuove costruzioni, con l’eccezione dei ricoveri per il pascolo, di cui al precedente punto a, e delle costruzioni agricole, consentite ai sensi delle disposizioni contenute nella parte Quarta, Titolo I, delle presenti norme.

3. Edifici esistenti Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tali edifici potranno essere utilizzati ai seguenti fini: servizi di prevenzione incendi, attività agricolo-forestali, residenza, attività turistico-ricreative e/o di ristoro, attività faunistico-venatorie, lavorazioni tipiche legate alla conduzione del bosco e allo sfruttamento delle risorse agro-pastorali.

39 Causa incendio, pascolo, coltivazioni, ecc. 40 Incendi, pascoli, coltivazioni, ecc.

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4. Emergenze naturalistiche: grandi sistemi di ambienti naturali aperti Le aree sotto elencate corrispondono alle maggiori estensioni di vegetazione rada, erbacea o basso-arbustiva pressoché continua41, su suoli poveri e acclivi. Costituiscono ambienti di eccezionale valore floristico e faunistico, in quanto ospitano una notevole quantità di specie rare e a rischio di estinzione. In tali aree il recupero dei vecchi terrazzamenti ai fini agricoli e qualsiasi progetto di riutilizzazione a questi stessi fini di ex coltivi deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza di cui alla L.R. n° 56/2000. Onde evitare l’evoluzione verso formazioni a maggiore copertura del suolo, inoltre, i Programmi aziendali o i progetti che interesseranno tali aree dovranno prevedere specifiche azioni, volte a contrastare l’espansione naturale dei rimboschimento di conifere (pino d’Aleppo, pino domestico, ecc.). Nei promontori di Torre Ciana e dell’Avvoltore è inoltre vietato l’impiano di alberature lungo la viabilità esistente, mentre potrà essere ammesso l’impianto di specie arbustive autoctone (vedi Allegato 1).

a. Costa dei Ronconali (aan1) Si tratta di oltre 30 ettari di formazioni vegetali, a prevalenza di gariga e di macchia bassa e

rada, localizzate su un piccolo crinale roccioso, di grande valore paesaggistico. E’ importante per la presenza di emergenze faunistiche.

b. Promontorio di Capo d’Uomo (aan2) Promontorio roccioso di oltre 180 ettari di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico.

E' caratterizzato dalla presenza di formazioni a gariga, macchia mediterranea, affioramenti rocciosi e ghiaioni, ricchi di specie floristiche rare o endemiche. Importante anche come sito di riproduzione di specie faunistiche rare o minacciate (soprattutto rapaci).

c. Valle delle Lupaiole (aan3) Si tratta di quasi 90 ettari di formazioni a prateria, a dominanza di ampelodesma e

secondariamente a gariga e macchia massa. Molto interessanti per la presenza di specie floristiche rare.

d. Valle dei Pozzoni (aan4) Principale sistema di praterie ad ampelodesma dell’Argentario. Si estende su circa 350 ettari

continui. Importante per la presenza di specie rare di flora e fauna. e. Alta Valle dei Mulini (aan5) Sono le valli tributarie della Valle dei Molini. Sono occupate da praterie, garighe,

affioramenti rocciosi, macchie basse e medie, con una estensione di circa 330 ettari. Molto interessentante per i caratteri paesaggistici, presenta vecchi terrazzamenti in stato di abbandono e aree a tratti coltivate. Riveste notevole importanza faunistica per la presenza di specie rare e/o minacciate.

f. Valle Lunga e Valle delle Ficaie (aan6)

Presenta ampie superfici a gariga, ben conservate e ricche di emergenze floristiche, estese su oltre 120 ettari

41 Praterie ad ampelodesma, garighe e macchie basse rade.

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g. Promontorio di Torre Ciana (aan7)

Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni), garighe e macchie basse, esteso su quasi 100 ettari. Le formazioni vegetali annoverano diverse specie rare di flora, tra cui Misopates calycinum, che in Toscana è presente solo per questo sito

h. Promontorio dell’Avvoltore (aan8)

Promontorio roccioso di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico, interessato da ambienti rupestri (pareti verticali e ghiaioni) e garighe. Si estende su circa 16 ettari.. Importante per la nidificazione di rapaci e altri uccelli rupicoli.

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Articolo 21. Vegetazione lineare 1. Definizione Si tratta di formazioni vegetali arbustive e/o arboree a sviluppo lineare, costituite da specie autoctone o, più raramente, alloctone. Nel territorio comunale le formazioni lineari di maggior valore naturalistico e pregio paesaggistico sono localizzate nell’area de Le Piane e sono costituite da fasce alberate con prevalenza di sughera. 2. Usi Le formazioni lineari devono essere conservate e, se del caso, opportunamente riqualificate attraverso operazioni di ampliamento, di rinfoltimento e di ricucitura là dove interrotte, ovvero attraverso la sostituzione delle specie alloctone con quelle autoctone (vedi Allegato 1). Su di esse sono consentite le normali attività selvicolturali. La rimozione di tratti di vegetazione lineare potrà essere ammessa, in presenza di mutamento delle forme di utilizzazione dei terreni, previa valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n° 56/2000, e a seguito di impianto, a titolo compensativo, di formazioni lineari costituite da specie autoctone, aventi la stessa larghezza e uno sviluppo lineare pari ad almeno il doppio di quelle rimosse. 3. Emergenze naturalistiche: siepi arboree e/o arbustive de Le Piane Si tratta di formazioni lineari e/o di alberi sparsi di notevole sviluppo, caratterizzate dalla presenza di alberi maturi e dalla dominanza delle sughere. Alcune di queste formazioni presentano un notevole sviluppo in larghezza (anche di 40 ml) ed esemplari arborei di dimensioni rilevanti. Al loro interno sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza e lo sviluppo delle piante e in particolare: tagli, potature, scassi del terreno entro un raggio di 10 ml dalla base delle piante, sfalcio delle specie erbacee e arbustive presenti sotto la copertura delle chiome. Sono invece ammessi gli interventi fitosanitari finalizzati al recupero degli esemplari deperienti.

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Articolo 22. Sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico 1. Definizione Le sorgenti e i pozzi ad uso acquedottistico individuati dalle tavole grafiche del R.U. costituiscono i principali punti di captazione idrica ai fini potabili, pubblici o di interesse pubblico, esistenti nel territorio comunale. 2. Usi 2.1. Essi dovranno essere mantenuti in efficienza e sottoposti a monitoraggio continuo per verificare la qualità delle acque e per consentire la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo. Le acque captate potranno essere utilizzate solo ai fini potabili e sfruttate per alimentare acquedotti pubblici o di interesse pubblico. 2.2. I Piani Attuativi e i Programmi Aziendali con valore di Piano Attuativo dovranno definire le modalità atte a razionalizzare l’uso delle acque potabili (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti) e di norma dovranno prevedere la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche. 2.3. Per mantenere e migliorare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, all’intorno delle sorgenti e dei pozzi di cui al presente articolo sono istituite le seguenti aree di salvaguardia42:

a. zone di tutela assoluta: corrispondono alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 10 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;

b. zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta e corrispondono alle aree ricadenti in

un cerchio con raggio di 200 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione; c. zone di protezione: includono le aree di ricarica della falda e sono individuate da

disposizioni regionali che disciplinano altresì le attività ricadenti al loro interno. 2.4. All’interno delle suddette aree di salvaguardia sono vietate le attività e le forme di utilizzazione dei terreni che, attraverso l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, possono produrre danni alla qualità biologica delle acque e, in particolare, valgono le seguenti disposizioni:

a. zona di tutela assoluta: deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione (o presa) e a infrastrutture di servizio. A tale scopo deve essere adeguatamente recintata, provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche, protetta da esondazione di corpi idrici limitrofi. Nell’ulteriore zona di 10 ml (20 ml di raggio dal punto di captazione) dovranno essere preferibilmente messe a dimora specie boschive capaci di costituire un filtro per l’area di captazione.

b. zona di rispetto: vi sono vietati insediamenti e/o attività che costituiscono fattori

potenziali di rischio, quali: - dispersione di fanghi e di acque reflue, ancorché depurate; - accumulo di concimi, fertilizzanti, pesticidi;

42 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,”Norme in materia ambientale”

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- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi in assenza di uno specifico piano di coltivazione riferito alle buone pratiche agricole43, che valuti la vulnerabilità delle risorse idriche basandosi su specifici studi idrogeologici e che escluda la possibilità di interferenza tra suolo e falda;

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; - aree cimiteriali; - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; - apertura di pozzi, con l’eccezione di quelli che estraggono acque destinate all’esclusivo

uso potabile pubblico e di quelli finalizzati a modificare il sistema di estrazione e alla protezione delle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica;

- gestione dei rifiuti; - stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; - centri di raccolta, demolizione e rottamazione degli autoveicoli; - pozzi perdenti; - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di tutela assoluta

2.5. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l’adeguamento degli scarichi domestici, nonché lo spandimento dei reflui zootecnici e vegetali, sono consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche e morfologiche del suolo e di vulnerabilità della falda idrica.

2.6. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano i casi in cui gli interventi previsti ricadono nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso acquedottistico; evidenziano altresì la coerenza degli interventi con le limitazioni disposte all’interno di tali aree. 3. Nuove opere di captazione idrica In coerenza con le disposizioni del Piano Strutturale44, ai soggetti privati non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi o il rifacimento dei pozzi esistenti all’interno delle aree caratterizzate da vulnerabilità degli acquiferi e disciplinate dall’articolo …… delle presenti norme. 4. Sorgenti storiche Le sorgenti associate a toponimi45, riportate sulla cartografia storica o citate dai documenti storici costituiscono beni di valore storico-ambientale e di interesse collettivo. Anche se non espressamente individuate dalle tavole grafiche del R.U., esse devono pertanto essere mantenute o ripristinate per garantirne la pubblica fruizione, soprattutto se ubicate in prossimità di percorsi escursionistici. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano la presenza di sorgenti storiche nelle aree di competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione. 43 Vedi “Codice di buona pratica agricola”, D.M. 19.04.1999 44 Piano Strutturale, Norme di attuazione, articolo 10, lettera f, punto f.1 45 Ad esempio: Fonte del Romito

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5. Raccolte d’acqua di interesse faunistico. Le raccolte d’acqua quali lavatoi, vecchi punti di abbeverata, pozze in corrispondenza di sorgenti, ecc. rivestono una notevole importanza per molte specie di fauna selvatica e in particolare per gli anfibi. Anche se non espressamente individuate dalla tavole grafiche del R.U., esse devono pertanto essere conservate e/o recuperate. 6. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo di Riferimento e del R.U. Gli elaborati grafici del R.U. e del relativo Quadro Conoscitivo di Riferimento sono periodicamente aggiornati per recepire l’ubicazione di nuovi pozzi, sorgenti (storiche o di nuovo sfruttamento), raccolte di acqua di interesse faunistico. Tale aggiornamento non costituisce variante al R.U. Nelle more dell’aggiornamento cartografico, i suddetti beni sono comunque assoggettati alle disposizioni del presente articolo.

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Articolo 23. Reticolo idrografico superficiale 1. Definizione Il reticolo idrografico superficiale è costituito da “tutti” i corsi d’acqua (o parte di essi), ancorché minori e/o a regime torrentizio46, presenti nel territorio comunale. Comprende il microreticolo di scolo delle acque meteoriche. Esso è individuato dalle tavole grafiche del R.U. Per tutto quanto non specificamente disposto nel presente articolo si fa diretto riferimento alle vigenti norme di settore ed alle specifiche competenze degli Enti preposti. 2. Interventi Il reticolo idrografico superficiale è tutelato ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici. E’ fatto pertanto divieto di deviare o coprire i corsi d’acqua, di interromperne o impedirne il deflusso superficiale, di impermeabilizzarne le sponde. E' vietato, in particolare, modificare le linee naturali di impluvio e diminuire le sezioni trasversali degli alvei. Potranno comunque essere autorizzati interventi finalizzati al ripristino delle condizioni naturali di efficienza del sistema drenante naturale. Nelle aree di pianura potranno essere autorizzati interventi puntuali di modifica del reticolo idrografico superficiale solo per comprovate esigenze tecnico-funzionali e a condizione che sia comunque dimostrato, attraverso studi estesi a un congruo intorno territoriale, il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di efficienza idraulica esistenti. Non sono ammessi interventi di manomissione o di modifica degli alvei e delle sponde se non finalizzati alla regimazione idraulica, al contenimento dell’erosione e alla qualificazione biologica (da sottoporre comunque a valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n°56/”2000). L’attraversamento dei corsi d’acqua con tratti di viabilità e/o infrastrutture di trasporto è consentito, per i tratti minimi indispensabili, solo a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all’intero bacino o sottobacino interessato. Tali studi dovranno determinare la sezione idraulica adeguata a far defluire le portate di massima piena. Per gli interventi di regimazione e/o di sistemazione degli alvei e delle sponde si dovrà fare ricorso, preferibilmente, ai metodi e ai materiali dell’ingegneria naturalistica. Per le opere di rinverdimento o di riqualificazione naturalistica, in particolare, dovranno essere utilizzate le specie vegetali elencate nell’Allegato1. Onde contenere la riduzione delle portate e i conseguenti danni alle emergenze faunistiche presenti, dal Fosso di S.Antonio (Le Piane), dal Fosso degli Acquastrini, dalla Valle dei Mulini e dal Fosso del Campone (Valle del Campone), nonché dai relativi affluenti, potranno essere effettuati prelievi di acqua solo se finalizzati a scopi idropotabili pubblici. L’autorizzazione ad effettuare tali prelievi dovrà comunque essere sottosposta a valutazione d’incidenza ai sensi della L.R. n°56/2000. 3. Emergenze naturalistiche

a) Sistema idrografico de Le Piane (ri1) Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli. Presenza accertata del Discoglosso sardo, specie di anfibio endemica dell'area tirrenica presente in Toscana solo al Giglio, Montecristo e all'Argentario.

46 Fiumi, torrenti, fossi, borri o rii

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b) Sistema idrografico della Valle dei Mulini e Acquastrini (ri2) Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli.

c) Sistema idrografico del Campone (ri3)

Sistema di corsi d'acqua importante per diverse specie di anfibi, rettili e uccelli. Presenza accertata del Discoglosso sardo.

4. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano la presenza del reticolo idrografico superficiale nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne la tutela e la manutenzione.

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Articolo 24. Bacini di raccolta delle acque superficiali 1. Sono laghetti arginati artificiali, all’interno dei quali sono raccolte e conservate le acque meteoriche. Costituiscono riserve d’acqua superficiali per usi potabili e irrigui. Assolvono importanti funzioni ecologiche, ai fini della diversificazione degli habitat, della biodiversità e quali punti di abbeveramento della fauna selvatica. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 2. Sulla base di specifici studi di carattere idraulico, ambientale e paesaggistico e fatte salve le autorizzazioni degli Enti preposti, nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di nuovi laghetti artificiali per scopi irrigui, nonché il ripristino di quelli sottoutilizzati e/o in abbandono. 3. Nei laghetti esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. le sponde ed i paramenti di valle dovranno essere mantenuti in ordine e in efficienza, evitando le operazioni di diserbo che potrebbero compromettere le biocenosi esistenti;

b. sui paramenti di valle sono vietate le costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, come qualsiasi altra opera che possa alterare l’equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo gli interventi finalizzati al ripristino e alla valorizzazione ambientale, nonché alle attività venatorie.

4. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano la presenza dei bacini di raccolta delle acque superficiali nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne l’uso e la manutenzione.

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Articolo 25. Isolotti satellite 1. Definizione Sono le piccole isole prossime al promontorio e ricadenti nei confini amministrativi comunali: Argentarola, Isola Rossa, Isolotto di Porto Ercole. Ospitano numerose emergenze faunistiche47 e floristico-vegetazionali e costituiscono un habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat. Gli ecosistemi presenti sono estremamente vulnerabili, per la presenza di piccole popolazioni geneticamente isolate e di specie sensibili al disturbo antropico e all’introduzione di specie competitrici o predatrici. 2. Usi Sono consentiti esclusivamente gli interventi finalizzati alla conservazione della natura. E’ vietata la installazione di sorgenti luminose di qualsiasi tipo, con l’eccezione di quelle eventualmente necessarie per garantire la sicurezza nautica. Con apposito regolamento dovranno essere disciplinati gli accessi delle persone e l’attracco delle imbarcazioni all’intorno. E’ espressamente vietato l’accesso agli animali domestici; sono altresì vietati i fuochi, l’accensione di luci artificiali, gli accessi tra il tramonto e l’alba. Nell’isolotto dell’Argentarola dovranno essere vietati gli sbarchi nel periodo compreso tra aprile e ottobre.

47 Alcune forme tipiche di lucertole, il tarantolino Euleptes europaea, la berta maggiore Calonectris diomedea, ecc.

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Articolo 26. Affioramenti rocciosi interni 1. Definizione I principali affioramenti rocciosi sono quelli di Costa della Scogliera, localizzati nel settore meriodionale nei pressi di Cala dello Sbarcatello e presentano uno sviluppo altitudinale di circa 150-200 metri. Le pareti rocciose costituiscono siti indispensabili per la riproduzione di molti rapaci e habitat esclusivi per alcune specie floristiche rare. 2. Usi Sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione dei caratteri naturali. 3. Emergenze naturalistiche:

- Area rupicola di Costa della Scogliera (r1) Importanti per la nidificazione degli uccelli48 e per la presenza di specie vegetali rupicole di interesse conservazionistico.

48 Falco pellegrino, gheppio, passero solitario, monachella. Potenzialmente anche lanario e grillaio.

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Articolo 27. Scogliere 1. Definizione Sono i tratti di costa, a bassa copertura di vegetazione lito-alofila, caratterizzati dalla presenza di rupi e falesie. 2. Usi Sono consentiti gli interventi di consolidamento, bonifica e recupero delle aree interessate da fenomeni franosi, purché effettuati con specie autoctone tipiche degli ambienti di costa rocciosa (vedi Allegato 1) e sottoposti preventivamente a procedura di valutazione d’incidenza, ai sensi della L.R. n° 56/2000. Vi è altresì consentita la realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta, purché coerenti con la morfologia naturale dei luoghi. E’ vietata ogni forma di edificazione, così come ogni intervento di riforestazione. 3. Emergenze naturalistiche

- Scogliera di Poggio Pertuso (sc1) Nella costa rocciosa di Poggio Pertuso sono presenti emergenze floristiche di particolare rarità49 L’eventuale realizzazione di percorsi pedonali di accesso e/o di piazzole per la sosta potrà essere autorizzata solo a seguito di un progetto dettagliato che dimostri di non interferire con le emergenze floristiche locali.

49 Hyoseris baetica e Polygonum romamum, entrambe specie di interesse regionale segnalate a distribuzione

estremamente localizzata

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Articolo 28. Grotte 1. Definizione Sono cavità ipogee di origine naturale (complessi carsici). Ad esse vengono associate quelle cavità artificiali, quali gallerie e miniere abbandonate, che assumono analogo significato quale rifugio per la fauna. 2. Usi Non sono consentite alterazioni morfologiche significative agli accessi e alle parti interne delle grotte. Gli interventi di sistemazione, atti a favorire la fruizione umana controllata, possono essere consentiti solo a seguito di valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n° 56/2000. 3. Emergenze naturalistiche

- Grotta di Punta degli Stretti (gr1) Nella grotta di Punta degli Stretti sono presenti emergenze faunistiche di particolare rilevanza50. Qualsiasi intervento di sistemazione, atto a favorire la fruizione umana controllata, oltre ad essere preceduto dalla valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. n° 56/2000 e s.m.i., dovrà essere accompagnato da un regolamento che disciplini gli accessi, le attività consentite all’interno e il tetto massimo dei visitatori.

4. Gallerie abbandonate della ferrovia Orbetello-Porto Santo Stefano I tratti in galleria della ferrovia che congiungeva Orbetello a Porto Santo Stefano, per alcune specie di fauna che svolgono parte del loro ciclo biologico nell’ambiente ipogeo (in particolare i Chirotteri), costituiscono ormai un ambiente non diverso dalle grotte naturali. I progetti di riutilizzazione delle gallerie (viabilità, piste ciclabili, ecc.) dovranno essere pertanto preceduti da indagini faunistiche speditive ed essere sottoposti a valutazione d’incidenza.

50 Ad es: Troglorhynchus stolzi, specie di interesse regionale: è un insetto esclusivo dell’Argentario, dove è segnalato

solo per la Grotta di Punta degli Stretti; Myotis capaccinii e Miniopterus schreibersii, specie di pipistrelli di interesse comunitario e regionale segnalate all’Argentario solo nella Grotta di Punta degli Stretti

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Articolo 29. Spiagge 1. Le spiagge sono tratti di litorale, solitamente compresi tra capi rocciosi, che digradano verso il mere e favoriscono la balneazione da terra. Esse costituiscono un sistema ambientale e paesaggistico inscindibile con l’immediato entroterra. Sono individuate con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 2. I litorali sabbiosi e il loro immediato entroterra sono sottoposti a conservazione degli equilibri geoidrogeologici, morfologici, vegetazionali e di ripristino di assetti degradati in ordine a fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale. Nelle spiagge è proibito realizzare costruzioni stabili e/o permanenti, praticare il campeggio, accedere con veicoli, asportare sabbia. 3. Piano direttore delle spiagge. 3.1. L’Amministrazione Comunale disciplina le spiagge nell’ambito del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PAUD, che costituisce piano di settore ai sensi all’articolo 5 delle presenti norme. Il PUAD contiene uno specifico piano direttore delle spiagge, composto da elaborati grafici di dettaglio e norme regolamentari, che definisce specificatamente, per ogni singola spiaggia, le opere infrastrutturali atte a favorirne l’accesso e la fruibilità, i servizi di pubblico interesse, le modalità di utilizzazione degli arenili e dei relativi entroterra, in coerenza con l’articolazione programmatica della costa definita dal Piano Strutturale51 e sulla base delle disposizioni che seguono e che individuano gli interventi consentiti:

Ambito A: S1. Bagni di Domiziano: conferma dell’esistente; S2. La Soda: realizzazione di parcheggi per un numero massimo di 40 posti auto; S3. Pozzarello: realizzazione di parcheggi per un numero massimo di 60 posti auto; S4. La Bionda: adeguamento funzionale del raccordo pedonale tra la spiaggia e il

parcheggio esistente; S5. Punta Nera: conferma dell’esistente; S6: La Cantoniera: adeguamento funzionale dell’accesso pedonale; S7. Viareggio: adeguamento funzionale dell’accesso pedonale; Ambito B: S8. Marinella: conferma dell’esistente; S9. La Sanità: conferma dell’esistente; S10. La Caletta: conferma dell’esistente; S11. Siluripedio: riorganizzazione complessiva dell’area con inserimento di attrezzature

balneari, sistemazione di uno spazio polivalente per spettacoli all’aperto e manifestazioni sportive ed eventuale realizzazione di un pontile in legno riferito ai modelli tardo ottocenteschi; possibile integrazione, nelle aree retrostanti la spiaggia e ricadenti nell’ambito urbano, con servizi, anche di ristoro, per una superficie utile lorda massima di 200 mq e con spazi per la sosta carrabile:

51 Piano Strutturale, Norme di attuazione, articolo 35 “SSFI.6-Spiagge”

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- fino a un massimo di 20 posti auto, reperibili a monte con accesso dalla Strada Panoramica, a servizio della spiaggia;

- fino a un massimo di 50 posti auto, con accesso dal lungomare, a servizio delle abitazioni e delle attività presenti.

Ambito C: S12.Cacciarella: adeguamento funzionale degli accessi pedonali e realizzazione di un

canale di atterraggio; S13. Cala Grande: adeguamento funzionale degli accessi pedonali e realizzazione del

canale di atterraggio. Possibilità di installare attrezzature balneari e manufatti precari di servizio per una superficie utile lorda massima di 50 mq;

S14. Cala Moresca : conferma dell’esistente; S15. Cala del Gesso: conferma dell’esistente con realizzazione del canale di atterraggio; S16. Cala del Bove: adeguamento funzionale degli accessi pedonali; S17. Cala Piccola : realizzazione del canale di atterraggio; Ambito D: S18. Capo d’uomo: conferma dell’esistente; S19a. Maddalena: realizzazione del canale di atterraggio; S19b. Acqua appesa: realizzazione del canale di atterraggio; S20. Cala dell’Olio; conferma dell’esistente; S21, Sassi verdi: conferma dell’esistente; S22. Mar Morto: adeguamento funzionale degli accessi pedonale, realizzazione del

canale di atterraggio; S23. Le Cannelle: potenziamento del parcheggio esistente con un massimo di 20 posti

auto, adeguamento funzionale degli accessi pedonali, realizzazione del canale di atterraggio;

S24. Purgatorio: adeguamento funzionale degli accessi pedonali, realizzazione del canale di atterraggio. Possibilità di installare attrezzature balneari e manufatti precari di servizio per una superficie utile lorda massima di 50 mq;

S25.Ciana: conferma dell’esistente; S26.Cala Piazzoni: conferma dell’esistente; S27. Ficaie: realizzazione del canale di atterraggio; Ambito E: S28. Acqua dolce: adeguamento funzionale degli accessi pedonali, realizzazione del

canale di atterraggio. Possibilità di installare attrezzature balneari e manufatti precari di servizio per una superficie utile lorda massima di 50 mq;

S29.Sbarcatello: adeguamento funzionale degli accessi pedonali, realizzazione del canale di atterraggio;

S30.Spiaggia Lunga: adeguamento funzionale degli accessi pedonali, realizzazione del canale di atterraggio. Possibilità di installare manufatti precari di servizio per una superficie utile lorda massima di 50 mq;

S31. La Piletta: conferma dell’esistente; S32. Le Viste: conferma dell’esistente;

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Ambito F: S33. Le Pietrine: conferma dell’esistente; S34. Cala Galera: riproposizione della spiaggia, con bonifica ambientale per

l’insabbiamento dell’insenatura naturale. Nell’ambito di un intervento complessivo di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale è possibile l’installazione di attrezzature balneari e di manufatti precari di servizio per una superficie utile lorda massima di 50 mq. Accessibilità attraverso piste ciclabili e percorsi pedonali collegati con il centro abitato di Porto Ercole. Il recupero ambientale dovrà essere concepito in modo da salvaguardare le biocenosi di spiaggia, in gran parte di origine recente e suscettibili di produrre ambienti dunali propriamente detti, nonché gli ambienti retrodunali presenti, migliorandone lo stato di conservazione e favorendone il consolidamento, anche attraverso la realizzazione di percorsi obbligati per l’accesso dei bagnanti e la protezione degli ambienti umidi retrodunali e dei cordoni dunali in via di formazione con recinzioni basse e cartelli informativi52.

S35. Feniglia: intervento unitario di riqualificazione insediativa e ambientale, con realizzazione di un nuovo collegamento pedonale da Cala Galera, lungo il piede di Punta Pertuso, anche facendo ricorso a passerelle in legno, e dal nuovo parcheggio previsto dal Regolamento Urbanistico nelle aree retrostanti gli stabilimenti balneari.

3.2. Caratteri costruttivi degli interventi. I parcheggi realizzati a servizio delle spiagge dovranno comportare una minima alterazione dei caratteri morfologici dei terreni e dovranno utilizzare gli spazi naturalmente predisposti ad accogliere le auto, privilegiando distribuzioni articolate ed evitando una eccessiva strutturazione dei siti. Il fondo dei parcheggi dovrà rimanere permeabile. In caso di comprovata necessità, i salti morfologici saranno realizzati con scarpate rinverdite o sostenuti con muri rifiniti in pietra locale faccia vista. Gli impianti di illuminazione sono di norma vietati e consentiti esclusivamente per ragioni di sicurezza, facendo comunque ricorso a corpi illuminanti bassi e a luce radente, ovvero con fasci luminosi di intensità contenuta e schermati nella parte superiore, sì da limitare al massimo grado l’inquinamento luminoso. Le eventuali delimitazioni degli spazi e dei percorsi potranno essere realizzate esclusivamente con staccionate in legno. I percorsi di accesso alle spiagge saranno realizzati con fondo permeabile e, se del caso, con pietre naturali accostate, senza stuccature nei giunti. Le strutture di servizio e per la balneazione dovranno essere realizzate in materiali facilmente assemblabili (legno, metallo, ecc.), evitando il ricorso a murature permanenti o a pannelli prefabbricati in muratura; la loro altezza non potrà essere superiore a 3,00 ml, ovvero all’altezza minima, se superiore, imposta dalle norme di igiene e/o di sicurezza.

52 Vedi Nemo srl, “Studio di incidenza del Piano Strutturale”, maggio 2005

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PARTE TERZA

“Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

Titolo II: “Risorse storico-culturali”

Articolo 30. Edifici matrice 1. Definizione 1.1. Sono edifici e complessi edilizi che costituiscono componenti fondative dell'identità storico-culturale del territorio e/o capisaldi del sistema insediativo. Presentano caratteri particolarmente significativi per connotazione storico-architettonica, tipologica e ambientale. 1.2. Sono meritevoli di conservazione “per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico”, ai sensi della L.R. 01/200553, e i relativi interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del nulla osta rilasciato dalla apposita commissione comunale, ovvero, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/200454, dalla competente Soprtintendenza. 1.3. Sono identificati con apposita campitura e codice di riferimento, nelle tavole grafiche del R.U. e corrispondono a quelli riportati nell’elenco che segue, ove sono evidenziati gli edifici che risultano vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004: Elenco “codice

riferimento tavola”

n° archivio Soprintende

nza Denominazione Località D.Lgs. 42/2004 Identità catastale

1 MA001P Rocca Spagnola Porto Ercole 08/02/1980 Foglio 83; part. 76,77,78/1, 78/2, 78/3, 79, 80/1, 80/2, 82, 83/2, 83/2

84, 85, 86, 87, 87/1, 87/3, H

2 MA002S Forte Stella Porto Ercole 19/04/1979 Foglio 84, part. 28 3 MA003E Torre dell’Argentiera Porto Santo Stefano 26/03/1979 Foglio 49; part.A

4 MA004E Villa Romana di Santa Liberata55 Santa Liberata 21/09/1981

Foglio 19; part. 1, 3 parte, 9, 11, 12, 13, 14, 16 parte, 29 parte, 231

parte, 313, 314 parte 5 MA005P Casale Terrarossa Terrarossa 26/03/1971 Foglio 39; part. 18

6 MA006S Torrione Santa Barbara Porto Ercole 04/07/1977 Foglio 83; part. 1, D, G

7 MA007E Forte di Porto Santo Stefano Porto Santo Stefano 27/01/1979 Foglio 7; part. 201 8 MA008E Convento del Noviziato - 17/02/1979 Foglio 35; part. 25 9 MA009P Torre della Maddalena - 20/02/1979 Foglio 66; part. A parte 10 MA010S Torre di Calamoresca - 26/03/1979 Foglio 40; part. A 11 MA011E Convento dei Padri Passionisti - 11/04/1979 Foglio 52; part. A, 33

12 MA012E Cappella del Cimitero dei Padri Passionisti - 19/04/1979 Foglio 52; part. 21 parte

53 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, comma 4, lettera d) 54 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 55 Vincolo archeologico ai sensi della ex L. 1089/1939

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13 MA013E Chiesa di Sant' Erasmo Porto Ercole 28/04/1979 Foglio 83; part. A 14 MA014P Casale o Podere Terrarossa Podere Terrarossa 19/04/1979 Foglio 56; part. 7, 9 15 MA015P Torre della Peschiera Santa Liberata 16/07/1979 Foglio 19; part. 227 16 MA016P Torre delle Cannelle Cannelle 11/07/1979 Foglio 79; part. 39 parte 17 MA017P Torre di Calagrande Calagrande 09/10/1979 Foglio 20; part. A parte 18 MA018P Torre di Lividonia Lividonia 26/03/1979 Foglio 1, part. 210

19 MA019P Edifici difensivi (polveriera e corpo di guardia) di Poggio

Polveriera Poggio Polveriera 14/07/1979 Foglio 56; part. 23,24

20 MA020P Forte Filippo Porto Ercole 20/02/1979 Foglio 75; part. 38 21 MA021P Torre della Cacciarella - 11/02/1980 Foglio 5; part. A 22 MA022P Forte Santa Caterina - 25/03/1980 Foglio 75; part. 73 23 MA023P Torre di Calapiccola - 21/10/1980 Foglio 59; Part. 498 parte 24 MA024P Torre dell'Avvoltore - 21/10/1980 Foglio 85; Part. A 25 MA025P Ruderi Torre di Calvello - 28/03/1981 Foglio 15; part.285 parte 26 MA026P Palazzo del Governatore Porto Ercole 15/04/1989 Foglio 83; part.8 parte

27 MA027S Forte del Pozzarello 56 Poggio del Pozzarello 11/05/1990

Foglio 16 Part. A,B Foglio 26 part. A,B, 80,180,181

Foglio 27 part.A

28 MA028P Torre Ciana Torre Ciana 21/08/1995 NCT Foglio 85 Part.72 parte, 264 parte

29 MA029P Casa canonica dell chiesa di Sant'Erasmo Porto Ercole 28/09/1993 NCEU Foglio 83, part.52 parte

30 MA030P Parco di Acclimatizzazione della Casa Bianca Porto Ercole 09/10/2000 NCT Foglio 83 part.115 parte, 281

31 MA031P Torre del Molinaccio del Forte Filippo Monte Filippo 29/11/2001 NCT Foglio 75, Part. 396;

NCEU Foglio 75, part.39 parte 32 MA032P Chiesa di San Rocco Porto Ercole 05/04/2006 NCEU Foglio 75, part. A 33 - Mura di Porto Ercole Porto Ercole 22/11/1979 Foglio 83; part.G e E 34 - Torre Di Capoduomo - In via di notifica Foglio 66; part. B 35 - Casale Nunziata - - Foglio 79; part. 4 36 - Cappella di Casale dell’Olmo - - Foglio 68; part.5 37 - Torre di Santa Liberata Santa Liberata - Foglio 19; part. A 38 - Chiesa della Peschiera di Nassa Santa Liberata - Foglio 19; part. 88

1.4. Ad essi si applica la disciplina di zona, definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali. 2. Interventi sugli edifici 2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal Regolamento Edilizio. 2.2. E’ consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino modifica e/o pregiudizio alle caratteristiche storiche, architettoniche, formali e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli. 56 Il vincolo si estende alla strada militare (particella B) che collega il forte alla strada vicinale dell’Olmo in località

Pozzarello.

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3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia 3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione ordinaria e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle rispettive aree di pertinenza edilizia, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato, con la individuazione, la descrizione e la valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio. 3.2. Le suddette aree di pertinenza edilizia, che dovranno essere sempre individuate, con evidenziazione, al loro interno o al loro intorno, di quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/200457, potranno essere sottoposte a interventi di manutenzione e di restauro; qualora l’intervento proposto non comporti modifiche alle suddette aree, gli elaborati progettuali si limiteranno alla loro individuazione. 3.3. Le aree di pertinenza edilizia non potranno essere frazionate attraverso separazioni fisiche permanenti che presuppongano ringhiere, cancellate e/o opere in muratura, salvo specifiche eccezioni eventualmente descritte dalla norme regolamentari. Tale disposizione dovrà essere applicata anche qualora nei progetti siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative. Non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini storici e aree di rispetto). 3.4. All’interno delle aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre descritti, conservati, restaurati e valorizzati:

a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini; b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali); c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali

(alberi e arbusti); d. le componenti minori dell’identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi,

fonti, ecc.); e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che

dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.

3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l’equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

57 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

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Articolo 31. Edifici di valore architettonico-paesistico 1. Definizione 1.1. Sono edifici e complessi edilizi di impianto storico realizzati prima dell’impianto del Nuovo Catasto 58, che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, caratteri architettonico-paesistici di qualità. Per regole insediative e per caratteristiche tipologico-architettoniche, costituiscono componenti integranti della morfologia territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio rurale. Possono presentare varie forme di alterazione, frutto di interventi incongrui di epoca recente, che appaiono suscettibili di reversibilità e/o che non inficiano il valore architettonico-paesistico di insieme. 1.2. Sono individuati con apposita campitura nelle tavole grafiche del R.U. 1.3. Ad essi si applica la disciplina di zona, definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. Al loro interno potranno insediarsi le attività, comprese tra quelle consentite dalla disciplina di zona di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e dei relativi contesti urbani e/o territoriali 2. Interventi sugli edifici 2.1. Su tali edifici, che dovranno essere conservati nei loro tradizionali caratteri tipologici, architettonici, strutturali e formali, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con il ricorso ai materiali e alle modalità costruttive appositamente previsti dal Regolamento Edilizio. 2.2. Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione delle addizioni funzionali, della demolizione con fedele ricostruzione e senza incremento o trasferimento di volumetria, che, nel rispetto dei suddetti caratteri tradizionali, favoriscano la riqualificazione delle parti alterate e che:

a. comportino trasformazioni interne compatibili con l’impianto strutturale dell’edificio; b. favoriscano la riqualificazione delle parti alterate, per ricondurle a condizioni di maggiore

coerenza con i caratteri storicizzati; c. con esclusione delle facciate con simmetrie compiute, prevedano, sulla base di documentati

criteri di coerenza architettonico-formale, interventi contenuti ed episodici di modifica dei fronti esterni per garantire le nuove esigenze d’uso.

2.3. Nell’ambito dei suddetti interventi di ristrutturazione edilizia, è consentita la demolizione dei corpi di fabbrica secondari, legittimi ma incongrui, e la loro ricostruzione con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, solo in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a. detti corpi di fabbrica costituiscono evidenti e documentate superfetazioni di epoca recente; b. la loro ricostruzione avviene seguendo criteri di coerenza architettonica e di integrazione

funzionale con l’edificio di riferimento. 2.4. E’ consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino pregiudizio alle caratteristiche storico- 58 Anni ’30-’40 del XX secolo.

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culturali, architettoniche e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli. 3. Interventi sulle aree di pertinenza edilizia 3.1. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione e riguardanti intere unità immobiliari, dovranno essere estesi alle relative aree di pertinenza, esistenti alla data di approvazione delle presenti norme e certificate come tali da un atto sostitutivo di notorietà a firma del richiedente o, in sua vece, del tecnico incaricato. 3.2. Le aree di pertinenza edilizia non potranno essere frazionate attraverso separazioni fisiche permanenti che presuppongano ringhiere, cancellate e/o opere in muratura, salvo specifiche eccezioni eventualmente descritte dalle norme regolamentari. Tale disposizione dovrà essere applicata anche qualora, nei progetti, siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative. 3.3. Le aree di pertinenza edilizia dovranno essere sempre individuate. Al loro interno, qualora siano previsti interventi di trasformazione, dovranno comunque essere descritti, conservati e valorizzati:

a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini; b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali); c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali

(alberi e arbusti); d. le componenti minori dell’identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi,

fonti, ecc.); e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che

dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.

3.4. Le costruzioni precarie eventualmente esistenti nelle aree di pertinenza edilizia, dotate di regolare titolo abilitativo e comunque legittime, potranno essere demolite e ricostruite a parità di volume, secondo criteri di coerenza architettonica e formale con l’edificio principale, anche con diversa collocazione nel lotto.

3.5. Le componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) dovranno prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l’equipaggiamento vegetale farà ricorso alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

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Articolo 32. Cappelle, tabernacoli, croci votive 1. Definizione Le cappelle, i tabernacoli e le croci votive, identificate dalle tavole grafiche del R.U., costituiscono componenti significative e identificative del paesaggio alla scala locale lungo le percorrenze storiche. Sono individuati con apposita simbologia nelle tavole grafiche del R.U. 2. Interventi I manufatti, ancorché non identificati e/o censiti dal R.U., dovranno essere oggetto di interventi di manutenzione e/o restauro che ne assicurino la conservazione integrale. Tali interventi dovranno essere specificatamente previsti dai progetti edilizi, dai Programmi aziendali e dai Piani Attuativi che interessano le aree ove ricadono i suddetti manufatti.

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Articolo 33. Viabilità storica minore 1. Definizione Comprende la rete della viabilità di impianto storico che serve il territorio rurale. Costituisce una componente identificativa del paesaggio locale. E’ individuata con apposita simbologia dalle tavole grafiche del R.U. 2. Interventi La viabilità storica minore, a meno di comprovate esigenze di sicurezza, dovrà conservare le attuali caratteristiche di tracciato, di giacitura e di sezione, evitando l’introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle etc. Potranno essere consentiti interventi di miglioramento del fondo e, purché contenuti, di ampliamento della sede stradale per facilitare la fruizione della rete dei sentieri ai fini escursionistici. Eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato potranno essere soddisfatte, nel rispetto delle disposizioni procedimentali fissate dalle “Norme Regolamentari del territorio rurale”, allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata; i nuovi tratti viari dovranno adattarsi alla morfologia dei terreni interessati, evitando significativi movimenti di terra, e dovranno riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale. Il drenaggio delle acque meteoriche sarà assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Le eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che generassero rilevanti problemi di fluidità del traffico veicolare, potranno essere superate attraverso la realizzazione di piazzole di scambio. La sede carrabile, ove non già asfaltata, dovrà conservare il fondo bianco. Sono soggette a conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni posti a monte e a valle della carreggiata (muri, ciglioni, fonti,etc.), le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei, le eventuali cappelle, tabernacoli e croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del R.U. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano la presenza della viabilità storica minore nelle aree di competenza e definiscono, se del caso, gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione. Evidenziano, in particolare, la presenza delle strade vicinali e ne garantiscono la percorribilità, ai sensi del punto 3 del presente articolo. 3. Percorrenza delle strade vicinali Lungo le strade vicinali che compongono il reticolo della viabilità storica minore dovrà essere garantito il pubblico transito. E’ pertanto fatto divieto di chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati. In presenza di strade vicinali che risultino, in tutto o in parte, precluse alla fruizione pubblica, l’Amministrazione Comunale provvederà ad intimarne la riapertura ai proprietario o agli aventi titolo e, in caso di inottemperanza, potrà procedere all’esproprio per pubblico interesse. 4. Tratti di viabilità recente I tratti di viabilità recente, che nel territorio rurale raccordano i tracciati della viabilità storica minore, sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo.

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Articolo 34. Verde ornamentale di impianto storico e scenografico 1. Definizione Il verde ornamentale di impianto storico e/o scenografico comprende i giardini e i filari alberati che sono frutto di progetti organici e/o di azioni coerenti con la organizzazione storica del territorio, nonché gli alberi monumentali e/o di valore scenografico, singoli o in gruppi. 2. Interventi I giardini e i filari alberati, ancorché non individuati dalle tavole grafiche del R.U., dovranno conservare rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico. 2.1. Giardini I giardini dovranno essere oggetto di interventi di manutenzione e di restauro conservativo e non potranno essere frazionati attraverso separazioni fisiche permanenti; essi dovranno conservare l’unitarietà formale storicizzata, nonché gli impianti vegetali, le opere di arredo e gli elementi decorativi che si mostrino con questa coerenti. Al loro interno è vietata la realizzazione di impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree. Fermo restando il divieto di ogni nuova costruzione, l’eventuale inserimento di nuovi arredi o di nuove opere autonome di corredo potrà essere ammesso solo se coerente con l’impianto distributivo e formale storicizzato. 2.2. Filari alberati. I filari alberati dovranno essere conservati, completati con gli esemplari mancanti, ed eventualmente potenziati attraverso l’impianto di esemplari della stessa specie lungo la prosecuzione del percorso viario. In caso di ampliamento della carreggiata, i filari alberati dovranno essere conservati attraverso lo sdoppiamento della sede stradale in due carreggiate separate e opportunamente distanziate. 2.3. Alberi monumentali e/o di valore scenografico. Gli alberi monumentali e/o di valore scenografico dovranno essere conservati e rispettati, evitando ogni intervento invasivo della parte aerea e dell’apparato radicale. Su di essi saranno consentite esclusivamente potature di rimonda e interventi motivati di dendrochirurgia. La loro sostituzione, possibile a seguito di indagini tecniche che dimostrino il rischio di caduta, sarà autorizzata, se del caso, a seguito dell’impegno formale all’impianto di alberi a pronto effetto della stessa specie, cultivar e varietà.

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Articolo 35. Terrazzamenti e altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali

1. Definizione I terrazzamenti e le altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali sono modalità di sistemazione dei versanti collinari, storicamente finalizzate a garantire le lavorazioni del suolo e ad evitarne il dilavamento e l’erosione da precipitazioni. Costituiscono componenti qualificate del paesaggio, in quanto esempi virtuosi delle possibilità di combinare difesa e uso del suolo, governo delle acque meteoriche, modellamento armonico dei versanti, condizioni ecologiche favorevoli alla biodiversità. Ove presenti, costituiscono una componente essenziale per l’assetto idrogeologico del territorio comunale. Sono individuati con apposita campitura nelle tavole grafiche del R.U. 2. Interventi 2.1. I terrazzamenti, così come le altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali tradizionali, dovranno essere conservati e, in presenza di degrado, dovranno essere restaurati, ferma restando la possibilità di effettuare modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. Qualora abbiano perso la funzionalità originaria, essi dovranno essere ripristinati o sostituiti con altre opere, che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive similari. 2.2. La realizzazione di nuovi terrazzamenti, o di nuove sistemazioni idraulico-agrarie o forestali, è ammessa e incentivata, attraverso le modalità definite dal Regolamento Edilizio, soprattutto per il risanamento delle aree paludose e per la riutilizzazione ai fini agricoli dei versanti collinari. Qualora comportino rilevanti modellamenti morfologici e/o consistenti movimenti di terra, i suddetti interventi potranno essere effettuati previa approvazione di un progetto che ne definisca le modalità esecutive e ne attesti la funzionalità ecologica, con particolare riguardo ai caratteri morfologici e idrogeologici. I nuovi interventi dovranno comunque essere concepiti secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti paesaggistici storicizzati. Di tale coerenza si dovrà dare esplicita dimostrazione negli elaborati progettuali. 2.3. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i Piani Attuativi evidenziano la presenza dei terrazzamenti, o delle altre sistemazioni idraulico-agrarie o forestali, nelle aree di competenza e definiscono, se del caso, gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione.

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PARTE TERZA

“Disposizioni per la tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

Titolo III: “Aree a disciplina speciale”

Articolo 36. Aree pertinenziali dei corsi d’acqua 1. Definizione. Lungo il reticolo idrografico superficiale le tavole grafiche del R.U. individuano aree pertinenziali dei corsi d’acqua, quali strutture di connessione lineare tra ambienti a diversa caratterizzazione ecologica, finalizzate a contrastare i processi di insularizzazione e di frammentazione che riducono i livelli di biodiversità. Esse costituiscono ambiti sensibili agli effetti morfologici e idraulici indotti dalla dinamica delle acque, nonché agli effetti ecologici e paesaggistici. 2. Interventi consentiti 2.1. Al loro interno non è consentito alterare la morfologia dei terreni se non per comprovate esigenze di riqualificazione idraulica e idrogeologica, da sottoporre comunque a specifica valutazione di incidenza all’interno del SIR; i terreni potranno essere utilizzati per opere di “rimeandrizzazione”, per la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, per le sistemazioni a verde e a carattere ricreativo, per la realizzazione di attrezzature acquedottistiche. E’ vietato realizzarvi nuove costruzioni, ancorché precarie, fatti salvi i manufatti per la regolamentazione idraulica e le infrastrutture di attraversamento. Sono altresì vietati i parcheggi per autoveicoli, i depositi di materiali, le recinzioni e i muri di cinta, le discariche di qualsiasi tipo, le attività estrattive che non siano previste da interventi di sistemazioni idraulica o di risanamento naturalistico e ambientale. 2.2. Sugli edifici esistenti, dotati di regolare titolo abilitativo e comunque legittimi, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, purché non comportanti incremento di superficie utile lorda. Ogni intervento di trasformazione territoriale, compreso il taglio della vegetazione, che interessi il bacino del Fosso di S.Antonio (Le Piane), del Fosso degli Acquastrini e della Valle dei Molini, dovrà essere preventivamente sottoposto alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n°56/2000. 2.3. Per quanto non specificatamente definito dalle presenti norme, si fa riferimento alla vigente disciplina di settore e alle specifiche competenze degli Enti preposti alla gestione dei corsi d’acqua. 3. Vegetazione ripariale La vegetazione ripariale svolge importanti funzioni di carattere tecnico-meccanico, per la difesa delle rive, e di carattere paesistico-ambientale, per il mantenimento e/o il ripristino dell’equilibrio ecologico.

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Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d’acqua dovranno conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o alloctona e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Saranno comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l’alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque. Lungo i corsi d’acqua che attraversano le zone agricole e/o le aree verdi ad uso sportivo de Le Piane è fatto obbligo di mantenere, o ricostituire, su entrambe le sponde, fasce continue di vegetazione naturale con funzione di filtro; tali fasce dovranno avere una larghezza di almeno 10,00 ml misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine.

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Articolo 37. Aree di protezione paesistica e storico-monumentale 1. Definizione 1.1. Le “aree di protezione paesistica e storico monumentale” comprendono le aree limitrofe agli edifici matrice e compongono con essi ambiti paesistici organici, caratterizzati dalla presenza dominante delle architetture di impianto storico, tutelandone i caratteri fisici, naturali, storico-culturali e visuali. Sono solitamente occupate da vegetazione naturale (gariga, macchia bassa, ecc.), che copre le parti più alte dei colli e dei crinali, ovvero, più in basso, da coltivazioni tradizionali (viti, olivi, seminativi, ecc.). 1.2. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. 1.3. I titoli abilitativi dei progetti che riguardino tali aree sono sottoposti al parere preventivo della Commissione Comunale per il paesaggio “per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico”, ai sensi della L.R. 01/200559, oltre che, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/200460, della competente Soprtintendenza. 2. Interventi consentiti 2.1. Al loro interno sono consentiti gli interventi tesi a valorizzare la presenza del monumento nel contesto naturale o agricolo, a favorirne l’accessibilità e la fruizione, a migliorare i percorsi e gli spazi di sosta nell’ambito di itinerari escursionistici. Sono altresì consentite le pratiche agricole e selvicolturali tradizionali. 2.2. E’ invece vietata la realizzazione di:

- opere capaci di alterarne la morfologia fisica, con l’eccezione di: o opere necessarie a garantire l’integrità fisica dei suoli; o sistemazioni idraulico-agrarie, che potranno essere recuperate o realizzate nelle “zone a prevalente

carattere agricolo”. - costruzioni di qualsiasi tipo, stabili o precarie, permanenti o temporanee, con l’eccezione di:

o quelle eventualmente necessarie a garantire servizi di pubblico interesse connessi alla fruizione e/o alle attività escursionistiche; tali costruzioni, che dovranno avere gli stessi caratteri costruttivi degli annessi temporanei di cui all’articolo 42 delle presenti norme, saranno realizzate dalla Amm:ne Comunale o da altri soggetti previa convenzione, registrata e trascritta, che ne vincoli la destinazione d’uso e ne disciplini le forme di utilizzo, prevedendo altresì idonee garanzie finanziarie per la rimozione in caso di disuso e specifiche penali in caso di inadempimento;

o infrastrutture ad uso della Protezione Civile e dei servizi antincendio. - recinzioni che alterino il rapporto tradizionale diretto tra edifici e spazi aperti limitrofi, o che

interrompano la continuità di questi ultimi, con l’eccezione di: o recinzioni lungo i confini proprietari nelle “zone a prevalente carattere agricolo”, i cui caratteri

costruttivi sono definiti dalle “Norme regolamentari del territorio rurale”. o impianti tecnologici emergenti, infrastrutture aeree e opere incongrue con evidente

impatto visuale, che potranno essere realizzati solo se interrati. - strade e spazi di sosta carrabili, con l’eccezione di:

o spazi pubblici di parcheggio su fondo bianco. 59 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, comma 4, lettera d) 60 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

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2.3. Gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale che presuppongano modifiche allo stato dei luoghi, ivi compresi gli interventi di modifica ai prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere accompagnati da un apposito studio del paesaggio, commisurato all’entità dell’intervento, che ne dimostri la coerenza con gli assetti paesaggistici storicizzati. Tale studio, che in presenza di interventi assoggettati al regime autoritativo del D.Lgs. 42/200461 sarà sostituito dalla “Relazione paesaggistica”62, esaminerà in particolare, in presenza di Piani Attuativi, di Programmi aziendali con valore di Piano Attuativo e/o di progetti infrastrutturali, gli aspetti geomorfologici, idraulici, vegetazionali, storico-insediativi e visuali. Gli interventi ammessi sulle costruzioni esistenti, ferme restando le limitazioni disposte dalle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono definiti dalle norme che disciplinano le singole zone territoriali omogenee (Parte Quarta delle presenti norme). Qualora tali interventi comprendano anche la ristrutturazione urbanistica, la eventuale ricostruzione di volumetrie demolite dovrà dare luogo a soluzioni paesaggisticamente coerenti (per ubicazione, tipologia edilizia, caratteri architettonici, materiali, ecc.) e di pari volume, privilegiando, in particolare, soluzioni che allontanino la nuova costruzione dall’edificio matrice. Tale disposizione si applica anche alla ristrutturazione urbanistica di eventuali volumi precari dotati di apposito titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.

61 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 62 Decreto Presidente Consiglio Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

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Articolo 38. Siti di importanza regionale (S.I.R.) 1. Definizione Sono siti presenti nella Rete Natura 2000 (già SIC e ZPS63), individuati, su tutto il territorio comunale con l’eccezione delle zone urbanizzate dell’arco nord-orientale, ai sensi della L.R. n°56/200064, e specificatamente:

- il SIR n.125 “Monte Argentario”; - il SIR n.134 “Isolotti grossetani dell’Arcipelago Toscano”.

Comprendono aree di grande interesse ambientale, dove sono presenti habitat e specie, di flora e di fauna, la cui conservazione è ritenuta strategica a livello regionale e comunitario. Sono finalizzati ad evitare il degrado degli habitat naturali e seminaturali, garantendone il mantenimento e, all’occorrenza, il ripristino. 2. Interventi consentiti All’interno dei S.I.R. sono consentiti tutti gli interventi che non producano effetti negativi sugli habitat e sulle specie di flora e di fauna che sono oggetto di conservazione. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale, o comportanti perturbazione ambientale, sono pertanto subordinati a una preventiva Valutazione di Incidenza dei relativi piani o progetti. Con tale procedura si provvederà a valutare gli effetti che l’opera e/o l’azione avranno sulle specie e sugli habitat presenti, tenendo conto dell’obiettivo prioritario della loro conservazione. Piani e progetti con valutazione di incidenza negativa potranno essere autorizzati solo a fronte di rilevanti interessi pubblici, per esigenze connesse alla salute umana e alla sicurezza pubblica, ovvero per “esigenze di primaria importanza per l’ambiente”. In tali casi si dovrà comunque dimostrare la mancanza di soluzioni alternative e si dovranno adottare tutte le misure compensative possibili. La procedura valutativa sarà articolata in vari livelli di approfondimento, sulla base degli effetti prevedibili, delle dimensioni e della tipologia del progetto, delle caratteristiche del sito interessato65, prevedendo in particolare le seguenti possibilità: 1. Semplice analisi del progetto: lo studio di incidenza si ferma all’analisi del progetto qualora tale analisi

sia sufficiente ad escludere incidenze potenziali significative; 2. Screening: l’analisi del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, evidenzia possibili

incidenze sul sito e, qualora tali incidenze risultino significative per la conservazione del sito, determina la decisione di procedere alla valutazione di incidenza;

3. Valutazione vera e propria: viene valutata l’incidenza del progetto, anche congiuntamente ad altri progetti interagenti, sulla integrità del sito e sugli obiettivi di conservazione, individuando, se del caso, possibili misure di compensazione.

63 Rispettivamente “Monte Argentario” ZPS IT51A0025 e “Isolotti grossetani dell’Arcipelago” ZPS IT51A0035 64 L.R. 6 aprile 2000, n°56, “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e

della fauna selvatiche” 65 “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 – Guida

metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002)

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Articolo 39. Aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) e aree di reperimento 1. Definizione Comprendono le aree che costituiscono emergenze paesaggistico- ambientali ai sensi del PTC della Provincia di Grosseto. 2. Interventi consentiti. 2.1. Al loro interno sono consentiti tutti gli interventi che valorizzino le risorse naturali e storico-culturali presenti, nonché le attività agricole e agrituristiche. Sono inoltre consentiti:

- gli usi residenziali e le attività turistico-ricettive, se già in atto al momento della adozione del Regolamento Urbanistico;

- le attività di ristoro e di servizio al turismo escursionistico; - il riuso del patrimonio edilizio esistente in funzione delle attività agricole, di ristoro, di

sostegno al turismo escursionistico; - la sistemazione, il potenziamento e l’adeguamento funzionale della viabilità pubblica

esistente, compresi gli interventi di messa in sicurezza della viabilità vicinale; - le infrastrutture funzionali alla prevenzione incendi, alla protezione civile e alle attività di

studio e ricerca ai fini scientifici e culturali. Eventuali esigenze di spazi per la sosta veicolare potranno essere soddisfatte utilizzando aree con caratteristiche morfologiche già idonee, senza che ciò comporti significativi movimenti di terra o impermeabilizzazione del fondo, evitando la creazione di spazi strutturati e/o attrezzati. 2.2. Non sono invece consentiti i seguenti interventi:

- espansioni urbane con l’eccezione dei parchi urbani, purché non attrezzati e non comportanti la realizzazione di infrastrutture;

- realizzazione di nuove costruzioni, a qualsiasi scopo destinate, con l’eccezione degli annessi stabili ad uso delle aziende produttive condotte da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 34 delle presenti norme;

- sistemazioni pertinenziali comportanti impermeabilizzazione dei suoli; - campeggi e agricampeggi; - nuova viabilità e nuove infrastrutture primarie, a rete e puntuali, compresi gli impianti per le

teletrasmissioni e per la telefonia mobile; - riduzione della qualità ambientale complessiva e, in particolare:

o alterazione delle caratteristiche morfologiche; o compromissione delle relazioni naturali a rete; o alterazione delle risorse naturali e storico culturali;

- depositi all’aperto, apposizione di pubblicità (con esclusione della segnaletica locale), utilizzo di arredi di qualsiasi tipo, compresi quelli vegetali, incongrui al carattere dei luoghi.

3. Aree di reperimento Le aree di reperimento, individuate dal Piano Strutturale ed evidenziate con apposito segno grafico dalle tavole del Regolamento Urbanistico, sono ambiti territoriali interni alle ARPA e utilizzabili per l’istituzione di aree naturali protette. Nelle more di detta istituzione, al loro interno non sono consentite costruzioni di alcun genere, né alterazioni dello stato dei luoghi se non per ricondurli a condizioni più prossime a quelle naturali.

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Sono tuttavia consentiti gli interventi atti a garantire la conservazione e la valorizzazione delle emergenze naturali e storico-culturali presenti, nonché quelli indispensabili per la prevenzione degli incendi e per la protezione civile.

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Articolo 40. Ambito per lo sviluppo durevole dell’interno (ASDI) 1. Definizione 1.1. L’ambito per lo sviluppo durevole dell’interno (ASDI) è uno strumento straordinario di gestione delle risorse territoriali (naturali, storico-culturali, produttive, sociali) finalizzato alla promozione dello sviluppo durevole del territorio interno, alla creazione di sinergie tra le risorse territoriali e le attività produttive compatibili, alla integrazione dell’economia del promontorio (agricoltura, cultura, escursionismo, ricreazione, sport, ricettività, ristorazione, ecc.) con l’economia del mare (turismo nautico e balneare). 1.2. L’ASDI comprende le aree ricadenti nel Grande Parco dell’Argentario, nel Parco dell’Argentiera, nelle “Aree di rilevante pregio ambientale” (A.R.P.A.) e nelle “Aree di reperimento” così come definite dal Piano Strutturale e dal PTC della Provincia di Grosseto. 1.3. Con specifico riferimento alle disposizioni del Piano Strutturale per i suddetti ambiti territoriali, all’interno dell’ASDI l’Amministrazione Comunale promuove, congiuntamente alle associazioni di categoria e ai soggetti interessati, un “Patto per lo sviluppo durevole”. Il Patto non comporta limitazioni ulteriori rispetto ai vincoli esistenti nelle aree interessate, ma promuove attività compatibili e integrate, fondate sul lavoro e sull’impresa, configurandosi come strumento di:

- programmazione, coordinamento e cooperazione tra soggetti pubblici e privati; - sperimentazione di buone pratiche nell’uso delle risorse territoriali; - affermazione del connubio qualità del territorio-qualità dell’offerta territoriale; - facilitazione nell’accesso ai finanziamenti pubblici.

Al Patto si aderisce liberamente per un periodo di tempo predeterminato, accettandone i principi e impegnandosi ad osservarne le regole. 1.4. A seguito della positiva sperimentazione del Patto per un periodo di almeno 5 anni, l’Amministrazione Comunale, di concerto con i soggetti interessati, provvede alla definizione di un apposito Piano di gestione e alla istituzione di un’Area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) ai sensi L.R. n° 49/199566, finalizzata al perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo e alla piena attuazione delle previsioni strategiche del Piano Strutturale67. Il Piano di gestione individua gli organi gestionali, le azioni programmatiche, gli strumenti utilizzabili, i risultati attesi e le modalità di coinvolgimento dei soggetti, inizialmente non interessati, che manifestino nel tempo la volontà di aderire al patto. 1.5. Interventi consentiti Nelle more della sottoscrizione del Patto per lo sviluppo durevole e della istituzione dell’ANPIL, nelle aree interne all’ASDI vigono le disposizioni di cui alle presenti norme.

66 Legge Regionale 11 aprile 1995, n° 49, “Norme sui parchi, le riserva naturali e le aree naturali protette di interesse

locale” 67 In particolare previsioni relative al Parco Argentiera e al Grande Parco dell’Argentario (v. Piano Strutturale, Norme

di attuazione, articoli 37 e 38)

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Articolo 41. Aree di protezione e compensazione 1. Definizione Comprendono le aree con vegetazione naturale e con vegetazione artificiale (rimboschimenti e giardini), esistente o di progetto, che, per la loro contiguità con le aree urbanizzate, svolgono un ruolo di mitigazione e di compensazione nei confronti dei principali inquinamenti urbani (acustico, atmosferico, luminoso, climalterante). 2. Interventi 2.1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Strutturale68 loro interno è vietato il taglio e il diradamento di specie arboree arbustive e si dovrà favorire la costituzione di fasce boscate miste, ad alta densità di impianto irregolare, composte da specie arboree e arbustive resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, con spessore minimo pari a 25 m.. 2.2. Vi è altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni, ancorché precarie. Le costruzioni esistenti sono suscettibili di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con esclusione delle addizioni funzionali. (Nota: chiarire con la Provincia se è legittimo eliminare le Aree di protezione e di compensazione una volta che tali aree siano ricomprese nelle ARPA)

68 Piano Strutturale, Norme di attuazione, articolo 11, lettera f, punto f.9 e f.9.1 e articolo 28, lettera c, punto c.2

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PARTE QUARTA

“Disposizioni per le trasformazioni del territorio”

Titolo I: “Disposizioni per il territorio rurale”

Capo I: “Disposizioni generali” Articolo 42. Finalità e articolazione 1. Definizione 1.1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna agli ambiti urbani, così come rappresentata nell’Elaborato C, “Territorio rurale: azzonamento”, del R.U. 1.2. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica, è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale; esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate, e garantisce un rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio coerente con le caratterizzazioni storico-culturali. 1.3. Di esso fanno parte le zone a prevalente carattere naturale, le zone a prevalente carattere agricolo e tutte le altre zone territoriali omogenee, comunque definite e disciplinate, esterne agli ambiti urbani. 2. Articolazione. La disciplina normativa del territorio rurale si articola nei seguenti capi:

- Capo I, “Disposizioni generali”: contiene disposizioni di carattere generale valide per tutto il territorio rurale;

- Capo II:“Zone territoriali omogenee”: contiene disposizioni che, sulla base degli obiettivi programmatici della Amministrazione Comunale e dei caratteri paesistici, sociali ed economico-produttivi, disciplinano le attività e le trasformazioni territoriali ammissibili, suddividendo il territorio rurale in “zone a prevalente carattere naturale” , “zone a prevalente carattere agricolo” e “altre zone territoriali omogenee del territorio rurale”. Queste ultime, anche quando presentino le stesse destinazioni d’uso di quelle interne al perimetro dei centri abitati e/o degli ambiti urbani potenziali, sono oggetto di specifiche disposizioni, volte a favorirne una maggiore coerenza paesaggistica con il contesto rurale.

3. Finalità

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3.1. Nel territorio rurale devono essere “comunque” assicurati il presidio, la manutenzione e l’integrità fisica dei suoli, il risanamento idrogeologico, l’intercettamento e il convogliamento delle acque di pioggia, la funzionalità del reticolo idrografico superficiale. 3.2. Al suo interno vanno conservate, potenziate e relazionate, anche attraverso reti di connessione ecologica, le risorse naturali (floristiche, faunistiche ed ecosistemiche) che concorrono a determinare la qualità naturalistica del territorio comunale e a caratterizzarne la biodiversità. Le trasformazioni territoriali dovranno concorrere alla tutela attiva e/o alla valorizzazione dei caratteri identificativi dei luoghi. 3.3. Le attività consentite, che non dovranno comportare emissioni in atmosfera inquinanti e/o climalteranti, né produrre inquinamento acustico o luminoso, dovranno perseguire la qualità ambientale e paesaggistica congiuntamente alla valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale, contribuendo alla promozione delle risorse territoriali interne e alla destagionalizzazione dei flussi turistici. 3.4. L’inquinamento luminoso, in particolare, dovrà essere particolarmente contenuto in prossimità della Laguna di Orbetello e degli isolotti satelliti, in modo da evitare che fonti luminose, troppo potenti o mal direzionate, possano provocare la collisione o il disorientamento degli uccelli che nidificano in tali ambienti.

4. Classificazione Il territorio rurale, con l’eccezione delle zone esterne agli ambiti urbani specificatamente individuate e disciplinate dal Regolamento Urbanistico, è classificato come zona omogenea “E” ai sensi del D.I. n.1444/1968 e come zona a prevalente funzione agricola ai sensi della L.R. n. 01/2005 e s.m.i..

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Articolo 43. Attività consentite 1. Condizioni generali Le attività indicate al successivo punto 2 sono consentite, nel territorio rurale, a condizione che:

• non producano inquinamento nell’aria (acustico, atmosferico, luminoso), nelle acque e nel suolo;

• presuppongano trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o che concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti;

• siano esplicitamente previste tra le attività consentite dalle disposizioni che regolano le singole zone territoriali omogenee di cui al Capo II del presente Titolo.

2. Attività 2.1. Nel territorio rurale sono praticate prioritariamente le attività agricole (volte alla coltivazione dei terreni e/o alla forestazione), quelle connesse all'agricoltura e quelle ad essa integrate. L’agriturismo è consentito anche oltre il limite massimo di 30 posti letto/azienda. Previo utilizzo del patrimonio edilizio esistente non agricolo, sono altresì consentite le seguenti attività: • la residenza, le attività culturali, scientifiche, didattiche, formative, ricreative, sportive, sociali,

religiose, direzionali; • il commercio, sotto forma di empori polifunzionali o di esercizi di vicinato con superficie di

vendita non superiore a 100,00 mq che operino: o nel settore merceologico alimentare; o nel settore merceologico non alimentare solo se relativo a prodotti artigianali e/o tipici

locali, ovvero se praticato in esercizi commerciali interni alle zone a prevalente carattere residenziale di cui alla Capo II del presente Tit

• le attività produttive, limitatamente all'artigianato di servizio, solo se interne alle zone a prevalente carattere residenziale e alle zone a prevalente carattere turistico-residenziale di cui al Capo II del presente Titolo;

• i pubblici esercizi; • le attività ricettive. 2.2. Le attività esistenti, diverse da quelle di cui al precedente punto 2.1. del presente articolo, potranno permanere nella consistenza attuale. Gli edifici (o le parti di essi) che le ospitano, fino alla totale dismissione di dette attività, potranno essere oggetto dei soli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo.

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Articolo 44. Operatori agricoli 1. Definizioni 1.1. Operatori agricoli Ai fini degli interventi edilizi e di trasformazione territoriale disciplinati dalle presenti norme, i soggetti che svolgono attività agricole o connesse all’agricoltura nel territorio rurale sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti. Tali caratteri dovranno essere attestati contestualmente alla richiesta degli interventi di modifica degli assetti aziendali e/o di trasformazione edilizia-territoriale. .

a. Aziende produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), che mantengono in coltura, nel territorio comunale, una superficie agraria utilizzabile (SAU) non inferiore a due unità colturali (UC), così come definite al successivo punto 6.3. Allorché tali aziende comprendano una SAU di almeno 20 ettari, con almeno tre diverse unità colturali, si definiscono “Aziende primarie”.

b. Aziende minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente, ma che

mantengono in coltura una superficie agraria utilizzabile (SAU) superiore a 0,5 unità colturali, così come definite al successivo punto 1.3;

c. Operatori dell’agricoltura amatoriale e/o del tempo libero: sono soggetti che svolgono

attività agricole a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti. Mantengono in coltura, nel territorio comunale, una SAU di almeno 2.000 mq, ridotta a 1.000 mq per gli orti specializzati.

1.2. Superficie agricola utilizzata (SAU) Per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende la superficie aziendale effettivamente destinata alle produzioni agricole (seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto), con esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati. 1.3. Unità colturale Si definisce unità colturale (UC) la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per poter accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o ad interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia. Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non potrà essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali.

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Articolo 45. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 1. Finalità 1.1. Il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato “Programma aziendale”) è lo strumento, ad uso delle aziende agricole, che consente di:

- programmare gli interventi agronomici, ambientali, edilizi e le relative fasi di realizzazione;

- dimostrare la necessità di nuovi annessi agricoli per le esigenze produttive del fondo; - modificare la destinazione d’uso (da agricola a non agricola) delle costruzioni aziendali

non più necessarie alla conduzione agricola del fondo. 1.2. Il Programma aziendale ha validità decennale, è disciplinato dalle norme regionali e/o provinciali vigenti relative alle zone agricole e contiene, oltre agli elaborati previsti da dette norme, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica. 2. Convenzione e atto unilaterale d’obbligo L’attuazione del Programma aziendale è subordinata alla stipula di una apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) registrata, trascritta e di almeno pari durata, corredata da idonee garanzie fidejussorie in relazione agli impegni assunti dal richiedente, attraverso cui, oltre a quanto stabilito dalle vigenti norme regionali e/o provinciali, si dovranno garantire specificatamente:

a. la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste nella superficie aziendale, ovvero, previo assenso della Amministrazione Comunale, in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Tali opere dovranno essere scelte tra le seguenti:

- manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale; - manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e

idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.); - manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale,

comprese le fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo; - manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale

(tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.); - integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi

d’acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);

- conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto; - manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi

correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.); - mantenimento del mosaico colturale tipico del paesaggio tradizionale toscano,

attraverso il mantenimento di una quota pari ad almeno il 10% della superficie aziendale a seminativo, prato falciabile o prato pascolo.

b. l’obbligo per i proprietari e gli aventi causa alla esecuzione delle opere colturali e alla manutenzione ambientale;

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c. la manutenzione delle eventuali opere di urbanizzazione, ivi compresa la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinale o poderale;

d. il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi. 3. Programma aziendale con valore di Piano Attuativo Il Programma aziendale assume valore di Piano Attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove costruzioni agricole con una superficie utile lorda complessiva superiore a 200 mq (con una volumetria complessiva comunque non superiore a 600 mc) o il trasferimento di volumetrie di pari entità. I limiti suddetti si riferiscono anche a costruzioni interrate o seminterrate. 4. Interventi che non richiedono il Programma aziendale Fatte salve le disposizioni più restrittive che regolano le singole zone territoriali omogenee (Capo II del presente Titolo I), non sono tenute alla presentazione del Programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi: • non eccedano la sostituzione edilizia; • non comportino modifiche alla destinazione d’uso (da agricola a non agricola) degli edifici

esistenti. 5. Prescrizioni particolari Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma aziendale dovrà essere determinato tenendo conto dell’obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell’azienda richiedente. Le nuove costruzioni sono ammesse solo ove si dimostri l’impossibilità di procedere mediante ampliamento, sostituzione edilizia ovvero demolizione/ricostruzione delle consistenze esistenti. 6. Frazionamenti di aziende agricole 6.1. Nell’ambito dei Programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnato o meno dal cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, dovrà comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione o atto unilaterale d’obbligo, l’indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive (“edilizie” e/o “agricole”, come definite dall’articolo 48 delle presenti norme) per un periodo di almeno 10 anni. 6.2. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del Programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento del titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dall’articolo 46 della L.R. n. 01/2005 e s.m.i..

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Articolo 46. Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza agricola 1. Definizione 1.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nel territorio rurale si distinguono in :

a. “aree di pertinenza edilizia”: sono le aree intimamente connesse all’edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d’uso dell’edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso.

b. “aree di pertinenza agricola”: sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono

legate all’edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale, di cui all’articolo 48 delle presenti norme, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell’edificio principale di riferimento.

1.2. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d’uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti ad immobili con destinazione d’uso non agricola, dovranno:

a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che dovranno essere ritagliate in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità minore, siepi, aree boscate, etc.);

b. attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o ad una unità immobiliare; c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

1.3. La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - agricole ed edilizie - dovrà coprire l’intera area di proprietà.

2. Interventi di trasformazione 2.1. Nelle “aree di pertinenza edilizia”, sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, sono consentite le sistemazioni di carattere estensivo, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare, nonché, per i pubblici esercizi, sistemazioni che integrino le attività svolte all'interno. In tali aree, sulla base delle modalità definite dal Regolamento Edilizio e in coerenza con quanto disposto dall’articolo 50 delle presenti norme, è altresì consentita la realizzazione di una piscina - e/o un campo da tennis o attrezzatura sportiva consimile ad uso privato - per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesistico e/o funzionale, la piscina - o l’attrezzatura sportiva - dovesse essere collocata all’esterno dell’area di pertinenza

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edilizia preesistente, l’efficacia del titolo abilitativo sarà subordinata alla necessaria variazione catastale. 2.2. Il frazionamento delle “aree di pertinenza edilizia”, ove non inibito dalle presenti norme, dovrà avvenire sulla base di uno studio semiologico, che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni caratterizzanti la tessitura territoriale. 2.3. Nelle “aree di pertinenza agricola” è consentita la realizzazione di manufatti precari per l’agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all’articolo 52, punto 2.1, delle presenti norme. L’ubicazione di tali manufatti dovrà comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si dovrà dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo.

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Articolo 47. Locali interrati o seminterrati 1. Autorimesse Nel territorio rurale non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 24.03.1989, n. 122, riferite alle “aree urbane maggiormente popolate”. Al suo interno, con l’eccezione delle “zone a carattere prevalentemente residenziale”, delle “zone a prevalente carattere turistico-residenziale”, delle “zone per strutture turistiche e ricettive” e delle “zone per attrezzature sportive”, non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali. 2. Cantine e locali tecnici a servizio di edifici esistenti 2.1. A servizio degli edifici esistenti, diversi dagli edifici matrice e di quelli di valore architettonico-paesistico, di cui alla Parte terza, Titolo II delle presenti norme, potranno essere realizzati volumi interrati o seminterrati destinati a cantine e locali tecnici esclusivamente nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a. gli edifici risultino privi di cantina o di locali tecnici, ovvero ne risultino provvisti ma con dimensioni inferiori a quelle sotto indicate;

b. i manufatti risultino completamente interrati, con l’eccezione del solo lato di accesso ove potrà essere realizzata una apertura di larghezza non superiore a 1,20 ml;

c. gli interventi non presuppongano la realizzazione di rampe di accesso; d. la superficie della cantina e/o dei locali tecnici non ecceda la superficie coperta né il

30% del volume fuori terra dell’edificio di appartenenza, potendosi realizzare anche al di fuori della sagoma di ingombro dell’edificio;

e. l’altezza interna dei locali non superi i 2,40 ml. 2.2. La realizzazione di volumi tecnici interrati, realizzati in condizioni diverse dalle precedenti, è consentita, per quota parte della superficie e del volume sopra specificati, solo per dimostrate esigenze di alloggiamento di apparecchiature tecnologiche che le vigenti norme di sicurezza non consentano di collocare altrimenti. 3. Annessi agricoli interrati o seminterrati Gli annessi stabili previsti dai Programmi aziendali, a servizio delle aziende produttive così come definite dall’articolo 34 delle presenti norme, potranno configurarsi anche come locali interrati o seminterrati se ciò contribuirà a limitarne l’impatto ambientale e visuale. Di tale evidenza si dovrà dare espressa dimostrazione attraverso il progetto.

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Articolo 48. Interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola 1. Definizione 1.1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l’insieme delle opere da realizzare sui terreni che costituiscono, ai sensi dell’articolo 46 delle presenti norme, aree di pertinenza agricola - con dimensioni non inferiori a un ettaro - di edifici che hanno già mutato o sono in procinto di mutare la propria destinazione d’uso agricola. Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche esistenti. I relativi progetti costituiscono parte integrante della apposita convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, di cui al successivo punto 2, da stipularsi obbligatoriamente in presenza di interventi che:

a. comportino la modifica della destinazione d’uso di edifici agricoli; b. prevedano interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia,

di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi su immobili con destinazione d’uso non agricola, se e in quanto consentiti dalle presenti norme.

1.2. I progetti degli interventi di cui trattasi riguardano esclusivamente le “aree di pertinenza agricola” dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata dall’intervento, appositamente individuate dal progetto edilizio correlato. Lo scomputo degli specifici oneri, previsti dalle vigenti norme regionali per il territorio rurale, è consentito, previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale che, in caso di necessità e previo assenso della Amministrazione Comunale, potranno essere realizzati anche in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Per interventi di rilevanza pubblica si intendono prioritariamente:

a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale; b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e

idraulico-forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.); c. manutenzione, restauro, ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale,

comprese le fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo; d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale

(tabernacoli, edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.); e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi

d’acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);

f. conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto; g. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi

correlate (depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.). 2. Garanzie L’efficacia del titolo abilitativo, relativo alle trasformazioni da attuarsi sul fabbricato di riferimento, è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione, o atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura della Amministrazione Comunale, corredata da idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

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Articolo 49. Recinzioni 1. Di norma, nelle “zone a prevalente carattere naturale” e nelle “zone a prevalente carattere agricolo” non sono consentite recinzioni di alcun tipo, salvo quelle necessarie per:

a. garantire sicurezza agli edifici la cui destinazione d’uso implichi la presenza non occasionale di persone (residenza, attività ricettive, esercizi di ristoro, ecc.), interessando esclusivamente le “aree di pertinenza edilizia” di cui all’articolo 46 delle presenti norme;

b. consentire alle aziende agricole di esercitare attività di allevamento e di ortoflorovivaismo, garantendo la protezione delle colture dagli animali selvatici, previa specifica previsione nel Programma aziendale; tale protezione, previa sottoscrizione di idonee garanzie nelle forme previste dal Regolamento Edilizio Comunale, potrà essere accordata anche a colture di particolare pregio69 per il tempo strettamente necessario a consentirne la crescita;

c. consentire l’allevamento di animali da cortile ad uso familiare; d. garantire protezione agli impianti tecnologici, pubblici e privati; e. impedire l’accesso ai siti abitualmente utilizzati come discarica incontrollata;

2. La tipologia delle recinzioni e le procedure per il relativo titolo abilitativo sono definite dal Regolamento Edilizio Comunale.

69 Per colture di particolare pregio si intendono quelle che presuppongono alti costi di impianto (ad es. vigneti e frutteti).

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Articolo 50. Piscine e vasche antincendio 1. Ove non inibita da specifiche disposizioni delle presenti norme, la realizzazione di piscine e di vasche antincendio, in conformità con quanto disposto dal Piano Strutturale, è consentita a condizione che:

a. non si faccia ricorso all’uso di acqua potabile per il riempimento; b. siano previsti sistemi di svuotamento graduale, evitando l’afflusso concentrato di consistenti

quantitativi di acqua nei corsi d’acqua ricettori;

c. piscine: c.1. sia dimostrata la disponibilità idrica, sia locale che esterna al territorio comunale; per le

piscine private, in particolare, l’approvvigionamento idrico dovrà essere garantito attraverso sistemi di accumulo delle acque meteoriche invernali, ovvero attraverso sistemi di ricircolo biologico a filtrazione naturale delle acque grigie provenienti dalla/e unità immobiliare/i di pertinenza;

c.2. la realizzazione della piscina riguardi aree idonee sotto il profilo idrogeologico e/o ambientale;

c.3. la realizzazione della piscina sia subordinata: - ad un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura e spese del

proprietario, con il quale questi riconosce la servitù di presa d'acqua per le attività di protezione civile esercitate dagli enti preposti;

- alla attuazione di idonei impianti che consentano ai mezzi di soccorso la captazione delle acque dall'esterno della proprietà.

d. vasche antincendio:

d.1. la realizzazione di vasche antincendio avvenga a una distanza massima di 100 m dal limite delle aree boscate;

d.2. siano richieste e osservate le prescrizioni dell’Ufficio Vincolo Idrogeologico.

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Articolo 51: “Patrimonio edilizio esistente” 1. Interventi di trasformazione 1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, così come definiti dalle vigenti norme regionali, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del paesaggio circostante:

a. Edifici matrice: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 30

delle presenti norme. b. Edifici di valore architettonico-paesistico: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza

edilizia, dall’articolo 31 delle presenti norme. c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e, per gli edifici con destinazione d’uso agricola, trasferimento di volumetrie. Gli interventi che comportino ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito Piano Attuativo, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di Programma aziendale; tale Programma, in presenza di ristrutturazioni urbanistiche e/o trasferimenti di volumetrie riguardanti costruzioni con superficie utile lorda superiore a 200 mq, assume valore di Piano Attuativo70.

1.2. La superficie utile lorda massima utilizzabile per le addizioni funzionali, così come definite dalla LR 01/2005, consentite nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui ai successivi punti 1.3 e 1.4 ed applicabili esclusivamente agli edifici principali e agli annessi di aziende agricole, utilizzando l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere ed escludendo le costruzioni secondarie presenti nelle aree di pertinenza edilizia, per le quali non sono consentite le addizioni funzionali, non potrà superare:

a. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti alla residenza agricola: a.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 30 mq: non sono

consentite addizioni funzionali; a.2. unità immobiliari con superficie utile lorda compresa tra 30 e 80 mq: fino a 15

mq; a.3. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 80 mq: fino a 30 mq.

b. edifici con destinazione d’uso agricola adibiti ad usi agricolo-produttivi e/o ad attività connesse all’agricoltura: b.1. se appartenenti ad aziende agricole: fino al 10% della superficie utile lorda

esistente, con un massimo di 100 mq e di 300 mc; b.2. se non appartenenti ad aziende agricole ed aventi superficie utile lorda pari ad

almeno 30 mq: fino a 15 mq.

70 Vedi anche Articolo 45 delle presenti norme

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c. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti, con esclusione della residenza e delle costruzioni aventi superficie utile lorda inferiore a 30 mq, alle altre attività integrate con il territorio rurale, così come previsto dall’articolo 43 delle presenti norme: fino a 25 mq.

d. edifici con destinazione d’uso non agricola adibiti alla residenza:

d.1. unità immobiliari con superficie utile lorda inferiore a 30 mq: non sono consentite addizioni funzionali;

d.2. unità immobiliari con superficie utile lorda compresa tra 30 e 80 mq: fino a 15 mq;

d.3. unità immobiliari con superficie utile lorda superiore a 80 mq: fino a 20 mq. 1.3. Le addizioni funzionali previste nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, potranno riguardare il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra, al fine di garantirne l’abitabilità o l’agibilità, a condizione che:

a. la maggiore altezza ricavabile all’interno dei locali non sia superiore a 0,50 ml; b. la maggiore volumetria ricavabile non sia superiore a quella che si otterrebbe

moltiplicando la superficie utile lorda aggiuntiva, consentita per le diverse tipologie di edifici sulla base di quanto disposto dal precedente punto 1.2, per l’altezza minima richiesta dalla normativa vigente in relazione alle singole destinazioni d’uso in essere.

La maggiore volumetria ricavabile attraverso il rialzamento del sottotetto o lo sbassamento del piano terra è in ogni caso sostitutiva, in tutto o in parte, di quella ottenibile attraverso gli interventi disciplinati dal precedente punto 1.2.

1.4. Le suddette addizioni dovranno essere finalizzate a soddisfare esigenze funzionali di unità immobiliari esistenti al momento della adozione delle presenti norme e non potranno dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari, né a cambi di destinazioni d’uso. Ad esse si potrà fare ricorso fino al raggiungimento dei limiti dimensionali di cui ai precedenti punti 1.2 o 1.3. I relativi progetti dovranno essere corredati da un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto, con il quale un tecnico abilitato attesti:

a. l’epoca di costruzione dell’edificio all’interno del quale è compresa l’unità immobiliare oggetto di intervento;

b. se detto edificio ricade o meno tra quelli disciplinati dagli articoli 30 e 31 delle presenti norme e se risulta vincolato ai sensi del D. L.vo 22.01.2004, n.4271:

c. che l’unità immobiliare interessata dal progetto, ancorché derivante da frazionamento o accorpamento di unità immobiliari preesistenti, non ha già completamente usufruito di incrementi volumetrici, pari a quelli consentiti dai precedenti punti 1.2 o 1.3, nel periodo successivo alla entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico;

d. che sono stati onorati tutti gli impegni con l’Amministrazione Comunale o altri enti pubblici, derivanti da precedenti accordi convenzionali di qualsivoglia tipo e contenuto, riguardanti l’edificio interessato e le relative aree pertinenziali,

71 . L.vo 22 gennaio 2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

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con particolare riguardo a quelli riguardanti la cessione di aree per finalità pubbliche o la realizzazione di opere di pubblica utilità.

1.6. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica potranno essere approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale. Gli ampliamenti e/o i rialzamenti degli edifici esistenti dovranno rispettare le distanze di cui al D.M. n. 1444/1968 e s.m.i. 2. Frazionamento Il frazionamento di edifici esistenti non potrà comportare la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie utile lorda inferiore a 80 mq. Tale limite si applica a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse agricole o con destinazione d’uso non agricola. Non si applica invece alle unità immobiliari ad uso turistico, agrituristico, commerciale, sociale o per pubblici esercizi, nelle quali la superficie utile lorda non potrà essere inferiore a 40 mq. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche agli edifici legittimamente realizzati o legittimati dopo l’entrata in vigore delle presenti norme. 3. Edifici esistenti con destinazione d’uso agricola 3.1. Non è ammesso il cambio di destinazione d’uso degli annessi agricoli, stabili o precari, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979 e n. 64/1995 e s.m.i., ancorché in presenza di convenzioni scadute, o legittimati da concessioni in sanatoria. 3.2. Previa approvazione del Programma aziendale, nei casi previsti dalle presenti norme, è invece consentita l’utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all’articolo 43 delle presenti norme, degli annessi agricoli realizzati prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 10/1979. In presenza di annessi realizzati dopo l’impianto del Nuovo Catasto72 con strutture prefabbricate, la suddetta utilizzazione ai fini non agricoli potrà avvenire esclusivamente previo intervento di demolizione e ricostruzione, con riutilizzo di una volumetria non superiore a quella ottenuta moltiplicando il 50% della superficie utile lorda esistente per una altezza virtuale di 3,00 ml o, se inferiore, per l’altezza effettiva. 3.3. Previa approvazione del Programma aziendale, è consentita l’utilizzazione ai fini non agricoli, per gli usi di cui all’articolo 43 delle presenti norme, degli edifici che ospitano residenze agricole, ancorché non estese a tutta la consistenza dell’edificio. 3.4. Il cambio della destinazione d’uso di edifici ricadenti all’interno del S.I.R., di cui all’articolo 38 delle presenti norme, in favore di attività turistiche e/o ricreative dovrà essere sottoposto a valutazione i incidenza, ai sensi della L.R. n°56/2000. 4. Edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola

72 Anni ’30-’40 del XX secolo.

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4.1. L’utilizzo ai fini agricoli di costruzioni esistenti con destinazioni d’uso non agricola è sempre ammesso, purché siano preventivamente verificate e assentite dalla Amm.ne Comunale le condizioni generali di compatibilità. 4.2. E’ altresì ammesso il cambio di destinazione d’uso in favore delle attività consentite dalle disposizioni che regolano le singole zone territoriali omogenee (Parte Quarta, Titolo I, Capo II delle presenti norme).

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Articolo 52. Nuove costruzioni 1. Residenza Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo I, Capo II, è ammessa la realizzazione di nuove residenze agricole ad uso degli imprenditori agricoli professionali, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente. 2. Manufatti agricoli ad uso produttivo. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nel territorio rurale è consentita la costruzione di nuovi manufatti agricoli ad uso produttivo, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi definiti dal Regolamento Edilizio, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. Tali manufatti, con riferimento alla classificazione di cui all’articolo 44 delle presenti norme, si distinguono in:

a. “manufatti agricoli precari”, ad uso delle aziende “minime” e degli operatori dell’agricoltura amatoriale;

b. “manufatti agricoli precari stagionali”, ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole;

c. “annessi agricoli stabili” ad uso delle aziende “produttive”. 2.1. Manufatti agricoli precari 2.1.1. I manufatti precari sono strutture leggere, necessarie per soddisfare esigenze connesse alla conduzione di fondi agricoli ad opera delle aziende “minime” e degli operatori dell’agricoltura amatoriale che soddisfano i seguenti requisiti:

a. sono realizzati completamente in legno, senza presupporre alcuna parte in muratura;

b. sono appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione;

c. non alterano la morfologia dei luoghi, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando, in particolare, modifiche alla rete drenante naturale e alle sistemazioni idraulico agrarie;

d. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, essendo vietato il loro uso abitativo, ricreativo, artigianale e commerciale, se pure a titolo temporaneo o saltuario.

2.1.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, è consentita:

a. previo rilascio di apposito permesso a costruire e sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo registrato, trascritto e corredato da idonee garanzie fidejussorie per la loro rimozione al cessare delle attività agricole o in caso di trasferimento, anche parziale, della proprietà del fondo;

b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

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2.1.3. Il Regolamento Edilizio ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative. 2.1.4. La superficie dei manufatti precari ad uso delle “aziende minime” non potrà superare i 35 mq. 2.1.5. La superficie dei manufatti precari ad uso degli “operatori dell’agricoltura amatoriale” sarà invece determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri (nei fondi con SAU fino a 5.000 mq, risultanti da frazionamenti fondiari avvenuti dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, la superficie di riferimento necessaria per installare i manufatti precari dovrà essere raddoppiata):

SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL SAU compresa tra 20.001 e 30.000 mq fino a 25 mq di SUL SAU superiore a 30.001 mq fino a 35 mq di SUL

2.1.6. Non è comunque consentito realizzare annessi precari all’interno all’interno delle “zone a prevalente carattere naturale” e nelle “aree a disciplina speciale” sotto elencate: aree pertinenziali dei corsi d’acqua, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, ARPA e aree di reperimento, aree di protezione e compensazione.

2.2. Manufatti agricoli precari stagionali 2.2.1. I manufatti precari stagionali sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze stagionali strettamente connesse alla conduzione di aziende agricole, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore ai 6 mesi nel corso dell’anno solare;

b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna parte in muratura;

c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione, basamenti o altre opere in muratura;

d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;

e. sono utilizzabili anche per la vendita diretta dei prodotti aziendali, nelle forme previste dall’apposito Regolamento comunale delle attività commerciali, o per altri usi connessi alla conduzione aziendale.

2.2.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita:

a. previa comunicazione alla Amm.ne Comunale, accompagnata da idonee

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garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal Regolamento Edilizio;

b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

2.2.3. Il Regolamento Edilizio ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative 2.2.4. La superficie dei manufatti precari stagionali sarà determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU) che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri:

SAU compresa tra 1.000 e 5.000 mq fino a 12 mq di SUL SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 15 mq di SUL SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 20 mq di SUL SAU compresa tra 20.001 e 30.000 mq fino a 25 mq di SUL SAU superiore a 30.001 mq fino a 35 mq di SUL

2.2.5. Non è comunque consentito installare manufatti precari stagionali all’interno delle “zone a prevalente carattere naturale” e nelle “aree a disciplina speciale” sotto elencate: aree pertinenziali dei corsi d’acqua, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, ARPA e aree di reperimento, aree di protezione e compensazione.

2.3. Annessi stabili 2.3.1. Gli annessi stabili sono costruzioni aventi le caratteristiche costruttive definite dal Regolamento Edilizio e destinate ad usi agricolo-produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario. 2.3.2. Si articolano in due tipologie:

a. annessi che presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del Programma aziendale, ad uso delle “aziende primarie”, così come definite dall’articolo 44 delle presenti norme. Comprendono:

1. “centri aziendali”: sedi direzionali, uffici, mense per il personale, spogliatoi, locali per la lavorazione continuativa e la trasformazione dei prodotti agricoli, foresterie, ecc.;

2. “centri interaziendali di servizio all’agricoltura” per prestazione di servizi a favore di titolari di fondi extraziendali.

b. annessi che non presuppongono la permanenza continuativa di persone, realizzabili, previa approvazione del Programma aziendale, ad uso delle aziende “produttive”, così come definite dall’articolo 44 delle presenti norme. Comprendono:

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1. locali per il ricovero e lo stoccaggio dei prodotti aziendali; 2. locali per la lavorazione saltuaria e la trasformazione dei prodotti

aziendali; 3. locali per la rimessa di mezzi, macchinari, ecc.; 4. locali per la promozione, la degustazione, la vendita diretta dei

prodotti aziendali; 2.3.3. Gli annessi stabili, così realizzati, non potranno mutare la destinazione d’uso agricola. 2.3.4. Non è consentito realizzare annessi stabili all’interno delle “zone a prevalente carattere naturale”, se non ad uso delle aziende agricole produttive, così come definite dall’articolo 44 delle presenti norme, e nelle “aree a disciplina speciale” sotto elencate: aree pertinenziali dei corsi d’acqua, aree di protezione paesistica e storico-monumentale, aree di reperimento, aree di protezione e compensazione. 2.4. Serre Nel territorio comunale non è consentita l’installazione di serre, ancorché con copertura stagionale.

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Capo II: “Zone territoriali omogenee”

Sezione A “Zone a prevalente carattere naturale (En)”

Articolo 53. Zone a prevalente carattere naturale (En1) 1. Definizione 1.1 Sono parti del territorio comunale che per ragioni storiche e/o ambientali presentano caratteristiche naturali o prevalentemente naturali. Comprendono boschi, macchie, garighe, praterie ad ampelodesma, aree rupestri interne e costiere, aree con vegetazione umida di acque dolci o salmastre. Costituiscono un patrimonio strategico ai fini:

- naturalistici, per la presenza di flora, fauna, habitat di interesse sovranazionale; - paesaggistici, come parte identitaria imprescindibile dell’Argentario, sfondo panoramico

suggestivo per le vedute dal mare, ecomosaico complesso e ricco di articolazioni; - scientifici e didattici, come luogo di studio, ricerca, documentazione, visite guidate; - culturali, per la presenza di strutture militari e religiose che hanno prodotto una rete diffusa

di luoghi antropizzati isolati nella natura; - escursionistici, per le potenziali forme di fruizione legate alla riscoperta della rete dei

sentieri e dei percorsi storici; - economici e sociali, per la possibilità di trasformare, in visitatori e frequentatori dell’interno,

i turisti della nautica e delle aree balneari, sviluppando nuove attività economica e nuove opportunità di lavoro.

1,2, Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni definite negli articoli che disciplinano le Parti Seconda, Terza e Quarta, Capo I del presente Titolo. 2. Attività consentite 2.1. Al loro interno sono consentite tutte le attività finalizzate alla conservazione della natura, nonché tutte le forme di fruizione e di utilizzazione delle risorse naturali e storico-culturali compatibili con la conservazione degli attuali livelli di naturalità. 2.2. Sono altresì consentite le attività agricole, le attività agrituristiche, la residenza, il turismo rurale, le attività di ristoro, le attività sociali a carattere religioso, culturale, scientifico, didattico e ricreativo, purché non concentrate e non comportanti eccessivi carichi urbanistici e ambientali. 3. Nuove costruzioni

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3.1. Vi è ammessa la costruzione di annessi agricoli ad uso delle aziende produttive73 che dimostrino di non avere possibilità di utilizzare, a tale scopo, terreni ubicati nelle zone a prevalente carattere agricolo. Non sono invece consentite altre costruzioni, a qualsiasi uso destinate, se non previste espressamente dal Piano di gestione dell’ASDI e funzionali alla fruizione escursionistica. Tali costruzioni, che dovranno essere realizzate completamente in legno e che non dovranno essere permanentemente ancorate al suolo, potranno essere gestite esclusivamente dall’ASDI in forma consortile e dovranno essere obbligatoriamente rimosse in caso di cessazione dell’ASDI. Previa predisposizione di uno specifico Piano di assetto unitario, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi di supporto ai monumenti e alla fruizione escursionistica dell’interno. Tali parcheggi, che dovranno mantenere il fondo bianco ed evitare qualsiasi tipo di strutturazione (marciapiedi, cordonati, pavimentazioni, ecc.), non potranno avere una capienza superiore a 20 posti auto/cadauno. In attuazione del “Piano direttore delle spiagge”, di cui all’articolo 29 delle presenti norme, e sulla base delle disposizioni ivi indicate, è consentita la realizzazione di piccoli parcheggi e di strutture di servizio alle spiagge. 4. Edifici esistenti con destinazione d’uso agricola Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. E’ altresì consentita, nelle forme di legge, la deruralizzazione di edifici agricoli non più necessari alla conduzione del fondo per attività ricettive, attività di ristoro, attività sociali a carattere religioso, culturale, scientifico, didattico e ricreativo. E’ invece vietato il cambio di destinazione d’uso ai fini residenziali. 5. Edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola sono consentiti, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 30 “Edifici matrice”e all’articolo 31 “Edifici di valore architettonico-paesistico” delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza addizioni funzionali. Su tali edifici sono:

- “consentiti” cambi di destinazione d’uso da residenza a: o attività agricole, attività agrituristiche, attività ricettive, attività di ristoro, attività

sociali a carattere religioso, culturale, scientifico, didattico e ricreativo; - “vietati” i cambi da attività agricole, attività agrituristiche, attività ricettive, attività di

ristoro, attività sociali (religiose, culturali, scientifiche, didattiche, ricreative, ecc.) a: o residenza.

6. Agriturismo Le attività agrituristiche sono consentite entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda.

73 Così come definite dall’articolo 34 delle presenti norme

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Sezione B “Zone a prevalente carattere agricolo (Ea)”

Articolo 54. Ripartizione delle “Zone a prevalente carattere agricolo Sono le zone dove le caratteristiche dei terreni, le sistemazioni idraulico-agrarie, gli usi passati e le potenzialità attuali rendono praticabili le attività agricole. Si distinguono in:

- “Zone agricole di interesse primario” (Ea1): sono le aree a più elevato pregio potenziale per finalità agricolo-produttive, al cui interno le attività agricole devono essere valorizzate e sostenute;

- “Zone a prevalente funzione agricola” (Ea2): sono le aree dove le attività agricole, che spesso rivestono un carattere amatoriale e di presidio territoriale, si integrano con altre attività compatibili ammesse dalle presenti norme.

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Articolo 55. Zona agricola di interesse primario (Ea.1) 1. Definizione 1.1. Le zone agricole di interesse primario (Ea1) sono quelle dove per le caratteristiche dei suoli, per la presenza di aziende agrarie professionali, per le sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni e per le modalità di uso in essere si persegue lo sviluppo e la valorizzazione delle attività agricole tradizionali e in particolare: viticoltura, olivicoltura, frutticoltura, orticoltura. Comprendono le aree di: Le Piane, Cala Grande, Capo d’Uomo, L’Olmo. 1.2. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni definite negli articoli che disciplinano le Parti Seconda, Terza e Quarta, Capo I del presente Titolo. 2. Attività consentite 2.1. Al loro interno sono consentite le attività inerenti le produzioni agricole e zootecniche. Sono altresì consentite le attività di stoccaggio, trasformazione, promozione e vendita diretta dei prodotti agricoli locali, la produzione di beni e servizi legati all’agricoltura, l’agriturismo e la residenza; sono altresì consentite le attività ricreative e le attività di interesse pubblico legate alla valorizzazione ambientale – agricola - turistica del territorio comunale. 2.2. Ad opera delle aziende produttive o di operatori ad esse collegati è infine consentito il commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare e aventi superficie di vendita non superiore a 100,00 mq, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati. 2.3. I progetti e i Piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n° 56/2000. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra i grandi sistemi di ambienti naturali aperti di cui all’articolo 20 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma74, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato. 3. Nuove costruzioni ad uso agricolo Ad uso delle aziende produttive di cui all’articolo 44 delle presenti norme, è consentita la costruzione di residenze, di annessi stabili e di Centri interaziendali di servizio per l’agricoltura. 3.1. Residenze e annessi stabili. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa previa approvazione del Programma aziendale e secondo le modalità costruttive definite dal Regolamento Edilizio Comunale, a fronte del mantenimento in produzione di almeno due unità colturali minime così come definite dalle vigenti norme provinciali e/o regionali. Le nuove residenze potranno avere una superficie utile lorda non superiore a 130 mq.

E’ ammessa la deroga alla superficie delle unità colturali minime, fino a un massimo del 30%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l’ 80% della P.L.V. 74 Vedasi, a tale scopo, la “Carta della vegetazione” del Quadro Conoscitivo di Riferimento del R.U.

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all’agricoltura biologica. Tali aziende dovranno motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante la redazione del Programma aziendale: in esso saranno particolarmente curati gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi. 3.2. Centri interaziendali di servizio per l’agricoltura. Le aziende produttive “primarie”, di cui all’articolo 44 delle presenti norme, previa approvazione del Programma aziendale, potranno realizzare annessi stabili adibiti a “centri interaziendali di servizio per l’agricoltura”, a fronte del mantenimento in produzione di una superficie pari ad almeno sei unità colturali minime. A tale fine le aziende richiedenti potranno produrre, attraverso il Programma aziendale, contratti relativi a prestazione di servizi nei confronti dei titolari di fondi extraziendali; tali fondi potranno concorrere alla copertura di almeno il doppio delle due Unità Colturali minime richieste, dovendo risultare la restante superficie nella piena disponibilità della azienda. Ai centri interaziendali di servizio per l’agricoltura si applicano le disposizioni di cui all’articolo 52, punto 2.3 (annessi stabili), delle presenti norme. 4. Edifici esistenti con destinazione d’uso agricola Sugli edifici con destinazione d’uso agricola, purché non ricadenti tra gli edifici matrice o tra gli edifici di valore archiettonico-paesistico, sono ammessi i seguenti interventi:

- se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza incrementi o trasferimenti di volumetria;

- se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

.Non sono ammessi interventi che comportino mutamento della destinazione d’uso degli edifici agricoli. Gli interventi edilizi consentiti, con l’eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e/o tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).

5. Edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 30 “Edifici matrice”e nell’articolo 31 “Edifici di valore architettonico-paesistico” delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza addizioni funzionali. 6. Agriturismo Le attività agrituristiche sono consentite, oltre i limite massimo dei 30 posti letto/azienda, agli imprenditori agricoli che utilizzino costruzioni agricole non necessarie alla conduzione del fondo. Non è consentita l’ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.

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Articolo 56. Zona con prevalente funzione agricola (Ea.2) 1. Definizione 1.1 Sono le zone caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, con terreni condotti prevalentemente da piccole aziende agricole e da agricoltori amatoriali. Sono caratterizzate da una accentuata differenziazione dell’uso del territorio, con presenza consistente, soprattutto in prossimità dei centri abitati, di oliveti, orti e colture permanenti miste. 1.2. Al loro interno valgono le disposizioni che seguono, con le specificazioni, le limitazioni e/o le integrazioni definite negli articoli che disciplinano le Parti Seconda, Terza e Quarta, Capo I del presente Titolo. 2. Attività consentite 2.1. Al loro interno sono consentite le attività inerenti le produzioni agricole. Sono altresì consentiti l’agriturismo, la residenza, le attività ricreative e/o di interesse pubblico legate alla valorizzazione ambientale – agricola - turistica del territorio comunale. Se esercitate da imprenditori agricoli, singoli o associati, vi sono infine consentite le attività di promozione e vendita dei prodotti agricoli locali, il commercio al dettaglio, in esercizi di vicinato operanti nel settore merceologico alimentare e aventi superficie di vendita non superiore a 50,00 mq, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, in esercizi di ristoro ubicati in prossimità di percorsi escursionistici segnalati . 2.2. I progetti e i Piani aziendali che prevedano il riutilizzo di ex coltivi per fini agricoli devono essere preventivamente sottoposti alla valutazione di incidenza ai sensi della L.R. n° 56/2000. Qualora i terreni interessati, ancorché terrazzati, rientrino tra i grandi sistemi di ambienti naturali aperti di cui all’articolo 20 delle presenti norme e risultino occupati da formazioni vegetali quali garighe o prateria ad ampelodesma75, il recupero ai fini agricoli non potrà interessare la totalità della superficie, ma dovrà mantenerne una percentuale non inferiore al 20% nelle condizioni naturali di stato. 3. Nuove costruzioni ad uso agricolo Ad uso delle aziende produttive, di cui all’articolo 44 delle presenti norme, è ammessa la costruzione di nuove costruzioni ad uso abitativo e di annessi stabili e/o temporanei nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 52. 3.1. Annessi stabili. La realizzazione di residenze e/o di annessi stabili è ammessa previa approvazione del Programma aziendale e secondo le modalità costruttive definite dal Regolamento Edilizio Comunale, a fronte del mantenimento in produzione di almeno due unità colturali minime così come definite dalle vigenti norme provinciali e/o regionali. Le nuove residenze potranno avere una superficie utile lorda non superiore a 130 mq.

E’ ammessa la deroga alle Unità Colturali minime, fino a un massimo del 50%, per le aziende agricole condotte da imprenditori agricoli professionali, il cui ordinamento colturale prevalente (Orientamento Tecnico Economico: OTE) sia rivolto per oltre l’80% della P.L.V. all’agricoltura biologica. Tali aziende dovranno motivare e dimensionare il fabbisogno di nuovi annessi mediante

75 Vedasi, a tale scopo, la “Carta della vegetazione” del Quadro Conoscitivo di Riferimento del R.U.

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la redazione del Programma aziendale: in esso saranno particolarmente curati gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica degli interventi. 4. Edifici esistenti con destinazione d’uso agricola Sugli edifici con destinazione d’uso agricola, purché non ricadenti tra gli edifici matrice o tra gli edifici di valore architettonico-paesaggistico, sono ammessi i seguenti interventi:

- se operati da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza incrementi o trasferimenti di volumetria;

- se operati da imprenditori agricoli professionali: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi edilizi consentiti, con l’eccezione di quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria purché non comportanti la creazione di nuovi servizi igienici e tecnologici, sono comunque subordinati alla dimostrazione della effettiva conduzione agricola dei fondi di pertinenza e alla manutenzione delle componenti tradizionali del paesaggio (terrazze coltivate, muri a secco, viabilità minore, ecc.).

5. Edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola sono ammessi, se e in quanto non in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 30 “Edifici matrice”e nell’articolo 31 “Edifici di valore architettonico-paesistico” delle presenti norme, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sugli edifici che ospitano esercizi di ristoro sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi delle addizioni funzionali, così come disciplinate dall’articolo 51 delle presenti norme. 6. Agriturismo Le attività agrituristiche sono consentite, entro il limite massimo dei 30 posti letto/azienda, agli imprenditori agricoli che utilizzino costruzioni agricole non più necessarie alla conduzione del fondo. Non è consentita l’ospitalità in spazi aperti con tende o altri mezzi di pernottamento autonomo.

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Sezione C “Altre zone territoriali omogenee del territorio rurale”

Articolo 57. Zona a prevalente carattere residenziale (R) 1. Definizione Comprende le aree urbanizzate per la residenza esterne ai centri abitati e ubicate nell’arco costiero settentrionale e nord-orientale. Al loro interno ricadono strutture ricettive alberghiere e residenze turistico-alberghiere. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “R”. Sono distinte nelle seguenti sottozone: - “R1”, residenza e strutture ricettive di Punta Nera, Poggio Calvello; - “R2”, residenze di Terra Rossa e Costa di Teva. 2. Prestazioni qualitative Al loro interno devono essere migliorati gli standards ambientali, paesaggistici e urbanistici, attraverso:

- l’incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;

- la minimizzazione degli impatti visuali; - il miglioramento delle infrastrutture viarie; - la dotazione di servizi di base.

1. Caratteri costruttivi Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, dovranno essere realizzate con finiture in pietra faccia vista o con intonaco tinteggiato. Nelle aree pertinenziali degli edifici e negli spazi di uso pubblico, con l’eccezione delle strade, dovrà essere assicurata la permeabilità di almeno il 70% dei suoli. L’indice di piantumazione non dovrà essere inferiore a 40 alberi di alto fusto per ettaro. 2. Interventi consentiti Non sono consentite nuove costruzioni con capacità funzionale autonoma. Ferme restando le limitazioni poste dal presente Titolo Capo II, Parti Prima, Seconda e Terza delle presenti norme, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia. Nei lotti edificati con indice di edificabilità fondiaria minore di 0,30 mc/mq, sono altresì consentiti incrementi “una tantum” del 20% della volumetria esistente, fino ad ottenere una SUL massima di 20 mq/unità immobiliare e di 50 mq/lotto edificato. Tali incrementi, che comprendono le “addizioni funzionali” di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), punto 3) della L.R. n°01/2005 e s.m.i., dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative e/o di utilizzo delle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e non potranno dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari; a tale scopo, il rilascio del titolo abilitativo sarà

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subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente si impegna a non frazionare l’unità immobiliare, così ampliata, per un periodo di almeno 30 anni. Sono infine consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica a parità di volume, che, se relativi a più lotti edificati, dovranno essere subordinati alla preventiva approvazione di un apposito Piano Attuativo. Tali interventi, che non potranno usufruire dell’incremento “una tantum” di cui al comma precedente, potranno essere attuati sulla base dei seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: pari a quello esistente Rapporto di copertura: 30% Altezza massima: 6,50 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. Qualora gli interventi di ristrutturazione urbanistica prevedano l’utilizzo di almeno un quarto della SUL, con un minimo di 50 mq, per la realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, ovvero di esercizi commerciali, e qualora la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, che accompagna il PA, preveda un vincolo della destinazione d’uso di tale superficie per almeno 30 anni, si farà riferimento ai seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: + 10% rispetto all’esistente Rapporto di copertura: 40% Altezza massima: 6,50 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 40% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 40 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. L’Amm./ne Comunale potrà sempre subordinare gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica all’adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle aree limitrofe ai lotti interessati, anche attraverso l’arretramento del confine del lotto.

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Articolo 58. Zona a prevalente carattere turistico-residenziale (Rt) 1. Definizione Comprende le aree urbanizzate per la residenza turistica, esterne ai centri abitati e ubicate lungo l’intero arco costiero. Al loro interno ricadono anche strutture ricettive alberghiere e residenze turistico alberghiere. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Rt”. Sono distinte nelle seguenti sottozone:

- “Rt1”, residenze turistiche di Cala Moresca, Olivastri di Cala Moresca, Cala Piccola; - “Rt2”, residenze turistiche e strutture ricettive di Le Cannelle, Lo Sbarcatello, Acqua Dolce; - “Rt3”, residenze turistiche e strutture ricettive di Pianone, Costa delle Olive, Le Miniere,

Poggio Pertuso; - “Rt4”, Residenze turistiche di Mascherino.

2. Prestazioni qualitative Al loro interno devono essere migliorati gli standards ambientali, paesaggistici e urbanistici attraverso:

- l’incremento delle dotazioni di verde, della permeabilità dei terreni, degli spazi per la sosta veicolare;

- il sostegno alla trasformazione delle strutture abitative in strutture ricettive a gestione unitaria;

- la dotazione di servizi di base. 3. Caratteri costruttivi Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, dovranno essere realizzate con finiture in pietra o con intonaco tinteggiato. Nelle aree pertinenziali degli edifici e negli spazi di uso pubblico, con l’eccezione delle strade, dovrà essere assicurata la permeabilità di almeno il 70% dei suoli. L’indice di piantumazione non dovrà essere inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro. 4. Interventi consentiti Non sono consentite costruzioni che presuppongano nuove volumetrie, né nuovi accessi al mare. Ferme restando le limitazioni poste dal presente Titolo Capo II, Parti Prima, Seconda e Terza delle presenti norme, sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia. Nei lotti edificati con indice di edificabilità fondiaria minore di 0,50 mc/mq, sono altresì consentiti incrementi “una tantum” del 20% della volumetria esistente, fino ad ottenere una SUL massima di 20 mq/unità immobiliare e di 50 mq/lotto edificato. Tali incrementi, che comprendono le “addizioni funzionali” di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), punto 3) della L.R. n°01/2005 e s.m.i., dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative e/o di utilizzo delle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e non potranno dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari; a tale scopo, il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente si impegna a non frazionare l’unità immobiliare, così ampliata, per un periodo di almeno 30 anni. Sono infine consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica che, se relativi a più lotti edificati, dovranno essere subordinati alla preventiva approvazione di un apposito Piano Attuativo. Tali

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interventi, che non potranno usufruire dell’incremento “una tantum” di cui al comma precedente, potranno essere attuati sulla base dei seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: pari a quello esistente Rapporto di copertura: 30% Altezza massima: 6,50 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. Qualora gli interventi di ristrutturazione urbanistica prevedano:

- l’utilizzazione di almeno un quarto della SUL, con un minimo di 80 mq, per la realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, ovvero di esercizi commerciali,

ovvero: - la realizzazione di strutture ricettive a gestione unitaria con servizi centralizzati,

accompagnata dal vincolo trentennale della destinazione d’uso da riportare, con le dovute garanzie finanziarie, nella convenzione o nell’atto unilaterale d’obbligo che accompagna il PA,

si farà invece riferimento ai seguenti parametri nei limiti delle dimensioni massime consentite dal Piano Strutturale e pari a …..:

Indice di edificabilità fondiaria: + 10% rispetto all’esistente Rapporto di copertura: 30% Altezza massima: 6,50 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. L’Amm./ne Comunale potrà sempre subordinare gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica all’adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle aree limitrofe ai lotti interessati, anche attraverso l’arretramento del confine del lotto.

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Articolo 59. Zona per strutture turistiche e ricettive (T) 1. Definizione Comprende le strutture turistiche e ricettive, esistenti o di nuova previsione, esterne alle zone a prevalente carattere residenziale (R) e alle zone a prevalente carattere turistico-residenziale (Rt). Tali strutture, individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “T”, sono comprese nelle seguenti sottozone:

1.1. Strutture turistiche (Tsb): stabilimenti balneari in località Feniglia, “Mamma Licia” e “Il Tridente” (Tsb1 – esistenti);

1.2. Strutture ricettive extralberghiere (Tre): Campeggio “Feniglia” (Tre1 - esistente);

2. Prestazioni qualitative Le strutture turistiche e ricettive del territorio rurale articolano e qualificano l’offerta comunale, volgendola a segmenti di domanda differenziati:

- gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive extralberghiere rispondono a una domanda di vacanza all’aria aperta con capacità di spesa media e medio-bassa;

- le strutture alberghiere rispondono a una domanda di vacanza confortevole con capacità di spesa media e medio-alta, offrendo servizi supplementari a quelli strettamente legati all’accoglienza.

3. Interventi consentiti Sulle strutture esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda, Terza e Quarta, Titolo I, Capo I delle presenti norme, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di sostituzione edilizia estesi ad almeno al 50% della SUL esistente e gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un incremento della capacità ricettiva di almeno il 10%, sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato. Il PA dovrà essere accompagnato dalla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, di cui al Titolo II, Capo I, della L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici dovrà essere effettuata a partire dallo studio analitico-diagnostico del paesaggio di cui al successivo punto 4. Tale valutazione, che costituisce parte integrante e imprescindibile del PA, è predisposta dai proponenti e approvata dalla Amministrazione Comunale. L’approvazione del PA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che dovranno essere preventivamente verificate ovvero garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d’obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie:

deve essere prodotta apposita certificazione del competente A.T.O. sulla disponibilità della risorsa idrica, ovvero il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;

devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili, ovvero rilascio al terreno o immissione posticipata nel reticolo drenante superficiale;

deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue;

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deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e regolamentata;

deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;

devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso e per la sosta. I parametri che regolano gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono i seguenti: 3.1. Stabilimenti balneari in località Feniglia, “Mamma Licia” e “Il Tridente” (Tsb1 – esistenti):

SUL per servizi: pari a quella esistente Altezza massima delle costruzioni per servizi: 4,00 ml. Dotazione parcheggi: n° ………

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica con recupero delle volumetrie esistenti dotate di regolare titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.

3.2. Campeggio “Feniglia” (Tre1 – esistente):

Piazzole tende: n° 100 Piazzole mezzi di pernottamento autonomo: n° 50 St di uso comune: superiore al 10% della St complessiva SUL per servizi: 150 mq o pari a quella esistente se superiore Altezza massima: 4,00 ml. Indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico: 1 posto auto/piazzola - qualora sia consentita la sosta delle

auto nell’ambito delle singole piazzole: 1 posto auto/20 piazzole

Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale

Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica con recupero delle volumetrie esistenti dotate di apposito titolo abilitativo, ancorché in sanatoria.

4. Caratteri costruttivi Gli interventi sottoposti alla preventiva approvazione di un PA unitario, così come disposto dal precedente punto 3 del presente articolo (“Interventi consentiti”), nonché quelli relativi alla sistemazione degli spazi aperti pertinenziali, dovranno assumere come riferimenti fondamentali i caratteri paesaggistici dell’ambito territoriale di riferimento. Nella considerazione dei caratteri paesaggistici, che costituiranno oggetto di uno specifico studio analitico-diagnostico sul paesaggio da allegare ai PA o, in presenza di interventi diretti, ai relativi progetti, dovranno essere trattati, in particolare, i seguenti argomenti:

a visibilità, attraverso la predisposizione di carte della visibilità assoluta e della visibilità relativa, capaci di evidenziare i punti di maggiore fragilità visuale e di consentire l’adozione di adeguate misure cautelative o compensative;

b semiologia naturale e antropica, attraverso lo studio dei segni che caratterizzano l’ambito interessato

dall’intervento e la indicazione di criteri semiologici coerenti ad uso del progetto;

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c profilo morfologico dei terreni, rispetto ai quali si dovrà trovare o ricostituire una sostanziale continuità,

evitando raccordi forzosi con scarpate o muri a retta; trovandosi nella necessità di superare dislivelli eccessivi, si potrà fare ricorso a sistemazioni terrazzate, con muri in pietra f.v. non più alti di 1,50 ml. e terrazze in contropendenza larghe non meno di 10,00 ml;

d sistema drenante superficiale, che dovrà mantenere o recuperare funzionalità, garantendo la raccolta delle

acque di pioggia nel sottobacino interessato e il loro convogliamento ai corsi d’acqua principali, ovvero la loro cessione al terreno. Nelle aree rese impermeabili, comprese quelle occupate dagli edifici, le acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposite cisterne interrate e utilizzate per scopi non potabili;

e vegetazione, con analisi della vegetazione reale e potenziale e proposizione di nuovi assetti che garantiscano la

continuità ecologica con l’intorno;

f viabilità di accesso e di distribuzione, con analisi delle caratteristiche costruttive e dimensionali della viabilità locale tradizionale e proposizione di modelli coerenti, adagiando, per quanto possibile, le nuove strade sulla morfologia del terreno;

g costruzioni, con studio delle regole insediative, delle tipologie e delle aggregazioni morfologiche degli

insediamenti limitrofi (soprattutto storicizzati) e proposizione di modelli coerenti;

h arredi e illuminazione, con minimizzazione di tutte le componenti di arredo che possano ricordare gli ambiti urbani. Dovrà essere contenuto in particolare l’inquinamento luminoso, con divieto tassativo di aumentare quello sul mare e in particolare sulla Laguna di Orbetello, attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti a luce radente rivolti verso il basso e verso le parti a monte delle aree.

Le nuove costruzioni, che dovranno rispettare i caratteri costruttivi definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere contenute entro i due piani fuori terra; dovranno prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio e fronti in pietra f.v. o rifiniti con intonaco tinteggiato. Il fondo della viabilità carrabile interna e degli stalli per la sosta delle auto dovrà essere realizzato in modo da garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento di polvere.. Le recinzioni perimetrali dovranno essere schermate con siepi che utilizzino le specie vegetali indicate nel Regolamento Edilizio Comunale.

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Articolo 60. Zona per attrezzature sportive (Asp - Aspp) 1. Definizione Comprende aree per attrezzature sportive all’aperto, pubbliche (Asp) e private (Aspp). Le attrezzature pubbliche (Asp) concorrono alla formazione degli standards residenziali di cui al D.I. n°1444/1968. Le attrezzature private (Aspp) sono distinte in attrezzature sportive di livello comunale (Aspp1) e attrezzature sportive di livello sovracomunale (Aspp2). Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. 2. Prestazioni qualitative Le attrezzature pubbliche soddisfano il fabbisogno locale di impianti per il calcio, il nuoto, il tennis e altri sport di base. Possono essere integrate con servizi a carattere sociale e ricreativo aperti al pubblico nelle ore non occupate da eventi agonistici (servizi igienici, saletta riunioni, spazi ricreativi coperti, ristoro, ecc.) e da impianti di base per la pratica di altre discipline sportive. Le attrezzature private di livello comunale integrano le attrezzature pubbliche e consentono, oltre alla pratica di sport all’aperto, di usufruire di strutture per il fitness e ad altre attività legate alla cura della persona. Le aree di interesse sovracomunale (golf e polo) ampliano l’offerta territoriale rivolta al turismo di fascia medio-alta e sono suscettibili di integrazione con il turismo balneare e con i circuiti culturali ed enogastronomici dell’interno. 3. Caratteri costruttivi Gli interventi sottoposti alla preventiva approvazione di un PA unitario, così come disposto dal successivo punto 4 del presente articolo (“Interventi consentiti”), nonché quelli relativi alla sistemazione degli spazi aperti pertinenziali, dovranno assumere come riferimenti fondamentali i caratteri paesaggistici dell’ambito territoriale di riferimento. Nella considerazione dei caratteri paesaggistici, che costituiranno oggetto di uno specifico studio analitico-diagnostico sul paesaggio da allegare ai PA o, in presenza di interventi diretti, ai relativi progetti, dovranno essere trattati, in particolare, i seguenti argomenti:

a visibilità, attraverso la predisposizione di carte della visibilità assoluta e della visibilità relativa, capaci di evidenziare i punti di maggiore fragilità visuale e di consentire l’adozione di adeguate misure cautelative o compensative;

b semiologia naturale e antropica, attraverso lo studio dei segni che caratterizzano l’ambito interessato

dall’intervento e la indicazione di criteri semiologici coerenti ad uso del progetto;

c profilo morfologico dei terreni, rispetto ai quali si dovrà trovare o ricostituire una sostanziale continuità, evitando raccordi forzosi con scarpate o muri a retta; trovandosi nella necessità di superare dislivelli eccessivi, si potrà fare ricorso a sistemazioni terrazzate, con muri in pietra f.v. non più alti di 1,50 ml. e terrazze in contropendenza larghe non meno di 10,00 ml;

d sistema drenante superficiale, che dovrà mantenere o recuperare funzionalità, garantendo la raccolta delle

acque di pioggia nel sottobacino interessato e il loro convogliamento ai corsi d’acqua principali, ovvero la loro cessione al terreno. Nelle aree rese impermeabili, comprese quelle occupate dagli edifici, le acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposite cisterne interrate e utilizzate per scopi non potabili;

e vegetazione, con analisi della vegetazione reale e potenziale e proposizione di nuovi assetti che garantiscano la

continuità ecologica con l’intorno;

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f viabilità di accesso e di distribuzione, con analisi delle caratteristiche costruttive e dimensionali della viabilità

locale tradizionale e proposizione di modelli coerenti, adagiando, per quanto possibile, le nuove strade sulla morfologia del terreno;

g costruzioni, con studio delle regole insediative, delle tipologie e delle aggregazioni morfologiche degli

insediamenti limitrofi (soprattutto storicizzati) e proposizione di modelli coerenti;

h arredi e illuminazione, con minimizzazione di tutte le componenti di arredo che possano ricordare gli ambiti urbani. Dovrà essere contenuto in particolare l’inquinamento luminoso, con divieto tassativo di aumentare quello sul mare e in particolare sulla Laguna di Orbetello, attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti a luce radente rivolti verso il basso e verso le parti a monte delle aree.

Le nuove costruzioni, che dovranno rispettare i caratteri costruttivi definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere contenute entro i due piani fuori terra; dovranno prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio e fronti in pietra f.v. o rifiniti con intonaco tinteggiato. Il fondo della viabilità carrabile interna e degli stalli per la sosta delle auto dovrà essere realizzato in modo da garantire la permeabilità ed evitare il sollevamento di polvere.. Le recinzioni perimetrali dovranno essere schermate con siepi che utilizzino le specie vegetali indicate nell’Allegato 1. 4. Interventi consentiti Sulle strutture esistenti, ferme restando le limitazioni poste dal presente Titolo Capo II, Parti Prima, Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica. La realizzazione delle nuove strutture, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi di sostituzione edilizia estesi ad almeno al 50% della SUL esistente e gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un incremento della capacità ricettiva di almeno il 10%, sono subordinati alla preventiva approvazione di un PA convenzionato. Il PA dovrà essere accompagnato dalla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, di cui al Titolo II, Capo I, della L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici dovrà essere effettuata a partire dallo studio analitico-diagnostico del paesaggio di cui al precedente punto3. Tale valutazione, che costituisce parte integrante e imprescindibile del PA, è predisposta dai proponenti e approvata dalla Amministrazione Comunale. L’approvazione del PA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che dovranno essere preventivamente verificate ovvero garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d’obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie:

il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;

per lo sfruttamento di acque superficiali e sotterranee deve essere richiesta apposita autorizzazione preventiva alla Direzione Difesa del Suolo della Provincia di Grosseto, ai sensi del R.D. n°1775/'33;

devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili, ovvero rilascio al terreno o immissione posticipata nel reticolo drenante superficiale;

deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue; deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e

regolamentata; deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il

compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale;

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devono essere assicurate le infrastrutture per la mobilità di accesso e per la sosta. I parametri che regolano gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione sono i seguenti: 4.1. Zona per attrezzature sportive pubbliche “Le Piane” (Asp1 – in fase di realizzazione)

Impianti e servizi connessi: - stadio comunale, con campo di calcio regolamentare, pista di atletica, tribuna per 1.500 spettatori, palestra e servizi;

- campo calcio regolamentare; - piscina; - campi tennis; - campi polivalenti; - bocciodromo;

Area di pertinenza: sistemazione a verde di carattere estensivo, con spazi attrezzati per le attività motorie all’aria aperta e percorso vita;

Altezza massima delle strutture di servizio: 4,00 ml. Indice di permeabilità: non inferiore all’80% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico: 400 posti auto Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. L’intervento potrà essere realizzato da soggetti privati previo convenzionamento con l’Amministrazione comunale. 4.2. Zona per attrezzature sportive pubbliche “P.Molino – Porto Ercole” (Asp2 - esistente da

potenziare e qualificare)

Impianti e servizi connessi: - campo di calcio regolamentare; - campi tennis - campi polivalenti; - bocciodromo;

Area di pertinenza: sistemazione a verde di carattere estensivo, con spazi attrezzati per le attività motorie all’aria aperta;

Altezza massima delle strutture di servizio: 4,00 ml. Indice di permeabilità: non inferiore all’80% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico: 150 posti auto Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale 4.3. Zona per attrezzature sportive private “Val di Prato” (Aspp1 – esistente)

Impianti: - campi da tennis - campi polivalenti

- piscina scoperta SUL servizi connessi: pari a quella esistente

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Altezza massima delle strutture di servizio: 4,00 ml. Indice di permeabilità: non inferiore all’80% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico: 100 posti auto Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. 4.4. Zona per attrezzature sportive “Golf Le Piane” (Aspp2a – esistente)76

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o di riorganizzazione dell’area sono subordinati alla approvazione di un PA unitario che, oltre a garantire le condizioni preliminari di cui al presente punto 4 e in aggiunta agli elaborati ordinari definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, deve contenere il collaudo delle opere di bonifica ambientale e di sistemazione paesaggistica della ex discarica RSU in località Terra Rossa, che costituivano condizione per l’attuazione delle previsioni urbanistiche della zona.

. Impianti: - campo golf professionale 18 buche e campo pratica

- campi tennis - piscina

SUL strutture connesse: - struttura ricettiva e relativi servizi: 3.000 mq, fino a un massimo di 10.000 mc., per 100 posti letto

- club house e servizi, comprensivi di struttura a supporto del campo pratica: 1.250 mq, fino a un massimo di 5.000 mc

Altezza massima: 7 ml. Indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico:: 120 posti auto Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale

4.5. Zona per attrezzature sportive “Polo Le Piane” (Aspp2b - esistente, da qualificare) Gli interventi di qualificazione delle strutture esistenti, che comportino la riorganizzazione e la ricollocazione delle volumetrie realizzate sulla base di regolare titolo abilitativo, ancorché in sanatoria, sono subordinati alla approvazione di un PA unitario, che, oltre a rispettare le condizioni generali di cui al presente punto 4 e in aggiunta agli elaborati ordinari definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, deve contenere una convenzione registrata e trascritta con cui i soggetti attuatori si impegnano, prestando adeguate garanzie finanziarie:

a realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente le opere di urbanizzazione concordate con la Amministrazione Comunale;

a mantenere la gestione unitaria del complesso e destinazioni d’uso connesse alle attività equestri per un periodo non inferiore a 30 anni.

Impianto principale esistente: campo polo professionale Impianto connesso previsto: centro equestre per il trekking

76 Realizzato a seguito del Patto territoriale per la Provincia di Grosseto del 27.10.1997, della Conferenza dei servizi del 03.06.1998, della Delib. Cons.Provinciale 29.09.1998, n° 173.

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SUL servizi connessi (stalle e rimessaggi): pari a quella esistente realizzata con regolare titolo abilitativo

Altezza massima: 7 ml. Indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 60 alberi di alto fusto per ettaro Dotazione parcheggi di uso pubblico: 100 posti auto Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale.

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Articolo 61: “Zona per attrezzature tecnologiche” (At) 1. Definizione Comprende le aree per gli impianti di teletrasmissione e per gli impianti di depurazione esistenti, nonché le aree per i nuovi impianti di raccolta differenziata e trattamento rifiuti, per la dissalazione delle acque marine. Concorre al soddisfacimento degli standards per attrezzature di interesse comune di cui al D.I. n° 1444/1968. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Gli impianti di teletrasmissione e le stazioni radio base per la telefonia mobile, che occupano le cime più alte della dorsale centro-orientale e che garantiscono un servizio esteso al di fuori dei confini comunali, costituiscono un forte detrattore paesaggistico del promontorio. Essi dovranno pertanto essere oggetto di interventi tesi a minimizzarne gli impatti visuali alla media e lunga distanza. 2.2. L’impianto di depurazione di Terra Rossa, gestito dal Commissario delegato al risanamento della Laguna di Orbetello77, garantisce il trattamento dei reflui provenienti dai centri abitati di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole. L’area che lo ospita costituisce una discontinuità negli assetti ambientali della zona e dovrà essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto per favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.

2.3. L’isola ecologica di Terra Rossa è destinata a garantire la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, limitando i conferimenti a discarica e contribuendo alla tutela ambientale. L’area che lo ospita costituisce una discontinuità negli assetti ambientali della zona e dovrà essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto per favorire la creazione di una continuità ecologica con i boschi limitrofi.

2.4. L’impianto di dissalazione delle acque marine di località La Soda …….

3. Caratteri costruttivi 3.1. I tralicci che sostengono gli impianti di teletrasmissione dovranno essere mimetizzati, per quanto compatibile con l’efficienza del servizio, dalla vegetazione autoctona di alto fusto della zona, che dovrà essere, a tale scopo, opportunamente indirizzata verso l’alto. Essi dovranno inoltre essere oggetto di appositi studi, atti a definirne il colore meno impattante alla distanza. Alle risultanze di questi studi, o di altri eventualmente richiesti dalla Amministrazione Comunale, dovranno obbligatoriamente attenersi i gestori degli impianti. 3.2. L’equipaggiamento vegetale dell’area che ospita l’impianto di depurazione di Terra Rossa dovrà essere realizzato con le specie autoctone indicate nel Regolamento Edilizio. L’area dovrà essere perimetrata da una fascia verde collegata, ovunque possibile, con la vegetazione naturale limitrofa. 77 D.P.C.M. del 16/01/1003, n.3261, e s.m.i.

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3.3. Lungo la recinzione dell’isola ecologica di Terra Rossa dovrà essere messa a dimora vegetazione autoctona d’alto fusto a foglie persistente, evitando la creazione di siepi rigidamente allineate e privilegiando sistemazioni irregolari, costituite da siepi miste e da macchie di bosco, ad alta densità di impianto, collegate alla vegetazione arborea e arbustiva naturale esistente in modo da favorire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo, mitigare gli impatti visuali e i disturbi acustici e luminosi generati dall’impianto. Per la scelta delle specie si farà ricorso alle indicazioni del Regolamento Edilizio. Le costruzioni per l’espletamento delle funzioni di raccolta e di gestione dei rifiuti, nonché quelle necessarie a consentire il rimessaggio dei mezzi, dovranno avere caratteri costruttivi tradizionali, con tetto a falde inclinate e facciate con finitura a intonaco civile.

3.4. L’area che ospiterà il futuro impianto di dissalazione dovrà essere equipaggiata con piante arbustive e di alto fusto, facendo ricorso alle specie specificatamente indicate nel Regolamento Edilizio. L’equipaggiamento vegetale dovrà favorire il raccordo ecologico e paesaggistico con le aree limitrofe, mitigando, al contempo, gli impatti visuali e i disturbi acustici e luminosi generati dall’impianto. 4. Interventi consentiti Sulle attrezzature esistenti, ferme restando le limitazioni poste dal presente Titolo Capo II, Parti Prima, Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di potenziamento delle attrezzature esistenti, nonché gli interventi finalizzati alla creazione di nuove attrezzature, sono assoggettati alle seguenti procedure: 4.1. Impianti di teletrasmissione. Approvazione di un progetto unitario esteso all’intera area interessata, contenente:

- la ricognizione degli impianti presenti; - la verifica del servizio erogato e degli inquinamenti elettromagnetici prodotti; - uno studio paesaggistico-visuale, con l’individuazione delle opere di mitigazione degli

impatti alla media e lunga distanza. Non sono consentite nuove installazioni di impianti di teletrasmissione al di fuori delle aree individuate dalle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico. Per consentire l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, atte a garantire una migliore erogazione del servizio e un abbassamento delle esposizioni ai campi elettromagnetici, l’Amministrazione Comunale predisporrà, in coerenza con le esigenze di tutela paesaggistica previste dal Regolamento Urbanistico, un apposito “Piano per la telefonia mobile” le cui previsioni costituiranno parte integrante del suddetto Regolamento Urbanistico. 4.2. Depuratore di Terra Rossa. Approvazione di un progetto unitario, esteso all’intera area interessata, contenente:

- la verifica di funzionalità ambientale dell’impianto esistente e la valutazione preventiva degli effetti ambientali dell’impianto previsto;

- un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base di uno studio analitico-diagnostico esteso all’ambito territoriale di riferimento;

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- l’equipaggiamento con piante arbustive e di alto fusto, con ricorso alle specie elencate nell’Allegato 1, in modo da garantire il raccordo ecologico e paesaggistico con il territorio limitrofo e mitigare i disturbi acustici e luminosi generati dall’impianto.

4.3. Area per la gestione dei rifiuti di Terra Rossa. L’area per la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti, prevista in posizione adiacente all’impianto di depurazione esistente, è realizzabile previa approvazione di un apposito Piano Attuativo. Al suo interno potranno essere realizzate strutture di servizio, nonché piattaforme per l’alloggiamento dei conteiners e/o dei cassonetti destinati allo stoccaggio dei prodotti. Nell’area non potranno essere conferiti rifiuti che producano odori o liquami, quali rifiuti urbani domestici indifferenziati, rifiuti derivanti da lavorazioni industriali o artigianali, letami e liquami di qualsiasi natura, sostanze nocive, corrosive e/o maleodoranti. Il Piano Attuativo, esteso all’intera area interessata e sottoposto a valutazione di incidenza, dovrà contenere tra l’altro:

- la verifica di funzionalità ambientale e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e paesaggistici generati dall’impianto previsto;

- un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base di uno studio analitico-diagnostico esteso all’ambito territoriale di riferimento;

- le indicazioni progettuali di dettaglio concernenti: o gli opportuni accorgimenti e le tecnologie da impiegare per eliminare il rischio di

inquinamento del suolo da sostanze inquinanti e per ridurre la propagazione degli effetti maleodoranti;

o i materiali che potranno essere trattati (prodotti della raccolta differenziata, inerti, ecc.), evitando comunque lo stoccaggio di materiali contenenti sostanze nocive per la salute umana.

4.4. Dissalatore de La Soda. Approvazione di un Piano Attuativo, esteso all’intera area interessata e sottoposto a valutazione di incidenza, contenente:

- la verifica di funzionalità ambientale e la valutazione preventiva degli effetti ambientali e paesaggistici generati dell’impianto previsto;

- un progetto di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, predisposto sulla base di uno studio analitico-diagnostico esteso all’ambito territoriale di riferimento;

- la realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile.

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Titolo II: “Disposizioni per gli ambiti urbani”

Capo I: “Disposizioni generali”

Articolo 62: “Definizioni e finalità” 1. Definizioni 1.1. “Centri abitati e perimetro aggiornato dei centri abitati”. 1.1.1. Per centro abitato si intende un sistema accentrato, polifunzionale e continuo di aree edificate, dotate di servizi e intervallate da strade, piazze, giardini o altri spazi aperti urbanizzati, comprensivo dei lotti liberi interclusi, ubicati all’interno o lungo la linea di bordo, così come delimitato, con apposito perimetro, dalle tavole grafiche del R.U. I centri abitati presenti nel territorio comunale sono quelli di Porto Santo Stefano, comprensivo del Campone, del Pozzarello e di Porto Ercole, comprensivo di Cala Galera. 1.1.2. Gli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico individuano, con apposito segno grafico, il perimetro aggiornato dei centri abitati ai sensi della L.R. n. 01/200578. Al suo interno ricadono gli spazi urbanizzati che, ai sensi delle vigenti norme regionali79, consentono:

a. interventi di conservazione, trasformazione e/o ampliamento di edifici esistenti; b. interventi edilizi di completamento nei lotti liberi interclusi.

1.2. “Area di riorganizzazione urbana” e “area di nuovo impianto”. 1.2.1. Per “area di riorganizzazione urbana” si intende una porzione di territorio, interna al perimetro del centro abitato, dove, previa approvazione di un apposito P.A., si prevedono interventi di sostituzione e di riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti. 1.2.2. Per “area di nuovo impianto” si intende una porzione di territorio, esterna al perimetro del centro abitato, ma interna alla sua UTOE di riferimento, così come definita dal P.S., dove, previa approvazione di un apposito P.A., si prevede la realizzazione di un nuovo tessuto urbano, ovvero, sulla bese di un apposito titolo abilitativi, si prevede la realizzazione di servizi e/o di attrezzature di interesse comune. 1.2.3. Attraverso le “aree di riorganizzazione urbana” e le “aree di nuovo impianto” il R.U. persegue la qualificazione ecologica, abitativa, morfologica e funzionale dei centri abitati, nonché, in coerenza con le disposizioni del P.S., il loro completamento e il loro ampliamento. 1.2.4. Le previsioni delle “aree di riorganizzazione urbana” e delle “aree di nuovo impianto”, ai sensi della L.R. n. 01/2005, articolo 55, decadono dopo cinque anni dalla approvazione del R.U.

78 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 53 79 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 55, comma 2

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qualora non sia stato perfezionato, da parte dei proponenti, un valido atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, a favore della Amministrazione Comunale. 1.3. “Ambito urbano”. 1.3.1. Per ambito urbano si intende l’insieme delle aree, urbanizzate e urbanizzabili, costituite dal centro abitato, dalle “aree di riorganizzazione urbana” e dalle “aree di nuovo impianto”. 1.3.2. L’ambito urbano è suscettibile di modifica allorché, trascorsi cinque anni dalla approvazione del R.U., l’Amministrazione Comunale decida di non confermare gli interventi decaduti, già previsti nelle “aree di riorganizzazione urbana” e nelle “aree di nuovo impianto”, interessando altre aree, interne all’UTOE di riferimento, così come definita dal P.S., e funzionali al perseguimento degli stessi obiettivi di qualificazione, riorganizzazione, completamento e/o ampliamento del centro abitato. 2. Finalità Negli ambiti urbani devono essere prioritariamente perseguiti i seguenti obiettivi

• qualità ecologica: o integrità fisica del suolo urbano; o intercettamento e convogliamento delle acque di pioggia; o funzionalità del reticolo idraulico superficiale; o permeabilità del suolo; o incremento delle dotazioni di verde, anche in funzione della mitigazione e della compensazione dei

carichi ambientali prodotti dagli insediamenti e dal traffico veicolare. • qualità abitativa:

o adeguamento delle dotazioni idriche; o adeguamento delle reti di smaltimento e raccolta differenziata; o adeguamento delle dotazioni urbane (servizi pubblici o di interesse pubblico); o sostegno alla bioarchitettura e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili; o contenimento della monofunzionalità residenziale; o articolazione e distribuzione delle funzioni non residenziali; o nuove centralità urbane, fisicamente e funzionalmente riconoscibili.

• qualità funzionale: o decongestionamento delle aree centrali; o completamento e gerarchizzazione della rete viaria principale; o completamento e gerarchizzazione per le aree della sosta veicolare; o creazione di parcheggi veicolari prossimi, ma esterni, alle aree urbane centrali; o creazione di raccordi pedonali tra parcheggi veicolari e aree urbane centrali; o definizione di nuove relazioni tra porti, are portuali e centri abitati; o creazione di un sistema della mobilità pedonale e/o ciclabile.

• qualità morfologica: o potenziamento e riqualificazione dello spazio pubblico; o raccordi e coerenze tra spazio pubblico e spazio privato; o qualificazione formale del verde urbano e stradale; o qualificazione formale dei tessuti urbani esistenti; o definizione di regole tipologiche e morfologiche per i nuovi tessuti urbani.

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Articolo 63: “Prestazioni qualitative e funzionali” 1. Il R.U., attraverso distinti elaborati cartografici in scala 1:2.000 (Elaborati D e E), definisce per

gli ambiti urbani: - le prestazioni qualitative (Elaborati D); - le prestazioni funzionali (Elaborati E).

2. Le prestazioni qualitative definiscono gli obiettivi di qualità ecologica, morfologica, visuale, abitativa cui devono tendere gli ambiti urbani e, conseguentemente, gli interventi di trasformazione fisica consentiti e le relative modalità di attuazione.

3. Le prestazioni funzionali definiscono le attività e le funzioni consentite negli ambiti urbani. Da

esse discende l’individuazione del sistema degli spazi e dei servizi pubblici o di interesse pubblico.

4. Le prestazioni qualitative e le prestazioni funzionali sono riferite sia al sistema degli

insediamenti che a quello degli spazi aperti.

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Articolo 64: “Prestazioni qualitative e interventi di trasformazione” 1. In applicazione dell’articolo 63, punto 2, delle presenti nome, le disposizioni inerenti le prestazioni qualitative e gli interventi di trasformazione fisica, con le relative modalità di attuazione, si applicano ai tessuti urbani esistenti, nonché alle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto. 2. Nei tessuti urbani esistenti sono definite le categorie di intervento edilizio, le modalità di sistemazione degli spazi aperti, i caratteri identificativi delle nuove centralità urbane. 2.3. Nelle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto sono definite le condizioni che subordinano l’attività edilizia alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e/o alla cessione di aree finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Sono altresì definiti i parametri edilizi, urbanistici e di qualificazione ambientale, ai sensi dell’articolo 68 delle presenti norme, che regolano le nuove edificazioni, i caratteri figurativi e qualitativi dello spazio pubblico, i principali elementi di integrazione con i tessuti edificati esistenti. 2.4. Negli spazi aperti sono definite le modalità di sistemazione, nonché le prestazioni ecologiche, sociali e formali che tali spazi sono chiamati ad assolvere.

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Articolo 65: “Parametri di qualificazione ambientale” 1. Definizione 1.1. Concorrono a garantire la qualità ambientale del sistema insediativo urbano e riguardano la permeabilità dei suoli, le dotazioni di verde, il risparmio idrico, l’efficienza energetica degli edifici e il ricorso alle energie rinnovabili, …. 1.2. Si applicano in aggiunta ai tradizionali parametri edilizi e urbanistici, che trovano specifica definizione nel Regolamento Edilizio Comunale. 1.3. Al loro rispetto è subordinata la legittimità del titoloabilitativo. 2. Indice di permeabilità dei suoli 2.1. Stabilisce la percentuale di suolo permeabile che deve essere garantita nelle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto nonché, in presenza di interventi che eccedano la sostituzione edilizia, nei tessuti edificati esistenti. 2.2. Non potrà essere in nessun caso inferiore al 25% della superficie del lotto interessato. 3. Indice di piantumazione 3.1. Stabilisce il numero di alberi di alto fusto che nelle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto, nonché, in presenza di interventi che eccedano la sostituzione edilizia, nei tessuti edificati esistenti, deve essere garantito per ogni ettaro di superficie interessata e non occupata da costruzioni, ovvero, in presenza di sistemazioni lineari, ogni 100 ml di filare 3.2. Salvo casi di comprovata impossibilità, verificata e condivisa dalla Amministrazione Comunale, l’indice di piantumazione non potrà essere inferiore a n°25 piante/ha o a n° 8 piante/100 ml. 4. Risparmio idrico ……………………… 5. Risparmio energetico ……………………….. 6. Fonti energetiche rinnovabili ……………………….

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Articolo 66 : “Prestazioni funzionali e destinazioni d’uso” 1. In applicazione dell’articolo 63, punto 3 delle presenti norme, le disposizioni inerenti le prestazioni funzionali e le destinazioni d’uso si applicano ai tessuti esistenti, nonché alle aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto. 2. Le prestazioni funzionali definiscono la combinazione delle destinazioni d’uso consentite nei tessuti urbani, per favorire l’equilibrata distribuzione delle funzioni, superare le situazioni di monofunzionalità, stimolare la creazione di nuove centralità urbane. Esse sono definite attraverso una funzione principale, che costituisce la forma di utilizzazione prevalente degli edifici e degli spazi aperti che compongono il tessuto urbano, e dalle funzioni ad essa complementari. 3. Le suddette funzioni definiscono le forme di utilizzazione degli edifici e degli spazi aperti che compongono l’ambito urbano. 4. Ai fini delle presenti norme e in conformità con la L.R. n. 01/2005 costituiscono funzioni principali le seguenti categorie funzionali:

5.1.residenza (R); 5.2.funzioni industriali e artigianali (I); 5.3.funzioni commerciali (C); 5.4.funzioni turistico-ricettive (T); 5.5.funzioni direzionali (D); 5.6.funzioni di servizio (S); 5.7.unzioni commerciali all’ingrosso (CI); 5.8.servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A); 5.9.……

6. Le suddette categorie funzionali comprendono le articolazioni che seguono. Esse si intendono

incluse nella funzione principale ove non diversamente disposto dalle presenti norme.

5.1 Residenza (R): 5.1.1 residenza permanente o temporanea, comprensiva delle pertinenze (Rv); 5.1.2 strutture autonome legate direttamente o indirettamente alla residenza, quali: locali tecnici, rimessaggi, autorimesse, spazi aperti per la sosta veicolare, verde privato (Rs).

5.2 Funzioni industriali e artigianali (I):

5.2.1 fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, locali per la trasformazione e/o la conservazione di prodotti, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali (If);

5.2.2 fabbriche, officine, laboratori, magazzini, depositi coperti e scoperti, spazi per il rimessaggio, spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali inerenti la nautica (Ifn);

5.2.3 uffici tecnico- amministrativi, mense aziendali, foresterie e spazi abitativi connessi all’attività principale (Iu);

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5.2.4 centri di servizio alle imprese (Ic). 5.3 Funzioni commerciali (C):

5.3.1 Esercizi di vendita (Cv): esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, mercati, esposizioni merceologiche;

5.3.2 stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd); (prevedere una norma per le attività presenti lungo il porto del Valle che ne consenta la permanenza ma non il consolidamento. E’ infatti opportuno il loro spostamento in altri luoghi)

5.4 Funzioni turistico-ricettive (T):

5.4.1 Strutture ricettive: 5.4.1.1 (Tr1): alberghi, ostelli per la gioventù, residenze turistico-alberghiere; 5.4.1.2 (Tr2): affittacamere, bad&breakfast;

5.4.2 Pubblici esercizi (Te): ristoranti, bar, pizzerie, osterie, gelaterie, self service, pub; Centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti);

5.4.3 stabilimenti balneari (Tb);

5.5 Funzioni direzionali (D): 5.5.1 uffici, studi professionali (Du); 5.5.2 banche, uffici finanziari (Df); 5.5.3 centri di ricerca, promozione, marketing (Dc); 5.5.4 agenzie turistiche e immobiliari (Da);

5.6 Funzioni di servizio (S):

5.6.1 servizi alle persone (Sp); 5.6.2 servizi alla nautica (Sn) bigliettrerie imbarchi marittimi e funzioni collegate; 5.6.3 servizi alle imprese (Si).

5.7 Funzioni commerciali all’ingrosso (CI):

5.7.1 vendita di prodotti alimentari ai distributori al dettaglio (CIa); 5.7.2 vendita di prodotti non alimentari ai distributori al dettaglio (CIn).

5.8 Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

5.8.1 attrezzature scolastiche (As – private APs): 5.8.1.1 attrezzature scolastiche di base (Asb): asili nido, scuole dell’infanzia,

scuole per l’istruzione scolastica primaria e secondaria di primo grado; 5.8.1.2 attrezzature scolastiche per l’istruzione scolastica secondaria di secondo

grado (Ass).

5.8.2 attrezzature di interesse comune (Ac – private APc): 5.8.2.1 attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs): centri di

assistenza, case di riposo, ambulatori, poliambulatori, cliniche mediche; 5.8.2.2 attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Acc):

musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali;

5.8.2.3 attrezzature religiose (Acr): chiese, conventi, oratori; residenza e spazi ricreativi connessi alla funzione principale;

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5.8.2.4 attrezzature e servizi tecnici (Act): impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti per il trattamento dei rifiuti, depositi comunali, stazioni del trasporto pubblico;

5.8.2.5 attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca): sedi della Amm./ne Comunale e della Protezione Civile, della Capitaneria di porto, dell’Aereonautica Militare, servizi postali, sedi della giustizia e della pubblica sicurezza;

5.8.2.6 attrezzature sportive coperte (Acsp): palestre, piscine, campi coperti. 5.8.2.7 attrezzature cimiteriali (Acci): cimiteri.

5.8.3 Verde (V – privato VP):

5.8.3.1.1 giardini, parchi urbani (Vu); parco urbano “Caravaggio” (Vu1) 5.8.3.1.2 verde di arredo stradale (Vs); 5.8.3.1.3 piazze alberate (Vp); 5.8.3.1.4 verde di protezione ambientale (Va); 5.8.3.1.5 verde attrezzato per lo sport (Vsp).

5.8.4 Parcheggi (P – privato PP)

5.8.4.1.1 Porte urbane: Parcheggio “Varoli” (P1); Parcheggio “S.Andrea” (P2); Parcheggio “Aeronautica” (P3); Parcheggio “S. Rocco” (P4).

6. Costituiscono variazione della destinazione d’uso degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle categorie funzionali elencate al punto 4 del presente articolo. 7. Ai sensi della L.R. n. 01/2005, si ha mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare quando sia variata la sua utilizzazione attuale in modo da interessare oltre il 35% della superficie utile o comunque più di 30 mq della suddetta superficie anche con più interventi successivi. Per destinazione d’uso attuale si intende quella che, alla data di entrata in vigore della presente disciplina, risulti in essere da atti pubblici, atti in possesso della pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale. 8. Le attività non espressamente richiamate dalle categorie funzionali di cui al presente articolo, o dalle relative articolazioni, potranno essere assimilate, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, alle attività che presentino maggiore attinenza funzionale, nonché carichi urbanistici e ambientali similari. In presenza di attività non riconducibili alle fattispecie di cui sopra, si dovrà provvedere ad apposite varianti al R.U.

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Capo II:“Prestazioni qualitative degli ambiti urbani” (Elaborati D in scala 1:2.000)

Articolo 67: “Varchi” (VA) 1. Definizione. I varchi sono porzioni di territorio inedificato, adiacente ai corsi d’acqua minori e interno al perimetro dei centri abitati. Comprendono le aree di possibile esondazione dei torrenti. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Va”. 2. Prestazioni qualitative. I varchi garantiscono la continuità ambientale e paesaggistica tra i centri abitati e il territorio aperto attraverso la conservazione degli elementi di naturalità presenti o ricostituibili lungo il corso terminale dei torrenti. Essi svolgono funzioni di presidio idrogeologico, di mitigazione del clima e di igiene atmosferica attraverso la presenza della vegetazione ripariale; assicurano il mantenimento di aree inondabili prive di edificazioni; accrescono la varietà e la qualità del paesaggio urbano sottolineando, al suo interno, la presenza dei corsi d’acqua; garantiscono la fruizione sociale attraverso percorsi pedonali e aree pubbliche attrezzate. 3. Caratteri costruttivi. All’interno dei varchi ricadono zone di verde pubblico, di verde privato, tratti di viabilità ordinaria, percorsi pedonali e infrastrutture a rete non diversamente collocabili. Nelle zone di verde pubblico e privato dovranno essere conservate e riqualificate le fasce di vegetazione ripariale, così come tutte le altre coperture boschive eventualmente presenti. La sistemazione delle aree ricadenti nelle suddette zone dovrà evitare l’alterazione del profilo morfologico dei versanti, se non per migliorare la stabilità dei terreni e/o la regimazione delle acque ovvero, se compatibile con la specifica disciplina che regola l’integrità fisica del territorio, per favorire l’utilizzazione dei terreni ai fini ecologici e/o ricreativi. Nelle zone di verde privato è consentita la realizzazione di giardini e la coltivazione di orti. Nelle zone di verde pubblico, e in quelle di verde privato ricadenti all’interni di piani attuativi, i nuovi impianti vegetali dovranno prevedere l’utilizzo di specie igrofile in prossimità dei corsi d’acqua e dovranno valorizzare le condizioni di naturalità presenti. Le sistemazioni a verde dovranno avere carattere estensivo. Lungo il bordo esterno dei varchi è consentita la realizzazione di parcheggi con fondo permeabile, purchè composti da non più di 10 stalli disposti in unica fila e distanti non meno di 10,00 ml dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda. Gli eventuali attraversamenti stradali, possibili solo se consentiti dalla disciplina che regola la tutela dell’integrità fisica del territorio, dovranno essere accompagnati da opere di mitigazione degli impatti visuali, anche attraverso impianti arborei d’alto fusto in prossimità delle scarpate e delle

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eventuali opere strutturali di sostegno, e dovranno garantire il deflusso delle acque anche nei periodi di piena. Gli eventuali attraversamenti pedonali e/o ciclabili, possibili solo se consentiti dalla disciplina che regola la tutela dell’integrità fisica del territorio e consentiti ancorché non individuati specificatamente dalle tavole grafiche del R.U., dovranno esere realizzati in legno. 4. All’interno dei varchi è sempre possibile realizzare opere idrauliche connesse alla regimazione dei corsi d’acqua e alla sicurezza delle aree limitrofe.

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Articolo 68: “Aree verdi di corredo stradale” (Vs) 1. Definizione. Comprendono i filari alberati, semplici o plurimi, disposti parallelamente alla carreggiata, i percorsi pedonali e/o ciclabili che ne seguono il tragitto e le eventuali aree attrezzate per la sosta e il passeggio. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Vs”. 2. Prestazioni qualitative Il verde di corredo stradale svolge funzioni di ombreggiamento, di igiene atmosferica, di qualificazione formale del centro abitato, di spazio per gli spostamenti pedonali e ciclabili. 3. Caratteri costruttivi. Nelle aree con larghezza inferiore a 6,00 ml. dovrà essere impiantato un solo filare di alberi; nelle aree con larghezza uguale o superiore a 6,00 ml. dovranno essere impiantati più filari paralleli. E’ consentito realizzare, qualora non diversamente ubicabili, attraversamenti puntuali atti a garantire gli accessi pedonali e carrabili ai lotti edificati. Di norma, qualora la larghezza delle aree lo consenta, si dovrà impiantare un primo filare alberato in aiole adiacenti alla carreggiata stradale; oltre queste si dovrà realizzare il marciapiede o il percorso pedonale/ciclabile, che sarà a sua volta delimitato da un ulteriore filare ubicato in apposite aiole. Le specie utilizzate, scelte tra quelle specificatamente previste dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere di alto fusto e con radici profonde. Le eventuali panchine ubicate lungo i marciapiedi o i percorsi pedonali/ciclabili dovranno poggiare su superfici pavimentate e non dovranno ostacolare gli spostamenti dei pedoni e dei ciclisti. I caratteri costruttivi dei marciapiedi e dei percorsi sono definiti dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, delle presenti norme. 5. Indice di piantumazione Non inferiore a n°8 alberi di alto fusto/filare/100,00 ml. di ogni lato della strada.

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Articolo 69: “Aree di rigenerazione ambientale dei tessuti edificati” (Vr) 1. Definizione Sono aree verdi inedificate, pubbliche, di uso pubblico o private, interne ai tessuti urbani. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Vr”. 2. Prestazioni qualitative Svolgono funzioni di compensazione ambientale all’interno dei tessuti edificati, contribuiscono a migliorare l’igiene atmosferica, a mitigare il clima, ad aumentare la permeabilità dei suoli. Formano un sistema di spazi aperti che caratterizza il paesaggio urbano e ne aumenta la qualità formale. Se pubbliche o di uso pubblico, costituiscono luoghi di incontro sociale, di ricreazione e di relax. 3. Caratteri costruttivi Le sistemazioni a verde potranno essere integrate con attrezzature per il gioco, il passeggio e la sosta, nonché con percorsi ciclabili e parcheggi per le biciclette. I percorsi interni, così come le aree per la sosta ciclabile e pedonale, dovranno essere realizzati con fondo in battuto di terra, ovvero attraverso l’impiego di terre stabilizzate. Nell’ambito urbano di Porto Santo Stefano sono ammesse pavimentazioni in masselli autobloccanti, ovvero in cubetti o lastre di porfido, in modo da riproporre i motivi decorativi del Lungomare dei Navigatori o di Piazza dei Rioni. Nelle aree pubbliche o di uso pubblico, così come definite dagli elaborati grafici “D” del R.U., è consentita la realizzazione di piccole costruzioni di servizio (rimessaggi, servizi igienici, ristoro, ecc.), con una Superficie Utile Lorda (S.U.L.) non superiore a 0,05mq./mq, fino a un massimo di 30,00 mq/area, e con sviluppo di un solo piano fuori terra. Le specie vegetali utilizzabili per la sistemazione delle aree, così come i caratteri costruttivi delle costruzioni di servizio, sono definite dal Regolamento Edilizio Comunale. 4. Indice di piantumazione Non inferiore a 60 alberi di alto fusto/ha.

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Articolo 70: “Aree verdi per lo sport” (Vsp) 1 Definizione Sono aree verdi, pubbliche, di uso pubblico o private, che ospitano attrezzature sportive all’aperto. Sono individuate dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Vsp”. 2. Prestazioni qualitative Integrano le aree di rigenerazione ambientale per le funzioni qualitative di carattere ecologico e formale. Assolvono funzioni sociali legate alla attività motorie all’aria aperta e in particolare alle attività sportive di carattere agonistico. 3. Caratteri costruttivi La realizzazione delle aree, o la risistemazione di quelle esistenti, dovrà essere accompagnato da un progetto di paesaggio finalizzato a ottimizzare i raccordi morfologici ed ecologici con il sistema urbano degli spazi aperti e, se limitrofo, con il territorio aperto. Le specie vegetali utilizzabili sono quelle previste dal Regolamento Edilizio Comunale. Le costruzioni di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali muri a retta, dovranno essere realizzate con finitura in pietra faccia vista o a intonaco tinteggiato; sono vietate le finiture a cemento faccia vista. Vi è consentita la realizzazione di costruzioni di servizio (spogliatoi, servizi igienici, rimessaggi, ristoro, ecc.), secondo le modalità costruttive definite dal Regolamento Edilizio Comunale e nel rispetto dei seguenti parametri:

Indice di utilizzazione fondiaria: 0,15 mq./mq., fino a un massimo di 80,00 mq Rapporto di copertura: 15% Altezza massima: 7,00 ml. Indice di permeabilità: non inferiore al 90% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 40 alberi di alto fusto/ha Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Al loro interno è consentita la realizzazione di spazi di sosta per autoveicoli, ciclomotori e biciclette. Gli eventuali percorsi interni, così come le aree di sosta, dovranno essere realizzati con fondo in battuto di terra, ovvero attraverso l’impiego di terre stabilizzate. Nell’ambito urbano di Porto Santo Stefano sono ammesse pavimentazioni in masselli autobloccanti in cls, ovvero in cubetti o lastre di porfido, in modo da riproporre i motivi decorativi di Piazza dei Rioni.

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Articolo 71: “Parcheggi” (P) 1. Definizione Sono aree attrezzate, pubbliche, di uso pubblico o private, che garantiscono la sosta dei mezzi di trasporto veicolare e/o ciclabile. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “P”. 2. Prestazioni funzionali Favoriscono l’accessibilità ai servizi e alle strutture di pubblico interesse, soprattutto se ubicate nelle aree centrali degli ambiti urbani, e limitano la sosta spontanea lungo i bordi stradali. Contribuiscono alla qualificazione formale dei centri abitati attraverso gli equipaggiamenti vegetali e le componenti di arredo urbano. 3. Caratteri costruttivi In tutti i parcheggi almeno il 10% della superficie di sosta dovrà essere riservata alla sosta dei ciclomotori e delle biciclette. A tale ultimo scopo, nelle relative aree di stazionamento dovranno essere collocate apposite rastrelliere. Gli spazi di accesso e di manovra potranno avere il fondo asfaltato, mentre gli stalli di sosta dovranno essere realizzati con fondo permeabile o semipermeabile (ghiaia, grigliato erboso, masselli autobloccanti in cls, ecc.). Per favorire il contenimento visuale dei veicoli in sosta, i parcheggi adiacenti la viabilità pubblica, o di uso pubblico, dovranno essere separati da questa attraverso:

- un marciapiede di larghezza pari ad almeno 1,50 ml. - un muro in pietra f.v. di altezza non superiore a 1,20 ml, oppure siepi alberate e/o dossi inverditi, da ricavare in una aiola di pari larghezza, da posizionare a ridosso del marciapiede.

Gli stalli dovranno essere ombreggiati con specie arboree di alto fusto indicate dal Regolamento Edilizio Comunale. 4. Indice di piantumazione Non inferiore a 80 alberi di alto fusto/ha, da mettere a dimora in aiole con larghezza non inferiore a 1,50 ml.

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Articolo 72: “Tessuti urbani di vecchio impianto” (Tv) 1. Definizione Coincidono con le parti storiche dei centri abitati. Presentano, solitamente, edifici a fronte lineare continuo su strada, ma anche edifici isolati, aree pertinenziali e spazi aperti di relazione a varia destinazione d’uso (strade, piazze, slarghi, verde privato, ecc.). Al loro interno possono ricadere edifici e spazi aperti di impianto recente, che rappresentano episodi di discontinuità tipologica comunque inseriti nella morfologia del tessuto. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Tv”. 2. Prestazioni qualitative Costituiscono parti testimoniali e identitarie dei centri abitati. Garantiscono la permanenza o il recupero dei caratteri morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi storicizzati, evitandone la banalizzazione e la omologazione ai tessuti recenti. Al loro interno si devono favorire la fruizione pedonale, il recupero del rapporto diretto tra edifici e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e di servizio, la creazione di nuove centralità urbane. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti Edifici. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici dovranno prevedere il ricorso ai materiali e alle coloriture specificatamente definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Le coperture dovranno essere realizzate con falde inclinate e con manto di laterizio. Spazi aperti. Nelle aree pertinenziali degli edifici e negli spazi aperti non pavimentati, siano essi pubblici o privati, dovrà essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione dovranno essere realizzati in pietra locale f.v. o con finitura a intonaco; è vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Spazi di relazione. Le aree ad uso pedonale (strade, marciapiedi, slarghi, ecc.), siano esse pubbliche o private, dovranno essere pavimentate con pietra locale; le piazze, i parcheggi e gli spazi ad uso carrabile dovranno essere pavimentati in pietra o asfaltati. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei tessuti. Costituisce eccezione il centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti di Piazza dei Rioni e Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, se realizzate in continuità con queste ultime, potranno essere realizzate con blocchetti o lastre di porfido. 4. Interventi consentiti I tessuti di vecchio impianto costituiscono ambiti urbani da conservare negli attuali assetti morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi. Se costituiti da tessuti prevalentemente residenziali sono suscettibili di interventi finalizzati al recupero di:

- condizioni di coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti nel tessuto; - migliori condizioni abitative; - maggiore qualità degli spazi pubblici e delle relazioni tra spazi pubblici e spazi privati; - maggiore articolazione funzionale.

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A tale fine sugli edifici notificati ai sensi del Dgsl n°42/200480 e su quelli ad essi parificati sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Su tutti gli altri edifici sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportanti:

- alterazione delle coperture; - alterazione dei fronti esterni, se non per ricostituire simmetrie di facciata; - alterazione alle quote di imposta dei solai; - alterazione agli androni di ingresso; - addizioni funzionali di cui alla L.R. n° 01/200581.

E’ vietata l’installazione di tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, così come di cartelli pubblicitari e di ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati del tessuto. Sulle facciate degli edifici sono vietate le insegne luminose poste al di fuori dei vani porta. (prevedere la possibilità di realizzare impianti tecnologici di tipo condominiale contenendone la diffusione)

80 Dlgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 81 Legge regionale 03 gennaio 2005, n°1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, comma 2, lettera d).

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Articolo 73: “Tessuti urbani consolidati” (Tc)

1. Definizione Comprendono settori urbani edificati con sufficiente continuità fino alla metà del XX secolo, diversi dai tessuti urbani di vecchio impianto. Presentano assetti definiti nel rapporto tra spazi privati e spazi pubblici. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Tc” 2. Prestazioni qualitative Concorrono alla formazione della città compatta, frutto di regole insediative riconoscibili. Al loro interno si deve favorire la diffusione e la qualificazione dei servizi di pubblica utilità, favorendo l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e con l’artigianato di servizio. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti Edifici. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici dovranno prevedere il ricorso ai materiali e alle coloriture specificatamente definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Le coperture dovranno essere realizzate con falde inclinate e con manto di laterizio. Spazi aperti. Nelle aree pertinenziali degli edifici e negli spazi aperti non pavimentati, siano essi pubblici o privati, dovrà essere garantita la permeabilità dei suoli; in ogni caso le acque di pioggia dovranno essere intercettate attraverso adeguate opere di drenaggio superficiale o profondo e convogliate verso i fossi limitrofi ovvero verso la rete fognaria. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione dovranno essere realizzati in pietra locale f.v. o con finitura a intonaco; è vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Spazi di relazione. Le aree ad uso pedonale (strade, marciapiedi, slarghi, ecc.), siano esse pubbliche o private, dovranno essere pavimentate con pietra locale; le piazze, i parcheggi e gli spazi ad uso carrabile dovranno essere pavimentati in pietra o asfaltati. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei tessuti. Costituisce eccezione il centro abitato di Porto Santo Stefano, dove, stanti le pavimentazioni recenti del Lungarno dei Navigatori, di Piazza dei Rioni e di Corso Umberto I, le nuove pavimentazioni, se realizzate in continuità con quest’ultime, potranno essere realizzate con masselli autobloccanti di cls e blocchetti o lastre di porfido. 4. Interventi consentiti Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia purché non comportanti:

- alterazione delle coperture; - alterazione dei fronti esterni, se non per ricostituire simmetrie di facciata; - alterazione alle quote di imposta dei solai; - alterazione agli androni di ingresso.

E’ vietata l’installazione di tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, così come di cartelli pubblicitari e di ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati del tessuto. Sulle facciate degli edifici sono vietate le insegne luminose poste al di fuori dei vani porta.

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Articolo 74: “Tessuti urbani di formazione recente” (Tr) 1. Definizione Sono i settori urbani formatisi prevalentemente a partire dalla metà del XX secolo. Sono costituiti da tessuti a prevalente o esclusivo carattere residenziale, con presenza sporadica di servizi pubblici o di uso pubblico e di pubblici esercizi. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “Tr”. 2. Prestazioni qualitative Vi si perseguono obiettivi di qualificazione ecologica, morfologica e funzionale dello spazio pubblico, di completamento delle infrastrutture e dei tessuti edificati, di adeguamento degli standards urbanistici, di superamento della monofunzionalità residenziale. Nei settori più prossimi alle aree urbane centrali devono essere creati parcheggi a gestione differenziata (sosta gratuita per i residenti ed i turisti stanziali; sosta a pagamento per i visitatori), capaci di consentire agevoli collegamenti pedonali con i porti e le aree limitrofe. Devono essere favoriti gli spostamenti pedonali e ciclabili a integrazione della mobilità veicolare. 3. Caratteri costruttivi Gli interventi di completamento edilizio e di ricostruzione a seguito di demolizioni potranno prevedere la realizzazione di edifici con non più di tre piani fuori terra oltre il seminterrato. Le coperture dovranno essere realizzate con falde inclinate e manto di copertura in laterizio. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, dovranno essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti con cemento armato f.v. 4. Interventi consentiti. Vi sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia. Nei lotti edificati che non superano l’indice di edificabilità fondiaria di 0,30 mc/mq, sono altresì consentiti incrementi “una tantum” del 15% della volumetria esistente, fino ad ottenere una SUL massima di 20 mq/unità immobiliare e di 50 mq/lotto edificato. Tali incrementi, che comprendono le “addizioni funzionali” di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), punto 3) della L.R. n°01/2005 e s.m.i., dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni abitative e/o di utilizzo delle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e non potranno dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari; a tale scopo, il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente si impegna a non frazionare l’unità immobiliare, così ampliata, per un periodo di almeno 30 anni. Sono infine consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica che, se relativi a più lotti edificati e/o comportanti modifiche alle opere di urbanizzazione, dovranno essere subordinati alla preventiva approvazione di un apposito Piano Attuativo. Tali interventi, che non potranno usufruire dell’incremento “una tantum” di cui al comma precedente, potranno essere attuati sulla base dei seguenti parametri:

Indice di edificabilità fondiaria: pari a quello esistente

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Rapporto di copertura: ......... Altezza massima: 9,50 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale.

Nei lotti destinati ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico dagli Elaborati D in scala 1:2.000 del R.U. si applicano i seguenti parametri:

Indice di utilizzazione fondiaria: ...................... Rapporto di copertura: ...................... Altezza massima: 9,00 ml. oltre seminterrato Indice di permeabilità: non inferiore al 40% della superficie fondiaria. Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro. Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico Comunale.

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Articolo 75: “Tessuti urbani recenti a prevalente carattere artigianale e industriale (TI)”

1. Definizione Sono le aree produttive, solitamente al margine dei centri abitati, caratterizzate dalla presenza prevalente di grandi edifici ad uso artigianale e industriale inframezzati o integrati da residenze e altre funzioni terziarie e di servizio. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TI”. 2. Prestazioni qualitative Ospitano le attività più qualificate del tessuto produttivo locale, legate prevalentemente ai porti e alle attività nautiche. Sono da qualificare nei caratteri ecologici (reticolo idrografico superficiale, permeabilità dei suoli, equipaggiamento vegetale, ecc.), morfologici (tipologie disomogenee, aree pertinenziali, raccordi con lo spazio pubblico, ecc.), infrastrutturali (accessi, sosta, carico-scarico merci, ecc.) e funzionali (terziario di servizio alle imprese, servizi di interesse pubblico, riordino delle presenze residenziali, ecc.). In particolare l’area del Campone, a Porto Santo Stefano, necessita di una riorganizzazione globale, tesa a favorire la creazione di struttura urbana efficiente. 3. Caratteri costruttivi In presenza di interventi di rifacimento dei fronti esterni o di nuove costruzioni si dovrà fare ricorso ai caratteri costruttivi definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Le aree pertinenziali degli edifici dovranno garantire, a meno di comprovata impossibilità, la permeabilità dei suoli secondo i parametri sotto riportati. Le acque di pioggia dovranno comunque essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali ovvero cedute al terreno attraverso apposite opere, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nei fossi limitrofi. Lungo il perimetro dei lotti, se non occupato da costruzioni, dovranno essere messi a dimora alberi di alto fusto secondo i parametri sotto riportati. 4. Interventi consentiti Introdurre parametri di controllo (superficie coperta) 4.1. Vi sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica a parità di SUL. 4.2. Nei lotti edificati che non superino l’indice di utilizzazione fondiaria di .......... mq/mq, sono altresì consentiti incrementi “una tantum” del 10% della SUL esistente, fino ad ottenere una SUL massima di 50 mq/unità immobiliare e di 100 mq/lotto edificato. Tali incrementi, che comprendono le “addizioni funzionali” di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d), punto 3) della L.R. n°01/2005 e s.m.i., con l’eccezione dei volumi tecnici e delle autorimesse pertinenziali, dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo delle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico e non potranno dare luogo alla costituzione di nuove unità immobiliari; a tale scopo, il rilascio del titolo abilitativo sarà subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, con cui il richiedente si impegna a non frazionare l’unità immobiliare, così ampliata, per un periodo di almeno 30 anni.

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4.3. In presenza di miglioramento delle opere di urbanizzazione primaria e del raccordo tra spazio pubblico e spazio privato, così come sotto specificato, tuttavia, nei lotti edificati che non superino l’indice di utilizzazione fondiaria di ...... mq/mq, sono consentiti, previa approvazione di apposito P.A., interventi di ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri:

Indice di utilizzazione fondiaria: …….. Rapporto di copertura: ........... Altezza massima: 9,00 ml. Indice di permeabilità: 40% Indice di piantumazione: 40 alberi di alto fusto/ha Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati dall’Ufficio Tecnico

Comunale. I suddetti interventi, che non potranno comportare complessivamente un incremento di superficie utile lorda superiore a …. mq, sono consentiti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- arretramento del confine del lotto fino a garantire una sezione della carreggiata della strada pubblica di servizio pari a 7,50 ml e la realizzazione di un marciapiede con larghezza minima di 1,50 ml;

- in presenza di una strada con sezione della carreggiata pari a 7,50 ml o in presenza di spazi pubblici già adeguati allo scopo: arretramento del confine del lotto fino a garantire la realizzazione di un marciapiede e di una aiola alberata con larghezza minima di 1,50 ml/cadauno;

- in presenza di una strada con sezione della carreggiata pari a 7,50 ml e di un marciapiede con larghezza di 1,50 ml, ovvero in presenza di spazi pubblici già adeguati allo scopo: arretramento del confine del lotto e realizzazione di una aiola alberata con larghezza minima di 1,50 ml, ovvero realizzazione di un parcheggio alberato di uso pubblico dimensionato per un posto auto/10 ml di fronte stradale del lotto o frazione di 10.

4.4. Per gli interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione urbanistica valgono inoltre i seguenti criteri e parametri:

- Dovrà essere prevista la realizzazione di reti idriche duali e il reimpiego delle acque reflue secondo i disposti della Legge n°36/1994 e s.m.i.;

- Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, dovranno essere realizzate con finiture in pietra, legno, laterizio faccia vista ovvero intonaco tinteggiato;

- E’ consentito il ricorso a strutture prefabbricate per la realizzazione di edifici ad uso artigianale e/o industriale purché tali strutture presentino finiture esterne conformi ai parametri definiti dal Regolamento Edilizio Comunale;

- I parcheggi dovranno essere realizzati con le modalità definite dall’Articolo …. delle presenti norme.

- Indice di permeabilità: non inferiore al 40% della superficie territoriale. - Indice di piantumazione: non inferiore a 50 alberi di alto fusto per ettaro.

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Articolo 76: “Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale (…..)” 1. Definizione

1.1. Sono aree interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, ma con possibilità di comprendere anche aree esterne organicamente connesse e ricadenti nelle UTOE di riferimento, così come definite dal Piano Strutturale, nelle quali sono consentiti interventi di sostituzione e di riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti finalizzati alla creazione di nuovi tessuti, a prevalente carattere residenziale. 1.2. Sono classificate come zona “B” ai sensi del D.M. n. 1444/196882. 1.3. Sono individuate con apposita sigla (Rr) e campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico e sono specificatamente disciplinate dalle Schede contenute nell’Elaborato n. … del Regolamento Urbanistico, “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”.

2. Attività consentite

2.1. Nelle aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale sono consentite le attività sotto indicate a condizione che:

a. non producano inquinamento nell’aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica;

b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

2.2. Tali aree sono prioritariamente destinate ad accogliere nuove residenze e ……………”. Al loro interno, in luogo della residenza, sono altresì consentite le seguenti attività, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda residenziale prevista:

a. attrezzature e servizi di interesse comune, di cui all’articolo ………. delle presenti norme, ancorché privati;

b. uffici, studi professionali, attività finanziarie e direzionali;

c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dall’Elaborato n…………., “Disciplina urbanistica delle attività commerciali”;

d. attività private di servizio alla persona.

e. attività turistico-ricettive (entro il limite dei 16 posti letto/esercizio)

f. attività private di servizio alla persona;

g. attività produttive, limitatamente all’artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 100 mq e con esclusione delle attività moleste per la residenza,

82 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra

fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.765”

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inquinanti, legate a materiali infiammabili o comunque pericolosi, ovvero capaci di produrre volumi di traffico invasivi e occupazione costante dei parcheggi pubblici;

h. autorimesse e magazzini con superficie utile lorda non superiore a 200 mq.

3. Interventi

3.1. Gli interventi di nuova edificazione, che si attuano previa approvazione di apposito Piano Attuativo, sono specificatamente disciplinati dalla Scheda n…………, contenuta nell’Elaborato n. ………..del Regolamento Urbanistico, “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”. Tali interventi, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: superficie coperta non superiore al 40% della superficie complessiva dei lotti edificabili;

b. indice di permeabilità: superficie permeabile dei lotti edificabili superiore al 30%; c. indice di piantumazione: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con

ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;

d. dotazione di parcheggi privati: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 2 posti auto/unità immobiliare, realizzabili anche nel sottosuolo;

e. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/196883.

3.2. La consistenza edificatoria della residenza è definita dalla suddetta Scheda n…….., ……., e non potrà essere superiore a ……… di Superficie Utile Lorda (SUL).

3.3. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, dovranno essere realizzate nel

rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall’Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere sarà comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati.

83 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato

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Articolo 77. “Aree di nuovo impianto a prevalente carattere residenziale (…..)” 1. Definizione

1.1. Sono aree esterne al perimetro aggiornato dei centri abitati, nelle quali è consentita la realizzazione di nuovi tessuti a prevalente carattere residenziale. 1.2. Sono classificate come zona “C” ai sensi del D.M. n. 1444/1968. 1.3. Sono individuate con apposita sigla (……..)84 e campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico e sono specificatamente disciplinate dall’Elaborato n. …. del Regolamento Urbanistico, “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”, attraverso le seguenti Schede:

Scheda n. 1, “…………..” Scheda n. 2, “………….”; ……………………….. ………………………..

2. Attività consentite

2.1. Nelle aree di nuovo impianto a prevalente carattere residenziale sono consentite le attività sotto indicate a condizione che:

a. non producano inquinamento nell’aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica;

b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

2.2. Tali aree sono prioritariamente destinate ad accogliere la residenza, nonché le attività specificatamente previste dalle Schede di cui al punto 1 del presente articolo, contenute nell’Elaborato n. ………. del Regolamento Urbanistico, “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”. Al loro interno, in luogo della residenza, sono altresì consentite le seguenti attività, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda residenziale prevista:

a. attrezzature e servizi di interesse comune, di cui all’articolo 43 delle presenti norme, ancorché privati;

b. uffici, studi professionali, attività finanziarie e direzionali;

c. commercio al dettaglio e pubblici esercizi, nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dall’Elaborato n.5 “Disciplina urbanistica delle attività commerciali”;

d. attività private di servizio alla persona.

e. attività turistico-ricettive (entro il limite dei 16 posti letto/esercizio)

f. attività private di servizio alla persona;

g. attività produttive, limitatamente all’artigianato di servizio con superficie utile lorda non superiore a 100 mq e con esclusione delle attività moleste per la residenza,

84 Ripoprtata nella prima colonna dell’elenco che segue.

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inquinanti, legate a materiali infiammabili o comunque pericolosi, ovvero capaci di produrre volumi di traffico invasivi e occupazione costante dei parcheggi pubblici;

3. Interventi

3.1. Gli interventi di nuova edificazione, sono specificatamente disciplinati dalle Schede di cui al punto 1 del presente articolo, contenute nell’Elaborato n. …. del Regolamento Urbanistico, “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”. 3.2. Essi si attuano previa approvazione di apposito Piano Attuativo.

3.3. I suddetti interventi, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: superficie coperta non superiore al 40% della superficie complessiva dei lotti edificabili;

b. indice di permeabilità: superficie permeabile dei lotti edificabili superiore al 30%; c. indice di piantumazione: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con

ubicazione preferenziale lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;

d. dotazione di parcheggi privati: almeno pari a quella richiesta dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 2 posti auto/unità immobiliare, realizzabili anche nel sottosuolo;

e. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/196885.

3.2. L’azzonamento, indicato nelle parti grafiche delle suddette Schede, definisce i criteri prestazionali ed è suscettibile di aggiustamenti da parte del Piano Attuativo senza che ciò costituisca variante urbanistica, a condizione che non sia aumentata la superficie fondiaria già assegnata alle zone edificabili.

3.3. La consistenza edificatoria è definita dalle Schede attraverso la Superficie Utile Lorda (SUL)

3.4. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall’Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere sarà comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati.

4. Decadenza 4.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presente articolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi Piani Attuativi.

85 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato

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Capo III: “Prestazioni funzionali degli ambiti urbani” (Elaborati E in scala 1:2.000)

Articolo 78: “Disposizioni generali” 1. Nelle aree con progetti dotati di regolare titolo abilitativo ovvero interessate da Piani Attuativi vigenti alla data di approvazione del R.U., ove non diversamente specificato dalle presenti norme, le destinazioni d’uso degli edifici e degli spazi aperti ivi previste prevalgono sulle destinazioni d’uso indicate dalle tavole grafiche del R.U. 2. Sugli edifici esistenti negli ambiti urbani, dotati di regolare titolo abilitativo e con destinazione d’uso in contrasto con la presente disciplina, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Per tali edifici è comunque ammesso il cambio di destinazione d’uso in favore delle funzioni previste dalle presenti norme nelle singole zone territoriali omogenee.

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Articolo 79: “Zona residenziale (R)” 1. Definizione. La zona residenziale è individuata dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla R. 2. Prestazioni funzionali. La zona residenziale garantisce la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti. Al suo interno non sono comunque consentite attività permanenti che producano inquinamento dell’aria, rumore e/o condizioni di pericolo, mentre sono ammesse forme di utilizzazione compatibili con la residenza, che evitino il carattere monofunzionale della zona, nelle forme e nelle quantità specificate per le singole sottozone. La residenza vi costituisce la destinazione d’uso principale . Nella zona ricadono le aree pertinenziali degli edifici, che costituiscono con essi ambiti organici non divisibili e che sono utilizzabili per la realizzazione di giardini e di parcheggi privati. La zona residenziale si suddivide nelle seguenti sottozone funzionali. 2.1. “Zona residenziale R1” Al suo interno ricadono i settori urbani centrali con affaccio diretto sul mare, serviti o lambiti dalla viabilità principale di attraversamento. Vi si concentrano gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi, i servizi alla nautica e le attrezzature di interesse comune, che integrano la residenza. Necessita, solitamente, di limitazione e/o razionalizazione dei traffici veicolari, di istituzione di aree pedonali, della presenza di servizi pregiati per la residenza e il turismo. Comprende i tessuti e gli edifici a prevalente utilizzazione residenziale di vecchio impianto oggetto di conservazione secondo il Capo II del presente titolo delle presenti norme e i tessuti e gli edifici consolidati.

Utilizzazioni consentite: a) Residenza; b) Funzioni industriali e artigianali (I): - laboratori e officine non moleste,

operanti nell’artigianato artistico e/o rivolto al turismo, se coerenti con i caratteri storico-culturali dei tessuti urbani di vecchio impianto (If); - uffici tecnico amministrativi (Iu)

c)Funzioni commerciali (C): - esercizi di vendita (Cv) limitatamente

agli esercizi di vicinato (del settore alimentare e non alimentare) e ai mercati.

d) Funzioni turistico-ricettive (T): -strutture ricettive (Tr1) e (Tr2);

-pubblici esercizi (Te);

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- centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti); - stabilimenti balneari (Tb);

e )Funzioni direzionali (D): - uffici, studi professionali (Du);

- banche, uffici finanziari (Df); - centri di ricerca, promozione, marketing (Df); - agenzie turistiche e immobiliari (Da);

f) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- servizio alle imprese (Si); g) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature scolastiche (As): - attrezzature scolastiche di base (Asb); - attrezzature scolastiche secondaria di secondo grado (Ass);

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs); - attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ass); - attrezzature religiose (Acr); - attrezzature e servizi tecnici (Act): limitatamente agli impianti tecnologici compatibili con i caratteri storico-culturali dei tessuti di vecchio impianto e non diversamente localizzabili; - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca); - attrezzature sportive coperte (Acsp): limitatamente alle palestre.

h) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp); - verde di protezione ambientale (Va); - verde attrezzato per lo sport (Vsp);

i) parcheggi (P):

2.2. “Zona residenziale R2” Comprende i tessuti e gli edifici a prevalente utilizzazione residenziale di impianto recente, generalmente retrostanti gli ambiti urbani centrali di cui alla “zona residenziale R1”, ovvero ubicati su versanti collinari scoscesi.

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Lambita dalla viabilità principale di scorrimento, è costituita da lotti impostati su una rete viaria interna poco gerarchizzata e a maglie aperte. Presenta un carattere spiccatamente monofunzionale, con scarsa dotazione di parcheggi e di spazi pubblici.

Utilizzazioni consentite: a) Residenza; b) Funzioni industriali e artigianali (I): - laboratori e officine non moleste (If);

- uffici tecnico amministrativi (Iu) c)Funzioni commerciali (C): - esercizi di vendita (Cv) limitatamente

agli esercizi di vicinato (del settore alimentare e non alimentare), ai mercati e alle esposizioni merceologiche.

d) Funzioni turistico-ricettive (T): - strutture ricettive (Tr1) e (Tr2);

- pubblici esercizi (Te); - centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti);

e )Funzioni direzionali (D): - uffici, studi professionali (Du);

- banche, uffici finanziari (Df); - centri di ricerca, promozione, marketing (Df); - agenzie turistiche e immobiliari (Da);

f) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- servizio alle imprese (Si); g) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature scolastiche (As): - attrezzature scolastiche di base (Asb); - attrezzature scolastiche secondaria di secondo grado (Ass);

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs); - attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ass); - attrezzature religiose (Acr); - attrezzature e servizi tecnici (Act); - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca); - attrezzature sportive coperte (Acsp);

h) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp);

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- verde di protezione ambientale (Va); - verde attrezzato per lo sport (Vsp);

i) parcheggi (P):

2.3. “Zona residenziale R3” Comprende i tessuti urbani di impianto recente cresciuti su terreni pianeggianti di fondovalle e ubicati all’ingresso dei centri abitati principali (Porto Santo Stefano, Porto Ercole e Pozzarello). Alla residenza, che costituisce la forma di utilizzazione prevalente, si affiancano servizi commerciali, pubblici esercizi, attrezzature scolastiche. Presenta discrete condizioni di accessibilità e ampi spazi per la sosta veicolare.

Utilizzazioni consentite: a) Residenza; b) Funzioni industriali e artigianali (I): - laboratori e officine non moleste (If);

- uffici tecnico amministrativi (Iu) c)Funzioni commerciali (C): - esercizi di vendita (Cv); d) Funzioni turistico-ricettive (T): - strutture ricettive (Tr1) e (Tr2);

- pubblici esercizi (Te); - centri di accoglienza e di informazione turistica (Ti);

e )Funzioni direzionali (D): - uffici, studi professionali (Du);

- banche, uffici finanziari (Df); - centri di ricerca, promozione, marketing (Df); - agenzie turistiche e immobiliari (Da);

f) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- biglietteria imbarchi per il trasporto marittimo (Tm); - servizio alle imprese (Si);

g) Funzioni commerciali all’ingrosso (CI): - vendita di prodotti alimentari ai

distributori di dettagli (CIa); - vendita di prodotti non alimentari ai distributori di dettagli (CIn);

h) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature scolastiche (As): - attrezzature scolastiche di base (Asb); - attrezzature scolastiche secondaria di secondo grado (Ass);

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• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi assistenziali, sanitari e sociali (Acs); - attrezzature e servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ass); - attrezzature religiose (Acr); - attrezzature e servizi tecnici (Act); - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca); - attrezzature sportive coperte (Acsp);

i) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp); - verde di protezione ambientale (Va); - verde attrezzato per lo sport (Vsp);

l) parcheggi (P):

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Articolo 80 : “Zona per attività artigianali e/o industriali (I)” 1. Definizione. La zona per attività artigianali e industriali è individuata dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla I. 2. Prestazioni funzionali. Al suo interno le attività produttive costituiscono la destinazione d’uso principale e possono essere affiancate dalle utilizzazioni previste per le singole sottozone dalle presenti norme. Non vi sono comunque consentite attività permanenti che producano inquinamento dell’aria, rumore e/o condizioni di pericolo. All’interno della zona ricadono le aree pertinenziali degli edifici, che costituiscono con essi ambiti organici non divisibili e che sono utilizzabili per le sistemazioni a verde e per la realizzazione di aree di parcheggio, di accesso, di stoccaggio e movimentazione merci, di esposizione. La zona per attività artigianali e/o industriali si divide nelle seguenti sottozone funzionali 2.1. “Zona per attività artigianali I1” Comprende le zone produttive esistenti ubicate in località Pispino (Porto santo stefano), ubicate al’estremitàò sud orientale del Campone. E’ caratterizzata dalla presenza di strutture produttive non legate alla nautica, che rappresentano la forma di utilizzazione esclusiva. Presenta problemi di accessibilità, mancanza di parcheggi e di qualsivoglia tipologia di spazio pubblico.

Utilizzazioni consentite: a) Funzioni industriali e artigianali (I): - fabbriche, officine (If); - fabbriche, officine, ...... inerenti la

nautica (Ifn); - ufficio tecnico-amministrativi, mense

aziendali, foresterie e spazi abitativi connessi all’attività principale (Iu); - centri di servizi alle imprese (Ic);

b) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi tecnici (Act); - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca);

i) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp); - verde di protezione ambientale (Va);

l) parcheggi (P):

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2.2. “Zona per attività artigianali e/o industriali I2”

Comprende le zone produttive esistenti ubicate in prossimità del cimitero, nella parte settentrionale del fondovalle urbano del Campone (Porto Santo Stefano), di cui costituisce la porta di accesso. Presenta funzioni artigianali, non legate alla nautica e funzioni commerciali, anche di medie dimensioni.

Utilizzazioni consentite: a) Funzioni industriali e artigianali (I): - fabbriche, officine (If); - fabbriche, officine, ...... inerenti la

nautica (Ifn); - ufficio tecnico-amministrativi, mense

aziendali, foresterie e spazi abitativi connessi all’attività principale (Iu); - centri di servizi alle imprese (Ic);

b)Funzioni commerciali (C): - esercizi di vendita (Cv): limitatamente

alle medie strutture di vendita del settore alimentare e non, ai mercati e alle esposizioni merceologiche;

c) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- servizio alle imprese (Si); d) Funzioni commerciali all’ingrosso (CI): - vendita di prodotti alimentari ai

distributori al dettaglio (CIa) - vendita di prodotti non alimentari ai distributori di dettagli (CIn);

e) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi tecnici (Act); - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca);

i) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp); - verde di protezione ambientale (Va);

l) parcheggi (P):

2.3. “Zona per attività artigianali- industriali-commerciali I3”

Interessa la parte più estesa del fondovalle urbano del Campone (Porto Santo Stefano), di cui occupa tutto il settore centrale e meridionale.

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E’ caratterizzata dalla presenza prevalente di attività artigianali legate alla nautica, con uffici e residenze solitamente ubicate al primo piano delle strutture produttive. Sono presenti lotti isolati ad esclusivo uso residenziale. L’insediamento, a carattere filiforme, si addentra nell’interno del territorio comunale risalendo la valle del Campone, senza dar luogo a un tessuto urbano organico e strutturato. La presenza episodica di parcheggi e di importanti attrezzature pubbliche ( palestra e piscina) non concorre alla formazione di uno spazio pubblico riconoscibile.

Utilizzazioni consentite: a) Residenza; - limitatamente a quella già presente. b) Funzioni industriali e artigianali (I): - fabbriche, officine, (If);

- fabbriche, officine, ...... inerenti la nautica (Ifn);

- ufficio tecnico-amministrativi, mense aziendali, foresterie e spazi abitativi connessi all’attività principale (Iu); - centri di servizi alle imprese (Ic);

c)Funzioni commerciali (C): - esercizi di vendita (Cv): limitatamente

alle medie strutture di vendita del settore non alimentare, ai mercati e alle esposizioni merceologiche;

- stazioni di servizio e di distribuzione carburanti (Cd);

d) Funzioni turistico-ricettive (T): - strutture ricettive (Tr2) (Stefano:

aggiungere limitatamente alla residenza presente); - pubblici esercizi (Te);

e )Funzioni direzionali (D): - uffici, studi professionali (Du);

- banche, uffici finanziari (Df); - centri di ricerca, promozione, marketing (Df); - agenzie turistiche e immobiliari (Da);

f) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- servizio alle imprese (Si); d) Funzioni commerciali all’ingrosso (CI): - vendita di prodotti alimentari ai

distributori al dettaglio (CIa) - vendita di prodotti non alimentari ai distributori al dettaglio (CIn);

e) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi tecnici (Act);

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- attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca); - attrezzature sportive coperte (Acsp);

i) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp); - verde di protezione ambientale (Va); - verde attrezzato per lo sport (Vsp).

l) parcheggi (P):

2.4. “Zona per attività artigianali-commerciali I4”

Comprende le zone produttive dedicate pressoché esclusivamente alla nautica e ubicate a ridosso dei porti del Valle (Porto Santo Stefano) e di Cala Galera (Porto Ercole). E’ caratterizzata dalla presenza di strutture propriamente portuali, di spazi per il rimessaggio e/o la manutenzione dei natanti e, se pure episodicamente, di strutture commerciali e di uffici.

Utilizzazioni consentite: a) Funzioni industriali e artigianali (I): - fabbriche, officine, ...... inerenti la

nautica (Ifn); - ufficio tecnico-amministrativi, mense

aziendali, foresterie e spazi abitativi connessi all’attività principale (Iu); - centri di servizi alle imprese (Ic);

b) Funzioni turistico-ricettive (T): - pubblici esercizi (Te); c )Funzioni direzionali (D): - uffici, studi professionali (Du);

- banche, uffici finanziari (Df); - centri di ricerca, promozione, marketing (Df); - agenzie turistiche e immobiliari (Da);

d) Funzioni di servizio (S): - servizio alle persone (Sp);

- servizio alle imprese (Si); e) Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico (A):

• attrezzature di interesse comune (Ac): - attrezzature e servizi tecnici (Act); - attrezzature e servizi tecnico-amministrativi (Aca);

f) Verde (V): - giardini e parchi urbani (Vu);

- verde di arredo stradale (Vs); - piazze alberate (Vp);

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- verde di protezione ambientale (Va); g) parcheggi (P)

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Capo V: “Disposizioni per le infrastrutture di trasporto” Articolo 81: “Parcheggi territoriali (P)” 1. Definizione Sono i grandi parcheggi territoriali, pubblici o di uso pubblico, previsti nel territorio rurale. Costituiscono attrezzature pubbliche di interesse generale ai sensi dell’articolo 4 del D.I. 2 aprile 1968, n° 1444. Si distinguono in:

- Parcheggi scambiatori (P1): ubicati in prossimità delle porte di accesso al territorio comunale e strettamente connessi al corridoio multimodale.

- Parcheggi d’area (P2): ubicati in prossimità di aree ad alta affluenza di visitatori. 2. Prestazioni qualitative I parcheggi territoriali hanno la funzione di drenare i mezzi veicolari in entrata nel territorio comunale, ovvero di supportare aree fortemente attrattive nei confronti dei residenti, dei turisti e dei visitatori. Forniscono servizi integrativi di prima necessità per l’accoglienza, l’informazione, il ristoro, la sosta. I parcheggi scambiatori consentono lo scambio tra il mezzo di trasporto privato e i mezzi di trasporto pubblici, ovvero la possibilità di continuare gli spostamenti in bicicletta. 3. Caratteri costruttivi Nella realizzazione dei parcheggi scambiatori si dovranno assumere come riferimenti fondamentali i caratteri paesaggistici dell’ambito territoriale di riferimento. Nella considerazione dei caratteri paesaggistici, che costituiranno oggetto di uno specifico studio analitico-diagnostico sul paesaggio da allegare ai PA, dovranno essere trattati, in particolare, i seguenti argomenti:

a visibilità, attraverso la predisposizione di carte della visibilità assoluta e della visibilità relativa, capaci di evidenziare i punti di maggiore fragilità visuale e di consentire l’adozione di adeguate misure cautelative o compensative;

b semiologia naturale e antropica, attraverso lo studio dei segni che caratterizzano l’ambito interessato

dall’intervento e la indicazione di criteri semiologici coerenti ad uso del progetto;

c profilo morfologico dei terreni, rispetto ai quali si dovrà trovare o ricostituire una sostanziale continuità, evitando raccordi forzosi con scarpate o muri a retta; trovandosi nella necessità di superare dislivelli eccessivi, si potrà fare ricorso a sistemazioni terrazzate, con muri in pietra f.v. non più alti di 1,50 ml. e terrazze in contropendenza larghe non meno di 10,00 ml;

d sistema drenante superficiale, che dovrà mantenere o recuperare funzionalità, garantendo la raccolta delle

acque di pioggia nel sottobacino interessato e il loro convogliamento ai corsi d’acqua principali, ovvero la loro cessione al terreno. Nelle aree rese impermeabili, comprese quelle occupate dagli edifici, le acque meteoriche dovranno essere raccolte in apposite cisterne interrate e utilizzate per scopi non potabili;

e vegetazione, con analisi della vegetazione reale e potenziale e proposizione di nuovi assetti che garantiscano la

continuità ecologica con l’intorno;

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f viabilità di accesso e di distribuzione, con analisi delle caratteristiche costruttive e dimensionali della viabilità locale tradizionale e proposizione di modelli coerenti, adagiando, per quanto possibile, le nuove strade sulla morfologia del terreno;

g costruzioni, con studio delle regole insediative, delle tipologie e delle aggregazioni morfologiche degli

insediamenti limitrofi (soprattutto storicizzati) e proposizione di modelli coerenti;

h arredi e illuminazione, con minimizzazione di tutte le componenti di arredo che possano ricordare gli ambiti urbani. Dovrà essere contenuto in particolare l’inquinamento luminoso, con divieto tassativo di aumentare quello sul mare e in particolare sulla Laguna di Orbetello, attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti a luce radente rivolti verso il basso e verso le parti a monte delle aree.

La superficie unitaria degli stalli, comprensiva dello spazio di manovra e degli spazi verdi, non potrà essere inferiore a 25,00 mq/stallo. La superficie occupata dai servizi collaterali e dai relativi spazi pertinenziali sarà considerata aggiuntiva a quella necessaria per la sosta dei veicoli. Tra le file contrapposte degli stalli dovranno essere previste aiole alberate con almeno due metri di larghezza, mentre lungo il bordo perimetrale, a meno che lo studio sul paesaggio non suggerisca soluzioni diverse, dovranno essere previste siepi miste di spessore variabile, collegate alla vegetazione limitrofa e formate da alberi e arbusti delle stesse specie vegetali. La soluzione del bordo dovrà essere particolarmente curata, onde evitare soluzioni rigide che sottolineino la discontinuità con l’intorno. L’equipaggiamento vegetale dei parcheggi e la loro concezione progettuale dovrà, di contro, garantire i massimi raccordi ecologici e formali con le aree circostanti. L’interno del parcheggio dovrà essere ombreggiato con alberi d’alto fusto, con sesto di impianto, nelle aiole, non maggiore di 10 ml.. Il fondo dovrà mantenere, per quanto possibile, la permeabilità dei terreni; l’eventuale pavimentazione dovrà essere realizzata facendo ricorso a stabilizzanti che utilizzino l’inerte locale, ovvero, nelle aree pedonali, con materiali più pregiati evitando, di norma, il ricorso all’asfalto. Le nuove costruzioni, che dovranno rispettare i caratteri costruttivi definiti dal Regolamento Edilizio Comunale, dovranno essere contenute entro i due piani fuori terra; dovranno prevedere tetti a falde inclinate con copertura in tegole di laterizio e fronti in pietra f.v. o rifiniti con intonaco tinteggiato. 4. Interventi consentiti La realizzazione dei parcheggi avviene ad opera della Amministrazione Comunale, ovvero, sulla base di un apposito capitolato prestazionale, ad opera di soggetti privati che ne assumeranno poi la gestione, previa stipula di apposita convenzione registrata e trascritta. Essa è subordinata alla preventiva approvazione di un PA unitario. Il PA dovrà essere accompagnato dalla valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, di cui al Titolo II, Capo I, della L.R. n.1/2005, che per gli aspetti paesaggistici dovrà essere effettuata a partire dallo studio analitico-diagnostico del paesaggio di cui al precedente punto 3. L’approvazione del PA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti condizioni preliminari, che dovranno essere preventivamente verificate ovvero, in caso di attuazione da parte di soggetti privati, garantite da apposite convenzioni o atti unilaterali d’obbligo, registrati e trascritti, contenenti idonee garanzie finanziarie:

il fabbisogno idrico, per usi potabili e non, deve essere soddisfatto attraverso dotazioni aggiuntive che non gravino sull'acquedotto comunale esistente;

per lo sfruttamento di acque superficiali e sotterranee deve essere richiesta apposita autorizzazione preventiva alla Direzione Difesa del Suolo della Provincia di Grosseto, ai sensi del R.D. n°1775/'33;

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devono essere assicurati la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia che cadono sulle superfici impermeabili, con successiva utilizzazione delle stesse per scopi non potabili, ovvero rilascio al terreno o immissione posticipata nel reticolo drenante superficiale;

deve essere realizzato un sistema autonomo di depurazione che preveda il riutilizzo delle acque reflue; deve essere preventivamente individuata, nel territorio comunale, una discarica per inerti autorizzata e

regolamentata; deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata, nonché il

compostaggio in proprio della frazione ligneo-cellulosica del verde ornamentale; devono essere assicurate le attrezzature e i servizi integrativi previsti.

I parametri che regolano la realizzazione degli interventi sono quelli che seguono: 4.1. Parcheggio scambiatore di Santa Liberata (P1.1) Il parcheggio di Santa Liberata prevede, accanto agli spazi per la sosta veicolare, un’area di sosta per camper, un noleggio biciclette, una fermata dell’autobus, un’area di verde attrezzato per la sosta e il picnic, strutture di accoglienza turistica (informazioni, ristoro, servizi igienici, spaccio, biglietteria, ecc.).

Parcheggio autoveicoli: 600 posti auto Area sosta camper: 50 piazzole attrezzate per rifornimento

idrico e scarico liquami Noleggio biciclette: 300 biciclette su rastrelliere Fermata autobus: 200 mq Area verde attrezzata: 500 mq SUL strutture connesse 1.000 mq Altezza massima: 6,50 ml Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie

territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 100 alberi di alto fusto

per ettaro Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 4.2. Parcheggio scambiatore Terra Rossa (P1.2) Il parcheggio di Terra Rossa, che costituisce una prima possibilità di sosta per gli utenti della Feniglia e per i visitatori di Porto Ercole, prevede, accanto agli spazi per la sosta veicolare, un noleggio biciclette, una fermata dell’autobus, un’area di verde attrezzato per la sosta e il picnic, strutture di accoglienza turistica (informazioni, ristoro, servizi igienici, spaccio, biglietteria, ecc.).

Parcheggio autoveicoli: 400 posti auto Noleggio biciclette: 200 biciclette su rastrelliere Fermata autobus: 100 mq Area verde attrezzata: 500 mq SUL strutture connesse 500 mq Altezza massima: 6,50 ml Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie

territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 100 alberi di alto fusto

per ettaro Distanza dai confini: 5,00 ml.

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Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 4.3. Parcheggio scambiatore “Feniglia” (P1.3) Il parcheggio scambiatore della Feniglia prevede, accanto agli spazi per la sosta veicolare, un noleggio biciclette, una fermata dell’autobus, un’area di verde attrezzato per la sosta e il picnic.

Parcheggio autoveicoli: 250 posti auto Noleggio biciclette: 100 biciclette su rastrelliere Fermata autobus: 100 mq Area verde attrezzata: 300 mq Indice di permeabilità: non inferiore al 50% della superficie

territoriale Indice di piantumazione: non inferiore a 100 alberi di alto fusto

per ettaro Distanza dai confini: 5,00 ml. Distanza da edifici frontistanti: 10,00 ml. Distanza dalle strade pubbliche: secondo gli allineamenti indicati

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 4.4. Parcheggio d’area Feniglia (P2) Il parcheggio d’area della Feniglia è a servizio diretto del campeggio e degli stabilimenti balneari. Il parcheggio esistente dovrà essere opportunamente riorganizzato, sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e potrà essere gestito, previo convenzionamento, da soggetti privati. La sua sistemazione dovrà essere legata agli interventi previsti dal presente Regolamento Urbanistico nelle limitrofe aree del campeggio e degli stabilimenti balneari.

Parcheggio autoveicoli: 350 posti auto Noleggio biciclette: 50 biciclette su rastrelliere Indice di permeabilità: non inferiore al 99% della superficie

territoriale

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Articolo 82: “Corridoio plurimodale” omissis.................

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Articolo 83: “Rete viaria” 1. Definizione 1.1. La rete viaria comunale è costituita da:

a. rete della viabilità di collegamento sovracomunale: Strada Provinciale n. 161 ”Porto Santo Stefano”86; (integra tale viabilità la Strada Provinciale n. 36 “Giannella”, che connette la Strada Statale Aurelia con la Strada Provinciale n.161 “Porto Santo Stefano” in località Santa Liberata, che però è situata integralmente nel Comune di Orbetello).

b. rete della viabilità di penetrazione comunale e di distribuzione locale: Strada Provinciale n.2 “Porto Ercole”87, Strada Provinciale n.65 “Panoramica di Porto Santo Stefano”88, Strada Provinciale n.66 “Panoramica di Porto Ercole”89, Strada Provinciale n.77 “Convento”90, strade comunali e vicinali.

1.2. Le “fasce di rispetto” stradali costituiscono porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l’adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull’ambiente e sul paesaggio. La loro larghezza è definita sulla base del Nuovo codice della strada91.

2. Rappresentazione e classificazione 2.1. L’Amministrazione Comunale provvederà a rappresentare le strade che compongono la rete viaria comunale, classificandole ai sensi del Nuovo codice della strada92, in una apposito elaborato grafico denominato “Infrastrutture di collegamento”. Detto elaborato sarà aggiornato ogni qual volta ciò si renderà necessario in virtù dell’evolversi degli assetti insediativi e infrastrutturali e comunque con cadenza quanto meno quinquennale. L’aggiornamento sarà oggetto di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 2.2. I tracciati viari previsti in variante alla viabilità esistente sono rappresentati sugli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. Tali tracciati costituiscono previsioni di massima e non sono vincolanti per i tracciati definitivi, che saranno definiti in sede di progetto esecutivo dell’opera.

3. Interventi

3.1. Lungo la viabilità pubblica potranno essere installati, previa stipula di apposita convenzione e sulla base di un apposito Regolamento comunale, chioschi per la vendita di giornali, fiori e generi di ristoro. Tali installazioni, che non dovranno generare ostacoli o

86 Dalla Strada Statale n.1 “Aurelia” in località Orbetello Scalo al centro abitato di Porto Santo Stefano (molo). (Ex

Strada Statale n. 440 di Porto Santo Stefano) 87 Dalla Strada Provinciale n. 161 “Porto Santo Stefano” in località Terra Rossa fino a Porto Ercole Fosso dei Molini. 88 Dall’abitato di Porto Santo Stefano (incrocio di Via Martiri di Ungheria), fino a Località Poggio Fondoni. 89 Dall’abitato di Porto Ercole (incrocio strada vicinale della Rocca) fino a Località Sbarcatello. 90 Dalla Strada Provinciale n. 161 “Porto Santo Stefano” fino al piazzale dei ripetitori RAI. 91 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” 92 Idem

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rallentamenti al traffico veicolare, né pericoli alle persone o alle cose, dovranno essere previste in appositi spazi separati dalla sede viaria e dotati, se del caso, di appositi spazi di parcheggio.

3.2. Nelle fasce di rispetto stradale non sono consentite nuove costruzioni, né ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali.

3.3. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione, della demolizione e ricostruzione dei volumi secondari e delle addizioni funzionali. 3.4. La realizzazione dei muri di cinta o di altre recinzioni ai lati della strada, così come la messa a dimora di alberi o siepi, anche a carattere stagionale, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo codice della strada93. 3.5. Nelle fasce di rispetto sono consentite le pratiche agricole, le sistemazioni a verde e, previo nulla osta dell’ente gestore, la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante, manufatti precari di cui all’articolo 33 delle presenti norme, marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, depositi o esposizioni di merci e/o materiali all’aperto, impianti tecnologici e simili.

3.6. La realizzazione di nuovi tracciati stradali e/o l’adeguamento di quelli esistenti dovrà essere sempre preceduta da uno specifico studio che consenta di concepire l’infrastruttura come una componente integrata nell’ambiente e nel paesaggio e non come una mera sovrapposizione ad essi. A tale scopo, oltre ai caratteri orografici, dovranno essere esplicitamente considerati gli aspetti geologici, morfologici e idraulici, gli assetti vegetazionali e faunistici, gli aspetti storico-culturali, gli aspetti visuali. Qualora l’esito dello studio evidenzi impatti problematici, si dovranno definire adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero considerare soluzioni progettuali diverse, ivi inclusi tracciati alternativi.

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93 Idem

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Articolo 84: Percorsi pedonali e ciclabili 1. Definizione

1.1. I percorsi pedonali e ciclabili sono percorsi protetti, riservati ai pedoni o alle biciclette, al cui interno il traffico motorizzato non è consentito. Hanno lo scopo di separare i pedoni e i ciclisti dalle strade carrabili, migliorando la sicurezza e facilitando gli spostamenti. 1.2. Sono individuati con apposito segno dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico.

2. Caratteristiche

2.1. I percorsi pedonali di nuova realizzazione dovranno avere una sezione minima di 1,50 ml; i percorsi ciclabili di 1,50 ml, se ad un solo senso di marcia, ovvero di 2,50 ml, se a doppio senso di marcia. 2.2. L’uso pedonale e ciclabile dei percorsi dovrà essere garantito attraverso opportune soluzioni di arredo e adeguati accorgimenti segnaletici.

3. Interventi

3.1. La realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 3.2. I percorsi realizzati nell’ambito di progetti edilizi o di Piani Attuativi privati, per i quali è prevista la cessione alla Amministrazione Comunale, saranno collaudati da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale, con spese a carico del soggetto attuatore.