COMUNE DI LACONI Piazza Marconi, 1 BANDO DI GARA …che il Comune di Laconi intende procedere...

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Allegato alla Determinazione n° 736 del 29.11.2012. 1 COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO Piazza Marconi, 1 C.A.P. 08034 – TEL 0782- 866200 – FAX 0782- 869579 www.comune.laconi.or.it - [email protected] Cod. Fisc.: 81001370915 – P. Iva: 00623460912 SERVIZIO AMMINISTRATIVO SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO SANT’IGNAZIO DA LACONI CIG: 4746909938 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE Visto il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti pubblici; Visto il DPR n° 207 del 05.10.2010 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; Vista la Legge Regionale n° 5 del 07 Agosto 2007; Vista la Legge Regionale n° 23 del 23 Dicembre 2005 e relativo Regolamento di attuazione; Vista la Legge 328/2000; in esecuzione della propria Determinazione n° 736 del 29.11.2012. RENDE NOTO che il Comune di Laconi intende procedere all’affidamento in concessione della Comunità Alloggio per anziani sita nel Comune di Laconi in Corso Gramsci n° 33, con le modalità di cui all’art. 30 del D.lgs . 163/06. La gara avrà luogo il giorno 19.12.2012 alle ore 09.00 presso gli uffici del Servizio Amministrativo 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Laconi, Piazza Marconi n° 1, 08034 Laconi , telefono: 0782-866200 - fax: 0782 - 869579. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E INFORMAZIONI GENERALI: L’appalto ha per oggetto la concessione a terzi della gestione della Comunità Alloggio per Anziani Sant’Ignazio da Laconi. Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto della concessione e le specifiche tecnico- prestazionali sono indicate e dettagliate nel capitolato d’oneri. Non è ammessa la suddivisione in lotti. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel territorio del Comune di Laconi presso la struttura di cui trattasi; PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55,comma 5 del codice dei contratti pubblici D.Lgs n° 163 del 12.04.2006; NATURA DEL SERVIZIO: La concessione prevede la gestione della Comunità Alloggio per Anziani. Trattasi di servizio socio-assistenziale riconducibile alla categoria degli appalti previsto nell’allegato II B del D.lgs. 163/06, categoria 25 servizi sanitari e sociali – CPC 93 - CPV: 85311100-3 – CIG: 4746909938, pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto. Trattandosi di concessione di servizi si applica l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, le disposizioni del codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi, pertanto quanto espressamente richiamato nel presente bando e nel relativo capitolato costituisce lex specialis. DURATA: La concessione ha durata di 10 (dieci) anni (120 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. IMPORTO A BASE D’ASTA: Per l’affidamento in concessione della struttura viene fissato un canone di concessione annuale a base di gara di Euro 10.000,00, su cui proporre l’aumento in sede di gara.

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Allegato alla Determinazione n° 736 del 29.11.2012.

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COMUNE DI LACONI PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Marconi, 1 C.A.P. 08034 – TEL 0782- 866200 – FAX 0782- 869579

www.comune.laconi.or.it - [email protected] Cod. Fisc.: 81001370915 – P. Iva: 00623460912

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA COMUNITA’ A LLOGGIO

SANT’IGNAZIO DA LACONI

CIG: 4746909938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

Visto il D.Lgs. n° 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti pubblici; Visto il DPR n° 207 del 05.10.2010 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici; Vista la Legge Regionale n° 5 del 07 Agosto 2007; Vista la Legge Regionale n° 23 del 23 Dicembre 2005 e relativo Regolamento di attuazione; Vista la Legge 328/2000; in esecuzione della propria Determinazione n° 736 del 29.11.2012.

RENDE NOTO

che il Comune di Laconi intende procedere all’affidamento in concessione della Comunità Alloggio per anziani sita nel Comune di Laconi in Corso Gramsci n° 33, con le modalità di cui all’art. 30 del D.lgs . 163/06. La gara avrà luogo il giorno 19.12.2012 alle ore 09.00 presso gli uffici del Servizio Amministrativo 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Laconi, Piazza Marconi n° 1, 08034 Laconi ,

telefono: 0782-866200 - fax: 0782 - 869579. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E INFORMAZIONI GENERALI : L’appalto ha per oggetto la

concessione a terzi della gestione della Comunità Alloggio per Anziani Sant’Ignazio da Laconi. Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto della concessione e le specifiche tecnico-prestazionali sono indicate e dettagliate nel capitolato d’oneri. Non è ammessa la suddivisione in lotti.

LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel territorio del Comune di Laconi presso la struttura di cui trattasi; PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55,comma 5 del codice dei contratti pubblici D.Lgs n° 163 del 12.04.2006; NATURA DEL SERVIZIO: La concessione prevede la gestione della Comunità Alloggio per Anziani. Trattasi di servizio socio-assistenziale riconducibile alla categoria degli appalti previsto nell’allegato II B del D.lgs. 163/06, categoria 25 servizi sanitari e sociali – CPC 93 - CPV: 85311100-3 – CIG: 4746909938, pertanto esclusi dall’ambito di applicazione del citato decreto. Trattandosi di concessione di servizi si applica l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, le disposizioni del codice dei contratti non si applicano alle concessioni di servizi, pertanto quanto espressamente richiamato nel presente bando e nel relativo capitolato costituisce lex specialis. DURATA: La concessione ha durata di 10 (dieci) anni (120 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. IMPORTO A BASE D’ASTA: Per l’affidamento in concessione della struttura viene fissato un canone di concessione annuale a base di gara di Euro 10.000,00, su cui proporre l’aumento in sede di gara.

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Il concessionario per la gestione si avvarrà dei proventi delle rette e dei servizi erogati con oneri a carico dell’utenza beneficiaria. L’Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 18, comma 1, lett.c e successivo comma 2 della LR 5/2007 e degli elementi di valutazione successivamente indicati. 3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 18.12.2012.Farà fede la data riportata nel timbro d acquisizione al protocollo del Comune. L’offerta deve pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ possibile anche la consegna a mano del plico allo stesso ufficio di cui al precedente punto, nei normali orari di apertura al pubblico. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva rispetto alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile. I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: Offerta per procedura aperta per l’affidamento in concessione d ella Comunità Alloggio per anziani Sant’Ignazio da Laconi”. Tutte le clausole di cui sopra, relative alla formazione del plico, sono stabilite a pena di esclusione. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- Busta n° 1 – documentazione amministrativa; - Busta n° 2 – offerta tecnica; - Busta n° 3 – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere riportata, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: Offerta per procedura aperta per l’affidamento in c oncessione della Comunità Alloggio per anziani Sant’Ignazio da Laconi”. Tutte le clausole di cui sopra, relative alla formazione delle tre buste, sono stabilite a pena di esclusione. Nota bene: Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTEC IPAZIONE Possono partecipare alla gara:

a) i soggetti configurabili come operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n° 163;

b) i soggetti configurabili come imprese sociali ai sensi della L.R. 23/2005, iscritti all’Albo degli organismi privati ex LR 4/88, iscritti alla Sezione A o C (Consorzi) dell’Albo di cui alla LR 16/97, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza (Regione diversa o Paese U.E.).

I soggetti di cui ai precedenti commi possono partecipare singolarmente, è ammessa la partecipazione di imprese singole, in raggruppamenti temporanei di impresa, cooperative e consorzi, nelle forme previste dalla normativa in materia. In caso di partecipazione in consorzi di imprese, in raggruppamenti temporanei ed in altre forme di partecipazione associata, i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti integralmente da ognuna delle ditte partecipanti.

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Nota bene: I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale Nota bene: E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti , anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituitiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara. Al fine della successiva concessione, il soggetto concessionario dovrà essere in regola con i requisiti soggettivi generali indispensabili per la partecipazione ai pubblici appalti, come previsto all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. REQUISITI:

A - Requisiti di ordine generale: Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti: - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575;

Nota bene: L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidano sulla moralità professionale;

Nota bene: E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;

- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- non aver commesso negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui è stabilito il concorrente;

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- non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 Marzo 1999, n° 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231 o di altra sanzione ch e comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

B - Requisiti di idoneità professionale: Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l’oggetto della concessione. Se si tratta di cittadini di altro stato membro dell’UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163.

Nota bene: Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui è residente.

- Iscrizione negli appositi registri di cui al precedente articolo 4. Per le società cooperative è richiesta l’iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i consorzi di cooperative è richiesta l’iscrizione allo schedario generale delle cooperative. Per le società cooperative sociali è richiesta l’iscrizione nell’albo regionale delle cooperative sociali (L.R. 16/97) – sezione A; mentre per i consorzi di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione al medesimo albo regionale -sezione C. C - Requisiti di capacità economica e finanziaria: Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi di importo medio annuo non

inferiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00); - essere in possesso di una referenza bancaria rilasciata da primario Istituto Bancario o

Intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto;

Nota bene: L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Nota bene: Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

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D - Requisiti di capacità tecnica e professionale: Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- aver gestito negli ultimi tre anni servizi sociali rivolti agli anziani per un importo medio

annuo non inferiore a Euro 120.000,00; - possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 specifica per il settore

dei servizi sociali agli anziani, in corso di validità. Nota bene: L’amministrazione ha facoltà di richiedere il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 a seconda della natur a, della quantità, dell’importanza e dell’uso dei servizi. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO I concorrenti sono tenuti ad effettuare obbligatoriamente un sopralluogo nei locali di Corso Gramsci, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 13.12.2012. La data e l’ora dovranno essere concordati almeno due giorni prima. Per effettuare il sopralluogo i concorrenti effettueranno, nei giorni precedenti, prenotazione al numero 0782 866217 – 20. Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione, che dovrà essere allegata alla documentazione presentata. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante o Coordinatore Tecnico dell’impresa o da un loro incaricato dipendente dell’impresa e munito di delega. In caso di RTI o Consorzi Ordinari di Concorrenti costituiti o costituendi, il sopralluogo dovrà essere eseguito dall’impresa designata o designando capogruppo. L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione. 5. AVVALIMENTO DEI REQUISITI L’impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’art. 49, comma del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e precisamente:

a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso al stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Busta n° 1 Riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e quanto indicato

all’articolo 3 del presente bando di gara. All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “A”) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l’impresa dichiara:

a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e s.m.i., e cioè:

���� Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

���� Di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 3 Maggio 1965, n° 575;

Nota bene: Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):

a) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o

consorzio.

� Di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene: Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):

a) dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel trienni antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B – BIS”)

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 Marzo 1990, n° 55;

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella della Stato in cui è stabilito il concorrente;

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

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� non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

� essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 Marzo 1999, n° 68; � non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del

D.Lgs. 8 Giugno 2001, n° 231 o di altra sanzione ch e comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

� non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Nota bene: I cittadini di altro stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti). I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa: - in caso di impresa individuale il nominativo del titolare e del direttore tecnico; - in caso di società in nome collettivo, il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico; - in caso di società in accomandita semplice il nominativo di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico; - in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e del direttore tecnico;

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto; e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo; f) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle

situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; g) il numero di partita IVA; h) il numero di matricola INPS; i) di essere a conoscenza e di accettare il divieto di subappaltare il servizio; j) (se trattasi di imprese aderenti ad uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei

consorzi ai quali l’impresa aderisce ( relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

oppure (se trattasi di impresa non aderente ad alcun consorzio) dovrà essere dichiarata questa condizione.

Nota bene: Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

2. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’art. 4, lettera C (requisiti di capacità economica e finanziaria) del presente bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a Euro 200.000,00);

� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “C”) per referenza bancaria.

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3. In relazione a quanto precedentemente richiesto all’articolo 4, lettera D (requisiti di capacità tecnica e professionale) del presente bando di gara, l’impresa dovrà presentare i seguenti documenti:

� Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) concernente l’importo medio annuo relativo ai servizi agli anziani nel settore socio-assistenziale, realizzati negli ultimi tre esercizi (che non deve essere inferiore a Euro 120.000,00;

� per referenza bancaria; � Dichiarazione (è preferibile l’uso dell’allegato modello “D”) certificazione UI EN ISO

9001:2008; 4. Garanzia pari al 2% del prezzo complessivo decennale indicato come base di gara, sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio d garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 (scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto de cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con al quale indicherà il possesso del requisito. L’Amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 Aprile2006, n° 163, qual ora il concorrente risultasse affidatario (Cauzione definitva). 6. In caso di intervento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura. 7. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione: - scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria; - procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria. I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 e risultare da scrittura priv ata

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autenticata. Le dichiarazioni di cui la punto 1 devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo “ in nome e per conto di questa e delle mandanti”. 8. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n° 163 e precisamente: a) una dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa au siliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine generale; d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara; f) in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; g) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esisten te nel gruppo , dal quale discendono i medesimi obblighi N.B.: La documentazione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 deve contenere, a pena di esclusione, quanto previsto nei predetti punti. 9. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Servizio Amministrativo del Comune di Laconi. Busta n° 2 Riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA” e quanto indicato all’articolo 3 del presente

bando di gara. In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del servizio. Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà specificare: - Esperienza maturata dalla ditta nella gestione di s ervizi socio-assistenziali rivolti agli anziani (attestazione dei servizi resi presso le Pubbliche Amministrazioni o privati, riportanti l’esperienza professionale. Tale dichiarazione dovrà essere tale da rendere immediatamente leggibile e valutabile in merito a luogo, tempo, durata, tipologia del servizio reso ed utenza trattata); - Progetto relativo alla realizzazione di attività di animazione rivolte agi ospiti (il concorrente deve indicare tutte le iniziative di animazione dirette agli ospiti, con finalità di stimolarne una vita attiva ed un coinvolgimento nella vita di comunità; - Progetto metodologico e gestionale della struttur a, comprensivo del numero, degli orari e delle mansioni del personale impiegato (il concorrente dovrà elaborare un progetto che includa un piano di utilizzo del personale finalizzato a garantire in maniera efficiente ed efficace le attività e le prestazioni da erogare all’interno della comunità alloggio, relativo al raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni definite nel capitolato speciale);

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- Proposte ed attività migliorative (espresse in maniera chiara da rendere comprensibili le attività da realizzare. Sono da escludersi le proposte migliorative valutate non pertinenti, ovvero la cui realizzazione non risulti chiaramente e strettamente funzionale al miglioramento della qualità di vita degli ospiti all’interno della struttura residenziale oppure relativamente agli altri servizi erogati). I contenuti minimi essenziali che devono essere contenuti nelle singole voci dell’offerta tecnica sono elencati nel successivo articolo 8 – criteri di aggiudicazione – criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica. Busta n° 3 Riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e quanto indicato all’articolo 3 del

presente bando di gara. L’offerta, redatta in lingua italiana (è preferibile l’utilizzo del modello (E), dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. Deve riportare l’indicazione del prezzo totale offerto, in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, ed il conseguente rialzo percentuale anch’esso espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione. L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamene confermate e sottoscritte. L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna. L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n° 163. 7. Norme relative ai raggruppamenti temporanei e co nsorzi ordinari di concorrenti Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valer direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva al propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti da D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 purché abbia i requis iti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall’appalto. In caso di fallimento di uno dei due mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all’esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 8. Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163, e dell’art. 18, comma 1, lett.c e successivo comma 2 della LR 5/2007, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi come segue:

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 10/80 Il massimo punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il maggior rialzo percentuale. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Pi = (Ri x Pmax) : Rmax Dove: Pi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo; Ri è il rialzo percentuale formulato dal concorrente iesimo rispetto al valore a base d’asta; Pmax è il punteggio massimo attribuibile per l’offerta economica; Rmax è il rialzo percentuale massimo formulato dai concorrenti Al concorrente che non avrà formulato rialzo, si attribuirà punteggio 0 (zero)

OFFERTA TECNICA PUNTI 70/80 A - Esperienza maturata dalla ditta nella gestione di servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani B - Progetto relativo alla realizzazione di attività di animazione rivolta agli ospiti C - Progetto metodologico e gestionale della struttura D - Proposte ed attività migliorative

Max punti 10 Max punti 10 Max punti 30 Max punti 20

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTE GGI ALL’OFFERTA TECNICA

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Criteri di valutazione Valutazione Punteggio attri buibile A Esperienza maturata dalla ditta nella

gestione di servizi socio – assistenziali rivolti agli anziani: MAX PUNTI 10 Il criterio applicato è meramente numerico e non comporta alcuna valutazione discrezionale

punti 2 per ogni anno intero di svolgimento dei servizi

MAX 10 punti

B Progetto relativo alla realizzazione di attività di animazione rivolta agli ospiti: MAX PUNTI 10 - Progetto di animazione: completezza ed esaustività del progetto; realizzabilità. - capacità degli interventi previsti in progetto di incidere su situazione fisica e psicologica degli utenti: completezza, concretezza e coerenza degli interventi. - capacità degli interventi previsti in progetto di ridurre le situazioni di alienazione degli ospiti rispetto al mondo esterno e di favorire la partecipazione alla vita di comunità: completezza, concretezza e coerenza degli interventi. - capacità degli interventi previsti in progetto di favorire processi di integrazione e socializzazione tra gli ospiti della comunità e gli anziani della comunità esterna: completezza, concretezza e coerenza degli interventi. - previsione di almeno due iniziative/eventi basate sull’apertura della struttura alla comunità esterna, da realizzarsi necessariamente previo accordo e autorizzazione dell’amministrazione comunale: completezza, concretezza e coerenza degli interventi

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

0 punti 3 punti 6 punti 10 punti

C Progetto metodologico e gestionale della struttura: MAX PUNTI 30 - Analisi dei bisogni dell’utenza: completezza della descrizione e pertinenza rispetto alla gestione del servizio. - Descrizione dell’organizzazione del servizio (giornata tipo, approvvigionamento, pulizia, sanificazione, servizi alla persona, preparazione e somministrazione pasti, etc): completezza ed esaustività della descrizione. - Piano di organizzazione del personale: indicazione delle unità di personale con particolare riferimento a quelle aggiuntive: completezza ed esaustività del piano in relazione ai punti precedenti. - Piano di elaborazione della rete di

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

0 punti 10 punti 20 punti 30 punti

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rapporti con altre istituzioni: ASL – Associazioni di Volontariato etc: completezza ed esaustività del piano e capacità di incidere in senso migliorativo sulla qualità del servizio reso. - Piano di formazione ed aggiornamento del personale: completezza ed esaustività del piano e periodicità degli interventi di formazione e aggiornamento. - Gestione rapporti con il Servizio Sociale Comunale: esaustività della descrizione delle modalità con cui si intende gestire i rapporti; elaborazione modulistica; periodicità della rendicontazione delle attività svolte e relazioni periodiche sulla situazione generale e degli ospiti. - Piano di manutenzione della struttura, delle aree e degli impianti: esaustività della descrizione, calendarizzazione degli interventi, periodicità degli interventi; relazione periodica degli interventi svolti. - Piano economico dettagliato di gestione della struttura, differenziato per ognuno dei 10 anni: esaustività e completezza del piano, indicazione analitica delle diverse voci; - Piano di investimento per l’arredamento della nuova ala: esaustività e completezza del piano

D Proposte ed attività migliorative: MAX PUNTI 20 - descrizione di ogni intervento migliorativo proposto: concretezza e coerenza degli interventi proposti; esaustività e chiarezza della descrizione; realizzabilità. - analisi dell’utilità delle migliorie: esaustività della descrizione della incidenza migliorativa degli interventi sulla gestione. - modalità di gestione delle problematiche connesse all’avanzamento dell’età o a particolari patologie che limitano l’autosufficienza della persona o richiedono un’assistenza più complessa e accurata che il personale generico non è in grado di gestire in quanto configurabile come assistenza più prettamente infermieristica: completezza e concretezza degli interventi proposti; incidenza migliorativa degli interventi.

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

0 punti 10 punti 15 punti 20 punti

L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato. Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando e dal capitolato speciale d’appalto, oppure offerte parziali, in aumento, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente. 9. Svolgimento delle operazioni di gara

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La gara avrà inizio il giorno 19.12.2012 alle ore 09,00 presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Laconi. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, ° 163. Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n° 1), ammettendo alla gara soltanto i conco rrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando di gara. Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n° 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata , provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’articolo 8 (criteri di aggiudicazione) del presente bado di gara ed applicando i criteri di valutazione nello stesso articolo indicati. Le motivazioni seguite dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti l’offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara. Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai presenti, della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica (Busta n° 3) e all’attribuzione dei relat ivi punteggi. A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito definitiva, in base alla quale aggiudica provvisoriamente l’appalto. L’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all’ aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. In caso di parità l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto economico che avrà offerto il prezzo più conveniente. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa, di prorogare la data, sospendere e/o aggiornare la gara medesima ad altro giorno ed ora, senza che i partecipanti possano avanzare pretese al riguardo. 10. Controllo sul possesso dei requisiti La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici partecipanti. Nel caso in cui l’operatore non fornisca i documenti richiesti o non confermi le dichiarazioni presentate o dalla verifica emerga il non possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, l’amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 11. Contribuzione a favore dell’Autorità per la Vig ilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Ai sensi della Deliberazione dell’AVCP del 21 Dicembre 2011 (“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n° 266, per l’anno 20 12”) non è dovuta, da parte dell’operatore economico, alcuna contribuzione a favore dell’AVCP. 12. Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicatari a L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n° 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La cauzione

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definitiva dovrà essere di importo pari al 10% della totalità del canone decennale, così come determinato in sede di gara dall’offerta del soggetto affidatario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. La stazione appaltante si riserva, in caso di urgenza, di dare avvio alla prestazione contrattuale, in pendenza della stipulazione del contratto (art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006), al fine di evitare interruzioni di servizio pregiudizievoli per gli ospiti della struttura; Tutte le spese contrattuali e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 13. Accesso agli atti Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163 il diritto di accesso è differito in relazione: a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; E’ inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offrente, segreti tecnici o commerciali; b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte; c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto. 14. Tutela dei dati personali Ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n° 196 si precis a che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. 15. Norme diverse L’amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono: - mediante posta o fax; - per via telematica ai sensi dell’articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n° 163; - per telefono nei casi e alle condizioni ci cui all’art. 77, comma 7, del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 1 63.

16. Acquisizione dei documenti di gara

Il presente bando di gara, corredato dei relativi allegati, sarà pubblicato e potrà essere scaricato dalla sezione “albo pretorio on line” o nella sezione “bandi” del sito internet del Comune di Laconi www.comune.laconi.or.it nonché in quello della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it sezione Servizi – bandi e gare. Il presente bando di gara e tutti i documenti allegati sono altresì reperibili presso il Comune di Laconi – Servizio Amministrativo, in Piazza Marconi, 1 – 0803 Laconi, Telefono 0782 966200 – 17 – FAX: 0782 869579 – [email protected]. Ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e s.m.i. , si precisa che il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Murgia – Responsabile del Servizio Amministrativo.

Laconi, 29.11.2012

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale (Dott. Luca Murgia)

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Modello “A”

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione della …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………………… (nome) ………………………………..

nato/a il …………………………… a …………………………………………………………….. in

qualità di ………………………………………………………………………………………………

dell’impresa …………………………………………………………………………………………..

con sede legale in …………………………………………………………… prov. …………………

CAP ……………… Via ……………………………………………………………… n. ………….

P.Iva – Cod. Fisc. ……………………………………………………. Telefono ……………………

Fax …………………………………..

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola

oppure

�altro (specificare la denominazione e natura giuridica)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

a) che l’impresa non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed inte grazioni, cioè:

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

� di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della elegge 27 dicembre 1956, n° 14 23 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 3 maggio 1965, n° 575;

� di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità, che incidono sulla moralità professionale;

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;

� di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

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� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

� di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

� di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

� di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

� di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n° 231 o di altra san zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

� di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

b) (barrare e compilare l’opzione che interessa):

di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________ (al n. …………. in data ………………………..) per attività inerenti l’oggetto della concessione;

oppure ____________________________________________________________________.

per le società cooperative sociali con sede in Sardegna: di essere iscritta all’Albo regionale istituito ai sensi dell’art. 2 della LR 16/97 – SEZIONE A: in data ________________ al n° ______________;

per i consorzi di cooperative sociali con sede in Sardegna: di essere iscritta all’Albo regionale istituito ai sensi dell’art. 2 della LR 16/97 – SEZIONE C: in data ________________ al n° ______________;

per le società cooperative: di essere iscritta nel registro prefettizio _______________________________________________________________________;

per i consorzi di cooperative: di essere iscritta allo schedario generale delle cooperative;

__ALTRO:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

c) che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono (indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):

nome …………………………………….. nato a ………………………… il ………………….

nome ……………………………………... nato a ………………………… il ………………….

nome ……………………………………... nato a ………………………… il ………………….

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d) di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;

e) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

f) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

g) di avere il seguente numero di Partita Iva: …………………………………..;

h) di avere il seguente numero di matricola INPS: …………………………………..;

i) di essere a conoscenza e di accettare il divieto di subappaltare il servizio;

j) (barrare l’opzione che interessa):

di aderire al /i seguente/i Consorzio/i ……………………………………………;

di non aderire ad alcun consorzio;

Barrare la casella che interessa e completare (se ricorre l’ipotesi)

l) � che il Consorzio concorre per conto delle seguenti ditte: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

m) che le imprese consorziate che svolgeranno il servizio sono le seguenti: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

Barrare solo nel caso di Consorzio o raggruppamento non ancora costituiti:

n) � di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mancato collettivo speciale con rappresentanza alla seguente ditta qualificata come mandataria: ______________________________________________________________________________.

Nota bene: l’impegno deve essere assunto da ciascuna ditta consorziata o facente parte del raggruppamento.

Eventuali altre dichiarazioni: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

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Modello “B” Soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impr esa

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione di …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..

nato/a il ……………………………. a …………………………………………………………….. qualità di ………………………………………………………………………………………………

dell’impresa …………………………………………………………………………………………..

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

1. (barrare l’opzione che interessa)

o di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

o di aver in corso: ……………………………………………………………………………….

2. (barrare l’opzione che interessa)

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

di avere subito: ……………………………………………………………………………….

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:

- per le imprese individuali : dal titolare e dal direttore tecnico; - per le società in nome collettivo : dai soci e dal direttore tecnico; - per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; - per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza

e dal direttore tecnico.

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Modello “B - bis” Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecede nte la data di pubblicazione del bando di gara

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione di …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..

nato/a il ……………………………. a …………………………………………………in qualità di ……………………………………………………………………………………………dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. ………………………………………

nato a …………………………………………………….. il ………………………………………...

cessato dalla carica di …………………………………………… in data …………………………...

(barrare l’opzione che interessa)

o non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

o ha subito ……………………………………………………………………………………….

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un le gale rappresentante dell’impresa relativamente a tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno ricoperto la carica di:

- per le imprese individuali : titolare o direttore tecnico; - per le società in nome collettivo : socio o direttore tecnico; - per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico; - per gli altri tipi di società o consorzio: amministratore munito di poteri di rappresentanza o

dal direttore tecnico.

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Modello “C” Requisiti di capacità economica e finanziaria

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione di …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………..………………………………..

nato/a il …………………………… a …………………………………………………………….. in

qualità di ………………………………………………………………………………………………

dell’impresa …………………………………………………………………………………………..

con sede legale in …………………………………………………………… prov. …………………

CAP ……………… Via ……………………………………………………………… n. ………….

P.Iva – Cod. Fisc. ……………………………………………………. Telefono ……………………

Fax ………………………..

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: ……………………………………………………………………...

Impresa capogruppo: ………………………………………………………………………………….

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

a) che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è pari a:

……………………………………………………………………………………………………..

b) di essere in possesso di una referenza bancaria rilasciata da primario Istituto Bancario o Intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993, rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

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Modello “D” Requisiti di capacità tecnica e professionale

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione di …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………..………………………………..

nato/a il …………………………… a ………………………………………………………………..

in qualità di ……………………………………………………………………………………………

dell’impresa …………………………………………………………………………………………..

con sede legale in …………………………………………………………… prov. …………………

CAP ……………… Via ……………………………………………………………… n. ………….

P.Iva – Cod. Fisc. ……………………………………………………. Telefono ……………………

Fax ………………………..

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: ……………………………………………………………………...

Impresa capogruppo: ………………………………………………………………………………….

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

- di aver gestito negli ultimi tre anni servizi sociali rivolti agli anziani per un importo medio annuo non inferiore a Euro _____________________________;

- di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 specifica per il settore dei servizi sociali agli anziani, in corso di validità.

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

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Marca da bollo

Modello “E” Offerta economica

D I C H I A R A Z I O N E

Gara per la concessione di …………………………………………………………………...

Il/La sottoscritto/a ……..……………………………………………..………………………………..

nato/a il …………………………… a ………………………………………………………………..

in qualità di ……………………………………………………………………………………………

dell’impresa …………………………………………………………………………………………..

con sede legale in …………………………………………………………… prov. …………………

CAP ……………… Via ……………………………………………………………… n. ………….

P.Iva – Cod. Fisc. ……………………………………………………. Telefono ……………………

Fax ………………………..

(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)

Imprese mandanti o consorziate: ……………………………………………………………………...

Impresa capogruppo: ………………………………………………………………………………….

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem bre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Presa visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che la propria migliore offerta, relativa al canone annuo a base d’asta di Euro ___________, è la seguente:

percentuale in aumento ___________ % (____________________________________)

in cifre in lettere

importo canone annuo offerto € _______________ ( ________________________________)

in cifre in lettere

……………………. lì …………………

Il dichiarante

……………………………………………………...

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma

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Allegato F COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO Piazza Marconi, 1

C.A.P. 08034 – TEL 0782- 866200 – FAX 0782- 869579 www.comune.laconi.or.it - [email protected]

Cod. Fisc.: 81001370915 – P. Iva: 00623460912 SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

CAPITOLATO D’APPALTO

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ A LLOGGIO PER ANZIANI SANT’IGNAZIO DA LACONI.

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione comunale di Laconi ed il concessionario per la gestione della Comunità Alloggio per anziani, da erogare nella struttura denominata “Comunità Alloggio per Anziani Sant’Ignazio da Laconi” sita in Laconi in Corso Gramsci, 31. Trattandosi di concessione di servizi si applica l’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell’allegato II B del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12.04.2006, n. 163). La Comunità Alloggio per anziani si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario, caratterizzato da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare ed assistere anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti che non possono o non vogliono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare. Ha funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno. La concessione comprende la struttura preesistente, con capacità ricettiva di 16 persone. Relativamente al nuovo modulo, di recente costruzione ed in fase di ultimazione, con capacità ricettiva di 8_persone, l’amministrazione potrà concederne la disponibilità al concessionario, non appena ultimato. Il gestore realizza il servizio oggetto del presente capitolato anche in collaborazione con il competente servizio sociale comunale, al quale compete un ruolo costante di impulso, verifica e vigilanza. Il concessionario della Comunità Alloggio del Comune di Laconi si impegna ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie; - il potenziamento dell’autonomia personale; - il mantenimento dell’autosufficienza psico-fisica; - il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione; - la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali

che ne stimolino la creatività e la partecipazione;

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- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante, il coinvolgimento degli anziani nella gestione della comunità;

- la possibilità agli ospiti di praticare liberamente la propria fede religiosa. Il servizio è diretto alla perseguimento dei seguenti obiettivi: - fornire l’assistenza quotidiana agli ospiti, relativamente al soddisfacimento dei bisogni primari; - sostituire e integrare l’azione della famiglia; - favorire il recupero della persona attivando tutte le azioni necessarie ad impedirne o limitarne il degrado psico-fisico; - permettere una adeguata vita di relazione ed una maggiore socializzazione degli ospiti; - evitare qualsiasi forma di disadattamento ed emarginazione sociale. Oltre a quanto sopra indicato, per l’ottimale sviluppo delle attività relative al presente appalto, il concessionario è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel progetto tecnico migliorativo presentato. Il complesso delle prestazioni delle attività relative al presente appalto si intende pertanto integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall’appaltatore. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto il servizio secondo le condizioni e le caratteristiche qualitative e quantitative previste. Il concessionario può provvedere all’attivazione di una nuova gamma di servizi, previa determinazione della relativa tariffa, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la somministrazione di pasti ad utenti esterni, servizio lavanderia, servizi di semiresidenzialità, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte del comune. ART. 2 - LOCALI, ATTREZZATURE E CAPACITA’ RECETTIVA

1. Il Comune di Laconi per la gestione della struttura e dei servizi annessi, concede in uso, dietro corresponsione di un canone, la struttura, attrezzata e arredata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e destinata a Comunità Alloggio. I locali sono concessi con vicolo di destinazione.

2. All’atto dell’avvio delle attività verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenente tutti gli elementi utili a documentare lo stato di fatto e diritto in cui si trovano.

3. Lo stato di consistenza, sottoscritto dai rappresentanti del Comune e del gestore, costituirà parte integrante del verbale di consegna della struttura.

4. Al concessionario è concessa la possibilità, previo accordo con l’amministrazione, di rivisitazione e differenziazione dei moduli per autosufficienti e non autosufficienti, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, con possibilità di differenziazione della retta tra autosufficienti e non autosufficienti, salvo quanto previsto all’art.4, comma 5 del presente capitolato.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione avrà una durata di ANNI 10 a decorre dalla data di stipula del contratto. 2. Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria provvedere:

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� a effettuare le procedure per l’autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al capo I, titolo III, artt. da 27 a 38, del regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, e della presentazione all’ufficio competente SUAP dell’apposita denuncia di inizio di attività (DUUAP) quant’altro necessario alla regolare funzionalità della struttura. L’Amministrazione Comunale non si ritiene vincolata in alcun modo dall’esito della gara qualora non possa essere rilasciata l’autorizzazione al funzionamento o per qualsiasi altra causa non possa essere avviata la gestione della Comunità Alloggio nei tempi prefissati, per causa non imputabile al Comune, o qualora la ditta non acquisisca le sopraccitate autorizzazioni, i cui oneri sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

� A espletare tutte le procedure dirette ad ottenere le autorizzazioni necessarie

per la preparazione e somministrazione di pasti: (DUAP con il competente SUAP, vidimazione tabelle dietetiche presso la ASL, ed ogni altro adempimento richiesto dalla vigente normativa in materia.

� a garantire che tutti i servizi siano espletati nel pieno rispetto del presente

capitolato, in osservanza alle modalità di erogazione, gestione e funzionamento del progetto di gestione e delle proposte integrative e migliorative offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto. Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la decadenza dell’affidamento.

ART. 4 DISCIPLINA FINANZIARIA DEL SERVIZIO - RETTE A CARICO DELL’UTENZA 1. Tutti i servizi descritti nel presente capitolato compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali ed eventuali ulteriori mezzi tecnici. 2. Il concessionario si impegna a pagare al Comune di Laconi il canone di concessione stabilito in sede di gara. 3. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. 4. Il canone di concessione sarà adeguato annualmente alle variazioni degli indici ISTAT relativi alla rivalutazione dei canoni degli immobili ad uso diverso. 5. A fini di tutela degli ospiti attualmente presenti, il concessionario è obbligato a non superare le seguenti rette: Euro 1.200,00 per l’anno 2013; Euro 1.300,00 per l’anno 2014; Euro 1.400,00 per l’anno 2015. 6. La definizione della retta per i nuovi ingressi (ossia per gli ospiti diversi da quelli attualmente presenti), è determinata dal concessionario nel rispetto della media delle rette praticate dalle strutture similari nella Provincia di Oristano. 7. Nel caso di attivazioni di ulteriori servizi la definizione della retta/tariffa è determinata dal concessionario. ART. 5 - CORRISPETTIVO 1. Il corrispettivo delle prestazioni dovuto al gestore è a totale carico dell’utente, fatti salvi gli interventi del comune a favore di cittadini bisognosi nei modi e nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dall’amministrazione comunale.

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2. L’Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario dovrà provvedere in proprio alla gestione del servizio, con ciò intendendosi che dovrà far carico allo stesso concessionario ogni e qualsivoglia spesa inerente la gestione del servizio ed in particolare:

� le spese di l’acquisizione, organizzazione e di gestione del personale necessario per l’espletamento dei servizi oggetto della concessione nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;

� l’aggiornamento professionale del personale in servizio; � quanto necessario per la fornitura dei pasti relativi alla prima colazione,

pranzo, merende e cena agli ospiti della Comunità, compresi naturalmente gli alimenti. Il servizio mensa deve essere funzionante tutti i gironi dell’anno. Il gestore deve provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti per colazione, pranzo e cena, con approntamento della sala, sistemazione e assistenza, riordino e pulizia della sala e delle stoviglie. Il gestore é tenuto altresì, quando necessario, alla eventuale somministrazione di pasti in camera.

� l’acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, copri materasso, coperte, stoviglie, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio, oltre a quello fornito dall’Amministrazione e risultante dall’inventario consegnato all’inizio dell’attività;

� l’acquisto del gas per il funzionamento della cucina della Comunità; � le spese relative al telefono, energia elettrica, acqua, comprese le

conseguenti volture delle utenze, e comunque tutte le spese generali di funzionamento;

� le spese di riscaldamento e di condizionamento; � la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire

interventi di primo soccorso; � le spese per lo smaltimento dei rifiuti speciali, per smaltimento oli, ecc; � le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; � l’acquisto di tutti i materiali di consumo per la pulizia e disinfezione di tutti i

locali; � acquisto di saponi, shampoo e quanto altro necessario per la pulizia

personale degli ospiti della Comunità; � le spese per lo svolgimento del servizio di guardaroba, lavanderia,

rammendo e stireria; � abbonamento RAI; � la pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della struttura; � la pulizia straordinaria di tutti gli ambienti, da effettuarsi almeno due volte al

mese ed ogni qualvolta se ne rilevi la necessità; � l’assistenza completa agli ospiti, sia diurna che notturna; � la cura dell’igiene personale degli ospiti; � l’assistenza e la cura degli anziani in caso di prescrizioni mediche; � l’accompagnamento degli anziani presso le strutture sanitarie; � le spese per le eventuali integrazioni delle dotazioni di arredi, attrezzature e

quant’altro occorrente per l’esecuzione del servizio; � le spese per gli arredi ed attrezzature per l’allestimento della nuova ala; � ogni altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità della struttura e

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del servizio. � garantire, in caso di carenza di disponibilità di posti, la precedenza al

richiedente residente od originario di Laconi, nonché la conservazione di n° 2 posti per eventuali emergenze.

2. Il concessionario s’impegna inoltre ad avvalersi dei locali, degli impianti, e delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso dall’Ente in modo corretto e diligente, rispondendo comunque di ogni danno causato da imperizia, negligenza ovvero da imprudenza nella gestione. Il concessionario inoltre non può apportare modifiche strutturali, se non preventivamente concordate con l’amministrazione comunale, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 7 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE Mensa

1. Tutti gli ospiti hanno diritto ad uguale trattamento per il vitto in base alla tabella dietetica vidimata dal Servizio d’Igiene Pubblica della ASL di Oristano; 2. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi sia a carico del Comune, sia a carico dell’utente; 3. Sono previsti tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) e due piccole merende; 4. Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti della Comunità. I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Pasqua, Capodanno, Tutti i Santi, il Patrono e Ferragosto; 5. Il menù sarà presentato con cadenza settimanale e prevederà sempre una scelta di primi, di secondi e contorni. 6. Il menù sarà affisso nella bacheca e comunicato per tempo agli ospiti. 7. Il servizio potrà essere erogato a favore di utenti segnalati dal servizio sociale comunale nel rispetto delle tariffe previste. 8. Il servizio a carico del concessionario prevede, in particolare: a. la preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti in tutti i giorni dell’anno, sia feriali che festivi; b. la fornitura di generi alimentari. 9. Il concessionario è obbligato ad effettuare tutte le azioni necessarie per la realizzazione del suddetto servizio (ad esempio apparecchiatura, riassetto cucina, ecc.). 10. La preparazione e il confezionamento dei pasti può avvenire mediante utilizzo delle cucine della struttura o mediante soluzioni alternative liberamente individuate dal gestore. 11. Il concessionario si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, nonché del loro stoccaggio e della loro corretta manipolazione. 12. I locali per lo stoccaggio delle materie prime, per la produzione ed il confezionamento dei pasti nonché le attrezzature utilizzate, devono essere mantenute in condizioni igieniche ottimali. 13. La preparazione e la cottura degli alimenti devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da salvaguardarne al massimo le caratteristiche igieniche ed organolettiche. 14. Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche, del libretto sanitario e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente. 15. I pasti preparati devono, comunque, rispettare il dettato della normativa vigente sia per quanto riguarda lo stato degli alimenti impiegati sia per quanto riguarda il

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rispetto delle temperature per gli alimenti deperibili cotti ed il mantenimento della catena del freddo. Prestazioni Assistenziali 1. Il concessionario dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza delle persone e limitando il decadimento delle condizioni personali. 2. Le prestazioni comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori: - Igiene personale: igiene di mani e viso, igiene intima quotidiana e doccia almeno tre volte la settimana e comunque ogni qualvolta l’ospite ne faccia richiesta. Cambio panno e pulizia ogni qual volta si renda necessario. Barba quotidiana. Taglio di capelli almeno bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario. - Aiuto al movimento: mobilizzazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza, con prescrizioni indicate dal medico di medicina generale nei casi più gravi. Di norma aiuto al sollevamento dal letto e il suo rientro, accompagnamento nei locali comuni e aiuto alla vestizione e vestizione due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio. - Aiuto all’alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza Prestazioni sanitarie 1. Gli ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture ASL o convenzionate o private. 2. Le spese relative all’acquisto di medicinali saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti. 3. Il concessionario dovrà garantire all’ospite l’accompagnamento presso le strutture sanitarie, qualora se ne presentasse la necessità, entro un raggio di cento chilometri dal comune di Laconi. Attività di animazione e socializzazione Il gestore dovrà eseguire il piano di attività di animazione presentato in fase di gara. Servizi Generali Lavanderia stireria rammendo guardaroba 1. Il presente Servizio ha per oggetto: a. Fornitura, lavaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per la Comunità Alloggio. A titolo esemplificativo si indicano lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie, tovaglioli, tende. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione della biancheria piana. b. Pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi. c. Fornitura del servizio di lavanderia e guardaroba degli effetti personali degli ospiti. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione degli indumenti e della biancheria personale. 2. La raccolta e la riconsegna degli indumenti personali, per evitare disguidi, deve avvenire in confezioni individuali per ciascun anziano. 3. Resta inteso che: - i capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura devono essere immediatamente rimborsati all’anziano e/o alla sua famiglia. - i capi di biancheria piana devono essere consegnati in pacchi che garantiscano la massima igiene della biancheria in essi contenuti. 4. In occasioni particolari (es. Natale, Pasqua, ricorrenze) il gestore deve fornire tovagliato che sottolinei l’importanza del giorno di festa. 5. Il soggetto gestore ha l’obbligo di trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno

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fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro. In particolare il soggetto gestore deve garantire un’ottimale disinfezione dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi. 6. Nell’espletamento del servizio si osserverà almeno la seguente frequenza: - La biancheria da letto dovrà essere cambiata due volte la settimana e ogni qualvolta si rendesse necessario. - Asciugamani e biancheria personale saranno consegnati lavati e stirati due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario. - L’abbigliamento personale sarà lavato e stirato due volte la settimana e ogni qual volta si rendesse necessario. Trasporto e Accompagnamento 1. L’utente sarà accompagnato sempre per le visite mediche entro un raggio di cento chilometri dal comune di Laconi. 2. Servizi di accompagnamento per motivi personali (visite ad amici e a familiari, visite mediche oltre il chilometraggio previsto, gite e visite di piacere) sono escluse dal presente capitolato e regolate in rapporto individuale fra struttura e ospite. Segretariato Sociale 1. La struttura, con il proprio personale, aiuterà gli ospiti a compilare moduli e richieste ad uso amministrativo, compilerà bollettini e pagherà bollette, curerà l’accesso ai programmi di assistenza e sostegno e ogni altro atto a favore dell’ospite. Servizio pulizia locali 1. Il concessionario deve garantire un’adeguata pulizia dei locali della struttura affidata. 2. Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell’estetica dei luoghi, sono previsti i seguenti interventi: - a. la pulizia con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica (compresi i festivi) per i seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, spogliatoi, soggiorni, cucina, davanzali esterni - ripostigli; - b. operazioni da eseguirsi con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche: sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc.) intesa come intervento che, oltre all’azione detersiva della pulizia, impiega un insieme di metodiche per rendere i diversi spazi abitativi privi di rischi che l’eventuale presenza di elementi inquinanti possano determinare. Non solo rimozione dello sporco ma rimozione delle fonti patogene; - pulizia termosifoni; - disinfezione pavimenti; - lavaggio vetri, telai, infissi; - pulizie a fondo delle camere; -spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione; - aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie; - lavaggio a fondo di tutti i locali; - pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi; - interventi di disinfestazione. 3. Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura affidata e comunque devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura. 4. Il concessionario deve provvedere direttamente a sue spese a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle

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vigenti norme di legge e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici quali carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta. 5. L’impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni, nonché dotati del contrassegno dell’Impresa. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. 6. Presso la struttura affidata, per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza per l’eventuale consultazione (in caso di visite ispettive, controlli da parte dell’Amministrazione Comunale, ecc.). 7. Il personale addetto al servizio di pulizia locali deve: essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare: - essere munito di apposito tesserino di riconoscimento; - indossare un idoneo abito da lavoro; - mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto, durante l’espletamento del servizio; - mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti; - essere addestrato all’utilizzo dei prodotti e quindi avere una preparazione tecnica ed un’esperienza sperimentata. 8. Deve, inoltre, essere dotato di idonee calzature e di tutti i mezzi di protezione predisposti in materia di norme di sicurezza e di infortunistica quali: guanti, mascherine antipolvere, ecc. Pulizia cura e sistemazione delle aree verdi 9. L’ente gestore dovrà curare la manutenzione e la sistemazione delle aree verdi della struttura curando la manutenzione settimanale dei giardini. Manutenzione ordinaria della struttura, arredi, attrezzature, elettrodomestici 10. Il soggetto gestore è obbligato a garantire un uso corretto e diligente dell’intera dotazione concessa in uso dal Comune ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato. 11. Il soggetto concessionario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, gli immobili, gli impianti ed i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui al titolo di gara e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla cessazione del contratto, in buone condizioni (cioè compatibili con la normale usura). Inoltre, sono a carico del soggetto gestore la manutenzione delle attrezzature e degli impianti nonché la revisione periodica. 12. Per l’individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria si fa rinvio a quanto indicato nella Legge 457/78 recante norme per l'edilizia residenziale. 13. E’ a carico del’appaltatore la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, le attrezzature e gli elettrodomestici. Oltre a ciò sono a carico del concessionario le spese straordinarie per la riparazione o per la sostituzione dei presidi dovute a guasti imputabili a negligenza d’uso. 14. Il concessionario deve tenere un registro degli interventi eseguiti. Al termine della concessione il soggetto gestore dovrà redigere un inventario, da consegnare

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all’amministrazione comunale, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l’indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi.

ART. 8 - PERSONALE - GENERALITÀ 1. La Ditta Concessionaria per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale e dei servizi annessi dovrà fare riferimento agli standards vigenti in materia di personale e alle qualifiche riconosciute dalla Regione Sardegna e dalla Legislazione Nazionale e Regionale vigente. Utilizzerà, pertanto, le figure professionali adeguate garantendo che il rapporto numerico fra utenti e operatori corrisponda con quanto stabilito dalla vigente legislazione. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare anche alle eventuali future disposizioni normative che implichino adeguamento del personale. Il concessionario è obbligato ad assumere e mantenere in servizio per tutta la durata della concessione il personale alle dipendenze del precedente gestore, con applicazione del CCNL vigente. Ciò al fine della salvaguardia dei livelli di occupazione e delle professionalità acquisite dagli operatori che hanno già prestato la loro attività presso la struttura ed al fine di tutelare gli ospiti in modo da garantire continuità ed evitare disagi. E’ consentita al concessionario la riqualificazione del personale sulla base delle necessità organizzative. La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, è tenuta a trasmettere: - l’elenco nominativo del personale; - copia conforme del titolo o attestato; - curriculum formativo- professionale; degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con l’indicazione dei servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. 2. I curricula dovranno essere corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. 3. Eventuali variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità a cadenza mensile. 4. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.

ART. 9 - PERSONALE- specificazioni Per lo svolgimento dei servizi il concessionario dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e della legislazione nazionale vigente. Utilizzerà, pertanto le figure professionali adeguate, garantendo il rapporto operatori/utenti come da disposizioni regionali vigenti usando i seguenti operatori:

1. Coordinatore responsabile della struttura; 2. Educatore-Animatore; 3. Operatori socio-assistenziali in possesso della qualifica di OSS; 4. Cuoco; 5. Addetti ai servizi generali.

Personale della precedente gestione – qualifiche - orario:

n° 4 OSS - 36 ore settimanali cadauno

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n° 2 Ausiliari – 30 ore settimanali cadauno n° 1 educatore – 18 ore settimanali n° 1 manutentore – 36 ore settimanali n° 1 cuoco – 30 ore settimanali Personale da incrementare: Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio anche nelle ore notturne, mediante assunzione delle necessarie unità lavorative o mediante riqualificazione professionale del personale della precedente gestione.

ART. 10 - PERSONALE – mansioni Le mansioni del personale sono quelle previste dalla normativa vigente in materia e dal vigente CCNL.

ART. 11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE 1. L’appaltatore si obbliga ad applicare o fare applicare integralmente nei confronti di tutti gli operatori e dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare al concessionario ed ai suoi dipendenti o a terzi nell’esecuzione del servizio. 3. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di verificare, presso gli uffici competenti e secondo le modalità ritenute più opportune, la regolarità dei contratti di lavoro del personale impiegato nel servizio. 4. Il Comune provvederà ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati e procederà periodicamente e per tutta la durata del contratto ad effettuare controlli incrociati presso gli enti previdenziali e assistenziali sulla regolarità contributiva dichiarata all’atto della stipula del contratto. 5. il concessionario dovrà presentare al Comune, prima dell’inizio del servizio, la documentazione relativa alla cauzione definitiva e alla stipulazione di apposita polizza di assicurazione. 6. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dall’appaltatore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi; dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste e possedere i prescritti requisiti d’igiene e sanità. 7. Tutto il personale impiegato dovrà risultare in possesso delle certificazioni di qualifica richieste ed essere formato per l’esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche del servizio, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza, delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard qualitativo del servizio complessivo.

ART. 12 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliere, timbrato e firmato in ogni pagina. Il personale della Ditta dovrà apporre la

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propria firma all’ingresso ed all’uscita con l’indicazione dell’orario. In caso di assenza temporanea o cessazione del personale previsto nel contratto, la ditta è obbligata alla sostituzione immediata con altra unità della stessa qualifica e esperienza professionale. 2. Il concessionario dovrà dare immediata comunicazione scritta all’Amministrazione comunale dell’avvenuta sostituzione e dei nominativi delle nuove unità lavorative trasmettendo, inoltre, la relativa documentazione. 3. L’attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza di personale qualificato. Resta escluso ogni rapporto diretto e di subordinazione fra l’Amministrazione e il personale incaricato dalla Ditta.

ART. 13 - SERVIZIO CIVILE, SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E VOLONTARIATO 1. L’attività di eventuali persone in servizio civile e servizio civile volontario e dei volontari deve essere considerata aggiuntiva rispetto a quella svolta dagli operatori professionali impiegati dal soggetto gestore. Alla copertura assicurativa delle persone in servizio civile e servizio civile volontario assegnate direttamente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile deve provvedere il soggetto gestore; le associazioni di volontariato, invece, provvedono per i propri associati. 2. Qualora si intenda attivare progetti che prevedono l’impiego di singoli cittadini non afferenti ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni, il soggetto gestore è tenuto a garantire la necessaria copertura assicurativa. 3. L’appaltatore è tenuto a comunicare al Sevizio Sociale del Comune i progetti attivati ed i nominativi dei volontari coinvolti nonché dei volontari di cui ai commi precedenti.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL GESTORE 1. In relazione al contenuto del contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario, sono individuati i seguenti obblighi del concessionario: a) assunzione in proprio dell’onere di tutti quei provvedimenti atti a garantire che il servizio pubblico oggetto del presente appalto avvenga nel pieno rispetto della normativa in vigore; b) rispetto di tutte le condizioni stabilite nel bando e nel capitolato; c) rispetto di quanto dichiarato in sede di gara in merito alle proposte migliorative; d) accettazione della superiore vigilanza dell’Ente appaltante sul funzionamento del servizio; e) deposito presso il Comune di Laconi del Piano di Autocontrollo - H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico dell’affidatario; f) esonero per il Comune di Laconi da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi; g) assunzione di ogni responsabilità, verso l’Amministrazione, del buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato; h) assunzione di ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi dal personale impiegato nell’esercizio delle proprie funzioni; i) la nomina di un coordinatore/referente di struttura, che garantisca all’occorrenza la propria immediata disponibilità:

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- responsabile della tenuta dei rapporti tra la struttura ed il servizio sociale comunale; - responsabile della corretta tenuta della seguente documentazione:

• Archivio contenente i fascicoli personali di ciascun ospite, contenenti i dati anagrafici e i legami parentali, i familiari di riferimento, le caratteristiche psico-fisiche della persona, eventuali malattie, tabelle dietetiche personalizzate, esigenze e bisogni, controlli sanitari cui è sottoposto durante l’anno ed ogni altra informazione utile;

• Archivio contenente i fascicoli personali di ciascun operatore contenente i dati anagrafici, il documento di identità, copia dei titoli di studio e delle qualifiche professionali, ruolo e funzioni all’interno della struttura;

• Prospetto riepilogativo settimanale dei turni, con indicazioni dei nomi del personale e degli orari e turni previsti.

2. Resta comunque inteso che, nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Laconi al ripianamento delle perdite subite dall’appaltatore stesso. Quest’ultimo sarà inoltre responsabile del personale dipendente e risponderà dei danni arrecati a terzi e all’ente concedente nell’espletamento della sua attività. Sarà obbligo della ditta provvedere ad assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell’incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni e qualsiasi responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sulla ditta affidataria, restando salvo da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell’assumere il servizio si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamenti vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici -amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto. 3. Il concessionario sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio affidato nonché dei danni, degli ammanchi e delle manomissioni di quanto a lui affidato dall’ente in relazione all’espletamento del servizio. 4. Sarà obbligo del concessionario di sottoporre ogni lavoratore da esso dipendente al controllo periodico presso una struttura sanitaria pubblica per il rilascio del tesserino sanitario prescritto dalle vigenti normative. 5. E’ vietata qualsiasi diversità di trattamento tra gli ospiti; non è ammesso dare mance, compensi o regali in genere al personale che opera nella struttura, né da parte degli ospiti ne dei loro congiunti.

ART. 15 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di appalto in quanto applicabili. 2. Il concessionario dovrà presentare all’atto della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) ed al successivo articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, riferito ai servizi oggetto di concessione nonché il Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.. 3. Il comune comunicherà, all’atto dell’avvio del servizio, il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 4. Il concessionario è tenuto parimenti a comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal

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citato decreto legislativo onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento..

ART. 16 SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE 1. Nel caso in cui il concessionario sospenda, senza giustificati motivi, per un qualsiasi periodo, il servizio o non lo esegua in modo regolare e completo, l’Amministrazione Comunale, a seguito di formale diffida o mediante lettera raccomandata, può provvedere ad assicurare la continuità del servizio anche ricorrendo a prestazioni di terzi. In tal caso saranno a carico del concessionario tutte le spese e qualsiasi altra passività derivante da detta inadempienza e dai provvedimenti che l’Amministrazione Comunale sia stata costretta ad adottare in conseguenza della sospensione o dell’irregolare esecuzione del servizio da parte del concessionario. A tal scopo l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione prestata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali sino alla concorrenza dell’importo cauzionale, salvo il pagamento da parte del concessionario dell’importo eccedente, in caso di danno di entità superiore. La cauzione dovrà in ogni caso essere reintegrata nei successivi 30 giorni.

ART. 17 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI 1. Il Comune, tramite i propri funzionari, effettuerà, in qualsiasi momento e senza preavviso, sopralluoghi e controlli per verificare l’andamento del servizio. Il concessionario è tenuto a collaborare ai predetti accertamenti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta. L’Ente è comunque esonerato da responsabilità di qualsivoglia natura per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al concessionario o al personale addetto nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. 2. Il concessionario s’impegna altresì a sollevare il Comune per danni subiti in relazione all’espletamento del servizio oggetto del presente appalto ovvero per pretesi diritti vantati in relazione ai vincoli contrattuali posti in essere dal concessionario o dai suoi dipendenti. Il concessionario provvederà ad assicurare gli operatori addetti ai servizi contro qualsivoglia infortunio o danno derivante dal servizio stesso.

ART. 18 - PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI 1. Gli immobili, impianti, attrezzature ed arredi e servizi annessi, oggetto della presente concessione, sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale, restando inteso che la stessa ne concede il diritto di uso al concessionario per tutto il periodo di durata dell’affidamento. 2. Il Comune metterà a disposizione del concessionario, nello stato in cui si trovano, gli immobili, le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dalla data di inizio delle attività. 3. I beni immobili, concessi in uso all’esecutore, rimangono di assoluta proprietà del comune e non potranno in nessun modo essere soggetti a sequestri o pignoramenti a carico dell’esecutore.

ART. 19 - OBBLIGHI DEL GESTORE RIGUARDO GLI IMMOBILI 1. Il gestore dovrà avere la massima cura nell’uso dei beni assegnati. E’ responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti

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ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto o di reintegro dei beni con le stesse caratteristiche qualitative. In caso di inadempienza, il relativo importo verrà detratto dalla cauzione. 2. La manutenzione ordinaria, compresa quella relativa agli impianti (es. ascensori, montacarichi, impianti idraulici, elettrici, cucina, impianti di riscaldamento, di condizionamento etc) è a carico dell’esecutore, restando a carico del comune la sola manutenzione straordinaria. 3. Il concessionario si impegna a stipulare, con una compagnia assicuratrice, una polizza che preveda un massimale minimo di Euro 1.000.000,00 a copertura di eventuali danni a carico degli immobili, delle strutture ed attrezzature presenti (compreso il rischio incendio e atti vandalici), causati dalla stessa ditta, da suo personale o da terzi. La polizza deve essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione. Copia della polizza dovrà essere consegnata al comune di Laconi all’atto della sottoscrizione del contratto di concessione.

ART. 20 - PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI INSTALLATI DAL CONCESSIONARIO 1. Gli impianti eventualmente installati dal concessionario a pertinenza di quelli già in dotazione alla struttura, restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell’affidamento. L’installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell’Amministrazione Comunale. La proprietà degli stessi impianti, sarà automaticamente trasferita all’Amministrazione Comunale al termine di durata dell’affidamento stesso, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 21 - ESECUZIONE DI LAVORI – COMMESSE 1. Per l’esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente. 2. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Laconi da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l’esecuzione dei lavori o forniture. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere. 3. Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l’importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto dell’appalto, al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l’autorizzazione.

ART. 22 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI AL TERMINE DELL’AFFIDAMENTO 1. Al termine della durata dell’affidamento, l’appaltatore dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all’uso a cui sono destinati. 2. I beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento e nello stato di conservazione conseguente al loro normale uso. Nel caso di deterioramento o eccessivo consumo i beni dovranno essere sostituiti e/o integrati a totale carico del gestore.

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3. La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell’affidamento 4. Gli impianti di nuova installazione di proprietà del concessionario saranno ceduti in proprietà al Comune di Laconi al termine dell’affidamento, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dell’ufficio Tecnico Comunale.

ART. 23 - INADEMPIENZE, SANZIONI, PENALITA’ 1.Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal contratto di concessione, fatte salve le cause di decadenza dall’affidamento, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di €.1.500,00, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune. 2.L’Amministrazione Comunale applicherà, inoltre, una penale quantificabile in Euro 150,00 per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Tale penale viene applicata nel caso in cui l’appaltatore, a seguito di segnalazioni del Servizio Sociale di disservizi o lamentele da parte degli anziani e/o della loro rete familiare o amicale o rilevato direttamente dal personale del Servizio Sociale non prenda adeguati provvedimenti in merito. 3.L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore, nei quindici giorni dalla data di contestazione dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio. 4.Qualora si accerti l’inosservanza dei contratti di lavoro del personale impiegato nell’espletamento del servizio, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando eventuali crediti nei confronti dell’appaltatore e/o la cauzione senza che lo stesso possa opporre eccezione né avere titolo a risarcimento di danni. 5. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria ritenuta opportuna.

ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Possono costituire causa di decadenza dell’affidamento le inadempienze agli obblighi contrattuali quali: a) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; b) prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare; c) mancato utilizzo delle figure professionali adeguate; d) impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso; e) mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore; f) interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario; g) mancato reintegro della cauzione; h) inadempienze degli obblighi di cui all’art. 15 del presente capitolato; i) mancato rispetto dell’obbligo di assumere il personale della precedente gestione ai sensi dell’art. 8 del presente capitolato. 2. L’ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. La pronuncia di decadenza dell’affidamento sarà effettuata dall’Ente concedente con

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provvedimento che sarà notificato al domicilio del concessionario senza pregiudizio per eventuale rifusione dei danni. 3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione.

ART. 25 - SUB CONCESSIONE 1. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere a terzi la gestione della struttura, pena l’immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione. 2. In caso di infrazioni alle norme del presente Capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore “occulto”, si riterrà il concessionario unico responsabile verso il Comune e verso i terzi.

ART. 26 - CAUZIONE PROVVISORIA 1. L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia dell’importo di €. 2.000,00 pari al 2% del valore presunto della concessione, come stabilito nel bando di gara. 2. Per fruire del beneficio relativo alla riduzione del cinquanta per cento della cauzione provvisoria, l'operatore economico avente diritto segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 27 - CAUZIONE DEFINITIVA 1. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali l’aggiudicataria dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva dell’importo pari al 10% del valore presunto della concessione, costituita secondo quanto previsto dall’art.113 del D. Lgs. n.163/2006. 2. Il concessionario provvederà ad integrare il deposito cauzionale nelle ipotesi previste. 3. La cauzione sarà svincolata solo a conclusione della concessione, decorsi tre mesi dalla cessazione del contratto e previa definizione di tutte le eventuali altre pendenze. 4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 28 - DANNI A PERSONE E COSE – COPERTURA ASSICURATIVA 1. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d’irregolarità o carenza delle prestazioni. Il soggetto gestore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale. 2. In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi RCT/RCO avente i seguenti massimali: - RCT con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00; - RCO con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.200.000,00. 3. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine alle attività oggetto della concessione nonché a terzi.

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4. Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata all’Ente prima della data fissata per l’attivazione del servizio. 5. L’esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l’affidatario del servizio dalle proprie responsabilità, avendo l’esclusiva funzione di ulteriore garanzia.

ART. 29 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. E’ esclusa la clausola arbitrale.

ART. 30 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 1. La stipula del contratto avverrà entro i termini di legge. Se l’aggiudicatore non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge stabiliti dalla legge, o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria. 2. Faranno parte integrante del contratto: - il presente Capitolato d’appalto; - l’offerta presentata dalla ditta in sede di gara; 3. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del concessionario. Il concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante gli nei confronti del Comune.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 “Testo unico sulla protezione dei dati personali”. 2. L’aggiudicataria dovrà garantire l’osservanza del decreto legislativo 196/2003 per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico. 3. L’aggiudicataria si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da essa adottato in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività nonché a rendere noti, entro quindici giorni dall’avvenuta notifica dell’aggiudicazione, i nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

Art. 32- RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia di contabilità dello Stato, di appalti pubblici di servizi e di contratti, al Codice Civile e Codice di Procedura Civile ed alle vigenti norme in materia di appalti e concessioni di servizi socio assistenziali.

Art. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo Dott. Luca Murgia – Tel. 0782 866217.

Laconi, 29.11.2012 Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale (Dott. Luca Murgia)