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COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO Provincia di Monza e Brianza VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 32 del 06/03/2017 OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017. L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Marzo alle ore 16:00, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco Giuliano Soldà. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Andrea Bongini. Intervengono i Signori: Nome Qualifica Presente Assente 1 SOLDÀ GIULIANO Sindaco X 2 BOSISIO PAOLO VINCENZO Vice-Sindaco X 3 COLOMBO MARIA ASSUNTA Assessore X 4 COLOMBO BARBARA Assessore X 5 TOMAINO LUCA Assessore X 6 ISOLA VALERIO CARLO Assessore X PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento

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COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 06/03/2017

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di Marzo alle ore 16:00, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il Sindaco Giuliano Soldà. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Andrea Bongini. Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente

1 SOLDÀ GIULIANO Sindaco X 2 BOSISIO PAOLO VINCENZO Vice-Sindaco X 3 COLOMBO MARIA ASSUNTA Assessore X 4 COLOMBO BARBARA Assessore X 5 TOMAINO LUCA Assessore X 6 ISOLA VALERIO CARLO Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento

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OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

2017/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” stabilisce che “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbli-che sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita di cui alla Legge n. 68/1999 (NOTA: regime assunzioni obbligatorie catego-

rie protette)”;

- l’art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002)” ribadisce che i

documenti degli enti locali di programmazione del fabbisogno di personale devono es-

sere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di perso-

nale e che eventuali deroghe a tale principio devono essere analiticamente motivate;

- l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nonchè gli artt. 89 e 91 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-gli enti locali”, impongono l’obbligo, da parte della Giunta comunale, di assumere de-

terminazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la

necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,

quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanzia-

rie e di bilancio e avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di per-

sonale;

- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici prevede che

“Per le finalità indicate al comma 1 dell’articolo 39 della L. 27 dicembre 1997 n. 499, la Giunta approva il programma sul fabbisogno del personale dell’Ente”.

CONSIDERATO che il quadro normativo aggiornato alla data odierna inerente la disciplina delle

assunzioni A TEMPO INDETERMINATO nei Comuni con popolazione superiore a 1.000

abitanti prevede, in particolare:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” Art. 1, comma 557

“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

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(NOTA: lettera abrogata dall’art. 16 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito

in Legge 7 agosto 2016, n. 160)

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.”

Art. 1, comma 557 bis “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.” Art. 1, comma 557 ter “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133. (NOTA: divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo)” Art. 1, comma 557 quater “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo eco-nomico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pub-

blica e la perequazione tributaria”, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 Art. 76, comma 4 “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.”;

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)” Art. 1, comma 119 “In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, fermo restando quanto dispo-sto dal comma 3 dell'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (NOTA: riduzione trasferimenti eraria-

li), l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) (…); b)(…); c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia con-trattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di sommi-nistrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì di-vieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino co-me elusivi della presente disposizione.”;

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- Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento

degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 Art. 4, comma 3 “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo in-determinato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità orga-nizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”;

- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito in

Legge 11 agosto 2014, n. 114 Art. 3, comma 5 “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. (…). La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'an-no 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco tempo-rale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quel-la finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. (…). Le ammi-nistrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato Decreto Legge n. 112 del 2008 (NOTA: aziende

speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percen-tuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesi-mo articolo 18, comma 2-bis (…).” Art. 3, comma 5 ter “Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.” Art. 3, comma 5 quater “Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cen-to, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

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(NOTA: con riferimento agli anni 2017 e 2018 tale comma viene disapplicato dall’art.

1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208)” Art. 3, comma 6 “I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale apparte-nente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”;

- Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giu-stizia sociale”, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89 Art. 41, comma 2

“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesi-mo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad as-sunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi com-presi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. (…)” (NOTA: con la sentenza 272/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale dell’art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva il divie-

to di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le

amministrazioni non in regola con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, indicato-

re che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015);

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” Art. 1, comma 424 “Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta sal-va la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in pos-sesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali neces-sarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestio-ne dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannu-merarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobili-tà le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la so-stenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di persona-le ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autono-mie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'e-

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conomia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in vio-lazione del presente comma sono nulle.”;

- Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposi-

zioni legislative”, convertito in Legge 27 febbraio 2015, n. 11 Art. 7, comma 2 bis “Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della Legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo (NOTA: personale civile con contratto a tempo indeterminato della Croce Ros-

sa Italiana).”

- Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti terri-

toriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di con-trollo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125

Art. 4 “1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità interno e dei termini per l'invio della relativa certifica-zione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazio-ne dei processi di riordino di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazio-ni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, (NO-

TA: divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia

tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continua-

tiva e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto,

oltre a divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si confi-

gurino come elusivi della presente disposizione) di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazio-ni. 2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si tro-va in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'ammini-strazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. 2-bis. (…). 3. (…). 4. All'articolo 41, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-ficazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati me-diante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del Decreto Legge 8 apri-le 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.” 4-bis. (…).

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4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni con-ferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi comuni.” Art. 5 “1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provin-ciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo perso-nale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, com-ma 421, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura cor-rispondente al personale riallocato. 4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di area va-sta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qual-sivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusiva-mente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non su-periori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.”

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio an-nuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” Art. 1, comma 219

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“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'ar-ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifi-cazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertu-ra dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, an-che dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti diri-genziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigen-ziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del pre-sente comma.”;

Art. 1, comma 228 “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifi-cazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di perso-nale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia in-feriore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata Legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con rife-rimento agli anni 2017 e 2018.”; Art. 1, comma 234

“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel

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corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regiona-le è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclu-sione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 227 del 30 settembre 2015. (…).”;

- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi-

nanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” Art. 1, comma 479 “Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispet-to dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473: a) (…); b) (…); c) (…); d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è in-nalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come de-finito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.

CONSIDERATO, altresì, che il quadro normativo aggiornato inerente la disciplina delle

assunzioni A TEMPO DETERMINATO nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

prevede, in particolare:

- Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, Art. 9, comma 28 “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-nomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo de-terminato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e conti-nuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, (NOTA: attività lavorati-

ve di natura occasionale nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o

caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pub-

blico) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finali-

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tà nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si appli-cano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (…). Le limitazioni previste dal presente comma non si ap-plicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stes-se finalità nell'anno 2009. (…). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma co-stituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenu-ta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

VISTA la propria deliberazione n. 73 del 13 luglio 2016, con la quale è stata approvata la

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018, nonché il Piano

occupazionale anno 2016.

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’approvazione della Programmazione triennale

del fabbisogno di personale 2017/2019, nonché del Piano occupazionale anno 2017,

aggiornando quanto stabilito con propria deliberazione n. 73 del 13 luglio 2016 alla luce

dell’evoluzione applicativa delle disposizioni normative sopra richiamate.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti:

- n, 19/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, con la quale ha pronunciato il seguente

principio di diritto: “Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobi-lità volontaria”;

- n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015, con la quale ha affermato il seguente

principio di diritto: “Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo in-determinato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale del triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanzia pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni in-tervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

- n. 28/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015, con la quale ha affermato il seguen-

te principio di diritto: “1) Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, com-ma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da in-tendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni. 2) Con riguardo alle cessazioni di personale veri-

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ficatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità”.

CONSIDERATO CHE: - le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria sono considerate neutre, ope-

rando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte

dei Conti;

- l’assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall’art. 30 del

D.Lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla Legge per le

assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n.

311/2004 “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle as-sunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchéabbianorispettatoilpattodistabilitàinternoperl’annoprecedente”;

- la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non

genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risol-

vendosinelmerotrasferimentodiun’unitadipersonaletraduedistintienti;

- la suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza

pubblica, non ha incidenza sulle capacità assunzionali dell’ente ricevente, che conti-

nuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per

pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell’anno precedente.

VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14

settembre 2015 recante “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”, in base al

quale è stato individuato il seguente crono programma operativo:

ENTE

COMPETENTE

TEMPISTICA ADEMPIMENTO

Enti di area vasta entro 31 ottobre

2015

Inserimento nel Portale “Mobilità.Gov” (PMG)

degli elenchi del personale che rimane assegnato

agli enti di cui al comma 422 della Legge n.

190/2014, compreso il personale di polizia

provinciale ed i dipendenti in posizione di

comando

Comuni entro 30 novembre

2015

Inserimento nel Portale PMG dei posti disponibili

in base alle facoltà di assunzione vigenti

Dipartimento

Funzione

Pubblica

entro 31 dicembre

2015

Vengono resi pubblici nel PMG i posti disponibili

presso Regioni ed Enti Locali per gli anni 2015 e

2016

Dipendenti in

soprannumero

entro 31 gennaio

2016

Incontro domanda-offerta: presentazione delle

istanze di mobilità mediante compilazione di un

apposito modulo direttamente nel PMG

Dipartimento

Funzione

Pubblica

entro 28 febbraio

2016

- Assegnazione ai comuni del personale di polizia

provinciale

- Assegnazione prioritaria dei dipendenti in

soprannumero alle regioni e agli enti locali,

inclusi gli enti pubblici non economici da essi

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dipendenti e gli enti del Servizio sanitario

nazionale

Dipendenti

assegnatari dei

posti

entro 31 marzo 2016 Inizio servizio presso le amministrazioni di

destinazione

DATO ATTO che tale crono programma non è stato rispettato.

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funiozne Pubblica,

prot. n. 51991 del 10 ottobre 2016, con la quale, a seguito del completamento in ambito

regionale della ricollocazione del personale di cui sopra ai sensi dell’art. 1, comma 234, della

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si dispone il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione

per tutte le categorie di personale nell’ambito della Regione Lombardia.

DATO ATTO, altresì, che nell’ambito del procedimento di ricollocazione di cui sopra non è stato

destinato al Comune di Bovisio Masciago alcun dipendente.

VISTO l’art. 6, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che

“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”.

PRESO ATTO, ai sensi di tale norma, del verbale relativo alla riunione tenutasi il 23 febbraio

2016 tra il Segretario Generale ed i Responsabili di Settore, conservato agli atti, nel quale sono

indicate le valutazioni in ordine alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale

2017/2019, nonchè del Piano occupazionale anno 2017.

CONSIDERATO che l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi come

riformulato dall’articolo 49 della Legge n. 133/2008, stabilisce il principio generale che le

pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio

fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35 del medesimo

Decreto Legislativo.

DATO ATTO che l’assunzione di personale a tempo indeterminato è subordinata alla presenza

dei seguenti prerequisiti:

- ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche ai sensi dell’art. 6, comma 3, del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del Decreto Le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio

2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, della Legge 27 dicembre 2006, n.

296, così come introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge

11 agosto 2014, n. 114;

- rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 76, comma 4, del De-

creto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (ora ri-

spetto obiettivi di finanza pubblica);

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- approvazione del Piano delle performance ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo

27 ottobre 2009, n. 150;

- approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ai

sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

- rispetto di quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.

101, convertito in Legge 30 dicembre 2013, n. 125, in tema di assunzioni di personale

appartenente alle categorie protette.

ACCERTATO, in relazione a tali prerequisiti, che:

- con propria deliberazione n. 156 del 29 ottobre 2014 è stata rivista la macrostruttura

dell’Ente e definita in 85 posti complessivi la dotazione organica dell’Ente, di cui 32 po-

sti risultano attualmente scoperti;

- con propria deliberazione n. 30 in data odierna è stata effettuata la ricognizione del

personale eccedentario dei singoli settori dell’Ente, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esito negativo;

- si è realizzato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio

del triennio 2011-2013, ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, della Legge 27 dicembre

2006, n. 296, così come introdotto dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito

in Legge 11 agosto 2014, n. 114, come di seguito dettagliato (per la determinazione

della spesa del personale per le finalità in oggetto, al costo del personale di cui

all’intervento 01 del bilancio è stato aggiunto il costo di cui agli interventi 03 e 07,

mentre sono state sottratte le componenti non assoggettate ai limiti di spesa, facendo

riferimento, a tale scopo, alle indicazioni di cui ai questionari che accompagnano le re-

lazioni dei Revisori dei Conti ai conti consuntivi):

� valore medio triennio 2011/2013 € 2.221.807,11.=

� valore rendiconto 2014 € 1.985.589,48.=

� valore rendiconto 2015 € 2.024.004,78.=

� valore assestato 2016 € 1.960.153,54.=

� valore preventivo 2017 € 2.177.443,52.=

(tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive conseguenti alla piena attua-

zione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla presente deliberazione)

� valore preventivo 2018 € 2.177.443,42.=

(tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive conseguenti alla piena attua-

zione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla presente deliberazione)

� valore preventivo 2019 € 2.177.407,42.=

(tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive conseguenti alla piena attua-

zione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla presente deliberazione).

- sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, come da attesta-

zione rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario in data 28 febbraio 2017, alle-

gata alla presente deliberazione sotto la lettera “A” quale sua parte integrante e sostan-

ziale.

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- con propria deliberazione n. 140 del 30 novembre 2016 è stato approvato, per l’anno

2016, il Piano della performance organizzativa per la trasparenza, la misurazione e la

valutazione degli obiettivi, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150.

- con propria deliberazione n. 31 in data odierna è stato adottato Piano triennale delle

azioni positive in materia di pari opportunità, relativamente al triennio 2017/2019, ai

sensi dell’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

- il Comune di Bovisio Masciago è in regola con gli obblighi di assunzione di personale

appartenente alle categorie protette.

DATO ATTO che:

- il budget assunzionale per l’anno 2017 deve essere determinato sommando il budget di

competenza 2017 (sulla base dei cessati 2016) alle quote di budget non utilizzato nel

triennio precedente 2016 (sulla base dei cessati 2015), 2015 (sulla base dei cessati

2014) e 2014 (sulla base dei cessati 2013);

- in caso di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la determinazione del

budget assunzionale ha avuto la seguente evoluzione:

BUDGET 2017

� 25% della spesa personale cessato nel 2016

BUDGET 2016

� 25% della spesa personale cessato nel 2015

� 100% della spesa personale cessato nel 2015 nel caso di Enti con rapporto fra

spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%

BUDGET 2015

� 60% della spesa personale cessato nel 2014

� 100% della spesa personale cessato nel 2014 nel caso di Enti con rapporto fra

spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%

BUDGET 2014

� 60% della spesa personale cessato nel 2013

� 80% della spesa personale cessato nel 2013 nel caso di Enti con rapporto fra

spesa di personale e spesa corrente inferiore al 25%;

- l’incidenza delle spese complessive lorde di personale (tutte le voci di bilancio riferibili

alla gestione del personale) rispetto alle spese correnti del Titolo I (al netto della resti-

tuzione I.M.U. allo Stato, del Fondo svalutazione crediti e del Fondo di riserva) è la se-

guente:

� 21,71% rendiconto 2013

� 20,13% rendiconto 2014

� 19,77% rendiconto 2015

� 20,21% assestato 2016

� 24,55% preventivo 2017 (tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive con-

seguenti alla piena attuazione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla pre-

sente deliberazione)

� 24,76% preventivo 2018 (tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive con-

seguenti alla piena attuazione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla pre-

sente deliberazione)

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� 24,76% preventivo 2019 (tale valore è comprensivo delle spese aggiuntive con-

seguenti alla piena attuazione del Piano occupazione 2017/2019 di cui alla pre-

sente deliberazione).

- per gli anni 2013/2016 il quadro delle entrate e delle uscite dei dipendenti a tempo in-

determinato è stato il seguente: 2013

U F.M. cat. C dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U G.A. cat. D3 mobilità neutra ai fini budget

U C.M. cat. B3 mobilità neutra ai fini budget

E F.M. cat. D1 assunzione non rileva per calcolo budget 2017

E M.M. cat. B3 mobilità neutra ai fini budget

2014

U M.M. cat. B3 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U C.G. cat. B3 mobilità neutra ai fini budget

E M.R. cat. C mobilità neutra ai fini budget

E B.A. cat. D3 mobilità neutra ai fini budget

E A.D. cat. C mobilità neutra ai fini budget

2015

U B.E. cat. C mobilità neutra ai fini budget

U V.G. cat. B3 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U M.P. cat. B1 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U M.L. cat. C dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U M.F. cat. B3 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

U P.D. cat. D1 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

E M.L. cat. C mobilità neutra ai fini budget

2016

U B.R. cat. D1 dimissioni rileva per calcolo budget 2017

- per la determinazione del budget utilizzabile nel 2017 è necessario tenere conto dei

seguenti provvedimenti:

� trasformazione dal 1° gennaio 2015 di un rapporto di lavoro da part time origi-

nario a tempo pieno (B.E. cat. D1).

- il budget assunzionale spendibile nel 2017 viene determinato come segue:

Anno cessazione

Nome Spesa totale % utile ai fini budget

Budget utile

2013 F.M. € 35.442,43.= 80% € 28.353,94.=

2014 M.M. € 27.696,66.= 100% € 27.696,66.=

2015 V.G. € 30.039,69.= 100% € 30.039,69.=

2015 M.P. € 22.496,81.= 100% € 22.496,81.=

2015 M.L. € 33.407,10.= 100% € 33.407,10.=

2015 M.F. € 30.751,89.= 100% € 30.751,89.=

2015 P.D. € 33.782,45.= 100% € 33.782,45.=

2016 B.R. € 34.870,93.= 25% € 8.717,73.=

Totale € 215.246,27.=

quota utilizzata – trasformazione rapporto da part time a tempo

pieno B.E.

€ 34.346,58.=

Totale capacità assunzionale spendibile anno 2017 € 180.899,69.=

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- la spesa sostenuta nel 2009, quale valore di riferimento dei contratti flessibili a tempo

determinato, risulta pari ad € 68.269,58.=;

- la spesa prevista per il triennio 2016/2018 per contratti flessibili a tempo determinato

rispetta il limite di cui al punto precedente.

RITENUTO, in esecuzione di quanto sopra illustrato, di approvare la Programmazione triennale

del fabbisogno di personale 2017/2019, nonché il Piano occupazionale anno 2017, come segue:

ANNO 2017 CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE N. TIPOLOGIA RAPPORTO MODALITA’ DI RECLUTAMENTO

D3 Esperto contabile – SETTORE

FINANZIARIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

D1 Funzionario tecnico – SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Istruttore tecnico - SETTORE

GESTIONE DEL TERRITORIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Agente Polizia Locale –

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Istruttore amministrativo –

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

CULTURALE

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Istruttore contabile – SETTORE

FINANZIARIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

Altre previsioni:

- attivazione di procedure di mobilità esterna obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001

e di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di posti che

si dovessero rendere vacanti in corso d’anno a seguito di procedure di trasferimento di

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dipendenti al momento in servizio per mobilità esterne verso Enti soggetti a limitazio-

ni in materia di assunzioni;

- eventuale attivazione, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normati-

va, in primis quelli relativi alla spesa di personale, di convenzioni con altri enti pubblici

ex art. 14 C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati,

di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del

tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appar-

tenenza) e/o di procedure di comando e/o distacco;

- mantenimento del seguente contratto a tempo determinato attualmente in essere:

a) n. 1 dipendente a tempo pieno e determinato, inquadrato nella categoria C1, con

mansioni di collaboratore dello staff del Sindaco, ex art. 90 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267, sino alla decadenza, per qualsiasi causa intervenuta, del

Sindaco pro tempore;

- in generale, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normativa, in pri-

mis quelli relativi alla spesa di personale, riserva di stipulare ulteriori contratti di lavo-

ro a tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale assente per cui

sia dimostrata la necessità di intervento sostitutivo; non saranno ammesse attivazioni

di contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire a carenze di organico; nel ca-

so di picchi di attività si procederà ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato

solo in presenza di dimostrata necessità e delle risorse finanziarie adeguate definite

nei documenti di pianificazione annuale; particolare attenzione sarà posta ai casi nei

quali, in uno stesso servizio, si abbiano contemporaneamente più dipendenti assenti

per maternità e/o aspettative/congedi di lunga durata: in questi casi si potrà valutare

positivamente la sostituzione del personale assente al fine di assicurare il corretto

svolgimento delle attività e l’efficienza nell’erogazione dei servizi.

ANNO 2018

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva

individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;

- disponibilità di bilancio

- normativa di riferimento.

ANNO 2019

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva

individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;

- disponibilità di bilancio

- normativa di riferimento.

DATO ATTO che la programmazione triennale del personale di cui sopra risulta coerente con le

disponibilità del bilancio di previsione 2016/2018 e del bilancio di previsione 2017/2019 in

corso di definizione. PRESO ATTO dell’obbligo di informativa del presente provvedimento alle OO.SS. di categoria ai

sensi all’art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.

PRECISATO che la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, nonché il Piano

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occupazionale annuale, sono suscettibili di ulteriori variazioni e integrazioni in relazione

all’eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e ad eventuali nuove esigenze dei

Servizi.

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

VISTO il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile espresso, ai sensi dell’art. 19,

comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con verbale in data 28 febbraio 2017, allegato

alla presente deliberazione sotto la lettera “B” quale sua parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal

Responsabile del Servizio Risorse Umane e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000.

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1) Di prendere atto e di fare integralmente propria la premessa al presente provvedimento.

2) Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate e ap-

provate, di approvare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale

2017/2019, nonché il Piano occupazionale anno 2017, come segue:

ANNO 2017

CATEGORIA PROFILO

PROFESSIONALE

N. TIPOLOGIA RAPPORTO MODALITA’ DI RECLUTAMENTO

D3 Esperto contabile –

SETTORE

FINANZIARIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

D1 Funzionario tecnico –

SETTORE GESTIONE

DEL TERRITORIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Istruttore tecnico -

SETTORE GESTIONE

DEL TERRITORIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Agente Polizia Locale –

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

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- concorso pubblico

C Istruttore

amministrativo –

SERVIZIO SOCIO

EDUCATIVO

CULTURALE

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

- scorrimento eventuali graduatorie

vigenti presso il Comune di Bovisio

Masciago o presso altri Comuni

- concorso pubblico

C Istruttore contabile –

SETTORE

FINANZIARIO

1 Tempo pieno e indeterminato In subordine:

- mobilità esterna obbligatoria ex art.

34 bis D.Lgs. 165/2001

- mobilità esterna volontaria ex art. 30

D.Lgs. 165/2001

Altre previsioni:

- attivazione di procedure di mobilità esterna obbligatoria ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001

e di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di posti che

si dovessero rendere vacanti in corso d’anno a seguito di procedure di trasferimento di

dipendenti al momento in servizio per mobilità esterne verso Enti soggetti a limitazio-

ni in materia di assunzioni;

- eventuale attivazione, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normati-

va, in primis quelli relativi alla spesa di personale, di convenzioni con altri enti pubblici

ex art. 14 C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati,

di personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e per una parte del

tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appar-

tenenza) e/o di procedure di comando e/o distacco;

- mantenimento del seguente contratto a tempo determinato attualmente in essere:

a) n. 1 dipendente a tempo pieno e determinato, inquadrato nella categoria C1, con

mansioni di collaboratore dello staff del Sindaco, ex art. 90 del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n. 267, sino alla decadenza, per qualsiasi causa intervenuta, del

Sindaco pro tempore;

- in generale, nel pieno rispetto di tutti i vincoli imposti dalla vigente normativa, in pri-

mis quelli relativi alla spesa di personale, riserva di stipulare ulteriori contratti di lavo-

ro a tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale assente per cui

sia dimostrata la necessità di intervento sostitutivo; non saranno ammesse attivazioni

di contratti di lavoro a tempo determinato per sopperire a carenze di organico; nel ca-

so di picchi di attività si procederà ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato

solo in presenza di dimostrata necessità e delle risorse finanziarie adeguate definite

nei documenti di pianificazione annuale; particolare attenzione sarà posta ai casi nei

quali, in uno stesso servizio, si abbiano contemporaneamente più dipendenti assenti

per maternità e/o aspettative/congedi di lunga durata: in questi casi si potrà valutare

positivamente la sostituzione del personale assente al fine di assicurare il corretto

svolgimento delle attività e l’efficienza nell’erogazione dei servizi.

ANNO 2018

Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva

individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;

- disponibilità di bilancio

- normativa di riferimento.

ANNO 2019

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Nessuna programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, con riserva di successiva

individuazione in considerazione di:

- esigenze organizzative;

- disponibilità di bilancio

- normativa di riferimento.

3) Di dare atto che la spesa relativa alla Programmazione triennale del fabbisogno di perso-

nale 2017/2019, nonché al Piano occupazionale anno 2017, di cui al punto 2) trova coper-

tura finanziaria negli interventi relativi alle spese del personale delle diverse funzioni e

servizi del bilancio di previsione 2016/2018 e del bilancio di previsione 2017/2019 in

corso di definizione.

4) Di dare atto, altresì, che la programmazione di cui al presente provvedimento risulta coe-

rente con gli obiettivi di contenimento della spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, del-

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come introdotto dal Decreto Legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione dei provvedimenti con-

seguenti e necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 7 ottobre

2009, n. 150, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione trien-

nale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero

esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo ed organizza-

tivo relativamente al triennio in considerazione.

8) Di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali ed alle R.S.U. ai fini

della informativa di cui all’art. 7 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.

Di dichiarare il presente atto, con apposita ed autonoma votazione unanime favorevole, im-

mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto

2000 n. 267.

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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale Giuliano Soldà Dott. Andrea Bongini

(atto sottoscritto digitalmente)