Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

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XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) SOMMARIO SEDE REFERENTE: Variazione nella composizione della Commissione .......................................... 19 DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la sempli- ficazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) ................................................................................... 19 ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) .......................... 23 SEDE REFERENTE Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba. La seduta comincia alle 19.10. Variazione nella composizione della Commissione. Cesare DAMIANO, presidente, comunica che in data 11 aprile ha cessato di fare parte della Commissione il deputato Um- berto Bossi ed è tornato a farne parte il deputato Massimiliano Fedriga. DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile 2014. Cesare DAMIANO, presidente, avverte che sono state presentate circa 320 pro- poste emendative riferite al testo del de- creto-legge (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relati- vamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regola- mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all’esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordi- nari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribui- sce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli arti- coli aggiuntivi che siano estranei all’og- getto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gen- naio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve es- sere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica af- frontata dall’intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosa- mente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costitu- Lunedì 14 aprile 2014 19 Commissione XI

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XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la sempli-ficazione degli adempimenti a carico delle imprese. C. 2208 Governo (Seguito dell’esamee rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ALLEGATO (Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 aprile 2014. — Presidenza delpresidente Cesare DAMIANO. — Intervieneil sottosegretario di Stato per il lavoro e lepolitiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 19.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, presidente, comunicache in data 11 aprile ha cessato di fareparte della Commissione il deputato Um-berto Bossi ed è tornato a farne parte ildeputato Massimiliano Fedriga.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il

rilancio dell’occupazione e per la semplificazione

degli adempimenti a carico delle imprese.

C. 2208 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame delprovvedimento, rinviato, da ultimo, nellaseduta del 10 aprile 2014.

Cesare DAMIANO, presidente, avverteche sono state presentate circa 320 pro-poste emendative riferite al testo del de-creto-legge (vedi allegato), alcune dellequali presentano profili di criticità relati-vamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi delcomma 7 dell’articolo 96-bis del Regola-mento, non possono ritenersi ammissibilile proposte emendative che non sianostrettamente attinenti alle materie oggettodei decreti-legge all’esame della Camera.Tale criterio risulta più restrittivo diquello dettato, con riferimento agli ordi-nari progetti di legge, dall’articolo 89 delmedesimo Regolamento, il quale attribui-sce al Presidente la facoltà di dichiarareinammissibili gli emendamenti e gli arti-coli aggiuntivi che siano estranei all’og-getto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolaredel Presidente della Camera del 10 gen-naio 1997 sull’istruttoria legislativa precisache, ai fini del vaglio di ammissibilità delleproposte emendative, la materia deve es-sere valutata con riferimento « ai singolioggetti e alla specifica problematica af-frontata dall’intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosa-mente tali criteri si impone ancor più aseguito delle sentenze della Corte costitu-

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zionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 edi alcuni richiami del Presidente dellaRepubblica nel corso sia della precedentesia di questa Legislatura. In particolare,nella sentenza n. 32 del 2014 la Cortecostituzionale, nel dichiarare l’illegittimitàcostituzionale degli articoli 4-bis e 4-viciester del decreto-legge n. 272 del 2005, inmateria di disciplina penale dei delittiriguardati le droghe, ha evidenziato come« ogni ulteriore disposizione introdotta insede di conversione di un decreto-leggedeve essere strettamente collegata ad unodei contenuti già disciplinati dallo stessodecreto-legge ovvero alla ratio dominantedel provvedimento originario consideratonel suo complesso », determinandosi, incaso contrario, un vizio di procedura re-lativo alla legge di conversione, sanziona-bile con la dichiarazione di illegittimitàcostituzionale delle norme introdotte, aisensi dell’articolo 77, secondo comma,della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte,nel dichiarare l’illegittimità costituzionaledel comma 2-quater dell’articolo 2 deldecreto-legge n. 225 del 2010, in materiadi proroga dei termini, introdotto nelcorso dell’esame parlamentare del disegnodi legge di conversione, ha sottolineatocome « l’innesto nell’iter di conversionedell’ordinaria funzione legislativa possacertamente essere effettuato, per ragioni dieconomia procedimentale, a patto di nonspezzare il legame essenziale tra decreta-zione d’urgenza e potere di conversione ».« Se tale legame viene interrotto, la viola-zione dell’articolo 77, secondo comma,della Costituzione, non deriva dalla man-canza dei presupposti di necessità e ur-genza per le norme eterogenee aggiunte,che, proprio per essere estranee e inseritesuccessivamente, non possono collegarsi atali condizioni preliminari (sentenzan. 355 del 2010), ma per l’uso improprio,da parte del Parlamento, di un potere chela Costituzione gli attribuisce, con specialimodalità di procedura, allo scopo tipico diconvertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Osserva che il principio della sostan-ziale omogeneità delle norme contenute

nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel mes-saggio del 29 marzo 2002, con il quale ilPresidente della Repubblica, ai sensi del-l’articolo 74 della Costituzione, ha rinviatoalle Camere il disegno di legge di conver-sione del decreto legge 25 gennaio 2002,n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22febbraio 2011, inviata dal Capo dello Statoai Presidenti delle Camere ed al Presidentedel Consiglio dei ministri nel corso delprocedimento di conversione del decreto-legge.

Rileva che il 23 febbraio 2012 il Pre-sidente della Repubblica ha altresì inviatoun’ulteriore lettera ai Presidenti delle Ca-mere e al Presidente del Consiglio deiMinistri, in cui ha sottolineato « la neces-sità di attenersi, nel valutare l’ammissibi-lità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al finedi non esporre disposizioni a rischio diannullamento da parte della Corte Costi-tuzionale per ragioni esclusivamente pro-cedimentali ».

Da ultimo, ricorda che il Presidentedella Repubblica, in una missiva del 27dicembre scorso, inviata sempre ai Presi-denti delle Camere, ha riproposto la ne-cessità di verificare con il massimo rigorel’ammissibilità degli emendamenti ai dise-gni di legge di conversione.

In tale contesto, osserva che la Presi-denza è pertanto chiamata ad applicarerigorosamente le suddette disposizioni re-golamentari e quanto previsto dalla citatacircolare del Presidente della Camera deideputati del 1997.

Alla luce dei predetti criteri, fa pre-sente che sono dunque da considerarsiinammissibili le proposte emendative che,pur intervenendo sulla disciplina dei con-tratti di lavoro previsti dalla legislazionevigente, non incidono sugli istituti consi-derati dal decreto e, in particolare, sulcontratto di lavoro a tempo determinato esul contratto di apprendistato. Analoga-mente sono ritenute inammissibili dispo-sizioni di carattere previdenziale, fiscale odi finanziamento di interventi sociali, qua-lora non siano direttamente riferibili allemisure oggetto del decreto.

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Fa presente che devono, pertanto rite-nersi inammissibili le seguenti proposteemendative, che non recano disposizionistrettamente attinenti a quelle contenutenel testo del decreto-legge:

Sibilia 1.4, che reca disposizioni inmateria previdenziale per i lavoratori af-fetti da patologie asbesto-correlate;

Rizzetto 1.23, che recano disposizioniper il finanziamento degli asili nido;

Rizzetto 1.24, che rimodula le ali-quote contributive per favorire il reinse-rimento delle lavoratrici madri;

Cominardi 1.25, 1.26, 1.27 e Di Lello1.01, che intervengono sulla disciplina dellavoro a progetto;

Rostellato 1.62, 1.63 e 1.64, che in-tervengono sulla disciplina del periodo diprova del contratto a tempo indeterminato

Rizzetto 1.104, che introduce unosgravio contributivo per le assunzioni atempo indeterminato che comportino unincremento occupazionale netto;

Coscia 1.135, che proroga di un annoi contratti a tempo determinato degli asilinodo e delle scuole dell’infanzia comunali;

Schullian 1.175, che introduce dero-ghe all’orario massimo di lavoro per spe-cifiche attività;

Schullian 1.176, che interviene sulladisciplina di lavoro accessorio;

Baldelli 1.193, che interviene in ma-teria di vigilanza sulle politiche formativedei fondi interprofessionali degli enti bi-laterali;

Tinagli 1.02, che introduce il con-tratto a tempo indeterminato a protezionecrescente;

Polverini 2.90, che detta norme inmateria di tirocini non curriculari;

Polverini 2.92, che interviene sui cri-teri per l’iscrizione dei ruoli dei mediatori,inserendo la possibilità di essere titolare diun contratto di apprendistato professiona-lizzante;

Arlotti 2.01, che equipara la contri-buzione relativa alle attività lavorativesvolte da studenti minorenni nel periododelle vacanze estive a quella prevista pergli apprendisti;

Fedriga 2.02 e 2.03, che prevedonouna riduzione dell’IRPEF per l’assunzione,rispettivamente, di lavoratori con meno di30 anni e più di 50 anni di età;

Marzana 2.04, che disciplina la pos-sibilità per gli studenti degli ultimi dueanni delle scuole secondarie superiori disvolgere esperienze professionali all’in-terno dei catasti;

Bechis 3.4, che fissa un termine perl’adozione del decreto ministeriale chedefinisce il modello di comunicazione, ilformato di trasmissione ed il sistema diclassificazione dei dati contenuti nellascheda anagrafica e nella scheda profes-sionale dei lavoratori, che costituiscono labase dei dati del sistema informativo la-voro;

Bechis 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, che rive-dono il contenuto dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i servizi per l’im-piego;

Fedriga 3.01, che prevede il riordinodella normativa sui centri per l’impiego ele agenzie per il lavoro;

Luigi Di Maio 4.39, volto a prevedereche anche i consulenti del lavoro possanodepositare i bilanci in via telematica;

Senaldi 4.01, che introduce semplifi-cazioni in materia di acquisto della per-sonalità giuridica delle società a respon-sabilità limitata;

Schullian 4.02, che interviene in ma-teria di sanzioni per il contrasto al lavorosommerso;

Fedriga 4.03, che introduce l’impostasostitutiva dell’imposta sul reddito ai finiIRPEF e delle relative addizionali, pari al10 per cento, a favore delle imprese cheimpiegano un massimo di 5 lavoratori conun fatturato annuo massimo di 250.000euro;

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Rizzetto 4.04, Rostellato 5.02 e 5.04,che modificano la disciplina del decreto-legge n. 76 del 2013, in materia di incen-tivi per nuove assunzioni a tempo inde-terminato di lavoratori giovani e di borsedi tirocinio formativo a favore di giovaniche non lavorano;

Rizzetto 5.01, che sopprime l’articolo1 del decreto-legge n. 76 nel 2013, recanteincentivi per nuove assunzioni a tempoindeterminato di lavoratori giovani;

Della Valle 5.05, che aggiunge laprofessione di estetista all’elenco delle at-tività per le quali è consentita per ilpersonale assunto temporaneamente laapposizione di un termine nei contratti dilavoro;

Mucci 5.06, in materia di promozionedi percorsi formativi e di tirocinio nelsettore turistico;

Mucci 5.07, che rese disposizioni inmateria di imprese start up nel settoreturistico;

Rizzetto 5.08, che prevede la soppres-sione della Società Italia Lavoro.

Preso atto delle richieste anticipate daicomponenti della Commissione di unanuova valutazione circa l’ammissibilità ditalune proposte emendative, chiede cheeventuali istanze in tal senso venganopresentate alla presidenza entro le ore 20della giornata odierna.

Nessun chiedendo di intervenire, rinviail seguito dell’esame del provvedimento adaltra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

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ALLEGATO

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupa-zione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle

imprese. (C. 2208 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTODEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Prima dell’articolo, inserire il seguente:

ART. 01.

(Finalità).

1. Al fine di avviare un processo com-plessivo di riordino e semplificazione delquadro normativo in materia di regola-mentazione dei rapporti di lavoro e delleforme contrattuali, nella prospettiva delrilancio dell’occupazione e del supera-mento del dualismo nel mercato del lavoroe della precarietà, il presente decreto di-spone, in particolare, misure per favorireil ricorso ai contratti a tempo determinatoe di apprendistato e per la loro trasfor-mazione a tempo indeterminato.

01. 01. Baruffi, Albanella, Boccuzzi, Gia-cobbe, Giorgio Piccolo, Zappulla, Pe-titti.

Sopprimerlo.

* 1. 14. Tripiedi, Cominardi, Rostellato,Rizzetto.

Sopprimerlo.

* 1. 49. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti.

Sopprimerlo.

* 1. 174. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 368, gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e5 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1.

(Contratto di lavoro).

1. Il contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato costituisce la formacomune di rapporto di lavoro. Nel caso incui le parti stabiliscano una durata neces-saria della prova, possono concordarlaanche in misura diversa dai periodi mi-nimi stabiliti dai contratti collettivi, pur-ché non superiore a sei mesi. Entro iltermine di sessanta giorni, la contratta-zione collettiva provvede, a stabilire i pe-riodi minimi essenziali dei periodi diprova.

2. Dopo l’articolo 2096 del codice, èaggiunto il seguente: « ART. 2096-bis. (Pattodi prova lunga). 1. La contrattazione col-lettiva nazionale, nonché la contrattazioneaziendale, stabiliscono i periodi minimi diprova in base alla qualifica e al livello dellavoratore. Nel caso in cui le parti stabi-liscano un periodo di prova diverso daquello stabilito dalla contrattazione collet-tiva, lo stesso non potrà essere superiore aisei mesi.

ART. 2.

(Contratto acausale).

1. Solo nell’ipotesi del primo rapportoa tempo determinato è consentita l’appo-

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sizione di un termine alla durata delcontratto di lavoro subordinato di duratanon superiore a ventiquattro mesi, com-prensiva di eventuali proroghe, conclusofra un datore di lavoro o utilizzatore e unlavoratore per lo svolgimento di qualun-que tipo di mansione o missione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato,sia nell’ambito di un contratto di sommi-nistrazione a tempo determinato ai sensidel comma 4 dell’articolo 20 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur-ché il primo contratto abbia una durataminima di sei mesi.

2. Il termine di sei mesi, può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a ventiquattro mesicontinuativi. In questi casi le proroghesono ammesse, fino ad un massimo di tre,a condizione che si riferiscano alla stessamansione o missione lavorativa per laquale il contratto è stato stipulato. Conesclusivo riferimento all’ipotesi di cui alpresente comma, la durata complessiva delrapporto a termine non potrà essere co-munque superiore ai ventiquattro mesi.Per l’assunzione di lavoratori in Cig, dilavoratori percettori dell’Aspi o dell’inden-nità di mobilità, di uomini con più di 50anni e di donne con più di 45 anni, digiovani da 30 a 34 anni, di soggetti ap-partenenti alle liste di cui alla legge n. 68del 1999, le parti, in deroga alla durataminima di sei mesi, possono stabilite unadurata diversa, anche inferiore, da quellastabilita. Copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria, se non i ventiquattro mesinon ne puoi fare un altro per terminare iventiquattro mesi.

3. Il contratto di cui al comma 1, èammesso solo una volta nell’arco dell’in-tera vita lavorativa tra lo stesso datore dilavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore.Se il rapporto di lavoro continua dopo lascadenza del termine inizialmente fissatoo successivamente prorogato ai sensi delcomma 2, il datore di lavoro è tenuto acorrispondere al lavoratore una maggio-

razione della retribuzione per ogni giornodi continuazione del rapporto pari al ventiper cento fino al decimo giorno successivo,al quaranta per cento per ciascun giornoulteriore. In caso di contratto di duratainferiore a sei mesi nonché decorso ilperiodo complessivo di 24 mesi, ovvero siaccerti un ulteriore rapporto di lavoro concontratto di cui al presente comma, con lostesso lavoratore, il contratto si consideraa tempo indeterminato dalla sua primainstaurazione.

4. In deroga a quanto disposto alcomma 3, un ulteriore successivo contrattoacausale fra gli stessi soggetti può esserestipulato per una sola volta, a condizioneche la stipula avvenga presso la direzioneterritoriale del lavoro competente per ter-ritorio e con l’assistenza di un rappresen-tante di una delle organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sulpiano nazionale cui il lavoratore siaiscritto o conferisca mandato. Le organiz-zazioni sindacali dei lavoratori e dei datoridi lavoro comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale stabilisconocon avvisi comuni la durata massima delpredetto ulteriore contratto. In caso dimancato rispetto della descritta proce-dura, nonché nel caso di superamento deltermine stabilito nel medesimo contratto,il nuovo contratto si considera a tempoindeterminato.

5. Ai rapporti di lavoro subordinato atempo determinato acausale, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente legge, è applicato, dopo i primisei mesi, un contributo addizionale, acarico del datore di lavoro calcolato sullaretribuzione imponibile ai fini previden-ziali pari al 2 per cento dal settimo aldodicesimo mese, pari al 4 per cento daltredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6per cento dal diciannovesimo al ventiquat-tresimo mese. Il contributo addizionale dicui al precedente periodo è restituito aldatore di lavoro in caso di trasformazionedel contratto a tempo indeterminato, qua-lunque sia stata la durata del rapporto atermine.

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ART. 3.

(Contratto a termine).

1. È sempre consentita l’apposizione diun termine alla durata del contratto dilavoro subordinato a fronte di ragioni dicarattere tecnico. Nell’ambito dell’autono-mia contrattuale vengono individuati i se-guenti casi di legittima apposizione deltermine:

a) lavorazioni connesse a vincolantitermini di esecuzione, o all’esecuzione diun’opera certa o di un servizio definiti epredeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assentiper qualsiasi causa e motivo, compresimalattia, maternità, infortunio, aspettative,congedi, ferie, mancato rispetto dei ter-mini di preavviso, lavoratori temporanea-mente assegnati ad altra attività e/o adaltra sede, lavoratori impegnati in attivitàformative, sempreché nel contratto di la-voro a termine sia indicato il nome dellavoratore sostituito e la causa della suasostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi ocalamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagio-nale dell’attività del datore di lavoro.

e) copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria.

2. Il termine del contratto a tempodeterminato di cui al all’articolo 3, puòessere, con il consenso del lavoratore,prorogato solo quando la durata inizialedel contratto sia inferiore a trentasei mesi,per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive etecniche rinvenibili direttamente da docu-mentazione che attesti la necessità delproseguimento e si riferisca alla stessaattività lavorativa per la quale il contrattoè stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito, per causea lui non imputabili, risulta non ancorarientrato in servizio alla data prevista nelcontratto;

c) non risulti ultimato l’ordine o lacommessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessita dicontinuare l’attività stagionale oggetto delcontratto.

Con esclusivo riferimento a tale ipotesi,in caso di assunzione e in caso di proroga,nel contratto di lavoro e nella comunica-zione obbligatoria di cui al comma 2dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 181 deve essere indicataanche tramite nota la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico rife-rimento agli estremi dell’atto comprovantela necessità sia dell’apposizione del ter-mine al contratto, sia della eventuale pro-roga. È facoltà dell’azienda, al fine dievitare contenziosi, allegare la documen-tazione utile ai fini della prova. L’oneredella prova relativa all’obiettiva esistenzadelle ragioni che giustificano l’eventualeproroga del termine stesso è a carico deldatore di lavoro. La sommatoria dei com-plessivi rapporti a termine di cui all’arti-colo 3 non potrà in ogni caso esseresuperiore ai trentasei mesi. Tale disposi-zione non è valida per i contratti stagio-nali. Il periodo di prova è stabilito dallacontrattazione collettiva.

3. Qualora, a seguito di ispezione, illavoratore si trova a svolgere una man-sione o un’attività in netta differenza ri-spetto a quella per la quale risulta essereassunto, il rapporto si intende a tempoindeterminato fin dalla sua origine. Ai finidel computo del periodo massimo di tren-tasei mesi si tiene altresì conto dei periodidi missione aventi ad oggetto mansioniequivalenti, svolti fra i medesimi soggetti,ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 1 delpresente decreto e del comma 4 dell’arti-colo 20 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni,inerente alla somministrazione di lavoro atempo determinato.

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ART. 4.

(Specifiche ai limiti numerici).

1. Fatto salvo quanto disposto dall’ar-ticolo 5 della presente Legge, il numerocomplessivo di rapporti di lavoro ai sensidegli articoli 2 e 3, costituiti da ciascundatore di lavoro, non può eccedere illimite del 30 per cento dell’organico com-plessivo con arrotondamento all’unità su-periore, considerando sia i contratti atermine diretti, sia i contratti a termine inregime di somministrazione. Il momentoda prendere in considerazione per la de-terminazione del requisito occupazionale èquello di costituzione dei singoli rapportiai sensi dell’articolo 2 e 3, intendendo ilmomento di stipula del contratto indivi-duale di lavoro definitivo. Nel computodell’organico aziendale al solo fine dellaverifica del rispetto delle percentuale del30 per cento, si deve tener conto delleseguenti figure o tipologie di rapporto dilavoro:

a) tutti i lavoratori assunti con con-tratto a tempo indeterminato;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i lavoratori assunti nella modalitàdel telelavoro anche reversibile;

d) i lavoratori con contratto intermit-tente in proporzione all’orario di lavoroeffettivamente svolto nell’arco di ciascunsemestre per la quota di lavoro effettivoesclusi quindi i periodi di disponibilità;

e) i lavoratori con contratto ripartitoa tempo indeterminato, con l’avvertenzache i due lavoratori vengono consideraticome una sola unità;

f) i lavoratori a tempo parziale che,in proporzione all’orario effettivamentesvolto, rapportato al tempo pieno.

2. Nel caso di azienda articolata su dueo più unità produttive, in caso di gruppoo consorzi costituiti fra imprese il requi-sito occupazionale deve essere determinatotenendo conto del complesso di dipendenti

del gruppo o del consorzio a livello na-zionale, della struttura aziendale comples-sivamente considerata, ossia sommando ivari addetti delle singole dipendenze, sedi,uffici e reparti.

3. I datori di lavoro che occupano dauno a cinque dipendenti a tempo indeter-minato o in regime di apprendistato pos-sono stipulare al massimo un contratto dilavoro a tempo determinato ai sensi degliarticoli 2 e 3. Sono in ogni caso esenti dalimitazioni quantitative i contratti a tempodeterminato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attivitào all’entrata in funzione di una nuovaunità produttiva aziendale per un periododi ventiquattro mesi;

b) per ragioni di carattere sostitutivo,o di stagionalità, ivi comprese le attivitàgià previste nell’elenco allegato al decretodel Presidente della Repubblica 7 ottobre1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero spe-cifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55anni;

e) con lavoratori iscritti alle liste dimobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993,n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.

I contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dai sindacati comparativamentepiù rappresentativi posso prevedere, inderoga al presente articolo, limiti diversi,sia in aumento che in diminuzione.

4. Ai fini del controllo sulla correttaapplicazione delle percentuali di assun-zione a termine ai sensi degli articoli 2 e3, entro 3 mesi dall’entrata in vigore dellalegge, senza oneri per la finanza pubblica,l’Inps provvede ad effettuare, sulla basedella denuncia contributiva mensile, l’ac-certamento sull’organico aziendale e ilrispetto delle percentuali stabilite. Succes-sivamente, provvede, attraverso qualsiasimezzo di comunicazione, alla denunciadella situazione aziendale sia al datore dilavoro che alla direzione territoriale com-petente. Laddove l’istituto riscontra, per

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effetto del controllo, il superamento deilimiti previsti, invita il datore di lavoro aregolarizzare la sua posizione e segnala ildivieto di instaurazione ulteriori contrattia termine, fino all’adeguamento della per-centuale di cui al presente articolo. Al finedi evitare abusi, l’Inps, ogni sei mesiprocede al controllo di cui al periodoprecedente.

I datori di lavoro che ai successivicontrolli, risultano irregolari per effetto dinuove assunzioni a termine, sono passibilidi sanzioni di cui all’articolo 12 del pre-sente.

5. L’apposizione di un termine alladurata di un contratto di lavoro subordi-nato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratoriche esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degliaccordi sindacali, presso unità produttivenelle quali si sia proceduto, entro i seimesi precedenti, a licenziamenti collettiviai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23luglio 1991, n. 223, che abbiano riguar-dato lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di lavoro atempo determinato, salvo che tale con-tratto sia concluso per provvedere a so-stituzione di lavoratori assenti, ovvero siaconcluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovveroabbia una durata iniziale non superiore atre mesi;

c) presso unità produttive nelle qualisia operante una sospensione dei rapportio una riduzione dell’orario, con diritto altrattamento di integrazione salariale, cheinteressino lavoratori adibiti alle mansionicui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte di datori di lavoro chenon abbiano effettuato la valutazione deirischi ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni;

e) da parte di datori di lavoro, consoggetti dai 16 ai 29 anni che non siano inpossesso di una qualifica professionale oche non abbiano svolto un periodo di

apprendistato di cui al decreto-legge 14settembre 2011, n. 167, della durata dialmeno 6 mesi;

e) con il solo riferimento ai contrattistipulati ai sensi dell’articolo 2, con lavo-ratori che hanno già svolto presso lo stessodatore di lavoro, un periodo di apprendi-stato di cui al decreto-legge 14 settembre2011, n. 167;

f) con il solo riferimento ai contrattidi cui all’articolo 2, con quei lavoratoriche siano già stati assunti in precedenza,da parte di un datore di lavoro che, almomento dell’assunzione, presenti assettiproprietari sostanzialmente coincidenticon quelli del datore di lavoro che assumeovvero risulti con quest’ultimo in rapportodi collegamento o controllo; in caso disomministrazione tale condizione si ap-plica all’utilizzatore;

g) ai fini della stipulazione di con-tratti di cui all’articolo 2, nei casi diassunzione di un lavoratore con il qualesia già stato stipulato in precedenza uncontratto di lavoro a tempo indeterminato.Con tali soggetti è ammessa solo la stipu-lazione di contratti di cui all’articolo 3, acondizione che, nel nuovo contratto, sianoprevisti gli stessi istituti retributivi matu-rati nel precedente contratto a tempoindeterminato;

h) nei casi di assunzione di un lavo-ratore con il quale sia già stato stipulatoin precedenza un contratto di lavoro aisensi dell’ex comma 1-bis decreto-legge368/2001;

i) nei casi di assunzione di un lavo-ratore con il quale sia già stato stipulatoe concluso in precedenza un contratto dilavoro ai sensi dell’ex articolo 1-bis decre-to-legge n. 368 del 2001 anche se di du-rata inferiore ai 36 mesi.

6. In ogni modo, non è mai possibilestipulare entrambi i contratti con lo stessolavoratore in quanto non compatibili conle finalità della presente proposta di legge.

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ART. 5.

(Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereoed i servizi aeroportuali).

1. È consentita l’apposizione di untermine alla durata del contratto di lavorosubordinato quando l’assunzione sia effet-tuata da aziende di trasporto aereo o daaziende esercenti i servizi aeroportuali edabbia luogo per lo svolgimento dei servizioperativi di terra e di volo, di assistenza abordo ai passeggeri e merci, per un pe-riodo massimo complessivo di sei mesi,compresi tra aprile ed ottobre di ognianno, e di quattro mesi per periodi diver-samente distribuiti e nella percentuale nonsuperiore al quindici per cento dell’orga-nico aziendale che, al 1o gennaio dell’annoa cui le assunzioni si riferiscono, risulticomplessivamente adibito ai servizi sopraindicati. Negli aeroporti minori detta per-centuale può essere aumentata da partedelle aziende esercenti i servizi aeropor-tuali, previa autorizzazione della direzioneprovinciale del lavoro, su istanza docu-mentata delle aziende stesse. In ogni caso,le organizzazioni sindacali provinciali dicategoria ricevono comunicazione delle ri-chieste di assunzione da parte delleaziende di cui al presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 siapplicano anche quando l’assunzione siaeffettuata da imprese concessionarie diservizi nei settori delle poste per un pe-riodo massimo complessivo di sei mesi,compresi tra aprile ed ottobre di ognianno, e di quattro mesi per periodi diver-samente distribuiti e nella percentuale nonsuperiore al 15 per cento dell’organicoaziendale, riferito al 1o gennaio dell’annocui le assunzioni si riferiscono. Le orga-nizzazioni sindacali provinciali di catego-ria ricevono comunicazione delle richiestedi assunzione da parte delle aziende di cuial presente comma. ».

1. 93. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Il contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato costituisce la forma

comune di rapporto di lavoro. Nel caso incui le parti stabiliscano una durata neces-saria della prova, possono concordarlaanche in misura diversa dai periodi mi-nimi stabiliti dai contratti collettivi, pur-ché non superiore a sei mesi. Entro iltermine di sessanta giorni, la contratta-zione collettiva provvede a stabilire i pe-riodi minimi essenziali dei periodi diprova.

02. Dopo l’articolo 2096 del codicecivile, è aggiunto il seguente: « ART. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale,nonché la contrattazione aziendale, stabi-liscono i periodi minimi di prova in basealla qualifica e al livello del lavoratore. Nelcaso in cui le parti stabiliscano un periododi prova diverso da quello stabilito dallacontrattazione collettiva, lo stesso non po-trà essere superiore ai sei mesi ».

03. la contrattazione collettiva nazio-nale, nonché la contrattazione aziendale,stabiliscono i periodi minimi di prova inbase alla qualifica e al livello del lavora-tore. Nel caso in cui le parti stabiliscanoun periodo di prova diverso da quellostabilito dalla contrattazione collettiva, lostesso non potrà essere superiore ai seimesi.

1. 63. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Il contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato costituisce la formacomune di rapporto di lavoro. Nel caso incui le parti stabiliscano una durata neces-saria della prova, possono concordarlaanche in misura diversa dai periodi mi-nimi stabiliti dai contratti collettivi, pur-ché non superiore a sei mesi. Entro iltermine di sessanta giorni, la contratta-zione collettiva può stabilire i periodiminimi essenziali dei periodi di prova.

02. Dopo l’articolo 2096 del codicecivile, è aggiunto il seguente: « ART. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale,nonché la contrattazione aziendale, stabi-liscono i periodi minimi di prova in base

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alla qualifica e al livello del lavoratore. Nelcaso in cui le parti stabiliscano un periododi prova diverso da quello stabilito dallacontrattazione collettiva, lo stesso non po-trà essere superiore ai sei mesi ».

03. La contrattazione collettiva nazio-nale, nonché la contrattazione aziendale,stabiliscono i periodi minimi di prova inbase alla qualifica e al livello del lavora-tore. Nel caso in cui le parti stabiliscanoun periodo di prova diverso da quellostabilito dalla contrattazione collettiva, lostesso non potrà essere superiore ai seimesi.

1. 62. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Il contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato costituisce la formacomune di rapporto di lavoro. Nel caso incui le parti stabiliscano una durata neces-saria della prova, possono concordarlaanche in misura diversa dai periodi mi-nimi stabiliti dai contratti collettivi, pur-ché non superiore a sei mesi. Entro iltermine di sessanta giorni, la contratta-zione collettiva provvede, a stabilire i pe-riodi minimi essenziali dei periodi diprova.

02. Dopo l’articolo 2096 del codicecivile, è aggiunto il seguente articolo « ART.2096-bis. La contrattazione collettiva na-zionale, nonché la contrattazione azien-dale, stabiliscono i periodi minimi di provain base alla qualifica e al livello dellavoratore. Nel caso in cui le parti stabi-liscano un periodo di prova diverso daquello stabilito dalla contrattazione collet-tiva, lo stesso non potrà essere superiore aisei mesi ».

1. 64. Rostellato, Rizzetto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 368, all’articolo 1, il comma 1 èsostituito dai seguenti:

« 1. La prima assunzione di un presta-tore di lavoro presso un’azienda può av-

venire con contratto a termine per ladurata massima di 6 mesi. Decorso taletermine, il contratto a termine è convertitoin contratto a tempo indeterminato.

1-bis. In deroga alle disposizioni recatedal comma 1, l’assunzione ulteriore dellavoratore dopo un primo contratto atermine può avvenire con apposizione diun termine, soltanto nei casi previsti daicontratti collettivi nazionali di lavoro, ecomunque nei casi seguenti:

a) lavori stagionali, come definitidalla normativa vigente in materia;

b) sostituzione temporanea di altrolavoratore;

c) assunzione in funzione di spetta-coli o di una stagione teatrale, anche acarattere intermittente;

d) assunzione in funzione di fiere,mercati, manifestazioni commerciali a ca-rattere temporaneo, o altre esigenze acarattere occasionale o straordinario;

e) assunzione con contratto a terminedi durata non inferiore a tre anni, pro-rogabile o rinnovabile per una sola volta,per attività di ricerca scientifica o diinsegnamento;

f) assunzione per prestazioni inter-mittenti;

g) assunzione di dirigenti;

h) assunzione da parte di personafisica per lo svolgimento di servizi perso-nali e/o familiari.

1-ter. L’assunzione con contratto a ter-mine e il motivo dell’apposizione del ter-mine devono risultare da atto scritto.

1-quater. In caso di mancato rispettodella descritta procedura, nonché nel casodi superamento del termine stabilito nelmedesimo contratto, il nuovo contratto atempo determinato stipulato tra il datoredi lavoro e il lavoratore, si considera atempo indeterminato ».

1. 107. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

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Alla lettera a), al numero 1, premettereil seguente:

01) al comma 1, le parole da: « afronte » fino a « sostituito » sono sostituitedalle seguenti: « il termine del contratto atempo determinato, concluso fra un datoredi lavoro o utilizzatore e un lavoratore perlo svolgimento di una specifica mansione,nell’ambito di un processo organizzativo,produttivo, di carattere tecnico o sostitu-tivo, sia nella forma del contratto a tempodeterminato, sia nell’ambito di un con-tratto di somministrazione a tempo deter-minato, ai sensi del comma 4 dell’articolo20 del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, può essere, con il consensodel lavoratore, prorogato una sola volta,solo quando la durata iniziale del con-tratto non sia superiore a 12 mesi. Inquest’ipotesi il lavoratore dipendente atempo determinato deve essere adibito allemansioni per le quali è stato assunto, conun’indennità di proroga, corrispondente adue mensilità. Ogni patto preventivo insenso contrario è nullo. La proroga ècomunicata entro e non oltre cinque giornidalla stipula alla Direzione Provinciale delLavoro competente per territorio ».

Conseguentemente:

a) alla medesima lettera a), soppri-mere le parole da: di durata a: proroghe;

b) sopprimere la lettera b).

1. 106. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1.

* 1. 17. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1.

* 1. 173. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 1 con il seguente:

1) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:« 1. Solo nell’ipotesi del primo rapporto atempo determinato è consentita l’apposi-zione di un termine alla durata del con-tratto di lavoro subordinato di durata nonsuperiore a ventiquattro mesi, compren-siva di eventuali proroghe, concluso fra undatore di lavoro o utilizzatore e un lavo-ratore per lo svolgimento di qualunquetipo di mansione o missione, sia nellaforma del contratto a tempo determinato,sia nell’ambito di un contratto di sommi-nistrazione a tempo determinato ai sensidel comma 4 dell’articolo 20 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur-ché il primo contratto abbia una durataminima di sei mesi.

1.1. Il termine di sei mesi, può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a ventiquattro mesicontinuativi. In questi casi le proroghesono ammesse, fino ad un massimo di tre,a condizione che si riferiscano alla stessamansione o missione lavorativa per laquale il contratto è stato stipulato. Conesclusivo riferimento all’ipotesi di cui alpresente comma, la durata complessiva delrapporto a termine non potrà essere co-munque superiore ai ventiquattro mesi.Per l’assunzione di lavoratori in Cig, dilavoratori percettori dell’Aspi o dell’inden-nità di mobilità, di uomini con più di 50anni e di donne con più di 45 anni, digiovani da 30 a 34 anni, di soggetti ap-partenenti alle liste di cui alla legge n. 68del 1999, le parti, in deroga alla durataminima di sei mesi, possono stabilite unadurata diversa, anche inferiore, da quellastabilita. Copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria, se non i ventiquattro mesinon ne puoi fare un altro per terminare iventiquattro mesi.

1.2. Il contratto di cui al comma 1, èammesso solo una volta nell’arco dell’in-tera vita lavorativa tra lo stesso datore dilavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore.

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Se il rapporto di lavoro continua dopo lascadenza del termine inizialmente fissatoo successivamente prorogato ai sensi delcomma 1.1, il datore di lavoro è tenuto acorrispondere al lavoratore una maggio-razione della retribuzione per ogni giornodi continuazione del rapporto pari al ventiper cento fino al decimo giorno successivo,al quaranta per cento per ciascun giornoulteriore. In caso di contratto di duratainferiore a sei mesi nonché decorso ilperiodo complessivo di 24 mesi, ovvero siaccerti un ulteriore rapporto di lavoro concontratto di cui al presente comma, con lostesso lavoratore, il contratto si consideraa tempo indeterminato dalla sua primainstaurazione.

1.3. In deroga a quanto disposto alcomma 1.2, un ulteriore successivo con-tratto acausale fra gli stessi soggetti puòessere stipulato per una sola volta, acondizione che la stipula avvenga presso ladirezione territoriale del lavoro compe-tente per territorio e con l’assistenza di unrappresentante di una delle organizzazionisindacali comparativamente più rappre-sentative sul piano nazionale cui il lavo-ratore sia iscritto o conferisca mandato.Le organizzazioni sindacali dei lavoratorie dei datori di lavoro comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionalestabiliscono con avvisi comuni la duratamassima del predetto ulteriore contratto.In caso di mancato rispetto della descrittaprocedura, nonché nel caso di supera-mento del termine stabilito nel medesimocontratto, il nuovo contratto si considera atempo indeterminato.

1.4. Ai rapporti di lavoro subordinato atempo determinato acausale, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente legge, è applicato, dopo i primisei mesi, un contributo addizionale, acarico del datore di lavoro calcolato sullaretribuzione imponibile ai fini previden-ziali pari al 2 per cento dal settimo aldodicesimo mese, pari al 4 per cento daltredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6per cento dal diciannovesimo al ventiquat-tresimo mese. Il contributo addizionale dicui al precedente periodo è restituito aldatore di lavoro in caso di trasformazione

del contratto a tempo indeterminato, qua-lunque sia stata la durata del rapporto atermine. Al personale assunto in tali ipo-tesi è concesso per ogni mese di anzianitàe fino alla scadenza o alla eventuale tra-sformazione a tempo indeterminato, unasomma una tantum a titolo di indennità diprecarietà, pari al 5 per cento sulla quotaoraria della retribuzione ».

Conseguentemente sostituire la lettera b)con la seguente:

b) il comma 4 è soppresso.

1. 119. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero1) con il seguente:

1) al comma 1 dopo le parole: « or-ganizzativo o istitutivo » sono inserite leseguenti: « che devono essere indicateespressamente nel contratto ».

1. 172. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1-bis, le parole da:« nell’ipotesi » a: « dodici mesi » sono so-stituite dalle seguenti: « nell’ipotesi diunico rapporto di lavoro a tempo deter-minato della durata massima di 36 mesi ».

Conseguentemente, alla medesima let-tera, sopprimere il numero 2.

1. 201. Polverini.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1-bis, le parole da:« nell’ipotesi » a: « dodici mesi » sono so-stituite dalle seguenti: « nell’ipotesi di suc-cessione dopo il primo rapporto di lavoroa tempo determinato della durata mas-sima di 24 mesi ».

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Conseguentemente, alla medesima let-tera, sopprimere il numero 2.

1. 202. Polverini.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: di durata non supe-riore a 36 mesi con le seguenti: nell’ipotesidel primo rapporto a tempo determinato,di durata non superiore a dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere in fine, il seguente pe-riodo: La proroga del contratto di lavorosubordinato a termine oltre i dodici mesie non oltre i trentasei mesi è consentitaesclusivamente per una sola volta a frontedi oggettive ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo, chedevono essere indicate espressamente nelcontratto, anche se riferibili alla ordinariaattività del datore di lavoro.

1. 169. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: di durata non supe-riore a 36 mesi con le seguenti: nell’ipotesidel primo rapporto a tempo determinato,di durata non superiore a dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere in fine, il seguente pe-riodo: La proroga del contratto di lavorosubordinato a termine oltre i dodici mesie non oltre i trentasei mesi è consentitaesclusivamente per due volte a fronte dioggettive ragioni di carattere tecnico, pro-duttivo, organizzativo o sostitutivo, chedevono essere indicate espressamente nelcontratto, anche se riferibili alla ordinariaattività del datore di lavoro.

1. 168. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: di durata non supe-riore a 36 mesi con le seguenti: nell’ipotesidel primo rapporto a tempo determinato,di durata non superiore a dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere in fine, il seguente pe-riodo: La proroga del contratto di lavorosubordinato a termine oltre i dodici mesie non oltre i trentasei mesi è consentitaesclusivamente per tre volte a fronte dioggettive ragioni di carattere tecnico, pro-duttivo, organizzativo o sostitutivo, chedevono essere indicate espressamente nelcontratto, anche se riferibili alla ordinariaattività del datore di lavoro.

1. 167. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: di durata non supe-riore a 36 mesi con le seguenti: nell’ipotesidel primo rapporto a tempo determinato,di durata non superiore a dodici mesi.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, aggiungere in fine, il seguente pe-riodo: La proroga del contratto di lavorosubordinato a termine oltre i dodici mesie non oltre i trentasei mesi è consentitaesclusivamente a fronte di oggettive ra-gioni di carattere tecnico, produttivo, or-ganizzativo o sostitutivo, che devono essereindicate espressamente nel contratto, an-che se riferibili alla ordinaria attività deldatore di lavoro.

1. 170. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: di durata non supe-riore a 36 mesi con le seguenti: nell’ipotesidel primo rapporto a tempo determinato,di durata non superiore a dodici mesi.

1. 171. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: non superiore a tren-tasei mesi con le seguenti: non inferiore atrentasei anni.

1. 129. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Bal-dassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti,Rizzetto.

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Page 15: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), numero 1, so-stituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: dodici mesi.

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera b), con la se-guente:

b) all’articolo 4, il comma 1 èsostituito dal seguente: 1. Il termine delcontratto a tempo determinato può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a dodici mesi. In questicasi le proroghe sono ammesse, fino ad unmassimo di tre volte, a condizione che siriferiscano alla stessa mansione lavorativaper la quale il contratto è stato stipulatoa tempo determinato. Con esclusivo rife-rimento a tale ipotesi la durata comples-siva del rapporto a termine non potràessere superiore ai dodici mesi continua-tivi. Nel caso in cui il contratto di lavorosi concludesse prima dell’esaurimento delnumero massimo di proroghe o del nu-mero massimo dei mesi, il datore di lavoronon potrà instaurare ulteriori contratti dilavoro a termine con lo stesso lavoratore.

b) dopo il comma 2, aggiungere iseguenti:

2-bis. Dopo l’articolo 1 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368 sonoinseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Contratto a termine) 1. Èsempre consentita l’apposizione di un ter-mine alla durata del contratto di lavorosubordinato a fronte di ragioni di carat-tere tecnico. Nell’ambito dell’autonomiacontrattuale vengono individuati i seguenticasi di legittima apposizione del termine:

a) lavorazioni connesse a vincolantitermini di esecuzione, o all’esecuzione diun’opera certa o di un servizio definiti epredeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assentiper qualsiasi causa e motivo, compresimalattia, maternità, infortunio, aspettative,congedi, ferie, mancato rispetto dei ter-mini di preavviso, lavoratori temporanea-

mente assegnati ad altra attività e/o adaltra sede, lavoratori impegnati in attivitàformative, sempreché nel contratto di la-voro a termine sia indicato il nome dellavoratore sostituito e la causa della suasostituzione;

c) cause di forza maggiore e/oeventi o calamità naturali;

d) cause connesse al carattere sta-gionale dell’attività del datore di lavoro.

2. Copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempodeterminato di cui al presente articolo,può essere, con il consenso del lavoratore,prorogato solo quando la durata inizialedel contratto sia inferiore a trentasei mesi,per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive etecniche rinvenibili direttamente da docu-mentazione che attesti la necessità delproseguimento e si riferisca alla stessaattività lavorativa per la quale il contrattoè stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta nonancora rientrato in servizio alla data pre-vista nel contratto;

c) non risulti ultimato l’ordine o lacommessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessita dicontinuare l’attività stagionale oggetto delcontratto.

4. In caso di assunzione e in caso diproroga, nel contratto di lavoro e nellacomunicazione obbligatoria di cui alcomma 2 dell’articolo 4-bis del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, deveessere indicata, anche tramite nota, laragione tecnica-oggettiva del contratto conspecifico riferimento agli estremi dell’attocomprovante la necessità sia dell’apposi-zione del termine al contratto, sia dellaeventuale proroga. È facoltà dell’azienda,al fine di evitare contenziosi, allegare la

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Page 16: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

documentazione utile ai fini della prova.L’onere della prova relativa all’obiettivaesistenza delle ragioni che giustificanol’eventuale proroga del termine stesso è acarico del datore di lavoro. La sommatoriadei complessivi rapporti a termine di cuidi cui al comma 1, non potrà in ogni casoessere superiore ai trentasei mesi. Taledisposizione non è valida per i contrattistagionali. La contrattazione collettiva po-trà stabilire la durata del periodo di provaper tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, illavoratore si trovi a svolgere una mansioneo un’attività in netta differenza rispetto aquella per la quale risulta essere assunto,il rapporto si intende a tempo indetermi-nato fin dalla sua origine. Ai fini delcomputo del periodo massimo di trentaseimesi si tiene altresì conto dei periodi dimissione aventi ad oggetto mansioni equi-valenti, svolti fra i medesimi soggetti, an-che in regime di somministrazione di la-voro a tempo determinato.

ART. 1-ter. (Incompatibilità del contrattoacausale e con causale). 1. Il contratto dicui all’articolo 1, comma 1 e il contratto dicui all’articolo 1-bis non potranno essereapplicati, per tutta la durata della vitalavorativa, allo stesso lavoratore ».

1. 120. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: dodici mesi.

Conseguentemente, sostituire la letterab), con la seguente:

b) all’articolo 4, il comma 1 èsostituito dal seguente:

« 1. Il termine del contratto a tempodeterminato può essere, con il consensodel lavoratore, prorogato solo quando ladurata iniziale del contratto sia inferiore adodici mesi. In questi casi le proroghesono ammesse, fino ad un massimo di tre

volte, a condizione che si riferiscano allastessa mansione lavorativa per la quale ilcontratto è stato stipulato a tempo deter-minato. Con esclusivo riferimento a taleipotesi la durata complessiva del rapportoa termine non potrà essere superiore aidodici mesi continuativi. Nel caso in cui ilcontratto di lavoro si concludesse primadell’esaurimento del numero massimo diproroghe o del numero massimo dei mesi,il datore di lavoro non potrà instaurareulteriori contratti di lavoro a termine conlo stesso lavoratore ».

1. 57. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: dodici mesi.

1. 114. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tri-piedi, Cominardi, Chimienti, Baldas-sarre, Ciprini.

Al comma 1, lettera a) numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

a) sostituire la lettera b) con la se-guente:

b) all’articolo 4, il comma 1 èsostituito dal seguente: 1. Il termine delcontratto a tempo determinato può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a ventiquattro mesi. Inquesti casi le proroghe sono ammesse, finoad un massimo di tre volte, a condizioneche si riferiscano alla stessa mansionelavorativa per la quale il contratto è statostipulato a tempo determinato. Con esclu-sivo riferimento a tale ipotesi la duratacomplessiva del rapporto a termine nonpotrà essere superiore ai ventiquattro mesicontinuativi. Nel caso in cui il contratto dilavoro si concludesse prima dell’esauri-mento del numero massimo di proroghe odel numero massimo dei mesi, il datore di

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lavoro non potrà instaurare ulteriori con-tratti di lavoro a termine con lo stessolavoratore. »;

b) dopo il comma 2 aggiungere ilseguente:

2-bis. Dopo l’articolo 1 del decretolegislativo 6 settembre 2001, n. 368, sonoinseriti i seguenti:

« ART. 1-bis.

(Contratto a termine).

1. È sempre consentita l’apposizione diun termine alla durata del contratto dilavoro subordinato a fronte di ragioni dicarattere tecnico. Nell’ambito dell’autono-mia contrattuale vengono individuati i se-guenti casi di legittima apposizione deltermine:

a) lavorazioni connesse a vincolantitermini di esecuzione, o all’esecuzione diun’opera certa o di un servizio definiti epredeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assentiper qualsiasi causa e motivo, compresimalattia, maternità, infortunio, aspettative,congedi, ferie, mancato rispetto dei ter-mini di preavviso, lavoratori temporanea-mente assegnati ad altra attività e/o adaltra sede, lavoratori impegnati in attivitàformative, sempreché nel contratto di la-voro a termine sia indicato il nome dellavoratore sostituito e la causa della suasostituzione;

c) cause di forza maggiore e/o eventio calamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagio-nale dell’attività del datore di lavoro.

2. Copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempodeterminato di cui al camma precedente,può essere, con il consenso del lavoratore,

prorogato solo quando la durata inizialedel contratto sia inferiore a trentasei mesi,per una sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive etecniche rinvenibili direttamente da docu-mentazione che attesti la necessità delproseguimento e si riferisca alla stessaattività lavorativa per la quale il contrattoè stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta nonancora rientrato in servizio alla data pre-vista nel contratto;

c) non risulti ultimato l’ordine o lacommessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessita dicontinuare l’attività stagionale oggetto delcontratto.

4. In caso di assunzione e in caso diproroga, nel contratto di lavoro e nellacomunicazione obbligatoria di cui alcomma 2 dell’articolo 4-bis del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, deveessere indicata anche tramite nota la ra-gione tecnica-oggettiva del contratto conspecifico riferimento agli estremi dell’attocomprovante la necessità sia dell’apposi-zione del termine al contratto, sia dellaeventuale proroga. È facoltà dell’azienda,al fine di evitare contenziosi, allegare ladocumentazione utile ai fini della prova.L’onere della prova relativa all’obiettivaesistenza delle ragioni che giustificanol’eventuale proroga del termine stesso è acarico del datore di lavoro. La sommatoriadei complessivi rapporti a termine di cuidi cui al comma 1 , non potrà in ogni casoessere superiore ai trentasei mesi. Taledisposizione non è valida per i contrattistagionali. La contrattazione collettiva po-trà stabilire la durata del periodo di provaper tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, illavoratore si trovi a svolgere una mansioneo un’attività in netta differenza rispetto aquella per la quale risulta essere assunto,il rapporto si intende a tempo indetermi-nato fin dalla sua origine. Ai fini delcomputo del periodo massimo di trentaseimesi si tiene altresì conto dei periodi di

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missione aventi ad oggetto mansioni equi-valenti, svolti fra i medesimi soggetti, an-che in regime di somministrazione di la-voro a tempo determinato.

ART. 1-ter.

(Incompatibilità del contratto acausalee con causale).

1. Il contratto di cui all’articolo 1,comma 1 e il contratto di cui all’articolo1-bis non potranno essere applicati, pertutta la durata della vita lavorativa, allostesso lavoratore ».

1. 121. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente, al medesimo comma,sopprimere la lettera b).

1. 22. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, so-stituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente sostituire la lettera b)con la seguente:

b) all’articolo 4, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente: 1. Il termine del con-tratto a tempo determinato può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a ventiquattro mesi. Inquesti casi le proroghe sono ammesse, finoad un massimo di tre volte, a condizioneche si riferiscano alla stessa mansionelavorativa per la quale il contratto è statostipulato a tempo determinato. Con esclu-sivo riferimento a tale ipotesi la duratacomplessiva del rapporto a termine nonpotrà essere superiore ai ventiquattro mesicontinuativi. Nel caso in cui il contratto di

lavoro si concludesse prima dell’esauri-mento del numero massimo di proroghee/o del numero massimo dei mesi, ildatore di lavoro non potrà instaurareulteriori contratti di lavoro a termine conlo stesso lavoratore.

1. 55. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1), alprimo periodo, sostituire le parole: trenta-sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

Conseguentemente, al medesimo commadopo il secondo periodo, aggiungere il se-guente: Eventuale, ulteriore proroga o rin-novo del contratto finalizzato al comple-tamento, in un’unica soluzione, del pe-riodo massimo di trentasei mesi è am-messa alle condizioni di cui al presentecomma.

1. 213. Baruffi, Miccoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: ventiquattro mesi.

1. 60. Rizzetto, Rostellato.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: quarantotto mesi.

* 1. 177. Fedriga.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: trentasei mesi con leseguenti: quarantotto mesi.

* 1. 210. Vaccaro, Borghi, Di Stefano,Galperti.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopole parole: trentasei mesi aggiungere le se-guenti: di cui il primo non inferiore adalmeno sei mesi.

1. 91. Rostellato, Rizzetto.

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Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: trentasei mesi aggiungere le se-guenti: ovvero quarantotto mesi per i sog-getti di età superiore ai trent’anni.

1. 178. Fedriga.

Al comma 1, lettera a), numero 1),primo periodo, dopo le parole: eventualiproroghe, aggiungere le seguenti: stipulatidirettamente con il medesimo datore dilavoro.

1. 147. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1),primo periodo, sopprimere le parole da: sianell’ambito fino a: dicembre 2003, n. 276.

1. 146. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopole parole: del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti:fino al 31 dicembre 2016.

1. 160. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276 aggiungere le seguenti:fino al 31 dicembre 2015.

1. 161. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), numero 1),primo periodo, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: nell’ambito di un processoorganizzativo, produttivo, di carattere tec-nico o sostitutivo nel limite complessivodel 10 per cento del totale dei lavoratorioccupati nell’ambito dell’unità produttiva.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, secondo periodo sostituire la parola:20 con la seguente: 10.

1. 105. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopoil primo periodo, aggiungere il seguente: Illimite massimo dei trentasei mesi previstial periodo precedente può anche esserefrazionato in più contratti a termine, fattosalvo il limite massimo di proroghe pre-viste. Superato tale limite non sarà piùpossibile stipulare un nuovo contratto atempo determinato con lo stesso lavora-tore.

Conseguentemente, dopo la lettera b)aggiungere la seguente:

b-bis) i commi 3, 4, 4-bis e 4-terdell’articolo 5 sono abrogati.

1. 98. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopoil primo periodo, aggiungere il seguente: Illimite massimo dei trentasei mesi previstial periodo precedente può anche esserefrazionato in più contratti a termine, fattosalvo il limite massimo di proroghe pre-viste. Superato tale limite non sarà piùpossibile stipulare un nuovo contratto atempo determinato con lo stesso lavora-tore.

1. 78. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276 aggiungere le seguenti: Taletermine trova applicazione anche per icontratti in essere alla data di entrata invigore del presente decreto-legge.

1. 179. Fedriga.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: Fatto salvo quantodisposto dall’articolo 10, comma 7, il nu-mero complessivo di rapporti di lavorocostituiti da ciascun datore di lavoro aisensi del presente articolo, non può ecce-dere il limite del 20 per cento dell’organicocomplessivo. con le seguenti: Fatto salvo

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quanto disposto dall’articolo 10, comma 7,il numero complessivo di rapporti di la-voro a tempo determinato costituiti daciascun datore di lavoro, causali e acau-sali, inclusi i rapporti in essere alla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, non può eccedere il limite del 20per cento dell’organico complessivo.

1. 164. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole:Fatto salvo quanto disposto dall’articolo10, comma 7, aggiungere le seguenti: sullaindividuazione, anche in misura non uni-forme, di limiti quantitativi di utilizza-zione dell’istituto del contratto a tempodeterminato stipulato ai sensi dell’articolo1, commi 1 e 1-bis, affidata ai contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati daisindacati comparativamente più rappre-sentativi.

Conseguentemente:

a) dopo le parole: il numero comples-sivo di rapporti di lavoro aggiungere leseguenti: subordinato a tempo determinatocostituiti dopo il 21 marzo 2014;

b) dopo le parole: organico comples-sivo aggiungere le seguenti: in forza alladata del 31 dicembre dell’anno precedente.

1. 203. Polverini.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, dopo le parole: fatto salvoquanto disposto dall’articolo 10, comma 7,aggiungere le seguenti: il cui ricorso deveessere esplicitato nell’atto di assunzione.

1. 197. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: il numero complessivo di ag-giungere le seguenti: tutti i.

Conseguentemente, al medesimo nu-mero, sostituire le parole: ai sensi delpresente articolo con le seguenti: esclusi

quelli impiegati a tempo indeterminato econ partita IVA.

1. 54. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: datore di lavoro aggiungere leseguenti: sia nella forma del contratto atempo determinato, sia nell’ambito di uncontratto di somministrazione a tempodeterminato ai sensi del comma 4 dell’ar-ticolo 20 del decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 275.

1. 89. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, dopo le parole: ai sensi delpresente articolo aggiungere le seguenti:esclusi i contratti a termine per la sosti-tuzione di lavoratori assenti aventi dirittoalla conservazione del posto di lavoro e ilavoratori stagionali.

1. 136. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, dopo le parole: ai sensi delpresente articolo aggiungere le seguenti: econ ogni altra forma di contratto diffe-rente dal contratto a tempo indeterminato.

1. 145. Baruffi, Giacobbe.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: non può eccedere illimite del 20 per cento dell’organico com-plessivo con le seguenti: è definito dallacontrattazione collettiva fino al limitemassimo del 20 per cento dell’organicocomplessivo.

1. 162. Placido, Airaudo, Di Salvo.

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Page 21: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del 20per cento con le seguenti: del 2 per cento.

1. 126. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del 20per cento con le seguenti: del 3 per cento.

1. 125. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del 20per cento con le seguenti: del 4 per cento.

1. 124. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del 20per cento con le seguenti: del 5 per cento.

1. 123. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole da: del 20 per centodell’organico complessivo. con le seguenti:del 5 per cento dell’organico complessivo.Ai sensi del presente comma, per organicocomplessivo si intende esclusivamente lasomma del numero dei lavoratori assunticon contratto di lavoro subordinato atempo indeterminato in essere al momentodell’assunzione.

1. 127. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: non può eccedere il

limite del 20 per cento con le seguenti: nonpuò eccedere il limite del 15 per cento.

1. 165. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: 20 per cento con leseguenti: 35 per cento.

1. 180. Fedriga.

Al comma 1, lettera a) numero 1),sostituire le parole: 20 per cento con leseguenti: 30 per cento.

1. 102. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del-l’organico complessivo, con le seguenti: deltotale dei lavoratori assunti con contrattoa tempo indeterminato, tenendo conto an-che dei lavoratori assunti con contratto atempo indeterminato parziale per la quotadi orario effettivamente svolto, conside-rando, a tale proposito, che il computodelle unità lavorative fa riferimento al-l’orario previsto dalla contrattazione col-lettiva del settore.

1. 198. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1),secondo periodo, sostituire le parole: del-l’organico complessivo, con le seguenti: deltotale dei lavoratori assunti con contrattoa tempo indeterminato.

1. 148. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Giacobbe, Maestri, Martelli, Pa-ris, Giorgio Piccolo, Rotta.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: dell’organico comples-sivo con le seguenti: della somma deirapporti di lavoro subordinato a tempoindeterminato in atto al momento dell’as-sunzione.

1. 182. Fedriga.

Lunedì 14 aprile 2014 — 39 — Commissione XI

Page 22: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: dell’organico comples-sivo con le seguenti: del personale in forzaal momento dell’assunzione.

1. 183. Labriola.

Al comma 1, lettera a), numero 1),dopole parole: 20 per cento dell’organico com-plessivo aggiungere le seguenti: a far datadall’entrata in vigore del decreto-legge 20marzo 2014, n. 34.

1. 181. Labriola.

Al comma 1, lettera a) numero 1), dopoil secondo periodo, aggiungere i seguenti: Ilmomento da prendere in considerazioneper la determinazione del requisito occu-pazionale è quello di costituzione del rap-porto di lavoro a termine. I lavoratori daincludere nel computo dell’organico azien-dale al solo fine della verifica del rispettodelle percentuale del 20 per cento, devetener conto delle seguenti figure o tipolo-gie di rapporto di lavoro:

a) tutti i lavoratori assunti con con-tratto a tempo indeterminato;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i lavoratori assunti nella modalitàdel telelavoro (anche reversibile);

d) i lavoratori con contratto intermit-tente in proporzione all’orario di lavoroeffettivamente svolto nell’arco di ciascunsemestre per la quota di lavoro effettivoesclusi quindi i periodi di disponibilità;

e) i lavoratori con contratto ripartitoa tempo indeterminato, con l’avvertenzache i due lavoratori vengono consideraticome una sola unità;

f) i lavoratori a tempo parziale che,in proporzione all’orario effettivamentesvolto, rapportato al tempo pieno. Nel casodi azienda articolata su due o più unitàproduttive, in caso di gruppo o consorzicostituiti fra imprese, il requisito occupa-zionale deve essere determinato tenendoconto del numero complessivo di dipen-

denti del gruppo o del consorzio a livellonazionale, della struttura aziendale com-plessivamente considerata, ossia som-mando i vari addetti delle singole dipen-denze, sedi, uffici e reparti.

1. 88. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: organico complessivo aggiungerei seguenti periodi: L’individuazione dei li-miti quantitativi all’utilizzazione del con-tratto a tempo determinato, costituito daciascun datore di lavoro, e rapportatoall’organico complessivo, deve essere co-municata alla Direzione provinciale dellavoro competente per territorio. Tale uti-lizzazione non può comunque eccedere illimite del 20 per cento. Per favorire lacorretta computazione dei suddetti dati,con decreto non regolamentare del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, daemanare entro e non oltre 30 giorni dal-l’entrata in vigore della presente disposi-zione, vengono definiti il modello di co-municazione, il formato di trasmissione edil sistema di classificazione dei dati, inrelazione alle tipologie contrattuali appli-cate, che ogni singolo datore di lavoro ètenuto a inserire nelle schede anagrafichee nelle schede professionali dei lavoratorialle proprie dipendenze. Le predette pro-cedure costituiscono la base dei dati delsistema informativo, di cui le singole unitàproduttive dovranno dotarsi e diffondereon line.

1. 34. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopole parole: organico complessivo aggiungereil seguente periodo: Il datore di lavoro cheabbia stipulato prima dell’entrata in vigoredella presente disposizione, con il mede-simo prestatore di lavoro forme diverse dilavoro subordinato, autonomo o di qua-lunque altra natura, non può instaurare

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Page 23: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

rapporti a tempo determinato privi diragioni oggettive e temporanee.

1. 36. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopole parole: dell’organico complessivo ag-giungere il seguente periodo: All’articolo9-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ot-tobre 1996 n. 510, convertito con modifi-cazioni dalla legge 28 novembre 1996n. 608 è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Le comunicazioni di cui al pre-sente comma effettuate dai datori di la-voro sono pubbliche, ed il Centro perl’impiego territorialmente competente, surichiesta di una organizzazione sindacalelocale o di qualsiasi soggetto interessato nerilascia, con riguardo ad ogni datore dilavoro, elenco certificato relativo alle as-sunzioni e cessazioni intervenute nei treanni precedenti, con indicazione dell’or-ganico dei dipendenti e collaboratori, at-tualmente risultante, suddistinto per tipo-logie contrattuali utilizzate ».

1. 133. Gregori, Baruffi, Boccuzzi, Ai-raudo, Giacobbe, Miccoli, Giorgio Pic-colo, Zappulla.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire l’ultimo periodo con il seguente:Per le imprese con meno di quindicidipendenti è sempre possibile stipularefino a cinque contratti di lavoro a tempodeterminato.

1. 186. Pastorelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1, so-stituire l’ultimo periodo con i seguenti:

I datori di lavoro che occupano da unoa cinque dipendenti a tempo indetermi-nato possono stipulare al massimo uncontratto di lavoro a tempo determinato.Sono in ogni caso esenti da limitazioni

quantitative i contratti a tempo determi-nato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove atti-vità o all’entrata in funzione di una nuovaunità produttiva aziendale per un periododi ventiquattro mesi;

b) con lavoratori di età superiore a55 anni;

c) con lavoratori iscritti alle liste dimobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993,n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.

I contratti collettivi nazionali di lavorostipulati dai sindacati comparativamentepiù rappresentativi posso prevedere, inderoga al presente articolo, limiti diversi,sia in aumento che in diminuzione.

1. 100. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1, so-stituire l’ultimo periodo con i seguenti:

I datori di lavoro che occupano da unoa cinque dipendenti a tempo indetermi-nato possono stipulare al massimo uncontratto di lavoro a tempo determinato.Sono in ogni caso esenti da limitazioniquantitative i contratti a tempo determi-nato conclusi nella fase di avvio di nuoveattività o all’entrata in funzione di unanuova unità produttiva aziendale per unperiodo di ventiquattro mesi.

1. 82. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1, so-stituire l’ultimo periodo con il seguente:

I datori di lavoro che occupano da unoa cinque dipendenti a tempo indetermi-nato possono stipulare al massimo uncontratto di lavoro a tempo determinato.

* 1. 86. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Lunedì 14 aprile 2014 — 41 — Commissione XI

Page 24: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), numero 1),ultimo periodo, sostituire la parola: Per leimprese con le seguenti: per i datori dilavoro.

* 1. 33. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), numero 1),ultimo periodo, sostituire le parole: Per leimprese con le seguenti: per i datori dilavoro.

* 1. 137. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: Per le imprese con leseguenti: Per i datori di lavoro.

* 1. 185. Labriola.

Al comma 1, lettera a), numero 1),sostituire le parole: Per le imprese con leseguenti: Per i datori di lavoro.

* 1. 194. Fedriga.

Al comma 1, lettera a), numero 1)sostituire le parole: fino a cinque dipen-denti è sempre possibile stipulare un con-tratto con le seguenti: fino a cinque di-pendenti è sempre possibile stipulare unsolo contratto.

1. 166. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere in fine, i seguenti periodi:

Ai fini del controllo soffia correttaapplicazione delle percentuali di assun-zione a termine ai sensi del presentearticolo, entro tre mesi dall’entrata invigore della presente disposizione, senzaoneri per la finanza pubblica, l’Inps prov-vede ad effettuare, sulla base dei daticontenuti nella denuncia contributivamensile uniemens, l’accertamento del ri-spetto delle percentuali stabilite dal pre-

sente articolo. Provvede, quindi, ad in-viare, tramite posta elettronica certificata,una comunicazione che indichi la situa-zione aziendale e la percentuale di rap-porti a termine a quella data. Laddovel’istituto riscontri, per effetto del controllo,il superamento dei limiti previsti, invita ildatore di lavoro a regolarizzare la suaposizione e segnala il divieto di instaura-zione di ulteriori contratti a termine, finoall’adeguamento della percentuale di cui alpresente articolo. Al fine di evitare abusi,l’Inps, ogni sei mesi procede al controllo dicui al periodo precedente, inviando unacomunicazione similare a quella previstanel precedente periodo, sia al datore dilavoro che alla direzione Territoriale dellavoro competente per territorio. Quest’ul-tima potrà effettuare sulla base dei datiricevuti, controlli presso l’azienda interes-sata ed eventualmente applicare le san-zioni di cui all’articolo 12 del presente deldecreto.

1. 84. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1),aggiungere in fine, i seguenti periodi:

Ai fini del monitoraggio dei contratti dilavoro a tempo determinato e flessibile,stipulati ai sensi del presente comma 1, ècostituita presso l’INPS, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, una banca dati on line.Ciascun datore di lavoro comunica, entroi termini indicati successivamente dal-l’INPS, i seguenti dati:

a) il numero complessivo dei con-tratti di lavoro a tempo determinato;

b) le schede anagrafiche e profes-sionali dei singoli lavoratori alle propriedipendenze;

c) le mansioni tecniche o professio-nali svolte dai singoli dipendenti assunti atempo determinato;

d) la retribuzione percepita dai sin-goli dipendenti con contratto a termine.

Lunedì 14 aprile 2014 — 42 — Commissione XI

Page 25: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

I dati ottenuti a seguito del monitorag-gio sono resi accessibili sulla rete internet.

1. 128. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Bal-dassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti,Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1)aggiungere in fine, il seguente periodo: Èfatto obbligo alle aziende e ai Centriimpiego di comunicare alle organizzazionisindacali, su richiesta, il numero totaledell’organico di ciascuna azienda e latipologia contrattuale per ciascun lavora-tore.

1. 163. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Ferma restando la percentuale richia-mata, nelle imprese con più di dieci di-pendenti l’assunzione di nuovi lavoratoricon contratto di lavoro a tempo determi-nato è subordinata alla trasformazione inrapporti a tempo indeterminato di almenoil 30 per cento dei contratti a tempodeterminato stipulati dallo stesso datore dilavoro. La disposizione di cui al periodoprecedente si applica anche ai contratti atermine in essere alla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto ad esclusione dei contratti atempo determinato stipulati per ragionisostitutive.

1. 6. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1 lettera a), aggiungere, infine, i seguenti periodi:

A decorrere dall’entrata in vigore delpresente decreto, l’assunzione di nuovilavoratori a tempo determinato è subor-dinata alla conversione in contratti atempo indeterminato al momento dellacessazione dei contratti a tempo determi-nato, nei trentasei mesi precedenti la

nuova assunzione, dei contratti di almenoil 30 per cento dei lavoratori assunti atempo determinato e dipendenti dallostesso datore di lavoro. Dal computo dellapredetta percentuale sono esclusi i con-tratti a termine stipulati per ragioni so-stitutive, i rapporti cessati per recessodurante il periodo di prova, per dimissionio per licenziamento per giusta causa.I lavoratori a tempo determinato assuntiin violazione dei limiti di cui al presentecomma sono considerati lavoratori subor-dinati a tempo indeterminato, sin dalladata di costituzione del rapporto. Le di-sposizioni del presente comma non siapplicano nei confronti dei datori di la-voro che occupano alle loro dipendenze unnumero di lavoratori inferiore a dieciunità.

1. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere in fine, il seguente periodo:

Sono in ogni caso esenti da limitazioniquantitative i contratti a tempo determi-nato conclusi nella fase di avvio di nuoveattività o all’entrata in funzione di unanuova unità produttiva aziendale per unperiodo di ventiquattro mesi.

1. 99. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Solo per i datori di lavoro che occu-pano fino a cinque dipendenti, i contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati daisindacati comparativamente più rappre-sentativi possono prevedere, in deroga alpresente articolo, la possibilità di stipulareun numero maggiore di contratti a tempodeterminato.

1. 101. Rostellato, Rizzetto.

Lunedì 14 aprile 2014 — 43 — Commissione XI

Page 26: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le clausole dei contratti collettivi na-zionali di lavoro vigenti alla data del 21marzo 2014 che prevedono per le assun-zioni a tempo determinato percentualisuperiori a quella prevista dal presentecomma, mantengono in via transitoria esalve diverse intese, la loro efficacia finoalla data di scadenza dei medesimi con-tratti collettivi nazionali di lavoro.

*1. 184. Labriola.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le clausole dei contratti collettivi na-zionali di lavoro vigenti alla data del 21marzo 2014 che prevedono per le assun-zioni a tempo determinato percentualisuperiori a quella prevista dal presentecomma, mantengono in via transitoria esalve diverse intese, la loro efficacia finoalla data di scadenza dei medesimi con-tratti collettivi nazionali di lavoro.

*1. 195. Fedriga.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 2), con il seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente:

« 1-bis. Allo scadere del termine appo-sto al contratto di lavoro subordinato,incluse le eventuali proroghe, il datore dilavoro non può procedere alla stipula dinuovi contratti di lavoro a tempo deter-minato se non abbia proceduto alla tra-sformazione dei contratti terminati in con-tratti subordinati a tempo indeterminato ».

1. 158. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 2), con il seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente:

« 1-bis. Allo scadere del termine appo-sto al contratto di lavoro subordinato,

incluse le eventuali proroghe, il datore dilavoro non può procedere per dodici mesialla stipula di nuovi contratti di lavoro atempo determinato se non abbia proce-duto alla trasformazione dei contratti ter-minati in contratti subordinati a tempoindeterminato. Il ricorso a contratti atempo determinato nel termine di cui alprecedente periodo abilita il lavoratoreprecedentemente impiegato a tempo de-terminato a chiedere, anche giudizial-mente, la propria assunzione con con-tratto subordinato a tempo indetermi-nato ».

1. 156. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero n. 2) è sostituito dal seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente: « 1-bis. Allo scadere del termineapposto al contratto di lavoro subordinato,incluse le eventuali proroghe, il datore dilavoro non può procedere per dodici mesialla stipula di nuovi contratti di lavoro atempo determinato se non abbia proce-duto alla trasformazione dei contratti ter-minati in contratti subordinati a tempoindeterminato ».

1. 157. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero n. 2) con il seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente: « 1-bis. La contrattazione collettivadefinisce criteri uniformi a livello nazio-nale per formare l’esercizio del diritto diprecedenza nella assunzioni a tempo in-determinato da parte di imprese che ab-biamo fatto ricorso a contratti a tempodeterminato, prevedendo la predisposi-zione di graduatorie e l’obbligo per l’im-presa di motivare la mancata assunzionecon contratto dipendente a tempo inde-terminato del lavoratore che sia statoimpiegato con contratto di lavoro a tempodeterminato ».

1. 159. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Lunedì 14 aprile 2014 — 44 — Commissione XI

Page 27: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero n. 2) con il seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente: « 1-bis. I contratti di lavoro stipu-lati per le ragioni di cui all’articolo 10,comma 7, oltre al limite quantitativo di cuiall’articolo 1, devono contenere, a pena dinullità nella clausola impositiva del ter-mine di durata del rapporto, le ragionigiustificatrici di carattere tecnico, organiz-zativo e sostitutivo ».

1. 138. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 2) con il seguente:

2) il comma 1-bis è sostituito dal se-guente: « 1-bis. Qualora il contratto a ter-mine di cui al comma 1 cessi senza cheesso venga prorogato, o rinnovato, o con-vertito in contratto a tempo indetermi-nato, al lavoratore è dovuta una indennitàdi cessazione del rapporto pari a duegiorni di retribuzione per ciascun mese, ofrazione di mese superiore alla metà, didurata del rapporto di lavoro. Detta in-dennità è esente da contribuzione previ-denziale ed è soggetta allo stesso tratta-mento fiscale del trattamento di fine rap-porto ».

1. 187. Tinagli, Antimo Cesaro, MazziottiDi Celso.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 3.

1. 18. Cominardi, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero3), aggiungere il seguente: 3-bis) Al comma4 le parole: « non è tuttavia necessaria »sono sostituite dalle seguenti: « è semprenecessaria anche ».

1. 42. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* 1. 19. Baldassarre, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 1. 152. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:si riferisca aggiungere la seguente: alla.

Conseguentemente, alla medesima lettera,dopo le parole: si riferiscano aggiungere leseguenti: allo stesso individuo per la.

1. 12. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bal-dassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto,Chimienti.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: una volta.

1. 2. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Riz-zetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: due volte.

1. 153. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: una voltaogni dodici mesi.

1. 151. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: tre volte.

* 1. 8. Rizzetto, Rostellato.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: tre volte.

* 1. 155. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Lunedì 14 aprile 2014 — 45 — Commissione XI

Page 28: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: quattrovolte.

** 1. 154. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: quattrovolte.

** 1. 188. Labriola.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: cinquevolte, nell’arco dei trentasei mesi comples-sivi.

1. 130. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana,Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti,Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Gior-gio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla,Petitti.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: cinquevolte.

1. 204. Polverini.

Al comma 1, lettera b), sostituire leparole: otto volte con le seguenti: sei volte.

1. 211. Vaccaro, Ascani, Borghi, Di Ste-fano, Galperti, Francesco Sanna, Mo-sca, Dal Moro.

Al comma 1, lettera b), sostituire laparola: attività con la: mansione.

1. 142. Venittelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e al terzo periodo

le parole: « del rapporto » sono sostituitedalle seguenti: « dei rapporti ».

1. 112. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere le seguenti:

b-bis) l’articolo 3 è sostituito dalseguente:

« ART. 3.

1. L’apposizione di un termine alladurata di un contratto di lavoro subordi-nato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratoriche esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degliaccordi sindacali, presso unità produttivenelle quali si sia proceduto, entro i seimesi precedenti, a licenziamenti collettiviai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23luglio 1991, n. 223, che abbiano riguar-dato lavoratori adibiti alle stesse mansionicui si riferisce il contratto di lavoro atempo determinato, salvo che tale con-tratto sia concluso per provvedere a so-stituzione di lavoratori assenti, ovvero siaconcluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovveroabbia una durata iniziale non superiore atre mesi;

c) presso unità produttive nelle qualisia operante una sospensione dei rapportio una riduzione dell’orario, con diritto altrattamento di integrazione salariale, cheinteressino lavoratori adibiti alle mansionicui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte di datori di lavoro chenon abbiano effettuato la valutazione deirischi ai sensi dell’articolo 4 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni;

e) da parte di datori di lavoro, consoggetti dai 16 ai 29 anni che non siano inpossesso di una qualifica professionale oche non abbiano svolto un periodo di

Lunedì 14 aprile 2014 — 46 — Commissione XI

Page 29: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

apprendistato di cui al decreto legislativo4 settembre 2011, n. 167, della durata dialmeno 6 mesi;

f) con quei lavoratori che siano giàstati assunti in precedenza per un periodopari o inferiore a trentasei mesi, da partedi un datore di lavoro che, al momentodell’assunzione, presenti assetti proprietarisostanzialmente coincidenti con quelli deldatore di lavoro che assume ovvero risulticon quest’ultimo in rapporto di collega-mento o controllo; in caso di sommini-strazione tale condizione si applica all’uti-lizzatore;

g) nei casi di assunzione di un lavo-ratore con il quale sia già stato stipulatoin precedenza un contratto di lavoro atempo indeterminato a meno che, nelnuovo contratto, vengano garantiti glistessi istituti retributivi maturati nel pre-cedente contratto a tempo indeterminato,compresi gli scatti di anzianità;

h) nei casi di assunzione di un lavo-ratore con il quale sia già stato stipulatoin precedenza un contratto di lavoro aisensi del previgente articolo 1, comma1-bis;

i) nei casi di assunzione di un lavo-ratore con il quale sia già stato stipulatoe concluso in precedenza un contratto dilavoro ai sensi del previgente articolo 1,comma 1-bis a meno che la durata di talecontratto sia stata inferiore ai 36 mesi. Inquest’ultimo dal datore di lavoro potràcomunque stipulare un ulteriore contrattoa termine, ma la durata dello stesso dovràessere tale da evitare che la sommatoriadei due contratti superi i trentasei mesicomplessivi.

2. In ogni modo, non è mai possibilestipulare un contratto a termine con lostesso lavoratore che abbia già superato lasoglia dei trentasei mesi ».

1. 97. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis. all’articolo 3, comma 1, è ag-giunta, in fine, la seguente lettera: « d-bis)nei casi di assunzione di un lavoratore conil quale sia già stato stipulato e conclusoin precedenza un contratto di lavoro aisensi del previgente articolo 1, comma1-bis) a meno che la durata di tale con-tratto sia stata inferiore ai 36 mesi. Inquest’ultimo caso il dato e di lavoro potràcomunque stipulare un ulteriore contrattoa termine, ma la durata dello stesso dovràessere tale da evitare che la sommatoriadei due contratti superi i trentasei mesicomplessivi ».

1. 96. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3, comma 1, dopo lalettera d), è inserita la seguente:

« d-bis) da parte di datori di lavoro,con soggetti dai 16 ai 29 anni che nonsiano in possesso di una qualifica profes-sionale o che non abbiano svolto un pe-riodo di apprendistato di cui al decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 167, delladurata di almeno sei mesi ».

1. 43. Rostellato, Rizzetto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3, comma 1, dopo lalettera d) » è inserita la seguente:

« d-bis) con quei lavoratori che sianogià stati assunti in precedenza per unperiodo pari o inferiore a trentasei mesi,da parte di un datore di lavoro che, almomento dell’assunzione, presenti assettiproprietari sostanzialmente coincidenticon quelli del datore di lavoro che assumeovvero risulti con quest’ultimo in rapportodi collegamento o controllo; in caso di

Lunedì 14 aprile 2014 — 47 — Commissione XI

Page 30: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

somministrazione tale condizione si ap-plica all’utilizzatore; ».

1. 44. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3, comma 1, dopo lalettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) nei casi di assunzione di unlavoratore con il quale sia già stato stipu-lato in precedenza un contratto di lavoroa tempo indeterminato a meno che, nelnuovo contratto, vengano garantiti glistessi istituti retributivi maturati nel pre-cedente contratto a tempo indeterminato,compresi gli scatti di anzianità ».

1. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3, comma 1, dopo lalettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) nei casi di assunzione di unlavoratore con il quale sia già stato stipu-lato in precedenza un contratto di lavoroai sensi del previgente articolo 1, comma1-bis ».

1. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, comma 1, l’ul-timo periodo è soppresso.

1. 190. Labriola.

Dopo la lettera b) aggiungere la se-guente:

b-bis) Al comma 1 dell’articolo 4, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il

numero delle proroghe di cui al periodoprecedente non può in ogni caso, esseresuperato, anche in caso di più rapporti atermine, nell’arco dell’intera vita lavora-tiva tra lo stesso datore di lavoro e lostesso lavoratore ».

1. 90. Rostellato, Rizzetto, Tripiedi, Bal-dassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti,Cominardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, comma 1, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: « Su-perati i trentasei mesi di rapporto dilavoro ai sensi dell’articolo 1, tra lo stessodatore di lavoro e lo stesso lavoratore, nonsarà più possibile stipulare un ulteriorecontratto a termine ».

1. 113. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere i seguenti:

b-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di proroga contrattualeil datore di lavoro corrisponde al lavora-tore una indennità pari al triplo dell’im-porto dell’ultima mensilità percepita. Intutti i casi di inottemperanza del presentecomma, il contratto si considera cometrasformato a tempo indeterminato. »;

b-ter) dopo l’articolo 5 è inserito ilseguente:

« ART. 5-bis. 1. Nei casi di cessazione diuno o più rapporti di lavoro a termine nontrasformati a tempo indeterminato, al la-voratore spetta una indennità di precarietàda calcolare nella misura del 10 per centodella retribuzione complessiva percepitanel corso della durata dei medesimi con-tratti »;

Lunedì 14 aprile 2014 — 48 — Commissione XI

Page 31: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

b-quater) all’articolo 6, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I lavoratori titolari di contrattoa tempo determinato percepiscono daldatore di lavoro, per la durata del mede-simo rapporto, a titolo di indennità diprecarietà, un importo suppletivo mensileda calcolarsi nella misura del 30 per centodella retribuzione riconosciuta dal livellocontrattuale di appartenenza. ».

1. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

« b-bis) all’articolo 4, dopo il comma1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei casi di proroga contrattualeil datore di lavoro corrisponde al lavora-tore una indennità pari al triplo dell’im-porto dell’ultima mensilità percepita. Intutti i casi di inottemperanza del presentecomma, il contratto si considera cometrasformata a tempo indeterminato ».

1. 30. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

All’articolo 1, dopo la lettera b) aggiun-gere la seguente:

b-bis). All’articolo 4, dopo il comma1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La disciplina delle proroghe deicontratti a termine di cui all’articolo 5,comma 4-ter, è affidata ai contratti col-lettivi stipulati da associazioni sindacali edi rappresentanza dei datori di lavorocomparativamente più rappresentative sulpiano nazionale. ».

1. 209. Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai rapporti di lavoro subordi-nato a tempo determinato, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente disposizione, è applicato, dopo iprimi sei mesi, un contributo addizionale,a carico del datore di lavoro calcolatosulla retribuzione imponibile ai fini pre-videnziali pari al 2 per cento dal settimoal dodicesimo mese, pari al 4 per cento daltredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6per cento dal diciannovesimo al termine. Ilcontributo addizionale di cui al precedenteperiodo è restituito al datore di lavoro incaso di trasformazione del contratto atempo indeterminato, qualunque sia statala durata del rapporto a termine. Alpersonale assunto in tali ipotesi è concessoper ogni mese di anzianità e fino allascadenza, una somma una tantum a titolodi indennità di precarietà, pari al 5 percento sulla quota oraria della retribuzione.Tale somma verrà erogata al momentodella eventuale cessazione del contratto atermine o nel mese dell’eventuale trasfor-mazione del contratto a tempo indetermi-nato. Tali disposizioni non trovano appli-cazione nel caso in cui il datore di lavorospecifichi all’interno del contratto di la-voro la causale dell’apposizione del ter-mine o le ragioni tecnico-organizzativa chehanno generato il contratto. Le ragioniindicate dovranno essere una di quelle diseguito indicate:

a) lavorazioni connesse a vincolantitermini di esecuzione, o all’esecuzione diun’opera certa o di un servizio sfiniti epredeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assentiper qualsiasi causa e motivo, compresimalattia, maternità, infortunio, aspettative,congedi, ferie, mancato rispetto dei ter-mini di preavviso, lavoratori temporanea-mente assegnati ad altra attività c/o adaltra sede, lavoratori impegnati in attivitàformative, sempreché nel contratto di la-voro a termine sia indicato il nome del

Lunedì 14 aprile 2014 — 49 — Commissione XI

Page 32: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

lavoratore sostituito e la causa della suasostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi ocalamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagio-nale dell’attività del datore di lavoro. ».

1. 110. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 dell’articolo 4è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai rapporti di lavoro subordi-nato a tempo determinato, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente, è applicato, dopo i primi seimesi, un contributo addizionale, a caricodel datore di lavoro calcolato sulla retri-buzione imponibile ai fini previdenzialipari al 2 per cento dal settimo al dodi-cesimo mese, pari al 4 per cento daltredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6per cento dal diciannovesimo al termine. Ilcontributo addizionale di cui al precedenteperiodo è restituito al datore di lavoro incaso di trasformazione del contratto atempo indeterminato, qualunque sia statala durata del rapporto a termine. Alpersonale assunto in tali ipotesi è concessoper ogni mese di anzianità e fino allascadenza, una somma una tantum a titolodi indennità di precarietà, pari al 5 percento sulla quota oraria della retribuzione.Tale somma verrà erogata al momentodella eventuale cessazione del contratto atermine o nel mese dell’eventuale trasfor-mazione del contratto a tempo indetermi-nato. ».

1. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1, dell’articolo4 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai rapporti di lavoro subordi-nato a tempo determinato, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente disposizione, è applicato, dopo iprimi sei mesi, un contributo addizionale,a carico del datore di lavoro calcolatasulla retribuzione imponibile ai fini pre-videnziali pari al 2 per cento dal settimoal dodicesimo mese, pari al 4 per cento daltredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6per cento dal diciannovesimo al termine. Ilcontributo addizionale di cui al precedenteperiodo è restituito al datore di lavoro incaso di trasformazione del contratto atempo indeterminato, qualunque sia statala durata del rapporto a termine. ».

1. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, dopo il comma 1,è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai rapporti di lavoro subordi-nato a tempo determinato, stipulati suc-cessivamente all’entrata in vigore dellapresente disposizione, è concessa per ognimese di anzianità e fino alla scadenza, unasomma una tantum a titolo di indenniprecarietà, pari al 5 per cento sulla quotaoraria della retribuzione. Tale sommaverrà erogata al momento della eventualecessazione del contratto a termine o nelmese dell’eventuale trasformazione delcontratto a tempo indeterminato. ».

1. 111. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Lunedì 14 aprile 2014 — 50 — Commissione XI

Page 33: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 dell’articolo 4è inserito il seguente:

« 1-bis. Alla terza proroga e per lesuccessive si applica un contributo sup-plementare a carico del datore di lavorocorrispondente allo 0,5 per cento dellaretribuzione imponibile ai fini previden-ziali. Tale contributo supplementare è re-stituito al datore di lavoro nell’ipotesi ditrasformazione del contratto a tempo in-determinato. ».

1. 108. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tri-piedi, Cominardi, Chimienti, Baldas-sarre, Ciprini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, il comma 2 èsoppresso.

*1. 139. Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 4, il comma 2 èsoppresso.

*1. 196. Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, comma 1, leparole: « venti per cento » sono sostituitedalle seguenti: « quaranta per cento » e leparole « quaranta per cento » sono sosti-tuite dalle seguenti: « settanta per cento ».

1. 65. Rizzetto, Rostellato.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, comma 2, leparole: « oltre il trentesimo giorno » sonosostituite dalle seguenti: « oltre il vente-

simo giorno » e le parole: « oltre il cin-quantesimo giorno » sono sostituite dalleseguenti: « oltre il trentesimo giorno ».

1. 35. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, dopo il comma 2,è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell’ipotesi di superamento dellimite massimo di contratti a tempo de-terminato di cui all’articolo 1, comma 1,per le aziende che occupano complessiva-mente più di sessanta lavoratori, indipen-dentemente dal frazionamento organizza-tivo delle unità produttive, fatto salvoquanto disposto dall’articolo 10, comma 7,i contratti stipulati in eccesso rispetto alpredetto limite si considerano a tempoindeterminato ».

1. 140. Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, comma 4-bis, leparole da ai fini « ai fini del computo »fino a « somministrazione di lavoro atempo determinato » sono sostituite dalleseguenti: « ai fini del suddetto computo delperiodo massimo di durata del contratto atempo determinato pari a trentasei mesi sitiene altresì conto dei periodi di missioneaventi ad oggetto mansioni equivalenti,svolti dai medesimi soggetti, ai sensi del-l’articolo 20 del decreto legislativo 10 set-tembre 2003, n. 276, e successive modifi-cazioni, inerente alla somministrazione dilavoro a tempo determinato. »

1. 132. Giacobbe, Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, comma 4-bis èaggiunto, in fine, il seguente periodo:

« In caso di mancato rispetto delladescritta procedura, nonché nel caso di

Lunedì 14 aprile 2014 — 51 — Commissione XI

Page 34: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

superamento del termine stabilito nei me-desimo contratto, il nuovo contratto atempo determinato stipulato tra un datoredi lavoro e il lavoratore, si considera atempo indeterminato ».

1. 103. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) al comma 4-quater dell’articolo5, le parole: « dodici mesi » sono sostituitedalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

1. 191. Labriola.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) al comma 4-quater dell’articolo5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« A parità di condizioni, ai sensi del pre-sente comma, ha diritto di precedenza lalavoratrice che ha usufruito di un periododi astensione obbligatoria ».

1. 192. Labriola.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, il comma4-sexies, è sostituito dal seguente: « 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui aicommi 4-quater e 4-quinquies è esercitatoanche senza che il lavoratore manifesti lapropria volontà al datore di lavoro. Incaso di assunzione a tempo indeterminato,il datore di lavoro provvede a comunicareal lavoratore, con modalità di riscontrocerta, anche via posta elettronica, la pos-sibilità di assunzione. Il lavoratore, peresercitare il diritto di precedenza, è tenuto

a rispondere entro i successivi quindicigiorni dal recepimento della comunica-zione. »

1. 205. Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 5, aggiungere il se-guente comma:

« 4-septies. La lavoratrice che, durantela durata del contratto a tempo determi-nato, usufruisce di un periodo di asten-sione obbligatoria acquisisce una prioritàin caso di assunzioni a tempo indetermi-nato nell’ambito del diritto di precedenzadi cui ai commi precedenti ».

1. 206. Polverini.

Al comma 1 è aggiunta la lettera c).

c) dopo l’articolo 5, è inserito ilseguente:

« ART. 5-bis. – (Periodo transitorio) – 1.Le disposizioni contenute nel presente de-creto hanno effetto immediato per i con-tratti in essere stipulati ai sensi del pre-sente articolo 1, comma 1-bis. I contrattistipulati ai sensi del presente articolo 1continuano ad avere efficacia fino allascadenza. Per quest’ultimi, laddove siariscontrato il superamento dei limiti nu-merici previsti dall’articolo 1, comma 1,lettera a), del presente decreto, e non siastata effettuata ancora la proroga prevista,la stessa è ammessa per la durata massimadi sei mesi. I datori che hanno già stipu-lato e concluso un contratto ai sensi delpresente articolo 1, comma 1-bis, po-tranno stipulare un nuovo contratto atermine con lo stesso lavoratore ma lasommatoria dei due contratti a terminenon potrà comunque superare i trentaseimesi.

1. 95. Rostellato, Rizzetto.

Lunedì 14 aprile 2014 — 52 — Commissione XI

Page 35: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) dopo l’articolo 5 è inserito ilseguente:

« ART. 5-bis.

1. Nei casi di cessazione di uno o piùrapporti di lavoro a termine non trasfor-mati a tempo indeterminato, al lavoratorespetta una indennità di precarietà da cal-colare nella misura del 10 per cento dellaretribuzione complessiva percepita nelcorso della durata dei medesimi con-tratti ».

1. 29. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 6, dopo il comma 1,è inserito il seguente:

« 1-bis. I lavoratori titolari di contrattoa tempo determinato percepiscono daldatore di lavoro, per la durata del mede-simo rapporto, a titolo di indennità diprecarietà, un importo suppletivo mensileda calcolarsi nella misura del 30 per centodella retribuzione riconosciuta dal livellocontrattuale di appartenenza ».

1. 28. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 6 del decreto legi-slativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo ilcomma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I lavoratori titolari di contrattoa tempo determinato percepiscono daldatore di lavoro, per la durata del mede-simo rapporto, a titolo di indennità diprecarietà, un importo suppletivo mensile

da calcolarsi nella misura del 20 per centodella retribuzione riconosciuta dal livellocontrattuale di appartenenza ».

1. 20. Baldassarre, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Co-minardi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 10, comma 4-bis,ultimo periodo, dopo le parole: « anche alrelativo personale educativo e scolastico »sono aggiunte e seguenti parole: « ivi com-preso quello assunto con incarichi an-nuali ».

1. 134. Coscia.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) l’articolo 10, comma 7, alinea,il primo periodo, è sostituito dal seguente:

« Alla contrattazione collettiva nazio-nale o territoriale, stipulata dai sindacaticomparativamente più rappresentativi ov-vero alla contrattazione aziendale stipu-lata con le rappresentanze sindacali pre-senti in azienda, è consentito elevare,anche in maniera non uniforme, la per-centuale dei contratti a tempo determinatodi cui all’articolo 1, comma 1. »

*1. 119. Tinagli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) l’articolo 10, comma 7, alinea,il primo periodo, è sostituito dal seguente:

« Alla contrattazione collettiva nazio-nale o territoriale, stipulata dai sindacaticomparativamente più rappresentativi ov-vero alla contrattazione aziendale stipu-lata con le rappresentanze sindacali pre-senti in azienda, è consentito elevare,anche in maniera non uniforme, la per-centuale dei contratti a tempo determinatodi cui all’articolo 1, comma 1. »

*1. 208. Polverini.

Lunedì 14 aprile 2014 — 53 — Commissione XI

Page 36: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 10, comma 7, ali-nea, primo periodo, le parole: « ai contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati dalsindacati comparativamente più rappre-sentativi » sono sostituite dalle seguenti:« ai contratti collettivi di lavoro stipulatidal sindacati comparativamente più rap-presentativi a livello nazionale o territo-riale ».

1. 189. Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 10, comma 7, ali-nea, primo periodo, la parola: « nazionali »è soppressa.

1. 141. Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 10, comma 7, leparole: « comparativamente più rappre-sentativi » sono soppresse.

1. 1. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Riz-zetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 10, comma 7, dopole parole: « più rappresentativi » sono ag-giunte le seguenti: « nonché ai contrattiterritoriali stipulati dalle organizzazionisindacali e datoriali maggiormente rappre-sentative o ai contratti aziendali ».

1. 11. Rizzetto, Rostellato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 368, dopo l’articolo 1, è aggiuntoil seguente:

« ART. 1-bis.

1. A decorrere dall’anno 2014, ai datoridi lavoro di piccole e medie imprese di cuialla raccomandazione 2003/361/CE dellaCommissione, del 6 maggio 2003, che ef-fettuano assunzioni, con contratto di la-voro a tempo indeterminato, è ricono-sciuto uno sgravio annuale, nella misuradel 33 per cento, della contribuzione pre-videnziale ed assistenziale per ciascun la-voratore assunto.

2. Le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occu-pazionale netto il quale è calcolato sullabase della differenza tra il numero deilavoratori rilevato in ciascun mese e ilnumero dei lavoratori mediamente occu-pati nei dodici mesi precedenti all’assun-zione. I dipendenti con contratto di lavoroa tempo parziale sono ponderati in base alrapporto tra le ore pattuite e l’orarionormale di lavoro dei lavoratori a tempopieno.

3. Lo sgravio di cui al comma 1 èriconosciuto per un periodo di ventiquat-tro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla con-cessione dello sgravio, il datore di lavororestituisce la quota di contribuzione-pre-videnziale e assistenziale non versata inbase alle disposizioni di cui al comma 1.La restituzione deve essere effettuata neitrentasei mesi successivi con versamentirateali trimestrali di uguale importo.

4. Il lavoratore per il quale il datore dilavoro beneficia dello sgravio cui alcomma 1 non può essere licenziato primadel completo adempimento di quanto di-sposto al secondo e al terzo periodo delcomma 3 ».

1-ter. Il comma 1 dell’articolo 30-bisdel decreto-legge 29 novembre 2008,n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dalseguente:

« 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ilprelievo erariale unico di cui all’articolo

Lunedì 14 aprile 2014 — 54 — Commissione XI

Page 37: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

39, comma 13, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e successive modificazioni, è de-terminato, in capo ai singoli soggetti pas-sivi d’imposta, applicando un’aliquota parial 15 per cento ».

1. 104. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È costituita presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, entro centoventigiorni dall’entrata in vigore del presentedecreto e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica, la Commissione dianalisi e studio per la valorizzazione delbenessere e della qualità della vita dellavoratore assunto a tempo determinato eper le finalità di contrasto e prevenzionedegli effetti derivanti dalla condizione dellavoratore a tempo determinato e flessibiledovute a incertezza del lavoro, impossibi-lità di progettazione, blocco della carriera,insufficienza delle promozioni, bassa re-tribuzione, insicurezza dell’impiego, scarsovalore sociale attribuito al lavoro svolto,stress psico sociale, riduzione della capa-cità di progettualità sociale e di sviluppodella personalità e delle proprie aspira-zioni. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri vengono designati cinquecomponenti della Commissione tra espertidi medicina del lavoro, psicologi e socio-logi del lavoro. I componenti durano incarica quattro anni e devono possedereadeguate conoscenze nelle materie di com-petenza della Commissione, adeguate espe-rienze nell’ambito del diritto ed organiz-zazione del lavoro, della gestione del per-sonale e della medicina del lavoro. L’in-carico è gratuito. Entro il 30 marzo di ognianno trasmette alle Commissioni parla-mentari competenti per materia una re-lazione dettagliata riguardante l’analisi ele conclusioni dello studio.

1. 50. Ciprini, Baldassarre, Bechis, Chi-mienti, Cominardi, Rizzetto, Rostellato,Tripiedi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 1, letteraa), numero 1, le parole: « il numero com-plessivo di rapporti di lavoro costituiti »sono da intendersi nel senso che il limitepercentuale previsto dall’articolo 1,comma 1, si riferisce esclusivamente aicontratti a tempo determinato che sianostipulati successivamente all’entrata in vi-gore del presente decreto-legge, in basealla nuova formulazione dell’articolo 1,comma 1, del decreto legislativo n. 368 del2001, fatte sempre salve le eccezioni pre-viste all’articolo 10, comma 7, lettere da a)a d).

1. 200. Tinagli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 12, comma 5, deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, dopo le parole: « sulla gestione deifondi » sono aggiunte le seguenti: « e sulleattività formative dei fondi medesimi. Ifondi interprofessionali, gli enti bilaterali ei fondi di cui al presente articolo sonotenuti a pubblicare sui rispettivi siti web leiniziative da essi promosse e le modalità diutilizzo delle risorse da essi riscosse invirtù di obblighi legislativi e contrattuali.

1. 193. Baldelli, Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 4 del decreto legisla-tivo 8 aprile 2003, n. 66, dopo il comma 4,è inserito il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al pre-sente articolo non si applicano agli operaiagricoli a tempo determinato impiegati inlavori stagionali, i quali hanno dato il loroconsenso ai sensi dell’articolo 22, para-grafo 1, lettera a), della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 ».

1. 175. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Lunedì 14 aprile 2014 — 55 — Commissione XI

Page 38: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Sopprimere il comma 2.

1. 16. Baldassarre, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 20, comma 4, deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, le parole: « da sindacati compara-tivamente più rappresentativi » sono sosti-tuite con le seguenti: « dai sindacati ».

1. 3. Tripiedi, Cominardi, Rostellato, Riz-zetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto legislativo 10 settem-bre 2003, n. 276, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 63:

1) al comma 1, dopo le parole: « nonpuò essere inferiore » sono sostituite dalleseguenti: « non può essere inferiore, ed èsuperiore almeno del 30 per cento, ri-spetto »;

2) al comma 2, dopo le parole: « nonpuò essere inferiore » sono sostituite dalleseguenti: « non può essere inferiore, ed èsuperiore almeno del 30 per cento, »;

b) all’articolo 66, dopo il comma 4 èinserito il seguente:

« 4-bis. Nel casi di cessazione del rap-porto di lavoro a progetto, di cui alpresente capo, al collaboratore spetta an-che una indennità di precarietà da calco-lare nella misura del 10 per cento delcompenso complessivo percepito nel corsodella durata del medesimo contratto ».

1. 27. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 63 del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « nonpuò essere inferiore » sono sostituite dalleseguenti: « non può essere inferiore, ed èsuperiore almeno del 30 per cento, ri-spetto »;

2) al comma 2, dopo le parole: « nonpuò essere inferiore » sono sostituite dalleseguenti: « non può essere inferiore, ed èsuperiore almeno del 30 per cento, »;

1. 26. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 66 del decreto legi-slativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo ilcomma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi di cessazione del rap-porto di lavoro, al collaboratore spettaanche una indennità di precarietà da cal-colare nella misura del 10 per cento delcompenso complessivo percepito nel corsodella durata del medesimo contratto. »;

1. 25. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chi-mienti, Rostellato, Rizzetto, Baldas-sarre, Bechis.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 70, comma 2, letteraa), del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, dopo le parole: « di caratterestagionale effettuate » sono aggiunte le se-guenti: « da persone iscritte regolarmentenella assicurazione generale obbligato-ria, ».

1. 176. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

Lunedì 14 aprile 2014 — 56 — Commissione XI

Page 39: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l’articolo 1 del decretolegislativo n. 368 del 2001, è inserito ilseguente:

« ART. 1-bis.

(Contratto a termine).

1. È sempre consentita l’apposizione diun termine alla durata del contratto dilavoro subordinato a fronte di ragioni dicarattere tecnico. Nell’ambito dell’autono-mia contrattuale vengono individuati i se-guenti casi di legittima apposizione deltermine:

a) lavorazioni connesse a vincolantitermini di esecuzione, o all’esecuzione diun’opera certa o di un servizio definiti epredeterminati nel tempo;

b) sostituzione di lavoratori assentiper qualsiasi causa e motivo, compresimalattia, maternità, infortunio, aspettative,congedi, ferie, mancato rispetto dei ter-mini di preavviso, lavoratori temporanea-mente assegnati ad altra attività e/o adaltra sede, lavoratori impegnati in attivitàformative, sempreché nel contratto di la-voro a termine sia indicato il nome dellavoratore sostituito e la causa della suasostituzione;

c) cause di forza maggiore o eventi ocalamità naturali;

d) cause connesse al carattere stagio-nale dell’attività del datore di lavoro.

2. Copia dell’atto scritto deve essereconsegnata dal datore di lavoro al lavora-tore entro cinque giorni lavorativi dall’ini-zio della prestazione. La scrittura è sem-pre necessaria.

3. Il termine del contratto a tempodeterminato di cui al comma 1, può essere,con il consenso del lavoratore, prorogatosolo quando la durata iniziale del con-tratto sia inferiore a trentasei mesi, peruna sola volta a condizione che:

a) sia richiesta da ragioni oggettive etecniche rinvenibili direttamente da docu-

mentazione che attesti la necessità delproseguimento e si riferisca alla stessaattività lavorativa per la quale il contrattoè stato stipulato a tempo determinato;

b) il dipendente sostituito risulta nonancora rientrato in servizio alla data pre-vista nel contratto;

c) non risulti ultimato l’ordine o lacommessa oggetto del contratto a termine;

d) sia comprovata la necessita dicontinuare l’attività stagionale oggetto delcontratto.

4. In caso di assunzione e in caso diproroga, nel contratto di lavoro e nellacomunicazione obbligatoria di cui alcomma 2 dell’articolo 4-bis del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, deveessere indicata, anche tramite nota, laragione tecnica-oggettiva del contratto conspecifico riferimento agli estremi dell’attocomprovante la necessità sia dell’apposi-zione del termine al contratto, sia dellaeventuale proroga. È facoltà dell’azienda,al fine di evitare contenziosi, allegare ladocumentazione utile ai fini della prova.L’onere della prova relativa all’obiettivaesistenza delle ragioni che giustificanol’eventuale proroga del termine stesso e’ acarico del datore di lavoro. La sommatoriadei complessivi rapporti a termine di cuidi cui al comma 1, non potrà in ogni casoessere superiore ai trentasei mesi. Taledisposizione non è valida per i contrattistagionali. La contrattazione collettiva po-trà stabilire la durata del periodo di provaper tale contratto.

5. Qualora, a seguito di ispezione, illavoratore si trovi a svolgere una mansioneo un’attività in netta differenza rispetto aquella per la quale risulta essere assunto,il rapporto si intende a tempo indetermi-nato fin dalla sua origine. Ai fini delcomputo del periodo massimo di trentaseimesi si tiene altresì conto dei periodi dimissione aventi ad oggetto mansioni equi-valenti, svolti fra i medesimi soggetti, an-

Lunedì 14 aprile 2014 — 57 — Commissione XI

Page 40: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

che in regime di somministrazione di la-voro a tempo determinato.

1. 122. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di conseguire l’obiettivo diassicurare, entro cinque anni dalla data direalizzazione su tutto il territorio nazio-nale di almeno 1.000 nuovi asili nido inattuazione dell’obiettivo comune della co-pertura territoriale del 33 per cento fissatodal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24marzo 2000, le risorse di cui all’articolo 1,comma 1259, della legge 27 dicembre2006, n. 296, sono incrementate nella mi-sura di 200 milioni di euro per l’anno 2014e di 300 milioni di euro per gli anni 2015e 2016.

2-ter. Le maggiori risorse di cui alcomma 2-bis sono destinate al cofinanzia-mento degli investimenti promossi dalleamministrazioni territoriali per la costru-zione ovvero per la riqualificazione distrutture destinate ad asili nido, indivi-duati con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, adottato previaintesa con la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,da emanare entro due mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto.

2-quater. Qualora il datore di lavoroprovveda autonomamente alla realizza-zione di uno specifico servizio di asilo nidoaziendale, le relative spese di gestione o dipartecipazione alla gestione sono deduci-bili fino a 3.000 euro annui per ciascunbambino ospitato nella struttura. Qualorail bambino sia ospitato nella struttura peruna frazione d’anno, la quota deducibile èstabilita in misura proporzionale al pe-riodo di permanenza effettiva, secondo lemodalità stabilite dal decreto di cui alcomma 2-ter.

2-quinquies. Le modalità per usufruiredei benefici fiscali previsti dal comma2-bis sono stabilite con decreto del Mini-

stro dell’economia e delle finanze, da adot-tare entro due mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto.

2-sexies. Al comma 6 dell’articolo 2 deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito con modificazioni dalla legge 14settembre 2011, n. 148 le parole: 20 percento » sono sostituite dalle seguenti: 22per cento ».

1. 23. Rizzetto, Rostellato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al capo IX del testo unico delledisposizioni legislative in materia di tutelae sostegno della maternità e della pater-nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo2001 n. 151, e successive modificazioni,dopo l’articolo 56 è aggiunto il seguente:

« ART. 56-bis. – (Misure di sostegno alreinserimento delle madri nel mondo dellavoro) – 1. Nel caso d’instaurazione di unrapporto di lavoro con una lavoratrice neidue anni successivi al parto, le aliquotecontributive previdenziali e assistenzialipreviste dalla legislazione vigente sonoridotte nella misura del 75 per cento peri primi trentasei mesi, ferma restando lacontribuzione a carico della lavoratricenelle misure previste per la generalità deilavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non siapplicano qualora il rapporto di lavoro trai soggetti interessati sia stato interrotto neiventiquattro mesi antecedenti all’assun-zione della lavoratrice ».

2-ter. Al comma 6 dell’articolo 2 deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito con modificazioni dalla legge 14settembre 2011, n. 148 le parole: 20 percento » sono sostituite dalle seguenti: 22per cento ».

1. 24. Rizzetto, Rostellato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I lavoratori affetti da patologieasbesto-correlate di origine professionale,

Lunedì 14 aprile 2014 — 58 — Commissione XI

Page 41: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

qualora non abbiano ancora raggiunto irequisiti per la maturazione del diritto allapensione, anche dopo la rivalutazione delperiodo contributivo ai sensi dell’articolo13, comma 7, della legge 27 marzo 1992,n. 257, e successive modificazioni, possonocomunque accedere al pensionamento an-ticipato, con il sistema contributivo, senzarinunciare alle altre provvidenze vigenti.Restano fermi i benefìci previsti dagliarticoli 140 e seguenti del testo unico delledisposizioni per l’assicurazione obbligato-rie contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno1965, n. 1124, e successive modificazioni,e ogni altra disposizione vigente in favoredei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

1. 4. Sibilia, Baldassarre, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Cominardi, Ciprini,Bechis, Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il lavoratore che, nell’esecuzionedi uno o più contratti a termine presso lastessa azienda anche tramite somministra-zione di lavoro, abbia prestato attivitàlavorativa per un periodo superiore a seimesi ha diritto di precedenza nelle assun-zioni a tempo determinato ed indetermi-nato effettuate dal datore di lavoro entroi successivi dodici mesi con riferimentoalle mansioni già espletate in esecuzionedei rapporti a termine. Il datore di lavoroè tenuto ad informare il lavoratore di talediritto con una comunicazione scritta almomento della stipula del contratto. Icontratti collettivi stipulati a livello nazio-nale, territoriale o aziendale con le orga-nizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale pos-sono definire modalità di gestione deldiritto di precedenza e criteri di priorità.

1. 131. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana,Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti,

Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Gior-gio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla,Petitti, Malisani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

All’articolo 9-bis, comma 2, del decre-to-legge 1o ottobre 1996, n. 510, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28aprile 1996, n. 608, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Le comunicazioni dicui al presente comma effettuate dai da-tori di lavoro sono pubbliche, ed il Centroper l’Impiego territorialmente competente,su richiesta di una organizzazione sinda-cale locale o di qualsiasi soggetto interes-sato ne rilascia, con riguardo ad ognidatore di lavoro, elenco certificato relativoalle assunzioni e cessazioni intervenute neitre anni precedenti, con indicazione del-l’organico dei dipendenti e collaboratori,attualmente risultante, suddistinto per ti-pologie contrattuali utilizzate.

1. 32. Tripiedi, Cominardi, Rizzetto, Bal-dassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti,Rostellato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 4, comma 4-bis, deldecreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 18luglio 2013, n. 85, le parole: « fino al 31luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti:« fino al 31 luglio 2015 ».

1. 135. Coscia, Gnecchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 4, comma 2, del de-creto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, leparole: « fino ad un mese » sono sostituitedalle seguenti: « fino a tre mesi » e dopo leparole: « di inizio del congedo » sono ag-giunte le seguenti: « e fino a un mese dopola fine del congedo ».

1. 53. Rostellato, Cominardi, Tripiedi, Ci-prini, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre,Bechis.

Lunedì 14 aprile 2014 — 59 — Commissione XI

Page 42: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della verifica degli effettidelle disposizioni di cui al presente arti-colo, il Ministro del lavoro e delle politichesociali presenta, decorsi 12 mesi dalla datadi entrata in vigore del presente decreto,una relazione alle Camere, evidenziandoin particolare gli andamenti occupazionalie l’entità del ricorso al contratto a tempodeterminato, ripartito per fasce d’età, areegeografiche, genere, qualifiche professio-nali, durata dei contratti e quant’altroutile per una valutazione complessiva delnuovo sistema di regolazione di tale tipo-logia contrattuale, con particolare riferi-mento alle altre tipologie contrattuali.

1. 149. Baruffi, Boccuzzi, Martelli, Mic-coli, Rotta, Malisani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le clausole dei contratti collettivinazionali di lavoro vigenti alla data del 21marzo 2014 che, in attuazione della disci-plina previgente, consentono di stipularecontratti a tempo determinato entro limitiquantitativi di utilizzazione, mantengono,in via transitoria e salve diverse intese, laloro efficacia fino ad un anno dalla datadi entrata in vigore della presente dispo-sizione o, qualora più ravvicinato, fino allascadenza dei medesimi contratti collettivinazionali.

1. 144. Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai contratti a tempo determinato,anche in somministrazione, in essere alladata del 20 marzo 2014 continuano adapplicarsi le regole vigenti a quella data.Le clausole dei contratti collettivi nazio-nali vigenti alla data del 20 marzo 2014che, in attuazione della disciplina previ-gente, consentono di stipulare contralti atempo determinato entro limiti quantita-tivi di utilizzazione, mantengono, in viatransitoria e salvo diverse intese, la loroefficacia fino alla data di scadenza dei

medesimi contratti collettivi nazionali dilavoro e, comunque, almeno fino ad unanno dall’entrata in vigore del presentedecreto-legge.

1. 207. Polverini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano ai contratti stipulatisuccessivamente alla data di entrata invigore del presente decreto.

* 1. 150. Baruffi, Casellato, Cinzia MariaFontana, Giacobbe, Gregori, Simoni,Malisani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano ai contratti stipulatisuccessivamente alla data di entrata invigore del presente decreto.

* 1. 143. Venittelli.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di contratti dicollaborazione a progetto).

1. Allo scopo di estendere agli impiegaticon contratti di collaborazione a progetto,di seguito denominati « lavoratori a pro-getto », di cui agli articoli 61 e seguenti deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni, a pre-scindere dal limite dimensionale aziendale,le misure di protezione sociale e i dirittisindacali, presso l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS) è istituito unfondo per il sostegno del reddito, nei casidi licenziamento, di sospensione del lavoroe di scadenza del termine del contratto dilavoro.

2. Ai lavoratori a progetto è ricono-sciuta una prestazione previdenziale con-nessa alla cessazione del rapporto di col-laborazione, per recesso anticipato o per

Lunedì 14 aprile 2014 — 60 — Commissione XI

Page 43: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

scadenza naturale, pari a quella previstadall’articolo 2 della legge 28 giugno 2012,n. 92. Tale indennità è erogata per unperiodo massimo di dodici mesi se illavoratore non ha compiuto 55 anni di etàe di diciotto mesi se ha già compiuto taleattività.

3. La prestazione previdenziale di cui alcomma 2 è sostituiva di quella prevista dalcomma 51 dell’articolo 2 della legge 28giugno 2012, n. 92.

4. Ai lavoratori a progetto sono rico-nosciute le stesse tutele sociali di genito-rialità di cui ai commi 24 e 25 dell’articolo4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Ai lavoratori a progetto è altresìgarantita la tutela della malattia e dell’as-segno al nucleo familiare, purché iscrittialla gestione separata istituita pressol’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26,della legge n. 335/1995, con la sola esclu-sione di coloro che sono iscritti ad altreforme di previdenza obbligatoria e deipensionati.

6. Ai rapporti di collaborazione, dicarattere non occasionale, coordinati conl’attività del committente, svolti senza vin-colo di subordinazione, in modo personalee senza impiego di mezzi organizzati e afronte di un corrispettivo, definiti contrattia progetto ai sensi degli articoli 61 ese-guenti del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni, siapplicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni;

b) il codice delle pari opportunità trauomo e donna di cui al decreto legislativo11 aprile 2006, n. 198;

c) le disposizioni in materia di tuteladella salute e della sicurezza sul lavoropreviste dal decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81.

1. 01. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli, Labriola.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Anticipazione del contratto a tempo inde-terminato a protezione crescente).

1. Entro i primi 36 mesi di durata delrapporto di lavoro a tempo indeterminato,quando sia stato superato il periodo diprova il datore può recedere dal rapportostesso senza necessità di motivazione,fermo l’obbligo del preavviso di cui all’ar-ticolo 2118 del codice civile, corrispon-dendo al prestatore un’indennità pari adue giorni di retribuzione per ciascunmese, o frazione di mese superiore allametà, di durata del rapporto stesso. Nelladurata del rapporto si computa anche ladurata dei contratti a termine che abbianopreceduto il contratto a tempo indetermi-nato.

2. La disposizione di cui al comma 1 siapplica soltanto ai rapporti di lavoro co-stituiti dopo la data di entrata in vigoredel presente articolo.

1. 02. Tinagli, Antimo Cesaro, MazziottiDi Celso.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* 2. 2. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Sopprimerlo.

* 2. 64. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Semplificazione delle disposizioni in ma-teria di contratto di apprendistato).

1. Al decreto legislativo 14 settembre2011, n. 167, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 2:

1) al comma 1, la lettera i) èabrogata;

Lunedì 14 aprile 2014 — 61 — Commissione XI

Page 44: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

2) i commi 3-bis e 3-ter sono abro-gati;

b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

« 2-ter. Fatta salva l’autonomia dellacontrattazione collettiva, in considerazionedella componente formativa del contrattodi apprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, al lavoratore è ri-conosciuta una retribuzione che tengaconto delle ore di lavoro effettivamenteprestate nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo. »;

c) all’articolo 4, al comma 3, le pa-role: « , è integrata, » sono sostituite dalleseguenti: « , è integrata, di regola, salvo cheil contratto collettivo disponga altrimentiin riferimento alle esigenze specifiche del-l’apprendistato in un determinato com-parto professionale, »;

d) all’articolo 7, dopo il comma 2, èaggiunto il seguente:

« 2-bis. L’inadempimento grave dell’ob-bligo di formazione di cui sia responsabileesclusivamente il datore di lavoro producela conversione del contratto di apprendi-stato in contratto di lavoro ordinario atempo determinato, il cui termine finalecoincide con quello originariamente pre-visto per il rapporto di apprendistato. ».

2. All’articolo 1 della legge 28 giugno2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.

2. 71. Tinagli, Antimo Cesaro, MazziottiDi Celso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Al testo unico di cui al decretolegislativo 14 settembre 2011, n. 167, al-l’articolo 3 dopo il comma 1, è inserito ilseguente: « 1-bis. Previsione di un monte

ore di formazione esterna, anche on-line,o interna all’azienda, finalizzata al conse-guimento della qualifica o del diplomaprofessionale in funzione di quanto stabi-lito al comma 1 e secondo standard mi-nimi formativi definiti ai sensi del decretolegislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. 10. Rizzetto, Rostellato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

Al testo unico di cui al decreto legisla-tivo 14 settembre 2011, n. 167, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, èinserito il seguente:

« 1-bis. La regolamentazione dei profiliformativi dell’apprendistato per l’istru-zione e la formazione per il consegui-mento del diploma professionale quin-quennale, del diploma di formazione tec-nica e del diploma superiore secondario disecondo grado è rimessa al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca ealle province autonome di Trento e diBolzano per i profili di loro competenza.

2. 11. Rizzetto, Rostellato.

Sopprimere il comma 1.

2. 35. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1).

* 2. 3. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Bal-dassarre.

Lunedì 14 aprile 2014 — 62 — Commissione XI

Page 45: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1).

* 2. 56. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana,Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti,Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Gior-gio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla,Petitti, Malisani.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1).

* 2. 63. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 1).

* 2. 72. Labriola.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1 la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:

« a) forma scritta del contratto, delpatto di prova e del relativo piano forma-tivo individuale da definire di norma sullabase di moduli e formulari standard sta-biliti dalla contrattazione collettiva, daglienti bilaterali, da accordi fra le Regioni ele Province autonome o desumibili dalRepertorio nazionale dei titoli di istru-zione e formazione e delle qualificazioniprofessionali entro trenta giorni dalla sti-pulazione del contratto.

2. 86. Polverini.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) la lettera a) del comma 1 è sosti-tuita dalla presente: « a) forma scritta delcontratto, del patto di prova e, solo per ilcontratto di apprendistato di cui all’arti-colo 1 comma 2 lettera a), del relativopiano formativo individuale definito e re-datto dal Ministero del Lavoro, sentitol’ISFOL, in base al livello, alla qualifica daconseguire e al codice ATECO, entro no-

vanta giorni dalla stipulazione del con-tratto il datore di lavoro o in alternativa iltutor e il lavoratore si recheranno pressoil centro per l’impiego competente perterritorio e compileranno in forma tele-matica il piano formativo sulla base diquello proposto dal Ministero adattandoloalle esigenze e all’organizzazione azien-dale. Al termine di ogni anno di appren-distato il centro per l’impiego convocheràdatore di lavoro o tutor aziendale e di-pendente e insieme valuteranno qualiobiettivi del piano formativo sono statiraggiunti o a che punto è la fase diacquisizione delle competenze previste dalpiano formativo; ».

2. 48. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, alla lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) la lettera a) del comma 1 è sosti-tuita dalla presente: « a) forma scritta delcontratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale definito e re-datto dal Ministero del Lavoro, sentitol’ISFOL, in base al livello, alla qualifica daconseguire e al codice ATECO, entro no-vanta giorni dalla stipulazione del con-tratto il datore di lavoro o in alternativa iltutor e il lavoratore si recheranno pressoil centro per l’impiego competente perterritorio e compileranno in forma tele-matica il piano formativo sulla base diquello proposto dal Ministero adattandoloalle esigenze e all’organizzazione azien-dale. Al termine di ogni anno di appren-distato il centro per l’impiego convocheràdatore di lavoro o tutor aziendale e di-pendente e insieme valuteranno qualiobiettivi del piano formativo sono statiraggiunti o a che punto è la fase diacquisizione delle competenze previste dalpiano formativo; ».

2. 47. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Lunedì 14 aprile 2014 — 63 — Commissione XI

Page 46: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, alla lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) la lettera a) del comma 1 è sosti-tuita dalla presente: « a) forma scritta delcontratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale definito e re-datto dal Ministero del Lavoro, sentitol’Isfol, in base al livello, alla qualifica daconseguire e al codice ATECO, entrotrenta giorni dalla stipulazione del con-tratto il datore di lavoro (o in alternativail tutor) e il lavoratore si recherannopresso il centro per l’impiego competenteper territorio e compileranno in formatelematica il piano formativo sulla base diquello proposto dal Ministero adattandoloalle esigenze e all’organizzazione azien-dale. Al termine di ogni anno di appren-distato il centro per l’impiego convocheràdatore di lavoro (o tutor aziendale) edipendente e insieme valuteranno qualiobiettivi del piano formativo sono statiraggiunti o a che punto è la fase diacquisizione delle competenze previste dalpiano formativo; ».

2. 46. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente: « a) forma scritta delcontratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale da definire,anche sulla base di moduli e formularistabiliti dalla contrattazione collettiva odagli enti bilaterali, entro novanta giornidalla stipulazione del contratto; ».

2. 36. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente: « a) forma scritta del

contratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale da definire,anche sulla base di moduli e formularistabiliti dalla contrattazione collettiva odagli enti bilaterali, entro sessanta giornidalla stipulazione del contratto; ».

2. 37. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

1) al comma 1, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente forma scritta del con-tratto, del patto di prova e, limitatamenteall’apprendistato professionalizzante ocontratto di mestiere, del relativo pianoformativo individuale da definire, anchesulla base di moduli e formulari stabilitidalla contrattazione collettiva o dagli entibilaterali, entro trenta giorni dalla stipu-lazione del contratto.

2. 42. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a) sostituire ilnumero 1) con il seguente:

al comma 1) la lettera a) è sostituitadalla seguente: « a) forma scritta del con-tratto, del patto di prova e del relativopiano formativo individuale definito e re-datto secondo il livello e la qualifica daconseguire, dalla contrattazione collettivao dagli enti bilaterali, entro trenta giornidalla stipulazione del contratto; ».

2. 44. Rizzetto, Rostellato, Bechis, Tri-piedi, Cominardi, Chimienti, Baldas-sarre, Ciprini.

Al comma 1, lettera a), numero 1),aggiungere, in fine, le parole: e definizionedel relativo piano formativo individuale daregistrare sul libretto formativo, anchesulla base di moduli e formulari stabilitidalla contrattazione collettiva o dagli enti

Lunedì 14 aprile 2014 — 64 — Commissione XI

Page 47: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

bilaterali, entro trenta giorni dalla stipu-lazione del contratto.

2. 73. Dambruoso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 1, lettera a-bis),dopo le parole: « dall’articolo 4, comma 5 »aggiungere le seguenti: « e dall’ultimo pe-riodo dell’articolo 3, comma 1 ».

Conseguentemente, sostituire la letterab) con la seguente:

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, aggiungere infine ilseguente periodo: « L’apprendistato per laqualifica e per il diploma professionalepuò realizzarsi anche mediante contrattistagionali a tempo determinato. »;

2) dopo il comma 2-bis è aggiuntoil seguente:

« 2-ter. Fatta salva l’autonomia dellacontrattazione collettiva, in considerazionedella componente formativa del contrattodi apprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, al lavoratore è ri-conosciuta una retribuzione che tengaconto delle ore di lavoro effettivamenteprestate nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo ».

2. 74. Gebhard, Alfreider, Plangger,Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera a), sopprimere inumeri 2) e 3).

2. 61. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1 lettera a) sopprimere ilnumero 2).

* 2. 4. Ciprini, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Tripiedi, Bechis,Chimienti.

Al comma 1 lettera a) sopprimere ilnumero 2).

* 2. 62. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Al comma 1 lettera a) sopprimere ilnumero 2).

* 2. 75. Labriola.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 1, dopo la lettera m) èaggiunta la seguente: « m-bis) assicurare ilrispetto di una quota minima di parteci-pazione delle persone con disabilità, pariad almeno un terzo di quanto previstodall’articolo 3, comma 1, lettera a) dellalegge 12 marzo 1999, n. 68 ».

2. 58. Coccia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 3).

* 2. 31. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere ilnumero 3).

* 2. 76. Labriola.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 3) con i seguenti:

3) al comma 3-bis, primo periodo,sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole: « L’assun-zione di nuovi apprendisti » sono inseritele seguenti: « Fatto salvo quanto previstodalla contrattazione collettiva di riferi-mento »;

b) le parole: « 50 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

Lunedì 14 aprile 2014 — 65 — Commissione XI

Page 48: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

3-bis) Al comma 3-ter, le parole: « dieciunità » sono sostituite dalle seguenti:« trenta unità ».

2. 55. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana,Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti,Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Gior-gio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla,Petitti, Malisani.

Al comma 1, lettera a), sostituire ilnumero 3) con il seguente:

3) al comma 3-bis le parole: « almenoil 50 per cento » sono sostituite dalleseguenti: « almeno il 30 per cento » eall’articolo 1, comma 19, della legge 28giugno 2012, n. 92, sostituire le parole:« 30 per cento » con le seguenti: « 20 percento ».

2. 87. Polverini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere ilseguente numero:

3-bis) All’articolo 2 del decreto legisla-tivo 167 del 14 settembre 2011 le lettereda a) a m) sono sostituite dalle seguenti:

« a) forma scritta del contratto, delpatto di prova e del relativo piano forma-tivo individuale definito e redatto in basein base al livello ed alla qualifica daconseguire, dalla contrattazione collettivaa dagli enti bilaterali, entro trenta giornidalla stipulazione del contratto;

b) previsione di una durata minimadel contratto non inferiore a sei mesi, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 4,comma 5;

c) nei casi di assunzione ai sensidell’articolo 4, la possibilità di stipulazionedel contratto è subordinata al possesso delpatentino dell’apprendista;

d) divieto di retribuzione a cottimo;

e) possibilità di inquadrare il lavora-tore fino a due livelli inferiori rispetto allacategoria spettante, in applicazione del

contratto collettivo nazionale di lavoro, ailavoratori addetti a mansioni o funzioniche richiedono qualificazioni corrispon-denti a quelle al conseguimento delle qualiè finalizzato il contratto ovvero, in alter-nativa, di stabilire la retribuzione dell’ap-prendista in misura percentuale e in modograduale alla anzianità di servizio;

f) presenza di un tutore o referenteaziendale;

g) possibilità del riconoscimento,sulla base dei risultati conseguiti all’in-terno del percorso di formazione, esternae interna alla impresa, della qualificaprofessionale ai fini contrattuali e dellecompetenze acquisite ai fini del prosegui-mento degli studi nonché nei percorsi diistruzione degli adulti;

h) registrazione della formazione ef-fettuata e della qualifica professionale afini contrattuali eventualmente acquisitanel libretto formativo del cittadino di cuiall’articolo 2, comma 1, lettera i), deldecreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276;

i) possibilità di prolungare il periododi apprendistato in caso di malattia, in-fortunio o altra causa di sospensione in-volontaria del rapporto, superiore a trentagiorni, secondo quanto previsto dai con-tratti collettivi;

i) divieto per le parti, dopo il periododi prova di cui al comma precedente, direcedere dal contratto durante il periododi formazione in assenza di una giustacausa o di un giustificato motivo. In casodi licenziamento privo di giustificazionetrovano applicazione le sanzioni previstedalla normativa vigente;

l) possibilità per le parti di recederedal contratto con preavviso decorrente daltermine del periodo di formazione ai sensidi quanto disposto dall’articolo (2118 delcodice civile; nel periodo di preavvisocontinua a trovare applicazione la disci-plina del contratto di apprendistato). Senessuna delle parti esercita la facoltà direcesso al termine del periodo di forma-

Lunedì 14 aprile 2014 — 66 — Commissione XI

Page 49: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

zione, il rapporto prosegue come ordinariorapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato;

m) previsione, nel caso di primocontratto di apprendistato tra un datore dilavoro e un soggetto, di un periodo diprova di almeno sei mesi;

n) divieto di stipulare contratti diapprendistato con soggetti che abbiano giàsvolto un periodo di apprendistato per untotale complessivo di sette anni ».

2. 53. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere ilseguente numero:

3-bis) All’articolo 2 è aggiunta la letteraa-bis: « a-bis) nei casi di assunzione aisensi dell’articolo 4, la possibilità di sti-pulazione del contratto è subordinata alpossesso del patentino dell’apprendista.Tale patentino sarà acquisito attraverso lafrequenza di un corso organizzato daparte della Regione in cui si svolge ilrapporto di lavoro, che dovrà prevedereobbligatoriamente ed esclusivamente le se-guenti materie:

a) competenze di base in merito aldiritto del lavoro;

b) competenze in merito alla sicu-rezza sul lavoro. Il corso potrà durare daun minimo di 80 ore ad un massimo di120 ore totali. Ogni regione provvederà aorganizzare i corsi, in base alle propriedisponibilità, nella maniera più efficientepossibile in modo che i corsi stessi pos-sano essere effettuati in tempi ridotti. Aifini del contenimento della spesa pubblicala regione potrà organizzare tali corsianche in modalità e-learning o blended.Dopo l’acquisizione dell’attestato di fre-quenza, denominato « patentino dell’ap-prendista » il lavoratore potrà proporsipresso qualunque azienda e sarà esentatodalla formazione esterna per tutta la du-

rata dell’apprendistato. Il patentino del-l’apprendista vale anche per eventuali con-tratti di apprendistato successivi.

2. 49. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

3-bis) Al comma 1, dopo la lettera c) èinserita la seguente: « c-bis) possibilità diformulare un piano formativo per l’acqui-sizione di competenze professionali, attra-verso una formazione sul lavoro, che,anche in deroga all’articolo 2103 del co-dice civile, consenta di adibire l’apprendi-sta a mansioni plurime, per un periodoche sarà specificato nel contratto indivi-duale e che, comunque, non potrà esseresuperiore ai due terzi del periodo forma-tivo programmato nel piano formativo. Altermine di questo primo periodo, il datoredi lavoro ha la facoltà di recedere dalcontratto ai sensi dell’articolo 2118 delcodice civile, ovvero definire, in formascritta, la qualifica che potrà essere ac-quisita dall’apprendista al termine del pe-riodo formativo e, conseguentemente, in-tegrare il piano formativo. ».

2. 85. Tinagli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

3-bis) All’articolo 2 del decreto legisla-tivo 167 del 14 settembre 2011 è aggiuntala seguente lettera:

« m-bis) divieto di stipulare contrattidi apprendistato con soggetti che abbianogià svolto, anche presso altri datori dilavoro, un periodo di apprendistato peruna durata complessiva pari a sette annianche con mansioni differenti ».

2. 52. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Lunedì 14 aprile 2014 — 67 — Commissione XI

Page 50: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

3-bis) All’articolo 2 del decreto legisla-tivo 167 del 14 settembre 2011 è aggiuntala seguente lettera:

« m-bis) previsione, nel caso di primocontratto di apprendistato tra un datore dilavoro e un soggetto, di un periodo diprova di almeno sei mesi ».

2. 51. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

3-bis) Al comma 1, lettera c), dopo leparole: « possibilità di inquadrare » sonoinserite le seguenti: « , ai soli fini retribu-tivi, ».

2. 84. Tinagli.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 2. 6. Chimienti, Baldassarre, Cominardi,Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* 2. 60. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), conla seguente:

b) dopo il comma 2 dell’articolo 3 deldecreto legislativo n. 167 del 2011 è inse-rito il seguente:

« 2-bis. In assenza degli accordi e deicontratti collettivi di cui al comma 1dell’articolo 2, per l’apprendistato perl’istruzione e la formazione si applica ladisciplina contrattuale prevista per l’ap-prendistato professionalizzante o di me-stiere. La retribuzione dell’apprendista èriparametrata rispetto alla retribuzionedelle maestranze qualificate di pari livello

di inquadramento contrattuale tenendoconto dell’impegno formativo e del realeimpegno lavorativo dell’apprendista ».

Conseguentemente sostituire la letterac), con la seguente:

c) dopo il comma 3 dell’articolo 5 deldecreto legislativo n. 167 del 2011 è inse-rito il seguente: « 3-bis in assenza degliaccordi e dei contratti collettivi di cui alcomma 1 dell’articolo 2, per l’apprendi-stato di alta formazione e di ricerca siapplica la disciplina contrattuale previstaper l’apprendistato professionalizzante odi mestiere. La retribuzione dell’appren-dista è riparametrata rispetto alla retri-buzione delle maestranze qualificate dipari livello di inquadramento contrattualetenendo conto dell’impegno formativo edel reale impegno lavorativo dell’appren-dista ».

2. 34. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, ilseguente comma: « 2-ter. Fatta salva l’au-tonomia della contrattazione collettiva ap-plicata agli apprendisti in forza primadella data dell’entrata in vigore della pre-sente normativa, in considerazione dellacomponente formativa del contratto diapprendistato per la qualifica e per ildiploma professionale, al lavoratore dinuova assunzione è riconosciuta una re-tribuzione che tenga conto delle ore dilavoro effettivamente prestate nonchédelle ore di formazione nella misura del20 per cento del relativo monte ore com-plessivo ».

2. 77. Alfreider, Gebhard, Plangger,Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:della contrattazione collettiva aggiungere leseguenti: e aziendale.

2. 9. Rizzetto, Rostellato.

Lunedì 14 aprile 2014 — 68 — Commissione XI

Page 51: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, alla lettera b), sostituire laparola: riconosciuta con la seguente: attri-buita.

2. 15. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire laparola: tenga con la seguente: tiene.

2. 14. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, alla lettera b), sostituire laparola: effettivamente con la seguente:realmente.

2. 13. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 1 lettera b), sostituire leparole: nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo con le seguenti:nonché delle ore di formazione strutturatainterna o esterna all’azienda almeno nellamisura del 35 per cento del relativo monteore complessivo nel primo anno di con-tratto, nella misura almeno del 55 percento del relativo monte ore complessivonel secondo anno di contratto e nellamisura almeno del 75 per cento del rela-tivo monte ore complessivo nel terzo annodi contratto.

2. 19. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1 lettera b), sostituire leparole: nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo con le seguenti:nonché delle ore di formazione strutturata

interna o esterna all’azienda nella misuradel 100 per cento del relativo monte orecomplessivo.

2. 26. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1 lettera b), sostituire leparole: nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo con le seguenti:nonché delle ore di formazione strutturatainterna o esterna all’azienda almeno nellamisura dell’80 per cento del relativo monteore complessivo.

2. 21. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1 lettera b), sostituire leparole: nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo con le seguenti:nonché delle ore di formazione strutturatainterna o esterna all’azienda almeno nellamisura del 50 per cento del relativo monteore complessivo.

2. 20. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1 lettera b), sostituire leparole: nonché delle ore di formazionenella misura del 35 per cento del relativomonte ore complessivo con le seguenti:nonché delle ore di formazione strutturatainterna o esterna all’azienda almeno nellamisura del 35 per cento del relativo monteore complessivo.

2. 23. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:di formazione, aggiungere la seguente: al-meno.

Conseguentemente, il medesimo comma1, lettera b), aggiungere, in fine il seguente

Lunedì 14 aprile 2014 — 69 — Commissione XI

Page 52: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

periodo: Qualora venga accertato, ancheattraverso lo strumento del libretto for-mativo del cittadino, che le ore di forma-zione strutturata interna e/o esterna al-l’azienda effettivamente svolte dall’appren-dista siano superiori a quelle certificatedal datore di lavoro, quest’ultimo è tenutoa corrispondere all’apprendista la ordina-ria retribuzione spettante per l’attività la-vorativa per tutte le ore di formazioneeffettivamente svolte.

2. 16. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:di formazione, aggiungere la seguente: al-meno.

Conseguentemente, al medesimo comma1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Qualora venga accertato che leore di formazione strutturata interna e/oesterna all’azienda effettivamente svoltedall’apprendista siano superiori a quellecertificate dal datore di lavoro, quest’ul-timo è tenuto a corrispondere all’appren-dista la ordinaria retribuzione spettanteper l’attività lavorativa per tutte le ore diformazione effettivamente svolte.

2. 17. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:di formazione, aggiungere la seguente: al-meno.

2. 18. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3, del decreto legi-slativo 14 settembre 2011, n. 167, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo del comma 2 èsostituito dal seguente:

2. La regolamentazione dei profili for-mativi dell’apprendistato per la qualifica eper il diploma professionale è rimessa adapposite convenzioni stipulate dai singolidatori di lavoro con le istituzioni scolasti-che, con il coinvolgimento delle istituzioniformative o di ricerca e aventi comeoggetto la promozione delle attività im-prenditoriali, del lavoro, della formazione,della innovazione e del trasferimento tec-nologico, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica, nel rispettodei seguenti criteri e principi direttivi:

2) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente: 2-bis. La regolamentazione deiprofili formativi dell’apprendistato per laqualifica e per il diploma professionale dicui al precedente comma 2 può essereintegrata dalla offerta formativa pubblicadelle Regioni, interna o esterna allaazienda, nei limiti delle risorse annue diciascuna e nel rispetto dei principi di cuial precedente comma 2.

2. 83. Antimo Cesaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) all’articolo 3 del decreto legi-slativo 14 settembre 2011, n. 197, alcomma 1, sono aggiunti, in fine, le parole:e cinque nel caso di diploma quinquen-nale.

2. 82. Antimo Cesaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 2. 7. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 2. 30. Tripiedi, Baldassarre, Ciprini,Bechis.

Lunedì 14 aprile 2014 — 70 — Commissione XI

Page 53: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 2. 59. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* 2. 78. Labriola.

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) all’articolo 4:

1) il comma 3, è sostituito dalseguente: « 3. La formazione di tipo pro-fessionalizzante e di mestiere, svolta sottola responsabilità della azienda, può essereintegrata, nei limiti delle risorse annual-mente disponibili, dalla offerta formativapubblica, interna o esterna alla azienda, odall’offerta di soggetti privati accreditati,finalizzata alla acquisizione di competenzedi base e trasversali ed è in ogni casoobbligatoria per un monte complessivonon superiore a centoventi ore per ladurata del triennio e disciplinata dalleRegioni sentite le parti sociali e tenutoconto dell’età, del titolo di studio e dellecompetenze dell’apprendista. »;

2) dopo il comma 3, è aggiunto ilseguente: « 3-bis. In caso di imprese multilocalizzate di cui all’articolo 2, comma 2lettera c), del decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76 convertito con modificazioni dallalegge 9 agosto 2013, n. 99, la formazionedi tipo professionalizzante e di mestiere, dicui al precedente comma 3, avviene nelrispetto della disciplina della Regione ovel’impresa ha la propria sede legale. ».

2. 79. Dambruoso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) conla seguente:

c) all’articolo 4, il comma 3 è sosti-tuito dal presente: « 3. La formazione di

tipo professionalizzante e di mestiere,svolta sotto la responsabilità della azienda,è corrisposta, nei limiti delle risorse an-nualmente disponibili, dall’offerta forma-tiva pubblica, finalizzata all’acquisizionedi competenze di base e trasversali per unmonte complessivo non superiore a cen-toventi ore per la durata del triennio edisciplinata dalle Regioni sentite le partisociali, anche ai fini del contenimentodella spesa pubblica, attraverso l’imple-mentazione di appositi moduli formativifruibili in modalità e-learning o blended iin modo tale da garantire l’uniformitàdell’offerta formativa, tenuto conto del-l’età, del titolo di studio e delle compe-tenze già acquisite dal soggetto.

2. 50. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) all’articolo 4, il comma 3, è sosti-tuito dal seguente:

« 3. L’azienda, nell’ambito della forma-zione di tipo professionalizzante e di me-stiere, svolta sotto la propria responsabi-lità, si rivolge all’ente erogatore dell’offertaformativa pubblica al fine di assicurarel’acquisizione di competenze di base etrasversali per un monte complessivo nonsuperiore a centoventi ore per la duratadel triennio. La formazione, interna oesterna all’azienda, eventualmente anchein forma di voucher spendibili presso entiaccreditati o autorizzati, è disciplinatadalle Regioni, nei limiti delle risorse an-nualmente disponibili, sentite le parti so-ciali e tenuto conto dell’età, del titolo distudio e delle competenze dell’apprendi-stato. L’azienda non può essere sanzionatain caso di inadempienza dell’ente eroga-tore dell’offerta formativa pubblica. In talcaso, l’obbligo di cui al primo periodo siintende comunque evaso ».

2. 89. Polverini.

Lunedì 14 aprile 2014 — 71 — Commissione XI

Page 54: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1, sostituire la lettera c), conla seguente:

c) all’articolo 4, comma 3, è aggiuntoinfine il seguente periodo: « Qualora laRegione non provveda a comunicare al-l’azienda, entro quarantacinque giorni dal-l’instaurazione del rapporto di lavoro, lemodalità per usufruire dell’offerta forma-tiva pubblica, il datore di lavoro è esone-rato dall’integrazione di cui al primo pe-riodo. »

2. 54. Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boc-cuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana,Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti,Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Gior-gio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla,Petitti, Malisani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:può essere integrata aggiungere le seguenti:grazie all’assegnazione di voucher forma-tivi, che l’apprendista può utilizzare nel-l’intero territorio nazionale.

2. 1. Vaccaro, Ascani, Borghi, Di Stefano,Galperti, Marco Meloni, FrancescoSanna, Dal Moro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole:, può essere integrata, aggiungere le se-guenti: da parte del datore di lavoro,.

2. 65. Taglialatela, Balduzzi, Cicu, Fabbri,Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti lettere:

c-bis) all’articolo 4, al comma 2, leparole: « a tre anni » sono sostituite dalleseguenti: « a quattro anni »;

e) all’articolo 4, al comma 3, le pa-role: « per la durata del triennio » sonosostituite dalle seguenti: « per la durata delquadriennio ».

2. 67. Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 3, al comma 1, leparole: « a tre anni ovvero quattro nel casodi diploma quadriennale regionale » sonosostituite dalle seguenti: « a quattro anni ».

2. 69. Fedriga.

Al comma 1), aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 3, al comma 1, leparole: « quindici anni » con le seguenti:« sedici anni ».

2. 33. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1), aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 3, al comma 1, leparole: « venticinquesimo anno di età »sono sostituite dalle seguenti: « trentesimoanno di età ».

2. 70. Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 4, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 5-bis. Al fine di semplificare le mo-dalità di adempimento da parte delle re-gioni dell’obbligo di erogazione dell’offertaformativa pubblica, interna o esterna al-l’azienda, per la formazione di tipo pro-fessionalizzante e di mestiere, sono definiticon decreto del ministro del lavoro, diconcerto con il ministro per la semplifi-cazione e della Pubblica amministrazione,d’intesa con la Conferenza unificata, glistandard e le regole per garantire l’uni-formità su tutto il territorio nazionaledelle materie da trattare, nonché il monteorario relativo ai singoli corsi e le moda-lità di certificazione del percorso forma-tivo.

Lunedì 14 aprile 2014 — 72 — Commissione XI

Page 55: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

5-ter. Le materie di cui al comma 5-bissono:

a) diritto e sicurezza sul lavoro;

b) nozioni di primo soccorso;

c) lingua inglese;

d) normativa europea sui diritti dellavoratore ».

2. 43. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Bal-dassarre, Rostellato, Bechis, Chimienti,Rizzetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 4, è aggiunto, infine, il seguente comma: « 5-bis. Al fine disemplificare le modalità di adempimentoda parte delle regioni dell’obbligo di ero-gazione dell’offerta formativa pubblica, in-terna o esterna all’azienda, per la forma-zione di tipo professionalizzante e di me-stiere, sono definiti con decreto del Mini-stro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro per la semplifi-cazione e la pubblica amministrazione,d’intesa con la Conferenza unificata, glistandard e le regole per garantire l’uni-formità su tutto il territorio nazionaledelle procedure di iscrizione ai corsi edella relativa modulistica, dei tempi e delmonte orario di frequenza ai corsi, dellemodalità di frequenza, delle materie datrattare e delle modalità di certificazionedella percorso formativo svolto dall’ap-prendista »

2. 28. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 4, è aggiunto, infine, il seguente comma: « 5-bis. Al fine disemplificare le modalità di adempimentoda parte delle Regioni dell’obbligo di ero-gazione dell’offerta formativa pubblica, in-terna o esterna all’azienda, per la forma-

zione di tipo professionalizzante e di me-stiere, la Conferenza unificata definisceentro il 30 giugno 2014 gli standard e leregole per garantire l’uniformità su tutto ilterritorio nazionale delle procedure diiscrizione ai corsi e della relativa modu-listica, dei tempi e del monte orario difrequenza ai corsi, delle materie da trat-tare e delle modalità di certificazione delpercorso formativo svolto dall’ apprendi-sta ».

2. 29. Chimienti, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Tripiedi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 4, al comma 1, leparole: « ventinove anni » sono sostituitedalle seguenti: « trentacinque anni ».

2. 68. Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 5, al comma 1, leparole: « ventinove anni » sono sostituitedalle seguenti: « trentacinque anni ».

2. 66. Fedriga.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

c-bis) all’articolo 7, sono apportate leseguenti modificazioni:

1) Il comma 4 è sostituito dalseguente:

« 4. Ai fini della loro qualificazione oriqualificazione professionale è possibileassumere in apprendistato i lavoratori inmobilità, nonché i lavoratori beneficiari diprestazioni di disoccupazione, assicura-zione sociale per l’impiego ASpI e miniASpI, cassa integrazione guadagni straor-dinaria, cassa integrazione guadagni ordi-naria a zero ore, anche in deroga. Per essitrovano applicazione, in deroga alle pre-

Lunedì 14 aprile 2014 — 73 — Commissione XI

Page 56: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

visioni di cui all’articolo 2, comma 1,lettera i), le disposizioni in materia dilicenziamenti individuali di cui alla legge15 luglio 1966, n. 604 ».

2) Dopo il comma 4 sono aggiuntii seguenti:

« 4-bis. Per i lavoratori in mobilitànonché per quelli beneficiari di presta-zioni di cassa integrazione guadagnistraordinaria, cassa integrazione guadagniordinaria a zero ore, anche in deroga, dicui al comma 4, trovano applicazione ilregime contributivo agevolato di cui all’ar-ticolo 25, comma 9, della legge 23 luglio1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo8, comma 4, della medesima legge.

4-ter. Per i lavoratori beneficiari diprestazioni di disoccupazione, assicura-zione sociale per l’impiego ASpI e miniASpI di cui al comma 4, trovano applica-zione il regime contributivo agevolato dicui all’articolo 25, comma 9, della legge 23luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cuiall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28giugno 2012, n. 92 ».

2. 80. Baldelli, Polverini.

Sopprimere il comma 2.

2. 8. Baldassarre, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai datori di lavoro che stabiliz-zeranno, al termine del periodo di appren-distato, di sistema duale d’istruzione o cheassumeranno dopo il periodo di prova,lavoratori a tempo indeterminato, sarannoriconosciuti sgravi contributivi pari al 50per cento dei contributi previdenziali eassistenziali dovuti per un periodo di 36mesi. Il beneficio è elevato al 100 percento per le imprese operanti nel Mezzo-giorno.

2. 81. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli, Labriola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai contratti di apprendistato inessere alla data del 20 marzo 2014 con-tinuano ad applicarsi le regole vigenti aquella data.

2. 88. Polverini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis) Il comma 3, lettera e) dell’arti-colo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,è così modificato:

« e) avere conseguito un diploma discuola secondaria di secondo grado, avereFrequentato un corso di formazione edavere superato un esame diretto ad ac-certare l’attitudine e la capacità professio-nale dell’aspirante in relazione al ramo dimediazione prescelto, ovvero essere tito-lare di contratto di apprendistato profes-sionalizzante o di mestiere regolamentato,con particolare riferimento agli aspettiformativi, da accordi interconfederali o dacontratti collettivi di lavoro stipulati alivello nazionale da associazioni dei datoridi lavoro e prestatori di lavoro compara-tivamente più rappresentative della cate-goria, oppure, in via transitoria e fino al20 marzo 2016, avere conseguito il di-ploma di scuola secondaria di secondogrado ed avere effettuato un periodo dipratica di almeno dodici mesi continuativicon l’obbligo di frequenza di uno specificocorso di formazione professionale. Le mo-dalità e le caratteristiche del titolo diformazione, dell’esame e quelle della te-nuta del registro dei praticanti sono de-terminate con decreto del Ministro dellosviluppo economico; ».

2. 92. Polverini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All’articolo 11 del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, in legge 14 settembre 2011,n. 148, aggiungere, dopo il comma 1, ilseguente:

« 1-bis. In deroga alla disciplina deli-neata al comma precedente e in attesa di

Lunedì 14 aprile 2014 — 74 — Commissione XI

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una riforma organica dello strumento deltirocinio, fino al 31 dicembre 2017, al finedi favorire l’alternanza scuola - lavoro, glistudenti iscritti agli ultimi due anni dellascuola secondaria di secondo grado e aicorsi di istruzione superiore frequentanoun tirocinio formativo e di orientamentonon curriculare. La durata, che non puòessere inferiore alla media delle ore distudio settimanali, è fissata con decretodel Ministero del lavoro e delle politiche,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e leProvince autonome di Trento e Bolzano,previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari e previo confronto conle organizzazioni sindacali e datorialimaggiormente rappresentative sul pianonazionale ».

2. 90. Polverini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dal mese successivoall’entrata in vigore della presente dispo-sizione, il primo periodo dell’articolo 22,comma 1, della legge 12 novembre 2011,n. 183 trova applicazione anche per idatori di lavoro che occupino alle propriedipendenze un numero di addetti pari osuperiore a dieci. Il Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio.

2. 91. Polverini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al decreto legislativo 167 del 14settembre 2011 l’articolo 1 è sostituito dalpresente:

« ART. 1. L’apprendistato è un contrattodi lavoro finalizzato alla formazione e allaoccupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è defi-nito secondo le seguenti tipologie:

a) apprendistato scuola-lavoro;

b) apprendistato di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione ericerca ».

2. 45. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2-bis. All’articolo 8-bis, comma 2, deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, dopo le parole: « Ilprogramma contempla la stipulazione dicontratti di apprendistato » sono aggiuntele seguenti: « che, ai fini del programmasperimentale, possono essere stipulati an-che in deroga ai limiti di età stabilitidall’articolo 5 del decreto legislativo 14settembre 2011, n. 167 ».

2. 57. Ghizzoni, Incerti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione Irpef e decontribuzione per fa-vorire l’occupazione degli over cinquan-

tenni).

1. Limitatamente per i soggetti di etàsuperiore ai cinquant’anni, con l’obiettivodi favorire nell’immediato la ricollocazionelavorativa dei soggetti cosiddetti a rischiodi esclusione sociale, in via sperimentalesono riconosciuti in favore dei soggetti dietà superiore a cinquanta anni, assunticon qualsiasi tipologia contrattuale previ-sta dalla normativa vigente, una riduzionedel 50 per cento dell’imposta sul redditodelle persone fisiche di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, per un periodo di diciottomesi a decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto-legge, nonché la totale de-contribuzione degli oneri dovuti dal datoredi lavoro per un periodo di ventiquattromesi dalla medesima data di entrata invigore.

2. 03. Fedriga.

Lunedì 14 aprile 2014 — 75 — Commissione XI

Page 58: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Riduzione Irpef per i neo-assunti undertrent’anni).

1. Limitatamente ai soggetti di età in-feriore ai trenta anni, nell’ottica di soste-nere nell’immediato l’occupazione dei gio-vani nel peculiare contesto dell’attuale si-tuazione economica, in via sperimentaleper un periodo massimo di diciotto mesi,a decorrere dall’entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decretolegge, l’imposta sul reddito delle personefisiche di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, è ridotta del 50 per cento in casodi assunzione con contratto di lavoro dinatura subordinata a tempo determinatoovvero con le tipologie contrattuali di cuial decreto legislativo n. 276 del 2003, esuccessive integrazioni e modificazioni.

2. 02. Fedriga.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Per agevolare la formazione professio-nale e l’inserimento degli studenti nelmondo del lavoro, nell’ambito dei percorsidi alternanza scuola-lavoro previsti daldecreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005e in relazione alla legge 11 marzo 2014,n. 23, che interviene in materia di revi-sione dei catasto, gli istituti statali d’istru-zione secondaria di secondo grado neiquali è previsto l’insegnamento delle di-scipline estimo e topografia possono sti-pulare delle convenzioni con gli enti locali,in qualità di uffici territoriali dell’Agenziadelle entrate, al fine di consentire aglistudenti iscritti agli ultimi due anni deltriennio scolastico di effettuare un’espe-

rienza professionale mediante la collabo-razione attiva ai rilevamenti catastali.

2. 04. Marzana, Luigi Gallo, Brescia,Vacca, Battelli, D’Uva, Simone Valente,Di Benedetto, Rostellato, Cominardi,Ciprini, Bechis, Baldassarre, Tripiedi,Chimienti, Rizzetto.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure per favorire esperienze lavorativedegli studenti).

1. Al fine di favorire le esperienzelavorative dei giovani studenti con meno di18 anni nel periodo delle vacanze estive, lacorrispondente contribuzione a carico deidatori di lavoro, per una durata nonsuperiore a tre mesi, è equiparata a quelladegli apprendisti. A tal fine è prevista unaformazione preliminare, organizzata dacentri di formazione professionale durantel’anno scolastico la cui disciplina è de-mandata alle regioni. La formazione cer-tificata dà luogo a crediti formativi rico-nosciuti.

2. 01. Arlotti, Baruffi, Giacobbe.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 2. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Al comma 1 sostituire le parole: comu-nitari e stranieri regolarmente soggior-nanti in Italia con le seguenti: e gli stra-nieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. 3. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Lunedì 14 aprile 2014 — 76 — Commissione XI

Page 59: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 4, comma 1, del de-creto del Presidente della Repubblica 7luglio 2000, n. 442, il primo periodo èsostituito dal seguente: Sono obbligati arichiedere l’iscrizione nell’elenco anagra-fico dei servizi competenti, indipendente-mente dal luogo della propria residenza,tutti i cittadini italiani aventi l’età stabilitadalla legge per essere ammessi al lavoro, isoggetti comunitari e stranieri regolar-mente soggiornanti in Italia all’atto diricezione del permesso di soggiorno, chesiano inoccupati, disoccupati, nonché oc-cupati in cerca di altro lavoro.

3. 1. Rostellato, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti, Tripiedi, Co-minardi.

Al comma 2, sostituire le parole: inqualsiasi ambito con le seguenti: in ogniambito.

3. 23. Cominardi, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1-bis del decreto le-gislativo 21 aprile 2000, n. 181, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1deve essere emanato entro il 20 ottobre2014 ».

3. 4. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, comma 1, del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, allalettera a) le parole: « entro tre mesi » sonosostituite dalle seguenti: « entro quindicigiorni ».

3. 5. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3 comma 1 del de-creto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, lalettera b) è sostituita con la seguente:

« b) proposta di adesione ad iniziativedi inserimento lavorativo o di formazioneo di riqualificazione professionale od altramisura che favorisca l’integrazione profes-sionale, non oltre quattro mesi dall’iniziodello stato di disoccupazione ».

3. 6. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, comma 1-ter, deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,dopo le parole: « competenze professionalidel disoccupato » sono aggiunte le se-guenti: « , tale formazione deve esseremirata all’integrazione delle competenzeprofessionali o alla riqualificazione dellestesse con il chiaro obiettivo di un efficacereinserimento nel contesto territoriale ».

3. 7. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 3, comma 1-ter, deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,è aggiunto, in fine, il seguente periodo:« Le attività di formazione professionalefinanziate con risorse pubbliche può es-sere registrata su supporto audiovideo emessa a disposizione gratuitamente anchesul web ».

3. 8. Bechis, Tripiedi, Cominardi, Rostel-lato, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Lunedì 14 aprile 2014 — 77 — Commissione XI

Page 60: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche alla normativa concernente icentri per l’impiego e le agenzie per il

lavoro).

1. Allo scopo di migliorare l’efficienza ela funzionalità dei servizi per l’impiego dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1997,n. 469, entro un anno dall’entrata in vi-gore della presente legge si provvede alriordino ed alla razionalizzazione dei Cen-tri che nell’arco solare non abbiano col-locato ovvero ricollocato una percentualedi lavoratori pari alla media nazionaleridotta dell’1 per cento, mediante soppres-sione e relativo accorpamento di strutturee di personale a quello territorialmentepiù vicino.

2. Per le agenzie per il lavoro di cuiall’articolo 4 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, che nell’arco so-lare di un anno non abbiano collocatoovvero ricollocato una percentuale di la-voratori pari alla media nazionale ridottadell’1 per cento l’autorizzazione all’eserci-zio dell’attività ivi prevista è revocata.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata invigore della presente legge con decreto delMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali sono definite le modalità per attri-buire al Sistema Informativo Lavoro (SIL)l’informatizzazione e la digitalizzazionedei contratti di lavoro.

4. La Commissione centrale per l’im-piego di cui all’articolo 3-bis della legge 1o

giugno 1977, n. 285, entro il 1o settembredi ogni anno provvede al monitoraggio deicorsi di formazione promossi nell’ambitodel fondo comune di cui all’articolo 8 dellalegge 16 maggio 1970, n. 281, nonchéconnessi alla ripartizione del Fondo dirotazione per la formazione professionale.Le attività di formazione che entro unanno dal termine non ricollocano almenoil 50 per cento dei partecipanti non pos-sono più essere rifinanziate ».

3. 01. Fedriga.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 5. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Semplificazioni in materia di documento diregolarità contributiva).

1. Al fine di semplificare la disciplinain materia di documento di regolaritàcontributiva e prevenire la possibilità diinterventi normativi non coordinati e or-ganici che possono determinare un abbas-samento del controllo di legalità e dellatrasparenza, penalizzando le imprese cheoperano correttamente, presso il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali è isti-tuito un tavolo tecnico di confronto tra leorganizzazioni sindacali e datoriali e rap-presentanti del Ministero dell’economia edelle finanze, dell’INPS, dell’INAIL e dellecasse edili per l’elaborazione di propostedi modifica dell’attuale disciplina del do-cumento di regolarità contributiva. Entro90 giorni dall’entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto-legge,è presentato al Governo e al Parlamentoun documento contenente le proposte ela-borate dal tavolo tecnico.

4. 6. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: vi abbia interesse aggiungere leseguenti: compresa la medesima impresa.

4. 3. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Pic-colo.

Al comma 1 sostituire le parole: esitocon la parola: La risultanza.

4. 24. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Lunedì 14 aprile 2014 — 78 — Commissione XI

Page 61: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Al comma 1 sostituire la parola: 120 conla parola: 140.

* 4. 21. Rostellato, Cominardi, Tripiedi,Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chimienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 130.

* 4. 20. Bechis, Baldassarre, Ciprini, Chi-mienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 122.

4. 19. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tri-piedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini,Chimienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 122.

4. 18. Baldassarre, Rostellato, Cominardi,Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 121.

4. 11. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bal-dassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti,Rostellato.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 114.

4. 17. Ciprini, Rostellato, Cominardi, Tri-piedi, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 115.

4. 16. Rostellato, Cominardi, Tripiedi,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 116.

4. 15. Chimienti, Rostellato, Cominardi,Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini,Bechis.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 117.

4. 14. Bechis, Rostellato, Cominardi, Tri-piedi, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini,Chimienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 118.

4. 13. Baldassarre, Rostellato, Cominardi,Tripiedi, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Chi-mienti.

Al comma 1, sostituire la parola: 120con la parola: 119.

4. 12. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bal-dassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti,Rostellato.

Al comma 1, sostituire la parola: acqui-sizione con la seguente: ottenimento.

4. 25. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 1, sostituire le parole: fattaeccezione per con la seguente: escluse.

4. 32. Tripiedi, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le imprese tenute ad esibire ildocumento unico di regolarità contributivapossono altresì avvalersi dell’autocertifica-zione. L’Ente e la società devono verificarela veridicità del documento presentato

Lunedì 14 aprile 2014 — 79 — Commissione XI

Page 62: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

attraverso apposite banche dati così comeprevisto dall’articolo 62-bis del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. 7. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pasto-relli, Labriola.

Al comma 2, sostituire le parole: sentiticon la parola: consultati.

4. 33. Tripiedi, Cominardi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:sentiti INPS e INAIL con le seguenti: sentitiINPS, INAIL e Commissione nazionale perle Casse edili.

4. 9. Polverini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole:INPS e INAIL con le seguenti: INPS, INAILe le Casse edili.

4. 10. Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Mic-coli, Giorgio Piccolo, Petitti, Malisani.

Al comma 2, sostituire la parola: definiticon la seguente: determinati.

4. 26. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: requi-siti con la seguente: presupposti.

4. 28. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: mo-dalità con la seguente: criteri.

4. 30. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 2, sostituire la parola: leipotesi con la seguente: i casi.

4. 29. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 2 lettera a), sostituire laparola: antecedente con la seguente: pre-cedente.

4. 34. Rostellato, Cominardi, Tripiedi,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 2 lettera b), sostituire laparola: negli archivi con la seguente: pressogli archivi.

4. 35. Rostellato, Cominardi, Tripiedi,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Al comma 2 lettera c), sostituire laparola: tipologie con la seguente: fattispe-cie.

4. 36. Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Bal-dassarre, Ciprini, Bechis, Chimienti,Rostellato.

Al comma 2 dopo la lettera c) aggiungerela seguente:

c-bis) non costituisce causa di irre-golarità contributiva, ai fini della verificadi cui al precedente comma 1, l’eventualescostamento, con riferimento a ciascunperiodo di contribuzione, tra il dovuto e ilversato pari o inferiore al 5 per cento (omaggiore percentuale).

4. 38. Mucci.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) la verifica tiene conto dell’even-tuale esercizio del diritto di cui all’articolo13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 mag-

Lunedì 14 aprile 2014 — 80 — Commissione XI

Page 63: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

gio 2012, n. 52 convertito, con modifica-zioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

4. 4. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, GiorgioPiccolo.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiun-gere la seguente:

c-bis) gli enti interrogati devono ga-rantire la massima tempestività e comple-tezza nell’aggiornamento degli archivi.

4. 2. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Pic-colo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La regolarità contributiva è ve-rificata anche in presenza di una certifi-cazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9,comma 3-bis, del decreto-legge 29 novem-bre 2008, n. 185, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2e successive modificazioni, che attesi sus-sistenza e l’importo di crediti certi, liquidied esigibili vantati nei confronti delle pub-bliche amministrazioni di importo almenopari agli oneri contributivi accertati e nonancora versati da parte di un medesimosoggetto. Con decreto del Ministro del-l’economia e delle finanze, di concerto conil Ministro del lavoro e delle politichesociali, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, sonostabilite le modalità di attuazione del pre-sente comma, assicurando l’assenza di ri-flessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

4. 37. Mucci.

Al comma 3 sostituire le parole: l’inter-rogazione eseguita ai sensi del comma 1,assolve all’obbligo con le seguenti: conl’interrogazione eseguita ai sensi delcomma 1 si assolve all’obbligo.

4. 31. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 3, sostituire le parole: l’in-terrogazione eseguita ai sensi del comma1, assolve all’obbligo con le seguenti: conl’interrogazione eseguita ai sensi delcomma 1 si assolve alla necessità.

4. 40. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Ro-stellato, Rizzetto, Baldassarre, Bechis,Chimienti.

Al comma 4, sostituire la parola: an-nualmente con la seguente: semestral-mente.

4. 22. Cominardi, Tripiedi, Rostellato,Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Bechis,Chimienti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 31 nei commi 2-qua-ter e 2-quinquies, della legge n. 340 del2000 dopo le parole: « periti commerciali »,sono aggiunte: « nonché da parte dei pro-fessionisti di cui all’articolo 1 della leggen. 2 del 1979.

4. 39. Luigi Di Maio, Rostellato, Comi-nardi, Tripiedi, Rizzetto, Baldassarre,Ciprini, Bechis, Chimienti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La norma di cui all’articolo 35,comma 28 del decreto-legge 4 luglio 2006,n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, si interpretanel senso che la responsabilità solidaledell’appaltatore viene comunque meno dalmomento dell’acquisizione del Documentounico di regolarità contributiva (DURC) dicui all’articolo 6 del decreto del Presidentedella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,ovvero l’interrogazione di cui al comma 1del presente articolo, salvi i casi di accer-tata cointeressenza nell’omissione contri-butiva.

4. 8. Fedriga.

Lunedì 14 aprile 2014 — 81 — Commissione XI

Page 64: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini della verifica degli effettidelle disposizioni di cui al presente arti-colo, il Ministro del lavoro e delle politichesociali presenta, decorsi 12 mesi dalla datadi entrata in vigore del decreto di cui alcomma 2, una relazione alle Camere.

4. 1. Giacobbe, Boccuzzi, Miccoli, Pic-colo.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2013,n. 76, sono apportate le seguenti modifi-che:

a) all’articolo 1 il comma 4 è sosti-tuito dai seguenti:

« 4. A decorrere dall’anno 2014, aidatori di lavoro che effettuano assunzioni,con contratto di lavoro a tempo indeter-minato, l’incentivo è pari a:

a) metà della retribuzione mensilelorda imponibile ai fini previdenziali, perun periodo di 18 mesi, per le assunzionieffettuate nelle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,Sardegna e Sicilia »;

b) un terzo della retribuzione mensilelorda imponibile ai fini previdenziali, perun periodo di 18 mesi, per le assunzionieffettuate in tutte le altre regioni.

4-bis. L’incentivo è corrisposto al da-tore di lavoro unicamente mediante con-guaglio nelle denunce contributive mensilidel periodo di riferimento, fatte salve lediverse regole vigenti per il versamento deicontributi in agricoltura.

4-ter. Il valore mensile dell’incentivonon può comunque superare l’importo di:

a) novecentosettantacinque euro perlavoratore assunto ai sensi del presentearticolo, nel caso di cui al comma 4,lettera a);

b) seicentocinquanta euro per lavo-ratore assunto ai sensi del presente arti-colo, nel caso di cui al comma 4, lettera b).

Al comma 12, dopo la lettera b), inserirela seguente:

b-bis) nella misura di 43 milioni dieuro nel 2014 e di 56 milioni di euro adecorrere dal 2015, a valere sulle maggiorientrate derivanti dal comma 22-bis.

b) all’articolo 12, comma 1, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

1) All’alinea, sostituire le parole: « 7,comma 7 e 11 » con le seguenti: « articolo4, comma 4, lettere a) e b); 4-bis e 4-ter,lettere a) e b) » e le parole: « 559,375milioni di euro per l’anno 2014 » con leseguenti: « 609,375 milioni di euro perl’anno 2014 ».

2) Alla lettera d), sostituire le parole:« a 6,15 milioni di euro » con le seguenti:« a 62, 71 milioni di euro ».

2. Al comma 6 dell’articolo 2 del de-creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito con modificazioni dalla legge 14settembre 2011, n. 148 le parole: 20 percento sono sostituite dalle seguenti: 22 percento.

4. 04. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Semplificazioni in materia di acquistodella personalità giuridica delle società a

responsabilità limitata).

1. All’articolo 2463 del codice civilesono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dalseguente: « Si applicano alla società aresponsabilità limitata le disposizioni dicui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341 ».

Lunedì 14 aprile 2014 — 82 — Commissione XI

Page 65: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

b) dopo il terzo comma è inserito ilseguente: « La società acquista la persona-lità giuridica con la stipulazione dell’attocostitutivo, se non sono richieste, ai sensidell’articolo 2329, primo comma, numero3), autorizzazioni o altre condizioni ai finidell’iscrizione nel registro delle imprese.In quest’ultimo caso si applica l’articolo2331. Quando la società acquista la per-sonalità giuridica con la stipulazione del-l’atto costitutivo, il termine di cui all’ar-ticolo 2330. primo comma, è ridotto allametà e le disposizioni di cui all’articolo2332, primo e secondo comma, si appli-cano dalla stipula dell’atto costitutivo ».

4. 01. Senaldi, Martelli.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Incentivi alle imprese).

1. Per gli anni 2014 e 2015, le personefisiche esercenti le attività commercialiindicate all’articolo 55 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni,ovvero arti e professioni, che si avvalgonodi un numero massimo di cinque lavora-tori dipendenti o assimilati impiegando,anche mediante locazione, beni strumen-tali e che certificano un fatturato massimoannuo fino a 250.000 euro, sono soggettea una imposta sostitutiva dell’imposta sulreddito delle persone fisiche e delle addi-zionali regionali e comunali pari al 10 percento ».

4. 03. Fedriga.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All’articolo 14, comma 1, lettera b)del decreto-legge 23 dicembre 2013,n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, il secondo eil terzo periodo sono abrogati.

4. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider,Plangger, Ottobre.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: sonostabiliti criteri per la individuazione deidatori di lavoro beneficiari della riduzionecontributiva, con le seguenti: sono stabiliticriteri per la concessione del beneficiodella riduzione contributiva.

5. 4. Placido, Airaudo, Di Salvo.

Al comma 1, dopo le parole: entro ilimiti delle risorse disponibili aggiungere leseguenti: il 50 per cento delle quali ècomunque destinato alle piccole e medieimprese.

5. 5. Fedriga.

Al comma 1, sostituire le parole: è pariad euro 15 milioni annui, con le seguenti:è pari ad euro 50 milioni annui.

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma1, è autorizzata la spesa di 50 milioni dieuro annui a valere, per quota partedefinita sulla base della loro capienza, sulFondo sociale per occupazione e forma-zione, di cui all’articolo 18, comma 1,lettera a), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,come rifinanziato da successive leggi, e sulFondo per interventi strutturali di politicaeconomica di cui al comma 5 dell’articolo10 del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 3. Airaudo, Di Salvo, Placido.

Lunedì 14 aprile 2014 — 83 — Commissione XI

Page 66: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire la stipula-zione di contratti di solidarietà alle im-prese di cui all’articolo 5, commi 5 e 8 deldecreto-legge 20 maggio 1993, convertitoin legge, con modificazioni, dalla legge 19luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesadi 15 milioni di euro annui a valere, perquota parte definita sulla base della lorocapienza, sul Fondo sociale per occupa-zione e formazione, di cui all’articolo 18,comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,n. 2, come rifinanziato da successive leggi,e sul Fondo per interventi strutturali dipolitica economica di cui al comma 5dell’articolo 10 del decreto-legge 29 no-vembre 2004, n. 282, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,n. 307.

5. 2. Di Salvo, Placido, Airaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la diffusionedelle buone pratiche e il monitoraggiocostante delle risorse impiegate, i contrattidi solidarietà sottoscritti ai sensi dellanormativa vigente sono depositati pressol’Archivio nazionale dei contratti collettividi lavoro, tenuto ai sensi della legge 30dicembre 1986, n. 936.

5. 1. Polverini.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. All’articolo 25, comma 2 lettera h) deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3 è aggiunto ilseguente:

3-bis. Abbia come oggetto sociale dipromuovere l’offerta turistica nazionale

attraverso l’uso di tecnologia e programmadi software originali. In particolare l’orga-nizzazione di servizi rivolti alle impreseturistiche, con riferimento a quelli relativialla formazione del titolare e del personaledipendente, la costituzione e l’associazionidi imprese turistiche, associazioni impreseculturali, strutture museali, agenzia diviaggio al dettaglio, uffici turistici infor-mazione ed accoglienza per il turista etour operator di autotrasporto e le, infor-mazioni, in modo da aumentare qualita-tivamente e quantitativamente le occasionidi permanenza sul territorio; l’offerta diservizi centralizzati di prenotazione inqualsiasi forma, compresi sistemi telema-tici e banche dati in convenzione conagenzie di viaggio o tour operator; l’orga-nizzazione e la razionalizzazione dellaraccolta dei dati relativi al movimentoturistico; l’elaborazione e lo svolgimento diattività conoscitive, promozionali e dicommercializzazione dell’offerta turisticanazionale, in forma di servizi di incomingovvero di accoglienza di turisti sul terri-torio di intervento, studiando e attivandoanche nuovi canali di distribuzione.

b) dopo il comma 2, aggiungere iseguenti:

2-bis. Le imprese start-up innovative dicui al comma 2, possono essere costituiteanche sotto forma di società a responsa-bilità limitata semplificata ai sensi dell’ar-ticolo 2463-bis del codice civile.

2-ter. Al fine di agevolare la costitu-zione di società operanti nel settore turi-stico e della promozione turistica da partedi persone fisiche che non abbiano com-piuto il quarantesimo anno di età all’attodella costituzione medesima, le società aresponsabilità limitata semplificata, di cuiall’articolo 2463-bis del codice civile,aventi quale oggetto sociale attività con-nesse al turismo e alla promozione turi-stica, sono esenti da imposta di registro,diritti erariali e tasse di concessione go-vernativa.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo pari a 2 milioni di euro annui a

Lunedì 14 aprile 2014 — 84 — Commissione XI

Page 67: Commissione lavoro seduta del 14 Aprile 2014

decorrere dal 2014, si provvede medianteriduzione del Fondo per interventi strut-turali di politica economica, di cui all’ar-ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004 n. 287, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004 n. 307. Il Ministro dell’economia edelle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio ».

5. 07. Mucci.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Soppressione di Italia Lavoro Spa).

1. Al fine di razionalizzare le risorseatte a migliorare l’efficienza e l’efficacianella gestione delle politiche attive, coneffetto dal 31 dicembre 2015, la societàItalia Lavoro S.p.a., costituita con la di-rettiva del Presidente del Consiglio deiministri del 13 maggio 1997, è soppressa ele relative funzioni sono attribuite al Mi-nistero del lavoro e delle politiche socialiil quale succede in tutti i rapporti attivi epassivi.

2. Con decreti di natura non regola-mentare del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministrodell’economia e delle finanze sono trasfe-rite le risorse strumentali, umane e finan-ziarie della società soppressa sulla basedelle risultanze dei bilanci di chiusuradella relativa gestione alla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto.

3. Le dotazioni organiche del Ministerodel lavoro e delle politiche sociali sonoincrementate di un numero pari alle unitàdi personale di ruolo trasferite in serviziopresso la società soppressa. Il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali subentranella titolarità dei relativi rapporti.

5. 08. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre,Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti,Bechis.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Misure per l’attuazione di percorsi forma-tivi di studio e di tirocinio per l’inserimento

lavorativo nel settore turistico).

1. Al fine di promuovere percorsi for-mativi di studio, nonché percorsi tirocinio,finalizzati al futuro inserimento lavorativonel settore mercato turistico dei giovanilaureati e diplomati, il Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo, diconcerto il Ministro dell’istruzione, del-l’università e ricerca è autorizzato nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente a stipulare accordi o convenzionicon istituti d’istruzione, anche universita-ria, e con altri enti di formazione italianied esteri, per l’individuazione, la predi-sposizione e lo svolgimento di corsi orien-tati alla preparazione degli studenti, conparticolare riferimento gli studi propedeu-tici ai servizi alberghieri e della ristora-zione, ovvero per l’incentivazione di espe-rienze tirocinio presso strutture di inte-resse turistico. A tal fine la Fondazionestudi Universitari e perfezionamento delturismo di cui all’articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2013 n. 134 elabora una proposta conte-nente i fabbisogni formativi del settore.

2. Dall’attuazione del presente articolonon derivano nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

5. 06. Mucci.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76, convertito con modificazioni, dalla

Lunedì 14 aprile 2014 — 85 — Commissione XI

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legge 9 agosto 2013 n. 99, l’articolo 1 èabrogato ».

5. 01. Rostellato, Rizzetto.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Attività stagionale estetista).

1. All’articolo unico del decreto delPresidente della Repubblica 7 ottobre 1963n. 1525 all’allegato, dopo il numero 52, èaggiunto il seguente:

« 52-bis) le prestazioni e i trattamentieseguiti sulla superficie del corpo umano ilcui scopo prevalente è quello di mante-nerlo in perfette condizioni, di migliorarnee proteggerne l’aspetto estetico, modifican-dolo attraverso l’eliminazione o l’attenua-zione degli inestetismi presenti ».

5. 05. Della Valle.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 99, all’articolo 1,comma 2, le parole: « compresa tra i 18 ei 29 anni » sono sostituite dalle seguenti:« soggetti di età superiore ad anni trenta ».

5. 02. Rostellato, Rizzetto.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al decreto-legge 28 giugno 2013,n. 76, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 90, all’articolo 3comma 1, lettera c) le parole: « compresatra i 18 e i 29 anni » sono sostituite dalleseguenti: « superiore ad anni trenta ».

5. 04. Rostellato, Rizzetto.

Lunedì 14 aprile 2014 — 86 — Commissione XI