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L’esercizio della consulenza del lavoro da parte del Commercialista: obblighi, adempimenti e responsabilità professionale 1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania Commissione lavoro ODCEC Catania

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L’esercizio della consulenza del lavoro da parte delCommercialista: obblighi, adempimenti e

responsabilità professionale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILIcircoscrizione del Tribunale di Catania

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Legge 11 gennaio 1979 n. 12Art.1 Esercizio della professione di Consulente del

Lavoro.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

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REQUISITI

Requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B)

TITOLO DI STUDIO (diploma, laurea) ABILITAZIONE PROFESSIONALE ISCRIZIONE ALL’ODCEC (territoriale) PERMANENZA DELL’ISCRIZIONE COMUNICAZIONE ex art. 1, legge n. 12/1979

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COMUNICAZIONE DTL

QUALORA INTENDA SVOLGERE L'ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL LAVORO, IL DOTTORE COMMERCIALISTA/ESPERTO CONTABILE DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI DEL LAVORO (oggi Direzioni territoriali del lavoro) DELLE PROVINCE NEL CUI AMBITO TERRITORIALE INTENDA SVOLGERE TALI ADEMPIMENTI, AI SENSI DELL’ART. 1, L. 12/1979

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SpettabileDirezione Provinciale del LavoroSuo indirizzo-------------------------------------------…........, lì ………Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza per conto delle aziende clienti.

Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente …………………codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ……………….sito in ……………, via ………………… Partita Iva ……………………………………….., iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e al registro dei Revisori Contabili con D.M.…………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12

C O M U N I C Ache dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.Con i migliori saluti.________________________ (firma)

COMUNICAZIONE DTL - FAC SIMILE(in carta semplice)

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Modalità di effettuazione della comunicazione :

CONSEGNA A MANO

RACCOMANDATA A/R

PEC: OVE CONSENTITO (DTL Catania: [email protected])

COMUNICAZIONE DTL

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SANZIONI ?Nel caso di mancanza dei requisiti richiesti si incorre nelle seguenti sanzioni:

Conseguenze in caso di omessa comunicazione di cui all'art. 1 comma 5 legge 12/79 Sanzione amministrativa fino a euro 1030,00 ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 1815/1939.

Art. 348 Codice PenaleChiunque abusivamente esercita una professione per la quale è prevista una specifica abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103,00 euro a 516,00 euro.

Penale Amministrativa

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Cassazione, VI sezione Penale,sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004L’art. 348 c.p. punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta unaspeciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituitadal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all’esercizio professionale. Per leprofessioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l’esercizio da partedi chi non è iscritto all’albo o non possiede il titolo professionale necessario per l’iscrizione o,pur essendo iscritto all’albo, sia interdetto dall’esercizio della professione per condanna penaleo provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l’interesse pubblico, il quale richiede chedeterminate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una specialeautorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini I requisiti d’idoneità e di capacitàin colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1della legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità peresercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro chesono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall’art. 8, legge cit.), maanche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, deiragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimentidegli iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell’art. 348c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcunodegli albi professionali elencati nell’art. 1 della legge. Invece, non commette il delitto diabusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati,dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti inmateria di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza averepreviamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cuiambito territoriale intende svolgere tali adempimenti

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Lettera Circolare Min. Lavoro Prot. 1665 del 13/11/2003

“.......Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.”

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EVOLUZIONE DELLA NORMA E DEFINITVA INTERPRETAZIONE APPLICATIVA

La Legge 12/79 ha esplicitamente abrogato gli articoli 4 e 5 della Legge 1815/1939, mantenendo però, nell'articolo 1, l'obbligo per il commercialista che intende svolgere l'attività ivi prevista, di comunicare tale intenzione agli ispettori del lavoro, originariamente prevista dall'art. 5 di tale Legge; non ha abrogato invece l’articolo 7 (sanzioni)

Le sanzioni di cui all'art. 7 ultimo comma sono state

successivamente depenalizzate (Legge 689/81) La legge n. 183/2011 all'art. 10 comma 11 abroga definitivamente la legge 1815/1939 e s. m. ed integrazioni, con decorrenza dal 1/1/2012.

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TUTTAVIA

La comunicazione alla DTL è indispensabile per:

I utilizzare i servizi telematici in materia di lavoro;

II acquisire deleghe dai datori di lavoro (clienti) per lo

svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail;

III consentire lo svolgimento presso il proprio studio del tirocinio

previsto dalla legge per l ’ abilitazione all’attività professionale di

Consulenza del lavoro.

SANZIONI INDIRETTE