commissario e dissesto

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Note su commissariamento e dissesto finanziario enti locali

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Il commissario straordinario per la gestione di enti locali

(da wikipedia)

Istituto da tenere distinto è il commissario straordinario per la gestione degli enti locali, nominato a

seguito dello scioglimento del consiglio comunale o del provinciale, con lo stesso decreto di

scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno e

deliberazione del Consiglio dei ministri, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente

per territorio. Peraltro, iniziata la procedura ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per

motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a

novanta giorni, il consiglio e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione

dell'ente. Tale commissario assomma in sè i poteri del Sindaco, della giunta e del Consiglio e può

essere affiancato da uno o più sub-commissari, ma non ha poteri speciali oltre quelli spettanti alle

predette figure.

Lo scioglimento del consiglio può essere disposto, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000:

• quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di

legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

• quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per

le seguenti cause:

• impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del

presidente della provincia (in tal caso, tuttavia, non si fa luogo alla nomina del

commissario perché al sindaco o presidente subentra, fino alle nuove elezioni, il

vicesindaco o vicepresidente della provincia);

• dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

• cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati

purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei

membri assegnati (non computando a tal fine il sindaco o il presidente della

provincia);

• riduzione del consiglio, per impossibilità di surroga, alla metà dei suoi componenti;

• quando non sia approvato nei termini il bilancio;

• quando l'ente, con più di mille abitanti, sia sprovvisto dei relativi strumenti urbanistici

generali e questi non siano adottati entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi (in

questo caso, il decreto di scioglimento è adottato su proposta del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

Enti con commissario prefettizio

Comuni [modifica]

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Il dissesto finanziario

Il dissesto finanziario è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano con

l’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989: in seguito questo istituto si è modificato, seguendo

un’evoluzione che lo ha portato a trovare il maggiore equilibrio possibile fra i diritti dei cittadini e i

diritti dei creditori dell’ente

L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune

non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei

confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo

ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori

bilancio.

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Il dissesto finanziario di un ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’impresa

privata: l’ente locale non può cessare di esistere. In caso di dissesto, si crea semplicemente una

frattura tra passato e futuro. Nel caso del dissesto, infatti, pur essendo sentita l’esigenza di

tutelare i creditori dell’ente occorre sempre considerare la necessità di assicurare al comune la

continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi in quanto gli squilibri economici finanziari

che hanno causato lo stato di crisi dell’ente, non possono portare ad una forzata cessazione della sua

attività.

Gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati), sono estrapolati dal bilancio

comunale e passato alla gestione straordinaria. Un apposito Organo, nominato dal Presidente della

Repubblica, si incarica delle insolvenze, attraverso la redazione di un piano di estinzione con il

quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit, mentre l’Ente Locale con il suo consiglio

eletto inizia una nuova vita finanziaria.

La normativa sul risanamento prevede la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il

blocco delle azioni esecutive. Pertanto tutti gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, devono

provvedere con risorse finanziarie proprie.

L’ente locale, una volta attivata la procedura del dissesto, deve obbligatoriamente adeguare le

imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima prevista dalla legge. Per

quanto riguarda il personale dipendente, l’Ente è tenuto a ridimensionare l’organico collocando in

disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero (la proporzione è di 1 dipendente per 93

abitanti). Per questi dipendenti, il Ministero dell’Interno garantisce un contributo pari al trattamento

economico per cinque anni.

Autore/Fonte: E. Negri

Pubblicato in data: 31/05/2010

Categoria: Pubblica amministrazione

Dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Rocca

Priora

(da blog del Comune)

In ossequio al principio della trasparenza amministrativa ed in armonia con il principio

costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che comporta, da parte dell'Amministrazione Comunale,

la condivisione, con la Cittadinanza amministrata, del patrimonio informativo essenziale dell'Ente al

fine di consentire ai cittadini medesimi sia la partecipazione consapevole al procedimento

gestionale della cosa pubblica, sia la proposta delle soluzioni ottimali dei problemi

dell'Amministrazione Comunale, si informano i cittadini di Rocca Priora che lo scrivente (dopo

aver preso atto della relazione del Segretario Generale dell'Ente del 5 dicembre c.a. circa la

situazione debitoria del Comune di Rocca Priora dalla quale risulta l'esistenza delle condizioni

previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente prescritta

dall'art. 246 del TUEL, che, al comma 3, prevede che l'obbligo della dichiarazione di dissesto, in

presenza dei presupposti di legge, si estende al Commissario Straordinario) con delibera n 14 del

24.12.2008 assunta con i poteri del Consiglio comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario del

Comune.

E' appena il caso di precisare che detta delibera, alla luce delle risultanze della predetta relazione del

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Segretario generale concernente l'esposizione debitoria dell'ente, si configura alla stregua di atto

dovuto per legge.

Di seguito viene riportato il testo della delibera in argomento:

"IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la relazione del Segretario Generale in data 05.12.2008 circa la situazione debitoria del

Comune di Rocca Priora;

Dato atto che dalla relazione emerge la esistenza di debiti liquidi ed esigibili per spese correnti pari

a:

�����€ 1.433.620,42 per spese regolarmente impegnate

�����€ 2.350.447,52 per debiti fuori bilancio

ai quali l'Ente non può fare validamente fronte per mancanza di idonee risorse economiche e

finanziarie;

Dato atto che dalla relazione emerge inoltre che per le spese di investimento, gli impegni iscritti in

bilancio (residui passivi) non trovano la necessaria copertura per complessivi € 2.214.345,76

utilizzati nel corso degli anni in termini di cassa e non più ripianati;

Visto il verbale della verifica straordinaria di cassa effettuata in data 04.12.2008 dal quale risulta

una disponibilità di cassa libera di € 21.262,76;

Considerato che tale disponibilità è assolutamente inadeguata rispetto alle immediate esigenze di

cassa dell'Ente che nel corrente mese di dicembre, solo per stipendi, tredicesime e rate dei mutui,

dovrà far fronte a pagamenti per oltre 450 mila euro;

Considerato che per la situazione economica e finanziaria sopra descritta l'Ente non può

garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;

Vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria in data 16.12.08 acquisita agli atti

del Comune al n. 13014 di prot. in pari data con la quale riconosce la sussistenza delle condizioni di

dissesto;

Dato atto che pertanto l'Ente versa nelle condizioni di dissesto previste dall'art. 244 del TUEL

18.08.2000 n. 267 per la contemporanea presenza:

- di debiti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può fare validamente fronte;

- di debiti fuori bilancio ai quali non può dare copertura per mancanza di adeguate risorse;

- di squilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi per il finanziamento delle spese di

investimento;

- insufficienza grave delle disponibilità di cassa;

- grave difficoltà per l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili;

Richiamato l'art. 246 del TUEL ed in particolare il comma 3 che prevede che l'obbligo della

dichiarazione di dissesto si estende al Commissario Straordinario;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta

espressa in data 19.12.2008 dal Responsabile finanziario;

D E L I B E R A

Di dichiarare ai sensi dell'art. 246 del TUEL 18.08.2000 n. 267 il dissesto finanziario del Comune di

Rocca Priora.

Alla presente vengono allegate per farne parte integrante e sostanziale:

- la relazione del Segretario Generale in data 05.12.2008;

- la relazione dell'Organo di Revisione in data 16.12.2008;

La presente deliberazione sarà trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero

dell'Interno e alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti.

Rendere la presente immediatamente esecutiva, in relazione all'urgenza ai sensi dell'art. 134, c.3 del

TUEL 18.08.2000 n. 267."

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Sarà cura dello scrivente tenere informati i cittadini di Rocca Priora in merito al prosieguo della

procedura di dissesto finanziario dell'Ente.

Rocca Priora, 30-12-2008 Il Commissario Straordinario

(Riccardo Lupo)

Abbiamo ricevuto tramite mail la seguente lettera, che pubblichiamo integralmente:E se la dichiarazione di dissesto finanziario fosse la soluzione ai gravi problemi che angustiano il Comune diAlessandria? Vediamo in che consiste, in quali casi può venire dichiarata, quali sono i vantaggi e quali glisvantaggi che un tale possa comporterebbe.La fattispecie è disciplinata dall’art. 244 del Testo Unico sull’ordinamento locale, che stabilisce che si hadissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definitiindispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con ilmezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio.Ricorrono queste condizioni, nel Comune di Alessandria? Non si sa. Fatto sta che le soluzioni fino ad oggiindividuate per risanare il bilancio, come la messa in vendita degli alloggi comunali, si sono rivelatedifficilmente percorribili o non hanno dato i risultati attesi.La mancata definizione di un piano di rientro espone, tra l’altro, l’amministrazione alla spirale perversa degliinteressi passivi: giorno dopo giorno, anche se non si contraggono nuovi debiti, la massa debitoria aumenta,proprio per effetto degli interessi.Tanto premesso, bisogna precisare che il dissesto finanziario di un Ente locale (che viene deliberato dalconsiglio comunale) è cosa ben diversa rispetto al fallimento di un’Impresa privata, che determinal’estinzione dell’impresa stessa, per la semplice ragione che un Ente locale non può cessare di esistere.Proprio per questo, la fattispecie del dissesto finanziario viene rigorosamente disciplinata dalla legge, la cuifilosofia è quella di determinare un drastico taglio, una cesura netta tra la gestione del bilancio passato equella presente e futura.Tutto ciò che appartiene al passato, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dalbilancio comunale e passato ad una gestione straordinaria garantita da un apposito organo di tre membri perComune nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Questa commissione si occupa del bilanciopassato con riferimento al 31/12 dell’anno precedente, redigendo un piano di estinzione con il quale vieneazzerata la situazione patologica che ha creato il dissesto. Dal canto suo, il consiglio comunale deveredigere un bilancio risanato, che consenta di superare gli elementi che hanno prodotto il dissesto: peresempio una spesa eccessiva per il personale o per i servizi.Uno dei vantaggio della normativa è che con la dichiarazione del dissesto viene sospesa la decorrenza degliinteressi sui debiti vengono bloccate le azioni esecutive. Si interrompe, insomma, quella spirale perversache, come abbiamo visto, produce la crescita quotidiana della massa debitoria.Ma c’è un prezzo da pagare, quanto mai salato. Prima di tutto, gli Enti Locali che dichiarano il dissesto,debbono provvedere con risorse finanziarie proprie al rientro, non essendo più prevista la possibilità diricorrere ad un mutuo.Inoltre, l’Ente Locale, una volta attivata la procedura del dissesto finanziario è obbligato come previstodall’art. 251 dello stesso Testo Unico ad adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di basenella misura massima consentita dalla legge. Relativamente al personale dipendente, l’Ente ha l’obbligo dirideterminare la dotazione organica collocando in disponibilità il personale che dovesse risultare insoprannumero. Il rapporto previsto dalla legge è di un dipendente per 93 abitanti.Per far fronte ai debiti del passato, la commissione incaricata del risanamento della gestione ha alcunistrumenti: per esempio, la vendita del patrimonio immobiliare disponibile per la parte non strettamentenecessaria all’esercizio delle funzioni istituzionali, oppure a liquidazione dei debiti con una percentualeprevista che va dal 40% al 60% del debito effettivamente accertato.La lista Civica Crescere Insieme confrontando i lati positivi e negativi del ricorso alla procedura del “dissestofinanziario” ritiene più utile che ad esprimersi sulla grave situazione negativa del bilancio comunale sia laCorte di Conti e sarebbe opportuno che i Revisori dei Conti del Comune inviassero gli atti alla magistraturacontabile.Nel momento in cui resta ancora al centro del dibattito politico l’approvazione del Bilancio di previsione e delPiano degli investimenti per i prossimi tre anni, con l’indicazione di grandi progetti , e relative spese, quandoinvece non si riescono a pagare i fornitori dell’ente , alcuni dei quali procederanno a mettere in mora ilComune, si deve chiedere un intervento chiarificatore agli organi competenti per materia su come che questiamministratori hanno speso i soldi pubblici.

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In merito, lo abbiamo già fatto nelle sedi opportune e lo ribadiamo, che riteniamo l’attuale amministrazionecomunale colpevole di un comportamento difforme da una sana e corretta gestione finanziaria e che lagrave situazione in cui il Comune si trova debba essere denunciata alla competente Corte dei Conti .Il coinvolgimento della magistratura sarebbe utile anche per dipanare le dubbie dichiarazioni dell’attualeassessore al Bilancio che continua a ripetere che la colpa del grave deficit finanziaria e contabile delComune affonda le radici nel recente passato.. Rimane il fatto che oggi il Comune ha una grossa carenza diliquidità e esiste il rischio concreto di poter subire numerosi pignoramenti proprio a causa del mancatopagamento nei confronti dei propri creditori.Una situazione delicata che, alla luce di quanto recentemente avvenuto, potrebbe ulteriormente complicarsie mettere comunque a rischio molti posti di lavoro.Oggi siamo molto preoccupati per il futuro della nostra città e la domanda che ci facciamo è : “Il Sindacocome lascerà Alessandria a fine mandato, se ci arriverà?. Vincenzo Costantino

Marco Mantelli