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Colf & Badanti Lo strumento completo per conoscere tutte le regole del rapporto di lavoro domestico e per elaborare facilmente il cedolino paga di Massimo Brisciani _____________________________________________________________________________________________________ E-book Il rapporto di lavoro delle colf e delle badanti si intreccia con la dimensione privata della vita famigliare e si svolge essenzialmente tra le mura domestiche: per questo sono poco conosciute le regole che ne disciplinano la costituzione, la gestione e la cessazione. L'e-book esamina con taglio pratico tutti gli aspetti del lavoro domestico: - l'assunzione e gli adempimenti correlati, con tutte le particolarità relative agli stranieri, - il corretto inquadramento contrattuale e retributivo, - la gestione dell'orario di lavoro, dei riposi e delle ferie, - la contribuzione all'INPS, - la cessazione per licenziamento e per dimissioni con la liquidazione delle competenze di fine rapporto. L'e-book è nelle pagine successive del presente file pdf. Software Un software semplice ed intuitivo per il calcolo e la stampa della busta paga e della contribuzione da versare all'Inps per i lavoratori domestici. Requisiti hardware e software: Hardware: - PC compatibile IBM con processore Pentium - almeno 32 Mb di Ram - almeno 20 Mb di spazio su disco rigido (per il solo programma e data base) - lettore Cd-Rom compatibile ISO 9660 8x o superiore Software: - Microsoft Windows 2000 - Microsoft Windows XP Professional o Home Edition _____________________________________________________________________________________________________ s

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Colf & Badanti

Lo strumento completo per conoscere tutte le regole del rapporto di lavoro domestico e per elaborare facilmente il cedolino paga

di Massimo Brisciani

_____________________________________________________________________________________________________

E-book Il rapporto di lavoro delle colf e delle badanti si intreccia con la dimensione privata della vita famigliare e si svolge essenzialmente tra le mura domestiche: per questo sono poco conosciute le regole che ne disciplinano la costituzione, la gestione e la cessazione. L'e-book esamina con taglio pratico tutti gli aspetti del lavoro domestico: - l'assunzione e gli adempimenti correlati, con tutte le particolarità relative agli stranieri, - il corretto inquadramento contrattuale e retributivo, - la gestione dell'orario di lavoro, dei riposi e delle ferie, - la contribuzione all'INPS, - la cessazione per licenziamento e per dimissioni con la liquidazione delle competenze di fine rapporto. L'e-book è nelle pagine successive del presente file pdf.

Software Un software semplice ed intuitivo per il calcolo e la stampa della busta paga e della contribuzione da versare all'Inps per i lavoratori domestici.

Requisiti hardware e software: Hardware: - PC compatibile IBM con processore Pentium - almeno 32 Mb di Ram - almeno 20 Mb di spazio su disco rigido (per il solo programma e data base) - lettore Cd-Rom compatibile ISO 9660 8x o superiore Software: - Microsoft Windows 2000 - Microsoft Windows XP Professional o Home Edition

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Indice

Capitolo 1Campo di applicazione

1.1 Nozione.......................................................................................................... pag. 21.2 Datori di lavoro ............................................................................................. » 21.3 Lavoratori ...................................................................................................... » 21.4 Categorie particolari ..................................................................................... » 5

Capitolo 2Rapporto di lavoro

2.1 Adempimenti preliminari.............................................................................. » 102.2 Lettera di assunzione.................................................................................... » 112.3 Comunicazioni obbligatorie ......................................................................... » 122.4 Lavoratori stranieri........................................................................................ » 152.5 Procedura per l’assunzione dello straniero extra-UE residente all’estero . » 172.6 Permesso di soggiorno ................................................................................. » 192.7 Periodo di prova............................................................................................ » 202.8 Doveri delle parti........................................................................................... » 222.9 Orario normale di lavoro .............................................................................. » 232.10 Retribuzione .................................................................................................. » 242.11 Criteri di calcolo ............................................................................................ » 252.12 Gratifica natalizia.......................................................................................... » 262.13 Lavoro notturno............................................................................................ » 292.14 Lavoro straordinario ..................................................................................... » 292.15 Riposi e festività............................................................................................ » 302.16 Ferie ............................................................................................................... » 322.17 Congedo matrimoniale ................................................................................. » 342.18 Infortunio ...................................................................................................... » 342.19 Malattia.......................................................................................................... » 362.20 Maternità ....................................................................................................... » 372.21 Permessi e assenze........................................................................................ » 39

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Indice

2.22 Risoluzione del rapporto .............................................................................. pag. 402.23 Preavviso........................................................................................................ » 402.24 Adempimenti del datore di lavoro alla cessazione del rapporto............... » 412.25 Trattamento di fine rapporto ...................................................................... » 42

Capitolo 3Disciplina contributiva

3.1 Obbligo assicurativo ..................................................................................... » 463.2 Calcolo dei contributi ................................................................................... » 463.3 Versamento dei contributi ........................................................................... » 48

Capitolo 4Disciplina fiscale

4.1 Calcolo e pagamento delle imposte ............................................................ » 524.2 Dichiarazione attestante le somme erogate e i contributi versati ............ » 544.3 Benefici fiscali per il datore di lavoro domestico....................................... » 55

Allegato 1 - Tabelle retributive .......................................................................... » 57

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Capitolo 1Campo di applicazione

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1.1 NozioneFonti: art. 1, legge 339/1958

Nel rapporto di lavoro domestico la prestazione del lavoratore é finaliz-zata al funzionamento della vita familiare.Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, che si svolge in formacontinuativa presso l’abitazione del datore di lavoro e con l’eventualefruizione del vitto e dell’alloggio.Il servizio può essere svolto anche a tempo parziale, ad esempio solo inalcuni giorni della settimana oppure a ore.

1.2 Datori di lavoro

Le prestazione può essere resa a favore di una persona, di un gruppofamiliare o di una comunità stabile senza fini di lucro (religiosa o mili-tare). In altre parole, il lavoro domestico non può mai essere reso neiconfronti di un datore di lavoro imprenditore o professionista; o meglioè ammesso il rapporto di lavoro domestico presso l’abitazione del pro-fessionista o dell’imprenditore; ciò che è vietato è che la prestazionedomestica riguardi gli uffici o la sede dell’impresa.

1.3 LavoratoriFonti: art. 10, CCNL

Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro,compresi i minori, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico (primociclo di 8 anni) e raggiunto l’età minima di 15 anni compiuti. A partiredall’anno scolastico 2007/2008 l’età minima di accesso al lavoro è ele-vata a 16 anni, fermo restando l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

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Campo di applicazione

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Si considerano collaborazioni domestiche quelle svolte da personalecon qualifica specifica - quali ad esempio baby sitter, autisti, giardi-nieri, custodi – ma anche con qualifica generica di addetti ai servizifamiliari con mansioni plurime.Le mansioni dei lavoratori domestici si suddividono fra impiegatizie eoperaie secondo una specifica classificazione..

Gli studenti collocati alla pari che offrono prestazioni di lavoro domestico in cambio dell’allog-gio e del vitto durante la permanenza all’estero per motivi di studio, non possono considerarsilavoratori domestici.Allo stesso modo sono escluse dalla disciplina del lavoro domestico le prestazioni di parentio affini che si presumono gratuite, salvo quando vengano svolte in forma subordinata e retri-buita.

CLASSIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Secondo la nuova classificazione dei lavoratori, sono previsti quattro livelli, a ciascuno dei qualicorrispondono due parametri retributivi (normale e super).

Livello A:

Profili:

Livello A super

Profili:

Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari generici, non ad-detti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o conesperienza professionale non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratoriche, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza leproprie mansioni, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datoredi lavoro, relative ai seguenti profili lavorativi.

– Collaboratore famigliare con meno di 12 mesi di esperienza, non ad-detto all’assistenza di persone;

– addetto alle pulizie;– addetto alla lavanderia;– aiuto di cucina;– stalliere;– assistente ad animali domestici;– addetto all’annaffiatura e alla pulizia delle aree verdi;– operaio comune.

– Addetto alla compagnia (mera compagnia a persone autosufficienti,senza effettuare alcuna prestazione di lavoro);

– baby sitter (vigilanza, occasionale e/o saltuaria, di bambini in occasionedi assenze dei famigliari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura).

Livello B:

Profili B

Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possessodella necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le propriemansioni, ancorché a livello esclusivo.

– Collaboratore generico polifunzionale;

(segue)

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Campo di applicazione

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CLASSIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Livello B super

Profili:

– custode di abitazione privata;– addetto alla stireria;– cameriere;– giardiniere;– operaio qualificato;– autista;– addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione per persone

ospiti del datore di lavoro.

Assistente a persone autosufficienti. Svolge anche attività connesse alleesigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Livello C:

Profili:

Livello C super

Profili:

Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possesso dispecifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, relative allo svol-gimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsa-bilità.

Cuoco (addetto alla preparazione dei cibi e ai connessi compiti di cucina,nonché di approvvigionamento delle materie prime).

Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge anche atti-vità connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gliassistiti.

Livello D:

Profili:

Livello D super

Profili:

Appartengono a questo livello i collaboratori famigliari che, in possessodei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavo-ro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordina-mento.

– Amministratore dei beni di famiglia;– maggiordomo;– governante;– capo cuoco;– capo giardiniere– istitutore.

– Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge anche attivi-tà connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivonogli assistiti;

– direttore di casa (mansioni di gestione e di coordinamento relative atutte le esigenze connesse all’andamento della casa).

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Campo di applicazione

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1.4 Categorie particolariFonti: D.Lgs. 368/2001; artt. 8 e 11, CCNL

Il rapporto di lavoro è in genere a tempo indeterminato con la previ-sione di prestazioni a tempo pieno o parziale definite su base settima-nale. Il CCNL peraltro prevede tipologie particolari di rapporto in rela-zione a specifiche esigenze famigliari:

a) prestazioni assistenziali di attesa notturnaÈ prevista la possibilità di stipulare il contratto di lavoro per prestazionidiscontinue assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, aportatori di handicap o ad ammalati rese da personale non infermieri-stico. In questo caso sono stabiliti particolari minimi di retribuzioneriportati in Appendice nella tabella D (Allegato 1), se l’intera attività ècompresa tra le ore 20.00 e le ore 08.00. Il datore di lavoro ha l’obbligodi provvedere alla cena, ad una sistemazione per la notte e alla primacolazione. Inoltre, nel contratto di lavoro deve risultare l’ora di inizio edi cessazione dell’assistenza ed il carattere di prestazione discontinua.

b) presenza notturna Al personale assunto esclusivamente per garantire la sola presenza not-turna in una fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 8.00 si applicainvece la retribuzione stabilità in tabella E riportata in Appendice (Alle-gato 1). Il lavoratore ha diritto al completo riposo notturno in alloggioidoneo: tuttavia se gli vengono richieste delle prestazioni diverse dallasola presenza, egli avrà diritto alla retribuzione corrispondente allatabella B (Allegato 1) per la seconda categoria.

c) tempo determinato Il contratto a tempo determinato, da stipularsi obbligatoriamente informa scritta, può avvenire solo a fronte di ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo e sostitutivo.Posto che non vi sono particolari vincoli di legge alla risoluzione delrapporto di lavoro domestico, esso in genere viene instaurato a tempoindeterminato. L’esigenza di un termine può emergere nelle seguentisituazioni:

– per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo,anche se ripetitivo;

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– per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto lasospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessitàdi raggiungere la propria famiglia residente all’estero;

– per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruentidei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e deiportatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbli-gatoria del posto;

– per sostituire lavoratori in ferie;– per l’assitenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricove-

rate in ospedale, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e casedi riposo.

Il contratto a termine può essere prorogato solo nell’ipotesi in cui ladurata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e con il consensodel lavoratore; la proroga è ammessa una sola volta e a condizione chesussistano ragioni concrete e abbia ad oggetto la stessa attività lavora-tiva per la quale il contratto è stato stipulato a termine. La durata com-plessiva del rapporto a tempo determinato non può comunque supe-rare i tre anni;

d) part-time e studenti lavoratori in regime di convivenza fino a 30orePer i lavoratori e per gli studenti di età compresa fra i 16 ed i 40 anni,che frequentano corsi di studio finalizzati al conseguimento di untitolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici, è prevista la possibi-lità di assunzione in regime di convivenza con un orario di 30 ore setti-manali.Tale assunzione dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto daldatore di lavoro e dal lavoratore, dal quale risulti l’orario effettivo dilavoro concordato (la forma scritta non è prevista per una durata infe-riore a 12 gg.). Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e leore 14,00, oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00 i prestatori di lavorostudenti hanno diritto ad una retribuzione minima stabilita dalla con-trattazione collettiva, di seguito indicata, oltre alla corresponsionedell’intera retribuzione in natura;

e) lavoro in affitto Il datore di lavoro può rivolgersi ad un’agenzia di somministrazione perottenere le prestazioni di un lavoratore domestico. In tal caso non sicostituisce alcun rapporto di lavoro tra la famiglia e il lavoratore dome-

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stico, che rimane alle dipendenze dell’agenzia. Quest’ultima fattureràperiodicamente alla famiglia le prestazioni rese dal domestico. Dopo lemodifiche normative introdotte dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003)la contribuzione dovuta all’INPS dall’agenzia è la stessa che paghe-rebbe il datore di lavoro privato. Naturalmente l’agenzia applicherà unamaggiorazione al costo finale della prestazione, corrispondente al pro-prio guadagno. Le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al lavoro in affitto sono le stessedel lavoro a tempo determinato.

f) lavoro ripartito È consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solidol’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesafra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmentee direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazionelavorativa.Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta.Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento econo-mico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presentecontratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazionetemporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che siprevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavora-tori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasimomento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensual-mete la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qualcaso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fattiattinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Iltrattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori èriproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamenteeseguita da ciascun lavoratore.Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di unoo di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di unodei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolocontrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiestadel datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro,quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavora-tiva, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripar-

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Campo di applicazione

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tito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensidell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicarela persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potràassumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza diintesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrat-tuale.

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Capitolo 2Rapporto di lavoro

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2.1 Adempimenti preliminariFonti: art. 3, legge 339/1958; art. 4, CCNL

All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti docu-menti:

– copia di un documento di identità non scaduto;– tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato riportante

le attestazioni previste dalle normative vigenti. Si tratta della certifi-cazione che attesta l’idoneità al lavoro e l’assenza di patologie pre-giudizievoli per il lavoratore o la famiglia;

– copia del codice fiscale;– eventuale documentazione assicurativa e previdenziale (ad esempio

numero di iscrizione all’INPS qualora l’interessato fosse già statoassicurato).

Potranno inoltre essere presentati dal lavoratore i seguenti docu-menti:

– certificato penale e certificato dei carichi pendenti, che saranno esa-minati dal datore di lavoro e immediatamente restituiti al lavoratore,al fine di escludere ogni forma di trattamento di tale categoria spe-ciale di dati personali (si tratta della normativa sulla privacy);

– eventuali attestati o diplomi degli studi compiuti;– certificato di “prestato servizio” presso altri datori di lavoro.

Nel caso di lavoratore minorenne devono essere esibiti, in aggiuntaagli altri, una dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita lapotestà genitoriale e vidimata dal Sindaco del comune di residenzacon cui si acconsente che il giovane viva presso la famiglia del datoredi lavoro.

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Rapporto di lavoro

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2.2 Lettera di assunzioneFonti: D.Lgs. 152/1997; art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. 181/2000; art. 6, CCNL

Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato mediante lettera di assun-zione, firmata da entrambi e scambiata tra le parti, nella qualeandranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

a) data dell’inizio del rapporto di lavoro;b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con

meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assi-stenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturataprima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;

c) durata del periodo di prova;d) esistenza o meno della convivenza;e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio,

valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convi-venza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domiciliodiverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenzada quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzodella convivenza, anche in caso di sua assenza purchè in costanza dirapporto di lavoro;

f) durata dell’orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di

lavoro;h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta

alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art.14,ultimo comma;

i) retribuzione pattuita;l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previ-

sione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o peraltri motivi familiari (trasferte);

m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;n) indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di

riporre e custodire i propri effetti personali;o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

È facoltativo l’inserimento di un patto di prova, utile a verificare il gra-dimento reciproco (le caratteristiche del periodo di prova sono indicateal paragrafo 2.7).Di seguito vi sono riportati alcuni esempi di lettere di assunzione.

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Rapporto di lavoro

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Gent.le Sig.ra___________

Oggetto: assunzione a tempo indeterminato - part-time - convivenza

Facendo seguito ai colloqui intercorsi sono lieto di confermare la Sua assunzio-ne in qualità di collaboratrice domestica, convivente, a tempo indeterminato. A far data dal ............ presterà servizio presso la mia famiglia, con domicilio equindi luogo di lavoro in .........................., via ....................., n. .......

Le mansioni che le saranno affidate consistono nella cura della casa e nell’attivi-tà di assistenza domestica con inquadramento all’interno del livello .......La retribuzione che Le riconosceremo per lo svolgimento del suo lavoro faràriferimento al Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico. In partico-lare il Suo stipendio mensile, che Le verrà corrisposto per n. ........ mensilitàall’anno, sarà di € ............

Il nostro rapporto di lavoro è disciplinato dalla lettera di assunzione, dalC.C.N.L. e dalla legge. L’assunzione a tempo indeterminato diventa effettiva una volta superato il pe-riodo di prova che ha la durata di ........ giorni di effettiva attività lavorativa. Inquesto periodo il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti, senza ob-blighi di preavviso.

L’orario di lavoro è fissato a tempo parziale in ...... ore settimanali, nel dettaglio:

Lei potrà godere delle ferie annuali nel mese di agosto.

Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio Lei avrà a disposizione una camera arre-data all’interno della nostra casa ed avrà diritto alla consumazione dei pasti fa-miliari o, in caso di consumazione esterna degli stessi, Le verrà corrisposta l’in-dennità sostitutiva.

Per quanto non previsto dalla presente si fa esplicito riferimento alle leggi vi-genti in materia nonché al citato CCNL.

La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente firmata per accet-tazione.Distinti saluti.

Luogo e data__________

Il datore di lavoro______________

Firma del lavoratore_______________

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

Mattino

Pomeriggio

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Rapporto di lavoro

13

Gent.le Sig.ra___________

Oggetto: assunzione a tempo indeterminato - full-time - non convi-venza

Facendo seguito ai colloqui intercorsi sono lieto di confermare la Sua assunzio-ne in qualità di collaboratrice domestica, convivente, a tempo indeterminato. A far data dal .................. presterà servizio presso la mia famiglia, con domicilio equindi luogo di lavoro in ........................., via .................., n. ......Le mansioni che le saranno affidate consistono nella cura della casa e nell’attivi-tà di assistenza domestica con inquadramento all’interno del livello .......La retribuzione che Le riconosceremo per lo svolgimento del suo lavoro faràriferimento al Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico. In partico-lare il Suo stipendio mensile, che Le verrà corrisposto per n. ....... mensilitàall’anno, sarà di € ............

Il nostro rapporto di lavoro è disciplinato dalla lettera di assunzione, dalC.C.N.L. e dalla legge. L’assunzione a tempo indeterminato diventa effettiva una volta superato il pe-riodo di prova che ha la durata di ....... giorni di effettiva attività lavorativa. Inquesto periodo il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza ob-blighi di preavviso.L’orario di lavoro è fissato a tempo pieno in ........ ore settimanali:– al mattino dalle ore ......... alle ore ..........– al pomeriggio dalle ore ........ alle ore .........– il sabato dalle ore ......... alle ore .........

Pertanto il Suo giorno di riposo settimanale è la domenica.Lei potrà godere delle ferie annuali nel mese di agosto.Come previsto dal C.C.N.L. Le potrà essere richiesto del lavoro straordinarioo notturno.Per quanto riguarda il vitto e l’alloggio Lei avrà a disposizione una camera arre-data all’interno della nostra casa ed avrà diritto alla consumazione dei pasti fa-miliari o, nel caso di consumazione esterna degli stessi, Le verrà corrispostaun’indennità sostitutiva. Per quanto non previsto dalla presente si fa esplicito riferimento alle leggi vi-genti in materia nonché al citato C.C.N.L.La preghiamo di restituirci copia della presente debitamente firmata per accet-tazione.Distinti saluti.

Luogo e data__________

Il datore di lavoro______________

Firma del lavoratore_______________

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Rapporto di lavoro

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2.3 Comunicazioni obbligatorie Fonti: Legge 296/2006, INAIL, circ. n. 2/2008

Il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione al Centro per l’Impiegoentro le ore 24.00 del giorno precedente l’avvio del rapporto dilavoro.Con l’unica comunicazione di assunzione il datore di lavoro assolveogni obbligo di notifica del rapporto anche nei confronti dell Ministerodel Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Il modulo può essere trasmesso siaper via telematica che in forma cartacea cartacea. Indispensabile aifini della validità della comunicazione è la presenza sulla stessa delladata certa di trasmissione. I datori di lavoro domestico che inoltrano la comunicazione in formacartacea possono trasmetterla:

– a mano, facendosi rilasciare una ricevuta di protocollo contenente idati relativi all’Ufficio e la data di consegna;

– tramite fax; in questo caso il datore di lavoro dovrà conservare laricevuta con la data di invio;

– con raccomandata A/R.

Il modulo da compilare ed inviare – anche eventualmente tramite sog-getti abilitati, quali i consulenti del lavoro e i patronati – è denominatoUnificato Lav Domestico.Il modulo è composto da quattro sezioni.Nella Sezione 1 relativa al datore di lavoro vengono richiesti i seguentidati:

– codice fiscale;– cognome e nome;– indirizzo della sede di lavoro;– numero di telefono.

Nella Sezione 2 relativa al lavoratore vengono richiesti i seguenti dati:

– codice fiscale;– dati anagrafici;– cittadinanza;– tipo di documento, numero documento, motivo e scadenza del per-

messo di soggiorno e domicilio (lavoratori extracomunitari);– livello di istruzione.

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Rapporto di lavoro

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Nella Sezione 3 relativa all’assunzione vengono richiesti i seguenti dati:

– data d’inizio ed, eventualmente, di fine rapporto;– codice ente previdenziale (se rilasciato dall’Ente previdenziale, es.

matricola INPS);– qualifica ISTAT del lavoratore, dove va inserito il codice 657;– tipologia rapporto (tempo determinato o indeterminato);– orario di lavoro (full time, part time orizzontale verticale o misto);– ore settimanali medie;– retribuzione.

Nella Sezione 4 riguardante l’invio bisogna indicare i dati relativi a chieffettua la comunicazione ed ulteriori informazioni come:

– la data di invio;– dati e codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione se

diverso dal datore di lavoro;– tipo di comunicazione (comunicazione obbligatoria, rettifica, annul-

lamento...).

Dall’11 gennaio 2008 per i datori di lavoro domestico sono venutimeno gli obblighi di trasmissione all’INAIL della Denuncia nominativaassicurati (D.n.a.) e all’INPS della denuncia del rapporto di lavorodomestico, perchè engtrambi gli adempimenti sono stati assorbiti dallacomunicazione unica al Centro per l’Impiego.Comunicazione al Centroper l’Impiego.

2.4 Lavoratori stranieri Fonti: artt. 1, 2 e 6, D.P.R. 54/2002 (comunitari), art. 22, D.Lgs. 286/1998; D.P.R. 334/2004 (extracomunitari)

L’assunzione di lavoratori domestici segue regole diverse a seconda chesi tratti:

– di cittadini dell’Unione Europea (UE) oppure

Nel caso la comunicazione di assunzione venga effettuata mediante procedura telematica, ilservizio informatico ne attesta la validità assegnando un codice univoco e rilascia una ricevutaelettronica che certifica la data certa di trasmissione. Sempre tramite il servizio informatico èpossibile effettuare la rettifica e l’annullamento della comunicazione inviata.

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Rapporto di lavoro

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– di cittadini di Paesi extracomunitari.

I cittadini stranieri provenienti da Paesi dell’UE sono liberi di entrare inun altro Stato comunitario, dunque anche in Italia, e di soggiornarviper esercitare un lavoro subordinato nel rispetto delle disposizioni dilegge locali. Il lavoratore deve richiedere la carta di soggiorno alla Questura com-petente entro tre mesi dal suo ingresso; la carta viene rilasciata gratui-tamente (anche il rinnovo è gratuito), è valida per tutto il territorionazionale e ha una durata di cinque anni. La carta di soggiorno non ènecessaria per i lavoratori:

– subordinati che esercitano un’attività di durata non superiore ai tremesi;

– stagionali.

I cittadini dell’UE che hanno diritto di soggiorno in Italia possonoessere assunti secondo le procedure ordinarie ed il rapporto di lavoro èpienamente regolato dalle leggi nazionali, anche per gli aspetti previ-denziali ed assicurativi.Per i lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari, occorre invecedistinguere tra coloro che sono già regolarmente presenti in Italia ecoloro che ancora risiedono all’estero.Ai lavoratori già presenti in Italia e con permesso di soggiorno validoai fini dell’assunzione (cioè rilasciato per motivi di lavoro, di ricongiun-gimento familiare o di studio) si applicano le stesse modalità in vigoreper i lavoratori italiani. I soli adempimenti aggiuntivi sono:

– la stipula del contratto di soggiorno, cioè di un normale contrattodi lavoro, redatto però su modello standard ministeriale, nel qualeil datore di lavoro si impegna a garantire la disponibilità di unalloggio adeguato e a sostenere le spese di viaggio in caso di rim-patrio del lavoratore, da trasmettere allo Sportello Unico perl’Immigrazione entro 5 giorni con raccomandata A/R;

Paesi membri dell’Unione Europea

Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Ita-lia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

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Rapporto di lavoro

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– la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore percoloro che allo straniero extraUE danno alloggio e ospitalità (nonpiù per l’occupazione di stranieri non conviventi).

Il contratto di soggiorno stipulato fra le parti, assieme alla ricevutapostale comprovante la trasmissione allo Sportello unico per l’immigra-zione, dovrà poi essere esibito dal lavoratore al momento della richiestadi rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso.

2.5 Procedura per l’assunzione dello straniero extra-UE residente all’estero

Se il lavoratore che si intende assumere con rapporto di lavoro dome-stico è ancora residente all’estero, occorre in primo luogo considerareche l’assunzione non è libera, ma soggetta a limitazioni numeriche. Ilgoverno infatti stabilisce annualmente, mediante il decreto flussi, lequote massime di ingressi per lavoro ammessi sul territorio nazio-nale.Nel 2007 il Decreto flussi ha predisposto una procedura telematicaper accedere a 170 mila nulla osta per lavoratori extraUE non stagio-nali; questa quota di ingressi è suddivisa in varie percentuali a secondadella tipologia di lavoro che gli immigrati andranno a svolgere. Perl’anno 2007/2008 relativamente alla categoria colf e badanti è previstoun tetto di 65.000 domande.La nuova modalità telematica di presentazione delle domande sostitui-sce la trasmissione postale.

Contratto di soggiorno integrativo

La modulistica ministeriale prevede anche l’eventualità che si renda necessario stipulare uncontratto di soggiorno “integrativo” in un momento successivo alla data dell’assunzione, comead esempio nel caso di variazioni o proroghe dell’originario contratto o nel caso di rapporti dilavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo (25.2.2005) oppure nel caso diconversone dell’originario permesso di soggiorno ad altro titolo, in permesso per lavoro su-bordinato. In tutti questi casi, è possibile utilizzare il contratto di soggiorno “modello R”.

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Rapporto di lavoro

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Nel modulo devono essere indicati i dati del datore di lavoro e la loca-lità di impiego del lavoratore, che permette di individuare lo SportelloUnico competente. Le domande devono essere inoltrate per via telema-tica entro i termini indicati ogni anno dal Decreto flussi; le date perl’invio possono seguire diversi criteri di scaglionamento che tengonoconto ad esempio dello Stato di provenienza del lavoratore. Tra le informazioni da inserire nel modulo telematico vi sono quellerelative al reddito del datore di lavoro; è infatti indispensabile garan-tire una capacità economica adeguata per tutelare il lavoratore che faràingresso in Italia. La capacità economica considerata sufficiente corri-sponde ad un reddito annuo, al netto dell’imposta, di importo almenodoppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua da corrispon-dere al lavoratore domestico, maggiorata degli oneri contributivi. Èpossibile cumulare i redditi di parenti di primo grado anche se nonconviventi, oppure cumulare il reddito di soggetti tenuti legalmenteall’assistenza del datore di lavoro sulla base di un’autocertificazione. Per gli invalidi al 100% invece non sussiste l’obbligo di dimostrarealcun reddito.Altro requisito necessario per poter assumere un collaboratore dome-stico è garantire un orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settima-nali.

Il datore di lavoro si registragratuitamente sul sito del

ministero dell’Interno(www.interno.it) e richiede il

modulo di interesse inserendole informazioni anagrafiche

preliminari richieste.

Installa sul proprio computerun software specifico e accede

al modulo da compilare.

Nuova procedura telematica per la domanda

Invia il modulo di domandaentro i termini indicati ogni

anno con decreto.

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Rapporto di lavoro

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2.6 Permesso di soggiornoFonti: art. 5, D.Lgs. 286/1998

Al momento della firma del contratto di soggiorno presso lo Sportellounico il lavoratore sottoscrive il modulo di richiesta del permesso disoggiorno per motivi di lavoro, che viene inoltrato alla Questura com-petente per il rilascio. Il permesso di soggiorno è sempre rinnovabile sealla scadenza lo straniero dimostri di essere occupato.Ottenuto il permesso di soggiorno è possibile procedere all’assunzionecon le stesse regole dei lavoratori già presenti in Italia.La durata del permesso è prevista dal contratto di soggiorno e in ognicaso non può superare:

– nove mesi in relazione ad uno o più contratti da lavoro stagionale;– un anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo deter-

minato;– due anni in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo inde-

terminato.

Il lavoratore deve presentare allo sportello:

– 4 foto tessera;– fotocopia del passaporto;– marca da bollo da € 14,62.

Ottenuto il permesso di soggiorno, lo straniero può essere assunto nelrispetto delle normali procedure previste per i lavoratori regolarmentepresenti in Italia, con le comunicazioni previste al Centro per l’Impiego,all’INAIL e all’Autorità locale di Pubblica sicurezza.Il rinnovo del permesso, che viene concesso entro venti giorni dalladomanda, deve essere richiesto alla Questura territorialmente compe-tente entro:

– 90 giorni prima della scadenza se si tratta di permesso concesso permotivi familiari o per lavoro subordinato a tempo indeterminato;

– 60 giorni prima nei casi di lavoro subordinato a termine;– 30 giorni prima in tutti gli altri casi.

Al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratoredomestico extracomunitario deve presentare la richiesta mediante unapposito kit presso gli Uffici Postali abilitati.

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Il lavoratore extracomunitario deve quindi presentare allo sportellodell’ufficio postale:

– il passaporto o altro documento equipollente;– la ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino postale di importo

pari a € 27,50;– la fotocopia del permesso – carta di soggiorno in scadenza;– il kit postale con tutta la modulistica compilata e completa in busta

aperta.

2.7 Periodo di provaFonti: art. 5, legge 339/1958; art. 13, CCNL

Il periodo di prova ha lo scopo di permettere ad entrambe le parti divalutare la convenienza del rapporto di lavoro. Come già evidenziato sitratta di un patto facoltativo, ma opportuno. Durante il periodo diprova, infatti, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasimomento da ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso. È in ognicaso dovuto il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione edelle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro pre-stato.È richiesta la forma scritta, in mancanza l’assunzione è da considerare

Tipologie di permessi-carte di soggiorno che permettono la presentazione delle istanze di ri-chiesta di rilascio e rinnovo presso gli Uffici Postali: adozione, affidamento, aggiornamento dellacarta di soggiorno, aggiornamento permesso di soggiorno, attesa occupazione, attesa riacqui-sto cittadinanza, asilo politico rinnovo, carta soggiorno per stranieri, conversione permesso disoggiorno, duplicato della carta di soggiorno, duplicato del permesso di soggiorno, famiglia, fa-miglia minore 14-18 anni, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro casi particolari previsti,lavoro subordinato stagionale, missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica,status apolide rinnovo, studio, tirocinio formazione professionale, turismo. Per tutte le altre ti-pologie la richiesta dovrà continuare ad essere presentata presso gli Uffici Immigrazione delleQuesture.

Lo straniero giunto in Italia regolarmente, avendo ottenuto il visto di ingresso per lavoro su-bordinato a seguito di nulla osta al lavoro, che non riesce a formalizzare il rapporto di lavoroper indisponibilità del datore, può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesaoccupazione. Alla domanda occorre allegare una dichiarazione firmata dal responsabile delloSportello unico per l’immigrazione che attesti il venir meno della disponibilità del datore di la-voro (Circ. Min. Interno 20 agosto 2007).

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Rapporto di lavoro

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definitiva e di conseguenza la risoluzione del rapporto richiede il preav-viso.Il periodo di prova è fissato dal CCNL nelle seguenti misure massime:

– 30 giorni di lavoro effettivo per la 1ª categoria e per la 2ª categoria;– 8 giorni di lavoro effettivo per le altre categorie.

È fondamentale che la prova sia concretamente svolta e che si pro-tragga per il tempo necessario all’effettiva valutazione dell’idoneità dellavoratore; ne consegue che l’eventuale recesso, pur essendo attuabilein qualunque momento, debba essere per opportunità esercitato solodopo un congruo lasso di tempo.Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altraregione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione delrapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore dilavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispon-dente. Questo obbligo non sussiste se la risoluzione è dovuta a man-canze talmente gravi da non consentire la prosecuzione, nemmenotemporanea, del rapporto di lavoro.Il domestico in prova gode dello stesso trattamento economico e nor-mativo spettante a quello assunto definitivamente; pertanto, in caso dilicenziamento durante la prova o alla conclusione della stessa, egli hadiritto al trattamento di fine rapporto, all’indennità sostitutiva delleferie non godute e ai ratei di tredicesima.Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza comunica-zione di recesso si intende automaticamente confermato. Il servizioprestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effettinell’anzianità di servizio.

Durata del periodo di prova

Prestazioneinferiore a 4

ore giornaliere

Codice civile Prova CCNL Prova

Impiegati

Operai

8 gg.

8 gg.

1ª cat. e 2ª cat.

le altre categorie

30 gg.

8 gg.

Prestazionedi almeno 4

ore giornaliere

Leggen. 339/1958

Prova CCNL Prova

Impiegati

Operai

30 gg.

8 gg.

1ª cat. e 2ª cat.

le altre categorie

30 gg.

8 gg.

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Di seguito un esempio di lettera per la comunicazione del mancatosupermaneto del periodo di prova:

2.8 Doveri delle partiFonti: art. 6, legge 339/1958

Il domestico è tenuto fornire la propria prestazione con la dovuta dili-genza secondo le necessità e gli interessi della famiglia, seguendo ledisposizioni impartite dal datore di lavoro; è tenuto inoltre a mantenerela necessaria riservatezza per ciò che concerne la vita familiare. Nelcaso di violazione di tali doveri il lavoratore può incorrere in responsa-bilità per danni, salvo nell’eventualità che essi siano attribuibili a casofortuito o forza maggiore.Il datore di lavoro, invece, è obbligato:

– a corrispondere la remunerazione alle condizioni stabilite e a periodinon superiori al mese;

– a garantire al lavoratore che benefici di vitto e alloggio, sia unambiente che non sia dannoso alla sua integrità fisica e morale, siauna nutrizione sana e adeguata;

– ad assicurare il rispetto della personalità e della libertà morale dellavoratore;

– a concedere il tempo necessario per osservare gli obblighi del suoculto.

Egr. Sig.___________

Oggetto: licenziamento per mancato superamento del periodo diprova

Con la presente siamo spicenti di comunicarle la risoluzione del rapporto di la-voro domestico in data odierna per mancato supermento del periodo di prova.Con la retribuzione del mese corrente Le verranno liquidate le competenze fi-nali.

Distinti saluti.

Luogo e data__________

Il datore di lavoro______________

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2.9 Orario normale di lavoro Fonti: art. 8, legge 339/1958; art. 17 D.Lgs. 66/2003; art. 15 CCNL

Per i domestici la legislazione prevede la deroga all’orario normale ealla durata massima settimanale della prestazione lavorativa stabilitaper la generalità dei lavoratori. L’orario di lavoro è quindi rimessoall’accoro tra le parti. La contrattazione collettiva fissa per i lavoratori atempo pieno i seguenti limiti massimi:

– 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settima-nali, per i lavoratori conviventi;

– 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settima-nali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori nonconviventi.

I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché glistudenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studioal termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Statoovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenzacon orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà esserearticolato in una delle seguenti tipologie:

a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non

consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario dilavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retri-buzione pari a quella prevista nelle tabelle di retribuzione Allegato 1,fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione innatura.Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoroconcordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retri-buite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporal-mente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; leprestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologiasaranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto ora-ria con le maggiorazioni previste dall’art. 15.Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore conse-

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cutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornalieronon sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure trale ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito,normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornalieredi effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime nor-male di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore gior-naliere.La collocazione dell’orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro,nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personaleconvivente a servizio intero per il personale convivente con servizioridotto o non convivente è concordata fra le parti.È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore6.00, che è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20%della retribuzione globale di fatto oraria o, se straordinario, in quantoprestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, sarannoeffettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o supe-riore alle 6 ore, ove sia concordata, la presenza continuativa sul postodi lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione,un’indennità pari al suo valore convenzionale.Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senzaeffettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e nonretribuito.

2.10 RetribuzioneFonti: art. 32, CCNL

La retribuzione è concordata tra le parti, nel rispetto del principio diretribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità dellavoro prestato stabilito dall’art. 36 della Costituzione. Secondo la giu-risprudenza il livello di retribuzione sufficiente è quello fissato dallacontrattazione collettiva: in sostanza occorre quindi rispettare i valoriminimi stabiliti dal CCNL. Essi sono aggiornati una volta l’anno daun’apposita commissione paritetica nazionale o, in difetto di accordo,dal Ministero del lavoro sulla base dell’incremento del costo della vitarilevato dall’ISTAT.

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Rapporto di lavoro

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La retribuzione è composta dai seguenti elementi:

a) retribuzione minima contrattuale (in Appendice Allegato 1);b) eventuali indennità sostitutive di vitto e alloggio per le presta-

zioni che superano le 6 ore giornaliere, rivalutate anch’esse annual-mente sulla base delle variazioni rilevate dall’ISTAT;

c) scatti di anzianità (art. 33, CCNL) che maturano ogni due anni diservizio presso lo stesso datore di lavoro fino ad un massimo di 7 esono retribuiti in misura pari al 4% del minimo;

d) eventuale superminimo, cioè retribuzione aggiuntiva su base men-sile o su base oraria riconosciuta al lavoratore. Secondo il CCNL gliscatti non sono assorbibili dal superminimo: quindi quando il lavo-ratore matura lo scatto biennale, non è possibile ridurre il supermi-nimo al fine di mantenere invariata la retribuzione globale.

Comunemente la retribuzione deve essere corrisposta mensilmente, manulla vieta che possano essere pattuite scadenze diverse, ad esempioper i lavoratori a ore o ad orario ridotto che vengono retribuiti giornal-mente o a settimana. Il datore di lavoro, contestualmente al pagamento periodico della retri-buzione, è tenuto in base al CCNL (non per legge) a predisporre unprospetto paga nel quale dovranno risultare, oltre agli elementi retribu-tivi indicati, anche eventuali ore di lavoro straordinario, compensi perfestività e le trattenute per oneri previdenziali.Il prospetto paga va prodotto in duplice copia, una per il lavoratore,firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dallavoratore.Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare unadichiarazione annuale dalla quale risulti l’ammontare complessivo dellesomme erogate nell’anno.

2.11 Criteri di calcoloFonti: CCNL - Chiarimenti a verbale

Per il lavoratore con retribuzione fissa mensile, la paga giornaliera edoraria da assumere come base di computo delle maggiorazioni e delleindennità previste dal contratto si determinano con i seguenti criteri:

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Per il lavoratore retribuito a paga oraria la retribuzione giornaliera emensile si determinano con i seguenti criteri:

2.12 Gratifica nataliziaFonti: art. 37, CCNL

La gratifica natalizia è detta anche “tredicesima mensilità” in quantocorrisponde ad una mensilità della retribuzione globale di fatto.Viene corrisposta entro il mese di dicembre di ciascun anno in occa-sione delle festività natalizie.La tredicesima mensilità si matura per dodicesimi: pertanto ai lavora-tori che non abbiano prestato servizio per l’intero anno verranno cor-risposti tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di attività svolti. Sicomputano come mesi interi anche le frazioni lavorate pari o superioria 15 giorni di calendario. La gratifica natalizia matura anche durante iperiodi di prova, di malattia, infortunio e maternità nei limiti delperiodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata daglienti assicuratori.

retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26

retribuzione oraria = (retribuzione mensile × 12 : 52) :orario settimanale

retribuzione giornaliera = (retribuzione oraria × ore settimanali × 52 : 12) : 26

retribuzione mensile = (retribuzione oraria × ore settimanali × 52) : 12

Quando nel contratto si utilizzano le espressioni:– giorni di calendario si considerano i trentesimi della mensilità (es. per malattia);– giorni lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (es. per ferie);– retribuzione globale di fatto si intende quella comprensiva delle indennità di vitto e al-

loggio, se fruite.

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Modalitàdi paga

Calcolo della tredicesima

mensile è una mensilità normale in aggiunta a quella di dicembre

a ore

occorre moltiplicare dapprima la paga oraria dell’ultimo periodo per le oresettimanali stabilite da contratto, ottenendo la paga settimanale. Quest’ul-tima deve essere moltiplicata per 52 e il risultato (paga annua) deve esserequindi diviso per 12.Se l’orario non è definito contrattualmente, cioè se le prestazioni della colfsono state richieste di volta in volta secondo necessità, occorre sommaretutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividere il risultato per i mesi di la-voro

a settimanaoccorre moltiplicare la paga settimanale per 52 e il risultato (paga annua)deve essere diviso per 12

Esempio 1– Colf con paga mensile di € 600,00, assunta il 1° luglio 2008.– La tredicesima è pari a 6 dodicesimi di € 600,00, cioè € 300,00.

Esempio 2– Colf con paga oraria di € 10,00 e orario contrattuale di 20 ore settimanali, assunta il 1°

gennaio 2008.– Paga settimanale = € 10,00 × 20 = € 200,00.– Paga annua = € 200,00 × 52 = € 10.400,00.– Tredicesima = € 10.400,00 : 12 = € 866,67.

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PROSPETTO DI RETRIBUZIONE

Datore di lavoro: nome e cognomeresidenzacodice fiscale

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Lavoratore: nome e cognomeresidenzacodice fiscale

...................................................................

...................................................................

.................................. Categoria: ............

Periodo di paga:Retribuzione minima mensile:Retribuzione minima oraria:Scatti di anzianità maturati n.:Superminimo assorbibile

dal ............................ al ........................................................................................................................................................................

Ore lavoro Importo/ora Importo tot.

Lavoro ordinarioCompenso sostitutivo vittoCompenso sostitutivo alloggio

Lavoro ordinario notturnoLavoro straordinario diurnoLavoro straordinario notturnoRiposo settimanale non godutoFestività lavorateFestività riconosciuteFestività non godute................................................................................................................................................................................................................................................

....................

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TOTALE COMPETENZE LORDE ....................

Trattenute previdenziali a carico del lavoratoreTrattenute per eventuali anticipazioni

....................

....................

NETTO CORRISPOSTO ....................

Calcolo trattenute previdenzialiFascia ..... ore lavoro ..... × €/ora (quota contr. carico lavoratore) ..... = € ........Fascia ..... ore lavoro ..... × €/ora (quota contr. carico lavoratore) ..... = € ........Totale trattenute previdenziale, € ....................

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2.13 Lavoro notturnoFonti: art. 11, CCNL

Si considera lavoro notturno quello prestato tra le ore 22,00 e le ore6,00. Per questo tipo di prestazione viene riconosciuta una maggiora-zione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria.Se prestato oltre il normale orario di lavoro, si deve considerare lavorostraordinario notturno e deve essere retribuito con la maggiorazionedel 50%.È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo in caso di forzamaggiore (art. 25, CCNL).

2.14 Lavoro straordinarioFonti: art. 16, CCNL

Il datore di lavoro può richiedere una prestazione oraria di lavoro stra-ordinario, sia diurna che notturna, con preavviso di almeno un giorno(salvo casi di emergenza o di particolari necessità impreviste), che deveessere compensata con le seguenti maggiorazioni retributive:

La maggiorazione va calcolata sulla retribuzione globale di fatto, com-prendente paga oraria, indennità di vitto ed alloggio e qualsiasi altrocompenso continuativo in denaro o in natura non corrisposto a titolodi liberalità.Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore40 e fino alle ore 44 settimanali, purchè eseguite nella fascia orariacompresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retri-buzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%.Il lavoratore può rifiutare la richiesta del datore di lavoro solo in caso digiustificato motivo d’impedimento.Nei casi di emergenza i servizi resi negli orari di riposo notturno odiurno sono da considerare di carattere normale (compensati con la

diurno (dalle 06.00 alle 22.00) 25%

notturno (dalle 22.00 alle 06.00) 50%

domenica o festività nazionali 60%

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normale retribuzione) e danno luogo solamente al prolungamento delriposo stesso, tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episo-dicità e imprevedibilità. Nonostante il contratto collettivo non fissi un limite massimo di ore distraordinario effettuabili nell’arco della giornata, della settimana, delmese o dell’anno, è comprensibile che esse non possono ripercuotersisul riposo settimanale o sulle 2 ore di riposo diurno o, ancora, sulle 8ore di riposo notturno. In caso di controversia l’onere di provare di aver effettuato lavoro stra-ordinario spetta al lavoratore, mentre spetterà al datore di lavoro pro-vare l’avvenuto pagamento dello stesso.

2.15 Riposi e festivitàFonti: artt. 7 e 8, legge 339/1958; art. 17, CCNL

Per il personale convivente è previsto un riposo giornaliero di almeno8 ore consecutive nell’arco delle 24 ore oltre ad un riposo intermedionon retribuito, non inferiore alle due ore.Il recupero di eventuali ore non lavorate è consentito, se consensuale,in misura non superiore alle due ore giornaliere.Il riposo settimanale, normalmente coincidente con la domenica, èpari ad una giornata lavorativa intera o a due mezze giornate di cuiuna di domenica.Secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva all’art. 14,il riposo settimanale deve essere di 36 ore da godersi per 24 ore didomenica, mentre le residue 12 ore possono essere distribuite su ungiorno feriale pattuito tra le parti; in quest’ultimo caso verrà prestataattività lavorativa per un numero di ore non eccedenti la metà delle orepreviste in una normale giornata.Eventuali prestazioni effettuate nelle 12 ore di riposo non domenicale,(se non godute in altro giorno della stessa settimana diverso da quelloconcordato) dovranno essere pagate con una maggiorazione sulla retri-buzione globale di fatto del 40%.Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Solo in caso di esi-genze imprevedibili che non possano essere altrimenti soddisfatte, perle prestazioni di lavoro erogate in domenica sarà concesso un ugualenumero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata imme-

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diatamente seguente, mentre le ore lavorate saranno retribuite con lamaggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solen-nizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accor-darsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenicacon altra giornata.Per i lavoratori domestici sono retribuite le festività riconosciute allageneralità dei lavoratori. In caso di prestazione lavorativa svolta nellegiornate festive la maggiorazione prevista è del 60%.Per le festività coincidenti con la domenica è previsto il recupero delriposo in altra giornata o il pagamento di 1/26 della retribuzione glo-bale di fatto mensile.Nei contratti di lavoro a ore le festività diverse dalla domenica sonoretribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Esempio 1

Per una colf a tempo pieno con retribuzione globale di fatto mensile di € 1.000,00 la festivitàgoduta non comporterà alcuna retribuzione aggiuntiva. Se la festività cade in domenica la lavo-ratrice avrà diritto ad un riposo compensativo oppure al pagamento di 1/26 della retribuzione,cioè € 38,46. Se la festività è invece lavorata, la retribuzione spettante è maggiorata del 60%,quindi pari a € 61,54.

Esempio 2

Per una colf a ore con orario di 20 ore settimanali e retribuzione oraria pari a € 8,00 la festivi-tà goduta andrà retribuita con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Il calcolo saràdunque il seguente: € 8,00 × 20 × 52 : 12 : 26 = € 26,66.

Elenco delle festività

1° gennaio Capodanno

6 gennaio Epifania

Lunedì di Pasqua

25 aprile Anniversario della liberazione

1° maggio Festa del lavoro

2 giugno Festa nazionale della Repubblica

(segue)

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2.16 FerieFonti: art. 10, legge 339/1958; art. 10, D.Lgs. 66/2003; art. 18, CCNL;Corte cost. sent. n. 616/1987

La determinazione del periodo di ferie è regolata dalla legge specialesul lavoro domestico, che ne fissa i limiti minimi in relazione alla quali-fica e all’anzianità di servizio. Tale disciplina è superata dalle condi-zioni più favorevoli offerte dalla contrattazione collettiva e comunquedalla disciplina in vigore per la generalità dei lavoratori che riconosce ildiritto a 4 settimane di riposo all’anno. Il godimento delle ferie, di norma a carattere continuativo, è comun-que un diritto irrinunciabile.Il CCNL fissa in 26 giorni lavorativi il periodo annuale di ferie, dallunedì al sabato: sono escluse le domeniche e le festività infrasettima-nali, che quindi si aggiungono ai giorni di ferie. I 26 giorni spettano atutti i lavoratori indipendentemente dall’orario di lavoro svolto.Le ferie sono frazionabili in non più di due periodi l’anno previo ac-

Elenco delle festività

15 agosto Assunzione di M. V.

1° novembre Ognissanti

8 dicembre Immacolata Concezione

25 dicembre S. Natale

26 dicembre S. Stefano

Santo Patrono

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Lavoro Maggiorazione

Ordinario notturnoStraordinario diurnoStraordinario notturnoNel giorno di riposo settimanaleNella festività

20%25%50%60%60%

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cordo tra le parti e purchè ciò sia compatibile con la funzione stessadelle ferie di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Ne risulta, dunque, che non è possibile il frazionamento delle ferie ingiornate isolate e il lavoratore può rifiutarsi di godere di un periodo diferie inidoneo ad assolvere la funzione del riposo annuale.Per ogni singolo giorno di ferie la retribuzione è pari ad 1/26 dellaretribuzione globale di fatto mensile. Ai lavoratori che usufruiscono di vitto e alloggio verrà riconosciuto,durante tale periodo, un compenso sostitutivo convenzionale.In caso di retribuzione oraria occorre prendere a riferimento il numerodi ore effettuate nel mese precedente e dividerle per 26, ottenendo cosìil numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.I giorni di ferie non possono essere goduti durante i periodi di preav-viso, malattia o infortunio. La Corte costituzionale, con sentenza n.616 del 30 dicembre 1987, ha affermato che la malattia manifestatasidurante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, il quale riprenderàin un periodo successivo, tenendo sempre conto delle necessità deldatore di lavoro, degli interessi del lavoratore e dell’esistenza di un’ido-nea documentazione medica che attesti lo stato effettivo della malattia.Nell’eventualità di insorgenza di malattia il godimento delle ferieviene sospeso laddove non sia compatibile con la funzione di riposo edi recupero delle energie psico-fisiche (Cass. 26 giugno 1998 n. 6345).Ai i lavoratori retribuiti a ore (ad esempio in particolari giorni della set-timana) é riconosciuto il diritto al compenso per il servizio non prestatoesclusivamente per le ore normalmente previste comprese nel periododi ferie.Le ferie devono essere godute nell’anno e non possono essere cumu-late; tuttavia il contratto collettivo riconosce ai lavoratori stranieri – surichiesta degli stessi e con il consenso del datore di lavoro - il cumulodelle ferie relative ad un biennio di servizio in modo da consentir loropiù tempo per il rientro temporaneo in patria.Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavora-tore, dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre, fermarestando la possibilità di diverso accordo tra le parti.In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio delgodimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto unanno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi delperiodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servi-zio prestato.

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Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni dianno si calcolano in dodicesimi.

2.17 Congedo matrimonialeFonti: art. 23 CCNL; legge 339/1958

In caso di matrimonio spetta a tutti i prestatori di lavoro domestico,indipendentemente dalla categoria, un congedo retribuito di 15 giornidi calendario consecutivi. Per il congedo spetta al lavoratore la normaleretribuzione in denaro e l’indennità di vitto e alloggio se fruisce di que-sti benefici.La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione delladocumentazione comprovante l’avvenuto matrimonio. Durante il congedo matura la normale anzianità di servizio.L’eventuale licenziamento del lavoratore in concomitanza del matrimo-nio è legittimo con il solo obbligo del preavviso.

2.18 InfortunioFonti: art. 27 CCNL; artt. 53, 54 e 73, D.P.R. 1124/1965

I lavoratori domestici sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul

MESI DI SERVIZIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2,16 4,33 6,50 8,66 10,83 13,00 15,16 17,33 19,50 21,66 23,83 26,00

Esempio 1

Lavoratore a tempo pieno assunto il 1° settembre 2006: ha diritto a 4/12 di 26 giorni lavorativiper l’anno 2008, quindi 8,67 giorni.

Esempio 2

Lavoratore a ore con contratto di 20 ore settimanali assunto il 1° gennaio 2008 con retribuzio-ne oraria di € 10,00, che nel mese precedente quello di godimento delle ferie ha lavorato com-plessivamente 88 ore (ipotizzando un mese composto da 4 settimane più 2 giorni): ha diritto a26 giorni di ferie ciascuno dei quali “vale” 3,38 ore (88 : 26), pari a € 33,80 di retribuzionegiornaliera.

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lavoro. Il premio di assicurazione viene riscosso dall’INPS unitamente aicontributi previdenziali. A tutti i lavoratori domestici è inoltre garantita, una volta superato ilperiodo di prova, la conservazione del posto di lavoro per un numero digiorni che varia in funzione dell’anzianità di servizio maturata presso lostesso datore di lavoro.

I periodi di conservazione del posto sono da calcolarsi nell’anno solare.Ai lavoratori spetta, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalnumero di ore normalmente prestate, il seguente trattamento econo-mico:

Affinchè l’INAIL paghi al lavoratore l’indennità prevista, il datore dilavoro deve denunciare all’INAIL l’infortunio su apposito modulodisponibile presso tutte le sedi dell’ente o online, allegando il certifi-cato medico:

– entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;

Anzianità Conservazione del posto

fino a 6 mesi 10 gg. di calendario

da 6 mesi a 2 anni 45 gg. di calendario

oltre 2 anni 180 gg. di calendario

a carico del datore di lavorofino al 3° giorno

– retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni, in-cluso l’eventuale compenso sostitutivo convenzionaleper vitto e alloggio, salvo il caso in cui il lavoratore in-fortunato non sia degente in ospedale o presso il do-micilio del datore di lavoro

a carico dell’INAIL(a seconda dei casi)dal 4° giorno

– indennità giornaliera per inabilità temporanea;– rendita per inabilità permanente;– assegno per assistenza personale continuativa;– rendita ai superstiti ed assegno una tantum in caso di

morte;– cure mediche e chirurgiche inclusi gli accertamenti cli-

nici;– fornitura di apparecchi di protesi.Le prestazioni economiche dell’INAIL vengono erogatedal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’in-fortunio.

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– entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guari-bili entro 3 giorni;

– entro 2 giorni, a partire dal quarto, per quelli prognosticati guaribilientro 3 giorni ma non guariti.

Sempre entro due giorni dall’evento deve essere trasmessa copia delladenuncia all’autorità di Pubblica sicurezza competente in base al luogodove è accaduto l’infortunio (Questura nelle città capoluogo di provin-cia, Sindaco negli altri casi).

2.19 MalattiaFonti: art. 26, CCNL

In caso di malattia spettano al lavoratore domestico, convivente o nonconvivente:

– la conservazione del posto di lavoro– la retribuzione globale di fatto al 50% per i primi tre giorni e al

100% per i successivi, nei limiti indicati nella tabella seguente.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calco-larsi nell’anno solare da intendersi come un periodo di 365 gg che puòsituarsi tra due anni civili.

Non è prevista indennità INPS.Le assenze per malattia devono essere comprovate da certificatomedico indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro da spe-dire al datore di lavoro entro tre giorni dall’evento. Per i lavoratori con-viventi la spedizione non è obbligatoria tranne che per i casi in cui la

Anzianità Conservazione del posto

Retribuzione

fino a 6 mesi 10 gg.di calendario

Fino al 3° giornoDal 4° all’8°

50%100%

oltre 6 mesie fino a 2 anni

45 gg.di calendario

Fino al 3° giornoDal 4° al 10°

50%100%

oltre 2 anni 180 gg.di calendario

Fino al 3° giornoDal 4° al 15°

50%100%

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malattia sopraggiunga nei periodi di ferie o in altri periodi nei quali illavoratore non sia presente presso l’abitazione.Al di là dell’invio del certificato, le assenze devono essere tempestiva-mente giustificate. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno,qualora non si verifichino cause di forza maggiore, sono da consideraredimissioni del lavoratore.

2.20 MaternitàFonti: art. 62, D.Lgs. 151/2001; D.P.R. 1403/1971; art. 17, c. 1 e art. 20,c. 1 del T.U.; Corte cost., sent. n. 86/1994; art. 24 CCNL

Alle lavoratrici domestiche si applicano le norme di legge sulla tuteladelle lavoratrici madri.È pertanto vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella

effettiva del parto;c) durante i tre mesi dopo il parto.

Ferma restando la durata complessiva del periodo di astensione obbli-gatoria (5 mesi), la lavoratrice ha la facoltà di posticipare l’astensionedal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto pro-lungandola ai quattro mesi successivi al parto, a condizione che lo spe-cialista del SSN lo consenta. È prevista inoltre l’astensione anticipata sela lavoratrice è occupata in lavori gravosi o rischiosi ai fini della gravi-danza o se le condizioni di salute lo richiedono. La richiesta di congedodeve essere presentata sia al datore di lavoro che all’INPS.I periodi di astensione devono essere computati nell’anzianità di servi-zio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alleferie.Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altrotitolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi dicongedo di maternità.Dall’inizio della gravidanza, comprovata da idoneo certificato medico, e

La malattia manifestatasi durante il periodo di prova o di preavviso ne sospende il decorso.

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fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, lalavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficacied improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Leassenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichinocause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenzia-mento della lavoratrice.In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui èprevisto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratricenon è tenuta al preavviso.La disposizione deriva dal contratto collettivo e non dalla legge: per-tanto l’eventuale licenziamento comunque intimato non è colpito danullità.Per quanto concerne il trattamento economico, le lavoratrici hannodiritto a percepire un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pariall’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo dipaga precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il con-gedo. A questo importo vanno aggiunti il rateo di tredicesima mensilitào di gratifica natalizia e gli altri premi o trattamenti aggiuntivi even-tualmente corrisposti alla lavoratrice. Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi svolti come lavoratricedomestica. Diversamente dalle altre lavoratrici subordinate, cui spetta latutela economica fin dal primo giorno di lavoro, le domestiche possonoriscuotere l’indennità INPS solo se:

– nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultanoversati o dovuti 52 contributi settimanali (1 anno), anche se relativia settori diversi da quello del lavoro domestico;

– oppure, in alternativa, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenzaobbligatoria risultano versati o dovuti almeno 26 contributi setti-manali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Ai fini pensionistici, per i periodi di congedo di maternità, è previstol’accredito figurativo dei contributi in presenza di un rapporto dilavoro in atto e a prescindere dall’anzianità contributiva.La lavoratrice non ha diritto al periodo di astensione facoltativa, né adalcuna indennità.

L’indennità di maternità è pagata direttamente dall’INPS e non dal datore di lavoro.

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2.21 Permessi e assenzeFonti: artt. 20 e 21, CCNL

I permessi sono disciplinati e riconosciuti solo dal contratto collettivo,che prevede il diritto ad assenze individuali retribuite per visite medichedocumentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario dilavoro.I lavoratori conviventi con il datore hanno diritto a 16 ore all’annoridotte a 12 per lavoratori di cui art. 15 comma 2 del CCNL.Ai lavoratori non conviventi con orario di lavoro di almeno 30 ore set-timanali spettano 12 ore all’anno. Se l’orario è inferiore, le ore sonoriproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.Entrambe le categorie di lavoratori possono usufruire di permessi nonretribuiti, anche nel caso di orario di lavoro inferiore a 20 ore settima-nali. Il lavoratore avrà inoltre diritto ad un permesso retribuito pari a 3giorni lavorativi in caso di disgrazia a familiari conviventi o a parentientro il secondo grado. Il lavoratore padre avrà diritto a 2 giorni di permesso retribuito in occa-sione della nascita di un figlio. Per i lavoratori a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminatoche abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità di servizio è previ-sto un monte ore annuo retribuito di 40 ore di permesso per la fre-quenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratorifamiliari o assistenti domiciliari.Ai lavoratori appartenenti agli Organi direttivi delle Associazioni sinda-cali firmatarie del CCNL è riconosciuto il diritto di usufruire di 6 giornidi permesso retribuito nell’arco dell’anno.Il lavoratore è tenuto a darne opportuna comunicazione al datore dilavoro con anticipo di tre giorni, presentando la richiesta di permessorilasciata dalle Organizzazioni sindacali di appartenenza.I periodi di interruzione della prestazione lavorativa per servizio mili-tare o servizio civile sostitutivo non risolvono il rapporto di lavoro.In considerazione di ciò il lavoratore è però tenuto a rendersi disponi-bile presso il datore di lavoro per riprendere servizio entro 30 giorni dalcongedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo. In man-canza, il rapporto di lavoro è risolto. I periodi di servizio militare ocivile vengono considerati utili ai fini dell’anzianità di servizio per ilTFR.

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2.22 Risoluzione del rapportoFonti: art. 4, legge 108/1990; artt. 1463 e 2118 c.c.; art. 38 CCNL

Il rapporto di lavoro domestico può essere risolto per una delle seguenticause:

– scioglimento alla scadenza del termine;– licenziamento o dimissioni in periodo di prova;– dimissioni. Il lavoratore deve rispettare il preavviso contrattuale o

subire la penale del pagamento dell’indennità di mancato preavviso.Il lavoratore può invece recedere senza obbligo di preavviso per giu-sta causa, quando ad esempio non gli viene pagata la retribuzione.In questa ipotesi spetta al lavoratore il pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso;

– recesso del datore di lavoro. Il datore di lavoro può recedere libera-mente, fatto salvo comunque il periodo di preavviso o al pagamentonell’indennità sostitutiva da riconoscere al lavoratore unitamente airatei di gratifica natalizia, ferie e TFR maturati. Il recesso può avve-nire anche per “giusta causa”, cioè per fatti di una gravità tale danon consentire la prosecuzione, anche provvisoria, dell’attività lavo-rativa; in tal caso al lavoratore non compete alcuna indennità;

– risoluzione consensuale, cioè nel caso le parti concordino di risol-vere il rapporto;

– impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause di forzamaggiore. Si tratta di fatti non imputabili ad uno dei contraenti, talida rendere definitivamente impossibile la prosecuzione del rapportodi lavoro;

– morte del lavoratore.

2.23 PreavvisoFonti: art. 38, CCNL

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro entrambe le parti sonotenute ad osservare i seguenti termini di preavviso:

Un caso particolare è costituito dalla morte del datore di lavoro. Poiché il servizio è reso allafamiglia è possibile il subentro del coniuge o di altro famigliare nel rapporto di lavoro, senza in-terruzione dell’anzianità di servizio.

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Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore i termini indicati sonoridotti del 50%.Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali il preavviso è ilseguente:

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscanocon la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore dilavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è ilseguente:

Alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero dapersone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedenteun’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preav-viso non concesso.Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di esonerare il lavoratore dallaprestazione lavorativa durante il periodo di preavviso, lo stesso è tenutoa riconoscerne il corrispettivo della retribuzione.

2.24 Adempimenti del datore di lavoro alla cessazionedel rapporto

Il datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve:

– entro i 5 giorni successivi, comunicare la cessazione medianteapposito modulo Unificato Lav Cessazione al Centro per l’Impiegocompetente con modalità telematica o cartacea. In caso di contratto

fino a 5 anni di anzianità di servizio 15 giorni di calendario

oltre i 5 anni di anzianità di servizio 30 giorni di calendario

fino a 2 anni di anzianità 8 giorni di calendario

oltre i 2 anni di anzianità 15 giorni di calendario

fino a 1 anno di anzianità 30 giorni di calendario

oltre 1 anno di anzianità 60 giorni di calendario

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a tempo determinato la cessazione dovrà invece essere comunicatasolo se la data di fine rapporto è diversa da quella stabilita almomento dell’assunzione.

– entro 48 ore, comunicare la cessazione del rapporto alla Questura incaso di lavoratore extracomunitario;

– entro 10 giorni provvedere al versamento dei contributi relativiall’ultimo periodo di lavoro indicando, nell’apposito spazio del bol-lettino INPS, la data di cessazione dell’attività.

Il modello Unificato Lav per la comunicazione di cessazione al Centroper l’Impiego è composto da 4 sezioni; come per la comunicazione diassunzione sono richiesti i dati relativi al datore di lavoro e al lavoratorema nella sezione 3 vanno indicati:

– data cessazione;– codice causa (motivazione della cessazione);– data di inizio e di fine rapporto;– codice ente previdenziale;– tipologia contrattuale (lavoro a tempo determinato o indetermi-

nato);– tipo orario;– ore settimanali medie;– qualifica professionale ISTAT;– retribuzione.

2.25 Trattamento di fine rapportoFonti: art. 17, legge 339/1958; legge 297/1982; art. 39, CCNL

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha dirittoal trattamento di fine rapporto, anche se la prestazione è limitata apoche ore la settimana oppure la risoluzione del rapporto è avvenutadurante il periodo di prova.Per il calcolo del TFR occorre prendere in considerazione, come per lageneralità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima e, nelcaso in cui il lavoratore consumi due pasti al giorno e dorma nell’abita-zione del datore di lavoro, l’indennità sostitutiva del vitto e dell’allog-gio. Il conteggio per la determinazione del trattamento di fine rapportovaria a seconda del periodo cui si riferisce il servizio.

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Rapporto di lavoro

43

Periodo fino al 31 maggio 1982 L’indennità è calcolata in un deter-minato numero di giorni per ogni anno di anzianità.Al lavoratore domestico a tempo pieno devono essere riconosciuti:

– 8 giorni l’anno per i periodi fino ad aprile 1958;– 15 giorni, da maggio 1958 fino al 21 maggio 1974;– 20 giorni, dal 22 maggio 1974 fino al 31 maggio 1982.

Al lavoratore domestico a servizio ridotto (meno di 24 ore settima-nali) o a ore devono essere riconosciuti:

– 8 giorni, per i periodi fino al 21 maggio 1974;– 10 giorni, dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978;– 15 giorni, per l’anno 1979;– 20 giorni, dal gennaio 1980 al maggio 1982.

Per calcolare la retribuzione giornaliera si aggiunge alla retribuzionemensile corrisposta la quota relativa alla tredicesima mensilità e sidivide per 26 (giornate lavorative nel mese).Periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989. La retribuzionecomplessiva liquidata ogni anno (compresa la tredicesima e l’eventualeindennità sostitutiva di vitto e alloggio) viene divisa per il coefficientefisso 13,5 e moltiplicata per 76,92; dividendo il tutto per 100 si ottieneil TFR dell’anno in questione.Se il lavoratore ha qualifica impiegatizia non c’è la riduzione del76,92%.Periodo dal 1° gennaio 1990 in poi. La retribuzione complessivaannua viene divisa per 13,5. Gli accantonamenti annui devono essererivalutati al tasso stabilito dalla legge di modo che il lavoratore ricevasomme che siano, almeno in parte, indicizzate al costo della vita. La somma spettante a titolo di TFR determinata anno per anno deveessere rivalutata in base ai coefficienti ISTAT pubblicati ogni mese.

Ciascun lavoratore può chiedere l’anticipazione del TFR per non più di una volta all’anno e nel-la misura massima del 70% di quanto maturato.La riforma della previdenza complementare (D.Lgs. n. 252/05) prevede la destinazione del TFRalla costituzione di una rendita pensionistica integrativa, con modalità che per i lavoratori do-mestici devono essere definite con D.M.

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Capitolo 3Disciplina contributiva

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3.1 Obbligo assicurativo

I lavoratori domestici, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte,hanno diritto alle seguenti assicurazioni previdenziali:

– invalidità, vecchiaia e superstiti;– tubercolosi;– disoccupazione involontaria;– assegno per il nucleo familiare;– maternità;– infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Hanno diritto inoltre all’assistenza sanitaria (medica, ospedaliera, spe-cialistica, ecc.) a carico del Servizio Sanitario Nazionale (estesa ai fami-liari a carico).Il diritto all’assegno per il nucleo famigliare, che il lavoratore deverichiedere direttamente all’INPS, dipende dai livelli di reddito delnucleo famigliare e dal numero dei componenti. Annualmente sonoaggiornati i livelli di reddito: quelli in vigore dal 1° gennaio 2007 per inuclei con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore possonoessere reperiti presso il sito dell’INPS.I lavoratori domestici non hanno diritto ad un introito economico permalattia da parte dell’INPS, ma l’indennità è prevista a carico daldatore di lavoro.

3.2 Calcolo dei contributiFonti: art. 5, D.P.R. 1403/1971; art. 1, D.L. 155/1993, conv. in legge 243/1993

In base alla denuncia iniziale effettuata dal datore di lavoro, l’INPSprovvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore

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Disciplina contributiva

47

domestico e ad inviare al datore di lavoro un blocchetto di bollettini diconto corrente postale per il versamento dei contributi.Il contributo orario dovuto all’INPS è:

– commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria, sel’orario di lavoro non supera le 24 ore settimanali;

– fisso, se l’orario di lavoro supera le 24 ore settimanali.

Nel primo caso il contributo orario dovuto all’INPS varia in base allaretribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore, determinatadalla somma dei seguenti elementi:

– retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;– quota oraria della tredicesima mensilità;– valore convenzionale del vitto e alloggio, calcolato su base oraria.

La somma complessiva da corrispondere all’INPS si ottiene moltipli-cando il contributo orario per il numero delle ore lavorate entrol’ultimo sabato del trimestre solare.I contributi vanno versati per tutte le ore retribuite.A carico del lavoratore è posta una quota minima di contributo cheviene trattenuto sulla retribuzione, mentre il datore è responsabile perl’intero versamento.La tabella seguente riporta i valori della contribuzione per l’anno 2007.

EsempioLavoratore domestico che lavora 18 giorni nel mese, per un numero complessivo di 108 ore, epercepisce una retribuzione di € 8 l’ora.La retribuzione effettiva oraria ai fini del calcolo dei contributi INPS è data da:– retribuzione oraria pari a € 8– quota oraria del vitto e alloggio: (4,467* × 18 : 108) = 0,74– quota oraria tredicesima: (8,74 : 12) = 0,73– Totale: (8 + 0,74 + 0,73) = 9,47

* valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio fissato per il 2006.

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Disciplina contributiva

48

3.3 Versamento dei contributiFonti: art. 8, c. 2, D.P.R. 1403/71

I contributi devono essere versati a trimestri solari entro le seguentidate:

Se il rapporto di lavoro cessa durante il trimestre, il versamento deveessere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.I contributi vengono versati mediante i bollettini di conto corrente rila-sciati dall’INPS in cui sono già prestampati i dati anagrafici del datoredi lavoro e del lavoratore. È anche possibile effettuare il pagamento deicontributi del lavoratore domestico oppure richiedere l’invio di nuovibollettini con modalità telematica, tramite il sito dell’INPS.

I CONTRIBUTI 2008

Retribuzioneeffettiva oraria

Importo contributivo orario

con CUAF senza CUAF

Fino a € 6,95 1,29 (0,31) 1,25 (0,31)

Oltre € 6,95 e fino a € 8,48 1,46 (0,35) 1,42 (0,35)

Oltre € 8,48 1,78 (0,43) 1,73 (0,432)

Orario di lavoro superiorea 24 ore settimanali

0,94 (0,22) 0,91 (0,22)

nota: il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto dilavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado che siano conviventi. La cifra tra parentesiè la quota contributiva a carico del lavoratore domestico.

dal 1° al 10 aprile per il trimestre gennaio - marzo

dal 1° al 10 luglio per il trimestre aprile - giugno

dal 1° al 10 ottobre per il trimestre luglio - settembre

dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo per il trimestre ottobre - dicembre

L’attestazione del versamento trimestrale deve essere consegnata al lavoratore.

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Disciplina contributiva

49

Orario settimanalefino a 24 ore

Calcolo della retribuzione effettiva oraria (retribu-zione oraria concordata

+ quota oraria tredicesima mensilità + valore vitto

e alloggio su base oraria)

Orario settimanalesuperiore a 24 ore

Calcolo dei contributi dovuti trimestralmente (contributo

orario × numero di oresettimanali di lavoro × numero

di sabati del trimestre)

Compilazione del bollettinodi conto corrente postale

rilasciato dall’INPS

Versamento del bollettino alle scadenze previste

Schema - Procedura per il calcolo dei contributi che il datore di lavorodeve versare trimestralmente

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Capitolo 4Disciplina fiscale

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4.1 Calcolo e pagamento delle imposteFonti: art. 23, c. 1, D.P.R. 600/1973

Nel rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro non è sostitutod’imposta e quindi non ha l’obbligo di trattenere l’IRPEF, né le addizio-nali regionali e comunali.Solo se il datore di lavoro è sostituto d’imposta per natura (comunitàreligiosa o assistenziale, ente o associazione) scatta l’obbligo di effet-tuazione della ritenuta a titolo d’acconto con le modalità e le regoleproprie della generalità dei lavoratori dipendenti.Dunque, in generale è il lavoratore a dover provvedere al calcolo e alversamento dell’imposta: egli deve presentare la propria dichiarazionedei redditi modello Unico nei termini di legge. L’obbligo di dichiara-zione e di versamento dell’imposta, però, scatta solo se il lavoratore hapercepito nell’anno redditi che determinano un’imposta a debito unavolta applicate le detrazioni.La liquidazione dell’imposta avviene sulla base delle aliquote IRPEFpreviste per la generalità dei lavoratori dipendenti, di seguito riportate:

ALIQUOTE IRPEF 2007

Scaglioni di reddito Aliquota

Fino a € 15.000 23%

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 27%

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 38%

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 41%

Oltre € 75.000 43%

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Disciplina fiscale

53

Per il calcolo delle detrazioni, sia per carichi di famiglia che per produ-zione del reddito, il reddito complessivo del contribuente deve esserecomputato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abita-zione principale e relative pertinenze.

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

Coniuge (*)Scaglioni di reddito

Detrazione annuale in euro (**)

Reddito Complessivo (RC) fino a 15.000 € € 800 – 110 * RC / 15.000

RC > 15.000 e fino a 40.000 € € 690

RC > 40.000 e fino a 80.000 € € 690 * [(80.000 – RC) / 40.000]

RC > 80.000 € Non spetta

(*) La condizione di coniuge a carico, così come ogni altro familiare rimane quella di non possedereredditi superiori a € 28.540,51 al lordo degli oneri deducibili.(**) La detrazione è aumentata di € 10 se RC > € 29.000 ma non a € 29.200; 20 € se RC > 29.200ma non a € 34.700; 30 € se RC > 34.700 ma non a € 35.000; 20 € se RC > 35.000 ma no a € 35.100;10 € se RC >35.100 ma non a € 35.200.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Figli(compresi i

naturali, adot-tati, affidatio affiliati)

Detrazione annua

(potenziale) (*)

Maggiorazione per figlio minoredi 3 anni

Maggiorazione per portatoridi handicap

Maggiorazione per nuclei conalmeno 4 figli

1 € 800 € 100 € 220

2 € 1.600 € 100 € 220

3 € 2.400 € 100 € 220

4 € 3.200 € 100 € 220 € 800

Per ogni figlioulteriore

€ 800 € 100 € 220 € 200

Altri familiari exart. 433 c.c.

€ 750 € 100 € 220

(*) La detrazione effettiva si ottiene dalla seguente formula: [95.000 + (15.000 * n. Fg – 1) – RC] /[95.000 + (15.000 * n. Fg – 1)]. Se il risultato è compreso tra 0 e 1 spetta applicando il coefficiente(con 4 cifre decimali) al valore potenziale della detrazione. Negli altri casi non spetta. La detrazioneva ripartita al 50% tra i coniugi, salvo che con accordo si imputi la detrazione al coniuge con il redditopiù alto.

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Disciplina fiscale

54

Con effetto dal 2007 è prevista una speciale detrazione aggiuntiva peri genitori con almeno quattro figli a carico, pari ad euro 1.200 annui.La detrazione è suddivisa tra i genitori al 50%, a meno che un coniugenon sia a carico dell’altro: in tal caso la detrazione compete per intero alconiuge fiscalmente non a carico. In caso di separazione legale o di ces-sazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione speciale saràripartita tra i genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.Qualora la detrazione speciale superi l’imposta netta, il contribuenteavrà diritto ad un credito pari alla quota di detrazione non goduta, dautilizzare secondo le modalità che saranno previste da un appositodecreto ministeriale. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detra-zione non deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui si è verifi-cata l’ipotesi di spettanza: pertanto, anche quando ad esempio il quartofiglio sia nato nel mese di dicembre, la detrazione spetta per intero.

4.2 Dichiarazione attestante le somme erogatee i contributi versati

Il datore di lavoro deve rilasciare, a richiesta del lavoratore, una dichia-razione attestante l’ammontare delle somme erogate nell’anno. Puòessere utilizzato il prospetto sotto riportato.

CERTIFICAZIONE ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL MODELLO CUD

Il sottoscritto datore di lavoro domestico

dichiara di aver corrisposto nell’anno ..............

alla lavoratrice dipendente con contratto di lavoro domestico signora

Cognome NomeNato a ilResidente in ViaCAP Prov.Codice fiscale

Cognome NomeNata a ilResidente in ViaCAP Prov.Codice fiscale

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Disciplina fiscale

55

le seguenti somme

Data Firma del datore di lavoro_________ ______________________

Data Firma del lavoratore dipendente _________ ______________________

4.3 Benefici fiscali per il datore di lavoro domestico

Deduzioni per contributi versati all’INPS (art.10, c. 2, D.P.R. 917/86).Il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito complessivo i contri-buti versati all’INPS a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici eall’assistenza personale o familiare. Il datore di lavoro deduce la quotarimasta a suo carico fino all’importo massimo annuo di euro 1.549,37.Il beneficio si traduce in una riduzione dell’imposta dovuta in sede didichiarazione dei redditi del datore di lavoro, tanto maggiore quantopiù elevata è l’aliquota IRPEF marginale (al massimo il 43% di euro1.549,37, oltre al vantaggio sulle addizionali regionale e comunale).Poiché si applica il criterio di cassa si devono considerare soltanto gli im-porti pagati nell’anno fiscale: di regola si sommano i contributi dell’ulti-mo trimestre dell’anno precedente e i primi tre dell’anno in corso.

Esempio:

VoceImporto

lordoTrattenute

previdenzialiNetto

corrisposto

Per prestazioni di lavorodomestico

Per 13ª mensilità

Per TFR

Totali (arrotond. netto)

contributi I, II e III trimestre 2006(pagati il 10/4/2006, 10/7/2006 e 10/10/2006) euro 360,00

contributi IV trimestre 2005 (pagati il 10/1/2006) euro 110,00

Totale contributi pagati nel 2006 da indicarenella dichiarazione 2007 per il 2006 euro 470,00

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Disciplina fiscale

56

Detrazioni delle spese per badanti (art. 15, c. 1, lett. i-septies, D.P.R.917/86).A decorrere dal 2006 è riconosciuta, in aggiunta alla deduzione sopradescritta, una specifica detrazione del 19% delle spese sostenute perbadanti. L’agevolazione si applica alle spese, per un importo fino a2.100,00 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casidi non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l’onere non supera euro40.000,00.La detrazione, che determina una riduzione massima dell’IRPEF dovutadi euro 399,00 (19% di euro 2.100), deve essere fatta valere in sede didichiarazione dei redditi. Le spese sostenute devono essere documenta-te mediante i prospetti paga o altre quietanze in forma libera che atte-stino l’onere sostenuto.

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Allegato 1

57

Allegato 1. Tabelle retributive

Retribuzione Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto edell’alloggio sono variati secondo le variazioni del costo della vita rilevatedall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno. In relazione al nuovo inquadramento dei lavoratori si riporta di seguito latabella delle retribuzioni.

Tabella A

Lavoratori conviventi (valori mensili)

Livello Importo Indennità

A 557,92

AS 659,36

B 710,08

BS 760,80

C 811,52

CS 862,24

D 1.014,40 150,00

DS 1.065,12 150,00

Tabella B

Lavoratori di cui all’art. 15, comma 2 (valori mensili)

Livello Importo

B 507,20

BS 532,56

C 588,35

Tabella C

Lavoratori non conviventi (valori orari)

Livello Importo

A 4,06

AS 4,77

B 5,07

BS 5,38

C 5,68

CS 5,98

D 6,90

DS 7,20

(segue)

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Allegato 1

58

Tabella D

Assistenza notturna (valori mensili)

LivelloImporto

autosufficienteNon autosufficiente

BS 874,92

CS 991,58

DS 1.224,89

Tabella E

Presenza notturna (valori mensili)

Livello unico 585,82

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)

Pranzo e/o colazione 1,666

Cena 1,666

Alloggio 1,441

Totale 4,773