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Codice di buone pratiche FAMI-QS Codice europeo di buone pratiche per gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi 1 INTRODUZIONE Il presente Codice europeo di buone pratiche per gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi (‘Codice’) è in linea con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (183/2005/CE), i cui articoli dal 20 al 22 incoraggiano lo sviluppo di guide di buone pratiche di igiene e l’applicazione dei principi dell’HACCP. L’implementazione del codice è volta a incoraggiare l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza e la qualità degli additivi e delle premiscele per mangimi, la gestione delle aziende in conformità con i requisiti europei per l’igiene dei mangimi e una migliore rintracciabilità. Il codice si applica anche all’importazione di additivi e premiscele per mangimi da paesi terzi. Per garantire l’allineamento del codice alla legislazione vigente e a varie attività in materia di mangimi animali a livello nazionale, industriale e/o di associazione, il codice tiene conto dei principi della sicurezza alimentare e animale nonché dei principi dell’HACCP stabiliti nei vari documenti internazionali riportati di seguito e nella legislazione della CE, in particolare: o Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione europea (COM (1999) 719 final) http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf o Regolamento 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (e abroga la Direttiva del Consiglio 95/69/CEE e la Direttiva della Commissione 98/51/CEE (oltre all’articolo 6 sulle misure provvisorie), che stabilisce le condizioni e le disposizioni per l’approvazione e la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari nel settore dei mangimi animali). (Regolamento 183/2005/CEE) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_035/ l_03520050208en00010022.pdf o Regolamento 1831/2003/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all’uso nella nutrizione degli animali. (Regolamento 1831/2003/CEE). http://europa.eu.int/eur‐lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00290043.pdf Versione 5, 1° aprile 2009 Pagina 1/46

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Codice di buone pratiche FAMI-QS

Codice europeo di buone praticheper gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi

1 INTRODUZIONE

Il presente Codice europeo di buone pratiche per gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi (‘Codice’) è in linea con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (183/2005/CE), i cui articoli dal 20 al 22 incoraggiano lo sviluppo di guide di buone pratiche di igiene e l’applicazione dei principi dell’HACCP.

L’implementazione del codice è volta a incoraggiare l’adozione di misure atte a garantire la sicurezza e la qualità degli additivi e delle premiscele per mangimi, la gestione delle aziende in conformità con i requisiti europei per l’igiene dei mangimi e una migliore rintracciabilità. Il codice si applica anche all’importazione di additivi e premiscele per mangimi da paesi terzi.

Per garantire l’allineamento del codice alla legislazione vigente e a varie attività in materia di mangimi animali a livello nazionale, industriale e/o di associazione, il codice tiene conto dei principi della sicurezza alimentare e animale nonché dei principi dell’HACCP stabiliti nei vari documenti internazionali riportati di seguito e nella legislazione della CE, in particolare:

o Libro bianco sulla sicurezza alimentare della Commissione europea (COM (1999) 719 final)

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf

o Regolamento 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (e abroga la Direttiva del Consiglio 95/69/CEE e la Direttiva della Commissione 98/51/CEE (oltre all’articolo 6 sulle misure provvisorie), che stabilisce le condizioni e le disposizioni per l’approvazione e la registrazione degli stabilimenti e degli intermediari nel settore dei mangimi animali). (Regolamento 183/2005/CEE)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_035/l_03520050208en00010022.pdf

o Regolamento 1831/2003/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all’uso nella nutrizione degli animali. (Regolamento 1831/2003/CEE).

http://europa.eu.int/eur lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00290043.pdf‐o Regolamento 178/2002/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che

stabilisce i principi e i requisiti generali della legge sugli alimenti, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. (Regolamento 178/2002/CEE). http://europa.eu.int/eur lex/pri/en/oj/dat/2002/l_031/l_03120020201en00010024.pdf‐

o Regolamento 882/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (Regolamento 882/2004/CEE)

http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_191/l_19120040528en00010052.pdf‐Altri documenti:

o I rilevanti codici di buone pratiche del Codex Alimentarius.

http://www.Codexalimentarius.net/

o I principi dell’HACCP, rif. Codex Alimentarius, Principi generali dell’igiene alimentare (CAC/RCP 11969, Rev. 4-2003 Amd. (1999), Allegato al Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) e linee guida per la sua applicazione)

http://www.Codexalimentarius.net/

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o Sistemi di gestione sviluppati da associazioni di diversi Stati membri, ad esempio, altri codici di buone pratiche e schemi di garanzia di qualità:

Codice di buone pratiche (FEFAC, EU)

http://www.fefac.org/code.aspx?EntryID=265 )

FEMAS (AIC, UK)

http://www.agindustries.org.uk/content.template/30/30/Home/Home/Home.mspx)

GMP (OVOCOM, B)

http://www.ovocom.be/intro_fr.htm

GMP+ (PDV, NL)

http://www.pdv.nl/index_eng.php?switch=1

Q+S (DVT, D).

http://www.q-s.info/

La combinazione dei suddetti principi offre un orientamento per gli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi nell’implementazione delle misure necessarie atte a garantire la sicurezza dei mangimi nella lavorazione e nel commercio in ambito europeo e internazionale. Per agevolare l’implementazione del codice, viene utilizzata la struttura dei Sistemi di gestione della qualità secondo la norma ISO 9001:2000.

Nel caso eccezionale in cui un rischio diretto o indiretto alla salute umana o animale sia correlato a un prodotto fabbricato e commercializzato secondo il codice, si applicheranno le informazioni e le procedure di richiamo (incluso il sistema di allarme rapido) definite nel Regolamento 178/2002/CE.

Il testo del codice mira a stabilire i requisiti generali ed è destinato all’uso da parte degli operatori come strumento per sviluppare procedure proprie.

In allegato al codice è fornito un elenco di orientamenti. Sono trattati argomento di particolare importanza. Mentre i requisiti del codice sono obbligatori per tutti gli operatori, gli orientamenti forniscono informazioni su come gestire problemi specifici in modo più dettagliato e pratico e possono servire come ulteriori informazioni di supporto al codice. Se l’operatore decide di seguire le procedure descritte negli orientamenti, questi diverranno parte integrante del suo sistema di sicurezza. Nel caso in cui, per buone ragioni, l’operatore decida di utilizzare procedure diverse, deve dimostrare di essere in conformità anche con i requisiti del codice.

Sia il codice che gli orientamenti saranno sottoposti a revisione periodica in line con eventuali nuovi sviluppi tecnologici, scientifici e legislativi o modifiche normative nel settore. In questi casi, la Commissione europea sarà informata.

Nota: il Codice di buone pratiche FAMI-QS è un documento pubblico il sui contenuto può essere seguito liberamente da qualsiasi operatore che si occupi di additivi o premiscele per mangimi.

Parallelamente al Codice FAMI QS Asbl ha sviluppato un sistema di certificazione indipendente descritto nel‐ documenti relativi alle norme di certificazione. La partecipazione al sistema controllabile FAMI-QS è su base volontaria.

Consultare la pagina web di FAMI-QS all’indirizzo www.fami-qs.org per accedere a questi documenti e saperne di più su come garantire la conformità al presente codice di buone pratiche.

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Codice di buone pratiche FAMI-QS

INDICE

1 Introduzione...........................................................................................................................................1

2 Scopo......................................................................................................................................................6

3 Termini e definizioni...............................................................................................................................7

4 Sistema di gestione (SG)........................................................................................................................12

4.1 Requisiti generali.....................................................................................................................12

4.2 Principi di gestione..................................................................................................................12

4.3 Requisiti generali relativi alla documentazione.......................................................................13

5 Responsabilità della direzione..............................................................................................................15

5.1 Impegno della direzione..........................................................................................................15

5.2 Prassi per la qualità e la sicurezza...........................................................................................15

5.3 Responsabilità, autorità e comunicazione...............................................................................15

5.4 Rappresentante della direzione..............................................................................................16

5.5 Revisione da parte della direzione..........................................................................................16

6 Gestione delle risorse...........................................................................................................................18

6.1 Messa a disposizione delle risorse..........................................................................................18

6.2 Risorse umane.........................................................................................................................18

6.2.1. Competenza, conoscenza e formazione..........................................................................18

6.2.2 Igiene del personale........................................................................................................18

6.3 Infrastruttura...........................................................................................................................19

6.3.1. Requisiti fondamentali.................................................................................................................19

6.3.2. Requisiti per i servizi, le aree di produzione e le apparecchiature................................................19

6.4 Manutenzione e controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione...........................20

6.5 Pulizia......................................................................................................................................21

6.6 Controllo degli insetti nocivi....................................................................................................22

6.7 Controllo dei rifiuti..................................................................................................................22

7 Realizzazione del prodotto....................................................................................................................24

7.1 Requisiti del prodotto..............................................................................................................24

7.1.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto.............................................................24

7.1.2 Conformità del prodotto con i requisiti...........................................................................24

7.1.3 Comunicazione con il cliente...........................................................................................24

7.2 Programma HACCP..................................................................................................................25

7.3 Progettazione e sviluppo.........................................................................................................26

7.3.1 Sviluppo di nuovi prodotti e processi...............................................................................26

7.3.2 Controllo delle modifiche................................................................................................26

7.4 Gestione dei materiali in entrata.............................................................................................26

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7.4.1 Provenienza dei materiali in entrata...............................................................................26

7.4.2 Verifica dei materiali in entrata......................................................................................28

7.5 Fabbricazione del prodotto finito............................................................................................29

7.5.1 Controllo di qualità e produzione....................................................................................29

7.5.2 Verifica dei processi di produzione..................................................................................31

7.5.3 Identificazione e rintracciabilità......................................................................................32

7.5.4 Conservazione del prodotto............................................................................................32

7.6 Trasporto.................................................................................................................................32

7.6.1. Requisiti generali............................................................................................................32

7.6.2. Trasporto di prodotti confezionati..................................................................................33

7.6.3. Trasporto di prodotti in grandi quantitativi....................................................................33

8 Revisione del sistema............................................................................................................................35

8.1 Requisiti generali.....................................................................................................................35

8.2 Verifiche ispettive....................................................................................................................35

9 Controllo dei prodotti non conformi.....................................................................................................37

9.1 Requisiti generali.....................................................................................................................37

9.2 Sistema di gestione dei reclami...............................................................................................38

9.3 Richiamo – Ritiro.....................................................................................................................38

6.1. Gestione di crisi.......................................................................................................................39

10 Tecniche statistiche...............................................................................................................................40

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1 2 Scopo

L’obiettivo del presente codice europeo di buone pratiche è quello di garantire la sicurezza degli additivi e delle premiscele per mangimi:

riducendo al minimo il rischio che additivi e premiscele per mangimi adulterati entrino nei mangimi/nella catena alimentare;

consentendo a un operatore di implementare gli obiettivi del regolamento per l’igiene dei mangimi (Regolamento 183/2005/CE); e

fornendo le misure atte a garantire che siano soddisfatti altri requisiti normativi vigenti in materia di sicurezza dei mangimi.

I mangimi sono considerati pericolosi per l’uso previsto se potrebbero rappresentare un rischio (hanno un effetto indesiderato) sulla salute umana o animale o se gli alimenti ottenuti da animali destinati all’alimentazione umana nutriti con i mangimi sono pericolosi per il consumo da parte dell’uomo.

Il presente codice si applica agli operatori del settore degli additivi e delle premiscele per mangimi in tutte le fasi, a partire dalla prima immissione sul mercato di additivi e premiscele per mangimi in base all’attuale legislazione europea. Quindi, si applica anche all’immissione sul mercato di additivi e premiscele per mangimi dopo l’importazione da paesi terzi.

Il rispetto di FAMI-QS non esonera l’operatore dall’osservanza dei requisiti normativi o legislativi vigenti in ciascun paese in cui l’operatore è attivo. Lo stato normativo degli additivi per mangimi può essere consultato sul Registro comunitario degli additivi per mangimi:

(http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadd itives/registeradditives_en.htm )

pubblicato e frequentemente aggiornato dalla Commissione europea.

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3 Termini e definizioni

I seguenti termini e definizioni sono utilizzati nella presente guida e nei relativi allegati.

Additivi per mangimi: sostanze, microrganismi o preparati, diversi dai mangimi e dalle premiscele, che vengono intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più delle seguenti funzioni:

influire favorevolmente sulle caratteristiche dei mangimi;

influire favorevolmente sulle caratteristiche dei prodotti di origine animale;

influire favorevolmente sul colore di pesci e uccelli ornamentali;

soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali;

influire favorevolmente sulle conseguenze ambientali della produzione animale;

influire favorevolmente sulla produzione, sulle prestazioni o sul benessere degli animali, influendo in particolare sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti per animali, o

avere un effetto coccidiostatico o istomonostatico.

(Regolamento 1831/2003/CE e Regolamento 183/2005/CE)

Adeguato: i termini “adeguato”, “ove pertinente”, “ove necessario” o “sufficiente” significano che spetta all’operatore del settore in primo luogo decidere se un requisito è necessario, appropriato, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi del codice. Nel determinare se un requisito sia adeguato, appropriato, necessario o sufficiente, occorre tenere conto della natura del mangime e del suo uso previsto. (Documento di orientamento 2005 sull’applicazione di talune disposizioni del Regolamento n. 852/2004/CE e successive modifiche)

Agente: persona o azienda autorizzata ad agire per conto di un operatore eseguendo, ad esempio, transazioni commerciali senza mai assumersi la responsabilità legale del prodotto e della maniera in cui viene fornito e introdotto nella catena alimentare.

Analisi dei pericoli: processo di acquisizione e valutazione delle informazioni sui pericoli e sulle condizioni che ne determinano la presenza, per decidere quali siano significativi per la sicurezza dei mangimi e dovranno pertanto essere inclusi nel piano HACCP.

Azione correttiva: azione atta a eliminare la causa di una difformità rilevata o di un’altra situazione indesiderata. L’azione correttiva viene intrapresa per evitare che la situazione si ripeta, mentre l’azione preventiva viene intrapresa per evitare che la situazione si verifichi. (ISO 9000:2005)

Azione preventiva: azione atta a eliminare la causa di una potenziale difformità o di un’altra situazione indesiderata. L’azione preventiva viene intrapresa per evitare che la situazione si verifichi, mentre l’azione correttiva viene intrapresa per evitare che la situazione si ripeta. (ISO 9000:2005).

Batch: unità di produzione da parte di un singolo impianto che utilizza parametri di produzione uniformi o un centro numero di tali unità, prodotte in ordine continuo e conservate insieme. Consiste in una quantità identificabile di mangime con caratteristiche comuni, quali origine, varietà, tipo di confezione, imballatore, spedizioniere o etichettatura. (COM(2008) 124 final)

Calibrazione: dimostrazione che un particolare strumento o dispositivo produce risultati che rientrano nei limiti specificati se confrontati con quelli prodotti da uno standard di riferimento o rintracciabile su un range appropriato di misurazioni.

Carrier: diluisce, disperde o modifica in altro modo fisicamente un additivo per mangimi per facilitarne la manipolazione, l’applicazione o l’uso senza alterarne la funzione tecnologica e senza esercitare in sé alcun effetto tecnologico. (COM(2008) 124 final)

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Carry-over: contaminazione di un materiale o prodotto con un altro materiale o prodotto, dovuta al precedente uso dell'apparecchiatura e che altera la qualità e la sicurezza in misura superiore alle specifiche stabilite.

CIP: Cleaning-in-place.

Coadiuvanti tecnologici: tutte le sostanze non consumate direttamente come alimenti per animali, utilizzate deliberatamente nella trasformazione di alimenti per animali o materie prime per mangimi per conseguire un determinato obiettivo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione, che possono dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui delle sostanze stesse o di loro derivati nel prodotto finale, a condizione che questi residui non abbiano un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. (Regolamento 1831/2003/CE).

Codice di buone pratiche: documento che identifica i principi fondamentali dell’igiene dei mangimi onde garantire la sicurezza dei mangimi per gli animali stessi e di conseguenza la sicurezza dei prodotti animali destinati al consumo da parte dell’uomo.

Contaminazione: introduzione indesiderata di impurità di natura chimica o microbiologica o di sostanze estranee, all’interno o sulla superficie di materie prime, materiali intermedi, additivi o premiscele per mangimi durante la produzione, il campionamento, il confezionamento o il riconfezionamento, lo stoccaggio o il trasporto.

Contaminazione crociata: contaminazione di un materiale o prodotto con un altro materiale o prodotto.

Crisi: un evento che rappresenta una minaccia immediata e significativa per la salute animale e/o umana derivante dalla produzione o dalla fornitura di un prodotto non sicuro o illegale; nel caso in cui il prodotto non sia più sotto l’immediato controllo dell’operatore del settore dei mangimi. (sinossi degli articoli 15 e 19, Regolamento 178/2002/CE).

Deve/devono/occorre/è necessario: questi termini indicano la conformità con un requisito che è obbligatorio osservare con questo standard e l’obbligo di rispettare il requisito esattamente come stabilito dal codice. Le attività, le descrizioni o le specifiche accompagnate dalle parole “deve/devono”, “occorre" o “è necessario” sono obbligatorie, a meno che il produttore non possa dimostrare che l’attività, la descrizione o la specifica sia inapplicabile o possa essere sostituita da un’alternativa che occorre dimostrare sia in grado di fornire un livello come minimo equivalente di garanzia di qualità e sicurezza. Gli operatori sono obbligati a raggiungere l’obiettivo del codice con mezzi idonei.

Diagramma di flusso: rappresentazione sistematica della sequenza di fasi o operazioni utilizzate nella produzione o nella lavorazione di una particolare derrata alimentare. (Codex Alimentarius)

Documenti scritti: documenti stampati su carta. Questi possono essere sostituiti da sistemi elettronici, fotografici o altri sistemi di elaborazione dei dati purché i dati siano archiviati correttamente nel corso del periodo di archiviazione previsto e possano essere prontamente disponibili in forma leggibile.

Durata: arco di tempo definito nel corso del quale un prodotto è pienamente conforme alla sua specifica se conservato correttamente.

Esportazione: rilascio per la libera circolazione di un prodotto o intenzione di rilasciare un prodotto per la libera circolazione in uno stato non membro dell’UE, fabbricato in uno stato membro dell’UE.

Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino allostoccaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi. (Regolamento 178/2002/CE)

Firmare/firma: conferma per iscritto o tramite mezzi elettronici da parte di una persona autorizzata con accesso controllato.

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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point): sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli per la sicurezza dei mangimi. (Codex Alimentarius e successive modifiche)

Igiene dei mangimi: misure e condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo animale di un additivo o premiscela per mangimi, tenendo conto del suo uso previsto. (Regolamento 183/2005/CE)

Immissione sul mercato: detenzione di prodotti a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta. (Regolamento 178/2002/CE). Vedere “Prima immissione sul mercato”.

Importazione: rilascio per la libera circolazione di un prodotto o intenzione di rilasciare un prodotto per la libera circolazione in uno stato membro dell’UE, fabbricato in uno stato non membro dell’UE. (Regolamento 882/2004/CE e successive modifiche)

Impresa nel settore dei mangimi: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione o distribuzione degli additivi e delle premiscele per mangimi. (Regolamento 178/2002/CE e successivi adattamenti). Vedere ‘Fasi di produzione, trasformazione e distribuzione’.

Lavorazione/produzione: tutte le operazioni che comprendono il ricevimento dei materiali, la trasformazione, l’imballaggio, ilriconfezionamento, l’etichettatura, la rietichettatura, il controllo della qualità, il rilascio, lo stoccaggio e la distribuzione degli additivi e delle premiscele per mangimi e i relativi controlli.

Lotto: vedere “Batch”.

Mangime composto: miscela di materiali per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, per la nutrizione per via orale degli animali sotto forma di mangimi completi o complementari. (COM(2008) 124 final)

Manuale della qualità: documento che specifica il sistema di gestione della qualità di un’organizzazione. (ISO 9000:2005).

Materia prima: ogni materiale che entra nel processo di lavorazione dell’additivo e/o della premiscela per mangimi.

Materiale in entrata: termine generico utilizzato per indicare le materie prime consegnate all’inizio della catena di produzione (ad es., reagenti, solventi, coadiuvanti tecnologici, materie prime per mangimi, additivi e premiscele per mangimi).

Materiali intermedi: materiali che sono stati trasformati dall’operatore prima di ottenere il prodotto finale.

Materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere utilizzati come supporto delle premiscele. (Regolamento 1831/2003/CE)

Minerali: i materiali per mangimi possono includere i minerali menzionati nella Parte B dell’allegato alla Direttiva 96/25/CE, Capitolo 11.

Omogeneità: il grado in cui una proprietà o un elemento è uniformemente distribuito in una quantità di materiale. (PAC, 1990).

Operatore: vedere “Operatore del settore dei mangimi”.

Operatore del settore dei mangimi: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. (Regolamento 178/2002/CE e successivi adattamenti). Vedere ‘Impresa del settore dei mangimi’.

Ove necessario: vedere “Adeguato”.

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Ove pertinente: vedere “Adeguato”.

Pericolo: agente biologico, chimico o fisico nella catena alimentare con il potenziale di causare un effetto indesiderato sulla salute degli animali o dei consumatori. (Regolamento 178/2002/CE)

Personale autorizzato: persone in possesso delle capacità, del permesso e della determinazione specificati dalle descrizioni delle mansioni, descrizioni dei processi o dalla direzione.

Piano: definizione degli obiettivi e dei processi necessari a generare risultati conformi alle prassi dell’operatore in materia di qualità e sicurezza.

Premiscele: miscele di additivi per mangimi o miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali. (Regolamento 1831/2003/CE)

Prima immissione sul mercato: immissione iniziale sul mercato dell’Unione europea di un additivo o di una premiscela dopo la produzione o l’importazione dell’additivo o della premiscela. Vedere “Immissione sul mercato”. (Regolamento 1831/2003/CE)

Procedura: operazioni da eseguire, precauzioni da adottare e misure da applicare direttamente o indirettamente correlate alla lavorazione di un materiale, additivo o premiscela per mangimi.

Qualità: grado per cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. (ISO 9000:2005)

Registrazione: documento scritto contenenti i dati reali.

Richiamo - ritiro: qualsiasi misura volta a ottenere il reso di un prodotto pericoloso che è già stato fornito o reso disponibile ai consumatori da parte di un operatore. (Regolamento 2001/95/CEE) .

Rilavorazione: ogni procedura di manipolazione appropriata atta a garantire che un additivo o una premiscela per mangimi sia conforme alle specifiche.

Rintracciabilità: possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. (Regolamento 178/2002/CE)

Rischio: funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo. (Regolamento 178/2002/CE)

Sicurezza: vedere “Sicurezza dei mangimi”.

Sicurezza dei mangimi: elevato livello di garanzia che i mangimi (alimenti per animali, additivi o premiscele per mangimi) non avranno mai effetti nocivi sugli animali da allevamento se preparati o consumati secondo l’uso previsto, o sul consumatore finale. Nel corso dell’intero codice, la parola ‘sicurezza’ deve essere intesa come ‘sicurezza dei mangimi’.

Specifica: elenco di test, riferimenti a procedure analitiche e criteri di accettazione appropriati rappresentati da limiti numerici, range o altri criteri per il test descritto. Stabilisce il gruppo di criteri al quale un materiale deve conformarsi per essere considerato accettabile per l’uso previsto. ”Conformità alla specifica” significa che il materiale, quando viene testato secondo le procedure analitiche elencate, soddisfa i criteri di accettazione elencati.

Stabilimento: qualsiasi unità del settore alimentare che si occupa della lavorazione/produzione e/o dell’immissione sul mercato di additivi e premiscele per mangimi. (Regolamento 183/2005/CE e successivi adattamenti)

Subappalto: l'erogazione di un servizio, relativo a un prodotto, fornito da terzi all’operatore, in cui non ha luogo il cambio di proprietà del prodotto.

Sufficiente: vedere “Adeguato”.

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Verifica: applicazione di metodi, procedure, test e altre valutazioni, oltre al monitoraggio, per determinare la conformità con un requisito.

Verifica/controllo: monitoraggio e misurazione dei processi e del prodotto a fronte di prassi, obiettivi e requisiti relativi al prodotto e alla segnalazione dei risultati.

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4 Sistema di gestione (SG)

4.1 Requisiti generaliL’operatore deve stabilire, documentare, implementare e mantenere un sistema di gestione in conformità con i requisiti del presente codice.

Il SG deve essere adattato costantemente in considerazione degli sviluppi normativi e dei requisiti dei clienti.

La struttura del SG, che deve essere specifica dell’organizzazione dell’operatore, include le prassi, i requisiti e i documenti sui procedimenti, che attestano l’impegno nei confronti della sicurezza dei mangimi.

Il SG deve garantire che tutte le attività svolte dall’operatore, che potrebbero avere un impatto sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto, siano costantemente definite, implementate e mantenute a tutti i livelli all’interno dell’organizzazione.

Il SG deve includere procedure di qualità atte a garantire che il prodotto sia costantemente conforme all’autorizzazione relativa all’additivo per mangimi e alla specifica della premiscela.

Assicurare che:

esista un SG dei documenti.

il SG includa i requisiti normativi, di sicurezza e nei confronti dei clienti.

il SG copra tutte le attività dell’operatore.

altre attività non siano in conflitto con i requisiti per la sicurezza dei mangimi.

4.2 Principi di gestioneGli operatori devono essere in grado di dimostrare che i dipendenti sono consapevoli del loro contributo nei confronti della sicurezza dei mangimi e della rilevante legislazione UE associata alle loro diverse mansioni.

Ogni operatore deve condurre la valutazione dei rischi associati ai processi all’interno delle proprie operazioni e registrarla, e successivamente definire i controlli da applicare ai processi di produzione basati sui principi dell’HACCP.

È necessario implementare procedure efficaci di controllo e indagine dei cambiamenti per gestire la storia del prodotto e le deviazioni dalla procedura pianificata.

È necessario che esistano procedure per la notifica tempestiva della corretta gestione degli eventi che potrebbero rappresentare una minaccia per la qualità e la sicurezza del prodotto. Questi sono, ad esempio, reclami, richiamo del prodotto e risultati delle verifiche ispettive.

Per informazioni più dettagliate sulla legislazione pertinente in materia di additivi e premiscele per mangimi consultare l’Allegato 8, “Orientamenti sulla conformità con la legislazione dell’UE in materia di additivi e premiscele per mangimi per la realizzazione del prodotto”.

Assicurare che:

i dipendenti si impegnino affinché si possa dimostrare la qualità e la sicurezza dei mangimi.

siano applicati i principi dell’HACCP.

sia implementato un efficace sistema di controllo delle modifiche.

la direzione sia informata in caso di minacce alla qualità del prodotto e alla sicurezza dei mangimi.

sia adottato un sistema volto a garantire che la direzione sia mantenuta aggiornata con tutta la legislazione pertinente, con le problematiche della sicurezza alimentare e animale e con altre linee guida applicabili.

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4.3 Requisiti generali relativi alla documentazioneL’operatore deve avere un sistema di documentazione che rifletta tutti gli aspetti del presente codice. Il sistema di documentazione deve riflettere in particolare l’applicazione dei principi dell’HACCP.

Le registrazioni devono contenere tutti i dati rilevanti che consentano indagini su eventuali non-conformità o deviazioni dalle procedure pianificate.

Tutte le attività connesse alla qualità e alla sicurezza devono essere registrate immediatamente dopo essere state eseguite.

La struttura e la natura dell’utilizzo delle registrazioni è a discrezione dell’operatore.

La documentazione SG deve includere:

a) una prassi scritta sulla qualità e sulla sicurezza;

b) un manuale della qualità;

c) procedure documentate e registrazioni; e

d) le informazioni necessarie all’operatore per garantire la pianificazione, l’esecuzione e il controllo dei processi.

Il manuale della qualità deve includere:

a) lo scopo del SG, compresi i dettagli e la giustificazione per eventuali esclusioni;

b) le procedure sulla qualità stabilite nell’ambito del SG, o il riferimento alle stesse;

c) le procedure di qualità a supporto del programma HACCP;

d) le procedure dell’HACCP atte a garantire la sicurezza dei mangimi.

I documenti minimi richiesti sono:

a) specifiche e procedure di test per i materiali in entrata e il prodotto finito;

b) formule originali e istruzioni operative per ciascun prodotto o gruppo di prodotti;

c) registrazioni sulla trasformazione dei batch per ciascun prodotto; e

d) Procedure operative standard (SOP).

I documenti devono:

a) avere contenuti non ambigui: il titolo, la natura e lo scopo devono essere enunciati in modo chiaro.

b) essere approvati, firmati e datati da persone appositamente autorizzate. Nessun documento deve essere modificato senza autorizzazione; e

c) essere aggiornati.

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Assicurare che:

esista una prassi sulla qualità e sulla sicurezza.

esista un manuale della qualità.

siano disponibili procedure e dati documentati.

sia definito l’ambito del SG.

siano stabilite procedure di qualità nell’ambito del SG.

le procedure di qualità coprano il programma di prerequisiti a supporto del programma HACCP.

le procedure dell’HACCP siano sufficienti a garantire la sicurezza dei mangimi.

siano documentate le specifiche e le procedure di test per i materiali in entrata e i prodotti finiti.

esistano formule originali e istruzioni operative per ciascun prodotto o gruppo di prodotti.

siano disponibili dati di lavorazione per ciascun batch di prodotti.

siano documentate le Procedure operative standard (SOP) per tutte le attività incluse nell’ambito del SG.

i documenti siano privi di ambiguità e includano titolo, natura e finalità.

i documenti siano approvati, firmati e datati da persone appositamente autorizzate.

tutti i documenti siano tenuti aggiornati.

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5 Responsabilità della direzione

5.1 Impegno della direzioneLa direzione deve impegnarsi a implementare il codice e i requisiti di qualità specifici delle aziende per garantire la sicurezza dei mangimi e una qualità dei prodotti predefinita.

Assicurare che:

la direzione mostri l’impegno affinché si possa dimostrare la qualità e la sicurezza dei mangimi.

5.2 Prassi per la qualità e la sicurezzaLa direzione deve:

a) Istituire e attuare una politica in materia di qualità e sicurezza e garantire che si stabiliscano chiaramente obiettivi con l’indicazione dell’obbligo da parte delle società di produrre additivi per mangimi legali e sicuri e di rispettare i requisiti del cliente.

b) Questa politica deve essere comunicata a tutta l’organizzazione e compresa da tutto il personale coinvolto nella produzione degli additivi per mangimi.

c) Fornire le risorse necessarie per l’adempimento della politica in materia di qualità e sicurezza.

d) Garantire che tutti gli aspetti dei sistemi di gestione e HACCP siano documentati, esaminati, aggiornati e comunicati al personale principale con la frequenza necessaria.

Assicurare che:

la politica in materia di qualità e sicurezza indichi espressamente gli obiettivi degli operatori compresi i requisiti normativi e dei clienti.

la politica sia comunicata adeguatamente.

l’operatore disponga delle risorse di base necessarie per raggiungere gli obiettivi dichiarati.

i sistemi di gestione e HACCP siano documentati, esaminati e comunicati al personale principale.

5.3 Responsabilità, autorità e comunicazioneLa direzione deve:

Il personale incaricato dalla direzione generale deve possedere la responsabilità e l’autorità definite per:

a) nominare un team e un responsabile dell’HACCP.

b) definire lo scopo del sistema HACCP, identificando le categorie del prodotto o dei prodotti e i luoghi di produzione coinvolti nel sistema, e assicurare che nell’ambito del sistema siano stabiliti gli obiettivi per la sicurezza.

c) garantire che siano disponibili descrizioni delle mansioni che definiscano in modo chiaro le responsabilità del personale coinvolto nella produzione degli additivi e delle premiscele per mangimi.

d) identificare e registrare eventuali problemi e azioni riparatrici in merito alla qualità del prodotto, alla sicurezza e al sistema HACCP dell’operatore;

e) avviare interventi atti a impedire il verificarsi di non conformità correlate alla qualità e alla sicurezza del prodotto; e l’operatore deve fornire risorse adeguate per l’implementazione e il controllo dei sistemi HACCP. Ulteriori dettagli sui requisiti dell’HACCP sono contenuti nella sezione 7.2.

f) assegnare alle persone competenti la responsabilità e l’autorità atte a garantire la conformità con i requisiti legislativi e con i codici di buone pratiche del settore.

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g) fornire, conservare e rendere disponibili al personale addetto alle operazioni e agli enti esterni il diagramma dell’organizzazione e le descrizioni delle mansioni.

Assicurare che:

sia nominato un responsabile del team HACCP qualificato.

l’ambito del programma HACCP sia definito chiaramente.

esistano descrizioni delle mansioni di ogni individuo o gruppi di individui.

esista un sistema inteso a identificare e rettificare i problemi inerenti ai sistemi di gestione e HACCP.

sia nominata una persona qualificata in grado di garantire la conformità con i requisiti normativi.

sia disponibile un organigramma dell'organizzazione.

5.4 Rappresentante della direzioneLa direzione generale deve nominare un membro della direzione che abbia la responsabilità e l’autorità per:

a) assicurare che siano stabiliti, implementati e mantenuti i processi necessari per la gestione del sistema HACCP;

b) riferire alla direzione aziendale in merito alle prestazioni dei sistemi di gestione e ad eventuali esigenze di miglioramento; e

c) assicurare che i requisiti del cliente siano noti in tutta l’organizzazione dell’operatore.

Assicurare che:

sia nominato un rappresentante che abbia la responsabilità della qualità e della sicurezza.

il rappresentante della direzione riferisca le informazioni alla direzione aziendale.

la responsabilità includa la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente.

5.5 Revisione da parte della direzioneLa direzione deve controllare l’efficacia dei sistemi di gestione e HACCP a intervalli regolari definiti:

a) Dovranno essere mantenute le registrazioni di questi controlli;

b) In corrispondenza di questi controlli si dovrà valutare la necessità di aggiornare o modificare I sistemi di gestione e HACCP;

c) Si dovranno controllare i risultati delle revisioni interne ed esterne;

d) Si dovranno controllare i reclami e le richieste dei clienti;

e) Si dovranno controllare i problemi interni e le modifiche ai processi operativi;

f) Si dovranno comunicare al personale principale le decisioni prese in merito ai cambiamenti di qualsiasi aspetto dei sistemi di gestione e HACCP;

g) La direzione deve garantire che esista un sistema inteso a verificare i sistemi di gestione e HACCP.

Assicurare che:

esista una procedura documentata affinché la direzione possa controllare l'idoneità e l’efficacia del SG.

siano disponibili i dati di questi controlli.

la revisione sia effettuata periodicamente a intervalli prestabiliti.

nell’ambito della revisione siano documentate le conclusioni tratte e le azioni adottate.

qualsiasi azione sia comunicata al personale principale all’interno dell’organizzazione.

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6 Gestione delle risorse

6.1 Messa a disposizione delle risorseLa direzione deve individuare e fornire le risorse necessarie affinché la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti siano effettuati in modo efficiente e sicuro.

Le imprese del settore dei mangimi devono avere personale sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie per la produzione dei prodotti interessati.

La direzione deve fornire un’infrastruttura, servizi dell’ambiente di lavoro, aree di produzione e apparecchiature in quantità sufficiente e adeguatamente strutturati.

Occorre, inoltre, fornire acqua di qualità idonea, ovvero acqua potabile, in modo tale che i prodotti sodisfino i requisiti di sicurezza dei mangimi.

Assicurare che:

esista un organigramma aggiornato dell’organizzazione.

le persone incaricate abbiano la responsabilità adeguata per soddisfare i requisiti esterni.

la struttura sia appropriata.

6.2 Risorse umane

6.2.1. Competenza, conoscenza e formazioneI dipendenti e i responsabili devono possedere le capacità, le competenze, le qualifiche, la formazione e la consapevolezza necessarie per poter eseguire le rispettive attività, al fine di assicurare la conformità dei prodotti alle aspettative di qualità e sicurezza dei mangimi (in particolare, il team HACCP).

L’istruzione e la formazione devono essere documentate e mantenute.

Il personale deve essere informato attraverso sessioni di formazione ad hoc riguardo agli standard igienici al fine di contribuire alla sicurezza generale dei mangimi, nell’ambito della catena alimentare.

Assicurare che:

il personale sia sufficiente e specializzato per svolgere le attività previste e soddisfare i requisiti richiesti.

siano disponibili le descrizioni aggiornate delle mansioni.

6.2.2 Igiene del personaleAssicurare che le strutture igieniche per il personale siano progettate, ubicate e mantenute in modo chiaro e idoneo.

Fornire indumenti da lavoro idonei, come tute protettive e calzature di sicurezza, e mantenerli in buone condizioni igieniche.

In caso di guanti usurati, controllare che questi non comportino alcun rischio di contaminazione del prodotto finito.

Definire regole chiare sul fumo e sul consumo di alimenti/bevande sul luogo di lavoro. Se necessario, predisporre strutture separate a tale scopo.

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Assicurare che:

siano disponibili le competenze necessarie nelle discipline relative a:

o sicurezza dei mangimi

o HACCP (vedere il punto 7.2 del programma HACCP)

o igiene

o qualità

o salute e sicurezza

o ambiente

il livello di competenza sia documentato e mantenuto.

esista un livello sufficiente riguardo ai servizi per l’igiene personale e all’igiene del personale.

6.3 Infrastruttura

6.3.1. Requisiti fondamentaliOve pertinente, l’operatore deve fornire un adeguato ambiente di lavoro in linea con le disposizioni locali per assicurare la conformità del prodotto.

Occorre fornire una ventilazione adeguata; umidità e temperatura controllabili; illuminazione e progetto igienico degli impianti e delle apparecchiature.

6.3.2. Requisiti per i servizi, le aree di produzione e le apparecchiatureLa disposizione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni delle strutture e delle apparecchiature devono:

a) permettere una pulizia e/o una disinfezione adeguate;b) essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore ed evitare contaminazione, contaminazione

crociata e in generale effetti avversi sulla qualità e la sicurezza dei mangimi.

6.3.2.1. Strutture e aree di produzione

Laddove necessario, occorre progettare, costruire e rifinire soffitti e strutture sospese per evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la crescita di microrganismi indesiderati e lo spargimento di particelle in grado di compromettere la sicurezza e la qualità dei mangimi.

I sistemi e i dispostivi di ventilazione devono essere in numero sufficiente e avere la potenza adeguata al fine di evitare la formazione di grasso o di condensa sulle pareti e sul soffitto.

Se è necessario mantenere le stanze esenti da vapore e condensa eccessivi, occorre fornire una ventilazione meccanica di potenza adeguata.

Se necessario, i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento o di aria condizionata devono essere progettati e installati in modo tale che le prese d’aria o le aperture di sfiato non provochino la contaminazione dei prodotti, delle apparecchiature o degli attrezzi.

L’illuminazione deve essere di intensità sufficiente per assicurare il mantenimento delle condizioni igieniche nel corso della produzione e nelle aree di stoccaggio, nonché nelle aree in cui viene effettuato il lavaggio delle apparecchiature e degli attrezzi, nelle aree per il lavaggio delle mani e nei bagni.

L’acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualità idonea.

Occorre assicurare che le linee di scarico e i sistemi fognanti siano a tenuta stagna e di capacità sufficiente.

I sistemi di scarico devono essere adeguati allo scopo previsto; devono essere progettati e costruiti per evitare il rischio di contaminazione.

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6.3.2.2. Apparecchiature

Le apparecchiature per la produzione devono essere collocate, progettate, costruite e mantenute per soddisfare quanto concerne la fabbricazione dei prodotti.

Le apparecchiature devono essere progettate con superfici lisce, senza angoli appuntiti, spigoli, interstizi o saldature in modo da facilitare la pulizia manuale o con impianti CIP (Cleaning In Place), e/o la disinfezione.

Laddove pertinente, le apparecchiature devono essere situate lontano dalle pareti per agevolare l’accesso per la pulizia e per evitare l’infestazione da insetti nocivi.

Assicurare che:

la struttura sia progettata per agevolare un ambiente sano come descritto in 6.3.2.1.

la struttura sia progettata, se necessario, per agevolare la pulizia.

la struttura sia idonea a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei mangimi.

che siano disponibili i servizi necessari, ad. es.

o acqua potabile o altra acqua di qualità

o vapore

o aria compressa

o impianto di riscaldamento

o estrattori

o altri servizi rilevanti

6.4 Manutenzione e controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazioneOccorre implementare un programma di manutenzione documentato per le operazioni di produzione.

È necessario mantenere una registrazione del lavoro svolto.

L’operatore deve stabilire processi atti a garantire che i monitoraggi e le misurazioni possano essere eseguiti in modo coerente con le procedure documentate.

Tutte le bilance e i dispositivi di misurazione utilizzati nella produzione dei mangimi devono essere adeguati per la gamma di pesi e volumi da misurare e devono essere controllati per verificarne la precisione regolarmente a seconda dei rischi.

Ove necessario per assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono:

a) essere tarate o verificate a intervalli specificati o prima del loro utilizzo, a fronte di standard di misurazione riferibili a standard internazionali o nazionali. Qualora tali standard non esistano, occorre registrare i criteri adottati per la calibrazione o la verifica.

b) essere regolate o regolate nuovamente, secondo necessità.

c) essere identificate per consentire la determinazione del loro stato di calibrazione.

d) essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni.

e) essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la manipolazione, la manutenzione e lo stoccaggio.

Inoltre, l’operatore deve valutare e registrare la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si rilevi che l’apparecchiatura non è conforme ai requisiti. L’operatore deve intraprendere azioni appropriate sulle apparecchiature e sui prodotti interessati. Le registrazioni dei risultati delle tarature e delle verifiche devono essere conservate.

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Quando per il monitoraggio e la misurazione di requisiti specificati viene utilizzato un software, occorre confermare la capacità del software a funzionare per le applicazioni previste. Questa verifica deve essere effettuata prima di usare il software per la prima volta e deve essere ripetuta secondo necessità.

Assicurare che:

sia adottato un sistema di calibrazione formale.

siano inclusi gli articoli che devono essere calibrati.

siano definiti intervalli di calibrazione appropriati.

i risultati della calibrazione siano documentati.

esista un programma formale di manutenzione preventiva.

siano definiti intervalli di manutenzione appropriati.

gli interventi di manutenzione siano documentati.

gli interventi di manutenzione non interferisca con la sicurezza del prodotto.

6.5 PuliziaOccorre introdurre e documentare un programma di pulizia e ispezione. L’efficacia del programma deve essere dimostrata.

Assicurare che tutte le aree interne ed esterne, gli edifici, le strutture e le apparecchiature siano tenuti puliti e in buone condizioni affinché funzionino come previsto e per evitare contaminazioni.

I contenitori e le apparecchiature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione e la pesatura devono essere tenuti puliti.

Occorre implementare un calendario in cui siano indicati il metodo e gli agenti usati per la pulizia, la frequenza e le responsabilità per le varie attività.

La pulizia può essere effettuata con metodi fisici, ad esempio con spazzole/retine o un aspiratore, o con metodi chimici usando agenti alcalini o acidici senza l’impiego di acqua.

Laddove opportuno, dopo la pulizia potrebbe essere necessaria la disinfezione, ma occorrerà ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

Le sostanze detergenti e disinfettanti dovranno essere usate e conservate secondo le istruzioni del produttore, dotate di etichette chiare, conservate separatamente dalle materie prime e dai prodotti finiti e applicate in modo opportuno per evitare la contaminazione delle materie prime e dei prodotti finiti.

Dopo una procedura di pulizia bagnata, i macchinari che entrano in contatto con i mangimi devono essere sufficientemente asciutti per la produzione successiva.Assicurare che:

esista un programma formale di pulizia, che comprenda

o pulizia quotidiana

o pulizia periodica approfondita

o pulizia dopo la manutenzione.

il programma definisca la responsabilità.

che sia effettuata una post-valutazione.

siano compilate regolarmente registrazioni sulla pulizia.

siano disponibili procedure e attrezzature per la pulizia a supporto dell’igiene e della sicurezza dei mangimi.

siano erogati corsi di formazione per i dipendenti sulle procedure di pulizia e che tali corsi siano documentati.

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6.6 Controllo degli insetti nociviÈ necessario che esista un piano scritto per il controllo degli insetti nocivi, che includa la descrizione delle ispezioni periodiche. L’efficacia del piano deve essere dimostrata.

Occorre implementare un calendario con le aree, le strutture e le apparecchiature da ispezionare, la frequenza e i dettagli dei pesticidi, gli agenti di fumigazione, le trappole e le responsabilità per le attività.

I pesticidi, gli agenti di fumigazione o le trappole devono essere idonei e conformi alle disposizioni locali per le finalità in questione, usati e conservati secondo le istruzioni del produttore, contrassegnati chiaramente e conservati separatamente dalle materie prime e dai prodotti finiti, e applicati adeguatamente per evitare la contaminazione delle materie prime e dei prodotti finiti.

Le posizioni delle trappole e delle esche devono essere indicate su una mappa.

Il programma HACCP deve considerare il rischio di contaminazione incrociata dovuta ad infestazione o all’uso di pesticidi.

Degradazione e polvere devono essere controllate per evitare l'invasione di insetti nocivi.

I risultati del controllo degli insetti nocivi fanno parte della revisione annuale da parte della direzione.

Le finestre e altre aperture devono, dove necessario, essere sigillate per impedire l’ingresso di insetti nocivi. Le porte devono chiudere perfettamente e impedire l’ingresso di insetti nocivi quando sono chiuse.

Assicurare che:

sia adottato un sistema formale di controllo preventivo (documentato) degli insetti nocivi.

sia definita la responsabilità: interna o in subappalto.

siano adottate misure preventive rilevanti riguardo alla presenza di:

o roditori, esterni e interni

o insetti, volanti e striscianti

o uccelli

o altri insetti nocivi rilevanti

esista una mappa o schemi aggiornati di misure preventive che mostrino le posizioni.

le attività relative agli insetti nocivi siano documentate.

i pesticidi o le sostanze chimiche utilizzati siano idonei allo scopo (Schede dati dei prodotti).

i pesticidi o le sostanze chimiche utilizzati siano legali.

lo stabilimento sia mantenuto ragionevolmente esente da insetti nocivi.

6.7 Controllo dei rifiutiRifiuti e materiali non idonei come mangimi devono essere isolate e identificati. Tutti questi materiali contenenti livelli nocivi di farmaci veterinari, contaminanti o altri pericoli devono essere smaltiti in modo adeguato e non usati come mangimi:

a) Identificare chiaramente i rifiuti e smaltirli in modo tale da evitare la contaminazione di materie primi e prodotti finiti.

b) Collocare i rifiuti in contenitori chiusi o coperti presso apposite aree di accumulo.

c) Pulire regolarmente le aree di accumulo dei rifiuti.

d) I contenitori per i rifiuti devono essere contrassegnati chiaramente e utilizzati solo per quello scopo.

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e) Scarichi, rifiuti e acqua piovana devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali e in modo tale da garantire che le apparecchiature e la qualità dei mangimi non siano compromesse.

Assicurare che:

i materiali di scarto siano idoneamente identificati per evitare che si confondano con i materiali di produzione.

i rifiuti siano trattati in modo opportuno per evitare rischi per i lavoratori o per l’ambiente, sia all’interno che all’esterno.

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7 Realizzazione del prodotto

7.1 Requisiti del prodotto

7.1.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodottoL’operatore deve determinare:

a) i requisiti normativi e legislativi relativi al prodotto;

b) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e post-consegna; e

c) I requisiti non indicati dal cliente, ma necessari per l’uso specificato o previsto, ove noto.

Assicurare che:

sia implementato un sistema per identificare i requisiti esterni del prodotto.

i requisiti esterni vengano comunicati e sia garantita la conformità con gli stessi.

i requisiti e la conformità siano documentati.

i requisiti specificati dal clienti siano controllati e implementati.

7.1.2 Conformità del prodotto con i requisitiL’operatore deve monitorare la conformità dei prodotti a fronte dei requisiti di prodotto rilevanti e assicurare che:

a) i requisiti del prodotto siano definiti;

b) l’operatore sia in grado di soddisfare i requisiti definiti; e

c) l’esistenza e la gestione di prodotti per l’esportazione al di fuori dell'UE e che non possono, da un punto di vista legislativo, essere commercializzati sul mercato dell’UE, siano descritte nel SG dell’operatore. Se l’operatore commercializza tali prodotti non conformi con la legislazione dell’UE, deve mantenere un elenco dei prodotti che possono essere commercializzati nell’UE e di quelli che possono essere commercializzati solo al di fuori dell’UE.

In caso di modifiche dei requisiti dei prodotti, l’operatore deve assicurare che vengano modificati i relativi documenti e che il personale coinvolto sia messo a conoscenza delle modifiche dei requisiti. (Consultare anche la sezione 7.3.2.)

Assicurare che:

siano adottate procedure atte a garantire la conformità con i requisiti identificati.

7.1.3 Comunicazione con il clienteL’operatore deve determinare e implementare modalità efficaci per comunicare con i clienti in merito a:

a) informazioni sul prodotto;

b) richieste di informazioni, contratti o gestione degli ordini, comprese eventuali modifiche; e

c) commenti da parte dei clienti, inclusi i reclami.

Assicurare che:

siano disponibili informazioni rilevanti sui prodotti.

le informazioni siano comunicate al cliente.

le informazioni fornite dai clienti siano ricevute e implementate.

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7.2 Programma HACCPLo scopo del programma HACCP è di garantire la sicurezza dei prodotti (mangimi) in modo controllato attraverso l’utilizzo di una procedura sistematica. Il programma include ogni attività e fase del processo, dall’acquisto di materie prime fino al trasporto dei prodotti finiti.

Nell’analisi dei rischi, occorre condurre un’indagine volta a identificare tutti i potenziali rischi. A seguito di questa analisi, occorre eseguire una classificazione dei rischi per identificare i possibili punti critici di controllo (CCP) e stabilire le procedure di controllo.

È necessario prestare particolare attenzione ai rischi che richiedono misure di controllo specifiche.

Si raccomanda che gli operatori seguano gli orientamenti per l’applicazione dell’HACCP forniti nelle linee guida del Codex Alimentarius, basato sui 7 principi riportati di seguito:

1. Condurre un’analisi dei rischi.

2. Identificare i punti critici di controllo (CCP).

3. Definire i limiti critici.

4. Definire un sistema per il controllo di ciascun CCP.

5. Definire azioni correttive da intraprendere quando il controllo indichi una deviazione dai limiti critici stabiliti.

6. Definire una procedura per verificare il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema HACCP.

7. Documentare tutte le procedure e i dati per dimostrare il corretto funzionamento del sistema HACCP.

Per informazioni più dettagliate su come possono essere applicati i principi dell’HACCP consultare l’Allegato 1, “Orientamenti sull’implementazione dell’HACCP”. Consultare anche questo allegato per informazioni sull’analisi HACCP e su come studiare i rischi associati ai vari processi di produzione.

Tra i rischi che devono essere considerati in un’analisi HACCP vi sono questioni come l’omogeneità o la microbiologia. Per ulteriori informazioni consultare l’Allegato 4, “Orientamenti dell’omogeneità” e l'Allegato 7, “Orientamenti sui rischi biologici”.

Ulteriori requisiti sull’HACCP sono presenti nelle seguenti sezioni del codice:

3 Termini e definizioni

4.2 Principi di gestione

4.3 Requisiti generali relativi alla documentazione

5.2 Prassi per la qualità e la sicurezza

5.3 Responsabilità, autorità e comunicazione

5.4 Rappresentante della direzione

5.5 Revisione da parte della direzione

6.2.1 Competenza, conoscenza e formazione

6.5 Pulizia

6.6 Controllo degli insetti nocivi

7.3.1 Sviluppo di nuovi prodotti e processi

7.4.1. Provenienza dei materiali in entrata

7.5.1 Controllo di qualità e produzione

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7.5.2 Verifica dei processi di produzione

7.6.1 Requisiti generali

9.1 Requisiti generali, prodotti non conformi

7.3 Progettazione e sviluppo

7.3.1 Sviluppo di nuovi prodotti e processiL’operatore deve pianificare e controllare lo sviluppo di prodotti o di processi relativi alla sicurezza.

Durante il processo di sviluppo di un nuovo prodotto si deve tenere conto della sicurezza degli additivi per mangimi applicando i principi dell’HACCP.

Assicurare che:

prima delle fasi rilevanti del processo di sviluppo siano emessi appositi piani di sviluppo.

il piano di sviluppo consideri i rischi relativi alla sicurezza.

l’HACCP sia tenuto nella debita considerazione.

7.3.2 Controllo delle modificheOccorre identificare le modifiche apportate alla progettazione e allo sviluppo e mantenere le corrispondenti registrazioni in merito alle stesse.

Tutte le modifiche devono essere riesaminate, verificate e convalidate, come opportuno, e approvate prima della loro implementazione.

La revisione delle modifiche alla progettazione e allo sviluppo deve comprendere la valutazione dell’incidenza di tali modifiche sulla sicurezza dei prodotti.

Le registrazioni dei risultati della revisione e le eventuali azioni necessarie devono essere conservate.

Assicurare che:

esista una procedura formale di controllo delle modifiche.

le modifiche siano approvate prima di essere implementate.

le modifiche siano controllate e documentate.

le modifiche implementate siano riesaminate, verificate e archiviate.

la procedura di controllo delle modifiche tenga conto della sicurezza, della qualità e dei requisiti normativi.

7.4 Gestione dei materiali in entrata

7.4.1 Provenienza dei materiali in entrataL’approvazione dei fornitori di buona qualità e la selezione di ingredienti eccellenti sono un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema di gestione della qualità e della sicurezza degli operatori. Materie prime di scarsa qualità possono determinare la produzione di prodotti finiti di scarsa qualità e possono anche compromettere la sicurezza dell’intero processo da parte dell’operatore. Tutti gli operatori devono quindi prestare particolare attenzione a garantire che i fornitori e gli ingredienti siano della qualità e del livello richiesti.

Requisiti di gestione

a) Le informazioni relative all’acquisto devono descrivere il prodotto da acquistare, compresi, ove pertinente, i requisiti per l’approvazione del prodotto.

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b) Nel processo di selezione e approvazione di tutte le materie prime occorre tenere conto della loro origine, del trasporto, dello stoccaggio, della trasformazione e della gestione.

c) Eventuali rischi potenziali associati a una materia prima devono essere documentati.

d) Ogni materia prima deve avere specifiche scritte, inclusa una clausola sulla qualità, che siano corrette ogni qualvolta ha luogo una modifica.

e) Oltre alle caratteristiche analitiche delle materie prime, la specifica deve includere, ove pertinente, i dati di eventuali sostanze indesiderate alle quali le materie prime possono essere tipicamente associate, ed altri eventuali rischi o limitazioni associati alle materie prime e inclusi nel sistema HACCP dell’operatore.

f) Laddove opportuno, occorre definire requisiti per il monitoraggio analitico.

g) Nel caso in cui il materiale sia un additivo o una premiscela per mangimi importata da un paese al di fuori dell’Unione europea, è necessaria una conferma scritta da parte del fornitore della conformità del prodotto con la vigente normativa dell’UE in materia di mangimi. È necessaria una documentazione che indichi che questi additivi e premiscele per mangimi sono prodotti in conformità con i requisiti dell’Allegato 8 del presente codice, “Orientamenti sulla conformità con la legislazione dell’UE in materia di additivi e premiscele per mangimi per la realizzazione del prodotto”.

h) Deve esistere un elenco di fornitori approvati internamente e ogni fornitore deve essere sottoposto a revisioni periodiche.

i) L’operatore deve valutare e selezionare i fornitori in base alla loro capacità di fornire prodotti conformi ai requisiti dell’operatore stesso. Devono essere stabiliti criteri di selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori.

j) Occorre conservare i dati relativi a tutti i rilevanti risultati di analisi e monitoraggio delle valutazioni del fornitore e le necessarie azioni derivanti dalla valutazione.

Requisiti di realizzazione

k) Ogni materia prima deve essere valutata ai fini di eventuali rischi potenziali ad essa associati; tale valutazione deve essere effettuata secondo i principi HACCP per tutte le materie che rientrano nell’ambito del Regolamento 183/2005/CE sull’igiene dei mangimi.

l) Occorre controllare che questi additivi e premiscele per mangimi siano prodotti in conformità con i requisiti del presente codice. Consultare l’Allegato 8, “Orientamenti sulla conformità con la legislazione dell’UE in materia di additivi e premiscele per mangimi per la realizzazione del prodotto”.

Assicurare che:

i nuovi fornitori siano sottoposti a un processo di approvazione.

l’approvazione dei fornitori sia documentata, riesaminata, rivalutata e che la documentazione sia aggiornata.

la revisione sia effettuata periodicamente a intervalli prestabiliti.

il materiale in entrata acquistato sia dotato di una specifica concordata.

le specifiche siano conformi ai temi della sicurezza dei mangimi e ai requisiti normativi.

7.4.2 Verifica dei materiali in entrataOgni lotto in entrata deve essere registrato in modo univoco con un numero di batch, il nome per intero del prodotto, la data di ricezione e la quantità ricevuta. Eventuali danni devono essere riferiti a un’apposita unità responsabile, ad es. l’unità addetta al controllo di qualità.

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Se il materiale in entrata viene consegnato in grandi quantitativi, deve esistere una procedura riguardo alla ricezione e alla conservazione. Se i silos vengono svuotati, questo deve essere registrato e occorre valutare l’opportunità della pulizia.

Se il materiale in entrata viene consegnato in grandi quantitativi sfusi e conservato in silos o contenitori collocati sul pavimento, occorre adottare un’adeguata procedura di separazione. Se i silos vengono svuotati, questo deve essere registrato.

I materiali in entrata devono essere controllati e approvati formalmente prima del loro utilizzo secondo procedure scritte. Occorre conservare campioni di questi materiali. Ove pertinente, è necessario che sia disponibile un campione da conservare che dovrà essere conservato almeno per un periodo equivalente alla durata del materiale in entrata, sia presso il fornitore che presso l’operatore. Per informazioni più dettagliate sulle possibili procedure di campionamento consultare l’Allegato 6, “Orientamenti sul campionamento”.

La gestione dei prodotti in entrata deve essere in conformità con il loro stato, per esempio, un prodotto ricevuto che sia ritenuto non idoneo per l’utilizzo deve essere identificato come tale e separato dai prodotti autorizzati per l’utilizzo. Analogamente, i materiali deperibili devono essere trattati nel modo adeguato per garantirne l’integrità prima dell’uso.

Se i materiali in entrata sono respinti e non incorporati per qualche ragione correlata alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, il loro smaltimento, la destinazione o la restituzione al fornitore devono essere registrati.

Assicurare che:

esista una procedura scritta sul trattamento dei materiali in entrata.

che i materiali in entrata siano registrati in modo univoco e includano:

o il nome del fornitore e il numero di lotto/batch

o il numero di lotto/batch dell’operatore

o il nome del materiale

o la quantità e la data di ricezione

o la possibile data di scadenza.

i materiali in entrata in grandi quantitativi siano conservati secondo adeguate procedure di separazione.

i materiali siano ispezionati prima, durante e dopo lo scaricamento.

l’ispezione includa contaminazione, infestazione da insetti nocivi e documentazione di quanto accertato.

siano registrate le non conformità.

i risultati dell’ispezione siano documentati e archiviati.

le registrazioni delle garanzie dei fornitori e altra documentazione relativa al fornitore siano conservate.

i materiali in entrata siano autorizzati prima dell’utilizzo.

sia mantenuta la documentazione pertinente nel caso in cui un prodotto sia restituito al fornitore.

7.5 Fabbricazione del prodotto finito

7.5.1 Controllo di qualità e produzioneL’operatore deve pianificare e portare avanti la produzione e la fornitura di servizi in condizioni controllate. Le aree di produzione devono essere controllate in modo tale da impedire l’accesso a personale non autorizzato.

Le condizioni controllate devono includere, quanto segue, come pertinente.

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a) La disponibilità di informazioni che descrivano le caratteristiche del prodotto finito.

Ogni prodotto deve avere una specifica scritta, che deve essere corretta ogniqualvolta vengano apportate modifiche.

Ogni prodotto deve avere un nome o un codice univoco.

Devono essere disponibili i dati per l’imballaggio e l’etichettatura. L’etichettatura dei prodotti deve essere in conformità con la legislazione dell’EU in materia di mangimi.

Ogni confezione deve essere etichettata con un codice di identificazione univoco (che può essere una combinazione di codici) in modo da consentire successivamente l’identificazione e il controllo del batch al quale essa appartiene.

Tutti i prodotti finiti devono essere esaminati prima di essere spediti, in conformità con le procedure scritte, per assicurare che soddisfino le specifiche. Occorre prelevare un campione da conservare di quantità adeguata per ogni batch e conservarlo almeno per un periodo equivalente alla durata del prodotto. I campioni devono essere sigillati ed etichettati, conservati in modo tale da prevenire anomalie, e tenuti a disposizione delle autorità per un periodo adeguato all’utilizzo.

Per informazioni più dettagliate sulle possibili procedure di campionamento consultare l’Allegato 6, “Orientamenti sul campionamento”.

Se i prodotti vengono respinti e non messi in circolazione per qualche ragione correlata alla qualità e alla sicurezza dei prodotti, il loro smaltimento, la destinazione o la restituzione al fornitore devono essere registrati. Ulteriori dettagli al riguardo sono contenuti nell’Allegato 7, “Controllo dei prodotti non conformi”.

b) La disponibilità di istruzioni operative.

Le differenti fasi della produzione devono essere portate avanti secondo procedure scritte finalizzate alla definizione, al controllo e al monitoraggio dei punti critici all’interno del processo di produzione. Queste includono procedure relative alle precauzioni necessarie per evitare la contaminazione incrociata ed errori.

È necessario che siano incluse procedure atte a far fronte al rischio di carry-over.

c) Regole per la gestione degli imballaggi.

Quando i prodotti vengono confezionati, occorre prestare attenzione ad evitare contaminazioni e contaminazione incrociata durante il processo di imballaggio, e assicurare che i prodotti confezionati siano identificati correttamente ed etichettati in conformità con le clausole dei regolamenti pertinenti in materia di mangimi.

L’imballaggio deve essere adeguato al tipo di prodotto, con l’obiettivo di conservarne il contenuto per l’intera durata prevista. L’imballaggio deve essere considerato nell’analisi HACCP.

I pallet devono essere robusti, puliti e asciutti. Tutti i pallet resi devono essere controllati e se necessario puliti prima del loro riutilizzo.

d) Regole di controllo dello stoccaggio.

Il prodotto finito deve essere identificato in modo chiaro e conservato in un ambiente pulito e asciutto. L’accesso a questi materiali deve essere limitato solo al personale autorizzato.

I materiali in entrata, le sostanze attive, le sostanze portanti, i prodotti che soddisfano le specifiche – e quelli che non le soddisfano – devono essere conservati in luoghi idoneamente progettati, adattati e mantenuti, per garantire condizioni di stoccaggio

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adeguate atte a controllare il rischio di contaminazione e la presenza di organismi nocivi. I materiali confezionati devono essere conservati in imballaggi idonei.

I materiali devono essere immagazzinati in modo da agevolarne l’identificazione, evitare la contaminazione incrociata e impedirne il deterioramento. È necessario adottare un sistema di rotazione delle scorte.

L’ambiente di stoccaggio deve essere tale da ridurre al minimo il rischio di danni agli imballaggi e di fuoriuscita di materiale.

e) Regole riguardanti lo scaricamento e la consegna.

I prodotti devono essere consegnati tenendo in considerazione prima di tutto la protezione della salute animale e umana.

I contenitori e le apparecchiature usate per il trasporto interno, lo stoccaggio, la movimentazione e la pesatura devono essere tenuti puliti. Le procedure di pulizia devono includere i suddetti contenitori e apparecchiature.

Occorre condurre un'ispezione finale per assicurare la consegna del prodotto giusto.

Assicurare che:

le aree di produzione siano accessibili solo al personale autorizzato.

la produzione si svolga secondo la pianificazione formale.

il piano della produzione sia distribuito alle persone interessate.

siano mantenute le registrazioni della produzione a riprova della conformità con la formula originale.

la contaminazione incrociata sia evitata o controllata.

ogni prodotto abbia una specifica, un nome e/o un codice univoco.

ogni prodotto abbia un’etichetta prestabilita.

i prodotti finiti siano contrassegnati e identificati in modo chiaro.

ogni prodotto abbia istruzioni di imballaggio prestabilite.

il processo di imballaggio sia controllato per evitare contaminazioni e miscelazioni.

le consegne siano controllate prima della spedizione.

l’ispezione sia documentata.

i prodotti non conformi siano separati e immagazzinati in modo da evitare avarie.

le strutture per lo stoccaggio siano adeguate allo scopo.

le strutture per lo stoccaggio siano gestite in modo da evitare avarie durante la manipolazione.

le strutture per lo stoccaggio siano adatte allo scopo, ad es. pulizia, ventilazione, asciugatura e temperature controllate.

sia adottato un sistema di rotazione delle scorte, ad es. FIFO (First In First Out, Primo ad entrare, primo ad uscire).

le scorte obsolete siano controllate e separate.

grandi quantitativi di materiali sfusi siano controllati e separati da grandi quantitativi di altri materiali sfusi.

7.5.2 Verifica dei processi di produzioneL’operatore deve verificare eventuali processi di produzione nei quali il prodotto ottenuto non possa essere controllato da successivi monitoraggi o misurazioni. Ciò include eventuali processi nei quali le carenze si manifestano solo dopo l’utilizzo o la consegna del prodotto.

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La verifica deve dimostrare la capacità di questi processi di raggiungere i risultati previsti. La frequenza delle verifiche deve essere considerata nell’ambito del sistema HACCP dell’operatore. Particolare attenzione deve essere prestata al carry-over e all’omogeneità.

L’operatore deve stabilire le modalità per questi processi, tra cui:

a) criteri definiti per la revisione e l’approvazione dei processi di produzione;

b) approvazione delle apparecchiature;

c) qualifiche del personale;

d) uso di metodi e procedure specifici; e

e) requisiti per le registrazioni.

Assicurare che:

sia adottata una procedura di verifica scritta.

i dati delle verifiche dimostrino che tutti i processi di produzione hanno raggiunto i risultati pianificati;

i dati delle verifiche dimostrino che il carry-over è sotto controllo.

7.5.3 Identificazione e rintracciabilitàPer assicurare la rintracciabilità, l’operatore deve:

a) identificare e registrare il prodotto con idonei mezzi nel corso della realizzazione del prodotto; e

b) mantenere un registro, che contenga:

i nomi e gli indirizzi dei produttori dei materiali in entrata, degli additivi o degli intermediari. i materiali in entrata devono essere verificati in conformità con la sezione 7.4.2.

la natura e la quantità degli additivi e delle premiscele prodotti, le rispettive date di produzione e, ove pertinente, il numero di batch o della specifica porzione di produzione in caso di produzione continua, e i nomi e gli indirizzi degli intermediari, dei produttori o degli utilizzatori ai quali gli additivi o le premiscele sono stati consegnati.

Assicurare che:

sia adottato un sistema di rintracciabilità, inclusa la rintracciabilità a ritroso dal prodotto finito attraverso i dati del controllo qualità e le registrazioni dei batch fino alle materie prime utilizzate e ai fornitori.

le consegne al cliente possano essere rintracciate, tramite informazioni che comprendono il nome del cliente, la data, il batch e la quantità.

7.5.4 Conservazione del prodottoL’operatore deve stabilire la durata di un prodotto e conservarne la conformità durante la trasformazione e la consegna alla destinazione prevista.

Le misure di conservazione devono includere l’identificazione, la movimentazione, l’imballaggio, lo stoccaggio e la protezione del prodotto. La conservazione deve essere applicata anche agli elementi che compongono un prodotto.

Assicurare che:

sia definito un programma continuo di stabilità.

l’ambiente del prodotto durante lo stoccaggio sia controllato per preservare la conformità con i requisiti di qualità e sicurezza.

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7.6 Trasporto

7.6.1. Requisiti generaliIl trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti sono critici nel processo. Impurità nocive per gli esseri umani o per gli animali potrebbero entrare in contatto con il prodotto finale. Occorre adottare misure atte a garantire che il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti sia adeguato per ridurre al minimo il rischio di contaminazione.

Devono essere considerate due categorie di prodotti finiti: il trasporto di prodotti confezionati e il trasporto di grandi quantitativi di materiali, liquidi o solidi.

Laddove la distribuzione o il trasporto venga eseguito da un subappaltatore, il trasportatore deve essere selezionato sulla base del fatto che sia in grado di soddisfare i criteri di sicurezza e affidabilità.

Il programma HACCP degli operatori deve tenere conto del trasporto nella formulazione dei requisiti sui fornitori e sui trasportatori.

L’operatore deve comunicare al trasportatore i propri requisiti sul trasporto; requisiti che devono essere documentati e verificati regolarmente.

La valutazione delle prestazioni del trasportatore da parte dell’operatore deve confermare l’efficacia delle azioni da parte del trasportatore atte a soddisfare i requisiti.

Quando viene disposto il trasporto dei prodotti finiti con i termini di consegna e il punto in cui l’acquirente assume la responsabilità del trasporto, l’operatore è tenuto a comunicare, all’acquirente, che al trasporto saranno applicati i requisiti contenuti in questo standard prima e al momento del caricamento e del trasporto/consegna. Assicurare che:

esista la documentazione degli accordi con i trasportatori subappaltati.

nella selezione dei trasportatori si tenga conto della loro capacità di soddisfare i requisiti degli operatori secondo quanto certificato nel presente codice.

i mezzi di trasporto siano controllati, valutati e che soddisfino i requisiti previsti per la qualità e la sicurezza.

i requisiti del presente codice siano applicati dall’operatore anche ai trasporti disposti dall’acquirente.

nel caso in cui il carico precedente presenti un rischio per il prodotto dell’operatore, sia effettuato un controllo affinché il trasportatore fornisca certificati di pulizia per i compartimenti di carico e per le attrezzature di scarico.

sia effettuata un’ispezione finale prima della spedizione e che il risultato sia documentato.

7.6.2. Trasporto di prodotti confezionatiGli additivi o le premiscele per mangimi non devono essere trasportati, anche se sigillati, con prodotti che compromettono la sicurezza delle materie prime o dei prodotti finiti.

La confezione delle materie prime o dei prodotti finiti deve fornire una protezione adeguata contro il deterioramento o la contaminazione che può verificarsi durante il trasporto.

Assicurare che:

esistano procedure atte a garantire l’integrità dei prodotti durante il trasporto.

la confezione fornisca una protezione adeguata per le materie prime o per i prodotti finiti.

7.6.3. Trasporto di prodotti in grandi quantitativiDeve esistere un sistema atto a salvaguardare da contaminanti che possono compromettere la sicurezza degli additivi o delle premiscele per mangimi ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti.

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L’operatore deve garantire che il trasportatore dei prodotti in grandi quantitativi sia in possesso di conoscenze sufficienti in relazione al trasporto di additivi e premiscele per mangimi. Nel migliore dei casi, questo deve essere provato dalla certificazione del trasportatore secondo uno standard riconosciuto.

L’operatore deve fornire al trasportatore informazioni valide sul prodotto da caricare. Il trasportatore può, quindi, definire il contenitore idoneo a garantire la migliore protezione.

Se è necessaria la pulizia di un contenitore, occorre scegliere il metodo di pulizia in grado di garantire la massima pulizia di eventuali possibili contaminanti lasciati da carichi precedenti.

Il trasportatore deve fornire certificati di pulizia con le seguenti informazioni:

a) informazioni che consentano la tracciabilità del contenitore;

b) carichi precedenti;

c) metodo di pulizia;

d) società di pulizie;

e) se pertinente, le apparecchiature di scarico utilizzate.

Dopo la pulizia, occorre controllare e registrare l’efficienza dell’operazione di pulizia.

Eccezioni ai requisiti relativi alla pulizia possono applicarsi nel caso in cui il carico precedente sia di natura tale da non compromettere la sicurezza del carico successivo.

Per ulteriori informazioni sulla pulizia, consultare l’Allegato 3 “Orientamenti sul trasporto”.

Assicurare che:

esistano procedure atte a controllare tutti i rischi rilevanti presenti nell’HACCP degli operatori.

se è necessaria la pulizia, i certificati di pulizia includano tutte le informazioni rilevanti necessarie per valutare il contenitore idoneo al caricamento.

esistano procedure atte a proteggere da contaminanti indesiderati o vietati.

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8 Revisione del sistema

8.1 Requisiti generaliL’operatore deve documentare le misure adottate per assicurare che il SG stia funzionando in modo efficace. Ciò può includere processi di pianificazione, implementazione e monitoraggio che dimostrino la conformità dei prodotti. I processi di monitoraggio devono includere l’acquisizione di misurazioni, l’analisi di dati, conclusioni e, se pertinente, la creazione di procedure che migliorino il SG.

Assicurare che:

sia condotta una revisione formale del sistema.

il sistema includa l’acquisizione dei dati.

il sistema includa l’analisi dei dati.

il sistema includa una conclusione.

il sistema includa miglioramenti originati dalla conclusione.

8.2 Verifiche ispettiveL’operatore deve assicurare che siano eseguite verifiche ispettive atte a verificare che il sistema di gestione:

a) sia implementato e mantenuto con efficacia; e

b) sia in conformità con i requisiti normativi e gli altri requisiti definiti.

c) definisca l’ambito delle verifiche e ne pianifichi la frequenza in relazione al rischio associato all’attività da sottoporre a verifica.

d) preveda che i revisori siano esperti, competenti e indipendenti.

Le verifiche ispettive possono essere utilizzate anche per identificare potenziali opportunità di miglioramento.

Le azioni correttive, una volta completate, devono essere programmate e verificate.

Il programma per la conduzione di verifiche ispettive deve essere documentato e deve includere la pianificazione, la creazione di resoconti e i dati dei miglioramenti consigliati. Il programma dettagliato delle verifiche ispettive deve, come minimo, includere:

a) la preparazione e l’erogazione dei piani delle verifiche ispettive;

b) i metodi utilizzati per condurre le verifiche ispettive;

c) il resoconto dei risultati;

d) la distribuzione dei resoconti;

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Assicurare che:

sia stabilito un programma di verifiche ispettive.

siano condotte verifiche ispettive interne.

le verifiche ispettive abbiano uno scopo definito.

sia definita la frequenza delle verifiche.

siano erogati corsi adeguati per la formazione dei revisori.

le verifiche e le difformità siano segnalate e documentate.

i rapporti siano distribuiti al personale principale.

sia riportato un follow-up formale.

sia condotta una verifica delle non conformità rettificate.

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9 Controllo dei prodotti non conformi

9.1 Requisiti generaliL’operatore deve stabilire una procedura documentata per gestire i prodotti non conformi con i requisiti previsti.

La procedura deve includere:

a) l’identificazione del prodotto ed il codice del batch;

b) la documentazione dell’eventuale non conformità, l’azione o le azioni correttive e le fasi della verifica;

c) la valutazione della causa della non conformità;

d) la separazione del batch o dei batch interessati;

e) la predisposizione per lo smaltimento dei prodotti ove appropriato; e

f) la registrazione delle informazioni interne delle parti rilevanti.

Occorre definire la responsabilità per la revisione e lo smaltimento del prodotto non conforme.

Un prodotto non conforme deve essere riesaminato in osservanza delle procedure documentate e sottoposto a uno dei seguenti trattamenti:

a) rilavorazione;

b) riclassificazione o deroga; o

c) rigetto e conseguente distruzione o smaltimento.

d) le registrazioni di tutte le non conformità devono essere conservate in conformità con le procedure di controllo dei documenti e archiviate per un periodo di tempo adeguato.

L’approvazione e l’utilizzo di prodotti rilavorati (ad es. in seguito a rifiuti, resi del cliente o fuoriuscite) devono essere considerati all’interno del sistema HACCP. I potenziali prodotti rilavorati non approvati diventano materiale di scarto e devono essere gestiti secondo le procedure relative allo smaltimento dei rifiuti.

Assicurare che:

esista un sistema formale per gestire i prodotti non conformi.

le procedure comprendano:

o identificazione del prodotto;

o documentazione delle difformità;

o valutazione delle cause principali;

o documentazione delle azioni correttive e delle operazioni di verifica;

o segregazione, trasporto e valutazione del prodotto non conforme, tra cui:

i materiali rifiutati

i materiali accettati con restrizioni

giustificazione del potenziale uso alternativo nell’ambito dei requisiti di sicurezza dei mangimi

il personale sia a conoscenza di queste procedure.

esistano chiari contrassegni o altri mezzi di controllo dei prodotti non conformi.

siano mantenuti dati delle difformità.

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9.2 Sistema di gestione dei reclamiDeve esistere una procedura formalmente documentata per gestire i reclami e deve includere i requisiti per:

a) assegnare la responsabilità per il controllo dei reclami;

b) registrare il nome del cliente che ha espresso il reclamo;

c) registrare il nome del prodotto e il codice di identificazione;

d) identificare e registrare la causa di ogni reclamo; e

e) rispondere al cliente che ha espresso il reclamo.

Le azioni correttive devono essere attuate in modo tempestivo ed efficace, tenendo conto della frequenza e della gravità dei reclami.

Ove possibile, le informazioni sui reclami devono essere usate per evitare che essi si ripetano e per implementare continui miglioramenti.

Per informazioni più dettagliate su come può essere adottato un sistema di gestione dei reclami consultare l’Allegato 2, “Orientamenti sull’implementazione di un sistema di gestione dei reclami”.

Assicurare che:

esista un sistema formale di gestione dei reclami da parte dei clienti.

sia definita la responsabilità per il controllo dei reclami.

il sistema include informazioni sufficienti sui clienti e sui prodotti.

i reclami siano valutati secondo:

o causa

o gravità

o cliente

o rischi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza

o altri aspetti rilevanti.

i reclami siano utilizzati per evitare il loro ripetersi.

siano espletate le relative azioni correttive.

al cliente sia fornito un feedback.

9.3 Richiamo – RitiroÈ necessario mettere a punto una procedura formale di ritiro di un prodotto in modo che il cliente possa essere informato immediatamente di eventuali irregolarità che possono compromettere la sicurezza dei mangimi. La procedura di richiamo deve essere riesaminata regolarmente per assicurare che sia conforme con il manuale della qualità e con i requisiti normativi e quelli dell’organizzazione dell’operatore.

La procedura di richiamo deve includere i requisiti per:

a) definire e assegnare la responsabilità per il processo di richiamo;

b) identificare ciascun batch di prodotto non conforme, incluse le conseguenze su altri batch di prodotti o sulle materie prime;

c) identificare la destinazione dei batch interessati;

d) informare i clienti riguardo ai batch interessati e al coordinamento del reso dei prodotti;

e) descrivere le procedure per la gestione e la rivalutazione e/o lo smaltimento del prodotto o dei prodotti richiamati, inclusa la separazione da altri prodotti e materiali;

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Codice di buone pratiche FAMI-QS

f) mantenere registri di prodotti richiamati e componenti dalla produzione e/o distribuzione fino al cliente.

In contemporanea con le azioni suelencate, è importante limitarne il ripetersi:

- garantendo che vengano intraprese immediate azioni correttive e preventive.

- verificando che le azioni correttive e preventive siano efficaci.

Le aziende che operano nel settore degli additivi e delle premiscele per mangimi possono inoltre rimuovere prodotti dal mercato per ragioni che esulano dalla sicurezza alimentare; questi casi devono essere gestiti analogamente a come descritto sopra.

La procedura di richiamo deve essere testata almeno una volta all’anno per assicurarne la funzionalità. Tali test devono essere documentati e valutati ai fini del miglioramento.

Assicurare che:

esista una procedura formale di ritiro.

la responsabilità sia assegnata a una persona competente.

il processo di ritiro sia descritto in modo adeguato.

la procedura di ritiro includa la manipolazione, la rivalutazione e/o lo smaltimento del prodotto ritirato.

siano implementate azioni correttive e preventive efficaci.

ogni ritiro sia documentato.

la procedura di ritiro sia sottoposta a test regolari.

i ritiri di prova (simulazioni) siano documentati.

i risultati dei ritiri di prova (o simulazioni) siano valutati.

9.4 Gestione di crisiSe un operatore del settore dei mangimi ritiene o ha ragione di ritenere che un mangime che sia stato importato, prodotto, lavorato, prodotto o distribuito non soddisfi i requisiti di sicurezza, dovrà avviare immediatamente procedure intese a ritirare il mangime in questione dal mercato e informare al riguardo le autorità competenti.

o La procedura di gestione di una crisi deve essere documentata

o Occorre definire la responsabilità per la notifica dei clienti e delle autorità normative

o Occorre definire la responsabilità per il ritiro del prodotto

È importante sottolineare che una crisi può determinare una situazione di allarme rapido o avere origine da questo.

Per una descrizione più dettagliata del processo, consultare l’Allegato 9, “Orientamenti sul ritiro di un prodotto e gestione di crisi”.

Assicurare che:

esista una procedura di gestione delle crisi.

sia definita la responsabilità per la notifica dei clienti e delle autorità normative.

sia definita la responsabilità per la conduzione del ritiro di un prodotto.

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FAMI-QS Code of Practice

10 Tecniche statistiche

L’operatore deve, ove pertinente, valutare e identificare la necessità di utilizzare tecniche statistiche.

Laddove siano applicate tecniche statistiche, si dovrà dimostrare la necessità di queste tecniche.

Si dovrà dimostrare l’adeguatezza di queste tecniche:

si dovrà calcolare e documentare l’errore standard;

l’errore standard deve essere di un livello adeguato a garantire sufficientemente la sicurezza dei mangimi;

si dovranno monitorare i dati che superano l’errore standard e le tendenze;

si dovranno specificare le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti di errore.

Assicurare che:

l’uso di tecniche statistiche sia stato valutato e definito.

sia disponibile una visione d’insieme dei metodi statistici.

l’applicabilità dei metodi sia documentata.

l’operatore sia in possesso delle competenze statistiche necessarie.

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