classificazione inquadramento lavoratori

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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (INQUADRAMENTO) L'inquadramento è quel complesso procedimento concettuale che sulla base dei tre “nomina” categoria, qualifica e mansione,il quale consente di classificare il personale dipendente, nonché gestisce il trattamento economico da applicare ad ognuno. La prestazione di lavoro, a cui si deve attenere l’inquadramento, viene fissata nella stipula del contratto; i compiti fissati in termini di mansioni vengono riportate ad espressioni riassuntive, quali sono le qualifiche, procedendo poi alla vera e propria operazione di inquadramento. Le categorie costituiscono l’apice di un tale procedimento. L’operare distinzioni tra il personale dipendente deriva dalla necessità di commisurare il trattamento spettante a ciascuno di essi. Abbiamo diverse tipologia di inquadramento: 1. Legale, effettuato direttamente dalla legge, l’art. 2095 c.c. si occupa delle categorie sintetizzandole in quattro sotto-insiemi, dirigenti, quadri, impiegati ed operai; la legge si occupa solo di individuarle, alla definizione ci pensano i contratti collettivi e le leggi speciali. I dirigenti, si caratterizzano perché investiti di competenze e responsabilità decisionale nei confronti dell’azienda, godendo però di una certa autonomia e soggetto a particolari trattamenti normativi ed economici. Il quadro riceve un a disciplina direttamente dalla legge che definisce tale categoria come i prestatori di lavoro subordinato che svolgono funzioni con carattere quantitativo rilevante ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi d’impresa. Nel settore privato tale categoria è presente a differenza del Pubblico Impiego, e l’individuazione dei suoi requisiti è legata alla contrattazione collettiva. L’impiegato privato, viene definito come quell’attività professionale con funzioni di collaborazione di concetto e di ordine, facendo eccezione di ogni prestazione di mano d’opera; il vero requisito è quindi la non-manualità. L’operaio è definito completamente dai contratti collettivi, ed il suo requisito a differenza dell’impiegato, è proprio la manualità della prestazione lavorativa. Nel recente rinnovo di contratto nazionale dei metalmeccanici è stata superata la dizione formale di operai ed impiegati, sostituita dall’unica classificazione di lavoratori. 2. Contrattuale, il contratto collettivo assolve la funzione di classificazione del personale attraverso un sistema di inquadramento finalizzato a classificare i lavoratori a seconda dei ruoli professionali; per ogni livello si definisce l’indicazione delle qualifiche professionali, con le mansioni riconducibili al ruolo, l’elencazione delle attività lavorative riconducibili a quella qualifica, in maniera tale da corrispondere un trattamento retributivo adeguato. La giurisprudenza ha affermato un principio secondo il quale il criterio di individuazione delle qualifiche risulta insindacabile da parte del giudice, inoltre il procedimento di valutazione delle mansioni deve essere di carattere scientifico , che ha ad oggetto la ricognizione delle mansioni effettivamente svolte, che definisce la categoria di appartenenza del lavoratore. La qualifica rappresenta lo status professionale del lavoratore e, più in particolare, il valore professionale delle mansioni svolte, la sua determinazione spetta al datore di lavoro entro limiti ben specifici, mentre nei contratti collettivi ritroviamo l’indicazione delle qualifiche presenti in una determinata azienda con enunciazione dei vari profili professionali mediante semplificazione delle mansioni effettivamente prestate. La qualifica, altresì, determina la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell’impresa, da cui deriva una serie di diritti e doveri inerenti il rapporto di lavoro, nonché di trattamento economico, normativo e previdenziale.

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CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (INQUADRAMENTO) L'inquadramento è quel complesso procedimento concettuale che sulla base dei tre “nomina” categoria, qualifica e mansione,il quale consente di classificare il personale dipendente, nonché gestisce il trattamento economico da applicare ad ognuno. La prestazione di lavoro, a cui si deve attenere l’inquadramento, viene fissata nella stipula del contratto; i compiti fissati in termini di mansioni vengono riportate ad espressioni riassuntive, quali sono le qualifiche, procedendo poi alla vera e propria operazione di inquadramento. Le categorie costituiscono l’apice di un tale procedimento. L’operare distinzioni tra il personale dipendente deriva dalla necessità di commisurare il trattamento spettante a ciascuno di essi. Abbiamo diverse tipologia di inquadramento:

1. Legale, effettuato direttamente dalla legge, l’art. 2095 c.c. si occupa delle categorie sintetizzandole in quattro sotto-insiemi, dirigenti, quadri, impiegati ed operai; la legge si occupa solo di individuarle, alla definizione ci pensano i contratti collettivi e le leggi speciali. I dirigenti, si caratterizzano perché investiti di competenze e responsabilità decisionale nei confronti dell’azienda, godendo però di una certa autonomia e soggetto a particolari trattamenti normativi ed economici. Il quadro riceve un a disciplina direttamente dalla legge che definisce tale categoria come i prestatori di lavoro subordinato che svolgono funzioni con carattere quantitativo rilevante ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi d’impresa. Nel settore privato tale categoria è presente a differenza del Pubblico Impiego, e l’individuazione dei suoi requisiti è legata alla contrattazione collettiva. L’impiegato privato, viene definito come quell’attività professionale con funzioni di collaborazione di concetto e di ordine, facendo eccezione di ogni prestazione di mano d’opera; il vero requisito è quindi la non-manualità. L’operaio è definito completamente dai contratti collettivi, ed il suo requisito a differenza dell’impiegato, è proprio la manualità della prestazione lavorativa. Nel recente rinnovo di contratto nazionale dei metalmeccanici è stata superata la dizione formale di operai ed impiegati, sostituita dall’unica classificazione di lavoratori.

2. Contrattuale, il contratto collettivo assolve la funzione di classificazione del personale attraverso un sistema di inquadramento finalizzato a classificare i lavoratori a seconda dei ruoli professionali; per ogni livello si definisce l’indicazione delle qualifiche professionali, con le mansioni riconducibili al ruolo, l’elencazione delle attività lavorative riconducibili a quella qualifica, in maniera tale da corrispondere un trattamento retributivo adeguato.

La giurisprudenza ha affermato un principio secondo il quale il criterio di individuazione delle qualifiche risulta insindacabile da parte del giudice, inoltre il procedimento di valutazione delle mansioni deve essere di carattere scientifico , che ha ad oggetto la ricognizione delle mansioni effettivamente svolte, che definisce la categoria di appartenenza del lavoratore.

La qualifica rappresenta lo status professionale del lavoratore e, più in particolare, il valore professionale delle mansioni svolte, la sua determinazione spetta al datore di lavoro entro limiti ben specifici, mentre nei contratti collettivi ritroviamo l’indicazione delle qualifiche presenti in una determinata azienda con enunciazione dei vari profili professionali mediante semplificazione delle mansioni effettivamente prestate. La qualifica, altresì, determina la posizione del lavoratore nella struttura organizzativa dell’impresa, da cui deriva una serie di diritti e doveri inerenti il rapporto di lavoro, nonché di trattamento economico, normativo e previdenziale.

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L’insieme delle qualifiche costituisce la categoria lavorativa e professionale, che a sua volta può essere legale o convenzionale. La qualifica deve essere comunicata al lavoratore al momento dell’assunzione, con l’obbligo da parte del datore di lavoro di controllare che corrisponda a quella assegnata. Quando il lavoratore viene assegnato stabilmente a mansioni che appartengono ad una o più qualifiche rispetto a quella di assunzione avviene la c.d dequalificazione, rispetto un tale provvedimento, si può richiedere una tutela giuridica per il danno causato, provato attraverso testimoni o documenti, che comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico o morale oltre che il diritto alla qualifica superiore. Quest’ultimo avviene quando, per almeno un periodo non inferiore a tre mesi, il lavoratore venga assegnato a mansioni differenti dalle proprie contrattuali.

MANSIONI

Al lavoratore devono essere assegnate le mansioni per le quali è stato assunto,o a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte; non può quindi essere adibito a mansioni di livello inferiore, ove questo avvenga, lo stesso potrà impugnare dinanzi al Giudice del lavoro, il comportamento del datore di lavoro, per accertare la dequalificazione. Può peraltro accadere che il lavoratore venga adibito a mansioni normalmente svolte da un collega con qualifica superiore; in questo caso egli ha diritto ad un trattamento corrispondente all’attività svolta; nel caso in cui, decorsi i tre mesi massimi di sostituzione, il lavoratore venga “restituito “ alle mansioni precedentemente svolte, egli avrà la possibilità di rivendicare il suo diritto al mantenimento definitivo di tale dimensione. Tale diritto non è soggetto a prescrizione, ovvero il soggetto potrà usufruirne in qualsiasi momento; una volta accertato il diritto esistente, egli otterrà l’assegnazione alla qualifica superiore, ed inoltre avrà la possibilità di rivendicare le differenze retributive avvenute durante il periodo di “dequalificazione” con il limite di prescrizione quinquennale. La giurisprudenza afferma che una dequalificazione o la totale sottrazione del lavoratore alle mansioni si riflettano sulla sua immagine professionale e quindi sullo stesso “valore” di mercato, determinando così un danno professionale per il soggetto; è così che la stessa ha ritenuto risarcibile un simile danno, con una somma corrispondente alla metà delle retribuzioni percepite dal lavoratore nel corso del periodo di dequalificazione. È stato anche affermato che un simile atteggiamento del datore di lavoro può portare a danni anche di tipo morale e fisico nei confronti del lavoratore, che in casi estremi si porta alla stregua del “mobbing”, una volta provato il nesso di causalità, si ricorre al risarcimento del danno biologico. In tali casi il lavoratore potrà rivolgersi a :

• Ufficio vertenze sindacale • Studio legale specializzato in diritto del lavoro

Nel caso di sostituzione di un collega con qualifica superiore, il soggetto ha innanzitutto diritto ad un trattamento retributivo pari all’attività svolta; nel caso in cui essa si protragga per oltre tre mesi, o sia avvenuta senza la reale sostituzione di un lavoratore assente, l’assegnazione ad un livello superiore dovrà diventare definitiva. La giurisprudenza ha ritenuto che solo una sostituzione continuativa per il periodo necessario , determina

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l’insorgere del diritto di sostituzione definitiva; solo in casi particolari ciò avviene anche in caso di sostituzione frazionata. Per la categoria dei quadri, la legge ha previsto che il periodo relativo ai tre mesi, può essere aumentato della contrattazione collettiva, con la maturazione del diritto solo allo scadere del periodo previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.

L'esclusione da un concorso di un lavoratore, che possegga tutti i requisiti previsti dal bando, è sicuramente illegittima; questa, non comportando necessariamente l’attribuzione della qualifica superiore, richiama una perdita di opportunità, è proprio questo il danno di cui il soggetto leso può richiedere di essere risarcito. E’ stato ritenuto che il danno in questione consiste in una vera a propria riduzione del patrimonio, impoverito della occasione perduta; occorre così individuare i parametri da utilizzare per calcolare, in termini monetari, il risarcimento dovuto, così la giurisprudenza ha ritenuto necessaria l’introduzione di un criterio che segua i principi di equità.

Il concorso rappresenta una modalità utile alla scelta dei soggetti a cui assegnare un promozione a qualifica superiore, in questo caso, il datore di lavoro, è tenuto a rispettare i canoni di correttezza e buona fede, avendo così la possibilità di effettuare la scelta secondo una valutazione obiettiva. Può, però, accadere, all’esito di una simile selezione, che un lavoratore ritenga di non essere stato correttamente valutato, e dunque di aver subito un ingiustificato pregiudizio, che incide sullo sviluppo della sua carriera e, quindi, anche sul suo reddito. In caso di violazione dei principi sopra citati, il lavoratore escluso ingiustamente ha diritto ad u risarcimento, ricorrendo ad una liquidazione alla apri del danno, stabilita dal Giudice in base al buonse4nso, al tempo trascorso prima di promuovere la causa, e la percentuale di probabilità di promozione del lavoratore.

Note di qualifica

1. Le scelte di attribuzione delle note di qualifica adottate dal datore di lavoro non sono insindacabili, poiché il giudice può accertare qualsiasi tipo di violazione, ed il rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e di non discriminazione. Qualora il contratto collettivo preveda determinati criteri oggettivi per l'attribuzione della nota caratteristica, il giudice può – oltre che annullare la qualifica assegnata – dichiarare il diritti di ottenere la superiore valutazione

2. E' nulla la nota di qualifica di insufficiente comunicata con giudizio in cui non sia ravvisabile una sintetica motivazione, come invece previsto dal CCNL applicabile al rapporto

Operai/impiegati

Il CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica pubblica applica la distinzione la distinzione tra impiegati e operai, in base al tipo di collaborazione prestata:

• impiegati, ha carattere di collaborazione specifica al processo organizzativo, tecnico e amministrativo dell’impresa e di cooperazione all’attività dell’imprenditore;

• operai, ha carattere di prestazione inerenti al solo processo esecutivo e produttivo.

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Quadri

1. Qualora la contrattazione collettiva preveda due distinti livelli all’interno dell’unica categoria dei quadri, la promozione automatica da un livello all’altro avviene decorso il periodo di tre mesi fissato, per la generalità dei dipendenti, mentre il più ampio termine che può essere introdotto dalla contrattazione collettiva, trova applicazione esclusivamente nel passaggio tra la categoria degli impiegati e quella dei quadri.

Funzionari

1. L'appartenenza del lavoratore alla categoria dei funzionari va accertata in base alla disciplina contrattuale collettiva di riferimento, la cui interpretazione è censurabile in cassazione soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di interpretazione contrattuale.

Concorsi interni

1. Per conseguire all’acquisizione della qualifica superiore, è necessaria la positiva partecipazione al concorso, considerata come entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica. Il creditore deve quindi, dimostrare il danno conseguente alla lesione di tale chance, tramite il ricorso al calcolo delle probabilità di successo.

2. Il danno da perdita di chance va distinto da quello di mancata promozione; in quest’ultimo caso, il lavoratore che agisca per il risarcimento deve provare sia l’illegittimità della procedura sia il fatto che sarebbe stato certamente incluso nell’elenco dei promossi, ciò fa si che il creditore possa trovare risarcimento corrispondente alla perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica; mentre nel danno da perdita di chance il lavoratore, sul presupposto della irrimediabilità di tale perdita, in ragione dell’irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti, fa valere il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile, in questo caso invece, il danno si identifica con la perdita in ragione del grado di probabilità di conseguire la promozione. Ogni qual volta il datore di lavoro stabilisca i criteri di svolgimento del concorso, secondo i principi di correttezza e buona fede, al creditore sorgono in capo i diritti di credito, di interesse legittimo. Al datore quindi spetta il dovere di valutare le operazioni concorsuali, risarcendo, ove sussista, il danno causato. Ove il datore di lavoro, abbia riconosciuto l'illegittimità della graduatoria e l'abbia annullata, o abbia preso atto dell'annullamento giudiziale, e quindi abbia bandito un nuovo concorso con effetti retroattivi, si ha l'integrale ripristino della situazione di partenza, che soddisfa interamente l'interesse leso.

3. L’indizione di un concorso interno per la progressione della carriera ha valore di offerta al pubblico. Essa pertanto costituisce proposta contrattuale che può essere accettata attraverso la domanda di partecipazione al concorso, la quale perfeziona il contratto a condizione del superamento delle prove di selezione.

Diritto alla qualifica superiore

1. Nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non determina l'attribuzione della superiore qualifica; pertanto il dipendente che tali mansioni svolga, conserva la qualifica di appartenenza, nonché la base retributiva dell’indennità di buonuscita, è costituita dalla retribuzione corrispondente alla qualifica di appartenenza.

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2. Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di temporaneo esercizio delle mansioni superiori, al pubblico dipendente viene corrisposto un compenso aggiuntivo per tale temporaneo svolgimento di mansioni superiori.

3. Per lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, la cui sostituzione da parte di altro lavoratore con qualifica inferiore non attribuisce a quest'ultimo il diritto alla promozione, deve intendersi soltanto quello che non sia presente in azienda a causa di una delle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto di lavoro.

4. Nel nostro ordinamento non esiste un principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro tra privati e la rivendicazione di una determinata qualifica è basata solo sulla presenza dei requisiti e delle mansioni previste nel contratto di riferimento.

5. La prolungata assegnazione a mansioni superiori per periodi inferiori singolarmente considerati al termine previsto, ma superiori per cumulo di più di esse, può rivelare l'intento del datore di lavoro di portare alla promozione automatica il lavoratore, per assicurare la vacanza del posto da coprire obbligatoriamente per il tramite della procedura concorsuale o selettiva, e per il periodo necessario alla definizione di essa.

6. Nell'ipotesi in cui una lavoratrice svolga mansioni superiori a quelle per le quali è stata assunta oltre i limiti consentiti, non vi è violazione della norma se le mansioni di assunzione e quelle successivamente svolte appartengono entrambe alla medesima Area funzionale.

7. Si garantisce il diritto alla maggiore retribuzione in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori, riconoscendo il diritto del dipendente all'assegnazione definitiva alle mansioni soltanto alla scadenza del periodo previsto potendo legittimamente il datore di lavoro restituirlo, prima del compimento del periodo, alle precedenti e inferiori mansioni.

8. Nel caso in avvenga una sospensione legale o convenzionale del rapporto, sussiste l'obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, in cui il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi così in termini completamente diversi l'esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare.

9. Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di "chance", per l'accesso alla qualifica superiore, è legittimo il ricorso al criterio equitativo individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei a conseguire la promozione.

10. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere continuativa. Il frazionamento dell’assegnazione in periodi più lunghi, nella loro somma, al tempo indicato dalla legge ma inferiori, ciascuno, a detto tempo, è legittimo se reso necessario dall’obbligo del datore di espletare una selezione concorsuale al posto superiore e in attesa del suo esaurimento. Allorquando manca il collegamento tra frazionamenti e procedure di selezione concorsuale, il frazionamento sistematico è illegittimo e i diversi periodi si sommano tra di loro. L’accertamento del giudice di merito circa l’esistenza del collegamento tra frazionamenti e concorso è insindacabile in Cassazione purché motivato in modo esauriente e logicamente coerente.

11. La pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite4 (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge defunto debitore dell’assegno.

12. Ai fini del compimento del periodo di assegnazione a mansioni superiori, necessario per l’acquisizione del diritto alla cosiddetta promozione automatica, mentre non possono essere computati il periodo di ferie e quello di sospensione dell’attività lavorativa a causa di malattia, deve invece tenersi conto dei riposi settimanali e dei riposi compensativi, che costituiscono parte integrante di un lavoro che si sta svolgendo come suoi necessari momenti di pausa; a tali fini, l’eventualità che il riposo possa essere non materialmente goduto dal lavoratore in quanto questi preferisca accettare un corrispettivo in denaro resta irrilevante.

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13. È di responsabilità del datore di lavoro fornire la prova dell’esistenza di una delle ipotesi che permettano di escludere l’applicazione del diritto di conservazione del posto da parte del lavoratore in pausa.

14. Nelle controversie occorre procedere alla ricognizione delle clausole contrattuali delle singole qualifiche secondo un giudizio, diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato e scandito in tre fasi successive ed imprescindibili: l'accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta; l'individuazione delle qualifiche e gradi previste nel c.c.n.l.; il raffronto dei risultati delle suddette indagini.

15. L'attribuzione al lavoratore di una qualifica superiore in relazione all'esercizio di fatto, per un determinato periodo, delle mansioni corrispondenti, non esige che l'assegnazione avvenga mediante un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che, di fatto, detta assegnazione avvenga a opera del datore di lavoro.

16. In forza del Ccnl del personale dipendente Eni, al lavoratore che abbia svolto attività una consociata straniera deve essere riconosciuto il diritto, nel momento in cui riprende l'originario rapporto medio tempore sospeso, all'inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte all'estero.

17. In caso di continua e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, è possibile cumulare la durata delle singole prestazioni lavorative al fine del compimento del periodo trimestrale previsto per la maturazione del diritto alla qualifica superiore.

18. Perché il lavoratore possa conseguire l'inquadramento superiore, non è sufficiente il mero svolgimento di mansioni superiori, ma è indispensabile che egli vi sia assegnato con il consenso del datore di lavoro.

19. Qualora la classificazione contrattuale delle mansioni preveda, distinti livelli retributivi collegati per

ogni singola professionalità, opera anche tra i livelli retributivi interni all'area.

20. L'estrema brevità del declassamento di un ufficio delle Poste Italiane è inidonea ad impedire la

sommatoria la maturazione del diritto all'inquadramento più elevato per superamento dei 6 mesi,

per i quadri

21. Nelle imprese che esplicano la loro attività anche nei giorni festivi e il cui organico deve essere

maggiorato dell'aliquota necessaria a consentire a turno il riposo settimanale dei dipendenti,

l'adibizione a mansioni superiori per sopperire alla carenza dell'organico costituisce copertura di

un posto necessario per l'espletamento continuativo del servizio.

22. L'ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, che esclude

l'operatività del meccanismo di promozione automatica, comprende non solo i casi di sospensione,

ma anche quelli previsti da altre norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

23. Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore utilizzato, per un

certo periodo di tempo compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della

categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in

concreto svolta ma anche l'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è

che lì assegnazione abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio

dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente

con le mansioni contrattualmente previste nei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le

funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione, compiuta dal

giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione logicamente

coerente e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina fissata in

materia di inquadramento contrattuale.

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24. Ai fini dell'attribuzione di una superiore qualifica il giudice può adottare due criteri per

l'individuazione della qualifica: quello della comparazione intersoggettiva e quello dei rapporti con

il diretto superiore. Ai fini dell'attribuzione della qualifica assume infatti rilievo l'esame della

posizione del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Questioni di procedura

1. Ove il lavoratore domandi in giudizio il riconoscimento della qualifica di dirigente di azienda, è viziata di ultrapetizione la sentenza che gli attribuisca la qualifica della categoria impiegatizia in quanto, alterando entrambi gli elementi di identificazione dell'azione, gli attribuisce un bene diverso da quello richiesto, e non compreso neppure virtualmente nella domanda sia in relazione allo svolgimento di funzioni diverse che con riguardo alle differenze delle relative normative applicabili, dovendosi altresì rilevare che la disciplina legale rende la figura del dirigente non assimilabile a quella degli altri lavoratori subordinati e che gli altri elementi tipici della subordinazione si configurano nel caso del dirigente in forma più attenuata rispetto alla soggezione ai poteri direttivo e disciplinare propria degli altri lavoratori dipendenti

2. La revoca di un incarico dirigenziale senza la contestuale assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della struttura di appartenenza, esponendo il dipendente al concreto ed imminente pericolo di atrofizzazione delle sue capacità organizzative e manageriali, che ne compromettebbero in modo pressoché irrimediabile le prospettive future di sviluppo della carriera, integra senza alcun dubbio il requisito del periculum in mora richiesto dall'art. 700 c.p.c. ed autorizza l'adozione delle opportune cautele idonee ad evitare che un siffatto pregiudizio si realizzi nelle more del giudizio di merito finalizzato ad accertare l'illegittimità della revoca ed a conseguire la reintegrazione nelle mansioni precedentemente esercitate ovvero l'assegnazione di mansioni equivalenti.