CLASSE A ANVUR - AmbienteDiritto

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AmbienteDiritto - Editore© ^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 1 CLASSE A ANVUR La Rivista AMBIENTEDIRITTO.it è stata iscritta dall’ ANVUR in CLASSE A un ringraziamento va ai nostri collaboratori e lettori ISSN 1974-9562 Indice dei contenuti all’interno Anno 2020 RIVISTA SCIENTIFICA IN CLASSE A - ANVUR Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico AMBIENTEDIRITTO EDITORE ©® ANNO - XX RIVISTA IN CLASSE A - ANVUR

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AmbienteDiritto - Editore©
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 1
CLASSE A – ANVUR
La Rivista AMBIENTEDIRITTO.it è stata iscritta dall’ANVUR in CLASSE A
un ringraziamento va ai nostri collaboratori e lettori
ISSN 1974-9562
Anno 2020
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico
AMBIENTEDIRITTO – EDITORE©®
ANNO - XX
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 2
AmbienteDiritto.it
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico
Testata registrata presso il Tribunale di Patti (Reg. n. 197 del 19/07/2006)
ISSN 1974-9562
Inserita nell’area 12 delle Riviste Scientifiche Giuridiche - Classe A - ANVUR
DIRETTORE RESPONSABILE: Fulvio Conti Guglia
DIRETTORI SCIENTIFICI:
***
Simone Budelli Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di
Perugia;Agatino Cariola Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Univerisità degli Studi di
Catania; Guglielmo Cevolin Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università
degli Studi di Udine; Salvatore Cimini Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università
degli Studi di Teramo; Gian Paolo Dolso Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Trieste; Angelo Lalli Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi La Sapienza; Alfredo Morrone Docente a contratto di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi Chieti – Pescara; Saverio Regasto Professore Ordinario di Diritto
Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi di Brescia.
*** COMITATO SCIENTIFICO:
Richard Albert Full Professor in Constitutional Law at University of Texas at Austin; Stefano Agosta
Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina; Domenico
Amirante Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli; Gaetano Armao Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi di Palermo; Francisco Balaguer Callejón Professore Ordinario di Diritto
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Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Granada; Michele Belletti Professore Ordinario di
Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Bologna; Mario Bertolissi Professore
Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Padova; Francesca Biondi
Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Milano; Elena Buoso
Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Padova; Paola Caputi
Jambrenghi Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”; Sabino Cassese Giudice emerito della Corte Costituzionale, Professore emerito della Scuola
Normale Superiore di Pisa; Marcello Cecchetti Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
(IUS/09) Università degli Studi di Sassari; Cristiano Celone Professore Associato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo; Alfonso Celotto Professore Ordinario di
Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi “Roma Tre”; Ginevra Cerrina Feroni Professoressa
Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi di Bologna; Mario Pilade Chiti
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze; Antonio
Colavecchio Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia;
Cologero Commandatore Magistrato presso TAR Sicilia Palermo; Emanuele Di Salvo Presidente della
quarta sezione penale della Corte di cassazione; Marina D'Orsogna Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo; Vera Fanti Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia; Renato Federici Professore Associato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Roma La Sapienza; Leonardo Ferrara Professore
Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze; Giancarlo Antonio Ferro
Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Catania; Fabrizio
Fracchia Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Milano “Luigi
Bocconi”; Diana Urania Galetta Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università
degli Studi di Milano; Giuseppe Garzia Professore Aggregato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università di Bologna; Paolo Giangaspero Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Trieste; Loredana Giani Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università Europea di Roma; Walter Giulietti Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi dell'Aquila; Matteo Gnes Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; Andrea Gratteri Professore Associato di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pavia; Lorenzo Ieva Magistrato TAR Puglia – Bari –
Dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia; Dimitris Liakopoulos Full Professor of European
Union Law in Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University; Vincenzo Lippolis Professore
Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi Internazionali di Roma; Fabrizio
Lorenzotti Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Camerino;
Francesco Longobucco Professore Associato di Diritto Privato (IUS/01) Università Roma Tre; Giuseppe
Losappio Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università degli studi di Bari "Aldo Moro";
Antonella Massaro Professoressa Associata Diritto penale (IUS/17) Università degli Studi Roma Tre;
Ludovico Mazzarolli Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di
Udine; Agostino Meale Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di
Bari; Cesare Mirabelli Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico (IUS/11) Università degli Studi Roma
Tor Vergata, Presidente Emerito della Corte costituzionale; Gracia Luchena Mozo Professore Ordinario
Universidada de Castilla-la Mancha; Stefano Nespor Professore a contratto di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Politecnico di Milano; Dante Flàvio Oliveira Passos Professor Adjunto de Administraco,
Universidade Estadual de Paraìba; Marco Olivi Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università Ca’ Foscari di Venezia; Gabriel Doménech Pascual Profesor Titular de Derecho
Administrativo (IUS/10) Universitat de Valencia; Paolo Passaglia Professore Ordinario di Diritto Pubblico
Comparato (IUS/21) Università di Pisa; Aristide Police Professore Ordinario di Diritto Amministrativo
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(IUS/10) Università di Roma Tor Vergata; Nicoletta Rangone Professoressa Ordinaria di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Università di Roma LUMSA; Cecilia Ricci Professoressa Associata di Storia
Romana (L-ANT/03) Università degli Studi del Molise; Maurizio Riverditi Professore Associato di Diritto
Penale (IUS/17) Università degli Studi di Torino; Raffaele Guido Rodio Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Bari; Roberto Romboli Professore Ordinario di Diritto
Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pisa; Tulio Raul Rosembuj Professore Ordinario di
Diritto Tributario IUS/12 (Universidad de Barcelona) e Prof. a contratto in LUISS; Antonio Saitta
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina; Ugo Salanitro
Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli Studi di Catania; Giuliano Scarselli
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile (IUS/15) Università degli Studi di Siena; Andrea Scella
Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale (IUS/16) Università degli Studi di Udine; Elisa Scotti
Professoressa Associata di Diritto Amministrativo - Docente di Diritto dell'Ambiente - (IUS/10) Università
degli Studi di Macerata; Andrea Simoncini Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08)
Università degli Studi di Firenze; Sara Spuntarelli Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo
(IUS/10) Università degli Studi di Camerino; Ernesto Sticchi Damiani Professore emerito di Diritto
Amministrativo Università del Salento; Antonio Leo Tarasco Professore Ordinario Abilitato di Diritto
Amministrativo (IUS/10) Dirigente MiBAC (Ministero Beni e Attività Culturali); Fabrizio Tigano
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Unibersità degli Studi di Messina; Dario Elia Tosi
Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della Valle d’Aosta;
Duccio Traina Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di
Firenze; Silvio Troilo Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi
di Bergamo; Francesco Fabrizio Tuccari Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10)
Università degli Studi del Salento.
***
COMITATO DI REDAZIONE:
Camilla Della Giustina (Cultrice della materia per l’insegnamento di Diritto costituzionale c/o l’Università
degli Studi di Padova); Daniela Di Paola (Funzionario MIUR); Maria Assunta Icolari (Professore
Associato Università degli Studi G. Marconi di Roma - Resp. Diritto Tributario Ambientale); Chiara
Ingenito (Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico Comparato Internazionale, Università degli studi di
Roma La Sapienza); Agatino Giuseppe Lanzafame (Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale
Comparato, Università degli studi di Catania); Nicoletta Laurenti Collino (Dottoranda in Diritto
Pubblico, interateneo Trieste-Udine); Antonio Mitrotti (Assegnista di ricerca, Università degli Studi di
Trieste); Agostino Sola (Praticante avvocato presso l'Avvocatura dello Stato); Leo Stilo (Cultore della
materia in Diritto Amministrativo, già Direttore della Rivista Il Nuovo Diritto); Luca Maria Tonelli
(Cultore della materia in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Foggia); Giacomo Vivoli
***
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Giuseppe Ugo Abate (Università degli Studi di Palermo); Xavier Arbos Marin (Universidad de
Barcelona); Annamaria Bonomo (Università degli Studi di Bari); Marco Brocca (Università degli Studi
del Salento); Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano); Marco Calabrò (Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli); Hilde Caroli Casavola (Università degli Studi del Molise); Achille
Antonio Carrabba (Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Matteo Carrer (Università degli Studi di
Bergamo); Gian Franco Cartei (Università degli Studi di Firenze); Giovanni Catalisano (Università
degli Studi di Enna Kore); Valentina Cavanna (Università degli Studi di Torino); Marta Silvia Cenini
(Università degli Studi dell'Insubria); Omar Chessa (Università degli Studi di Sassari); Alberto Clini
(Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”); Luigi Colella (Università della Campania Luigi Vanvitelli);
Fabio Corvaja (Università degli Studi di Padova); Juan Carlos Covilla Martìnez (Universidad
Externado de Colombia); Gianni Cortigiani (Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze); Manlio
d’Agostino Panebianco (CeSIntES dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Simona D’Antonio
(Università degli Studi di Teramo); Gabriella De Giorgi Cezzi (Università degli studi del Salento);
Sandro De Götzen (Università degli Studi di Trieste); Lorenzo De Gregoriis (Università degli Studi di
Teramo); Viviana di Capua (Università di Napoli Federico II); Maria Rosaria Di Mattia (Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli); Ruggero Dipace (Università degli Studi del Molise); Enzo Di
Salvatore (Università degli Studi di Teramo); Caterina Drigo (Università di Bologna); Pietro Faraguna
(Università degli Studi di Trieste); Daniela Ferrara (Università degli studi di Palermo); Maria Dolores
Ferrara (Università degli Studi di Trieste); Luigi Ferrara (Università degli Studi di Napoli Federico II);
Biagio Giliberti (Universitas Mercatorum); Valentina Giomi (Università degli Studi di Pisa); Dimitri
Girotto (Università degli Studi di Udine); Emanuele Guarna Assanti (Università degli Studi Guglielmo
Marconi); Francesca Guerriero (Avv. penalista del Foro di Roma); Anna Rita Iacopino (Università
degli Studi dell'Aquila); Armando Lamberti (Università degli Studi di Salerno); Vito Sandro Leccese
(Università degli Studi di Bari); Anna Lorenzetti (Università degli Studi di Bergamo); Morena Luchetti
(Avv. amministrativista del Foro di Macerata); Marco Mancini (Università Ca’ Foscari di Venezia);
Giovanna Marchianò (Università degli Studi di Bologna); Donatantonio Mastrangelo (Università degli
Studi di Bari); Roberto Miccù (Università degli Studi La Sapienza); Giulia Milo (Università degli Studi di
Trieste); Giuseppe Misserini (Università degli Studi di Bari); Viviana Molaschi (Università degli Studi
di Bergamo); Davide Monego (Università degli Studi di Trieste); Alberto Oddenino (Università degli
Studi di Torino); Sandra Regina Oliveira Passos Bragança Ferro (Centro Universitario Estácio da
Amazônia); Vittorio Pampanin (Università degli Studi di Pavia); Paolo Patrito (Università degli Studi di
Torino); Mauro Pennasilico (Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Vincenzo Pepe (Università degli
studi della Campania Luigi Vanvitelli); Alberto Pierobon (Consulente degli Enti in materia ambientale);
Olivia Pini (Università degli Studi di Modena); Rolando Pini (Università degli Studi di Bologna);
Patrizia Pinna (Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze); Carmine
Petteruti (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli); Oreste Pollicino (Università Bocconi);
Daniele Porena (Università degli Studi di Perugia); Edoardo Carlo Raffiotta (Università degli Studi di
Bologna); Carlo Rapicavoli (Direttore Generale presso Provincia di Treviso - Direttore ANCI Veneto e UPI
Veneto); Saverio Regasto (Università degli studi di Brescia); Nino Olivetti Rason (Università degli
studi di Padova); Pierpaolo Rivello (Università degli Studi di Torino); Mariano Robles (Università degli
Studi degli Studi di Bari); Paolo Rossi (Università degli Studi di Perugia); Gianluca Ruggiero
(Università del Piemonte Orientale); Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia); Francesco
Emanuele Salamone (Università degli Studi della Tuscia); Antonio Saporito (Università degli Studi
Niccolò Cusano); Ciro Sbailò (Università degli Studi internazionali di Roma); Maria Stefania Scardigno
(Università degli Studi di Bari); Andrea Sticchi Damiani (Cultore di diritto amministrativo - Avv. Foro di
Lecce); Anna Tacente (Università degli Studi di Bari); Alma Lucia Tarantino (Università degli Studi di
Bari); Marco Terrei (Centrale di committenza del Comune di Lanciano); Tommaso Ventre (LUISS
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Guido Carli); Marcello Vernola (Università di’ Cassino e del Lazio Meridionale); Donato Vese
(Università degli Studi di Torino).
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MISSION:
Lo scopo principale della Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it (RGA) è quello di favorire il più
ampio confronto interdisciplinare - a livello internazionale - nonché lo sviluppo della ricerca
scientifica sulle complesse tematiche del Diritto pubblico, in senso esteso ed evoluto, con una
particolare, e naturale, predilezione per l’approfondimento della materia ‘interdisciplinare’ del
Diritto ambientale, con i suoi peculiari - e ‘naturali’ - risvolti costituzionali ed amministrativi
(oltre che i ‘connaturali’ e, alle volte, inscindibili aspetti penalistici e civilistici).
La Rivista, per queste ragioni, accetta sia contributi in italiano che in qualsiasi altra lingua che,
ovviamente, sia conosciuta dai referees. I componenti della Rivista, i suoi collaboratori, nonché
gli autori - che, secondo le linee ANVUR sono in larghissima parte strutturati presso Università
italiane e straniere - fanno parte ed aderiscono alla mission a titolo squisitamente gratuito.
Tutti i contributi pubblicati nel presente fascicolo sono stati sottoposti a referaggio doppio cieco
conformemente alla Classe A – ANVUR.
AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Review Law Public - Via Filangeri, 19 -
98078 Tortorici ME - Tel +39 0941 327734 - Fax digitale +39 1782724258 - Mob. +39 3383702058 – info
(at) ambientediritto.it - (C.C. REA): 182841- Direttore Responsabile, Proprietario ed Editore: Fulvio Conti
Guglia - C.F.: CNTFLV64H26L308W - P.IVA 02601280833 - Pubblicata in Tortorici dal 2000 Testata
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562 - (BarCode 9 771974
956204) - Pubblicazione quotidiana in formato elettronico – CopyrightAD - AmbienteDiritto – Editore©®
INDICE GENERALE
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico ................................................................................................. 2
GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI di Gianluca Trenta ... 11
LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MAROCCO di Vincenzo Pepe ..................................................... 26
A DIFFICULT BALANCE OF INTERESTS: the ILVA case reaches the European Court of Human Rights di Ruggero Picone ........................................................................................................ 38
RELAZIONI TRA CITTÀ E CAMPAGNA di Marco Brocca ................................................................ 51
LA STRATEGIA «PLASTIC FREE» E I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2019/904 di Luigi Colella ................................................................................................................................................ 73
REGOLAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE IN PARTICOLARE NEI TERRENI AGRICOLI di Giovanna Marchianò ........................................................................... 96
LE PROCEDURE “D’URGENZA” AL TEMPO DELLA PANDEMIA: ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI ARTT. 63 E 163 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI di Gianluigi Delle Cave138
L’ISTITUZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA di Mario Tocci............................................... 158
IL DIFFICILE EQUILIBRIO TRA POLITICHE MIGRATORIE E TUTELA DELL’ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, NEL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI di Sillvio Quinzone ................................................................................................................................................... 172
LA (IPOTETICA) RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DI FRONTE AL «NODO» DELLA LEGGE ELETTORALE: UN FINTO PROBLEMA di Ludovico A. Mazzarolli ................... 195
Autonomie locali e responsabilità di Gabriella De Giorgi Cezzi ............................................... 201
LUCI ED OMBRE NELL’ATTUAZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS di Giovanna Marchianò .............................................................................................................................. 209
TECNICA E POLITICA TRA MEZZI E FINI NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS di Olivia Pini ............................................................................................................................................................. 236
LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE ED EMERGENZA SANITARIA di Gian Paolo Dolso ................ 260
LE FEDERAZIONI SPORTIVE di Antonio Saporito ......................................................................... 290
AS FUNÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E A REGRA DE EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO NA CONSTITUIÇÃO ITALIANA di Salvatore Cimini ...................................................................... 310
DIRIGENZA PUBBLICA ED ENTI LOCALI di Francesco Fabrizio Tuccari ................................ 333
EVOLUTION AND ROLE OF TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF THE SO CALLED “INTELLIGENT COMMUNITIES” di Gianluigi Delle Cave ............................................................. 355
LA C.D. “FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO” di Stefano De Rosa .......................... 379
L’AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI CACCIA NEL RISPETTO DEGLI STANDARD STATALI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA di Giacomo Vivoli .............................. 391
IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITÀ di Daniele Porena. ................................................................. 419
PROFILI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO NELLA DISCIPLINA GIURIDICA DEI DRONI di Giovanna Mastrodonato ....................................................................................................................... 436
LE RACCOMANDAZIONI DELLA SIAARTI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 di Camilla Della Giustina ...................................................................................................................... 477
IL “GERMANICUM” TRA LUCI E OMBRE di Daniele Porena ....................................................... 506
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA COVID-19 di Beatrice Bertarini ............................................... 519
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 9
PRIME NOTAZIONI SUL D.LGS. 116 DEL 2020 SUI RIFIUTI E SULL’ECONOMIA CIRCOLARE di Alberto Pierobon ........................................................................................................ 552
DEMOCRAZIA E SICUREZZA. PRECAUZIONE E VERITÀ di Simone Budelli .......................... 562
M’ILLUMINO DI MENO: QUALCHE CONSIDERAZIONE SUI PROFILI PENALI DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO di Giulia Minelli. ..................................................................... 597
IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E LE LINEE GUIDANELLE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA AMBIENTALE di Chiara Ingenito ............... 624
IL PROCEDIMENTO ALGORITMICO NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI: PROBLEMI E PROPOSTE di Alessandro Venturi ....................................................... 653
GLI EFFETTI DELLE MODIFICHE SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONSULTIVA NELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO di Antonio Mitrotti. .................................... 683
ENTI LOCALI ED ECONOMIA CIRCOLARE di Roberta Cadenazzi ............................................ 697
SUI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA “TASSA” SUI RIFIUTI ALLE UNIVERSITÀ ED AGLI ORGANISMI DI RICERCA di Giuseppina Lofaro ............................................................................ 728
ACCESSO ALLA DIRIGENZA E A POSIZIONI ORGANIZZATIVE: IL PERIMETRO DEL
REQUISITO DEL PUBBLICO CONCORSO di Sandro de Götzen ............................................... 757
CHE COS’È IL “DIRITTO ILLEGITTIMO”? CHE COS’È QUESTO MOSTRO? (note sul pensiero di Luigi Ferrajoli) IL DISASTRO AMBIENTALE di Renato Federici ......................... 772
IL DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
SANZIONATORI EX ART. 18 L. 689/1981: UN CAMBIO DI ROTTA NON PIÙ RINVIABILE di Maria Difino ………………………………………………………………………………………………………………….826
IL WHISTLEBLOW ING TRA INTELLIGENZA DELLA CORRUZIONE E CONOSCENZA DELLA (MAL)AMMINISTRAZIONE di Francesco Fabrizio Tuccari .......................................................... 854
RIFORME DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: LA RIPRODUZIONE DI SCHEMI SUPERATI? di Enrico Conte ....................... ……………………..889
SPINTE AUTONOMISTE, ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE E CONTENIMENTO DELLA
SPESA PUBBLICA: RECENTI SVILUPPI IN TEMA DI EQUIVALENZA TERAPEUTICA di Michele Sala ............................................................................................................................................ 898
Considerazioni generali sul «semplificare» ... ma all’italiana di Ludovico A. Mazzarolli . 916
L’AMBIENTE: DAL CODICE DI SETTORE ALLA COSTITUZIONE, UN PERCORSO AL CONTRARIO? di Eva Leccese .............................................................................................................. 935
PER UN SUPERAMENTO DEL FEUDALESIMO NORMATIVO NELLA GESTIONE DEL CONSUMO DI SUOLO di Francesco Anastasi ................................................................................. 973
A SCUOLA NO, SÌ, FORSE: “CHI” DECIDE E “COSA” di Raffaele Marzo ............................ 1031
IL DISINCANTO E L’ILLUSIONE di Giancarlo Antonio Ferro ................................................... 1044
IL D.L. N. 76/2020 NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA di Laura Pergolizzi .......................................................................... 1064
NOTE SULLA OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID 19 di Giuliano Scarselli .................................................................................................................................. 1079
TUTELA DI SALUTE E AMBIENTE: RIFLESSIONI A MARGINE DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS di Valentina Cavanna ........................................................................................... 1092
LA NUOVA RIFORMA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Riflessioni a partire da Vezio Crisafulli: principio di legalita’ e giusto procedimento di Gian Paolo Dolso ....................... 1126
IL PREAVVISO DI DINIEGO DOPO LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 di Giulia Milo ........................................................................................................................................................... 1142
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L’INTERESSE NAZIONALE, UNA SFUGGENTE CERTEZZA NELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE: SPUNTI DA UNA RECENTE MONOGRAFIA di Matteo Carrer .............. 1159
SPUNTI PER UN NUOVO APPROCCIO AI PROBLEMI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E DELLA TASSAZIONE NELL’ERA DEL COVID-19 di Salvatore Villani ...................................... 1173
UN INDIZIO È UN INDIZIO, MA DUE INDIZI SONO UNA COINCIDENZA? LA TECNICA “CAPPATO” COLPISCE ANCORA di Andrea Conzutti ................................................................. 1223
LA CORTE COSTITUZIONALE TRA “POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI ELEVATA
SPECIALIZZAZIONE” E DIRIGENZA PUBBLICA: la prima volta degli “esperti di chiara fama” in una decisione che non convince di Gian Paolo Dolso ............................................. 1259
A SMART LEGAL INSTRUMENT IN THE FACE OF A GLOBAL DANGER: THE MINAMATA CONVENTION on Mercury 2013 di Giuseppe Poderati ............................................................. 1285
TUTELA MULTILIVELLO DI AMBIENTE E SALUTE: il ruolo di Cedu e Unione Europea alla
luce del caso dell’Ilva di Taranto di Valentina Cavanna. ......................................................... 1314
TECNICA POLITICA, PARTITI ED EFFETTIVITÀ DEMOCRATICA. APPUNTI SU UN ORIENTAMENTO COSTITUZIONALE di Marcello Salerno e Pierdomenico Logroscino .... 1344
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE ............................................. 1363
OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA CONTABILE ......................................................... 1376
Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT – Rivista Giuridica ............................................... 1394
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GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI
THE EFFECTS OF THE REDUCTION IN THE NUMBER OF
PARLIAMENTARIANS
Gianluca Trenta*
ABSTRACT [ITA]: Nei prossimi mesi saremo chiamati ad approvare, tramite referendum
confermativo, la riforma costituzionale approvata lo scorso 8 ottobre relativamente al
taglio del numero dei parlamentari, descritta dai proponenti come una riforma
costituzionale rivolta essenzialmente al mero taglio dei costi della politica e alla maggiore
efficienza parlamentare, ma la nuova normativa rischia di avere degli effetti non
attentamente ponderati.
ABSTRACT [ENG]: In the coming months we will be called to approve, through a
confirmatory referendum, the constitutional reform approved on the 8th of October in
relation to the cut in the number of parliamentarians, described by the proponents as a
constitutional reform aimed essentially at the mere cut in the costs of politics and greater
parliamentary efficiency, but the new legislation risks having effects that are not carefully
considered.
numerica dei parlamentari. – 3. I precedenti tentativi di riforma della
riduzione del numero dei parlamentari. – 4. Le ulteriori proposte di
riforma costituzionali avviate nella presente legislatura. – 5. Il contenuto
della riforma costituzionale. – 6. Gli effetti sugli organi collegiali e sulle
Commissioni di Camera e Senato. – 7. Gli effetti sui Gruppi parlamentari.
– 8. Note conclusive.
* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche e politiche, Università Guglielmo Marconi, Roma.
1. Premessa.
Lo scorso 8 ottobre, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la
proposta di legge costituzionale, già approvata in seconda deliberazione dal Senato,
che riduce il numero dei parlamentari e senatori1, che saremo chiamati ad approvare,
per referendum confermativo, nei prossimi mesi2.
D’altronde la scelta sulla definizione del numero dei parlamentari, nel corso della
storia repubblicana, non è stata casuale. I deputati, infatti, oltre a svolgere la
fondamentale funzione politica-rappresentativa tra gli eletti ed elettori svolgono
ulteriori funzioni tra cui quella di eleggere le figure di garanzia costituzionale quali il
Presidente della Repubblica, i Giudici costituzionali e i componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura. Bisogna altresì sottolineare che il numero definito dei
parlamentari consente alle camere di strutturarsi con il fine di garantire a tutti il
diritto ad essere pluralisticamente rappresentati3.
L’art. 1 del testo di legge costituzionale approvato prevede la riduzione del
numero dei parlamentari da 630 a 400 alla Camera dei Deputati, inclusi i deputati
eletti nella circoscrizione Estero, che vengono ridotti da 12 a 84 e l’art. 2 riduce i
Senatori da 315 a 200, compresi quelli eletti nella circoscrizione Estero, anch’essi
ridotti da 6 a 45.
Parallelamente alla riforma costituzionale vengono avviate ulteriori iniziative
legislative, sia di rango costituzionale che di rango ordinario, quale ad esempio
l’abbassamento dell'età per eleggere i Senatori da 25 a 18; il sistema per l'elezione del
Senato e la riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente
della Repubblica; l’introduzione di una particolare forma di iniziativa legislativa
popolare rinforzata, il referendum abrogativo, l'elezione diretta del Presidente della
Repubblica.
1 Proposta di legge costituzionale A.C. 1585-B cost., approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati in data
8 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. 2 Servizio Studi della Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Riduzione del numero dei parlamentari.
Elementi per l’esame in Assemblea, in Dossier Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, 7 ottobre 2019,
p. 8. 3 C. SBAILO’, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può a condizione di preservare la libertà di mandato. L’intima contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde. Memoria presentata alla Prima Commissione,
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei Deputati in occasione
dell’audizione tenutasi il 20 marzo 2019, in Quaderni cost., 30 marzo 2019, p. 6. 4 Art. 56 della Costituzione. 5 Art. 57 della Costituzione.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 13
Pertanto, il c.d. taglio dei parlamentari è solo l’inizio di una lunga serie di riforme
costituzionali e ciò impone qualche riflessione sulle future modifiche che potrebbero
ulteriormente cambiare l’assetto istituzionale e il funzionamento delle Assemblee
rappresentative in Italia.
parlamentari.
In origine, durante i lavori dell’Assemblea costituente, la questione del numero dei
deputati e senatori fu ampiamente dibattuta cosicché, partendo dalla proposta di
Giovanni Conti, si decise di non avere un numero predefinito di parlamentari ma che
venisse eletto un deputato ogni ottantamila abitanti o per frazione superiore a
quarantamila e un senatore ogni duecentomila abitanti o per frazione superiore a
centomila, con un minimo di sei senatori per Regione con esclusione della Valle
d’Aosta alla quale ne spettava uno 6 . Il fine era quello di consentire una larga
rappresentanza politica, facendo mutare il numero degli eletti al variare della
popolazione7.
Con la riforma costituzionale del 1963 venne adottato il numero fisso di 630
deputati e 315 senatori; in tale riforma venne altresì deciso che ogni Regione non
doveva avere meno di sette senatori, fatta eccezione dell’Valle d’Aosta che ne avrebbe
avuto uno, e il Molise due8.
Nella terza legislatura, con il governo guidato da Amintore Fanfani, a seguito
dell’approvazione della legge truffa9 del 1953, poi abrogata nello stesso anno, si aprì
un nuovo confronto politico soprattutto sulla scelta dei Costituenti di mantenere,
6 Le prime tre legislature repubblicane furono composte: da 574 deputati e da 237 senatori nella prima legislatura
(1948-1953); da 590 deputati e 237 senatori nella seconda (1953-1958) e da 596 deputati e 246 senatori nella
terza (1958-1963). C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed
emergenza nazionale, in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. n. 3/2020, p. 6. 7 E. CAVASINO, Commento all’art. 56, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura
di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 23 ss. 8 Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 12 febbraio 1963 in
cui vengono modificati gli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione. 9 Legge n. 148 del 31 marzo 1953, meglio nota come legge truffa, introduceva un premio di maggioranza pari al
65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avessero superato la metà dei
voti validi e venne abrogata nello stesso anno con la legge 31 luglio 1954, n. 615. A. Chiaramonte, Il premio di
maggioranza: cosa è, come varia, dove è (stato) applicato, in Società italiana di scienza politica SISP, 2009, pp.
3 ss.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 14
nell’art. 57 della Costituzione, la scelta dei senatori su base regionale, pur non
essendo una rappresentanza di tipo territoriale10.
Pertanto, nel consolidamento della legge elettorale di tipo proporzionale, si
approvò la legge costituzionale n. 2 del 1963 che definì la composizione di 630
deputati e 315 senatori11 e con la successiva modifica costituzionale n. 3, venne
previsto in Costituzione il numero minimo di 7 senatori spettanti a ciascuna regione,
fatta eccezione per la Valle d’Aosta con un solo senatore e due per la neoistituita
regione Molise12.
3. I precedenti tentativi di riforma della riduzione del numero
dei parlamentari.
Negli anni Ottanta vennero avviati i lavori intorno ad una proposta di riduzione
del numero dei parlamentari, istituendo la Commissione parlamentare bicamerale
per le riforme istituzionali, presieduta dal deputato Aldo Bozzi (1983-1985). Tale
Commissione non formalizzò una propria proposta di revisione costituzionale ma
propose alcune riforme13. Stessa sorte avvenne anche per la Commissione bicamerale
per le riforme istituzionali, presieduta prima dal deputato Ciriaco De Mita, poi dalla
deputata Nilde Iotti, agli inizi degli anni Novanta (1992-1994)14.
A differenza delle due precedenti commissioni per le riforme istituzionali
bicamerali, la Commissione parlamentare, presieduta da Massimo D'Alema (1997),
completò il suo percorso con un progetto di riforma approvato a larghissima
maggioranza, che avrebbe ridotto il numero dei deputati tra un intervallo compreso
tra i 400 e i 500, con il numero preciso da determinare successivamente con legge
ordinaria e una riduzione a circa duecento senatori15.
10 F. LANCHESTER, Mortati e la “Legislatura Costituente”, in Nomos, fasc. n. 1/2016, p. 7. 11 Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, n. 2 in materia di modifica degli articoli 56, 57 e 60 della
Costituzione e pubblicato in GU Serie Generale n. 40 del 12 febbraio 1963. 12 Legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, in riferimento alle modificazioni agli articoli 131 e 57 della
Costituzione e istituzione della Regione Molise e Pubblicato in GU Serie Generale n. 3 del 04 gennaio 1964. 13 L. VIOLANTE, La riforma costituzionale nella XVI legislatura: problemi ed ostacoli, in Astrid Rassegna, n.
75/2008, p. 6. 14 C. FUSARO, Per una storia delle riforme istituzionali (1948- 2015), in Riv. trim. dir. pubbl., Fasc. n. 2/2015,
pp. 433 ss. 15 E. CUCCODORO, Il governo parlamentare della Costituzione e le innovazioni possibili, in Osservatorio
Associazione dei costituzionalisti AIC, 2013, pp. 1 ss. Cfr anche P. BONINI, I governi di Massimo D’Alema, in
federalismi.it, n. 2/2016, p. 7.
Sempre nella stessa XIII legislatura (1996-2001) venne approvata la riforma
costituzionale n. 1 del 2000, relativamente alla modifica dell'articolo 48 della
Costituzione avente per oggetto l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; pertanto, nel computo
totale dei rappresentanti eletti, dovevano essere compresi i 12 deputati e 6 senatori di
tale circoscrizione16.
Nella legislatura seguente (2001-2006), venne approvato dal Senato della
repubblica il testo di riforma costituzionale 17 con cui si ridusse il numero dei
rappresentati a 518 deputati e 252 senatori, ma il progetto di riforma, sottoposto a
referendum popolare ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, venne respinto
dagli italiani18.
Ancora, nella legislatura seguente (2006-2008), è la volta della c.d. bozza Violante,
un progetto di legge costituzionale unificato approvato dalla I Commissione
permanente della Camera dei deputati: nel tentativo di superare il bicameralismo
paritario, veniva proposta la riduzione a 512 deputati e 186 senatori, con esclusione
dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero ma il risultato non fu di esito diverso
rispetto alle precedenti tentate riforme, a causa dello scioglimento anticipate delle
Camere19.
Così come anche nella XVI legislatura (2008-2013), la proposta della Commissione
affari costituzionali del Senato prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari a
508 deputati e 250 senatori (A.S. n. 24 e abbinati-A), la fine della legislatura, però, non
permise di completare l’iter legislativo20.
Nella XVII legislatura (2013-2018), il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, nominava un gruppo di dieci c.d. Saggi che si sarebbero dovuti occupare
16 Legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 e pubblicato in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000. Per un
maggiore approfondimento cfr. E. BETTINELLI, Il voto degli italiani all’estero, in M. LUCIANI, M. VOLPI (a
cura di), Riforme Elettorali, Bari, Laterza, 1995, pp. 199 ss; G. ALBERICO, Il voto degli italiani all’estero tra
discriminazioni e imperituri dubbi di costituzionalità: cosa è cambiato con la nuova legge elettorale, in
Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2018, pp. 2-3. 17 Approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005 riguardante le modifiche alla
Parte II della Costituzione (S. 2544-D). 18 Il referendum costituzionale confermativo si tenne in Italia il 25 e 26 giugno 2006. 19 A. C. n. 553 e abbinati-A approvata in data 17 ottobre 2007. Sul punto cfr. G. Ferraiuolo, La revisione del
bicameralismo italiano. Un difficile cammino, in federalismi.it, n. 5/2008, p. 9. 20 A.S. n. 24 e abbinati-A approvato nella seduta del 29 maggio 2012. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Superamento del Bicameralismo paritario e perfetto nei principali tentativi di riforma costituzionale, in
Dipartimento per le Riforme Istituzionali, Servizio per lo studio e il monitoraggio delle riforme istituzionali e
relazioni esterne, 2013, p. 6; L. BORSI, XVII legislatura. In tema di riforma costituzionale: quattro testi a
confronto (1997-2012), in Servizi studi del Senato, ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e
sulla cultura, fasc. n. 14/2013.
delle riforme istituzionali, i quali nella relazione finale, auspicavano la necessità di
una riforma del bicameralismo paritario, con la conseguente riduzione del numero
dei parlamentari a 480 deputati e 120 senatori elettivi, ripartiti in proporzione al
numero degli abitanti di ciascuna Regione21.
Nel giugno del 2013, nella stessa legislatura, dopo l’insediamento del nuovo
Presidente del Consiglio Enrico Letta, venne istituita una Commissione di esperti per
le riforme costituzionali. Nella relazione finale veniva prevista anche la riduzione del
numero dei parlamentari a 450 deputati e un numero da quantificare
successivamente tra i 150 e i 200 senatori22.
I risultati ottenuti dalla Commissione divennero la piattaforma iniziale del
disegno di legge costituzionale, c.d. Renzi-Boschi; la Commissione prevedeva il
mantenimento a 630 deputati e una riduzione a 95 senatori elettivi di secondo
grado23. È da sottolineare che la riforma veniva caratterizzata per la riduzione del
numero dei soli senatori, in un bicameralismo non più paritario; la durata del
mandato dei senatori doveva coincidere con quella dell'organo dell’istituzione
territoriale di provenienza e l’annullamento dei senatori eletti nella circoscrizione
Estero24. Purtroppo, anche questa riforma di revisione costituzionale in merito alla
riduzione del numero dei parlamentari naufragò con il referendum costituzionale del
4 dicembre 201625.
presente legislatura.
Con la proposta di legge costituzionale in merito al taglio dei parlamentari
approvata lo scorso 8 ottobre, il Parlamento, al contrario delle precedenti tentate
21 Relazione finale della Commissione per le riforme istituzionali al capo dello Stato in data 12 aprile 201 22 Relazione conclusiva presentata al Parlamento il 15 ottobre 2013. 23 A.C. n. 2613-D, disegno di legge costituzionale S. 1429-D relativamente anche alle Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario e la riduzione del numero dei parlamentari. Cfr. R. BIFULCO, Il
Senato: composizione, elezione e rappresentanza, in F. S. MARINI, G. SCACCIA (a cura di), Commentario alla riforma costituzionale del 2016, Napoli, Esi, 2016, pp. 35 e ss. 24 F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is
more», in Osservatorio delle fonti, n. 2/2019, p. 11. 25 C. FUSARO, Per una storia delle riforme costituzionali (1948-2015), in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2/2015, pp.
507 ss.
riforme costituzionali che modificavano gran parte della Costituzione, si è
concentrato su singoli segmenti, ovvero riforme limitate e puntuali del testo26.
Ciò appare avere una strategia di modifica in work in progress sulla rappresentanza
politica, con il fine di ridimensionare il ruolo del Parlamento previsto nel sistema
politico-costituzionale del nostro Paese. Difatti considerando le ulteriori iniziative
legislative si può vedere che il disegno politico è quello di modificare la Costituzione
in singole proposte di revisione ma con un progetto unitario27.
Attualmente le proposte di revisione costituzionale sono diverse; ad esempio
presso il Senato della Repubblica è in corso un testo di modifica del comma 1,
dell'articolo 58, della Cost., che abbassa da venticinque a diciotto l'età per eleggere i
Senatori; nella Iª Commissione della Camera dei deputati è stato avviato l'esame di
una proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 57 e 83 della Cost., in
materia di base elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del
numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica; alla
Camera dei deputati è in discussione la proposta di modifica costituzionale
dell'articolo 71 della Cost., per l’introduzione di una particolare forma di iniziativa
legislativa popolare rafforzata in cui viene prefigurata l’ipotesi che se il Parlamento
non dovesse accogliere entro diciotto mesi il testo di una proposta di legge presentata
da cinquecentomila elettori, la proposta verrebbe sottoposta a referendum
deliberativo configurando un sistema decisionale politico alternativo a quello
parlamentare; sempre alla Camera dei Deputati, è in discussione la modifica
costituzionale dell'articolo 75 della Cost., riguardante il referendum abrogativo, con
particolare riguardo al quorum richiesto per la sua approvazione ed inoltre sempre
alla Camera dei Deputati è stato avviato l'esame di una proposta di legge riguardante
l'elezione diretta del Presidente della Repubblica28.
26 A. CERRI, Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale patrocinati dal Ministro per i rapporti con il
Parlamento, in Astrid Rassegna, n. 14/2018. 27 M. LUCIANI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale in Osservatorio
costituzionale, n. 1-2/2019, pp. 200-201. 28 F. BIOINDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, in Rivista Nomos, fasc. n. 3/2019, p. 7.
5. Il contenuto della riforma costituzionale.
Ritornando all’attuale proposta di revisione costituzionale approvata, riguardante
il taglio del numero dei parlamentari 29, è stata presentata dai proponenti con il
duplice obiettivo sia di aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere per
renderle più vicine alle esigenze dei cittadini, sia di razionalizzare la spesa pubblica30,
al fine di poter allineare il nostro sistema a quello degli altri Paesi europei, che hanno
un minor numero di parlamentari31.
In particolare, il disegno di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a
maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati ma con un numero inferiore ai due
terzi dei membri di ciascuna Camera e riguardante le modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari si
compone di quattro articoli.
Con una riduzione del 36,5% dei parlamentari il numero complessivo degli eletti è
ridotto da 945 a seicento. La Camera dei Deputati è ridotta quindi da 630 a 400
deputati rientrando nel computo totale i parlamentari eletti nella circoscrizione
Estero che con lo stesso taglio lineare passano da 12 a 8 (art. 1).
Il numero dei senatori al Senato della Repubblica è ridotto da 315 a 200, compresi
gli eletti nella circoscrizione Estero, che vengono diminuiti da 6 a 4. E’ inoltre
individuato il numero minimo di tre senatori eletti per ciascuna Regione o Provincia
autonoma, in proporzione alla loro popolazione, lasciando invariato l’assegnazione
di un senatore per la Valle d’Aosta e due al Molise (art. 2)32.
La riforma costituzionale fissa il numero massimo di cinque senatori di diritto a
vita in carica sciogliendo quindi il nodo interpretativo secondo il quale ciascun
Presidente della Repubblica possa nominare fino a 5 senatori a vita (art. 3)33.
29 Disegno di legge costituzionale S 214-515-805-B. 30 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari, in Dossier del Dipartimento per le riforme istituzionali, 2019, p. 6. 31 In Italia sono previsti un totale di 945 parlamentari (630 deputati e 315 senatori) in più bisogna addizionare i
senatori a vita e i senatori di diritto a vita, cioè i Presidenti emeriti della Repubblica. In Francia sono 925
parlamentari, in Germania 778, in Gran Bretagna un unicum nel suo genere 1143 e in Spagna 615. L. Castelli,
Taglio dei parlamentari e prospettive di (ulteriore) revisione costituzionale: qualche osservazione alla luce
dell’indagine comparata, in paper federalismi.it, 17 aprile 2020, pp. 1 ss. 32 C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale,
in Osservatorio Costituzionale AIC, fasc. n. 3/2020, pp. 71 ss. 33 Il vigente art. 59, co. 2 della Costituzione dispone che il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 19
Dai lavori parlamentari emerge però la convinzione delle forze promotrici della
riforma che l’applicazione della riduzione sarebbe stata cosa momentanea, dunque
non occorreva occuparsene nel dettaglio; per tale ragione negli stessi lavori non esiste
un approfondimento degli effetti della riduzione sull’organizzazione e sul
funzionamento delle camere34. Tale mancanza è comprovata anche dall’assenza di
una norma transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime.
In verità gli effetti della riduzione dei parlamentari produce conseguenze tanto
rilevanti da contrastare con gli obiettivi di efficienza e produttività prefissati,
obiettivi che in realtà non dipendono dal numero dei parlamentari, quanto dalla loro
capacità di pianificare efficacemente i loro lavori.
La Costituzione rimette ai Regolamenti parlamentari la disciplina delle modalità
di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento e per l’approvazione o
modifica al regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta
dell'Assemblea35.
Pertanto, altra questione da non sottovalutare relativa al taglio del numero dei
parlamentari, è l’impatto che esso avrà sul quorum da definire per avviare una
procedura di un atto parlamentare36, che in talune circostanze sono già ridotte ai
minimi come ad esempio accade nelle Commissioni per particolari richieste37
Tra le ragioni alla base di tale mancato approfondimento, è possibile annoverare la
questione dei regolamenti parlamentari che, pur non essendo un tema di rilevanza
costituzionale in senso stretto, andava presa in esame in quanto, in una forma di
governo parlamentare a debole razionalizzazione come quella italiana, tali
regolamenti svolgono un ruolo decisivo nella sua dinamica38.
34 S. CURRERI, Gli effetti politico-istituzionali della riduzione del numero dei parlamentari, in Nuova
Antologia, 1/2020, pp. 192 ss. 35 L’art. 16, comma 4, del Regolamento della Camera dei Deputati dispone che per l'approvazione o modifica del
Regolamento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Assemblea. 36 Vengono considerati Atti parlamentari tutti quei documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e
rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. 37 E. ROSSI, La riduzione del numero dei parlamentari, in Quaderni cost., n. 2/2019, pp. 423-425; Cfr. anche C.
TUCCIARELLI, Il significato dei numeri: riduzione del numero di deputati e senatori e regolamenti
parlamentari, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1/2020, pp. 175 ss. 38 V. ONIDA, Audizione, in Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge costituzionale C.
1585 cost. approvata dal Senato, e C. 1172 cost. D’Uva, recanti «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e della proposta di legge C. 1616, approvata
dal Senato, recante «disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal
numero dei parlamentari, Resoconto stenografico, 21 marzo 2019, p. 5. Cfr. G. AMATO, F. BRUNO, La forma
di governo italiana. Dalle idee dei partiti all’Assemblea costituente, in Quaderni costituzionali, n. 2/1981, pp.
33-85 ss. ora pubblicato in scritti in onore di E. Tosato, vol. III, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 3-60.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 20
Altro aspetto, non meno importante, è che il taglio del numero dei parlamentari
viene considerato dai proponenti della riforma una “variabile indipendente” rispetto
alle dinamiche parlamentari e ciò potrebbe significare tacitamente che la riforma non
andrebbe a modificare l’aspetto organizzativo e dunque funziona così com’è, anche
con 400 deputati; il che però potrebbe portare a enormi difficoltà nell’approvazione
dei regolamenti e nelle procedure parlamentari39.
D’altrocanto però occorre considerare anche che la riduzione del numero dei
parlamentari potrebbe avere un aspetto positivo sulla organizzazione e sul
funzionamento delle camere proprio per la speditezza e razionalizzazione dell’attività
parlamentare, intesa sia sotto l’aspetto di maggiore efficienza che di produttività40.
A tal riguardo è opportuno verificare gli effetti che tale riforma potrebbe produrre
sia sotto l’aspetto organizzativo che procedurale legislativo.
6. Gli effetti sugli organi collegiali e sulle Commissioni di
Camera e Senato.
La riduzione del numero dei parlamentari sicuramente andrà ad influenzare le
future scelte sulla composizione numerica degli organi collegiali di direzione
politico-amministrativa (Ufficio di Presidenza) presente sia alla Camera dei Deputati
che al Senato della Repubblica; ad oggi tale ufficio è composto da quattro
Vicepresidenti, tre deputati Questori, almeno otto deputati Segretari (uno per ogni
Gruppo parlamentare)41. Stessa cosa accade per gli organismi della Camera e del
Senato che svolgono i compiti volti a garantire il corretto funzionamento della
Camera e l'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri (Giunte parlamentari),
composti al Senato da 10 senatori nella Giunta per il Regolamento e 23 nella Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamentari42 e alla Camera 10 nella Giunta per il
regolamento, 21 nella Giunta per le autorizzazioni e 10 nel Comitato per la
legislazione43.
39 V. LIPPOLIS, Regolamenti parlamentari, forma di governo, innovazione istituzionale, in Quaderni
costituzionali, 2008, pp. 115 ss. 40 S. CURRERI, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sull’organizzazione e sul funzionamento
delle Camere, in federalismi.it - paper, 15 aprile 2020, p. 6. 41 Art. 5 del Regolamento della Camera dei deputati e art. 5 del Regolamento del Senato della Repubblica. 42 Art. 17 ss. del Regolamento del Senato. 43 Art. 16 bis del Regolamento della Camera dei Deputati.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 21
A tal proposito, va sottolineato, che il numero fisso delle cariche negli organismi
collegiali appena menzionati, spesso è incomprimibile, come nel caso dei vice-
presidenti, che sostituiscono il Presidente nel caso di assenza, o anche i questori, i
quali per i compiti a loro attribuiti, non possono essere di numero inferiore a tre
membri. L’unica possibilità potrebbe essere quella di ridurre solo il numero dei
segretari.
Pertanto, la riduzione del numero dei parlamentari in tali organismi renderebbe
difficoltoso l’applicazione del criterio di nomina, rompendo quell’equilibrio
istituzionale che finora ha prevalso. Se in futuro dovesse prevalere il criterio di
proporzionalità verrebbero penalizzati i gruppi minoritari o d’opposizione, oppure
se dovesse prevalere il criterio della rappresentatività ci sarebbe una
sovrarappresentazione dei gruppi minoritari rispetto alla consistenza numerica44.
Per ciò che concerne gli effetti sul numero dei deputati da nominare nelle
commissioni parlamentari permanenti, il problema appare più serio rispetto alle
nomine negli organismi collegiali appena visto, proprio per il criterio proporzionale
dei gruppi parlamentari da rispettare in virtù di quanto previsto dalla Costituzione
italiana45. Difatti l’Art. 72 della Cost. indica chiaramente che la composizione delle
Commissioni, preposta per la presentazione dei disegni di leggi da presentare alle
Camere, devono rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari; anche l’Art. 82
della stessa Cost. prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di
pubblico interesse attraverso l’istituzione di una Commissione composta in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Il numero dei membri che compongono le Commissioni non è regolamentato
proprio per consentire di integrare singoli parlamentari, a quelli originariamente
nominati, in modo da rispettare il criterio di proporzionalità 46 , comportandola
possibilità per un deputato di un gruppo parlamentare di essere membro in più
commissioni, al fine di garantire la rappresentatività; tale possibilità però altererebbe
la proporzionalità della Commissione rispetto all’Assemblea47.
44 P. CARROZZA, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli art. 56 e 57 Cost. per la
riduzione dei parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia? Significato e
conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 2020, pp. 169-187 ss. 45 E. VIVALDI, Prime considerazioni sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, in
Consulta online, 26 marzo 2020, p. 2. 46 A.P. TANDA, Le norme e la prassi del Parlamento italiano, Roma, Colombo, 1987, pp. 83 ss. 47 L. GORI, Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Meno
parlamentari, più democrazia, Pisa University Press, 2020, p. 137.
Con il taglio dei parlamentari accadrebbe che le attuali Commissioni parlamentari,
composte attualmente alla Camera dei Deputati in un numero compreso tra i 42 e i 47
deputati, sarebbero composte tra i 26 e i 30 membri. Così anche al Senato della
repubblica si passerebbe dagli attuali 21-26 senatori a 13-16. Ciò significa ad esempio
che in una Commissione al Senato, composta da 13 senatori, una proposta di legge
può passare con appena 7 voti favorevoli.
Peraltro, è altresì possibile che con il taglio di cui si discute alcuni gruppi
parlamentari non saranno rappresentati in tutte le Commissioni, perché inferiori al
numero dei loro rappresentati rispetto al numero delle Commissioni presenti, con
l’aggravante che qualora fossero anche forze politiche di opposizione non potranno
avere alcuna possibilità di esercitare il loro mandato in qualità di informazione,
ispezione e di controllo.
Tuttavia, una soluzione possibile al taglio del numero dei parlamentari, sembra
poter essere quella dell’accorpamento delle attuali quattordici Commissioni
parlamentari con conseguente razionalizzazione delle loro competenze. Ma anche in
questo caso occorre fare qualche osservazione.
Innanzitutto, è necessario che la riorganizzazione avvenga in maniera del tutto
simile e coordinata in entrambe le Camere in maniera tale da regolamentare in
maniera chiara le competenze delle commissioni in ugual modo, affinché non si
verifichino delle asimmetrie48.
Da non sottovalutare, poi, che la riduzione o accorpamento delle commissioni
parlamentari potrebbe portare ad un non perfetto allineamento con il ministero di
competenza, per cui si potrebbe verificare che più commissioni facciano riferimento
ad un solo ministero, oppure viceversa più ministeri facciano riferimento ad una sola
commissione.
Inoltre, l’accorpamento o l’unificazione di più Commissioni può coinvolgere solo
quelle omogenee per competenza di materia. Altresì, è opportuno considerare il
carico di lavoro che ogni singolo deputato può supportare, cosa di non poco conto49.
Per tali ragioni, diminuire le Commissioni per fusione o accorpamento, è una
soluzione ma ciò non toglie che il percorso non sia immune da rischi.
48 N. LUPO, Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei
regolamenti parlamentari? in federalismi.it, n. 1/2018, pp. 19 ss. 49 S. PASSIGLI, Le proposte di riforma costituzionale del governo Conte: luci ed ombre, in Astrid Rassegna, n.
14/2018, p. 19.
7. Gli effetti sui Gruppi parlamentari.
Altro aspetto da tenere in considerazione sulla riduzione del numero dei
parlamentari, questa volta sotto l’aspetto prettamente politico piuttosto che
semplicemente numerico, sono le conseguenze sui Gruppi parlamentari50.
I criteri per la formazione dei Gruppi Parlamentari vennero introdotti per
rispondere alle esigenze del buon andamento dei lavori parlamentari e per la
rappresentatività dell'attività svolta. Per il perseguimento del primo fine si è fatto
ricorso a vincoli numerici, per il secondo invece, sono impiegati dei criteri
prettamente politici51.
Per tale ragione, il Regolamento delle Camere prevede che ciascun rappresentante
eletto debba iscriversi a un Gruppo parlamentare, necessario al funzionamento dei
lavori in aula52.
Per la costituzione di un Gruppo politico alla Camera dei Deputati53, ad inizio
legislatura, occorrono 20 rappresentanti e nel Gruppo misto 10, a differenza del
Senato della Repubblica54 ove è richiesto il numero minimo di 10 rappresentati per la
formazione del Gruppo politico55.
Pertanto, con la nuova riforma, per la composizione dei Gruppi parlamentari
esistono due alternative. La prima è quella di lasciare inalterata la disciplina sulla
costituzione e il mantenimento dei gruppi politici; in realtà ciò è mera apparenza in
quanto il minor numero di parlamentari e senatori comporta che per costruire il
gruppo il quorum richiesto passa dal 3,7% al 5%, con innalzamento rispetto
all’attuale soglia di sbarramento del 3%. Questo significherebbe che forze politiche
pur vedendosi attribuire i seggi disponibili non sarebbero in grado di costituire un
Gruppo politico.
In alternativa il legislatore potrebbe optare per abbassare i quorum per la
formazione del Gruppo parlamentare in maniera del tutto proporzionale. In tal caso
però potrebbe verificarsi ad esempio che, per la formazione dei Gruppi parlamentari
50 R. BIN, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti, in Forum di Quaderni Costituzionali,
Relazione al ConvegnoLa democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti”, Firenze, 19 ottobre 2007. 51 M. RUBECHI, Dai partiti ai Gruppi parlamentari: le proposte di modificazione dei Regolamenti delle
Camere nella XVI legislatura, in Osservatorio sulle fonti, fasc. n. 1/2009, p. 5. 52 G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, Milano 1969; A. PISANESCHI, Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 306-308. 53 Art. 14 e 15 del Regolamento della Camera dei Deputati. 54 Art. 14 del Regolamento del Senato della repubblica. 55 Vi possono essere delle eccezioni alla Camera per la formazione di un Gruppo con un numero minore di
deputati ma in tal caso occorre una specifica autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
Bisogna, inoltre, considerare anche la composizione di quelle forze politiche che,
pur vedendosi rappresentati al Senato, non avranno la possibilità di formare un
Gruppo e che dovranno obbligatoriamente iscriversi al Gruppo Misto; ciò aumenta le
difficoltà gestionali e politiche all’interno dello stesso gruppo con partiti e movimenti
politici con idee del tutto disomogenee. In tal caso ci sarà bisogno di un’ulteriore
modifica ai regolamenti parlamentari, come avviene già alla Camera dei Deputati, in
cui vengono riconosciute indirettamente componenti politiche interne al Gruppo
Misto56.
8. Note conclusive.
In conclusione, in relazione all’analisi sin qui condotta, nei prossimi mesi saremo
chiamati ad approvare la riforma costituzionale di riduzione del numero dei deputati
da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 vista la richiesta effettuata da un quinto dei
membri del senato come previsto dall’art. 138 Cost.57
Come analizzato, però, la riforma in esame è solo apparentemente circoscritta al
taglio del numero dei parlamentari, in quanto è destinata ad avere ulteriori effetti
sull’organizzazione e sul funzionamento delle camere; non solo dunque una riforma
costituzionale rivolta al mero taglio dei costi della politica e alla maggiore efficienza
parlamentare, ma a ben vedere con effetti tutt’altro che marginali sulla democrazia
parlamentare58.
Effetti che a giudizio dei proponenti sono rimasti ignorati, non attentamente
ponderati e che rischiano di sollevare più criticità di quanto con tale modifica
costituzionale si intenda risolvere, con l’incognita che tale riforma costituzionale
56 S. CURRERI, Gli effetti della riduzione del numero dei parlamentari, Op. cit., pp. 14-15. 57 La via maestra per modificare la Costituzione è il consenso ampio tra le forze politiche dei 2/3 dei componenti
ma in alternativa è prevista anche la possibilità di modifiche costituzionali della sola maggioranza assoluta con la
conferma da parte del corpo elettorale. G. PICCIRILLI, La fase parlamentare del procedimento di formazione
della legge di revisione: questioni assodate e problemi aperti, in Rivista del Gruppo di Pisa, fasc. n. 3/2018, pp. 9 ss.; R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma
dell’art. 138 Cost., in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla
Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano, Giuffrè, pp. 614 ss. 58 A. MARCHETTI, Sulla riduzione dei “costi della politica”, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più
democrazia, Pisa University Press, 2020, pp. 143 ss.
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possa innescare una serie di ulteriori riforme a cascata e un disegno politico unitario
teso a marginalizzare il ruolo del Parlamento59.
Ulteriori dubbi sono riconducibili ad un eventuale quadro regolamentare
incoerente con le nuove modifiche costituzionali, prive delle opportune forme di
tutela; ciò potrebbe influire decisamente sull’organizzazione e sul funzionamento
delle due Camere sino ad incentivare l’uso strutturale della decretazione d’urgenza e
della questione di fiducia, strumenti legislativi di cui negli ultimi anni si è fatto largo
uso, calpestando talvolta i diritti delle minoranze60.
Le perplessità emergono dal fatto che in nessuno dei due rami del parlamento
sono state presentate proposte di modifica del Regolamento, soprattutto al Senato
dove tale riforma produrrà i suoi maggiori effetti. Ciò, potrebbe aprire un nuovo
scenario del tutto preoccupante, ossia il rischio che nella prossima legislatura, in
assenza di una riforma sulla disciplina organizzativa e funzionale, possa essere il
Presidente di Assemblea di ciascuna camera, congiuntamente con la Giunta per il
regolamento, ad introdurre quelle modifiche regolamentari necessarie a garantire i
lavori delle camere, con la conseguenza di corrodere la Democrazia rappresentativa
del Paese61.
59 E. VIVALDI, Prime considerazioni sulla legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, op.
Cit., p. 10. 60 G. TARLI BARBIERI, La riduzione del numero dei parlamentari: una riforma parziale (fin troppo), in Meno
parlamentari, più democrazia? Pisa University Press, 2020, pp. 224 ss. 61 L. GORI, Sull’organizzazione del Parlamento e sui regolamenti parlamentari, Op.cit., p. 141.
LA TUTELA DELL’AMBIENTE IN MAROCCO
Vincenzo Pepe Prof. Associato di Diritto pubblico italiano e comparato Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»
ABSTRACT [ITA]: La Costituzione del Marocco prevede la tutela dell’ambiente in diverse
disposizioni. Nell’articolo 19 della Costituzione si afferma l’uguaglianza di uomini e donne nel godimento dei diritti e delle libertà ambientali stabiliti nella carta costituzionale e in quelli previsti da convenzioni e patti internazionali. Anche l’articolo 20 e l’articolo 27 prevedono il diritto all’informazione, e l’informazione in materia ambiente.La Costituzione prevede poi tra gli attori istituzionali il Consiglio economico, sociale e ambientale che fornisce consulenza al governo e al parlamento su questioni economiche, sociali e
ambientali, nonché il suo parere sugli orientamenti generali per lo sviluppo sostenibile. Nonostante la previsione costituzionale il sistema di protezione ambientale in Marocco richiede uno sforzo legislativo per colmare alcune lacune che limitano l’efficacia dei mezzi giuridici in termini di protezione ambientale. ABSTRACT [ENG]: The Constitution of Morocco provides for the protection of the environment in various provisions. Article 19 of the Constitution states the equality of
men and women in the enjoyment of environmental rights and freedoms established in the constitutional charter and in those provided for by international conventions and pacts. Article 20 and Article 27 also provide for the right to information, and information on the environment. The Constitution then provides among the institutional actors the Economic, Social and Environmental Council which provides advice to the government and parliament on economic, social and environmental issues, as well as its opinion on general guidelines for sustainable development. Despite the constitutional provision, the
environmental protection system in Morocco requires a legislative effort to fill in some gaps that limit the effectiveness of legal means in terms of environmental protection.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’ambiente e la Costituzione
marocchina. – 3. Il quadro istituzionale per la protezione ambientale: gli
attori istituzionali – 4. I principi e gli strumenti della politica ambientale nazionale. – 5. Un’espansione urbana a spese dell’ambiente. – 6. Brevi
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1. Introduzione.
È noto che la protezione ambientale è diventata, negli ultimi tempi, una delle
principali preoccupazioni costituzionali degli Stati democratici, per questo
occupando un posto di rilievo nell’agenda politica sia a livello nazionale ed
internazionale 1 ; ciò è giustificato anche dal costante e crescente deterioramento
dell’ambiente in vari ambiti ecologici, come l’inquinamento dell’aria, delle acque, la
gestione dei rifiuti e la diffusione delle malattie2 (si pensi oggi all’emergenza da
Covid-19), ma anche al debito ecologico, nonché al divario socio-ambientale tra Nord
e Sud del mondo.
Questo è la ragione che spinge lo Stato democratico sociale ad adottare strategie e
programmi legislativi e a prendere in considerazione la dimensione ambientale dello
sviluppo sostenibile, sensibilizzando il legislatore al fine di proteggere il diritto
dell’essere umano a vivere in un ambiente sano ed equilibrato 3 . Il diritto a un
ambiente sano è uno dei diritti c.d. di terza generazione (Bobbio)4, sebbene non sia
sancito dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo. Ma di fronte ai recenti
1 D. AMIRANTE, L’ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale, 2019, in
Diritto Pubblico europeo e comparato, Numero Speciale, pp. 1-32. 2 Nel suo rapporto del 6 marzo 2017, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha lanciato l'allarme sul
piano globale in relazione all’ambiente per i gravi inquinanti che causano la morte di 1,7 milioni di bambini ogni
anno a causa del riciclaggio dei rifiuti elettronici - e questo al fine di combattere le sostanze chimiche nocive
contenute negli alimenti, nell'acqua, nell'aria ... Il deterioramento dei servizi sanitari e l'aumento dell'incidenza di
sostanze chimiche come il mercurio, piombo e fluoro, come risultato delle guerre di tutto il mondo. L'OMS ha
inoltre invitato i governi a migliorare la qualità dell'acqua potabile, dei servizi igienici e sanitari e a ridurre
l'inquinamento atmosferico causato dai cambiamenti climatici, per prevenire i rischi ambientali, al fine di
raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Vedi il rapporto del 6 marzo 2017 dell'Organizzazione mondiale
della sanità www.who.int.ig. 3 La Costituzione marocchina del 2011 ritiene che vivere in un ambiente sano sia un diritto fondamentale di tutti i cittadini su un piano di parità, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, nella sezione relativa ai diritti e alle
libertà fondamentali. Il legislatore ha anche creato il Consiglio economico, sociale e ambientale. 4 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, 2014. Per Bobbio i diritti, oltre ad essere "storici" ed a nascere
"all'inizio dell'età moderna, insieme con la concezione individualistica della società", sono l'esito del conflitto
sociale; i diritti umani sono nati in certe circostanze, contrassegnate da lotte per la difesa di nuove libertà contro
vecchi poteri, gradualmente, non tutti in una volta e non una volta per sempre. [...] la libertà religiosa è un effetto
delle guerre di religione, le libertà civili, delle lotte dei parlamenti contro i sovrani assoluti, la libertà politiche e
quelle sociali, della nascita, crescita e maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini con poca
terra o nullatenenti, dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non solo il riconoscimento della libertà personale
e delle libertà negative, ma anche la protezione del lavoro contro la disoccupazione, e i primi rudimenti
d'istruzione contro l'analfabetismo, e via via l'assistenza per l'invalidità e la vecchiaia. In questa ultima fase
emergono quelli che Bobbio chiama i diritti della terza generazione - a cominciare da quelli ecologici - e della quarta generazione, relativi alla tutela del patrimonio genetico. Il catalogo dei diritti non è predeterminabile,
perché i diritti non nascono tutti in una volta. Nascono quando devono o possono nascere. Nascono quando
l'aumento del potere dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al progresso tecnico, cioè al progresso della
capacità dell'uomo di dominare la natura e gli altri uomini, crea o nuove minacce alla libertà dell'individuo
oppure consente nuovi rimedi alla sua indigenza.
dichiarazioni internazionali e regionali. Anche molte costituzioni nazionali, dopo il
crescente fenomeno della globalizzazione economica, politica e sociale e le sue
ripercussioni sull’ambiente, sia in relazione al riscaldamento globale che agli alti
livelli di inquinamento, hanno dato spazio alla tutela costituzionale dell’ambiente
specie in relazione ai comprovati effetti sui diritti umani fondamentali del diritto
internazionale, come il diritto alla salute, alla libertà, all’uguaglianza e alla giustizia
sociale: si pensi alle nuove Costituzioni emergenti del XX secolo, tra cui quelle latino-
americane6 e da ultimo a quella cubana del 20197.
Come si ricorderà nel 1972 la Conferenza delle Nazioni Unite sugli esseri umani e
l’ambiente, tenutasi a Stoccolma, ha portato all’adozione di una serie di principi e
raccomandazioni8. Successivamente, la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente
e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro in Brasile, nota come il “Summit della Terra”,
nel giugno 1992, ha riconosciuto il diritto degli Stati di investire le proprie risorse a
condizione che non causino danni all’ambiente9. Con la Convenzione sul clima a
seguito del vertice tenutosi a Parigi alla fine del 2015, si è concluso un accordo tra i
paesi per affrontare i gravi cambiamenti climatici che si stanno verificando nei paesi
del mondo. Infine, la Conferenza delle parti sul cambiamento climatico “Cop 22”,
tenutasi dal 7 al 18 novembre 2016 a Marrakech, in Marocco, si è dedicata
all’ambiente e ai crimini commessi contro di esso, cercando di trovare soluzioni
efficaci e condivise. Tutte queste conferenze hanno obbligato gli Stati, incluso il
Marocco, ad adottare una legislazione ambientale compatibile con il benchmark
5 L. COLELLA, L’emergenza climatica e il “diritto ambientale del cambiamento”, in V. PEPE, L. COLELLA (a
cura di), Saggi di diritto pubblico italiano e comparato, Prospettive di cambiamento, Palazzo Vargas, Salerno,
2019, 131-170. 6 M. CARDUCCI, La Costituzione come “ecosistema” nel nuevo constituzionalismo delle Ande, in S. Bagni (cur.),
Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costitu- zionalismo latino- americano, Bologna, 2013, 11; S. BALDIN, M. ZAGO (cur.), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla
prospettiva europea, Bologna, 2014; S. BAGNI, Dal Welfare State al Caring State, in Id., Dallo Stato del
bienestar allo Stato del buen vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano, Bologna,
2013, p. 19-59; E.R. ZAFFARONI, Pachamama, Sumak Kawsay y constituciones, in DPCE, 2, 2012, pp. 422 ss.; 7 V. PEPE, Il diritto ambientale a Cuba tra principi costituzionali e nuove sfide ecologiche globali, in Dpce
online, v. 42, n. 1, apr. 2020, 769-788. 8 La Conferenza di Stoccolma in Svezia ha portato a 109 raccomandazioni e 26 principi a favore della protezione
dell'ambiente, in particolare il principio 24 della dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente che nomina le
questioni internazionali relative alla protezione dell’ambiente nel rispetto della sovranità e degli interessi di tutti
gli Stati. 9 La Conferenza di Rio non aggiunge nulla di nuovo agli impegni assunti dagli Stati nel campo dello sviluppo
sostenibile: esiste una chiara divergenza di opinioni tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, sebbene il quadro teorico dello sviluppo sostenibile mirasse a sviluppare le loro relazioni economico. Si pensi alla
posizione dei paesi esportatori di petrolio, dei paesi sottosviluppati, dei paesi più vulnerabili ai cambiamenti
ecologici globali e persino a livello dei paesi sviluppati. La conferenza non ha affrontato alcune questioni
spinose come l'impatto del commercio globale sull'ambiente, l'impatto delle armi sull'ambiente globale, l'impatto
delle società multinazionali sull'ambiente, ecc.
^ Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it - ISSN 1974 - 9562 - Anno XX - Fascicolo 4/2020 29
internazionale al fine di proteggere l’ambiente da danni e atti illegali derivanti
dall’abuso di risorse naturali.
E da questa prospettiva il Marocco ha adottato un approccio giuridico integrato,
basato sull’intervento statale nella gestione dei rischi ambientali e nel rispetto,
protezione e conservazione dell’ambiente, nonché un certo numero di disposizioni
giuridiche volte a proteggere l’ambiente e proteggere la salute e la sicurezza dei
cittadini. Il Marocco è stato uno dei primi paesi a dirigere la politica legislativa a
favore della creazione di organi e istituzioni interessati alla protezione dell’ambiente,
a partire dal 1972, con la creazione del Segretariato di Stato per l’ambiente, poi con la
creazione del Consiglio nazionale per l’ambiente nel 1995 e nel 2011 con la creazione
del Consiglio economico, sociale e ambientale, a cui hanno fatto seguito una serie di
disposizioni legali volte a proteggere l’ambiente e preservare la salute e la sicurezza
dei cittadini, attraverso una denominazione simile “a quanto disposto nella
Costituzione francese”10.
Non vi è dubbio che la protezione giuridica dell’ambiente11 è uno dei principali
input per il mantenimento dell’ambiente e per adeguare il suo status, pertanto è
sempre stato evidente l’interesse di ricercare mezzi giuridici per proteggerlo. La
legislazione marocchina in molti numerosi testi giuridici copre una vasta gamma di
settori ambientali, come acqua, foreste, piante, decontaminazione, controllo
dell’inquinamento e protezione del bestiame. Questo è il motivo per cui il legislatore
cerca di ottenere la massima estensione di protezione legale per l’ambiente12.
Possiamo dire che l’ambiente è un obiettivo primordiale di mantenimento
dell’ordine pubblico nei suoi tre significati di pubblica sicurezza, sanità pubblica e
tranquillità pubblica, che costituisce il “sistema ambientale pubblico”.
La questione dell’ambiente è di grande importanza, dato lo status che occupa
nell’Università e nella giurisprudenza, nonché nel mondo in generale e in Marocco in
10 “Le sue competenze in materia ambientale sono state introdotte con la legge costituzionale 2008-724 del 23 luglio 2008, la quale ne ha cambiato il nome da ‘Consiglio economico e sociale’ a ‘Consiglio economico, sociale
e ambientale’”. E. STEFANELLI, La Costituzione economica del Marocco: tra commitment liberista e settore
pubblico dell’economia, in Federalismi.it, n. 12, 2017, cit. p. 24, nota 114. 11 Il concetto di "protezione ambientale" si è evoluto nel corso degli anni, pertanto non si limita più alla lotta
contro l'inquinamento e le radiazioni, ma si estende alla protezione della salute pubblica, patrimonio, risorse
naturali e diversità degli organismi viventi. Il principio di protezione non si limi