Civile Sent. Sez. U Num. 5078 Anno 2016 Presidente: … · con sentenza 238/2009, ritenendo che il...

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SENTENZA sul ricorso 26012-2014 proposto da: VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE 2016 ESERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., in persona del 53 Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA Civile Sent. Sez. U Num. 5078 Anno 2016 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: IACOBELLIS MARCELLO Data pubblicazione: 15/03/2016 Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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SENTENZA

sul ricorso 26012-2014 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE

2016 ESERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., in persona del

53 Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo

studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA

Civile Sent. Sez. U Num. 5078 Anno 2016

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 15/03/2016

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PASQUALIN, CLAUDIO CONSOLO, per delega a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

BOSCOLO GINO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO

MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato ENRICO CORNELIO, per delega in calce al

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 574/2014 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS;

uditi gli avvocati Andrea PASQUALIN, Claudio CONSOLO,

Enrico CORNELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

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Svolgimento del processo

I. Il Giudice di Pace di Venezia, su ricorso di Gino Boscolo, in data 22/9/2009,

ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S.

s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 67,36, oltre interessi e spese,

a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art.

49 del D.lgs. n. 22/1997- ed. Tia- riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria

del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, ricono-

scendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l'Iva.

L'opposizione proposta dalla Veritas venne rigettata con sentenza del 4/7/2011.

2. Il Tribunale di Venezia, adito dalla società, con sentenza del 14/3/2014, n.

574, accolse l'appello limitatamente al regime delle spese processuali, confermando

nel resto la decisione di I grado. 11 tribunale riaffermò la natura tributaria della Tia in

quanto mera variante della Tarsu, in conformità alla giurisprudenza della Corte Co-

stituzionale n. 64/2010 e delle successive pronunce di questa Corte; escluse

l'assoggettabilità della Tia ad Iva sia per l' assenza di una normativa specifica, sia per

essere le relative entrate riconducibili ai diritti, canoni e contributi percepiti

nell'esercizio di pubbliche autorità.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro

motivi la Veritas; resiste con controricorso Gino Boscolo. Con istanza del 29/1/2015

la Veritas ha chiesto la rimessione della questione alle SS.UU., assumendo

l'esistenza di un contrasto tra le sezioni civili della Corte, nonché la particolare im-

portanza della questione. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

4. Con primo motivo la ricorrente assume la" violazione eIo falsa applicazione

degli arti. 1,3, 4 cc. '1,111 e V lett. b d.p.r. 633/1972, 4, co. D.1. 55711993, conv. in L.

n. 133/19941 introduttivo della voce 127 sexiesdecies di cui alla Parte Terza della

Tabella A, allegata al dp.r. 633/1972, in relazione all'art 360 n.3 c.p.c., per avere

la sentenza impugnata escluso la soggezione ad Iva della Tia sulla base della erro-

neamente supposta inesistenza di norme espresse che prevedano l'assoggettamento

ad Iva della tariffa disciplinata dall'art. 49, d.lgs. 22/1997, nonché per avere la sen-

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tenza affermato che la prestazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in assenza di

norme impositive espresse ( che pur si danno) sarebbe esente dall'imposta sul valore

aggiunto". La modifica alla parte terza della Tab. A del d.pr. 633/72, introdotta

dall'art. 4 d.l. 30 dicembre 1997, n. 557, con la quale è stato aggiunto il numero:

"127- swdesdecies - prestazioni di smaltimento, previste dall'art. 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di

cui all'art. 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto."- farebbe appunto riferi-

mento alle prestazioni svolte dalla Veritas. La norma sarebbe stata introdotta a segui-

to della abrogazione, contenuta nell'art. 2 della stesso d.l. , dell'originaria esenzione

dall'iva delle prestazione di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani.

Nello stesso senso, gli artt. 1 co. 1 e 2 co. 1 del d.m. 24/19/2000, n. 370, prevedereb-

bero la possibile emissione di bollette che tengono luogo delle fatture, all'esito della

prestazione del servizio, con relativa annotazione nel registro previsto dall'art. 24

del d.p.r. 633/72. Erroneo sarebbe inoltre il richiamo del giudice di appello all'art. 4

co. 5 lett. b) del dpr 633/72, norma "eccezionale" dalla quale non potrebbe consegui-

re "che le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti necessitino di essere ricondot-

te, una per una, nel campo di applicazione dell'Iva da previsioni speciali".

5. Con secondo motivo la ricorrente assume la 'violazione o falsa applicazione

degli arti. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché degli ara. 1,3,4 del dpr 633/72, in

relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso

I 'assoggettabilità ad Iva della tariffa di gestione dei rifiuti per la supposta assenza di

un rapporto sinallagmatico tra il servizio di smaltimento dei rifiuti e la contropresta-

zione gravante sugli utenti, beneficiari del servizio". La determinazione del corri-

spettivo, prescinderebbe dal rapporto sinallagmatico; la nozione di "corrispettivo" ai

fini Iva andrebbe correlata non alla nozione civilistica di contratto sinallagmatico,

bensì ad un "collegamento economicamente valutabile". Secondo la ricorrente le

prestazioni di servizio di cui all'art. 3 del dpr 633/72 prescinderebbero dalla fonte

del rapporto; la correlazione non potrebbe essere esclusa dalla circostanza che parte

della tariffa sia destinata a remunerare le prestazioni di raccolta e smaltimento di

rifiuti esterni; la "ratio commutativa della tariffa" non sarebbe menomata dal ricorso

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a presunzioni forfettarie di rifiuti; il nesso di corrispettività tra il servizio di raccolta

dei rifiuti e la tariffa che lo remunera non sarebbe poi stato escluso dalla sentenza

della Corte Cost. n. 238 del 24/712009, che aveva comunque rilevato il collegamento

tra la produzione dei rifiuti e la copertura del costo; la decisione del tribunale sarebbe

infine "sorda di fronte all'interpretazione della Sesta direttiva Iva offerta dalla Cor-

te di Giustizia Europea" che avrebbe a tal fine ritenuto rilevante "l'essenza economi-

ca dello scambio tra le prestazioni e non la cornice negoziale o autoritativa entro la

quale lo stesso si realizza,"

6. Con terzo motivo la ricorrente assume la "violazione o falsa applicazione

degli arti. 13 co. 1 Direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, rilevante ex art.

360 n. 3 c.p. c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile alle prestazioni

di servizi rese dalla Veritas, società per azioni di diritto privato svolgente attività di

impresa, I 'esenzione soggettiva dall 'ha di diritti, canoni, contributi percepiti dagli

enti pubblici per le sole attività od operazioni che essi esercitano in quanto pubbli-

che autorità". L'esenzione di cui all'art. 13 citato si applicherebbe ai soli enti pub-

blici ed all'esercizio di attività in veste di pubblica autorità, circostanze non ricorrenti

nel caso in esame. Quanto alla prima condizione, la Corte di Giustizia avrebbe ripe-

tutamente affermato che l'esenzione prevista dall'art. 4 n. 5, primo comma, della

sesta direttiva non opererebbe laddove l'attività venga affidata ad un terzo, in posi-

zione di autonomia, non integrato nell'organizzazione della pubblica amministrazio-

ne. Relativamente alla seconda, l'attività di raccolta e smaltimento non sarebbe svolta

dalla società con poteri o prerogative autoritativi, bensì nell'ambito di un'autonoma

organizzazione imprenditoriale.

7. Con quarto motivo la ricorrente assume la "violazione o falsa applicazione

dell'art. 13, co 1, secondo cpv. direttiva 2006/112/Ce in relazione all 'art. 360 74 3

c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto la con-

dizione ostativa all 'applicazione del regime di non assoggettamento ad Iva di cui

all 'art. 13 cit, rappresentata dalla distorsione della concorrenza di una certa im-

portanza. Alternativamente, nullità della sentenza per violazione dell 'art. 101 1 co. lI

c.p.c. rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice di merito implicitamente

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giudicato non sussistente alcun rischio di distorsione della concorrenza, senza avere

previamente sollecito il contraddittorio delle parti su tale questione". La equipara-

zione tra ente pubblico e soggetto privato affidatario del servizio di smaltimento dei

rifiuti, operata dal Tribunale, determinerebbe il rischio di distorsioni alla concorren-

za. La Veritas, nel caso di mancata applicazione del'Iva sulle prestazioni da essa rese

in favore degli utenti, si troverebbe a vantare sistematicamente rilevanti crediti di

imposta nei confronti dello Stato: da ciò la possibile qualificazione del meccanismo

quale aiuto di stato indiretto.

8. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima

connessione, sono infondati.

La normativa a fondamento delle questioni sollevate è costituita dall'art. 49 del

d.lgs. 5/2/1997, n. 22 — con il quale venne soppressa a decorrere dal l' gennaio

1999, la ed. Tarsu, disponendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiu-

ti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree

pubbliche e soggette ad uso pubblico, fossero coperti dai comuni mediante l'istitu-

zione di una tariffa (usualmente denominata Tariffa di Igiene ambientale)- compo-

sta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammorta-

menti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito,

e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio.

9. La Corte costituzionale, giudicò infondata la questione di legittimità costi-

tuzionale del D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, conv. con modif. con L. n. 248 del

2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione del giudice tributario le contro-

versie relative alla debenza del canone (tariffa) lo smaltimento dei rifiuti urbani,

con sentenza 238/2009, ritenendo che il prelievo presentasse tutte le caratteristiche

del tributo, che il medesimo non fosse pertanto inquadrabile tra le entrate non tri-

butarie, ma costituisse una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R.n. 507

del 1993 (e successive modificazioni), conservando la qualifica di tributo propria di

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quest'ultima. Analoghi principi vennero affermati dalla Corte Cost., con la sentenza

n. 64/2010.

10. Nell'adeguarsi a tale orientamento, questa Corte, in sede di regolamento di

giurisdizione, ha affermato : In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giu-

risdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di

igiene ambientale (TL4), in quanto, come evidenziato anche dall'ordinanza della

Corte costituzionale n. 64 del 2010, tale tariffa non costituisce una entrata patri-

moniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal

dP.R. 15 novembre 1993 n.507, di cui conserva la qualifica di tributo ( S.U.

14903/2010, 25929/2011).

11. Con espresso riferimento alla applicabilità dell'iva al tributo in questione la

Sa sezione di questa Corte, con orientamento costante ha affermato:" la tariffa per

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dall'art. 49 del dlgs. 5 febbraio

1997, n. 22, non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, men-

tre l'imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva

che si manifèsta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in

linea con la previsione di cui all'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non

quando si paga un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae

beneficio il medesimo contribuente (Sentenza n. 3293 del 02/03/2012; Sez. 5, Sen-

tenza n. 3756 del 09/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 5831 del 13/04/2012).

12. In contrasto con tale indirizzo sono le affermazioni contenute in alcune

decisioni della Sezione la di questa Corte, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto

la natura privilegiata, ex art. 2752, Gomma III, cod. civ., del credito relativo al tribu-

to in questione, laddove leggesi: "La natura tributaria in questione non può nep-

pure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A

allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, preveda (n. 127 sexiesdeeies)

che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia ur-

bani che speciali siano soggette al pagamento dell 'IVA 10%. E' sufficiente a tale

proposito osservare che detta previsione normativa è stata introdotta dal D.L. n.

557 del 1993, art. 4, comma 1, convertito con L. n. 133 del 1994, quando era anco-

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ra in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa. Il che

dimostra che l'applicazione dell 'Iva all 'importo corrisposto per smaltimento dei

rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno"( Casa. 5297/2009; Cass.

5298/2009; Cass. 5299/2009; Cass. 12006/2012; C ass. 12007/2012, Casa.

17768/2012; Cass. 17994/2014).

13. Secondo queste Sezioni Unite va dato seguito all'indirizzo espresso dalla

Sezione Tributaria, non senza rilevare che la questione dell'assoggettamento ad Iva

della Tia 1 non costituiva espressamente oggetto delle pronunce della Sezione la,

risultando un mero obiter a favore della natura non privatistica della Tia nell'ambito

della disciplina speciale in tema di crediti privilegiati.

14. Tale determinazione trova il suo fondamento negli elementi autoritativi che

caratterizzano la cd. Tia 1, elementi costituiti dall'assenza di volontarietà nel rap-

porto fra gestore ed utente, dalla totale predeterminazione dei costi da parte del

soggetto pubblico - essendo irrilevanti le varie forme di attribuzione a soggetti pri-

vati di servizi (ed entrate) pubblici- nonché dall'assenza del rapporto sinallagmati-

eo a base dell'assoggettamento ad IVA ( artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633/1972).

15. Questo indirizzo è altresì conforme all'art. 13 della direttiva 2006/112 CE —

secondo cui "Gli Stati > le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto

pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che

esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attivi-

tà od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni",

16. Va in proposito rilevato che l'ordinamento eurocomunitario reputa essenzia-

le la gestione dei rifiuti, tanto da addossare sui singoli Stati l'obbligo di adottare le

misure necessarie atte a garantire il recupero, riutilizzo, riciclaggio e smaltimento

dei rifiuti medesimi ( artt. 4,10,12 e 13 dir. "008/98 CE), rimettendo alla discrezio-

nalità degli Stati medesimi la determinazione degli oneri correlati ai costi di gestio-

ne ( " allo stato attuale del diritto comunitario, non vi è alcuna normativa adottata

in base all 'art. 175 CE che imponga agli Stati membri un metodo preciso quanto al

finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, di modo che tale fi-

nanziamento può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente

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assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità".... "le com-

petenti autorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quanto con-

cerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" punti 48 e 50

sent. 15/7/2009, causa C-254/08).

17. E che tale servizio sia connesso all'esercizio di attività di pubblica autorità

trova conforto anche nelle decisioni della Corte di Giustizia (Quarta Sezione nella

causa C- 174/14 punto 71) secondo cui: l'esenzione prevista all'articolo 13, para-

grafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112 concerne principalmente

le attività esercitate dagli enti di diritto pubblico in quanto pubbliche autorità che,

pur essendo di natura economica, sono strettamente connesse all 'esercizio di pre-

rogative di pubblico potere (sentenza lsie of Wight Council e a., C-288/07,

EU:C:2008:505, punto 31); nonchè nella Sentenza del 14 dicembre 2000, nella

causa C-446/98 (punti 15-17), secondo cui : alla luce degli obiettivi della sesta di-

rettiva, mette in evidenza che per l'applicazione dell'esenzione devono essere con-

giuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di

un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità (v., segnata-

mente, sentenza 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Racc.

pag. 1-4247, punto 18). 1- 11469 SENTENZA 14. 12. 2000 — CAUSA C-446/98 16

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, sono le modalità di esercizio delle

attività in esame che consentono di determinare la portata dell'esenzione degli enti

pubblici (sentenze 17 ottobre 1989, cause riunite 231/87 e 129/88, Comune di Car-

paneto Piacentino e a., Race. pag. 3233, punto 15, e 15 maggio 1990, causa C-

4/89, Comune di Carpaneto Piacentino e a., Race. pag. 1-1869, punto 10). 17 Ri-

sulta così da una consolidata giurisprudenza della Corte che le attività esercitate

in quanto pubbliche autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta

direttiva, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico

loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono

sottoposti gli operatori economici privati. (v. sentenze 12 settembre 2000, causa C-

276/97, Commissione/Francia, punto 40, causa C-358/97, Commissione/Irlanda,

punto 38, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, punto 50, causa C-408/97,

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Commissione/Paesi Bassi, punto 35, e causa C-260/98, Commissione/Grecia, punto

35).

18. Anche la necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e contro-

prestazione, ai tini della imponibilità, risulta conforme alla giurisprudenza comuni-

taria. Nella Sentenza della Terza Sezione del 20 giugno 2013, nella causa

C-653/11, p. 40) leggesi:" Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva,

sono soggette a IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo

oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».

Con riferimento, più in particolare, alla nozione di prestazione di servizi, la Corte

ha affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo

oneroso» ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva e, pertanto, configura

un'operazione imponibile solo quando tra l'autore di tale prestazione e il suo de-

stinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno

scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall 'autore

di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al benefi-

ciario (sentenza del 16 dicembre 2010, MacDonald Resorts, C-270/09,

Racc. pag. 1-13179, punto 16 e giurisprudenza ivi citata)". Egualmente nella Sen-

tenza della Quarta Sezione del 29 ottobre 2015, causa C- 174/14, ai punti 31 e 32,

si è ritenuto : Sono assoggettate all 'IVA, in generale e conformemente all 'articolo

2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, le prestazioni di servizi fornite a titolo

oneroso, comprese quelle fornite dagli enti di diritto pubblico. Gli articoli 9 e 13

della stessa direttiva attribuiscono pertanto un ambito di applicazione molto ampio

al/ 'IVA (sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-79/09, EU:C:2010:171, punto 76 e

giurisprudenza ivi citata). 32. La possibilità di qualificctre una prestazione di

servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un

nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal

soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario

intercorra un rapporto giuridico nell 'ambito del quale avvenga uno scambio di

reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il contro-

valore effettivo del servizio prestato al destinatario (v., in particolare, sentenza

Corte Suprema di Cassazione — Scx. Un. Civ, R.G. 26012/2014. Sentenze pag. 8

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Serebtyannay vek, C-283/12, EU:C:2013:599, punto 37 e giurisprudenza ivi cita-

ta).

19. Inoltre, nella determinazione della base imponibile, la Corte di giustizia ha

affermato "...affinché imposte, dazi, tasse e prelievi possano rientrare nella base

imponibile dellIVA, pur non rappresentando un valore aggiunto e non costituendo

il corrispettivo economico della cessione del bene, essi devono presentare un le-

game diretto con tale cessione" (Corte giust. 28 luglio 2011, C-106/10, punto 33;

Corte giust. 22 dicembre 2010, C-433/09, Commissione/Austria, punto 34), suc-

cessivamente precisando che tale legame diretto è ravvisabile allorquando le tasse,

i tributi e i prelievi divengono esigibili dal momento che sono forniti e solo quando

sono forniti i servizi (Corte giust. in C-618/11, C-637/11 e C-659111, TV! - Televì-

sao Independente SA, punto 41).

20. Irrilevante ai fini di causa è quindi il disposto della voce 127 sexiesdecies

dalla tabella A parte ifi del d.p.r. 633/1972, relativa ai beni e servizi soggetti

all'aliquota del 10%, secondo cui: le "prestazioni di gestione, stoccaggio e deposi-

to temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legisla-

tivo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di rifiuti

speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché pre-

stazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione"; nonchè il D.M. il

d.m. 24 ottobre 2000, n. 370, nel disciplinare le modalità di riscossione dell'IVA,

prevede espressamente, all'art. 1, che "Per le operazioni relative al servizio di rac-

colta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e

depurazione, possono essere emesse bollette che tengono luogo delle fatture, anche

agli effetti di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633 e successive modificazioni, sempre ché contengano tutti gli elementi

di cui all'art. 21 del medesimo decreto". Tali disposizioni sono infatti applicabili

nei casi in cui le prestazioni in esame vengano svolte "con corrispettivo", elemento

assente, per quanto sopra ritenuto, nel caso in esame.

Corte Suprema di Cauzione — Sez. Un. Civ. RG. 26012/2014. Sentenza pag. 9

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21. Va pertanto esclusa rilevanza alla questione prospettata con il terzo motivo

di ricorso, nonché la sussistenza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale alla

Corte di Giustizia, come richiesto da parte ricorrente in sede di memorie.

22. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso non risultando la questione og-

getto del giudizio di merito e comportando la stessa nuovi accertamenti di fatto (

Cass. n. 3796/2013; Cass. n. 11642/2010, Cass. n. 2420/2006).

23. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricor-

rente alla rifusione, in favore del Boscolo, delle spese del giudizio di cessazione

che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre E 200,00 per esborsi, oltre acces-

sori di legge.

24. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repub-

blica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo

a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente

alla rifusione, in favore del Boscolo, delle spese del giudizio di cessazione che si

liquidano in complessivi E 1.100,00 oltre E 200,00 per esborsi, oltre accessori di

legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, 9/2/2016

Cohsigliere est. Cor

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