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1 CITTA’ DI CASELLE TORINESE Provincia di TORINO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Norme Tecniche di attuazione Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

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CITTA’ DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme Tecniche di attuazione

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

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INDICE

Numero articolo

Descrizione

Pagina

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Principi generali 4

2 Quadro normativo di riferimento 4

3 Campo di applicazione 4

4 Definizione e classificazione delle strade 4

5 Definizione e delimitazione del centro abitato 5

6 Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee 5

7 Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari 6

8 Classificazione degli impianti pubblicitari 9

9 Classificazione dei messaggi pubblicitari 9

10 Criteri generali per le nuove installazioni 10

11 Norme generali di installazione 10

TITOLO II – PUBBLICITA’ ESTERNA

12 Definizione di pubblicità esterna 11

13 Requisiti degli impianti per la pubblicità esterna 11

14 Caratteristiche tecniche degli impianti di pubblicità

esterna

11

15 Definizione degli impianti di pubblicità esterna

permanente

12

16 Definizione dei mezzi di pubblicità esterna temporanea 12

17 Disciplina ed installazione nelle zone omogenee 13

18 Limitazioni e divieti 13

TITOLO III – NORME AMMINISTRATIVE

19 Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni 14

20 Settore incaricato al rilascio dell’autorizzazione 15

21 Modalità per il rilascio dell’autorizzazione 15

22 Obblighi del titolare dell’autorizzazione 16

23 Targhette di identificazione 17

3

24 Vigilanza 17

25 Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi 17

26 Norme transitorie 18

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

27 Premessa 18

28 Criteri 18

29 Quantità e ripartizione delle superfici 19

30 Ubicazione 19

31 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette 19

32 Tipologie e caratteristiche generali delle nuove strutture

per affissioni

20

33 Caratteristiche estetico-costruttive delle strutture per le

pubbliche affissioni

21

34 Sanzioni 21

35 Norme finali . Entrata in vigore 21

ALLEGATI:

A) CARTOGRAFIA

B) SCHEMA IMPIANTI PUBBLICITARI

C) INDIVIDUAZIONE ONOMASTICA IN BASE ALLA ZONIZZAZIONE

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali Il Piano generale degli impianti pubblicitari, successivamente denominato PGIP, individua le

tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro collocazione sul territorio comunale, tenuto

conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e

paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità

dell’ambiente e dell’immagine della città.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento Le norme di riferimento per la disciplina della materia sono le seguenti:

- D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i

- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i (Nuovo codice della Strada)

- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S.)

- D.Lgs. n. 360 del 10.09.1993 e s.m.i.

- D.P.R n. 610 del 16.09.1996 e s.m.i.

- L.n. 472 del 07.12.1999 e s.m.i

- D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 e s.m.i.

- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

- Direttiva Ministero LL.PP.del 24.10.2000

- Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e servizio

pubbliche affissioni

- Delimitazione dei centri abitati

Art. 3 - Campo di applicazione Le norme contenute nel PGIP trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione

pubblicitaria con messaggi di tipo istituzionale e/o commerciale, così come definita dal D.Lgs.

15.11.1993, n. 507, e s.m.i..

La segnaletica orizzontale installata ai sensi dell’art. 134 del D.P.R. 495/92 e s.m.i, non è

considerata mezzo pubblicitario, per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del PGIP

ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 4 Definizione e classificazione delle strade Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei

seguenti tipi (art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada):

A. AUTOSTRADE

“Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,

ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di

emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata

di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla

circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio

e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con

accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”

B. STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

“ Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno

due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi

alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata

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alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti

devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che

comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

“Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina”

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie

di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e

marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste

apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite

concentrate.”

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la

sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”.

F. STRADE LOCALI

“Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art.2 del

Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade”.

L’art. 2, c.6, del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed attuazione del

nuovo codice della strada) delega agli organi regionali competenti la classificazione delle strade

comunali esistenti e di nuova costruzione. Secondo le modificazioni apportate all’art. 13 del

D.Lgs. n. 360/93, all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 285/93, all’interno dei centri abitati, ma

limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, il

Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il

posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di

sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5– Definizione e delimitazione del centro abitato E’ definito centro abitato l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi

segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché

intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da

aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Il Comune ha provveduto con deliberazione G.C. n. 766 del 01.12.1994 alla delimitazione del

centro abitato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ad essa è allegata

idonea cartografia.

Art. 6 – Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee Il territorio comunale, ai fini della disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari collocati lungo

ed in vista delle strade, viene suddiviso, in funzione delle caratteristiche di destinazione d’uso ed

ambientali dell’area, nelle seguenti zone omogenee:

ZONA A – Zone di particolare attenzione (centro storico)

Sono le aree rappresentate dal centro storico nelle quali, ai fini delle installazioni pubblicitarie, si

opererà secondo criteri di salvaguardia, privilegiando la comunicazione di carattere istituzionale.

Zona B – Zona centrale a destinazione mista (1° cintura)

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Questa zona individua le aree adiacenti al centro storico oppure anche decentrate, caratterizzate

comunque da una destinazione prevalentemente residenziale consolidata e da attività commerciali e

di servizi. Tale caratteristiche rendono queste zone di rilevante carattere sociale, commerciale e di

aggregazione. Le aree ricompresse in tale zona non presentano particolari esigenze di

regolamentazione dal punto di vista dell’inserimento di mezzi pubblicitari in ambiente stradale.

Zona C – Zone a prevalente destinazione industriale, commerciale, artigianale (Completamento)

Sono le zone contraddistinte dalla presenza di insediamenti per il terziario (commercio, servizi,

ecc.) nonché le zone con insediamenti a destinazione residenziale, produttiva di completamento

(Industria, artigianato), anche aventi caratteristiche residenziali miste.

Le aree del territorio comunque comprese all’interno delle zone come sopra illustrate, sono

evidenziate nell’allegata cartografia dell’azzonamento. Tutto il territorio comunale rappresenta

un’area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all’art. 23 del D .Lgs. 285/92 e

relative norme di attuazione contenute nel D.P.R 495/92 e s.m.i.. I mezzi pubblicitari da collocare

lungo ed in vista delle strade situate al di fuori del centro abitato, saranno sottoposti al rispetto della

normativa prevista dal Nuovo Codice della Strada ed alle eventuali prescrizioni individuate dal

PGIP, nel caso in cui rientrino anche in altre zone omogenee come sopra individuate.

Art. 7 – Definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari Con la definizione di mezzo pubblicitario in ambiente stradale si intende ogni forma di

comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata a mezzo di strutture o manufatti collocati

lungo o in vista delle strade. I mezzi sono classificati in funzione della loro tipologia come da

indicazioni art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. La citata classificazione individua le seguenti

categorie di mezzi pubblicitari:

1) Preinsegna (art. 47 c. 2)

“Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da

simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola

faccia o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla

pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in

modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essre

luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta”.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

1.1.Preinsegna di formato ridotto

Mezzo di dimensioni ridotte integrato da freccia direzionale, destinato ad una fruizione

prevalentemente pedonale, utile per l’indicazione commerciale, artigianale e di servizio ubicata in

traverse rispetto all’asse principale. Detti mezzi dovranno recare solo il nome e la tipologia

dell’attività , senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario o merceologico. In alto dovrà essere

riportato lo stemma del Comune ed il nome del Comune.

2) Cartello (art. 47 c. 4)

“Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o

entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere

luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

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2.1 Tabella

Mezzo bidimensionale monofacciale vincolato ad una costruzione in muratura o altro elemento

esistente (recinzioni, cancellate, muri, pareti cieche, ecc.) finalizzato alla diffusione di messaggi

pubblicitari sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3) Striscione, locandina o stendardo (art. 47 c. 5)

“Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale

di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non

aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul

terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido”.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

3.1. Striscione

Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi

pubblicitari in occasione di manifestazioni o spettacoli, con esposizione limitata al periodo di

svolgimento della manifestazione, spettacolo o iniziativa. Realizzato in materiale plastico (pvc) o in

tela di cotone, senza aggiunte di carta o materiali non resistenti agli agenti atmosferici: Installato

trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete o appositi supporti. Può

essere luminoso per luce indiretta.

3.2 Locandina

Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi

pubblicitari in occasione di manifestazioni, spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative

commerciali, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo o

iniziativa a cui si riferisce. Se posizionato sul terreno può essere realizzato anche in materiale

rigido. Può essere luminoso per luce indiretta.

3.3 Stendardo

Mezzo bidimensionale mono o bifacciale privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi

pubblicitari in occasione di manifestazioni, spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative

commerciali, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo o

iniziativa a cui si riferisce. Realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone eventualmente

dotato di un’apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo. Può essere luminoso per

luce indiretta.

4) Segni orizzontali reclamistici (art. 47 c. 6)

Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole

adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di

messaggi pubblicitari o propagandistici.

5) Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 c. 7)

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario

un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline,

transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che

può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

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5.1. Pensilina

Mezzo bidimensionale integrato a pensilina di attesa, struttura avente come scopo primario quello di

proteggere l’utenza in attesa dell’autobus o altri mezzi di trasporto, ad essa rigidamente vincolato.

Il mezzo può essere mono o bifacciale ed interessa le pareti laterali della pensilina. Può essere

luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

5.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Mezzo bidimensionale integrato a palina di fermata dei mezzi di trasporto, struttura avente per

scopo primario quello di segnalare ed informare l’utenza sulle fermate e sugli orari, ad essa

rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale , luminoso sia per luce diretta che per

luce indiretta.

5.3 Orologio

Mezzo bidimensionale integrato a orologio montato su struttura propria oppure a parete, ed essa

rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per

luce indiretta.

5.4. Cestino portarifiuti

Mezzo bidimensionale integrato a cestino portarifiuti, ad esso rigidamente vincolato. Il mezzo può

essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

5.5. Transenna parapedonale

Mezzo bidimensionale integrato a transenna parapedonale, struttura avente per scopo primario

quello di proteggere i pedoni, ad essa rigidamente vincolato. Il mezzo può essere mono o bifacciale,

luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

5.6 Impianto informativo

Mezzo bidimensionale integrato a struttura avente come scopo primario la fornitura di informazioni

relative alla conoscenza del territorio comunale, delle sue risorse artistiche, paesaggistiche,

culturali, infopoint, ecc. Può essere corredato di planimetria del territorio. Il mezzo può essere mono

o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6) Impianti di pubblicità o propaganda (art. 47 c. 8)

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità

o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti,

né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina

o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

6.1 Impianto di pubblicità e propaganda

Qualsiasi mezzo non rientrante nelle classificazioni come individuate in precedenza, avente uno o

più facciate per l’esposizione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Dotato di apposita struttura

di sostegno, tipicamente appoggiato al terreno in aderenza o al muro e non solidamente ancorato in

via definitiva, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali ecc.

mediante esposizione diretta di pannelli serigrafati o stampati oppure di elementi come manifesti o

simili. Il mezzo può contenere una o più facciate, luminoso sia per luce diretta che per luce

indiretta, o non luminoso.

6.2 Bacheca

Mezzo bidimensionale caratterizzato da uno spazio per l’esposizione di messaggi accessibile a

mezzo di un frontale trasparente, finalizzato a contenere al suo interno messaggi o informazioni

relative all’attività di enti pubblici e associazioni varie, all’esposizione di programmi per iniziative

culturali, religiose, sportive, di pubblico interesse e simili, all’esposizione di menù, tariffe e prezzi

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di pubblici esercizi o alberghi nonché all’esposizione di altre informazioni anche commerciali. Il

mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6.3 Impianto a messaggio variabile o led luminosi

Mezzo bidimensionale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno oppure a parete,

caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di

messaggi variabili. La variabilità può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o

delle immagini trasmesse. Il mezzo può essere mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che

per luce indiretta.

6.4. Mezzo pittorico

Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento

caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio la superficie di ponteggi o recinzioni di

cantiere o altre strutture in elevazione, ed a queste opportunamente ancorato. Il mezzo può essere

mono o bifacciale, luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Si suddivide in :

♦ Mezzo pittorico con decorazione artistica

Dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell’edificio oggetto dell’intervento o

l’immagine di una opera d’arte che ha attinenza con l’edificio o con un’immagine con alto

contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo

astrae da tutta la superficie dell’impianto, posizionato nella parte inferiore dell’impianto e

dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale .

♦ Mezzo pittorico con decorazione pubblicitaria

Il messaggio pubblicitario può interessare tutta la superficie disponibile o solo una parte di

esso.

Art. 8 – Classificazione degli impianti pubblicitari Per impianto pubblicitario si intende ogni struttura adibita al contenimento dei mezzi pubblicitari

come precedentemente definiti: Gli impianti pubblicitari considerati dal PGIP sono classificati, in

funzione della durata del periodo di esposizione o collocazione in:

Impianti permanenti

Sono considerati permanenti gli impianti pubblicitari la cui esposizione o collocazione ha una

durata superiore a 90 giorni consecutivi per ciascuna autorizzazione richiesta, e comunque non

superiori a 3 anni, rinnovabili a insindacabile discrezione dell’Amministrazione comunale.

Impianti temporanei

Appartengono a questa categoria gli impianti o le strutture la cui collocazione è esplicitamente

finalizzata all’esposizione di mezzi di pubblicità relazionati a speciali eventi di durata limitata (fino

a 90 gg, di esposizione consecutivi) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere vendite, offerte

promozionali, ecc. La collocazione di questa categoria di impianti, che possono essere anche

solidamente ancorati al suolo od ad altre strutture in elevazione è ammessa solo ed unicamente

durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che alla

settimana precedente ed alle 24 ore successive alla manifestazione o evento stesso.

Art. 9 – Classificazione dei messaggi pubblicitari La classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione del tipo di messaggio

esposto, ovvero:

Istituzionali / Sociali o comunque privi di rilevanza economica

Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di

messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto

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pubblico o comunque da associazioni, circoli ecc. regolamentati da statuto e comunque senza fine di

lucro.

Commerciali

Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all’esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla

divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant’altro destinato alla promozione di un’attività,

un prodotto o un servizio.

Art. 10 - Criteri generali per le nuove installazioni I criteri a cui deve ispirarsi il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni pubblicitarie sono

legate ai seguenti temi:

- della sicurezza

è importante che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la

sicurezza stradale e quindi alla circolazione sia veicolare, sia pedonale. Particolare attenzione va

peraltro posta ai criteri di progettazione dei manufatti per gli aspetti antinfortunistici, così pure per

la scelta delle ubicazioni dei mezzi pubblicitari

- del decoro

è altrettanto fondamentale che i mezzi pubblicitari non si pongano come elementi di disturbo

all’estetica ambientale naturale, bensì si inseriscano nel contesto cittadino come elementi di arredo

urbano che arricchiscano il contesto e la città stessa.

- della funzionalità

l’obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non impediscano un funzionale e razionale

utilizzo del territorio cercando comunque di soddisfare, in modo quanto più possibile, le esigenze

della realtà locale

- del rispetto della normativa

il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa vigente in

materia oltre ai criteri stabiliti dal presente piano.

- nel rispetto dell’ambiente

deve tener conto del rispetto dell’ambiente, la consegna del materiale pubblicitario non deve

ingenerare inconvenienti o maggiori oneri per la pulitura delle strade cittadine.

Art. 11 - Norme generali di installazione

L’installazione dei mezzi pubblicitari, indipendentemente da altre normative di riferimento, deve

rispettare le prescrizioni relative ai seguenti argomenti:

- Forma e colore

Cartelli e altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare che, in ogni casi, non può essere

quella di un disco o di un triangolo, mentre per la colorazione deve essere evitata la colorazione

utilizzata per la segnaletica verticale stradale evitando in ogni caso il colore blu e rosso

- Materiali

I mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti

atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovrà essere

realizzata esclusivamente in alluminio estruso e verniciata con polveri epossidiche.

- Struttura

Le strutture di sostegno o di fondazione dei mezzi pubblicitari, devono essere calcolate per resistere

alla spinta del vento; nel caso in cui l’impianto sia bifacciale, esso dovrà essere rifinito nella sua

totalità ed oggetto di costante manutenzione

- Distanze

L’installazione dei mezzi pubblicitari dovrà prevedere il rispetto delle distanze, che saranno

misurate in senso di marcia dalle estremità dei mezzi, e tali dati saranno oggetto fondamentale per il

rilascio delle autorizzazioni.

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TITOLO II - PUBBLICITA’ ESTERNA

Art. 12 – Definizione di pubblicità esterna Con il termine “pubblicità esterna” si individuano gli impianti pubblicitari, sia collocati su suolo

pubblico sia su suolo privato, utilizzati per la diffusione di messaggi pubblicitari di tipo

commerciale o istituzionale e non classificati come impianti per il servizio delle affissioni, o come

insegne di esercizio, di cui all’art. 47 c.1 D.P.R.495/92.

Art. 13 – Requisiti degli impianti per la pubblicità esterna Gli impianti di pubblicità esterna dovranno rispondere a requisiti minimi in termine di sicurezza,

decoro e funzionalità. Gli impianti di pubblicità esterna dovranno essere progettati, realizzati e

posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare

che pedonale.

Dal punto di vista estetico, gli impianti pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che sia

la scelta dei materiali che dei colori e della grafica del messaggio, rispettino il contesto

architettonico, paesaggistico ed ambientale nel quale saranno collocati.

Gli impianti pubblicitari dovranno avere requisiti di funzionalità riferiti soprattutto alla semplicità

di manutenzione, elemento essenziale affinché il deterioramento naturale o accidentale degli stessi

non sia causa di degrado della struttura ed il conseguente peggioramento dell’immagine dl contesto

urbano.

I messaggi pubblicitari esposti sul territorio comunale dovranno considerare i principi di rispetto

della dignità, del pubblico pudore, della decenza e del contesto urbano nel quale il messaggio è

esposto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non rilasciare autorizzazioni per tutte

quelle situazioni che rappresentano motivazioni di oltraggio ai principi suindicati.

Art. 14 – Caratteristiche tecniche degli impianti di pubblicità esterna Gli impianti di pubblicità esterna dovranno rispondere a caratteristiche tecniche minime in merito

alle specifiche strutturali, costruttive ed estetiche.

Le strutture dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo e avere capacità di resistenza ai

sovraccarichi, gli urti e più in generale a tutti i fenomeni ai quali possono essere sottoposti in ogni

condizione di esercizio, senza che ciò costituisca elemento di instabilità o deformazione

dell’impianto stesso.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed

al carico della neve; devono essere saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro

complesso sia nei singoli elementi che lo compongono e devono rispondere alle caratteristiche di

resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

Qualora le strutture di sostegno e di fondazione costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa

in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli

obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione.

Gli impianti pubblicitari eventualmente composti da ante apribili (bacheche) dovranno essere

tamponate con materiali antisfondamento e di adeguato spessore al fine di garantire la necessaria

resistenza agli urti e atti vandalici.

Tutti gli elementi che compongono l’impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali

che non siano facilmente pulibili od ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l’accumulo di

sporco. L’insieme degli elementi che compongono il manufatto deve avere caratteristiche atte a

dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa

facilmente porre rimedio.

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Tutti i manufatti devono possedere l’attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l’azione di

sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza

deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l’attitudine a consentire, in modo agevole, il

ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza costituenti l’impianto pubblicitario

stesso.

Nei casi in cui l’impianto pubblicitario fosse dotato di un impianto elettrico, questo deve essere

progettato e realizzato in modo tale da garantire la massima sicurezza verso scariche elettriche

accidentali e rispondere alle norme CEI in materia. In ogni caso nessun impianto potrà avere luce

intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele/mq., o comunque provochi

abbagliamento. Il tutto nel rispetto del codice della strada e del regolamento attuativo.

Ogni eventuale scavo necessario per l’esecuzione di collegamento o allacciamenti, sarà a carico del

richiedente il quale si impegna a ripristinare lo “status quo ante” effettuando i lavori necessari ed a

regola d’arte.

Le strutture e gli impianti di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati da certificazione

sottoscritta da tecnico abilitato che ne attesti la regolare esecuzione e la stabilità degli stessi.

Tutti gli impianti devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di

disco, triangolo o ottagono.

Gli impianti pubblicitari, quali striscioni e gonfaloni, oltre a dover essere costruiti con materiali non

deperibili, dovranno essere saldamente ancorati ad apposite strutture di sostegno in modo tale che

non si verifichi “l’effetto vela”; gli striscioni installati trasversalmente alla sede stradale dovranno

essere fissati a mezzo di cavi d’acciaio a parete o sostegni appositamente realizzati

Art. 15 – Definizione degli impianti di pubblicità esterna permanente Gli impianti pubblicitari, la cui installazione è ammessa con durata di esposizione permanente, sono

i seguenti:

ART. 47 D.P.R. 495/92 ART. 7 PGIP Descrizione mezzo

1 presinsegna Comma 2

1.1 preinsegna formato ridotto

2 cartello Comma 4

2.1 tabella

5.1 pensilina

5.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

5.3 orologio

5.4. Cestino portarifiuti

5.5 Transenna parapedonale

Comma 7

5.6 Impianto informativo

6.1 Impianto di pubblicità e propaganda

6.2 Bacheca

6.3 Impianto a messaggio variabile e led luminoso

Comma 8

6.4 Mezzo pittorico

Art. 16 – Definizione dei mezzi di pubblicità esterna temporanea Gli impianti pubblicitari, la cui installazione è ammessa con durata di esposizione temporanea, sono

i seguenti:

ART. 47 D.P.R. 495/92 ART. 7 PGIP Descrizione mezzo

3.1 Striscione

3.2 Locandina

Comma 5

3.3 Stendardo

13

6.1 Impianto di pubblicità e propaganda Comma 8

6.4 Mezzo pittorico

Art. 17 – Disciplina ed installazione nelle zone omogenee Le distanze minime degli impianti pubblicitari all’esterno del centro abitato rispetto ai vari elementi

stradali sono quelle prescritte dall’art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 495/92, con la precisazione di cui

al comma 6 dello stesso articolo, secondo il quale tali distanze non si applicano per i cartelli e gli

altri mezzi pubblicitari posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, ad

una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a tre metri.

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il

posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a tre metri

dalla carreggiata; costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a tre metri, è

ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i

tronchi degli alberi.

Nel caso in cui, all’interno del centro abitato, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del

luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a

distanza inferiore a tre metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non

inferiore a tre metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa,

con il muro e con i tronchi degli alberi.

Art. 18 – Limitazioni e divieti Oltre a quanto disciplinato dal regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle

pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, conformemente alle indicazioni del Codice della Strada e del suo regolamento

di esecuzione, il presente Piano individua le seguenti limitazioni e divieti:

a) Gli impianti devono avere sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione

con la segnaletica stradale.

b) L’uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare

confusione con la segnaletica stradale, da evitare che il colore utilizzato per i cartelli, per le

insegne d’esercizio o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali

causandone una scarsa percettibilità

c) La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze

naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi è subordinata all’approvazione

da parte dell’Amministrazione comunale (art. 153 Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio).

d) La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed

artistico od in prossimità di essi, è subordinata all’approvazione da parte della

soprintendenza (art. 49 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

e) Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi

architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate) caratterizzanti la

facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio.

f) Non è consentito collocare impianti pubblicitari a carattere commerciale sui muri di cinta

(aperti o chiusi ) di qualsiasi tipologia.

g) Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni

di larghezza non inferiore a 90 cm.

h) Tutti gli impianti se insistenti su marciapiede o comunque su percorsi pedonali o ciclabili,

devono avere una altezza minima di mt. 2,20

14

i) Ovunque collocati, gli impianti non devono costituire ostacolo o impedimento alla

circolazione dei cittadini diversamente abili.

j) E’ vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari; l’abbattimento di alberi ad alto fusto

per il posizionamento di impianti pubblicitari è subordinato alla preventiva autorizzazione

comunale ai sensi del regolamento comunale del verde .

k) E’ vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come

supporti pubblicitari, salvo specifiche autorizzazioni degli enti proprietari delle reti

tecnologiche (es. pali di illuminazione pubblica, ecc.)

l) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire

sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di

pericolo ed attraversamento pedonali.

m) I mezzi pubblicitari non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento.

n) Non possono essere dotati di sorgenti sonore

o) E’ comunque sempre vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e

temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell’area della corda interna

tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e

loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia

stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di

protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale

p) Gli impianti posati diagonalmente rispetto all’asse strada devono rispettare le prescrizioni

relative agli impianti posti ortogonalmente .

q) Non è consentita l’affissione di manifesti, volantini, avvisi ed altri tipi di messaggi fuori

degli spazi a ciò destinati. E’ vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo

deteriorare i manifesti, avvisi ed altri tipi di messaggi affissi per ordine o concessione

dell’Autorità Comunale.

r) Nei cantieri non è consentita l’affissione direttamente sulle recinzioni siano essere realizzate

con steccati o lamiere ondulate o reti; l’affissione è consentita solamente su plance realizzate

in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

TITOLO III – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 19 – Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è l’ente proprietario della strada. Per i

tratti di strada statale, regionale, o provinciale, che attraversano i centri abitati con popolazione

superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione di centro abitato, sono

classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della G.C. con la quale si procede alla

delimitazione alla delimitazione stessa.

La delimitazione del centro abitato individua , lungo le strade statali, regionali, provinciali, che

attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:

• Per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono i tratti interni

• Per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono “strade comunali”,

ed individua, pertanto i limiti territoriali di competenza e di responsabilità tra il comune e gli

altri enti proprietari di strade.

Per i tratti si strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con

popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni o di autorizzazioni è di

competenza del comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

15

Per quanto riguarda la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in prossimità di aree

vincolate, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, è vietato collocare cartelli o altri

mezzi pubblicitari lungo strade site nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici, o nelle

immediate vicinanze di ospedali, chiese, cimiteri o sulle loro mura di cinta salvo autorizzazione

rilasciata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i, previo parere favorevole

dell’amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o

della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti

a tutela.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un’altra strada

appartenente ad ente diverso, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest’ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla

strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata

dalle ferrovie dello stato, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.

E’ vietata l’effettuazione di pubblicità sonora nel centro storico in prossimità di ospedali, case di

cura e di riposo, scuole, nonché su tutto il territorio dalle ore 21,00 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00

alle ore 16,00.

Art. 20 Settore incaricato al rilascio dell’autorizzazione In base a quanto previsto dall’art. 4 capo II della Legge 241/90 l’unità organizzativa responsabile

dell’istruttoria e di ogni altro adempimento sarà il Settore urbanistica – Edilizia privata.

Il Capo settore di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente

addetto all’unità, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo

procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:

• Esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione

d’ufficio

• Accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP

ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;

• Proporre le eventuali modifiche al presente PGIP, ritenute necessarie per rendere più

funzionale l’utilizzo di questo strumento

• Convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell’eventuale necessità di

acquisire chiarimenti

• Richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-

artistico, l’eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto

• Prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi

adeguatamente e armoniosamente negli edifici e nell’ambiente

• Esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in

conformità a quanto disposto dal presente PGIP e dalle norme vigenti

• Istituire e mantenere il registro delle autorizzazioni

• Indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame

contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si

debbano acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre

amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza

sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

Art. 21 – Modalità per il rilascio dell’autorizzazione Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari, deve

presentare la relativa domanda all’ufficio tecnico comunale allegando in triplice copia:

• Un elaborato grafico contenente estratto catastale di PRGC in scala adeguata

• Una planimetria dell’area interessata dall’intervento, con indicate tutte le misure necessarie

per la valutazione della sicurezza per la circolazione stradale (distanze da semafori,

16

intersezioni, altri impianti pubblicitari, dalla carreggiata, da segnali di indicazione , di

pericolo, di prescrizione ecc.) in scala 1:500;

• Sezione e prospetto elaborato tecnico con indicazione della distanza da ciglio strada, altezza

dell’impianto e larghezza della strada;

• Un rilievo fotografico del contesto urbano nello stato attuale e con l’inserimento del mezzo

pubblicitario. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una

completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari

esistenti;

• Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il

manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della

natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità

alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di

ogni conseguente responsabilità;

• Scheda tecnica contenente il disegno tecnico dell’impianto con relative misure e una

relazione sulle caratteristiche del mezzo pubblicitario precisando il tipo di struttura e i

materiali utilizzati;

• Se l’impianto in progetto utilizzerà circuiti elettrici, il progetto va completato con

l’autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;

• Copia del bozzetto grafico del messaggio pubblicitario;

• Autorizzazione del proprietario del terreno su cui si indente installare il mezzo pubblicitario

• Nel caso di proprietà comunale sarà da versare un canone per l’occupazione del suolo

pubblico in conformità a quanto previsto dal regolamento in materia e comunque con un

canone forfetario minimo di € 100,00

• Copia dei versamenti dovuti come diritti di segreteria per lo svolgimento delle operazioni

tecnico-amministrative in conformità a quanto previsto dal prezziario annuale del Comune;

Salvo diversa indicazione, l’autorizzazione all’installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari

permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, a insindacabile discrezione

dell’Amministrazione comunale, presentando una richiesta scritta tramite raccomandata a/r, sei

mesi prima della scadenza.

Art. 22 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione

E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:

• Rispettare in ogni caso tutele norme di sicurezza prescritte dai regolamenti comunali, dal

Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;

• Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi

pubblicitari, delle relative struttura di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli

interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o

graffiti;

• Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’Ente competente ai sensi

dell’art. 405 comma 1 del D.P.R.495/92, al momento del rilascio dell’autorizzazione od

anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

• Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca

dell’autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste dall’atto di

installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente competente al rilascio;

• Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata

pari al periodo autorizzato.

17

E’ fatto inoltre obbligo al titolare dell’autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di

provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della

manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il

preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali .

Art. 23 - Targhette di identificazione Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese

del titolare dell’autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata

in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile , sulla quale sono riportati i

seguenti dati

• Amministrazione rilasciante

• Soggetto titolare

• Numero dell’autorizzazione

• Progressiva chilometrica del punto di installazione (se su strade statali o provinciali)

• Data di scadenza dell’autorizzazione

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta

intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 24 - Vigilanza Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente,

sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di

conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui

termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte

del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al

soggetto titolare dell’autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale

termine l’ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni,

provvede d’ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell’autorizzazione, oppure procede

alla rimozione dell’impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell’art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza piò

essere svolta, nell’ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri

dell’Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all’Ente proprietario

della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i mezzi temporanei e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi

dell’art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell’art. 23, comma 1, del Nuovo Codice

della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di

contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell’autorizzazione o del concessionario. In caso

di inottemperanza si procede d’ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare

dell’autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi esposti difformemente dalle autorizzazioni

rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto

dell’autorizzazione entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio,

rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell’autorizzazione.

Art. 25 - Rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all’installazione,

sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla

revoca dell’autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente PGIP. Ai sensi della legge

472/1999, art. 30, in caso di installazione abusive o in contrasto con quanto contenuto nel PGIP il

Comune diffida l’autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo pubblico, nei

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modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni

dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad

effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico

dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel

caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati sul suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio

del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e fasce di pertinenza costituisca

pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel PGIP, il

Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 26 - Norme transitorie Le norma del presente PGIP si applicano a tutti gli impianti pubblicitari di nuova installazione;

quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere

dell’autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di

manutenzione straordinaria.

Eventuali modifiche o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di

Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano

l’adeguamento automatico del presente PGIP.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 - Premessa In questo Piano sono considerate le strutture adibite al servizio delle pubbliche affissioni, nel

rispetto delle norme previste dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, dal Codice della strada D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.,

dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992 e dal D.Lgs. 507/1993.

Vengono stabilite le dimensioni, le caratteristiche e la foggia di tali strutture, nonché la singola

ubicazione specifica, con l’individuazione del formato e della destinazione d’utilizzo.

Tutte le indicazioni di misure di indicazione di misure o dimensioni delle strutture o degli spazi,

riportate nel presente Piano sono da intendersi come xxx cm di base per yyy cm di altezza.

Art. 28 – Criteri Le strutture previste hanno dimensioni 140 x 100, 140 x 200, 200 x 140, 300 x 200 e grande

formato (600 x 300) .

Le strutture devono essere collocate in posizioni che consentano la libera e totale visione e

percezione del messaggio da tutti i lati utilizzati per l’affissione.

Le strutture dovranno recare una targhetta con l’indicazione “Comune di Caselle Torinese –

Struttura riservata affissioni (commerciali, istituzionali, necrologi, soggetti art. 20)” e nel caso di

strutture in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

La ripartizione delle superfici di affissione prevede le seguenti destinazioni d’uso:

• Strutture pubbliche da destinare ad affissioni di natura istituzionale

• Strutture pubbliche da destinare ad affissione di natura sociale o prive di rilevanza

economica

• Strutture pubbliche da destinare ad affissioni di natura commerciale

• Strutture da destinare ai privati per le affissioni dirette

Le strutture si differenziano inoltre secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:

• Stendardo/cartello: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti, infissi

nel terreno ed a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all’esposizione di

manifesti tramite affissione per incollaggio. Tali strutture possono essere dotate di accessori

(fioriere)

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• Tabella murale: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in

metallo che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all’esposizione di manifesti

tramite affissione per incollaggio.

• Poster: struttura auroportante mono o bifacciale costituita da piedritti, infissi nel terreno ed a

sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all’esposizione di manifesti tramite

affissione per incollaggio con dimensioni di mt. 6 x 3.

Art. 29 – Quantità e ripartizione delle superfici La superficie destinata al servizio per le pubbliche affissioni è calcolata in maniera proporzionale al

numero degli abitanti. La misura minima è fissata in 12 m² ogni mille abitanti.

La superficie destinata alle pubbliche affissioni è pari a circa 700 m².

Detta superficie viene così ripartita:

• Affissioni istituzionali 18% (m² 127,4)

• Affissioni necrologiche 9% (m² 67,2)

• Affissioni soggetti art. 20 3% (m² 19,6)

• Affissioni commerciali 70% (m² 492,20)

• Affissioni dirette 20% oltre la sup. minima prevista per le pubbliche affissioni

pari a m² 36.

Art. 30 – Ubicazione Le superfici da destinare alle pubbliche affissioni sono calcolate nel presente piano e possono

considerare anche strutture da ubicare anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi

proprietari. L’utilizzo dei muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non

comporta alcuno compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi

acconsentano.

Le strutture destinate ad affissione diretta dovranno essere collocate nei punti previsti nel presente

piano e dovranno avere le dimensioni in esso previste; i punti ove il presente piano ha previsto la

localizzazione di dette strutture si intendono in deroga, ove incompatibili, alle norme del presente

Piano.

Art. 31 – Assegnazione di spazi per le affissioni dirette Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 507/93, viene attribuita a soggetti privati, la facoltà di installare

strutture per l’effettuazione di affissioni dirette.

Tali strutture devono essere fornite e collocate a cura e spese del privato concessionario nel rispetto

di tutte le norme previste nel presente Piano. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è

come precedentemente evidenziato, fissata in m² 36.

Lo spazio utile di tali strutture non potrà essere diverso dai seguenti formati: 140 x 200; 200 x 140;

140 x 100; 300 x 200; 600 x 300.

Detti spazi saranno affidati in gestione ai privati mediante domanda di autorizzazione, ai sensi

dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., allegando alla domanda, da presentare in duplice

copia, la documentazione di seguito descritta:

• Un progetto in scala adeguata delle viste della struttura con l’indicazione dei materiali e

misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo

fotografico e del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono

essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri

impianti pubblicitari esistenti;

• Un’autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il

manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della

natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità

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alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di

ogni conseguente responsabilità;

• Una dichiarazione che attesti la conformità dell’installazione da effettuare alle norme del

presente piano;

• Eventuale autorizzazione da parte del soggetto proprietario del suolo o dell’immobile su cui

dovrà essere realizzata l’opera;

• Per l’installazione di più strutture è necessario presentare una sola domanda ed una sola

autodichiarazione di stabilità. Per le successive domande può essere ritenuta valida la

prima autodichiarazione prodotta.

Permane l’obbligo del pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’imposta

comunale sulla pubblicità, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle

procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Le strutture fornite ed installate dal privato dovranno rispettare le caratteristiche costruttive generali

delle strutture previste dal Piano o potranno avere caratteristiche migliorative.

Art. 32 – Tipologie e caratteristiche generali delle nuove strutture per affissioni La suddivisione tra le tipologie di strutture ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti

criteri generali:

DESTINAZIONE D’USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro

destinazione d’uso in :

• Strutture per affissioni istituzionali

Rientrano in questa tipologia le strutture preposte alla comunicazione, informazione e

diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di

diritto pubblico senza fine di lucro.

• Strutture per affissioni necrologiche

Rientrano in questa categoria le strutture che sono utilizzate per le affissioni degli avvisi

mortuari, e/o ringraziamenti o per la diffusione di messaggi non finalizzati al lucro a cura di

soggetti economici.

• Strutture per affissioni commerciali

Rientrano in questa tipologia le strutture adibite all’esposizione periodica di messaggi

pubblicitari.

• Strutture per soggetti Art. 20

Rientrano in questa tipologia le strutture adibite alle affissioni di manifesti da parte dei

soggetti elencati all’art. 20 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., che devono avvenire secondo le

modalità specificate all’art. 20 bis del medesimo.

Le strutture saranno riservate ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura “Riservato

alle affissioni………….” riportata sulla parte superiore della struttura stessa.

TIPOLOGIE E FORMATI

Le strutture previste nel presente Piano saranno gli unici spazi sui quali, successivamente

all’adozione del PGIP, sarà permessa l’affissione di manifesti. I formati utilizzati saranno

uniformati ai seguenti:

Stendardi/cartelli: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra.

Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le

dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

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cm. 140 x 100; com. 140 x 200; cm. 200 x 140.

Tabelle murali: sono composte da pannelli con cornice fissati su muro. Possono essere utilizzate

su di una sola facciata. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le

seguenti: cm. 140 x 100; cm. 140 x 200; cm. 200 x 140:

Poster: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti, infissi nel terreno

ed a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all’esposizione di

manifesti tramite affissione per incollaggio con dimensioni di mt. 6 x 3.

Le strutture potranno essere dotate di un ulteriore spazio pubblicitario oltre a quello riservato

all’affissione, come visibile dalle caratteristiche tecniche allegate; utilizzabile per l’esposizione di

pubblicità permanente e comunque indipendente dall’affissione. Le strutture previste nel nuovo

schema distributivo possono quindi essere tutte provviste di spazio pubblicitario, successivamente

denominato sopralzo.

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE

La pulizia delle strutture è effettuata a cura e spese del servizio pubbliche affissioni, con intervalli

di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di

manifesti affissi e nell’eventuale lavaggio della struttura.

E’ cura del concessionario, qualora il servizio affissioni sia affidato a terzi, evidenziare situazioni di

deterioramento o danni subiti dalle strutture in uso, al fine di procedere alla riparazione o

sostituzione della struttura. Gli uffici comunali incaricati (Settore Lavori Pubblici – Settore

Vigilanza) possono segnalare eventuali manufatti danneggiati o che necessitano di interventi di

manutenzione al concessionario.

Art. 33 – Caratteristiche estetico-costruttive delle strutture per le pubbliche affissioni Tutte le strutture da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche

costruttive:

• Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno

essere realizzate in ferro, previo trattamento di zincatura

• I cartelli utilizzati per l’affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in ferro

e di una superficie, per l’affissione del manifesto, in lamiera zincata dello spessore di 10/10.

• Tutte le strutture d’affissione dovranno essere dotate alla sommità di una cimasa idonea a

segnalare la tipologia della struttura e recante il nome del Comune.

Le caratteristiche tecniche delle strutture risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate;

altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse

per estetica complessiva, materiali di costruzione e foggia.

Art. 34 - Sanzioni Le violazioni alle disposizioni del presente P.G.I.P, quando non diversamente sanzionate da

specifica normativa, sono punite ai sensi dell’rt. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con una

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

Art. 35 – Norme finali. Entrata in vigore Il PGIP, adottato con deliberazione del consiglio Comunale entra in vigore a far data dal

01.01.2011.

22

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti

comunali che disciplinano la materia di cui al presente piano.

Il PGIP è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, su segnalazione del funzionario responsabile del

Settore Urbanistica ed a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Tali modifiche, se apportate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale,

avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell’anno a cui il bilancio di riferisce.

Il piano delle pubbliche affissioni potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di

variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di

ogni altra causa che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti per le

pubbliche affissioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazioni le leggi nazionali,

regolamenti nonché i regolamenti locali in materia vigenti.

23

PIANO GENERALE IMPIANTI

ALLEGATO “B” - SCHEMA IMPIANTI PUBBLICITARI

riferimento

Piano Generale MEZZO PUBBLICITARIO zona A

centro storico

zona B

1° cintura

zona C

2° cintura

1 Preinsegna no si si

1.1 Preinsegna formato ridotto si si si

2 Cartello si si si

2.1 Tabella si si si

3.1 Striscione si si si

3.2 Locandina si si si

3.3 Stendardo si si si

4 Segni orizzomtali reclamistici no no si

5 Impianto pubblicitario di servizi si si si

5.1 Pensiline si si si

5.2 Palina di fermata mezzi di trasporto si si si

5.3 Orologio si si si

5.4 Cestino portarifiuti si si si

5.5 Transenna parapedonale si si no

5.6 Impianto informativo si si si

6.1 Impianti di pubblicità o propaganda si si si

6.2 Bacheca si si si

6.3 Impianto a messaggio variabile o led luminosi si si si

6.4 Mezzo pittorico si si no

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ALLEGATO C)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Individuazione onomastica in base alla zonizzazione:

ZONA “A”

Via Circonvallazione numeri dispari

Via Aceri

Via C. Cravero

Via B. Bona

Via D’Andrà

Vicolo Casassa

Via Roma

Via Cappuccino

Vicolo F.lli Quadro

Via Gibellini

Via Bianco Barbania

Piazza Canavera

Piazza Matteotti

Via Martiri Libertà parte

Piazza Boschiassi

Via Leinì

Via Gonella

Via Gen. Guibert

Via Teatro

Piazza Europa

Via Torino parte

Via Fabbri

Via Mazzini

Piazza dell’Emigrante

Piazza Resistenza

Via Garibaldi

Via F.lli Kennedy

Piazza Berlinguer

Vicolo Balchis

Vicolo Bugella

Via Massa Cerutti

Piazza A. Mensa

Strada Aeroporto parte- numeri pari

25

ZONA “B” CASELLE

Strada Svincolo Aeroporto lato sin.

Strada Ciriè

Via della Zecca

Via Filatoio

Via Molinotto

Via Castagna

Via Gastaldi

Via Raby

Via G. Tua

Via Converso

Via Piovano

Via Laclaire

Via Scotto

Via Castellamonte parte

Via Garolla

Via Crosetto

Via F. degli Orologi

Via Madonnina numeri dispari

Via E. da Susa

Via Suor Vincenza Benefattrice

Via Fiore

Via Alighieri

Strada S. Maurizio

Piazza Falcone

Via Circonvallazione numeri pari

Via Cena

Via Botta

Via Gozzano

Via Giacosa

Via Trilussa

Via Einaudi

Via Vietta

Via Puccini

Via Brofferio

Via Meucci

Via Lattes

Via Casella

Via Martiri parte

Viale A. Bona

Via Moro

Via Fabbriche parte – numeri pari

Via Quarantelli

Via Casorati

Via Monti

Via Bernini

Via Carena

Via Montessori

26

Via Madre Teresa di Calcutta

Via Caldano parte

Via Che Guevara

Via Gramsci

Via Ferrari

Via Fattori

Piazza Allende

Via Pertini

Via Papini

Via Meano

Via Demonte

Via Cavour

Via Colleoni

Via Conte Bussone

Via Salga

Via Manzoni

Via Giusti

Via Braccini

Via Canavera

Via Trabalzi

Via Fogazzaro

Via Perotti

Via Pirandello

Piazza Borsellino

Via Grassi

Via Gobetti

Via Castagneri

Via Magellano

Via Gandhi

Via Vernone

Via Polo

Via Vespucci

Via Colombo

Via Doria

Via Caboto

Via Audello

Via Italia 61

Via Risorgimento

Via Venaria parte

Prato Fiera

Via Assietta

Via Ciamarella

Via Torino parte

Via Capra

Via Savonarola

Piazza Vittime Nassirya

Via Badini Confalonieri

Via Accossato

Via Sauro

Via degli Alpini

Via Toti

27

Strada Torino parte

Strada Aeroporto parte

Via Luther King

Via dei Passeri

Via dei Cuccioli

Via Battisti

Via dei Castori

Via del Lupo

Via Spandre

Via Mussa

Via Giovanni XXIII

Via Don Bosco

Piazza Merlo

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ZONA “C” CASELLE

Via Montrucca superiore e inferiore

Via Canaprili

Via Fabbriche parte lato sinistro

Via Grangiotti

Via Francia

Via Follone

Via Caldano parte

Via Venaria parte

Via Lazzaretto

Via Levanne

Via Rocciamelone

Via Commenda

Via Acacie

Via del Lago

Via Don Marchetti

Strada Leinì

Via S. Vittore

Strada Malanghero

Via Quattro Case

Via Monache

Via Vanicola

Via Auture

Via Lavoresco

Borgata Rocci

Via Cernaia

Via Pitocca

Via Bollettina

29

ZONA “B” MAPPANO

Via Goretta numeri pari

Via Vittona

Via Don Puglisi

Via Cottolengo

Via Fontanili

Via Cà Nuova

Via Juvarra

Via Marconi

Via Reisina

Via Mappano parte

Via Cuorgnè

Via Verdi

Via Parrocchia

Via Da Vinci

Via Vecellio

Via Leopardi

Via Borgaro

Piazza Repubblica

Piazza Pavese

Via Rossini

Via Raffaello

Via Buonarroti

Via Dalla Chiesa

Via Avogadro

Piazza 1° Maggio

Via Carducci

Via N. Costa

Via Don Murialdo

Piazza Papa Giovanni Paolo II

Via Bocciardina

Via Giotto

Via Alfieri

Via Pascoli

Via Bramante

Via Don Amerano

Via Case Sparse

Via Argentera parte

Via Donizetti

Via Saragat

30

ZONA “C” MAPPANO

Via Goretta parte

Via del Castelletto

Via del Fanghetto

Via Mappano parte

Via Argentera parte