Città metropolitana - Presentazione

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Legge 7 aprile 2014, n. Legge 7 aprile 2014, n. 56 56 (G.U. n. 81 del 7/4/2014) (G.U. n. 81 del 7/4/2014) Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 1

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a c. di S.Conte / M.Montagner

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Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56(G.U. n. 81 del 7/4/2014)(G.U. n. 81 del 7/4/2014)

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni

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Legge 7 aprile 2014, n. 56Legge 7 aprile 2014, n. 56 La Legge n. 56/2014, entrata in vigore l’8/4/2014, detta un’ampia

riforma in materia di enti locali, prevedendo l’istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.

In seguito all’introduzione delle nuove norme, le Province (in attesa dell’abolizione costituzionale) subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.

Tali norme sono in vigore già in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014.

Nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle province.

In materia di istituzione di città metropolitane restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale conformemente alla loro autonomia e l’esclusione per le province autonome di Trento e Bolzano e per la regione Valle d’Aosta.

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Le città metropolitaneLe città metropolitane

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Le CITTA’ METROPOLITANELe CITTA’ METROPOLITANE

La L. 56/2014 dà finalmente attuazione alle città metropolitane , previste nel nostro ordinamento fin dalla L. 142/1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma ancora mai realizzate.

L’istituzione delle città metropolitane è oggi indispensabile per consentire all’Italia di contare su una rete di governo delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.

La prima istituzione delle città metropolitane è prevista entro il 1° gennaio 2015 subentrando alla Provincia omonima.

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Città metropolitane: quali e doveCittà metropolitane: quali e dove

Oltre a quella di Roma Capitale, che avrà un ordinamento a se stante, è prevista l’istituzione di altre nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

A queste si aggiungono quelle istituite conformemente alla loro autonomia speciale dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna ossia Trieste, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.

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Città metropolitane: territorio e risorseCittà metropolitane: territorio e risorse

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. E’ previsto un procedimento di adesione alla Città metropolitana per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa). Il procedimento si conclude con l’approvazione di una legge statale.

Ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate provinciali) della provincia cui subentra. Le risorse della città metropolitana sono date dal patrimonio, dal personale e dai beni strumentali della provincia medesima.

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Città metropolitane: gli organiCittà metropolitane: gli organi

Il sindaco metropolitano è il sindaco del comune capoluogo;

il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione;

la conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana;

entrambe le assemblee sono presiedute dal sindaco metropolitano.

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Il sindaco metropolitanoIl sindaco metropolitano

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Può nominare un vicesindaco (e delegargli stabilmente funzioni), scelto tra i consiglieri metropolitani, dandone immediata comunicazione al consiglio. Non è prevista l'istituzione di una giunta metropolitana , ma il sindaco metropolitano può assegnare, nel rispetto del principio di collegialità, deleghe a consiglieri metropolitani (consiglieri delegati) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

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Il consiglio metropolitanoIl consiglio metropolitano

È organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni, è composto da 24 consiglieri nelle città con popolazione superiore ai 3 milioni di abitanti e da 18 consiglieri in quelle con popolazione superiore agli 800mila abitanti (Venezia), 14 nelle altre;

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.

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La conferenza metropolitanaLa conferenza metropolitana

E’ composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l’adozione dello statuto e ha potere consultivo per l’approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

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Incarichi e indennitàIncarichi e indennità

Tutti gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Tuttavia, lo statuto della città metropolitana può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano.

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Lo statutoLo statuto

Lo statuto disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune.

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Le funzioni e le competenzeLe funzioni e le competenze

Sono quelle fondamentali delle province e forti funzioni di gestione in ambiti significativi.

Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, “enti di governo”, con competenza sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

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Città metropolitane: funzioni - 1Città metropolitane: funzioni - 1 adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico

triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;

pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

strutturazione di sistemi coordinati di gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

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Città metropolitane: funzioni - 2Città metropolitane: funzioni - 2 d’intesa con i Comuni interessati la città metropolitana può esercitare le

funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;

promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle città metropolitane dallo Stato o dalle regioni.

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Tempi di attuazione - 1Tempi di attuazione - 1

Per la prima istituzione delle città metropolitane, che avviene alla data di entrata in vigore della legge, è delineato un procedimento piuttosto articolato.

Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

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Tempi di attuazione - 2Tempi di attuazione - 2 Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una

conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.

Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.

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Tempi di attuazione - 3Tempi di attuazione - 3

Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni; alla predetta data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie.

In deroga a quanto previsto per le altre, la città metropolitana di Reggio Calabria si costituirà alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria.

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Differenze Provincia – Città MetropolitanaDifferenze Provincia – Città Metropolitana La Città Metropolitana non ha organi eletti direttamente e in

questa sede gli Amministratori Locali si riuniscono per decidere come svolgere congiuntamente le funzioni attribuite in precedenza alla provincia e assicurare ai cittadini i servizi di area vasta che i singoli comuni non potrebbero fornire per motivi dimensionali o economici.

Uno dei principali effetti è quello di ridurre sensibilmente i costi della politica legati al funzionamento degli organi della Città Metropolitana.

I nuovi “enti territoriali di area vasta”, ispirati alle migliori esperienze amministrative a livello europeo e internazionale (si vedano i casi di Londra, Amsterdam, Barcellona, Monaco), nascono per rispondere ai problemi di una realtà territoriale oggettivamente complessa con la possibilità di intervenire con più incisività sullo sviluppo economico, sui flussi di merci e persone, sulla pianificazione territoriale.

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Unioni e fusioni di Comuni, Unioni e fusioni di Comuni, piccoli Comunipiccoli Comuni

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Unioni e fusioni di ComuniUnioni e fusioni di Comuni La L. 56/2014 irrobustisce la struttura delle Unioni di comuni ,

unificandone e semplificandone la normativa e ampliandone le funzioni da esercitare in forma associata, estese ora a tutte le funzioni fondamentali dei comuni. A queste si aggiungono inoltre altre funzioni, che i comuni possono esercitare ora anche attraverso questo ente (anticorruzione, trasparenza, attività di revisione dei conti, di controllo e di valutazione).

La legge incentiva e favorisce le Fusioni di comuni, adottando specifiche e minuziose innovazioni normative.

Questo percorso dovrà essere strettamente legato a quello che porterà all'istituzione delle Città metropolitane, e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello anch’esse governate dagli amministratori comunali, al fine di trovare l’equilibrio migliore di riordino del governo locale nelle diverse realtà regionali e territoriali.

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Disciplina generale dei Comuni - 1Disciplina generale dei Comuni - 1Per i Comuni sono previste norme che intervengono sugli organi di governo:viene modificato il numero di consiglieri e assessori (rispetto alle riduzioni avvenute con il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011) nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l'invarianza della spesa;nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento;

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Disciplina generale dei Comuni - 2Disciplina generale dei Comuni - 2

la legge introduce la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 3000 abitanti;

è prevista l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti, come stabiliva il D.L. 138/11 convertito con L. 148/2011).

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Riorganizzazione degli Enti Riorganizzazione degli Enti territorialiterritoriali

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Riorganizzazione degli Enti territorialiRiorganizzazione degli Enti territoriali

• La legge prevede che le. pubbliche amministrazioni (PA) riorganizzino la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana .

• La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle PA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; i piani sono comunicati al Ministero dell’economia, al Ministero dell’Interno, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.

• Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario per la redazione del piano.

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Le nuove Province: competenze, Le nuove Province: competenze, assetto istituzionale e tempisticaassetto istituzionale e tempistica

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Ridefinizione delle ProvinceRidefinizione delle Province

La disciplina delle province è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.

Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia.

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Province: competenzeProvince: competenze

La disciplina delle province è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In attesa della riforma subiranno una profonda trasformazione, sia nell’assetto che nelle funzioni.

Le Province vengono individuate come “enti di area vasta”, con limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa per gli enti locali, gestione edilizia scolastica, controllo fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

Funzioni tutte strettamente collegate alle esigenze proprie delle aree vaste o ad attività di supporto per i comuni. Dunque enti sostanzialmente con un ruolo servente verso le comunità locali e i loro cittadini, da un lato, e verso i comuni e gli altri enti locali, dall’altro.

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Province: competenzeProvince: competenze Viene inoltre delineato un complesso procedimento per il riordino

delle funzioni attualmente esercitate dalle province, cui lo Stato e le regioni provvedono sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

Le funzioni trasferite dalle province sono attribuite nell’ambito del processo di riordino ad altri enti territoriali dallo Stato o dalle Regioni secondo le rispettive competenze;

Le funzioni così trasferite dalla province continuano ad essere da loro esercitate fino a quando un altro ente, regione o comune, non subentrerà.

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Province: gli organiProvince: gli organi

Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici. E’ eletto, in via indiretta, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni, ma è prevista la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Le giunte provinciali saranno abolite. Le giunte saranno sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo.

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Province: gli organiProvince: gli organi

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (da 16 a 10). Svolge funzioni di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, è prevista la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale.

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Province: gli organiProvince: gli organi

L’assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo.

Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito.

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Province: assetto istituzionaleProvince: assetto istituzionale

Dopo i primi cinque anni dall’entrata in vigore, è previsto un meccanismo di garanzia della presenza di genere per cui nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato nelle liste per l’elezione del consiglio in misura superiore al 60%;

Nessun dipendente provinciale verrà licenziato o subirà un demansionamento.

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Province: tempisticaProvince: tempistica

• Sono previste scadenze molto precise. La fase di transizione si concluderà il 31 dicembre 2014 e dal 1° gennaio 2015 le province così come le conosciamo oggi non esisteranno più per lasciare spazio alle assemblee dei sindaci.

• Solo per le province non in scadenza nel 2014 è previsto che le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali siano convocate entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dallo scioglimento anticipato. E che l'assemblea dei sindaci approvi le modifiche statutarie entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio provinciale.

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Province: tempisticaProvince: tempisticaEcco le principali date: • entro il 30/ 09/2014 i presidenti (o i commissari) dovranno convocare

le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali; • entro il 31/12/2014 l'assemblea dei sindaci approva le modifiche allo

statuto della provincia, preparate dal nuovo consiglio provinciale;• entro la stessa data si procede all'elezione del nuovo presidente della

provincia; • il Presidente della provincia uscente (o il commissario), che assume

anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

• nella stessa data, e al più tardi il 1° gennaio 2015, entrano in carica a tutti gli effetti il nuovo presidente e il nuovo consiglio.

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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

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