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CIRCOLARI MINISTERO DELLA SANnA 14 agosto 1996, n. 11. P!l"_Yapplicazione del de! Presidecte 30 aprile 1996, n, 3U recante per delia dkettiv3 9?1102jCEE relaiiva ana registrazlone. .. Agli assessor] alia sanita delle regioni e province aU10iUJli1e, servizi vete- rinari Ai responsabili dei servizi veterinari delle regioni e province autonome Ai commissari di Govcrno nelle regioni a statuto ordinario -e speciale Ai direuori degli istituti zooprofilat- tici sperimentali Agli uffici veterinari del M inistero della sanita per gli adcmpimenti CEE Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana intcrna Al Comando carabinieri per fa sanita Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e [orestali - Direzione generate delle pelitiche comunita- rie e internazionali - Direzioiu: generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Al Ministero dell'interno A! dell« [inan:e ;W'A.!.M.A. AI/a Confcderazlone coltivoto>! di- rei Atla Confagricoitori Ail'A.l.A. AliuCopagri All'Assocarni AU'.4ssv[zoo All'Assica AlrA.N.A.S. All'Associazione italiana dei mercati di l/estiame Con il decreta del Presidente della Repubblica 30 apriie 1996, n.317, pubblicato nella Gazzetta VI/iciale della Rcpuhbtica italiana n. 138 del 14 giugno 1996, vicne attuata la direttiva 92/102/CEE relativa all'idenlificazione e alia registrazione degli animali. II predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3I7/1996 introduce una identificazione univoca degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina che eil punta di riferimento per J'espletamento di pill attivita istituzionali, in primo luogo quelle di carattere sanitario che competono ai servizi veterinari ufficiali, rna anche queHe di carauere zootecnico relative agli interventi di sostegno agli allevatori, e quelle di repressione dei reati di frode ed abigeato. Cia comporta, evidentemente, la fruizione dei dati che derivano dall'applicazione del regolamento anche da parte di altre amministrazioni, rna. anche la necessita di fornire urr servizio qualificato ed efficiente agli allevatori, E da sottolineare che sull'anagrafe del patrimonio zootecnico, condotta in modo efficiente e moderno, potranno essere innestate, in quanta vi trovano la base essenziale, le attivita di epidemiosorveglianza veterinaria e la migliore gestione della movimentazione degli animali. Di seguitovengono forniti gli elementi chiarificatori del disposto legislativo e gli indirizzi tecnici per la pratica e uniforme attuazione, sul territorio nazionale, del com- plesso sistema della identificazione degli animali che, e appena il caso di ricordare, deve essere avviato con la necessaria urgenza e priorita. JL CODICE IDENTIFICATIVO DI AZIENDA Per tutte le strutture che rientrano nella definizione di cui all'art. I, comma 5, lettera b (azienda) del decreta del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve essere attivata la procedura che consenta alle stesse l'attribuzione di un numero di cod ice identificativo alfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTAT del cornune D'fC e ubi\.:ata l'azienda, 2 leuere: sig\a della provincia, 3 cifre: nurnero progressive assegnuto all'azien- da). L'attribuzione di tale codice avviene da parte dei servizi veterinari della azienda U,S.L. competente per territorio. II suddetto codice costituisce il mezzo attraverso il quale viene istituito presso ogni azienda V,S.L. il sistema di registrazione (elenco) delle aziende e sul quale si basa la procedura di identificazione degli animali (definizione art. 1, comma 5, lettera a). lnfatti il codice di azienda e parte integrante del cod ice di identificazione del singolo capo, laddove previsto, e costituisce I'elemento di connessione tra le informazioni di cui all'art. 2, comma 1 (e1enco delle aziende), depositate presso Ie aziende U.S.L., ed il Registro di azienda di cui all'art. 3. Le aziende U.S,L. provvedono ad inviare al S.1.A,N. (Sistema informative agncolo nazlOnale) via :SabatinO Gianni, 12I - 00156 Roma, I'elenco delle aziende entro il 15 ottobre 1996. 24 --

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CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANnA

~!RCOLARE 14 agosto 1996, n. 11.

~llrme t2CIlJ!=~~i ~0~~rh:zo P!l"_Yapplicazione del ;;ec;~!~

de! Presidecte dell~_!.eJ)l.d;,~ka 30 aprile 1996, n, 3U!:~~~g~!a­men~ recante _ll.?rm~ per l'::.chJ~ione delia dkettiv3 9?1102jCEErelaiiva ana it1~i'Jt;flc~~0r~_~_.e --~U~ registrazlone. de~!i ani~n~~h)..

Agli assessor] alia sanita delle regionie province aU10iUJli1e, servizi vete­rinari

Ai responsabili dei servizi veterinaridelle regioni e province autonome

Ai commissari di Govcrno nelleregioni a statuto ordinario -especiale

Ai direuori degli istituti zooprofilat­tici sperimentali

Agli uffici veterinari del M inisterodella sanita per gli adcmpimentiCEE

Agli uffici veterinari di confine,porto, aeroporto e dogana intcrna

Al Comando carabinieri per fa sanita

Al Ministero delle risorse agricole,alimentari e [orestali - Direzionegenerate delle pelitiche comunita­rie e internazionali - Direzioiu:generale delle politiche agricole edagroindustriali nazionali

Al Ministero dell'interno

A! /~fi,'1islerO dell« [inan:e

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AI/a Confcderazlone coltivoto>! di­rei ~i

Atla Confagricoitori

Ail'A.l.A.

Ail'Unic~b

AliuCopagri

All'Assocarni

AU'.4ssv[zoo

All'Assica

AlrA.N.A.S.

All'Associazione italiana dei mercatidi l/estiame

Con il decreta del Presidente della Repubblica 30 apriie1996, n.317, pubblicato nella Gazzetta VI/iciale dellaRcpuhbtica italiana n. 138 del 14 giugno 1996, vicneattuata la direttiva 92/102/CEE relativa all'idenlificazionee alia registrazione degli animali.

II predetto decreto del Presidente della Repubblican. 3I7/1996 introduce una identificazione univoca deglianimali della specie bovina, bufalina, suina, ovina ecaprina che eil punta di riferimento per J'espletamento dipill attivita istituzionali, in primo luogo quelle di caratteresanitario che competono ai servizi veterinari ufficiali, rnaanche queHe di carauere zootecnico relative agli interventidi sostegno agli allevatori, e quelle di repressione dei reatidi frode ed abigeato.

Cia comporta, evidentemente, la fruizione dei dati chederivano dall'applicazione del regolamento anche daparte di altre amministrazioni, rna. anche la necessita difornire urr servizio q ualificato ed efficiente agli allevatori,

E da sottolineare che sull'anagrafe del patrimoniozootecnico, condotta in modo efficiente e moderno,potranno essere innestate, in quanta vi trovano la baseessenziale, le attivita di epidemiosorveglianza veterinaria ela migliore gestione della movimentazione degli animali.

Di seguitovengono forniti gli elementi chiarificatori deldisposto legislativo e gli indirizzi tecnici per la pratica euniforme attuazione, sul territorio nazionale, del com­plesso sistema della identificazione degli animali che, eappena il caso di ricordare, deve essere avviato con lanecessaria urgenza e priorita.

JL CODICE IDENTIFICATIVO DI AZIENDA

Per tutte le strutture che rientrano nella definizione dicui all'art. I, comma 5, lettera b (azienda) del decreta delPresidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deveessere attivata la procedura che consenta alle stessel'attribuzione di un numero di cod ice identificativoalfanumerico composto da 8 cifre (3 cifre: codice ISTATdel cornune D'fC e ubi\.:ata l'azienda, 2 leuere: sig\a dellaprovincia, 3 cifre: nurnero progressive assegnuto all'azien­da). L'attribuzione di tale codice avviene da parte deiservizi veterinari della azienda U,S.L. competente perterritorio.

II suddetto codice costi tuisce il mezzo attraverso ilquale viene istituito presso ogni azienda V,S.L. il sistemadi registrazione (elenco) delle aziende e sul quale si basa laprocedura di identificazione degli animali (definizioneart. 1, comma 5, lettera a). lnfatti il codice di azienda eparte integrante del codice di identificazione del singolocapo, laddove previsto, e costituisce I'elemento diconnessione tra le informazioni di cui all'art. 2, comma 1(e1enco delle aziende), depositate presso Ie aziende U.S.L.,ed il Registro di azienda di cui all'art. 3.

Le aziende U.S,L. provvedono ad inviare al S.1.A,N.(Sistema informative agncolo nazlOnale) via :SabatinOGianni, 12I - 00156 Roma, I'elenco delle aziende entro il15 ottobre 1996.

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Il codice di identificazione dell'azienda e quindiattribuito alia singola struttura definita dai parametrirelativi aJl'ubicazione territoriale e da!le informazioni dicui all'art. 2, primo comma.

Il suddetto codice e univoco e non ripetibileindipendenternente dalle specie allevate 0 detenute pressole aziende.

Nel caso si tratti di azienda che effettua latransumanza, la rcgistrazione e l'assegnazione del codicedi identificazione viene effettuata dalla azienda V.S.L.che ha la competenza sul territorio ove e ubicata la sedefissa dell'azienda (ovvero la sede in cui gli animalitrascorrono il periodo invernale 0 autunnale). Nel caso diaziende che effettuano la transumanza prive di unaqualsiasi sede fissa (pascolo vagante) 0 di allevamentocostantemente allo state brado si fa riferimento alcomune ave il responsabile dell'azienda ha ' stabilitoI'effenivo domicilio.

In particolare, it responsabile dell'azienda, inteso comeproprietario 0 responsabile di qualsiasi stabilimentoagricolo, costruzione aJlevamento all'aria aperta (es.: allostate brado) 0 altro luogo, cornprese stalle di sosta emercati, in cui gli animali sono tenuti,allevati 0

commercializzati, dovra richiedere ai servizi veterinaridella azienda U.S.L. cornpetente, entro venti giornidall'inizio dell'attivita, l'attribuzione di un cod ice diidentificazione aziendale (art, 2, comma 2).

Ai fini della registrazione delle aziende i serviziveterinari delle aziende V.S.L. predispongono un modelloper la richiesta di attribuzione de! codice (vedasi ilfacsimile allegata I) che deve contenere, oltre alleinformazioni minime di cui allart. 2, comma J, delregolamcnto n, 317/1996 anche le seguenti informazioni:

0) qualora il responsabile di azienda di cui all'art. 2,comma I, lettera e), sia diverse dal detentcre deglianimali di cui alla preccdente lettera della stesso commadovranno essere raccolri i dati rclativi a! dornicilio, aliaresiccnza, al cod ice fiscak e <\!!a partit::! LV.A.;

h) 1e coordinate geografichc dc!l'azienda: tale datovemi registrato, ove gi,l disponibile, in particolarequando I'azienda esituata in aree ave risultano in attivitaosser'lutori epidemiologici regionali veterinari 0 ne eprevista l'istituzione;

c) la tipologia prevalente degli animali presenti inazienda (vedasi allegato 2 per Iedefinizioni applicabili aIlediverse categorie di animali) ncnche la consistenzanumerica:

d) deve essere indicato se trattasi di aziendatransumante 0 stanziale oppure a pascola vagante;

e) nel caso di azienda suinicola deve essere indicatose trattasi 'di azienda aderente ad un consorzio di tuteladelia denominazione di origine dei prosciutti, ufficialmen­te riconosciuto e il cui disciplinare preveda la marcaturadelle cosee dei suini con il codice di identificazionedell'azienda.

Le informazioni contenute nella richiesta di attribuzio­ne del ccdice aziendale sono Ie medesime che devonorisultare anche sul frontespizio del registro aziendale,pertanto il.modello di.richiesta potra essererealizzato inmodo da costituire 10 stesso frontespizio del registroaziendale,

Fenno restando quanto previsto all'art, 2, comma 5,S0:10 esonerati dalla richiesta di attribuzione del codiceaziendale anche quelle aziende che sono gElattualmeuteregistrate presso i servizi veterinari delle aziende V.S.L. inIunzione dei piani di profilassi delle malattie infettive.Anche in questa caso il servizio veterinario provvedeall'attribuzione d'ufficio di detto codice in modo tale cheil codice aziendale sia univoco e non ripetuto indipenden­temente dalle specie allevate.

Si ricorda che il codice, precedentemente assegnato adaziende che hanno cessato l'attivita, potra essereriutilizzato dopo tre anni dalla comunicazione allaazienda V.S.L. di cessazione dell'attivita.

IL DETENTORE DEGU ANI~ALI (art. I, comma 5, lettera c)tqualsiasi persona [isica 0 giuridica responsabde anchetemporancamente degli animali),

II decreto del Presidente della Reoubblica 30 apri'e!996, n.317, ir1dividua nella Iigura ~icl detentorc dt'Clianimali la persona giuridicamente rcsponsabiie de::,liadempimenti previsti ai fini dell'identificazione e dellaregistrazione rid bestiame eccezion fatta per i punti in cuiviene specificatamente indicata la figura de! responsabitedell'azienda (ad csempio art. 2, comma 2: richi,;;sta diattribuzione del codice di identificnione aziendaie).

Al detentore fanno riferimento pili codici aziendaliqualora quest'ultimo risulti re:;ponsabile di animaliten uti, allevati 0 commercializzati in strutture che hannadifferenti ubicazioni terri tori ali. Inoltre il detentore eresponsabile delia compilazione di piu registri aziendaliquando detiene, alleva 0 commerciaIizza animali apparte­nenti a specie differenti.

AiJini dell'identificazione· del detentOJ;eaI momentodell'assegnazione del codice. di azienda,deve essernercgistrata sia. la partita LV.A. sia il codice fiscale Quandoentrambi disponibili.

25 -.

lL REGISTRO AZrENOAI.E

(Art. 3)

II registro di azienda, per essere valido ai fini deldecreta del Presidente della Repubblica n. 317/1996 deverecare sia il timbre dell'A.S.L. cornpetente sia la sigla delresponsabilc del servizio veterinario 0 del veterinarioufficiale delegate.

Nelle zone geografichc particolarmente disagiatc, ecum dei scrvizi vetcrinari attuare procedure applicative(he agevolino la vidimazionc dei registri ivi compresa laconsegna da parte del detcntore dcgli animali e larestituzione da parte dei servizi allo stesso.

11 registro deve contenere almeno le informazioni di cuiai modelli allegati 3, 4 e 5 (e prevedere 10 spazio per leeventuali annotazioni da parte dei veterinari ufficiali e dialtre persone incaricate ufficialrnente dal Ministero dellerisorse agricole, a1imentari e forestali (ad esempio per i1controllo del regime dei premi zootecnici).

In particolare deve essere previsto lo spazio sufficienteper:

a ) la data dell'ispezione e la firma dell'esecutore delcontrollo ufficiale;

h) eventuali annotazioni.

II registro di azicnda potra integrarsi ed essere unificatoad altri sisterni di registrazione anche informatizzati giaesistenti nelle azicnde a condizione che vi siano riportatealmena le informazioni previste dai modelli allegati aliapresentc eircolarc e da/decreto del Presidents dellaRepubblica 30 aprile 1996, n. 317.

La vidirnazione del registro non sara necessaria qualoracsistano gia dei registri istituiti per altri fini ufficialisempreche contengano le inforrnazioni previste negliallegati. I servizi veterinari delle A.S.L. avranno cura ditenere annotati il numero dei registri via via vidimati aisingo!i detentori e di cui hannopi·eso visionc, nonche ilnumero deBe puginedi cui sono costituiti e la 9ata dellavidimazione.

Qualora si tratti di rcgistri informatizzati c con rdativastampa dei dati non enecessaria la vidimazione da partedei veteri!1ari della azienda V.S.L. competente di tutte Iepaginc stu.rnpatc quando per la stampa vengono utilizzatimoduli continui preventivamente timbrati e vidimatipagina per pagina da alLro ente ufficiale(ad esempio perfini fiscali).

Ogni detentore e resDonsabilc della registrazione deg!ianimali suI registro aziendale: Ie infonnaZlOnl nportate­Uovtanno essere confonni a auanto orevistoall'art. 3,cbmml2, 3e 4, a seconda delle specie detenute.

II tempo di tte giorni previsro per Ja registrazione dellenascite 0 delle introduzioni di animali della specie bovinasui registro azienda!e viene calcolato a decorrere dalladata di marchiatura del capo. Si precisa inoltre che lamarchiatura deve avvenire prima di qualsiasi movimenta­zione dell'anirnale e cornunque entro trcnta giorni dallanascita per bovini e bufalini, settanta per i suini e sessantaper ovini e caprini.

Per quanto riguarda gii ovini ed i caprini destinatidirettamente ad un impiaruo di rnacellazione prima deisessanta giorni di-cta, l'esenzione dall'identificazione deveintendersi come esenzione dall'identificazione individualeai sensi del decreta del Presidente della Repubblican. 317/1996; sono in ogni caso fatte salve Ie norme relativeall'identificazione ai sensi del decreta lezislativoII. 286Jl994.

Qualora il proprietario degli animali sia differente daldetentore sara necessaria indicare sui registro aziendale iriferimenti del primo (estremi anagrafici).

Nei mercati il responsabile, che e solo temporanea­mente detentore degli animali, puo utilizzare copia deldocumento di identificazione di cui all'allegato 7, 0 delcertificate sanitario che scorta gli animalidurante la loramovirnentazione e del modello 4 come parte integrante delregistro aziendale (decreto del Presidente della Repubbli­ca n. 317/1996. art. 3, commi 8 e 9).

I Si noti che l'utilizzo dei documenti di accornpagnamen-

\

to citati, in sostituzione della compilazione del registro diazienda, e possibile esclusivamente nei mercati (deeretodel Presidente della Repubblica n. 317/1996, art. 3,comma 9).

Per quanto riguarda Ie stalle di sosta dei commercianti,il cui esercizio e la cui vigilanza devono essen: conformi aquanta previsto all'art. 17 deldecreto del Presidente dellaRepubblica n. 320/1954, non e possibile ricorrere aliasuddetta procedura di registrazionc: la registrazione degiianimali cleve quindi avvenire conformemente a quantaprevisto dal decreto del Presidente della Repubblican. 317/1996 come per tutte Ie altre tipologie di azienda.

In ogni tipologia oi azienda comunque (stabilimentiagricoli, allevamenti ail'aria aperta, stalie di sosta, mercatiecc.) i documenii ufficiali di identificazione degli animaJio i documenti di scorta utilizzati ocr la loro movimenta­zione devono essere conservati ·insieme al registro diazienda per un periodo di 5 anni a disposizionedell'autorita competente (art. 3, comma 10).

II registro deve esscre tenuto presso l"azienda. Perquanta riguarda Ie aziendeprive-di quatsiasisede fissa 0

alia stato brado, iI registro e tenuto presso la sededeli'elTettivo domicilio deldetentore dcgli animali.

-- 1.6-

Per la registrazione di bovini da ingrasso, identificatiindividualrncnte COil numeri di identificazione in ordineprogressive, potra essere consentita la registrazicne pergruppo indicando it prime e l'ultimo numero della partita,facendo riferimento alla documentazione di scorta.L'utilizzo di taleprocedura deve essere concordato con ilservizio veterinario competente per territorio ed in talecaso sul registro deve cssere rnantenuta una evidcnteconnessione tra le inforrnazioni del carico e dello scaricodei capi di bestiame appartenenti alla medesima partita,

Inoltre la registrazione dei bovini deveavveniremantenendo un riferimento con i modelli 4 can cui sanastati movimentati gli anirnali e con i certificati di origine.

11 cornrnercio di vitelli e di suini in forma di «tentatavendita» ove consentito, comporta in ogni caso lapresenza di un registro con tutti gli obblighi che neconseguono ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 317/1996.

I servizi veterinari delle aziende unita sanitarie loculidevono acquisire i dati identificativi degli animali presentiin azienda al momenta dena prima applicazione delregolarnento (situazione precedentc) entro ii 15 novembre1996.

Tali dati verranno trasmessi, su specifica richiesta, alSJ.A.N. (Sistema informative agricolo nazionale) viaSabatino Gianni, 121 ~ 00156 Rorna.

I servizi veterinari delle aziende unita sanitarie locali,recandosi presso le aziende nell'arnbito delle attivita dicornpetenza e comunque almeno con periodicita seme­strale, verificano la corretta tenuta del registro di azienda;almeno una volta all'anno deve essere effettuato uncontrollo della consistenza dell'allevamento che sarautilizzata ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe azien­dale presso I'azienda unita sanitaria locale.

Tali adempimenti sostituiscono quelli previsti dalleseguenti norme: decreto ministeriale 2 luglio t992, n. 453,art. 3, commi 3 e 4, decreto ministeriale 27 agosto 1994,n. 651, art. 3, cammi 4 e 5, decreto ministeriale 15dicembre 1995, n. 592, art. 3, cammi 4 e 5, decretoministeriale 2 maggio 1996, n. 358, art. 3, commi 6 e 7;dato che nella sostanza trattasi di obblighi e disposizionianaloghe.

Si ribadisce che la registrazione degli animali cleveavvenire su registri diversi in funzione delle specie allevatee quindi questa adempimento puo comportare la presenzadi Pltl registri di azienda identificati con 10 stesso numerodi ·codic~ aziendalc in reiazione al numero delle specieaHevate.

IDENTlFICAZ10NE DEGLl ANIMAL!

(Art. 4)

Ilmarchio di identilicazione· previsto dal· decretodelPresidente della Repubblica n. 317/1996 sostituisce tutti imarchi ufficiali apposti per Ie diverse finalita ed acql1istaCOS! il valore di unico marchio ufficiale.

L'animale si considera identificato esclusivamentequando tutti i componentidel codice idcntificativo sanaprcsenti e.Ieggibili.

Specie bovina.

L'identificazione degli animali della specie bovinaavvicne nei termini previsti dal regolamento con unamaroa conforme alle tipologie di cui all'allegato 6 (maroaauricolare di tipo standard - figura a; marca auricolare apunzonatura - figura h).

L'utilizzo delia marca auricolare «apunzonatura» econsigliato per gli animali importati in grosse partite edestinati all'ingrasso.

L'utilizzo di marche a punzonatura potra essereeffettuato anche nel caso in cui le marche di tipo standardnon siano disponibili: cio potra comunque avvenire soloper un periodo transitorio.

Ogni capo viene identificato per mezzo dell'applicazio­ne di una marca all'orecchio sinistro.

La marca ecostituita da due parti, conforrni a quantaprevisto negli allegati 6a e 6b, ed il punto di unione deveessere costruito in modo che la marca non possa essereriutilizzata una volta aperta.

II materiale di costruzione e in plastica flessibile dicolore giallo e deve recare stampata in modo indelebile Iadicitura «IT» e 10 stemma della Repubblica italiana.

Le scritte, di colore nero, dovranno essere indelebili epreferibilmente stampate can tecnologia laser.

Indicativamente i caratteri riportati sulle marcheuvranno almeno Ie seguentidimensioni:

a) marca auricolare tipo standard:

codice 1STAT del comune, sigla provincia, codiceazienda: mm 5;

anno di nascita, numero progressivo azicndaleidentHicativo dell'animale: mm 25;

b) marca auricolare tipo «a punzonatura»:

parte A: sigla provincia: mm. 7; an no di nascita 0

di apposizione della marca (punzonabile): mm. 15numero progressivo del. capo: mm. 20;

parte B: caratteri punzonabili da utiJizzarsi perriportare il codice ISTAT del comune, it numeroprogressive dell'azienda, leUere da utilizzarsi per codificadelle aziende quando in numero superiore a 999 percomune. n codice aziendale puc anche essere giapreimpresso a stampa.

Per le.lettere da utilizzarsi ai fini deHa codifica dell'annodi nascita 0 di apposizione della marca auricolare vedasitabella riportata neH'aBegato 6a.

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Per la tipologia di numerazione da utilizzarsi ai finidell'identificazione di bovini in aziende con piu di 1000capi da identificare per anna si veda 1'1 nota Jdell'Allegato 6.

Analoga numerazione sad. utilizzata per l'attribuzionedel codice aziendale.

Si noli chc la lettera relativa all'anno di nascita cstataprevista con un caratterc punzonabile al tine di consentire!'utilizzo delle rnarchc per un ceriodo di due anni.

Considerate che in Italia sono attualmcnte operativeaziende configurate come «ccntri di smistamcnto dcivitelli da ingrasso» importati cia Pacsi tcrzi, i servizivetcrinari delle aziende unita sanitarie locaii compctentiterritorialmente, scntito it parerc delle regioni 0 delleprovince autonomc, pOSSODO consentire, al fine dipervenire ad un razionale utilizzo dci codici diidentificazione disponibili, la movimcntazione dei vitelliverso le azicndc di ingrasso di ultima destinazionc doveverranno identificati conformemcnte al decreta delPresidentc della Repubblica n. 317/1996. Talc movimcn­tazione dcve avvenire adouando precisi provvcdimentisanitari (vincolo sanitario) per l'identificazione a destineda riportare sui Mod. 4 ed in modo da mantenere una.corinessione con i document! che hanno scortato glianimali aH'atto ddia introduzionc in Halia.

L'identilicazione di tali vitelli nell'azienda di destina­zione cleve e;sscre effettuataimprorogabilmente entro 30giorni dalla data in cui gli animali hanna superato icontrolli previsti d<ll decreto legislativo 3 marzo 1993,n.93.

II sistema di identificazionc dci bovini ccompldato, aregime, da un documentO' di identificazione del bovinacon forme a quanta previsto all'allegato 7, in tre capie conmatrice dcpositata presso l'autorita preposta a! rilascio,che viene consegnata al momento della fornitura dellemarche auricolari. Quando Ie marche presentano, oltre alcod ice aifanumerico, un codice di Iettura a barrequest'ultimo clovr~. esscre riportato sui predettodoeu­mento eli idcntiiicazione.

A regime nel momenta in cui vengono applicate Iemarche auricolari ai bovini, il dctentore responsabik dcglianimali provvede a compilarc ed inviare al servizioveterinario dell'i\SL compctcntc per territorio copia del«dOCUlTIcnto di idcntificazione del bovino» di cuiall'allcgato 7. Latrasmissione deBe schede aHa aziendaunit:i sanitaria locale competente avvernl almeno concadenza mcnsile e comunque prima della spastamentadei capi.

Tale doculTIcnto di identificazione, deve esscre previstoanche per gli animali introdotti clui··Pacsi-mcmbridcll'Unione europea, animali che, come no to, manten­gona it marchio di identilicazione apposto all'origine(art. 7, comma I).

Specie suina

II criterio eli identificazione degli animali della speciesuina fa riferimcnto a quanto previstodal decreto delPresiderite della Rcpubblica n.317(1996, Allegate II, ealledisposizioni emanate fino ltd. oggi ed in particolarequeilc ai finidelia profilassi della peste iminaclassica.

Pcrtunto i suini dovranno essere idcntificati con untatuaggio sull'orccchio sinistro 0, in alternative oveprcvisto (Allegato 11, punto 1, decrero del Presidcnrc dellaRepubblica 11.317/1(96), sullaparteesternadellecosce,con caratteri aventi un'altezza minima di 5 rnilliructri siaper le lettere chc per le cifre.

II numero di ouratteri di cui si cornpone il codiceprevisto dal rcgolamento e 10 di cui 8 per il codiceaziendalc (3 cifrc: codice IST/\T del comunc ove cubicataI'azienda, 2 Icuere: sigla delia provincia, 3 cure: numeroprogressive asscgnn to all'azicnda) e 2 perIa sigla IT.

Ilsuddetto cod icc potra essen: seguito da un ultcriorecarattere stabilito per l'identificazione del mese di nascitadei suini allevati in aziende adcrenti ad un consorzio ditutela della dcnominazionc di origine dei prosciuttiufficialmcntc riconosciuto. L'utilizzo della suddettatipologia di identificazionc dovra essere notificata aiservizi veterinari delle aziende unita sanitarie localiterritorialmente cornpetenti anche trarnite l'allegatomodella Richicsta di registrazionc di azicnda.

Specie (] vi-cClprinu

II sistema di identificazione dcgli ovi-capnnl oltre altatuaggio alia grassella 0 all'orecchio (realizzato ininchiostro di colore nero 0 verde per gli animaliappartencnti a razze con cute pigmentata) riportan.te lasigla IT cd il cod ice aziendale, prevcdc \'<lttribuzioncdi un numero individualc di idcntificazione da apporsiali'orecchio sinistro, in alternativa tramite tatuaggio 0

bottone auricalare realizzato in ph;stica di colore giallo ecastruito in modo da non conscntirne ii riutilizzo.

Ncl caso dcl!"uti!izzo di quesl'llilimo sistema diidentifkazionc, in sostituzione del tatuaggio all'orecchio,su tale supparto dovn't essere riportato in modo indelcbilecd in co\orc nero almcllo .il i1umero progressivoindividuule asscgnalo :dl'animale nonC:ll: la sigb dellaprovincia.

SISTE\-ll DI IDL:.i'\Tli-"!C:\Z!ONE .'\LTEl~>j/·.TI\·1

}\DOTTSn f~'~ Vi/\ SPFi\l\1E:\T.... '.I·:

In via sperilllcntalc, previa ass~nso dcl ~v'~inistcro dellasanita e su proposta dei servizi vctcrinari delle rcgioni cdelle province autonome, sad possibi1e ricorren~ a!l'iden­tificazione degl~anima!i ddlc specie bovina, ovi-caprina csuina per mezzo di sistemi tccnologicamentc innovativi inausilio ai sistemi di marcatura previsti c!:.J! decreto delPresidentc della Rcpubblica n. 317jl996.

2R

ASSEGNAZ!ONE E DISTRIIlUZIONE DEI MARCHI

I servizi veterinari delle aziende V.S.L. competenti perterritorio, sentite le esigenze degli allevatori, stabilisconola quantita di marchi necessari per soddisfare al massimoit fabbisogno trimestrale di ogni azienda registrata,

Le regioni e le province autonome provvedono affincheIe modalita per I'approvvigionamento dei marchi sianouniformi e coordinate sui territorio di competenza e nelcasoin cui tali attivita non siano espletatedaiserviziveterinari delle aziende U.S.L. vi siano garanzie disicurezza ed affidabilita nonche di accesso ai dati. Restacomunque fa responsabilita dei servizi veterinari delleaziende U.S. L. sull'affidabilita dei dati relativi alpatrimonio zootecnico delle specie considerate dal decretodel Presidente della Repubblica n. 317/1996 sui territoriodi competenza.

In tal senso ed al fine di pervenire al piu prestoall'informatizzazione dei dati relativi all'identificazionedegli animali, i servizi veterinari regionali, sulla base dispecifiche funzionali che saranno determinate daiMinistero della sanita, si dotano di un sistema di gestionedati automatizzato verificando in tal senso tutte Iepossibilita.

Si evidenzia che tale sistema di gestione delleinformazioni relative all'identificazione degli animali oltrea fornire val ide garanzie sotto il promo sanitario sara divalido aiuto anche per gli aspetti zootecnici dando mododi creare banche dati a valenza regionale e nazionale.

Al riguardo si ritiene indispensabile, soprattutto al finedella gestione delle banche dati, prevedere la costituzioneo comunque di sviluppare i collegamenti in rete dellediverse unita di gestione dei dati relativi all'identificazionedegli anirnali ed alia registrazione delle aziende facendocapo ad un nodo regionale che si reputa opportunolocalizzare presso gli osservatori 0 centri epiderniologiciveterinari regionali.

Nel caso di srnarrimento 0 deterioramento della marcadi identificazione .ii detentore (0 I'operatore quandotratt~si di mcrcati, decreto del Presidente della Repubbli­ca n. 317/1996 art. 3, comma 8) provvedera ad appiicareun nuovo marchio conformemente a quanta previstoall'art. 4, comma 4.

All'appos!ziane della nuova marca corrispondera Jacompiluzionc del rcgistro di azienda: la trascrizione clovdCO:1sen~ire di castituire un nesso con la marcapreccdentementc appartenuta all'anima!e. San\. inoltrenecessaria !a compilazione di un nuovo «documento diidcntificazione del bovino» e la successiva trasmissioneall'azicnda U.S.L. competente dellastessa, unitamentealIa copia dei documento relativo aHa precedente marcaatiricolare in modo da comunicare l'avvenuta sostituzioncdena stcs:ja.

Sara cura dell'azienda U.S.L. che riceve it docurnentodi identificazione del bovino rimarcato modificare lasituazione anagrafica dell'azienda ovvero cornunicareall'azienda V.S.L. di origine degli animali, se diversa,l'avvenuta variazione.

In mancanza di disposizioni specifiche da parte deiservizi veterinari degli assessorati regionali alia sanita iservizi veterinari delle aziende V.S.L. dovranno trasmet­tere alla regione 0 alla provincia autonoma, alrneno concadenza annuaie, l'elenco delle aziende pre-senti nelterritorio con i relativi codici aziendali e conla specificadelle specie e della consistenza numerica degli animaliallevati. Si ricorda che dovranno essere trasmessi anche irapporti informativi sullo stato di applicazione dellaregistrazione e identificazicne degli animali di cuiall'art. 12 comma 3, che si ritengono, soprattutto nellafuse di prima applicazione del decreto del Presidente dellaRepubblica n, 317/1996 di notevole importanza per ilcorretto avvio del sistema di identificazione e registra­zione del bestiame.

Le regioni e le province autonome cornunicauo ognianna al Ministero della sanita - Dipartimento alimentinutrizione e della sanita pubblica veterinaria i datiaggregati relativi alla tipologia ed ana consistenza degliallevamenti 0 inerenti quant'altro verra ritenuto diinteresse in ambito nazionale. Cio fino a quando non saracostituita una unita di aggregazione automatizzata alivello centrale.con possibilita di accesso alla rete nel casofosse necessario avere informazioni specifiche.

Il sistema di identificazione e registrazione del bestiamemesso in atto dal decreto del Presidente della Repubblican. 317/1996 fornisce dati che servono a fini anche diversida quelli sanitari (ad esempio la gestione dei premizootecnici): si rappresenta pertanto la necessita che alcunidati siano resi disponibili per altre amministrazionisecondo apposite istruzioni che verranno emanate calMinistero delle risorse agricole, alimentari e forestali diintesa con it Ministero della sanita.

Fwsso INfORMATIVO PREVlSTO PER L'ID£NTiFICAZIONE E LA

REGlSTRAZIONE INDIVIDUAtE DEGU ANIMALl DELLA SPECIE

BOVINA.

Fenna restando la necessita di una fase transitoria diprima applicazione, il sistema messo in atto prevede cneper ogni marca auricolare di identificazione per i bovini,sia dd tipo «standard» sia del tipo «a punzonatura»,fornita al detentore, dovd corrispondere un documentodi identificazione in tre copie con matrice che rimanedepositata presso I'autorita che ha provveduto a! rilascio,stampata sa carta autocopiante e confonne all'Allegato 7,gia recante, prestampato 0 com pilato a manoa cura delservizio veterinario della azienda V.S.L., il codiceidentificativo dell'animate Donche se trattasi di nuovaidentificazione 0 sostituzione.

- 29-

La pri-rnacopia, debitamente compilata dal detentore,dovra essere .inviata 0 consegnataal servizio-vetesinariodella azienda U.S. Lvcompetentc successivamenteall'ap­posizione eleUa marca- auricofare albovino (iscrizionedell'animale alt'anagrafe). L'operazione di iscrizione delbovine all'anagrafe azicndaleverra cffettuata ogniqualvoha vcmi oal:l cornunicazione ai servizivcterinariodie ASL dell'introduzione di bovini nellc aziendcregistratc COSt comeprevisto dalle norme vigenti.

La scconda copht petra cssere allcgata.dal detentoredcgli animali. at registro iaziendale c cornunque clOVf:laccompagnare if bovine durante i suoi spostamenti, Suldocumento devono essere riportati i codici aziendali(codice fSTAT, sigla provincia, numero progressiveassegnato alf<lllcnda) ditutte le aziende In cui glianirnalisono stati introdctti in ordine cronologico.

Net memento in cui it capo viene macellato e cornunquecnlro30 giorni per macellazione ordinariae immediate­mente per quelli provcnienti da operazione di risanarnen­to let scheda vern! inviata dal veterinario responsabiledella stabibmento di macellazionealla azienda V,S.L.cornpetente territorialmcnte sull'ultima azienda in cui estate stabulato l'animale: la seheda di ritorno costituiral'elemento sulla cui base viene aggiornata l'anagrafe delbestiarne (cancellazione dell'anlmale dall'anugrofe} ..

La cancellazione dei bovini dall'anagrafe aziendale Japarte delle azkndc V.S.L. patd avvcnire anche a scguitodella comunicazionc di avvenuta movimcntazionc deglianimaH basandasi sui/a registrazione delie informazionicontcnutc nd Madello 4 redatto at momento dc!!ospostamcnfotkgh animali.

La krza copia potnt esserc utilizzata per altri nnisecondo Ie istruzioni impartile dal IVlinistcro deBe risorscagricolc, :z!imcl1tari e forcstali eli intcsa con it Millisterodella saniU.

'datadi arrive dacompitarsia curadd detentorcdl..destinazione. Go consentiradiavere una nozione precise

deirnovimenu dell'animale chc,puQ cssereriscontratain1'}ltr?'trami/.C i ModeHi 4siasu1rei!istro di azicnda chcpresso] servizi veterinari clelk aiiendc U.5.L.

COMf'ITI HEGIONAU

E INFOR",MT1ZZAZ!(}NE DEl [HTl

Lcautorita - veterinarie..degli assessorati all'lsanit,iregional! devono predisporre I'aggregazione rdei datiraccolti presso le diverse aziende U.S,L. in tina banca datiregionale-ehe.deve essere eorrelataall'attivita funzionalcdegli osservatori epidemiologiei oeoincidere con questiultirn], Data l'estrema importanzaaivestita sia sottol'aspetto sanitario the zootecnico dci dati e la futuranccessira di fruizione da parte eli strutturc corrdate traloro in ambito nazionale, si .sottolinea -il rilievo chepotrebbe avere la predisposizione di un sistemainformatizzuto di gestione dell'anagrafe del bestiame,

.Si rappresenta che te strutture degli osservatoriepidemiologici veterinari devono essere adeguatamentepotenziate.ove csistenti, mentre eopportune provvedereallaloro istituzioue in tempi rapidi cia parte-delle regionieprovince autonorne che ric risultino ancora sprovviste. Atalc proposito si 'richiama quanta' stabilito per gliosservatori 0 centri epidemiologici vetcrinari all'art, I,comma 4. del decreta legislative 30 giugno 1993, n. 270(riordinamcnto dcgli istituti zooprofiiattici sperimcntali),nonchc quanto riportato a: proposito dcgli stessi

I osservutori sulk linee guida per 1<1 riorg:wizz<lzione dellasaninl pubb!ica veterinaria nell'ambilo del Dipartimentodi prcvenzione. pubblicatc nelta Gazzelfa UII/ciale dellaRepubblica rtaliana n. 31 del 9 fcbbraiol996.

IRRUiOLARITA RtSCONTRATE

E MODALlT,i;. S/\;-';Z!Ol"ATORIA

Stantl.: che laIc documen'i.occkstir.ato it divcn["rc, COil

successivo provl/cdirncnto, vero c proprio doel/menloul1kialc di' iJcntit<ide1 bovino, anche sulla base didecisioni in divcnirc da p:utc deHu Unionc curopea, e I

opportuno pre\'cdcre, se possibile, che la copia deslinuta ascguire i"anima!c come documcnto di identit<i. siu. oimaterialcpill consistenl\: (ad escmpio cartoncino), mcntreIe allre copic pclranno csscrc anchc delle vdinc.

I servizi vr:tcrinari delle regioni c delle provinceaulonome corallo afiinchc la Ycste graCica del Jocumcnwsia uniformc s.u! tcrritorio di competenza; Ie inCormazionichc vi debbono csserc riportatc sono almcno queUe di cuiall'AHcgato '"/ c. per quanta riguarda 1a ({lista cadici Iaziencla!i» rc!ativa aUc aziendc nel!e quali un animale puo Iessere delenutoo transilarcnef corso della sua vita,si avnLcum amnclh~ oltrc <.11 cod ice del!'azicnda di desiinazionc,vi sia anchc 1adata di partenza (dati che sono entrambi oa .compibre a cum dd dctcntorc dipartcnza). nOllc!lc la

L~ sanzionl dalive alia mancata applicazionc di normespccifichc previstt: Jal rcgoJamcnlo SanH1J10 emanate conapposito provvedimento.

Sono applicabili, nd caso di 11lancala idcntificazione 0certificazione IeRonnea cui il decreta del Presidente dellaRepubblica n. 317fl996 fa riferimento, sostitucndo solo Iemoda!ita rna nO\1 gH obblighi gi<i previsti dai provvcdi­menti precsis(enti che comunque prevedono una forma diidentilicazior.c dcgfi anirnali. .

Fra i Drovvl:dirnenti succilali attualn:ente in vigore siscgnabno a Lilolo di esempio e per i fini ddratti~jt(i dicontralla Ie norme segucnti:

D.P.R. g febbraio 1954, n.320: Rcgolamento elipolizia vCkrinaria;

Lt~gg;: 9 gillgno 1964, n. 615, e successive modifi\.:hc.Bonifica sanitaria dc>;rli ,d l"\""l1t'" ti (hlb l"hpr,·,")ln;;:;(·(hlla bnlceik)si; -

- 30 ---

Decrctol8ottobre 1991,n. 427. Regolamento perlaprofilassi-dclla.pestesuina .ciassiea:

U. Lgs, DgennalO 1'192, n. 118.. Attuazione didirettivc 81/602jCEE,. 85j358jCEE, .' 36j469jCEE,88j146jCEE, 88j299/CEE relative al divieto di utilizzazio­ne di talune sostanze ad azione ormonica e tireostaticanellc produzioni animali, nonche alia ricerca di rcsiduinegli animali e nelle carni fresehe;

D.M. 2 luglio 1992,11.453. Regolarnento concemen­te il piano nazionalc per I'eradicazionc della brucellosincgli allevamenti ovi-caprini;

D.l\1. 27 agosto 1994, 11. 651. Regolamentoconccrnentc iJ piano nuzionalc per la cradicazione dellabruccllosi ucgli allcvamcnti bovini;

D.M. 15 dicembrc 1995, n. 592. Regolamentoconcernente il piano nazionale PGr la eradicazione dellatubercolosincgf allcvamcnti bovini e bufalini;

D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556. Regolamento perl'attuazione dellar.direttiva 91j68jCEE relativa allecondizioni di polizia sanitaria da applicarc negli scambiintracomunitari di ovini e caprini;

D.Lgs.· 30 gennaio 1993, n. 28. A uuazione dellaDircuiva S9j662jCEE relativa ai controlli. veterinari ezootecnici eli taluni animali vivi e su prodotti di origineanimalc applicabili negli scarnbi intracomunitari;

DiLgs. J marzo 1993, n. 93. Attuazione. delladireuiva %/675jCEE c9~/4961CEE relative all'organiz­zuzionc del coutrolliveteriaari su .prcdouicanimali in.provcnicnza da Pacsi terzi e introdetti nella CR;

Dccreto 2 maggie 1996, n. 358. Rcgolamento Iconccrnente ilpiano nazionale per I'eradicazionc.della ·1leucosi bovina enzootk:'L·

In merito a quantospecificato all'art, S del decreto delPresidcntcdella Repubblica 11. 317j199G si rapprescntache Ie infol'tlutzioni· .relative alia movimcntazionc dianimali non accompagnati tia un certificato· oda undocumcnlo prcvisto dalla legislazione vctcrinaria, cita1eall'art. 8, f:mno rifcrirncnto in particolarc ai verbati diaccertamcnto di vio!azioni aI dccrcto lcgislativo 30gennaio 1993, n. 28, at decreto legislativo 30 gennaio1993. n. 27, cd inoltrea qualsiasi cvcntu:de informazionescaturit:l nel corso dclleinJagini.

D()CU~,IENTO DI ,\CCOMHG'-!A\!sC\TO

Nuovo <,modeiio 4})(ArLIO)

!l documcnlo eli <~ccommt(!name!ito ceQ!i anima!i cialltilinarsi p;:r b 101'0 movrm;ntazione (Dicbiarazionc diprovcnicnza dcg1i ani!nali), prcvisto ail'aHcgato IV dt~l

dccrcto del Prcsidcnt~ ddla RepubbJica n. 317/1996, cnella sostanza il rnodd!o 4 nl"cvisto aWart. 31 del decretodel Presidcntc delia Repubblica g febbmio i 954, n. 320,modificato in modo tale cia consentire eli riunirc in ununico documcnto i scgucnti modc!li:

D.P.R. ~. iChbraio 1954, n. 320. Rcgolamentodipolitia vctcrinaria: art. 32: atltstazionc v~terinaria M

tcrgm> del carico deglianimali; art. 64: aUestazione deltrasportatore di avvcnula disinfcziol1c dell'automczzo;

Modd!o ... D:certificuzionedi . prevenienza deglianimati daaHevaulentiufficia.lmente indennida tuber­colosi;

Modello P:. certificazionc .. di provcnrenza deglianimali della specie bovina da allevamentiufficialmenteindenni da brucellosi:

Modello L: certificazione di provenienza deglianimali della specie bovina da allcvarnenti indenni dabrucellosi;

Modcllo R: ccrtificazione di provcnienza degliani mali della specicovi-caprina da allevamenti ufficial­mente indenni da brucellosi;

Modello T: certificazione eli provenienza deglianimali della specie ovi-caprina da allevarnent] indcnnida brucellosi:

Ordinanza ministeriale 151uglio 1982. Dichiarazionedi provenienza degli animali della specie bovina danllevamento indcnne cia leucosi bovina enzootica;

Dichiarazione di cui all'art. 14, comma 1, dd decrctolegislative 27 gennaio 1992, n. liS.

Siprecisa che l'unificazione dei. modelli sepramenzionati (D, P, L, Re T) deve intendersi esclusivamen­tequando la dichiarazione viene utilizzata ai fini deltarll0vimcritazione degli animali.Pertanto i modelli previstidalle norme relative aile profilassi pianificate rimangonoin vigore per- tutti glialtri utilizzi,

Per quanta conccrne i restanti modem previsti dalregolamentodi polizia vetcrinaria ehe non vengonoriuniti. nella nuova dichiarazionc di provcnicnza deglianimal!, si rapprcsenta Ia ncccssita chevengano adeguatiai critcri di identificazionedcl bcstiame messi in aHo datdecreta del Presidcntc della Repubb1ica n.317/l996.

Alla (,DjchiM~zione di provcnienza degli anima!!»dovmnno csscrc aHegati quando previsti dalle leggivigen li copia dcll'cknco dei trattamenti (D.Lgs. del 27gcnnaio 1992, D. 11~ eD.M. 28 m3ggio 1992).

Si precisa inoltrecf1e l'uli1ino del modcl1o 4 ai fini didichiarazionc eli provenicnza degIi animal! cosl comeorevisto dal D.P.R. n. 32011954 continua ~d essere valid<1". .... ·f

per tuttc Je specie.

II roodeHo eli «Dichiar2zior:;; di provcnienza dcgtianinla~i» prevede la registrazione nelrapposito spazio, diun numero eli selie progressivo cIte sad attribuito:

(1) dili servizi 'l.lctcrinari delle azicnd~~ U .S.L.competcnti per territorio quando trattasi di attestnionesa:iit~ria;

h) oal dctentore deg1i animali at mOlrll:~nt() dellamovimentazionc degli stcssi.

La struttura del modello, suddivisa i 5 patti, consente didistinguere i vari riferimenti legislativi; la firma delvcterinario ufficiale eprevista nello spazio contrassegnatodal riquadro E) e oltre ad essere riferita al suddettoriquadro deve fare riferirnento anche al riquadro A) neicasi previsti dall'art, 32 del regolamento di polizia

, veterinaria.

La cornpilazione del riquadri A), B) e C) dovra avveniresouo 1a responsabilita del detentore degli animali 0 dellospeditore che ne risulta tcmporaneamente responsabile.

II riquadro D) recante dichiarazione di avvenutadisinfczione deve essere redatta dal trasportatore, Nei casiove e prevista l'attestazione del veterinario ufficiale diavvenuta disinfezione (decreto de! Presidente dellaRcpubblican, 320jl954, art. 64, comma 8) tale riquadrodovra riportare timbre e firma del veterinario dell'aziendaU.S. L. territorialmente cornpetente.

Si noti che la veste grafica della «Dichiarazione diprovcnienza degli anirnali» prevista all'allegato IV deldecreto del Presidente della Repubblica n.317/1996attualmente deve essere considerata indicativa conriferimento in particolare alia suddivisione in cinqueriquadri che potra essere rnodificata al tine di rendere piupratico l'utilizzo del modello.

Ad esempio particolare attenzione deve essere postanella compilazione del quadro E, primo capoverso, chenei casi non previsti dall'art. 32 del regolamento di poliziaveterinaria deve essere chiaramente reso inutilizzabile;allo stesso modo fa tabella recante l'identificazione deglianimali sottoposti ai piani di controllo (quadro E) deveessen~ sbarrata quando non utilizzata poiche ladichiamzione di visita sanitaria con esito favorevole daparte dd veterinario ufficiale, viene riferita agli animali'riportati ne! riquadro A.

Si sottolinea che, in merito all'attestazione prevista ne!riquadro E.re!ativa alia visita degli animali, la dicitura«esito favorevole» cleve intendersi nel senso che al!a visitavetcrinaria gli animali risuitano sani.

II quadro E einoltre utilizzabile sia per Iedichiarazionidi indennita dell'al!evamento che per I'accreditamentodelle aziende previsto dagli attuali piani di profilassi dellemalattie infett.ive.

Ai fini di facilitare I'accertamento dell'origine deglianimali il nuovo modello di accompagnamento deglianimali deve essere realizzato in colori differcnti aseconda della provenienza degli stcssi:

Colore rosa: dichiarazione di provenienza deglianimali da allevamenti;

Colore verde: dichiarazione di provenienza deglianimali da stalle di sosta;

Colore giallo: dichiarazione di provenienza deglianimali da centri di raccolta, da fiere, mercati 0

esposizioni,

II modello ~ redatto in due copie quando trattasi didichiarazione del detentore degli animali 0 dellaspeditore, rnentre e prodotto in tre copie quandocostituisce certificazione sanitaria. In ogni caso, una copiadi detto modello, quando non sia gia in possesso deiservizi veterinari della azienda U.S. L., deve pervenire a

.questi ultimi per rendere possibile l'aggiornamentodinarnico dell'anagrafe delle singole aziende:

F-\SE DI PRIMA APPLlCAZIONE

(Art. 12. comma 3)

Le rcgioni e le province autonome, nel rispetto dellelinee di indirizzo predisposte dal Ministero della sanita,provvedono a stabilire Ie indicazioni di tempi e modalitaai fini dell'applicazione ornogenea del provvedimento suiterritorio di cornpetenza, effettuando periodiche verifichesulla corretta attuazione del decreta del Presidente dellaRepubblica n. 317/1996.

Data l'unicita e la polifunzionalita del sistema diidentificazione previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica n. 317/1996 e l'importanza di pervenire aduna rapida attuazione, si rappresenta I'opportunita diutilizzare tutti gli strumenti e le forze in campo disponibiliche devono essere adeguatamente coordinate. In partico­lare si sottolinea il ruolo che le organizzazioni agricolepossorio avere nel portare a conoscenza degli allevatori gliadempirnenti previsti dal regolamento e nel facilitarne lacorreua esecuzione.

Si rappresenta ino!tre che, per consentire il regolareproseguimento delle operazioni eli bonifica sanitaria delbestiame sara opportuno, per Ia prima fase attuativa deldecreta del Presidente della Repubblica n. 317/1996, chepossano essere ancora utilizzati i contrassegni degiianimali attualmente «ufficialmente riconosciuti» validiper I'identificazione degli animali per fini eli proftlassidelle rnalattie infettive evitando di ricorrere allaricostituzione delle scorte.

Eguaimente e consentito ill via del tullo cccczionalc,finche iJ sistema di identificazione del decn:to delPresidente della Repubblica n. 317/1996 non sanl a pienoregime, I'apposizione dei marchi attualmcnte in usa suicapi iscritti ai libri genealogici, ai fini eli non pena!izzarenell'immediato la gestionc dei libri stessi e di fornirc inecessari tempi tecnici per I'adeguamento del sistemainformatica attualmente in uso per tale gestione. A,1riguardo si precisa che tali marchi sono apposti soia cdesclusivamente in ordine aH'esercizio di taic atliviti epertanto tali capi dovranno essere comunquc idcntificuticon Ie moda!ita previste dal decreta del Presidcnte dellaRepubblica n. 317/1996.

Si prega di volerassicurarc un corrctfo aJempiJ11cnto.

Il Afinislro: BIND!

- 32-

ALLEGi1.TO. 1MODELLO

RICH!ES'rA Dr REGIS'.rAAZ!ONE j\ZIEi'I"DA.

All'Azienda Sanitaria/U.S.L. n°Servizio Veterinario

II sottoscritto / responsabile legale (art.2, par.l, lett.e)cognoms ..........................•..nome ••••••••••••.•••••••• : •••.n a t o a' .,. ' ,. ,. ' I' ..

residente in I sede legale ...............••••..••................cod. f isc. I p. iva ................•.......•........

che IfAzienda denominataCElEnE

...................................... 0 ;. - ' ..

... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e _ 0 <II - 0" ' ..

s i ta in ~ .. .. .. .. .. .. .. .. ·'tel. .. ;. ..sede legale .....................•..........••..• prov. • ...•.•..•.p.iva ... ~ ...........•...••..• coordinate geografiche ...••.......con 1e aeguenti carattGristichQ:az i.erida : TRANStiiW1.TE/S'l"]I,NZD.LE

s?ecia ~n.ima~i d~tenute .t1polcg~a anlmal~: .~ ~ ,.........•..............ascrLz Lone animali: controlli funzionali SINO

libri genealogici SI NOconsotzio tutela prosciutto ' S1 ~

\~NGA REGISTRATA E LE VENGA ATTRIBUITO u~ NUMERO Dr CODrCEAZlENDALE CONFO~ME A Q~~~TO PREVISTO DALLA NORMATlVA VIGENTE.

Dichiara che il detentore responsabile degli animali (art.l,par.5, lett. c) e (NOME, COGNOHE E DOHICILIO) ••••••••••••••••••••••••••........................ cod. fisc'. 'J p i Lva e •• e. e e,e .. e e .

Dichiara che i1 proprietario degli animali· e (N0r1£, COGlIOME E:DomCILIO) co ' ' ' e ..

51 impe~a a comunicare ogni variazione dei dati entro 11 termineprevisto ~al D.P.R. 317i96.

In fede

Data:

--_.... - sPt>.Z1.0 RISERVA.TO AUTORITA 1 S}\NITARIA COMPETENTE

D1 CODICE ATTRIBUITO

IT l=CO OJ [[.J Iu I t.i.me 3 cifrecod:i.ce ISTAT delCOffiune ove hasede l'azienda

Localitil.

siglaprovinciaove ha sedel'azienda

numeroassegnatoazienda

IL RESPONS.A6ILEDEL SERVIZIOVETERlNA.ttIO

firma

ALLEG:~TO 2

A) ALLE·V?'~~.rr! BOl,lINI ·DA. RIl?F.ODUZIONE

VA LAT'!::'* TORI, v.;v.:Clt"E, ALTRI

- LINEA \iACCA VITELLO* TOR:t, '\I'J\.CCHE, ALTRI

B) JlJ.:U:VAHENTI BOVIN! DA PRODUZIOME

ING'AASSO C-:i\PI ADULTI- VITELLI A CARnE B.IANCA

2) SPECIE ~-n:

3) SPECIE OVINA:

* GREGGI STANZIALI* ARIEU, ~ ADULTE, AL'!RI

* GREGG! TRANSUMlUlT!* MIEn, FDiMIl,E ADUL'l'E, ALTRI

* PASCOL-o VM1Url'E

4) SPECIE~:

* GREGGI STM.JZ!ALI* BECCHI, FEMMIUE ADULTE, ALTRI

* GREGGI TRANSUMANTI* BEeCH!, m-KtNE ADUL'l'E, ALTRI

* PASCOLa VAGANTE

.5) SPECIE 30DA:

* ALLEVA."lE.r.'l'TI sursr D.:Il. RURODUZIONE con l' indicazione se:

A CICLO CHIUSOA CICLO MERTOMISTI

'lEtlDITA P.IPRCDu~TORI

* VEll.RI, SCROFE, ALTR! :<=20 KG.;>20 KG. E <=50 KG.;>50 KG.;

STJI.TO BR.1;DO

STATO SEM!BRADOSTATO STABUL,,\'!O

* ALLJ::"vNi::::N'TI SUINI DA PRODtJZIOm:

STATO BR.l\DOSTATO SE..'{IB1~AOO

STATO STAEUlJ\TO

- 34-

ALLEGATO 3 - REGISTRO 01 CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

IHUM.RO tdAACHIQ..JI CATI!GCRIA ouao CARICO SCARICO eO'T1rUZIO~EI urAUU IORDiN! DI II! o MORTE cat ~AaCHIO .ODEUO

IO£NTlI'I-1 E MOTIVO ,C'AZIONe:

IDATil PROVENIENZA DATA DEGTINAZIONE

o MOTIVO

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(1) 0 MAIOIlA (II. INOIC""! LA CAUaA,

AI CIAGOITAMZE NATURAL!

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AllEGATO 5 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDAlE PER OVINI E CAPRINI

MUM.no DATA CONal.TeNU tlUWUQ I CA.RICO I ~CARICO 0 MaRTE ElTREMIOROWE A!.U\A!ol!!!!'!TO T:;lrAL! I 111 Ui MODELLO

fEl.iI.ilIH~ _, iii 12 Weil

o CQ~ ;oUtAERO "ROV~NIIHZA HUMERO DfaTiNAZIOHt'WOTIVO

pr_CL!£ ANIMALI ANIU"L1

!

.. 1

!:

,

(1) 0 MAeCITA (2) INDIOARE LA CAUiU,

A) CIRCOSTANZE NATUAALI

B) CAU8E DI fO"ZA UAGCilIORE PAGIUA U _

ALLEGATO S-AMODELL! MARCH£: AURIQOLARI P~RBQVliNI

Figura 1: MARCA AURICOLARE Ol TIPO A (scala 1:1)

PARTE A

Oodles a barre

del capo (1)

Oodlee aztandala (2)

Slgls. IT e strnboto~""'-..... RGpubbllca Italians

*FR 987 991

I I! III I II

799

CodlCG ts tat ...--m~Comuns

vsdttabella

anno dl naact ta

Slglacrcvtncra

CARATTERE DI ANNO DI NASCITA CARAITERE DI ANNO DI NASCITAIDENTIFICAZIONE o DI APPOSIZIONE IDENTIFICAZIONE o DI APPOSJZIO~""E

A. 1996 N. 2009

B: 1997 O. 2010

C. 1998 P. 2011

F'd. 1999 Q. 2012

E. 2000 R. 2013

F. 2001 S. 2014

~G. 2002 T. 2015

H. I 2003 U. 2016

I. 2004 V. 2017

J. 2005 W. 2018

K. 2006 X. 2019

L. 2007 Y. 2020

M. 2003 Z. 2021

1) La numerazione del singolo capo in ambito azieadale parte cia 001 fino a1 capom, quindiprosegue con AOO fino ad A99 e successivamente, prevedendo per ogni centinaio come primocarattere le 26 lettere dell'alfabeto inglese fino ad arrivare at codice Z99 (capo n03599 nell'ambitodella stessaazienda).

2) Il numero progressive Q1 azienea neuamouo ceuo stesso comune prevede un SIstema midemlficazione analogo· a quello descritto per la numerazione degli anim;ili(OOl,...,999,AOO,...,A99,BOO,...,B99•......,z99).

ALLEGP,TO 6-8Figura 2: MARCA AUR1COL,~RF Dl T1PO 8

(A PUNZON/\TURA)SCALA 1:1

oaretterepunzonabttaanno dlnasctta(vEldl tabella)

OodleelstatOomuns

Oodlceaztende

(2)

AB

iT

FR

7

FRe 1 12 a 4- 5 D ~ ·a Ii ~

~

'"'D Ii ~ :3 !l Pi S 17 8 9 '"F

DlsposltlvofiimlB. dl ctuusura

Marchio

Slglaprcvlncta

Numl3iO del

capo (1)

PARTE A

Lattere pereventuale co dtttca

azrandare

PARTE B

N.B. II eedlce Aziendale dena parte Bpu6 eseereanche pre!mpresso e. etampe.

ALI~EGATO 7

ctDOLA IOENTIFlCATIVA DEL BOVINO(da compilarsi a1 momento dell'apposizione del marchio al1 Ianimale).

-.copia A

,--_._..--~ - I

Nuova Identificazione 0 Sostituzione D"'-"- -----'-----~-.

CODICE IDENTIFICl.TIVO DELL'ANlMALE

CLl [~J-'J~ 0:=0 0 r--"!-TIl 1_Provincia ISTAT Azienda Annod! nascita Identificativo del capo

Data dl applicazione del marchio:I

Marchi applicati in precedenzaall'animale:

Data di nascitadell'animale:

Sesso: I r~ J

Origins dell'animale:

,.

Paesi terzi

[=r=O='I~~D-'~~:=l I .,CCJ [IJ' [III] .[IJ 1 [ J UJ_~D

Razza:

D Nato in azienda D CEE [~J

D Deceduto 0 in data: / /NaeellatoAniinale:

Detentore: Nome e cognome

eodiee fiscale (partite iva) -- --.:-

Proprietario (quando diverso dal detentore): Nome e cognome .....,... -.;- _

eodies fiscale (partita iva)

96A6963