Gli interventi dei dl n.8 e n.50 del 2017 sugli aspetti ... · comunque fino all'anno di imposta...

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Terremoto Centro Italia 2016 e 2017 Gli interventi dei dl n.8 e n.50 del 2017 sugli aspetti finanziari e le richieste dell’ANCI 26 maggio 2017

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Terremoto Centro Italia 2016 e 2017

Gli interventi dei dl n.8 e n.50 del 2017 sugli

aspetti finanziari e le richieste dell’ANCI

26 maggio 2017

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Sommario

• Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

• Disposizioni in materia di entrate

Esenzioni e sospensione di pagamenti e

adempimenti fiscali

Assegnazioni a ristoro e Zona franca

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Disposizioni in materia di

contabilità e bilancio

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L’art. 44 del dl 189 contiene specifiche disposizioni in materia di contabilità e

bilancio per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016:

Sospensione, per il 2016 e 2017, del pagamento delle rate dei mutui

concessi da Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al MEF con decreto legge

269/2003 (si tratta, di regola, dei mutui antecedenti al 2004). Il pagamento

di tali rate è differito - senza oneri né interessi – all’anno immediatamente

successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (comma 1).

La stessa modalità è stata estesa con autonomo provvedimento di CDP a

tutti i mutui, e non solo a quelli trasferiti al MEF.

ANCI ha chiesto di estendere anche al 2018 e 2019 la sospensione del

pagamento delle rate dei mutui. Ha chiesto, inoltre, che oggetto della

sospensione per il triennio 2016-2018 siano tutti i mutui Cassa Depositi e

Prestiti, nonché quelli contratti con l’Istituto per il credito sportivo e gli

altri istituti di credito privati, previo accordo con l’ABI.

La proposta, non recepita, è tra quelle all’esame del Parlamento

Disposizioni in materia di contabilità e

bilancio – Rate mutui

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Esclusione, per il solo 2016, dalle regole del saldo finale di

competenza. (comma 2).

ANCI ha chiesto di estendere al triennio 2017-2019 l’esclusione dai

vincoli di finanza pubblica. La proposta rischia di confliggere con la

legge 243 (pareggio) e dovrebbe essere recepita come patto

verticale aggiuntivo.

Sospensione di 12 mesi di tutti i termini, anche scaduti, a carico

dei Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e

certificativi e da altre specifiche disposizioni (comma 3).

Devono ritenersi prorogati gli adempimenti connessi ai termini di

approvazione del bilancio e delle relative variazioni. La mancata

approvazione del bilancio di previsione, tuttavia, determina in ogni

caso che l’ente sia in esercizio provvisorio con i vincoli previsti per

tale modalità di gestione finanziaria.

Disposizioni in materia di contabilità e

bilancio – Pareggio di bilancio

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Disposizioni in materia di contabilità e bilancioVincoli dell’esercizio provvisorio

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punto 8.4 del principio della competenza finanziaria

“Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere

impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,

riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in

esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica

disciplina di settore.”

È consentito all’ente di procedere a variazioni per i lavori di somma urgenza

e gli altri interventi di somma urgenza previsti dall’art. 163 del TUEL, anche

prescindendo dai termini per la regolarizzazione delle procedure previste

dal nuovo codice degli appalti, fermo restando che, al termine del

periodo di sospensione degli adempimenti contabili ed amministrativi

previsto dal dl, l’Ente deve avere regolarizzato la procedura di

acquisizione per lavori ed interventi di somma urgenza.

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Le ulteriori richieste dell’ANCIancora all’esame del Parlamento

Esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016 (o

ampliamento spazi finanziari) - emendamento DL 50 approvato il 25 maggio

concede spazi finanziari illimitati per il 2017-19 per «investimenti connessi alla

ricostruzione» finanziati da avanzo o da debito

Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio;

Disapplicazione sanzioni patto di stabilità interno per violazioni a carico dei

comuni del cratere;

Estensione della la sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino al

2019;

Erogazione FSC 2017 in misura pari al 90% in occasione della prima rata -

emendamento DL 50 approvato il 25 maggio (prevista erogazione entro giugno)

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Disposizioni in materia di entrate

Esenzioni e sospensione di pagamenti e

adempimenti fiscali

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Esenzioni

• L’esenzione dall’IMU e dalla Tasi si applica ai fabbricati ubicati nelle zone colpite

dagli eventi sismici che risultino distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di

sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili

totalmente o parzialmente.

• Nel caso in cui il fabbricato sia distrutto o inagibile e non sia stata ancora emessa

ordinanza sindacale di sgombero, il proprietario dovrà attestarne lo stato entro il

30 giugno 2017.

• Il criterio di applicazione dell’esenzione è quindi oggettivo.

• Si ritiene che l’esenzione debba riconoscersi anche per prelievi quali la Tari (tariffa

o corrispettivo) e i canoni idrici, anche in assenza di norma espressa sulla base di

principi specifici dei prelievi stessi (assenza di servizio, inattitudine alla produzione

di rifiuti urbani)

Si ricorda che tutte le misure previste dal decreto 189/2016 (sospensioni ed esenzioni)

possono applicarsi, altresì, in riferimento a “immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri

Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 [e 2bis], su

richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia

asseverata” (Cfr. art.1, co.2, D.L. 189/2016) 9

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Memo dl 189 - Esenzioni

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Art. 48, co. 16

“I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o

parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e

comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1,

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla

definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del

presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o

parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai

comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai

comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è

autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo

4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da

erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o

alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.

147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.

Modifica introdotta dall’ art. 45, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

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Sospensioni

La sospensione dei pagamenti opera nei confronti dei contribuenti

residenti o aventi la sede legale o operativa nei Comuni ricompresi negli

allegati 1, 2 e 2-bis.

Il criterio per l’applicazione delle sospensioni è soggettivo

N.B. Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la

previsione della sospensione dei pagamenti NON opera in maniera generalizzata, ma si

applica unicamente in favore dei contribuenti che dichiarano l’inagibilità di un proprio immobile,

dimostrando il nesso di causalità tra i danni e gli eventi sismici, .

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• Proroga dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 la sospensione dei versamenti e

degli adempimenti tributari: inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli

agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

N.B. Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività

agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il termine di

sospensione dei versamenti tributari rimane fermo al 30 novembre 2017;

• La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione è

fissata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 febbraio 2018; I soggetti diversi

da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,

possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi,

mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere

dal 16 febbraio 2018;

N.B. Per i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività

agricole il termine rimane il 16 dicembre 2017;

• Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e non eseguiti per effetto della

sospensione, vanno eseguiti entro febbraio 2018); in precedenza era previsto il termine del

mese di dicembre 2017.

Disposizioni in materia di entrate: sospensione dei termini

tributari. (Le novità del DL 50/2017)

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Memo - Sospensione dei termini di

pagamento art.48, co.10, D.L. n.189/2016 modificato da DL 50/2017

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D.L. n. 189/2016 art.48,co.10: “Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre

2017. Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge

9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il

termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017. La

sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista

dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica

anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati

nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di

quanto già versato.

La modifica è introdotta dall’ art. 43, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

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Decorrenza dei termini di sospensione dei

versamenti e degli adempimenti tributari

• Per i comuni di cui all’allegato 1 la sospensione decorre dal 24 agosto 2016;

• Per i comuni di cui all’allegato 2 la sospensione decorre dal 26 ottobre 2016;

• Per i comuni di cui all’allegato 2 bis, introdotto in sede di conversione in legge del

D.L. n.8/2017, il termine di decorrenza non è esplicitamente previsto. Ne deriva che

questo sia individuato nella data di entrata in vigore della legge di conversione del

D.L. n.8

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NUOVO ALLEGATO 2-BIS CON ELENCO COMUNI ABRUZZO COLPITI DA SISMA 18 GENNAIO 2017

L’art. 18-undecies, inserito durante l'esame parlamentare, istituisce l'all. 2-bis del D.L. 189/2016, che

comprende i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Si tratta dei Comuni di:

Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE);

Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE);) Fano Adriano (TE).

Lo stesso art. 18-undecies prevede che il riferimento «contestuale» agli all. 1 e 2 del D.L.

189/2016, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo allegato.

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Ripresa dei versamenti e rateizzazione

• Per i soggetti «impresa» (titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché

esercenti attività agricole) la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto

delle sospensioni è fissata entro il 16 dicembre 2017 (art.43, co.4, DL 50/2017). Per i

tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il relativo versamento

avviene in unica soluzione entro il 16 dicembre 2018.

La rateizzazione prevista dal comma 3 non si applica a tali soggetti, per i quali è stato previsto

dall’art.11, co.3, del D.L. n.8/2017 un regime di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.

Tale finanziamento è concesso non solo per i tributi oggetto di sospensione (termine 30 novembre 2017)

ma anche per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 (seconda rata

IMU e Tasi 2017) e per quelli dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il cui termine è fissato al

16 dicembre 2018 (già in dl 8/2017).

• Per i soggetti «persone fisiche» (diversi dai soggetti «impresa»), la ripresa della

riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni è fissata entro il 16

febbraio 2018 (art.43, co.3, DL 50/2017 a modifica dell’art. 48, co 11, dl 189)

Per questi soggetti la ripresa dei versamenti è consentita senza applicazione di sanzioni e interessi,

mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo.

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D.L. n. 189/2016 art.48,co.11: “La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto

delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-

bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi

e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio

2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio

2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di

sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari

importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del

comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei

limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare

entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.

212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Modifica introdotta dall’art. 43, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Memo ripresa dei versamenti e rateizzazione (1)

Soggetti «persone fisiche»

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Memo (2) - Ripresa dei versamenti e rateizzazione per soggetti

«impresa» (titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo,

nonché esercenti attività agricole)

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D.L. n. 8/2017 art.11,co.3: “Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi

oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1°

dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività

agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti

autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale

fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,

per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione

tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare

massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le

modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente comma è stato così modificato dall’ art. 43, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

D.L. n. 8/2017 art.11,co.4 “ Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti

di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi

soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o

un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.”

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Disciplina riscossione e accertamento

La sospensione dei termini vale:

• per la notifica delle cartelle di pagamento;

• per la riscossione, da parte degli agenti della riscossione, delle somme che risultano dagli atti di

accertamento esecutivo dell’Agenzia dell’entrate e di recupero della «microevasione» fiscale e

previdenziale (artt.29 e 30, dl n. 78/2010);

• delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;

• di prescrizione e decadenza inerenti l’attività degli uffici finanziari (inclusi quelli degli enti locali).

Il Dl n. 8/2017 (art.11, co.2) prevedeva che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (e quindi anche 2-bis)

valesse la sospensione dei termini dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017.

ADESSO: l’art. 43, co.2, del DL 50/2017, modificando l’art.11, co.2, del D.L. n.8/2017, ha uniformato

la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e di prescrizione e

decadenza inerenti l’attività degli uffici finanziari (inclusi quelli degli enti locali) alla sospensione dei

termini di versamento disciplinati dall’art.48 del D.L. n.189/2017. La ripresa dei termini decorre

dalla fine del periodo di sospensione.

Di conseguenza:

• per l’attività degli uffici finanziari destinata ai «soggetti impresa» i termini risultano sospesi fino al

30 novembre 2017

• per i soggetti «persone fisiche» i termini risultano sospesi fino al 31 dicembre 201718

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Memo dl 8 - Sospensione dei termini per

la notifica delle cartelle di pagamento

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D.L. n.8/2017, art. 11, co.2: 2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 [e 2-bis]

del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento

e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli

articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte

degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività

degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio

2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste

dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dalla

fine del periodo di sospensione.

Modifica introdotta dall’ art. 43, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

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Effetti della sospensione dei termini

sull’attività di accertamento

La sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei termini per i

versamenti tributari NON impedisce al Comune di procedere all’emissione degli avvisi di

accertamento per quanto riguarda i tributi comunali né all’invio degli avvisi di

pagamento per quanto concerne specificatamente la TARI.

E’ necessario però che gli stessi provvedimenti contengano l'esplicito richiamo alla facoltà

concessa al contribuente di sospendere il pagamento fino alla scadenza fissata dalla

legge (30 novembre 2017 o 31 dicembre 2017 a seconda dei casi), senza incorrere in

ulteriori oneri a titolo di sanzioni o interessi.

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Sintesi per sospensione, versamenti e accertamenti

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Soggetti DIVERSI dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro

autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole

Sospensione versamenti: fino al 31 dicembre 2017

Ripresa della riscossione: entro il 16 febbraio 2018 e rateizzazione fino a un

massimo di 9 rate mensili di pari importo

Notifica Accertamenti: termini sospesi fino al 31 dicembre 2017

Soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché

esercenti attività agricole

Sospensione versamenti: fino al 30 novembre 2017

Ripresa della riscossione: entro il 16 dicembre 2017 e finanziamento con

garanzia dello Stato. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre

2018 il relativo versamento avviene in unica soluzione entro il 16 dicembre 2018

Notifica Accertamenti: termini sospesi fino al 30 novembre 2017

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Disposizioni in materia di entrate

Assegnazioni a ristoro e Zona franca

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Compensazioni IMU-TASI per esenzioni art.48, co.16, DL 189/2016

Compensazione 2016 2017 2018 2019 2020

IMU-TASI 20,7 mln 41,4 mln 41,4 mln 41,4 mln 41,4 mln

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Primo anticipo della perdita di gettito IMU-Tasi già definito con il DM 21 Marzo 2017).

In incontri tecnici previsti a breve verranno definiti i criteri per l'assegnazione di ulteriori

quote di acconto, anche verificando la disponibilità di dati riepilogativi delle schede di

inagibilità.

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L’articolo 45 del D.L. n.50/2017, modificando il comma 16 dell’art.48 del

D.L. n.189/2016, introduce un’apposita compensazione per il gettito TARI

quantificata in un massimo di 16 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di

euro annui per il triennio 2017-2019.

La nuova compensazione, fortemente richiesta dall’ANCI si aggiunge a

quelle già previste per l’IMU e la TASI e a quella per il sostegno alle

sospensioni di pagamento

L’erogazione avverrà attraverso atti del Commissario per la ricostruzione

sulla base «dei maggiori costi affrontati o delle minore entrate registrate a

titolo di Tari» (anche corrispettivo).

Si ritiene che anche su questo contributo si possa procedere all’erogazione

di un acconto, nelle more dell’acquisizione dei dati necessari per la

determinazione definitiva delle somme dovute

Compensazione TARI per esenzioni art.48, co.16, DL 189/2016

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• Non sono previste compensazioni specifiche per

– Addizionale IRPEF

ma è ragionevole contare sul riparto delle somme stanziate come minori entrate

nello stesso art. 48

– Tributi minori

– Canoni idrici

le cui minori entrate potranno essere considerate nel riparto del fondo ulteriore a

generica compensazione («maggiori spese e minori entrate») istituito per il 2017

(ved. oltre)

Altre compensazioni fiscaliper esenzioni art.48, co.16, DL 189/2016

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Anticipazione 17 milioni di euro per sospensione tributi

Al fine di assicurare ai Comuni interessati il gettito tributario 2017 non versato

per effetto delle sospensioni, il DL 50/2017 autorizza il Commissario per la

ricostruzione a concedere con proprio provvedimento un’anticipazione fino ad

un massimo di 17 milioni di euro per l’anno 2017

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L’art 43, co.1, lett d) inserisce all’art.48, dopo il comma 12, i seguenti commi:

12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma

11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle

risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di

17 milioni di euro per l'anno 2017.

Procedimento di recupero dell’anticipazione:

12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma

12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,

all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta

municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-

Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati

possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al

Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.

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Altre risorse per i comuni terremotati (milleproroghe)

Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n.189/2016 il milleproroghe (D.L.

n.244/2016) destina:

a) art.14, co.8: 32 milioni euro per l’anno 2017 a copertura delle «maggiori spese e

delle minori» entrate connesse alle «esigenze connesse alla ricostruzione»

b) art.14, co. 12-ter: restituzione «a scalare» del taglio di 1.200 mln di euro a valere

sul FSC 2015 stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/2014), determinata

secondo gli importi di seguito riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020

L’estensione dei ristori (2017) ai Comuni dell’allegato 2-bis non è formalmente definito,

ma dovrebbe essere assicurato con successivi provvedimenti.

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Contributo

Art. 14, co. 12 ter2017 2018 2019 2020

Importo complessivo 11 mln 8,3 mln 5,5 mln 2,7 mln

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Memo Milleproroghe

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Art .14, co. 8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli

allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15

dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori

entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con

provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo

onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art.14, co.12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un contributo secondo gli importi

riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al presente decreto.

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Addizionale ecotassa (D.L. n. 8/2017)

ESENZIONE ADDIZIONALE ECOTASSA DISCARICA (Art. 11-bis)

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame per la conversione in legge del D.L.

n.8/2017, prevede per i Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, la

sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione

dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in

discarica (cd. Ecotassa) prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente).

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Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

L’art. 46 del DL 50/2017 istituisce la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia

che tra le diverse esenzioni (IRES/IRPEF/IRAP) prevede anche l’esenzione

dall’IMU per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio

dell’attività economica da:

• imprese già operative che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno

dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis e che abbiano subito a causa degli

eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa

ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento;

• per le imprese che avviano la propria attività all’interno della Zona Franca

entro il 31 dicembre 2017;

Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta 2017 e 2018

Per quanto riguarda l’IMU la relazione tecnica di accompagnamento al D.L.

n.50/2017 quantifica un onere di circa 8 milioni di euro su base annua (per il

biennio 2017-2018).

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