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28-2-2004 Szq~plernento ordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 ALLEGATO I (Articolo 3, coinma 2, lettera a) Notifica della malattia e uiterion informazioni epiderniologiche da trasmettere a cura dello Stato membro quafora sia conferma Ia presenza di peste suina afiicana 1. Entro 24 ore dalila conferma di un foeolaio pnmko, di un caso primario nelle popoliazioni di siiinj selvatici o di un caso rilevato in un macello o in mezU di trasporto, lo Stato membro interescato è tenuto a notificare Ie seguenti info ioni mediante il sistema di notifica del4 malattie degli anirnalj istituito in mnfomità dell' 5 della direttiva 8218941CEE: a) la data di spdizione; b) l'ora di spedizione; C) i1 nome dello Stam membro; d) il nome della mda~a; e) il numero di focolai a di casi; f) la data in cui si e sosperrau la presenza deila peste suina afiicana; g) la data della confma; h) i metodi utilizzati per la canfema; i) se la pesenui della malattia e stata confermata nelle popalawoni di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda, un macello a un mezza di trasporto; one geografica deI sito in cui il focolaio o il cam di peste suina africana e stato confermato; k) le misure di lotta applicate. 2. in caso di comparsa di focolai primari o di casi Rlevati nei maeelii o nei metzi di trasporto, ohre ai dati elencati al punto I lo Stato membro interessato deve trasmettere le seguenti infomazioni: a) il numero di suini esposti alI3nfezione presenti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di traqoao; b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'atienda, nel inacdlo o ~ei mezzi di traspone; C) per ciascuna categoria, i1 iivello di morbiliti e Il numero di suini per i quali e stata confmata la peste suina s"cana; d) il numero di suini abbatni~i nel foeolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto; e) il numero di Farcasse trasformate; f) in caso di comparsa di un fowlaio, la sua dist ddl'allevamento di suitll piu vicino; g) qualora sia stata wnfwrnata la presenza di peste suina afncana in un macello o in mmI di trasportq I'ubiwione defl'aztenda o delle aziende d'origine dei suini o ddlie carcasse infette. 3. In caso di comparsa di focolai seeond-rl, le informawoni di cui ai punti I e 2 devono essere trasmesse entro i temini previsti all'articolo 4 della direttiva XU8941CEE del Consiglio. 4. Lo Stato membro interessato cura che alle inforrnazionl da fornire niguardo ad eventudl focolai o wsi di peste sulnn nfflmno in un'eicnda, in un macello o in mr;4 di trasporto conformemente ai punti 1,2 e 3, faccia seguito quanto piima una relazione scrjtta destrlnata Ala Conimissione e agli alui Stati membri comprendente drneno i seguenti elementi: a) Ia data in cui i suini. presenti nelIiatienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbanuti e le relative carcasse trasformate; b) i risultati degli esami effe~uati su campioni -elevati all'atto delPabbattimento degli animali;

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28-2-2004 Szq~plernento ordinurio alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49

ALLEGATO I (Articolo 3, coinma 2, lettera a)

Notifica della malattia e uiterion informazioni epiderniologiche da trasmettere a cura dello Stato membro quafora sia conferma Ia presenza di peste suina afiicana 1. Entro 24 ore dalila conferma di un foeolaio pnmko, di un caso primario nelle popoliazioni di siiinj selvatici o di un caso rilevato in un macello o in mezU di trasporto, lo Stato membro interescato è tenuto a notificare Ie seguenti info ioni mediante il sistema di notifica del4 malattie degli anirnalj istituito in mnfomità dell' 5 della direttiva 8218941CEE:

a) la data di spdizione; b) l'ora di spedizione; C) i1 nome dello Stam membro; d) il nome della m d a ~ a ; e) il numero di focolai a di casi; f) la data in cui si e sosperrau la presenza deila peste suina afiicana; g) la data della confma; h) i metodi utilizzati per la canfema; i ) se la pesenui della malattia e stata confermata nelle popalawoni di suini selvatici o nei suini

presenti in un'azienda, un macello a un mezza di trasporto; one geografica deI sito in cui il focolaio o il cam di peste suina africana e stato

confermato; k) le misure di lotta applicate.

2. in caso di comparsa di focolai primari o di casi Rlevati nei maeelii o nei metzi di trasporto, ohre ai dati elencati al punto I lo Stato membro interessato deve trasmettere le seguenti infomazioni: a) il numero di suini esposti alI3nfezione presenti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di traqoao; b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'atienda, nel inacdlo o ~ e i mezzi di traspone; C) per ciascuna categoria, i1 iivello di morbiliti e Il numero di suini per i quali e stata confmata la peste suina s"cana; d) il numero di suini abbatni~i nel foeolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto; e) il numero di Farcasse trasformate; f ) in caso di comparsa di un fowlaio, la sua dist ddl'allevamento di suitll piu vicino; g) qualora sia stata wnfwrnata la presenza di peste suina afncana in un macello o in m m I di trasportq I'ubiwione defl'aztenda o delle aziende d'origine dei suini o ddlie carcasse infette.

3. In caso di comparsa di focolai seeond-rl, le informawoni di cui ai punti I e 2 devono essere trasmesse entro i temini previsti all'articolo 4 della direttiva XU8941CEE del Consiglio.

4. Lo Stato membro interessato cura che alle inforrnazionl da fornire niguardo ad eventudl focolai o wsi di peste sulnn nfflmno in un'eicnda, in un macello o in m r ; 4 di trasporto conformemente ai punti 1,2 e 3, faccia seguito quanto piima una relazione scrjtta destrlnata Ala Conimissione e agli alui Stati membri comprendente drneno i seguenti elementi: a) Ia data in cui i suini. presenti nelIiatienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbanuti e le relative carcasse trasformate; b) i risultati degli esami effe~uati su campioni -elevati all'atto delPabbattimento degli animali;

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C) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6 , paragafo 1, i l numero di suini abbattuti e! sastnposti a trasfnmazinne. il numero di suini la cui maeellazione è stata nnvista. nonché la durzta di questo rinvio; d) ogni infomazfone concernente l'origine presunta o accertata della malattia; e) informazioni in merito af sistema di controllo istituiio per assicurare I'efficaee applicazione delle misure di cui agIi articoli 10 e 1 1 relative al controllo dei movimenti degli animali; f ) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste suina afncana in un macello o in un mezzo di traspone, il tipo genetico del vims responsabile del focolaio o del caso suddetto; g) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto contalti o in aiende in cui- si trovano suini sospetti di infezione da MNS della peste suina africana, fnfomazioni riguardanti:. -la data ddf'abbattimento e, per ogni categoria il nurnmo di suini abbattuti in ciascuna uienda. -la coneldone crpiderniologica esistente tra il focolaio o i1 caso di peste suina africana e ciascuna &enda che ha avuto contatti o le altre ragioni che hanno portato a sospeEare ia presenza delfa peste suina africana in ogni azfenda sospetta, -i risultati dedi esanii di laboratorio praticati su campionl prelevati dai suini presenti nelie aziende e allbstto dellkbbattimento dei medesimi, Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non siano stati abbattuti, occorre precisare le ragiani di tale daisione.

ALLEGATO I1 (Articolo 12, coinmd 2, lettera h)

Pdncfpi e proclrdure di puliizìa, disinfezione e rranamenrr, eon insetllcidi 1 Principi generati e procedure:

a) le operauoni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le misure volte alla distruzione di roditon e insPtti con prndnttr ttfficialmente autafi~xati, devono essere eEertuate sntla conttolio ufficiale e confomemente alle istFuzloni impaizite dai veterinario fi~iale; b) i disinfenanti da util~ e le relative concentrazioni devono essere ufficialmente approvati dalla competente autorita al fine di garantire la d ne del vims della peste suina africana; c) l'efficacia dei disinfettanti deve essere verifi olamente prima deff'usts, piché in alcuni prodotti essa diminuisce a segt~itcr di un immagituinante~o prolungato;

~mti , degli insetticidi e delle procedure di disinfezione e di disinfesrazione nendo conto della nattrra dei locali, dei veicoli e degli oactti da trartare,

=o dei prodatti s p s s a n t disinfettanti e degli insetticidi devono essere tali da non & t e m e lkeffiwia; in particolare, e rispettare i pwmetri tecnici indicati dal fabbricante. sudi la pressione. la temperatura minima e i1 tempo di c~ntisttt~: f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti principi generali: -1miere e matene f e d i devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante, -il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e puliti mdiante untaaccurata spazzolanira, avendo cura, ove posstbike, di rimuovere o smontare prmenternente glr attre~ir o le appareechiahire, al fine di non ostacolare le operazioni di pulizia e disinfezione, -occorre quindi applicare nuovamente il disinfmante rrspettando il tempo minimo di contatto prescA~o dal fabbricante, -l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere eliminata in modo da evitare qualsiasi rischio di dispersione del vims e eonfonnemente alle istnizioni impartite dal veterinario ufficiale; g) se i1 lavrtggio e eEettuato eon liquidi applicati a pressiong occorre evitare la ricontaminuione delle parti già pulite;

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h) occorre panrnenti prevedere la pulizia la disinfezione o la distnrzione di apparecchiature. impianti, ameui o box che parebbero essere stari conraminati; iluna volta egeauate le operaioni di disinfezione ocmrre evitare qualsiasi ricontaminalione; j) le operaioni di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione prescritte nel quadro della presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove nc sia richiesto i1 riconoscimento, certificate dal veterinario uficiale responsabile dei controlli. 2. Disposizioni speciali in mat&a di pulizia e disinfezione di aziende infette: a) pulizia e disinfezione preliminari: -durante le operaUonl di aibbanimento degli animali devono essere adortate turte le misure

necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus della peste s u i ~ a africana; tali m i s c r ~ comprendono, tra l'aitto, 15inctaflazione di docce e di attrezzature prov ~isorie di disinfezione, la fomirura di Zndumenti prottrnivi, la decontminazione: delle attrezzature, degli stmmenti e dei dispositivi utilizzati e I'mesto del sistema di ventilazfone, -le m a s s e de@i animali abbamiti vengono asperse di disinfettante, -qualora debbano esme aliontanate dalf'azianda per essere soaoposte a trasfo deve avvenire in contenitori copeni ed ermetici, -non appena le carcasse dei mini sono state rimosse per Ia trasfomuione, le parti dell'azienda in cui i suini erano tenuti e qualsiasi p m e di altri fabbricati, conili, ecc., contaminati durante I'abbartimento o I3spezione post monem devono essere irrorati con disinft3ttanti riconosciuti confonnernente dlMicoto 12, -qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione D dall'ispezione post mortem o nel corso della conta-iinazione generale dei fabbri-iti, co:ortili, utensili, ecc., devono essere acmratmente raccolti e sottoposti a trasfomazione con le carcasse, - il disinfettante utilizzato deve finanere sulla superficie trartata per almeno 24 ore; b) pulisa e disinf4icne frna'i: -il concime e le l&iere utilizzate devono essere rimossi e so.rtoposti aI trattamento di cui al punto 3, latera a), -L1 grasso e il sudiciume devono essere eijminati da tutte le superfici con I'appIicazlione di un -odono $gassante e le superfici devono essere successivamente lavate eon acqua, -una volta lavate con acqua &&da, le supwfici devono essere nuovamente irrorate con un disinfettante, -dopo cette giorni, i locdi devono essere trattati eon un prodotto $gassante, lavati con acqua fredda irrorati cun un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua. 3) Disinfezione di ldere , concime e liquami contminati a) il concime e le lettlrrrc utili-ti dcvono essere ammmsati per csscre bl.uc;iati, irroratl wn disinfmante e lasciati in tdi condizioni p.er almeno 42 giorni, oppure sono distnitti mediante interramento o incenemento; b) i1 liquame deve essere immag ato per dmenn 60 ginmi dopo i'~11tirna aggiunta di materisle ' infeBo, salvo nel caso in mi i'autonth competente autoritzi un penodo di immagmiinamento ridono per i Ilquami eEettiivamente tranati seconda le isknuioni imparfite dal veterinario ufficiale, al fine di garantire la djstni-one del virus. 4. -1'mavla in daoga rri punti 1 e 2, in caso di allevamenti bll'apwto, l'autoita competente puo stabilire procedure specifiche per la pulizia e la disinfezione, tenendo conto del tipo di 8zienda e delle condiioni climariche.

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ALLEGATO I11 (Articolo 17, coinmd I, lettera a)

Linee diretuici per la ricerca dei vettori 1. La ricerca dei vettori deve essere effettuata nei 10mlj in cui sono tenuti i suini nonche nelle immediate vicinam. I vettoh si trovano generalmente nei vecchi edifici, in luoghi protetti daIla luce del giorno e in presenza di condizioni favorevoli di temperatura e urnfdita, La ricerca darà migliori risultati se enemata alja fine della primavera, nel corso delikstate e alliiniLio dell'autumo, periodi in cui i v e ~ o i sono piu atlivi. 2. Bevono essere utilizzati due metodi di riwrca: a) ricerca dei venon nella telrq la sabbia o ta polvere, estra~i per mezzo di una spazzola o altio utensile apprclpnato d q l i spazi fra le piare (in caso di locali cosrruiti in pietra) o dagli interstizi o dalle fessure nei nrurl, sotto le tegole o sul pavimento dei locali. Se necessario la terra e la sabbia satanno setacciate. L'utili Ione di una lente di ingrandimento può essere utile per la ricerca delle giovani l w e ; b) ricerca dei vettori mediante trappole ad emissione di 602. Le trappuje devono essere disposte per vane ore nei l o d i in cui sono tenutl i suini, di preferenza durante la noEe e in ogni caso in luoghi protetti dalla luce del giorno. Le trappole devono essere costniite in modo che i vettori si avvicinino il: piu possibile alla fonte di C 0 2 e non possano piU ritornare nel loro ifugio.

ALLEGATO IV (Articolo 18, comina 2)

Elenco dei laboramn nazionali per la peste suina africana e relative competenze 1. I laboratori riitzionalii per la peste suina africana sono i seguenti: Belgio Centrr: d'etttde et de rwherche vettinnaires et arrgrochimiquec, 1 180 Bruxelles

Danimarca Danuarks veterinzre hstitut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kaivehave

e m n i a Bundesfomhtlngsanstalt fur Vhskrankheiten der Tiere, Tubinge~ 17498 Kems

Grecia Veterfnary Institutt of Xnfectious md parasitic diseases, 153 10 Ag. Paraskwf

Spagna Centro de Investigacibn w Sanidad Animai, 28130 Valdeolmos wadrid)

Francia AFCSA-Pioufragan, Zoopole dec Cdtes d'Armar, 22440 Ploufragan

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Lussemburgo Laboratoire de medecine vetennaire de ltk%at, 1020 Luxembourg

Paesi Bassi Centrd I~stitute far animal disease conuol (CEDC-Lelystad), P.O. BOX 2004. 8203 AA Lelystad

Austria BundensanstaIt fùr Vetennmedizinische Untersuchungen in ModIing, Rober Koch-Gasse 17, 2340 Modiing

Portagallo Laboratorio Nacional de Investigacao Vetenhia, 1500 Lisboa

Finlandia gainla8kinta- ja eli~arvlketutkiniuslaitos, 0023 l HeEsinki Farskninganstaiten fbr veie&n&medicfn och livsmedal, 0023 1 Helsingfors

Svezia Siatens vetennarniedicinw anstalt, 75189 Uppsala

Regno Unito Institute far Anlmd Ilealth, Pkbright, Woking, S u q 61324 OÌuT; 2. Ai laboratori nazionali per la peste suina afncana compte la responsabilità di garantire che in ogni Stato rnernbro gli esami di iaboratono finalizzati alla diagnosi della peste suina africana e atl7identificazione del. tipo genetico degli isolati del vims siano pratiati in confmi ta con il manuale di diagnostica, A tai fine essi possono stipufwe accordi speciali con i l lahoratoGo comnltario di nfkmento o con altri Iabomton nazionali. 3. 11 laboratodo nazionale per la peste suina afncana prawede in ciascuno Stata membro a coordinare le nome e i metodi diqnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente In &e Siaro. A questo scopo: a) può fornire ragmti dtagnostici ai iaboratan che ne fanno richiesta; b) controlla la qualità di tutti i reagmti diagnostici usati in dlrtto Stato membro;

a periodimmente pmve comparstlve; d) conserva isola& del vims della peste suina africana provenienti dai casi e focolai confemati neIIo Stato membro.

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ALLEGATO V (Articolo 18, coinnla 3)