Circolare Numero 142 Del 05-11-2010

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    Istituto Nazionale Previdenza Sociale

    Direzione Centrale Pensioni

    Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

    Roma, 05/11/2010 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e

    Dirigenti Medici

    Circolare n. 142 E, per conoscenza,

    Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del

    Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio

    dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti

    delegato allesercizio del controllo

    Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

    Al Presidente della Commissione centrale per laccertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

    Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

    OGGETTO: articolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della legge 30 luglio2010, n. 122- modifiche apportate allarticolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 - variazione dei parametri di calcolo degli oneri dovuti dagli iscritti

    che chiedono la ricongiunzione nel Fondo Ferrovieri ai sensidellarticolo 2 della legge n. 29/1979

    - abrogazione delle norme sulla costituzione, a titolo gratuito, dellaposizione assicurativa nel FPLD

    SOMMARIO : Vengono illustrate le innovazioni introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano inseguito allavvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano lacostituzione nel FPLD, a titolo gratuito, delle posizioni assicurative trasferiteda altre gestioni pensionistiche.

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    Premessa

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 stata pubblicata la legge 30 luglio2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78. Le disposizioni introdotte in sede di conversione della legge in esame entrano invigore il 31 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla GazzettaUfficiale.

    Larticolo 12, commi da 12septies a 12undecies, della citata legge introduce nuovedisposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, intervenendo sugliarticoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ed in materia di trasferimento delle

    contribuzioni da vari ordinamenti pensionistici, con costituzione delle posizioniassicurative nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dellassicurazione generaleobbligatoria.

    PARTE PRIMA

    Modifiche normative apportate alla legge 7 febbraio 1979, n. 29

    Larticolo 12 della legge n. 122/2010 in esame, con il comma 12septies, interviene suldisposto dei primi 3 commi dellarticolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano laricongiunzione nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di contribuzione maturati pressoforme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione generaleobbligatoria IVS (di seguito definite alternative), introducendo un onere a carico deirichiedenti anche per tali tipologie di operazioni.

    Con il comma 12decies, il medesimo articolo 12 modifica le disposizioni di cuiallarticolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che definisce i parametri dicalcolo degli oneri di ricongiunzione nei casi di applicazione dellarti colo 2 della leggen. 29/1979 relativamente ad alcune categorie di dipendenti pubblici.

    1 - La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti fino al 30

    giugno 2010

    La ricongiunzione nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dei periodiassicurativi maturati in Gestioni alternative dellAGO e/o nelle Gestioni speciali deilavoratori autonomi Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri,

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    disciplinata dallarticolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si rivolge ai la voratoridipendenti che siano stati iscritti presso forme obbligatorie di previdenza alternative dell'assicurazione generale obbligatoria IVS e/o in una o pi gestioni dei lavoratoriautonomi, riconoscendo loro la facolt, ai fini del diritto e della misura di una unica

    pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme

    previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e lacostituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.

    Detta facolt pu essere esercitata se il lavoratore pu far valere periodi dicontribuzione in almeno due delle suddette forme pensionistiche:- un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una gestione

    alternativa; - due periodi di iscrizione in due diverse gestioni alternative ; - un periodo di iscrizione nel FPLD ed un periodo di iscrizione in una delle gestioni

    speciali per lavoratori autonomi;- un periodo di iscrizione in una gestione alternativa e un periodo di iscrizione in

    una delle gestioni speciali per lavoratori autonomied a condizione che tali periodi non abbiano dato luogo alla liquidazione di unapensione diretta.

    Come rilevabile da quanto sopra esposto, per effettuare la ricongiunzione nel FPLD ai

    sensi dellarticolo 1 della legge n. 29/1979 non richiesta liscrizione in atto alla datadella relativa domanda, n previsto un requisito contributivo minimo ma comunque condizione necessaria che il lavoratore sia titolare di contribuzione inalmeno due gestioni pensionistiche diverse.

    Qualora loperazione di ricongiunzione debba comprendere anche periodi di lavoroautonomo ulteriormente richiesto che nel periodo intercorrente fra la domanda diricongiunzione e l'ultima contribuzione da lavoro autonomo siano stati maturati

    almeno cinque anni di contribuzione in una o pi gestioni dei lavoratori dipendenti.

    Anteriormente al 1 luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivimaturati in ordinamenti pensionistici alternativi dellAssicurazione generaleobbligatoria avveniva senza oneri per il richiedente: esisteva solo lobbligo a caricodelle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodiricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era inveceonerosa per il lavoratore loperazione che riguardava periodi contributivi provenientidalle gestioni autonome ART, COM e CD/CM: la relativa copertura finanziaria eracos tituita, in tale ipotesi, dallammontare dei contributi e relativi interessi accreditatidalle gestioni di provenienza e dalle somme dovute a carico del richiedente,

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    determinate secondo le disposizioni in vigore alla data della domanda.

    2 - Modifiche ap portate allarticolo 1 della legge n. 29/1979

    Come dispone larticolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010 A decorreredal 1 luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui allarticolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 2, commi terzo,quarto e quinto della medesima Legge. Lonere da porre a carico dei richiedenti determinato in base ai criteri fissati dallarticolo 2, commi da 3 a 5, del decretolegislativo 30 aprile 1997, n. 184.

    Consegue che, con effetto sulle istanze presentate dalla predetta decorrenza, laricongiunzione nel FPLD avverr sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione diprovenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dellattivit(subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

    Pertanto, coloro che a decorrere dal 1 luglio 2010 si avvalgano della facolt di cuiallarticolo 1 della legge n. 29/1979 sono tenuti al versamento di una somma pari alcinquanta per cento della differenza fra l'importo dellonere di ricongiunzione -

    calcolato secondo i criteri dell'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. n. 184/1997,attualmente vigenti - e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti dagliordinamenti interessati.

    Nello specifico, l'onere di ricongiunzione deve essere determinato in relazione allacollocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai finipensionistici. In altri termini, i periodi che rientreranno nel calcolo retributivo dellafutura pensione danno luogo ad un onere quantificato in termini di riservamatematica, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodoricongiunto, secondo i criteri stabiliti dallart. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997. I periodi oggetto di ricongiunzione che rientreranno nel calcolo contributivo dellafutura pensione danno invece luogo ad un onere determinato secondo i criteri fissatidal comma 5 del medesimo articolo 2, sulla base della retribuzione di riferimento edellaliquota con tributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativadomanda.

    Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 luglio 2010 in poi.Le ricongiunzioni ai sensi dellarticolo 1 della legge n. 29/1979, richieste in dataprecedente, dovranno essere invece definite sulla base delle previgenti disposizioni.

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    Sono integralmente estese alle ricongiunzioni in esame le modalit di esercizio dellafacolt, i termini di versamento degli oneri previsti, le condizioni che determinano ladecadenza e quelle di reiterazione della domanda, gi definite relativamente allericongiunzioni nel FPLD dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

    Nel confermare che nei casi di coincidenza di pi periodi assicurativi vanno applicati icriteri fissati dallarticolo 8 della legge n. 29/1979, si precisa che la contribuzionevolontaria versata nel FPLD coincidente con periodi assicurativi affluiti nel FPLD daaltra gestione pensionistica dovr essere annullata e rimborsata; gli eventualicontributi volont ari, segnalati e trasferiti dalla gestione alternativa, se coincidenticon periodi assicurativi coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, dovranno

    essere invece posti in detrazione dallonere di ricongiunzione a carico del richiedente.

    Conside rata lonerosit della ricongiunzione, il trasferimento dalle gestioni alternative resta subordinato allaccettazione del relativo onere da partedellinteressato.Pertanto, tornano ad essere sempre distinte la fase di segnalazione dei periodicontributivi da quella di trasferimento dei relativi importi anche per le ricongiunzionirelative a periodi provenienti da INPDAP, in relazione ai quali era, fino ad ora, prevista

    la contestualit delle due fasi nellipotesi di operazioni non riguardanti periodi di lavoroautonomo.

    In conseguenza di quanto sopra dovranno essere seguite le modalit di seguitodescritte.La Sede interessata chiede alla gestione o alle gestioni previdenziali competenti ilprospetto dei periodi di contribuzione di propria pertinenza e, sulla base dellasegnalazione ricevuta, procede a determinare l'onere da porre a carico del richiedente,secondo i criteri di calcolo in vigore alla data della domanda, notificandoloallassicurato con le consuete modalit. Una volta verificata lavvenuta accettazione dellonere di ricongiunzione da partedellinteressato, la Sede dovr richiedere alle gestioni alternative il trasferimentodelle somme da queste dovute.

    Qualora, invece, entro il termine di legge (60 giorni dalla ricezione del provvedimentodi accoglimento della domanda), l'interessato non abbia provveduto a confermareloperazione di ricongiunzione con il pagamento dellintero onere o delle prime trerate, si intende che abbia rinunciato, circostanza che comporta limproponibilit di unasuccessiva domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 29/1979.

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    L'avvenuta rinuncia, tacita o espressa, va notificata alle gestioni alternative, affinchne prendano atto.

    Va ulteriormente precisato che, laddove il richiedente la ricongiunzione sia anchetitolare di contribuzioni da lavoro autonomo ma, alla data della domanda, risultisprovvisto del requisito del quinquennio contributivo richiesto dal 4 commadellarticolo 1, la ricongiunzione nel FPLD dovr essere definita in relazion e ai soliperiodi provenienti dalla gestione alternativa, semprech linteressato oltre aiperiodi di lavoro autonomo - faccia valere altra contribuzione in almeno due gestioniprevidenziali.

    Si intende che, in tal caso, non ricorrendo le prescritte condizioni di ricongiungibilit

    della contribuzione autonoma, questa rester esclusa dalloperazione e lonere dovutodallinteressato riguarder esclusivamente i periodi di lavoro dipendente provenientidalle gestioni alternative.

    Al raggiungimento del requisito del quinquennio contributivo fissato dal 4 commadellarticolo 1, i periodi da lavoro autonomo potranno formare oggetto di altraricongiunzione su espressa, successiva istanza dellinteressato, con onere determinatosulla base degli elementi di calcolo e delle disposizioni vigenti alla data della relativa

    presentazione.

    Tale ulteriore domanda deve essere considerata come complementare dellaprecedente; pertanto, ai fini dellammissibilit delloperazione non si deve tenereconto delle limitaz ioni poste dallarticolo 4 della legge n. 29/1979, che come noto -disciplina la reiterazione della facolt di ricongiunzione relativamente ai periodicontributivi temporalmente successivi alla prima domanda.

    3 - Titolari di contribuzioni presso INPS e presso ENPALS

    I rapporti intercorrenti tra l'Assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall'INPS el'Assicurazione obbligatoria IVS gestita dall'ENPALS, ai fini della liquidazione delleprestazioni spettanti a coloro che facciano valere contributi presso i due Enti, sonodisciplinati dallarticolo 16 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1420. La predetta norma -che riconosce a tali lavoratori il diritto ad una sola prestazione pensionistica mediantetrasferimento dei contributi all'Ente a cui compete la liquidazione della pensione -continua a trovare applicazione anche dopo lentrata in vigore della legge in esame.

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    Verificandosene le condizioni, ai lavoratori titolari di contribuzioni presso i due Enti comunque consentito avvalersi delle facolt di cui all'articolo 1 o all'articolo 2 dellalegge n. 29/1979, qualora presentino domanda di ricongiunzione anteriormente ocontestualmente a quella intesa ad ottenere la pensione. In tale circostanza, laricongiunzione avviene secondo le norme ed i meccanismi generali previsti per dettaoperazione e - in ogni caso, dal 1 luglio 2010 - a titolo oneroso, per effetto dellamodifica apportata allarticolo 1 della legge n. 29/1979 dallarticolo 12, comma12septies, della legge n. 122/2010 (prima dellentrata in vigo re della legge n. 122, eraonerosa la sola ricongiunzione presso ENPALS).

    4 - Articolo 2 della legge n. 29/1979: modifica dei parametri di calcolo

    dellonere di ricongiunzione a carico degli iscritti al Fondo Ferrovieri

    Larticolo 12, comma 12decies, de lla legge n. 122/2010 intervenuto sulledisposizioni di cui allarticolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980, n. 299, chedisciplina la determinazione degli oneri dovuti a carico di alcune categorie didipendenti pubblici, nei casi di ricongiunzione es ercitata ai sensi dellarticolo 2 dellalegge n. 29/1979.

    Il citato articolo 4 che, in ambito INPS, trova applicazione nel Fondo Ferrovieri -stabilisce che la riserva matematica della quota di pensione corrispondente ai periodiricongiunti sia determi nata secondo le tabelle in vigore per lapplicazione dellarticolo13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con DM 27 gennaio 1964.

    Il comma 12decies sopra richiamato dispone ora che ai fini del calcolo degli oneri diricongiunzione devono esse re utilizzati i coefficienti di cui allarticolo 13 della legge 12agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativavigente.

    Le modifiche apportate, che estendono al Fondo in esame le tabelle in uso per lageneralit dei richiedenti la ricongiunzione, comportano la modifica dei parametri dicalcolo degli oneri a carico degli interessati e lautomatica applicazione delle eventualisuccessive variazioni delle tabelle stesse (attualmente, si applicano i coefficientiapprovati con DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007) e riguardano leistanze di ricongiunzione presentate al Fondo Ferrovieri a partire dal 31 luglio 2010,data di entrata in vigore della legge n.122/2010.

    Fatta eccezione per la modifica normativa appena illustrata, restano confermate ledisposizioni amministrative di cui alla circolare n. 204 del 20 novembre 2001 in merito

    ai criteri ed alle modalit di definizione delle istanze di ricongiunzione richieste ai sensidellarticolo 2 della legge n. 29/1979, d i versamento dei relativi oneri e di decadenzadalla facolt.

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    PARTE SECONDA

    Abrogazione delle norme relative alla costituzione della posizione

    assicurativa nel FPLD gestito dallINPS

    Larticolo 12 della legge n. 122/2010 con i commi 12octies, 12novies e 12undecies intervenuto ad abrogare le norme che disciplinavano le operazioni di trasferimentodella contribuzione maturata in vari ordinamenti pensionistici, con conseguentecostituzione delle posizioni assicurative nel FPLD dellAGO.

    I commi 12oct ies e 12novies dispongono, rispettivamente, labrogazione delle norme

    vigenti in materia nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici a decorrere dal 1 luglio2010.

    Il comma 12undecies abroga la legge 2 aprile 1958, n. 322 (che disponeva lacostituzione de lla posizione assicurativa presso lINPS) e le sotto elencate ulterioridisposizioni correlate, che disciplinavano tale operazione con riferimento ai diversiordinamenti di appartenenza degli interessati:- larticolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 164 6, che riguardava i dipendenti

    da amministrazioni statali e gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti diprevidenza;- larticolo 124 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, rivolto ai dipendenti civili emilitari dello Stato;

    - gli articoli 21, comma 4 e 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958,che si riferivano ai militari in servizio di leva o di leva prolungata.

    A differenza delle norme che regolavano la costituzione della posizione assicurativa daiFondi Elettrici e Telefonici abrogate, come detto, dal 1 luglio 2010 le disposizioniespressamente individuate dal comma 12undecies sono abrogate a decorrere dal 31

    luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010.

    Poich il comma 12undecies si limitato ad abrogare listit uto della costituzione dellaposizione assicurativa presso lINPS, nullaltro prevedendo in merito, i destinatari delledisposizioni abrogate - qualora intendano trasferire al FPLD i periodi contributivimaturati nei rispettivi ordinamenti previdenziali - potranno avvalersi esclusivamentedella facolt di ricongiunzione di cui allarticolo 1 della legge n. 29/979, comemodificato dallarticolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, sempre chericorrano, alla data della relativa domanda, tutte le cond izioni richieste per leserciziodi detta facolt.

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    1 - Soppressi Fondi Elettrici e Telefonici

    Larticolo 12 della legge n. 122/2010, con i commi 12octies e 12novies, intervenuto

    sulla normativa specifica dei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici:- disponendo labrogazione delle norme che disciplinavano, dufficio o a domanda eda titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensionilavoratori dipendenti in favore degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali;

    - prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi possaavvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalit di cui allarticolo 1della legge n. 29/1979, come modificato dallarticolo 12, comma 12septies, dellalegge in esame.

    Dal 1 luglio 2010 , pertanto, sono abrogati :- l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che

    rendeva possibile il trasferimento delle posizioni assicurative dal Fondo Elettrici alFPLD dellAGO solo a domanda degli interessati e con le modalit dellarticolo 6della legge n. 29/1979;

    - larticolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disponeva il trasferimentodufficio ed a titolo gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici al FPLDdellAssicurazione generale obbl igatoria, nei casi di cessazione del rapportoassicurativo con il Fondo in assenza dei requisiti richiesti per liquidare laprestazione pensionistica a carico dello stesso.

    La costituzione della posizione assicurativa era consentita anche nei casi in cui

    risultassero perfezionati tutti i requisiti contributivi e di et previsti nei suddettiordinamenti speciali per il diritto a pensione, purch la domanda di trasferimentofosse antecedente al provvedimento di liquidazione della prestazione a carico deiFondi in esame.

    1.1 - Costituzione della posizione assicurativa secondo le norme previgenti alla legge n. 122/2010

    L'articolo 3, comma 14, del DLgs. n. 562/1996 e larticolo 28 della legge n.1450/1956continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di seguito specificate.

    Si ritiene opportuno precisare ulteriormente che le disposizioni sopra citatesubordinano la costituzione delle posizioni nel FPLD alle circostanze che l'assicuratocessi dal servizio reso con obbligo di iscrizione al Fondo speciale e che non consegua a tale momento - il diritto alle prestazioni in base alla normativa del Fondo diappartenenza. Di norma, quindi, la possibilit di trasferire dette posizioni sussistequando allatto della cessazione - manchi anche uno solo dei requisiti previsti perl'insorgenza del diritto a pensione.

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    a perfezionare il diritto alla pensione del Fondo.

    A tale proposito si sottolinea che la verifica delle condizioni che determinano lacostituzione dufficio della posizione va effettuata con riferimento alla contribuzionematurata allatto della cessazione dellattivit lavorativa che comportavalobbligo di iscrizione al Fondo. Ai sensi del pi volte citato articolo 28, la trasferibilitdufficio si configura infatti qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alledipendenze delle aziende indicate nell'art. 5 senza aver raggiunto il diritto a

    pensione e non si sia avvalso della facolt di continuare volontariamente l'iscrizioneal Fondo.

    La valutazione circa la trasferibilit dufficio potr av venire anche in sede di esame

    della domanda di pensione, fermo restando che il diritto alla costituzione dellaposizione assicurativa nel FPLD verr conseguito solo se il soggetto avr cessato ilrapporto di lavoro entro il 30 giugno 2010 e non avr comunque raggiunto, pereffetto della contribuzione non obbligatoria, accreditata nel Fondo dopo tale data, nil diritto alla pensione di vecchiaia, n a quella di anzianit a carico del FondoTelefonici.

    Come gi anticipato nei messaggi n. 21181 e n. 22889, rispettivamente del 12

    agosto e del 9 settembre 2010 e nella circolare n.126 del 24 settembre 2010, con iquali stato chiarito che non pi possibile procedere alla liquidazione deltrattamento pi favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quellodeterminato secondo le norme dellAGO , le nuove norme in materia di trasferimentodella posizione assicurativa si applicano sia alle istanze presentate dopo il 1 luglio2010, sia a quelle presentate prima di tale data senza che ne ricorressero i requisiti,prescindendo assolutamente dalla data di decorrenza della eventuale pensione.

    Si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta che, a differenza di quanto previstoper le ricongiunzioni, consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativasolo quando sia venuto meno lobbligo del versamento contributivo al Fondo.Conseguentemente, possono considerarsi legittimamente presentate solo le istanzeavanzate in data antecedente al 1 luglio 2010 e solo se risulti contestualmentesoddisfatto il requisito di cessazione delliscrizione al Fondo.

    1.2 - Trasferimento delle posizioni assicurative secondo la legge n. 122/2010

    Nel disporre labrogazione delle norme che disciplinavano listituto della costituzione

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    della pos izione assicurativa in favore dei lavoratori elettrici e telefonici, larticolo 12, aicommi 12octies e 12novies, stabilisce che a decorrere dal 1 luglio 2010 - iltrasferimento delle posizioni assicurative dai rispettivi ordinamenti speciali al Fondopensioni lavoratori dipendenti debba avvenire secondo le modalit previste dal comma 12septies del medesimo articolo 12 che, modificando i primi 3 commidellarticolo 1 della legge n. 29/1979, ha introdotto un onere a carico degli interessati.

    In conseguen za dellavvenuta abrogazione delle norme di costituzione della posizioneassicurativa e della modifica normativa apportata allarticolo 1 della legge n. 29/1979,con effetto sulle istanze presentate dal 1 luglio 2010, le posizioni assicurative deilavoratori elettrici e telefonici potranno essere trasferite nel FPLD solo a domanda degli interessati e solo a titolo oneroso .

    Poich i commi 12octies e 12novies in esame, nel disporre labrogazione delle normein materia di costituzione della posizione assicurativa, hanno previsto nuove regole daapplicare ai casi di trasferimento delle posizioni nel FPLD, si ritiene che dettaoperazione si configuri comunque come nuova modalit di costituzione della posizioneassicurativa e non come effettiva ricongiunzione, fermo lonere a carico dei richiedenti,calcolato secondo i criteri fissati dal richiamato comma 12septies.

    A differenza della normale ricongiunzione - che pu essere richiesta nel FPLD ai sensidellarticolo 1 di legge 29 anche in costanza di contribuzio ne obbligatoria al Fondo eche riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data dellarelativa domanda - il trasferimento opera solo a condizione che il richiedente abbiacessato il servizio comportante liscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stataliquidata la pensione a carico del Fondo stesso.

    Qualora risultino soddisfatte le suddette condizioni, il trasferimento avviene anche inassenza di altra posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti opresso altro ordinamento pensionistico. Analogamente non preclusa la possibilit ditrasferire la posizione assicurativa nell'AGO quando l'interessato faccia valere anchecontribuzione autonoma (ART, COM e CD/CM) e non intenda o non possa effettuarnela ricongiunzione.

    Lonere di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico delrichiedente, pari al 50 per cento del valore derivante dalla differenza fra la riservamatematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo(cio corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedentequalora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto allAGO) e la

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    contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento,relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistenteassicurazione nellordinamento speciale, salve le modalit di calcolo definitedallarticolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997, relativamente ai periodi oggetto ditrasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistemacontributivo.

    Il versamento dellonere a carico dellinteressato regolato dalle medesimedisposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con possibilit diproseguire il pagamento anche oltre la decorrenza della pensione, qualora intervengail pensionamento nel corso della rateazione. In tale ipotesi, la rata mensile dellonereancora dovuto verr trattenuta dal rateo della prestazione pensionistica liquidata in

    favore dellinteressato.

    Nellipotesi in cui, invece, vengano sospesi i versamenti prima che sia completato ilpagamento dellonere dovuto, loperazione di trasferimento dovr essere annullata conconseguente ripristino della posizione assicurativa nel Fondo e con rimborsoallinteressato dellintera somma versata (comprensiva perci della quota diinteressi corrisposta mensilmente, con il pagamento dellonere in forma rateale).

    2 - Fondo Autoferrotranvieri

    Il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, che ha disposto la soppressione del FondoAutoferrotranvieri a decorrere dal 1 gennaio 1996, ha previsto che tutti i titolari diconto assicurativo in detto ordinamento fossero iscritti in unevidenza contabileseparata nellambito del FPLD, con costituz ione, in loro favore, della posizioneassicurativa nel FPLD, in relazione ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria,figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed ai periodi in ogni caso utili nel Fondosoppresso (la costituzione delle posizioni assicurative nellevidenza contabile separatanon ha comportato trasferimento di somme al FPLD).

    Larticolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996 dispone inoltre che gliautoferrotranvieri possano utilizzare tutti i periodi maturati nel soppresso Fondo fino al31 dicembre 1995 secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dellepensioni dell'AGO, anzich secondo la normativa specifica del Fondo, vigenteanteriormente alla soppressione.

    Poich, come noto, la valutazione con le norme dell'AGO dei periodi maturati nel

    Fondo Autoferrotranvieri non comporta il materiale trasferimento delle relativecontribuzioni, come invece avviene in tutti i casi di costituzione della posizioneassicurativa nel FPLD, le disposizioni introdotte dallarticolo 12 del la legge n. 122/2010

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    in materia di costituzione della posizione assicurativa non riguardano gli iscritti alsoppresso Fondo, in favore dei quali continua perci a trovare applicazione larticolo 3,comma 10, del D.Lgs. n. 414/1996.

    3 - Fondo Volo: eff etti derivanti dallarticolo 12, comma 12septies, della leggen. 122/2010

    Come noto, larticolo 2, comma 6, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 intervenuto ad abrogare l'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che hanno disciplinato la costituzione della

    posizione assicurativa dal Fondo Volo al FPLD dellAGO fino al 30 giugno 1997 hadisposto che le operazioni di trasferimento delle posizioni assicurative dal predettoFondo allAss icurazione generale obbligatoria debbano avvenire in applicazionedell'articolo 1 della legge n. 29/1979.

    Con effetto dal 1 luglio 1997, pertanto, la costituzione della posizione assicurativa avvenuta solo a richiesta degli interessati e senza oneri per gli stessi, mediantetrasferimento dal Fondo allAGO della contribuzione di copertura dei periodi

    interessati, quantificata con le modalit indicate al comma 2 del richiamato articolo 1della legge n. 29.

    In conseguenza dellintervento di modifica normativa contenuto nellarticolo 12,comma 12septies, della legge n. 122/2010, lapplicazione dellarticolo 1 della legge n.29/1979 comporta anche il versamento di un onere a carico del richiedente.

    Pertanto, con effetto sulle istanze presentate dal 1 luglio 2010, il trasferimento dellaposizione assicurativa dal Fondo Volo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti potravvenire solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per ladeterminazione degli oneri di ricongiunzione.

    Il valore di copertura del periodo oggetto di trasferimento, da porre a carico delrichiedente, pari al 50 per cento dellimporto ottenuto per differenza fra la riservamatematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo(cio corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedentequalora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto allAGO) e lacontribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento,relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente

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    assicurazione nel Fondo, salve le modalit di calcolo di cui allarticolo 2, comma 5, delD.Lgs. n. 184/1997 relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, aifini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.

    Il versamento dellonere a carico dellinteressato regolato dalle medesimedisposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con possibilit diproseguire la rateazione anche oltre la decorrenza della pensione.

    Ferma lonerosit del trasferimento sopra descritta, restano confermati i criteri cheregolano il transito dei periodi contributivi dal Fondo allAGO, illustrati al punto 5 dellacircolare n. 257 del 18 dicembre 1997.

    4 - Fondo F errovieri: abrogazione dellarticolo 124 del DPR n. 1092/1973

    Il trasferimento della contribuzione dal Fondo Ferrovieri allINPS e la conseguentecostituzione della posizione assicurativa nel FPLD sono disciplinati dallarticolo 241 delDPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale estende a tale ordinamento le norme sullacostituzione della posizione assicurativa presso lINPS, contenute negli articoli da 124a 127 del medesimo decreto.

    Poich larticolo 12 della legge n. 122/2010, con il comma 12undecies, ha abrogatol'articolo 124 del DPR n. 1092/1973, n. 1092, con effetto sulle cessazioni senza dirittoa pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli iscritti al Fondo Ferrovieri potrannoricongiungere la posizione assicurativa nel FPLD solo mediante applicazionedellarticolo 1 della legge n. 29/1979, come modificato dal comma 12septies delmedesimo articolo 12, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolanolistituto della ricongiunzione, riepilogati al punto 1 della presente circolare.

    Si precisa che - a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni effettuate nelFondo ai sensi dellarticolo 2 della legge n. 29/1979, alle quali si applicano lecondizioni di rateazione degli oneri di riscatto previste dallarticolo 150 del DPRn.1092/1973 (pagamento in un numero di rate non superiore a quello dei mesiricongiunti, senza maggiorazione per interessi a carico del richiedente) - leserciziodella ricongiunzione ai sensi dellarticolo 1 comporta lapplicazione dei criteri dicarattere genera le: in caso di pagamento in forma rateale linteressato tenuto aversare le somme dovute in un numero di rate non superiore alla met delle mensilitdei periodi ricongiunti, con maggiorazione per interessi al tasso annuo composto del4,50 per cento.

    Si applicano pertanto tutti i criteri previsti per la generalit dei soggetti che chiedono

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    la ricongiunzione nel FPLD ai sensi dellarticolo 1 della legge n. 29/1979.

    5 - Articolo 12, comma 12undecies: abrogazione della legge n. 322/1958 e di ulteriori disposizioni correlate

    Le disposizioni che, nei vari ordinamenti pensionistici alternativi allAssicurazionegenerale obbligatoria, hanno regolato la costituzione della posizione assicurativapresso lINPS nel caso di cessazione dal servizio del dipendent e senza diritto apensione, prevedevano che tale operazione avvenisse dufficio o a domanda e senzaoneri per gli interessati, secondo le specifiche norme di riferimento.In particolare, nei casi di costituzione della posizione assicurativa regolata dalla rticolo

    40 della legge n. 1646/1962, tale operazione era subordinata alla presentazione diesplicita istanza, in ossequio a quanto espressamente previsto dallarticolo 38, ultimocapoverso, della citata legge n. 1646.

    Per effetto di quanto disposto dalla rticolo 12, comma 12undecies, della legge n.122/2010, che ha abrogato listituto della costituzione della posizione assicurativapresso lINPS, non sar pi possibile trasferire la contribuzione nel FPLD in favore disoggetti :- cessati dal servizio dopo i l 30 luglio 2010, nellipotesi in cui il trasferimento dei

    periodi assicurativi dovesse avvenire dufficio; - tenuti a presentare la prescritta domanda, qualora non vi abbiano provveduto

    entro il 30 luglio 2010, ancorch la cessazione dal servizio sia avvenutaanteriormente a tale data.

    Restano invece esclusi dagli effetti prodotti dal citato comma 12undecies e continuanoad avere titolo al trasferimento della contribuzione senza oneri a loro carico i soggettiin favore dei quali opera dufficio la costitu zione della posizione assicurativa, cessatidal servizio senza diritto a pensione entro il 30 luglio 2010 e coloro che, tenuti apresentare specifica istanza, abbiano chiesto allINPDAP la costituzione della posizioneassicurativa prima dellentrata in vig ore della legge n. 122/2010.

    La verifica delle condizioni che, sulla base delle disposizioni oggetto di abrogazione,consentono ancora la costituzione della posizione assicurativa presso lINPS rientranellesclusiva competenza dellEnte che ha in carico la relativa contribuzione.

    Si ritiene comunque che, anche nei confronti di soggetti cessati anteriormente alla

    data del 31 luglio 2010, debba essere preventivamente accertato presso lEnteinteressato che ricorrano le condizione per procedere al trasferi mento presso lINPSdella contribuzione versata in loro favore, qualora chiedano la valutazione dei relativi

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    periodi ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, producendocopia della domanda di costituzione della posizione assicurativa.

    Il Direttore GeneraleNori