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Circolare n° 8/2003 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Giugno 2003 SOMMARIO OCCHIO ALLE SCADENZE DI GIUGNO 2003! ....................................................................... 2 SCADENZIARIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2002 ....................................................................... 2 VERSAMENTI ....................................................................................................................................... 2 VERSAMENTO MENSILE IVA DI MAGGIO ....................................................................................... 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI INPS ........................................................... 3 CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS ............................................................... 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE APPLICABILI ALLE PROVVIGIONI .............................................. 4 CONSEGNA DEL MOD. 730 AI C.A.F. ............................................................................................ 4 PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2003 ........... 4 PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AL MESE DI MAGGIO .................................. 4 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PERIODICHE CONAI............................................................... 4 VERSAMENTO DELL'ACCONTO ICI PER L'ANNO 2003.................................................................. 4 NOTIZIARIO MENSILE DI GIUGNO 2003! ............................................................................ 4 SULLA GAZZETTA LA PROROGA DEL TERMINE DI INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI.. 4 IN GAZZETTA LE CORREZIONI A "UNICO 2003-PF" .................................................................... 5 LA CESSIONE SOTTOCOSTO DI QUOTE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA È ELUSIVA ..... 5 IL SOFTWARE GERICO 2003 SUL SITO DELLE ENTRATE .............................................................. 5 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI ................................ 5 TASSAZIONE DEI CANONI NON RISCOSSI: FISCO PIÙ LEGGERO SE LINQUILINO È MOROSO ........ 5 ISTAT, COMUNICATO LINDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL MESE DI APRILE .......................... 6 ACCERTATO IL CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER IL MESE DI MARZO .................................... 6 SCADENZIARIO – PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO .............. 7 APPROFONDIMENTO 1: VERSAMENTO ICI IN ACCONTO PER L'ANNO 2003. ...... 11 APPROFONDIMENTO 2 : TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO ...................................................................... 13 Circolare informativa 8/2003 – Pag. 1 di 15 Piazza del Duomo n. 17 - 20121 Milano - C.F. GLSLCU62T28F257C - P.IVA 10758110158 Tel.: 02/89013441 r.a. – Fax: 02/89013548 - E-mail: [email protected] - Internet: www.studiogalassi.com

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Circolare n° 8/2003

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Milano, 11 Giugno 2003

SOMMARIO OCCHIO ALLE SCADENZE DI GIUGNO 2003! ....................................................................... 2

SCADENZIARIO DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2002 ....................................................................... 2 VERSAMENTI ....................................................................................................................................... 2 VERSAMENTO MENSILE IVA DI MAGGIO ....................................................................................... 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI INPS ........................................................... 3 CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS............................................................... 3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE APPLICABILI ALLE PROVVIGIONI .............................................. 4 CONSEGNA DEL MOD. 730 AI C.A.F. ............................................................................................ 4 PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER L'ANNO 2003 ........... 4 PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AL MESE DI MAGGIO .................................. 4 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PERIODICHE CONAI............................................................... 4 VERSAMENTO DELL'ACCONTO ICI PER L'ANNO 2003.................................................................. 4

NOTIZIARIO MENSILE DI GIUGNO 2003! ............................................................................ 4

SULLA GAZZETTA LA PROROGA DEL TERMINE DI INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI.. 4 IN GAZZETTA LE CORREZIONI A "UNICO 2003-PF" .................................................................... 5 LA CESSIONE SOTTOCOSTO DI QUOTE A FAVORE DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA È ELUSIVA ..... 5 IL SOFTWARE GERICO 2003 SUL SITO DELLE ENTRATE .............................................................. 5 RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI................................ 5 TASSAZIONE DEI CANONI NON RISCOSSI: FISCO PIÙ LEGGERO SE L’INQUILINO È MOROSO ........ 5 ISTAT, COMUNICATO L’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DEL MESE DI APRILE .......................... 6 ACCERTATO IL CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER IL MESE DI MARZO .................................... 6

SCADENZIARIO – PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO .............. 7

APPROFONDIMENTO 1: VERSAMENTO ICI IN ACCONTO PER L'ANNO 2003. ...... 11

APPROFONDIMENTO 2 : TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO ...................................................................... 13

Circolare informativa 8/2003 – Pag. 1 di 15 Piazza del Duomo n. 17 - 20121 Milano - C.F. GLSLCU62T28F257C - P.IVA 10758110158 Tel.: 02/89013441 r.a. – Fax: 02/89013548 - E-mail: [email protected] - Internet: www.studiogalassi.com

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OCCHIO ALLE SCADENZE di giugno 2003!

Scadenziario dichiarazioni dei redditi 2002

MOD. 730

Modalità di presentazione Consegnato ai sostituti di imposta Consegnato al CAF Termini di presentazione Termine scaduto il 30 aprile 2003 Entro il 15 giugno 2003

Pagamenti/rimborsi Con la retribuzione a partire dal mese di luglio, oppure di agosto se pensionati.

UNICO 2003 PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE

Versamenti Entro il 20 giugno 2003 senza alcuna maggiorazione.

Dal 21 giugno al 21 luglio 2003 (essendo il 20 luglio festivo) con la maggiorazione dello 0,40%.

UNICO 2003 SOGGETTI IRPEG

Termini di versamento Approvazione del

bilancio entro 4 mesi dalla chiusura

Entro il 20 giugno 2003 senza alcuna maggiorazione. Dal 21 giugno al 21 luglio 2003 (essendo il 20 luglio è festivo) con la

maggiorazione dello 0,40%. Con periodo di imposta coincidente con l’anno

solare

Approvazione del bilancio oltre i 4 mesi

dalla chiusura (*)

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo a quello di

scadenza.

Approvazione del bilancio entro 4 mesi

dalla chiusura

Entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza.

Con periodo di imposta

NON coincidente con l’anno

solare

Approvazione del bilancio oltre i 4 mesi

dalla chiusura (*)

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio Con la maggiorazione dello 0,40% entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza

(*) Se il bilancio non è approvato entro il termine ultimo stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, con la possibilità sempre di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il trentesimo giorno successivo.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA IN FORMA "UNIFICATA"

Versamenti

Esclusivamente i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata, possono effettuare il versamento anche oltre l’originario termine del 17 marzo 2003, entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base a Unico 2003, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per mese o frazione di mese a partire dal 17 marzo.

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LA RATEIZZAZIONE Non titolari di partita Iva Titolari di partita Iva Rat

a Versamento % Versamento (*) % Versamento % Versamento (*) % 1 20 giugno 0,00 21 luglio 0,00 20 giugno 0,00 21 luglio 0,00 2 30 giugno 0,17 31 luglio 0,15 16 luglio 0,43 18 agosto 0,42 3 31 luglio 0,67 1° settembre 0,65 18 agosto 0,93 16 settembre 0,92 4 1° settembre 1,17 30 settembre 1,15 16 settembre 1,43 16 ottobre 1,42 5 30 settembre 1,67 31 ottobre 1,65 16 ottobre 1,93 17 novembre 1,92 6 31 ottobre 2,17 1° dicembre 2,15 17 novembre 2,43 - -

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7 1° dicembre 2,67 - - - - - - (*) In questi casi l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. VSm VSr CSsc

Scadenzario Condoni Di seguito si fornisce il nuovo quadro delle scadenze relative alle sanatorie previste dalla Finanziaria 2003, tenuto anche conto delle modifiche intervenute con il provvedimento di proroga delle scadenze (D.L. 59/2003):

lunedì 16 giugno:

termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni relative a condono “tombale”, integrativa semplice e omessi o tardivi versamenti;

termine ultimo per comunicare ai soci o associati l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa semplice da parte delle società di persone e assimilate;

venerdì 20 giugno:

scade il termine per versare le somme risultanti dalla definizione automatica dei redditi di

impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi (concordato). Con riferimento alle scadenze legate al “mondo condoni” si evidenzia che è già stata preannunciata una possibile riapertura dei termini, a mezzo di un provvedimento ad hoc, che potrebbe essere varato già nei prossimi Consigli dei Ministri.

ersamento mensile Iva di maggio cade lunedì 16 giugno 2003 il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il ese di maggio 2003, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

ersamento delle ritenute e dei contributi INPS cade sempre il 16 giugno 2003 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con iferimento al mese di maggio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

ontributi dovuti alla gestione separata INPS i ricorda che il 16 giugno 2003 scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione eparata INPS sui compensi corrisposti nel mese di maggio relativamente a rapporti di collaborazione oordinata e continuativa.

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Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre lunedì 16 giugno 2003 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di maggio 2003. L’aliquota applicabile per il calcolo delle ritenute alla fonte sulle provvigioni (anche occasionali) è pari al 23%, calcolata sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente, entro il 31 dicembre 2002, l’applicazione della ritenuta in misura ridotta. Consegna del Mod. 730 ai C.A.F. Entro lunedì 16 giugno 2003 i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale di un C.A.F devono consegnare a quest'ultimo il modello 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell'8 per mille. Il C.A.F. rilascerà apposita ricevuta al contribuente. Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per l'anno 2003 Entro il 20 giugno 2003 deve essere versato anche il diritto annuale camerale per l'anno 2003, senza maggiorazione. Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’approfondimento contenuto nella circolare. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di maggio Venerdì 20 giugno 2003 è il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio. Sono tenuti alla presentazione mensile dei modelli i soggetti passivi Iva che effettuano scambi di beni comunitari (beni originari degli stati UE o in libera circolazione UE) con soggetti Iva di altri stati membri che hanno realizzato nell'anno solare precedente cessioni intracomunitarie superiori a 200.000 euro e/o acquisti superiori a 150.000 euro. Presentazione dichiarazioni periodiche CONAI Scade sempre il 20 giugno 2003 il termine di presentazione delle dichiarazioni periodiche CONAI riferite al mese di maggio 2003, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento dell'acconto ICI per l'anno 2003 Scade lunedì 30 giugno 2003 il termine di versamento della rata di acconto, ovvero dell'unica rata, dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2003.

NOTIZIARIO MENSILE di giugno 2003!

Sulla Gazzetta la proroga del termine di invio telematico delle dichiarazioni E' stato pubblicato in G.U. il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate ha prorogato al 16 giugno 2003 i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative ai condoni di cui agli artt. 8, 9, 9 bis

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e 14 della L. n.289/02 e successive modifiche ai sensi dell’art.1, co. 2, D.L. n. 59/03 (Agenzia entrate, provvedimento 15/04/03 G.U. 24/04/03 n.95). In Gazzetta le correzioni a "Unico 2003-PF" E’ stato pubblicato in G.U. il comunicato diffuso dall’Agenzia delle entrate con il quale sono state apportate alcune rettifiche relativamente al modello di dichiarazione "Unico 2003-PF", con le relative istruzioni, approvato con provvedimento del 21 marzo 2003. (Agenzia entrate, comunicato 30/04/03 G.U. 30/04/03 n.99). La cessione sottocosto di quote a favore di una società partecipata è elusiva Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, si è pronunciato in ordine al trattamento fiscale di un’operazione di cessione di partecipazioni ad opera di persone fisiche non esercenti attività di impresa, disponendo che, qualora l’operazione di cessione avvenga a favore di una società dalle stesse interamente partecipata, ad un prezzo pari al valore fiscalmente riconosciuto, ma inferiore al valore di mercato e con pagamento dilazionato sine die, è elusiva ai sensi dell’art.37 bis, DPR 600/73, in assenza di valide ragioni economiche, poiché volta ad aggirare le norme sul conferimento a valore normale di cui all’art.9 del Tuir (Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, parere 10/04/03, n.6). Il software Gerico 2003 sul sito delle Entrate E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate il prodotto software Gerico 2003, per la gestione dei ricavi da studi di settore, relativi al periodo d’imposta 2002, che consente il calcolo della congruità e della verifica dei limiti inerenti al regime di marginalità fiscale dello studio. http://www.agenziaentrate.it/settore/applicazioni/2003/software/index.htm (Sito Internet). Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni L’Agenzia delle entrate ha analizzato le disposizioni del provvedimento che ha esteso l’applicazione degli artt.5 e 7 della L. n. 448/01 alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data 1 gennaio 2003. Il provvedimento, in particolare, esamina le modalità di rideterminazione in caso di decesso del soggetto possessore delle partecipazioni e dei terreni ed in caso di possesso a titolo di usufrutto. L’Agenzia ricorda, inoltre, che le rivalutazioni in oggetto operate nel 2002, devono essere indicate nel modello di dichiarazione Unico 2003 PF: nella sezione XI del quadro RM, se trattasi di rivalutazione di terreni; nel quadro RT, se trattasi di rivalutazioni di partecipazioni. I contribuenti che utilizzano il modello 730/03 devono presentare anche i suddetti quadri del modello Unico 2003 PF ed il relativo frontespizio (C.M. 09/05/03, n.27). Tassazione dei canoni non riscossi: fisco più leggero se l’inquilino è moroso

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In caso di mancato percepimento dei canoni di locazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef del proprietario, locatore del fabbricato, occorre fare riferimento alla rendita catastale e non ai canoni indicati nel contratto. Scostandosi dall’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte ha sostenuto che i dati contrattuali forniscono solo un’indicazione presuntiva, mentre il carico fiscale deve essere ragguagliato all’effettiva capacità contributiva. Pertanto, al proprietario deve essere consentita la prova contraria (come una procedura di sfratto per morosità). La sentenza è

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pubblicata sul sito Internet http://www.confedilizia.it (Corte di Cassazione, sent. del 07/05/03 Sito Intenet). Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo del mese di aprile L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2003, che si pubblica ai sensi dell’art.81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell’art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente è pari al + 2,5% (Istat, comunicato 16/05/03 G.U. 19/05/03 n.114). Accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo L’Agenzia delle entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2003, ai sensi dell’art.76, co.7 del Tuir (Agenzia entrate, provvedimento 29/04/03 G.U. 19/05/03, n.114).

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SCADENZIARIO – Principali scadenze dal 15 giugno al 15 luglio

Domenica 15 Giugno

Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese

precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni

sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 Giugno

Termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni contenenti la richiesta di definizione automatica per gli anni pregressi ai sensi dell’art. 9 della L. 289/2002.

Termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione integrativa semplice relativa agli anni pregressi ai sensi dell’art. 8 della L. 289/2002. Termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione integrativa riferita ad omessi e tardivi versamenti delle imposte di cui all’art. 9 bis della L. 289/2002. Ultimo giorno per comunicare ai soci o associati l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’art. 8 della L. 289/2002 da parte delle società di persone, associazioni e società ad esse equiparate. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi e tardivi versamenti non effettuati, o effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 maggio con sanzione ridotta al 3,75%. Consegna al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3 da parte dei datori di lavoro o Enti pensionistici. Presentazione al CAF del modello 730 e della busta contenente la destinazione dell’otto per mille IRPEF da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell’assistenza fiscale. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

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Versamento dell’IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.

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Versamento della IV° rata dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2002 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l’importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo 2003.

Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Venerdì 20 Giugno

Versamento, in unica soluzione o rateale, delle somme risultanti dalle dichiarazioni contenenti la richiesta di definizione automatica dei redditi d’impresa e lavoro autonomo per gli anni pregressi, da parte dei contribuenti che hanno deciso di aderire al concordato di cui all’art. 7 della L. 289/2002.

Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, delle imposte IRPEF, e IRAP, risultanti dalla dichiarazione UNICO 2003 quale saldo per l’anno 2002 e primo acconto per l’anno 2003 senza alcuna maggiorazione da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultanti dal modello UNICO 2003 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’IVA relativa al 2002 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 18 marzo 2003 – 20 giugno 2003. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, del contributo INPS dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi quale saldo 2002 e I° acconto 2003 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dei contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale quale saldo 2002 e I° rata di acconto 2003 da parte di artigiani e commercianti senza alcuna maggiorazione. Per i soggetti IRPEG con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro maggio, versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell’IRPEG e IRAP dovuta a saldo per il 2002 e quale I° acconto per il 2003 senza alcuna maggiorazione.

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Versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza senza alcuna maggiorazione da parte dei soggetti iscritti.

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Versamento della II° rata dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazione dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31/12/1999 senza alcuna maggiorazione.

Versamento delle ritenute operate per l’anno 2002 da parte dei soggetti che hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuato ritenute inferiori a € 1.032,29.

Lunedì 30 Giugno

Consegna al lavoratore dipendente o al pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730-3 da parte dei CAF.

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2003. Presentazione della dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate da parte dei soggetti che decidono di rimpatriare o regolarizzare, nel periodo 17 maggio – 30 giugno 2003, denaro e altre attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’art. 6 L. 282/02. Versamento della somma pari al 4% dell’importo che emerge dalla dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate da parte dei soggetti che decidono di rimpatriare o regolarizzare, nel periodo 17 maggio – 30 giugno 2003, denaro e altre attività finanziarie detenute all’estero ai sensi dell’art. 6 L. 289/02. Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, della seconda rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2002 e I° acconto 2003 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2003 con maggiorazione dello 0,17%. Versamento dell’acconto ICI per l’anno 2003, ovvero dell’intera imposta, da parte dei soggetti proprietari di immobili e diritti reali di godimento sugli stessi.

Martedì 15 Luglio

Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese

precedente.

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Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

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APPROFONDIMENTO 1: Versamento ICI in acconto per l'anno 2003.

Lunedì 30 giugno 2003, scade il termine per versare la prima o unica rata dell’ICI relativa all’anno 2003. Il versamento deve essere effettuato nello stesso anno cui si riferisce l’imposta, a differenza della dichiarazione (o comunicazione), che si presenta nell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. Si ricorda che la potestà di regolamentare l’ICI che hanno i singoli comuni comporta necessariamente una attenta verifica sia delle modalità di versamento che degli eventuali adempimenti dichiarativi. Contribuenti interessati Si ricorda che il pagamento dell'ICI in acconto per il corrente anno è dovuto da parte di: - proprietari (di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli); - titolari di diritti reali (usufrutto, uso e abitazione) sui suddetti beni immobili; - titolare del diritto di superficie (superficiario) e del diritto di enfiteusi (enfiteuta); - utilizzatore degli immobili concessi in leasing (locatario); - utilizzatore di immobili insistenti su aree demaniali in concessione (concessionario). Ai fini del calcolo dell'ICI si deve tener conto delle variazioni intervenute nel corrente anno, in quanto come già ricordato si sta versando l’imposta relativa all’anno in corso. Bisogna quindi monitorare le variazioni intervenute fino al 30 giugno 2003, che indicativamente potrebbero essere costituite da: - acquisti, vendite, costituzioni di usufrutto, ecc.; - variazioni catastali intervenute sugli immobili; - accatastamento con attribuzioni di rendita di immobili in precedenza sprovvisti; - assunzione di contratti di leasing immobiliare; - trasferimenti per successioni ereditarie. Il calcolo dell'acconto ICI Il versamento della prima rata di acconto ICI è pari al 50% dell'imposta dovuta, in base alla situazione esistente nel 2003, calcolata "provvisoriamente" utilizzando l'aliquota e le eventuali detrazioni spettanti (per esempio per abitazione principale) relative all'anno 2002. In questo modo, il contribuente non si deve preoccupare, nella prima fase dell’acconto, di verificare le aliquote (e le altre variabili che incidono sulla determinazione dell’imposta) deliberate da ciascun comune per l’anno in corso (2003), rinviando tale adempimento al 20 dicembre, data entro la quale si deve versare il saldo a conguaglio.

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Un esempio di calcolo

Abitazione principale acquistata il 28 maggio 2003 - Valore catastale: € 100.750

Aliquote ICI deliberate: 2002, 4 per mille - 2003, 4,5 per mille (i calcoli che seguono sono arrotondati all’unità di euro)

L’ACCONTO (si applicano le regole previste per il 2002):

100.750 x 4/1000 = 403 - detrazione per abitazione principale - 103 ICI dovuta per l'intero anno 300 50% dell'ICI 150 Ragguaglio al periodo di possesso (1 mese) 25

IL SALDO (si applicano le regole valide per l'anno 2003):

100.750 x 4,5/1000 = 453 - detrazione per abitazione principale - 103 ICI dovuta per l'intero anno 350 Ragguaglio al periodo di possesso (7 mesi) 204 - acconto pagato al 30 giugno 2003 - 25 Saldo ICI dovuto al 20 dicembre 2003 179

Versamento dell’ICI in unica soluzione Rimane comunque possibile versare tutta l'imposta dovuta per l'anno 2003 entro il 30 giugno: in tal caso però devono essere conosciute le aliquote, le detrazioni e le eventuali altre informazioni utili al calcolo dell’imposta, deliberate per il 2003, al fine di determinare con precisione l'imposta dell'anno. Le regole per le pertinenze Si ricorda che alle pertinenze si applica lo stesso trattamento previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quindi trova applicazione l'aliquota ridotta eventualmente deliberata in questi casi.

Modalità di versamento Ciascun comune può prevedere altre forme di pagamento in aggiunta o in sostituzione di quelli tradizionali tramite il concessionario della riscossione. Considerato quindi che il versamento presso il concessionario, utilizzando il tradizionale bollettino, non rappresenta più un modo di pagamento valido in generale è opportuno accertarsi di quanto previsto specificatamente da ogni singolo comune. Peraltro, quando opportunamente deliberato, da quest’anno è possibile in taluni comuni versare l’ICI tramite modello F24. Anche in ordine al versamento minimo ogni singolo comune può fissare un importo diverso al di sotto del quale il contribuente è esonerato dal versamento dell’imposta.

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APPROFONDIMENTO 2 : Termini e modalità di pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio

Le Camere di commercio stanno per inviare a tutte le aziende che risultano iscritte dal 1 gennaio 2003 (in quanto quelle iscritte successivamente hanno versato il diritto al momento dell’iscrizione) una comunicazione che illustra tutti gli adempimenti per il pagamento del diritto annuale (diritto camerale) dovuto per il 2003. Vediamo con l’ausilio della tabella che segue l’ambito di applicazione e le modalità di versamento del diritto annuale.

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Soggetti obbligati e non

obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuo tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese anche le società iscritte che risultano poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2003 e le imprese che, pur avendo cessato l'attività, che risultano cancellate dal Registro delle Imprese dopo il 30 gennaio 2003. Non sono invece obbligati: i soggetti iscritti solo al R.e.a. (Repertorio economico e amministrativo); le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2002 (salvo nel

caso di esercizio provvisorio); Le società che si sono iscritte dopo il 1° gennaio 2003, in quanto hanno già versato il diritto al

momento dell’iscrizione. le imprese individuali che hanno cessato l'attività nel 2002, purché la domanda di

cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2003; le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2002, purché la domanda

di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2003; le società cooperative che ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 2544 C.C., e il provvedimento

di scioglimento sia stato assunto nel 2002.

Importi per l'anno 2003

Il diritto si applica in misura fissa per talune categorie di imprese, secondo la seguente tabella:

Imprese Importo 2003 Imprese individuali iscritte alla sezione ordinaria € 88,00 Imprese individuali se iscritte alla sezione speciale € 80,00 Società semplici agricole € 80,00 Società semplici non agricole € 144,00 Cooperative e consorzi iscritte alla sezione ordinaria € 88,00 Snc e Sas € 160,00

Gli importi dovuti per l’anno 2003 sono invariati per imprese individuali e società semplici mentre per le società di persone si sono incrementati di € 9,00. Relativamente alle Srl e le Spa, l'importo del diritto annuo è variabile, in funzione del fatturato realizzato nell’anno 2002; l'importo si calcola sulla base dei seguenti scaglioni, invariati rispetto allo scorso anno:

Scaglioni Da Euro A Euro

Aliquote

0 516.456,90 373,00 (fisse) 516.456,91 2.582.284,50 0,0070%

2.582.284,51 51.645.689,91 0,0015% 51.645.689,92 Oltre 0,0005 % (fino a massimo di

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Circolare informati

1 L’arrotondamento deve essere effettuato all’unità di euro con utilizzo della regola generale. In particolare se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso (esempio 420,50 viene arrotondato a 421,00). Qualora si esegua il pagamento dopo il 20 giugno, e quindi con la maggiorazione dello 0,40%, non si deve procedere ad alcun arrotondamento. va 8/2003 – Pag. 14 di 14

Piazza del Duomo n. 17 - 20121 Milano - C.F. GLSLCU62T28F257C - P.IVA 10758110158 Tel.: 02/89013441 r.a. – Fax: 02/89013548 - E-mail: [email protected] - Internet: www.studiogalassi.com

77.500 euro) Il diritto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2002 la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all’unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni. Il diritto annuale determinato con l’applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato delle tabelle di cui sopra, non può essere superiore, anche per l’anno 2003, al 6% a quello corrisposto per l’anno 2002.

Un esempio di calcolo

Supponiamo di avere un fatturato di € 1.560.200,00 per l’anno 2002: Scaglione da 0 a € 516.456,90 Euro 373,00 Scaglione da € 516.456,91 a € 2.582.284,50:

(1.560.200,00 – 516.456,90) = 1.043.743,10 x 0,0070 % = € 73.06 Euro 73,06

Totale diritto 446,06 arrotondato1 Euro 446,00 L’importo così calcolato andrà confrontato con quanto versato per l’anno 2002 maggiorato del 6% si potranno allora verificare le seguenti ipotesi: Importo versato per il 2002 € 400,00. In tale ipotesi non si dovrà versare quanto calcolato

in quanto la somma risulta superiore a quanto corrisposto per il 2002 aumentato del 6% (400,00 + 6% = 424,00 < 446,00). L’importo da versare è dunque € 424,00;

Importo versato per il 2002 € 460,00. In tale ipotesi si dovrà versare quanto calcolato in quanto la somma risulta inferiore e a quanto corrisposto per il 2002 aumentato del 6% (460,00 + 6% = 488,00 > 446,00). L’importo da versare è dunque € 446,00;

Per fatturato si intende, per le società che svolgono attività di produzione, servizi, commercio, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'Irap (non si deve considerare la colonna dei valori Irap).Regole particolari vigono per le imprese creditizie, le imprese assicurative, e le società finanziarie.

Unità locali

Ciascuna impresa deve versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, secondo il seguente schema:

imprese italiane: 20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all’unità di Euro, fino ad un massimo di Euro 120,00

imprese con sede principale all'estero: Euro 110 (fisse)

Maggiorazione deliberata da

alcune Camere di Commercio

Gli importi fissati dal decreto interministeriale sono quelli validi per tutte le Camere di Commercio ma la Legge 580/93 consente alle Giunte degli enti locali di aumentare tale importo, fino ad un massimo del 20% qualora tale maggiorazione sia finalizzata a iniziative per lo sviluppo locale e, comunque, sentite le associazioni di categoria. Tale facoltà è stata utilizzata nella misura massima del 20% dalla CdC di Firenze, Gorizia, Livorno, Mantova, Pisa Ravenna, Rimini. La CdC di Siena ha applicato invece il 10%, La Spezia il 17,5%, Vercelli il 12%, Verona il 15% e Parto il 5%.

Page 15: Circolare n° 18/2002studiogalassi.com/pagine/newsletter/archivio_PDF/... · 30/04/03 G.U. 30/04/03 n.99). La cessione sottocosto di quote a favore di una società partecipata è

Circolare informativa 8/2003 – Pag. 15 di 152 Gli interessi sono dovuti nella misura pari al tasso legale che a partire dal 01/01/2002 è del 3%. Piazza del Duomo n. 17 - 20121 Milano - C.F. GLSLCU62T28F257C - P.IVA 10758110158 Tel.: 02/89013441 r.a. – Fax: 02/89013548 - E-mail: [email protected] - Internet: www.studiogalassi.com

Modalità di versamento

Il pagamento del diritto annuale 2003 avviene tramite modello F24, in un’unica soluzione. E’ pertanto possibile compensare il debito del diritto con eventuali crediti tributari, previdenziali e assicurativi a disposizione del contribuente, secondo le regole del D.Lgs. 241/97. Il modello F24 deve essere compilato alla sezione "Regioni ed enti locali". Nella casella codice ente locale va indicata la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. Il codice tributo da utilizzare è il 3850 e l'anno di riferimento da indicare quest'anno è 2003. Qualora siano dovuti diritti a più CdC per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici e importi.

Termini di versamento per le imprese già

iscritte alla data dell’1/1/2003

Il termine di versamento è legato alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Pertanto per tutti i soggetti siano essi imprese individuali, società di persone o società di capitali il termine è il 20 giugno 2003, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 21 luglio (in quanto il 20 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%. L'importo della maggiorazione deve essere versato unitamente al diritto annuo. Non è possibile come detto sopra rateizzare il diritto camerale, in quanto va versato in una unica soluzione.

Ravvedimento operoso

Qualora l’importo dovuto non sia versato alle relative scadenze è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. In tale ipotesi, dal momento che la sanzione minima irrogabile per l’omesso versamento è pari al 10% dell’importo non versato, sarà possibile regolarizzare la violazione versando, contestualmente il diritto annuale dovuto, gli interessi moratori2 per i giorni di ritardo nonché la sanzione ridotta: a 1/8 del minimo irrogabile, pari a 1,25% (10% diviso 8) se la regolarizzazione viene

effettuata entro 30 giorni dalla data prevista per il pagamento; a 1/5 del minimo, pari al 2% (10% diviso 5) se la regolarizzazione viene effettuata entro 1

anno dalla data prevista per il pagamento. Il tributo, la sanzione e gli interessi vanno versati cumulativamente su modello F24, compilando la sezione ICI ed altri tributi locali, utilizzando lo stesso codice previsto per il tributo (3850) ed indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto. Il ravvedimento risulta attivabile in tutti i casi in cui la violazione non sia ancora stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. Verificando i citati presupposti, dunque, risulta ancora possibile procedere alla regolarizzazione dell’omesso o tardivo versamento del diritto annuale 2002 che potrà essere effettuato, con le modalità specificate, entro il termine del 20 giugno 2003.

Versamento in eccesso

In caso di versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto, ovvero di erroneo versamento di diritto annuale non dovuto, è possibile presentare richiesta di rimborso alla CCIAA entro 24 mesi dal versamento, a pena di decadenza (art. 17 L. 488/99) compilando un apposito modello, che le CCIAA mettono a disposizione (e che può essere scaricato anche tramite internet) al quale deve essere allegata idonea documentazione a dimostrazione di quanto richiesto.

Lo Studio rimane in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento risultasse

necessario. Distinti saluti. Luca Galassi