Circolare n. 10 del 30 giugno 2014 Dilazione dei ruoli · Nel nuovo sistema degli accertamenti...

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Circolare n. 10 del 30 giugno 2014 Dilazione dei ruoli Indice 1. Premessa 2 2. Obiettiva situazione di temporanea difficoltà 3 2.1 Importi sino a 50.000,00 euro 3 2.2 Persone fisiche e soggetti equiparati 3 2.3 Società e ditte individuali in contabilità ordinaria 5 2.4 Accesso alla dilazione (tabella riepilogativa) 9 3. Istanza di rateazione 10 3.1 Documenti da allegare (tabella riepilogativa) 10 3.2 Effetti della presentazione 11 3.3 Ipoteca esattoriale 11 3.4 Impugnabilità 12 3.5 Piano di ammortamento e interessi 13 4. Decadenza dal beneficio della dilazione 13 4.1 Annullamento del ruolo 14 4.2 Decesso del debitore 14 5. Proroga della dilazione 14 6. Dilazione di pagamento in presenza di più iscrizioni a ruolo 14

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Circolare n. 10 del 30 giugno 2014

Dilazione dei ruoli

Indice 1. Premessa 2

2. Obiettiva situazione di temporanea difficoltà 3

2.1 Importi sino a 50.000,00 euro 3

2.2 Persone fisiche e soggetti equiparati 3

2.3 Società e ditte individuali in contabilità ordinaria 5

2.4 Accesso alla dilazione (tabella riepilogativa) 9

3. Istanza di rateazione 10

3.1 Documenti da allegare (tabella riepilogativa) 10

3.2 Effetti della presentazione 11

3.3 Ipoteca esattoriale 11

3.4 Impugnabilità 12

3.5 Piano di ammortamento e interessi 13

4. Decadenza dal beneficio della dilazione 13

4.1 Annullamento del ruolo 14

4.2 Decesso del debitore 14

5. Proroga della dilazione 14

6. Dilazione di pagamento in presenza di più iscrizioni a ruolo 14

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6.1. Dilazione in presenza di ulteriori debiti iscritti a ruolo non estinti 14

6.2 Dilazione in presenza di precedenti dilazioni di pagamento in essere 15

7. Dilazione “straordinaria” 15

7.1 Persone fisiche non imprenditori e imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati

16

7.2 Società e ditte individuali in contabilità ordinaria 16

7.3 Numero di rate concedibili 16

8. Dilazione “speciale” per i contribuenti decaduti al 22.6.2013 20

8.1. Presentazione della domanda 21

8.2 Decadenza dalla dilazione 21

8.3 Piano di dilazione 21

8.4 Abrogazione delle precedenti dilazioni “in proroga” (DL 201/2011) 22

8.5 Tabella riepilogativa 22

1 PREMESSA

La dilazione dei ruoli è un istituto “premiale” che permette, in presenza di determinati presupposti, la

ripartizione in rate delle somme richieste in pagamento.

Ad oggi, la dilazione disciplinata dall’art. 19 del DPR 602/73:

• può essere concessa senza limiti di importo e senza garanzie;

• richiede che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà;

• è concessa dall’Agente della Riscossione con provvedimento amministrativo;

• decade per il mancato versamento di otto rate anche non consecutive.

In base alle più recenti novità legislative, è possibile richiedere, tra l’altro:

• un piano di dilazione “straordinario” sino a 120 rate mensili, per effetto delle novità introdotte dal DL

21.6.2013 n. 69, conv. L. 9.8.2013 n. 98;

• una proroga della dilazione ottenuta, a condizione che non si sia verificata la decadenza, grazie alle

novità apportate dal DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214;

• una riammissione alla dilazione per i contribuenti che, al 22.6.2013, erano decaduti da un precedente

piano di rateizzazione, se la domanda viene presentata entro il 31.7.2014, a seguito del DL 24.4.2014

n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89.

Dal sito Internet di Equitalia sono scaricabili gratuitamente le varie bozze di domanda di dilazione,

diversificate in ordine alla tipologia nonché alla natura giuridica del richiedente.

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La dilazione è applicabile in tutti i casi di riscossione a mezzo ruolo, non essendo circoscritta a quella

delle imposte.

Essa opera dunque per i ruoli straordinari, per le somme “consegnate” ad Equitalia a seguito di accerta-

menti “esecutivi”1, per gli importi oggetto di riscossione frazionata e per i ruoli formati a seguito di

decadenza da dilazioni relative a qualsiasi istituto deflativo del contenzioso (es. adesione,

acquiescenza, conciliazione giudiziale)2.

Relativamente ai ruoli formati dall’INPS, l’Istituto ha specificato che la rateazione, anche in tal caso,

deve essere chiesta ad Equitalia, unico soggetto competente per le dilazioni dei ruoli3.

2 OBIETTIVA SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLTÀ

L’individuazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà rappresenta il problema maggiormente

complesso dell’istituto in esame.

Tale requisito viene valutato differentemente a seconda del fatto che l’istante sia una persona fisica o

una società.

2.1 IMPORTI SINO A 50.000,00 EURO

Sulla base delle istruzioni diramate da Equitalia con il comunicato stampa 8.5.2013, per gli importi sino

a 50.000,00 euro non bisogna distinguere tra persone fisiche e società.

L’importo è da calcolarsi computando le somme iscritte a ruolo residue, al netto di eventuali sgravi e/o

pagamenti parziali e senza vagliare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica.

In tal caso, è sufficiente che il contribuente motivi nell’istanza il presupposto della situazione di tempo-

ranea difficoltà, senza necessità di individuare:

• per le persone fisiche, l’ISEE;

• per le società, l’indice di liquidità.

Il numero massimo di rate concedibili è 72.

2.2 PERSONE FISICHE E SOGGETTI EQUIPARATI

Per le persone fisiche, e i soggetti ad esse equiparati, le istanze di rateazione sono esaminate prendendo

in considerazione:

1 Art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122. Nel nuovo sistema degli accertamenti “esecutivi”, il contribuente deve

versare le somme entro il termine per il ricorso e, in caso di inadempimento, il credito contenuto nell’accertamento viene dato in carico a Equitalia decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (90 giorni dalla notifica nella maggior parte dei casi). Solo dopo l’affidamento ad Equitalia il contribuente può domandare la dilazione degli importi; occorre evidenziare che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012 all’art. 29 del DL 78/2010, il contribuente, quando Equitalia riceve il credito dall’Agenzia delle Entrate, deve essere reso edotto di ciò, quindi conosce il momento a partire dal quale può essere domandata la dilazione. 2 Per effetto del DL 16/2012, è stato espunto il co. 7 dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97, in base al quale la dilazione delle somme

iscritte a ruolo non poteva essere concessa ai contribuenti che fossero decaduti dalla dilazione dei c.d. “avvisi bonari”. Pertanto, il contri-buente che, essendo decaduto dalla dilazione del c.d. “avviso bonario”, riceve la cartella di pagamento, può essere ammesso alla dilazione delle somme, in costanza dei presupposti di legge. 3 Circ. INPS 3.8.2010 n. 106.

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• l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto

dal DLgs. 109/984);

• l’entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali

sgravi e pagamenti parziali, senza computare interessi di mora, aggi e spese esecutive.

I soggetti equiparati alle persone fisiche sono le ditte individuali che hanno adottato uno dei seguenti

regimi fiscali semplificati5:

• contabilità semplificata per le imprese minori6;

• regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali7;

• regime fiscale per i c.d. “contribuenti minimi”8.

ISEE

L’ISEE viene rilasciato, a seguito di specifica domanda, dai Comuni, dai Centri di assistenza fiscale (CAF)

e dalla sede INPS competente per territorio9.

Esso permette di individuare non solo la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà

ma anche il numero di rate concedibili (a tal fine, sul sito Internet di Equitalia è disponibile un

simulatore di calcolo delle rate).

Ulteriori condizioni che potrebbero comportare l’accoglimento dell’istanza

Qualora i parametri derivanti dall’ISEE non consentano la concessione della dilazione, il contribuente

può fare valere condizioni che abbiano cagionato una modifica della situazione redditua-

le/patrimoniale risultante dall’ISEE stesso.

Tali situazioni potrebbero essere ravvisabili nelle ipotesi seguenti:

• cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;

• insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia comportato ingenti spese mediche;

• contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento in autoliquidazione di

tributi e contributi.

Limitatamente alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, Equitalia precisa che il requisito può sus-

sistere ove “l’attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di

riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore”10.

4

Si segnala che, in attuazione dell’art. 5 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, con il DPCM 5.12.2013 n. 159 è stata disposta la revisione della disciplina dell’ISEE. 5 Direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12.

6 Art. 18 del DPR 600/73.

7 Art. 13 della L. 388/2000.

8 Previsto dall’art. 1 co. 96 - 117 della L. 244/2007 e dall’art. 27 del DL 98/2011 conv. L. 111/2011.

9 Art. 4 co. 2 del DLgs. 109/98.

10 Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17.

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2.3 SOCIETÀ E DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

In merito alle società, il concetto di momentanea situazione di obiettiva difficoltà è stato identificato con

quello di temporanea difficoltà ad adempiere previsto dall’art. 187 della legge fallimentare (peraltro

abrogato), relativo all’amministrazione controllata.

Pertanto, occorre “uno stato di reversibile incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni”11.

La situazione di difficoltà economica viene esaminata, alla luce delle direttive di Equitalia, tramite un’analisi

finanziaria basata sul c.d. “indice di liquidità”.

I soggetti “interessati” dai suddetti parametri sono le società di capitali, le società di persone, le coope-

rative e mutue assicuratrici, gli enti non commerciali e le ditte individuali in contabilità ordinaria12.

Indice di liquidità e indice Alfa

L’indice di liquidità è l’indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capa-

cità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità

liquide, immediate e differite.

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto

per le passività correnti.

Equitalia precisa che:

• se tale indice è uguale o superiore ad uno (con ciò significando che l’impresa è in grado di far fronte

alle uscite future, derivanti dall’estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti

dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti), non sussiste il requisito della

temporanea difficoltà;

• al contrario, in presenza di un indice inferiore ad uno è possibile concedere la dilazione13.

Indice di

liquidità

(Liquidità differite + Liquidità correnti) : passività

correnti

Indice Alfa Debito Complessivo : Valore della produzione × 100

Relativamente al numero delle rate, occorre procedere al calcolo del c.d. “indice Alfa”, dato dal rapporto

tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione è la seguente:

Valore indice Alfa Numero rate

Alfa compreso tra 0 e 2 massimo 18 rate

11

Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17. 12

Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17. 13 Direttive Equitalia 13.5.2008 n. 17 e 1.3.2012 n. 7.

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6

Alfa compreso tra 2,1 e 4 massimo 36 rate

Alfa compreso tra 4,1 e 6 massimo 48 rate

Alfa compreso tra 6,1 e 8 massimo 60 rate

Alfa superiore a 8,1 massimo 72 rate

Di seguito, si riporta il prospetto da utilizzare ai fini del calcolo degli indici.

In base alle indicazioni fornite da Equitalia con la direttiva 6.10.2008 n. 36, i soggetti che, al fine di

ottenere la rateazione, devono applicare gli indici come dal prospetto riportato sono, in sostanza, le

società di capitali.

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__________________

5 L’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa dovranno riferirsi ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione.

6 Inserire la somma dell’importo iscritto a ruolo residuo da corrispondere in base al/i precedente/i provvedimento/i di rateazione/i decaduto/i e dell’eventuale nuovo debito comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella/e. L’eventuale rateazione del nuovo debito andrà richiesta con separata istanza.

7 Il “valore della produzione rettificato” è pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico ossia, rispettivamente “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, “variazioni dei lavori in corso su ordinazione” e “altri ricavi e proventi”. Qualora il debitore fornisca una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale, al denominatore dell’Indice Alfa dovrà essere inserito, come “valore della produzione rettificato”, la somma degli importi 1-3-5 della voce A del Conto economico risultante dalla predetta relazione economico-patrimoniale infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) × 12. Esempio: se la relazione economico-patrimoniale si riferisce ai primi cinque mesi dell’anno ed il relativo valore della produzione rettificato è uguale a 100, il denominatore dell’Indice Alfa (cioè il valore della produzione rettificato su base annuale) sarà pari a: (100:5) × 12 = 240. Nel caso in cui il debitore ritenga che il valore della produzione rettificato così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore dell’Indice Alfa la somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico risultanti dall’ultimo bilancio approvato e depositato.

Indice di liquidità e indice Alfa (società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria,

enti non commerciali)

Equitalia ha diramato apposite istruzioni per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordi-

naria e gli enti associativi.

La direttiva Equitalia 6.10.2008 n. 36 precisa che i menzionati soggetti, in quanto non obbligati a redi-

gere il bilancio nelle forme di cui agli artt. 2424 ss. c.c., “potrebbero incontrare difficoltà a ricavare,

dalle loro scritture contabili, i dati necessari a fornire una rappresentazione dell’indice di liquidità e

dell’indice Alfa equivalente a quella individuata nella citata direttiva DSR/NC/20081017”.

Nella direttiva viene specificato che tali soggetti:

• determinano “in forma aggregata” l’indice di liquidità e l’indice Alfa;

• al denominatore dell’indice Alfa indicano il valore totale dei ricavi e dei proventi.

Di seguito, si riporta il prospetto da utilizzare ai fini del calcolo degli indici.

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__________________

5 Barrando tale categoria, il tributarista dichiara per il contribuente ivi indicato di essere depositario delle scritture contabili.

6 Comprensivo degli interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.

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7 Qualora la comunicazione si riferisca ad un periodo infrannuale, al denominatore dell’Indice Alfa dovrà essere inserito il totale valore

ricavi e proventi relativo a tale periodo infrannuale, rapportato su base annuale utilizzando la seguente formula: (totale valore ricavi

e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) × 12. Esempio: se tale valore si riferisce ai primi cinque mesi

dell’anno ed il relativo totale valore ricavi e proventi è uguale a 100, il denominatore dell’Indice Alfa (cioè il totale valore ricavi e

proventi su base annuale) sarà pari a: (100:5) × 12 = 240. Nel caso in cui il debitore ritenga che il totale valore ricavi e proventi

così calcolato non sia idoneo a rappresentare correttamente la sua situazione economica attuale, dovrà inserire al denominatore

dell’Indice Alfa il totale valore ricavi e proventi dell’ultimo esercizio chiuso.

8 Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente nel caso in cui gli indici sopra dichiarati si riferiscano ad un periodo

infrannuale.

Ulteriori condizioni che potrebbero comportare l’accoglimento dell’istanza

Nell’ipotesi in cui l’applicazione degli indici non consenta l’accoglimento dell’istanza, l’impresa potrà

documentare “eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o ditta, da

far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà”14.

A titolo esemplificativo, tali circostanze possono ritenersi sussistenti in caso di:

• improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;

• evento imprevedibile provocato da forza maggiore.

2.4 ACCESSO ALLA DILAZIONE (TABELLA RIEPILOGATIVA)

Persone fisiche e soggetti equiparati Prova dell’obiettiva situazione

di temporanea difficoltà

Importo sino a 50.000,00 euro Solo motivazione

Importo superiore a 50.000,00 euro Necessità di determinare l’ISEE

Società e soggetti equiparati Prova dell’obiettiva situazione

di temporanea difficoltà

Importo sino a 50.000,00 euro Solo motivazione

Importo superiore a 50.000,00 euro Necessità di determinare

l’indice di liquidità

Se l’indice di liquidità è maggiore o uguale

a 1 Rateazione non possibile

Se l’indice di liquidità è minore di 1 Rateazione possibile

14

Direttiva Equitalia 13.5.2008 n. 17.

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3 ISTANZA DI RATEAZIONE

La concessione del differimento delle somme iscritte a ruolo presuppone la presentazione di un’apposita

istanza.

La suddetta domanda, in carta semplice:

• può essere presentata mediante consegna allo sportello di Equitalia o tramite il servizio postale;

• deve contenere il domicilio eletto, i documenti necessari ai fini della dimostrazione dello stato di

difficoltà economica e la copia di un documento di riconoscimento.

Si rammenta inoltre che, in base all’art. 19 del DPR 602/73, l’istanza:

• non deve essere corredata da alcuna garanzia;

• può essere presentata anche ad esecuzione avviata;

• comporta l’applicazione degli interessi di dilazione ex art. 21 del DPR 602/73.

I modelli sono scaricabili dal sito Internet di Equitalia, o reperibili presso i relativi uffici.

3.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE (TABELLA RIEPILOGATIVA)

I documenti da allegare all’istanza di rateazione sono indicati dalle varie direttive di Equitalia che si sono

succedute nel tempo.

La produzione della documentazione varia in base alla natura del soggetto richiedente, in particolare a

seconda del fatto che questi sia una persona fisica o una società.

È inoltre necessario allegare alla domanda la copia di un documento di riconoscimento.

Tutti i soggetti per importi sino a 50.000,00 euro

Serve la sola domanda di dilazione, senza ulteriore documentazione

Persone fisiche e ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per dilazioni superiori a 50.000,00 euro

Certificazione ISEE

Società di capitali e società cooperative dotate di organo di revisione legale, per dilazioni superiori a 50.000,00 euro

Prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa

Visura camerale aggiornata

Copia dell’ultimo bilancio/relazione economico-patrimoniale approvata dall’organo di revisione legale

Società di capitali e società cooperative non dotate di organo

Prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa

Visura camerale aggiornata

Copia dell’ultimo bilancio/relazione economico-patrimoniale approvata

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di revisione legale, per dilazioni superiori a 50.000,00 euro

dall’assemblea

Società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria, per dilazioni superiori a 50.000,00 euro

Prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa in forma aggregata

Atto costitutivo o statuto

Comunicazione del valore degli indici sottoscritta da un professionista abilitato

3.2 EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE

Per ciò che riguarda gli effetti della presentazione dell’istanza, Equitalia distingue il caso della dilazione

domandata entro i 60 giorni dalla notifica della cartella dal caso opposto, in ragione del fatto che

solo dopo il decorso del termine il contribuente può ritenersi inadempiente15.

Azioni esecutive

Ove la domanda sia presentata entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, questa inibisce

l’avvio di azioni esecutive (in sostanza, del pignoramento).

Per contro, se la richiesta è proposta decorsi i 60 giorni, non vengono sospese le azioni esecutive in

corso16.

Misure cautelari

Se l’istanza viene presentata:

• entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, inibisce le misure cautelari;

• successivamente al decorso dei 60 giorni, essa:

– non determina la revoca delle misure cautelari già adottate;

– non inibisce l’avvio di azioni revocatorie;

– inibisce l’avvio di misure cautelari, salvo quelle concordate con il debitore.

3.3 IPOTECA ESATTORIALE

L’art. 1 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73,

specificando i nessi tra iscrizione di ipoteca esattoriale e dilazione delle somme.

Ora, è espressamente previsto che:

• l’ipoteca non può essere disposta se la domanda di dilazione è stata accolta;

• rimane valida l’ipoteca già iscritta prima della concessione della dilazione.

Alla luce di ciò, l’ipoteca può quindi essere adottata:

15

Direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12. 16

Direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12.

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• se la domanda non è accolta;

• se, successivamente, il debitore decade dal piano di dilazione.

Pertanto, è importante che i contribuenti, per quanto possibile, domandino la dilazione prima del decorso

dei 60 giorni dalla notifica della cartella, posto che, in detto lasso temporale, l’ipoteca non può essere

iscritta (art. 77 del DPR 602/73).

Infatti, qualora la dilazione venisse richiesta dopo, Equitalia potrebbe aver già disposto l’ipoteca, che

non verrebbe meno neanche a dilazione concessa. Il discorso, invece, è diverso per gli accertamenti

“esecutivi”, ove la dilazione è richiedibile in un momento in cui il contribuente è già passibile di

ipoteca (art. 29 del DL 78/2010)17.

Si ricorda che, per effetto del DL 16/2012, l’iscrizione di ipoteca è possibile solo per i debiti superiori a

20.000,00 euro.

3.4 IMPUGNABILITÀ

La presentazione dell’istanza determina l’avvio di un procedimento amministrativo: ciò presuppone vi deb-

ba essere una tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati nel predetto procedimento.

Il diniego di rateazione, secondo varie pronunce delle Sezioni Unite, è impugnabile in sede tributaria,

sulla base del carattere onnicomprensivo di tale giurisdizione18.

Si evidenzia che, secondo C.T. Prov. Milano 12.4.2011 n. 152/21/11, il giudice tributario non è legittimato

a determinare, in luogo di Equitalia, le rate del piano di ammortamento relativo alla dilazione delle

somme iscritte a ruolo, in quanto ciò si concretizzerebbe in una indebita “invasione” della

discrezionalità amministrativa.

3.5 PIANO DI AMMORTAMENTO E INTERESSI

Il piano di ammortamento viene predisposto, di regola, mediante l’adozione del metodo francese, quindi

a rata costante, e l’importo della singola rata dovrà essere arrotondato all’euro.

Le rate possono essere al massimo 72, di importo non inferiore a 100,00 euro, salvo casi di indigenza.

Tuttavia, l’art. 1 co. 2 del DL 16/2012, che ha modificato l’art. 19 del DPR 602/73, ha previsto che il

contribuente, in luogo della rata costante, può chiedere che il piano preveda rate variabili di importo

crescente per ciascun anno.

Sul sito Internet di Equitalia è presente un simulatore per il calcolo delle rate, predisposto, al momento,

solo per i piani con rata di importo costante.

3.5.1 Prima rata

La data di scadenza della prima rata deve essere fissata in modo che il contribuente possa disporre di

almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento19.

17

Si veda la precedente nota 1. 18

Si vedano Cass. SS.UU. 1.7.2010 n. 15647, Cass. SS.UU. 7.10.2010 n. 20778 e Cass. SS.UU. 14.3.2011 n. 5928. 19

Direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12.

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13

Per effetto del pagamento della prima rata, Equitalia:

• rinuncia alle procedure esecutive avviate in precedenza;

• revoca il fermo antecedentemente disposto.

Grazie alle modifiche apportate dal DL 16/2012 all’art. 19 del DPR 602/73, l’omesso pagamento della

prima rata non causa più la decadenza dal beneficio della dilazione.

3.5.2 Interessi da dilazione delle somme iscritte a ruolo

L’art. 21 del DPR 602/73 prevede che sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi da

differimento, fissati, attualmente, nella misura del 4,5% annui20.

3.5.3 Tardivo versamento delle rate

Il co. 4 dell’art. 19 del DPR 602/73 specifica che le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato

nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

Ove il contribuente versi tardivamente una rata, sull’importo di essa sono dovuti:

• gli interessi di mora, dalla data di scadenza della rata versata tardivamente21;

• la differenza tra l’importo dell’intero aggio di riscossione e quello pari al 3,65% delle somme iscritte a

ruolo, ove la dilazione sia stata chiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartel-

la22.

Il tardivo versamento delle rate non comporta, invece, l’applicazione delle sanzioni del 30% ex art. 13

del DLgs. 471/97, in quanto inibite per i tributi iscritti a ruolo.

4 DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA DILAZIONE

L’efficacia del provvedimento di rateazione viene meno, a seguito delle innovazioni apportate dal DL

69/2013 all’art. 19 del DPR 602/73, nel caso di mancato versamento di otto rate del piano, anche

non consecutive23.

La decadenza dal beneficio della rateazione opera di diritto e non occorre che venga accertata con

specifico atto amministrativo.

In tale circostanza, l’intero importo iscritto a ruolo non ancora versato “è immediatamente ed auto-

maticamente riscuotibile in unica soluzione”24, con la conseguenza che verrà iniziata (o ripresa)

l’azione di recupero coattivo delle predette somme.

20

Art. 3 del DM 21.5.2009. 21

A decorrere dall’1.5.2014, il tasso degli interessi di mora è passato dal 5,2233% al 5,14% in ragione annuale (provv. Agenzia delle Entrate 10.4.2014 n. 51685). 22

Direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12. 23

Prima del DL 69/2013, la decadenza dalla dilazione si verificava:

• con l’omesso pagamento di due rate consecutive;

• oppure, antecedentemente alle modifiche del DL 16/2012, con l’omesso versamento della prima rata o con il mancato versamento

di due rate successive, anche non consecutive. 24

Art. 19 co. 3 lett. b) del DPR 602/73.

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14

4.1 ANNULLAMENTO DEL RUOLO

La perdita di efficacia della rateazione si realizza anche nelle ipotesi in cui, in presenza di un contenzioso

sull’iscrizione a ruolo, il giudice adito accolga il ricorso: nel suddetto caso, dovrà essere disposto lo

sgravio dell’iscrizione a ruolo ad opera del soggetto che ha proceduto all’iscrizione stessa.

Analoghe conseguenze si avranno nell’ipotesi in cui il soggetto che ha proceduto all’iscrizione a ruolo

dia luogo in via di autotutela allo sgravio della stessa.

4.2 DECESSO DEL DEBITORE

Il decesso del debitore causa la revoca del beneficio; la rateazione potrà eventualmente essere concessa

all’erede che ne faccia richiesta e dimostri di versare in uno stato di temporanea difficoltà

economica25.

5 PROROGA DELLA DILAZIONE

L’art. 10 co. 13-bis del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, introducendo il co. 1-bis all’art.

19 del DPR 602/73, ha previsto la possibilità che Equitalia, in costanza dei presupposti di legge,

conceda una proroga della dilazione già accordata.

Il testo normativo prevede infatti che la proroga può essere concessa se ricorrono, congiuntamente,

due requisiti:

• il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;

• l’assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere concessa per una sola volta, per un ulteriore periodo sino a 72 mesi.

6 DILAZIONE DI PAGAMENTO IN PRESENZA DI PIÙ ISCRIZIONI A RUOLO

In presenza di più iscrizioni a ruolo, per le quali non si è ancora proceduto al pagamento totale o parziale

delle somme, si possono presentare le seguenti ipotesi:

• dilazione in presenza di ulteriori debiti iscritti a ruolo non estinti;

• dilazione in presenza di pregresse dilazioni di pagamento.

6.1 DILAZIONE IN PRESENZA DI ULTERIORI DEBITI ISCRITTI A RUOLO NON ESTINTI

Nell’ipotesi in cui il contribuente risulti moroso per iscrizioni a ruolo ulteriori rispetto a quella per la quale

intende chiedere la rateazione, la stessa potrà essere concessa solo per la totalità degli importi iscritti

a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine per il pagamento, al netto degli importi già versati26.

25

Direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12. 26

Direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12.

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6.2 DILAZIONE IN PRESENZA DI PRECEDENTI DILAZIONI DI PAGAMENTO IN ESSERE

Può accadere che, in presenza di una dilazione già concessa e per la quale il contribuente stia pro-

cedendo al pagamento delle rate, venga notificata un’ulteriore cartella contenente un ruolo che si

intende rateizzare27.

Il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto della situazione di temporanea difficoltà economica

e del debito complessivo, inclusi interessi di rateazione e di mora.

Inoltre, il debitore deve allegare copia della documentazione con la quale dimostri di aver pagato l’ultima

rata della pregressa rateazione28.

Se la rateazione già in essere non è in regolare ammortamento, verranno avviate le azioni di riscossione

coattiva per l’intero; per contro, se la rateazione è regolare, si procede alla riscossione coattiva per

i ruoli non rateizzati, a meno che tali debiti siano oggetto di una richiesta di dilazione29.

7 DILAZIONE “STRAORDINARIA”

Per effetto dell’art. 52 del DL 69/2013 conv. L. 98/2013, che ha aggiunto il co. 1-quinquies all’art. 19 del

DPR 602/73, Equitalia può concedere al contribuente una rateazione “straordinaria”, fino ad un mas-

simo di 120 rate mensili.

Tale forma di dilazione richiede che il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non

dallo stesso causato e legato all’attuale fase di congiuntura economica.

Oltre a ciò, devono ricorrere, unitamente, due condizioni:

• deve essere accertata l’impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione “ordinario”

(quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);

• occorre una valutazione circa la solvibilità in relazione al piano concedibile.

Le disposizioni di attuazione della dilazione “straordinaria” sono contenute nel DM 6.11.201330.

È necessario evidenziare che la dilazione “straordinaria”:

• può essere chiesta all’atto della prima domanda di dilazione;

• può essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute, sia nel caso di dilazioni “ordinarie” che di

dilazioni “ordinarie” già prorogate.

Il DM 6.11.2013 stabilisce inoltre che il debitore, una volta ottenuto un piano di dilazione “straordinario”,

può chiedere sia la proroga “ordinaria” (fino ad un massimo di 72 rate) sia la proroga “straordinaria”

(fino ad un massimo di 120 rate). 27

In base ai chiarimenti riportati nel sito Internet di Equitalia (www.equitaliaonline.it), se la somma tra il nuovo debito e quello residuo non ancora scaduto delle precedenti rateazioni è inferiore o uguale a 50.000,00 euro, si applicano le regole per l’accesso semplificato e, quindi, basta la richiesta motivata. Se il nuovo debito non supera i 50.000,00 euro, ma tale importo viene superato sommando il debito residuo di precedenti rateazioni, sono possibili due strade: il contribuente può scegliere di chiedere la rateazione con accesso semplificato per il nuovo debito oppure chiedere che per il calcolo delle rate venga preso in considerazione anche il debito non ancora scaduto. Se il nuovo debito supera 50.000,00 euro si applica la disciplina prevista per la rateazione di tali importi. 28

Direttiva Equitalia 8.7.2009 n. 3. 29

Direttiva Equitalia 15.4.2011 n. 12. 30

Pubblicato sulla G.U. 8.11.2013 n. 262.

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16

Oltre a ciò, se non viene accolta la domanda di dilazione “straordinaria”, il debitore può sempre presen-

tare domanda per quella “ordinaria”, oppure per la proroga della dilazione “ordinaria”.

Sebbene, al momento, non siano ancora state emanate direttive di Equitalia sul tema, sembra possibile

affermare che la necessità di dimostrare documentalmente lo stato di grave difficoltà finanziaria

sussista sempre, perciò anche per i debiti di importo fino a 50.000,00 euro.

Ciò lo si deduce dall’intestazione dei modelli di richiesta, ove si fa riferimento alle domande di dilazione

straordinaria “per qualsiasi importo”.

Inoltre, dai modelli di richiesta di dilazione messi a disposizione da Equitalia si evince che per la dilazione

“straordinaria” non è possibile chiedere l’applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni

anno.

Regime transitorio

I piani di rateazione in essere alla data di entrata in vigore del DM 6.11.2013 (23.11.2013) possono

essere aumentati fino a 120 rate mensili su richiesta del debitore e in presenza delle previste con-

dizioni.

Tale possibilità si applica sia alle dilazioni “ordinarie” che alle dilazioni “ordinarie” già prorogate.

7.1 PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN REGIMI

FISCALI SEMPLIFICATI

Per le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi fiscali semplificati

(regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”),

occorre produrre la certificazione ISEE, dalla quale si deve ricavare che l’importo della rata che si

dovrebbe pagare secondo la dilazione “ordinaria” è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo

familiare del richiedente, avuto riguardo all’indicatore della situazione reddituale (ISR), evincibile

dall’ISEE.

7.2 SOCIETÀ, ENTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Relativamente alle società di persone (SNC e SAS), alle società di capitali (SPA, SAPA e SRL), alle società

cooperative e mutue assicuratrici, agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli imprenditori

individuali in contabilità ordinaria (in sostanza, per i debitori diversi dalle persone fisiche non impren-

ditori e dagli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati), l’importo della rata che si dovrebbe

pagare secondo la dilazione “ordinaria” deve essere superiore al 10% del valore della produzione

rapportato su base mensile.

Inoltre, l’indice di liquidità deve essere compreso tra 0,50 e 131.

7.3 NUMERO DI RATE CONCEDIBILI

Il numero delle rate concedibili è determinato in base alla Tabella “A” (per le società e soggetti equiparati)

ovvero alla Tabella “B” (per le persone fisiche), allegate al DM 6.11.2013, di seguito riportate. 31

Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti (si veda il precedente § 2.3).

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17

TABELLA “A”

Rata/Valore produzione Rate concedibili

da a

10,01% 10,20% 73

10,21% 10,40% 74

10,41% 10,60% 75

10,61% 10,80% 76

10,81% 11,00% 77

TABELLA “A”

Rata/Valore produzione Rate concedibili

11,01% 11,20% 78

11,21% 11,40% 79

11,41% 11,60% 80

11,61% 11,80% 81

11,81% 12,00% 82

12,01% 12,20% 83

12,21% 12,40% 84

12,41% 12,60% 85

12,61% 12,80% 86

12,81% 13,00% 87

13,01% 13,20% 88

13,21% 13,40% 89

13,41% 13,60% 90

13,61% 13,80% 91

13,81% 14,00% 92

14,01% 14,20% 93

14,21% 14,40% 94

14,41% 14,60% 95

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18

14,61% 14,80% 96

14,81% 15,00% 97

15,01% 15,20% 98

15,21% 15,40% 99

15,41% 15,60% 100

15,61% 15,80% 101

15,81% 16,00% 102

16,01% 16,20% 103

16,21% 16,40% 104

16,41% 16,60% 105

16,61% 16,80% 106

16,81% 17,00% 107

17,01% 17,20% 108

17,21% 17,40% 109

17,41% 17,60% 110

17,61% 17,80% 111

17,81% 18,00% 112

18,01% 18,20% 113

18,21% 18,40% 114

18,41% 18,60% 115

18,61% 18,80% 116

18,81% 19,00% 117

19,01% 19,20% 118

19,21% 19,40% 119

OLTRE 19,40% 120

TABELLA “B”

Rata/Reddito Rate concedibili

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19

da a

20,01% 20,40% 73

TABELLA “B”

Rata/Reddito Rate concedibili

da a

20,41% 20,80% 74

20,81% 21,20% 75

21,21% 21,60% 76

21,61% 22,00% 77

22,01% 22,40% 78

22,41% 22,80% 79

22,81% 23,20% 80

23,21% 23,60% 81

23,61% 24,00% 82

24,01% 24,40% 83

24,41% 24,80% 84

24,81% 25,20% 85

25,21% 25,60% 86

25,61% 26,00% 87

26,01% 26,40% 88

26,41% 26,80% 89

26,81% 27,20% 90

27,21% 27,60% 91

27,61% 28,00% 92

28,01% 28,40% 93

28,41% 28,80% 94

28,81% 29,20% 95

29,21% 29,60% 96

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20

29,61% 30,00% 97

30,01% 30,40% 98

30,41% 30,80% 99

30,81% 31,20% 100

31,21% 31,60% 101

31,61% 32,00% 102

32,01% 32,40% 103

32,41% 32,80% 104

32,81% 33,20% 105

33,21% 33,60% 106

33,61% 34,00% 107

34,01% 34,40% 108

34,41% 34,80% 109

34,81% 35,20% 110

35,21% 35,60% 111

35,61% 36,00% 112

36,01% 36,40% 113

36,41% 36,80% 114

36,81% 37,20% 115

37,21% 37,60% 116

37,61% 38,00% 117

38,01% 38,40% 118

38,41% 38,80% 119

OLTRE 38,80% 120

8 DILAZIONE “SPECIALE” PER I CONTRIBUENTI DECADUTI AL 22.6.2013

L’art. 11-bis del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, ha introdotto una forma di dilazione

particolare per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013 (entrata in vigore del DL 69/2013), erano

decaduti da una dilazione dei ruoli già concessa, a condizione che la relativa domanda sia presentata

entro il 31.7.2014.

Appare irrilevante, ai fini dell’accesso a tale dilazione, la tipologia di debito rateizzata; quindi, sempre

che si tratti di decadenza da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (in sostanza,

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21

di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti “esecutivi”), rientrano nel beneficio, tra le altre,

le rateazioni sia di tributi (IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro, ICI, IMU, ecc.) che di contributi

dovuti all’INPS o di premi INAIL.

8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per fruire della riammissione alla dilazione, i contribuenti devono presentare apposita domanda presso

gli uffici di Equitalia, entro il 31.7.2014.

Dalla modulistica riportata sul sito Internet di Equitalia, non sembra necessario dimostrare lo stato di

difficoltà finanziaria, quale che sia l’importo delle somme da dilazionare. Infatti, nel modello si

richiede unicamente che il contribuente attesti di essere decaduto da una precedente dilazione alla

data del 22.6.2013, indicando altresì il numero di rate.

Nemmeno il comunicato stampa Equitalia 3.7.2014, con il quale è stata annunciata la pubblicazione del

modulo, ha esaminato nello specifico tale questione.

8.2 DECADENZA DALLA DILAZIONE

Nella versione attuale dell’art. 19 del DPR 602/73, così come modificato dal citato DL 69/2013, il debitore

decade dalla dilazione se non paga otto rate del piano, anche non consecutive.

Prima di tali modifiche, entrate in vigore il 22.6.2013, il debitore sarebbe decaduto dalla dilazione in caso

di omesso pagamento di due rate consecutive del piano.

Si segnala che, in base alla versione dell’art. 19 del DPR 602/73 antecedente alle modifiche apportate

dal DL 16/2012 (entrate in vigore il 2.3.2012), la decadenza si sarebbe verificata con il mancato

versamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive.

I contribuenti che, alla data del 22.6.2013, risultavano decaduti dalla dilazione dei ruoli possono ora essere

riammessi al beneficio grazie alle novità introdotte dall’art. 11-bis del DL 66/2014 convertito32.

8.3 PIANO DI DILAZIONE

Il piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 si differenzia, sotto alcuni aspetti,

dalla comune dilazione dei ruoli.

Infatti, il nuovo piano di dilazione potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili, escludendo

con ciò la possibilità di richiedere la c.d. “dilazione straordinaria” sino a 120 rate mensili.

Una volta ottenuto, il piano non può essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello

stato di difficoltà finanziaria del debitore.

La decadenza dalla dilazione si verifica, in tal caso, non con il mancato pagamento di otto rate ma di

due rate, anche non consecutive.

Nella modulistica approvata da Equitalia non è menzionata la possibilità di chiedere la concessione di

rate variabili di importo crescente per ciascun anno, in luogo della classica rata costante. 32

L’intervento del legislatore supera quindi l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale, con la ris. 19.3.2014 n. 32, aveva affermato che per i piani di dilazione decaduti alla data di entrata in vigore del DL 69/2013 (22.6.2013), non poteva operare la nuova causa di decadenza, che, si ricorda, ha elevato da due rate consecutive a otto non consecutive il presupposto applicativo della medesima.

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Non vi sono preclusioni alla possibilità di domandare la dilazione quando, a causa della precedente

decadenza dalla dilazione, il debitore sia stato sottoposto a procedure esecutive (pignoramento pres-

so terzi, espropriazione immobiliare).

In tal caso, la concessione della dilazione dovrebbe immediatamente bloccare la procedura esecutiva,

eccezion fatta per le ipotesi in cui, ad esempio, il bene immobile pignorato sia già stato venduto

all’asta o, più in generale, i procedimenti espropriativi siano oramai terminati.

8.4 ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DILAZIONI “IN PROROGA” (DL 201/2011)

L’art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, ha consentito ad Equitalia di prorogare la

rateazione dei ruoli per i contribuenti che, alla data del 28.12.201133, avevano ottenuto il provve-

dimento di rateazione ma che, successivamente, avevano omesso il pagamento della prima rata o

di due rate successive (circostanze che, nel sistema vigente ratione temporis, avrebbero comportato

la decadenza dalla dilazione).

La condizione per fruire di ciò era che il debitore non avesse già beneficiato della precedente dilazione

“in proroga” di cui all’art. 2 co. 20 del DL 225/2010 conv. L. 10/201134.

Ora, il DL 66/2014, conv. L. 89/2014, ha abrogato l’art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011, posto che, di fatto,

tutti i contribuenti decaduti da una dilazione al 22.6.2013 possono fruire, entro il 31.7.2014, della

riammissione alla medesima.

8.5 TABELLA RIEPILOGATIVA

Riammissione alla dilazione Caratteristiche

Momento di decadenza

dalla pregressa dilazione Entro il 22.6.2013

Momento di presentazione della domanda Entro il 31.7.2014

Numero massimo di rate 72

Possibilità di proroga NO

Decadenza Mancato pagamento di due rate,

anche non consecutive

Di seguito si riporta il modello per richiedere la dilazione ex art. 11-bis del DL 66/2014 conv. L. 89/2014,

approvato da Equitalia.

33

Entrata in vigore della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011. 34

Formulato come il richiamato art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011, ma il provvedimento di concessione della dilazione avrebbe dovuto essere ottenuto entro il 27.2.2011 (data di entrata in vigore della L. 10/2011, di conversione del DL 225/2010).

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