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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro N. 4 2009 26 gennaio Pompei - foto aprile 2008 Aggiornamento Ufficio Paghe Approvati i modelli 730 e 770 Scadenzario contrattuale Le novità dai contratti di gennaio 2009

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Settimanale giuridico, fiscale, previdenziale in materia di lavoro

N. 4 2 0 0 9

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Aggiornamento Ufficio Paghe Approvati i modelli 730 e 770 Scadenzario contrattuale Le novità dai contratti di gennaio 2009

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La rivista si compone di 53 pagine

APPUNTI DI LAVORO

Le novità della settimana La redazione

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Il Lavoro in Gazzetta La redazione

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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Agricoltura. Aumenta l’elenco degli abilitati alla tenuta del libro unico Romina De Bellis

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CASI E QUESITI Sicurezza del lavoro e obblighi del preposto Stefania Altieri

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AGGIORNAMENTO UFFICIO PAGHE 770/2009 Semplificato: approvato il modello La redazione

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730/2009: approvati i modelli La redazione

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Dirigenti industria: previdenza e assistenza 2009 La redazione

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Studi professionali. Finanziamento dell’ente bilaterale Romina De Bellis

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RINNOVI CONTRATTUALI Lavoratori domestici. Accordo del 20 gennaio 2009 Laura Braggio

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SCADENZARIO CONTRATTUALE Le novità dai contratti di gennaio 2009 (seconda parte) Valentina Mezzani

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Contributo revisori 2009. Scade il 31 gennaio il versamento Alfredo Rotella Zungrone

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LA REDAZIONE

da Sabato 17 a Venerdì 23 gennaio

MINISTERI SANZIONE PER OMESSA TRASMISSIONE CONTRATTO PART TIME Ministero del Lavoro Nota del 12 gennaio 2009 Qualora sia stata adottata ordinanza ingiunzione per la violazione dell'obbligo di trasmettere il contratto part time alla Dpl, l'Amministrazione può e non deve annullare l'atto in autotutela e questo, anche dopo la declaratoria di incompatibilità comunitaria di detto obbligo da parte della Corte di Giustizia UE. SLITTA AL 28 FEBBRAIO IL PROSPETTO DISABILI PER CHI NON HA ASSUNTO Ministero del Lavoro Nota n. 292 del 21 gennaio 2009 I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che nel 2008 non hanno effettuato assunzioni aggiuntive, possono inviare telematicamente il prospetto disabili entro il 28 febbraio 2009. L’obbligo resta fermo al 31 gennaio per tutti gli altri soggetti obbligati.

AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONI CON I COMUNI PER GLI LSU Ministero del Lavoro DM 9 gennaio 2009 G.U. n. 15 del 20 gennaio 2009 In Gazzetta il decreto che assegna le risorse stanziate dalla Finanziaria 2007 per i lavori socialmente utili, previa stipula di una Convenzione con il Ministero del lavoro, ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento delle predette attività e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro con oneri a carico del comune. I Comuni devono presentare domanda entro il 19 febbraio 2009. PUBBLICATO IL MODELLO 770/2009 ORDINARIO E SEMPLIFICATO Agenzia delle Entrate Provvedimento Prot. n. 4262 del 15 gennaio 2009 Pubblicato il Provvedimento che approva i modelli 770/2009 Semplificato e Ordinario, relativi all'anno 2008, con le istruzioni. I modelli sono prelevabili nella sezione modulistica del sito dell’Agenzia delle Entrate. Le novità del 2009 sono sintetizzate in questa rivista nella sezione “Aggiornamento Ufficio Paghe”. 730/2009: APPROVATI I MODELLI E LE ISTRUZIONI Agenzia delle Entrate Provvedimento Prot. n. 5358 del 15 gennaio 2009 Sito web Sono stati approvati i nuovi modelli 730/2009, concernenti la dichiarazione semplificata agli

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effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2009 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e le relative istruzioni. Le novità del 2009 sono sintetizzate in questa rivista nella sezione “Aggiornamento Ufficio Paghe”. BONUS INSERIMENTO PER L’ASSUNZIONE DEL COLLABORATORE Agenzia delle Entrate R.M. n. 14 del 20 gennaio 2009 I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati, anche se presso altro datore di lavoro, in base ad un contratto di lavoro a progetto, il cui termine sia scaduto, possono accedere al credito di imposta per l'incremento dell'occupazione, poichè detti lavoratori rientrano tra coloro che hanno perso l'impiego precedente. Diversamente, l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione non costituisce una fattispecie agevolabile, in quanto per tale contratto temporaneo vige la preclusione prevista per la conversione dei contratti temporanei o a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, come previsto dalla normativa comunitaria. BONUS FAMIGLIA: TRASMISSIONE MODELLI Agenzia Entrate Provvedimento prot. n. 8767 del 21 gennaio 2009 Sono state definite le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per il bonus famiglia. La trasmissione dei dati sul bonus, introdotto dal decreto legge 185 del 2008, sarà effettuata da: - datori di lavoro e da enti pensionistici all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite

intermediario incaricato, con l'indicazione dell'importo eventualmente erogato; - contribuenti all'Agenzia, direttamente o tramite intermediario incaricato; - intermediari incaricati ai sostituti d'imposta e agli enti che erogano la pensione. Per un approfondimento del tema si veda la rivista numero 48/2008 nella sezione “Aggiornamento professionali”.

INPS BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE DISAGIATE INPS Messaggio n. 1291 del 19 gennaio 2009 L'Inps eroga il bonus straordinario a favore dei soggetti aventi diritto, beneficiari di pensione o prestazione di sostegno al reddito, nei confronti dei quali è sostituto d’imposta. CONGUAGLIO PER IL SUSSIDIO INPS PER I TIROCINANTI DI TARANTO INPS Circolare n. 6 del 19 gennaio 2009 Il sussidio di 500 euro a favore dei tirocinanti inseriti nel Progetto "Interventi speciali a sostegno dell'occupazione nel Comune di Taranto", approvato con Decreto 3 agosto 2007 spetta al datore di lavoro che assume i tirocinanti. Esso porterà l'incentivo a conguaglio dei contribuiti dovuti dall'azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti. CAMBIANO I TASSI DI DILAZIONE E RATEIZZAZIONE DELL’INPS Inps Circolare n. 7 del 19 gennaio 2009 Sulla base della variazione del TUR deciso dalla Banca Centrale Europea, l’Inps informa che: • l’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 21 gennaio 2009, dovrà essere calcolato al tasso del 8%; • l’interesse di differimento sarà pari al 8% a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009; • la sanzione civile per ritardato pagamento è pari al 7,5% annuo; • per le procedure concorsuali il riferimento al prime–rate è dato dal TUR pari al 2%. RECUPERO DEI CONTRIBUTI IN MOLISE E IN PROVINCIA DI FOGGIA INPS Circolare n. 8 del 19 gennaio 2009 Non riguarda i contributi previdenziali, ma solo i tributi, l’obbligo di anticipare al 30 giugno

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2008 il recupero delle somme sospese da parte dei soggetti situati in Molise e in Provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI AI FINI CONTRIBUTIVI DEGLI OPERAI AGRICOLI INPS Circolare n. 9 del 20 gennaio 2009 Come ogni anno, l'Inps ha dato il via all’operazione della rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli per la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario applicabile alla categoria dei lavoratori agricoli autonomi. SGRAVIO DI SECONDO LIVELLO: RIAPERTI I TERMINI PER LE RICHIESTE INPS Messaggio n. 1394 del 21 gennaio 2009 Sono stati riaperti i termini per chiedere l'utilizzo dello sgravio dei premi di risultato derivanti dalla contrattazione territoriale. La procedura telematica per la trasmissione delle istanze da parte di aziende e intermediari, tramite “Servizi Online” presenti sul sito INTERNET dell'Inps è attiva a partire dalle ore 15,00 del giorno 22 gennaio 2009 e fino alle ore 15,00 del 6 febbraio 2009.

INAIL GLI INTERMEDIARI DEL LIBRO UNICO IN AGRICOLTURA INAIL Nota prot. n. 1364 del 19 gennaio 2009 L'Inail riconosce piena titolarità nell'esecuzione degli adempimenti in materia di libro unico ai seguenti professionisti: agrotecnici, agrotecnici laureati, dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e periti agrari laureati regolarmente iscritti agli albi e ai collegi. Conseguentemente è stata implementata la procedura relativa alla gestione dell'autorizzazione, inserendo anche le categorie sopra indicate nel sistema telematico nella sezione “Punto Cliente”. L’INAIL SUI TASSI DI DILAZIONE VALIDI DA GENNAIO Inail Circolare n. 3 del 22 gennaio 2009, I tassi applicati sono variati nella seguente misura: • dell’8% per l'interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi e accessori; • il 7,5% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. La nuova misura del tasso di rateazione e dilazione sarà applicata alle istanze presentate dal 21 gennaio 2009.

ALTRI CONTRIBUZIONE INPGI 2009 INPGI Circolare n. 1 del 16 gennaio 2009 Illustrate dall’Inpgi le novità contributive per il 2009. Il minimale retributivo giornaliero è pari a 43,53 euro. L’Istituto informa che prima di utilizzare la procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell'anno 2009, è necessario procedere all'aggiornamento del relativo software. TUR AL 2% ED EFFETTI SUI DEBITI ENPALS ENPALS Circolare n. 2 del 19 gennaio 2009 A seguito della variazione del tasso ufficiale di riferimento da assumere per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori, fissato dalla Banca centrale europea, con decorrenza 2 gennaio 2009, l’Istituto fornisce le aliquote da applicare. PENSIONI ENPALS 2009 ENPALS Circolare n. 3 del 20 gennaio 2009 Completate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2009 con l'applicazione della

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perequazione automatica previsionale del 3,3 per cento, come stabilito con Decreto 20 novembre 2008 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008. La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI LAVORO DOMESTICO: NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI Fidaldo, Domina e Federcolf Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Accordo del 20 gennaio 2009 Raggiunta, presso il Ministero del Lavoro, l'intesa in merito all'adeguamento del trattamento retributivo spettante al personale domestico, in relazione alla variazione del costo della vita (procedura prevista dall'art. 36 del Ccnl 16 febbraio 2007). I nuovi minimi retributivi sono proposti in questa rivista nella sezione “Rinnovi contrattuali”. RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE: ACCORDO MA NON PER TUTTI Governo, Confindustria e Cisl, Uil e Ugl Accordo del 22 gennaio 2009 Il 22 gennaio 2009 nell'incontro che si è svolto a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali è stato sottoscritto l'accordo quadro per la riforma del modello contrattuale, valido sia per il settore privato che per quello pubblico. L'intesa porta la firma di Confindustria e di tutte le altre associazioni imprenditoriali. Manca la firma dell'Abi e delle assicurazioni, della Lega Cooperative, Cida, Confedir che, pur condividendo il testo, si sono riservate di sottoscriverlo nei prossimi giorni. Le organizzazioni firmatarie invece sono: Cisl, Uil e Ugl; la Cgil, non ha firmato l'accordo. Il Governo e le parti sociali firmatarie si impegnano a realizzare, con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. L'accordo quadro prevede due importanti novità: la prima che i contratti avranno durata triennale sia per la parte economica sia per quella normativa; la seconda sostituisce l'inflazione programmata con Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.

LAVORO E TERRITORIO FORMAZIONE FINANZIATA IN PIEMONTE Provincia di Verbano Cusio Ossola Determinazione n. 1643 del 12 dicembre 2008 Finanziata, con l'assegnazione di voucher, la partecipazione alle attività formative inserite nel Catalogo dell'Offerta Formativa - anno 2008 da parte dei lavoratori delle imprese e degli Enti localizzati in Piemonte e dei lavoratori domiciliati nel territorio regionale che di propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi, partecipando a corsi scelti tra le opportunità presenti nel sistema formativo regionale e raccolti nel Catalogo dell'Offerta Formativa. Il catalogo è consultabile sul sito della Provincia www.lavorovco.it alla voce “corsi formazione continua individuale” e presso le sedi del Centro per l'Impiego. Ai lavoratori che intendano prendere parte ad una o più attività comprese nel Catalogo sono rilasciati Buoni di Partecipazione, per un valore massimo complessivo non superiore a 1.000 Euro pro capite, nell'arco temporale di validità del catalogo, utilizzabili presso i soggetti erogatori titolari delle attività stesse a parziale copertura dei costi ad esse relativi. Ultima scadenza per le domande: il 30 aprile 2009. RAVENNA FINANZIA CON TRE DIVERSE AZIONI LA FORMAZIONE Provincia di Ravenna Direttiva n. 348 del 18 dicembre 2008 Finanziate le attività formative volte a favorire l'occupazione delle persone e la domanda di personale qualificato delle imprese. I destinatari sono imprenditori, titolari, soci e lavoratori che ricoprono funzioni chiave di responsabilità nella gestione dei principali processi aziendali. Finanziate anche le azioni formative a sostegno dell'adattabilità dei lavoratori e per favorire l'innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e qualità del lavoro Le risorse saranno destinate ad attività che mirano al rafforzamento delle competenze dei

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lavoratori e alla stabilizzazione occupazionale e professionale dei lavoratori più deboli e precari, dei lavoratori non subordinati, e di quelli con bassa qualificazione o anziani (over 45). Una terza azione di finanziamento riguarda invece le “Azioni formative per l'inserimento lavorativo” miranti a qualificare e professionalizzare i seguenti target di utenti: immigrati disoccupati, o comunque privi di lavoro, con particolare attenzione alle donne, per l'acquisizione di competenze professionali, linguistiche, culturali per i quali si prevede di attivare percorsi di formazione rivolti esclusivamente a tale utenza e soggetti disoccupati, privi di lavoro, giovani e adulti, per favorire l'inserimento/reinserimento lavorativo. Le richieste di finanziamento dovranno essere inviate, dagli organismi accreditati, entro il 18 febbraio 2009. PISTOIA FINANZIA ATTIVITÀ FORMATIVE Provincia di Pistoia Determinazione n. 2212 del 29 dicembre 2008 Finanziati progetti che rispondono in maniera integrata ai fabbisogni dei comparti produttivi Manifatturiero, Turismo e Commercio, Agricoltura e Vivaismo, e che individuano nella qualità delle risorse umane e nelle condizioni di lavoro una delle leve per lo sviluppo ed il rafforzamento della competitività. Le attività formative finanziate saranno destinate a: - lavoratori e imprenditori (formazione continua); - soggetti in cerca di occupazione (corsi/percorsi di formazione). La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per il 27 febbraio 2009. I progetti possono essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), il soggetto proponente e quello attuatore delle attività formative dovranno essere accreditati dalla Regione Toscana.

GIURISPRUDENZA SICUREZZA DEL LAVORO ED OBBLIGHI DEL PREPOSTO Corte di Cassazione Sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008 Per la tutela e la sicurezza del lavoratore non è sufficiente affidare alla prudente discrezione di operai, ancorché esperti, l'applicazione di cautele e provvidenze prescritte a loro tutela. Determinati lavori devono essere eseguiti sotto la direzione o la sovraintendenza di dirigenti o preposti, dotato dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico, espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente responsabilità. Il caso è descritto in questa rivista nella sezione “Casi e quesiti”.

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IL LAVORO IN GAZZETTA Settimana dal 19 al 25 gennaio 2009

G. U. n. 14 del 19 gennaio

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica Decreto 14/11/2008

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel biennio 2008-2009, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

G. U. n. 14 del 19 gennaio

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Decreto 14 novembre 2008

Retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei tecnici di radiologia medica autonomi per gli anni 2006 e 2007.

G. U. n. 16 del 21 gennaio

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Decreto 4 dicembre 2008

Determinazione delle tariffe minime per prestazioni di facchinaggio in economia, relativamente al costo per la sicurezza.

G. U. n. 16 del 21 gennaio

Presidenza del Consiglio dei ministri Circolare 20 ottobre 2008, n. 10

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - articolo 72 - Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo - (decreto legge n. 112 del 2008).

G. U. n. 17 del 22 gennaio

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Provvedimento 18 dicembre 2008

Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di rapporti internazionali.

G. U. n. 18 del 23 gennaio

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2008

Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

G. U. n. 18 del 23 gennaio

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Provvedimento 20 marzo 2008

Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

G. U. n. 19 del 24 gennaio

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Decreto 15 luglio 2008

Riproposizione ed integrazione dei decreti ministeriali 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, concernenti «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno» emanati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la parte afferente allo sgravio nella regione Abruzzo.

G. U. n. 19 del 24 gennaio

Istituto nazionale di statistica Comunicato

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2008 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

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ROMINA DE BELLIS

AAggrriiccoollttuurraa..

AAuummeennttaa ll’’eelleennccoo ddeeggllii aabbiilliittaattii aallllaa tteennuuttaa ddeell lliibbrroo uunniiccoo AARRGGOOMMEENNTTOO -- Tenuta del Libro Unico del Lavoro. Agrotecnici e agrotecnici laureati. Dottori agronomi e dottori forestali. Periti agrari e periti agrari laureati. NNOOVVIITTÀÀ –– L'Inail riconosce la piena titolarità nell'esecuzioni degli adempimenti in materia di libro unico ai seguenti professionisti qualificati del settore agricolo: agrotecnici, agrotecnici laureati, dottori agronomi e dottori forestali, periti agrari e periti agrari laureati regolarmente iscritti agli albi e ai collegi; al fine di rendere operativa tale disposizione, inoltre, comunica di aver aggiornato la procedura relativa alla numerazione unitaria, inserendo anche le categorie sopra indicate nel sistema telematico nella sezione “Punto Cliente”. RRIIFFEERRIIMMEENNTTII:: ●● Art. 11 comma 1, lettera b) della Legge n. 251 del 6.6.1986 ●● Legge n. 152 del 10.2.1992 contenente "modiche ed integrazioni alla Legge n. 3 del 7.1.1976 ●● Legge n. 434 del 28.3.1968 ●● Legge n. 54 del 21.2.1991 ●● D.P.R. n. 328 del 5.6.2001 ●● INAIL, Nota prot. n. 1364 del 19 gennaio 2009.

In relazione alle leggi professionali che governano l'attività di agrotecnici, agrotecnici

laureati, dottori agronomi e dottori forestali nonché periti agrari e periti agrari laureati,

iscritti agli albi ovvero ai collegi (1), l’Inail comunica che l'elenco dei soggetti abilitati ad

assolvere agli adempimenti in materia di Libro Unico del Lavoro va integrato con i

seguenti professionisti e, cioè:

● Agrotecnici,

● Agrotecnici laureati,

● Dottori agronomi e Dottori forestali,

● Periti agrari e Periti agrari laureati.

Conseguentemente è stata implementata la procedura relativa alla gestione

dell'autorizzazione alla numerazione unitaria, estendendone l'applicazione anche a

queste tipologie di utenti che avranno a disposizione, nell'ambito del menu di PUNTO

---------- (1) Art. 11 comma 1, lettera b) della Legge n. 251 del 6.6.1986, Legge n. 152 del 10.2.1992 contenente "modiche ed integrazioni alla Legge n. 3 del 7.1.1976, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale", Legge n. 434 del 28.3.1968, Legge n. 54 del 21.2.1991, D.P.R. n. 328 del 5.6.2001.

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CLIENTE, le seguenti funzioni necessarie per gestire gli adempimenti relativi al Libro Unico

del Lavoro:

1. Ditte non Inail - Anagrafica.

2. Libro Unico - numerazione unitaria.

Per tali soggetti valgono le stesse disposizioni già dettate, per i legali rappresentanti di

associazioni di categoria e per i legali rappresentanti di raggruppamenti di impresa, con nota

tecnica dell’Istituto del 13 gennaio 2009, proposta di seguito.

Tenuta del Libro Unico del Lavoro. Agrotecnici e agrotecnici laureati. Dottori agronomi e dottori forestali. Periti agrari e periti agrari laureati. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Nota 19/01/2009 prot. n. 1364 Allegato Nota tecnica Associazioni di categoria e società capogruppo Da oggi sono disponibili due nuovi gruppi di utenti di PUNTO CLIENTE, la cui definizione dei profili è a completo carico delle Sedi INAIL periferiche. Più precisamente, saranno definiti: 1 - Legali rappresentanti di associazioni di categoria 2 - Legali rappresentanti di raggruppamenti di impresa Tali tipologie di utenti avranno a disposizione nel loro menù personalizzato di PUNTO CLIENTE soltanto ciò che attiene agli adempimenti relativi al LIBRO UNICO, ossia le funzioni: 1 - Ditte non INAIL – Anagrafica 2 - Libro Unico - Numerazione Unitaria Si evidenzia che, trattandosi di nuove utenze, nei profili collegati non sarà presente alcuna delega. Pertanto, l'elenco delle deleghe relative ai datori di lavoro assicurati INAIL assistiti dovrà essere compilato digitando tutti i codici cliente di riferimento. Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro non assicurati INAIL l'elenco delle deleghe sarà trasferito automaticamente non appena verranno compilate le relative anagrafiche tramite (apposita funzione. Gli utenti in questione dovranno recarsi presso una Sede Inail con la documentazione che consente di dimostrare la loro qualità di rappresentanti legali. Riceveranno pin e password che consentirà loro di accedere a tale ambiente e di procedere fino al rilascio dell'autorizzazione analogamente a quanto fanno gli altri utenti. Comunicazione alla DPL - Tenendo fissi il Codice cliente e la Ragione Sociale, verranno create e saranno rilasciate in produzione a partire dal 16.1.2009 due righe di diverso colore corrispondenti alle due diverse tipologie di adempimenti richiesti. Più precisamente: 1. SISTEMA DI VIDIMAZIONE - flag stampa laser - flag fogli mobili a ciclo continuo – altro 2. DELEGA ALLA TENUTA DEL LIBRO UNICO (nuova realizzazione) - flag NO - flag TOTALE

flag PARZIALE Pluralità di autorizzazioni alla numerazione unitaria: Verranno inseriti due campi in relazione ai quali sarà possibile figurare quello di interesse: Territorio, Categorie di lavoratori.

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STEFANIA ALTIERI

SSiiccuurreezzzzaa ddeell llaavvoorroo ee oobbbblliigghhii ddeell pprreeppoossttoo

AARRGGOOMMEENNTTOO -- Per la tutela e la sicurezza del lavoratore non è sufficiente affidare alla prudente discrezione di operai, ancorché esperti, l'applicazione di cautele e provvidenze prescritte a loro tutela. Determinati lavori devono essere eseguiti sotto la direzione o la sovraintendenza di dirigenti o preposti, dotato dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico, espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente responsabilità. RRIIFFEERRIIMMEENNTTII:: ●● DPR 27 aprile 1955 n. 547 ●● Artt. 5 e 18 del D.lgs. n. 626/1994 ●● Corte di Cassazione, Sentenza n. 29323 del 15 dicembre 2008.

Il caso Un lavoratore, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ha proposto ricorso contro la Società datrice di lavoro. Riportiamo quanto accaduto, considerando che i fatti sono stati condivisi da entrambe le parti in lite. Il ricorrente, assunto dalla Società convenuta con mansioni di caposquadra, si era recato, con la sua squadra al seguito, presso un condominio per permettere a dei cavi coassiali di passare all'interno di alcune canaline site sulle pareti di un'intercapedine. Su queste pareti, sporgevano tubi e cavi vari. Un operaio della squadra verificò la presenza di un ostacolo, costituito da una grata, posta verticalmente all'intercapedine, che non permetteva il passaggio completo dei cavi nelle canaline che, richiedeva un intervento manuale e l’utilizzo delle scale. Al momento di avvertire il caposquadra, l'operaio stesso scoprì che il suo capo si era già avventurato da solo all'interno della intercapedine utilizzando i cavi come base di appoggio per i piedi. Tuttavia, un asse era ceduto e il caposquadra precipitò per circa 7 metri. Il Tribunale Il ricorso era stato respinto sia in primo grado che dinanzi alla Corte di Appello. Il Giudice d'appello non riteneva applicabile nel caso specificavo l'art. 2087 cod. civ., posto che nessuna colpa potesse essere imputata al datore di lavoro. Non solo, infatti, il ricorrente era un caposquadra ma era, altresì, il rappresentante per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 626/1994, art. 18 e, in quanto tale, sufficientemente addestrato e formato dall'azienda. Egli, infatti, violava consapevolmente l'obbligo di adottare lui stesso e fare adottare ai suoi operai le dovute e necessarie misure di sicurezza, considerando anche che l’azienda aveva delegato proprio a lui tali compiti compreso l'obbligo di sovrintendere sull'utilizzo delle misure, quali per esempio, l'uso delle cinture e l'uso delle scale, da parte della sua squadra. La Corte di appello respingeva anche la tesi del ricorrente secondo il quale la Società avrebbe dovuto preventivamente accertare l'oggettiva pericolosità del luogo presso cui avrebbero operato. Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.

SSiiccuurreezzzzaa LLaavvoorroo

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La decisione della Corte La Suprema Corte: → ha confermato la ricostruzione logico-giuridica dei fatti; → ha riconosciuto un livello di responsabilità personale di salute e sicurezza, da parte di

ciascun lavoratore nei confronti delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ai sensi del D.lgs. 626/1994, art. 5;

→ ha sostenuto che il punto di diritto della causa in questione, fosse proprio l'individuazione di chi, nella scala gerarchica, avesse l'onere nella scelta delle modalità esecutive e nei mezzi di protezione per la singola operazione lavorativa.

La Corte si uniforma all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale

«sia il sistema del d.p.r. 27 aprile 1955 n. 547, sia quello del D.Lgs. n. 626/1994 prevedono una distribuzione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. Preposto può essere anche un caposquadra, quando sia appositamente addestrato per responsabilità di sicurezza, abbia pertanto la necessaria qualificazione tecnica per lo svolgimento di tale incarico, e sia stato espressamente investito di tale ruolo »

Nel caso di specie,

la Suprema Corte

considera che il ricorrente

● non aveva mai contestato il fatto di essere stato adeguatamente addestrato all'uopo; ● non aveva mai contestato il fatto che la Società gli avesse espressamente attribuito compiti di caposquadra (quali: direzione operativa di un gruppo di lavoratori, potere di attribuzione di compiti nell'ambito di criteri più generali determinati, con conseguenti profili di responsabilità in merito alle scelte e all'adozione di misure preventive con riguardo alla tutela della salute e della sicurezza); ● avesse accettato questo ruolo, senza alcuna riserva.

ritiene irrilevanti le censure relative alla presunta inadeguatezza dei mezzi di protezione forniti dalla datrice di lavoro

e rigetta il ricorso.

Riferimenti: Cass. 27 febbraio 1988 n. 2094, Cass. 23 febbraio 1995 n. 2035, Cass. 29 marzo 1995 n. 3738.

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aapppp rr oovvaa tt oo ii ll mmooddee ll ll oo

LA REDAZIONE

777700//22000099 sseemmpplliiffiiccaattoo NNoovviittàà -- In data 15 gennaio 2009, è stato approvato in via definitiva il Modello 770/2009 Semplificato e le relative istruzioni per la compilazione. Il termine di presentazione del Modello è confermato al 31 marzo 2009 anche se fonti ufficiose ne danno per certo lo slittamento al 31 luglio 2009. RRiiffeerriimmeennttii:: ●● Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 4262 del 15 gennaio 2009.

Anche il 2009 ha il suo Modello 770/2009 Semplificato. Modello e istruzioni per la

compilazione sono stati approvati lo scorso 15 gennaio e sono disponibili sul sito dell’Agenzia

delle Entrate. Come di consueto proponiamo una sintesi delle novità. Ecco cosa c’è di nuovo.

quadro

COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E ASSISTENZA FISCALE Contiene nuovi campi, ulteriori rispetto ai nuovi già presenti nel CUD 2009.

Nella sezione “Altri dati”, sono stati inseriti:

● i campi da 31 a 33-bis per la gestione dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose,

● i campi da 36 a 38-bis per la gestione della detrazione per canoni di locazione,

● una nuova sezione “Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di

produttività e altre agevolazioni”, nella quale vanno indicati:

- i dati relativi all’assoggettamento a tassazione separata, con aliquota del 10%, delle

somme in questione;

- lo straordinario, nel limite del 28%, esente sia fiscalmente che previdenzialmente,

per il personale addetto alla giuda delle aziende autorizzate al trasporto merci.

Prospetto SV E’ stato introdotto il nuovo prospetto SV per consentire l’indicazione dei dati relativi alle

trattenute di addizionale comunale all’IRPEF.

Prospetto ST Il prospetto ST è proposto in due sezioni distinte per l’esposizione delle ritenute IRPEF e

delle imposte sostitutive versate all’Erario (Sezione I) e separatamente, delle

addizionali regionali all’IRPEF (Sezione II).

AAddeemmppiimmeennttii

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Prospetto SX E’ stato integrato con nuovi campi per consentire l’esposizione dei dati relativi ai crediti.

Di nuovo troviamo:

● la colonna 5 in corrispondenza del rigo SX1, per l’esposizione dell’eventuale credito

derivante da conguaglio su somme (per lavoro straordinario, supplementare e premi di

produttività ex Decreto Legge n. 93/2008) assoggettate a tassazione ordinaria dal

precedente sostituto d’imposta e successivamente ad imposta sostitutiva nella misura del

10%;

● il rigo SX6, per l’indicazione del credito di addizionale comunale 2007 sorto prima

dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre

2007 e utilizzato in compensazione nel corso del 2008 per il quale non era prevista la distinta

imputazione per singolo comune;

● le colonne 4 “Bonus recuperato” e 5 “di cui in F24” nel rigo SX38 relativo al bonus

incapienti;

● il rigo SX39 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, colonne 1 “Anno 2007”, 2 “Anno

2008” e 3 “Credito recuperato”;

● il rigo SX 40 “Credito riconosciuto per canoni di locazione”, colonne 1 “Anno 2008” e 2

“Credito recuperato”;

● la colonna 1 “Codice” nei righi da SX7 a SX30, per l’esposizione, per ciascun rigo, del

codice catastale, nel caso di addizionale comunale, ovvero del codice regione, nel caso di

addizionale regionale. Il nuovo inserimento ha comportato una nuova numerazione anche

delle colonne del rigo SX4 (colonne da 2 a 7);

● l’eliminazione dai righi SX7-SX30 del richiamo all’addizionale comunale che insieme alle

province e regioni autonome sono ora identificabili tramite il codice catastale ovvero il codice

regione inserito nella colonna 1 “Codice”.

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aapppp rr oovvaa tt ii ii mmooddee ll ll ii

ROMINA DE BELLIS

773300//22000099 NNoovviittàà -- Sono stati approvati i nuovi modelli 730/2009, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2009 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e le relative istruzioni. RRiiffeerriimmeennttii:: ●● Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 5358 del 15 gennaio 2009.

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia i nuovi modelli 730/2009 e le relative istruzioni. Le novità del 2009 riguardano:

⇒ la possibilità per i nuclei familiari a basso reddito di chiedere il “bonus straordinario”;

⇒ l'aumento del limite di detraibilità per interessi passivi su mutui;

⇒ la detrazione d'imposta del 19 per cento per le spese di acquisto degli abbonamenti

ai servizi di trasporto pubblico;

⇒ l'inclusione del comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille dell'Irpef;

⇒ la possibilità di optare per una differente modalità di tassazione dei compensi

percepiti per lavoro straordinario;

⇒ la detrazione del 19% riconosciuta agli studenti universitari fuori sede anche nel

caso in cui le spese sono sostenute per canoni relativi a contratti di ospitalità;

⇒ la possibilità per i docenti di fruire della detrazione del 19% per le spese di

formazione e aggiornamento;

⇒ la detrazione del 19% sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei

familiari fiscalmente a carico.

Inoltre anche per il 2009 sono state prorogate:

⇒ le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia,

rispettivamente pari al 55 e al 36%;

⇒ la detrazione del 20 per cento per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per

l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità;

⇒ la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili

nido.

Infine, è data facoltà ai contribuenti di restituire, se indebitamente fruiti, il “bonus fiscale”,

relativo all'anno 2006, e il “bonus straordinario” relativo all'anno 2007 o 2008 previsto per i

nuclei familiari a basso reddito.

AAddeemmppiimmeennttii

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ROMINA DE BELLIS

DDiirriiggeennttii iinndduussttrriiaa

PPrreevviiddeennzzaa ee aassssiisstteennzzaa 22000099 AArrggoommeennttoo –– Restano confermate per il 2009 le aliquote minime e i massimali contributivi contrattualmente previsti e, in vigore dal 1° gennaio 2007, per i dirigenti iscritti al Previndai e al Fasi. RRiiffeerriimmeennttii:: ●● Previndai, Comunicato del 13 gennaio 2009 ●● Fasdapi, Circolare n. 18 del 1° dicembre 2008

PREVINDAI: ALIQUOTE E MASSIMALI 2009 Con comunicato del 13 gennaio 2009 il PREVINDAI ricorda che per i dirigenti iscritti al Previndai, restano confermate le aliquote minime e i massimali contributivi contrattualmente previsti in vigore dal 1° gennaio 2007. SI RICORDA che la contribuzione base è da calcolarsi: - nei limiti di massimale - con le aliquote percentuali sottoindicate, sulla retribuzione globale lorda (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto). La contribuzione base è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti. E’ inoltre previsto il versamento di quote o dell’intero ammontare del TFR.

MASSIMALI E ALIQUOTE CONTRIBUTIVI (AZIENDA E DIRIGENTE) VIGENTI DAL 1° GENNAIO 20071

ALIQUOTE

CLASSI DI CONTRIBUZIONE

MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI Carico

azienda Carico

dirigente CLASSE 1 - VECCHI ISCRITTI (titolare al 29 aprile 2003 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)

fino a € 150.000,00

CLASSE 2 - NUOVI ISCRITTI (con prima occupazione entro il 28.4.93) CLASSE 3 - NUOVI ISCRITTI (con prima occupazione post 28.4.93)

fino a € 100.000,00

4%

4%

1 Accordo 14 aprile 2006

PPrreevviiddeennzziiaallee

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Con effetto dal 1° gennaio 2006 viene superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in €. 5.164,57 dall’art. 1, comma 1, punto 1) del D. Lgs. 47/2000 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

CONTRIBUZIONE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (QUOTE PREVISTE DAGLI ACCORDI VIGENTI)

Oltre al contributo sopra indicato deve essere versato, quale contributo, anche una quota o l’intero TFR.

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA

FASDAPI: CONTRIBUZIONE ANNO 2009 Con la circolare n. 18 del 1° dicembre 2008 il Fasdapi conferma che, anche per il 2009, restano confermati gli importi delle seguenti quattro fasce contributive:

Età del dirigente Contributo in Euro

Fino a 50 anni 1.130,00

Da 51 a 55 anni 1.250,00

Da 56 a 60 anni 1.610,00

Da 61 a 75 anni 1.800,00

Inoltre, è confermata la copertura "Long Term Care" (perdita di autosufficienza per lo svolgimento di alcune delle fondamentali funzioni ed attività della vita quotidiana come, ad esempio, vestirsi o svestirsi, igiene del corpo, mobilità, bere e mangiare, ecc.) entrata gratuitamente in vigore dal 1° gennaio 2002. L'indennizzo annuo assicurato è pari ad euro 9.300,00.

CLASSI DI CONTRIBUZIONE

RETRIBUZIONE

IMPONIBILE

MASSIMALI

CONTRIBUTIVI ANNUI

CLASSE 1 - VECCHI ISCRITTI (titolare al 29 aprile 2003 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)

3%

CLASSE 2 - NUOVI ISCRITTI (con prima occupazione entro il 28.4.93)

4%

CLASSE 3 - NUOVI ISCRITTI (con prima occupazione post 28.4.93)

Retribuzione utile al

calcolo del TFR senza limiti di massimale

Integrale versamento dell’accantonamento annuale per TFR

TRIMESTRE SCADENZA DI VERSAMENTO 1° trimestre gen. feb. mar. 20 aprile 2° trimestre apr. mag. giu. 20 luglio 3° trimestre lug. ago. set. 20 ottobre 4° trimestre ott. nov. dic. 20 gennaio

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ROMINA DE BELLIS

SSttuuddii pprrooffeessssiioonnaallii

FFiinnaannzziiaammeennttoo ddeellll’’eennttee bbiillaatteerraallee AArrggoommeennttoo –– I datori di lavoro che applicano il CCNL 29 luglio 2008 per i dipendenti di studi professionali, sono tenuti a versare, con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e con periodicità mensile, unitamente alle quote destinate a CA.DI.PROF., un importo complessivo pari a 4,00 euro per il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale. RRiiffeerriimmeennttii:: ●● Art. 7, Accordo di rinnovo del Ccnl del29 luglio 2008.

L’articolo 7 del CCNL 29 luglio 2008 per i dipendenti di studi professionali (ex Consilp, ex

Cipa ed ex Tecnici), come modificato dall’accordo 11 luglio 2008, prevede:

Art. 7 - (Finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore) Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale di settore ed agli Enti bilaterali regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 4 euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 euro a carico dei datori di lavoro e 2 euro a carico dei lavoratori. Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009, mentre l'effettiva costituzione dell'Ente dovrà essere effettuata con atto notarile entro il mese di ottobre 2008. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. (…)

Dichiarazione congiunta

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura E.B.P. il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF., (ASSP) la quale, con specifico accordo, svolgerà funzione di esattore per conto di E.B.P., versandone la quota parte ad esso spettante. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F24), per le rispettive adesioni alla C.A.DI.PROF. ed all'Ente bilaterale, sarà pari a 17 euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale.

CCoonnttrraattttuuaallee

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Pertanto:

→ a decorrere dal mese di gennaio 2009,

→ per tutti i lavoratori subordinati

→ è dovuto un versamento complessivo di 4,00 euro mensili per 12 mensilità, di cui:

− 2,00 euro a carico dei datori di lavoro e

− 2,00 euro a carico dei lavoratori.

La quota di 2,00 euro a carico dei lavoratori deve essere trattenuta in busta paga

utilizzando la voce EBP.

Il versamento della quota contrattuale globale (4,00 euro mensili) sarà effettuato tramite il

modello F24 utilizzando lo stesso codice di CA.DI.PROF (ASSP) che svolgerà funzione di

esattore per conto di EBP, versandone la quota parte ad esso spettante.

conseguentemente dal mese di gennaio 2009, la somma complessiva da versare per ogni

dipendente, per le rispettive adesioni a CA.DI.PROF. e all’Ente Bilaterale, sarà

pari a 17,00 euro mensili per 12 mensilità, di cui:

• 13,00 euro a favore di CA.DI.PROF. e

• 4,00 euro a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale.

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LAURA BRAGGIO

LL aavvoorraattoorrii ddoommeessttiiccii

Verbale d’accordo del 20 gennaio 2009

CCNL 16 febbraio 2007

PARTI CONTRAENTI FIDALDO, DOMINA E FEDERCOLF FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL

Nuovi minimi retributivi In data 20 gennaio 2009 la Commissione Nazionale composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria Fidaldo, Domina e Federcolf e delle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, si è riunita presso il Ministero del Lavoro ed ha raggiunto l'intesa in merito all'adeguamento del trattamento retributivo spettante al personale domestico, in relazione alla variazione del costo della vita (procedura prevista dall'art. 36 del Ccnl 16 febbraio 2007). Le nuove retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali di vitto e alloggio, approvati dalla Commissione, decorrono dal 1° gennaio 2009. Dal 1° gennaio 2009, i nuovi valori dei minimi retributivi e di quelli convenzionali di vitto e alloggio risultano essere i seguenti:

Tabella A

Lavoratori conviventi Livelli

Valori mensili Indennità

A 569,52 -

AS 673,07 -

B 724,85 -

BS 776,62 -

C 828,40 -

CS 880,17 -

D 1.035,50 153,12

DS 1.087,27 153,12

Tabella B

Lavoratori di cui art. 15 2° comma Livelli

Valori mensili

B 517,75

BS 543,64

C 600,59

DECORRENZA

MINIMI RETRIBUTIVI E INDENNITA’ VITTO

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Tabella C

Lavoratori non conviventi Livelli

Valori orari

A 4,14

AS 4,87

B 5,18

BS 5,49

C 5,80

CS 6,10

D 7,04

DS 7,35

Tabella D

Assistenza notturna

Valori mensili Livelli

Autosufficienti Non Autosufficienti

BS 893,12 -

CS - 1.012,20

DS - 1.250,37

Tabella E

Presenza notturna Livelli

Valori mensili

Liv. unico 598,01

Tabella F

Indennità (valori giornalieri)

Livelli

Pranzo e/o colazione Cena Alloggio

Totale indennità vitto e alloggio

BS 1,709 1,709 1,478 4,896

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VALENTINA MEZZANI

GGeennnnaaiioo 22000099

Le novità dai contratti collettivi (seconda parte) Elenco delle modifiche e delle scadenze di natura contrattuale e i relativi adempimenti che interessano il periodo compreso fra il 1° e il 31 gennaio 2009, in ordine alfabetico. CONCERIE INDUSTRIA Indennità di posizione organizzativa, minimi

retributivi CONSORZI AGRARI Indennità di funzione, minimi retributivi CONSORZI E ENTI DI SVILUPPO IND. Minimi retributivi COOPERATIVE SOCIALI Classificazione del personale, minimi retributivi DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE Minimi retributivi DIRIGENTI CASSE RURALI E ART. Copertura assicurativa DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE Fondo di previdenza, minimi retributivi DIRIGENTI COMMERCIO Fondo di previdenza, minimi retributivi DIRIGENTI COOPERATIVE Assistenza sanitaria integrativa, minimi retributivi,

previdenza complementare DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI Elemento aggiuntivo della retribuzione, minimi

retributivi DIRIGENTI PICCOLA INDUSTRIA Minimi retributivi, rimborsi EDILI ARTIGIANATO Minimi retributivi, scatti di anzianità EDILI COOPERATIVE Apprendistato, minimi retributivi EDILI INDUSTRIA Apprendistato, minimi retributivi EDILI PICCOLA INDUSTRIA Apprendistato, minimi retributivi ELETTRICI Fondo si previdenza, minimi retributivi FERROVIE DELLO STATO Servizi in appalto FIORAI LAVORAZIONE E COMMERCIO Minimi retributivi FORESTALI AGRARI Minimi retributivi FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVENZIONATA

Retribuzione

GAS E ACQUA Retribuzione GIOCATTOLI, MODELLISMO INDUST. Minimi retributivi, previdenza complementare GIOCATTOLI, MODELLISMO PICC.IND. Minimi retributivi, previdenza complementare GOMMA E PLASTICA INDUSTRIA Minimi retributivi GOMMA E PLASTICA PICCOLA IND. Minimi retributivi GRAFICI EDITORIALI INDUSTRIA Minimi retributivi

La prima parte delle scadenze è stata pubblicata sulla rivista nr. 03/2009

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INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA Dal 1° gennaio 2009, l'indennità di posizione organizzativa deve essere corrisposta con gli incrementi riportati nella seguente tabella MINIMI RETRIBUTIVI A decorrere dal 1° gennaio 2009, i nuovi importi da corrispondere ai lavoratori delle aziende in conto terzi e del settore accessori-componenti a titolo di minimo retributivo sono

Gennaio 2009 CONCERIE INDUSTRIA

Accordo 23 ottobre 2008 Indennità di posizione organizzativa, minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI CATEG. E P.O. IPO - AUMENTI DAL 1.6.2009

F

E 3ª E 2ª 1,00 E 1ª 3,00 D 2ª D 1ª 2,00 C 2ª C 1ª 2,00

B 2ª

B 1ª A 5,00 A

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

A 1.933,37 B1 1.682,43 B2 1.683,43 C1 1.517,51 C2 1.517,51 D1 1.420,99 D2 1.420,99 E1 1.271,96 E2 1.271,96 E3 1.271,96 F1 1.211,77

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

A (1°-18° m.) 1.683,43 C2 (35°-51° m.) 1.517,51 A (19°-36° m.) 1.682,43 D1 (1°-16° m.) 1.271,96 A (37°-54° m.) 1.933,37 D1 (17°-32° m.) 1.420,99 B1 (1°-18° m.) 1.517,51 D1 (33°-48° m.) 1.420,99 B1 (19°-36° m.) 1.683,43 D2 (1°-14° m.) 1.271,96 B1 (37°-54° m.) 1.682,43 D2 (15°-28° m.) 1.271,96 B2 (1°-18° m.) 1.517,51 D2 (29°-42° m.) 1.420,99 B2 (19°-36° m.) 1.517,51 E1 (1°-12° m.) 1.271,96 B2 (37°-54° m.) 1.683,43 E1 (13°-24° m.) 1.271,96 C1 (1°-17° m.) 1.420,99 E1 (25°-36° m.) 1.271,96 C1 (18°-34° m.) 1.517,51 E2 (1°-10° m.) 1.211,77 C1 (35°-51° m.) 1.517,51 E2 (11°-20° m.) 1.271,96 C2 (1°-17° m.) 1.420,99 E2 (21°-30° m.) 1.271,96

C2 (18°-34° m.) 1.420,99

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APPRENDISTATO DI TIPO A pApprendisti in possesso di Licenza di Istituto Professionale di Stato ad indirizzo conciario o scuola tecnica dustriale ad indirizzo conciario o ammissione al 3° anno di istituto tecnico industriale ad indirizzo conciario titolo equipollente

LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO B1 (1°-6° m.) 1.261,82 D1 (7°-12° m.) 1.136,79 B1 (7°-12° m.) 1.345,94 D1 (13°-18° m.) 1.207,84 B1 (13°-18° m.) 1.430,07 D1 (19°-30° m.) 1.278,89 B1 (19°-30° m.) 1.514,19 D2 (1°-6° m.) 1.065,74 B2 (1°-6° m.) 1.262,57 D2 (7°-12° m.) 1.136,79 B2 (7°-12° m.) 1.346,74 D2 (13°-18° m.) 1.207,84 B2 (13°-18° m.) 1.430,92 D2 (19°-30° m.) 1.278,89 B2 (19°-30° m.) 1.515,09 E1 (1°-6° m.) 953,97 C1 (1°-6° m.) 1.138,13 E1 (7°-12° m.) 1.017,57 C1 (7°-12° m.) 1.214,01 E1 (13°-18° m.) 1.081,17 C1 (13°-18° m.) 1.289,88 E1 (19°-24° m.) 1.144,76 C1 (19°-30° m.) 1.365,76 E2 (1°-6° m.) 953,97 C2 (1°-6° m.) 1.138,13 E2 (7°-12° m.) 1.017,57 C2 (7°-12° m.) 1.214,01 E2 (13°-18° m.) 1.081,17 C2 (13°-18° m.) 1.289,88 E2 (19°-24° m.) 1.144,76 C2 (19°-30° m.) 1.365,76 E3 (1°-6° m.) 953,97 D1 (1°-6° m.) 1.065,74 E3 (7°-12° m.) 1.017,57

E3 (13°-18° m.) 1.081,17

APPRENDISTATO DI TIPO B Apprendisti in possesso di Licenza di scuola media inferiore/altro titolo di studio non compreso nel tipo A

LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO B1 (1°-6° m.) 1.261,82 D1 (13°-18° m.) 1.207,84 B1 (7°-12° m.) 1.345,94 D1 (19°-36° m.) 1.278,89 B1 (13°-18° m.) 1.430,07 D2 (1°-6° m.) 1.065,74 B1 (19°-36° m.) 1.514,19 D2 (7°-12° m.) 1.136,79 B2 (1°-6° m.) 1.262,57 D2 (13°-18° m.) 1.207,84 B2 (7°-12° m.) 1.346,74 D2 (19°-36° m.) 1.278,89 B2 (13°-18° m.) 1.430,92 E1 (1°-6° m.) 953,97 B2 (19°-36° m.) 1.515,09 E1 (7°-12° m.) 1.017,57 C1 (1°-6° m.) 1.138,13 E1 (13°-18° m.) 1.081,17 C1 (7°-12° m.) 1.214,01 E1 (19°-28° m.) 1.144,76 C1 (13°-18° m.) 1.289,88 E2 (1°-6° m.) 953,97 C1 (19°-36° m.) 1.365,76 E2 (7°-12° m.) 1.017,57 C2 (1°-6° m.) 1.138,13 E2 (13°-18° m.) 1.081,17 C2 (7°-12° m.) 1.214,01 E2 (19°-28° m.) 1.144,76 C2 (13°-18° m.) 1.289,88 E3 (1°-6° m.) 953,97 C2 (19°-36° m.) 1.365,76 E3 (7°-12° m.) 1.017,57 D1 (1°-6° m.) 1.065,74 E3 (13°-20° m.) 1.081,17

D1 (7°-12° m.) 1.136,79

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Gennaio 2009 CONSORZI AGRARI

CCNL 30 gennaio 2008 Indennità di funzione, minimi retributivi INDENNITÀ DI FUNZIONE Dal 1° gennaio 2009, al personale di 1° e 2° livello, tenuto anche conto di eventuali protrazioni dell'orario di lavoro, è riconosciuta un'indennità di funzione nelle seguenti misure:

MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

GENERALITA’ DEI LAVORATORI

LIVELLI DALL’ 1.1.2009 1° Quadri 305,00

1° 175,00 2° 105,00

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

4 (1°-9°m.) 638,80 4 (10°-24°m.) 730,06 5 (1°-9°m.) 572,56 5 (10°-24°m.) 654,35

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

1 1.468,02 2 1.328,71

3S 1.134,84 3 1.044,42

4S 974,37 4 912,57 5 817,94 6 710,39

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Gennaio 2009 CONSORZI ED ENTI DI SVILUPPO INDUSTRIALE

Accordo 22 aprile 2008 Minimi retributivi MINIMI RETRIBUTIVI Dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare in godimento al 31 dicembre 2008 è incrementato del tasso di inflazione programmata per l'anno 2009 pari all'1,5 per cento.

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLO Tasso inflazione 1,50% 1.1.2009

A1 21,68 1.467,03 A2 23,13 1.565,18 B1 24,68 1.670,24 B2 26,56 1.797,43 B3 27,35 1.850,39 C1 31,56 2.135,57 C2 36,25 2.452,89

Quadro - Q1 38,69 2.618,02 Quadro - Q2 40,32 2.728,10

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Gennaio 2009 COOPERATIVE SOCIALI

Accordo 30 luglio 2008 Classificazione del personale, Minimi retributivi CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Dal 1° gennaio 2009 decorre il nuovo inquadramento del personale. MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo (comprensivi di contingenza e dell'EDR) a decorrere dal 1°gennaio 2009 sono:

Apprendisti Per gli apprendisti inquadrati al livello C1, se in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla attività da svolgere, il rapporto di apprendistato avrà una durata inferiore di 6 mesi.

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

F2 2.018,62 F1 1.767,56 E2 1.600,37 E1 1.482,72 D3 1.482,72 D2 1.392,81 D1 1.320,37 C3 1.320,37 C2 1.282,51 C1 1.245,21 B 1.157,82

A2 1.106,28 A1 1.096,16

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

E2 (1°-9° m.) 1.440,33 E2 (10°-18° m.) 1.520,35 E1 (1°-9° m.) 1.334,45 E1 (10°-18° m.) 1.408,58 D3 (1°-9° m.) 1.334,45 D3 (10°-18° m.) 1.408,58 D2 (1°-12° m.) 1.183,89 D2 (13°-24° m.) 1.323,17 D1 (1°-12° m.) 1.122,31 D1 (13°-24° m.) 1.254,35 C3 (1°-12° m.) 1.122,31 C3 (13°-24° m.) 1.254,35 C1 (1°-18° m.) 996,17 C1 (19°-36° m.) 1.120,69 B (1°-18° m.) 926,26 B (19°-36° m.) 1.042,04 A2 (1°-18° m.) 885,02 A2 (19°-36° m.) 995,65

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Gennaio 2009 DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE

Accordo 30 novembre 2007 Minimi retributivi

MINIMI RETRIBUTIVI A decorrere dal 1°gennaio 2009, i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivi della somma di euro 739,69 maturata a titolo di indennità di contingenza, sono:

Dal 1° gennaio 2009 è previsto un aumento di 150 euro della retribuzione di fatto.

Gennaio 2009 DIRIGENTI CASSE RURALI ED ARTIGIANE

CCNL 24 luglio 2008 Copertura assicurativa

COPERTURA ASSICURATIVA Il dirigente deve essere assicurato contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, seppure derivanti da rapine, verificatisi sia in attività di lavoro sia in altra attività, nell'arco dell'intera giornata, secondo le condizioni ordinarie generali di polizza. Capitali da assicurare sono: ● per rischio di morte euro 92.176,19 (euro 150.000,00 dall'1.1.2009) ● per rischio di invalidità permanente euro 135.191,89 (euro 200.000,00 dall'1.1.2009) La spesa è integralmente a carico dell'Azienda. Beneficiari devono essere il dirigente o, in caso di sua morte, i familiari conviventi ed a carico o, in mancanza, i suoi eredi.

I LIVELLI MINIMO

Dirigente 2.600,00

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Gennaio 2009 DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE

Accordo 18 febbraio 2008 Fondo di previdenza, minimi retributivi

FONDO DI PREVIDENZA Dal 1° gennaio 2009: ● il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato all'11,35%, ● il contributo integrativo a carico del datore di lavoro è pari all'1,78% ● il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 3,60%. MINIMI RETRIBUTIVI Dal 1° gennaio 2009, i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivo dell'indennità di contingenza (739,69, importo congelato al 1° novembre 1991) sono:

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di fatto viene incrementata di 150 euro.

Gennaio 2009 DIRIGENTI COMMERCIO

Accordo 23 gennaio 2008 Minimi retributivi, fondo di previdenza

FONDO DI PREVIDENZA A decorrere dal 1° gennaio 2009 ● il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è fissato all'11,35%, ● il contributo integrativo a carico del datore di lavoro è pari all'1,78% ● il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 3,60%. MINIMI RETRIBUTIVI Dal 1° gennaio 2009, i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivi dell'ex indennità di contingenza, sono:

A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di fatto viene incrementata di 150 euro.

I LIVELLI MINIMO

Dirigente 3.000,00

I LIVELLI MINIMO

Dirigente 3.500,00

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Gennaio 2009 DIRIGENTI COOPERATIVE

Accordo 22 luglio 2008 Assistenza sanitaria integrativa, minimi retributivi, previdenza complementare

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Ai dirigenti sono garantite le seguenti forme integrative di assistenza: Infortuni professionali In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione lorda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 e di euro 500.000,00, elevati rispettivamente a euro 600.000,00 e euro 700.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009. Infortuni extraprofessionali In caso di morte o invalidità permanente del dirigente i capitali liquidati sono rispettivamente pari a cinque sei volte la retribuzione lorda annuale del singolo dirigente fino ai relativi massimali di euro 450.000,00 e di euro 500.000,00, elevati rispettivamente a euro 600.000,00 e euro 700.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009. Morte per qualsiasi causa Dal 1° gennaio 2009 per ogni dirigente in caso di morte per qualsiasi causa il capitale liquidato è decrescente in funzione dell'età secondo il seguente schema: ● fino a 40 anni: euro 250.000,00; ● da 41 a 60 anni: il capitale decresce di euro 5.000,00 ogni anno; ● oltre i 60 anni: euro 150.000,00. Invalidità permanente da malattia Dal 1° gennaio 2009 in caso di invalidità permanente da malattia per ogni dirigente è fissato un capitale di euro 350.000,00. Assistenza sanitaria integrativa Dal 1° gennaio 2009: ● il contributo complessivo annuo per garantire l'erogazione della prestazione sanitaria integrativa a

favore dei dirigenti iscritti alla Cassa di assistenza è pari a euro 3.600,00, di cui euro 3.060,00 a carico del datore di lavoro e euro 540,00 a carico del dirigente;

● la contribuzione annua al fondo mutualistico è pari a euro 1.800,00; ● il costo annuo della garanzia sanitaria a favore dei dirigenti pensionati è pari a euro 3.600,00.

MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dal 1° gennaio 2009, la contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti è pari al 7% della retribuzione annua assunta a base della determinazione del T.F.R., entro un massimale di 100.000,00 euro annui, di cui il 6% a carico del datore di lavoro e l'1% a carico del dirigente.

LIVELLI MINIMO

Dirigente 4.090,00

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Gennaio 2009 DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI

Accordo 15 ottobre 2007 Elemento aggiuntivo della retribuzione, minimi retributivi ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE Dal 1° gennaio 2009 l'importo dell'assegno contrattuale aggiuntivo è pari a euro 6.314,97. MINIMI RETRIBUTIVI Riportiamo di seguito le tabelle stipendiali decorrenti dal 1° gennaio 2009:

Gennaio 2009 DIRIGENTI PICCOLA INDUSTRIA

Accordo 5 dicembre 2007 Minimi retributivi, rimborsi MINIMI RETRIBUTIVI Dal 1° gennaio 2009 I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivo della somma di euro 816,52 maturata a titolo di indennità di contingenza, sono: RIMBORSI Dal 1° gennaio 2009 l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabile è elevato a euro 75,00 euro.

DIRIGENTI 1° GRADO

CLASSE ANNO DI PERMANENZA IMPORTO ANNUO 1/14

1 1-2 47.630,85 3.402,20 2 3-4 49.743,56 3.553,11 3 5-6 51.856,32 3.704,02 4 7-8-9 53.969,82 3.854,99 5 10-11-12 56.082,52 4.005,89 6 oltre 58.195,27 4.156,81

DIRIGENTI 2° GRADO

CLASSE ANNO DI PERMANENZA IMPORTO ANNUO 1/14

1 1-2 58.195,27 4.156,81 2 3-4 60.747,21 4.339,09 3 5-6 63.298,39 4.521,31 4 7-8-9 65.850,32 4.703,59 5 10-11-12 68.401,48 4.885,82 6 oltre 70.953,41 5.068,10

LIVELLI MINIMO

Dirigente 4.302,00

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Gennaio 2009 EDILI ARTIGIANATO

Accordo 23 luglio 2008 Minimi retributivi, scatti di anzianità MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1°gennaio 2009 sono:

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

7 1.461,26 6 1.277,80 5 1.064,62 4 986,12 3 922,23 2 815,11 1 712,69

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

G1 (1°-6° m.) 489,07 G1 (7°-12° m.) 521,67 G1 (13°-18° m.) 537,97 G1 (19°-24° m.) 570,58 G1 (25°-30° m.) 586,88 G1 (31°-36° m.) 611,33 G1 (37°-42° m.) 652,09 G1 (43°-48° m.) 692,84 G1 (49°-54° m.) 733,60 G2 (1°-6° m.) 489,07 G2 (7°-12° m.) 529,82 G2 (13°-18° m.) 570,58 G2 (19°-24° m.) 611,33 G2 (25°-30° m.) 652,09 G2 (31°-36° m.) 692,84 G2 (37°-42° m.) 733,60 G3 (1°-6° m.) 489,07 G3 (7°-12° m.) 611,33 G3 (13°-18° m.) 692,84

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Apprendisti G1 = gruppo 1; G2 = gruppo 2; G3 = gruppo 3 Per la definizione dei tre gruppi e del periodo di apprendistato per gli ultraventenni si rimanda all'allegato C del Ccnl 15 novembre 1991.

Apprendistato professionalizzante G1S = gruppo 1 super; G1 = gruppo 1; G2 = gruppo 2; G3 = gruppo 3 Per la definizione dei quattro gruppi si rimanda all'allegato D dell'accordo 1° ottobre 2004.

SCATTI DI ANZIANITÀ A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo, ad uno scatto biennale per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per ciascuna categoria:

APPRENDISTI ULTRAVENTENNI LIVELLI MINIMO

1°-6° m. 553,34 7°-12° m. 599,45 13°-18° m. 645,56 19°-24° m. 691,67 25°-30° m. 737,78 31°-36° m. 783,90 37°-42° m. 783,90 43°-48° m. 830,01 49°-54° m. 830,01

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

G1S (1°-6° m.) 682,45 G1S (7°-12° m.) 700,89 G1S (13°-24° m.) 728,56 G1S (25°-36° m.) 793,12 G1S (37°-48° m.) 839,23 G1S (49°-60° m.) 885,34 G1 (1°-6° m.) 645,56 G1 (7°-12° m.) 682,45 G1 (13°-18° m.) 700,89 G1 (19°-24° m.) 728,56 G1 (25°-30° m.) 747,01 G1 (31°-42° m.) 793,12 G1 (43°-48° m.) 839,23 G1 (49°-60° m.) 885,34 G2 (1°-6° m.) 603,18 G2 (7°-12° m.) 619,48 G2 (13°-24° m.) 643,94 G2 (25°-36° m.) 700,99 G2 (37°-42° m.) 741,75 G2 (43°-54° m.) 782,51 G3 (1°-6° m.) 603,18 G3 (7°-12° m.) 619,48 G3 (13°-18° m.) 643,94 G3 (19°-24° m.) 684,69 G3 (25°-30° m.) 741,75 G3 (31°-36° m.) 782,51

Impiegato 1ª super (7° livello) 16,73 Impiegato 1ª (6° livello) 15,42 Impiegato 2ª A (5° livello) 12,55 Impiegato 2ª B (4° livello) 11,54 Impiegato 3ª (3° livello) 10,78 Impiegato 4ª (2° livello) 9,86

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APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2009 i lavoratori apprendisti possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni.

MINIMI RETRIBUTIVI Di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1°gennaio 2009:

Gennaio 2009 EDILI COOPERATIVE

Accordo 24 giugno 2008 Apprendistato, minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

8 1.817,99 7 1.527,10 6 1.308,94 5 1.112,62 4 995,41 3 925,95 2 831,40 1 727,21

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

8 1.527,10 7 1.308,94 6 1.112,62 5 995,41 4 925,95 3 831,40 2 727,21

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APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2009 i lavoratori apprendisti possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni. MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1°gennaio 2009 sono:

Apprendisti La disciplina generale sull'apprendistato si applica alla categoria degli operai qualificati.

Gennaio 2009 EDILI INDUSTRIA

Accordo 18 giugno 2008 Apprendistato, minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

7 1.418,71 6 1.276,83 5 1.064,02 4 993,11 3 922,16 2 829,95 1 709,36

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

2 (1°-6° m.) 497,97 2 (7°-12° m.) 539,47 2 (13°-18° m.) 580,97 2 (19°-24° m.) 622,46 2 (25°-30° m.) 663,96 2 (31°-48° m.) 705,46

APPRENDISTI IMPIEGATI LIVELLI MINIMO

3 (1°-6° m.) 553,30 3 (7°-12° m.) 599,40 3 (13°-18° m.) 645,51 3 (19°-24° m.) 691,62 3 (25°-30° m.) 737,73 3 (31°-48° m.) 783,84

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

7 1.276,83 6 1.064,02 5 993,11 4 922,16 3 829,95 2 709,36

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APPRENDISTATO Dal 1° gennaio 2009 i lavoratori apprendisti possono beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE Dal 1° gennaio 2009, le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni, un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni. MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 EDILI PICCOLA INDUSTRIA

Accordo 1° luglio 2008 Apprendistato, formazione e addestramento professionale, minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

7 1.425,96 6 1.283,36 5 1.069,48 4 998,17 3 926,88 2 834,19 1 712,99

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

2 (1°-6° m.) 500,51 2 (7°-12° m.) 542,22 2 (13°-18° m.) 583,93 2 (19°-24° m.) 625,64 2 (25°-30° m.) 667,35 2 (31°-48° m.) 709,06

APPRENDISTI IMPIEGATI LIVELLI MINIMO

3 (1°-6° m.) 556,13 3 (7°-12° m.) 602,47 3 (13°-18° m.) 648,82

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

7 1.283,36 6 1.069,48 5 998,17 4 926,88 3 834,19 2 712,99

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FONDO DI PREVIDENZA Dal 1° gennaio 2009, le Aziende versano ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore (Fopen, Fiprem e Pegaso), ad incremento della misura della contribuzione minima a carico azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 3 euro per i dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. MINIMI RETRIBUTIVI Di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009: Apprendistato professionalizzante ● per i lavoratori con laurea di 2° livello/specialistica coerente con la qualifica da conseguire nel livello A1, la durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante è ridotta a 24 mesi. ● per i lavoratori con diploma di scuola media superiore quinquennale coerente con la qualifica da conseguire nel livello B1, la durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante è ridotta a 34 mesi. ● per i lavoratori con attestato di qualifica coerente con la qualifica da conseguire nel livello CS, la durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante è ridotta a 38 mesi.

Gennaio 2009 ELETTRICI

Accordo 18 dicembre 2007 Fondo di previdenza, minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

QS 2.350,22 Q 2.059,84

ASS 1.761,21 AS 1.619,31

A1S 1.533,95 A1 1.443,11

BSS 1.355,05 BS 1.278,28

B1S 1.198,78 B1 1.124,95

B2S 1022,7 B2 920,42 CS 766,98 C1 653,37 C2 568,24

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

A1 (1°-18° m.) 1.355,05 A1 (19°-26° m.) 1.443,11 B1 (1°-12° m.) 920,42 B1 (13°-24° m.) 1.022,70 B1 (25°-38° m.) 1.124,95 CS (1°-23° m.) 653,37 CS (24°-42° m.) 766,98

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APPRENDISTI CON TITOLO DI STUDIO NON SUPERIORE ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

QS (1°-24°m.) 1.880,18 BS (1°-24°m.) 1.022,62 QS (25°-48°m.) 2.115,20 BS (25°-48°m.) 1.150,45 Q (1°-24°m.) 1.647,87 B1S (1°-24°m.) 959,02 Q (25°-48°m.) 1.853,86 B1S (25°-48°m.) 1.078,90 ASS (1°-24°m.) 1.408,97 B1 (1°-24°m.) 1.012,46 ASS (25°-48°m.) 1.585,09 B1 (25°-48°m.) 899,96 AS (1°-24°m.) 1.295,45 B2S (1°-24°m.) 818,16 AS (25°-48°m.) 1.457,38 B2S (25°-48°m.) 920,43 A1S (1°-24°m.) 1.227,16 B2 (1°-24°m.) 736,34 A1S (25°-48°m.) 1.380,56 B2 (25°-48°m.) 828,38 A1 (1°-24°m.) 1.154,49 CS (1°-24°m.) 613,58 A1 (25°-48°m.) 1.298,80 CS (25°-48°m.) 690,28 BSS (1°-24°m.) 1.084,04 C1 (1°-24°m.) 522,70 BSS (25°-48°m.) 1.219,55 C1 (25°-48°m.) 588,03

APPRENDISTI CON TITOLO DI STUDIO PARI ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO PIU’ UN CORSO GENERICO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO QS (1°-21°m.) 1.880,18 BS (1°-21°m.) 1.022,62 QS (22°-42°m.) 2.115,20 BS (22°-42°m.) 1.150,45 Q (1°-21°m.) 1.647,87 B1S (1°-21°m.) 959,02 Q (22°-42°m.) 1.853,86 B1S (22°-42°m.) 1.078,90 ASS (1°-21°m.) 1.408,97 B1 (1°-21°m.) 1.012,46 ASS (22°-42°m.) 1.585,09 B1 (22°-42°m.) 899,96 AS (1°-21°m.) 1.295,45 B2S (1°-21°m.) 818,16 AS (22°-42°m.) 1.457,38 B2S (22°-42°m.) 920,43 A1S (1°-21°m.) 1.227,16 B2 (1°-21°m.) 736,34 A1S (22°-42°m.) 1.380,56 B2 (22°-42°m.) 828,38 A1 (1°-21°m.) 1.154,49 CS (1°-21°m.) 613,58 A1 (22°-42°m.) 1.298,80 CS (22°-42°m.) 690,28 BSS (1°-21°m.) 1.084,04 C1 (1°-21°m.) 522,70 BSS (22°-42°m.) 1.219,55 C1 (22°-42°m.) 588,03

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APPRENDISTI CON TITOLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

QS (1°-19°m.) 1.880,18 BS (1°-19°m.) 1.022,62 QS (20°-38°m.) 2.115,20 BS (20°-38°m.) 1.150,45 Q (1°-19°m.) 1.647,87 B1S (1°-19°m.) 959,02 Q (20°-38°m.) 1.853,86 B1S (20°-38°m.) 1.078,90 ASS (1°-19°m.) 1.408,97 B1 (1°-19°m.) 1.012,46 ASS (20°-38°m.) 1.585,09 B1 (20°-38°m.) 899,96 AS (1°-19°m.) 1.295,45 B2S (1°-19°m.) 818,16 AS (20°-38°m.) 1.457,38 B2S (20°-38°m.) 920,43 A1S (1°-19°m.) 1.227,16 B2 (1°-19°m.) 736,34 A1S (20°-38°m.) 1.380,56 B2 (20°-38°m.) 828,38 A1 (1°-19°m.) 1.154,49 CS (1°-19°m.) 613,58 A1 (20°-38°m.) 1.298,80 CS (20°-38°m.) 690,28 BSS (1°-19°m.) 1.084,04 C1 (1°-19°m.) 522,70 BSS (20°-38°m.) 1.219,55 C1 (20°-38°m.) 588,03

APPRENDISTI CON LAUREA UNIVERSITARIA LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

QS (1°-13°m.) 1.880,18 BS (1°-13°m.) 1.022,62 QS (14°-26°m.) 2.115,20 BS (14°-26°m.) 1.150,45 Q (1°-13°m.) 1.647,87 B1S (1°-13°m.) 959,02 Q (14°-26°m.) 1.853,86 B1S (14°-26°m.) 1.078,90 ASS (1°-13°m.) 1.408,97 B1 (1°-13°m.) 1.012,46 ASS (14°-26°m.) 1.585,09 B1 (14°-26°m.) 899,96 AS (1°-13°m.) 1.295,45 B2S (1°-13°m.) 818,16 AS (14°-26°m.) 1.457,38 B2S (14°-26°m.) 920,43 A1S (1°-13°m.) 1.227,16 B2 (1°-13°m.) 736,34 A1S (14°-26°m.) 1.380,56 B2 (14°-26°m.) 828,38 A1 (1°-13°m.) 1.154,49 CS (1°-13°m.) 613,58 A1 (14°-26°m.) 1.298,80 CS (14°-26°m.) 690,28 BSS (1°-13°m.) 1.084,04 C1 (1°-13°m.) 522,70 BSS (14°-26°m.) 1.219,55 C1 (14°-26°m.) 588,03

APPRENDISTI CON DIPLOMA DI LAUREA UNIVERSITARIA BREVE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

QS (1°-16°m.) 1.880,18 BS (1°-16°m.) 1.022,62 QS (17°-32°m.) 2.115,20 BS (17°-32°m.) 1.150,45 Q (1°-16°m.) 1.647,87 BS1S (1°-16°m) 959,02 Q (17°-32°m.) 1.853,86 B1S (17°-32°m.) 1.078,90 ASS (1°-16°m.) 1.408,97 B1 (1°-16°m.) 1.012,46 ASS (17°-32°m.) 1.585,09 B1 (17°-32°m.) 899,96 AS (1°-16°m.) 1.295,45 B2S (1°-16°m.) 818,16 AS (17°-32°m.) 1.457,38 B2S (17°-32°m.) 920,43 A1S (1°-16°m.) 1.227,16 B2 (1°-16°m.) 736,34 A1S (17°-32°m.) 1.380,56 B2 (17°-32°m.) 828,38 A1 (1°-16°m.) 1.154,49 CS (1°-16°m.) 613,58 A1 (17°-32°m.) 1.298,80 CS (17°-32°m.) 690,28 BSS (1°-16°m.) 1.084,04 C1 (1°-16°m.) 522,70 BSS (17°-32°m.) 1.219,55 C1 (17°-32°m.) 588,03

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FERIE Al personale che, alla data di sottoscrizione del presente accordo fruisce di 22 giorni di ferie, spettano, dal 1° gennaio 2009, 20 giornate di ferie e 4 giorni di permesso. MALATTIA E INFORTUNIO Dal 1° gennaio 2009 trova applicazione l'art. 26 del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie.

Gennaio 2009 FERROVIE DELLO STATO SERVIZI IN APPALTO

Accordo 19 novembre 2005 Ferie, malattia e infortunio

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivi dell'indennità di contingenza e dell'EDR, dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 FIORAI LAVORAZIONE E COMMERCIO

Accordo 16 giugno 2008 Minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Q 1.858,71 1 S 1.713,19 1 1.540,86 2 1.380,27 3 1.292,57 4 1.210,93 5 1.169,81 6 1.104,03

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO

4 (1°-9° m.) 666,01 4 (10°-18° m.) 726,56 4 (19°-27° m.) 847,65 4 (28°-36° m.) 968,74 5 (1°-9° m.) 643,40 5 (10°-18° m.) 760,38 5 (19°-27° m.) 877,36

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

1 (1°-30°) 1.292,57 1 (31°-60°) 1.380,27 2 (1°-30°) 1.210,93 2 (31°-60°) 1.292,57 3 (1°-24°) 1.169,81 3 (25°-48°) 1.210,93 4 (1°-24°) 1.104,03 4 (25°-48°) 1.169,81 5 (1°-36°) 1.104,03

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo, comprensivi di indennità di contingenza ed Edr, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sono:

Gennaio 2009 FORESTALI E AGRARI

Accordo 19 giugno 2008 Minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Imp. 6Q 1.666,80 Imp. 6 1.666,80 Imp. 5 1.451,60 Imp. 4 1.335,53 Imp. 3 1.254,79 Imp. 2 1.183,46 Imp. 1 1.094,25 5 - Op. Spec. Super 1.348,60 4 - Op. Spec. 1.269,39 3 - Op. Qual. Super 1.214,61 2 - Op. Qual. 1.186,16 1 - Op. Com. 1.092,40

APPRENDISTATO LIVELLI MINIMO

Imp. 5 (1°-18°m.) 1.016,12 Imp. 5 (19°-36°m.) 1.306,44 Imp. 4 (1°-9°m.) 934,87 Imp. 4 (10°-18°m.) 1.201,98 Op.Super (1°-18°m.) 944,02 Op.Super (19°-36°m.) 1.213,74 Op.Qual.Super (1°-9°m.) 888,57 Op.Qual.Super (10°-18°m.) 1.142,45

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

6 imp. (1°-18° m.) 1.335,53 2 imp. (7°-24° m.) 1.183,46 6 imp. (19°-36° m.) 1.451,60 5 op. (1°-14° m.) 1.214,61 6 imp. (37°-60° m.) 1.666,80 5 op. (15°-30° m.) 1.269,39 5 imp. (1°-14° m.) 1.254,79 5 op. (31°-48° m.) 1.348,60 5 imp. (15°-30° m.) 1.335,53 4 op. (1°-12° m.) 1.186,16 5 imp. (31°-48° m.) 1.451,60 4 op. (13°-26° m.) 1.214,61 4 imp. (1°-12° m.) 1.183,46 4 op. (27°-42° m.) 1.269,39 4 imp. (13°-26° m.) 1.254,79 3 op. (1°-6° m.) 1.092,40 4 imp. (27°-42° m.) 1.335,53 3 op. (7°-20° m.) 1.186,16 3 imp. (1°-6° m.) 1.094,25 3 op. (21°-36° m.) 1.214,61 3 imp. (7°-20° m.) 1.183,46 2 op. (1°-6° m.) 1.092,40 3 imp. (21°-36° m.) 1.254,79 2 op. (7°-24° m.) 1.186,16

2 imp. (1°-6° m.) 1.094,25

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RETRIBUZIONE Dal 1° gennaio 2009, il personale che alla data del 1° gennaio 2007 ha maturato 30 anni di anzianità di servizio ha diritto al secondo incremento di progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) pari a quanto previsto dalla seguente tabella:

MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONVENZIONATA

Accordo 20 novembre 2007 Retribuzione

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI INCREMENTO MENSILE EURO

I 23,00 II 25,00 III 28,00 IV 30,00 V 50,00 VI 40,00 VII 40,00 VIII 40,00 IX 40,00

Gennaio 2009 GAS E ACQUA

Accordo 15 gennaio 2008 Retribuzione

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Q 1.868,09 8 1.647,45 7 1.492,85 6 1.338,25 5 1.184,19 4 1.083,86 3 989,63 2 857,18 1 732,27

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Apprendistato professionalizzante Gli importi indicati per ciascun periodo conclusivo sono comprensivi dell'indennità temporanea pari alla differenza tra la somma di retribuzione e contingenza del livello di inquadramento posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione finale; tale indennità viene assorbita all'atto del conseguimento del livello di destinazione (accordo 9.3.2007, art. 14, co. 13, 3° e 4° cpv.).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

8 (1°-12° m.) 1.338,25 5 (17°-32° m.) 1.083,86 8 (13°-24° m.) 1.492,85 5 (33°-48° m.) 1.184,19 8 (25°-36° m.) 1.647,45 4 (1°-16° m.) 857,18 7 (1°-12° m.) 1.184,19 4 (17°-32° m.) 989,63 7 (13°-24° m.) 1.338,25 4 (33°-48° m.) 1.083,86 7 (25°-36° m.) 1.492,85 3 (1°-17° m.) 732,27 6 (1°-16° m.) 1.083,86 3 (18°-34° m.) 857,18 6 (17°-32° m.) 1.184,19 3 (35°-50° m.) 989,63 6 (33°-48° m.) 1.338,25 2 (1°-20° m.) 732,27 5 (1°-16° m.) 989,63 2 (21°-40° m.) 857,18

APPRENDISTI VECCHIA DISCIPLINA CON TITOLO DI STUDIO INFERIORE AL DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO Q (1°-12°m.) 1.307,66 5 (1°-12°m.) 828,93 Q (13°-24°m.) 1.401,07 5 (13°-24°m.) 888,14 Q (25°-36°m.) 1.494,47 5 (25°-36°m.) 947,35 Q (37°-48°m.) 1.681,28 5 (37°-48°m.) 1.065,77 8 (1°-12°m.) 1.153,22 4 (1°-12°m.) 758,70 8 (13°-24°m.) 1.235,59 4 (13°-24°m.) 812,90 8 (25°-36°m.) 1.317,96 4 (25°-36°m.) 867,09 8 (37°-48°m.) 1.482,71 4 (37°-48°m.) 975,47 7 (1°-12°m.) 1.045,00 3 (1°-12°m.) 692,74 7 (13°-24°m.) 1.119,64 3 (13°-24°m.) 742,22 7 (25°-36°m.) 1.194,28 3 (25°-36°m.) 791,70 7 (37°-48°m.) 1.343,57 3 (37°-48°m.) 890,67 6 (1°-12°m.) 936,78 2 (1°-12°m.) 600,03 6 (13°-24°m.) 1.003,69 2 (13°-24°m.) 642,89 6 (25°-36°m.) 1.070,60 2 (25°-36°m.) 685,74 6 (37°-48°m.) 1.204,43 2 (37°-48°m.) 771,46

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APPRENDISTI CON DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

Q (1°-12°m.) 1.401,07 5 (1°-12°m.) 888,14 Q (13°-24°m.) 1.494,47 5 (13°-24°m.) 947,35 Q (25°-36°m.) 1.681,28 5 (25°-36°m.) 1.065,77 8 (1°-12°m.) 1.235,59 4 (1°-12°m.) 812,90 8 (13°-24°m.) 1.317,96 4 (13°-24°m.) 867,09 8 (25°-36°m.) 1.482,71 4 (25°-36°m.) 975,47 7 (1°-12°m.) 1.119,64 3 (1°-12°m.) 742,22 7 (13°-24°m.) 1.194,28 3 (13°-24°m.) 791,70 7 (25°-36°m.) 1.343,57 3 (25°-36°m.) 890,67 6 (1°-12°m.) 1.003,69 2 (1°-12°m.) 642,89 6 (13°-24°m.) 1.070,60 2 (13°-24°m.) 685,74 6 (25°-36°m.) 1.204,43 2 (25°-36°m.) 771,46

APPRENDISTI CON TITOLO DI STUDIO SUPERIORE AL DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

Q (1°-12°m.) 1.494,47 5 (1°-12°m.) 947,35 Q (13°-24°m.) 1.681,28 5 (13°-24°m.) 1.065,77 8 (1°-12°m.) 1.317,96 4 (1°-12°m.) 867,09 8 (13°-24°m.) 1.482,71 4 (13°-24°m.) 975,47 7 (1°-12°m.) 1.194,28 3 (1°-12°m.) 791,70 7 (13°-24°m.) 1.343,57 3 (13°-24°m.) 890,67 6 (1°-12°m.) 1.070,60 2 (1°-12°m.) 685,74 6 (13°-24°m.) 1.204,43 2 (13°-24°m.) 771,46

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Apprendisti Per gli apprendisti assunti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento Cee 93/2081/CE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni le percentuali da applicare per determinare la retribuzione degli apprendisti sono indicate dall'art. 72 dell'accordo di rinnovo 19 giugno 2000.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore a Previmoda è elevato all'1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda stesso. Inoltre dal 1° gennaio 2009:

● i lavoratori hanno la facoltà di versare contributi forfettari volontari una tantum, se previsto dalla contrattazione aziendale; ● è possibile l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi; ● è consentito il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Gennaio 2009 GIOCATTOLI, MODELLISMO INDUSTRIA

Accordo 10 luglio 2008 Minimi retributivi, previdenza complementare

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

7 1.213,13 6 1.079,64 5 1.002,42 4 S 922,11 4 892,53 3 834,50 2 772,16 1 556,49

APPRENDISTILIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

7 (1°-16° m.) 970,50 4S (17°-32° m.) 829,90 7 (17°-32° m.) 1.091,82 4S (33°-48° m.) 922,11 7 (33°-48° m.) 1.213,13 4 (1°-16° m.) 714,02 6 (1°-16° m.) 863,71 4 (17°-32° m.) 803,28 6 (17°-32° m.) 971,68 4 (33°-48° m.) 892,53 6 (33°-48° m.) 1.079,64 3 (1°-16° m.) 667,60 5 (1°-16° m.) 801,94 3 (17°-32° m.) 751,05 5 (17°-32° m.) 902,18 3 (33°-48° m.) 834,50 5 (33°-48° m.) 1.002,42 2 (1°-10° m.) 617,73 4S (1°-16° m.) 737,69 2 (11°-20° m.) 694,94

2 (21°-30° m.) 772,16

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

7 (1°-20° m.) 1.002,42 4S (19°-36° m.) 892,53 7 (21°-40° m.) 1.079,64 4S (37°-60° m.) 922,11 7 (41°-72° m.) 1.213,13 4 (1°-16° m.) 772,16 6 (1°-20° m.) 922,11 4 (17°-32° m.) 834,50 6 (21°-40° m.) 1.002,42 4 (33°-54° m.) 892,53 6 (41°-72° m.) 1.079,64 3 (1°-14° m.) 556,49 5 (1°-20° m.) 892,53 3 (15°-28° m.) 772,16 5 (21°-40° m.) 922,11 3 (29°-48° m.) 834,50 5 (41°-66° m.) 1.002,42 2 (1°-13° m.) 556,49 4S (1°-18° m.) 834,50 2 (14°-39° m.) 772,16

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dal 1° gennaio 2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore al Fondapi è elevato all'1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore. Inoltre, dal 1° gennaio 2009:

● i lavoratori hanno la facoltà di versare contributi forfettari volontari una tantum, se lo consente la contrattazione aziendale; ● è possibile l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi; ● è consentito il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Gennaio 2009 GIOCATTOLI, MODELLISMO PICCOLA INDUSTRIA

Accordo 10 luglio 2008 Minimi retributivi, previdenza complementare

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

7 1.217,66 6 1.084,91 5 1.006,10

4S 926,78 4 893,62 3 834,41 2 771,32 1 558,20

APPRENDISTI LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

7 (1°-24° m.) 1.083,72 4S (25°-48° m.) 843,37 7 (25°-48° m.) 1.108,07 4 (1°-24° m.) 795,32 6 (1°-24° m.) 965,57 4 (25°-48° m.) 813,19 6 (25°-48° m.) 987,27 3 (1°-24° m.) 742,62 5 (1°-24° m.) 895,43 3 (25°-48° m.) 759,31 5 (25°-48° m.) 915,55 4 (1°-15° m.) 686,47 4S (1°-24° m.) 824,83 4 (16°-30° m.) 701,90

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 GOMMA PLASTICA INDUSTRIA

Accordo 4 luglio 2008 Minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Q 1.205,77 A 1.105,34 B 1.008,21 C 991,99 D 975,80 E 913,36 F 873,24 G 793,58 H 743,67 I 638,67

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 GOMMA PLASTICA PICCOLA INDUSTRIA

Accordo 5 marzo 2008 Minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Q 1.343,04 8 1.280,69 7 1.146,95 6 995,72 5 904,04 4 838,11 3 795,85 2 757,24 1 659,35

APPRENDISTATO LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

8 (1°-12° m.) 768,41 5 (13°-18° m.) 587,63 8 (13°-18° m.) 832,45 5 (19°-24° m.) 632,83 8 (19°-24° m.) 896,48 5 (25°-30° m.) 678,03 8 (25°-30° m.) 960,52 5 (31°-36° m.) 723,23 8 (31°-36° m.) 1.024,55 5 (37°-42° m.) 768,43 8 (37°-42° m.) 1.088,59 5 (43°-48° m.) 813,64 8 (43°-48° m.) 1.152,62 4 (1°-12° m.) 502,87 7 (1°-12° m.) 688,17 4 (13°-18° m.) 544,77 7 (13°-18° m.) 745,52 4 (19°-24° m.) 586,68 7 (19°-24° m.) 802,87 4 (25°-30° m.) 628,58 7 (25°-30° m.) 860,21 4 (31°-36° m.) 670,49 7 (31°-36° m.) 917,56 4 (37°-42° m.) 712,39 7 (37°-42° m.) 974,91 4 (43°-48° m.) 754,30 7 (43°-48° m.) 1.032,26 3 (1°-12° m.) 477,51 6 (1°-12° m.) 597,43 3 (13°-18° m.) 517,30 6 (13°-18° m.) 647,22 3 (19°-24° m.) 557,10 6 (19°-24° m.) 697,00 3 (25°-30° m.) 636,68 6 (25°-30° m.) 746,79 3 (31°-36° m.) 716,27 6 (31°-36° m.) 796,58 2 (1°-6° m.) 454,34 6 (37°-42° m.) 846,36 2 (7°-12° m.) 492,21 6 (43°-48° m.) 896,15 2 (13°-18° m.) 567,93 5 (1°-12° m.) 542,42 2 (19°-20° m.) 681,52

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MINIMI RETRIBUTIVI I nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono:

Gennaio 2009 GRAFICI, EDITORIALI INDUSTRIA

Accordo 28 marzo 2008 Minimi retributivi

GENERALITA’ DEI LAVORATORI LIVELLI MINIMO

Q 1.594,50 A S 1.586,79 A 1.339,86

B 1 S 1.289,19 B 1 1.250,70 B 2 1.171,82 B 3 1.087,80 C 1 1.004,41 C 2 886,40 D 1 802,37 D 2 729,90 E 641,39

APPRENDISTATO LIVELLI MINIMO LIVELLI MINIMO

A (1°-6° m.) 437,94 C (19°-24° m.) 547,43 A (7°-12° m.) 474,44 C (25°-30° m.) 583,92 A (13°-18° m.) 510,93 C (31°-36° m.) 620,42 A (19°-24° m.) 547,43 C (37°-42° m.) 656,91 A (25°-30° m.) 583,92 C (43°-48° m.) 693,41 A (31°-36° m.) 620,42 D (1°-6° m.) 437,94 A (37°-42° m.) 656,91 D (7°-12° m.) 474,44 A (43°-48° m.) 693,41 D (13°-18° m.) 510,93 B (1°-6° m.) 437,94 D (19°-24° m.) 547,43 B (7°-12° m.) 474,44 D (25°-30° m.) 583,92 B (13°-18° m.) 510,93 D (31°-36° m.) 656,91 B (19°-24° m.) 547,43 E (1°-6° m.) 510,93 B (25°-30° m.) 583,92 E (7°-12° m.) 583,92 B (31°-36° m.) 656,91 E (13°-18° m.) 620,42 C (1°-6° m.) 437,94 E (19°-24° m.) 656,91 C (7°-12° m.) 474,44 E (25°-30° m.) 693,41

C (13°-18° m.) 510,93

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Apprendistato Gr. A = Lavoratore inserito nel processo produttivo nelle aree di preparazione e stampa; Gr. B = Lavoratore inserito nel processo produttivo delle aree di allestimento e legatoria; Gr. C = Lavoratore complementare di Gruppo A; Gr. D = Impiegato amministrativo e tecnico; Gr. E = Lavoratore addetto a lavorazioni cartotecniche. Apprendistato professionalizzante L'inquadramento dell'apprendista per le professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera è al livello E per il primo anno e al livello D2 per gli anni successivi.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE LIVELLI MINIMO

Q 1.339,86 A S 1.289,19 A 1.250,70

B 1 1.087,80 B 2 1.004,41 B 3 886,40 C 1 802,37 C 2 729,90

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LLLeee pppaaagggiiinnneee dddeeelll ppprrrooofffeeessssssiiiooonnniiissstttaaa ALFREDO ROTELLA ZUNGRONE

CCoonnttrriibbuuttoo rreevviissoorrii 22000099..

SSccaaddee iill 3311 ggeennnnaaiioo iill vveerrssaammeennttoo AArrggoommeennttoo –– Entro il prossimo 31 gennaio i soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili devono versare il contributo dovuto per il 2009, pari a € 26,84, utilizzando l’apposito bollettino di c/c/p intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In caso di mancata ricezione del bollettino, il versamento va effettuato entro la medesima scadenza, per un importo pari a € 25,82, utilizzando un modulo in bianco. In ogni caso, non è più necessario inviare l'attestazione di versamento. RRIIFFEERRIIMMEENNTTII:: ●● Artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 28/2006 ●● Art. 8, Legge n. 132/97.

Il Registro dei revisori contabili Il decreto legislativo n. 28/2006 ha disposto il passaggio della gestione ed amministrazione del Registro dei revisori contabili dal Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Dal primo gennaio 2008 l’attività di gestione è stata affidata all’Istituto dei Revisori contabili che ha gestito anche il periodo transitorio dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2007. Modalità di versamento del contributo Entro il prossimo 31 gennaio, gli iscritti al Registro dei revisori contabili sono tenuti a versare il contributo annuale per il 2009, a

prescindere dagli incarichi eventualmente ricoperti. Il contributo va versato utilizzando il bollettino precompilato che l’Istituto dei revisori contabili provvede ad

inviare presso il domicilio del soggetto interessato. In caso di mancata ricezione si utilizza un modulo un bianco. Revisori che hanno ricevuto il bollettino precompilato Coloro che hanno ricevuto presso il proprio domicilio il bollettino precompilato, devono solo effettuare il versamento. In particolare, il versamento è effettuato:

→ sul c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

→ per l’importo di € 26,84. Al contributo annuale di € 25,82 è aggiunto l’importo di € 1,02 a titolo di quota per la copertura delle spese per la predisposizione del bollettino precompilato. Revisori che non hanno ricevuto il bollettino Coloro che non hanno ricevuto il bollettino precompilato devono

Il Registro Modalità di versamento Bollettino precompilato Bollettino in bianco

AAddeemmppiimmeennttii

E’ venuto meno l’obbligo per il revisore contabile di inviare a mezzo raccomandata postale l’attestazione del versamento entro il 30 aprile.

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versare, entro il termine del 31 gennaio 2009, il contributo dovuto: → utilizzando un bollettino in bianco, dove vanno indicati:

● il numero di c/c postale 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

● la causale del versamento, “Contributo 2009 ex L. n. 132/1997”, ● il numero di iscrizione e il codice fiscale;

→ per l’importo di € 25,82. In questo caso ovviamente non è richiesto l’ulteriore importo di € 1,02. Versamento del contributo annuale dei revisori di prima nomina Il versamento del primo contributo dovuto dai nuovi iscritti al Registro dei revisori contabili va effettuato in relazione all’anno solare nel quale è avvenuta la pubblicazione sulla G.U. del Provvedimento contenente il nominativo del revisore, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’avvenuta iscrizione. Versamento del contributo per le annualità pregresse L’eventuale contributo dovuto per gli anni pregressi va versato con le seguenti modalità: → per gli anni fino al 2006 utilizzando il “vecchio” c/c postale n.

43318617 intestato alla Tesoreria provinciale di Roma (capitolo 3525 capo XI delle entrate dello Stato);

→ per gli anni 2007 - 2008 utilizzando il c/c postale n. 75511741 intestato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sanzioni Il mancato versamento del contributo comporta, decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, la sospensione dal Registro. Se, decorsi 3 mesi, l’iscritto risulta ancora inadempiente viene inviata allo stesso un’apposita comunicazione nella quale è stabilito un termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale regolarizzare il versamento del contributo. Se l’omissione perdura, decorsi 6 mesi dal provvedimento di sospensione, viene disposta la cancellazione dal Registro.

Revisori di prima nomina Annualità pregresse Sanzioni

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LA RIVISTA DEL LAVORO REDAZIONE

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