LA PRESTAZIONE MEDICA GENERICA E SPECIALISTICA : COMPETENZE E RESPONSABILITA Fabio Buzzi Direttore...

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LA PRESTAZIONE MEDICA LA PRESTAZIONE MEDICA GENERICA E SPECIALISTICA : GENERICA E SPECIALISTICA : COMPETENZE E RESPONSABILITA’ COMPETENZE E RESPONSABILITA’ Fabio Buzzi Fabio Buzzi Direttore del Direttore del Dipartimento di Medicina Legale Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” Università di Pavia Università di Pavia www.medicinalegalepavia.i t

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LA PRESTAZIONE MEDICA LA PRESTAZIONE MEDICA

GENERICA E SPECIALISTICA :GENERICA E SPECIALISTICA :

COMPETENZE E RESPONSABILITA’COMPETENZE E RESPONSABILITA’

Fabio BuzziFabio BuzziDirettore del Direttore del Dipartimento di Medicina Legale Dipartimento di Medicina Legale

e Sanità Pubblica “Antonio Fornari”e Sanità Pubblica “Antonio Fornari” Università di PaviaUniversità di Pavia

www.medicinalegalepavia.it

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LE TENDENZE LE TENDENZE

EUROPEEEUROPEE

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LA DEFINIZIONE EUROPEA DILA DEFINIZIONE EUROPEA DI

MEDICINA GENERALE E MEDICINA DI FAMIGLIAMEDICINA GENERALE E MEDICINA DI FAMIGLIA

PROPOSTA UFFICIALE DELLA PROPOSTA UFFICIALE DELLA

EUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICEEUROPEAN SOCIETY OF GENERAL PRACTICE

CUI HANNO ADERITO LE SOCIETA’ ITALIANE DI CUI HANNO ADERITO LE SOCIETA’ ITALIANE DI

SETTORESETTORE

DOCUMENTO A CURA DELLA DOCUMENTO A CURA DELLA

SEZIONE EUROPEA DELL’ASSOCIAZIONE MODIALE SEZIONE EUROPEA DELL’ASSOCIAZIONE MODIALE

DEI MEDICI DI FAMIGLIA WONCA-EUROPE 2006DEI MEDICI DI FAMIGLIA WONCA-EUROPE 2006

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

- - medico specialistamedico specialista::

un medico di qualsiasi formazione disciplinare che ha un medico di qualsiasi formazione disciplinare che ha

seguito un periodo di training post-laureaseguito un periodo di training post-laurea

- - medico di medicina generale/di famigliamedico di medicina generale/di famiglia::

sinonimi utilizzati per indicare quei medici che hanno fatto un sinonimi utilizzati per indicare quei medici che hanno fatto un

tirocinio post-laurea in medicina generale (almeno sino al tirocinio post-laurea in medicina generale (almeno sino al

livello di cui al titolo 4 della Doctors’Directive)livello di cui al titolo 4 della Doctors’Directive)

- - medico delle cure primariemedico delle cure primarie::

un medico appartenente a qualsiasi disciplina operante nel un medico appartenente a qualsiasi disciplina operante nel

contesto delle cure primarie (di solito la comunità territoriale contesto delle cure primarie (di solito la comunità territoriale

del paziente, nella quale egli ha il primo contatto con la tutela del paziente, nella quale egli ha il primo contatto con la tutela

della propria salutedella propria salute))

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

La medicina generale/medicina di famiglia La medicina generale/medicina di famiglia

è una disciplina accademica e scientifica, è una disciplina accademica e scientifica,

con i suoi contenuti educativi e di ricerca, con i suoi contenuti educativi e di ricerca,

le sue prove di efficacia, la sua attività clinica le sue prove di efficacia, la sua attività clinica

e un’ e un’ attività specialisticaattività specialistica

orientata alle cure primarie.orientata alle cure primarie.

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

I medici di medicina generale/di famiglia sono I medici di medicina generale/di famiglia sono

medici specialisti formati ai principi della disciplinamedici specialisti formati ai principi della disciplina. .

Sono medici di fiducia del singolo individuo, Sono medici di fiducia del singolo individuo,

principalmente responsabili dell’erogazione principalmente responsabili dell’erogazione

di cure integrate e continuative alla persona, di cure integrate e continuative alla persona,

curandola nel contesto della sua famiglia, comunità curandola nel contesto della sua famiglia, comunità

e cultura e rispettandone sempre l’autonomia. e cultura e rispettandone sempre l’autonomia.

Sanno di avere anche una responsabilità Sanno di avere anche una responsabilità

professionale nei confronti della comunità professionale nei confronti della comunità

nella quale lavorano.nella quale lavorano.

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

In prima istanza è necessario definire In prima istanza è necessario definire

sia la disciplina della medicina generale/di famiglia, sia la disciplina della medicina generale/di famiglia,

sia il ruolo del sia il ruolo del

medico di famiglia specialista in medicinamedico di famiglia specialista in medicina … …

E’ poi necessario tradurre la definizione teorica E’ poi necessario tradurre la definizione teorica

nella realtà operativa nella realtà operativa

dello specialista in medicina di famigliadello specialista in medicina di famiglia,,

che lavora nei sistemi sanitari di tutta Europa.che lavora nei sistemi sanitari di tutta Europa.

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

Il medico di famiglia fa un uso efficiente delle risorse Il medico di famiglia fa un uso efficiente delle risorse

sanitarie, coordinando le cure, lavorando con altri sanitarie, coordinando le cure, lavorando con altri

professionisti nel contesto tipico delle cure primarie e professionisti nel contesto tipico delle cure primarie e

gestendo l’interazione con altre specialitàgestendo l’interazione con altre specialità, ,

anche assumendo, se necessario, anche assumendo, se necessario,

il ruolo di difensore nell’interesse dei pazienti. il ruolo di difensore nell’interesse dei pazienti.

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

La gestione dell’ La gestione dell’ interazione con le altre specialitàinterazione con le altre specialità

consente di assicurare a chi ha bisogno consente di assicurare a chi ha bisogno

di servizi ad alta tecnologia di secondo livello, di servizi ad alta tecnologia di secondo livello,

di potervi accedere in modo appropriato,di potervi accedere in modo appropriato,

anche al fine di tutelare gli interessi dei pazienti anche al fine di tutelare gli interessi dei pazienti

e di proteggerli dai danni che possono creare e di proteggerli dai danni che possono creare

screening, test o trattamenti non necessari, screening, test o trattamenti non necessari,

guidandoli nella complessità del sistema sanitario.guidandoli nella complessità del sistema sanitario.

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LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002LE DEFINIZIONI EUROPEE DEL 2002

C’è un crescente ruolo dei medici di famigliaC’è un crescente ruolo dei medici di famiglia

nella gestione delle risorse, nella gestione delle risorse,

essendo essi in una posizione unica nel determinare essendo essi in una posizione unica nel determinare

le priorità nella fornitura delle cure e le priorità nella fornitura delle cure e

nell’allocazione delle risorse, nell’allocazione delle risorse,

per cui essi devono promuovere per cui essi devono promuovere

pratiche cliniche economicamente efficienti,pratiche cliniche economicamente efficienti,

sia per quanto riguarda la loro attività, sia per quanto riguarda la loro attività,

che quella dei loro colleghiche quella dei loro colleghi, ,

trovando un appropriato equilibrio tra bisogni trovando un appropriato equilibrio tra bisogni

e desideri del paziente e risorse della comunità.e desideri del paziente e risorse della comunità.

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IL NOSTRO CODICE IL NOSTRO CODICE

DEONTOLOGICO :DEONTOLOGICO :

A PROPOSITO DI COMPETENZEA PROPOSITO DI COMPETENZE

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 21: Competenza professionale

Il medico deve garantire

impegno e competenza professionale,

non assumendo obblighi che non assumendo obblighi che

non sia in condizione di soddisfarenon sia in condizione di soddisfare …..

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 23: Continuità delle cure

….. Il medico che si trovi di fronte a

situazioni cliniche alle quali situazioni cliniche alle quali

non sia in grado di provvedere efficacemente, non sia in grado di provvedere efficacemente,

deve indicare al paziente le specifiche competenze deve indicare al paziente le specifiche competenze

necessarie al caso in esamenecessarie al caso in esame …..

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 25: Documentazione clinica

Il medico deve,

nell’interesse esclusivo della persona assistita,

mettere la documentazione clinica in suo possesso

a disposizione della stessa,

o dei suoi legali rappresentanti, o

di medici e istituzioni da essa indicati per iscrittodi medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 58: Rispetto reciproco

Il rapporto tra medici deve ispirarsi ai principi

di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e

di considerazione dell’attività professionale di ognunodi considerazione dell’attività professionale di ognuno.

Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un

collegiale comportamento e di un civile dibattito.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 60: Consulenza e consulto

(I) Qualora la complessità del caso clinico,

o l’interesse del malato,

esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche

diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante diagnostiche e/o terapeutiche, il medico curante

deve proporre il consulto con altro collegadeve proporre il consulto con altro collega,

o la consulenza presso idonee strutture di specifica

qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la

documentazione in suo possesso.

In caso di divergenza di opinioni, si dovrà comunque

salvaguardare la tutela della salute del paziente,

che dovrà essere adeguatamente informato e le cui volontà

dovranno essere rispettate. % (II)

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 60: Consulenza e consulto

% (II) I giudizi espressi in sede di consulto, o di consulenza,

devono rispettare la dignità sia del curante,

che del consulente.

Il medico di contrario avviso, qualora il consulto sia

richiesto dal malato, o dai suoi famigliari,

può astenersi dal parteciparvi, fornendo, comunque, tutte le

informazioni e l’eventuale documentazione relativa al caso.

Lo specialista, o consulente, che visiti un ammalato in Lo specialista, o consulente, che visiti un ammalato in

assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione

diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliatodiagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato.

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CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (2006)

Art. 59: Rapporti con il medico curante

….. Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture Tra medico curante e colleghi operanti nelle strutture

pubbliche e privatepubbliche e private, anche per assicurare la corretta

informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto

dell’autonomia e del diritto alla riservatezza,

un rapporto di consultazione, di collaborazione e di un rapporto di consultazione, di collaborazione e di

informazione reciproca al fine di garantire coerenza informazione reciproca al fine di garantire coerenza

e continuità diagnostico-terapeuticae continuità diagnostico-terapeutica.

La lettera di dimissione deve essere indirizzata, di norma

tramite il paziente, al medico curante o ad altro medico

indicato dal paziente.

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LE LE

TENDENZE TENDENZE

ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE

NEL PAESENEL PAESE

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I PRINCIPI GIURIDICI :I PRINCIPI GIURIDICI :

ONERI PROBATORI E DEBITORIONERI PROBATORI E DEBITORI

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Per le prestazioni mediche policrone e plurisoggettive

- come nei casi in cui le

prestazioni diagnostico-terapeutiche siano espletate

sinergicamente da un MMG e da uno specialista -

in linea generale valgono

le disposizioni dei seguenti articoli del codice civile

e i seguenti indirizzi giurisprudenziali :

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IL CODICE CIVILEIL CODICE CIVILE

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 2697

(Onere della prova)

Chi vuol far valere un diritto

in giudizio,

deve provare i fatti deve provare i fatti

che ne costituiscono che ne costituiscono

il fondamentoil fondamento.

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 1218

(Responsabilità del debitore)

Il debitore che non esegue

correttamente la prestazione

dovuta è tenuto al risarcimento

del danno, se non prova che se non prova che

l’inadempienza, o il ritardo sono l’inadempienza, o il ritardo sono

stati determinati da impossibilità stati determinati da impossibilità

della prestazione derivante da della prestazione derivante da

causa a lui non imputabilecausa a lui non imputabile.

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 1176

(Diligenza nell’adempimento)

Nell’adempiere l’obbligazione il

debitore deve usare la diligenza

del buon padre di famiglia.

Nell’adempimento delle Nell’adempimento delle

obbligazioni inerenti all’esercizio obbligazioni inerenti all’esercizio

di un’attività professionale, la di un’attività professionale, la

diligenza deve valutarsi con diligenza deve valutarsi con

riguardo alla natura dell’attività riguardo alla natura dell’attività

esercitataesercitata (art. 1218)

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 2055

(Responsabilità solidale)

Se il fatto dannoso è imputabile a Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate più persone, tutte sono obbligate in solidoin solido (art. 1294) al risarcimento al risarcimento del dannodel danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso (art. 1299) contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1277).

Nel dubbio le singole colpe si Nel dubbio le singole colpe si presumono ugualipresumono uguali ( art. 1298).

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 1227

(Concorso del fatto colposo del creditore)

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria potuto evitare usando l’ordinaria diligenzadiligenza (art. 1176)

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CODICE CIVILECODICE CIVILE

Art. 2236

(Responsabilità del prestatore d’opera)

Se la prestazione implica la soluzione

di problemi di speciale difficoltà,

il prestatore d’opera non risponde il prestatore d’opera non risponde

dei danni se non in caso di dolo,dei danni se non in caso di dolo,

o di colpa graveo di colpa grave (art. 1176).

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LA GIURISPRUDENZA :LA GIURISPRUDENZA :

VERSO UNA VERSO UNA

““MEDICINA DELL’OBBEDIENZAMEDICINA DELL’OBBEDIENZA” ? ! ?” ? ! ?

(Angelo Fiori docet)(Angelo Fiori docet)

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In tema di ripartizione dell’onere probatorio,

provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto

del contratto, se la prestazione dell’attività non consegue

il risultato normalmente ottenibile

in relazione alla regolarità causale basta sull’esperienza

e alle circostanze concrete del caso,

incombe al medico incombe al medico

((a fortioria fortiori ove si tratti di intervento semplice, o routinario) ove si tratti di intervento semplice, o routinario)

dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile

e non superabile con l’adeguata diligenza.e non superabile con l’adeguata diligenza.

CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Il danneggiato è tenuto soltanto a provare Il danneggiato è tenuto soltanto a provare

il contratto e la difformità della prestazione ricevuta il contratto e la difformità della prestazione ricevuta

rispetto al modello normalmente realizzato rispetto al modello normalmente realizzato

da una condotta improntata alla dovuta diligenzada una condotta improntata alla dovuta diligenza,

adeguata alle concrete circostanze del caso.

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CASS. CIV. sez III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Al debitore, presunta la colpa, incombe inveceAl debitore, presunta la colpa, incombe invece

l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione

è dipesa da causa a lui non imputabileè dipesa da causa a lui non imputabile,

cioè la prova del fatto impeditivo

(v. Cassazione n. 2875/04 e n. 11488/04):

dell’essere cioè intervenuto un evento

imprevisto ed imprevedibile,

deponente per la conseguente non imputabilità

di tale esito al convenuto.

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Laddove tale prova non riesca a dareLaddove tale prova non riesca a dare,

secondo la regola generale

ex art. 1218 (Responsabilità del debitore)

e 2697 c.c. (Onere della prova),

il medico rimane soccombenteil medico rimane soccombente.

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07

Risponde al danno, anche per colpa lieve, il MMG che Risponde al danno, anche per colpa lieve, il MMG che

consapevolmente omette di consultare lo specialistaconsapevolmente omette di consultare lo specialista..

( I)La limitazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 c.c. – che, nei casi di prestazioni

implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, limita la responsabilità del professionista

ai soli casi di dolo, o colpa grave – non trova applicazione per i danni ricollegabili a non trova applicazione per i danni ricollegabili a

negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, negligenza o imprudenza, dei quali il professionista, conseguentemente, risponde anche solo per colpa lieveconseguentemente, risponde anche solo per colpa lieve.

% (II)

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 5846 del 13.3.07

%(II) Detta limitazione di responsabilità è circoscritta

ai casi di imperizia - ricollegabili alla particolare difficoltà

di problemi tecnici che l’attività professionale, in concreto,

renda necessario affrontare – e

non può applicarsi al MMG che, consapevolmente, non può applicarsi al MMG che, consapevolmente,

abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe abbia omesso di consultare uno specialista che avrebbe

potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso potuto indirizzarlo, oltre che ad una diagnosi corretta, verso

un intervento con conseguenze meno dannoseun intervento con conseguenze meno dannose.

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(I) (I) A fronte dell’errore grossolano e inescusabile compiuto A fronte dell’errore grossolano e inescusabile compiuto

dal MMG nella trascrizione della posologia di un farmacodal MMG nella trascrizione della posologia di un farmaco -

con conseguente morte del P - non può essere invocata la non può essere invocata la

contestale corresponsabilità del farmacista che, contestale corresponsabilità del farmacista che,

su richiesta e per comodità del P, ha trascritto sulla su richiesta e per comodità del P, ha trascritto sulla

confezione del farmaco la posologia indicata dal MMGconfezione del farmaco la posologia indicata dal MMG.

Infatti, il farmacista non ha il compito di verificare il farmacista non ha il compito di verificare

se la prescrizione farmacologica del medicose la prescrizione farmacologica del medico

sia effettivamente corrispondente, o meno,

a particolari esigenze terapeutiche del P,

non essendo abilitato all’esercizio della professione medica

e non essendo tenuto a sindacare

i trattamenti farmacologici prescritti. %(II)

CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008

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%(II) Nella fattispecie, il MMG aveva ricevuto una lettera di

dimissione del P nella quale si prescriveva un

anticoagulante, con posologia di 3/4 di compressa/dieposologia di 3/4 di compressa/die.

Sulla propria ricetta egli riportò invece la posologia di egli riportò invece la posologia di

3 compresse/die 3 compresse/die.

A sua volta, il farmacista trascrisse sulla confezione il farmacista trascrisse sulla confezione

dell’anticoagulante la posologia nei seguenti termini: dell’anticoagulante la posologia nei seguenti termini:

1+1+11+1+1

CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8073 del 28.3.2008

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(I) Un PM ha ricorso avverso la sentenza del Tribunale che

ha mandato assolto un MMG, sostenendo che egli aveva

omesso sia di attuare interventi idonei alla difesa della

vita (art. 32 Cost.), sia di registrare per iscritto il diniego

del P nei confronti del ricovero da lui raccomandato, per

chiari sintomi di infarto miocardico, sostenendo che

l’accordo per la disciplina dei rapporti con i MMG (DPR

n. 484/1996) gli attribuiva l’onere di garantire in maniera

permanente la globalità dell’assistenza primaria

e che tale continuità assistenziale doveva essere attuata

anche attraverso l’integrazione con i servizi ospedalieri.

% (II)

CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005

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%(II) Secondo questi presupposti

il MMG doveva provvedere materialmente il ricovero,

anche in contrasto con la volontà del P,

facendo intervenire un’ambulanza,

oppure accompagnando egli stesso il P in ospedale, avendo

cura di informare di ciò

i famigliari del P, dimoranti dei pressi.

%(III)

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%(III) Applicando correttamente i principi di diritto

in materia di reati omissivi impropri,

si deve affermare che il MMG ha fatto tutto il possibile

– secondo i canoni della scienza medica,

della perizia e della diligenza –

per fornire al P la possibilità di evitare l’evento mortale.

%(IV)

CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005

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%(IV) In ogni caso, secondo i principi espressi

dalle Sezioni Unite di questa Corte

nella sentenza n. 30328/2002 (c.d. “Franzese”),

sotto il profilo della probabilità logica non sussiste

neppure il nesso causale tra mancata attivazione materiale

del MMG per il ricovero e la morte del P,

stante il breve tempo intercorso tra il suo

intervento diagnostico - e relativa informativa al P

sulla necessità del ricovero - e l’exitus,

cagionato dall’infarto cardiaco adeguatamente

diagnosticato ed evidenziato dal medico.

CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005CASS. PEN. sez. IV - sent. n. 38852/2005

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CORRENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA’ CORRENTI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA’

NELLA GIURISPRUDENZA CIVILENELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

“ “ INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA”

“ “ PIU’ PROBABILE CHE NON ” PIU’ PROBABILE CHE NON ”

“ “ RAGIONEVOLE PROBABILITA’ ”RAGIONEVOLE PROBABILITA’ ”

“ “ SERIE ED APPREZABILI POSSIBILITA’ ”SERIE ED APPREZABILI POSSIBILITA’ ”

“ “ SACRIFICIO DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE SACRIFICIO DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE

UN DETERMINATO RISULTATO ”UN DETERMINATO RISULTATO ”

( ALIAS : ( ALIAS : “PERDITA DI CHANCES”“PERDITA DI CHANCES” ) )

Cass. Civ. sez III, n. 21619 del 16.10.2007Cass. Civ. sez III, n. 21619 del 16.10.2007

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Il risultato anomalo deve in realtà ravvisarsi

non solo allorquando alla prestazione medica

consegua l’aggravamento dello stato morboso,

o l’insorgenza di nuova patologia,

ma anche quando l’esito risulti caratterizzato

da inalterazione rispetto alla situazione che

motivava l’intervento.

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Lo stato di inalterazione si sostanzia nel mancato

miglioramento, costituente oggetto della prestazione, alla

quale il medico specialista è tenuto,

e che il paziente può legittimamente attendersi

quale normale esito della diligente esecuzione

della prestazione professionale.

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Ciò connota l’intervento in termini di “inutilità”,

con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico

(spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche

dovute alla persistenza della patologia

e alla prospettiva di subire nuovi interventi, ecc.),

che ne derivano al paziente, caratterizzandolo pertanto in

termini di “insuccesso” (v.: Cassazione n. 11316/2003),

a tale stregua integrando la fattispecie dell’inadempimento

ingenerante responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c.

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Tutte le suindicate ipotesi sono allora da qualificarsi

in termini di “insuccesso” della prestazione medica e,

secondo la sopra richiamata regola generale,

presuppongono l’onere della prova in capo al debitore,

dovendosi far riferimento al principio della c.d.

“vicinanza alla prova”, o di “riferibilità”

(v.: Cassazione civ. n. 12103/00; Cassazione civ. S.U. n.

7027/01; Cassazione civ. n. 11488/04; Cassazione civ. n.

23918/06; Cassazione civ. S.U. n. 13533/01;).

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CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07CASS. CIV. sez. III - sent. n. 8826 del 13.4.07

Infatti, come sottolineato anche in dottrina,

l’onere della prova è da attribuirsi al debitore

a motivo della maggiore possibilità, per lo stesso,

di documentare quanto rientrante nella sua sfera di dominio,

in misura tanto più marcata quanto più l’esecuzione

della prestazione consista nell’applicazione

di regole tecniche sconosciute al creditore,

essendo esse estranee alla comune esperienza

e, viceversa, proprie del bagaglio del debitore,

come si verifica nell’espletamento

di una professione protetta.

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Pertanto, come fondamentale deterrente nei confronti

di contenziosi legali, ogni medico che a diverso titolo

e in contestualità, o in successione, presta assistenza

allo stesso P, deve documentare di avergli

dettagliatamente fornito

tutte le informazioni atte a renderlo consapevole

sia dei limiti tecnici, generali e particolari,

delle prestazioni offerte,

sia del grado di probabilità di andare incontro a rischi,

o anche soltanto ad un risultato incompleto,

o comunque diverso dalle aspettative soggettive del P.

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In forma molto parzialmente conclusiva si può dunque

prospettare che soltanto mercè un’ampia

e dettagliata informazione scritta - e sottoscritta dal P -

il MMG e lo specialista possono dimostrare di aver

compiutamente preso in considerazione e ponderato

i rischi di insuccesso insiti nelle

rispettive iniziative assistenziali

e di essersi diligentemente e prudentemente

attivati sia per prevenirli,

come pure per segnalarli al P, ciascuno secondo le

rispettive aree di competenza,

ottenendo una consapevole e comprovata

adesione al programma di cura proposto

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