Circolare Inps Assegni Familiari
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SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2302
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE 479
FONDI SPECIALI DI
PREVIDENZA 17
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA 29
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
51013
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
3223
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI 908
SERVIZIO BILANCI 327
SERVIZIO RAGIONERIA 754
Circolare n. 57
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge
finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e degli altri
trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al
piano dei conti.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2302
SERVIZIO PRESTAZIONI
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE 479
FONDI SPECIALI DI
PREVIDENZA 17
SERVIZIO PREVIDENZA
MARINARA 29
SERVIZIO RISCOSSIONE
CONTRIBUTI E VIGILANZA
51013
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
3223
SERVIZIO ELABORAZIONE
AUTOMATICA DATI 908
SERVIZIO BILANCI 327
SERVIZIO RAGIONERIA 754
Roma, 13 marzo 1984 Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Circolare n. 57 Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati vari
OGGETTO: Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge
finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari e degli altri
trattamenti di famiglia a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1' gennaio 1984. Norme contabili. Variazioni al
piano dei conti.
La legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1984) ha stabilito all'art. 20 (all. A) che "a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, le quote
di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato" (e, quindi, anche gli assegni familiari)
"cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu'
elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone
a carico dei soggetti percettori secondo la tabella D allegata alla
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presente legge" (1' comma).
Per il richiamo esplicito (2' comma dello stesso art. 20)
al primo ed al terzo comma dell'art. 6 della legge 25 marzo 1983, n.
79 (1), concernente la maggiorazione degli assegni familiari e degli
altri trattamenti di famiglia, il reddito familiare da considerare e'
costituito dall'ammontare dei redditi assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche nel periodo di imposta dell'anno
immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di
ciascun anno - conseguiti dai coniugi e dai figli minori ed
equiparati a carico nonche' dai figli maggiorenni conviventi; tale
determinazione reddituale ha valore per le erogazioni dei trattamenti
di famiglia da corrispondere fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Per l'accertamento del reddito familiare gli interessati debbono
produrre annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 24 della
legge 13 aprile 1977, n. 114 (2).
I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello
Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari in
quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a
versare, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi
di previdenza ed assistenza, gli importi dei trattamenti di famiglia
non corrisposti per effetto di quanto in precedenza disposto (3'
comma).
Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e
relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante
corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a
carico dello Stato (4' comma).
In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di
lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due
volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali (5' comma).
Per quanto non previsto dall'art. 20 in questione si
osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni
familiari, delle quote di aggiunta di famiglia, nonche' di ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato (6' comma).
La cessazione della corresponsione dei trattamenti di
famiglia, per effetto delle disposizioni in discorso, non comporta la
cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi (7' comma).
La nuova disciplina prevede, dunque, la cessazione ovvero
la riduzione della corresponsione dei trattamenti di famiglia in
relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico
dei soggetti percettori secondo lo schema, della tabella D allegata
al provvedimento (all. 1).
In sostanza, deve essere determinato il reddito familiare
del percettore (o richiedente) dei trattamenti di famiglia e, sulla
base di tale reddito e del numero delle persone a carico, si provvede
secondo la tabella D alla eventuale cessazione della corresponsione
di parte dei trattamenti di famiglia ad iniziare da quelli di importo
piu' elevato, ovvero di tutti i trattamenti di famiglia.
Premesso quanto sopra, si forniscono i seguenti chiarimenti
ed istruzioni.
PARTE PRIMA
Assegni familiari. Principi generali.
1) Soggetti
La norma si applica ai lavoratori dipendenti (compresi i
lavoratori ammalati, in cassa integrazione, i disoccupati, ecc.) ed
ai lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni) cui
spettano o sono erogati gli assegni familiari a carico della CUAF; ai
pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; ai pensionati
dell' E.N.P.A.L.S. ed ai pensionati dei Fondi di previdenza cui
spettano o sono erogati gli assegni familiari a carico della
C.U.A.F..
2) Reddito familiare
Il reddito familiare deve essere determinato sulla base dei
redditi del percettore (o richiedente) degli assegni familiari e
delle persone che, alla data iniziale di applicazione della norma in
questione (1 gennaio 1984) e, successivamente, alla data dell' 1
luglio di ogni anno (3), si trovino rispetto allo stesso percettore
in una delle seguenti posizioni:
a) coniuge del percettore, non separato legalmente, anche se non
convivente;
b) figli ed equiparati maggiorenni conviventi con il percettore;
c) figli ed equiparati minori per i quali sono percepiti dal
soggetto titolare del diritto gli assegni familiari o che siano con
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lui conviventi.
Non concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei
figli ed equiparati conviventi coniugati salvo che per i medesimi il
soggetto titolare del diritto percepisca gli assegni familiari.
Ai fini della determinazione del reddito familiare sono
equiparati ai figli i soggetti indicati dall'art. 38 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818 e, quindi, soltanto i figli adottivi e gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge
nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a
norma di legge.
Non sono, pertanto, da considerare tra gli equiparati ai
figli i fratelli, le sorelle ed i nipoti del titolare del diritto
anche se per essi a quel'ultimo spettino gli assegni familiari.
Sono altresi' esclusi, sempre ai fini della determinazione
del reddito familiare, i genitori e gli altri ascendenti del titolare
del diritto anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni
familiari.
In caso di pensione ai superstiti sulla quale sono
percepiti gli assegni familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 11
agosto 1972, n. 485 (4), il reddito familiare e' composto dalla somma
dei redditi delle seguenti persone:
a) genitore superstite convivente con almeno uno dei minori
titolari o contitolari della pensione ai superstiti o, se non
convivente, che sia contitolare della pensione stessa;
b) fratelli ed equiparati minori e maggiorenni non coniugati
conviventi con almeno uno dei minori titolari o contitolari della
pensione ai superstiti;
c) minori titolari o contitolari della pensione ai superstiti.
3) Redditi che concorrono a formare il reddito familiare
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari, i redditi da considerare sono quelli
assoggettabili all' IRPEF, relativi al periodo d'imposta dell'anno
precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di ciascun anno e
precisamente:
- i redditi dichiarati con il mod. 740 o 740/S, al loro degli
oneri deducibili e senza valutare le detrazioni di imposta, ovvero i
redditi indicati sui modd. 101 e 201 senza valutare le detrazioni di
imposta;
- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e
indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, ecc.) compresi
nella dichiarazione dei redditi di mod. 740 o 740/S ovvero nei modd.
101 e 201;
- i redditi per i quali non e' prescritta la dichiarazione di
mod. 740 o 740/S in quanto di importo non superiore al limite
stabilito dalla normativa fiscale.
4) Accertamento della composizione della famiglia
Ai fini dell'individuazione dei soggetti i cui redditi
concorrono a formare il reddito familiare deve essere presentato, in
allegato alle dichiarazioni reddituali del percettore degli assegni
familiari (o richiedente) e dei familiari (v. successivo paragrafo
6), il certificato di stato di famiglia attestante la composizione
familiare (5).
Poiche' l'art. 6, primo comma, della legge 79/83
concernente la maggiorazione degli assegni familiari, cui fa rinvio
l'art. 20, secondo comma, della legge 730/83 di cui trattasi, prevede
che la determinazione del reddito familiare "ha valore per le
erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo", per
il primo semestre 1984, i predetti soggetti debbono essere
individuati sulla base del certificato di stato di famiglia riferito
al 1' gennaio 1984 (v. nota 3); il reddito familiare deve essere
determinato in base alle dichiarazioni reddituali degli stessi
soggetti riferite al periodo di imposta relativa all'anno 1982.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno 1984.
Per i periodi annuali successivi, il percettore degli
assegni familiari (o richiedente) ed i familiari di cui al precedente
paragrafo 2) dovranno essere individuati sulla base del certificato
di stato di famiglia riferito al 1' luglio di ciascun anno (v. nota
3); il reddito familiare deve essere determinato in base alle
dichiarazioni reddituali dei predetti soggetti con riferimento al
periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente il periodo di
paga in corso al 1' luglio.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno successivo.
Circa la data di rilascio del suddetto certificato, si
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precisa che il certificato stesso rilasciato dopo il 1' gennaio 1984
o il 1' luglio di ciascun anno - ovvero dopo la diversa data
(successiva al 1' gennaio 1984 o al 1' luglio ) di decorrenza del
diritto agli assegni familiari - deve essere "storico", ossia deve
certificare la situazione esistente alla predetta data; e' peraltro
sufficiente un certificato di stato di famiglia non "storico" se
questo non contiene differenze nella composizione della famiglia
rispetto al certificato precedentemente presentato ai fini degli
stessi assegni familiari ovvero se le differenze consistano
nell'inclusione di altre persone in aggiunga a quelle gia' comprese
nel precedente certificato ovvero se le differenze riguardino persone
i cui redditi non concorrono alla formazione del reddito familiare.
5) Effetti della variazione del numero dei familiari il cui reddito
concorre a formare il reddito familiare e del numero delle persone
a carico
Come precisato al precedente paragrafo 4), per il primo
semestre 1984 il reddito familiare deve essere determinato in base
alle dichiarazioni reddituali dei componenti la famiglia interessata
riferite al periodo di imposta relativo all'anno 1982.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno 1984 anche se, nel frattempo, si producano variazioni che
riguardano i soggetti componenti la famiglia (ad es.: cessazione
della convivenza dei figli maggiorenni, separazione legale, ecc.) i
cui redditi hanno concorso alla formazione del reddito familiare.
Nel caso, peraltro, che il numero delle persone a carico
del percettore degli assegni familiari ovvero del titolare del
diritto agli stessi assegni subisca variazioni (ad es.: nascita di un
figlio, assunzione o cessazione del carico di un genitore, di un
fratello, ecc.) deve essere verificato, sulla base del nuovo numero
delle persone a carico, se debbano essere corrisposti assegni, in
quale numero e di quale importo, sempre con riferimento a reddito
familiare gia' individuato che, come detto prima, resta invariato
fino al 30 giugno 1984.
Si precisa che, qualora la variazione comporti un aumento
del numero degli assegni familiari da corrispondere, questa opera
dal primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si e'
verificata, mentre ove la variazione comporti una riduzione del
numero degli assegni familiari da corrispondere o la cessazione di
tutti gli assegni, questa opera dalla fine del periodo di paga nel
corso del quale si e' verificata.
Per i periodi annuali successivi, il reddito familiare deve
essere determinato in base alle dichiarazioni reddituali dei
componenti la famiglia con riferimento al periodo di imposta
dell'anno immediatamente precedente al periodo di paga in corso al 1'
luglio.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno successivo.
Come gia' sopra precisato, in caso di variazioni del numero
delle persone a carico si dovra' verificare se debbano essere
corrisposti assegni familiari, in quale numero e di quale importo.
6) Dichiarazione dei redditi
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari, i lavoratori ed i pensionati interessati (
v. precedente paragrafo 1) ed i componenti la famiglia i cui redditi
concorrono a formare il reddito familiare (v. precedente paragrafo 2)
devono presentare la dichiarazione prevista dall'art. 24 della legge
13 aprile 1977, n. 114 in virtu' del quale i predetti possono
presentare, in luogo della certificazione rilasciata dagli Uffici
delle imposte dirette concernente la propria situazione reddituale,
una dichiarazione attestante i fatti oggetto della certificazione
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6).
Le dichiarazioni devono essere rilasciate sui moduli
predisposti dall'Istituto:
- sul mod. Cs-af/01 C (all.2) dai lavoratori cui gli assegni
familiari sono corrisposti dal datore di lavoro;
- sul mod. Cs-af/01 D (all.3) dai pensionati titolari di
pensione di invalidita' e vecchiaia e dai lavoratori cui gli assegni
familiari sono corrisposti mediante pagamento diretto da parte
dell'Istituto;
- sul mod. Cs-af/02 (all.4) dai familiari dei percettori degli
assegni familiari nonche' dai titolari e contitolari della pensione
ai superstiti e relativi familiari.
Per i minori che non hanno conseguito redditi non occorre
la dichiarazione di mod. Cs-af/02 in quanto tale circostanza deve
essere dichiarata dal percettore degli assegni familiari
nell'apposito spazio del modulo Cs-af/01 C o Cs-af/01D o sul mod.
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Cs-af/01 SO (all.8) nel caso di pensione ai superstiti; analogamente
per i minori i cui redditi sono stati compresi nella denuncia fiscale
di mod. 740 o 740/S di un genitore, tale circostanza deve essere
dichiarata dal genitore nell'apposito spazio previsto nel testo della
propria dichiarazione reddituale (mod. Cs-af/01 C, Cs-af/01 D) ovvero
sul modulo Cs-af/01 SO che deve presentare chi esercita la potesta'
del genitore o ha la rappresentanza legale ovvero il titolare o
contitolare di pensione ai superstiti maggiorenne.
Se i redditi di uno o piu' minori sono compresi nella
dichiarazione di un genitore, i cui redditi personali non concorrono
alla formazione del reddito familiare (ad es. coniuge del percettore
degli assegni familiari legalmente separato), il genitore medesimo
deve presentare la dichiarazione con le proprie generalita' e il
proprio codice fiscale indicando, tuttavia, solo i redditi dei
minori. Tale particolarita' deve essere precisata in calce alla
dichiarazione stessa.
Ove debba essere rilasciata la dichiarazione per minori o
incapaci, questa deve essere sottoscritta da chi esercita la potesta'
dei genitori o ha la rappresentanza legale; in tale caso il modulo
deve essere intestato al percettore dei redditi e, in calce alla
dichiarazione, deve essere precisato che la dichiarazione e' resa da
chi esercita la potesta' dei genitori o ha la rappresentanza legale
dell'interessato.
La dichiarazione contenuta nei moduli anzidetti deve essere
letta, confermata e sottoscritta dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione (7) o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco, al
direttore di istituzioni pubbliche sanitarie presso le quali il
dichiarante sia ricoverato, all'autorita' consolare italiana che
provvede all'autenticazione della sottoscrizione previo accertamento
della identita' del dichiarante (8).
Ai sensi dell'art. 20 bis della legge 15/68 sopra citata la
dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il
pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa
menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa
dell'impedimento a firmare.
In analogia a quanto stabilito dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 220 del 25 novembre 1983 (9)
relativamente alle dichiarazioni rilasciate dagli interessati sul
mod. RED 1, le singole dichiarazioni reddituali possono essere
accettate - anche se prive di autenticazione della firma - quando il
reddito familiare del percettore degli assegni familiari rientra
nella fascia di reddito che, in relazione al numero delle persone a
carico, determina la cessazione della corresponsione di tutti gli
assegni spettanti ovvero risulta superiore all'importo iniziale della
fascia di reddito massima (da lire 34.001.000 in poi).
Tuttavia, ove per l'aumento delle persone a carico nel
periodo di validita' delle predette dichiarazioni, debbano essere
corrisposti assegni familiari al titolare del diritto (v. precedente
paragrafo 5), le dichiarazioni reddituali dovranno essere debitamente
autenticate.
Atteso che, per il rinvio fatto dalla norma in esame al
gia' citato art. 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79, il reddito
familiare da prendere in considerazione ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e' quello
stesso preso a base per il riconoscimento del diritto alla
maggiorazione degli stessi assegni e che tale reddito, una volta
determinato, ha valore per le erogazioni corrisposte fino al 30
giugno dell'anno successivo, i soggetti che alla data del 1' gennaio
1984 percepiscono le maggiorazioni degli assegni familiari non devono
presentare la suddetta documentazione riferita alla stessa data del
1' gennaio 1984.
7) Modalita' di compilazione delle dichiarazioni
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.
740 debbono compilare i riquadri A e B del quadro 1; nel riquadro A
debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 32 del
quadro N del mod. 740; nel riquadro B debbono trascrivere il totale
dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente dichiarati
ai righi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del quadro D dello stesso mod.
740.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.
740/S debbono compilare i riquadri C e D del quadro 1; nel riquadro C
debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 75 del
quadro N/O del mod. 740/S; nel riquadro D debbono trascrivere il
totale dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente
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dichiarati ai righi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del quadro D del mod. 740/S.
I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi, ma hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o da
pensione per i quali hanno ricevuto il mod. 101 o il mod. 201 dal
datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione, devono compilare
il riquadro E del quadro 1 indicando il tipo del modello (101 0 201),
il codice fiscale del datore di lavoro o dell'ente erogante, gli
emolumenti imponibili indicati al punto 8 dei modd. 101 e 201 e gli
eventuali emolumenti soggetti a tassazione separata indicati al punto
22 dei modd. 101 o 201.
I soggetti, infine, che non hanno conseguito alcun reddito
assoggettabile all' IRPEF ovvero hanno conseguito redditi di importo
per il quale non e' prescritta la dichiarazione (10) devono compilare
il quadro 2.
In tale quadro deve essere indicato, se conseguito, il
reddito complessivo. Da quest'ultimo importo deve essere detratto
l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente contenuti nei modd. 101
e 201 eventualmente indicati al riquadro E del quadro 1. Qualora il
dichiarante non abbia conseguito alcun reddito, dovra' cancellare
l'ipotesi che non ricorre.
8) Esame della documentazione reddituale, calcolo del reddito
familiare ed eventuale cessazione o riduzione della corresponsione
degli assegni familiari
I lavoratori dipendenti ai quali, secondo la disciplina vigente,
gli assegni familiari sono corrisposti dai datori di lavoro dovranno
presentare a questi ultimi la documentazione reddituale secondo le
modalita di cui alla allegata circolare per i datori di lavoro
(all.B).
I lavoratori ed i pensionati cui gli assegni familiari sono
corrisposti dall'Istituto mediante pagamento diretto dovranno
presentare la predetta documentazione secondo le modalita previste
per ciascuna categoria nella seconda e terza parte della presente
circolare.
Nelle ipotesi di nuove domande di assegni familiari i lavoratori
ed i pensionati interessati dovranno unire alle stesse domande le
dichiarazioni reddituali redatte sui previsti moduli della serie
Cs-af (allegati alla presente circolare), sempreche non abbiano
diritto anche alla maggiorazione degli assegni; in quest'ultimo caso,
infatti, dovranno essere utilizzati ed uniti alle domande i previsti
moduli della serie Mg-af (allegati alla circolare n.5354 G.S.-n.12427
O.-n.858 E.A.D. - n. 308B. del 29 luglio 1983, in "Atti ufficiali"
1983, pag. 2158).
Le Sedi avranno cura di avvertire, nei modi piu opportuni, i
lavoratori ed i pensionati interessati alla presentazione di nuove
domande di assegni familiari circa l'esigenza di utilizzare e far
utilizzare dai propri familiari unicamente i moduli della serie
Mg-af, quando gli stessi interessati ritengono di aver diritto anche
alle maggiorazioni.
Nell'ipotesi, tuttavia, che il diritto alle maggiorazioni non
venga riconosciuto, le Sedi potranno ugualmente ritenere valide le
dichiarazioni reddituali redatte sui moduli della serie Mg-af anche
ai fini dell'applicazione della normativa dell'art. 20 in questione.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi da presentare
direttamente all'Istituto, si precisa che nell'apposito riquadro del
mod. Cs-af/01 vanno indicati la categoria di appartenenza del
percettore (o richiedente) degli assegni familiari (contrassegnando
la corrispondente casella) ed i relativi elementi di individuazione.
Qualora la dichiarazione sia presentata allo sportello della
Sede, l'impiegato addetto, oltre a svolgere i normali accertamenti
(controllo della esatta compilazione del modulo, verifica della
documentazione, ecc..) dovra', se richiesto, provvedere
all'autenticazione della dichiarazione reddituale del richiedente
relativa ai propri redditi nonche' all'autenticazione delle
dichiarazioni dei familiari che siano presenti allo sportello.
I reparti delle Sedi competenti all'istruttoria ed alla
definizione delle pratiche di assegni familiari provvederanno
all'esame della certificazione familiare e della documentazione
reddituale attinenti le anzidette pratiche ed alle conseguenti
determinazioni.
Se la documentazione non risulta presentata con la richiesta di
assegni familiari o e' presentata incompleta o irregolare (mancanza
di una o piu' dichiarazioni dei componenti la famiglia, dichiarazione
incompleta o non regolarmente autenticata ecc.) gli interessati
dovranno essere invitati, a mezzo lettera, a perfezionare la
documentazione entro trenta giorni con l'avvertenza che, trascorso
inutilmente tale termine, dalla data di ricezione della lettera
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stessa, non sara dato corso alla erogazione degli assegni familiari
ad esclusione di quelli che eccedono il numero di quattro.
Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone a
carico (cioe' di quelle persone per i quali il lavoratore ha diritto
a percepire gli assegni familiari secondo la normativa sugli assegni
stessi) si procedera', tenuto conto della tabella allegata (all.1),
alla eventuale cessazione della corresponsione di tutti o di parte
degli assegni familiari, ad iniziare da quelli di importo piu'
elevato (la corresponsione cessa, ad esempio, prima per quelli
mensili di lire 19.760 relativi ad un figlio od al coniuge, poi per
quelli mensili di lire 2.340 o di lire 6.500 - limitatamente ai
settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari -
relativi ad un ascendente).
Relativamente alla tabella D si precisa che, ove il reddito
familiare risulti pari o superiore a lire 34.001.000, debbono essere
corrisposti soltanto gli assegni familiari relativi alle persone a
carico che eccedono il numero di quattro, avendo cura, tuttavia, di
decurtare i quattro assegni di importo piu' elevato.
Lo stesso criterio dovra' essere adottato nei confronti dei
lavoratori e pensionati che non presentino le prescritte
dichiarazioni reddituali.
Per il riepilogo dei dati relativi al reddito familiare ed
al numero di assegni familiari eventualmente da non corrispondere, le
Sedi si avvarranno dello schema predisposto sul retro del mod.
Cs-af/01 D.
Le Sedi, quindi, avranno cura di comunicare agli
interessati con apposita lettera i nominativi delle persone per le
quali e' stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari,
precisando che gli assegni stessi non saranno corrisposti o saranno
corrisposti in numero ridotto in relazione al reddito familiare
dichiarato ed al numero delle persone a carico.
Tale comunicazione potra' essere utilizzata dagli stessi
interessati ai fini degli eventuali altri diritti e benefici
dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (v. ultimo
comma dell'art. 20).
9) Mobilita' dei lavoratori. Documentazione occorrente.
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari, la determinazione del reddito familiare
individuato in base alla composizione della famiglia del percettore
degli assegni familiari alla data del primo luglio di ogni anno (v.
nota 3) ha valore per l'intero periodo annuale 1' luglio-30 giugno
(v. precedente paragrafo 4) anche nel caso in cui nella residua parte
dello stesso periodo il lavoratore passi alle dipendenze di altro
datore di lavoro ovvero inizi a percepire una prestazione da parte
dell'Istituto (pensione, trattamento di disoccupazione, ecc.) cui si
aggiungono gli assegni familiari.
In tali casi deve essere preso in considerazione il reddito
familiare calcolato in occasione della prima determinazione
concernente la corresponsione degli assegni familiari nel periodo
annuale predetto.
Come gia' precisato al precedente paragrafo 4, per il 1'
semestre 1984 la determinazione del reddito familiare ha valore dal
1' gennaio 1984 (v. nota 3) fino al 30 giugno 1984.
Si e' predisposto, pertanto, il mod. Cs-af/09 (all. 7) che
deve essere utilizzato nei casi in cui cessi il rapporto di lavoro o
il diritto alla prestazione previdenziale in relazione ai quali siano
stati corrisposti gli assegni familiari, allo scopo di consentire che
nelle eventuali successive situazioni che diano titolo agli stessi
assegni nel corso del medesimo periodo (1' luglio-30 giugno, ovvero
1' gennaio 1984-30 giugno 1984) sia preso in considerazione il
reddito familiare calcolato in occasione della prima determinazione
concernente la corresponsione degli assegni nel periodo predetto.
Tale modulo, che reca appunto l'indicazione del reddito
familiare inizialmente accertato, sara' rilasciato nei predetti casi
al lavoratore, debitamente compilato, dal datore di lavoro ovvero
dalla competente Sede dell'Istituto in caso di pagamento diretto
(11).
Il lavoratore, qualora nella residua parte del periodo
considerato abbia diritto agli assegni familiari in relazione ad un
nuovo rapporto di lavoro o ad una prestazione previdenziale, deve
presentare la documentazione comprovante il diritto agli assegni
stessi e, in luogo delle dichiarazioni reddituali, il mod. Cs-af/09
ovvero il mod. Mg-af/09 qualora abbia percepito le maggiorazioni
degli assegni familiari.
Il nuovo datore di lavoro o la Sede dell'Istituto, a
seconda dei casi, utilizzeranno il reddito familiare complessivo
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indicato nel mod. Cs-af/09 (o mod. Mg-af/09) per stabilire se nella
residua parte del periodo considerato debbano essere corrisposti
assegni familiari, in quale numero e di quale importo.
Il mod. Cs-af/09 (o Mg-af/09) rilasciato in relazione ad un
trattamento di famiglia diverso dagli assegni familiari (ad esempio
per indennita' antitubercolare) dovra' essere ritenuto valido anche
ai fini della corresponsione degli assegni familiari.
Le modalita' di cui sopra saranno seguite anche nei casi in
cui il lavoratore passi alle dipendenze di un ulteriore datore di
lavoro o inizi a percepire una ulteriore prestazione previdenziale.
10) Sanzioni.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 20 in questione, in
caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e'
tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte
l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali.
11) Contenzioso.
Considerato il rinvio contenuto nel sesto comma dell'art.
20 in discorso, per il contenzioso si applica la disciplina vigente
in materia di assegni familiari anche con riguardo agli adempimenti
previsti dal terzo comma dello stesso art. 20 (v. successivo
paragrafo 20).
12) Diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa
connessi.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 in argomento, il
venir meno della corresponsione degli assegni familiari, per effetto
dello stesso articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e
benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Pertanto, per comprovare la vivenza a carico, i lavoratori
dovranno continuare a presentare la documentazione prescritta per il
riconoscimento del diritto agli assegni familiari anche se, per
effetto della norma in esame, gli assegni stessi non saranno piu'
corrisposti.
PARTE SECONDA
Assegni familiari. Istruzioni applicative
13) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che effettuano gli
adempimenti assicurativi e previdenziali con il sistema del
conguaglio ed applicano le norme sugli assegni familiari.
I lavoratori dipendenti ai quali, secondo la vigente
disciplina, gli assegni familiari sono corrisposti dai datori di
lavoro, devono presentare la propria dichiarazione dei redditi,
unitamente a quelle dei componenti la famiglia ed al certificato di
stato di famiglia, agli stessi datori di lavoro che provvederanno
alla eventuale cessazione o riduzione della corresponsione degli
assegni familiari secondo le istruzioni di cui alla allegata
circolare per i datori di lavoro (all. B), che forma parte integrante
della presente.
Per i pagamenti in corso alla data del 1' gennaio 1984 le
predette dichiarazioni reddituali ed il certificato di stato di
famiglia, attestante la composizione familiare alla stessa data del
1' gennaio 1984, devono essere presentati al datore di lavoro entro e
non oltre una data certa (12) successiva a quella in cui saranno
messi a disposizioni dei soggetti interessati i moduli da usare per
tali dichiarazioni.
L'omessa presentazione della predetta documentazione
comporta la sospensione della corresponsione degli assegni familiari,
con effetto dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, fatta
eccezione per gli assegni eccedenti il numero di quattro.
I datori di lavoro procederanno, comunque, alla cessazione
o riduzione immediata degli assegni familiari nei confronti di quei
lavoratori dipendenti per i quali risulti dai dati retributivi in
proprio possesso un reddito individuale o familiare che comporti tale
cessazione o riduzione, fatta sempre eccezione per gli assegni di
minore importo eccedenti il numero di quattro.
Nei casi di cessazione, riduzione o sospensione della
corresponsione degli assegni familiari con effetto retroattivo, i
datori di lavoro dovranno provvedere ai conseguenti recuperi di
assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti interessati
ed a versare, quindi, all'Istituto il corrispondente importo in
occasione della successiva prima denuncia contributiva di mod. DM
10/M, indicandolo in un rigo in bianco del quadro "C" successivo al
rigo 24. Detto importo dovra' essere preceduto dalla dizione
"Recupero A.F." e dal codice "F100" da apporre nella casella "COD".
Entro il 30 giugno 1984 i datori di lavoro debbono
trasmettere alla competente Sede dell'Istituto, interamente
compilato, il mod. Cs-af/06 (all. 6) con allegati gli originali dei
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modd. Cs-af/05 (all. 5). Non vanno, peraltro, trasmessi i moduli in
questione relativi ai lavoratori ai quali, per effetto della norma in
esame, non debbono essere piu' corrisposti assegni familiari.
Nei casi in cui il reddito familiare sia stato rilevato da
un mod. Cs-af/09 (v. precedente paragrafo 9), gli originali dei
relativi modd. Cs-af/05 debbono essere inviati alla competente Sede
dell'Istituto in allegato ad un apposito mod. Cs-af/06, distinto da
quello inviato con gli originali dei modd. Cs-af/05 normali, recante
nell'oggetto l'espressione "riferiti a modd. Cs-af/09".
I moduli suddetti devono essere conservati in apposito
archivio, in ordine di matricola di azienda, presso l'unita' che
tratta la materia degli assegni familiari; si fa riserva di
istruzioni per la loro utilizzazione e lavorazione.
Le aziende che utilizzano direttamente o per il tramite di
terzi procedure automatizzate per la gestione dei dati del proprio
personale potranno attenersi, ai fini della trasmissione all'Istiuto
dei dati contenuti nei modd. Cs-af/05 e Cs-af/06, alle istruzioni
impartite per la trasmissione dei modd. Mg-af/05 e Mg-af/06 con
circolare n. 45 G.S., n. 893 E.A.D. e n. 140 O. del 17 gennaio 1984;
cio' sia che la comunicazione dei dati anzidetti sia effettuata su
supporto magnetico, sia che gli stessi siano comunicati a mezzo di
moduli stampati meccanograficamente in striscia continua.
I moduli meccanografici dovranno essere conformi ai "tipi"
riprodotti negli allegati n. 5 e 6.
14) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con
l'Istituto con il sistema del conguaglio, ai quali gli assegni
familiari vengono erogati direttamente dalle Sedi dell'Istituto.
Per i lavoratori in epigrafe le Sedi, sulla base della
documentazione trasmessa come precisato di seguito alle lettere a) e
b), provvederanno al calcolo del reddito familiare ed alla
determinazione delle eventuali riduzioni o cessazioni della
erogazione degli assegni familiari secondo le istruzioni di cui ai
precedenti paragrafi 4, 8 e 9, ad eccezione dei lavoratori ai quali
gli assegni familiari vengono erogati dalle Sedi in conseguenza del
pagamento diretto delle integrazioni salariali.
a) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari categorie
(aziende boschive, organismi cooperativi).
I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che provvedono
al pagamento diretto degli assegni familiari ai lavoratori indicati
in epigrafe (boschivi, soci e non soci di organismi cooperativi) di
effettuare i necessari adempimenti, debbono trasmettere, entro e non
oltre una data certa (v. nota 12), la documentazione presentata dagli
stessi lavoratori (certificato di stato di famiglia, dichiarazione
reddituale del lavoratore da rilasciare sul mod. Cs-af/01 D,
dichiarazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare da
rilasciare sul mod. Cs-af/02, ovvero il mod. Cs-af/09, secondo quanto
precisato al precedente paragrafo 9).
b) Lavoratori dipendenti ai quali gli assegni familiari vengono
erogati direttamente dalle Sedi dell'Istituto per particolari
situazioni.
I lavoratori ai quali in relazione a particolari situazioni
(dipendenti da aziende fallite, lavoratori in aspettativa sindacale,
ecc.) gli assegni vengono erogati direttamente dalle Sedi
dell'Istituto, devono presentare la documentazione prevista alla
precedente lettera a) alle citate Sedi, con le stesse modalita'
seguite per la presentazione della documentazione comprovante il
diritto agli assegni stessi. Per i pagamenti in corso al 1' gennaio
1984 la documentazione deve essere presentata entro e non oltre una
data certa (v. nota 12).
Per i lavoratori, infine, ai quali gli assegni familiari
vengono erogati dalle Sedi dell'Istituto in conseguenza del pagamento
diretto delle integrazioni salariali straordinarie, i datori di
lavoro debbono indicare nell'elenco con il quale forniscono i dati
necessari per il pagamento delle suddette prestazioni: nella colonna
"Assegni familiari", nelle singole fincature destinate
all'indicazione delle persone a carico (figli, coniuge, genitori), il
numero delle suddette persone e, sotto ciascun numero, quello delle
persone per le quali, ai sensi della norma in esame, devono essere
corrisposti gli assegni; nella colonna predisposta per l'indicazione
della fascia di reddito, l'importo massimo della fascia di reddito
nella quale e' compreso il reddito familiare espresso in milioni di
lire. Per i redditi oltre i 23 milioni e fino a 28 milioni, deve
essere indicato l'importo arrotondato al milione superiore (13). Per
i redditi da lire 34.001.000 in poi, deve essere indicato "+34".
In considerazione del termine previsto per la presentazione
delle dichiarazioni reddituali e dello stato di famiglia, i datori di
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lavoro che, per periodi di paga precedenti la scadenza di tale
termine (ovviamente a partire da quelli in corso al 1' gennaio 1984)
abbiano indicato nel suddetto elenco i dati concernenti gli assegni
familiari relativi a lavoratori per i quali si rilevi
successivamente, sulla base del reddito familiare risultante dalle
dichiarazioni reddituali e del numero delle persone a carico, che gli
assegni stessi non debbono piu' essere corrisposti per tutte o parte
delle persone a carico, dovranno segnalare tempestivamente tale
circostanza alle competenti Sedi dell'Istituto, precisando le
generalita' del lavoratore, il numero delle persone a carico per le
quali non debbono essere corrisposti gli assegni, il periodo ed il
relativo importo, per i conseguenti recuperi.
La stessa segnalazione dovra' essere effettuata
relativamente ai lavoratori che abbiano omesso di presentare, entro
il termine stabilito, la prescritta documentazione.
15) Lavoratori domestici.
a) Nuove domande
I lavoratori domestici debbono presentare, unitamente alla
domanda di assegni familiari redatta sul mod. AF 59/lD, la
documentazione indicata sul modulo stesso e la propria dichiarazione
reddituale nonche' le dichiarazioni dei componenti la famiglia i cui
redditi concorrono alla formazione del reddito familiare.
Qualora i lavoratori interessati abbiano diritto anche alla
maggiorazione degli assegni familiari, per tali dichiarazioni
reddituali dovranno essere utilizzati ed uniti alla domanda i
previsti moduli della serie Mg-af.
Le Sedi, una volta riconosciuto il diritto agli assegni
familiari, procederanno, sulla base delle dichiarazioni reddituali,
alla determinazione del reddito familiare secondo le istruzioni
impartite con la presente circolare, in particolare ai precedenti
paragrafi 4, 8 e 9 ovvero con la circolare numero 5354 G.S. - n.
12427 O. - n. 858 E.A.D. - n. 308 B., del 29 luglio 1983 (v.
paragrafo 19).
Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba
far luogo alla riduzione o alla cessazione della corresponsione degli
assegni familiari, non dovranno essere trasmessi al Centro
elettronico, ai fini della liquidazione degli assegni stessi, i
nominativi di tanti familiari quanti sono gli assegni da non
corrispondere (ai sensi del 1' comma dell'art. 20 vanno esclusi prima
gli assegni di importo piu' elevato e cioe' quelli del coniuge e dei
figli, successivamente quelli dei genitori).
Nel contempo, le Sedi avranno cura di comunicare agli
interessati con apposita lettera i nominativi delle persone per le
quali e' stato riconosciuto il diritto agli assegni familiari
precisando che gli assegni stessi non saranno corrisposti o saranno
corrisposti in numero ridotto in relazione al reddito familiare
dichiarato ed al numero delle persone a carico.
Tale lettera potra' essere utilizzata dagli interessati ai
fini degli eventuali altri diritti e benefici dipendenti dalla
vivenza a carico e/o ad essa connessi (v. ultimo comma dell'art. 20).
b) Domande gia' presentate.
Considerato che i lavoratori domestici debbono presentare
la domanda di assegni familiari per il periodo 1' luglio-30 giugno
entro il 15 gennaio di ogni anno (termine ordinatorio), si presume
che buona parte di tali lavoratori abbia gia' presentato la domanda
relativa al periodo 1' luglio 1983-30 giugno 1984.
In tali casi pertanto le Sedi dovranno inviare agli
interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D (o Mg-af/01 D
qualora emerga che possano aver diritto anche alla maggiorazione
degli assegni) intestato al nominativo del richiedente e con
l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera l'interessato
dovra' essere invitato a restituire il modulo con gli eventuali
allegati (modd. Cs-af/02 o Mg-af/02) entro 30 giorni dalla data di
ricezione, con l'avvertenza che, trascorso tale termine, non sara'
dato corso alla erogazione degli assegni familiari per il primo
semestre 1984.
A tale adempimento si dovra' soprassedere solo nei casi in
cui il lavoratore abbia presentato unitamente alla domanda di assegni
familiari anche la domanda di maggiorazione degli stessi in quanto la
determinazione del reddito familiare dovra' essere effettuata sulla
base della documentazione reddituale specificamente prevista per
detta maggiorazione (mod. Mg-af/01 D, Mg-af/02 o Mg-af/09).
Per quanto riguarda le domande i cui dati sono gia' stati
trasmessi al Centro elettronico, le Sedi, ove dal loro riesame
risulti che si debba procedere alla cessazione o alla riduzione della
corresponsione degli assegni, provvederanno alle variazioni negli
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archivi magnetici secondo le normali modalita' dandone comunicazione
agli interessati secondo quanto previsto al precedente punto a).
16) Operai agricoli dipendenti
Per gli operai in questione si devono tenere presenti sia
le particolari modalita' di richiesta degli assegni familiari
(domanda annuale, di norma entro il mese di marzo) e di relativo
pagamento (saldo dell'anno precedente ed acconti per i primi tre
trimestri dell'anno in corso), sia i diversi periodi di imposta da
prendere in considerazione per la determinazione del reddito
familiare ed i rispettivi termini per la presentazione delle relative
denunce fiscali (normalmente prevista entro il 31 maggio dell'anno
successivo al periodo di imposta da considerare).
Pertanto, potranno essere allegate alla domanda di
prestazioni mod. Prest. Agr. 21/TP da presentare nel corrente anno
per la richiesta degli assegni familiari a saldo dell'anno 1983 e in
acconto per l'anno 1984, soltanto le dichiarazioni reddituali,
redatte sui previsti moduli della serie Cs-af, relative al periodo
d'imposta 1982.
Ovviamente i lavoratori che hanno gia' presentato domanda
di maggiorazione degli assegni familiari per il periodo luglio
1983-giugno 1984 non devono presentare tali dichiarazioni (v.
precedente paragrafo 6).
Si ricorda che i lavoratori, che presentano per la prima
volta domanda di assegni familiari e che hanno diritto anche alla
maggiorazione predetta, devono utilizzare i moduli della serie Mg-af,
anziche' quelli della serie Cs-af (v. precedente paragrafo 8).
Sulla base della predetta documentazione e della situazione
di carico familiare determinata per i pagamenti in acconto per l'anno
1984 andra' valutato se debba o no essere ridotto il numero degli
assegni familiari da corrispondere, a decorrere dal 1' gennaio 1984 o
da diversa successiva data, comunque antecedente al 1' luglio 1984.
A quest'ultimo riguardo si rammenta, per le ipotesi in cui
si verifichino variazioni nel numero delle persone a carico che
comportino una modifica del numero degli assegni familiari spettanti
(v. precedente paragrafo 5), che va registrata la esatta data del
quella di inizio o fine del mese (a seconda che si tratti di
assunzione o cessazione del carico) solo agli effetti dell'erogazione
degli assegni familiari per attivita' di lavoro e non anche agli
effetti della erogazione degli assegni familiari connessi alle
prestazioni di disoccupazione o di infortunio, malattia e maternita'.
Il pagamento degli assegni familiari in acconto per il
terzo trimestre 1984 restera' invece condizionato al rinnovo della
documentazione necessaria per la determinazione del reddito familiare
per il periodo 1' luglio 1984-30 giugno 1985 (certificato di stato di
famiglia e dichiarazioni reddituali riferite al 1983), documentazione
che ovviamente sara' utilizzata anche per la definizione dei
pagamenti a saldo dell'anno 1984 ed in acconto per il primo e secondo
trimestre 1985; analogamente dovra' procedersi per gli anni
successivi.
Si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne
gli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione
automatizzata.
17) Lavoratori che percepiscono un trattamento di disoccupazione non
agricolo ordinario o speciale.
I) Nuove domande e domande in corso di definizione presso le Sedi.
I lavoratori disoccupati debbono presentare, unitamente
alla domanda di assegni familiari redatta su mod. Ds 21, oltre alla
prescritta documentazione, anche la propria dichiarazione reddituale
nonche' le dichiarazioni dei componenti la famiglia i cui redditi
concorrono alla formazione del reddito familiare.
Qualora emerga che il disoccupato abbia anche diritto alla
maggiorazione degli assegni familiari, per tali dichiarazioni
reddituali dovranno essere utilizzati ed uniti alla domanda i
previsti moduli della serie Mg-af.
Per le domande gia' presentate e non ancora definite le
Sedi dovranno inviare agli interessati, fatta eccezione per quelli
che hanno presentato anche domanda di maggiorazione, con apposita
lettera un mod. Cs-af/01 D (o Mg-af/01 D qualora emerga che possano
aver diritto anche alla maggiorazione degli assegni) intestato al
nominativo del richiedente e con l'indicazione del numero della
pratica; in tale lettera l'interessato dovra' essere invitato a
restituire il modulo con gli eventuali allegati (Cs-af/02 o Mg-af 02)
entro 30 giorni dalla data di ricezione con l'avvertenza che,
trascorso tale termine, non sara' dato corso alla erogazione degli
assegni familiari (ovviamente gli assegni familiari dovranno comunque
essere corrisposti per le persone a carico che eccedono il numero di
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quattro).
Una volta definita secondo le normali modalita' la domanda
di assegni familiari e determinate le persone per le quali il
disoccupato ha diritto agli assegni familiari, sara' pesa in esame la
suddescritta documentazione reddituale acquisita al fine di accertare
se, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a
carico, si debba provvedere alla riduzione dell'erogazione degli
assegni familiari secondo quanto stabilito nell'allegata tabella D;
per tale ultima operazione si rinvia alle istruzioni contenute nei
paragrafi 4, 8 e 9.
Il mod. Ds P. 1 dovra' quindi essere compilato con la
indicazione del numero degli assegni familiari che debbono essere
corrisposti effettivamente al disoccupato (detratti quindi gli
eventuali assegni familiari da ridurre) per periodi comunque che non
superino il 30 giugno 1984. Infatti per il periodo successivo a tale
data dovra' essere riesaminata la domanda sulla base della
documentazione reddituale relativa al 1983 anziche' al 1982.
Le presenti istruzioni trovano applicazione anche per le
eventuali proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per
l'edilizia.
II) Domande gia' definite per le quali sia stato inviato all'Ufficio
pagatore il mod. Ds P. 1.
Le sedi debbono individuare, consultando la raccolta dei
modd. Ds P. 1 I.N.P.S. i disoccupati interessati alla corresponsione
degli assegni familiari, distinguendo quelli per i quali il pagamento
riguarda solo gli assegni familiari da quelli per i quali il
pagamento concerne anche la maggiorazione degli stessi. A seconda
delle varie ipotesi occorre operare come segue.
a) Ds P. I relativo ai soli assegni familiari.
In tali casi e' necessario che sia acquisita la
documentazione reddituale (lo stato di famiglia dovrebbe essere gia'
in possesso della Sede) e che la domanda sia riesaminata alla luce di
tale documentazione per verificare se si debba far luogo alla
cessazione o alla riduzione della corresponsione degli assegni
stessi.
A tal fine le Sedi devono intestare al nominativo di ogni
disoccupato un mod. Cs-af/01 D indicandovi il numero della pratica.
I predetti modd. Cs-af/01 D devono essere trasmessi a
ciascun Organo erogatore, con apposita lettera contenente l'elenco
dei disoccupati interessati e l'invito a sospendere il pagamento
degli assegni familiari ai disoccupati stessi, a decorrere dalla data
che verra' resa nota non appena possibile.
Gli Organi Erogatori devono consegnare i predetti moduli ai
disoccupati in occasione del primo pagamento utile, invitando questi
ultimi a restituirli al piu' presto, regolarmente compilati ed
autenticati e con allegati i modelli Cs-af/02 degli eventuali
familiari all' Organo Erogatore medesimo il quale dovra' provvedere a
trasmetterli con ogni sollecitudine alla Sede competente.
Le Sedi, ricevuta ed esaminata la documentazione di cui
sopra, provvedono a confermare a mezzo lettera, ove non occorra
procedere a variazioni, la validita' del Ds P. 1 in possesso dell'
Organo Erogatore.
Qualora, invece, risulti che si debba procedere alla
cessazione o alla riduzione dell'erogazione degli assegni familiari,
le Sedi provvedono ad emettere "ex novo", e per l'intera durata della
concessione (14), secondo le nuove disposizioni, i modd. Ds P. 1
sostitutivi da inviare agli Organi Erogatori.
Tali nuovi ordinativi di pagamento debbono essere inviati
con lettera di accompagnamento, con la quale deve essere fatto
presente agli Organi Erogatori che i nuovi ordinativi di pagamento
sostituiscono quelli precedentemente inviati e che, al momento della
ricezione, occorre provvedere a:
1) chiudere il mod. Ds P. 1 sostituito, totalizzando gli
importi indicati nelle varie colonne ed annotando sullo stesso che i
pagamenti vengono proseguiti sul modello di nuova emissione;
2) liquidare, utilizzando la prima riga del nuovo mod. Ds P
1, le prestazioni di competenza del disoccupato, per lo stesso
periodo gia' pagato con il vecchio mod. Ds P.1;
3) contrassegnare la somma totale di cui al punto 2)
risultante alla colonna "somme pagate" con la dicitura "gia' pagate
con mod. Ds P. 1 allegato", utilizzando la colonna riservata alla
firma per quientanza del disoccupato;
4) riportare sulla seconda riga del nuovo modello Ds P. 1
nella colonna "somme pagate", la differenza tra l'importo totale gia'
pagato risultante dal vecchio mod. Ds P. 1 e quello liquidato col
nuovo mod. Ds P. 1, contrassegnando detta differenza con la stessa
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indicazione di cui al punto 3); tale importo, che costituisce la
differenza da recuperare a carico del disoccupato, deve essere
considerato come un acconto corrisposto sulle quindicine ancora da
scadere;
5) liquidare la quindicina in corso provvedendo ad indicare
nella colonna "somme pagate", solamente la somma che effettivamente
viene corrisposta al disoccupato, dopo aver provveduto ad effettuare
il recupero di quanto indicato al punto 4). Se la prestazione da
pagare e' inferiore alla somma da recuperare, nella colonna "somme
pagate" deve essere indicato "zero", in quanto tutta la somma va a
totale scomputo del debito; l'ulteriore recupero deve essere
effettuato sulla quindicina successiva;
6) spillare il vecchio mod. Ds P. 1 con i relativi modd. Ds
56 al nuovo ordinativo di pagamento;
7) proseguire i nuovi pagamenti periodici mediante i nuovi
ordinativi.
All'atto della rendicontazione, il totale delle somme
liquidate e' uguale a quello delle somme pagate solamente nel caso in
cui l'Organo Erogatore abbia provveduto al totale recupero degli
assegni familiari corrisposti in piu' dal 1' gennaio 1984 con il
vecchio mod. Ds P. 1.
Ove risulti una ulteriore somma da recuperare le Sedi
dovranno provvedere alla contabilizzazione delle somme pagate in piu'
dagli Enti Erogatori e procedere al recupero del credito
dell'Istituto secondo la normativa vigente.
b) Ds P. 1 relativi agli assegni familiari ed alle maggiorazioni
degli assegni familiari.
Qualora al disoccupato sia stato riconosciuto il diritto
alla maggiorazione degli assegni familiari, l'Organo Erogatore
continuera' ad erogare gli assegni familiari e le relative
maggiorazioni sulla base del mod. Ds P. 1 di cui e' in possesso (15).
III) Modd. Ds P. 1 cessati di validita' contenenti assegni familiari
successivi al 1' gennaio 1984.
Per i casi in epigrafe, le Sedi devono invitare i
beneficiari a presentare la documentazione prescritta, avvertendo
che, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, gli assegni
familiari erogati dopo il 1' gennaio 1984 saranno considerati
indebiti e si procedera' quindi, al loro recupero.
18) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Anche nei confronti dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni trovano applicazione le istruzioni di carattere generale
impartite con la presente circolare.
Pertanto le Sedi, accertata l'esistenza di tutte le
condizioni cui e' subordinato il riconoscimento del diritto agli
assegni familiari, ai fini della corresponsione dei medesimi,
dovranno determinare il reddito familiare del richiedente sulla base
delle apposite dichiarazioni reddituali che devono essere rilasciate
dal richiedente stesso sul mod. Cs-af/01 D e da ciascuno dei
componenti il relativo nucleo familiare, indicati al paragrafo 2, sul
mod. Cs-af/02.
Dell'obbligo di corredare le domande di assegni familiari
con le dichiarazioni di cui trattasi e' fatta espressa menzione alla
voce "Avvertenze" del mod. CD/CM 71/TP, relativo all'anno 1984.
Il reddito familiare che le Sedi determineranno al 1'
luglio di ciascun anno, ai fini della corresponsione della
prestazione in argomento, avra' valore anche per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni, come per tutti gli altri lavoratori, fino
al 30 giugno dell'anno successivo; in pratica, per quanto riguarda in
particolare la categoria di assicurati di cui trattasi, il suddetto
reddito sara' valido sia per la liquidazione della seconda rata
semestrale di assegni familiari relativa all'anno in cui (al 1'
luglio) e' stato accertato il reddito familiare sia per la
liquidazione della prima rata semestrale dell'anno successivo (ad
esempio, determinato al 1' luglio 1984 il reddito familiare del 1983,
tale reddito e' valido per la corresponsione della seconda rata
semestrale 1984 e della prima rata semestrale 1985).
In merito alla corresponsione della prima rata semestrale
di ciascun anno, fermo restando, come gia' detto, il reddito
familiare determinato al 1' luglio dell'anno precedente, e',
ovviamente, necessario, prima di procedere alla corresponsione
stessa, controllare, sulla base dell'attestazione del competente
U.Pro.C.A.U., che per l'anno solare per il quale la domanda e' stata
presentata ed al quale si riferisce la prima rata di cui trattasi, il
richiedente gli assegni familiari rivesta la qualifica di coltivatore
diretto, mezzadro o colono ed, inoltre, che sussistano tutti gli
altri requisiti per il diritto agli assegni familiari medesimi. E'
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evidente che gli accertamenti in parola hanno valore per tutto l'anno
solare, purche' non intervengano variazioni nella situazione del
richiedente gli assegni familiari o dei beneficiari degli assegni
stessi che abbiano riflessi sul diritto alla prestazione in parola.
Verificandosi, invece, l'ipotesi delle variazioni, le Sedi si
atterranno alle istruzioni impartite con la circolare n. 2397 G.S.
del 27 settembre 1967, paragrafo I, punto 5.
In sostanza, poiche' il periodo di validita' della
determinazione del reddito familiare (1' luglio-30 giugno dell'anno
successivo) non coincide con il periodo (anno solare) cui si
riferisce la domanda di assegni familiari e, conseguentemente,
l'accertamento dei requisiti per aver diritto alla prestazione in
parola, le Sedi, come per il passato, dovranno accertare l'esistenza
dei predetti requisiti per ogni anno solare tenendo fermo, si
ribadisce, ai fini della corresponsione della prima rata semestrale
degli assegni familiari, relativi a ciascun anno, il reddito
familiare gia' determinato al 1' luglio dell'anno precedente.
Si ritiene di dover far presente che, nell'ipotesi in cui
fossero presentate domande prive delle dichiarazioni reddituali di
cui sopra e' cenno, le Sedi dovranno inviare al richiedente una
lettera con allegato il modulo Cs-af/01 D, intestato al medesimo e
con l'indicazione del numero della pratica, da utilizzare per la sua
dichiarazione, precisando che deve essere restituito entro 30 giorni
dalla data di ricezione unitamente ai moduli Cs-af/02, che potranno
essere ritirati presso le Sedi stesse, compilati dagli altri
eventuali componenti il nucleo familiare i cui redditi concorrono
alla formazione del reddito familiare. All'interessato si dovra' far
presente che, trascorsi i 30 giorni suddetti senza che sia pervenuta
alla Sede la documentazione richiesta, la Sede non dara' corso alla
liquidazione degli assegni familiari, ad eccezione di quelli che
eccedono il numero di quattro.
Le Sedi si atterranno alle direttive suesposte per la
istruttoria delle pratiche in esame restando in attesa delle
necessarie norme operative, che saranno emanate appena possibile, per
la liquidazione degli assegni familiari con procedura automatizzata.
19) Pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi di
Previdenza integrativi dell'A.G.O., del Fondo di Previdenza del
personale addetto alle abolite imposte di consumo.
In attesa che siano stabilite le modalita' di gestione del
reddito familiare ai fini dell'erogazione degli assegni familiari ai
pensionati in epigrafe e messe a punto le relative procedure, la
norma di cui all'art. 20 della legge 730/1983 dovra' essere applicata
solo alle domande di assegni familiari non ancora definite alla data
che verra' resa nota non appena possibile.
Conseguentemente, ai fini della definizione di tali
domande, dovra' essere richiesta, in aggiunta alla normale
documentazione, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 D o di mod.
Cs-af/01 SO - a seconda che si tratti di pensione diretta o ai
superstiti -alla quale debbono essere allegate le dichiarazioni di
mod. Cs-af/02 rilasciate dagli eventuali familiari: nei casi indicati
al paragrafo 9 in luogo delle predette dichiarazioni deve essere
presentato il mod. Cs-af/09 (16).
Si richiama l'attenzione sulle particolari istruzioni
concernenti le pensioni ai superstiti per quanto riguarda la
determinazione dei familiari i cui redditi concorrono alla formazione
del reddito familiare (v. precedente paragrafo 2).
La documentazione reddituale, ovviamente, non dovra' essere
richiesta qualora l'interessato abbia presentato anche domanda di
maggiorazione degli assegni familiari in quanto, in questi casi, la
determinazione del reddito familiare dovra' essere effettuata sulla
detta maggiorazione (Modd. Mg-af/01 D, Mg-af/01 SO, MG-af/02,
Mg-af/09).
Le Sedi, dopo aver accertato il diritto, provvederanno a
determinare sulla base delle anzidette dichiarazioni il reddito
familiare secondo le istruzioni impartite con la presente circolare
ai paragrafi 4, 8 e 9.
Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba
far luogo alla riduzione o alla cessazione dell'erogazione degli
assegni familiari, non dovranno essere trasmessi, per le pensioni
dirette, ai fini della procedura automatizzata per la corresponsione
degli assegni familiari, i nominativi di tanti familiari quanti sono
gli assegni da ridurre.
Per le pensioni ai superstiti dovranno invece essere
acquisiti i nominativi di tutti i familiari contitolari, segnalando
il codice 2 nel campo "codice maggiorazioni" in corrispondenza dei
nominativi di tanti figli contitolari quanti sono gli assegni
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familiari da ridurre.
Le relative pratiche, ovviamente, dovranno essere tenute in
evidenza, in attesa che siano emanate le apposite istruzioni, per la
loro ulteriore trattazione.
Particolari istruzioni saranno emanate per le domande che
alla data che verra' resa nota non appesa possibile risultino gia'
trasmesse al Centro Elettronico.
Le predette istruzioni, in linea di massima, trovano
applicazione anche nei confronti dei Fondi di Previdenza integrativi
dell'A.G.O. gestiti dall'INPS e del Fondo di Previdenza per il
personale addetto alle abolite imposte di consumo.
In particolare, le Sedi periferiche, relativamente agli
aventi titolo alle prestazioni a carico dei predetti Fondi sono
tenute ad accettare le dichiarazioni dei redditi necessarie per
l'applicazione della norma in esame, ad autenticarle, se del caso e a
trasmetterle, con ogni sollecitudine, ai competenti Servizi di questa
Direzione Generale.
PARTE TERZA
Trattamenti di famiglia diversi dagli assegni familiari
20) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che non applicano la
normativa sugli assegni familiari in quanto esclusi in base alla
disciplina vigente.
A norma del terzo comma dell'art. 20 in discorso, in datori
di lavoro - diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti
pubblici previsti dal quarto comma dello stesso art. 20 - che non
applicano la normativa sugli assegni familiari, in quanto esclusi in
base alla disciplina vigente, sono tenuti a versare alla Cassa unica
per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il
pagamento all'Istituto dei contributi di previdenza e assistenza, gli
importi dei trattamenti di famiglia comunque denominati, non
corrisposti per effetto della nuova normativa in esame.
La norma del sopra citato terzo comma riguarda:
a) i datori di lavoro che sono esonerati dal pagamento dei contributi
dovuti alla Cassa unica assegni familiari in quanto assicurano al
personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari (ad esempio: i
datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d'Italia, i Partiti
politici, le Organizzazioni Sindacali, ecc.);
b) i datori di lavoro che non rientrano tra le categorie elencate
dall'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari e nei cui confronti non
opera un decreto ministeriale di aggregazione ai sensi dell'art. 34
dello stesso T.U., i quali, per norma interna o per contratto,
corrispondono al personale dipendente un trattamento di famiglia
comunque denominato;
c) gli enti pubblici che corrispondono al personale dipendente un
trattamento di famiglia disciplinato per legge, regolamento o atto
amministrativo (v. art. 79 del T.U. sugli assegni familiari), esclusi
quelli previsti dal quarto comma dell'art. 20 in questione.
Tutti i datori di lavoro in discorso dovranno provvedere,
con le modalita' indicate nella presente circolare, all'accertamento
del requisito reddituale e del numero delle persone a carico dei
dipendenti ai fini della cessazione della corresponsione di parte dei
trattamenti di famiglia (ad iniziare da quelli di importo piu'
elevato) ovvero di tutti i trattamenti stessi.
Gli importi dei trattamenti di famiglia che non dovranno
piu' essere corrisposti ai dipendenti per effetto della norma in
esame dovranno essere versati a questo Istituto, mese per mese, a
mezzo della denuncia contributiva, indicandone l'importo in uno dei
righi in bianco successivi al rigo 24 del quadro "C", del mod.
DM/10M, preceduto dalla dizione : "T.F.L. 730/83" e dal codice "L
132" da apporre nella casella "COD".
Gli stessi datori di lavoro dovranno, altresi', trasmettere
alla competente Sede dell'Istituto gli originali dei modd. Cs-af/05
in allegato al mod. Cs-af/06, con le modalita' precisate al
precedente paragrafo 13).
Resta inteso che gli importi dei trattamenti di famiglia
versati all'INPS in base alla normativa in esame sono esclusi da ogni
forma di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
21) Assistiti in godimento di indennita' antitubercolari per
assicurazione propria.
La dizione usata dal legislatore ("ogni altro trattamento
di famiglia comunque denominato") comporta l'applicazione della norma
anche nei confronti degli assicurati indicati in epigrafe, percettori
di maggiorazioni previste per carichi familiari.
Per tali prestazioni valgono, in conseguenza, le istruzioni
relative agli assegni familiari, comprese quelle concernenti l'uso
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dei moduli, sui quali dovra' essere opposto - tranne che sul mod.
Cs-af/09 - timbro "PAT".
A) Nuove domande e domande in corso di definizione presso le Sedi.
Gli assicurati che presentano domanda di prestazioni
economiche antitubercolari - s'intende, per assicurazione propria -
debbono allegare alla domanda stessa, oltre ovviamente allo stato di
famiglia, il mod. Cs-af/01 D e i modd. Cs-af/02 relativi agli
eventuali familiari sui quali, come precisato, dovra' essere apposto
il timbro "PAT".
Conformemente ai criteri di carattere generale, tali
modelli non saranno necessari ove gli interessati presentino anche
domanda di "integrazione" delle maggiorazioni (17), in quanto i dati
reddituali, in tale ipotesi, saranno ricavati dai moduli
specificamente previsti.
Relativamente alle domande in corso di definizione, dovra'
essere provveduto, immediatamente, alla richiesta di integrazione
della documentazione.
Qualora i redditi familiari siano stati gia' accertati dal
datore di lavoro ai fini della erogazione degli assegni familiari o
per le maggiorazioni degli stessi, in luogo dei modelli sopraindicati
deve essere presentato il mod. Cs-af/09, ovvero quello utilizzato per
la "integrazione" delle maggiorazioni.
Nel confermare il rinvio alle istruzioni relative agli
assegni familiari per quanto attiene alla determinazione della
eventuale cessazione o riduzione della erogazione delle
maggiorazioni, si ritiene utile ricordare che la documentazione
reddituale da considerare e' quella relativa ai redditi del 1982 e,
pertanto, in base a tale documentazione, il diritto alle
maggiorazioni puo' essere riconosciuto limitatamente al 30 giugno
1984; per il periodo successivo a tale data l'interessato dovra'
presentare la documentazione reddituale relativa all'anno 1983, e
cosi' via per gli anni successivi.
b) Assistiti fruenti di indennita' antitubercolare alla data del 1'
gennaio 1984.
La situazione relativa agli assistiti fruenti, per
assicurazione propria, di indennita' antitubercolare alla data del 1'
gennaio 1984 e', praticamente identica a quella illustrata nel
precedente punto a), secondo capoverso: anche in tal caso, quindi,
gli interessati debbono essere invitati a produrre la necessaria
documentazione reddituale secondo il criterio di cui allo stesso
punto a), quarto capoverso.
Ovviamente, qualora, a seguito dell'esame di tale
documentazione, risulti che l'erogazione delle maggiorazioni deve
essere ridotta, ovvero deve cessare, si fara' luogo al recupero
dell'indebito.
La richiesta della documentazione reddituale deve essere
fatta anche nei confronti degli assistiti che abbiano cessato di
percepire le prestazioni economiche antitubercolari e le relative
maggiorazioni nel corso del 1984, ma prima della applicazione delle
presenti istruzioni, con l'avvertenza che, trascorsi inutilmente 30
giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, le
maggiorazioni erogate dopo il 1' gennaio 1984 saranno considerate
indebite e dovranno, quindi, essere restituite all'I.N.P.S.
22) Pensionati dei Fondi di Previdenza sostitutivi dell' A.G.O.
Ai chiarimenti e alle istruzioni contenute nella presente
circolare si fara' riferimento, in linea di massima, anche per la
cessazione e per la riduzione ex art. 20 in esame dei trattamenti di
famiglia concernenti le pensioni a carico dei Fondi di previdenza
sostitutivi dell'A.G.O. gestiti dall'Istituto.
A tal fine, le Sedi periferiche, relativamente agli aventi
titolo alle predette prestazioni, sono tenute ad accettare le
dichiarazioni dei redditi necessarie per l'applicazione della norma
in esame, ad autenticarle se del caso e a trasmetterle, con ogni
sollecitudine, ai competenti Servizi di questa Direzione Generale.
Per effetto delle precisazioni che precedono, si intende
sciolta la riserva contenuta nella circolare n. 5354 G.S. - 124270 O.
- 858 E.A.D. - 308 B del 29 luglio 1983 concernente la maggiorazione
degli assegni familiari a favore dei titolari di pensione a carico
dei predetti Fondi Speciali.
23) Pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.
Tenuto conto del carattere generale della previsione
normativa contenuta nell'art. 20 della legge n. 730/83, che ha
riguardo non soltanto agli assegni familiari, ma anche alle "quote di
aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia
comunque denominato", i criteri stabiliti per la determinazione del
reddito familiare devono essere osservati anche per quanto attiene
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all'accertamento del diritto alle quote di maggiorazione della
pensione per carichi familiari spettanti ai pensionati delle Gestioni
speciali per i lavoratori autonomi quote che, come e' noto, sono
attualmente previste - ai sensi dell'art. 4 del D.L. 14 luglio 1980,
N. 314, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 440 (18) - nella
stessa misura degli assegni familiari.
Cio' premesso, in attesa che siano stabilite le modalita'
di gestione del reddito familiare ai fini dell'erogazione delle quote
di maggiorazione ai pensionati in epigrafe e che siano messe a punto
le relative procedure, la norma di cui all' art. 20 della legge
730/1983 dovra' essere applicata solo alle domande non ancora
definite alla data che verra' resa nota non appena possibile.
Conseguentemente, ai fini della definizione di tali
domande, dovra' essere richiesta, in aggiunta alla normale
documentazione, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 D o di mod.
Cs-af/01 SO - a seconda che si tratti di pensione diretta o ai
superstiti - alla quale debbono essere allegate le dichiarazioni di
mod. Cs-af/02 rilasciate dagli eventuali familiari.
A tal fine per le domande gia' presentate, le Sedi dovranno
inviare agli interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D o un
mod. Cs-af/01 SO intestato al nominativo del richiedente e con
l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera l'interessato
dovra' essere invitato a restituire il modulo con gli eventuali
allegati (modd. Cs-af/02) entro 30 giorni dalla data di ricezione e
con la avvertenza che, trascorso tale termine, non sara' dato corso
alla erogazione delle quote di maggiorazione.
Le Sedi, quindi, dopo aver accertato il diritto,
provvederanno a determinare, sulla base delle anzidette
dichiarazioni, il reddito familiare secondo le istruzioni impartite
con la presente circolare ai paragrafi 4, 8 e 9.
Qualora dalle operazioni effettuate risulti che si debba
far luogo alla riduzione o alla cessazione della erogazione delle
quote di maggiorazione, non dovranno essere trasmessi, per le
pensioni dirette, ai fini della procedura automatizzata per la
corresponsione delle quote in parola, i nominativi di tanti familiari
quante sono le quote da ridurre.
Per le pensioni ai superstiti dovranno invece essere
acquisiti i nominativi di tutti i familiari contitolari, segnalando
il codice 2 nel campo "codice maggiorazioni" in corrispondenza dei
nominativi di tanti figli contitolari quanti sono gli assegni da
ridurre.
Tali pratiche, ovviamente, dovranno essere tenute in
evidenza, in attesa che siano emanate le apposite istruzioni , per la
loro ulteriore trattazione.
Particolari istruzioni saranno emanate per le domande che
alla data che verra' resa nota non appena possibile risultino gia'
trasmesse al Centro Elettronico.
Le Sedi, infine, in relazione alla circostanza che ai
pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi
competano quote di maggiorazione della pensione anziche' assegni
familiari, dovranno provvedere - in attesa della definitiva stesura
della modulistica - ad apporre sui modd. Cs-af/01 D, Cs-af/01 SO e
Cs-af/02 relativi a pensione delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi un timbro con la dicitura "Pensione lavoratori autonomi -
quote di maggiorazione".
PARTE QUARTA
Istruzioni contabili
24) Istruzioni contabili.
In sede di ripartizione contabile dei modd. DM 10/M, gli
importi contraddistinti dal cod. "L 132", verranno imputati ai conti
di nuova istituzione (v. all.9):
AFR 21/16 - contributi dovuti dai datori di lavoro per trattamenti di
famiglia non erogati ai sensi dell'art. 20, L. 730/1983,
di competenza degli anni precedenti;
AFR 21/76 - contributi dovuti dai datori di lavoro per trattamenti di
famiglia non erogati ai sensi dell'art. 20, L. 730/1983,
di competenza dell'anno in corso.
* * *
Copia della presente circolare dovra' essere invitata con
immediatezza agli Enti di Patronato.
Inoltre un congruo numero di esemplari dei moduli Cs-af/01
C, Cs-af/02, Cs-af/01 D e Cs-af/01 SO dovra' essere fornito ai
Comuni, agli Enti di Patronato, agli Uffici pagatori delle pensioni
ed agli Organi erogatori delle prestazioni di disoccupazione, in
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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--------------------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 705.
(2) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 573.
(3) Qualora siano richiesti assegni familiari per la prima volta con
decorrenza successiva al 1' gennaio 1984 ovvero al 1' luglio di
ogni anno, dovra' farsi riferimento alla data di decorrenza del
diritto agli assegni.
(4) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 1943.
(5) Ove non vi sia convivenza dovranno essere presentati,
ovviamente, piu' certificati di stato di famiglia.
(6) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 13.
(7) Per le domande da presentare al datore di lavoro o ad uffici
diversi dalle Sedi dell'Istituto, le dichiarazioni relative ai
redditi non possono essere autenticate dal funzionario
dell'Istituto, in quanto lo stesso non e' competente a ricevere
la documentazione relativa che, in tali casi, e' diretta ad
altro soggetto.
(8) A termini dell'art. 26 della legge n. 15 "Le dichiarazioni
mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le
dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8,
e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale".
(9) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 3032.
(10) Per l'anno 1982 i limiti sono: lire 3.500.000 per i soli redditi
da lavoro dipendente; lire 2.940.000 per i soli redditi da borse
di studio e assegni similari; lire 360.000 per i soli redditi da
fabbricati e terreni.
(11) Il mod. Cs-af/09 puo' essere rilasciato, ad esempio, dal datore
di lavoro che abbia erogato gli assegni familiari sulla
retribuzione, sulla integrazione salariale, sull'indennita' di
malattia, ecc., ovvero dalla Sede dell'Istituto che abbia
disposto il pagamento diretto degli assegni in relazione ad un
trattamento di disoccupazione, di integrazione salariale, o ad
un rapporto di lavoro domestico, in agricoltura, ecc.
(12) Tale data verra' resa nota non appena possibile.
(13) Esempi: in caso di reddito familiare di lire 26.350.000 deve
essere indicato 27; in caso di reddito familiare di lire
32.500.000 deve essere indicato 34.
(14) Ovviamente nei limiti del 30 giugno 1984 poiche' per i periodi
successivi occorre acquisire la documentazione reddituale
relativa all'anno 1983 e cosi' di seguito per gli anni
successivi.
(15) Dal 1' luglio 1984 la documentazione reddituale relativa al 1982
non e' piu' valida e deve essere presentata quella relativa al
1983.
(16) Per le domande gia' presentate, le Sedi dovranno inviare agli
interessati con apposita lettera un mod. Cs-af/01 D o un mod.
Cs-af/01 SO (o i corrispondenti moduli della serie Mg-af qualora
emerga che possano aver diritto anche alla maggiorazione degli
assegni) intestato al nominativo del richiedente e con
l'indicazione del numero della domanda; in tale lettera
l'interessato dovra' essere invitato a restituire il modulo con
gli eventuali allegati (Cs-af/02 o Mg-af/02) entro 30 giorni
dalla data di ricezione, con la avvertenza che, trascorso tale
termine, non sara' dato corso alla erogazione degli assegni
familiari.
(17) V. circolare n. 134409/A.G.O. n. 314 B/188 del 30 settembre 1983
in "Atti ufficiali" 1983, pag. 2807.
(18) V. "Atti ufficiali" 1980, pag. 2188.
--------------------------------------------------------------------
Allegato A.
LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 20.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1' gennaio
1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonche' ogni altro
trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere
corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato in
relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico
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dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente
legge.
Per la determinazione e l'accertamento del reddito
familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni,
nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello
Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui
al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,
in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti
a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il
termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed
assistenza, gli importi non corrisposti in conformita' a quanto
disposto dai precedenti commi.
Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e
relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante
corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a
carico dello Stato.
In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di
lavoro e' tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due
volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali.
Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano,
in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle
quote di aggiunta di famiglia nonche' di ogni altro trattamento di
famiglia comunque denominato.
La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per
effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la
cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a
carico e/o ad essa connessi.
....omissis....
-----------------------------------------------------------------
Allegato B
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Sede di
Ai datori di lavoro della
Provincia di
All. 7
Oggetto: Art. 20 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge
finanziaria 1984). Cessazione o riduzione della
corresponsione degli assegni familiari a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984.
La legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1984) ha stabilito all'art. 20 che "a decorrere
dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, le quote di aggiunta
famiglia, nonche' ogni altro trattamento di famiglia comunque
denominato" (e, quindi, anche gli assegni familiari) "cessano di
essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo piu' elevato, in
relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico
dei soggetti percettori secondo la tabella D allegata alla presente
legge" (1' comma).
La nuova disciplina prevede, dunque, la cessazione ovvero
la riduzione della corresponsione dei trattamenti di famiglia in
relazione al reddito familiare ed al numero delle persone a carico
dei soggetti percettori secondo lo schema della tabella D allegata al
provvedimento (All. 1).
In sostanza, deve essere determinato il reddito familiare
del soggetto percettore dei trattamenti di famiglia e, sulla base di
tale reddito e del numero delle persone a carico, si provvede secondo
la tabella D alla eventuale cessazione della corresponsione di parte
dei trattamenti di famiglia, ad iniziare da quelli di importo piu'
elevato, ovvero di tutti i trattamenti di famiglia.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti ed
istruzioni.
1) Soggetti.
I soggetti cui si applicano le seguenti istruzioni sono sia
i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori ammalati, in cassa
integrazione, ecc.) cui spettano o sono erogati gli assegni familiari
dalla Cassa unica di cui al T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 1955,
n. 797, sia i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, diversi
dalle amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici indicati al
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quarto comma dell'art. 20 in questione, che non applicano le norme
del predetto T.U. in quanto a cio' autorizzati dalle vigenti
disposizioni (v. successivo paragrafo 13).
2) Reddito familiare.
Il reddito familiare deve essere determinato sulla base dei
redditi del percettore (o richiedente) degli assegni familiari e
delle persone che alla data di applicazione della norma in questione
(1' gennaio 1984) e, successivamente, alla data del 1' luglio di ogni
anno (ovvero alla diversa successiva data di decorrenza del diritto
agli assegni) si trovino rispetto allo stesso percettore in una delle
seguenti posizioni:
a) coniuge del percettore, non separato legalmente, anche se non
convivente;
b) figli ed equiparati maggiorenni conviventi con il percettore;
c) figli ed equiparati minori per i quali sono percepiti dal
soggetto titolare del diritto gli assegni familiari o che siano
con lui conviventi.
Non concorrono a formare il reddito familiare i redditi dei
figli ed equiparati conviventi coniugati salvo che per i medesimi il
soggetto titolare del diritto percepisca gli assegni familiari.
Ai fini della determinazione del reddito familiare sono
equiparati ai figli i soggetti indicati dall'art. 38 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818 e, quindi, soltanto i figli adottivi, gli
affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,
nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a
norma di legge. Non sono, pertanto, da considerare tra gli equiparati
ai figli i fratelli, le sorelle e i nipoti del titolare del diritto,
anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni familiari.
Sono altresi' esclusi, sempre ai fini della determinazione
del reddito familiare, i genitori e gli altri ascendenti del titolare
del diritto anche se per essi a quest'ultimo spettino gli assegni
familiari.
3) Redditi che concorrono a formare il reddito familiare.
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari i redditi da considerare sono quelli
assoggettabili all'IRPEF, relativi al periodo di imposta dell'anno
precedente al periodo di paga in corso al 1' luglio di ciascun anno e
precisamente:
- i redditi dichiarati con il mod. 740 o 740/S, al lordo degli oneri
deducibili e delle detrazioni di imposta, ovvero i redditi indicati
sui modd. 101 e 201 al lordo delle detrazioni di imposta;
- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e indennita' di
fine rapporto di lavoro dipendente, ecc.) compresi nella
dichiarazione dei redditi di mod. 740 o 740/S ovvero nei modd. 101
e 201;
- i redditi per i quali non e' prescritta la dichiarazione di mod.
740 o 740/S in quanto di importo non superiore al limite stabilito
dalla normativa fiscale.
4) Effetti della variazione del numero dei familiari il cui reddito
concorre a formare il reddito familiare e del numero delle persone
a carico.
L'art. 6, primo comma, della legge 25 marzo 1983, n. 79,
concernente la maggiorazione degli assegni familiari, cui fa rinvio
l'art. 20, secondo comma, della legge n. 730/1983 di cui trattasi,
prevede che la determinazione del reddito familiare "ha valore per le
erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo".
Per la cessazione parziale o totale della corresponsione
degli assegni familiari devono essere considerati i redditi dei
familiari indicati al precedente paragrafo 2).
Per il primo semestre 1984, i predetti familiari debbono
essere individuati sulla base del certificato di stato di famiglia
riferito al 1' gennaio 1984 (ovvero alla diversa successiva data di
decorrenza del diritto agli assegni familiari, comunque anteriore al
1' luglio 1984); il reddito familiare deve essere determinato in base
alle dichiarazioni reddituali dei predetti familiari riferite al
periodo di imposta relativo all'anno 1982.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno 1984 anche se, nel frattempo, si producono variazioni che
riguardano i soggetti componenti la famiglia (cessazione della
convivenza dei figli maggiorenni, separazione legale, ecc.) i cui
redditi hanno concorso alla formazione del reddito familiare.
Nel caso, peraltro, che il numero delle persone a carico
del percettore degli assegni familiari ovvero del titolare del
diritto agli stessi assegni subisca variazioni (ad es.: nascita di un
figlio, assunzione o cessazione del carico di un genitore, di un
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fratello, ecc.) deve essere verificato sulla base del nuovo numero
delle persone a carico se debbano essere corrisposti assegni, in
quale numero e di quale importo sempre con riferimento al reddito
familiare gia' individuato, che come detto prima resta invariato fino
al 30 giugno 1984.
Si precisa che qualora la variazione comporti un aumento
del numero degli assegni familiari da corrispondere, questa opera dal
primo giorno del periodo di paga nel corso del quale si e'
verificata, mentre ove la variazione comporti una riduzione del
numero degli assegni familiari da corrispondere o la cessazione di
tutti gli assegni, questa opera dalla fine del periodo di paga nel
corso del quale si e' verificata.
Atteso che per il rinvio fatto dalla norma in esame al gia'
citato art. 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79, il reddito familiare
da prendere in considerazione ai fini della cessazione o riduzione
a base per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione degli
stessi assegni e che tale reddito, una volta determinato, ha valore
per le erogazioni corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo,
i soggetti che alla data del 1' gennaio 1984 percepiscono le
maggiorazioni degli assegni familiari non devono presentare la
suddetta documentazione riferita alla stessa data del 1' gennaio
1984.
Per i periodi annuali successivi, i familiari di cui al
precedente paragrafo 2) dovranno essere individuati sulla base del
certificato di stato di famiglia riferito al 1' luglio di ciascun
anno (ovvero alla diversa successiva data di decorrenza del diritto
agli assegni familiari); il reddito familiare deve essere determinato
in base alle dichiarazioni reddituali dei familiari stessi con
riferimento al periodo di imposta dell'anno immediatamente precedente
periodo di paga in corso al 1' luglio.
Il reddito familiare cosi' determinato avra' valore fino al
30 giugno successivo.
Come gia' sopra precisato in caso di variazioni del numero
delle persone a carico si dovra' verificare se debbano essere
corrisposti assegni familiari, in quale numero e di quale importo.
5) Dichiarazione dei redditi.
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari i soggetti interessati (v. precedente
paragrafo 1) ed i componenti la famiglia i cui redditi concorrono a
formare il reddito familiare (v. precedente paragrafo 2) devono
produrre apposita dichiarazione, cui si applicano le disposizioni
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La dichiarazione deve essere rilasciata sui moduli
predisposti dall'Istituto:
- sul mod. Cs-af/01 C (All. 2) dai lavoratori cui gli assegni
familiari sono corrisposti dal datore di lavoro;
- sul mod. Cs-af/01 D (All. 3) dai lavoratori cui gli assegni
familiari sono corrisposti mediante pagamento diretto da parte
dell'Istituto (v. successivo paragrafo 12);
- sul mod. Cs-af/02 (All. 4) dai familiari dei percettori degli
assegni familiari.
Per i minori che non hanno conseguito redditi non occorre
la dichiarazione di mod. Cs-af/02 in quanto tale circostanza deve
essere dichiarata dal percettore degli assegni familiari
nell'apposito spazio del modulo Cs-af/01 C o Cs-af/01 D; analogamente
per i minori i cui redditi sono stati compresi nella denuncia fiscale
di mod. 740 o 740/S di un genitore, tale circostanza deve essere
dichiarata dal genitore nell'apposito spazio previsto nel testo della
propria dichiarazione reddituale (mod. Cs-af/01 C, Cs-af/02 o
Cs-af/01 D).
Se i redditi di uno o piu' minori sono compresi nella
dichiarazione di un genitore i cui redditi personali non concorrono
alla formazione del reddito familiare (ad es. coniuge legalmente
separato del percettore degli assegni familiari) il genitore medesimo
deve presentare la dichiarazione con le proprie generalita' e il
proprio codice fiscale indicando tuttavia solo i redditi dei minori.
Tale particolarita' deve essere precisata in calce alla dichiarazione
stessa.
Ove debba essere rilasciata la dichiarazione per minori o
incapaci, questa deve essere sottoscritta da chi esercita la potesta'
dei genitori o la rappresentanza legale; in tale caso il modulo deve
essere intestato al percettore dei redditi e, in calce alla
dichiarazione, deve essere precisato che la dichiarazione e' resa da
chi esercita la potesta' dei genitori o la rappresentanza legale
dell'interessato.
La dichiarazione contenuta nei moduli anzidetti deve essere
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letta, confermata e sottoscritta dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, al
direttore di istruzioni pubbliche sanitarie presso le quali il
dichiarante sia ricoverato, all'autorita' consolare italiana che
provvede all'autenticazione della sottoscrizione previo accertamento
della identita' del dichiarante (1).
Ai sensi della'art. 20 bis della legge n. 15/1968 su citata
la dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei. Il
pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa
menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa
dell'impedimento a firmare.
Le singole dichiarazioni reddituali possono essere
accettate anche se prive di autenticazione della firma quando il
reddito familiare del percettore (o richiedente) degli assegni
familiari risulta superiore alla fascia di reddito che in relazione
al numero delle persone a carico determina la cessazione della
corresponsione (o la non corresponsione) di tutti gli assegni
spettanti ovvero risulta superiore alla fascia di reddito massima (da
lire 34.001.000 in poi).
Tuttavia, ove per l'aumento delle persone a carico nel
periodo di validita' delle predette dichiarazioni, debbano essere
corrisposti assegni familiari al titolare del diritto (v. precedente
paragrafo 4), le dichiarazioni reddituali dovranno essere debitamente
autenticate.
6) Modalita' di compilazione delle dichiarazioni.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.
740 debbono compilare i riquadri A e B del quadro 1; nel riquadro A
debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 32 del
quadro N del mod. 740; nel riquadro B debbono trascrivere il totale
dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente dichiarati
ai righi 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del quadro D dello stesso mod.
740.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di mod.
740/S debbono compilare i riquadri C e D del quadro 1; nel riquadro C
debbono trascrivere il reddito complessivo dichiarato al rigo 75 del
quadro N/O del mod. 740/S; nel riquadro D debbono trascrivere il
totale dei redditi soggetti a tassazione separata eventualmente
dichiarati ai righi 6,7,8,9,10 e 11 del quadro D del mod. 740/S.
I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi, ma hanno conseguito redditi da lavoro dipendente o da
pensione per i quali hanno ricevuto il mod. 101 o il mod. 201 dal
datore di lavoro o dall'ente erogante la pensione, debbono compilare
il riquadro E del quadro 1 indicando il tipo del modello (101 e 201),
il codice fiscale del datore di lavoro o dell'ente erogante, gli
emolumenti imponibili indicati al punto 8 dei moduli 101 e 201 e gli
eventuali emolumenti soggetti a tassazione separata indicati al punto
22 dei moduli 101 e 201.
I soggetti, infine, che non hanno conseguito alcun reddito
assoggettabile all'IRPEF ovvero hanno conseguito redditi di importo
per il quale non e' prescritta la dichiarazione (2), devono compilare
il quadro 2.
In tale quadro, deve essere indicato, se conseguito, il
reddito complessivo. Da quest'ultimo importo deve essere detratto
l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente contenuti nei moduli 101
e 201 eventualmente indicati al riquadro E del quadro 1. Qualora il
dichiarante non abbia conseguito alcun reddito, dovra' cancellare
l'ipotesi che non ricorre.
7) Accertamento della composizione della famiglia.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti i cui redditi
concorrono a formare il reddito familiare deve essere presentato in
allegato alle dichiarazioni del percettore degli assegni familiari (o
richiedente) e dei familiari indicati al paragrafo 2) il certificato
di stato di famiglia attestante la composizione familiare, per il
primo semestre 1984, alla data del 1' gennaio 1984 e, per i periodi
annuali successivi, alla data del 1' luglio di ciascun anno (o alla
diversa successiva data dalla quale decorre il diritto agli assegni
familiari, nel caso di nuove domande).
Circa la data di rilascio del suddetto certificato si
precisa che il certificato stesso rilasciato dopo il 1' gennaio 1984
o il 1' luglio di ciascun anno (ovvero dopo la diversa successiva
data di decorrenza del diritto agli assegni familiari) deve essere
"storico", ossia deve certificare la situazione esistente alla
predetta data; e' peraltro sufficiente un certificato di stato di
famiglia non "storico" se questo non contiene differenze nella
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composizione della famiglia rispetto al certificato precedentemente
presentato ai fini degli stessi assegni familiari ovvero se le
differenze consistano nell'inclusione di altre persone in aggiunta a
quelle gia' comprese nel precedente certificato.
8) Tabella - Numero degli assegni da non corrispondere.
La tabella D (All. 1) indica il numero degli assegni
familiari da non corrispondere in relazione al reddito familiare del
percettore o dell'avente diritto ed al numero delle persone a carico.
Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone
a carico si provvede, secondo la tabella D, alla eventuale cessazione
della corresponsione di parte degli assegni familiari, ad iniziare da
quelli di importo piu' elevato (la corresponsione cessa, ad esempio,
prima per quelli mensili di lire 19.760 relativi ad un figlio od al
coniuge, poi per quelli mensili di lire 2.340 o di lire 6.500 -
limitatamente ai settori del credito, dell'assicurazione e dei
servizi tributari - relativi ad un ascendente) ovvero di tutti gli
assegni familiari.
Riguardo alla tabella D va infine precisato che per un
reddito familiare annuale da œ. 34.001.000 in poi possono essere
corrisposti assegni familiari per tutte le persone a carico che
eccedano il numero di quattro, ovviamente dopo aver decurtato i primi
quattro assegni di importo piu' elevato.
9) Adempimenti dei datori di lavoro.
I lavoratori debbono presentare al datore di lavoro, tenuto
secondo la vigente disciplina a corrispondere loro gli assegni
familiari, la dichiarazione di mod. Cs-af/01 C relativa ai redditi
propri ed allegare alla stessa le dichiarazioni di mod. Cs-af/02
rilasciate dal coniuge dell'avere diritto non separato legalmente,
dai figli ed equiparati minori e maggiorenni conviventi e dai figli
ed equiparati minori per i quali il lavoratore ha diritto a percepire
gli assegni familiari, nonche' il certificato di stato di famiglia
(v. precedente paragrafo 7).
Si ricorda che i lavoratori che percepiscono o richiedono
la maggiorazione degli assegni familiari non devono presentare la
citata documentazione (v. precedente paragrafo 4) in quanto la
determinazione del reddito familiare viene effettuata sulla base
della documentazione reddituale specificamente prevista per
quest'ultima prestazione (mod. Mg-af/01 C, Mg-af/02 o mod. Mg-af/09).
Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore
interessato abbia presentato, oltre alla propria, le dichiarazioni di
mod. Cs-af/02 relative al coniuge (a meno che il lavoratore non sia
celibe, nubile, divorziato, vedovo o sperato legalmente), ai figli ed
equiparati minori e maggiorenni conviventi (individuabili dallo stato
di famiglia) nonche' ai figli ed equiparati minori per i quali ha
diritto a percepire gli assegni familiari anche se non conviventi con
lo stesso lavoratore (3). Ove i figli ed equiparati minori non
posseggano redditi o questi siano compresi nella dichiarazione di uno
dei genitori, il lavoratore puo' omettere di presentare la
dichiarazione di mod. Cs-af/02 dichiarando nell'apposito spazio della
propria dichiarazione, a seconda dei casi, il nominativo dei minori
che non posseggono redditi o del genitore nella cui dichiarazione
sono compresi i relativi redditi.
Ove la documentazione risulti completa e regolare il datore
di lavoro deve compilare un mod. Cs-af/05 (All. 5), in duplice copia,
trascrivendovi le generalita' complete e il codice fiscale del
lavoratore e di ciacun componente la famiglia - compresi coloro che
hanno dichiarato di non aver conseguito redditi - nonche' i relativi
eventuali redditi dichiarati.
Per quanto concerne i redditi dichiarati si precisa che il
datore di lavoro dovra' riportare nella colonna A (Riquadro)
dell'anzidetto modulo il numero del quadro e l'eventuale lettera del
riquadro nel quale il dichiarante ha indicato i redditi (ad es. 1/A
se sono indicati redditi nel riquadro A del quadro 1) e trascrivere i
relativi redditi come di seguito specificato.
Nella colonna B (Reddito) debbono essere trascritti a
seconda dei casi, l'importo indicato nel riquadro 1/A (rigo 32) ed il
totale dei redditi a tassazione separata indicato nel riquadro 1/B;
l'importo indicato nel riquadro 1/C (rigo 75) ed il totale dei
redditi a tassazione separata indicato nel riquadro 1/D; le somme
degli importi indicati in entrambe le colonne del riquadro 1/E e
l'importo eventualmente indicato quale reddito complessivo nel quadro
2.
Per ogni nominativo sono disponibili due righe che possono
essere entrambe utilizzate ove, come e' possibile, i redditi siano
indicati in due riquadri (1/A e 1/B, 1/C e 1/D, 1/E e 2).
Sulle colonne corrispondenti ai nominativi di colono che
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hanno dichiarato di non aver conseguito redditi dovra' essere
tracciata una barra.
Nell'eventualita' (v. precedente paragrafo 5, quarto
periodo) che in un mod. Cs-af/02 il dichiarante abbia precisato che
la dichiarazione riguarda solo i redditi di uno o piu' minori, tale
particolarita' va indicata nella parte riservata alle "eventuali
note".
Dopo aver eseguito le suddette trascrizioni, dovra' essere
effettuata la somma degli importi della colonna B determinando cosi'
il reddito familiare.
Sulla base del reddito familiare e del numero delle persone
a carico (cioe' di quelle persone per le quali il lavoratore ha
diritto a percepire gli assegni familiari secondo la normativa sugli
assegni stessi) deve essere stabilito, tenuto conto della allegata
tabella, se debbano essere corrisposti assegni, in quale numero e di
quale importo.
Si procedera', quindi, alla eventuale cessazione della
corresponsione di parte degli assegni familiari, ad iniziare da
quelli di importo piu' elevato (v. precedente paragrafo 8), ovvero di
tutti gli assegni stessi.
Le risultanze di tale determinazione vanno trascritte
nell'apposito spazio "Determinazione per la corresponsione degli
assegni familiari".
Il secondo riquadro di quest'ultimo spazio verra'
utilizzato qualora si modifichi il numero delle persone a carico che
comporti o meno una modifica degli assegni familiari (v. precedente
paragrafo 4).
L'originale del mod. Cs-af/05 con timbro e firma del datore
di lavoro deve essere trasmesso alla Sede dell'I.N.P.S. con le
modalita' indicate piu' avanti. Non vanno, peraltro, trasmessi i
moduli in questione relativi a lavoratori ai quali, per effetto della
norma in esame, non debbono piu' essere corrisposti assegni
familiari.
Per i pagamenti in corso alla data del 1' gennaio 1984 le
predette dichiarazioni reddituali ed il certificato di stato di
famiglia, attestante la composizione familiare alla stessa data del
1' gennaio 1984, devono essere presentati al datore di lavoro entro e
non oltre una data certa (4) successiva a quella in cui saranno messi
a disposizione dei soggetti interessati i moduli da usare per tali
dichiarazioni.
L'omessa presentazione della predetta documentazione
comporta la sospensione della corresponsione degli assegni familiari,
con effetto dal periodo di paga in corso al 1' gennaio 1984, fatta
eccezione per gli assegni eccedenti il numero di quattro.
I datori di lavoro procederanno comunque alla cessazione o
riduzione immediata degli assegni familiari nei confronti di quei
lavoratori dipendenti per i quali risulti dai dati retributivi in
proprio possesso un reddito individuale o familiare che comporti tale
cessazione o riduzione, fatta sempre eccezione per gli assegni
eccedenti il numero di quattro.
Nei casi di cessazione, riduzione o sospensione della
corresponsione degli assegni familiari con effetto retroattivo, i
datori di lavoro dovranno immediatamente provvedere ai conseguenti
recuperi di assegni familiari nei confronti dei lavoratori dipendenti
interessati ed a versare quindi all'Istituto il corrispondente
importo in occasione della successiva prima denuncia contributiva di
mod. DM 10/M, indicandolo in un rigo in bianco del quadro "C"
successivo al rigo 24. Detto importo dovra' essere preceduto dalla
dizione "Recupero A.F." e dal codice "F 100" da apporre nella casella
"COD".
10) Libri aziendali, trasmissione moduli riepilogativi.
Come e' noto i datori di lavoro sono tenuti a registrare
per ciascun lavoratore, sul libro matricola o documento equipollente,
il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli
assegni e sul libro paga, o documento equipollente, gli assegni
corrisposti.
In relazione alla norma in esame, si precisa che sul libro
matricola, o documento equipollente, dovranno essere, altresi',
registrati il numero delle persone a carico (anche se per le stesse
non vengono erogati, in tutto e o in parte, gli assegni familiari),
distintamente per coniuge e figli e per genitori, nonche' l'importo
massimo della fascia di reddito nella quale e' compreso il reddito
familiare espresso in milioni di lire (ad esempio, se il reddito e'
di L. 32.500.000 dovra' essere indicato "RF 34"). Per i redditi oltre
i 23 milioni e fino a 28 milioni deve essere indicato l'importo
arrotondato al milione superiore (ad esempio se il reddito
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arrotondato al milione superiore (ad esempio se il reddito e' di L.
26.350.000 dovra' essere indicato "RF 27"). Per i redditi da L.
34.001.000 in poi dovra' essere indicato "RF +34".
Entro il 30 giugno 1984 i datori di lavoro debbono
trasmettere alla competente Sede dell'INPS, interamente compilato il
mod. Cs-af/06 (All. 6) con allegati gli originali dei modd. Cs-af/05.
Come gia' precisato non vanno trasmessi i moduli in questione
relativi ai lavoratori ai quali, per effetto della norma in esame,
non debbono essere piu' corrisposti assegni familiari.
Si precisa che i datori di lavoro che, avendo piu' filiali,
cantieri, stabilimenti, ecc. dislocati nell'ambito territoriale di
piu' Sedi dell'INPS, hanno ottenuto l'autorizzazione ad accentrare
gli adempimenti contributivi presso un'unica Sede, debbono
trasmettere gli originali dei modd. Cs-af/05 in allegato al mod.
Cs-af/06 alla Sede accentrante, presso la quale effettuano gli stessi
adempimenti contributivi.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i dati
forniti con gli originali dei modd. Cs-af/05 saranno utilizzati
dall'INPS per i controlli delle dichiarazioni relative ai redditi
presso gli uffici finanziari e che conseguentemente il mancato invio
dei moduli stessi puo' comportare responsabilita' per il datore di
lavoro inadempiente non consentendo all'Istituto di effettuare i
predetti controlli.
11) Mobilita' dei lavoratori - Documentazione occorrente.
Come per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione
degli assegni familiari, la determinazione del reddito familiare,
individuato in base alla composizione della famiglia del percettore
degli assegni familiari alla data di decorrenza del diritto, ha
valore per l'intero periodo annuale 1' luglio - 30 giugno (v.
precedente paragrafo 4) anche nel caso in cui nella residua parte
dello stesso periodo il lavoratore passi alle dipendenze di altro
datore di lavoro ovvero inizi a percepire una prestazione da parte
dell'Istituto (pensione, trattamento di disoccupazione, ecc.) cui si
aggiungono gli assegni familiari.
In tali casi deve essere preso in considerazione il reddito
familiare calcolato in occasione della prima determinazione
concernente la corresponsione degli assegni familiari nel periodo
annuale predetto.
Come gia' precisato la precedente paragrafo 4), per il
primo semestre 1984 la determinazione del reddito familiare ha valore
dal 1' gennaio 1984 (ovvero dalla diversa successiva data di
decorrenza del diritto agli assegni familiari, comunque anteriore al
1' luglio 1984) fino al 30 giugno 1984.
Si e' predisposto pertanto il mod. Cs-af/09 (All. 7) che
deve essere utilizzato nei casi in cui cessi il rapporto di lavoro o
il diritto alla prestazione previdenziale in relazione ai quali siano
stati corrisposti gli assegni familiari, allo scopo di consentire che
nelle eventuali successive situazioni che diano titolo agli assegni
stessi nel corso dello stesso periodo (1' luglio - 30 giugno ovvero
1' gennaio 1984 - 30 giugno 1984) sia preso in considerazione il
reddito familiare calcolato in occasione della prima determinazione
concernente la corresponsione degli assegni nel periodo predetto.
Tale modulo, che reca appunto l'indicazione del predetto
reddito familiare inizialmente accertato, sara' rilasciato nei
predetti casi al lavoratore, debitamente compilato, dal datore di
lavoro ovvero dalla competente Sede dell'INPS in caso di pagamento
diretto (5).
Il lavoratore, qualora nella residua parte del periodo
considerato abbia diritto agli assegni familiari in relazione ad un
nuovo rapporto di lavoro o ad una prestazione previdenziale, deve
presentare la documentazione comprovante il diritto agli assegni
stessi e, in luogo delle dichiarazioni reddituali, il mod. Cs-af/09.
Il nuovo datore di lavoro utilizzera' il reddito familiare
complessivo indicato nel mod. Cs-af/09, per stabilire se nella
residua parte del periodo considerato debbano essere corrisposti
assegni familiari, in quale numero e di quale importo.
Pertanto nei casi in cui riceva una domanda di assegni
familiari con allegato un mod. Cs-af/09, il datore di lavoro deve
compilare un mod. Cs-af/05, indicato, oltre ai dati identificativi
dell'azienda ed alle generalita' e al codice fiscale del lavoratore,
soltanto il reddito familiare (totale della colonna B).
Sulla base di detto reddito familiare e del numero delle
persone a carico, il datore di lavoro stabilisce se debbano essere
corrisposti assegni, in quale numero e di quale importo. Le
risultanze di tale determinazione vanno trascritte nell'apposito
spazio "Determinazione per la corresponsione degli assegni
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familiari".
Nella parte riservata alle "eventuali note", deve essere
specificato che il reddito familiare e' stato rilevato da un mod.
Cs-af/09 ed indicato, a seconda dei casi, la denominazione, il numero
di matricola INPS, il codice fiscale e l'indirizzo della Ditta che ha
rilasciato tale modulo ovvero la Sede dell'Istituto che lo ha
rilasciato, gli estremi della pratica e la categoria di pagamento
diretto, rilevando tali dati dal predetto mod. Cs-af/09.
Gli originali dei modd. Cs-af/05 dovranno essere inviati
alla competente Sede dell'I.N.P.S. in allegato ad un apposito mod.
Cs-af/06 distinto da quello inviato con gli originali dei modd.
Cs-af/05 normali, aggiungendo nell'oggetto l'espressione "riferiti a
modd. Cs-af/09.
Le modalita' di cui sopra saranno seguite anche nei casi in
cui il lavoratore passi alle dipendenze di un ulteriore datore di
lavoro.
12) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano con l'INPS
con il sistema del conguaglio, ai quali gli assegni familiari
vengono erogati direttamente dalle Sedi dell'INPS.
a) Lavoratori dipendenti da datori di lavoro di particolari
categorie (aziende boschive, organismi cooperativi).
I datori di lavoro, per consentire alle Sedi che provvedono
al pagamento diretto degli assegni familiari ai lavoratori indicati
in epigrafe (boschivi, soci e non soci di organismi cooperativi) di
effettuare i necessari adempimenti, debbono trasmettere, entro il
termine previsto al precedente paragrafo 9, la documentazione
presentata dagli stessi lavoratori (certificato di stato di famiglia,
dichiarazione reddituale del lavoratore da rilasciare sul mod.
Cs-af/01 D, dichiarazioni reddituali dei componenti il nucleo
familiare da rilasciare sul mod. Cs-af/02, ovvero il mod. Cs-af/09,
secondo quanto precisato al precedente paragrafo 11).
b) Lavoratori dipendenti ai quali gli assegni familiari vengono
erogati direttamente dalle Sedi INPS per particolari situazioni.
I lavoratori, ai quali in relazione a particolari
situazioni (dipendenti da aziende fallite, lavoratori in aspettativa
sindacale, ecc.) gli assegni vengono erogati direttamente dalle Sedi
di questo Istituto, devono presentare la documentazione prevista alla
precedente lettera a) alle citate Sedi, con le stesse modalita'
seguite per la presentazione della documentazione comprovante il
diritto agli assegni stessi.
Per i lavoratori, infine, ai quali gli assegni familiari
vengono erogati dalle Sedi di questo Istituto in conseguenza del
pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie, i
datori di lavoro debbono indicare nell'elenco con il quale forniscono
i dati necessari per il pagamento delle suddette prestazioni: nella
colonna "Assegni familiari", nelle singole fincature destinate
all'indicazione delle persone a carico (figli, coniuge, genitori), il
numero delle suddette persone e, sotto ciascun numero, quello delle
persone per le quali, ai sensi della norma in esame, devono essere
corrisposti gli assegni; nella colonna predisposta per l'indicazione
della fascia di reddito, l'importo massimo della fascia di reddito
nella quale e' compreso il reddito familiare espresso in milioni di
lire. Per i redditi oltre i 23 milioni e fino a 28 milioni deve
essere indicato l'importo arrotondato al milione superiore (6). Per i
redditi da L.34.001.000 in poi deve essere indicato "+ 34".
In considerazione del termine previsto per la presentazione
delle dichiarazioni reddituali e dello stato di famiglia, i datori di
lavoro che, per periodi di paga precedenti la scadenza di tale
termine (ovviamente a partire da quelli in corso al 1' gennaio 1984)
abbiano indicato nel suddetto elenco i dati concernenti gli assegni
familiari relativi a lavoratori per i quali si rilevi
successivamente, sulla base del reddito familiare risultante dalle
dichiarazioni reddituali e del numero delle persone a carico, che
gli assegni stessi non debbono piu' essere corrisposti per tutte o
parte delle persone a carico, dovranno segnalare tempestivamente tale
circostanza alle competenti Sedi dell'INPS, precisando le generalita'
del lavoratore, il numero delle persone a carico per le quali non
debbono essere corrisposti gli assegni, il periodo ed il relativo
importo.
La stessa segnalazione dovra' essere effettuata
relativamente ai lavoratori che abbiano omesso di presentare, entro
il termine stabilito, la prescritta documentazione.
13) Datori di lavoro che non applicano la normativa sugli assegni
familiari in quanto esclusi in base alla disciplina vigente.
A norma del terzo comma dell'art. 20 in discorso, i datori
di lavoro - diversi dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti
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pubblici previsti dal quarto comma dello stesso art. 20 - che non
applicano la normativa sugli assegni familiari, in quanto esclusi in
base alla disciplina vigente, sono tenuti a versare alla Cassa unica
per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il
pagamento all'Istituto dei contributi di previdenza e assistenza, gli
importi dei trattamenti di famiglia comunque denominati, non
corrisposti per effetto della nuova normativa in esame.
La norma del sopra citato terzo comma riguarda:
a) i datori di lavoro che sono esonerati dal pagamento dei contributi
dovuti alla Cassa unica assegni familiari in quanto assicurano al
personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non
inferiore a quello previsto per gli assegni familiari;
b) i datori di lavoro che non rientrano tra le categorie elencate
dall'art. 33 del T.U. sugli assegni familiari e nei cui confronti
non opera un decreto ministeriale di aggregazione ai sensi
dell'art. 34 dello stesso T.U., i quali corrispondono al personale
dipendente un trattamento di famiglia comunque denominato;
c) gli enti pubblici che corrispondono al personale dipendente un
trattamento di famiglia disciplinato per legge, regolamento o atto
amministrativo (v. art. 79 del T.U. sugli assegni familiari),
esclusi quelli previsti dal quarto comma dell'art. 20 in
questione.
Tutti i datori di lavoro in discorso, dovranno provvedere,
con le modalita' indicate nella presente circolare, all'accertamento
del requisito reddituale dei dipendenti ai fini della cessazione
della corresponsione di parte dei trattamenti di famiglia (ad
iniziare da quelli di importo piu' elevato) ovvero di tutti i
trattamenti stessi.
Gli importi dei trattamenti di famiglia che non dovranno
piu' essere corrisposti ai dipendenti per effetto della norma in
esame dovranno essere versati a questo Istituto, mese per mese, a
mezzo della denuncia contributiva, indicandone l'importo in uno dei
righi in bianco successivi al rigo 24 del quadro "C", del mod.
DM/10M, preceduto dalla dizione "T.F.L. 730/83" e dal codice "L 132"
da apporre nella casella "COD".
Gli stessi datori di lavoro dovranno, altresi', trasmettere
a questo Istituto gli originali dei modd. Cs-af/05 in allegato al
mod. Cs-af/06, con le modalita' precisate al precedente paragrafo
10).
Resta inteso che gli importi dei trattamenti di famiglia
versati all'INPS in base alla normativa in esame sono esclusi da ogni
forma di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
14) Sanzioni.
Ai sensi del quinto comma dell'art. 20 in questione, in
caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro e'
tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte
l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni
amministrative e penali.
15) Contenzioso.
Considerato il rinvio contenuto nel sesto comma dell'art.
20 in discorso, per il contenzioso si applica la disciplina vigente
in materia di assegni familiari anche con riguardo agli adempimenti
previsti dal terzo comma dello stesso art. 20.
IL DIRIGENTE LA SEDE
-------------------------
(1) A termini dell'art. 26 della legge n. 15 "Le dichiarazioni
mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia".
"A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni
rese ai sensi dei precedenti articoli 2,3,4,8 e autenticate a norma
dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
(2) Per l'anno 1982 i limiti sono di importo non superiore a lire
3.500.000 per i soli redditi da lavoro dipendente; di importo non
assegni similari; di importo non superiore a lire 360.000 per i soli
redditi da fabbricati e terreni.
(3) La dichiarazione non deve essere rilasciata dai figli ed
equiparati conviventi coniugati per i quali il lavoratore non ha
diritto a percepire gli assegni familiari.
(4) Tale data verra' resa nota mediante apposito comunicato stampa o
altro idoneo mezzo di informazione.
(5) Il mod. Cs-af/09 puo' essere rilasciato, ad esempio, dal datore
di lavoro che abbia erogato gli assegni familiari sulla
retribuzione, sulla integrazione salariale, sull'indennita' di
malattia, ecc. ovvero dalla Sede INPS che abbia disposto il pagamento
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diretto degli assegni in relazione ad un trattamento di
disoccupazione e di integrazione salariale, ad un rapporto di lavoro
domestico, in agricoltura, ecc.
(6) Esempi: in caso di reddito familiare di œ. 26.350.000 deve essere
indicato 27; in caso di reddito familiare di lire 32.500.000 deve
essere indicato 34.
-------------------------------------------------------------------
Allegato 1
Tabella D
Tabella indicante il numero degli assegni familiari, quote di
aggiunta di famiglia o trattamenti di famiglia comunque denominati
non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale. (vedi
supporto cartaceo).
...omissis.
-------------------------------------------------------------------
Allegato 2
Mod. Cs-af/01 C Dichiarazione dei redditi ai fini della
corresponsione degli assegni familiari
resa dal lavoratore.
....omissis....
------------------------------------------------------------------
Allegato 3
Mod. Cs-af/01 D Dichiarazione dei redditi ai fini della
corresponsione degli assegni familiari
resa dal lavoratore o pensionato cui gli
assegni sono erogati direttamente
dall'INPS. ...omissis
-----------------------------------------------------------------
Allegato 4
Mod. Cs-af/02 Dichiarazione dei redditi ai fini della corresponsione
degli assegni familiari resa dal familiare del
lavoratore o pensionato. ...omissis....
-----------------------------------------------------------------
Allegato 5
Mod. Cs-af/05 (v. supporto cartaceo) ....omissis....
----------------------------------------------------------------
Allegato 6
Mod. Cs-af/06 (v. supporto cartaceo) ...omissis...
-----------------------------------------------------------------
Allegato 7
Mod. Cs-af/09 (v. supporto cartaceo) ...omissis...
-----------------------------------------------------------------
Allegato 8
Mod. Cs-af/01 SO (v. supporto cartaceo) ....omissis...
-----------------------------------------------------------------
Allegato 9
Variazioni al piano dei Conti (allegato di cui alla lett. circ. n. 97
I.B. - n. 398 D.S.E.A.D. del 30.12.1976). ...omissis...
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