Circolare gennaio 2014 · Notiziario n. 1 Gennaio 2014 Émile Marzé, “Portrait d’homme de la...

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Commercialisti Cugnasco dr. Massimo [email protected] Coccarelli dr. Fernando [email protected] Collino rag. Giovanni [email protected] Martini rag. Cristina [email protected] Tealdi dr. Alberto [email protected] Luciano dr. Davide [email protected] Cugnasco dr. Marianna [email protected] Consulenti del lavoro Bongiovanni rag. Monica [email protected] Collaboratori tirocinanti [email protected] Giusto dr. Davide Ufficio Contabilità [email protected] Giordano Chiara Giordano Angela Bruno Massimo Cavallera Nicolas Ufficio consulenza del lavoro [email protected] Dao Ormena Daniela Bottasso Elisabeth Segreteria [email protected] Magliano Silvana Garino Marisa Tardivo Elisa Strutture controllate [email protected] Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria - Trustee Strutture collegate e rapporti internazionali EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO Notiziario n. 1 Gennaio 2014 Émile Marzé, “Portrait d’homme de la Renaissance” (anni ’90) Olio su carta (62 x 70,5 cm) Le opere pittoriche che riprodurremo sulle copertine dei Notiziari 2014 sono tratte dalla mostra retrospettiva dedicata ad Émile Marzé (Menton 1930-2009), inaugurata a Cuneo il 20 dicembre 2013 presso lo “Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855”. Ringraziamo i curatori della mostra per la disponibilità. Via Ponza di San Martino, 8 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 634440 - Fax 0171 66103 - E-mail: [email protected]

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Commercialisti

Cugnasco dr. Massimo [email protected]

Coccarelli dr. Fernando [email protected]

Collino rag. Giovanni [email protected]

Martini rag. Cristina [email protected]

Tealdi dr. Alberto [email protected]

Luciano dr. Davide [email protected]

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Consulenti del lavoro

Bongiovanni rag. Monica [email protected]

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Giusto dr. Davide

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Segreteria [email protected]

Magliano SilvanaGarino MarisaTardivo Elisa

Strutture controllate [email protected]

Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l. Società fiduciaria - Trustee

Strutture collegate e rapporti internazionali

EURODEFI Professional Club of Tax, Legal &

Financial Advisers

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

Notiziario n. 1 Gennaio 2014

Émile Marzé, “Portrait d’homme de la Renaissance” (anni ’90)Olio su carta (62 x 70,5 cm)

Le opere pittoriche che riprodurremo sulle copertine dei Notiziari 2014 sono tratte dalla mostra retrospettiva dedicata ad Émile Marzé (Menton 1930-2009), inaugurata a Cuneo il 20 dicembre 2013 presso lo “Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855”. Ringraziamo i curatori della mostra per la disponibilità.

V i a P o n z a d i S a n M a r t i n o , 8 - 1 2 1 0 0 C u n e o - T e l . 0 1 7 1 6 3 4 4 4 0 - F a x 0 1 7 1 6 6 1 0 3 - E - m a i l : i n f o @ s t u d i o c u g n a s c o . i t

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Indice

Temi del meseLe novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2014...........................................................................Le nuove imposte sui trasferimenti nella compravendita di immobili........................................................TributiProroga del versamento della Mini Imu al 24 gennaio................................................................................Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi.................................................Obbligo del visto di conformità esteso alle compensazioni degli altri crediti tributari...............................Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni............................................................................Rottamazione delle cartelle derivanti da ruoli consegnati ad Equitalia sino al 31.10.2013........................Nuove condizioni di deducibilità delle perdite su crediti............................................................................Società agricole: ritorna la possibilità di optare per la tassazione su base catastale...................................Leasing stipulati dal 2014: riduzione del periodo minimo di deducibilità dei canoni................................Acquisti via internet da fornitori stabiliti in paesi UE: trattamento ai fini Iva............................................Le ultime disposizioni normative dell’anno 2013.......................................................................................Aggiornamento delle tabelle Aci per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.............................Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varieRiduzione del tasso di interesse legale e conseguenze fiscali.....................................................................Contratti di locazione validi anche senza l’attestato di prestazione energetica (APE)...............................Il riclassamento catastale d’ufficio deve essere motivato...........................................................................Significatività del margine operativo lordo (MOL) come indicatore finanziario.......................................Trust e attività fiduciariaLa tassazione del trust ai fini delle imposte indirette..................................................................................Finanziamenti e contributiPromozione della diffusione della banda larga per le imprese agricole ed ittiche......................................Contributo a fondo perduto per la promozione delle risorse e dei prodotti turistici...................................Contributo per il sostegno del reddito ed il tutoraggio dei tirocini.............................................................Consulenza del lavoroLavoro dipendente prestato all’estero..........................................................................................................Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali: novità della legge di stabilità 2014....................................Applicazione dei contributi previdenziali in presenza di definizione della lite fiscale...............................Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio............................................................................................Assistenza sanitaria integrativa nel settore terziario....................................................................................Prospetto informativo lavoratori disabili.....................................................................................................Dimissioni lavoratrici madri........................................................................................................................Coefficiente di rivalutazione del TFR….....................................................................................................ScadenziarioMese di gennaio...........................................................................................................................................

Pag.

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Numeri utili

Aliquote Irpef (1)- fino a 15.000,00- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00- oltre 75.000,00

23 %27 %38 %41 %43 %

Cambio €/$ (4) 1,3606

Rivalutazione TFR (5) 1,586268 %

Indice ISTAT (6) 0,6 %

Tassi Banca Centrale Europea (7)- Tasso di sconto- Tasso di deposito

0,25 %0,00 %

Aliquota Ires (2) 27,5 %

Aliquota Irap (2) 3,9 %

Tassi Euribor (8)- 6 mesi- 12 mesi

0,403 %0,573 %

Saggio di interesse legale (3) 1 %

(1) A decorrere dall’1.01.2007(2) A decorrere dall’1.01.2008(3) A decorrere dall’1.01.2014(4) Rilevazione alla data del 15.01.2014(5) Vedi pagina 15(6) Variazione % del mese di novembre 2013 sul mese novembre 2012(7) A decorrere dal 7.11.2013(8) Aggiornati alla data del 15.01.2014, valuta del 17.01.2014, base 365

Link utili

Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it

Ministero delle Finanzewww.finanze.it

Enea (pratiche 55%)www.enea.it

Camera di commercio di Cuneowww.cn.camcom.it

Catastowww.agenziaterritorio.it

Comune di Cuneowww.comune.cuneo.it

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Temi del mese

Le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2014

La legge n. 147 del 27.12.2013, c.d. “Legge di Stabilità”, è entrata in vigore con decorrenza 1.01.2014 ed ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina fiscale, introducendo altresì alcune novità in materia di lavoro e previdenza. Di seguito sono brevemente riassunte alcune delle principali disposizioni di carattere fiscale, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel presente Notiziario ed in quelli dei prossimi mesi.

Novità in materia di imposte dirette

La legge in commento ha modificato nuovamente i criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti di cui all’art. 101, c. 5, del TUIR, introducendo alcune casistiche che consentono, anche alle imprese che adottano i principi contabili nazionali, di dedurre le perdite senza dover necessariamente dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. Tale disposizione si applica già dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’articolo riportato a pagina 8 del presente Notiziario.

Un’ulteriore importante novità riguarda la riproposizione – a distanza di oltre cinque anni dall’ultimo provvedimento in materia – della rivalutazione dei beni d’impresa mediante il pagamento di un’impostasostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio. Possono essere rivalutati sia i beni materiali che quelli immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa. La norma prevede anche la rivalutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni. Possono essere rivalutati solo i beni e le partecipazioni risultanti alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2012 e la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio del periodo in corso al 31.12.2013. Per la procedura e la misura delle imposte sostitutive dovute si rimanda all’articolo contenuto nel presente Notiziario a pagina 7.

È stata introdotta la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili e l’iscrizione, nel passivo del bilancio, di una riserva in sospensione d’imposta.

Viene riproposta l’agevolazione che consente di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti – al di fuori del regime d’impresa – alla data dell’1.01.2014, al fine di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione dei medesimi beni a titolo oneroso. A tal fine occorrerà – entro il 30.06.2014 – far redigere ed asseverare da un professionista abilitato una perizia di stima dei maggiori valori; nonché versare un’imposta sostitutiva (pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per quelle qualificate e per i terreni). Tale facoltà è consentita anche a chi ha già fruito in precedenza di analoghe disposizioni agevolative ed è altresì prevista la possibilità che l’attuale perizia riporti un valore inferiore a quello risultante da un’eventuale perizia precedente. I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di partecipazioni e terreni possono detrarre, dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, l’importo di quella già versata in precedenza; in alternativa può essere chiesto il rimborso integrale dell’imposta sostitutiva già pagata.

La legge di stabilità ha anche modificato gli artt. 54 e 102 del TUIR riducendo la durata minima fiscale dei contratti di leasing, ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali l’importo totale dei canoni. Le nuove regole si applicano con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall’1.01.2014. Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo riportato a pagina 9 del presente Notiziario.

Con decorrenza dall’1.01.2014 è stata inoltre reintrodotta l’efficacia fiscale dei regimi agevolati di determinazione del reddito d’impresa per le società operanti in agricoltura. L’articolo riportato a pagina 9del presente Notiziario riepiloga nel dettaglio le agevolazioni fiscali in materia.

Novità in materia di Irap

La novità più rilevante ai fini Irap riguarda un’agevolazione introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. Per costoro è prevista la deducibilità ai fini Irap del costo del predetto personale. La deduzione compete per il periodo d’imposta di assunzione e per i due successivi per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. La nuova deduzione è cumulabile con le altre già esistenti.

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Temi del mese

Novità in materia di Iva

Per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici, comprese le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande, è stata prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.01.2014 (in sostituzione della precedente aliquota del 4%).

È stata inoltre ripristinata l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% sui servizi socio-sanitari ed assistenziali poste in essere dalle cooperative sociali dai loro consorzi, in alternativa alla possibilità di scegliere l’applicazione del regime di esenzione.

Un’ulteriore novità è stata introdotta per il settore dell’autotrasporto con la disposizione che ha soppresso l’obbligo, per i corrispettivi relativi a contratti di trasporto merci su strada, di emettere fattura entro il giorno 30 del mese di svolgimento della prestazione. È stato ripristinato invece il termine trimestrale di cui all’art. 74, c. 4, del DPR 633/72 per annotare le fatture emesse nel trimestre solare precedente.

Novità in materia di Irpef

Nell’ottica di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” sono stati aumentati gli importi delle detrazioni ai fini Irpef, disciplinate dall’art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del TUIR, con riferimento ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato, ai sensi dell’art. 50, c. 1, del TUIR. Si veda l’articolo riportato a pagina 14.

È stata inoltre messa a regime, a decorrere dall’1.01.2014, l’agevolazione prevista per i c.d. “lavoratori frontalieri” negli anni 2012 e 2013, la quale prevede che il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero concorre alla formazione del reddito complessivo tassato in Italia solo per l’importo eccedente 6.700 euro.

Mediante l’inserimento del comma 4-bis nell’art. 51 del TUIR è stata introdotta una particolare disciplina del valore dei compensi in natura, c.d. fringe benefits, nei confronti degli atleti professionisti. La novità prevede che tra i fringe benefits tassabili debba rientrare anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto appunto le prestazioni sportive di tali atleti. La tassazione prevista è pari al 15% al netto delle somme versate dagli atleti ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative.

Viene prevista la proroga, dall’1.01.2014 al 31.12.2016, del contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo Irpef eccedente l’importo di 300.000 euro lordi annui. Al fine della verifica del superamento di tale soglia rilevano anche i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, per i quali, nel medesimo periodo anzidetto, è previsto uno specifico contributo di solidarietà. Resta fermo il disposto che prevede la deducibilità del contributo del 3% dal reddito complessivo Irpef.

È stata prorogata anche per l’anno 2014 la facoltà di destinare il 5 per mille dell’Irpef dichiarata, secondo le modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti.

Novità in materia di imposte indirette

Sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari, con decorrenza dall’1.01.2014. In base alle nuove norme: l’aliquota dell’imposta di bollo anzidetta è stata aumentata al 2 per mille; non è più previsto alcun limite minimo all’imposta, che è ora applicabile in modo proporzionale su tutti i conti correnti, senza la misura minima di 34,20 euro; è stata elevata la misura massima dell’imposta applicabile ai soli clienti diversi dalle persone fisiche, passando da 4.500 euro a 14.000 euro. Inoltre sugli atti trasmessi in via telematica l’imposta di bollo, ai sensi della modificata Tariffa allegata al DPR 642/72, è ora fissata in misura forfettaria pari a 16,00 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento trasmesso.

Un’ulteriore importante novità riguarda l’IVAFE (imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero) dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia: la legge di stabilità 2014 ha previsto un incremento dell’aliquota con decorrenza dall’anno 2014. La aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie sono pertanto pari a: 0,1% per il 2011 ed il 2012; 0,15% per il 2013; 0,2% per il 2014.

Ulteriori novità

La legge in commento ha introdotto ulteriori numerose novità oltre a quelle testé riepilogate. Alcune misure importanti riguardano le agevolazioni fiscali (quali l’incremento dell’ACE e le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici); la disciplina degli immobili (con la riforma della tassazione immobiliare); l’IMU; le procedure di accertamento e riscossione; il contenzioso ed altre disposizioni. Nei prossimi Notiziari verranno forniti chiarimenti ed approfondimenti in merito a tali novità.

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Temi del mese

Le nuove imposte sui trasferimenti nella compravendita di immobili

Con effetto dal 1° gennaio u.s. è entrato in vigore l’art. 10 del DLgs 23/2011 che prevede alcune importanti modifiche alla tassazione indiretta nei trasferimenti di immobili. In particolare le novità più importanti riguardano i trasferimenti non assoggettati ad Iva che scontano l’imposta di registro in misura proporzionale. Alcune modifiche al citato decreto legislativo sono intervenute, in extremis, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2014, in particolare in materia di trasferimento di terreni agricoli.L’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, prevede ora per i trasferimenti immobiliari soggetti a imposta di registro in misura proporzionale solamente più tre aliquote – 2%, 9% e 12% – ed Euro 200,00 (in luogo di Euro 168,00) nei casi in cui è previsto l’assoggettamento all’imposta in misura fissa. Sono state inoltre abrogate tutte le agevolazioni ai fini dell’imposta di registro, anche quelle previste da leggi speciali. Vengono meno quindi le aliquote agevolate per la cessione di immobili di interesse storico artistico;i trasferimenti a favore delle Onlus; i trasferimenti verso imprese di rivendita immobiliare; così come i trasferimenti di immobili in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali. Rimangono in piedi, non senza modifiche, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa e per l’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Inoltre nei casi in cui l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale è stato introdotto un importo minimo pari ad Euro 1.000,00.

Acquisto della prima casaIn presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa l’imposta di registro dovuta sarà pari al 2% con le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 200,00 cadauna. Ai fini dell’imposta di registro sarà preclusa l’applicazione dell’imposta ad aliquota agevolata del 2% nel caso di acquisto, anche se di prima casa, di immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. Viene quindi meno il legame presente nella previgente normativa con la definizione di immobile di lusso di cui al DM del 2 agosto 1969, che determinava le caratteristiche degli immobili di pregio escludendoli dalla agevolazioni prima casa. Tale riferimento rimane però ai fini Iva pertanto, a meno di prese di posizione diverse da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ci si potrebbe trovare nel caso in cui la cessione di un immobile abitativo accatastato in una delle predette categorie, soggetta ad Iva, possa godere dell’aliquota prima casa del 4% e che la cessione del medesimo immobile, se non soggetta ad Iva, non possa usufruire dell’aliquota proporzionale di registro del 2%.

Acquisto di immobili strumentaliPer quanto concerne la compravendita di immobili strumentali la maggiore differenza rispetto alla previgente normativa è l’aumento dal 7% al 9% dell’aliquota proporzionale dell’imposta di registro nel caso di compravendita fuori campo Iva come ad esempio nel caso di cessione da parte di soggetto privato. Nulla cambia negli altri casi se non l’aumento da Euro 168,00 ad Euro 200,00 dell’imposta quando dovuta in misura fissa.

Acquisto di terreni agricoliL’acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretto od imprenditori agricoli professionali (Iap) ha rischiato di vedere sfumare la possibilità di godere dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina (Ppc). La Legge di Stabilità, ai commi 608 e 609 dell’articolo 1, ha reintrodotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la citata agevolazione con la sola differenza che l’imposta di registro e l’ipotecaria saranno pari ad Euro 200,00 cadauna in luogo di Euro 168,00 e imposta catastale sempre proporzionale nella misura dell’1%. Se l’acquisto è invece effettuato senza la possibilità di usufruire della Ppc sarà dovuta l’imposta di registro proporzionale pari al 12% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari ad Euro 50,00cadauna. Con la normativa vigente fino al 31.12.2013 tale acquisto scontava l’imposta di registro pari al 15% e le imposte ipotecaria e catastale complessivamente pari al 3%.

Nuovi importi per le imposte ipotecaria e catastale Le imposte ipotecaria e catastale sono state a loro volta oggetto di modifiche, in ultima istanza dall’art. 26, c. 1, del DL 104/2013, il quale ha previsto che per gli atti di trasferimento immobiliare che scontano l’imposta di registro nella nuova misura proporzionale del 2% o del 9%, tali imposte sono dovute in misura fissa pari ad Euro 50,00 cadauna. Inoltre la stessa norma ha previsto che tali atti sono esenti da imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. E’ stato infine portato ad Euro 200,00 l’importo della misura fissa per i casi in cui in precedenza era previsto l’importo di Euro 168,00.

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Temi del mese

Immobile Cedente AcquirenteRegime naturale / obbligo /

opzione Aliquota Iva Registro Ipocatastale

Abitativo

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da meno di 5 anni

ChiunqueImponibile per obbligo con

applicazione dell'Iva in fattura

4 % se prima casa

€ 200,00€ 50,00 cadauna

10 % se non prima casa / non di lusso / Tupini

22% di lusso

-Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi dicostruzione da più di 5 anni - Altro soggetto Iva- Altro soggetto non Iva (privato)

Chiunque Regime naturaleEsente / Fuori campo per il

privato

2% prima casa

€ 50,00 cadauna

9% non prima casa

€ 50,00cadauna

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da più di 5 anni

A soggetto privato

Imponibile per opzione con applicazione dell'Iva in

fattura

4 % se prima casa

€ 200,00€ 50,00 cadauna

10 % se non prima casa / non di lusso / Tupini

22 % se di lusso

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da più di 5 anni

A soggetto Iva

Imponibile per opzione con applicazione del reverse

charge

10 %se non di lusso / Tupini

€ 200,00€ 50,00 cadauna

22 % se di lusso

Immobile Cedente AcquirenteRegime naturale / obbligo / opzione

Iva Registro Ipocatastale

Strumentale

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da meno di 5 anni

ChiunqueImponibile per obbligo con

applicazione dell'Iva in fattura

Imponibile 22 % se non fabbricato Tupini

€ 200,00 3 % + 1 %Imponibile 10 % se fabbricato Tupini

Altro soggetto Iva Chiunque Regime naturale Esente € 200,00 3 % + 1 %

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da più di 5 anni

A soggetto privato

Imponibile per opzione con applicazione dell'Iva in fattura

Imponibile 22 % se non fabbricato Tupini

€ 200,00 3 % + 1 %Imponibile 10 % se fabbricato Tupini

Impresa costruttrice di qualsiasi tipo che ha ultimato gli interventi di costruzione da più di 5 anni

A soggetto Iva

Imponibile per opzione con applicazione del reverse

charge

Imponibile 22 % se non fabbricato Tupini

€ 200,00 3 % + 1 %Imponibile 10 % se fabbricato Tupini

Altro soggetto IvaA soggetto

privato

Imponibile per opzione con applicazione dell'Iva in

fatturaImponibile 22 % € 200,00 3 % + 1 %

Altro soggetto IvaA soggetto

Iva

Imponibile per opzione con applicazione del reverse

chargeImponibile 22 % € 200,00 3 % + 1 %

Soggetto non Iva Chiunque Regime naturale Fuori campo 9%€ 50,00 cadauna

Immobile Cedente AcquirenteRegime naturale / obbligo / opzione

Iva Registro Ipocatastale

Terreno agricolo

ChiunqueColtivatore diretto / Iap Requisiti Ppc Fuori campo € 200,00 € 200,00 + 1%

Chiunque Regime normale Fuori campo 12% € 50,00 cadauna

Terreno edificabile

Soggetto Iva Chiunque Regime normale 22% € 200,00 € 200,00 cadauna

Soggetto non Iva Chiunque Regime normale Fuori campo 9% € 50,00 cadauna

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Tributi

Proroga del versamento della Mini Imu al 24 gennaio

L’art. 1 della L. n. 147/2013 ha differito il termine per il versamento della “mini-Imu” relativa all’anno 2013 dal 16.01.2014 al 24.01.2014. Tale adempimento discende dal Dl n. 133/2013, il quale ha stabilito che il versamento della seconda rata dell’Imu per l’anno 2013 non è dovuto, totalmente o parzialmente, in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari per le quali i comuni hanno deliberato l’assimilazione all’abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola ed ai fabbricati rurali strumentali. Tuttavia, per tali categorie di immobili, l’abolizione della seconda rata opera solamente nel caso in cui il Comune non abbia incrementato le relative aliquote rispetto a quelle stabilite dalla legge. In caso contrario, entro il 24.01.2014 dovrà essere versato il 40% della differenza positiva tra l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate dai Comuni per l’anno 2013, in relazione alle categorie di immobili sopraesposte, e l’ammontare dell’imposta risultante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di base previste dalle norme statali, che risultano essere le seguenti:

• 0,76% per la generalità degli immobili;• 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze;• 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

In conclusione, i contribuenti saranno interessati all’adempimento solamente in caso di aumento di tali aliquote di base stabilite dalla legge.

Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi

La legge di stabilità n. 147/2013 ha stabilito che, a decorrere dall’1.01.2014, il pagamento riguardante i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli relativi ad alloggi in edilizia residenziale pubblica, deve essere effettuato – qualunque sia l’importo (e quindi anche per somme inferiori a 1.000 euro) – unicamente con mezzi tracciabili quali assegni, bonifici, bancomat, carte di credito; escludendo quindi l’uso del contante. Tale obbligo si applica a tutte le locazioni residenziali comprese quelle turistiche, transitorie e a studenti.

Obbligo del visto di conformità esteso alle compensazioni degli altri crediti tributari

La Legge di stabilità per l’anno 2014 ha introdotto un nuovo limite nel regime della compensazione tributaria esterna, riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap. In particolare è stato stabilito, per i contribuenti che portano in compensazione nel modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori agli € 15.000, lo specifico obbligo di apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni da cui emerge il credito, che può comunque essere compensato dal giorno successivo a quello di chiusura dell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione. La nuova disciplina opera con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013: pertanto sono interessate tutte le liquidazioni relative alla scadenza del 16.01.2014. Da notare come, al contrario della normativa prevista per l’Iva, il nuovo adempimento non debba essere preventivo rispetto all’utilizzo del credito. In questo caso, quindi, il contribuente può procedere alla compensazione, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata da un professionista abilitato oppure, in alternativa, dal soggetto che svolge la revisione legale dei conti. Le sanzioni, in caso di crediti esistenti ma non certificati dal visto di conformità, sono pari al 30% dei crediti indebitamente utilizzati. In caso di crediti inesistenti, la penalità varia dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Dal punto di vista del professionista, invece, in caso di visto di conformità infedele, si applica la sanzione amministrativa da € 258 ad € 2.582. In caso di gravi violazioni, tuttavia, al professionista può essere disposta la sospensione dalla facoltà di rilascio del visto per un periodo che va dai due ai tre anni o, in caso di ripetute violazioni, l’inibizione totale dalla facoltà di asseverazione.

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali l’art. 1, cc. 140-146, della Legge di Stabilità 2014 consente la rivalutazione dei beni immateriali e materiali e delle partecipazioni in società controllate e collegate. Sono esclusi invece i beni condotti in leasing. La rivalutazione produce effetti civilistici e fiscali a

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fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 16%, per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2013 e deve avvenire per categorie omogenee, va quindi estesa a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria (art. 4 del DM 162/2001). A differenza dell’ultima legge di rivalutazione (DL 185/2008) non è ammessa la sola rivalutazione contabile in assenza di quella fiscale. Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti al terzo esercizio successivo a quello in cui è effettuata, ossia al 2016. Nel biennio di sospensione i valori fiscali dei beni sono assunti senza tenere conto della rivalutazione operata. Pertanto nel 2014 e nel 2015 i maggiori ammortamenti imputati al conto economico sui beni rivalutati dovranno essere ripresi a tassazione nella dichiarazione dei redditi. Gli ammortamenti non dedotti saranno recuperati soltanto a partire dal 2016 entro i limiti fiscali tabellari. L’eventuale dismissione del bene nel corso del periodo di sospensione comporta la perdita degli effetti della rivalutazione.Si ricorda infine che è altresì prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione previo il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% da versarsi in tre rate annuali di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. L’affrancamento determina la “liberazione” della riserva di rivalutazione con la conseguenza che la stessa non è più soggetta al vincolo di sospensione d’imposta, trasformandosi in un’ordinaria riserva di utili, tassabile in capo ai soci solamente all’atto della distribuzione.

Rottamazione delle cartelle derivanti da ruoli consegnati ad Equitalia sino al 31.10.2013

Per i ruoli e per gli accertamenti esecutivi emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni consegnati ad Equitalia sino al 31 ottobre 2013 si può usufruire di una speciale sanatoria che prevede lo sconto sugli interessi di mora e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Per accedere alla sanatoria occorre pagare la cartella in un’unica soluzione entro il 28 febbraio prossimo.

Nuove condizioni di deducibilità delle perdite su crediti

La Legge di Stabilità 2014 ha mutato i criteri di deducibilità fiscale delle perdite su crediti di cui all’art. 101, c. 5, del TUIR, già precedentemente modificato ad opera dell’art. 33, c. 5, del DL 22.06.2012 n. 83 (convertito nella L. 7.08.2012 n. 134). Secondo la precedente formulazione per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, gli “elementi certi e precisi”, atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio (c.d. “derecognition”) operata in dipendenza di eventi estintivi. In base alla nuova formulazione “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Scompare quindi dallanorma il riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, con la conseguenza che – per tutti i soggetti ed indipendentemente dai principi contabili adottati – in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), sarà possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.Nella relazione illustrativa al provvedimento si legge che la norma ha lo scopo di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati. In particolare considerato che anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata garantisce parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. La relazione afferma inoltre, analogamente a quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26 dell’1.08.2013, che resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare l’art. 37-bis del DPR 600/73 e di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità. La disposizione in esame si applica dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (esercizio 2013, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

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Società agricole: ritorna la possibilità di optare per la tassazione su base catastale

L’art. 1, c. 36, della legge di stabilità ha previsto il ripristino, a partire dal periodo di imposta 2014, della facoltà di adottare la tassazione su base catastale per le società agricole costituite sotto forma di società a responsabilità limitata, società in nome collettivo e/o in accomandita semplice, oltre alle cooperative, che hanno quale oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. Tale facoltà, già prevista fino al periodo di imposta 2012, era stata abrogata consentendo solamente una proroga alle società costituite entro il 31.12.2012, alle quali era stato consentito di adottare tale favorevole tassazione fino al 31.12.2014. La nuova disposizione normativa prevede invece che a partire dall’1.01.2014 è nuovamente possibile optare per la tassazione catastale. Questo significa che non possono usufruire del regime catastale per il periodo di imposta 2013 e quindi determineranno il reddito sulla base delle risultanze di bilancio, solo le società agricole costituite appunto nel corso del 2013, ma potranno a loro volta adottarlo a partire dal periodo di imposta 2014. Tale auspicata disposizione fa venire meno la valutazione in merito allatrasformazione delle società agricole in società semplici e ripristina un’agevolazione che era stata alla base di importanti investimenti, soprattutto nelle agroenergie, che in molti casi sarebbero stati a rischio dal punto di vista finanziario poiché basati su business plan che tenevano conto di una tassazione ben diversa da quellache emerge dalla determinazione sulla base delle risultanze di bilancio. A questo punto, visto che la facoltà della tassazione su base catastale è tornata a regime e visto che alcune società agricole costituite sotto forma di società a responsabilità limitata potrebbero generare utili, torna di attualità la possibilità di valutare, qualora vi siano le condizioni, l’opportunità di optare per la trasparenza fiscale che indubbiamente comporterebbe un ulteriore risparmio di imposta, in questo caso in capo ai soci, qualora venissero loro distribuiti dei dividendi.

Leasing stipulati dal 2014: riduzione del periodo minimo di deducibilità dei canoni

La L. 147/2013 ha introdotto nuove e più favorevoli regole ai contratti di leasing stipulati dall’1.01.2014 in merito alla deducibilità dei canoni in capo alle imprese e professionisti utilizzatori dei beni. La durata minima fiscale dei contratti relativi ai beni mobili ammortizzabili passa dai due terzi, del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali, alla metà dei medesimi. Per gli immobili viene portata invece ad un periodo fisso di dodici anni (indipendente dal coefficiente di ammortamento).Rimane fermo anche per i nuovi contratti il principio per cui il diritto alla deduzione dei canoni non viene meno se la durata effettiva è inferiore alla durata minima.Purtroppo la nuova disciplina non riguarda le autovetture di cui all’art. 164 del TUIR.

Acquisti via internet da fornitori stabiliti in paesi UE: trattamento ai fini Iva

In caso di acquisto via internet di beni da fornitori stabiliti in paesi UE, l’acquirente, se titolare di partita Iva,riceve la fattura senza Iva esposta. Tramite la procedura di reverse charge l’acquirente italiano deve quindi assolvere in Italia gli obblighi previsti ai fini Iva. Ai fini della detrazione dell’Iva l’acquirente deve peròessere iscritto nell’archivio VIES; in mancanza di tale iscrizione egli è equiparato al “privato consumatore” e di conseguenza è il venditore estero che provvede ad assolvere l’Iva in Italia, senza rilasciare all’acquirente la fattura. Di conseguenza l’acquirente italiano non potrà detrarre l’Iva che andrà a pagare al fornitore estero.

Le ultime disposizioni normative dell’anno 2013

In data 30.12.2013 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL 150/2013, denominato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, ed il DL 151/2013, denominato “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi a favore di popolazioni colpite da calamità naturali”. Questi decreti contengono norme che solitamente rientrano nel c.d. “mille proroghe” ed alcune disposizioni precedentemente previste dal decreto c.d. “Salva Roma”. Tra le disposizioni di maggiore interesse, si segnala:- la possibilità per chi ha superato l’esame di Stato da dottore commercialista, nelle more dell’entrata in

vigore del regolamento previsto dal DLgs. 39/2010, di iscriversi nel Registro revisori;

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- il differimento all’1.07.2014 dell’entrata in vigore della c.d. “Web tax”, ossia la nuova disposizione introdotta dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede l’obbligo di partita Iva italiana per i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi;

- l’eliminazione della disposizione secondo cui, con riferimento alla detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, dette spese non potrebbero essere superiori alle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate.

Aggiornamento delle tabelle Aci per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, per l’anno 2014, le tabelle relative ai costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli, elaborate dall’ACI e necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Solitamente tali tabelle sono pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono valide per l’annualità successiva e sono diverse a seconda che il veicolo risulti in produzione o fuori produzione, oppure che si tratti di autoveicolo o motoveicolo.Sul tema l’art. 51 del TUIR ricomprende come reddito da lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere, intendendo questi ultimi come il risultato della quantificazione dei beni e servizi che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, ossia i cosiddetti fringe benefit. Il comma 4 di tale articolo, inoltre, stabilisce che per gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motocicli concessi in uso al dipendente, costituisce compenso in natura il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto di eventuali somme trattenute o corrisposte dal dipendente ed a prescindere dalle spese dallo stesso sostenute per il mezzo. Nel caso in cui il modello di veicolo non sia stato previsto in tali tabelle, si deve fare riferimento a quello più simile per caratteristiche.Dal punto di vista dell’impresa, si ricorda che l’art 164 del Tuir stabilisce che i costi per veicoli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%. Infine, nel caso di specie non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere, che può quindi anche superare gli € 18.075,99.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Riduzione del tasso di interesse legale e conseguenze fiscali

A decorrere dall’1.01.2014 il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 cod. civ. è stato ridotto dal 2,5% all’1% annuo. La modifica è stata apportata dal DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013. La variazione in commento ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive. Tra queste si annovera il ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs 472/97), istituto adottato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi. Infatti il ravvedimento comporta, oltre alla corresponsione della sanzione ridotta, anche il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento ravveduto. Pertanto la riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operato nel 2014. Il tasso da applicare è comunque quello in vigore nei singoli periodi, secondo il criterio pro rata temporis. Ad esempio il ravvedimento operoso dell’omesso versamento di una ritenuta d’acconto scaduta il 16.11.2013, che verrà effettuato il 20.01.2014, comporta l’applicazione di due diverse misure del tasso d’interesse: 2,5% per il periodo 16.11.2013 – 31.12.2013; 1% per il periodo 1.01.2014 – 20.01.2014.La riduzione del tasso d’interesse all’1% rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto degli strumenti deflativi del contenzioso (adesione agli inviti al contraddittorio, adesione ai PVC, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale). Con riferimento all’accertamento con adesione però l’Agenzia delle Entrate aveva precisato, con la circolare n. 25/2011, che la misura del tasso di interesse deve essere “cristallizzata”, ovvero determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (pertanto in caso di atto di adesione perfezionato nel 2013 il tasso legale applicato ai

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

pagamenti rateali rimane il 2,5%, anche se le rate scadranno nel 2014 o negli anni successivi, indipendentemente quindi dalle future variazioni della misura del tasso di interesse). Si ritiene che tale principio sia applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso sopra richiamati.La riduzione del tasso di interesse ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, sanzioni che possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale in alcuni casi definiti dall’art. 116 della L. 388/2000.

Contratti di locazione validi anche senza l’attestato di prestazione energetica (APE)

Non è più obbligatorio allegare l’APE ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative. È quanto emerge dal decreto c.d. “Destinazione Italia” (DL145/2013) che, modificando i commi 3 e 3-bis dell’art. 6 del DLgs 192/2005, ha eliminato la sanzione della nullità contrattuale in caso di mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica a detti atti immobiliari.Il decreto ha confermato l’obbligo dichiarativo, che consiste nell’inserimento, nel corpo dei contratti, di una specifica clausola con la quale l’acquirente o il conduttore affermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativi alla prestazione energetica dell’immobile in questione, limitandolo però ad alcuni specifici atti:- i contratti di compravendita immobiliare;- gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;- i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. L’obbligo di detta clausola non vige pertanto in relazione agli atti a titolo gratuito ed i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell’anno.L’obbligo dichiarativo si distingue però da quello di allegazione dell’attestato, che non si applica neanche ai contratti di locazione di singole unità abitative (solo a quelli concernenti interi edifici).Da quanto detto si desume che sussistono tre differenti obblighi con riferimento all’APE:- dotazione, che concerne tutte le tipologie di atti immobiliari (quindi anche quelli effettuati a titolo

gratuito);- dichiarazione, obbligo di natura esclusivamente contrattuale che non vige per gli atti a titolo gratuito e

per le locazioni inferiori a 30 giorni;- allegazione, che opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di

locazione di edifici.Per ciò che riguarda le sanzioni la nullità contrattuale è stata sostituita da specifiche sanzioni amministrative, ripartite in solido ed in egual misura tra le parti, in caso di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione ed allegazione. L’obbligo di dotazione invece è tuttora sanzionato ai sensi dell’art. 15, cc. 8 e 9, del DLgs 192/2005, che prevede una sanzione compresa tra Euro 3.000 ed Euro 18.000 per i contratti di compravendita immobiliare ed una sanzione compresa tra Euro 300 ed Euro 1.800 per i contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari.Le disposizioni sopra riepilogate sono applicabili a decorrere dal 24 dicembre 2013; tuttavia il decreto che le contiene deve ancora essere convertito e potrebbe quindi subire ulteriori modifiche in sede di conversione.

Il riclassamento catastale d’ufficio deve essere motivato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27008 del 2.12.2013 ha affermato che l’atto di rettifica catastale emesso dall’Agenzia del Territorio deve contenere i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche che hanno determinato la mancata accettazione della classificazione catastale effettuata dal contribuente. La stessa Corte, con l’ordinanza n. 27009 del 2.12.2013, ha invece specificato che l’Agenzia del Territorio, quando procede a definire un nuovo classamento catastale per un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato classamento sia dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare, oppure a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui è ubicata l’unità stessa. Nel primo caso l’Ufficio deve indicare le trasformazioni intervenute, mentre nel secondo deve indicare l’atto con il quale si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di miglioramenti significativi del contesto urbano che avrebbero aumentato la qualità dell’unità immobiliare.In buona sostanza, come rimarcato di recente anche dal TAR della Puglia (sezione di Lecce, sentenza 1621 dell’11.07.2013), gli Uffici tecnici devono motivare in modo specifico ed adeguato sia le ragioni del

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Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

riclassamento catastale, sia il procedimento revisionale di suddivisione del territorio comunale in microzone che devono essere omogenee.

Significatività del margine operativo lordo (MOL) come indicatore finanziario

L’attuale situazione economica e finanziaria, causa di un’evidente incertezza sul futuro, ha portato il sistema bancario a porre sempre maggiore attenzione alla capacità delle imprese di generare risorse finanziarie sufficienti a far fronte al pagamento dei debiti operativi e finanziari e non solo alla patrimonializzazione delle stesse.Il MOL (o EBITDA), calcolato come differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi alle materie prime, ai servizi, al godimento di beni di terzi ed al personale (generalmente denominato cash flow operativo), fornisce una buona informazione sulla capacità dell’impresa di creare risorse finanziarie attraverso il proprio core business, proprio perché non è influenzato dai costi non monetari. Tale margine costituisce la base per il calcolo di indicatori di sostenibilità del debito finanziario da parte del sistema bancario, e viene utilizzatoanche non tenendo conto degli “altri ricavi e proventi” e degli “oneri diversi di gestione”.Il MOL, quale espressione del cash flow operativo, parte dal presupposto che i ricavi siano stati incassati e i costi siano stati pagati; tale circostanza non rappresenta un limite in assoluto, in quanto il margine operativo lordo viene utilizzato, partendo dai dati di bilancio e quindi da dati storici, per valutare, ad esempio, lacapacità dell'impresa di creare risorse finanziarie adeguate per pagare i debiti finanziari del prossimo esercizio, ritenendo ragionevole che l’impresa, nell'arco dell'esercizio successivo, incassi quanto ha vendutoo prodotto e paghi tutti i fattori produttivi acquisiti.

Trust e attività fiduciaria

La tassazione del trust ai fini delle imposte indirette

Confermando un orientamento dei giudici tributari ormai ampiamente consolidato la Commissione Tributaria di Mestre, con una recente sentenza del 27 novembre 2013, ha affermato che il trust, al momento della sua istituzione, può essere assoggettato solo ad imposta in misura fissa, non verificandosi in capo al trustee nessun incremento patrimoniale. Solo al termine del trust, quando si verificherà un effettivo trasferimento della proprietà, gli atti saranno suscettibili di tassazione proporzionale. Nel pronunciarsi infatti sulla controversia sorta tra il disponente di un trust autodichiarato e l’Agenzia delle Entrate in merito alla tassazione da applicare all’atto istitutivo – o meglio all’immissione di un patrimonio nel trust medesimo – tassazione richiesta in misura fissa dal disponente e pretesa in misura proporzionale dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Provinciale ha osservato che il trust “contratto atipico, inserito nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja, sottrae il patrimonio disponibile alla gestione del disponente”.Nel caso specifico, preso in esame dalla Commissione Tributaria, a seguito dell’istituzione del trust non si è verificato alcun arricchimento di terzi, per cui fino alla conclusione del trust il fisco potrà pretendere esclusivamente il semplice tributo in misura fissa.

Finanziamenti e contributi

Promozione della diffusione della banda larga per le imprese agricole ed ittiche

La Camera di Commercio di Cuneo ha emanato un bando con l’obiettivo di favorire gli investimenti nell’ICT, nell’innovazione digitale e nei servizi resi accessibili dalla banda larga via satellite. Sono ammessealla misura le imprese condotte da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali o società agricole, aventi sede legale o unità operativa nel territorio provinciale, che al momento della domanda risultino regolarmente iscritte al Registro Imprese, con attività denunciata, non in liquidazione o con procedure concorsuali aperte, in regola con il pagamento del diritto annuale e che non abbiano ottenuto altri contributi pubblici, nell’esercizio in questione e nei due precedenti, per un importo superiore ad € 7.500, se operanti nel settore della produzione di prodotti agricoli, e ad € 30.000, se operanti nel settore della pesca. Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, l’installazione e l’attivazione di decoder o parabole necessarie

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Finanziamenti e contributi

all’attivazione dell’impianto, vincolato alla sottoscrizione di un contratto di servizio per la fruizione di un collegamento a banda larga satellitare avente determinate specifiche tecniche, nonché i relativi canoni di servizio. Sono invece escluse le spese di manutenzione ordinaria degli impianti, i costi connessi ai contratti di leasing e gli interventi sulle reti di accesso per il collegamento diretto delle singole utenze, che saranno poste a carico degli operatori interessati alla fornitura del servizio.L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese fatturate di competenza del periodo compreso tra il 4.11.2013 ed il 30.04.2014, al netto dell’Iva. I costi sostenuti non potranno essere inferiori ad € 400,00 per impresa ed il contributo massimo non potrà superare la medesimacifra. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31.05.2014.

Contributo a fondo perduto per la promozione delle risorse e dei prodotti turistici

Gli artt. n. 16 e 17 della L.R. n. 75/1996 prevedono la concessione di due diversi tipi di contributo, a sostegno dell’attrattività turistica e dell’attività di propaganda delle risorse e dell’offerta turistica della Regione Piemonte.In particolare i contributi di cui all’art. 16 della Legge citata sono riservati agli enti pubblici o di diritto pubblico ed alle associazioni senza scopo di lucro, aventi nell’oggetto sociale finalità di tipo turistico e turistico-enogastronomico, aventi sede ed operatività nel territorio regionale da almeno due anni. Le spese ammesse alla misura sono quelle legate alle attività di comunicazione e di promozione delle manifestazioni, eventi o iniziative da realizzare sul territorio piemontese, attraverso i media o mediante la predisposizione di materiale informativo, anche mirato alla diffusione di pacchetti turistici legati all’iniziativa. Il contributo non potrà essere superiore al 50% dei costi ammessi e comunque non supererà gli € 40.000, con una spesa minima necessaria di € 180.000. Nei casi di eventi o manifestazioni di carattere nazionale o internazionale tale limite può arrivare fino ad € 90.000.I contributi di cui all’art. 17, invece, sono riservati alle cooperative, ai consorzi, alle società consortili di imprenditori turistici ed ai consorzi di secondo grado con almeno 5 organismi associativi, dotati di un’adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiamo almeno dieci soci ed una disponibilità di almeno mille posti letto. La misura è altresì destinata ai consorzi di agenzie di viaggio o loro associazioni, che attivino programmi di commercializzazione di almeno mille posti letto in strutture ricettive regionali. Sono ammessi all’agevolazione i programmi promo-commerciali coerenti con le linee programmatiche della Regione in materia di promozione turistica, che possono comprendere i costi per studi, ricerche di mercato, questionari, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fiere, salotti e workshop, nonché le spese per l’organizzazione di incontri con la stampa, la diffusione di materiale pubblicitario informativo e l’acquisto di infrastrutture ed impianti tecnologici funzionali al miglioramento della comunicazione. Anche in questo caso il contributo non potrà essere superiore al 50% delle spese ammesse e non potrà superare gli € 70.000.Per entrambe le tipologie di aiuto le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31.01.2014.

Contributo per il sostegno del reddito ed il tutoraggio dei tirocini

E’ attivo un bando che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani in percorsi d’eccellenza locale, ai fini dell’occupazione, con riguardo alle politiche territoriali di sviluppo economico. Sono ammesse alla misura le aziende ospitanti con meno di 25 dipendenti, operanti nei settori del commercio, della ristorazione alberghiera, della piccola produzione industriale e dell’artigianato, aventi sede legale o unità produttiva nel territorio della Provincia di Cuneo, regolarmente iscritte presso il Registro Imprese ed in regola con il pagamento del diritto camerale annuale. I tirocinanti dovranno essere giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, residenti nel territorio provinciale, che si trovino al momento della domanda in condizione di disoccupazione o inoccupazione, risultante dall’iscrizione nei Centri per l’impiego provinciali. Tale status dovrà persistere per tutto il periodo per il quale si richiedono i benefici previsti dal progetto. Inoltre tali soggetti non dovranno essere precettori di ammortizzatori sociali e dovranno aver assolto l’obbligo scolastico. La misura consiste nel creare percorsi formativi e di orientamento al mondo del lavoro, per far acquisire e crescere il bagaglio personale di esperienza lavorativa dei giovani inseriti nel progetto, aiutandoli nella ricerca attiva del lavoro e favorire loro uno sbocco occupazionale.L’agevolazione prevede un’indennità di partecipazione per i giovani inseriti in tali progetti, che sarà di € 300 mensili, se il soggetto sarà impegnato in azienda fino a 20 ore settimanali, mentre da 21 a 35 ore

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Finanziamenti e contributi

settimanali salirà fino ad € 530 mensili. Per le imprese ospitanti, invece, il bando prevede un rimborso forfettario per le spese di tutoraggio pari ad € 300 mensili, erogato al termine del percorso formativo con le modalità del rimborso.Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Provincia di Cuneo entro e non oltre le ore 12.00 del 31.01.2014.

Consulenza del lavoro

Lavoro dipendente prestato all’estero

Con il Decreto Ministeriale del 23.12.2013 sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2014. Ai fini fiscali tali retribuzioni rilevano per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 8-bis del TUIR in caso di lavoro prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate.La circolare ministeriale n. 207/E del 16.11.2000 ha chiarito che tale disciplina riguarda quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, in base all’art. 2 dello stesso TUIR continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia e si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero. La disciplina in esame non si applica, invece:- ai dipendenti in trasferta, in quanto manca il requisito della continuità ed esclusività dell'attività lavorativa

all’estero, derivante da uno specifico contratto;- nel caso in cui il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha

stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

Detrazioni d’imposta per tipologie reddituali: novità della legge di stabilità 2014

Con l’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2014, sono state previste nuove detrazioni d’imposta, in particolare:- fino ad un reddito di 8.000 euro, spetta una detrazione dell’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro

nell’anno, pari a 1.880 euro, con un aumento di 40 euro;- per un reddito superiore a 8.000 euro e fino a 28.000 euro (rispetto ai 15.000 previsti per il 2013 e i

35.000 del primo maxiemendamento), spetta una detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, di 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro;

- per un reddito superiore a 28.000 euro e fino a 55.000 euro (limite oltre il quale non spettano più le detrazioni ex art. 13 del TUIR), spetta una detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, di 978 euro, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro.

La versione definitiva della legge di stabilità conferma inoltre l’abrogazione del comma 2 dell’art. 13 del TUIR, che disciplinava un “correttivo” consistente nell’incremento di un importo da 10 a 40 euro della detrazione spettante, qualora il reddito complessivo sia superiore a 23.000, ma non a 28.000 euro.

Applicazione dei contributi previdenziali in presenza di definizione della lite fiscale

Il Tribunale di Lucca con la sentenza n. 608 del 5.12.2013 ha affermato che l’avvenuta definizione della lite fiscale, in base all’art. 39, c. 12, del DL 98/2011, preclude la richiesta di contribuzione previdenziale sui maggiori redditi che erano stati contestati con l’avviso di accertamento oggetto della definizione.A seguito della sanatoria, infatti, “l’avviso di accertamento non diventa definitivo ed i maggiori redditi non possono considerarsi quali (definitivamente) accertati ovvero conseguiti, a fini fiscali”, restando fermo il reddito originariamente dichiarato dal contribuente. Ne consegue che l’Istituto previdenziale non può pretendere una maggiore contribuzione in relazione a redditi che, dal punto di vista fiscale e tributario, non sono stati dichiarati né accertati in modo definitivo nelle competenti sedi.

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Consulenza del lavoro

Prestazioni di lavoro occasionale e accessorio

L’Inps con le circolari n. 175 e 176 del 18.12.2013 ha fornito le indicazioni relative, rispettivamente, all’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Aspi, previsto dall’art. 2, c. 10-bis, della Legge 92/2012 ed al lavoro accessorio, con particolare riferimento alle nuove modifiche procedurali inerenti ai limiti economici. La circolare 175/2013, dopo aver riproposto un quadro riepilogativo dell’incentivo introdotto dall’art. 7, c. 5,lett. b), del DL 28.06.2013 n. 76, che ha inserito nel corpo dell’art. 2 della L. 92/2012 il nuovo c. 10-bis, fornisce le istruzioni operative per consentire alle aziende interessate di accedervi. In particolare i datori di lavoro dovranno trasmettere alle sedi Inps un’apposita dichiarazione (il cui format è allegato alla circolare in esame), utilizzando la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “L. 92/2012 art. 2 c. 10 bis (assunzione di beneficiari di Aspi)”. In seguito la ricevente sede Inps istruirà la pratica, verificando tutti i dati utili per determinare diritto e durata del contributo in questione e comunicando al datore di lavoro l’eventuale ammissione al beneficio mediante la funzionalità “contatti” del Cassetto previdenziale aziende. Invece con la circolare 176/2013 l’Inps è intervenuta in materia di lavoro accessorio, illustrando le modifiche procedurali – dovute in seguito alle novità introdotte dalla Legge 92/2012 e dal Decreto Legge 76/2013 – cheriguardano la definizione dei flussi di pagamenti intercorsi tra i soggetti interessati in relazione ai limiti dei compensi erogabili nell’arco dell’anno solare e i conseguenti oneri informativi a carico del singolo prestatore. In questo caso le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco dei Servizi Online, nella sezione “Lavoro Accessorio”, all’interno del sito www.inps.it.

Assistenza sanitaria integrativa nel settore terziario

A far data dal primo gennaio 2014 la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per lavoratori a tempo pieno e tempo parziale sarà di 10 euro mensili per ogni lavoratore subordinato. A questa quota si aggiunge la quota a carico del lavoratore pari a 2 euro mensili. Secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 26.02.2011 l’azienda che omette il versamento al fondo di assistenza sanitaria integrativa è obbligata ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari a 15 euro lordi mensili da corrispondere per 14 mensilità. L’azienda inoltre, nel caso sopra esposto, deve garantire ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo stesso.

Prospetto informativo lavoratori disabili

Il Ministero del Lavoro ha reso noto di aver provveduto a definire i nuovi standard del proprio sistema informatico, che sono entrati in vigore lo scorso 10 gennaio 2014.Le principali novità riguardano l’indicazione del termine di sospensione dell’obbligo (nel caso di intervento della cassa integrazione straordinaria, della mobilità, ecc…); l’indicazione del numero di lavoratori utilizzati mediante convenzioni; l’elenco dei lavoratori da escludere dal computo, nonché di quelli acquisiti nel caso di passaggio di appalto. Il termine per la presentazione del prospetto è stato prorogato al 15.02.2014.

Dimissioni lavoratrici madri

In relazione alle dimissioni ed alla risoluzione consensuale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri è stato adottato un nuovo modello, la cui compilazione è richiesta per la convalida ed il monitoraggio delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali a partire dal primo gennaio 2014.Il nuovo modulo prevede inoltre che venga indicata anche l’età dei figli, la qualifica della lavoratrice o del lavoratore, l’erogazione di eventuali incentivi all’esodo e la richiesta del part-time o di un orario flessibile.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2013 ed il 14 dicembre 2013, è pari al 1,586268%.

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Scadenziario mese di gennaio

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Scadenza Tributo/Contributo Soggetto obbligato Adempimento

Venerdì 10 Contributi Inps Datori di lavoro domesticoVersamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre.

Giovedì 16 Contributi Inps Datori di lavoro Versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Giovedì 16 Contributi Inps Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Versamento della quarta e ultima rata dei contributi dovuti per l’anno 2013.

Giovedì 16Contributo Inps ex L. 335/95

Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Versamento del contributo Inps sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

Giovedì 16 IrpefSostituti d’imposta che corrispondono dividendi

Versamento delle ritenute alla fonte:- operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;- corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.

Giovedì 16 Iva Soggetti con partita Iva – Regime mensile Liquidazione Iva relativa al mese precedente e versamento dell’Iva a debito.

Giovedì 16 IvaPersone fisiche fino a 30.000 euro di volume d’affari rientranti nel regime dei “minimi”

Versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta, effettuate nel mese precedente.

Giovedì 16 Iva Soggetti fornitori di esportatori abitualiTrasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l’Iva.

Venerdì 24 Imu Soggetti passivi

Termine per il versamento del saldo dell’Imu dovuta per l’anno 2013 in relazione alle abitazioni principali e relative pertinenze, alle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sabato 25 Contributi Enpaia Datori di lavoro agricoloVersamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.

Sabato 25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di dicembre.

Sabato25 IvaSoggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al trimestre ottobre-dicembre.

Giovedì 30Imposta di registro

Locatore/locatarioRegistrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell’imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.

Venerdì 31 Iva Soggetti passivi Iva

Termine per effettuare, senza applicazione di sanzioni, la comunicazione in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, relative al periodo d’imposta 2012. Ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR 633/72 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva.

Venerdì 31Irpef, Ires, Irap e Iva

Contribuenti “solari” che conservano le scritture e i documenti fiscalmente rilevanti in forma informatica

Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, in relazione al periodo d’imposta 2012:- dell’impronta dell’archivio informatico oggetto della conservazione;- della marca temporale apposta all’archivio;- degli altri dati previsti.

Venerdì 31 Imposte diretteContribuenti titolari di redditi dominicali e agrari

Termine per denunciare al competente ufficio prov.le dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni dell’anno precedente.

Venerdì 31 Ires Soggetti Ires “solari”Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’opzione per la tassazione di gruppo (consolidato mondiale), intervenute nel periodo d’imposta precedente.

Venerdì 31 Irpef e Ires Preponenti di agenti e rappresentantiTermine per consegnare all’agente o rappresentante un e/c delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e pagare le anzidette provvigioni.

Venerdì 31 AcciseEsercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi

Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre ottobre-dicembre.

Venerdì 31 Imposta di bolloSoggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale

Presentazione all’Ufficio delle Entrate della dichiarazione contenente l’indicazione del numero di atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, al fine di:- liquidare l’imposta di bollo ancora dovuta per l’anno precedente;- procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta in modo

virtuale per l’anno in corso.

Venerdì 31 IvaSoggetti Iva che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “paradisi fiscali”

Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di dicembre.

Venerdì 31 IvaSoggetti Iva che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in “paradisi fiscali”

Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al trimestre ottobre-dicembre.

Venerdì 31 Canone RAI Possessori di apparecchi televisiviPagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per l’anno in corso, ovvero della relativa prima rata trimestrale o semestrale.