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Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della Emigrazione Dipartimento Regionale Formazione Professionale Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO REGIONALE AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO CIRCOLARE n. 2/01/FP Prot. n. 1126/23A/DG del 26 aprile 2001 OGGETTO: Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa ex L.r. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006. Dipartimento Regionale del Lavoro Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O. Ispettorati Provinciali del Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O. Ispettorato Regionale del Lavoro Enti ex art. 4 L.r. 24/1976 Province Regionali Sovrintendenza Scolastica per la Sicilia Provveditorati agli Studi C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia C.G.I.L. - Comitato Regionale U. I.L. - Segreteria Regionale U.G.L. - Segreteria Regionale C.I.S.A.L. – Scuola - Segreteria Regionale Federazione regionale industria Sicilia Associazione piccole industrie Sicilia Federazione regionale commercio e turismo Confederazione nazionale artigianato C.L.A.A.I. Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 1

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO REGIONALE AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO

CIRCOLARE n. 2/01/FP

Prot. n. 1126/23A/DG del 26 aprile 2001

OGGETTO: Direttive per la programmazione e gestione del P.R.O.F. – Piano Regionale dell’Offerta Formativa ex L.r. 24/1976 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo 2001-2006.

Dipartimento Regionale del Lavoro

Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O.

Ispettorati Provinciali del Lavoro

Ufficio Regionale del Lavoro e della M.O.

Ispettorato Regionale del Lavoro

Enti ex art. 4 L.r. 24/1976

Province Regionali

Sovrintendenza Scolastica per la Sicilia

Provveditorati agli Studi

C.I.S.L. - U.S.R. Sicilia

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CONFESERCENTI regionale

Federazione Regionale Dirigenti Azienda

Federazione regionale autonoma artigianato siciliano

Federazione regionale coltivatori diretti

Federazione regionale agricoltori di Sicilia

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Alleanza coltivatori siciliani

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Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento regionale per la programmazione

Assessorato regionale agricoltura e foreste

Assessorato regionale BB.CC. e P.I.

Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca

Assessorato regionale enti locali

Assessorato regionale industria

Assessorato regionale sanità

Assessorato regionale turismo

Ispettorati provinciali agricoli

Ispettorati ripartimentali delle foreste

Ministero di Grazia e Giustizia, Direzione Generale Istituti di prevenzione e pena - Ufficio VI, Rep. III

Ispettorati distrettuali degli Istituti di prevenzione e pena per adulti

Direzione dei centri di rieducazione per minorenni della Sicilia

Sezioni di sorveglianza presso le corti di appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo

Coordinamento regionale dei diritti dei portatori di handicap

Coordinamento regionale tutela diritti dei disabili

Coordinamento associazione dei genitori dei portatori di handicap

Enti Bilaterali Regionale del Turismo, Industria e Artigianato

Anci Sicilia

Unione Regionale delle Provincie Siciliane (U.R.P.S.)

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.)

LORO SEDI

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INDICEPREMESSA.........................................................................................................................................6

PARTE I – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI..............................................7

CAP. I - DIRETTIVE GENERALI............................................................................................................7CAP. II - INTERVENTI PROGRAMMABILI.............................................................................................7

1. ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE (A.F.I.).................................................................................81.1 - Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. (FOS).........................................................91.2 - Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo. (QA - Q1 - Q2 – SMI - QOF)...................................91.3 - Qualificazione di base abbreviata. (QBA)....................................................................................91.4 - Qualificazione post biennio di Scuola Secondaria Superiore. (QPB).................................................91.5 - Specializzazione post-qualifica (SPEC)....................................................................................101.6 - Corsi integrativi extra-curricolari (FIEC)...................................................................................101.7 - Moduli di formazione professionale integrati con la Scuola Secondaria Superiore (FIS).....................101.8 - Tirocini formativi e di orientamento (TFO)................................................................................111.9 – Formazione nell’ambito dell’apprendistato (APPR)....................................................................11

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE (A.F.S.)..........................................................................122.1 - Qualificazione superiore post-diploma (Q A – Q1- Q2- S.S.S.)......................................................122.2 - Raccordo formazione/lavoro di livello superiore. (FLS)...............................................................122.3 - Tirocini formativi e di orientamento (TFO)................................................................................12

3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (A.F.C. e P.)............................................133.1 - Aggiornamento (AGG)..........................................................................................................143.2 - Perfezionamento (PERF).......................................................................................................143.3 - Riqualificazione professionale (RIQ)........................................................................................143.4 - Riconversione professionale. (RIPR)........................................................................................143.5 - Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro (AFL)............................................153.6 - Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro......153.6.a - Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti (FGA)...............................................................15

3.6.b - Percorsi formativi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con CFL (FCFL).......................163.7 - Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo (ASF)................................................163.8 - Interventi per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione (AFPA)................................17

4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI (A.F.A.S.)........................................................174.1 - Formazione Socio Assistenziale (SOC).....................................................................................174.2 - Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità. (HDC-DAD-DIS-DMI)..........................17

5. ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI (A.S.P.N.).........................................................185.1 - Alfabetizzazione informatica e lingua inglese (AI e LI)................................................................185.2 - Attività di supporto del programma nazionale “Euroformazione difesa”(EUDI)................................18

CAP. III - CONTENUTI PROGETTUALI................................................................................................18CAP. IV - CERTIFICAZIONI................................................................................................................21CAP V- TUTORING DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI AZIENDALI......................................................................................................................................21CAP. VI - COSTI.................................................................................................................................22

PARTE II – GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI..............................................................23

PREMESSA.......................................................................................................................................23CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE........................................................................23

1. Requisiti e modalità per la partecipazione........................................................................................232. Soggetti Attuatori.........................................................................................................................233. Destinatari Interventi Formativi......................................................................................................23

CAP. II - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE.............................................................23

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1.Obblighi generali..........................................................................................................................232. Obblighi nei confronti del Dipartimento Formazione Professionale propedeutici all’inizio dell’attività........243. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O. propedeutici all’inizio dell’attività.............................................244. Obblighi nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro propedeutici all’inizio dell’attività...............................255. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O e dell’Ispettorato del Lavoro successivi all’avvio attività.................256. Diritti del Soggetto Attuatore.........................................................................................................25

CAP. III - PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE..........................261. Pubblicità ed informazione............................................................................................................262. Selezione Allievi...........................................................................................................................263. Avvio Attività..............................................................................................................................275. Stage.........................................................................................................................................296. Sospensione Attività......................................................................................................................29

CAP. IV - CONTROLLO..........................................................................................................................301. Articolazione..............................................................................................................................302. Visita ex-ante..............................................................................................................................303. Visita in itinere............................................................................................................................304. Visita ex-post..............................................................................................................................305. Monitoraggio..............................................................................................................................316. Registri......................................................................................................................................31

CAP. V - COSTI..................................................................................................................................311. Prescrizioni Generali...................................................................................................................312. Personale...................................................................................................................................333. Gestione e Consumi......................................................................................................................354. Allievi........................................................................................................................................365. Disposizioni finali........................................................................................................................37

CAP. VI - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO...............................................................371. Prima Anticipazione.....................................................................................................................372. Seconda Anticipazione..................................................................................................................373. Saldo e Rendicontazione................................................................................................................38

CAP. VII - RENDICONTAZIONE.........................................................................................................391. Modelli......................................................................................................................................392. Spese per il Personale...................................................................................................................393. Spese per la Gestione....................................................................................................................404. Spese per gli Allievi......................................................................................................................41

PARTE III – PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI..................................................42

CAP. I - SERVIZI FORMATIVI.............................................................................................................421.1. Accoglienza ed Informazione (ACC ed IN)................................................................................441.2. Orientamento (ORI)...............................................................................................................441.3. Consulenza, promozione e sostegno all’inserimento lavorativo; (CON)............................................451.4. Informazione e consulenza alle imprese (INF-IMP)......................................................................45

CAP. II - ATTIVITA’ DI SUPPORTO A PROGRAMMI NAZIONALI.........................................................45CAP. III - COSTI.................................................................................................................................46

PARTE IV – GESTIONE SERVIZI FORMATIVI......................................................................47

CAP. I - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI ATTUATORI................................................................471. Obblighi generali.........................................................................................................................472. Obblighi nei confronti del Dipartimento Formazione Professionale propedeutici all’inizio dell’attività........473. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O. propedeutici all’inizio dell’attività............................................484. Obblighi nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro propedeutici all’inizio dell’attività...............................485. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O e dell’Ispettorato del Lavoro successivi all’avvio attività.................48

CAP. II -CONTROLLI........................................................................................................................48Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 4

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1. Articolazione..............................................................................................................................482. Visita ex-ante..............................................................................................................................483. Visita in itinere............................................................................................................................494. Visita ex-post..............................................................................................................................495. Registri......................................................................................................................................49

CAP. III- COSTI..................................................................................................................................501. Prescrizioni Generali....................................................................................................................502. Personale...................................................................................................................................503.Gestione e Consumi.......................................................................................................................50

CAP. III - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO...............................................................521. Prima Anticipazione.....................................................................................................................522. Seconda Anticipazione..................................................................................................................533. Saldo e Rendicontazione................................................................................................................53

CAP. IV -RENDICONTAZIONE............................................................................................................54

PARTE V – FINANZIAMENTO....................................................................................................55

PARTE VI – PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE.......55CAP. I - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI FORMATIVI.....................................................................................................................................55CAP. II - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E DEI SERVIZI FORMATIVI........................................................................................................................56

1. Termini e modalità.......................................................................................................................562. Documentazione..........................................................................................................................56

CAP. III - TUTELA PRIVACY..............................................................................................................57Cap. IV - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO................................................................................57

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PREMESSA

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, questa Amministrazione deve procedere, entro il mese di luglio di ogni anno, all’elaborazione del piano regionale annuale dell’offerta formativa.

2. Gli interventi programmabili individuati nella presente direttiva sono complementari rispetto gli interventi programmabili con il POR Sicilia nell'asse 3 "Risorse Umane" ed inoltre sono coerenti con la classificazione delle attività che emerge dai documenti nazionali e comunitari.

3. Le direttive di programmazione della attività formative sono, inoltre, il risultato della consultazione con i soggetti coinvolti direttamente nelle attività di programmazione, di formazione e orientamento, in armonia con quanto previsto dalle recenti disposizioni normative nazionali e regionali.

4. Gli interventi formativi dovranno essere in grado di fornire agli utenti quelle conoscenze, competenze e capacità che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in un sistema produttivo in progressiva trasformazione, garantendo, laddove necessario, opportunità di rapide riconversioni professionali adeguate alla complessità del sistema.

5. La presente direttiva ha validità generale fino al 31 dicembre 2006 ed è soggetta ad integrazioni ed aggiornamenti periodici, qualora necessari.

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PARTE I – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FORMATIVI

Cap. I - DIRETTIVE GENERALI

1. Il piano degli interventi formativi verrà articolato negli ambiti di attività indicati nella successiva tabella su base regionale, e pertanto terrà conto dei valori medi di indicazione sotto riportati:

Base regionale

N° ore Ambiti Sigla640.000 Attività di formazione iniziale A.F.I.252.000 Attività di formazione superiore A.F.S.140.000 Attività di formazione continua e permanente A.F.C. e P.200.000 Attività di formazione ambiti speciali A.F.A.S.91.000 Azioni di supporto a progetti nazionali A.S.P.N.

2. Gli interventi di formazione possono essere programmati secondo diverse possibili "unità di programmazione", cioè secondo diversi tipi di aggregazione progettuale:

a. Progetti semplici , si intendono le singole attività/azioni/iniziative che costituiscono le unità minime di programmazione. Ogni progetto semplice è riconducibile ad una singola tipologia formativa;

b. Progetti complessi si intendono progetti che combinano in modo sinergico una pluralità di azioni/attività/iniziative all'interno anche di più interventi programmabili;

c. Progetti in rete , si intendono quei progetti che prevedono il coinvolgimento, attraverso accordi formalizzati, di soggetti diversi (imprese, associazioni, enti di formazione, enti locali, associazioni datoriali, etc) e che suppongono un mantenimento operativo dei vantaggi acquisiti attraverso le sinergie collaudate anche al termine delle attività effettuate, attraverso l'istituzione di una rete permanente che assuma caratteristiche "aperte" nei confronti di attori operanti nel territorio e/o in settori vocazionalmente analoghi.

3. Gli interventi formativi proposti dovranno tenere conto altresì degli indirizzi contenuti nelle analisi, nelle indagini e negli studi sui fabbisogni formativi a livello nazionale a vario titolo promossi, con particolare riferimento agli Enti bilaterali nazionali e regionali che hanno individuato i profili professionali maggiormente rispondenti ai mercati di riferimento ed alle esigenze espresse dal mercato del lavoro.

4. Per ogni qualifica professionale individuata, dovrà essere precisata la normativa di riferimento ed accertata la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.

5. E’ fatto divieto proporre qualifiche professionali per l’esercizio delle quali la normativa prevede una abilitazione professionale rilasciata da autorità istituzionali (esempio: “Guide turistiche”, “Accompagnatore turistico”, “Interprete”, per ciò che concerne il settore turismo; "erborista" per ciò che concerne il settore agricolo).

Cap. II - INTERVENTI PROGRAMMABILI

1. Gli interventi programmabili, dovranno essere ricondotti agli ambiti di attività così come di seguito indicati, e dovranno obbligatoriamente prevedere, ai sensi dell’art.17, comma 1 lett. b) della legge 196/1997, un periodo di stage aziendale, che si svolge all’interno di un’impresa con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa, nella misura stabilita al successivo Cap. III, cpv.12.

Cod AMBITI FORMATIVI Sigla1 ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE A.F.I.1.1 Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico FOS1.2 Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo QA-Q1-Q2-SMI –

QOF1.3 Qualificazione di base abbreviata QBA1.4 Qualificazione post-biennio secondaria superiore QPB1.5 Specializzazione post-qualifica SPEC1.6 Corsi integrativi extra-curricolari FIEC1.7 Moduli professionalizzanti integrati con la Scuola Secondaria Superiore FIS1.8 Tirocini formativi e di orientamento TFO

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1.9 Apprendistato APPR

2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE A.F.S.2.1 Qualificazione superiore post-diploma QA-Q1-Q2-SS2.2 Raccordo Formazione/Lavoro di livello superiore FLS2.3 Tirocini formativi e di orientamento TFO

3 ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE A.F.C. e P.3.1 Aggiornamento AGG3.2 Perfezionamento/specializzazione PERF3.3 Riqualificazione professionale RIQ3.4 Riconversione professionale RIPR3.5 Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro AFL3.6 Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e CFL:

3.6 a - Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti FGA3.6 b - Percorsi formativi rivolti ai lavoratrici e alle lavoratrici impegnati in CFL FCFL

3.7 Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo ASFP3.8 Interventi per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione AFPA

4 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI A.F.A.S.4.1 Formazione Socio Assistenziale SOC4.2 Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità. HDC-DAD-DIS-

DIM5 AZIONI DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI A.S.P.N.5.1 Alfabetizzazione Informatica e lingua inglese AI e LI5.2 Euroformazione difesa EUDI

1. ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE (A.F.I.)

1. La formazione iniziale rappresenta un'offerta formativa, rivolta ai giovani ed ad adulti che intendono accedere al mercato del lavoro al termine dell'obbligo scolastico o al termine di fasi intermedie delle scuole secondarie superiori.

2. Essa offre la possibilità ai giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, orientati a non proseguire gli studi, di acquisire competenze professionali specifiche, più o meno compiute, spendibili nel mercato del lavoro

3. La formazione iniziale si rivolge:

a giovani ed adulti che hanno assolto l'obbligo scolastico;

a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico che intendono esercitare il diritto alla frequenza di attività formative nel sistema di formazione professionale regionale, per soddisfare l'obbligo formativo;

a studenti del 3°, 4°, e 5° anno degli Istituti secondari.

4. La formazione iniziale, inoltre, può essere rivolta a giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico, o ancora non ne sono stati prosciolti; in questo caso le attività saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione.

5. Attraverso la formazione iniziale si realizza, dunque, il diritto alla formazione sia per quei giovani che scelgono un percorso formativo diverso da quello scolastico, sia per quei giovani che la scuola non è riuscita a valorizzare: pertanto può essere considerata come strumento fondamentale di prevenzione del disagio e delle difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro di una fascia significativa della popolazione giovanile.

6. L'impianto formativo di questo ambito specifico è finalizzato alla educazione attiva e dovrà essere attuato secondo un processo di apprendimento che, facendo leva sull'esperienza di lavoro in laboratorio, fornisce le competenze di base, tecnico-professionali, tali da garantire una formazione completa del cittadino

7. La durata degli interventi varia in funzione delle tipologie e del profilo professionale di riferimento, da 60 a 1800 ore, se biennali.

8. Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito sono ricondotti a nove sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso, in ordine al percorso scolastico compiuto e ad eventuali esperienze lavorative, per:

il conseguimento di certificato di qualifica o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale.

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l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo che sarà rilasciato sotto forma di certificato di frequenza al termine delle attività.

1.1 - Formazione per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. (FOS)

Finalità: Consentire l'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze di base per supportare la scelta del successivo percorso di istruzione scolastica o di formazione professionale. Gli interventi, che si svolgeranno secondo le indicazioni dell'art.7 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione, saranno regolati da apposita convenzione tra istituzione scolastica e organismo attuatore secondo le indicazioni previste all'art. 6 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione e successive integrazioni.

Destinatari: Giovani

Requisiti di accesso:

Giovani con obbligo scolastico non assolto o non prosciolto;

Colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;

Durata: secondo accordi formalizzati con l'istituzione scolastica.

Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art.9 comma 3 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.

1.2 - Qualificazione di base post-scuola dell'obbligo. (QA - Q1 - Q2 – SMI - QOF)

Finalità: Consentire l'acquisizione di una specifica preparazione professionale finalizzata all'inserimento lavorativo qualificato, anche al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Destinatari: Giovani e/o adulti

Requisiti di accesso:

Obbligo scolastico assolto;

Colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;

Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento, e sino a 1800 ore se biennale. La durata dei percorsi, per l’assolvimento di obbligo formativo, potrà inoltre variare in funzione della età anagrafica dei giovani fino al compimento del 18^ anno di età.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

1.3 - Qualificazione di base abbreviata. (QBA)

Finalità: consentire, a chi è già in possesso di una preparazione scolastica superiore alla scuola media, o a chi ha già acquisito una esperienza lavorativa pertinente, di acquisire una qualifica di base secondo un percorso abbreviato che tiene conto delle competenze e conoscenze già acquisite, o di crediti formativi formalizzati già acquisiti.

Destinatari: Giovani e/o adulti

Requisiti di accesso:

frequenza di almeno un anno di Scuola Secondaria Superiore o esperienza lavorativa di un anno;

colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;

Durata: Da 450 a 600 ore in funzione del profilo professionale di riferimento e delle caratteristiche del "gruppo classe". Per l'acquisizione di qualifiche semplici relative a lavori stagionali, la durata potrà anche essere inferiore a 450 ore.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

1.4 - Qualificazione post biennio di Scuola Secondaria Superiore. (QPB)

Finalità: conseguimento di una qualifica professionale con maggiore contenuto culturale rispetto alla qualifica di base.

Destinatari: Giovani e/o adulti

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Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della EmigrazioneDipartimento Regionale Formazione Professionale

Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

Requisiti di accesso:

colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;

avere frequentato il biennio di Scuola Secondaria Superiore.

Durata: da 225 a 1800 (se biennale) ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

1.5 - Specializzazione post-qualifica (SPEC)

Finalità: completare e specializzare la preparazione professionale dei qualificati dalla Formazione Professionale su aspetti innovativi di particolare rilevanza per le imprese e per l'economia locale.

Destinatari: Giovani e/o adulti

Requisiti di accesso:

essere in possesso di una qualifica professionale di base pertinente rispetto all'area di specializzazione (qualifica ottenuta nell'ambito del sistema regionale o degli istituti professionali).

Durata: da 100 a 450 ore secondo il settore ed il profilo professionale di riferimento.

Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art.9 comma 3 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.

1.6 - Corsi integrativi extra-curricolari (FIEC)

Finalità: Fare acquisire ai destinatari conoscenze specifiche attraverso moduli professionalizzanti di interesse generale, quali ad esempio informatica, tecniche della comunicazione, economia aziendale, ecc..., che integrano le attività curricolari scolastiche.

Tali iniziative vanno organizzate in collaborazione con gli Istituti scolastici e sulla base di appositi protocolli d’intesa e/o convenzione.

Destinatari: studenti di 3°, 4° e 5° anno degli Istituti secondari (di norma non professionali)

Requisiti di accesso:

colloquio individuale di orientamento;

Durata: da 60 a 600 ore con possibilità di articolazione su un triennio, e di norma in orario extra-scolastico.

Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art.9 comma 3 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.

1.7 - Moduli di formazione professionale integrati con la Scuola Secondaria Superiore (FIS)

Finalità: attuare, in orario scolastico, percorsi integrati che abbiano una valenza secondo i casi, orientativa e formativa e/o professionalizzante, attraverso protocolli d’intesa in collaborazione tra istituti scolastici ed enti di formazione.

Nell'ambito della presente tipologia, è possibile attivare anche progetti di sostegno ai portatori di handicap nei percorsi di Scuola Secondaria Superiore. In tale caso il progetto dovrà, altresì, indicare il livello di integrazione tra le due istituzioni per il singolo partecipante.

Destinatari: Giovani

Requisiti di accesso: frequenza Istituto Secondario Superiore.

Durata: fino a 400 ore nell'arco di 2 anni.

Certificazione: certificato delle competenze rilasciato secondo le modalità indicate all'art.9 comma 3 del Decreto 9 agosto 1999 n. 323 del Ministro della Pubblica Istruzione e successive modifiche ed integrazioni e secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 70 del 13 marzo 2000.

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 10

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Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della EmigrazioneDipartimento Regionale Formazione Professionale

Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

1.8 - Tirocini formativi e di orientamento (TFO)

Finalità: Per Realizzare momenti di alternanza studio-lavoro agevolando le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico.

Le attività di tirocinio rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche del lavoro ed hanno finalità sia orientative, in quanto agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia formative e sono volte a:

sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso i giovani prevalentemente all'interno del sistema formativo;

produrre la socializzazione fra i tirocinanti ed imprese;

favorire la transizione nel lavoro ed in particolare l'inserimento di soggetti in difficoltà, rispetto al mercato del lavoro;

flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti;

Destinatari: giovani

Requisiti di accesso: avere assolto l’obbligo scolastico

Modalità di realizzazione:

Le attività si svolgeranno direttamente in azienda sulla base di apposite convenzioni con le aziende stesse, redatte secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n.142, e sulla base di un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non si svolga autonomamente.

Dovrà essere individuato il tutor responsabile dell’attività di tirocinio, che avrà il compito di assicurare raccordo tra le attività svolte in azienda ed i contenuti del percorso formativo individuato.

Durata: minimo 80 ore; la durata dell'intervento potrà aumentare sulla base delle disponibilità e/o delle esigenze della azienda e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:

non superiore a quattro mesi, se i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli Istituti professionali di stato, o allievi in attività di formazione professionale;

non superiore ai dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge 8 novembre1991, n.381, con l'esclusione dei soggetti indicati al successivo punto;

non superiore ai ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;

Lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno rispettare le indicazioni di cui alla circolare assessoriale del 20 ottobre 2000, n.26 pubblicata in G.U.R.S. 17 novembre 2000, n.52.

Certificazione: Dichiarazione delle competenze sottoscritta altresì dall’azienda ospitante

1.9 – Formazione nell’ambito dell’apprendistato (APPR)

Finalità: in attuazione dell’art.16 della legge 196/1997, le attività formative per apprendisti devono perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. La formazione nell’ambito dell’apprendistato è finalizzata anche all’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi del D.P.R. 12 luglio 2000, n.157

Destinatari: giovani

Requisiti di accesso: età non inferiore a 16 anni e non superiore a ventisei

Modalità di realizzazione: Il primo modulo dovrà essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa. I contenuti e le competenze da conseguire sono quelle previste dal D.M. 20 maggio 1999, n.179, pubblicato in G.U.R.I. 15 giugno 1999, n.138.

Durata: quella prevista per categorie professionali nei contratti collettivi nazionali di lavoro e non inferiore comunque a 120 ore annue

Certificazione: Dichiarazione delle competenze.

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 11

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

2. ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE (A.F.S.)

1. La formazione superiore raggruppa l'insieme delle iniziative formative professionalizzanti ai fini lavorativi riservate alle persone in possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore o di un titolo equivalente.

2. La durata degli interventi formativi varia di norma da 80 a 900 ore, ed in funzione di alcune tipologie o particolari profili professionali può estendersi sino ad un massimo di 1800 ore, se biennale.

3. Gli interventi formativi che sono ricondotti a tre sottotipologie, ognuna delle quali prevede particolari requisiti di accesso e, in ragione della specifica sottotipologia, consentono:

il conseguimento di certificato di qualifica superiore o di un certificato di specializzazione a seguito di esame finale.

l'acquisizione di specifiche competenze e relativo credito formativo.

il conseguimento di un diploma di specializzazione regionale a seguito di esame finale.

4. Si rivolge a giovani e/o adulti in possesso di un titolo di Scuola Secondaria Superiore.

2.1 - Qualificazione superiore post-diploma (Q A – Q1- Q2- S.S.S.)

Finalità: Conseguimento di una qualifica professionale superiore finalizzata all'inserimento lavorativo.

Destinatari: giovani e/o adulti

Requisiti di accesso:

possesso di un diploma di Scuola Secondaria Superiore;

Colloquio individuale di orientamento con analisi formalizzata delle conoscenze e competenze possedute;

Durata: da 225 a 900 ore, in funzione del profilo e del settore professionale di riferimento, e sino a 1800 ore se biennale.

Certificazione: Certificato di qualifica superiore.

2.2 - Raccordo formazione/lavoro di livello superiore. (FLS)

Finalità: Inserimento lavorativo mirato, dipendente o autonomo, su un profilo professionale superiore specifico corrispondente a sbocchi occupazionali già identificati da parte di una o più imprese. In funzione del tipo di sbocco occupazionale previsto, le iniziative possono articolarsi come segue:

raccordo per l'inserimento al lavoro dipendente

raccordo per l'avvio alla imprenditoria giovanile e femminile

raccordo per l'avvio al lavoro autonomo professionale. In tale tipologia possono rientrare anche le iniziative preparatorie all'esercizio di professioni autonome.

Destinatari: giovani diplomati

Requisiti di accesso: disoccupati ed inoccupati;

Durata: sino a 450 ore;

Certificazione: attestato di frequenza.

2.3 - Tirocini formativi e di orientamento (TFO)

Finalità: Realizzare momenti di alternanza studio-lavoro per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro potranno promuoversi tirocini formativi e di orientamento destinati a soggetti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Le attività di tirocinio rappresentano uno strumento innovativo nelle politiche del lavoro ed hanno finalità sia orientative, in quanto agevolano le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia formative e sono volte a:

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 12

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Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della EmigrazioneDipartimento Regionale Formazione Professionale

Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

sostenere il processo di apertura e di accoglienza delle imprese verso i giovani prevalentemente all'interno del sistema formativo;

produrre la socializzazione fra i tirocinanti ed imprese;

favorire la transizione nel lavoro ed in particolare l'inserimento di soggetti in difficoltà, rispetto al mercato del lavoro;

flessibilizzare l'offerta formativa in ragione delle esigenze degli utenti;

Destinatari: giovani

Requisiti di accesso: diploma di Scuola Secondaria Superiore

Modalità di realizzazione:

Le attività si svolgeranno direttamente in azienda sulla base di apposite convenzioni stipulate con le aziende stesse redatte secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n.142 sulla base di un progetto formativo e di orientamento, nel caso in cui non si svolga autonomamente.

Dovrà essere individuato il tutor responsabile dell’attività di tirocinio, che avrà il compito di assicurare raccordo tra le attività svolte in azienda ed i contenuti del percorso formativo individuato.

Durata: minimo 80 ore; la durata dell'intervento potrà aumentare sulla base delle disponibilità e/o delle esigenze della azienda e comunque nel rispetto delle seguenti indicazioni:

non superiore a quattro mesi, se i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca, nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondaria anche non universitaria, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi in attività di formazione professionale;

non superiore ai dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della Legge novembre 1991, n.381, con l'esclusione dei soggetti indicati al successivo punto;

non superiore ai ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap;

Lo svolgimento delle attività di tirocinio dovranno rispettare le indicazioni di cui alla circolare assessoriale del 20 ottobre 2000, n.26 pubblicata in G.U.R.S. 17 novembre 2000, n.52.

Certificazione: Dichiarazione delle competenze sottoscritta altresì dall’azienda ospitante

3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (A.F.C. e P.)

1. La formazione continua e permanente occupa sempre più spazio all'interno delle politiche formative regionali, nazionali e comunitarie. Essa rappresenta, all'interno dell'attuale scenario economico-sociale caratterizzato da continui e profondi cambiamenti, una risorsa primaria ed uno strumento fondamentale per lo sviluppo e l'adeguamento delle professionalità inserite a vari livelli nel mercato del lavoro.

2. Con la formazione continua e permanente si intende supportare l'individuo, nell'arco di tutta la vita, nel processo di adeguamento delle proprie competenze e conoscenze e della professionalità ai processi di innovazione aziendale a livello tecnico, produttivo, organizzativo e scientifico.

3. I destinatari degli interventi formativi, che rientrano in questo ambito, sono pertanto:

le lavoratrici ed i lavoratori (sia autonomi che dipendenti): per consentire il recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per sostenere i percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di trasformazione ed innovazione del lavoro;

le imprese dei vari settori economici: come fattore di competitività e di innovazione aziendale per adattarsi ai mutamenti e migliorare i processi, i prodotti e i servizi offerti;

le aree geografiche locali: come fattore di accompagnamento e facilitazione dei progetti territoriali di sviluppo promossi dagli enti locali.

4. Per tutte le tipologie di formazione continua, il dialogo sociale deve rappresentare una priorità per la costruzione dei piani di intervento.

5. Gli interventi formativi che rientrano in questo ambito si riferiscono a otto sottotipologie e si rivolgono nello specifico alle lavoratrici ed ai lavoratori consentendo:

il conseguimento di certificati o diploma di qualifica e specializzazione

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 13

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

l'acquisizione di specifiche competenze

6. Per alcune sottotipologie è previsto specificamente l'esame finale.

3.1 - Aggiornamento (AGG)

Finalità: Consentire ai partecipanti di aggiornare e mantenere le conoscenze o le abilità su uno o più argomenti direttamente legati alla professione svolta, da attuarsi attraverso moduli formativi specifici.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori, autonomi o dipendenti, ai vari livelli di professionalità.

Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta.

Durata: Moduli da 15 a 90 ore, con possibilità di combinare più moduli di aggiornamento in cicli ricorrenti sull'arco dell'anno e sino ad un massimo di 150 ore.

Certificazione: certificato delle competenze ed attestato di frequenza.

3.2 - Perfezionamento (PERF)

Finalità: Consentire ai destinatari di ampliare o arricchire la propria professionalità con finalità di promozione professionale o di mobilità lavorativa

Destinatari:

Giovani e/o adulti disoccupati ivi compresi lavoratori interessati da misure di politica del lavoro (CIG, CIGS, Mobilità, LSU-LPU-PIP)

Lavoratrici e lavoratori, sia dipendenti che autonomi

Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta

Durata: da 100 a 400 ore secondo i settori.

Certificazione: certificato di specializzazione.

3.3 - Riqualificazione professionale (RIQ)

Finalità: Fare acquisire alle lavoratrici ed ai lavoratori competenze richieste a seguito di processi di innovazione aziendale che comportino l'introduzione di nuove tecnologie, modificazioni dell'organizzazione del lavoro o altre innovazioni di tipo strutturale di adeguamento significativo della professionalità del personale.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori, sia autonomi che dipendenti, (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).

Requisiti di accesso: possesso di un livello di formazione o di esperienza professionale di partenza.

Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il Dipartimento F.P.

Durata: definita di volta in volta sulla base degli obiettivi e delle condizioni iniziali specifiche; i corsi di riqualificazione vanno programmati nell'ambito di esplicite intese aziendali.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

3.4 - Riconversione professionale. (RIPR)

Finalità: Acquisizione di una professionalità completa, diversa da quella posseduta, che consente alle lavoratrici ed ai lavoratori intenzionati a reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di abbandono dell'attività professionale, o favorire la ricerca di una diversa collocazione lavorativa.

Tali iniziative devono essere promosse in accordo con aziende o in relazione ad accordi o patti d’area o territoriali già siglati, associazioni di categoria, enti locali, parti sociali.

Destinatari:

disoccupati di lunga durata di età avanzata, (oltre i 29 anni)

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 14

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

lavoratrici e lavoratori in C.I.G. e/o minacciati da processi di riconversione aziendale o di settore (ivi compresi gli operatori del sistema scolastico formativo regionale).

Requisiti di accesso: possesso di una qualifica o di una professionalità riconosciuta

Modalità: gli interventi rivolti agli operatori del sistema formativo regionale saranno realizzati secondo le previsioni concertate con il Dipartimento F.P.

Durata: definita di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere e delle caratteristiche dei singoli candidati e comunque non superiori alle 900 ore.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

3.5 - Percorsi di qualificazione in alternanza tra formazione e lavoro (AFL)

Finalità: Tipologia di grande rilevanza che può rappresentare una alternativa rispetto ai percorsi tradizionali di qualificazione iniziale. Tali percorsi sono caratterizzati da una successione alternata ed interdipendente di fasi presso un centro di formazione e fasi in azienda, per il raggiungimento di obiettivi formativi comuni. Nell'ambito di tale tipologia, il lavoro deve essere strutturato in modo tale da poter avere una valenza formativa e l'impresa deve assumere una responsabilità diretta nel raggiungimento degli obiettivi formativi, a fianco dell'organismo di formazione. Modalità particolarmente rivolta alle lavoratrici ed ai lavoratori che hanno bisogno di rimotivazione allo studio tramite una esperienza positiva inizialmente centrata sulla pratica operativa e la responsabilizzazione individuale, per "riscoprire" in modo induttivo il valore della preparazione teorica.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori occupati

Requisiti di accesso: nessuno in particolare se non quelli che ne definiscono la categoria di destinatari.

Durata: da 300 ore a 600 ore in funzione del settore e del profilo professionale di riferimento. Di norma il percorso è biennale.

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

Nel caso di intervento formativo che integra le misure occupazionali PIP (Piani di inserimento Professionale):

Destinatari: Lavoratrici e lavoratori impegnati in PIP (Piani di inserimento Professionale).

Requisiti di accesso: definiti di volta in volta sulla base della qualifica specifica da raggiungere.

Durata: in questo ultimo caso la durata delle attività formative dovrà consentire il rispetto delle percentuali stabilite dalla normativa di riferimento. (460 - 600 ore)

Certificazione: certificato di qualifica professionale.

3.6 - Percorsi formativi in attuazione dei contratti di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro

Finalità: acquisizione di professionalità medie o elevate ed agevolazione dell’inserimento professionale all’interno dei contratti di lavoro a causa mista: apprendistato e CFL.

Modalità di realizzazione:Tenuto conto delle esigenze prevalenti di piccole e medie imprese con livelli elevati di dispersione dei giovani apprendisti ed assunti con CFL, i progetti dovranno comprendere iniziative significative di promozione e di formazione aziendale. Progetti aziendali potranno essere attivati in presenza di un numero sufficiente di partecipanti non inferiori comunque a 10. Oltre alle azioni di promozione e di accompagnamento ogni progetto dovrà comportare una formulazione del contratto individuale di formazione, sottoscritto dal giovane, dall'impresa e dal centro di formazione.

3.6.a - Percorsi formativi rivolti a giovani apprendisti (FGA) Il percorso formativo dovrà rispettare le indicazioni contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro del

19 maggio 1999 e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dai giovani apprendisti e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori impegnati in contratti di apprendistato

Requisiti di accesso: contratto di apprendistato; l’accesso è inoltre vincolato al rispetto delle priorità individuate dal Dipartimento F.P. nel Piano di formazione esterna per apprendisti.

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 15

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

Durata: 120 ore annue.

Certificazione: attestato di frequenza

Vincoli: Ogni Organismo dovrà prevedere, nell’ambito dell’attività programmata, almeno un intervento in ogni CFP rivolto a 15 apprendisti. L’Assessorato in fase di definizione del Piano si riserva di dislocarne lo svolgimento in funzione del fabbisogno formativo espresso dalle aziende interessate.

3.6.b - Percorsi formativi rivolti alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con CFL (FCFL)

Il percorso formativo dovrà essere costruito sulla base delle indicazioni normative in materia e dovrà tenere conto dei livelli di competenza posseduti dagli assunti con CFL e dei fabbisogni formativi individuali a tale riguardo.

Destinatari: lavoratrici e lavoratori assunti con CFL

Requisiti di accesso: contratto di formazione e lavoro

Durata: 160 ore annue.

Certificazione: attestato di frequenza

3.7 - Interventi finalizzati all'adeguamento del sistema formativo (ASF)

Finalità: Adeguare il sistema formativo, inteso nella sua accezione più ampia, in vista del consolidamento a regime della sua integrazione funzionale con il sistema scolastico. Gli interventi programmabili riguardano l’aggiornamento e la qualificazione, che consentono l'acquisizione di competenze didattico-formative e/o organizzativo-gestionale spendibili per il funzionamento di attività agenziali.

Le modalità di svolgimento delle attività rivolte agli Operatori del sistema della formazione saranno debitamente concordate con l'Amministrazione regionale in relazione a caratteristiche dei destinatari, tipologie di intervento e localizzazione delle attività.

Destinatari: Operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico

Requisiti di accesso: contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Durata:

da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento

450 ore per attività di qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale e personale del sistema scolastico

450 ore per attività di qualificazione del personale non docente

Certificazione:

attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento

certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione

Nel caso di azioni di aggiornamento specifiche di formazione formatori finalizzata all'abilitazione in materia di HACCP la programmazione degli interventi dovrà:

rispettare il programma didattico "tipo" debitamente autorizzato dall'Assessorato Regionale della Sanità, nel quadro del protocollo d'Intesa sottoscritto con questa Amministrazione e con l'Ente Bilaterale per il Turismo Siciliano (EBRTS), gusta Determina assessoriale del 30 dicembre 1999;

essere destinato a lavoratrici e lavoratori impiegati nel sistema formativo regionale o nel sistema scolastico che sono in possesso del Diploma di Agrotecnico, Tecnico Chimico oppure del Diploma di Laurea in: Biologia, Scienze Naturali, Chimica, Agraria, Medicina, Veterinaria e che potranno essere impegnati nella erogazione di attività di HACCP, settore alimentare.

avere una durata di 80 ore.

Certificazione: attestato di frequenza

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Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

3.8 - Interventi per il personale dipendente della Pubblica Amministrazione (AFPA)

Finalità: Consentire l'adeguamento delle competenze del personale dipendente della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle funzioni di "Middle Management". Promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della Pubblica Amministrazione, anche al fine di sostenere l'innovazione, nel quadro della riorganizzazione dei servizi e del funzionamento degli uffici.

Destinatari: Lavoratrici e lavoratori

Requisiti di accesso: dipendente della Pubblica Amministrazione

Durata:

da 60 ore a 150 ore per le attività di aggiornamento

da 300 a 450 ore per attività di qualificazione

Attestato rilasciato:

attestato di frequenza, per le attività di aggiornamento

certificato di qualifica professionale, per le attività di qualificazione

4. ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER AMBITI SPECIALI (A.F.A.S.)

4.1 - Formazione Socio Assistenziale (SOC)

Finalità: qualificazione finalizzata a figure professionali operanti nel settore sociale nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui alla L.r. 5 maggio 1986 n. 22, individuati dal Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988 modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 giugno 1996 (pubblicato sulla GURS n.40 del 10 agosto 1996 - parte I). Tali riferimenti normativi dovranno essere riportati nel formulario. Eventuali diverse esigenze formative manifestate da enti locali e/o organizzazioni di categoria dovranno essere opportunamente documentate ed allegate agli interventi formativi proposti.

Destinatari:

a) soggetti privi di diploma di Scuola Secondaria Superiore

b) soggetti in possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore

Requisiti di accesso per entrambe le categorie di destinatari, in dipendenza della figura professionale:

Assolvimento dell'obbligo scolastico

Possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Durata: 900 ore annue e 1800 ore biennale

Certificazione:

Certificato di qualifica professionale per i soggetti di cui alla lett.a).

Diploma di specializzazione per i soggetti di cui alla lett.b).

4.2 - Formazione iniziale per soggetti con deficit di opportunità. (HDC-DAD-DIS-DMI)

Finalità: Preparare i soggetti all'integrazione sociale e lavorativa.

Tali iniziative vanno progettate ad hoc, tenendo conto dell'utenza, dei vincoli legati alle condizioni oggettive e soggettive.

Destinatari: Giovani e adulti

Requisiti di accesso: disabili, disadattati sociali, detenuti adulti, detenuti minori,

Durata: DAD da 350 a 900 ore

DIS Da 500 a 900 ore

DMI Da 500 a 1800 ore (se biennale)

Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 17

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Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e della EmigrazioneDipartimento Regionale Formazione Professionale

Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego

HCD Da 900 a 1800 ore (se biennale) (Orientamento e Preformazione)

Certificazione: Attestato di frequenza e/o certificato di qualifica professionale e/o attestato di abilitazione e/o certificato di specializzazione a secondo della tipologia dell'intervento.

5. ATTIVITA' DI SUPPORTO A PROGETTI NAZIONALI (A.S.P.N.)

5.1 - Alfabetizzazione informatica e lingua inglese (AI e LI) 1. Nell’ambito delle attività di supporto al programma nazionale straordinario 2000/2 di alfabetizzazione

informatica e lingua inglese per le aree dell’obiettivo 1 ammesso a contributo a carico del Fondo nazionale per l’occupazione (ex L. 23 dicembre 1999 n. 488) con Delibera n. 14/2000 del C.I.P.E. e Delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., al fine di assicurare il supporto logistico – organizzativo necessario, fornendo inoltre l’impiego di personale docente qualificato per l’attività didattica in informatica e lingua inglese, gli Organismi programmeranno attività formative brevi secondo i contenuti progettuali del Programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:

ProvincieN.

destinatariN. ore informatica

in aula (28)N. ore inglese in

aula (40)Totale

FormazioneAgrigento 905 1.689 2.413 4.103Caltanissetta 872 1.628 2.325 3.953Catania 3.466 6.470 9.243 15.713Enna 617 1.152 1.645 2.797Messina 2.353 4.392 6.275 10.667Palermo 4.368 8.154 11.648 19.802Ragusa 556 1.038 1.483 2.521Siracusa 1.101 2.055 2.936 4.991Trapani 783 1.462 2.088 3.550  15.021 28.039 40.056 68.095

2. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., “Italia Lavoro Spa” – Unità Territoriale della Sicilia, Via Emerico Amari, n.124 Palermo -, l’estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.

3. Si fa presente che l’Amministrazione assegna valore di priorità all’attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.

5.2 - Attività di supporto del programma nazionale “Euroformazione difesa”(EUDI)

1. Al fine di assicurare il supporto logistico – organizzativo necessario, fornendo inoltre l’impiego di personale docente qualificato per l’attività didattica necessaria gli Organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del Programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:

Province N. destinatari N.corsi OreCatania 1.020 68 4.456

Messina 1.545 103 7.786

Palermo 765 51 4.756

Siracusa 330 22 2.532

Trapani 405 27 3.386

  TOTALE 4.065 271 22.9162. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il Dipartimento formazione professionale l’estratto

progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.

3. Si fa presente che l’Amministrazione assegna valore di priorità all’attuazione degli interventi sopra specificati e si riserva la facoltà di considerare la relativa premialità in sede di valutazione.

Cap. III - CONTENUTI PROGETTUALI

Nella formulazione degli interventi formativi, dovranno rispettarsi le sottospecificate indicazioni:

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1. I progetti formativi proposti di durata pari o superiore a 900 ore annuali dovranno prevedere, competenze specifiche di base, che si riferiscono alle seguenti discipline:

lingua inglese

informatica di base

organizzazione aziendale

diritto del lavoro e sindacale

igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dl.626/94)

economia di base (incluso gli effetti di impatto sull’applicazione dell’EURO)

2. Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere indicato il settore, comparto e sub-comparto nonché il codice di collocamento relativo.

3. Per ogni intervento che prevede una qualifica professionale, dovrà essere accertata e dichiarata e la conformità ad eventuali leggi e normative nazionali o regionali di settore che ne definiscono le specificità, nonché la rispondenza a particolari esigenze territoriali che offrano concrete possibilità di sbocchi occupazionali.

4. Nell’individuazione di interventi formativi viene fissato il numero di allievi da ammettere al finanziamento delle attività corsuali dei seguenti settori:Settore N° allievi

COMMERCIO E SERVIZI” – “TURISMO” – “OPERATORI SOCIALI”- “INDUSTRIA e ARTIGIANATO”

- 15 allievi

SETTORE RECUPERO SOCIALE - Da 8 a 12 allievi: interventi per soggetti disabili (HDC)

- da 8 a 10 allievi : interventi per detenuti adulti e minori (DMI- DAD) e DIS

AGRICOLTURA - 15 allievi

5. Limitatamente agli interventi di aggiornamento e di obbligo formativo il numero massimo dei destinatari da ammettere alle attività viene elevato fino a 25 unità, nel rispetto comunque della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene dei locali adibiti ad uso scolastico formativo Per gli interventi di formazione continua il limite minimo di allievi è di 8 unità.

6. Inoltre, limitatamente a casi particolarmente significativi e debitamente motivati (interventi concertati con scuole pubbliche, allievi in convitto o semi-convitto presso istituti ecc.) il numero degli allievi può superare il limite posto di 15 unità.

7. Il monte ore degli interventi formativi Q1, Q2, QA, S.M.I., QOF e S.S.S. rientranti nei seguenti settori dovranno rispettare i seguenti limiti:

settore Tipologia corsale Ore

“COMMERCIO E SERVIZI” – “TURISMO” - “SOCIALE”

- Interventi formativi di qualificazione - 900 ORE

“INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Interventi formativi di qualificazione - 900 ore

“AGRICOLTURA” - Prima formazione agricola- Conduttore azienda agricola- Interventi formativi di qualificazione

- 600 ore- 600 ore- da 225 a 600 ore

8. Attesa la rilevanza dell’apprendimento pratico nel luogo dove l’attività professionale di riferimento viene svolta normalmente, valutati i particolari fabbisogni formativi del profilo professionale di riferimento con esclusione per gli interventi formativi del settore Recupero Sociale, è obbligatorio che il progetto, nell’attività formativa pratica, preveda “stage aziendale”, tranne che nelle attività di formazione continua e permanente e nei progetti di durata inferiore a 150 ore.

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9. La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata al Gruppo III/FP comunque prima dell’avvio delle attività e dovrà espletarsi a compimento almeno del 30% dell’attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.

10. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all’interno della attività didattica.

11. Il monte ore delle attività pratiche, quali “stage”, “esercitazioni pratiche”, “tirocini” e “project work”, non potrà superare in percentuale il totale del monte ore previsto nel progetto, nella misura sotto indicata per ogni settore:

Agricoltura 60%, di cui almeno il 20% per stage aziendale;

Commercio e Servizi 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale;

Industria e Artigianato 60%(Q/A – Q/2)) – 50%(Q/1), di cui almeno il 30% per stage aziendale;

Operatori Sociali 30%, di cui almeno il 25% per stage aziendale;

Recupero Sociale 50%, di cui la parte relativa allo stage aziendale verrà stabilita dalla natura dell’intervento e dalla tipologia dei destinatari;

Turismo 50%, di cui almeno il 30% per stage aziendale.

12. I tirocini effettuati durante l’attività corsuale di qualificazione verranno computati ai fini del raggiungimento della percentuale di attività pratica. In quest'ultimo caso il percorso di tirocinio sarà dunque inserito nel progetto formativo redatto secondo il formulario a cui andrà allegata la convenzione con l'azienda, redatta secondo lo schema di cui al D.M. 25 marzo 1998 n.142.

13. Per favorire un efficace sviluppo dei processi formativi ed arricchire il contenuto metodologico e didattico è consentito il ricorso a personale esperto con contratto per prestazione specialistiche, secondo le modalità di seguito.

14. Gli interventi formativi del settore TURISMO, per i quali è richiesto come titolo di accesso il Diploma di istruzione secondaria di II grado, dovranno prevedere, nella programmazione didattica della lingua straniera, l’intervento di un esperto di madre lingua. Inoltre per quegli interventi formativi destinati ai funzionari della Pubblica Amministrazione, si ravvisa l’opportunità di prevedere, nella programmazione didattica, l’intervento di un esperto in materia di “Organizzazione Pubblica, Gestione, Controllo e Federalismo Fiscale”, il cui coinvolgimento sarà appositamente concordato con l’organo regionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale istituita con DPR 20 ottobre 1998 n. 396.

15. L’intervento degli esperti, previsto come codocenza, non potrà superare complessivamente il 6% del totale del monte ore previsto; solo nel caso indicato al precedente punto 14 detto intervento non potrà superare il 12%, aumentato fino al 20% per le attività di aggiornamento destinate ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

16. Limitatamente ai soli interventi finalizzati all’adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l’intera durata del corso.

17. Gli interventi formativi programmati, in sede di attuazione, dovranno rispondere a standard di funzionamento che garantiscano le funzioni di raccordo con il territorio e con il mercato, pertanto dovranno essere frutto di una attività nella quale sono state adottate metodologie anche organizzative finalizzate al raccordo tra dati di contesto, rilevazione di fabbisogno ed individuazione di risultati. A tal fine gli Organismi Attuatori sono tenuti ad istituire, a livello provinciale, apposito “Team group” che attraverso l’adozione di una serie di strumenti garantisca lo svolgimento delle funzioni predette. Detto “Team group” garantirà anche la verifica dell’andamento delle attività in termini di metodi e contenuti, ed inoltre la valutazione dei risultati conseguiti.

18. Il “Team group” dovrà essere composto da operatori che assolvono le attività di:

progettazione di percorsi formativi, piani innovativi e collaborazioni

monitoraggio delle azioni formative

marketing e piani di comunicazione

rapporti e collaborazioni interregionali e transnazionali

produzione sussidi didattici

supportare le attività di docenza

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controllo e valutazione degli esiti

19. I risultati delle attività effettuate dai Teams saranno relazionati periodicamente, con cadenza bimestrale, al Gruppo III/FP del Dipartimento formazione professionale.

Cap. IV - CERTIFICAZIONI

1. Il sistema di certificazione delle competenze acquisite costituisce l’elemento più significativo della innovazione del sistema formativo poiché consente l’avvio del mutuo riconoscimento dei titoli tra i sistemi formazione professionale, istruzione e lavoro.

2. Tipologie di certificazione:

a. Certificato di qualifica professionale : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di qualificazione professionale che costituisce titolo per l’esercizio di una attività ben definita con capacità acquisite di utilizzare i relativi strumenti e tecniche;

b. Certificato di specializzazione : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi rivolte a personale già in possesso di una qualifica professionale e costituisce titolo per l’esercizio di una attività corrispondente ad un lavoro di tipo tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o che comporta responsabilità di coordinamento operativo;

c. Certificato di qualifica superiore : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi di percorsi post-diploma di durata non superiore ai due anni, che richiedono conoscenze ed attitudini di livello superiore e costituisce titolo per svolgere attività autonoma ed indipendente che comporta responsabilità di programmazione e/o amministrazione e/o gestione;

d. Diploma di specializzazione : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi successivi ad una formazione superiore completa (laurea) e costituisce titolo per svolgere attività che comportano la padronanza dei principi scientifici della professione;

e. Certificato di competenze : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, a seguito di percorsi formativi e professionalizzanti, e costituisce titolo per l’acquisizione di competenze relative ad una professionalità non compiuta. Ha valore di credito formativo per il rilascio di altro attestato;

f. Attestato di abilitazione : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore, vidimato e repertoriato dall’Amministrazione regionale, a seguito di esame, al termine di percorsi finalizzati all’esercizio di una mansione specifica nel rispetto delle norme previste dalle singole leggi di riferimento;

g. Attestato di frequenza : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore a seguito di frequenza a percorsi formativi e non è subordinato al superamento di esame finale.

N.B. : Nel caso di interventi di aggiornamento gli attestati di frequenza saranno vidimati e repertoriati dall’Amministrazione regionale, solo nel caso in cui la frequenza sia uguale o maggiore della durata oraria dell’intervento; a richiesta degli interessati, l’attestato potrà contenere giudizi di valutazione sul processo di apprendimento.

h. Dichiarazione delle competenze : viene rilasciato dal Soggetto Attuatore al termine di iniziative di tirocinio, e non è subordinato al superamento di esame finale.

3. La certificazione finalizzata al passaggio fra i sistemi formazione ed istruzione e viceversa dovrà tenere conto delle disposizioni di cui al D.M. pubblica istruzione n.323 del 9 agosto 1999 ed al DPR n.257 del 12 luglio 2000 e secondo il modello allegato al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.70 del 13 marzo 2000.

Cap V- TUTORING DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI AZIENDALI

1. Al fine di ottimizzare lo sviluppo del processo formativo, gli Organismi assicureranno lo svolgimento obbligatorio di azioni specialistiche di tutoraggio delle azioni formative (formazione iniziale, superiore, continua e permanente ed ambiti speciali) sulle attività formative svolte nei singoli centri di formazione.

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2. Possono inoltre, sulla scorta di appositi accordi con organizzazioni di categoria, enti bilaterali ed imprese, essere programmati interventi di tutoraggio per azioni di supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.

3. In assenza dei predetti accordi le attività andranno comunque programmate, anche al fine di perfezionare l’impiego dei predetti operatori a servizio delle attività promosse da aziende ed operatori di settore, e rese disponibili quale offerta specialistica per le precipue esigenze che saranno progressivamente individuate dagli Organi competenti, centrali e periferici, dell’amministrazione del lavoro.

4. Si specifica che tutti gli Operatori Tutor, nell’ambito del monte ore di impegno contrattuale previsto dal C.C.N.L., saranno impiegati per l’90% in attività tutorali interne alle azioni formative del Centro da cui dipendono e per il restante 10% per lo svolgimento di attività a supporto specifico allo svolgimento di tirocini formativi, stage aziendali e borse di autoimpiego.

5. Tutti gli Organismi sono obbligati a trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno al Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego – area IV Formazione- l’elenco provinciale degli Operatori Tutor distinto per singolo CFP, utilizzando l’apposito modello allegato, nel quale andranno evidenziate le ore di impegno dell’Operatore Tutor impiegato;

6. Gli organismi avranno cura di osservare le disposizioni impartite con la circolare assessoriale 20 ottobre 2000, n.26, in materia di tirocini formativi e di orientamento.

Cap. VI - COSTI

1. Per la determinazione dei costi si rinvia al Cap.V – Costi - della Parte II della presente Direttiva

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PARTE II – GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI

PREMESSA

1. In applicazione degli art. 5 e 6 della L.r.24/76 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi regionali nn.36/90, 27/91 e 25/93, con riguardo alla contrattazione decentrata regionale, ex art 10 CCNL 1994/1997, approvata nella seduta di Giunta regionale del 17 novembre 1998, e al C.C.N.L. degli operatori della Formazione Professionale, nonché delle previsioni generali e di principio di cui all’art. 17 della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione, delle leggi regionali nn.10/99 e 24/2000, l’Assessore Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione emette le seguenti disposizioni in materia di gestione delle azioni formative, per la regolare utilizzazione del contributo al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché la coerenza con il piano formativo approvato.

Cap. I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE

1. Requisiti e modalità per la partecipazione

1. Il programma approvato viene attuato attraverso lo svolgimento di iniziative nel rispetto della durata prevista, dell’articolazione programmata e della ubicazione territoriale approvata; la realizzazione delle attività è subordinata alla concessione del contributo assegnato con Decreto Direttoriale registrato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale del Lavoro.

2. Proposte di modifiche ed integrazioni al Piano Regionale dell’Offerta Formativa approvato non saranno successivamente accoglibili, se non nei casi e nei limiti che l’Ufficio valuterà singolarmente.

2. Soggetti Attuatori

1. L’Assessorato Regionale al Lavoro per lo svolgimento delle iniziative inserite nel Piano Regionale dell’Offerta Formativa si avvale dei soggetti di cui all’art. 4 della L.r. n.24/1976, di seguito indicati come “Soggetto Attuatore”.

3. Destinatari Interventi Formativi

1.Possono iscriversi ai corsi di formazione finanziati ai sensi della L.r. n.24/1976 i soggetti, residenti in Sicilia, che abbiano i requisiti di cui all’art. 3 della citata legge, nonché i requisiti di accesso (titolo di studio, posizione nei confronti dell’ufficio di collocamento, tipologia dei destinatari, etc) specificatamente previsti, per ciascuna tipologia corsale.

Cap. II - OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1.Obblighi generali

1. IL Soggetto Attuatore del finanziamento è tenuto all’adempimento dei seguenti obblighi:

a. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;

b. osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta della Giunta regionale del 17 novembre 1998 e delle vigenti disposizioni;

c. predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;

d. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;

e. comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività formative, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dalla D.L.vo 19 settembre 1994, n.626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal DL.vo 242/96;

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f. mantenere presso la sede dell’attività corsuale i registri didattici;

g. adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singola azione formativa, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;

h. documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;

i. snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro;

2. Obblighi nei confronti del Dipartimento Formazione Professionale propedeutici all’inizio dell’attività.

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il Disciplinare c/o il Dipartimento formazione professionale a firma esclusiva del legale rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica del decreto di approvazione del Piano Regionale dell’Offerta Formativa, la seguente documentazione :

a. Autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del Soggetto Attuatore;

b. convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dal Dipartimento formazione professionale, da esplicare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione Sicilia ed abilitato alle operazioni di Banca, attraverso l’istituzione di tre distinti conti, A - Personale, B - Gestione e Consumi e C – Allievi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l’Ufficio Registro, in duplice originale in bollo ed una copia;

c. verbale di elezione o di nomina del Consiglio di Amministrazione, in copia autenticata ovvero aucertificazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente C.d.A. comunicato all’Amministrazione regionale;

d. copia della richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell’avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere direttamente a tale adempimento, qualora il Soggetto Attuatore intenda avvalersene;

e. autocertificazione iscrizione al R.E.A;

f. copia autenticata dello statuto vigente ovvero autocertificazione a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza di quello in possesso dell’Amministrazione.

2. Al momento dell’avvio dell’attività formativa, il Soggetto Attuatore provvederà a comunicare tempestivamente al Gruppo III/FP e Gruppo V/FP la data di inizio dei corsi, con l’avvertenza di effettuare un’unica comunicazione cumulativa e non già singole comunicazioni che comporterebbero sicuro intralcio alla speditezza dell’attività amministrativa conseguente.

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì a comunicare, con nota a firma del legale rappresentante, al competente gruppo V/FP del Dipartimento Formazione Professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.

3. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O. propedeutici all’inizio dell’attività.

1. Entro dieci giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività didattica, il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere all’U.P.L.M.O. competente per territorio la seguente documentazione:

a) comunicazione della data inizio dell’attività;

b) comunicazione della ubicazione della sede di svolgimento del corso (distinguendo la sede utilizzata per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, se diversa da quella di svolgimento delle lezioni teoriche);

c) relazione attività di orientamento e informazione;

d) la documentazione della eventuale pubblicità;

e) verbale di selezione degli allievi, unitamente a relazione dettagliata su criteri e metodi di selezione;

f) richiesta di vidimazione dei registri delle presenze allievi e contabili;

g) autocertiifcazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.

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h) progetto didattico contenente:

articolazione del programma didattico, specificando le ore destinate alla teoria con quelle destinate alle ore di pratica, stage e/o project work;

calendario settimanale delle lezioni;

elenco del personale docente a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno, a tempo parziale, prestazione occasionale e a contratto interinale, incluso il personale di sostegno e secondo istruttore, distinto per: corso, numero di ore, materia di insegnamento, numero di ore destinate alle attività di sperimentazione;

2. L’U.P.L.M.O., competente per territorio, dovrà restituire i registri vidimati prima dell’inizio della attività formativa.

4. Obblighi nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro propedeutici all’inizio dell’attività

1. Entro trenta giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività didattica, il Soggetto Attuatore deve trasmettere all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio la seguente documentazione:

a. comunicazione della data d’inizio dell’attività;

b. richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;

c. certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;

d. autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche;

5. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O e dell’Ispettorato del Lavoro successivi all’avvio attività

1. Il Soggetto Attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l’inizio delle attività formative, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del Lavoro) la documentazione di seguito elencata:

a. sede di ubicazione definitiva dello svolgimento dell’attività corsale, nei casi in cui era stata individuata una sede provvisoria, con indicazione della sede da destinare alle ore di teoria se diversa da quella da destinare alle ore di pratica;

b. elenchi dei destinatari con dati anagrafici, residenza e condizione professionale, con indicazione dell’eventuale frequenza di disabili;

c. calendario delle lezioni su base mensile;

d. denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle azioni formative;

e. elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione);

6. Diritti del Soggetto Attuatore

1. Al Soggetto Attuatore sono riconosciuti i seguenti diritti:

a. essere informati preventivamente dell’effettuazione del controllo finanziario e contabile del rendiconto;

b. farsi assistere da persone da loro scelte durante il controllo;

c. conoscere l’esito del controllo;

d. presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni sui predetti risultati e comunque entro i termini fissati dagli organi di controllo e nei tempi compatibili con le scadenze fissate dall’autorità pubblica referente.

2. Resta comunque confermata ogni attività di controllo amministrativo-finanziario da parte del competente Gruppo V/FP del Dipartimento Formazione Professionale, che potrà estrinsecarsi anche attraverso singole disposizioni impartite al soggetto creditizio che cura il servizio di cassa dell’attività finanziata, ai sensi e per gli effetti del rapporto di convenzione stipulato secondo il modello predisposto dal Dipartimento Formazione Professionale ed avuto riguardo all’art.1 della convenzione medesima.

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Cap. III - PROCEDURE DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

1. Pubblicità ed informazione

1. Per favorire l’informazione sugli interventi formativi e servizi formativi approvati il Soggetto Attuatore deve ricorrere alla pubblicizzazione utilizzando manifesti murari e/o avvisi nei quotidiani a larga diffusione, radio o televisione, nonché depliants, brochure divulgative; l'informazione sarà effettuata anche sugli indicatori di risultato delle attività espletate.

2. Tutto il materiale informativo dovrà contenere, il logo e l'intestazione della Regione Siciliana - Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della formazione e dell’emigrazione - Dipartimento formazione professionale e la denominazione e sede dell’organismo.

3. Il materiale informativo sulle attività da espletare dovrà inoltre contenere: il titolo dell'intervento, la qualifica da conseguire, se prevista, durata dell’attività espressa in ore, sede di svolgimento dell’attività formativa, requisiti richiesti per la partecipazione alle azioni di selezione, modalità e sede di svolgimento di selezione, indennità o eventuali rimborsi spettanti, luogo di presentazione e termine ultimo per la presentazione delle domande.

2. Selezione Allievi

1. Tutti i candidati che rientrano in obbligo formativo hanno la precedenza nell'ammissione alla frequenza agli interventi formativi.

2. Le domande di partecipazione agli interventi formativi messi a bando dovranno essere rigorosamente protocollate secondo l’ordine cronologico di presentazione; scaduto il termine di presentazione indicato nel bando, qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, il Soggetto Attuatore provvederà alle operazioni di selezione direttamente sotto la propria responsabilità. A parità di punteggio sarà data priorità a quei soggetti selezionati che dichiarano sotto la propria responsabilità di non avere mai frequentato corsi di formazione.

3. Nelle domande di ammissione alla selezione, gli aspiranti allievi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità, il possesso dei requisiti e l’eventuale conseguimento di qualifiche ottenute a seguito della partecipazione ad altre iniziative formative. Il modello di domanda, che il Soggetto Attuatore dovrà predisporre secondo lo schema allegato, al fine di consentire la verifica sull’occupazione realizzata, dovrà contenere una parte “a strappo” numerata che dovrà essere consegnata all’aspirante allievo. Il modello di domanda dovrà, altresì, contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 esclusivamente a fini statistici per eventuali azioni di monitoraggio o follow-up ed essere firmata dall'allievo. Per gli aspiranti allievi che non hanno compiuto il 18° anno di età tale dichiarazione dovrà essere prodotta dall’esercente la patria potestà.

4. Le azioni di selezione degli interventi formativi del Soggetto Attuatore saranno svolte dal proprio personale dipendente. Il Soggetto Attuatore, qualora fosse sprovvisto del personale in possesso dei titoli, dovrà far riferimento al personale in forza ad altro Soggetto Attuatore ex legge 24/76, compatibilmente alle attività di quest’ultimo.

5. Le procedure, i criteri, i metodi e gli strumenti di selezione, che dovranno essere contenuti nel l'intervento formativo approvato, dovranno essere coerenti con la tipologia di utenza e, se prevista, con la qualifica da formare. Eventuali cambiamenti in corso d’opera, derivanti da esigenze in relazione all’utenza e di natura didattica, dovranno essere comunicati tempestivamente all’U.P.L.M.O. competente per territorio.

6. Gli interventi di formazione iniziale (FIS), di formazione superiore (FIEC-TFO) e per quelli di formazione continua e permanente (AFL-RIQ-RIPR-FGA-FCFL-TFO) saranno regolamentati da apposita convenzione operativa tra le parti interessate, delle operazioni di selezione si dovrà fare esplicito riferito nella predetta convenzione.

7. Al termine delle operazioni di selezione sarà redatta una graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa all’UPLMO competente per territorio e allo stesso tempo resa pubblica almeno cinque giorni prima della richiesta di avviamento all’U.P.L.M.O. Entro lo stesso termine gli allievi potranno proporre motivato ricorso al medesimo U.P.L.M.O., il quale adotterà la decisone finale.

8. Delle operazioni di selezione sarà redatto apposito verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, nel quale andranno specificati le procedure, i metodi e gli strumenti utilizzati e trasmesso all’ U.P.L.M.O. competente per territorio per l’avviamento dei soggetti.

9. Qualora venisse fatta esplicita richiesta, devono essere ammessi alla frequenza alle attività formative i soggetti disabili portatori di handicap le cui condizioni psicofisiche siano compatibili con l’espletamento delle attività stesse, nella misura del 20% degli allievi previsti nell'intervento formativo approvato. Per l’ammissione alle attività formative di questi soggetti sarà necessario che il Soggetto Attuatore acquisisca il tesserino Mod. C1, il possesso del titolo di studio, e quant’altro possa agevolare la conoscenza del soggetto, nonché il parere vincolante di avvio del

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disabile che dovrà essere espresso dall’equipe pluridisciplinare presso la competente ASL. Nel caso di indisponibilità dell’equipe, la certificazione potrà essere rilasciata da un medico specialistico che dovrà formulare una diagnosi medica e funzionale, supportata da intervento di uno psicologo e da un assistente sociale (purché facciano parte di una struttura pubblica) che rilascino una diagnosi funzionale e psicosociale. I pareri espressi dal personale specializzato menzionato dovranno fare parte integrante della documentazione di avvio dei partecipanti alle attività formative e dovranno essere trasmessi dal competente U.P.L.M.O. Si precisa che alla ammissione alle attività formative per normodotati dei disabili deve essere data precedenza assoluta, a parità di condizioni, al soggetto disabile che non abbia mai frequentato corsi di formazione professionale. Solo nel caso in cui il numero dei soggetti disabili iscritti a corsi ordinari di qualificazione ed in possesso dei sopra citati requisiti, superi il numero del 20%, il Soggetto Attuatore procederà a selezione degli stessi secondo criteri dallo stesso individuati sulla base di indicazioni fornite dall’equipe pluridisciplinare o dagli “Esperti in attività di integrazione” in servizio presso lo stesso o qualora fosse sprovvisto in servizio presso altri Soggetti Attuatori, compatibilmente alle attività di questi ultimi.

10. Per quanto attiene alle procedure di selezione rivolte a detenuti adulti e minori, sarà necessario che il Soggetto Attuatore stabilisca forme di collaborazione con l’amministrazione penitenziaria. In via generale sarà preferibile ammettere alle prove selettive coloro i quali hanno avuto fissato la decorrenza della pena entro l’anno in cui si svolge l'attività formativa.

11. Gli Interventi formativi rivolti ai disadattati sociali saranno rivolti solo a quei soggetti nei confronti dei quali lo stato di “disagio sociale” si rilevi inequivocabilmente attraverso elementi documentabili (es.: “ex carcerati, soggetti sottoposti a misure di sorveglianza da parte dell’Autorità Giudiziaria, soggetti assistiti dai “servizi sociali” del Ministero di Grazia e Giustizia o dagli Enti locali, purché si trovino in situazioni di devianza o in condizioni familiari di riconosciuto disagio”).

12. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsioni degli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo l’ordine della graduatoria (sempreché il numero delle ore già effettuate non superi il 20% del monte orario complessivo); possono essere ammessi alla frequenza uditori in numero non superiore al 20% del totale degli allievi alle attività formative. Se il Soggetto Attuatore non ha proceduto ad effettuare la selezione, in quanto il numero delle istanze risultava pari al numero degli allievi da inserire, gli uditori potranno essere ammessi secondo l’ordine cronologico di presentazione della istanza di ammissione.

13. L’elenco degli allievi ammessi alla frequenza dell'intervento formativo dovrà essere trasmesso all’U.P.L.M.O. e alla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente per territorio o alle Sezioni di Collocamento, corredati di norma dal tesserino Mod. C1, anche nel caso in cui non sia stata svolta la selezione; dovrà inoltre essere tempestivamente trasmessa al Dipartimento formazione professionale Gruppo I/FP apposita comunicazione relativa a quegli allievi in obbligo formativo avviati alle attività corsuali, allegando elenco contenente le informazioni anagrafiche degli allievi e delle attività frequentate; il Dipartimento formazione professionale provvederà, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale presso la Sovrintendenza Scolastica, ad assicurare la dovuta informazione ai competenti organi territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione.

14. Vanno esclusi dalla presentazione del tesserino Mod C1, oltre che nei casi previsti dal successivo punto 15, gli interventi formativi del settore agricolo, gli interventi formativi rientranti nelle tipologie FIEC, FIS, FPERM.

15. Nei casi di interventi formativi rivolti ad occupati, è necessario acquisire il certificato di servizio, ed ove effettuati, eventuali accordi sindacali, aziendali e/o territoriali.

16. Tutte le attività, debitamente documentate, di preparazione, organizzazione ed ogni altro adempimento di carattere amministrativo e/o didattico necessario alla selezione allievi e propedeutiche all’avvio delle attività formative, per un periodo che non potrà comunque superare i 60 giorni, saranno computate quale attività lavorativa ordinaria.

3. Avvio Attività

1. Nessuna attività didattica potrà essere avviata se il Soggetto attuatore non avrà provveduto a sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema che sarà predisposto dall'Amministrazione.

2. Le iniziative avviate entro il 31 ottobre dovranno concludersi, di norma, entro il 31 luglio dell’anno successivo, fermo restando la possibilità confermata al Soggetto Attuatore di dare avvio alla corsualità entro e non oltre il 15 dicembre, sulla base di obiettive motivazioni, che dovranno essere preventivamente comunicate al competente UPLMO, al Gruppo III/FP e al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale.

3. Premesso che le attività didattiche di breve durata (riferibili alle tipologie SPEC, FIEC, FIS, TFO, FLS, AGG, PERF, RIQ, RIPR, FPERM, AFL, FGA, ASFP, AFPA) possono essere attivate in tempi anche successivi ma che comunque rispettino l’obiettivo del fine attività entro il 31 luglio, eccezionalmente prorogabile al 30 settembre per obiettive e motivate necessità didattico-organizzative documentate al competente Gruppo III/FP, in Direttive di Programmazione e gestione degli interventi e dei servizi formativi 27

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ogni caso il Soggetto Attuatore è tenuto ad avviare le altre attività entro 60 giorni dalla notifica di approvazione del Piano Regionale dell’Offerta Formativa da parte dell’Amministrazione Regionale.

4. Fatte salve eventuali deroghe, concesse e regolarmente formalizzate, qualora non si ottemperasse all’obbligo dell’avvio attività entro i tempi sopra stabiliti, il Soggetto Attuatore decade dall’assegnazione del finanziamento.

5. Qualora, inoltre, si verificasse una riduzione del numero degli allievi al di sotto del 30% di quelli previsti, il Gruppo III/FP, provvederà alla chiusura anticipata del corso; è fatto comunque obbligo al Soggetto Attuatore di sospendere immediatamente il corso e, contestualmente, di darne comunicazione telegrafica ai Gruppi V/FP e III/FP di questo Dipartimento.

6. Nei casi di chiusura anticipata, saranno riconosciute soltanto quelle spese sostenute fino alla data di presenza minima di almeno il 30% degli allievi previsti. Altresì, per consentire la frequenza a quegli allievi che ne facciano richiesta e garantire così il diritto alla formazione, il Soggetto Attuatore, su indicazione dell’Amministrazione regionale, dovrà indirizzare gli stessi su altre corsualità con eguale tipologia attuate da altro Soggetto Attuatore e comunque previa comunicazione scritta a questa Amministrazione e all’U.P.L.M.O.

7. L’inizio delle attività didattiche rivolte a detenuti e disadattati sociali potrà avvenire nel rispetto dell’anno formativo, soltanto quando siano assicurate le condizioni per un ottimale svolgimento.

8. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disabili in situazione di handicap, l’attività si attua attraverso le seguenti modalità:

Inserimento in attività formative ordinarie di qualificazione (utenza prevalente costituita da normodotati);

Inserimento in attività formative di qualificazione per soggetti disabili in situazione di handicap sensoriali;

Inserimento in attività formative speciali (utenza costituita esclusivamente da soggetti disabili) articolati in corsi di orientamento professionale e corsi di preformazione professionale.

9. Con riferimento agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, data la peculiarità degli interventi, unico requisito richiesto per l’ammissione alle attività è l’età minima prevista dal codice penale, mentre non vi è alcun limite di età massima.

10. Il numero degli allievi partecipanti agli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, va da un minimo di 8 ad un massimo di 10; qualora si verifichino forzate defezioni degli allievi, l’attività formativa potrà continuare con il numero minimo di tre allievi; al di sotto di tale numero il Soggetto Attuatore dovrà inoltrare formale richiesta di chiusura anticipata; potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini dell’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno il 40% delle ore previste; ai fini del computo delle assenze non saranno calcolati gli allontanamenti temporanei dall’aula fino a 90 minuti causa colloqui.

11. Agli allievi che frequentano gli interventi di formazione rivolti a favore dei soggetti detenuti minori e adulti, sarà corrisposta l’indennità giornaliera così come previsto dalla L.r. 27/1991. La ricevuta relativa agli assegni di frequenza degli allievi sarà quietanzata, secondo le modalità dell’Amministrazione Penitenziaria, dal Direttore della Casa circondariale o un Funzionario dallo stesso delegato, che provvederà al versamento delle somme nei conti degli allievi.

12. Con riferimento alla formazione rivolta a favore dei soggetti disadattati sociali, potranno essere ammessi alla frequenza nuovi allievi in qualsiasi momento, fermo restando che il computo della frequenza minima ai fini ammissione agli esami rimane fissata al 40% delle ore di durata dell’attività corsuale.

13. Tutti gli interventi formativi comportano l’obbligo della frequenza.

14. L’orario giornaliero di frequenza delle attività didattiche è fissato in almeno tre ore per il settore agricoltura, in almeno quattro ore per i corsi DAD e DIM, in almeno cinque ore per il settore commercio, sociale e turismo, per i corsi DIS e HDC e per il settore industria; ogni disposizione precedentemente impartita è abrogata dalla presente. Eventuali esigenze di articolazione oraria differenti dai suddetti limiti possono essere autorizzate dal Gruppo III/F.P. sulle base di specifica richiesta e valide motivazioni, senza ulteriore aggravio di spesa .

15. Si precisa altresì che il numero degli allievi minimo per l’inizio delle attività formative di secondo anno è fissato in sette unità; l’accesso alle attività formative di secondo anno è consentito anche a coloro che ne facciano espressa richiesta, purché in possesso dei titoli richiesti dal bando e comunque dopo il superamento di un esame di idoneità dinanzi ad un commissione presieduta da un funzionario dell’U.P.L.M.O. competente.

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16. Eventuali assenze di allievi non giustificate da motivi di salute o da comprovati motivi di forza maggiore, e comunque protratte per più di 10 giorni consecutivi, comporteranno la esclusione dalle attività formative. Detta esclusione non potrà essere effettuata nel caso di allievi in obbligo formativo.

17. L’articolazione didattica dovrà essere organizzata secondo modelli di “intermodularità orizzontale”, garantendo l’intera opportunità di apprendimento anche agli allievi ammessi entro il termine del 1/5 della durata.

18. La comunicazione di fine attività deve essere trasmessa ai Gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale e al competente U.P.L.M.O. e all’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio, entro 30 giorni antecedenti la data prevista di chiusura dell’attività formativa.

5. Stage

1. La previsione dettagliata dello stage (azienda, modalità, articolazione) dovrà essere comunicata al Gruppo III/FP, prima dell’avvio delle attività, almeno 10 giorni prima, ed agli U.P.L.M.O. competenti.

2. Contestualmente l’Organismo attuatore dovrà comunicare le date di svolgimento, complete di orario giornaliero, della copertura assicurativa, che dovrà includere il rischio “in itinere”, le modalità organizzative del trasferimento degli allievi, nota di accettazione della struttura ospitante.

3. Si rammenta che la attività svolta in stage è riconosciuta quale docenza frontale perché svolta all’interno della attività didattica.

4. Gli stage, i tirocini e i project work devono, di norma, essere espletati secondo le previsioni programmate in progetto e comunque almeno al compimento del 30% dello svolgimento dell’attività teorica, a meno che la natura del progetto non richieda diversamente.

6. Sospensione Attività

1. Le attività formative non concluse alla data del 31 luglio di ogni anno dovranno essere sospese non prima del precedente 20 luglio, e la connessa attività formativa dovrà essere ripresa improrogabilmente alla data del 1° settembre dello stesso anno e conclusa entro il successivo 30 settembre.

2. In caso di mancato completamento, l’Amministrazione ne determinerà la chiusura valutando l’opportunità circa lo svolgimento anticipato degli esami finali.

3. Per le attività formative rivolte a detenuti adulti, disadattati sociali, disabili e handicappati nonché per quelle specificatamente destinate alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati, limitatamente al caso in cui l’Amministrazione di appartenenza abbia fatto pervenire apposita richiesta, la sospensione potrà avvenire a partire dal 1° luglio di ogni anno e ripresa improrogabilmente il successivo 1° settembre, per la particolare specificità dei settori di appartenenza e conclusa entro il 30 settembre dello stesso anno.

4. In quest’ultimo caso il Soggetto Attuatore dovrà allegare copia della predetta richiesta alla comunicazione concernente la data di sospensione e di ripresa dell’attività da inviare all’UPLMO ed al Gruppo III/FP.

5. Le attività dovranno essere programmate tenendo conto che nei giorni sotto indicati, le stesse dovranno essere sospese:

Tutte le domeniche

Ricorrenza di Ognissanti

Immacolata Concezione

Festività natalizie

Festività pasquali

Anniversario della Liberazione

Festa del lavoro

Festa del Santo Patrono

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Cap. IV - Controllo

1. Articolazione

1. L’attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull’esito delle visite i Gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o il Soggetto Attuatore lo richieda, quest’ultimo deve essere informato dell’esito delle predette visite a cura dell’organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.

2. Visita ex-ante

1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del Lavoro prima dell’inizio dell’attività formativa programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell’azione formativa nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.

2. L’Ispettorato del Lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l’utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall’inizio della attività all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai Gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l’adempimento da parte del datore di Lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al D.L.vo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest’ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall’elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell’apposito registro.

3. Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall’inizio dell’attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l’idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività formativa successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d’uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.

4. La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l’inizio dell’attività didattica, all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio ed ai Gruppi III/FP e V/FP.

3. Visita in itinere

1. La visita in itinere viene effettuata dall’U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell’attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza del programma didattico di dettaglio con calendario delle lezioni, elenco dei docenti, e quant’altro trovi riferimento nel progetto stesso. L’obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione dei partecipanti e con la raccolta delle informazioni inerenti il processo formativo, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dal Gruppo III/F.P.

2. Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati al gruppo III/FP del Dipartimento formazione professionale che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l’andamento delle azioni formative.

4. Visita ex-post

1. La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell’azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all’ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l’attività formativa autorizzata.

2. Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all’art. 17 comma 3 della L.r. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio.

3. In particolare, per il Soggetto Attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico Istituto di Credito presso cui sono

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aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l’U.P.L.M.O. della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.

4. Inoltre, il Soggetto Attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l’U.P.L.M.O. ove la stessa è allocata.

5. Monitoraggio

1. Al fine di costruire un quadro complessivo ed esaustivo delle azioni formative realizzate ed operare un bilancio qualitativo e quantitativo e verificare così l’impatto che tali attività hanno prodotto nel sistema formativo siciliano, ogni Organismo attuatore è tenuto, per il tramite della Sede di Coordinamento Regionale, ad inviare trimestralmente (1 trimestre entro il 31 dicembre; 2 trimestre entro il 31 marzo; terzo trimestre entro il 30 giugno) scheda di “Monitoraggio fisico” delle azioni formative finanziate. Quegli Organismi privi di sede di Coordinamento provvederanno, entro le stesse date, direttamente. I dati dovranno essere riportati sul software in distribuzione dal Gruppo III/FP e/o disponibile nel sito dell’Assessorato, e restituiti al Gruppo III/FP che procederà alla elaborazione;

6. Registri

1. Gli strumenti e i modelli che il Soggetto Attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.

2. Il Soggetto Attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:

a. registri didattici e di presenza;

b. registro prima nota delle spese;

c. registro protocollo;

d. registro fatture;

e. registro di carico e scarico;

f. registro dei beni prodotti;

g. registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.

3. Il Soggetto Attuatore avrà cura di numerare le pagine del registro didattico e di presenza e a farlo vidimare dall’U.P.L.M.O. competente per territorio. Le pagine degli altri registri citati dovranno essere numerati a cura del Soggetto Attuatore stesso.

4. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.

5. Il registro didattico e di presenza deve essere tenuto, distintamente per ciascun corso, nella sede in cui si svolge l’azione formativa. Gli altri registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del Soggetto Attuatore, se diversa da quella di svolgimento della predetta azione, e riferirsi cumulativamente a tutti i corsi che hanno sede e/o costi comuni.

6. Il registro dei beni prodotti dovrà, ai sensi dell’art. 21 della L.r. 24/76, riportare tutti i beni realizzati nelle esercitazioni pratiche; di essi quelli non utilizzabili nei centri o nei corsi di formazione, previa autorizzazione concessa dal Gruppo V/F.P. con Decreto del Dirigente Generale, sono assegnati, gratuitamente, ai comuni o agli enti pubblici di assistenza o beneficenza. Non sono consentite divulgazioni dei predetti beni in difformità a quanto sopra detto e senza la prevista autorizzazione. A tal fine, a conclusione di ogni attività corsuale, gli enti dovranno inoltrare al Gruppo V/FP copia conforme del predetto registro con motivata indicazione dei beni da trattenere e di quelli da devolvere a terzi.

7. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., Gruppo III/FP e Gruppo V/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell’attività corsuale.

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Cap. V - COSTI

1. Prescrizioni Generali

1. Al fine di razionalizzare il contributo assegnato a favore dei soggetti di cui all’art. 4 della L.r. 24/1976 ed attuare un processo di snellimento delle procedure di verifica amministrativo-contabile, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 comma g) della legge 196/97 e della relativa norma di applicazione, saranno adottati strumenti e procedure operative “standardizzate” comuni e condivise.

2. Per la determinazione dei costi dovranno essere rispettati i criteri generali in relazione agli ambiti cui rientra l’intervento ripartiti ed articolati nelle seguenti tre distinte macrovoci:

Voce A. Personale Voce B. GestioneVoce C. Allievi

3. La copertura delle spese per la realizzazione degli interventi andrà riferita ai seguenti parametri massimi aggregati:

Voce APersonale

Voce BGestione

Voce CAllievi

TOTALE

Ambiti %incidenza parametro

%incidenza parametro

%incidenza parametro

Lireora/intervento

Attività di formazione iniziale 70% 20% 10% 238.500Attività di formazione superiore 70% 20% 10% 238.500Attività di formazione continua e permanente

75% 23% 2% 230.000

Attività di formazione ambiti speciali:SOC 70% 20% 10% 240.000HDC 70% 20% 10% 290.000

DAD-DIS-DMI 70% 20% 10% 250.000Attività di supporto a progetti nazionali 75% 25% 242.000

4. Il costo dell’intervento, determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, in relazione agli ambiti cui rientra, riportato al punto A.14 del formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile.

5. Gli Organismi con sedi di Coordinamento Regionale, riconosciute con provvedimento formale alla data della presente direttiva, sono tenuti a compilare, in ogni sua parte, il modello allegato alla presente, al fine di consentire, in sede di redazione del Piano Regionale dell’Offerta Formativa, l’attribuzione della dotazione finanziaria necessaria al funzionamento della predetta Sede.

6. In sede di analisi dei Prospetti dei Costi Globali da Sostenere, redatti dal Soggetto Attuatore, secondo la modulistica prevista, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento ai parametri sopra rassegnati, il Gruppo V/FP può riconoscere, su motivata relazione del Soggetto Attuatore e al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità del Soggetto stesso, una rimodulazione degli stessi entro il limite del 20% per le voci Gestione ed Allievi e del 15% per la voce Personale.

7. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata ad alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.

8. Potranno effettuarsi storni compensativi tra le macrovoci Allievi e Gestione, con tassativa esclusione della macrovoce Personale, solo previa apposita ed eccezionale autorizzazione temporanea rilasciata, dietro motivata richiesta, dal competente Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale che, comunque, mantiene l’obbligo di reintegro dei conti da parte del Soggetto Attuatore ad emergenza superata, con la vigilanza del responsabile del servizio di cassa.

9. Solo ed esclusivamente per il pronto pagamento degli oneri IRAP ed INAIL, nonché delle utenze Enel e telefoniche, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per il tardato pagamento, il Soggetto Attuatore può, senza alcuna specifica autorizzazione preventiva fatto salvo l’obbligo di reintegro alle medesime condizioni descritte al punto precedente, provvedere al pagamento prelevando le somme necessarie dal conto ove vi sia disponibilità purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli oneri derivino dalla gestione dell’attività finanziata e siano sostenuti effettivamente e definitivamente dal medesimo Soggetto Attuatore;

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b) le somme siano prelevate da uno dei tre conti corrente di competenza dell’attività finanziata, per effettiva temporanea indisponibilità del relativo conto di competenza;

c) il Soggetto Attuatore provveda preventivamente a darne comunicazione al Gruppo V/F.P del Dipartimento F.P..

2. Personale

1. Per l’espletamento dell’attività finanziata il Soggetto Attuatore farà prioritariamente ricorso al proprio personale dipendente, tenuto conto delle prescrizioni poste dall’art. 17, comma 1, della L.r. 24/2000.

2. Per l’eventuale copertura di ore di docenza frontale libere, si farà ricorso prima al personale docente con contratto a tempo indeterminato in organico al Soggetto Attuatore con impiego ad orario ridotto e successivamente al personale inserito negli elenchi di mobilità degli operatori ex LL.rr. n.24/1976 e n.16/1986

3. Alle richieste di personale inserito negli elenchi di mobilità gli UU.PP.L.M.O. devono dar risposta entro trenta giorni. La mancata risposta nei termini assegnati equivale ad indisponibilità di personale nei suddetti elenchi.

4. Rimanendo nei limiti del parametro fissato per il costo del personale, è consentito, previa autorizzazione da parte del competente U.P.L.M.O., il ricorso a personale esterno, in qualità di esperto per materie e tipologie di corsi altamente specialistici.

5. Con il personale esperto che si intenderà coinvolgere, il Soggetto Attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche per un totale massimo di ore pari al 6% della durata del corso, elevabile a 12% negli interventi del settore turistico dove è prevista la figura dell’esperto di madre lingue e fino al 20% negli interventi formativi destinati ai Funzionari della Pubblica Amministrazione, il cui costo dovrà mantenersi, comunque, nell’ambito del finanziamento decretato al Soggetto Attuatore. Limitatamente ai soli interventi finalizzati all’adeguamento del sistema della formazione professionale (ASFP) e destinati ai propri operatori dipendenti, il ricorso ai contratti predetti potrà riguardare l’intera durata del corso.

6. Nell’eventualità che venga utilizzato personale esterno esperto è necessario che:

a) se trattasi di persone dipendenti dalla P.A., esista autorizzazione del Soggetto Attuatori di appartenenza a prestare la propria opera nell’ambito del progetto ed a quali condizioni;

b) se trattasi di docenti universitari, l’affidamento dell’incarico, nonché la relativa accettazione, siano avvenuti nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il regime di compatibilità della docenza universitaria a tempo pieno ed a tempo definito (DPR 19 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni);

c) se trattasi di personale dipendente da società di consulenza, il ricorso alle quali si giustifichi con l’apporto di esperienze esclusive in specifiche discipline, esista comunque autorizzazione degli organi istituzionali referenti;

d) sia stata comunque resa dichiarazione, da parte dell’interessato sulla propria posizione lavorativa.

7. Per la determinazione del compenso si rimanda alle circolari del Ministero del lavoro nn.98/1995 e 101/1997.

8. In linea di principio tali collaborazioni sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che si renda indispensabile l’apporto di esperti in specifiche discipline;

b) che i termini e le condizioni della collaborazione (natura della prestazione, durata, compenso, etc.) risultino precisati in dettaglio nella lettera di incarico e nei giustificativi di spesa.

9. Si ricorda altresì che l’intervento del personale esperto dove essere previsto già nel progetto formativo, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.

10. Il Soggetto Attuatore, per l’eventuale ulteriore fabbisogno di personale (docenti, docenti di sostegno, personale ausiliario e amministrativo), potrà ricorrere a rapporti di collaborazione occasionale e/o ad apposito contratto temporaneo, così come previsto dalla normativa vigente, stipulato con le Agenzie di lavoro interinale abilitate dal Ministero del Lavoro ed iscritte all’albo previsto dalla normativa in materia ed operanti in Sicilia, il cui costo, comunque, non può superare i parametri massimi previsti per il personale in organico secondo le figure che interessano.

11. Per l’individuazione del costo del personale interno si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista dal CCNL ivi compresi gli oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, gli accantonamenti TFR, l’indennità di vacanza contrattuale in applicazione all’art. 9 comma 3 del vigente CCNL e quant’altro dovuto per disposizione di legge, di contrattazione collettiva e decentrata, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore

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d’impegno nell’attività finanziata (per la vidimazione dei costi del personale è fatto obbligo l’adozione dei modelli vigenti).

12. Tenuto conto dei processi di riqualificazione del personale che hanno comportato l’introduzione delle figure professionali quali “Tutor”, “Orientatori”, “Progettisti”, “Esperti di integrazione, “Valutatori”, nel richiamare le prescrizioni dell’art. 2 comma 2 della L.R. 25/93, è fatto divieto ai Soggetti attuatori di procedere all’assunzione di nuovo personale, senza prima avere provveduto al completamento dell’orario di lavoro di quel personale a tempo parziale.

13. Ai sensi del vigente CCNL e per quanto stabilito nella contrattazione decentrata relativa, il costo del personale a tempo pieno verrà riconosciuto in valor medio in funzione dell’impegno frontale di 760 ore (formazione svolta in aula, laboratorio e in stage) per i formatori e di impegno di 1590 ore per il restante personale. Per il personale a tempo parziale verranno operate le riduzioni di costo in misura proporzionale all’effettivo impegno.

14. Sarà cura del Soggetto Attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all’U.P.L.M.O competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale con i modelli di cui sopra. Il Soggetto Attuatore dovrà altresì allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della Legge 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.

15. Nel sottolineare che la figura dell’insegnante di sostegno è limitata ad una unità per ogni centro di formazione professionale dove si svolgono corsi per normodotati con l’inserimento di non più di cinque soggetti disabili, qualora detto inserimento nei vari corsi in svolgimento nel centro interessi un numero di disabili superiore alle cinque unità, potrà essere autorizzata dal competente UPLMO, sulla base ed in relazione delle valutazioni che la L.r. n.16/86 demanda all’èquipe pluridisciplinare, la presenza del secondo insegnante di sostegno; nella fattispecie il rapporto di lavoro dovrà essere a tempo determinato, con specifica indicazione del termine coincidente con quello della chiusura dell’attività corsuale e con previsione di clausola di anticipata estinzione nei casi di diminuzione del numero degli allievi disabili al di sotto delle cinque unità.

16. La presenza del Doppio Istruttore, intendendo con questa figura esclusivamente gli operatori inquadrati a tempo indeterminato e già riconosciuti, è consentita solo nei corsi cosiddetti “ad alto rischio” in cui vi è la presenza di un numero di allievi superiore a 10 (dieci) frequentanti e per le sole ore di pratica, ivi compresi i corsi rivolti a detenuti e disadattati sociali; la specificità del corso “ad alto rischio” dovrà essere certificata dal Responsabile della Sicurezza del Soggetto Attuatore.

17. La presenza del Tutor in aula è obbligatoria per assicurare il collegamento fra docenza, allievi e personale direttivo, nell’attuare un costante monitoraggio del percorso formativo, nel compiere osservazioni critiche delle dinamiche di apprendimento, nell’animare l’aula e nell’orientare il processo formativo in relazione alle caratteristiche ed alle capacità dei destinatari.

18. Il costo del personale direttivo in organico, degli Operatori Tutor in organico, dell’insegnante di sostegno (anche nei corsi dove sono inseriti soggetti disabili in situazioni di handicap) e/o secondo istruttore è riconosciuto nei limiti del finanziamento decretato al Soggetto attuatore in sede di approvazione del piano formativo annuale e nel rispetto del vigente CCNL. Sarà cura del Soggetto Attuatore, a tal fine, rassegnare la dotazione organica del personale sopra citato debitamente vistata dal competente U.P.L.M.O. o U.R.L.M.O.

19. Il costo del personale non docente (area Servizi Amministrativi e Servizi Tecnico Logistici) non dovrà superare il 50% della spesa da sostenere per il personale dell’area Servizi Formativi e Servizi Direttivi, con esclusione del personale supplente, secondo insegnate di sostegno e secondo istruttore.

20. E’ previsto il ricorso alla consulenza fiscale e tributaria ed eccezionalmente legale, con tassativa esclusione del patrocinio per conflitti con la Pubblica Amministrazione.

21. Sono riconosciute da parte dell’Amministrazione eventuali spese relative ai passaggi di livello e/o di fascia solo se conformi a quanto previsto dal CCNL, dalla Contrattazione Decentrata e dalle vigenti disposizioni;

22. Si precisa che eventuali spese per servizi di pulizia, comunque resi e non riconducibili all’interno dei costi relativi al personale amministrativo dipendente, graveranno sulla voce personale non docente;

23. Il costo per il personale della Sede di Coordinamento Regionale è riconosciuto nei limiti della dotazione finanziaria attribuita secondo le modalità indicate nel punto 5, par. 1 del presente capitolo.

24. Sono riconosciuti, nell’ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi agli interventi formativi rivolti al personale interno e finalizzati al rilascio della certificazione di qualità.

25. Sono riconosciute, nell’ambito delle voci di spesa del personale, i costi relativi alle missioni del personale dipendente disposte dal Direttore Amministrativo ed autorizzate, anche in sanatoria, dal rappresentante legale del Soggetto Attuatore.

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26. Il costo relativo alle perizie tecniche giurate necessarie all’avvio dell’attività corsuale è riconosciuto nell’ambito delle voci di spesa per il personale.

3. Gestione e Consumi

1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per la attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle indicazioni appositamente impartite dall’Amministrazione Regionale e coerenti con il rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere connessi all’attività finanziata autorizzata;

b) essere giustificati da prove documentate ed originali;

c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;

d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del soggetto gestore;

e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività previste, fatte comunque salve le spese prodromiche all’attività che possano farsi risalire alla data di pubblicità dei bandi di accesso e le spese successive alla fine delle attività, compresi i giorni previsti per l’espletamento degli esami finali;

2. Tale costo comprende le seguenti voci:

B1 001 Fitto LocaliB1 002 Fitto TerreniB1 003 Ammortamento LocaliB1 004 Assicurazione LocaliB1 005 Manutenzione Ordinaria LocaliB1 006 Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni

ASL B1 007 CondominioB1 008 Disinfestazione LocaliB1 009 Tasse Registrazione ContrattiB2 001 AcquaB2 002 Riscaldamento e CondizionamentoB2 003 Tassa Raccolta RifiutiB2 004 Energia ElettricaB2 005 TelefonoB2 006 Servizi PostaliB2 008 Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonomaB2 009 Spese di missione del rappresentante legale regionaleB3 001 Pubblicità informazione e diffusione B3 002 Cancelleria e StampatiB3 003 Pubblicazioni Specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamentiB3 004 Materiale Igienico SanitarioB3 005 Medicinali Pronto SoccorsoB3 006 LavanderiaB4 001 Assistenza e Manutenzione attrezzatureB4 002 Assicurazione Attrezzature B4 003 Ammortamento Arredi e Attrezzature di proprietà dell’EnteB4 004 Manutenzione Automezzo TrasportoB4 005 Materiale di Consumo e di ManutenzioneB4 006 Acquisto Attrezzature B4 007 Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo)B4 008 Software e relativi aggiornamentiB4 009 Tasse Automobilistiche TrasportoB4 010 Carburante TrasportoB5 001 Materiale didattico e di consumo in dotazione individualeB5 002 Materiale didattico e di consumo in dotazione collettivaB5 003 Indumenti di lavoroB5 004 Software in licenza d’uso

3. Nell’ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l’attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali

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sono in affitto, all’ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.

4. Sono inoltre ritenuti ammissibili interventi di adeguamento per prescrizioni degli Ispettorati del Lavoro ai soli fini del mantenimento dell’agibilità e dell’idoneità dei locali e con tassativa esclusione di ogni intervento che riguardi locali di nuova disponibilità. Sempre per locali di non nuova disponibilità sono altresì ritenute ammissibili spese di adeguamento per misure antinfortunistiche ovvero a seguito di prescrizioni dell’ASL territorialmente competente.

5. Gli interventi di cui sopra devono comunque essere strettamente limitati alle precise prescrizioni degli Uffici citati e riguardare locali già in disponibilità.

6. E’ tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria..

7. Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l’incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.

8. E’ consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L.3.000.000 complessive nel mese sede territoriale.

9. E’, altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell’U.P.L.M.O. o, per consentire il recupero di spese anticipate dal Soggetto Attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili dal Soggetto Attuatore; si sottolinea che il ricorso all’emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.

10. E’ consentito emettere buoni di prelevamento a favore del Soggetto Attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell’attività formativa, dopo l’avvenuta verifica parziale dell’UPLMO. A tal fine gli Enti dovranno avere depositato il Piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.

11. Sono riconosciute le spese relative all’acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell’amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell’incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all’effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale.

12. Straordinariamente potrà consentirsi, previa apposita autorizzazione del gruppo V/FP il noleggio di particolari attrezzature per l’uso destinato ad attività didattiche innovative e non ancora consolidate.

13. Le attrezzature informatiche che verranno via via sostituite, previo acquisto di nuove, potranno essere date in comodato d’uso gratuito ad Istituzioni Scolastiche Pubbliche ovvero ad altri soggetti senza scopo di lucro , su autorizzazione del Gruppo V/FP.

14. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l’ammortamento ordinario.

15. Relativamente ai consumi si conferma l’obbligo per il Soggetto Attuatore di procedere alla registrazione, nel Registro di Inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.

4. Allievi

1. La voce allievi comprende:

indennità di frequenza.

rimborso delle spese di viaggio e vitto;

assicurazione in itinere, infortuni ed RC;

spese connesse alle visite obbligatorie, per gli interventi formativi con attività pratica “a rischio”;

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spese per il rimborso dell’abbonamento del mezzo pubblico urbano per gli allievi residenti nel comune dove si svolge il corso ed il rimborso dell’abbonamento del mezzo extraurbano ed urbano per gli allievi non residenti;

nei casi di corsualità HDC, canone di leasing, ivi compresa di riscatto, per l’acquisizione di automezzi omologati ed esclusivamente destinati al trasporto di disabili, nei casi in cui non sia attivato il servizio comunale di trasporto gratuito previsto dalla L.r.16/1986

2. L’indennità giornaliera da erogare ai destinatari è conforme al disposto dell’art. 16 della L.r. 27/1991 ed è fissata in lire 8.000.

3. Il riconoscimento dell’indennità giornaliera è subordinata al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) partecipanti disoccupati;

b) effettiva presenza dei partecipanti (esclusi gli uditori); pertanto, non spetta in caso di assenze anche se dovute a malattie o infortuni;

c) assoggettamento a ritenuta fiscale ai sensi della legge 835/1982;

d) corresponsione mediante assegno circolare non trasferibile intestato ad ogni singolo partecipante, se maggiorenne o intestato a chi esercita la patria potestà se minorenne.

4. Il controllo, per quanto riguarda i partecipanti, viene effettuato in ordine alle presenze ed al loro status.

5. Agli allievi dei corsi per detenuti adulti e minori l’indennità giornaliera sarà corrisposta così come previsto dalla L.r. 27/1991 e secondo le modalità sopra indicate.

6. Nei limiti del finanziamento decretato per la voce allievi è consentita la spesa per stage, esercitazioni pratiche, project work e tirocini previsti all’interno di attività formative.

7. Per le attività formative che prevedono il regime di convittualità e semiconvittualità, sempre che le spese relative non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione, è previsto il riconoscimento della spesa per servizi convittuali sino a un massimo di lire 45.000 al giorno per allievo non residente e sino ad un massimo di lire 15.000 al giorno per allievo per i servizi di semiconvittualità, che possono essere forniti anche attraverso la distribuzione di buoni pasto o ticket ad esclusione del settore turistico-alberghiero.

8. Agli allievi che beneficiano dell’assistenza convittuale l’assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20%, a quelli che beneficiano invece, dell’assistenza semi-convittuale l’assegno sarà corrisposto nella misura del 50 %.

9. L’indennità di frequenza sarà corrisposta agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di chiusura dell’attività formativa e comunque successivamente all’erogazione del contributo da parte dell’Assessorato.

5. Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni impartite precedentemente in materia di gestione attività e personale, se in contrasto con la presente sono revocate.

Cap. VI - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L’erogazione del contributo dovuto al Soggetto Attuatore nel rispetto del Piano Formativo dell’Offerta Formativa annualmente approvato e finanziato, ivi comprese le spese relative al funzionamento delle sedi di coordinamento regionale autorizzate, sarà effettuato con le modalità di seguito specificate.

1. Prima Anticipazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.17 della L.R. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato provvederà entro 90 giorni dall’approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone il 70% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nell'attività formativa e il restante 30% al pagamento delle spese di gestione-consumi e alle voci assicurazione allievi ed IRAP, fermo restando gli adempimenti descritti al capitolo II della presente circolare.

2. Seconda Anticipazione

1. L’Amministrazione, compatibilmente con l’operatività del bilancio regionale, provvederà all’erogazione delle somme necessarie alla totale copertura per la spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, allievi, consumi.

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2. Sempre nei limiti del 90%, la copertura delle spese di gestione sarà assicurata, previa verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell’attività formativa;

3. La copertura delle spese per gli allievi, sempre nei limiti del 90%, sarà effettuata a seguito verifica dei costi globali da sostenere per il completamento dell’attività formativa, e riguarderà i costi relativi al Trasporto Allievi, all’Assicurazione Allievi, il Convitto ed il Semiconvitto Allievi, le Visite Obbligatorie Allievi, i Costi per Stage. Per la copertura delle spese per le Indennità Allievi si provvederà a chiusura dell’attività formativa previa comunicazione a firma del legale rappresentante contenente i dati consuntivi delle presenze.

4. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente gruppo V/F.P. dell’Assessorato del Lavoro sugli appositi modelli PREVISIONALI.

5. L’adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al Gruppo V/FP dell’Assessorato al Lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea improrogabilmente entro il 30 OTTOBRE di ogni anno.

6. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi ed allievi (nei limiti di cui al precedente comma 3) potrà essere erogata dopo l’avvenuta trasmissione al competente Gruppo V/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell’Ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente Ufficio del Lavoro.

7. Il predetto Ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l’Ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (vedi tabelle del punto 6 -modelli- della presente circolare) dai quali deve emergere il titolo ed il codice del corso e l’anno di svolgimento dell’attività formativa. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l’Ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente Gruppo V/F.P. per i consequenziali provvedimenti.

8. Qualora l’Ispettorato del Lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l’Ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:

a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all’Ispettorato del Lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con Perizia Giurata

b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell’Ispettorato al Lavoro;

c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell’azione formativa in armonia con le disposizioni normative vigenti;

d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell’Ispettorato al Lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l’assunzione a proprio carico delle spese sostenute.

3. Saldo e Rendicontazione

1. Il Soggetto attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell’attività formativa, agli uffici del lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.

2. Il Soggetto Attuatore deve trasmettere al competente Gruppo V/FP ed all’Istituto di Credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel Bilancio della Regione Siciliana delle eventuali eccedenze.

3. In caso di inottemperanza, il 28 febbraio dell’anno successivo alla chiusura delle attività, il Cassiere dell’Istituto di Credito che espleta il servizio di cassa provvederà d’ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto Entrate dell’Amministrazione Regionale, deducendo e trattenendo in essi l’ammontare delle note di debito che il Soggetto Attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente Ufficio del Lavoro per la rendicontazione finale.

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4. Dell’avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto Entrate di cui sopra e dell’eventuale giacenza residua il Cassiere dovrà notiziare il Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla Cassa Regionale.

5. L’erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e allievi e lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito di tale revisione che costituisce valido documento per attuare la verifica amministrativo-contabile ai sensi dell’art 23 della L.r. 36/90.

6. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spese allegato al prospetto di rendiconto distinto per corso e per provincia, per l’erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il Soggetto Attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:

a) registro di prima nota spese

b) schede riepilogative delle ripartizioni di spesa distinte per corso e per provincia

c) schede riepilogative allievi distinte per corso

d) elenco personale docente e non docente secondo i modelli

7. Contestualmente all’inoltro della documentazione di cui sopra il Soggetto Attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.

Cap. VII - RENDICONTAZIONE

1. Modelli

1. Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia ai modelli di gestione allegati alla presente direttiva.

2. Spese per il Personale

1.Il prospetto riepilogativo include tutte le voci di spesa per il personale docente e non docente.

2. Per il personale dell’area servizi direttivi dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.

3. Per il personale dell’area servizi amministrativi tecnici e logistici dove dovrà essere indicato la sede di esercizio.

4. Qualora l’ufficio del lavoro competente, in occasione della vidimazione dei prospetti mensili delle retribuzioni richiedesse accertamenti e/o chiarimenti su uno o più dipendenti, il visto sarà ugualmente apposto accompagnato da una nota con la quale si richiede al Soggetto attuatore di fornire i chiarimenti o apportare le dovute rettifiche, pena la mancata autorizzazione, nel mese successivo, al pagamento dello stipendio del lavoratore o dei lavoratori interessati.

5. Gli UU.PP.L.M.O competenti hanno l’obbligo di verificare, in sede di apposizione del primo visto dei prospetti paga dei lavoratori, il regolare versamento delle quote di TFR e, nei casi in cui siano rilevate anomalie, hanno l’obbligo di darne immediata comunicazioni al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale astenendosi dalla vidimazioni dei prospetti mensili.

6. Si rammenta altresì che, qualora si facesse riferimento a personale esterno per prestazioni specialistiche e/o contratto di lavoro interinale e/o collaborazioni occasionali, il Soggetto Attuatore avrà cura di compilare il prospetto relativo a questa tipologia di personale docente, e avrà cura di allegare relativa lettera d’incarico firmata per accettazione dell’interessato, dalla quale si evinca l’incarico affidato, la tipologia corsuale, le ore di docenza ed il relativo compenso, nonché la ricevuta di pagamento o lettera di credito qualora non si fosse proceduto al pagamento, oppure contratto stipulato con Agenzia Lavoro Interinale, relative fatture o note di credito.

7. Per ciò che concerne le voci di spesa di viaggi, vitto e alloggio sostenute dal personale esterno di cui al precedente punto 6, qualora proveniente da località site oltre i 40 Km dalla sede corsuale, si rammenta che saranno riconosciute solo quelle commisurate al costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Qualora non si renda possibile il ricorso al mezzo pubblico, può essere autorizzato, dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore, l’uso del mezzo proprio, nel caso è riconoscibile la relativa spesa nella misura corrispondente ad un 1/5 del costo medio di un litro di benzina super per ciascun chilometro percorso (le distanze percorse dovranno calcolarsi secondo le tabelle polimetriche delle distanze vigenti). L’eventuale ricorso al mezzo deve trovare comunque riscontro motivato nel progetto formativo approvato.

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8. Di detta spesa dovrà essere predisposta una distinta per ciascun soggetto coinvolto.

9. Nessuna spesa relativa a taxi o vetture noleggiate verrà riconosciuta.

10. Nel compilare i modelli per le spese sostenute nell’ambito della voce personale, il Soggetto Attuatore dovrà allegare tutti i documenti giustificativi in originale, distinti per singola voce, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:VOCE IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

PERSONALE

INTERNO

Come da CCNL e Contrattazione decentrata Prospetto mensile riepilogativo delle somme erogate; Libro paga e matricola; Copia delle buste paga; Ricevute di versamento oneri fiscali e previdenziali Prospetto della spesa relativa al TFR Polizze assicurative quietanzate;

PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Per la determinazione del compenso si rinvia alle circolari del Ministero del lavoro nn98/1995 e 101/1997.

Prospetto delle ore di insegnamento con riferimento ai giorni, al corso/i;

Lettera di incarico sottoscritta dalle parti; Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d’acconto (se

previsto), ed INAIL; Ricevuta versamento INPS (se previsto); Curriculum vitae; Lettera di credito; Ricevuta di pagamento

CONSULENZE ESTERNE

Secondo il volume di attività nel rispetto dei seguenti parametri differenziati:fino a 15.000 ore £.500/ora corsoda 15.001 a 60.000 ore £.325/ora corsoda 60.001 a 100.000 ore £.225/ora corsoda 100.001 a 200.000 ore £.125/ora corsooltre 200.000 ore £.100/ora corso

Lettera di incarico sottoscritta dalle parti; Fattura e/o ricevuta Ricevute versamento IRPEF relativa alla ritenuta d’acconto (se

previsto); Lettera di credito Ricevuta di versamento Relazione sull’attività di consulenza

MISSIONI Lettera di incarico rilasciata dal Legale Rappresentate per missione, unitamente a dichiarazione di esonero per utilizzo del mezzo proprio e fatture o ricevute concernenti le spese sostenute

PERSONALE ESTERNO CON CONTRATTO INTERINALE

Secondo parametri previsti dalla normativa vigente

Contratto stipulato con l’Agenzia interinale Fatture e/o note di credito

11. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.

12. Si raccomanda agli UU.PP.L.M.O. di effettuare con scrupolosità la verifica dell’avvenuto versamento delle quote di T.F.R. tramite acquisizione delle dovute quietanze, pena l’addebito dei relativi importi e con esplicito rinvio alla precedente Circolare Assessoriale n° 126 del 30/01/90 Gruppo XIII/F.P. prot n°56/90.

3. Spese per la Gestione

1. Per le spese previste all’interno della voce gestione, il Soggetto Attuatore avrà cura di attenersi a quanto sotto specificato. Al modello previsto, andranno allegate tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:VOCE IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

PUBBLICTA’ Secondo il volume di attività nel rispetto dei Relazione sulle attività di informazione e orientamento ed

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seguenti parametri differenziati:fino a 15.000 ore £.350/ora corsoda 15.001 a 60.000 ore £.250/ora corsoda 60.001 a 100.000 ore £.200/ora corsoda 100.001 a 200.000 ore £.150/ora corsooltre 200.000 ore £.130/ora corso

eventuale copia degli strumenti utilizzati; Copia giornale e/o manifesto murale e/o testo di eventuali annunci

e/o spot televisivo o radiofonico Bolla di accompagnamento e Fattura Ricevuta o fattura concernente spese di distribuzione, nonché copia

della richiesta di affissione al ComuneGESTIONE Fatture di acquisto quientanzate o note di credito

Ricevute, bollettini postali, bollette telefoniche, etc

CONSUMI Per l’importo si fa riferimento al parametro ora/allievo per il numero di allievi ammessi all’inizio del corso

Elenco materiale e dei servizi acquistati o/o leasing Fatture di acquisto in originale e nel caso di software o

abbonamenti, licenze d’uso o fatture d’acquisto Lettere di credito Ricevute consegna materiale didattico individuale Registro di Carico e Scarico

AFFITTO LOCALI Contratto di affitto registrato Fatture e/ o ricevute

ATTREZZATURE Eventuale contratto di affitto registrato Copia polizza di assicurazione attrezzature Fatture e relativi documenti accompagnatori N. 3 Preventivi delle attrezzature Preventivo scelto corredato di visto di conformità della C.C.I.A.A. Dettagliata relazione illustrativa delle esigenze che hanno

determinato il ricorso all’acquisizione Elenco dei corsi ai quali sono state destinati le attrezzature oggetto

del noleggio Inventario, regolarmente vidimato e aggiornato, contenete

l’indicazione dell’ubicazione di ogni attrezzature e del numero di registrazione

Prospetto di ammortamento (per i beni di proprietà dell’ente) secondo la normativa fiscale vigente corredato della fattura originaria

2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.

4. Spese per gli Allievi

1. Per le spese previste all’interno della voce allievi, gli Soggetti Attuatori avranno cura di attenersi a quanto sotto specificato, allegando al modello previsto, tutte le spese sostenute, distinte per singola voce, e documentate con giustificativi in originale, in regola sotto il profilo fiscale e recanti l’indicazione del numero del corso e la sede, così come di seguito indicato:

VOCE IMPORTO DOCUMENTI DA ALLEGARE

REDDITO ALLIEVI Indennità i lire 8.000 Ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi Quietanze di pagamento Prospetto numero ore svolte con indicazione dell’indennità

complessiva predisposta dal Tutor e controfirmata dal Direttore dl Centro di Formazine.

copie assegni circolariASSICURAZIONE copia denuncia INAIL e R.C.

copia contratto per rischi in itinere ricevute di pagamento

ALLOGGIO E VITTO 45.000 per le attività convittuali 15.000 per le attività

semiconvittuali o buoni pasto o ticket

distinta per ogni singolo allievo da dove si evinca la data di fruizione del servizio

dichiarazione di ciascun allievo completa dell’indicazione dei giorni e attestante il godimento del servizio

autocerticazione di residenza fatture e/o ricevute acquisto derrate alimentari fotocopie ticket buoni pasto per servizi semiconvittuali

VIAGGI ALLIEVI dichiarazione dell’allievo del numero di viaggi effettivamente effettuati

autocerticazione di residenza autorizzazione del direttore per ciascun allievo ricevute o dichiarazioni di credito firmate dagli allievi, corredate

dai biglietti o dagli abbonamenti ai mezzi pubblici urbani o extraurbani utilizzati

STAGE–VISITE

OBBLIGATORIE

dichiarazione della struttura ospitante allegata al registro delle presenze

fattura quietanzata o dichiarazione di credito della struttura che ha erogato il servizio compresi i servizi resi da agenzie di viaggio

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biglietti dei mezzi di trasporto o contratto con la ditta di trasporto scelta sulla base di tre preventivi di spesa di cui occorre produrre copia

fatture quietanzate o lettere di credito della ditta di trasporto fatture quietanzate o dichiarazioni di credito della struttura

ospitante

2. Si rammenta altresì che il contributo erogato dall’Amministrazione è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge.

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PARTE III – PROGRAMMAZIONE SERVIZI FORMATIVI

Cap. I - SERVIZI FORMATIVI

1. I servizi offerti dovranno assumere una valenza multifunzionale e fornire supporti utili per indirizzare l'utente alla individuazione di percorsi individualizzati per la scelta più idonea nell’ambito delle opportunità offerte dal sistema formativo e per il mercato del lavoro in genere.

2. I servizi che saranno attivati attengono al metodo dell'approccio individuale nei confronti degli utenti e corrispondono alle funzioni di: prevenzione della disoccupazione di lunga durata, facilitando l'incontro domanda/offerta di lavoro e promuovendo l'accesso al lavoro attraverso la realizzazione di azioni di informazione, orientamento e consulenza alla formazione ed al lavoro. I servizi inoltre garantiscono, attraverso l'adozione di un approccio di genere nell'offerta del servizio, la promozione ed il sostegno all'inserimento occupazionale delle donne, nonché alle azioni positive per l'occupazione femminile sui luoghi di lavoro, la promozione ed il sostegno di opportunità ed interventi mirati per i soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro; l'accesso dei singoli e delle imprese alle opportunità di qualificazione del lavoro.

3. I servizi offerti saranno garantiti dalla attivazione di "Sportelli multifunzionali" che dovranno localizzarsi in strutture dedicate funzionanti anche presso Enti territoriali, Enti bilaterali, Camere di Commercio, istituzioni scolastiche, osservatori congiunturali operanti nel territorio siciliano. I servizi offerti saranno prioritariamente attivati presso le strutture territoriali dei Servizi Pubblici per l’Impiego (UPLMO-SCICA-Recapiti) sulla base della localizzazione individuata dagli UU.PP.L.M.O.

4. Nel caso in cui le attività funzioneranno presso strutture esterne all'Organismo Proponente, dovrà essere predisposto apposito atto formale, secondo lo schema allegato, per regolare il funzionamento, la durata e le modalità di svolgimento dei servizi con i predetti Enti ed istituzioni.

5. I servizi offerti dovranno:

garantire l’adozione di standard di qualità nel rispetto delle indicazioni impartite con la circolare n. 6 del 16 marzo 2001, pubblicata nella G.U.R.S. del 6 aprile 2001 n 16

garantire l’intervento integrato di Operatori dipendenti qualificati in materia di orientamento, selezione, integrazione di portatori di svantaggio, analisi di bisogni formativi, unitamente alla presenza di un Operatore logistico e/o amministrativo;

garantire il mantenimento di standard di servizio e di organizzazione che consentano il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché quelle relative al libero accesso ed alla piena fruizione dell'utenza, anche disabile;

6. I servizi offerti dovranno essere coordinati dagli UU.PP.L.M.O., che quali organi titolari delle funzioni decentrate dei servizi per l’impiego, ne assicureranno la vigilanza ed il controllo.

7. Al fine di assicurare una efficace rete di servizi utilmente dislocati nel territorio ed integrata nei diversi contesti locali e che consentano una progressiva diffusione capillare, i servizi programmati dovranno rispettare gli indicatori sottoriportati:

Prov AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totale

% 9,26 5,56 21,52 3,59 13,34 24,36 5,91 7,94 8,52 100%

n. ore 48.000 28.800 112.000 19.200 72.000 128.000 32.000 41.600 44.800 480.000

n. sportelli 30 18 70 12 45 80 20 26 28 300

8. In fase di definizione del Piano dei servizi formativi, l’Amministrazione centrale sulla scorta delle indicazioni degli UU.PP.L.M.O., si riserva di accorpare e\o dislocare, in funzione alle esigenze del contesto territoriale, i servizi programmati. A tal fine gli UU.PP.L.M.O. effettueranno preliminarmente una mappa di localizzazione sulla scorta delle esigenze rappresentate dalle Sezione Circoscrizionali per l’Impiego, avendo riguardo di segnalare preliminarmente il personale dei ruoli dell’Amministrazione in possesso di adeguate competenze nelle materie indicate al successivo punto 9, da assegnare ai predetti Sportelli da istituire presso gli Uffici stessi;

9. Lo sportello multifunzionale deve garantire l’intervento integrato e pertanto la sua composizione standard è ritenuta valida se impiega contestualmente operatori qualificati in materia di:

orientamento

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selezione integrazione di portatori di svantaggio analisi dei bisogni e progettazione

intervenendo prioritariamente, in ottemperanza all’art.68 della Legge 144/1999, nei confronti di giovani soggetti all’obbligo formativo ed inoltre fornendo agli Uffici periferici del lavoro il supporto necessario per l’espletamento dei compiti indicati negli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.181.

10. Il personale in possesso delle caratteristiche sopra indicate, sarà stabilmente impiegato presso gli "Sportelli multifunzionali" per consentire il funzionamento continuativo dei servizi nei giorni lavorativi. Le attività degli sportelli saranno programmate nel rispetto del modello organizzativo già rassegnato e assicurando pertanto una permanente funzionalità dall’1 ottobre di ogni anno al 30 settembre dell’anno successivo.

11. Al fine di assicurare lo standard di funzionamento sopraddetto, ed in assenza di una delle figure previste, gli Organismi proponenti dovranno organizzare sinergicamente l’impiego di personale specializzato soprarichiamato, attraverso stipula di appositi accordi di scopo con altri Organismi, raccordando il proprio intervento con azioni a finalità analoga al fine di:

realizzare economie di gestione migliorare l’offerta di servizio in relazione al fabbisogno del territorio conseguire lo standard di funzionamento previsto per lo "Sportello multifunzionale" attraverso l’impiego

contestuale degli operatori qualificati soprarichiamati.

12. In caso di accordo di scopo, gli Organismi dovranno presentare il progetto redatto sull’apposito formulario, indicando gli altri organismi partecipanti, specificando il volume orario di partecipazione ed allegando, per ogni Organismo coinvolto, la scheda “sezione costi” e l’accordo di scopo firmato. La partecipazione alla realizzazione dello Sportello sarà computata ai fini dell’incidenza di costo, su un parametro convenzionale pari a 533 ore, non frazionabili per unità funzionale (1 orientatore/selezionatore, 1 esperto in attività di integrazione, 1 progettista). Si precisa che il predetto parametro convenzionale corrisponde all’impegno lavorativo annuale a tempo pieno di ogni singola unità funzionale, che sarà pertanto utilizzata per l’intera durata del servizio.

13. La durata annuale di ogni Sportello Multifunzionale sarà pari a 1.600 ore che rappresenta lo standard operativo delle prestazione erogate da tre unità funzionali (1 orientatore/selezionatore, 1 esperto in attività di integrazione, 1 progettista) ed un operatore logistico e/o amministrativo.

14. In caso di attività di servizio che propongono tipologie di servizi complessi anche in ragione di specificità territoriali, può prevedersi l’impiego di più operatori con medesima competenza funzionale; in questo caso l'Organismo potrà integrare lo standard operativo con ulteriori unità funzionali, ed indicandone l’incidenza di costo secondo le indicazioni descritte al superiore punto 12.

15. Al fine di garantire l’intervento integrato di Operatori per assicurare lo standard di funzionamento ed organizzativo, ogni Organismo dovrà fare ricorso al proprio personale in possesso di qualifiche acquisite anche nell’ambito delle attività formative realizzate con gli interventi ex L.236/93 e con il POM "Formazione Formatori", prima e seconda annualità.

16. Particolare attenzione andrà posta alla completa utilizzazione di tutti gli Operatori in possesso di competenze e qualifiche sopra richiamate e pertanto il ricorso a professionisti esterni di analoga competenza (es.: Esperto in Analisi dei bisogni con Economista, Sociologo del Lavoro etc… ; Esperto in attività di integrazione con Assistente Sociale, Sociologo etc..) potrà essere operato soltanto se nel bacino dei lavoratori di cui all’art. 17 comma 1 della L.r. 24/2000 non si rivengono le professionalità occorrenti. In questo caso la spesa relativa all'impiego di detto professionista sarà riconosciuta sino ad un massimo di 240 ore rapportate all'intera durata del servizio pari a 1600 ore;

17. Delle attività e dei servizi da erogare presso lo "Sportello multifunzionale" dovrà essere redatto apposito progetto secondo il formulario “B” allegato alla presente direttiva;

18. Nel caso di accordo di scopo ogni Organismo farà richiesta di finanziamento per la quota parte di interesse, allegando il progetto, secondo il formulario allegato B, elaborato di comune accordo con gli altri Organismi partecipanti;

19. I Direttori degli UU.PP.L.M.O. valuteranno la possibilità di attuare attività di istituto avvalendosi delle strutture degli Sportelli Multifunzionali, anche al fine di operare un ulteriore decentramento dei servizi territoriali;

20. I servizi dello "Sportello multifunzionale" saranno raggruppati nelle seguenti azioni programmabili:

1.1. Accoglienza ed Informazione;

1.2. Orientamento;

1.3. Consulenza, promozione e sostegno all’inserimento lavorativo;

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1.4. Informazione e consulenza alle imprese;

1.1. Accoglienza ed Informazione (ACC ed IN) 1. L'area dell'accoglienza e dell'informazione orientativa identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi

finalizzati a fornire le informazioni utili ai processi di scelta professionale e lavorativa, indirizzando l'utente verso uno o più servizi specifici e verso le azioni formative.

2. I Servizi di accoglienza ed informazione, che sono orientati all'identificazione delle esigenze dell'utente, saranno articolati in specifiche azioni di intervento:

a. Accoglienza e prima informazione;

b. Raccolta e diffusione delle informazioni;

c. Consultazione autonoma;

d. Consultazione guidata;

e. Iniziative di informazione e di sensibilizzazione, attraverso anche l'organizzazione di incontri, tavole rotonde, visite guidate, etc.

f. Raccolta e sistematizzazione delle informazioni sugli utenti che usufruiscono del servizio

3. In particolare i servizi specifici di accoglienza e prima informazione forniranno:

Ricerca attiva del lavoro

Corsi di formazione professionale promossi nella Regione Siciliana

Piani di offerta formativa attuati nelle altre regioni d'Italia

Orientamento sui percorsi della scuola media superiore e dell'università

Modalità di accesso nel mercato del lavoro e misure di politica attiva del lavoro

Stage aziendali, tirocinio formativi e di orientamento

Percorsi lavorativi o di studio all'estero

Imprenditoria giovanile

Lavoro stagionale

1.2. Orientamento (ORI) 1. L'orientamento è una attività complessa e pluri-disciplinare che include quattro dimensioni di:

consulenza e sostegno, conoscenza di sé e supporto all'auto-riflessione ed alla decisione, di informazione sulle opportunità e di formazione

2. Per poter attuare azioni di orientamento è necessario assicurare alcune condizioni, senza le quali l'efficacia dell'intervento complessivo potrebbe essere compromesso, quali:

elaborazione di un progetto di orientamento;

conoscere le caratteristiche dei giovani;

individuare il percorso formativo più consono;

fornire informazioni sulla organizzazione della didattica;

costruire relazioni con altri soggetti esterni;

integrare le risorse interne con quelle presenti sul territorio;

promuovere attività verifica-valutazione dell'efficacia delle azioni di orientamento.

3. Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.

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1.3. Consulenza, promozione e sostegno all’inserimento lavorativo; (CON)

1. L'area della consulenza identifica un insieme strutturato di azioni e mezzi finalizzati a sostenere e facilitare i processi di scelta formativa, professionale e lavorativa, nonché la identificazione delle opportunità di sviluppo professionale e lavorativo, la definizione di progetti e piani di azione.

2. Si realizza, attraverso colloqui strutturati rivolti agli utenti, che possono comprendere interventi individuali personalizzati e di piccoli gruppi ed inoltre counselling orientativo e bilanci di competenze, integrati da strumenti e metodologie specifiche, quali:

Colloqui individuali di accoglienza e analisi della richiesta;

Colloqui orientativi di approfondimento tramite l'utilizzo di strumenti specifici per la individuazione di aspettative, preferenze, e fabbisogni;

Elaborazione di strategie per l'inserimento formativo o lavorativo;

Indicazioni in generale sull'andamento del mercato del lavoro, e sostegno alla scelta di percorsi formativi ed opportunità di inserimento nel mercato del lavoro Nel caso di utenti già inseriti in attività formative, il servizio di consulenza potrà espletarsi, in aggiunta al calendario formativo, nelle fasi conclusive dei percorsi.

1.4. Informazione e consulenza alle imprese (INF-IMP)

1. L’informazione e la consulenza si realizza con servizi orientati al processo di analisi, valutazione e scelta della gamma delle “opportunità” che possono essere offerte alla imprese.

2. Il servizio di informazione e consulenza si realizza attraverso azioni mirate volte a:

Rilevare ed analizzare la domanda (esplicita ed implicita) delle imprese;

Fornire alle imprese informazioni di vario genere, con riferimento alle esigenze manifestate;

Supportare la eventuale fruizione di informazioni in autoconsultazione;

Sviluppare un rapporto consulenziale con le imprese, volto alla elicitazione dei problemi delle stesse, ed alla loro rielaborazione in chiave propositiva, anche attraverso il rinvio a servizi interni ed esterni, di base o specialistici a seconda dei problemi individuati.

Cap. II - ATTIVITA’ DI SUPPORTO A PROGRAMMI NAZIONALI

1. Nell’ambito dell’attività di supporto al programma nazionale straordinario 2000/2 di alfabetizzazione informatica e lingua inglese per le aree dell’obiettivo 1 ammesso a contributo a carico del Fondo nazionale per l’occupazione (risorse ex L. 23 dicembre 1999, n. 488 assegnate con delibera C.I.P.E. n. 14/2000 e delibera C.I.P.E. n. 85/2000), al fine di assicurare il supporto logistico – organizzativo necessario, fornendo inoltre l’impiego di personale esperto in materia di orientamento, gli Organismi programmeranno attività di orientamento secondo i contenuti progettuali del Programma in parola, che prevedono di attuare azioni specifiche, anche organizzate per gruppi e localizzate secondo la tabella seguente.

Provincie N. destinatariN.ore

orientamento(16)Agrigento 905 724Caltanissetta 872 698Catania 3.466 2.773Enna 617 494Messina 2.353 1.882Palermo 4.368 3.494Ragusa 556 445Siracusa 1.101 881Trapani 783 626

15.021 12.017

2. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del programma, così come individuato nella delibera n. 85/2000 del C.I.P.E., “Italia Lavoro Spa” – Unità Territoriale della Sicilia Via Emerico Amari 124 Palermo -, l’estratto progettuale del programma in parola e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.

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4. Nell’ambito dell’attività di supporto al programma nazionale “Euroformazione difesa”, l fine di assicurare il supporto logistico – organizzativo necessario, fornendo inoltre l’impiego di personale docente qualificato per l’attività didattica necessaria gli Organismi programmeranno attività formative secondo i contenuti progettuali del Programma in parola, che prevedono di attuare azioni formative, organizzate per gruppi aula di 15 soggetti e localizzate secondo la tabella seguente:

Province N. destinatariCatania 1.020Messina 1.545Palermo 765Siracusa 330Trapani 405  TOTALE 4.065

5. Gli organismi avranno cura di acquisire presso il Dipartimento formazione professionale l’estratto progettuale del programma di cui al precedente capoverso e definire esecutivamente le attività formative concordandone i contenuti specifici.

Cap. III - COSTI

2. Per la determinazione dei costi si rinvia al Cap.V – Costi - della Parte IV della presente Direttiva

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PARTE IV – GESTIONE SERVIZI FORMATIVI

Cap. I - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Obblighi generali

1. Il Soggetto Attuatore del finanziamento è tenuto all’adempimento dei seguenti obblighi:

a) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di formazione professionale;

b) osservare la corretta applicazione del C.C.N.L. dei lavoratori della formazione e della contrattazione decentrata ex art. 10 del C.C.N.L. approvata nella seduta di Giunta del 17/11/98 e delle vigenti disposizioni.

c) predisporre i registri obbligatori curandone la preventiva vidimazione;

d) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;

e) comunicare agli organi di controllo competenti per territorio, la data di inizio e la sede di svolgimento delle attività, specificando contestualmente gli avvenuti adempimenti previsti dalla D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626 ed osservando le prescrizioni e le modifiche apportate dal DL.vo 242/96;

f) adottare un sistema contabile distinto con adeguata codificazione contabile per singolo Sportello finanziato, onde consentire la facilità del controllo e la trasparenza dei costi;

g) documentare i costi sostenuti con giustificativi conformi alle norme contabili e fiscali vigenti;

h) snellire ed agevolare il controllo degli organi preposti indicando le persone competenti per carico di lavoro.

2. Obblighi nei confronti del Dipartimento Formazione Professionale propedeutici all’inizio dell’attività.

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto, preventivamente ad ogni inizio di attività, a sottoscrivere il Disciplinare, predisposto su schema tipo, dall’Assessorato Regionale del Lavoro - Dipartimento Formazione Professionale, a firma esclusiva del Legale Rappresentante, o di persona da esso delegata con procura notarile, e del direttore amministrativo; altresì devono inviare al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, entro i 30 giorni successivi alla notifica della comunicazione di finanziamento dell’attività, la seguente documentazione:

a) autocertificazione contenente le generalità complete del legale rappresentante ed il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. del Soggetto Attuatore;

b) convenzione per il servizio cassa, redatta esclusivamente sullo schema-tipo fornito dall’Amministrazione Regionale, da esplicare, a cura di Istituto di credito operante nel territorio della Regione Siciliana ed abilitato alle operazioni di Banca, attraverso l’istituzione di due distinti conti, A - Personale, B - Gestione e Consumi; la convenzione deve essere trasmessa, debitamente registrata presso l’Ufficio Registro, in duplice originale in bollo ed una copia;

c) verbale di elezione o di nomina del Consiglio di Amministrazione, in copia autenticata, ovvero dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente C.d.A. comunicato all’Amministrazione regionale;

d) copia della richiesta di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, secondo i modelli allegati 1 e 2 del citato D.P.R., assieme alla ricevuta dell’avvenuta presentazione alla prefettura competente ed alla comunicazione di voler procedere direttamente a tale adempimento, qualora il Soggetto Attuatore intenda avvalersene;

e) certificato camerale di iscrizione al R.E.A;

f) copia autenticata dello statuto vigente ovvero dichiarazione, a firma del Legale rappresentante, che attesti la vigenza del precedente statuto già depositato.

2. Al momento dell’avvio dell’attività, il Soggetto Attuatore provvederà a comunicare tempestivamente all’Area Formazione del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, la data di inizio delle attività degli Sportelli Multifunzionali, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella Circolare n. 6 del 16 marzo 2001 pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 6 aprile 2001;

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto, altresì, a comunicare, con nota a firma del Legale Rappresentante, al competente gruppo V/FP del Dipartimento Formazione Professionale, la sede presso la quale è conservata tutta la documentazione amministrativo-contabile.

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3. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O. propedeutici all’inizio dell’attività

1. Entro dieci giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività, il Soggetto Attuatore dovrà trasmettere, per il tramite della S.C.I.C.A., all’U.P.L.M.O. competente per territorio la documentazione sotto riportata, unitamente ai modelli (da 1 a 13) richiamati nella Circolare n. 6 del 16 marzo 2001 pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 del 6 aprile 2001:

a) comunicazione della data inizio dell’attività;

b) comunicazione della ubicazione della sede utilizzata;

c) autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche;

d) documentazione relativa alle azioni di comunicazione e pubblicità;

e) richiesta di vidimazione dei registri contabili;

f) copia del progetto esecutivo delle attività.

4. Obblighi nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro propedeutici all’inizio dell’attività

1. Entro trenta giorni antecedenti l’inizio di ciascuna attività, il Soggetto Attuatore deve trasmettere all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio la seguente documentazione:

a. comunicazione della data d’inizio dell’attività;

b. richiesta per il rilascio del parere di idoneità dei locali e delle attrezzature correlata dalla documentazione di rito, differenziata a seconda che trattasi di sede stabile o sede occasionale;

c. certificato di agibilità dei locali, nel rispetto della normativa vigente;

d. autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni in materia di barriere architettoniche.

5. Obblighi nei confronti dell’U.P.L.M.O e dell’Ispettorato del Lavoro successivi all’avvio attività

1. Il Soggetto Attuatore provvederà, entro 15 giorni successivi l’inizio delle attività, ad inviare agli organi competenti (U.P.L.M.O. e Ispettorato del Lavoro) la documentazione di seguito elencata:

a. denuncia di assicurazione INAIL e polizza assicurazione in itinere ed RC per le persone e i tempi delle attività;

b. elenco delle attrezzature utilizzate (che dovrà rispondere a quanto previsto in sede di programmazione).

Cap. II -CONTROLLI

1. Articolazione

1. L’attività di controllo viene esercitata articolandosi in visite ex ante, visita in itinere e visita ex-post. Gli incaricati del controllo riferiranno sull’esito delle visite i Gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale e dell’Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l’impiego. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità, e/o il Soggetto Attuatore lo richieda, quest’ultimo deve essere informato dell’esito delle predette visite a cura dell’organo istituzionale cui appartengono gli incaricati del controllo.

2. Visita ex-ante

1. La visita ex-ante viene effettuata dal competente Ispettorato del Lavoro prima dell’inizio dell’attività programmata, ed ha come obiettivo il controllo preventivo delle condizioni di attuabilità e di fattibilità dell’azione nei locali e con le attrezzature approntate al fine del rilascio della certificazione delle idoneità locali e attrezzature in armonia con le disposizioni normative vigenti e coerentemente alle indicazioni progettuali espresse.

2. L’Ispettorato del Lavoro rilascia il previsto parere di idoneità locali e delle attrezzature in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In assenza del prescritto sopralluogo, per la valutazione di idoneità locali e delle attrezzature, può essere consentito l’utilizzo delle strutture previa perizia tecnica giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo provinciale (ingegnere, architetto o geometra) e da trasmettere entro il 15° giorno dall’inizio della attività all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio ed ai Gruppi III/FP e V/FP del Dipartimento formazione professionale, dalla quale risulti l’adempimento da parte del datore di Lavoro delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui, in particolare, al D.L.vo n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; quest’ultimo adempimento deve essere supportato dalla planimetria quotata dei locali e dall’elenco delle attrezzature utilizzate con il puntuale riferimento al numero di inventario riportato nell’apposito registro.

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3. Tale certificazione non sostituisce gli effetti del successivo accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro che, comunque, andrà esperito entro e non oltre il 120° giorno dall’inizio dell’attività didattica. Il giudizio conclusivo che attesta l’idoneità dei locali e delle attrezzature rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio può essere esteso solo alla prima attività successiva previa perizia tecnica giurata redatta da un tecnico abilitato, come sopra individuato, da trasmettere agli uffici sopra citati, che attesti che non sono mutate le proposte, le condizioni d’uso e/o la normativa in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio stesso.

4. La perizia deve essere trasmessa, improrogabilmente, entro l’inizio dell’attività didattica, all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio ed ai Gruppi III/FP e V/FP.

3. Visita in itinere

1. La visita in itinere viene effettuata dall’U.P.L.M.O., senza preavviso, nelle varie sedi di svolgimento delle attività e/o nelle sedi amministrative di riferimento per verificare il corretto svolgimento dell’attività finanziata nel rispetto delle norme vigenti. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza con gli standard organizzativi e funzionali stabiliti dal Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego. L’obiettivo della visita è completato con un monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti e con la raccolta delle informazioni inerenti le attività, effettuati mediante apposita griglia di monitoraggio predisposta dall’Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l’impiego.

2. Gli esiti devono tempestivamente essere comunicati all’Area formazione del dipartimento Agenzia regionale per l’impiego che effettuerà una campionatura rappresentativa dei risultati monitorati valutando quindi l’andamento dei servizi erogati.

4. Visita ex-post

1. La visita ex-post mira ad esercitare un controllo consuntivo sul corretto svolgimento dell’azione finanziata attraverso la verifica di rendiconti parziali e finali, con particolare priorità all’ammissibilità dei costi sostenuti, alla loro concordanza con i documenti giustificativi ed alla loro inerenza con l’attività formativa autorizzata.

2. Nelle more della completa attuazione dei contenuti di cui all’art. 17 comma 3 della L.r. 24/2000, il controllo finanziario sui rendiconti parziali e finali sarà esercitato dagli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio.

3. In particolare, per il Soggetto Attuatore operante in più province con unica posizione INPS per tutto il personale, accentramento contabile autorizzato, unico legale rappresentante e unico Istituto di Credito presso cui sono aperti tutti i rapporti di conto per le iniziative finanziate la vidimazione dei prospetti paga e le rendicontazioni parziali e finali saranno effettuate presso l’U.P.L.M.O. della provincia ove è registrata la posizione unificata INPS.

4. Inoltre, il Soggetto Attuatore con sede di coordinamento regionale riconosciuta, ma non ancora con accentramento contabile o posizione INPS unificata, nelle more della definizione delle procedure di accentramento contabile ed amministrativo, effettuerà le verifiche parziali e finali delle attività formative svolte nelle sedi provinciali presso gli UU.PP.L.M.O. competenti per territorio e quelle relative alla sede di coordinamento presso l’U.P.L.M.O. ove la stessa è allocata.

5. Registri

1. Gli strumenti e i modelli che il Soggetto Attuatore deve adottare, secondo un sistema di rilevazione di tipo economico basato sulla contabilità generale e sulla contabilità analitica, consentono la garanzia del processo di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati del finanziamento erogato.

2. Il Soggetto Attuatore è obbligato alla tenuta dei seguenti registri:

a) registro prima nota delle spese;

b) registro protocollo;

c) registro fatture;

d) registro di carico e scarico;

e) registro dei beni prodotti;

f) registro inventario con evidenziazione dei beni acquistati con fondi regionali.

3. La tenuta dei registri contabili è stata resa obbligatoria anche in correlazione alla normativa IVA. Tuttavia, tali registri, laddove esista una contabilità informatizzata, possono eventualmente essere sostituiti anche da un

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estratto computerizzato della contabilità generale che risponda ai criteri di trasparenza già enunciati fra i doveri dei soggetti destinatari dei finanziamenti pubblici.

4. I registri, se la contabilità è accentrata, possono essere tenuti nella sede legale del Soggetto Attuatore e riferirsi cumulativamente a tutti i servizi che hanno sede e/o costi comuni.

5. Il luogo di conservazione dei registri deve essere comunicato agli organi di controllo (U.P.L.M.O., Gruppo III/FP e Gruppo V/FP) contestualmente alla comunicazione di inizio dell’attività.

Cap. III- COSTI

1. Prescrizioni Generali

1. Il finanziamento che sarà assegnato a ciascuna attività sarà determinato dall’applicazione del parametro aggregato riportato nella tabella seguente:

  Voce A Personale

% incidenza parametro

Voce B Gestione

% incidenza parametro

TOTALE

Lire ora/intervento

Servizi formativi 80 20 170.000

2. Il costo del Servizio Formativo determinato nel pieno rispetto degli indicatori e dei parametri sopra specificati, in relazione agli ambiti cui rientra, riportato al punto A.10 del formulario costituisce la dotazione finanziaria massima ammissibile.

3. In sede di analisi dei Prospetti dei Costi Globali da Sostenere, rassegnati dal Soggetto Attuatore secondo la modulistica di previsione, indicata nella parte II della presente direttiva, ed entro il 30 ottobre di ogni anno successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, al fine di rendere più aderente la spesa alle specifiche esigenze e necessità dello stesso, mantenendo il rispetto del finanziamento erogabile con riferimento al parametro sopra rassegnato, il Gruppo V/FP può riconoscere, su motivata relazione del Soggetto Attuatore, una rimodulazione degli stessi entro il limite massimo del 20% per le voci Gestione del 15% per la voce Personale. Si rappresenta che non potrà essere autorizzata ad alcuna rimodulazione in assenza della predetta relazione motivata.

2. Personale

1. Il Dipartimento Formazione Professionale riconosce il costo del personale impiegato alle attività degli Sportelli Multifunzionali nei limiti del finanziamento decretato e nel rispetto del vigente CCNL degli Operatori della formazione professionale. In questo ambito si farà riferimento alla retribuzione su base annua prevista al citato CCNL, ivi compreso oneri previdenziali, fiscali ed assicurativi, accantonamenti TFR, indennità di vacanza contrattuale e quant’altro dovuto per disposizioni di legge, di contrattazione collettive decentrate, nonché i costi per eventuali visite fiscali, rapportandola alle reali ore di impegno all’attività finanziata.

2. Sarà cura del Soggetto Attuatore, entro il 20 di ogni mese, presentare all’U.P.L.M.O competente per territorio i mandati di pagamento con allegati i prospetti riepilogativi delle competenze da erogare al personale. Il Soggetto Attuatore dovrà, altresì, allegare le buste paga del personale in originale, relative al mese precedente, debitamente quietanzate, cui sarà apposto il timbro e restituite. Nella compilazione dei modelli non sarà necessario, nel rispetto della Legge 675/96, che i dipendenti appongano la propria firma.

3. Si precisa che le unità funzionali (esperto di orientamento, esperto in attività di integrazione, esperto in progettazione) osserveranno l’orario di lavoro, pari a 1590 ore, nel rispetto delle indicazioni del C.C.N.L., fatte salve le 280 ore di aggiornamento individuale.

4. Si precisa che i costi connessi al personale utilizzato presso gli Sportelli Multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, rimangono in carico all’organismo da cui lo stesso dipende.

5. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, nel rispetto di quanto già indicato nella parte III della presente direttiva, il Soggetto Attuatore stipulerà un contratto per prestazioni specialistiche; in questo caso valgono le disposizioni già impartite al Cap. V della Parte II della presente direttiva;

6. Si ricorda, altresì, che l’intervento del personale esperto dove essere previsto già nel progetto dell’intervento, non potendosi ammettere a discarico eventuali spese non previste in fase progettuale.

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3.Gestione e Consumi

1. Rientrano in questa voce i costi sostenuti per l’attuazione delle attività finanziate, effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere connessi all’attività finanziata autorizzata;

b) essere giustificati da prove documentate ed originali;

c) essere conformi alle leggi contabili e fiscali vigenti;

d) essere registrati nella contabilità generale e specifica del Soggetto Attuatore;

e) essere sostenuti e impegnati nel periodo compreso tra la data di avvio e la fine delle attività prevista, fatte comunque salve le spese prodromiche all’attività che possano farsi risalire alla data coincidente con le azioni di comunicazione e pubblicità;

2. I costi connessi alle attività degli Sportelli Multifunzionali, realizzati in accordo di scopo, saranno ripartite tra tutti gli Organismi partecipanti, in misura proporzionata alla quota oraria di intervento a ciascuno assegnata.

3. Rientrano nei costi ammissibili, nel rispetto delle analoghe indicazione impartite per l’attuazione degli interventi formativi, le seguenti voci:

B1 001 Fitto LocaliB1 002 Fitto TerreniB1 003 Ammortamento Locali (esclusivamente per quelli costruiti da meno di 25 anni)B1 004 Assicurazione LocaliB1 005 Manutenzione Ordinaria LocaliB1 006 Interventi di adeguamento per mantenimento agibilità e/o per antinfortunistica, ovvero per prescrizioni

ASL B1 007 CondominioB1 008 Disinfestazione LocaliB1 009 Tasse Registrazione ContrattiB2 001 AcquaB2 002 Riscaldamento e CondizionamentoB2 003 Tassa Raccolta RifiutiB2 004 Energia ElettricaB2 005 TelefonoB2 006 Servizi PostaliB2 007 Spese di missione del rappresentante legale sede formativa autonomaB2 008 Spese di missione del rappresentante legale regionaleB3 001 Pubblicità informazione e diffusione B3 002 Cancelleria e StampatiB3 003 Pubblicazioni Specialistiche, anche su supporto informatico, software e relativi aggiornamentiB3 004 Materiale Igienico SanitarioB3 005 Medicinali Pronto SoccorsoB4 001 Assistenza e Manutenzione attrezzatureB4 002 Assicurazione Attrezzature B4 003 Ammortamento Arredi e Attrezzature di proprietà del Soggetto AttuatoreB4 004 Manutenzione Automezzo TrasportoB4 005 Materiale di Consumo e di ManutenzioneB4 006 Acquisto Attrezzature B4 007 Locazione attrezzature (per interventi a carattere specialistico e/o innovativo)B4 008 Software e relativi aggiornamentiB4 009 Tasse Automobilistiche TrasportoB4 010 Carburante TrasportoB5 001 Materiale didattico e di consumo in dotazione individualeB5 002 Materiale didattico e di consumo in dotazione collettiva

4. Per l’ammissibilità della spesa saranno applicate le prescrizioni stabilite nel Capitolo V – Costi, voce Gestione e consumi, della parte II della presente Direttiva.

5. Nell’ambito della voce gestione sono ammissibili i costi relativi ai locali autorizzati come sede di svolgimento delle azioni, per l’attività organizzativa connessa; tali costi si riferiscono al canone di locazione se i locali sono in affitto, all’ammortamento se i locali sono di proprietà del soggetto attuatore, ed esclusivamente per quelli realizzati da meno di 25 anni, alla manutenzione ordinaria.

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6. E’ tassativamente esclusa la possibilità di riconoscimento di costi imputabili a manutenzione straordinaria.

7. Nel caso in cui nella sede delle attività si svolgano anche interventi finanziati a valere di fondi nazionali e/o comunitari o privati, andrà sottratta dalla somma da ammettere a discarico l’incidenza percentuale del monte ore di utilizzo in queste attività, relativamente al personale, alle sedi ed alle attrezzature. In ogni caso non potranno essere computate spese per locali per quelle attività che si svolgono presso strutture pubbliche. Non potranno inoltre computarsi spese per locali ed utenze per attività formative svolte presso aziende destinatarie delle azioni formative.

8. E’ consentito effettuare buoni di prelevamento per le spese di economato non superiori a L.500.000 complessive nel mese per ogni Sportello e comunque nei limiti complessivi di lire 3.000.000 annui.

9. E’, altresì, consentito effettuare buoni di prelevamento, previo visto dell’U.P.L.M.O. o, per consentire il recupero di spese anticipate dal Soggetto Attuatore esclusivamente per quelle ritenute urgenti ed indifferibili; si sottolinea che il ricorso all’emissione di buoni di prelevamento per tali esigenze deve considerarsi un fatto eccezionale e dettato da motivi contingenti e non già una facoltà gestionale.

10. E’ consentito emettere buoni di prelevamento a favore del Soggetto Attuatore per il pagamento di quote di ammortamento maturate a beni, ovviamente solo per quelli non acquisiti con contributi o finanziamento pubblico, necessari al normale corso dell’attività formativa, dopo l’avvenuta verifica parziale dell’UPLMO. A tal fine gli Enti dovranno avere depositato il Piano degli ammortamenti al competente ufficio del lavoro ed in copia al gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, per le dovute verifiche.

11. Sono riconosciute le spese relative all’acquisto di attrezzature e arredi necessari allo svolgimento delle attività finanziate; i beni acquistati, che costituiscono patrimonio dell’amministrazione regionale, andranno assicurati contro i rischi di furto e dell’incendio con validità non inferiore al tempo di ammortamento previsto dalla norma vigente, e le polizze, i cui premi andranno aggiornati anno per anno con riferimento all’effettivo valore del bene, dovranno indicare come beneficiario l’Assessorato Regionale del Lavoro e Formazione Professionale. I beni andranno inventariati e copia del registro inventario andrà depositato presso il gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale.

12. Nel caso di sportelli ubicati presso gli uffici decentrati dei servizi all’impiego, il responsabile dell’ufficio provvederà ad autorizzare il soggetto attuatore ad installare apposita utenza telefonica dedicata, nonché dotare di arredi ed attrezzature necessarie all’efficace funzionamento delle attività dello sportello.

13. Analogamente, il Soggetto attuatore provvederà agli arredi ed alle attrezzature nonché ad installare apposita utenza telefonica per gli sportelli ubicati presso strutture esterne richiamate al cpv.3 Cap.I della parte III.

14. Per la determinazione dei coefficienti di ammortamento si applicherà la disciplina vigente relativamente alle norme concernenti l’ammortamento ordinario.

15. Relativamente ai consumi si conferma l’obbligo per il Soggetto Attuatore di procedere alla registrazione, nel Registro di Inventario, del software acquistato e di destinarlo anche alle attività formative future.

Cap. III - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le erogazioni relative ai Servizi Formativi finanziati saranno emesse in conto anticipazione contestualmente a quelle relative agli interventi formativi finanziati.

2. Quanto sopra avrà immediata applicazione per le erogazioni relative alle spese per il personale, giusta art. 2 L.r. 25/1993 e successive modifiche ed integrazioni, mentre per ciò che riguarda i costi relativi alla gestione potrà procedersi, sempre in conto anticipazione, solo a seguito di avvenuta comunicazione, al gruppo V/FP, da parte del Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, dell’effettiva attivazione degli sportelli.

3.Resta comunque inteso che l’attività di vigilanza, coordinamento e controllo degli sportelli deve essere assicurata ed esercitata dalle S.C.I.C.A. competenti per territorio, quali organi titolari delle funzioni decentrate dei Servizi per l’Impiego, con la sovrintendenza degli UU.PP.L.M.O e congiuntamente a quelle che sono le verifiche che sono intestate al Dipartimento Agenzia regionale per l’impiego con la circolare n.6 del 16 marzo 2001.

4. L’erogazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori, nel rispetto del Piano Regionale dell’Offerta Formativa annuale approvato e finanziato, sarà effettuato con le seguenti modalità:

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1. Prima Anticipazione

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.17 della L.R. 27/91 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato provvederà entro 90 giorni dall’approvazione del piano e, comunque dalla registrazione del relativo decreto approvato, al versamento delle somme ivi impegnate, destinandone l’80% al pagamento delle competenze dovute al personale impegnato nelle attività degli Sportelli e il restante 20% al pagamento delle spese di gestione-consumi ed IRAP.

2. Seconda Anticipazione

1. L’Amministrazione, compatibilmente con l’operatività del bilancio regionale, provvederà all’erogazione delle somme necessarie alla totale copertura della spesa per il personale e delle somme occorrenti, nel limite del 90%, per la copertura delle spese di gestione, consumi. La copertura delle spese di gestione, nei limiti specificati, sarà assicurata, previa verifica dei Prospetti dei Costi Globali da sostenere per il completamento dell’attività;

2. Le superiori verifiche saranno effettuate dal competente Gruppo V/F.P. del Dipartimento Formazione Professionale sugli appositi modelli previsionali, e secondo le modalità descritte al Cap. VI della parte II della presente Direttiva;

3. L’adozione dei modelli è obbligatoria. Dei predetti modelli sarà fornito supporto magnetico che dovrà essere consegnato al Gruppo V/FP dell’Assessorato al Lavoro unitamente ai modelli prodotti in forma cartacea improrogabilmente entro il 30 OTTOBRE di ogni anno.

4. La seconda anticipazione delle spese di gestione-consumi (nei limiti di cui al precedente cpv.1) potrà essere erogata dopo l’avvenuta trasmissione al competente Gruppo V/F.P. delle idoneità locali ed attrezzature, rilasciate dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, ovvero, certificata così come previsto, e della dichiarazione di responsabilità a firma dal legale rappresentante dell’Ente, autenticata nei modi di legge, in cui si attesti che è stato spesato almeno il 90% della prima anticipazione gestione-consumi ed allievi in assoluta conformità alle previsioni del finanziamento concesso e che è stato presentato per la revisione il relativo rendiconto al competente Ufficio del Lavoro.

5. Il predetto Ufficio opererà la revisione secondo le modalità del contraddittorio, nel momento in cui l’Ente, esaurito il 90% della prima anticipazione delle somme destinate alla gestione e consumi, presenta agli stessi la richiesta di revisione con allegati i giustificativi di spesa in originale, in regola sotto il profilo fiscale, distinti per voci (adottando i modelli richiamati nel Cap. VII della parte II della presente circolare) dai quali deve emergere il codice dello sportello. Ove il pagamento non fosse stato ancora effettuato, l’Ente produrrà relativa nota di debito, controfirmata dal legale rappresentante. Solo le irregolarità amministrativo-contabili riscontrate dovranno essere, tempestivamente, trasmesse al competente Gruppo V/F.P. per i consequenziali provvedimenti.

6. Qualora l’Ispettorato del Lavoro non avesse provveduto alla visita ispettiva, l’Ente dovrà, altresì, trasmettere dichiarazione resa dal legale rappresentante, validata ai sensi di legge, che attesti:

a) di avere presentato tutta la documentazione di rito all’Ispettorato del Lavoro ed, eventualmente, di aver prodotto gli ulteriori documenti con Perizia Giurata

b) di non aver ricevuto la visita ex ante da parte dell’Ispettorato al Lavoro;

c) di essere in possesso delle condizioni di attuabilità e fattibilità dell’attività in armonia con le disposizioni normative vigenti;

d) di essere consapevole che il successivo accertamento, da parte dell’Ispettorato al Lavoro, di situazioni non conformi a quanto dichiarato e, comunque, ostative per il rilascio del previsto parere di idoneità locali ed attrezzature, ove non suscettibili di regolarizzazione, determineranno l’assunzione a proprio carico delle spese sostenute.

3. Saldo e Rendicontazione

1. Il Soggetto Attuatore, entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’attività, presenterà apposito rendiconto corredato dai giustificativi di spesa in originale, ad esclusione di quelli che per legge devono essere mantenuti presso la sede del Soggetto Attuatore e di cui va allegata la copia fotostatica, e dalle relative note di debito, controfirmate dal legale rappresentante, per i pagamenti non ancora effettuati e/o imputabili, per ratei, al relativo periodo dell’attività, agli Uffici del Lavoro che procederanno alla verifica definitiva secondo le modalità del contraddittorio.

2. Il Soggetto Attuatore deve trasmettere al competente Gruppo V/FP ed all’Istituto di Credito convenzionato al servizio di cassa elenco dettagliato e saldo delle note di debito per il consequenziale accantonamento nei conti di competenza e, con immediatezza, deve disporre per il pronto riversamento in conto entrate nel Bilancio della Regione Siciliana delle eventuali eccedenze.

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3. In caso di inottemperanza, il 28 febbraio dell’anno successivo alla chiusura dell’attività, il Cassiere dell’Istituto di Credito che espleta il servizio di cassa provvederà d’ufficio al blocco dei conti ed al contestuale versamento delle rispettive giacenze sul conto Entrate dell’Amministrazione Regionale, deducendo e trattenendo in essi l’ammontare delle note di debito che il Soggetto Attuatore avrà avuto cura di trasmettere in tempo e corrispondenti alla chiusura contabile rassegnata al competente Ufficio del Lavoro per la rendicontazione finale.

4. Dell’avvenuto blocco dei conti, del relativo versamento sul conto Entrate di cui sopra e dell’eventuale giacenza residua il Cassiere dovrà notiziare il Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale, unitamente alla tempestiva trasmissione di copia della riversale alla Cassa Regionale.

5. L’erogazione del saldo (restante 10%) del contributo per le spese di gestione-consumi e/o lo svincolo delle somme come sopra accantonate per le note di debito sarà effettuato a seguito della rendicontazione.

6. Unitamente alla presentazione dei giustificativi di spesa allegato al prospetto di rendiconto, distinto per Sportello e per provincia, per l’erogazione del restante 10% del contributo per le spese di gestione e consumi, il Soggetto Attuatore dovrà esibire la seguente documentazione:

a) Registro di prima nota spese

b) Schede riepilogative di spesa distinti per Sportello e per provincia

c) Elenco personale secondo i modelli.

7. Contestualmente all’inoltro della documentazione di cui sopra il Soggetto Attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Gruppo V/FP del Dipartimento formazione professionale della avvenuta presentazione del rendiconto finale.

Cap. IV -RENDICONTAZIONE

1. Per facilitare la rendicontazione finale ed assicurare unicità metodologica del controllo si rinvia ai modelli di gestione allegati alla presente direttiva.

2. Gli UU.PP.L.M.O. sono invitati a mantenere separata la revisione dei rendiconti per le attività riferibili ai Servizi formativi da quella riconducibile agli Interventi formativi

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PARTE V – FINANZIAMENTO

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Piano Regionale dell’Offerta Formativa, per il periodo 2001-2002, non potrà superare lire 420.000.000.000 (quattrocentoventimiliardi), così ripartiti: per

Attuazione interventi formativi lire 320.000.000.000 (trecentoventimiliardi)

Attuazione servizi formativi lire 82.000.000.000 (ottontaduemiliardi)

Funzionamento sedi di coordinamento regionale lire 18.000.000.000 (diciottomiliardi)

2. Si precisa che gli importi finanziati che saranno esposti in sede di allegato Piano Regionale dell’Offerta Formativa costituiranno il tetto massimo delle risorse riferibili a ciascuna attività ammessa a finanziamento e che la relativa compiuta definizione sarà effettuata, a seguito di analisi dei prospetti previsionali di spesa, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 25/93, con successivi ed appositi provvedimenti in conformità alle direttive impartite con la presente.

PARTE VI – PROCEDURE DI PRESENTAZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE

Cap. I - CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1. Gli interventi e i servizi formativi presentati saranno sottoposti ad una istruttoria che ne verificherà la regolarità e la completezza della documentazione ai fini della ammissibilità alla valutazione;

2. Per poter accedere alla fase della valutazione, gli interventi programmabili devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

presentati da soggetti con i requisiti di cui all’art.4 della L.r.24/1976;

completi e redatti secondo il formulario

pervenuti entro il termine previsto

corredati della documentazione richiesta.

3. Gli interventi formativi ed i servizi formativi, che superano positivamente l'istruttoria, saranno selezionati e valutati sulla base dei seguenti criteri:Criteri Punteggio massimo

Tipologia di aggregazione progettuale 5 punti

Competenza ed esperienza nel settore economico 5 punti

Capacità relazionali, accordi con aziende/parti sociali/enti bilaterali 15 punti

Disponibilità di strutture tecnico-organizzative nel territorio 20 punti

Qualità progettuale 20 punti

Innovazione metodologica 10 punti

Risorse umane impiegate 25 punti

TOTALE PUNTEGGIO 100 PUNTI

4. Saranno ritenuti ammissibili i progetti che raggiungono la soglia minima di sessanta (60) punti;

5. Ai fini della redazione del Piano Regionale dell'Offerta Formativa – Interventi formativi, si terrà conto, altresì:

del grado di sovrapposizione degli interventi sullo stesso territorio;

del rispetto delle indicazioni programmatiche articolate per ambiti di intervento distribuite su base regionale così precedentemente indicato;

della distribuzione degli interventi rispetto ai vari settori produttivi.

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6. Ai fini della redazione del Piano Regionale dell'Offerta Formativa – Servizi formativi, si terrà conto, altresì:

della mappa di localizzazione redatta dagli UU.PP.L.M.O.

7. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di non ammettere quegli interventi formativi finalizzati a qualifiche professionali per le quali non corrisponda una effettiva richiesta da parte del mercato.

8. Degli interventi formativi e dei servizi formativi valutati saranno redatti, entro il 31 luglio di ogni anno, il Piano Regionale dell'Offerta Formativa articolato per Interventi formativi, ripartito per ambiti e per province, e Servizi formativi ripartito per province, secondo le indicazioni programmatiche definite.

9. Per quegli interventi che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, al fine di garantire quanto previsto dall’art.2 della L.r. n.25/1993, l'Amministrazione Regionale si riserva di affidare il monte ore corrispondente al personale non utilizzato, previa consultazione con le OO.SS. di settore ed avendo cura di rispettare gli obiettivi strategici di sistema già individuati nei programmi di riqualificazione attuati, ad azioni di riqualificazione e/o aggiornamento previsti per l’attuazione degli interventi formativi previsti nell'ambito delle "Attività di formazione continua e permanente". La eventuale assegnazione degli Operatori sopraddetti sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Regionale.

10. Gli altri interventi, che non risulteranno inseriti utilmente in graduatoria, ma che hanno comunque raggiunto la soglia minima di punteggio, rimarranno a disposizione dell'Amministrazione per l’inserimento in un parco progetti.

11. E’ fatto obbligo di impiegare prioritariamente il personale inserito nelle liste di mobilità provinciali degli operatori della formazione professionale ex. L.R. 24/1976.

Cap. II - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI E DEI SERVIZI FORMATIVI

1. Termini e modalità

1. Gli Organismi proponenti dovranno far pervenire le proposte entro le ore 12,00 del 28 febbraio di ogni anno a questa Amministrazione, Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale ed emigrazione, Dipartimento regionale della formazione professionale - Gruppo I/FP – Via Imperatore Federico, n.52 – 90139 - PALERMO.

2. In prima applicazione le istanze dovranno pervenire, anche a mezzo posta, entro le ore 12,00 del 30 maggio 2001 presso l’apposito sportello unificato che verrà istituito presso l’Assessorato Regionale del Lavoro, via I. Federico n. 52. Nel caso di spedizione a mezzo posta non farà fede il timbro postale.

3. Le istanze per accedere al finanziamento provinciale dovranno essere distinte per interventi formativi e per servizi formativi e per le Sedi di Coordinamento Regionale riconosciute con provvedimento formale dall’Amministrazione regionale. Ogni istanza deve essere contenuta in busta separata, con l’indicazione del riferimento in calce a sinistra: “Piano Regionale dell’Offerta Formativa - Interventi formativi ” oppure “Piano Regionale dell’Offerta Formativa - Servizi formativi ” oppure “Piano Regionale dell’Offerta Formativa – Sede di Coordinamento Regionale”

4. Ogni istanza dovrà contenere la documentazione di seguito indicata anche in copia fotostatica indicando contemporaneamente in quale istanza sono allegati i documenti in originale.

2. Documentazione

1. Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per gli interventi formativi, redatta esclusivamente utilizzando l’apposita funzione contenuta nel supporto magnetico “dati interventi formativi”, e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell’ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:

A. Una copia del formulario, per ogni intervento formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato A). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina;

B. Delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell’istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante.

C. Autocertificazione

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D. Copia del supporto magnetico “dati interventi formativi” contenente i dati per provincia relativi agli interventi formativi. Sarà cura dell’Organismo accertare la piena corrispondenza con le informazione contenute in ogni proposta formativa.

2. Istanza di finanziamento relativa ad ogni provincia per i servizi formativi redatta esclusivamente utilizzando l’apposita funzione contenuta nel supporto magnetico “dati servizi formativi”, e stampata su carta intestata più bollo oppure su carta legale con indicazione dell’ordine delle priorità, cui dovranno essere allegati:

A. Una copia in originale del formulario, per ogni servizio formativo, dovrà essere compilato sul modello (allegato B). Il predetto formulario andrà stampato, rilegato e firmato in ogni pagina. In caso di accordo di scopo il predetto formulario andrà redatto in conformità a quanto indicato al punto 18 della parte III della presente e firmato da tutti gli Organismi proponenti.

B. Delibera degli organi decisionali in copia autentica a norma di legge di autorizzazione al legale rappresentante in ordine alla posizione dell’istanza, o documentazione attestante la legittimazione della presentazione del progetto qualora venga presentato da soggetto diverso del legale rappresentante.

C. Autocertificazione

D. Copia del supporto magnetico “dati servizi formativi” contenente i dati per provincia relativi ai servizi formativi. Sarà cura dell’Organismo accertare la piena corrispondenza con le informazione contenute in ogni proposta. In caso di accordo di scopo ciascun Organismo provvederà a trasmettere copia del supporto magnetico, riportando i dati richiesti e relativi alla propria quota parte, avendo cura di utilizzare lo stesso codice identificativo assegnato al progetto.

3. Istanza di finanziamento relativa al funzionamento della Sede di coordinamento regionale (solo per quegli Organismi riconosciuti con apposito provvedimento alla data della presente) redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modello allegato e stampato su carta intestata più bollo oppure su carta legale.

4. Tutti i modelli richiamati nella presente direttiva ed i supporti magnetici “dati interventi formativi” e “dati servizi formativi” saranno disponibili sul sito Internet dell'Assessorato al Lavoro al seguente indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro

5. N.B. ogni pagina del formulario contiene la voce “codice identificativo”. Il codice si compone di tre parti: la prima parte è costituita da una sigla di max sei lettere, assegnata direttamente dall’Organismo proponente (esempio ISFOL); la seconda parte è costituita dalla sigla della provincia max due lettere (esempio CL); la terza è costituita dal numero progressivo che andrà assegnata alle singole azioni proposte (esempio 001, 002,003, etc). Esempio di codice identificativo del primo intervento proposto ISFOL-CL-001.

Cap. III - TUTELA PRIVACY

I dati dei quali la regione entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattai nel rispetto della 675/1996 e modifiche.

Cap. IV - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R.10/91 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Dipartimento regionale della Formazione professionale, Dirigenti Alessandra Russo per la parte di competenza relativa alla programmazione degli Interventi Formativi e Pietro Valenti per la parte di competenza relativa alla gestione amministrativa e contabile degli Interventi e Servizi Formativi ed il Dipartimento regionale Agenzia regionale per l’impiego, Dirigente Rita Maccarrone, per la parte di competenza della programmazione dei Servizi Formativi.

Palermo, li

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Marinese)

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO

(Lo Nigro)

L’ASSESSORE REGIONALE(Adragna)

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